Statuto
imprenditore
commerciale
Lorenzo Benatti
Parma, 21 settembre 2011
Statuto imprenditore/imp. commerciale
• Statuto imprenditore in generale:
– azienda,
– Concorrenza (antitrust),
– consorzi,
– contratti d’impresa.
• Statuto imprenditore commerciale:
– iscrizione registro delle imprese,
– rappresentanza commerciale,
– scritture contabili,
– procedure concorsuali.
• Ma la distinzione tra i due statuti non è rigida.
Cenno al fallimento
• Art. 1 l.f.: sono soggetti alle disposizioni sul
fallimento gli imprenditori che esercitano
un’attività commerciale.
• Perché?
• Storicamente l’istituto nasce nell’ambito della
mercatura. In questo senso anche cod. comm.
1865 e 1882.
• E’ pensabile un’estensione a soggetti diversi dagli
imprenditori commerciali?
• E l’esdebitazione non diviene un vantaggio per i
soggetti fallibili?
Pubblicità legale
• Chi opera sul mercato ha bisogno di informazioni
certe relative agli imprenditori.
• Le informazioni legislativamente ritenute rilevanti
non solo sono rese accessibili ai terzi interessati
(pubblicità notizia), ma sono opponibili ai terzi,
ossia questi ultimi non possono affermare di
ignorarle (pubblicità legale). Questo effetto
(dichiarativo) può essere attribuito solo dalla
legge. Per gli imprenditori commerciali (e per una
serie di altri soggetti e atti) ciò avviene
attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese.
Registro imprese
• Più di un secolo per istituirlo.
• Attuato con L. 29-12-1993, n. 580, DPR 07-121995, n. 581 e DPR 16-09-1996, n. 559.
• Tenuto presso le camere di commercio.
• Non raccoglie solo atti imprese commerciali, ma
anche degli altri imprenditori.
• Il registro è pubblico.
• Il registro è tenuto con modalità informatica.
Ufficio del registro delle imprese
• Istituito presso camera di commercio (quindi a
livello provinciale),
• è retto da un conservatore (segretario generale o
dirigente) nominato dalla giunta della CCIAA,
• è prevista la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale.
Sezioni registro imprese
• Sezione ordinaria (per i soggetti per i quali l’iscrizione era prevista
dal c.c.):
–
–
–
–
–
–
imp. individuali non piccoli,
tutte le società eccetto le soc. semplici,
consorzi con attività esterna,
G.E.I.E.
enti pubblici con oggetto principale l’esercizio dell’impresa
società estere aventi in Italia la sede dell’amministrazione o l’oggetto
principale di attività.
• Sezioni speciali:
1. soggetti per i quali l’iscrizione non era prevista dal c.c.: impr.
individuali agricoli, piccoli imprenditori, soc. semplici. Nella sezione
sono iscritti anche gli artigiani, i quali se non sono anche piccoli
imprenditori devono iscriversi anche nella sezione ordinaria;
2. società tra professionisti (attualmente solo società tra avvocati);
3. società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e
quelle che vi sono soggette (l’iscrizione ai aggiunge a quella nella
sezione ordinaria, se la società vi è tenuta);
4. imprese sociali.
Atti soggetti a registrazione
• Solo quelli specificati dalla legge (non possono
iscriversi altri atti).
• Si tratta delle informazioni necessarie per
individuare l’imprenditore, l’impresa, la struttura
e l’organizzazione della società.
• Tutte le modificazioni di tali dati.
Procedimento di iscrizione
• Le iscrizioni devono essere fatte nel registro delle
imprese della provincia in cui l’impresa ha la
sede. Nella corrispondenza deve essere indicato il
registro delle imprese di iscrizione.
• L’iscrizione avviene su richiesta dell’interessato,
ma può avvenire d’ufficio se si tratta di iscrizione
obbligatoria e l’interessato non vi provvede.
• In particolare può essere disposta la cancellazione
d’ufficio, quando l’attività è cessata e
l’imprenditore non ha provveduto.
Controllo di legalità
• L’ufficio del registro delle imprese è incaricato
solo di un controllo di legalità formale, ossia di
accertare che l’atto e la documentazione siano
formalmente regolari. Non deve invece occuparsi
di accertare anche la validità dell’atto (controllo
di
legalità
sostanziale),
quando
questo
accertaemnto è rimesso dalla legge al notaio. Si
tratta in particolare degli atti costitutivi delle
società di capitali ed delle loro modifiche.
• E’ controverso se negli altri casi, il controllo
dell’Ufficio del registro delle imprese si estenda
alla legalità sostanziale.
Vicende iscrizione
• L’iscrizione deve avvenire entro dieci giorni dalla
protocollazione della richiesta.
• Contro il rifiuto di iscrizione, il richiedente può
ricorrere entro otto giorni al giudice del registro,
che provvede con decreto. Contro il decreto del
giudice del registro si può ricorrere al tribunale,
che provvede anch’esso con decreto.
• Con le stesse modalità si può ricorrere contro la
cancellazione d’ufficio.
Sanzioni
• La mancata iscrizione è punita:
– con sanzione amministrativa;
– con sanzioni indirette (per es. mancato
decorso termine di un anno per dichiarazione
fallimento).
Efficacia iscrizione
• Iscrizione nella sezione ordinaria:
– efficacia dichiarativa,
– efficacia costitutiva,
– efficacia normativa.
• Iscrizione nelle sezioni speciali:
– normalmente
pubblicità
notizia
e
certificaziona anagrafica,
– per imprese agricole e società semplici,
pubblicità dichiarativa.
Efficacia dichiarativa (pubblicità legale)
• I fatti e gli atti iscritti sono opponibili ai terzi, in generale, dal
momento dell’iscrizione.
• L’omessa iscrizione non comporta l’inopponibilità, ma la necessità
di provare la conoscenza da parte del terzo.
• Questa regola subisce delle deroghe con riferimento alle società di
capitali:
1. L’opponibilità ai terzi diventa piena solo decorsi 15 giorni
dall’iscrizione. Durante questo periodo i terzi possono
dimostrare la mancata conoscenza.
2. Per certi atti, previsti dalla legge, la pubblicità legale avviene
tramite pubblicazione nella gazzetta ufficiale.
3. Art. 2384, 2° c.: «le limitazioni ai poteri degli amministratori
che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi
competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate,
salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a
danno della società».
Efficacia costitutiva
• Riguarda gli atti costitutivi delle società di
capitali e delle cooperative.
• In mancanza di iscrizione queste società non
nascono (art. 2332, 2475, 2519 c.c.).
Efficacia normativa
• All’iscrizione consegue un particolare regime
normativo, che non si applica in caso contrario.
• Si tratta dell’efficacia dell’iscrizione nel registro
delle imprese degli atti costitutivi di s.n.c. e
s.a.s.. La disciplina propria di queste società si
applica solo in caso di iscrizione, in mancanza si
hanno società irregolari sottoposte alla disciplina
della società semplice.
Scritture contabili
• Ragioni di buona amministrazione consigliano la
tenuta della (delle) contabilità.
• Ma perché un obbligo?
• Sono obbligate le società commerciali anche se
non svolgono attività commerciale.
• Sono tenute le imprese sociali.
• Devono essere conservate per dieci anni.
Scritture obbligatorie (art. 2214 c.c.)
• Libro giornale,
• Libro inventari,
• Tutte le scritture contabili che siano richieste
dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.
• Fascicolo della corrispondenza.
Libro giornale (art. 2216 c.c.)
• In esso devono essere indicate giorno per giorno le
operazioni relative all’esercizio dell’impresa.
• Le registrazioni devono essere in ordine
cronologico, non è necessario che siano effettuate
il giorno stesso.
• Non devono essere registrate separatamente tutte
le operazioni compiute in un giorno, ma quelle
omogenee possono essere registrate giornalmente
in modo cumulativo.
• Sono possibili libri giornali sezionali.
Libro degli inventari (art. 2217 c.c.)
• È un registro sistematico dove vanno riportati gli
inventari all’inizio dell’esercizi dell’impresa e poi
periodicamente alla fine di ogni esercizio.
• L’inventario si chiude con il bilancio redatto ai
sensi degli art. 2423 ss c.c., anche se l’art. 2217
rinvia espressamente solo ai criteri di valutazione.
Altre scritture
• La norma imporrebbe la tenuta di tutte le altre
scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni
dell’impresa.
• Si tratta di disposizione largamente disattesa.
Solitamente viene tenuto il libro mastro.
• Molte scritture sono poi tenute in forza della
legislazione fiscale.
• Altre scritture sono imposte dalla disciplina
societaria (v. art. 2421 c.c.).
Regolare tenuta scritture
• Regolarità formale:
– Numerazione in ogni pagina prima di essere messi
in uso (è stata soppressa la vidimazione, che è
rimasta per i libri sociali).
– Devono essere tenute secondo le regole di una
ordinata contabilità (art. 2219), ossia senza spazi
in bianco, senza interlinee, senza abrasioni ed in
modo che le parole cancellate siano leggibili.
– È oggi possibile la tenuta con modalità
informatica e archiviazione virtuale.
• Il mancato rispetto di queste disposizione comporta
l’irrilevanza giuridica delle scritture.
Controllo
• Le scritture contabili dell’imprenditore non sono
soggette ad un controllo.
• Lo sono però le scritture delle S.p.a. e delle s.r.l.
di grandi dimensioni oltre che degli enti di
interesse pubblico (D. Lgs. 39 del 2010).
Sanzioni
• L’imprenditore che non tiene regolarmente le
scritture contabili non può utilizzarle come mezzo
di prova a proprio favore (2710), mentre possono
essere utilizzate contro di lui.
• In caso di fallimento la mancata tenuta della
contabilità o la tenuta irregolare comportano i
reati di bancarotta semplice o fraudolenta.
Riservatezza scritture
• Le scritture contabili normalmente restano riservate
all’imprenditore e non sono accessibili ai terzi. Solo il
bilancio delle società di capitali e delle cooperative
viene reso pubblico con il deposito nel registro delle
imprese. Nelle società sottoposte a controllo pubblico il
segreto non può essere opposto all’organo preposto alla
vigilanza. Nelle società quotate il segreto non può
essere opposto alla Consob, che può disporne la
pubblicazione. Infine il diritto al segreto viene meno nei
confronti della pubblica amministrazione per le esigenze
finalizzate ad accertamenti tributari ed alla repressione
di reati in campo economico.
Rilevanza esterna delle scritture
contabili
• Le scritture contabili possono essere utilizzate come
strumento di prova nel processo:
– Possono essere utilizzate contro l’imprenditore
sempre, comunque siano tenute (regolarmente o
irregolarmente).
L’imprenditore
potrà
eventualmente dimostrare che le scritture non sono
veritiere.
– Possono essere utilizzate a favore dell’imprenditore
se ricorrono tre condizioni:
1. le scritture devono essere regolarmente tenute,
2. la controparte deve essere un imprenditore,
3. la controversia deve riguardare rapporti
inerenti l’esercizio dell’impresa.
Esibizione scritture
• Il giudice può chiederne l’esibizione, sia d’ufficio sia
su istanza di una parte.
• L’esibizione può essere disposta solo per singole
scritture attinenti la causa discussa (si può chiedere
anche la produzione di tutte le scritture, ma solo per
estrarne le scritture che interessano).
• Solo in tre casi tassativi il giudice può ordinare la
comunicazione alla controparte di tutte le scritture:
1. controversie relative allo scioglimento della
società,
2. controversie relative alla comunione di beni,
3. controversie relative alla successione mortis
causa.
Rappresentanza commerciale
• Nell’esercizio dell’impresa commerciale l’imprenditore
può avvalersi di rappresentanti (ausiliari dipendenti o
autonomi) che possono porre in essere atti relativi
all’attività impegnando l’imprenditore. È prevista una
disciplina tipica dell’impresa commerciale, per alcune
figure di collaboratore subordinato, diversa da quella
ordinaria.
• Attenzione: nelle società si verifica il fenomeno della
rappresentanza organica (legale e necessaria)
attribuita ad alcuni o a tutti gli amministratori.
Naturalmente anche le società possono avvalersi di
altri rappresentanti esterni (non necessari).
Peculiarità rappresentanza commerciale
•
•
•
•
•
Disciplina ordinaria
Il conferimento ad un soggetto dell'incarico di
compiere uno o più atti giuridici relativi alla
propria sfera patrimoniale non abilita
l'incaricato ad agire in nome dell'interessato. A
tal fine è necessario l'espresso conferimento
del potere di rappresentanza, con ulteriore e
specifica dichiarazione di volontà: la procura
(artt. 1387 e 1704).
Il potere di rappresentanza sussiste nei limiti
fissati dalla procura (art. 1388).
La procura deve essere conferita con le forme
prescritte
per
il
contratto
che
il
rappresentante deve concludere (art. 1392).
Il terzo che contratta con chi dichiara di agire
in veste di rappresentante è tenuto ad
accertare esistenza, contenuto e regolarità
formale della procura, esigendo che il
rappresentante giustifichi i suoi poteri (art.
1393). Il rischio della mancanza o del difetto di
potere rappresentativo della controparte
ricade sul terzo. Il contratto concluso dal
falsus procurator è infatti improduttivo di
effetti ed il terzo — anche se in buona fede —
non potrà vantare alcun diritto nei confronti
del preteso rappresentato. L'art. 1398 gli
riconosce solo la possibilità di chiedere al
•
•
•
•
Rappresentanza commerciale
Institori, procuratori e commessi sono
automaticamente investiti del potere di
rappresentanza dell'imprenditore ex
lege commisurato al tipo di mansioni che
la qualifica comporta. Non occorre una
specifica procura, ma il potere di
rappresentanza
costituisce
effetto
naturale
della
preposizione
a
quell’incarico
da
parte
dell'imprenditore.
Questi potrà modificare il contenuto
legale
tipico
del
potere
di
rappresentanza di tali ausiliari, ma in tal
caso sarà necessario uno specifico atto,
opponibile ai terzi solo se portato a loro
conoscenza nelle forme stabilite dalla
legge.
Chi conclude affari con uno di tali
ausiliari dell'imprenditore commerciale
dovrà solo verificare se l'imprenditore ha
modificato — con atto espresso e reso
pubblico — i loro naturali poteri
rappresentativi. Non dovrà invece
verificare se la rappresentanza è stata
loro conferita.
Institore
• Colui che è preposto all'esercizio dell'impresa (art. 2203, 1°
c.) o di una sede secondaria o di un ramo di essa (art. 2203,
2° c.). Corrisponde al direttore generale dell'impresa o di
una filiale o di un settore produttivo. E’ posto al vertice
della gerarchia del personale, in virtù di un atto di
preposizione dell'imprenditore.
• Solitamente è un lavoratore subordinato con la qualifica di
dirigente.
• L'institore è investito dall'imprenditore di un potere di
gestione generale, che abbraccia tutte le operazioni della
struttura alla quale è preposto. Non può essere considerato
institore chi ha poteri limitati a un determinato settore
funzionale dell’impresa.
Obblighi
• l'institore è tenuto, congiuntamente con
l’imprenditore, all'adempimento degli obblighi di
iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta
delle scritture contabili dell'impresa o della sede
cui è preposto (art. 2205).
• In caso di fallimento dell'imprenditore troveranno
applicazione anche nei confronti dell'institore le
sanzioni penali a carico del fallito (art. 227 l. f.).
Rappresentanza dell’Institore
• All’institore è attribuito, per legge, un generale potere di
rappresentanza, sia sostanziale sia processuale, corrispondente al
suo potere di gestione (art. 2204).
• L'institore può compiere in nome dell'imprenditore «tutti gli atti
pertinenti all'esercizio dell'impresa» o della sede o del ramo cui è
preposto. E’ evidente come la norma sia chiara solo in astratto. Si
tende a prediligere l’interpretazione che maggiormente tuteli i
terzi. L'institore sicuramente non può vendere o affittare
l'azienda, o cambiare l'oggetto dell'attività.
• All’institore è espressamente vietato alienare o ipotecare i beni
immobili del preponente, se non è stato a ciò specificamente
autorizzato.
• L'institore può stare in giudizio, sia come attore (rappresentanza
processuale attiva), sia come convenuto (rappresentanza
processuale passiva) per «le obbligazioni dipendenti da atti
compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto» (art. 2204, 2°
comma). Quindi, si badi, non solo per gli atti da lui compiuti.
Limitazione poteri institore
• Il potere di rappresentanza attribuito all’institore dalla legge può
essere ampliato o limitato dall'imprenditore, sia all'atto della
preposizione sia in un momento successivo.
• Le limitazioni saranno però opponibili ai terzi solo se la procura
originaria o il successivo atto di limitazione siano stati pubblicati
nel registro delle imprese (artt. 2206, 1° comma e 2207, 1°
comma). In mancanza, «la rappresentanza si reputa generale»,
salvo che l’imprenditore provi che i terzi effettivamente
conoscevano l'esistenza di limitazioni al momento della
conclusione dell'affare.
• Princìpi analoghi valgono anche per la revoca dell'atto di
preposizione (art. 2207). La revoca è opponibile ai terzi solo se
pubblicata o se l'imprenditore prova la loro effettiva conoscenza.
Responsabilità institore
• Il rappresentante deve rendere esplicito al terzo con cui
contratta che opera in nome del rappresentato,
affinché l'atto compiuto e i relativi effetti ricadano
direttamente su quest’ultimo (art. 1388). Il
rappresentante che non osserva questa regola si obbliga
personalmente. Nella disciplina generale della
rappresentanza in tal caso il preponente non resta
obbligato. In quella della rappresentanza institoria (art.
2208) anche il preponente sarà personalmente
obbligato, quando gli atti compiuti dall'institore «siano
pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto».
Procuratori
• Coloro che «in base ad un rapporto continuativo,
abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli
atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non
essendo preposti ad esso» (art. 2209).
• Sono in una posizione di grado inferiore rispetto
all'institore in quanto:
– a) non sono posti a capo dell'impresa o di un ramo
o di una sede secondaria;
– b) sono anch’essi ausiliari con funzioni direttive,
ma il loro potere decisionale è circoscritto ad un
determinato settore operativo dell'impresa o ad
una serie specifica di atti.
Poteri e obblighi procuratore
• Anche ai procuratori si applicano gli artt. 2206 (pubblicità della
procura institoria) e 2207 (modifica e revoca della stessa): in
mancanza di specifiche limitazioni iscritte nel registro delle
imprese, i procuratori sono ex lege investiti di un potere di
rappresentanza generale dell'imprenditore, ma limitato alla
specie di operazioni per le quali hannopotere decisionale.
• A differenza dell’insittore, il procuratore:
1) non ha la rappresentanza processuale (attiva e/o passiva)
dell'imprenditore, se tale potere non gli è stato
espressamente conferito;
2) non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle
imprese e di tenuta delle scritture contabili.
• L'imprenditore non risponde per gli atti, pur pertinenti
all'esercizio dell'impresa, compiuti da un procuratore senza
spendita del nome dell'imprenditore stesso
Commessi
• I commessi sono ausiliari subordinati cui sono affidate
mansioni esecutive e materiali che li pongono in contatto
con i terzi.
Poteri e obblighi commessi
•
•
•
•
Ai commessi è riconosciuto potere di rappresentanza dell'imprenditore anche in
mancanza di specifico atto di conferimento; essi «possono compiere gli atti che
ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati»
Salvo espressa autorizzazione, i commessi: a) non possono esigere il prezzo delle
merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non
siano d'uso; b) non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto
predisposte dall'imprenditore o alle clausole stampate nei moduli dell'impresa; c) se
preposti alla vendita nei locali dell'impresa, non possono esigere il prezzo fuori dei
locali stessi (salvo che consegnino quietanza firmata dall'imprenditore), né possono
esigerlo all'interno dell'impresa se alla riscossione è destinata apposita cassa.
A tutti i commessi è poi riconosciuta — limitatamente agli affari da essi conclusi —
la legittimazione a ricevere per conto dell'imprenditore le dichiarazioni che
riguardano l'esecuzione dei contratti ed i reclami relativi alle inadempienze
contrattuali. È riconosciuta, altresì, la legittimazione a chiedere provvedimenti
cautelari nell'interesse dell'imprenditore (art. 2212).
L'imprenditore può ampliare o limitare tali poteri. Non è previsto un sistema di
pubblicità legale; perciò le limitazioni saranno opponibili ai terzi solo se portate a
conoscenza degli stessi con mezzi idonei (ad esempio, avvisi affissi nei locali di
vendita), o se si prova l'effettiva conoscenza
Statuto
imprenditore
commerciale
Lorenzo Benatti
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