La nuova normativa sui tirocini in Emilia-Romagna Lo stato dell’arte A cura di Katia Pedretti Servizio Lavoro 1 Le radici della nuova normativa • Linee Guida in materia di tirocini • Legge “Fornero” (92/2012) • Legge n. 148/2011, art. 11 • Legge regionale n. 17/2005 Passando per la sentenza Corte Costituzionale n.287/2012 2 Finalità Tirocini (legge regionale n. 17/2005 art. 24, comma 1) = modalità formative finalizzate a: • sostenere le scelte professionali • favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro Per i beneficiari tipologia c) il tirocinio può avere quali ulteriori finalità: • inclusione sociale • cittadinanza attiva 3 Principali novità • Tipologie di tirocini (dal DL 138/2011) • Obbligo di erogazione di indennità • Una UC di una qualifica del SRQ come obiettivo formativo • Quota di formazione aggiuntiva tip. b) • Impianto sanzionatorio 4 Tipologie A) Tirocini formativi e di orientamento B) Tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro C) Tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento per determinati beneficiari 5 Beneficiari tirocini tipologia C) – Persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999 – persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 ( invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, detenuti, condannati, internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno) – richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 6 Tipologie escluse •Tirocini curriculari •periodi di pratica professionale/di accesso alle professioni ordinistiche •tirocini transnazionali (per es. progetti europei) •tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso 7 Durate Durata massima, comprensiva delle eventuali proroghe: a) sei mesi b) dodici mesi c1) dodici mesi soggetti svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 c2) ventiquattro mesi nel caso di persone con disabilità 8 Soggetti promotori - Enti di formazione professionale accreditati dalla Regione - istituzioni scolastiche statali e paritarie - università statali e non statali - azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER-GO - Centri per l’Impiego provinciali - aziende sanitarie locali e comuni o Unioni di Comuni (cui sono assimilate le Aziende Speciali di cui all’art. art. 114 del TUEL), comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali e ASP (Aziende pubbliche Servizi alla Persona) - comuni, soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro all’attività di intermediazione 9 Obblighi dei soggetti/1 soggetto promotore • Invio convenzione e progetto nei termini previsti • divieto di promuovere più volte lo stesso tirocinio (stesso progetto per stesso tirocinante) • rispetto delle progetto previsioni di convenzione e 10 • • • • • Obblighi dei soggetti/2 soggetto ospitante Invio CO erogazione indennità solo 1 tirocinio con lo stesso tirocinante rispetto dei limiti numerici di tirocinanti essere in regola con Legge n.68/99, Decreto legislativo 81/2008 • non aver effettuato licenziamenti (salvo giusta causa e giustificato, motivo soggettivo e fatti salvi accordi di deroga) nei 12 mesi precedenti • non fruire di CIG/contratti di solidarietà per attività equivalenti a quella del tirocinio nell’unità produttiva 11 Sanzioni a carico di: Soggetto ospitante • Mancato/tardivo CO = art. 19 Decreto legislativo 273/03 (da 100 a 500 €) • mancato rispetto obblighi art. 26 bis = divieto di ospitare tirocini per i 12 mesi successivi • mancata corresponsione dell'indennità = sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 € (Legge “Fornero”) 12 Sanzioni a carico di: Soggetto promotore • Mancato/tardivo convenzione+progetto = art. 19 Decreto legislativo n. 273/03 (da 100 a 500 €) • mancato rispetto di convenzione progetto, mancata individuazione tutor, mancata assicurazione del tirocinante = divieto di promuovere tirocini per i 12 mesi successivi 13 Attuato e da attuare La legge regionale n. 7/2013 prevede atti della Giunta per: • approvare i modelli di convenzione e progetto • attuare le deroghe possibili per i tirocini tip. C) • definire le modalità di attuazione del SRFC 14 Attuato • Modelli di convenzione e progetto (DG 1256/2013) • Deroghe per tipologia c) (DG 1472/2013) 15 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1256/2013 Convenzione • Sottoscritta da soggetto promotore e soggetto ospitante • costituisce anche una autodichiarazione per quanto riguarda l’ottemperanza degli obblighi posti dalla legge regionale • deve essere sottoscritta una nuova convenzione per ogni tirocinio (o gruppo di tirocini) promosso 16 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1256/2013 Progetto individuale • Format unico per tutte le tipologie di tirocinio • sottoscritto dai 3 soggetti • ha come obiettivo formativo il raggiungimento di una UC di una qualifica del SRQ 17 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013 Attuazione delle deroghe previste dalla legge regionale n. 7/2013 per la tipologia c): - deroghe ai limiti numerici - ripetibilità - corresponsione e ammontare dell’indennità 18 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013 Limiti numerici I tirocini di tipologia C) sono esclusi dal computo dei tirocini che un soggetto promotore può ospitare 19 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013 Ripetibilità • Beneficiari > 79% invalidità; invalidità psichica: – 1 ripetizione automatica – N. ripetizioni a richiesta di soggetto promotore e beneficiario • Altri tipologia c: – 1 ripetizione a richiesta di soggetto promotore e beneficiario 20 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013 Indennità • Tirocini progettati per < 10 ore settimanali = – L’indennità può non essere corrisposta • Tirocini progettati per 10-20 ore settimanali = almeno 200 € mensili – L’indennità può essere erogata da un soggetto diverso dall’ospitante 21 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013 Organismo Tecnico di valutazione/1 • Collocato presso i Servizi per l’Impiego • Costituito da: - 1 esperto di lavoro - 1 esperto di salute - 1 esperto di politiche sociali 22 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013 Organismo Tecnico di valutazione/2 Competente su: - Ripetibilità - Deroga all’obbligo di erogazione della indennità da parte del soggetto ospitante 23 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013 Organismo Tecnico di valutazione/2 • 2 Province (PR, RA) hanno attivato gli OTV a livello distrettuale • 7 Province a livello provinciale Tutti gli OTV si sono insediati, in alcuni casi sono già stati espressi pareri sulle tematiche di competenza 24 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1471/2013 • Estende il regime transitorio (art. 10 della legge regionale n. 7/2013), oltre che ai tirocini già avviati, anche a progetti o operazioni di finanziamento di tirocini già approvati al momento dell’entrata in vigore della legge • Chiarisce che l’indennità di tirocinio di cui all’art. 26 quater è commisurata mensilmente all’effettiva partecipazione all’esperienza di tirocinio, in termini di presenza del tirocinante come stabilita nel progetto individuale 25 Da attuare • Modalità di attuazione del SRFC • Formazione aggiuntiva tip. B) 26 Fine Grazie per l’attenzione Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini [email protected] 27