Circolare N. 44
Area: TAX & LAW
Periodico plurisettimanale
7 giugno 2011
LE NUOVE REGOLE PER LA RATEAZIONE DEGLI AVVISI BONARI
Al fine di agevolare la dilazione delle somme scaturenti dalla liquidazione automatica e dal
controllo formale delle dichiarazioni in un contesto economico ancora difficile e incerto, il “Decreto
Sviluppo” ha semplificato e razionalizzato la disciplina inerente la rateazione degli “avvisi bonari”.
In particolare, è stata prevista la possibilità di accedere al beneficio senza la necessità di
dimostrare la “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” e di evitare il rilascio della fideiussione
“calibrando” l’importo della prima rata.
L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI
L’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria prevede delle procedure di “controllo
formale” volte a rettificare le dichiarazioni presentate dai contribuenti senza svolgere attività
ispettive particolari, attraverso il semplice riscontro del contenuto delle stesse.
In particolare, tali attività di verifica si sostanziano:


nella liquidazione automatizzata;
nel controllo formale;
delle dichiarazioni.
LA LIQUIDAZIONE AUTOMATIZZATA
Entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo,
l’Amministrazione finanziaria procede al controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e
dai sostituti d'imposta.
In particolare, l’art. 36-bis, DPR 600/1973, ai fini delle imposte sui redditi, e l’art. 54-bis, DPR
633/1972, ai fini dell’IVA, prevedono una procedura automatizzata di liquidazione delle imposte,
dei contributi, dei premi e dei rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili
dalle stesse dichiarazioni (e dei dati in possesso dell’Anagrafe tributaria).
L’esito di tale attività di controllo formale, che può anche evidenziare la correttezza della
dichiarazione (con invio della c.d. “comunicazione di regolarità”), viene comunicato al contribuente,
il quale, nei successivi 30 giorni, può pagare le somme indicate, fruendo della riduzione delle
sanzioni (1/3 della sanzione ordinaria del 30%), oppure segnalare all’Ufficio le motivazioni per cui
ritiene il pagamento non dovuto.
IL CONTROLLO FORMALE
Entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello in cui è stata inviata la dichiarazione, gli Uffici,
sulla base dei criteri selettivi fissati dal MEF, possono procedere anche ad un’ulteriore attività di
controllo, distinta dall’accertamento vero e proprio, denominata controllo formale delle dichiarazioni
ex art. 36-ter, DPR 600/1973.
Il controllo formale è finalizzato alla verifica della conformità dei dati indicati in dichiarazione con la
documentazione conservata dal contribuente e con gli elementi desunti dal contenuto delle
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dichiarazioni presentate da altri soggetti e/o da altri enti (ad esempio, confronto degli acconti
formalmente dichiarati dal contribuente con quelli effettivamente versati).
Se dal controllo emergono delle irregolarità, il contribuente è invitato a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e a trasmettere le ricevute di versamento e gli altri documenti
non allegati alla dichiarazione o difformi rispetto ai dati forniti da terzi.
L'esito del controllo formale viene poi comunicato al contribuente il quale, entro i 30 giorni
successivi, può segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in
sede di controllo o procedere al pagamento delle somme richieste beneficiando della riduzione
delle sanzioni (2/3 della sanzione ordinaria del 30%).
Il contribuente può scegliere di ricevere la comunicazione di irregolarità anche tramite
l’intermediario che ha effettuato l’invio telematico della dichiarazione (l’opzione va espressa
in dichiarazione). In questo caso i 30 giorni previsti per sanare le irregolarità decorrono dal
sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’avviso
all’intermediario.
Nel caso in cui il contribuente non provveda al pagamento delle somme risultanti dalle suddette
attività di controllo (liquidazione automatica e controllo formale), l’importo, maggiorato di sanzioni e
interessi, viene iscritto a ruolo.
In particolare, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro:


il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le
somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione automatica;
il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le
somme dovute a seguito di controllo formale.
LIQUIDAZIONE AUTOMATICA DEI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA
Per i redditi soggetti a tassazione separata non opera la regola dell’autoliquidazione dell’imposta
da parte del contribuente (salvo che per il versamento dell’acconto del 20% previsto per i redditi
non assoggettati a ritenute alla fonte).
La liquidazione dell’imposta viene effettuata direttamente dall’Amministrazione finanziaria, la quale
provvede ad iscrivere a ruolo quanto ancora dovuto oppure a rimborsare l’eccedenza rispetto a
quanto già versato a titolo di ritenute alla fonte o di acconto del 20%.
L’art. 1, c. 412, L. 311/2004, stabilisce che l’esito della liquidazione dei redditi soggetti a
tassazione separata, effettuata in maniera automatizzata ai sensi dell’art. 36-bis, DPR 600/1973,
va comunicato al contribuente mediante raccomandata a/r.
Entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, qualora il contribuente rilevi errori o
irregolarità nella liquidazione effettuata, può chiedere l’annullamento o la rettifica della
comunicazione.
Secondo la CM n. 30/E/2005, la comunicazione di liquidazione non costituisce un atto
autonomamente impugnabile e, pertanto, l’eventuale contenzioso può essere esperito solo
a seguito dell’iscrizione a ruolo e della notifica della relativa cartella di pagamento.
Il versamento dell’imposta (o della maggiore imposta) dovuta sui redditi soggetti a tassazione
separata va effettuato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione,
mediante il mod. F24 (precompilato dall’Agenzia delle Entrate) allegato alla comunicazione stessa.
Le somme dovute possono essere compensate con eventuali crediti d'imposta o contributivi
disponibili ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 241/1997, compilando un nuovo mod. F24.
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In caso di mancato pagamento delle somme richieste, l'Agenzia delle Entrate procede alla loro
iscrizione a ruolo con applicazione della sanzione (pari al 30%) e degli interessi.
LA RATEAZIONE DEGLI AVVISI BONARI
La L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), ha previsto la possibilità, precedentemente riservata ai
soli tributi iscritti a ruolo, di rateizzare gli avvisi bonari.
Di conseguenza, le somme richieste a seguito dell’attività di liquidazione e controllo formale delle
dichiarazioni, possono essere rateizzate sino ad un massimo di 20 rate trimestrali.
In particolare, l’art. 3-bis, D.Lgs. 462/1997, nella versione in vigore sino allo scorso 13 maggio,
prevedeva:
IMPORTI
N. MAX DI RATE
Non superiori a € 2.000,00
6 rate trimestrali di pari importo (nell’ipotesi di temporanea situazione di
obbiettiva difficoltà)
Da € 2.000,01 a € 5.000,00
6 rate trimestrali di pari importo
Da € 5.000,01 a € 50.000,00
20 rate trimestrali di pari importo
Da € 50.000,01
20 rate trimestrali di pari importo (previa prestazione di apposite garanzie)
Per le somme di importo non superiore a € 2.000 (€ 500 per le comunicazioni relative alla
tassazione separata) la dilazione degli importi dovuti era possibile a condizione che l’Agenzia delle
Entrate riconoscesse la “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” del contribuente.
A tal fine, il contribuente doveva presentare un’apposita istanza all’Ufficio entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione e, in caso di accoglimento della stessa, effettuare il
versamento della prima rata entro i medesimi 30 giorni.
Per le somme superiori alla soglia di € 50.000 il beneficio della rateazione era subordinato al
rilascio di un’apposita garanzia, commisurata al totale delle somme dovute (comprese quelle a
titolo di sanzione in misura piena), per il periodo di dilazione dell’importo dovuto aumentato di un
anno.
LA NUOVA DISCIPLINA
Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 7, c. 2, lett. u), n. 2), DL 70/2011 (c.d. “Decreto
Sviluppo”, da convertire in legge entro il 12.7.2011), le somme dovute per la liquidazione e il
controllo formale della dichiarazione possono essere dilazionate:


in un massimo di 6 rate trimestrali di pari importo, se pari o inferiori a € 5.000;
in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, se superiori a € 5.000.
La nuova disciplina, in vigore dal 14.5.2011, risulta applicabile anche ai redditi soggetti a
tassazione separata, indipendentemente dall’importo dovuto.
È stata, infatti, abrogata la disposizione che prevedeva la necessità di dimostrare all’Ufficio la
“temporanea situazione di obiettiva difficoltà” del contribuente per gli importi non superiori a €
2.000 (€ 500 per le comunicazioni relative alla tassazione separata).
Inoltre, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia solo se l’importo complessivo delle rate
successive alla prima è superiore a € 50.000. L’entità della garanzia è, quindi, parametrata al
totale delle somme dovute, comprese quelle relative alle sanzioni nella misura piena, dedotto
l’importo della prima rata (come avviene per gli istituti deflativi del contenzioso).
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La garanzia può essere prestata mediante polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione
bancaria, oppure rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi. In alternativa,
l’Ufficio può autorizzare il rilascio di un’ipoteca volontaria di 1° grado su beni immobili di
proprietà del contribuente (o di un soggetto terzo datore di ipoteca), per un importo pari al
doppio delle somme dovute, maggiorato della sanzione calcolata in misura piena e dedotto
l’importo della prima rata.
Il nuovo comma 6-bis dell’art. 3-bis, D.Lgs. 462/1997, stabilisce che le rate possono essere anche
di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto (6 o 20).
IMPORTI
N. MAX DI RATE
Non superiori € 5.000
6 rate trimestrali
Da € 5.000,01 a € 50.000,00
20 rate trimestrali
Se l’importo complessivo delle rate successive alla prima (comprese le sanzioni in misura piena ) è
superiore a € 50.000 occorre prestare apposite garanzie.
Esempio 1
Esempio 2
Avviso di irregolarità per € 55.000, rateizzabile per un massimo di 20 rate trimestrali di €
2.750. Il contribuente è tenuto a prestare garanzie per € 52.250 (55.000 - importo della
prima rata pari a € 2.750).
In alternativa, il contribuente può scegliere di versare la prima rata per un importo di €
6.000 e le successive di importo decrescente (pur sempre in un massimo di 20 rate). Così
facendo, l’ammontare dovuto per le rate successive alla prima viene a ridursi al di sotto
della soglia di € 50.000 e la fideiussione non è più dovuta.
Dunque, è possibile “agire” sull’importo della prima rata al fine di ridurre il quantum residuo al di
sotto del limite di € 50.000 ed evitare di dover prestare le garanzie.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo,
calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della
comunicazione.
Nel sito web dell’Agenzia delle Entrate è disponibile un’applicazione che consente il calcolo
automatico delle rate (comprensive di interessi) e la stampa delle relative deleghe di pagamento
(http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/ratef24/compila.php).
TERMINI DI VERSAMENTO
Per beneficiare della rateazione è necessario effettuare il versamento della prima rata entro 30
giorni dalla data in cui si riceve la comunicazione.
Le rate successive devono essere versate entro l´ultimo giorno di ciascun trimestre successivo a
quello di scadenza della prima rata.
Esempio 3
Comunicazione di irregolarità ricevuta il 2 maggio 2011. La prima rata deve essere versata
entro il 1° giugno 2011; la seconda rata entro il 30 settembre 2011 (ultimo giorno del terzo
mese successivo all’1.6.2011); la terza rata entro il 31 dicembre 2011 e così via.
Per il versamento delle rate deve essere utilizzato il modello di pagamento F24, indicando
separatamente gli importi della rata e degli interessi dovuti per la rateazione.
DECADENZA DALLA RATEAZIONE
Il mancato pagamento anche di una sola rata determina la decadenza dal beneficio della dilazione.
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L’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena (ossia al 30%), dedotto quanto
eventualmente già versato, viene iscritto a ruolo.
In presenza di una garanzia l’Ufficio iscrive a ruolo gli importi a carico del contribuente e del
garante o del terzo datore d’ipoteca, se questi ultimi non versano quanto dovuto entro 30
giorni dalla notifica dell’invito che contiene l’indicazione delle somme da pagare e delle
motivazioni della richiesta.
La notificazione della relativa cartella di pagamento viene eseguita entro il 31.12 del secondo anno
successivo a quello di scadenza della rata non pagata.
Se il contribuente decade dal beneficio della dilazione degli avvisi bonari, gli viene preclusa
la possibilità di accedere alla rateazione della cartella di pagamento ex art. 19, DPR
602/1973. Pertanto, l’importo iscritto a ruolo dovrà essere versato in un’unica soluzione. ■
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le nuove regole per la rateazione degli avvisi bonari