UFFICIO DI FORMAZIONE DISTRETTUALE presso la Corte di Appello di Ancona Incontro con il dott. Pier Luigi Bertino e la dott.ssa Daniela Del Fiasco Ancona. Hotel City 14 - 17 - 21 - 28 ottobre 2002 L’argomento del presente incontro è il seguente: Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (in G.U. n. 139 del 15 giugno 2002) CENNI NORMATIVI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA INSIEME DI NORME CHE REGOLANO LE SPESE DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE ED HA PER OGGETTO LE NORME RELATIVE ALLE SPESE IN TUTTE LE FASI CHE RILEVANO RISPETTO AL PROCESSO. NORME CHE DISCIPLINANO TUTTE LE VOCI DI SPESA, LE PROCEDURE PER IL PAGAMENTO DA PARTE DELL’ERARIO E DEI PRIVATI, L’ANNOTAZIONE NEI REGISTRI E LA RISCOSSIONE. NORME CHE RIUNISCONO E COORDINANO ANCHE IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, LA RISCOSSIONE DELLE SPESE DI MANTENIMENTO IN ISTITUTO, DELLE PENE PECUNIARIE, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE E DELLE SANZIONI PECUNIARIE PROCESSUALI. COMPETENZE RIGUARDA TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA LA GIURISDIZIONE CONTABILE E TRIBUTARIA L’OGGETTO SPECIFICO DELL’INCONTRO ODIERNO RIGUARDA “ Le innovazioni per i servizi civili ” in PARTICOLARE Il Dott. BERTINO tratterà: 1 - Le spese nel processo civile e nelle procedure fallimentari 2 - L’eredità giacente 3 - Testimoni ed ausiliari del giudice 4 - Spese delle procedure esecutive attivate dal concessionario. La Dott.ssa DEL FIASCO tratterà invece: 1 - Pagamento delle spese a carico di privati: cenni sul contributo unificato e i diritti di copia e di certificato 2 - La registrazione degli atti 3 - La disciplina del patrocinio a spese dello Stato in riferimento al testo Unico (civile e penale) LE SPESE NEL PROCESSO CIVILE La parte II del T.U. che si compone di XIV Titoli dall’art. 9 all’art. 73 tratta le “VOCI DI SPESA” - Contributo unificato - Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli U.G. - Spese di spedizione - Diritti di copia e diritto di certificato - Testimoni - Ausiliari del Magistrato - Indennità di custodia - Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato - Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi - Indennità di magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti degli uffici giudiziari - Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale - Domande di liquidazione e decadenza - Registrazione degli atti giudiziari NORMA DI CARATTERE GENERALE l’art. 9 del T.U. prescrive che: “ è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall’art. 13 e salvo le esenzioni previste dall’art. 10” IMPORTANTISSIMO La ragione dell’esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo. La materia dell’esenzioni è stata innovata dal D.L. n.28/2002 per eliminare dubbi interpretativi. Secondo le regole generali, se la legge non dispone diversamente, l’esenzione opera dal momento dell’entrata in vigore della norma che la prevede rispetto ai processi iniziati dopo tale momento ECCEZIONI O DEROGHE (es. art. 265 t.u. Parte IX “ norme transitorie”) Nei casi di interesse il Legislatore ha disciplinato retroattivamente l’esenzione solo per i processi già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1° marzo 2002, concedendo tra l’altro la facoltà alle parti di avvalersi delle disposizioni previste dalla Parte 2^ (voci di spesa) Titoli 1° effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l’importo del contributo in ragione del 50% ATTENZIONE Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa. Se nessuna delle parti dei processi di cui al co 1 (quelli iscritti a ruolo alla data del 1 marzo 2002) si avvale delle facoltà ivi previste (50% del contributo unificato secondo il valore dichiarato della causa ) valgono le disposizioni vigenti relative all’imposta di bollo. PARTICOLARITA’ INTERESSANTE ART. 30 T.U. anticipazioni forfetarie dai privati all’Eraio nel processo civile. L’art. 30 co 1 recita: “La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che … … anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato , nella misura stabilita nella tabella, contenuta nell’allegato n.1 al presente testo unico, eccetto che nei processi previsti dall’articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria) e in quelli cui (n.10). di applica lo stesso articolo Ciò cosa significa CHE IL FUNZIONARIO, SE L’ESENZIONE NON E’ QUELLA PER I PROCESSI PREVISTI DALL’ART. 10 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, n.533 E IN QUELLI CUI SI APPLICA LO STESSO ARTICOLO, R I FI UTA DI RICEVERE GLI ATTI ,DI RILASCIARE LA COPIA O IL CERTIFICATO SE LE MARCHE MANCANO O SONO DI IMPORTO INFERIORE A QUELLO STABILITO ( CO 4 ART. 285) P E R C H E’ ? Semplice! Perché la somma non può essere in alcun modo recuperata, a differenza del contributo unificato, in quanto l’importo è inferiore ai 16 € che la è somma minima per la quale si procede al recupero mediante i ruoli esattoriali QUINDI E’ UNO DEI POCHI CASI IN CUI IL FUNZIONARIO E’ LEGITTIMATO AL RIFIUTO. COME SI CORRISPONDONO E QUINDI SI DEBBONO PERCEPIRE I SUDDETTI DIRITTI ? RITENGO IN MANIERA ASSOLUTA CHE DEBBANO ESSERE PERCEPITI MEDIANTE CORRESPONSIONE DI MARCHE DA BOLLO perché così ha pensato il Legislatore che vuole in ogni modo evitare disagi all’utenza per un miglior chiarimento vedasi l’art. 285 della Relazione illustrativa al T.U. LE SPESE NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI Il T.U. tratta l’argomento nella Parte IV Titolo I: “ procedura fallimentare”. due soli articoli per disciplinare la materia che, come noto, è complessa e particolare . ART. 146 Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese. Se nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, nei beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla Legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’Erario. Ovviamente il ricorso per le procedure concorsuali, che va presentato in carta semplice, deve essere accompagnato dal contributo unificato pari a 62 € mentre ammonta a 672,00 € con la dichiarazione di fallimento ed è dovuta dal Curatore in ragione del disposto di cui all’art. 91 del R.D. 16/3/1942, n. 267 Codice fallimentare. Tale contributo andrà prenotato a debito unitamente alla spesa relativa alla registrazione della sentenza e andrà immediatamente recuperata nel momento in cui la procedura risulterà attiva. Prenotato nel campione fallimentare in attesa del registro delle spese pagate istituito con il T.U.che deterrà il Curatore, su autorizzazione del giudice delegato. ART. 147 Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento. IL recupero è previsto in due casi: il 1° nei confronti del creditore istante se condannato dal giudice per aver chiesto la dichiarazione di fallimento per colpa; il 2° nei confronti del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento. L’EREDITA’ GIACENTE L’art.148 del T.U. tratta del recupero delle spese prenotate a debito o anticipate. Ovviamente l’argomento non riguarda tutte le procedure ma solo quelle nelle quali il giudice procede d’ufficio perché quando l’istanza è presentata dalla parte, o di parte Ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, si seguono le regole generali. Nei confronti di chi si opera il recupero ? - a carico dell’erede in caso di accettazione successiva; - a carico del Curatore se l’eredità si conclude senza accettazione. Ovviamente si recuperano tutte le somme relative alle spese prenotate e a quelle anticipate dall’Erario. Per chi eventualmente non dovesse avere presenta la procedura, ricordo che in mancanza di eredi è lo Stato che entra in possesso dell’eredità. TESTIMONI Il titolo VI della Parte 2^ agli artt. 45 - 46 47 e 48 disciplina la corresponsione delle indennità e dei rimborsi spese per i testimoni . L’art. 45 stabilisce l’indennità per i testimoni residenti. Si considerano residenti coloro che abitano nel luogo ove debbono essere sentiti o se non residenti nel Comune ove ha sede l’ufficio ove debbono essere sentiti, la residenza non dista oltre due km e mezzo. A costoro spetta solo l’indennità giornaliera che è pari a 0,36 €. L’art. 46 riguarda le spese di viaggio, e l’indennità per i testimoni non residenti. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di 2^ classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo in classe economica, se autorizzato dall’autorità giudiziaria. Se i servizi non esistono il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea. Abolito il rimborso delle 20 lire (0,01 €)al Km.perché mai applicata !! Spetta inoltre l’indennità 0,72 € per ogni giornata impiegata per il viaggio e € 1,29 per ogni giornata di soggiorno solo se sono obbligati a rimanere fuori della propria residenza almeno un giorno intero oltre quello di partenza e ritorno. L’art. 47 riguarda i testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi. Ai minori e agli invalidi gravi non spettano indennità. Spettano solo agli accompagnatori a meno che costoro non siano a loro volta testimoni. Il rimborso spese e le indennità, se dovute, sono le stesse previste nell’art. 46. L’art. 48 riguarda i testimoni dipendenti pubblici. A costoro, se debbono testimoniare per fatti inerenti il servizio, spettano le stesse indennità e il rimborso spese previsti per i testi salva l’integrazione sino a concorrenza dell’ordinario trattamento di missione. L’integrazione viene corrisposta dall’Amministrazione di appartenenza. AUSILIARI DEL GIUDICE Il Testo Unico dedica all’argomento n.9 articoli. Il Titolo VII , dall’art. 49 all’art. 55 si occupa degli Ausiliari del magistrato per le operazioni eseguite su richiesta dell’autorità giudiziaria. In particolare l’art. 49 (elenco delle spettanze) individua le spettanze ed elenca la tipologia degli onorari che sono: l’onorario, l’indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico. Gli onorari sono fissi e variabili. L’art. 50 si occupa della misura degli onorari. Lo stesso articolo opera due innovazioni: - le tabelle professionali non sarano più approvate con D.P.R. bensì con un regolamento ministeriale: - la seconda è che estende le tabelle agli onorari a tempo eliminando così le vacazioni. Il magistrato dovrà insomma calcolare il compenso secondo le tariffe professionali rapportate al regolamento ministeriale tenendo anche conto, come prescrive il comma 3°, delle ore impiegate con particolare riferimento alla distinzione tra la prima ora e le successive (il compenso è quindi a tempo). L’art. 51 ( determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi variabili) dispone che che nella quantificazione degli onorari variabili si debba tener conto della difficoltà, del pregio della prestazione ed, inoltre fissa la natura dell’aumento per quelli fissi e variabili, in caso di urgenza. Per quelli a tempo, invece, vale la previsione dell’art. 50 co 3° (compenso orario - a tempo). L’art. 52 (aumento e riduzione degli onorari) prevede il raddoppio degli onorari nel caso di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà e che possono essere ridotti se la prestazione non è completata nei termini. Non si parla più di sanzioni applicabili in quanto è implicito che il ritardo le comporta. L’art. 53 (incarichi collegiali) disciplina la determinazione del compenso nell’ipotesi di incarichi attribuiti ad un collegio di ausiliari. Il compenso del singolo aumentato del 40% per ogni ausiliario. L’art. 54 (adeguamento periodico degli onorari) prevede che all’adeguamento si provveda con decreto ministeriale come già attuato per le vacazioni. Il decreto Ministeriale è un provvedimento Dirigenziale. L’art. 55 (indennità e spese di viaggio) rinvia alla normativa vigente per i dipendenti pubblici. Non vi è più distinzione tra ausiliari laureati e non. Tutti vengono rapportati ai Dirigenti statali di 2^ fascia. Se l’incarico però è conferito a dipendente pubblico, si terrà conto della sua qualifica, per operare il conguaglio. L’art. 56(spese per l’adempimento dell’incarico) indica le modalità e i criteri per il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico. Per i collaboratori è stato eliminato il rinvio agli usi locali perché tutti i compensi sono ricavabili dalle tabelle (tariffe professionali). L’art. 57(equiparazione del Commissario ad acta agli ausiliari del magistrato) in mancanza di espressa disciplina, le spettanze si liquidano al Commissario secondo le tabelle previste per gli Ausiliari. SPESE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE ATTIVATE DAL CONCESSIONARIO Il Titolo IV, con l’art. 157 disciplina le spese processuali della procedura esecutiva attivata dal Concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. Due commi per tenere distinte le spese processuali (diritti e tasse) dalle spese per procedura esecutiva affidata ai concessionari per la riscossione coattiva del credito principale (pene e spese penali e civili, nonché altri crediti erariali quali ad esempio i contributi). La norma in commento ha l’obiettivo di semplificare al massimo una procedura che, già farraginosa quando si trattava solo delle spese processuali dei procedimenti di riscossione coattiva per i crediti erariali, si è ulteriormente complicata oggi con l’intervento dei concessionari anche per le spese di giustizia. La disposizione evita per tutte le riscossioni molti passaggi e carte; attribuisce a colui che segue il processo esecutivo, e che con quello deve recuperarle, di avere memoria delle spese prenotate. Oggi l’individuazione di quali spese e degli importi relativi si presenta più agevole perché tutto è nel Testo Unico. Poiché si tratta di spese che nascono dal processo (diritti e tasse) si prevede un visto di riscontro da parte dell’ufficio finanziario competente. Per questo non occorreranno passaggi di carte perché può essere tutto verificato sulla base del riscontro tra richiesta del concessionario e norme di legge. GRAZIE per l’attenzione prestata e “ pausa caffè ”