UFFICIO
DI FORMAZIONE
DISTRETTUALE
presso la Corte di Appello
di Ancona
Incontro con
il dott. Pier Luigi Bertino
e
la dott.ssa Daniela Del Fiasco
Ancona. Hotel City
14 - 17 - 21 - 28 ottobre 2002
L’argomento del presente incontro
è il seguente:
Il Testo Unico
delle disposizioni
legislative e
regolamentari in
materia di spese di
giustizia (in G.U. n. 139 del 15 giugno 2002)
CENNI NORMATIVI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

INSIEME DI NORME CHE REGOLANO
LE SPESE DEL PROCEDIMENTO
GIURISDIZIONALE ED HA PER
OGGETTO LE NORME RELATIVE ALLE
SPESE IN TUTTE LE FASI CHE
RILEVANO RISPETTO AL PROCESSO.

NORME CHE DISCIPLINANO TUTTE LE VOCI
DI SPESA, LE PROCEDURE PER IL
PAGAMENTO DA PARTE DELL’ERARIO E DEI
PRIVATI, L’ANNOTAZIONE NEI REGISTRI E
LA RISCOSSIONE.
NORME CHE RIUNISCONO E COORDINANO
ANCHE IL PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO, LA RISCOSSIONE DELLE SPESE DI
MANTENIMENTO IN ISTITUTO, DELLE PENE
PECUNIARIE, DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE E DELLE
SANZIONI PECUNIARIE PROCESSUALI.

COMPETENZE

RIGUARDA TUTTI
GLI UFFICI
GIUDIZIARI
LA GIURISDIZIONE
AMMINISTRATIVA
LA GIURISDIZIONE
CONTABILE E
TRIBUTARIA
L’OGGETTO SPECIFICO
DELL’INCONTRO ODIERNO
RIGUARDA
“ Le innovazioni per
i servizi civili ”
in PARTICOLARE
Il Dott. BERTINO tratterà:
1 - Le spese nel processo civile e nelle procedure fallimentari
2 - L’eredità giacente
3 - Testimoni ed ausiliari del giudice
4 - Spese delle procedure esecutive attivate dal concessionario.
La Dott.ssa DEL FIASCO tratterà invece:
1 - Pagamento delle spese a carico di privati: cenni sul
contributo unificato e i diritti di copia e di certificato
2 - La registrazione degli atti
3 - La disciplina del patrocinio a spese dello Stato in
riferimento al testo Unico (civile e penale)
LE SPESE NEL PROCESSO CIVILE






La parte II del T.U. che si
compone di XIV Titoli
dall’art. 9 all’art. 73 tratta le
“VOCI DI SPESA”
- Contributo unificato
- Spese di spedizione,
diritti e indennità di
trasferta degli U.G.
- Spese di spedizione
- Diritti di copia e diritto di
certificato
- Testimoni
- Ausiliari del Magistrato
- Indennità di custodia
- Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato
- Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi
- Indennità di magistrati onorari, dei giudici popolari e degli
esperti componenti degli uffici giudiziari
- Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale
- Domande di liquidazione e decadenza
- Registrazione degli atti giudiziari
NORMA
DI CARATTERE GENERALE
l’art. 9 del T.U. prescrive che:
“ è dovuto il contributo unificato di
iscrizione a ruolo, per ciascun grado di
giudizio, nel processo civile, compresa la
procedura concorsuale e di volontaria
giurisdizione, e nel processo
amministrativo, secondo gli importi previsti
dall’art. 13 e salvo le esenzioni previste
dall’art. 10”
IMPORTANTISSIMO

La ragione dell’esenzione deve
risultare da apposita
dichiarazione resa dalla parte
nelle conclusioni dell’atto
introduttivo.
La materia dell’esenzioni è stata
innovata dal D.L. n.28/2002 per
eliminare dubbi interpretativi.
Secondo le regole generali, se la
legge non dispone diversamente,
l’esenzione opera dal momento
dell’entrata in vigore della
norma che la prevede rispetto ai
processi iniziati dopo tale
momento
ECCEZIONI O DEROGHE
(es. art. 265 t.u. Parte IX “ norme transitorie”)
Nei casi di interesse il Legislatore ha disciplinato
retroattivamente l’esenzione solo per i processi
già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato
il ricorso alla data del 1° marzo 2002, concedendo
tra l’altro la facoltà alle parti di avvalersi delle
disposizioni previste dalla Parte 2^ (voci di spesa)
Titoli 1° effettuando apposita dichiarazione sul
valore del processo e versando l’importo del
contributo in ragione del 50%
ATTENZIONE
Non si fa luogo al rimborso o alla
ripetizione di quanto già pagato a titolo di
imposta di bollo, di tassa di iscrizione a
ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di
chiamata di causa e di tassa fissa.
Se nessuna delle parti dei processi di cui al
co 1 (quelli iscritti a ruolo alla data del 1 marzo 2002) si avvale
delle facoltà ivi previste (50% del contributo unificato
secondo il valore dichiarato della causa ) valgono le
disposizioni vigenti relative all’imposta di
bollo.
PARTICOLARITA’
INTERESSANTE
ART. 30 T.U.
anticipazioni forfetarie dai
privati all’Eraio nel
processo civile.
L’art. 30 co 1 recita:
“La parte che per prima si costituisce in giudizio, che
deposita il ricorso introduttivo, ovvero che … …
anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di
spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del
funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato ,
nella misura stabilita nella tabella, contenuta nell’allegato n.1 al presente testo unico, eccetto che nei processi
previsti dall’articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n.
533 (disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle
controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria) e
in quelli cui
(n.10).
di applica lo stesso articolo
Ciò cosa significa
CHE IL FUNZIONARIO, SE L’ESENZIONE NON E’ QUELLA PER I PROCESSI
PREVISTI DALL’ART. 10 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, n.533
E IN QUELLI CUI SI APPLICA LO STESSO ARTICOLO,
R I FI UTA
DI RICEVERE GLI ATTI ,DI RILASCIARE LA COPIA O IL
CERTIFICATO SE LE MARCHE MANCANO O SONO DI
IMPORTO INFERIORE A QUELLO STABILITO ( CO 4 ART. 285)
P E R C H E’
?
Semplice!
Perché la somma non può essere in alcun modo
recuperata, a differenza del contributo unificato, in
quanto l’importo è inferiore ai 16 € che la è somma
minima per la quale si procede al recupero mediante i
ruoli esattoriali
QUINDI E’ UNO DEI POCHI CASI IN
CUI IL FUNZIONARIO E’ LEGITTIMATO AL RIFIUTO.
COME SI CORRISPONDONO E
QUINDI SI DEBBONO PERCEPIRE I SUDDETTI
DIRITTI ?
RITENGO IN MANIERA ASSOLUTA CHE DEBBANO
ESSERE PERCEPITI MEDIANTE CORRESPONSIONE DI MARCHE DA BOLLO perché così ha pensato
il Legislatore che vuole in ogni modo evitare disagi
all’utenza
per un miglior chiarimento vedasi l’art. 285
della Relazione illustrativa al T.U.
LE SPESE NELLE PROCEDURE
FALLIMENTARI
Il T.U. tratta l’argomento nella Parte IV Titolo I:
“ procedura fallimentare”.
due soli articoli per disciplinare la materia che, come
noto, è complessa e particolare
.
ART. 146
Prenotazioni a debito, anticipazioni e
recupero delle spese.
Se nella procedura fallimentare, che è la procedura
dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura,
nei beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli
atti richiesti dalla Legge, alcune spese sono prenotate a
debito, altre sono anticipate dall’Erario.
Ovviamente il ricorso per le procedure concorsuali, che
va presentato in carta semplice, deve essere
accompagnato dal contributo unificato pari a 62 €
mentre ammonta a 672,00 € con la dichiarazione di
fallimento ed è dovuta dal Curatore in ragione del
disposto di cui all’art. 91 del R.D. 16/3/1942, n. 267
Codice fallimentare.
Tale contributo andrà prenotato
a debito unitamente alla spesa relativa alla registrazione
della sentenza e andrà immediatamente recuperata nel
momento in cui la procedura risulterà attiva. Prenotato
nel campione fallimentare in attesa del registro delle
spese pagate istituito con il T.U.che deterrà il Curatore, su
autorizzazione del giudice delegato.
ART. 147
Recupero delle spese in caso di revoca
del fallimento.
IL recupero è previsto in due casi:
il 1°
nei confronti del creditore istante se condannato dal
giudice per aver chiesto la dichiarazione di fallimento
per colpa;
il 2°
nei confronti del fallito persona fisica, se con il suo
comportamento ha dato causa alla dichiarazione di
fallimento.
L’EREDITA’ GIACENTE
L’art.148 del T.U. tratta del recupero delle spese
prenotate a debito o anticipate.
Ovviamente l’argomento non riguarda tutte le
procedure ma solo quelle nelle quali il giudice procede
d’ufficio perché quando l’istanza è presentata dalla
parte, o di parte Ammessa al beneficio del patrocinio a
spese dello Stato, si seguono le regole generali.
Nei confronti di chi si opera il recupero ?
- a carico dell’erede in caso di accettazione successiva;
- a carico del Curatore se l’eredità si conclude senza
accettazione.
Ovviamente si recuperano tutte le somme relative alle
spese prenotate e a quelle anticipate dall’Erario.
Per chi eventualmente non
dovesse avere presenta la
procedura, ricordo che in
mancanza di eredi è lo Stato che
entra in possesso dell’eredità.
TESTIMONI
Il titolo VI della Parte 2^ agli artt. 45 - 46 47 e 48 disciplina la corresponsione
delle indennità e dei rimborsi spese
per i testimoni .
L’art. 45 stabilisce l’indennità per i testimoni
residenti.
Si considerano residenti coloro che abitano nel luogo ove
debbono essere sentiti o se non residenti nel Comune ove ha
sede l’ufficio ove debbono essere sentiti, la residenza non
dista oltre due km e mezzo.
A costoro spetta solo l’indennità giornaliera che è pari a
0,36 €.
L’art. 46 riguarda le spese di viaggio, e l’indennità
per i testimoni non residenti.
Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per
andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di 2^ classe sui servizi di
linea o al prezzo del biglietto aereo in classe economica, se
autorizzato dall’autorità giudiziaria. Se i servizi non
esistono il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più
vicina per cui esiste il servizio di linea. Abolito il rimborso
delle 20 lire (0,01 €)al Km.perché mai applicata !!
Spetta inoltre l’indennità 0,72 € per ogni giornata impiegata per il
viaggio e € 1,29 per ogni giornata di soggiorno solo se sono obbligati a
rimanere fuori della propria residenza almeno un giorno intero oltre
quello di partenza e ritorno.
L’art. 47 riguarda i testimoni minori e
accompagnatori di testimoni minori o invalidi.
Ai minori e agli invalidi gravi non spettano indennità.
Spettano solo agli accompagnatori a meno che costoro non
siano a loro volta testimoni. Il rimborso spese e le
indennità, se dovute, sono le stesse previste nell’art. 46.
L’art. 48 riguarda i testimoni dipendenti pubblici.
A costoro, se debbono testimoniare per fatti inerenti il
servizio, spettano le stesse indennità e il rimborso spese
previsti per i testi salva l’integrazione sino a concorrenza
dell’ordinario trattamento di missione. L’integrazione viene
corrisposta dall’Amministrazione di appartenenza.
AUSILIARI DEL GIUDICE
Il Testo Unico dedica all’argomento n.9 articoli.
Il Titolo VII , dall’art. 49 all’art. 55 si occupa degli
Ausiliari del magistrato per le operazioni eseguite su
richiesta dell’autorità giudiziaria.
In particolare l’art. 49 (elenco delle spettanze) individua le
spettanze ed elenca la tipologia degli onorari che sono:
l’onorario, l’indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di
viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento
dell’incarico.
Gli onorari sono fissi e variabili.
L’art. 50 si occupa della misura degli onorari.
Lo stesso articolo opera due innovazioni:
- le tabelle professionali non sarano più approvate con
D.P.R. bensì con un regolamento ministeriale:
- la seconda è che estende le tabelle agli onorari a tempo
eliminando così le vacazioni.
Il magistrato dovrà insomma calcolare il compenso secondo
le tariffe professionali rapportate al regolamento
ministeriale tenendo anche conto, come prescrive il comma
3°, delle ore impiegate con particolare riferimento alla
distinzione tra la prima ora e le successive (il compenso è
quindi a tempo).
L’art. 51 ( determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli
fissi variabili) dispone che che nella quantificazione degli
onorari variabili si debba tener conto della difficoltà, del
pregio della prestazione ed, inoltre fissa la natura
dell’aumento per quelli fissi e variabili, in caso di urgenza.
Per quelli a tempo, invece, vale la previsione dell’art. 50 co
3° (compenso orario - a tempo).
L’art. 52 (aumento e riduzione degli onorari)
prevede il raddoppio degli onorari nel caso di prestazioni
di eccezionale importanza, complessità e difficoltà e che
possono essere ridotti se la prestazione non è completata
nei termini.
Non si parla più di sanzioni applicabili in quanto è
implicito che il ritardo le comporta.
L’art. 53 (incarichi collegiali)
disciplina la determinazione del compenso nell’ipotesi di
incarichi attribuiti ad un collegio di ausiliari.
Il compenso del singolo aumentato del 40% per ogni
ausiliario.
L’art. 54 (adeguamento periodico degli onorari)
prevede che all’adeguamento si provveda con decreto
ministeriale come già attuato per le vacazioni.
Il decreto Ministeriale è un provvedimento Dirigenziale.
L’art. 55 (indennità e spese di viaggio)
rinvia alla normativa vigente per i dipendenti pubblici.
Non vi è più distinzione tra ausiliari laureati e non. Tutti
vengono rapportati ai Dirigenti statali di 2^ fascia. Se
l’incarico però è conferito a dipendente pubblico, si terrà
conto della sua qualifica, per operare il conguaglio.
L’art. 56(spese per l’adempimento dell’incarico)
indica le modalità e i criteri per il rimborso delle
spese sostenute per l’adempimento dell’incarico.
Per i collaboratori è stato eliminato il rinvio agli usi
locali perché tutti i compensi sono ricavabili dalle
tabelle (tariffe professionali).
L’art. 57(equiparazione del Commissario ad acta
agli ausiliari del magistrato) in mancanza di
espressa disciplina, le spettanze si liquidano al
Commissario secondo le tabelle previste per gli
Ausiliari.
SPESE DELLE PROCEDURE
ESECUTIVE ATTIVATE DAL
CONCESSIONARIO
Il Titolo IV, con l’art. 157 disciplina le spese processuali
della procedura esecutiva attivata dal Concessionario per
la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.
Due commi per tenere distinte le spese processuali (diritti e
tasse) dalle spese per procedura esecutiva affidata ai
concessionari per la riscossione coattiva del credito
principale (pene e spese penali e civili, nonché altri crediti erariali quali
ad esempio i contributi).
La norma in commento ha l’obiettivo di
semplificare al massimo una procedura che, già
farraginosa quando si trattava solo delle spese
processuali dei procedimenti di riscossione coattiva
per i crediti erariali, si è ulteriormente complicata
oggi con l’intervento dei concessionari anche per
le spese di giustizia.
La disposizione evita per tutte le riscossioni molti
passaggi e carte; attribuisce a colui che segue il
processo esecutivo, e che con quello deve
recuperarle, di avere memoria delle spese
prenotate.
Oggi l’individuazione di quali spese e degli
importi relativi si presenta più agevole perché tutto
è nel Testo Unico.
Poiché si tratta di spese che nascono dal processo
(diritti e tasse) si prevede un visto di riscontro da
parte dell’ufficio finanziario competente.
Per questo non occorreranno passaggi di carte
perché può essere tutto verificato sulla base del
riscontro tra richiesta del concessionario e norme
di legge.
GRAZIE
per l’attenzione prestata
e
“ pausa caffè ”
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