LA DICHIARAZIONE
TRIBUTARIA
1
L’attuazione delle leggi
tributarie

La fase di attuazione delle leggi
tributarie è affidata, in primis, ai
contribuenti.
Il tributo dovrebbe trovare compiuta
attuazione senza l’intervento della A.F.,
che è solamente eventuale.
2


Anni cinquanta: Vanoni introdusse
l’obbligo generalizzato di dichiarazione
Anni settanta (riforma tributaria):
fiscalità di massa ed intensificazione
della partecipazione del contribuente
nella fase di attuazione del tributo
3
Sistema c.d. dell’autoliquidazione
o autoaccertamento
In materia di Imposte Dirette e di IVA vige la
c.d. autoliquidazione o autoaccertamento:
 il contribuente è tenuto a dichiarare i propri
redditi ed il proprio volume d’affari e ad
autoliquidare e versare l’imposta relativa
 il controllo dell’Ufficio è successivo ed
eventuale
4
La collaborazione del contribuente
alla funzione impositiva
Il dovere di concorrere alle spese
pubbliche, sancito dall’art. 53, comma
1, Cost., non si esaurisce nell’obbligo di
pagare il tributo, ma si concretizza e si
articola in una serie di comportamenti
finalizzati a partecipare all’A.F.
determinati fatti rilevanti ai fini
dell’esercizio della funzione impositiva.
5
…segue
Si può trattare, innanzitutto, di fatti
prodromici rispetto a quelli che
intergrano il presupposto di imposta,
alla conoscenza dei quali L’A.F. è
interessata proprio per consentire o
agevolare i suoi compiti istituzionali.
(Magnani)
6
Gli obblighi strumentali
Sono definiti anche come obblighi
prodromici per sottolineare che tali
obblighi sono posti a carico del soggetto
passivo anche prima ed a
prescindere dal verificarsi del
presupposto di fatto del tributo.
7
…segue


Si tratta di obblighi il cui assolvimento è
considerato strumentale ai fini
della migliore applicazione del tributo
ovvero
del controllo di tale applicazione.
L’importanza di tali adempimenti è
sottolineata dalle sanzioni che puniscono il
mancato adempimento di tali obblighi
strumentali.
8
Si tratta di:
1. autorizzazioni di cui il contribuente si
deve munire per l’esercizio di attività
fiscalmente rilevanti
ovvero
2. prescrizioni che costui deve rispettare
per poter esercitare attività
assoggettate ad imposta.
9
Esempio
In materia di accise: l’obbligo di
predisporre strutture produttive che
consentano il controllo permanente da
parte del fisco e che devono essere
verificate ed autorizzate dall’UTF
(Ufficio tecnico di finanza).
10
3. segnalazioni che il soggetto che
intende intraprendere un’attività
fiscalmente rilevante deve fare
all’Amministrazione finanziaria.
Esempio: in materia di IVA, la
dichiarazione di inizio di attività e la
dichiarazione di cessazione di essa.
11
4. Installazione di strumenti fiscali di
misurazione
Es. strumenti di misurazione necessari per
le diverse imposte di fabbricazione;
registratori di cassa attraverso i quali
vengono registrati e rilasciati scontrini
fiscali sostitutivi della fattura da parte di
una serie di esercizi pubblici.
12
5. Obblighi documentali (ricevute e
scontrini fiscali).
Vi sono, infatti, documenti che assumono
precisa rilevanza fiscale.
Si tratta delle ricevute fiscali che devono
essere obbligatoriamente rilasciate da una
serie di soggetti IVA operanti nei confronti dei
consumatori finali (ad es., gli albergatori e i
ristoratori).
13
6. Obblighi contabili.
L’ipotesi più comune e più importante di
obblighi fiscali indipendenti dal verificarsi del
presupposto d’imposta è però costituita dalle
scritture contabili: si tratta di documenti
che la legge considera essenziali per
l’applicazione delle imposte sui redditi dei
titolari di redditi d’impresa e di lavoro
autonomo, nonché per l’applicazione dell’IVA.
14
LA DICHIARAZIONE
È l’atto fondamentale di collaborazione
del contribuente con il fisco.
Con essa si portano a conoscenza
dell’A.F. l’esistenza e i connotati
qualitativi e quantitativi del
presupposto.
Ad essa consegue anche
l’autoliquidazione dell’imposta ed il
conseguente versamento.
15
… segue
Nella dichiarazione sono esposti fatti,
notizie, dati, nonché la qualificazione
giuridico-tributaria degli stessi; sicché
non è sufficiente, ad esempio,
dichiarare un reddito, ma occorre
indicare anche la categoria reddituale
cui esso afferisce (reddito di lavoro
autonomo, reddito di impresa).
16
… segue
Risolvendo una serie di questioni di
fatto e di diritto il contribuente perviene
alla determinazione di una base
imponibile corrispondente alla propria
versione quali/quantitativa del
presupposto.
17
Atto dovuto
L’adempimento del relativo obbligo non
costituisce esplicazione di autonomia
privata, ma è imposto dalla legge,
che prevede l’irrogazione di sanzioni
amministrative e penali in caso di
inadempimento.
18
Effetti della dichiarazione sia ai fini
dell’accertamento che della
riscossione
In sede di accertamento:
ha la funzione di rilevare al Fisco l’esistenza e le dimensioni del
presupposto – base imponibile → condiziona l’attività di controllo e
accertativa :


se dichiarazione è nulla o omessa → accertamento d’ufficio basato su
elementi comunque raccolti e su presunzioni prive dei requisiti di
gravità, precisione e concordanza
se dichiarazione completa e fedele → nessun atto di accertamento
Dunque, accertamenti meno analitici e più induttivi (meno precisi, più
difficilmente contestabili) sono connessi all’inadempimento del
contribuente per esempio in sede di dichiarazione.
19




Dichiarazione omessa: non presentata
affatto o presentata oltre 90 gg dalla
scadenza del termine
Dichiarazione nulla: non sottoscritta (nullità
sanabile) o non redatta su stampati conformi
Dichiarazione infedele: reddito netto non
dichiarato nel suo esatto ammontare
Dichiarazione incompleta: omessa
l’indicazione di una fonte reddituale
20
In sede di riscossione:
la dichiarazione è titolo per la riscossione
delle somme in essa indicate come somme da
versare. Se il versamento non è effettuato,
l’amministrazione può, sulla base della
dichiarazione, porre in riscossione (mediante
iscrizione a ruolo) le somme dovute in base ai
dati dichiarati.
21
Quando sorge l’obbligo di
presentazione

di regola al sorgere del presupposto
impositivo (La dichiarazione dei redditi
deve essere presentata se sono stati
prodotti redditi, anche in assenza di un
debito di imposta)
22
… segue

ma anche in connessione a fattispecie
diverse dal presupposto impositivo:
i soggetti obbligati alla tenuta delle
scritture contabili (imprenditori, società,
professionisti) devono sempre
presentarla anche in mancanza di
reddito (art. 1, 1° comma, D.P.R.
600/’73)
23
Esclusione dall’obbligo di
dichiarazione

quando i redditi non superano il c.d.
minimo vitale: persone fisiche non
obbligate alla tenuta delle scritture contabili,
che possiedono redditi esenti e redditi
assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta e redditi fondiari esigui (art. 1,
comma 4, lett. b e b-bis, dpr 600/73).
In questo caso si ritiene non si realizzi il
presupposto del tributo, piuttosto che
l’obbligo di dichiarazione.
24
…segue

per i soggetti titolari di soli redditi di
lavoro dipendente inferiori ai modesti
importi stabiliti dall’art. 1, lett. C, dpr
600/73 (ma c’è comunque possibilità di
presentare la dichiarazione per chiedere
il rimborso di un credito tributario).
Finalità di semplificazione.
25
Natura giuridica ed effetti
della dichiarazione



è dichiarazione di scienza (atto giuridico
con il quale si comunica ad altri di essere a
conoscenza di un atto o di una situazione)
non è negozio giuridico (dichiarazione di
volontà con la quale i privati provvedono a
regolare i propri interessi nell’ambito della
autonomia loro concessa dall’ordinamento)
né dichiarazione di volontà (atto rivolto a
comunicare ad altri la propria volontà)
26
…segue

né confessione stragiudiziale (dichiarazione
che una parte fa della verità di fatti ad essa
sfavorevoli e favorevoli all’altra parte),
retrattabile previa dimostrazione che è stata
determinata da errore di fatto o da violenza
(art. 2732 c.c.) e revocabile per errore di
diritto (art. 2731 c.c.) La confessione non è
efficace se non proviene da persona capace
di disporre del diritto a cui i fatti confessati si
riferiscono.), stante la indisponibilità del
rapporto tributario.
27
Critica di Lupi
Qualificare la dichiarazione tributaria come
dichiarazione di scienza è un utile punto di
partenza per escluderne il contenuto
negoziale.
Risulta, tuttavia, riduttivo e limitativo
accostare un atto così ricco di qualificazioni
giuridiche e di valutazioni di fatti, a mere
partecipazioni di conoscenza, lontane dalla
complessità logico-giuridica delle dichiarazioni
fiscali.
28
Per Tesauro…
La dichiarazione non è una dichiarazione di
volontà, ma è un mero atto.
Dichiarazione di volontà è quella con cui il
dichiarante produce degli effetti giuridici che
nascono in quanto voluti dal dichiarante.
Mero atto è invece un atto le cui
conseguenze giuridiche sono predeterminate
dalla legge.
29
Ratio della tesi della natura di
dichiarazione di scienza


Con la dichiarazione il contribuente rende
noto al Fisco il presupposto impositivo dal
punto di vista quantitativo (la sua entità) dal
punto di vista della sua esistenza (del suo
verificarsi) → al fine di un eventuale controllo
dell’A.F.
Ma gli effetti sia in sede di accertamento che
in sede di riscossione derivano soltanto dalla
legge e dalla corrispondenza tra
fattispecie legale e fattispecie reale.
30
Effetti della natura volontaria ma
non negoziale della dichiarazione


Gli effetti della dichiarazione non dipendono mai dalla
volontà del dichiarante, quindi non rilevano in sede
di dichiarazione i vizi della volontà (errore, dolo,
violenza) del dichiarante.
Di conseguenza: qualora siano state presentate più
dichiarazioni entro il termine di decadenza, non
varrà la regola applicabile in presenza di più
manifestazioni di volontà (per esempio, l’ultimo
testamento invalida i precedenti) e il fisco potrà
acquisirle tutte in via definitiva, traendo da ciascuna
tutti gli elementi conoscitivi necessari alla
determinazione dell’unico presupposto.
31
Dichiarazioni di volontà nella
dichiarazione

La dichiarazione può contenere
dichiarazioni di volontà la cui
disciplina è quella dei negozi giuridici
(per es., l’errore può assumere
rilevanza solo quando sia essenziale e
riconoscibile): è ciò che accade nei casi
di destinazione dell’otto per mille, di
opzione tra due regimi di
determinazione del reddito, ecc.
32
Dichiarazione doganale
Contiene alcuni elementi che possono configurarla
come dichiarazione di volontà.
Deve indicare oltre agli elementi per identificare
merci e soggetti anche la destinazione doganale
da cui dipende il regime doganale della merce
(artt. 55 e 56 dpr 43/1973)
Presupposto tributi doganali: destinazione al
consumo entro o fuori territorio dell’UE.
Con la dichiarazione il dichiarante manifesta la
volontà di realizzare o meno il presupposto (perché
nel momento in cui la presenta non si è ancora
realizzata la destinazione o meno al consumo).
33
Effetti della dichiarazione
Sul piano dell’accertamento: gli effetti della presentazione
della dichiarazione derivano dalla corrispondenza tra fattispecie
dichiarata dal contribuente a quella reale.
Essa condiziona l’attività di controllo formale e sostanziale posta
in essere dall’Amm. Fin. L’ufficio è, infatti, legittimato a
rettificare in modo analitico o sintetico il reddito in relazione alla
completezza o meno della dichiarazione; in caso di omissione o
nullità della dichiarazione, l’amministrazione procederà
all’accertamento d’ufficio.
Sul piano della riscossione: gli effetti si ricollegano
all’esigenza di anticipare il prelievo rispetto alla verosimiglianza
tra fattispecie dichiarata dal contribuente a quella reale.
34
…segue
Rilievo probatorio:
La dichiarazione non fa piena prova contro
il contribuente dei fatti dichiarati, ma
esonera l’ufficio dal motivare e provare i fatti
in essa esposti.
Invece, tutto ciò che non emerge dalla
dichiarazione deve essere motivato e provato
dall’Amministrazione.
35
Rettificabilità della
dichiarazione
Dalla qualificazione giuridica della
dichiarazione derivano importanti
conseguenze sul piano degli effetti della
dichiarazione ed in particolare sulla sua
retrattabilità o irretrattabilità.
36
Posizione della dottrina
1) Quella parte della dottrina che
attribuisce alla dichiarazione natura
negoziale non ne ammette la
retrattabilità e ritiene che essa sia
immodificabile da parte del
contribuente.
37
… segue
2) Altra parte della dottrina, invece,
svalutando l’importanza della dichiarazione
rispetto al presupposto, ne riconosce la
libera rettificabilità.
38
Posizione oscillante della
giurisprudenza
La giurisprudenza ha negato il
carattere confessorio e negoziale
della dichiarazione, pervenendo a
soluzioni differenti per quanto
attiene alla sua retrattabilità.
39
… segue

Da un lato, essa è giunta ad affermare
la retrattabilità della dichiarazione
anche in sede di ricorso contro il ruolo,
considerando la stessa rettificabile
dall’ufficio sia a proprio favore che a
favore del contribuente.
40

Dall’altro, partendo dall’assunto che non sia
possibile ricondurre la dichiarazione entro
schemi rigidamente privatistici, ha asserito
che essa è atto di un procedimento di
diritto pubblico, sicché non può essere
rettificata dopo la scadenza del termine per la
sua presentazione se non rispettando i
termini e utilizzando gli strumenti che
l’ordinamento prevede per l’impugnazione
della pretesa tributaria.
41
Cass. SS.UU. N. 15063/2002
La questione è stata definitivamente risolta
dalla Sezioni Unite della Cassazione, che
accogliendone la natura di dichiarazione di
scienza, ha statuito che la dichiarazione è
sempre ritrattabile sia per errori di fatto
che di diritto e senza limiti di tempo che
non siano quelli previsti per il rimborso,
purché non si riferisca a rapporti “esauriti”
(res iudicata, accertamento definitivo, inutile
decorso dei termini posti dalla legge per il
rimborso).
42
Osservazioni sulla rettificabilità e
modificabilità della dichiarazione
Il problema della rettificabilità e
modificabilità della dichiarazione è da
risolvere alla luce della complessiva
concezione privatistica (garanzia delle
situazioni soggettive del privato) o
pubblicistica (esigenze di certezza dei
rapporti tributari e tempestiva
acquisizione del prelievo) del fenomeno
tributario.
43
… segue
La dichiarazione opera il primo
collegamento tra fase di accertamento e
fase di riscossione, che poi si
snoderanno fino all’acquisizione
definitiva di quanto dovuto a seguito di
accertamento non impugnato o di
giudicato.
44
L’atto dichiarativo può essere pertanto
modificato dal contribuente al fine di
consentire l’integrazione o correzione
delle informazioni fornite all’A.F., in
modo da incrementare il grado di
efficacia dell’attività di controllo e
di riscossione tributaria.
45
Sicché, il contribuente appare
tenuto a correggere errori e
negligenze compiute in
precedenti atti dichiarativi.
46
La dichiarazione integrativa (c.d.
ravvedimento operoso)
1) Salva l’applicazione delle sanzioni amministrative, il
contribuente può porre rimedio alle violazioni
commesse, presentando una dichiarazione
integrativa che sani le violazioni formali o rechi un
aumento dell’imponibile o dell’imposta o della riduzione
delle perdite dichiarate (rettifica a favore dell’A.F.).
Tale facoltà può essere esercitata nello stesso termine
entro il quale l’ufficio può rettificarla (termine per
l’accertamento ex art. 43, dpr 600/73) e, quindi, entro
il 31 dicembre del quarto anno successivo a
quello in cui è stata presentata la prima
dichiarazione (art. 2, co. 8, dpr 322/1998).
47
Ravvedimento operoso (ratio)
Si consente al contribuente una
spontanea regolarizzazione (con
dichiarazione integrativa) di precedenti
errori ed omissioni, ma non anche la
regolarizzazione in mala fede di
violazioni già individuate o in procinto di
essere individuate dagli uffici.
48
Il ravvedimento operoso è ammesso, infatti, a
condizione che:
 la violazione non sia stata già constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di
accertamento delle quali l’autore o i soggetti
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale
conoscenza.
49
Sanzioni ridotte
La presentazione della nuova dichiarazione
comporta la riduzione della sanzione ad un
ottavo del minimo se la nuova
dichiarazione è presentata entro il termine
per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno nel corso del quale è stata
commessa la violazione ovvero, se non è
prevista la dichiarazione periodica, entro un
anno dalla omissione o dall’errore.
50
Termini di presentazione


Dichiarazione dei redditi e Iva in via
telematica: 30 settembre dell’anno
successivo al periodo di imposta al
quale si riferisce
Dichiarazione soggetti passivi Ires:
ultimo giorno del settimo mese
successivo a quello di chiusura del
periodo di imposta
51
… segue

Dichiarazione presentata in forma
cartacea dalle persone fisiche non
obbligate alla tenuta delle scritture
contabili: tra il 1° maggio e il 30
giugno.
52
Presentazione con ritardo non
superiore a 90 gg


non si considera omessa agli effetti del
reato di omessa dichiarazione;
si applica sanzione amministrativa
ridotta ad un ottavo del minimo della
sanzione per omessa dichiarazione
(ravvedimento operoso)
53
Presentazione con ritardo superiore a
90 gg (dichiarazioni ultratardive)



si considera omessa;
accertamento d’ufficio e non
accertamento in rettifica;
costituiscono titolo per la riscossione
delle imposte dovute in base agli
imponibili in esse indicati = considerate
dal fisco solo in utilibus
54
Rettifica in diminuzione
La dichiarazione non può essere revocata, ma
può essere rettificata in diminuzione (ex art.
2, co. 8-bis, dpr 322/1998) non oltre il
termine prescritto per la presentazione
della dichiarazione relativa al periodo di
imposta successivo.
Se dalla dichiarazione integrativa emerge un
credito da chiedere a rimborso, la
dichiarazione integrativa “vale” istanza di
rimborso ex art. 38 dpr 602/1973.
55


Il termine è minore di quello di cui al
comma 8
Riduzione del termine compensata da
un’agevolazione: l’eventuale credito
risultante dalla dichiarazione integrativa
può essere utilizzato in compensazione.
56

Secondo la giurisprudenza, la modifica
della dichiarazione può avvenire sia
prima sia dopo la scadenza del termine
per la presentazione sia dopo la notifica
di un avviso di accertamento
57


Prima della notificazione
dell’avviso di accertamento: l’ufficio
fiscale deve tenerne conto = onere
probatorio a proprio carico
Dopo la notificazione dell’avviso di
accertamento: in sede contenziosa è
il contribuente gravato dall’onere di
provare la fondatezza della sua rettifica
58
Istanza di rimborso
Dalla rettifica della dichiarazione va
distinta l’istanza di rimborso che può
essere collegata con una dichiarazione
rettificativa, ma che deve essere
presentata entro il termine previsto per
le istanze di rimborso dei versamenti
diretti (48 mesi dal versamento diretto,
ex art. 38 dpr 602/73).
59
Gli errori della dichiarazione possono
essere fatti valere mediante ricorso
contro il ruolo.
N.B. La dichiarazione è titolo che
legittima l’A.F. all’iscrizione a ruolo delle
somme in essa indicate e non versate
60
Tipologie di dichiarazioni (a
seconda delle diverse imposte)
1) Dichiarazione dei redditi:
È imposta annualmente al contribuente
che deve dichiarare i redditi anche se
non ha alcun debito d’imposta.
Casi di esonero: art. 1 dpr 600/1973
61
Abbiamo:



Dichiarazione dei redditi delle persone
fisiche: è unica in quanto si riferisce a tutti i
redditi posseduti
Dichiarazione delle società di persone e
delle soc. ed associazioni ad esse equiparate:
è unica ma va incrociata con quella dei singoli
soci ai fini dell’imposta personale di questi
ultimi
Dichiarazione dei sostituti di imposta che
riguarda i redditi altrui assoggettati a ritenuta
dal sostituto di imposta.
62
2) Dichiarazione Iva
3) Imposta di registro
4) Dichiarazione ICI: è dichiarazione una
tantum, in quanto deve essere presentata
esclusivamente nell'anno successivo a
quello in cui si siano verificate variazioni
relative agli immobili.
5) Dichiarazioni nei casi di operazioni
straordinarie e di crisi di impresa
63
Contenuto della dichiarazione
delle persone fisiche: art. 2 dpr
600/73



64
Indicazione degli elementi attivi e
passivi necessari per la determinazione
degli imponibili secondo le norme che
disciplinano le imposte stesse (art. 1,
comma 2)
I dati e gli elementi necessari per
l’individuazione del contribuente
I dati e gli elementi necessari per la
determinazione dei redditi e delle imposte
dovute
19/12/2015
64
… segue


65
I dati e gli elementi necessari per
l’effettuazione dei controlli
Gli altri elementi richiesti nel modello
ministeriale su cui deve essere redatta
19/12/2015
65
Certificazioni e documenti riguardanti
la dichiarazione delle Persone Fisiche

66
Persone fisiche che esercitano imprese commerciali
ex art. 55 del TUIR:

redazione e conservazione del bilancio;

apposito prospetto indicante i ricavi, i costi e le
rimanenze qualora non risultanti dal bilancio;

certificazioni dei sostituti d’imposta;

documenti probatori dei crediti d’imposta;

versamenti eseguiti;

documenti probatori degli oneri deducibili o
detraibili;
19/12/2015
66
… segue
Ogni altro documento previsto dall’art. 1
del dpr 322/98;
N.B. i soggetti ammessi ai regimi contabili
semplificati, che non hanno optato per i
regime di contabilità ordinaria, non sono
tenuti alla redazione e conservazione del
bilancio e del prospetto di cui al comma 1
dell’art.3 del DPR n.600/73.

67
19/12/2015
67
DICHIARAZIONE DELLE
PERSONE GIURIDICHE


68
Indicazione degli elementi attivi e passivi
necessari per la determinazione degli
imponibili secondo le norme che disciplinano
le imposte stesse (art. 1, comma 2);
I dati e gli elementi necessari per l’individuazione del
contribuente e di almeno un rappresentante;
19/12/2015
68
… segue



69
I dati e gli elementi necessari per la
determinazione dei redditi e delle imposte
dovute;
I dati e gli elementi necessari per l’effettuazione
dei controlli;
Gli altri elementi richiesti nel modello di
dichiarazione.
19/12/2015
69
Certificazioni e documenti riguardanti la
dichiarazione delle P.G.




70
I soggetti all’imposta su reddito delle persone
giuridiche devono conservare:
Il bilancio o il rendiconto;
I verbali e le relazioni previsti dal c.c.,
dalle leggi speciali o dallo statuto;
Apposito prospetto indicante i ricavi, i
costi, le rimanenze e gli altri elementi
necessari qualora non risultanti dal
bilancio;
19/12/2015
70
… segue



71
certificazioni dei sostituti d’imposta;
documenti probatori dei versamenti
eseguiti;
ogni altro documento previsto dall’art. 1
dpr 322/98.
19/12/2015
71
… segue

Gli enti indicati alla lett. c) del comma 1
dell’art. 73 del TUIR (enti pubblici e privati
diversi dalle società, nonché i trust, residenti
nel territorio dello Stato, che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
attività commerciali) devono conservare il
bilancio relativo alle attività commerciali
eventualmente esercitate (art. 5, comma 2,
dpr 600/73)
72
19/12/2015
72
… segue




73
Soggetti NON obbligati alla
conservazione del bilancio:
società semplici;
le società e le associazioni equiparate alle
società semplici;
gli enti non commerciali che non esercitano
nel territorio dello Stato attività commerciali;
19/12/2015
73
… segue
enti non commerciali che,
ammessi a regimi contabili
semplificati, non hanno optato per
il regime ordinario.

74
19/12/2015
74
Dichiarazioni dei sostituti
d’imposta
Deve essere presentata da tutti i
soggetti che corrispondono somme o
valori soggetti a ritenuta alla fonte e
deve essere unica e riguarda tutti i
percipienti, ad eccezione di coloro che,
ai sensi dell’art. 29 d.p.r. 600/1973,
hanno ricevuto compensi, e altri redditi
corrisposti dallo Stato (art. 2, dpr
322/1998)
75
Dichiarazione nei casi di operazioni
straordinarie e di crisi dell’impresa
Nei casi di trasformazione fusione e scissione di
società (o Enti diversi dalle Società) deve essere
presentata una dichiarazione avente a oggetto i
redditi prodotti nella frazione di esercizio
compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data
in cui hanno effetto le su indicate operazioni
straordinarie.
Alla dichiarazione deve essere allegato un conto
economico della frazione del periodo, redatto ai soli
fini tributari dagli amministratori e sottoscritto a
norma dell’art. 1 D.P.R. 322/1988.
76
La dichiarazione Iva
La dichiarazione risponde al medesimo
modello normativo (art. 28 dpr
633/1972) sia che si tratti di persone
fisiche, sia che si tratti di persone
giuridiche od Enti di altro tipo.
77
… segue
Deve essere presentata da tutti i
soggetti Iva, cioè da coloro che, ai fini
di tale tributo, rivestono la qualità di
imprenditori o professionisti i quali
devono presentarla anche se
nell’anno non hanno effettuato
operazioni imponibili né acquisti
gravati da Iva.
78
Contenuto della dichiarazione
Iva
Rispetto alla dichiarazione dei redditi essa si
caratterizza per il fatto di indicare, anziché il
reddito del contribuente, l’ammontare annuo
delle operazioni imponibili, non imponibili ed
esenti, l’Iva detraibile sugli acquisti, nonché
una serie di altri elementi occorrenti per
calcolare l’imposta annualmente dovuta
mediante la detrazione tra l’Iva addebitata a
valle e l’Iva pagata a monte (art. 28 dpr
633/1972, così come modificato dal dlgs 2
settembre 1997 n. 313 e dal dpr. 322/1998)
79
Disciplina dell’imposta di
registro
Manca in genere una vera e propria
dichiarazione poiché gli elementi da
portare a conoscenza del Fisco sono di
regola contenuti nello stesso atto da
registrare (art. 11 D.P.R. 131/1986).
80
… segue

Tuttavia la legge prevede alcune ipotesi in cui
la registrazione avviene a seguito di una vera
e propria denuncia:
La registrazione dei contratti verbali deve
essere richiesta presentando all’ufficio una
denuncia in doppio originale, sottoscritto dalle
parti contraenti che indichi le loro generalità,
il luogo e la data di stipulazione , l’oggetto il
corrispettivo pattuito e la durata del
contratto;
81
… segue


Per la registrazione delle operazioni di società ed enti
esteri occorre una denuncia firmata dal
rappresentante o da colui che risponde delle
obbligazioni delle società o ente.
Il verificarsi della condizione sospensiva aggiunta a
un atto, il verificarsi di eventi che diano luogo a
ulteriore liquidazione di imposta e la sottoscrizione di
aumenti di capitale deliberati devono essere dichiarati
all’Ufficio entro termini di decadenza per
l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro.
In tutte le ipotesi che precedono l’imposta di registro
è di regola liquidata dall’ufficio sulla base dell’atto o
della denuncia presentati.
82
DICHIARAZIONE UNIFICATA

Dpr 322/1998
ha introdotto la dichiarazione unificata
denominata “UNICO” che consente di
assolvere contemporaneamente agli
obblighi di dichiarazione ai fini:


83

delle imposte sui redditi
dell’IVA
dell’IRAP
19/12/2015
83
… segue


dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti
all’INPS o ad altri enti di previdenza
dei premi INAIL
SOGGETTI OBBLIGATI: i contribuenti con
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare
che siano tenuti ad effettuare almeno due
dichiarazioni tra quelle dei redditi, dell’IVA e
dell’IRAP.
In assenza di questa condizione si dovranno
presentare distinte dichiarazioni.
84
19/12/2015
84
… segue



85
SOSTITUTI D’IMPOSTA: devono presentare
autonomamente la loro dichiarazione che non può
più confluire nel mod. Unico.
ICI: nella dichiarazione deve essere indicato, per
ogni immobile, l’importo dell’ICI dovuta per l’anno
precedente.
IRAP: a decorrere dalla dichiarazione per l’anno
d’imposta 2008 la dichiarazione IRAP deve essere
presentata direttamente alla regione o alla provincia
autonoma del domicilio fiscale del contribuente.
19/12/2015
85



La presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle
entrate deve essere effettuata in via telematica dal
contribuente o per il tramite di un intermediario
abilitato (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti
del lavoro iscritti nei relativi albi, CAF, associazioni
sindacali di categoria tra imprenditori.
La unificazione delle dichiarazioni e la presentazione
telematica rispondono ad esigenze di celerità e di
uniformità nell'acquisizione delle informazioni
necessarie all'attività di verifica e controllo da parte
dell'amministrazione finanziaria.
Il contribuente, d'altro canto, può procedere a
compensazioni tra crediti e debiti relativi a diversi
tributi.
86
L’art. 1, comma 218, l. 244/2007 ha esteso
l’obbligo di presentazione esclusivamente in
via telematica delle dichiarazioni dei redditi e
IRAP alle:
 Persone fisiche
 Società di persone ed enti assimilati
Pertanto, tutti sono tenuti alla presentazione
telematica delle dichiarazioni.
87


Nel caso di presentazione tramite banca o posta, al
contribuente deve essere rilasciata al momento della
consegna, apposita ricevuta
Se la dichiarazione è consegnata a soggetto
abilitato alla trasmissione telematica, questi deve
rilasciare idonea documentazione di impegno a
trasmettere i dati in via telematica ed entro 30 gg dal
termine per la presentazione, la dichiarazione redatta
su apposito modello, unitamente a copia della
comunicazione dell’Agenzia delle entrate di avvenuta
ricezione.
88
Assistenza ai contribuenti nella
redazione e nella dichiarazione


CAAF e professionisti con particolari
requisiti di esperienza professionale:
presentazione della dichiarazione al
posto del contribuente sostituendosi a
lui nell’adempimento degli obblighi
formali
visto di conformità, i cui effetti:
giudizio di correttezza formale dei dati
esposti in dichiarazione rispetto alle
risultanze contabili del contribuente e
alla documentazione allegata.
89
Questo visto dimostra che la dichiarazione è
stata oggetto di un controllo ulteriore da
parte dell’associazione o del professionista e
che è tendenzialmente corretta: ne discende
un allentamento dei controlli da parte
dell’A.F.
Se in sede di controllo emergono irregolarità
le sanzioni vengono irrogate al professionista
o al CAAF che hanno apposto il visto.
90
Forma
La dichiarazione deve essere redatta, a pena
di nullità, su stampati conformi ai modelli
approvati annualmente con decreto del Min.
dell'Economia e delle finanze pubblicato sulla
G.U. e deve essere sottoscritta dal
contribuente e da chi ne ha la rappresentanza
legale o negoziale. La mancata sottoscrizione
obbliga l'ufficio ad invitare il contribuente a
sottoscrivere la dichiarazione; se il
contribuente non provvede, si producono gli
effetti della nullità.
91
Termine di presentazione


Nonostante il decorso dei termini per la
presentazione, sono considerate valide le
dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla
scadenza del termine (tardive), con applicazione di
una sanzione amministrativa per il ritardo.
Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai 90
giorni (ultratardive) si considerano omesse (per cui
l'accertamento sarà d'ufficio e non in rettifica), ma
costituiscono titolo per la riscossione delle imposte
dovute in base agli imponibili in esse indicati (sono
prese in considerazione dal fisco solo in utilibus).
92
La liquidazione delle imposte ex art. 36
bis Dpr 600/73
CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE
DICHIARAZIONI
(LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE)
Finalità:




Correggere errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella
determinazione degli imponibili, delle imposte;
Correggere errori materiali commessi nel riporto delle eccedenze delle
imposte, contributi e premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
Ridurre deduzioni dal reddito esposte, detrazioni d’imposta indicate e
crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella di legge ovvero
non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
Controllare che i versamenti siano tempestivi e corrispondenti a quanto
dichiarato


Anche le dichiarazioni annuali dell'Iva sono
soggette ad un controllo mediante procedura
automatizzata.
L'Amministrazione:
corregge gli errori materiali e di calcolo commessi dai
contribuenti nella determinazione del volume d'affari
e delle imposte e nel riporto delle eccedenze di
imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
controlla la corrispondenza con quanto dichiarato dei
versamenti eseguiti a titolo di acconto e di conguaglio
e delle liquidazione periodiche.
Procedimento:



Il sistema informatizzato controlla le dichiarazioni e
liquida le imposte sulla base dei dati ed elementi
desumibili dalle dichiarazioni e dai dati in
possesso dell’Anagrafe Tributaria
L’Agenzia invia una comunicazione di regolarità o
irregolarità
In caso di irregolarità il contribuente può fornire
indicazioni all’Ufficio entro 30 gg. (art. 6, co. 5,
L. 212/00)
Segue Procedimento


Nello stesso termine (30 gg) il contribuente può
pagare la differenza dovuta insieme al pagamento
delle sanzioni in misura ridotta (1/3)
Oppure
Il contribuente può attendere di ricevere la cartella di
pagamento (con sanzioni per intero)
Termini:


La liquidazione deve avvenire entro l’inizio del
periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all’anno successivo
L’eventuale iscrizione a ruolo (per l’emissione della
cartella di pagamento) deve avvenire (essere resa
esecutiva) a pena di decadenza entro il 31
dicembre del secondo anno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione
La liquidazione ex art. 36 bis Dpr 600/73
è un controllo limitato nell’oggetto
e negli effetti.
Non è infatti diretto alla rettifica del
reddito, ma solamente alla verifica
dell’esattezza numerica dei dati
dichiarati.
Art. 36 ter Dpr 600/73
CONTROLLO FORMALE VERO E PROPRIO
DELLE
DICHIARAZIONI
Finalità:
 Escludere in tutto o in parte lo scomputo di ritenute
d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti o dalle certificazioni chieste al contribuente o
risultanti in misura minore;
 Escludere in tutto o in parte detrazioni o deduzioni
non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi inviati ad imprese di
assicurazioni e ad enti previdenziali
Segue Finalità:



Determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai
dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti al contribuente
Liquidare la maggior imposta e contributi dovuti
sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da
più dichiarazioni o certificati presentati per lo
stesso anno
Correggere errori materiali e di calcolo commessi
nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta
Procedimento:

Il Ministero dell’Economia e Finanze fissa annualmente criteri
selettivi per la scelta delle dichiarazioni da controllare;

L’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, competente per
domicilio fiscale, invita il contribuente, anche
telefonicamente, a fornire chiarimenti e ad esibire
documentazione relativi ai dati dichiarati o forniti da terzi

Sulla base delle informazioni e documenti raccolti l’Ufficio
procede ad archiviare il controllo, considerando la liquidazione
perfezionata, oppure invia una comunicazione di
irregolarità, con l’indicazione dell’esito del controllo e dei
motivi che hanno dato luogo a rettifica

Il contribuente può quindi fornire ulteriori chiarimenti entro 30
giorni
Segue Procedimento


Il contribuente può pagare la maggior imposta (o
restituire il credito), con pagamento di sanzioni in
misura ridotta (2/3)
Oppure
Il contribuente può attendere di ricevere la cartella di
pagamento (con sanzioni per intero)
Termini:


La liquidazione deve avvenire entro il 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione
L’eventuale iscrizione a ruolo (per l’emissione della
cartella di pagamento) deve avvenire (essere resa
esecutiva) a pena di decadenza entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione
Differenza tra controllo formale e
liquidazione
Il controllo formale si differenzia dalla
liquidazione automatizzata perché non
riguarda solamente la dichiarazione, ma
anche i documenti che devono
corredarla
Natura della comunicazione di irregolarità:


Sia nel caso di liquidazione della dichiarazione che di
controllo formale vero e proprio, l’Amministrazione
finanziaria, nelle ipotesi di omesso, tardivo o minore
versamento d’imposte, invia al contribuente una
comunicazione, sulla cui base è possibile definire in
modo agevolato le sanzioni
Tali comunicazioni non sono impugnabili innanzi alle
Comm. Trib. (a differenza della successiva cartella
esattoriale), ma possono essere annullate dagli Uffici
in autotutela



Doppio esame della dichiarazione: liquidazione e
controllo formale.
Non si tratta di attività accertative: non sfociano nella
emissione di un avviso di accertamento
Attività dirette alla determinazione del debito
d'imposta derivante dal reddito dichiarato
Se ad esse non segue l'esatto adempimento da parte
del contribuente, l'Amministrazione provvede alla
iscrizione a ruolo delle somme dovute


Queste attività non pregiudicano la
successiva attività accertatrice dell’A.F.
L’ulteriore liquidazione dell’imposta da
parte dell’Ufficio ex artt. 36 bis e ter
Dpr 600/73 è imputata direttamente al
dichiarante
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La dichiarazione d`imposta