Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO VEGETALE NEL COMUNE DI VARESE AREA XI TUTELA AMBIENTALE - ATTIVITÀ VERDE PUBBLICO Testo approvato RTPV decorrenza 7 aprile 2004 Art. 1 Ambiti di applicazione a) Il presente Regolamento si applica alle aree pubbliche e private poste nel territorio amministrativo del Comune di Varese e detta norme per la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di spazi verdi. b) Per le siepi, i filari anche arborati e le piante singole o a gruppi poste in terreni a destinazione agricola si applicano esclusivamente le norme di cui agli art. 6 e 14; qualora invece esse siano ubicate in aree: • oggetto di interventi di cui è richiesta autorizzazione, concessione edilizia o denuncia di inizio attività; • tutelate ai sensi del decreto legislativo 490/1999,”Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” (dal 1° maggio 2004 sostituito dal D.Lgs.42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.10 della l.6 luglio 2002 n°137); sono soggette a tutte le norme del presente Regolamento. c) Esulano dal presente Regolamento: • le piante da frutto poste in orti o in aree di pertinenza di edifici agricoli, nonché le piante facenti parte di piantagioni di arboricoltura da legno, da frutto e i vivai anche in stato di temporaneo abbandono della coltivazione; • le superfici a bosco, così come definite dall’art. 3 della L.R. n° 80 del 1989 e successive modifiche ed integrazioni, dove si applica la relativa Legislazione vigente; • gli interventi di disboscamento, di sradicamento di alberi, di cambio di destinazione d’uso e di movimento di terra di cui alla L. 2367/1923 e s.m.i. d) L’Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, porre sotto tutela anche piante singole o in gruppi che, seppur non tutelate in base ai precedenti commi, rivestono particolare importanza dal punto di vista storico, culturale, paesaggistico, naturalistico o scientifico. Art. 2 Definizione di piante tutelate Prescrizioni generali per abbattimenti, trapianti e altri interventi a) Sono considerate “piante tutelate”, e pertanto oggetto del presente Regolamento: • • le piante arboree il cui diametro del fusto a misurato a petto d’uomo (cioè a 1,30 m di altezza dal suolo) è pari o superiore a 25 cm. Nel caso di piante policormiche la tutela si estende a tutte quelle che possiedono anche un solo fusto con diametro pari o superiore alla citata misura. Sono escluse dalla tutela le specie di cui all’allegato A.1). le piante arbustive il cui diametro del fusto a misurato a petto d’uomo (cioè a 1,30 m di altezza dal suolo) è pari o superiore a 15 cm appartenenti ai generi di cui all’allegato A.2) 1 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 • • le piante rampicanti il cui diametro del fusto a misurato a petto d’uomo (cioè a 1,30 m di altezza dal suolo) è pari o superiore a 10 cm appartenenti ai generi di cui all’allegato A.3) le piante di qualsiasi dimensione facenti parte di architetture vegetali con più di 50 anni quali berceaux, pergolati, gazebi, arabeschi, labirinti, parterre o comunque piante trattate secondo le tecniche dell’ars topiaria; b) Negli spazi verdi protetti ai sensi del decreto legislativo 490/1999 (dal 1° maggio 2004 sostituito dal D.Lgs.42/2004), vengono considerate “piante tutelate” tutte le piante oggetto di salvaguardia dalla legge in parola qualora raggiungano le dimensioni indicate al punto a) del presente articolo. c) È fatto divieto a chiunque, senza la prescritta autorizzazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 10, o senza la denuncia di abbattimento di cui al successivo art. 9, abbattere, distruggere, danneggiare, rimuovere, , trapiantare, modificare con potature che non siano condotte secondo le modalità del successivo art. 3), tutte le “piante tutelate”. d) Si intende danneggiamento ogni azione, diretta o indiretta, dolosa o colposa, che provochi anomalie fisiologiche e/o alterazioni morfologiche tali da predisporre la pianta alla colonizzazione di patogeni o parassiti, come ad esempio il riporto di terra sulle radici, le lesioni alle radici, le scortecciature, le potature non eseguite a regola d’arte, l’impiego di fitofarmaci in maniera non corretta. Art. 3 Prescrizioni per potature a) Le potature di “piante tutelate” possono essere eseguite liberamente, salvo le limitazioni di cui ai successivi commi e le eventuali altre norme statali e regionali vigenti. b) Sono vietate le potature delle “piante tutelate” effettuate mediante capitozzatura di rami in corrispondenza di punti il cui diametro raggiunge o supera i 10 cm: nel caso che il ramo da asportare sia compreso fra i 10 cm e i 20 cm di diametro tutti i tagli devono pertanto essere obbligatoriamente eseguiti mediante la tecnica del “taglio di ritorno”, ovvero recidendo il ramo (con strumenti affilati e puliti) in corrispondenza di una biforcazione e rilasciando un ramo “tiralinfa” di dimensioni diametriche non inferiori ad un terzo di quelle del ramo da eliminare, inclinato rispetto alla direzione del ramo principale al massimo di 45°, il tutto rispettando il “colletto” di quello da asportare ed evitando l’inutile potatura definita “a coda di cane” assimilabile a capitozzatura. c) Sono vietate le potature delle “piante tutelate” effettuate mediante taglio di rami, anche mediante la tecnica del “taglio di ritorno”, in corrispondenza di punti il cui diametro raggiunge o supera i 20 cm, salvo nei seguenti casi: • potatura di rami completamente o in gran parte secchi; • potatura di rami con patologie o parassiti di cui all’allegato B del presente regolamento; • potatura di monconi e di rami già spezzati. d) La spalcatura delle Gimnosperme viene eseguita preferibilmente durante il riposo vegetativo o in estate al termine della crescita dei germogli. È vietato asportare, in ogni intervento, più di cinque cerchie di rami vivi. È inoltre vietato liberare da rami vivi oltre un terzo del tronco dell’albero, salvo che in Pinus sylvestris. e) È sempre vietato il taglio della freccia apicale delle Gimnosperme, anche se con diametro inferiore a 10 cm, salvo nel caso di tassi, tuje, cipressi e simili usati per “ars topiaria” o siepi ed 2 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 ancora salvo nel caso di eliminazione di cimali saettati, danneggiati da eventi meteorici e colpiti da attacchi parassitari f) Le potature di rami verdi di piante tutelate sono vietate durante il periodo di schiusa delle gemme, della fioritura e della crescita dei germogli, tranne nei seguenti casi: • potature di formazione con asportazione di piccoli rami di diametro massimo di 3-4 cm mediante taglio di ritorno; • potatura di piccoli rami in quantità limitata; • potatura di rami spezzati o realmente pericolosi; • potatura di piante usate per “ars topiaria” o siepi g) Le prescrizioni del presente articolo dovranno essere rispettate anche nel caso di interventi edilizi (predisposizione cantiere con opere accessorie quali ponteggi, posizionamento gru, linee tecnologiche definitive o provvisorie etc.): in sede di progettazione degli interventi dovranno prendersi in considerazione i limiti sopra esposti per la riduzione della chioma di alberi tutelati in prossimità del cantiere edile, dovendosi evitare interventi assimilabili a capitozzatura delle piante tutelate. Qualora, in corso d’opera, non si siano trovate soluzioni alternative ad interventi come da commi c), d ed e) del presente articolo, comunque da escludersi in fase progettuale, come da apposita comunicazione all’Attività Verde Pubblico del Direttore dei Lavori o dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione del cantiere edile, l’Attività Verde Pubblico potrà richiedere l’esecuzione di opere di mitigazione ambientale e di compensazione ambientale con le modalità indicate all’art. 13 comma g Art. 4 Prescrizioni per la tutela degli apparati radicali a) Sono vietati, salvo specifica autorizzazione per cause di forza maggiore, nell’area di rispetto delle “piante tutelate”, così come definita nella sottostante tabella, danneggiamenti o disturbi arrecati agli apparati radicali mediante: • pavimentazione con materiali impermeabili della superficie del suolo; • compattamento del suolo, anche mediante passaggio o sosta di automezzi; • scavi o riporti di materiali, compresa terra o sabbia; • deposito o versamenti di sali, olii, acidi o prodotti fortemente alcalini, o comunque di qualsiasi sostanza che, per le sue caratteristiche fisiche e/o chimiche produca danni o alterazioni alle piante; • fuoriuscita di gas e altre sostanze dannose alla vegetazione da condutture. Diametro del fusto a 1,30 m dal suolo Raggio minimo dell’area di rispetto < 30 cm 2,0 m 30 - 50 cm 3,0 m 50 - 80 cm 4,0 m 80 -140 cm 5,0 m > 140 cm 7,0 m b) In occasione di nuovi impianti è necessario destinare ad ogni singola pianta (anche se non corrispondente alla definizione di “pianta tutelata” al momento della messa a dimora) un’area permeabile e drenante attorno al tronco di superficie minima come dal prospetto seguente: 3 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 Tipo di pianta Arbusto o albero di 4a grandezza Albero di 3a grandezza Albero di 2a grandezza Albero di 1a grandezza Altezza raggiungibile a maturità 2,5 - 8 m Superficie minima permeabile 2 m2 8 - 15 m 15 - 25 m Oltre 25 m 4 m2 8 m2 16 m2 c) È vietato effettuare tagli, rescissioni e strappi degli apparati radicali e, in caso di danneggiamento accidentale degli stessi, è obbligatorio recidere con un taglio netto le radici lese, al fine di favorirne la cicatrizzazione. Art. 5 Distanze delle piante da confini ed abitazioni a) I rami e le radici che si diffondono oltre i confini di proprietà possono essere recisi solo in caso di reale danno o intralcio a persone o cose; i tagli dei rami devono essere eseguiti secondo le prescrizioni di cui al precedente articolo 3. b) La distanza minima di semina o piantagione di piante sia dal confine di proprietà, sia da edifici (anche se esistenti sulla medesima proprietà), è determinata dal tipo di pianta (cfr. allegato D), in base al seguente prospetto: Tipo di pianta Rampicante Cespuglio o arbusto potato a siepe Arbusto o albero di 4a grandezza Albero di 3a grandezza Albero di 2a grandezza Albero di 2a grandezza a chioma “colonnare” Albero di 1a grandezza Albero di 1a grandezza a chioma “colonnare” Altezza raggiungibile a maturità meno di 15 m meno di 2,5 m 2,5 - 8 m 8 - 15 m 15 - 25 m 15 - 25 m oltre 25 m oltre 25 m Distanza minima 0,3 m 0,5 m 1,5 m 3m 4m 3m 5m 4m Art. 6 Altre prescrizioni a) Il taglio delle siepi e dei filari anche arborati posti in terreni agricoli e destinati alla produzione di legname di cui all’art. 1, comma b), può avvenire solamente tra il 15 ottobre e il 31 marzo, salvo limiti più rigorosi vigenti stabiliti da altre Norme. Il presente limite temporale si applica sia nel caso di governo a ceduo che a fustaia. b) È fatto divieto piantare, seminare o diffondere le specie botaniche di cui all’allegato A, in quanto sono considerate dannose a causa della loro capacità di diffondersi spontaneamente in ambienti forestali o naturali, impoverendoli sotto l’aspetto ecologico, selvicolturale ed economico. c) È vietato apporre cartelli segnaletici o di altra natura, nonché fili, cavi e condutture di ogni tipo, anche per periodi temporanei, su “piante tutelate”. 4 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 Art. 7 Rilascio di autorizzazioni nel caso di abbattimentiin zone vincolate dal D.Lgs 490/99tit.2 (ex L.1497/39)(dal 1 maggio 2004 sostituito dal D.Lgs.42/2004- Parte terza –Beni paesaggistici ) a) Per richiedere l’autorizzazione all’abbattimento di “piante tutelate” vive in zone vincolate dal D.Lgs 490/99 tit.2 (dal 1 maggio 2004 sostituito dal D.Lgs.42/2004- Parte terza –Beni paesaggistici) è necessario che il proprietario, o chi ne abbia titolo legale, presenti apposita domanda all’Attività Verde Pubblico in carta da bollo con le seguenti indicazioni obbligatorie: I. specie botanica e dimensioni (altezza totale e diametro del tronco a 1,30 m dal suolo) delle piante che si intendono abbattere e di tutte quelle presenti nello stesso luogo oggetto di intervento; II. luogo ed esatta ubicazione delle piante, con planimetria in scala 1:50 - 1:500, tale da permettere l’identificazione delle stesse; III. motivi dettagliati per i quali si intende richiedere l’abbattimento; IV. eventuale disponibilità del proprietario o di colui che ne abbia titolo legale ad effettuare il reimpianto con nuovi alberi. V. una o più fotografie a stampa nitide a colori (non a sviluppo istantaneo) che identifichino con esattezza tutte le singole piante per le quali si chiede l’abbattimento. b) Il proprietario o chi ne abbia titolo legale può inoltre allegare alla domanda un’apposita perizia tecnico-forestale effettuata da un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, iscritto nei relativi Albi professionali, al fine di meglio precisare i motivi per i quali richiede l’abbattimento e per individuare specie e posizione delle eventuali piante che si intendono collocare al posto di quelle da togliere. c) La perizia tecnico-forestale effettuata da un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, di cui al comma precedente, è obbligatoria nei seguenti casi: • alberi di dimensioni grandi o eccezionali (appartenenti alla classe diametrica dei 70 cm o alle superiori1) salvo che per quelli posti a distanze inferiore, da confini di proprietà, edifici, linee tecnologiche, a quelle indicate dall’art. 5; • piante specificatamente tutelate da appositi provvedimenti (es. “alberi monumentali”). d) Qualora le piante da abbattere si trovino in zone vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 490/1999, titolo 1, beni culturali (ex L. 1089/1939) (dal 1 maggio 2004 sostituito dal D.Lgs.42/2004- Parte seconda –Beni paesaggistici) è necessario presentare il nulla osta rilasciato dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. Tale nulla osta è rilasciato dalla Sovrintendenza dopo la presentazione di un’apposita domanda, indirizzata alla stessa Sovrintendenza, in marca da bollo ed accompagnata da altre fotografie e planimetrie. e) Analogamente, il proprietario o chi ne abbia titolo legale deve presentare le necessarie autorizzazioni ai sensi di eventuali altre norme vigenti. f) L’Amministrazione Comunale rilascia l’autorizzazione o il diniego entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Entro tale termine, qualora i motivi addotti per l’abbattimento non risultino evidenti, l’Attività Verde Pubblico potrà esigere (con una motivazione adeguata) dal proprietario o da chi ne abbia titolo legale l’effettuazione di una perizia tecnico-forestale, anche asseverata, elaborata da un Dottore Forestale o da un Dottore Agronomo. Dalla data di presentazione da parte del proprietario o di chi ne abbia titolo legale delle modifiche o integrazione richieste decorrono altri venti giorni entro i quali l’Attività Verde Pubblico dovrà concedere o negare l’autorizzazione. 1 quindi con diametro, misurato a 1,30 m di altezza dal suolo, pari o superiore a 67,5 cm. 5 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 g) Il ritiro dell’autorizzazione è subordinato al versamento della somma di € 25,82 presso la Tesoreria Comunale, per diritti di Segreteria. h) In caso di diniego dell’autorizzazione, l’avente titolo potrà rinnovare l’istanza di abbattimento ogni qualvolta si verificassero o si sospettassero nuove alterazioni della pianta o trasformazioni del sito di impianto tali da far ragionevolmente temere per la stabilità o la salute delle pianta stessa. i) Costituiscono consone motivazioni per concedere l’abbattimento di piante i seguenti casi: • sostituzione graduale di alberi in un popolamento coetaneo o para-coetaneo, maturo o stramaturo; • eliminazione di specie esotiche in interventi di rinaturalizzazione; • eliminazione di specie estranee al contesto in interventi di ripristino storico; • pianta sita a distanza troppo breve dal confine di proprietà o da edifici; • diradamento al fine di togliere le piante aduggiate e/o soprannumerarie; • reale necessità non eliminabile di provvedere a scavi che lesionerebbero gravemente la pianta; • reale necessità non eliminabile di provvedere a drastiche potature che rischierebbero di innescare fenomeni di degradazione del legno e/o di compromettere seriamente l’architettura della pianta; • pericolo immediato o mediato di schianto della pianta o di parte di essa; • pianta morta o deperiente per malattie, attacchi parassitari, ferite o drastiche potature. j) In caso di alberi morti la cui eliminazione non rechi evidente pregiudizio all’aspetto esteriore del bene che è oggetto di protezione è sufficiente la denuncia di cui al successivo art. 9 k) Qualora si riscontrassero piante la cui morte può essere stata ragionevolmente provocata dal proprietario o da chi ne abbia titolo legale, in tutto il territorio della Città di Varese , l’Attività Verde Pubblico potrà far effettuare opportune analisi biologiche, fisiche e chimiche. Qualora venisse accertato che la morte delle piante è stata provocata dal proprietario o da chi ne abbia titolo legale, egli è soggetto, oltre a risarcimento delle analisi in parola, alle compensazioni di cui all’art. 13 punto g): il valore di stima delle piante sarà calcolato in base all’allegato C1 considerando le medesime sane e vigorose. Art. 8 Rilascio di autorizzazioni nel caso di trapianti e potature in zone vincolate dal D.Lgs 490/99tit.2 (ex L.1497/39) (dal 1 maggio 2004 sostituito dal D.Lgs.42/2004- Parte terza –Beni paesaggistici) a) Per richiedere l’autorizzazione: • alla potatura di “piante tutelate” con modalità tecniche vietate nel precedente articolo 3, • al trapianto di “piante tutelate”; • a scavi in prossimità di piante tutelate o altre lavorazioni vietate dall’art. 4; è necessario che il proprietario, o chi ne abbia titolo legale, presenti apposita domanda all’Attività Verde Pubblico in carta da bollo con le seguenti indicazioni obbligatorie: I. specie botanica e dimensione - compreso il diametro a 1,30 m di altezza dal suolo - delle piante che si intendono, potare, trapiantare;; II. luogo ed ubicazione delle piante, con idonea planimetria che permetta di identificare la posizione delle stesse; III. motivi dettagliati per i quali si intende richiedere la potatura, il trapianto;; IV. autorizzazioni rilasciate, se necessarie, dalla Sovrintendenza ai beni Ambientali e Architettonici o da altre Amministrazioni. 6 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 b) Il proprietario o chi ne abbia titolo legale è tenuto ad allegare alla domanda un’apposita perizia tecnico-forestale effettuata da un Dottore Forestale o da un Dottore Agronomo che specifichi le modalità delle operazioni e le cure colturali che saranno seguite negli anni successivi all’operazione. c) Alla domanda vanno allegate una o più fotografie a stampa a colori nitide (non a sviluppo istantaneo) che permettano di identificare con esattezza tutte le singole piante per le quali si chiede la potatura o il trapianto. d) L’Amministrazione Comunale rilascerà l’autorizzazione o il diniego entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. e) Il ritiro dell’autorizzazione è subordinato al versamento della somma di € 25,82 presso la Tesoreria Comunale, per diritti di Segreteria. Art. 9 Denuncia di abbattimento, potatura e scavi in prossimità di piante tutelate in zone non vincolate dal Decreto Legislativo 490/99 tit. 2 (dal 1 maggio 2004 sostituito dal D.Lgs.42/2004- Parte terza –Beni paesaggistici) a) Per l’abbattimento, in zone non vincolate ai sensi del decreto legislativo 490/1999, titolo 2, beni paesaggistici e ambientali, (dal 1 maggio 2004 sostituito dal D.Lgs.42/2004- Parte terza –Beni paesaggistici) di piante tutelate di cui all’art. 2 e delle sole piante morte in zone sottoposte a vincolo paesistico ambientale il proprietario o chi ne abbia titolo legale deve presentare una denuncia di abbattimento in carta semplice accompagnata dalla seguente documentazione I. specie botanica e dimensioni (altezza totale e diametro del tronco a 1,30 m dal suolo) delle piante che si intendono abbattere e di tutte quelle presenti nello stesso luogo oggetto di intervento; II. luogo ed esatta ubicazione delle piante, con planimetria in scala 1:50 - 1:500, tale da permettere l’identificazione delle stesse; III. motivi dettagliati per i quali si intende richiedere l’abbattimento; IV. eventuale disponibilità del proprietario o di colui che ne abbia titolo legale ad effettuare il reimpianto con nuovi alberi. V. una o più fotografie a stampa nitide a colori (non a sviluppo istantaneo) che identifichino con esattezza tutte le singole piante per le quali si chiede l’abbattimento. oltre ad eventuale perizia tecnico-forestale di cui ai commi , b) e c) dell’art. 7. e da ogni ulteriore autorizzazione o parere necessario rilasciato da altre amministrazioni, in particolare, nel caso di piante in zone vincolate ai sensi del decreto legislativo 490/1999, titolo 1, beni culturali (dal 1 maggio 2004 sostituito dal D.Lgs.42/2004- Parte seconda – Beni culturali), dal nulla osta rilasciato dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. b) Per la potatura di piante tutelate con modalità tecniche vietate nel precedente articolo 3, per il trapianto di piante tutelate nonché per scavi in prossimità di piante tutelate o altre lavorazioni vietate dall’art. 4 il proprietario o chi ne abbia titolo legale deve presentare una denuncia di potatura, trapianto o scavo in prossimità di piante tutelate in carta semplice accompagnata dalla documentazione di cui ai commi a) punti I,II,III, IV, e c) dell’art.8 c) Entro trenta giorni dalla protocollazione della denuncia di abbattimento, potatura, trapianto o scavo in prossimità di piante tutelate il Capo Attività Verde Pubblico o un suo tecnico delegato può effettuare un sopralluogo ; lo stesso tecnico esprimerà obbligatoriamente un parere qualora sussistano i motivi per l’emissione di un procedimento di diffida ad adempiere alle operazioni denunciate sopra descritte.In caso di mancata comunicazione di diffida ad adempiere 7 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 all’abbattimento, potatura e/o scavi da parte dell’Attività Verde Pubblico entro il termine in parola, il proprietario o chi ne abbia titolo legale può procedere alle operazioni denunciate. d) Qualora si riscontrassero piante la cui morte possa essere stata provocata dal proprietario o da chi ne abbia titolo legale, in tutto il territorio della Città di Varese , l’Attività Verde Pubblico potrà far effettuare opportune analisi biologiche, fisiche e chimiche. Qualora venisse accertato che la morte delle piante è stata provocata dal proprietario o da chi ne abbia titolo legale, egli è soggetto, oltre a risarcimento delle analisi in parola, alle compensazioni di cui all’art. 13 punto g): il valore di stima delle piante sarà calcolato in base all’allegato C1 considerando le medesime sane e vigorose. Art. 10 Abbattimenti urgenti in casi di pericolo di danni a) Qualora il proprietario o il possessore di un terreno dovessero riscontravi piante che rischiano di provocare un grave e immediato pericolo per persone, animali o cose e che tale pericolo non possa essere rimosso in altro modo, sono tenuti ad avvertire tempestivamente il Comune di Varese con una delle seguenti modalità: • lettera in carta semplice all’Attività Verde Pubblico, la quale, effettuato prontamente un sopralluogo da parte del Capo Attività o di un suo tecnico delegato, potrà permettere immediatamente l’abbattimento, contrassegnando la pianta col martello forestale in dotazione al Comune di Varese; • presentazione di una perizia tecnica forestale elaborata e firmata da un Dottore Forestale o un Dottore Agronomo che accerti, sotto la propria responsabilità, la presenza di pericolo immediato. La perizia deve contenere fotografie a stampa a colori nitide e una planimetria in scala 1:50 - 1:500. Dopo la protocollazione al Comune di Varese della perizia, le piante possono essere immediatamente abbattute. b) In entrambi i casi, se la zona in cui si trovano le piantetutelate è vincolata ai sensi del decreto legislativo 490/1999 (dal 1 maggio 2004 sostituito dal D.Lgs.42/2004), il proprietario o il titolare del terreno in cui esse si trovano devono successivamente presentare, entro sette giorni dalla comunicazione al Comune, formale domanda di autorizzazione di abbattimento in sanatoria al Comune di Varese e, in caso di vincolo in base al titolo 1, beni culturali, del decreto legislativo 490/1999 (dal 1 maggio 2004 sostituito dal D.Lgs.42/2004- Parte seconda –Beni culturali), anche alla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. c) Qualora, durante un’istruttoria, l’Attività Verde Pubblico rilevasse la presenza di piante colpite da gravi patologie o attacchi parassitari non curabili e che rischino di compromettere seriamente in brevissimo tempo altre piante ancora sane, ovvero piante che rischino di provocare un grave e immediato pericolo non rimovibile per persone, animali o cose, il Capo Attività o un suo tecnico delegato potrà concedere l’abbattimento immediato delle piante in esame previa semplice contrassegnatura delle stesse col martello forestale in dotazione dell’A.C. Sarà comunque rilasciata successivamente una formale autorizzazione. Art. 11 Ambiti di applicazione interdisciplinare Conferenza dei Servizi comunale a) Qualora gli interventi di cui agli articoli 7, 8, 9 e 12 rientrino in un progetto di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia soggetto a concessione edilizia o D.I.A. ex L.R.22/1999 e s.m.i., ed ancora ad autorizzazione edilizia o D.I.A. ex L.R.662/1996, tali interventi vengono autorizzati attraverso le procedure stabilite per il progetto cui sono associati. In questo caso, l’Attività Verde Pubblico esprimerà un parere obbligatorio sul progetto e potrà richiederne modifiche o integrazioni ovvero comportanti 8 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 • • • • modifiche del progetto edilizio e/o comportanti l’esecuzione di opere di mitigazione ambientale e di compensazione ambientale con le modalità indicate all’art. 13 comma g). b) Nel caso di cui al comma precedente, ovvero vi siano interventi edilizi in presenza di piante tutelate, anche se non sono previsti interventi di abbattimento, trapianto o di altro tipo, è necessario presentare una specifica planimetria, in scala 1:100 o 1:200, con “rilievo botanico-forestale”, relative allo stato di fatto di tutte le “piante tutelate” esistenti, con definizione obbligatoria dei seguenti dati: nome volgare e possibilmente scientifico degli alberi tutelati esistenti; planimetria con rilievo quotato degli alberi tutelati esistenti; altezza, arrotondata al mezzo metro degli alberi tutelati esistenti; diametro del fusto a 1,30 m di altezza degli alberi tutelati esistenti; nonché documentazione fotografica nitida a stampa a colori, che permetta di individuare tutte le “piante tutelate” presenti. È necessario indicare con precisione il punto in cui le fotografie sono state scattate. .La Conferenza dei Servizi dovrà esprimere apposito parere obbligatorio nei seguenti casi: • abbattimenti e trapianti di “piante tutelate” per interventi edilizi; interventi di abbattimento, trapianto, realizzazione di nuovi giardini e parchi o manutenzione straordinaria di giardini e parchi preesistenti, in zone vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n° 490/1999, titolo 2, beni paesaggistici e ambientali (dal 1 maggio 2004 sostituito dal D.Lgs.42/2004- Parte terza –Beni paesaggistici). c) Nei casi di cui al presente articolo, i termini per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento sono stabiliti dalle Norme vigenti. Art. 12 Nuova realizzazione di giardini e parchi e manutenzione straordinaria di giardini e parchi preesistenti (vedasi definizioni allegato F) a) Tutti gli interventi: • su aree di superficie pari o superiore a 800 m2, di nuova realizzazione di giardini e parchi o di manutenzione straordinaria di giardini e parchi preesistenti di superficie pari o superiore a 800 m2 facenti parte o meno di un progetto di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione edilizia o comunque collegati a quest’ultimo progetto e su aree di superficie minore che presentano peculiari caratteristiche ornamentali e paesaggistiche descritte nell’allegato E ed accertate dal responsabile dell’applicazione del presente Regolamento per la tutela del Patrimonio Vegetale del Comune di Varese; • su aree di qualsiasi superficie, di manutenzione straordinaria di spazi a verde che richiedano l’abbattimento e/o il trapianto, nell’arco massimo di tre anni, di venti od oltre “piante tutelate” (le piante da abbattere in esecuzione del programma di cui al successivo comma d), punto IX non rientrano nel conteggio); • su aree di qualsiasi superficie, di nuova realizzazione o manutenzione straordinaria di spazi a verde di zone vincolate ai sensi del decreto legislativo 490/1999 (dal 1 maggio 2004 sostituito dal D.Lgs.42/2004) qualora siano previsti abbattimenti di alberi tutelati; devono essere corredati da un progetto tecnico colturale redatto in conformità coi commi successivi. Si precisa che per superficie di nuova realizzazione di giardino o parco di cui sopra s’intende la superficie finale destinata effettivamente a giardino come meglio specificato nell’allegato F del presente Regolamento. 9 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 b) Nel caso che la superficie dello spazio a verde realizzata o comunque manomessa sia tra 800 e 2000 m2, il “progetto tecnico colturale” deve essere firmato dal progettista dell’intervento edilizio e da un Dottore Forestale, Dottore Agronomo, Perito Agrario o Agrotecnico iscritto nei relativi Albi professionali. c) Nel caso che la superficie dello spazio a verde realizzata o comunque manomessa sia pari o superiore a 2.000 m2, ovvero nel caso che si propongano interventi che devono essere effettuati da un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, il “progetto tecnico colturale” deve essere firmato dal progettista dell’intervento edilizio e da un Dottore Forestale o un Dottore Agronomo, iscritto nel relativo Albo professionale. d) Costituiscono parte integrante del “progetto tecnico colturale” una planimetria in scala adeguata dello stato di fatto e una dell’intervento programmato, una documentazione fotografica (non a sviluppo istantaneo) e una relazione contenente i dati necessari a definire: I. le caratteristiche micro-climatiche e pedologiche; II. tutte le piante esistenti, opportunamente dimensionate e ubicate in planimetria, e quelle da abbattere, trapiantare, potare o da mettere a dimora; III. le specie e le varietà botaniche da impiegare; IV. le dimensione e la tipologia del materiale vivaistico e tipologia del tutore; V. le lavorazioni del suolo e concimazioni che si effettueranno; VI. gli scavi ed i riporti di terra previsti; VII. il periodo in cui si effettuerà l’impianto; VIII. il programma di manutenzione dei primi 3 anni dall’impianto; IX. un eventuale programma di diradamenti da effettuare nell’arco della vita dell’impianto. e) Qualora si propongano in ambito di progetto tecnico colturale interventi di abbattimento, trapianto, potatura di “piante tutelate”, non è necessario presentare a parte domande o denuncia di abbattimento, purché sia presentata tutta la documentazione necessaria. f) Qualora la realizzazione di nuovi giardini e parchi o la manutenzione straordinaria di giardini o parchi preesistenti sia autonoma da altri interventi di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione edilizia, l’autorizzazione o il diniego all’intervento sono rilasciati dall’Attività Verde Pubblico entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda qualora vi sia l’assenza di vincolo paesistico ambientale o entro 60 giorni in sua presenza. Entro tale termine, l’Attività Verde Pubblico potrà richiedere modifiche o integrazioni al progetto. Dalla data di presentazione da parte del progettista delle modifiche o integrazione richieste decorrono altri trenta giorni entro i quali l’Attività Verde Pubblico concederà o negherà l’autorizzazione. g) Il ritiro dell’autorizzazione è subordinato al versamento della somma di € 25,82 presso la Tesoreria Comunale, per diritti di Segreteria. h) La realizzazione degli interventi dovrà essere diretta da un professionista in possesso dei requisiti di cui ai commi b) e c) del presente articolo. Tale professionista dovrà inviare al Comune di Varese, Attività Verde Pubblico: • le date di inizio e di conclusione degli interventi entro tre giorni lavorativi dall’evento; • gli estremi (ragione sociale e indirizzo) dell’impresa di giardinaggio che esegue i lavori, entro tre giorni lavorativi dall’inizio dei lavori; • un certificato che attesti la corretta esecuzione degli interventi entro mesi sei dalla conclusione dei lavori stessi. i) Tutti gli interventi su aree di superficie inferiori a 800 m2, di nuova realizzazione di giardini o di manutenzione straordinaria di giardini o parchi facenti parte o meno di un progetto di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione edilizia o comunque collegati a quest’ultimo progetto, dovranno prevedere, a cura del proprietario o di chi ne abbia titolo legale la pratica edilizia il rilievo botanico-forestale dello stato di fatto come indicato all’art. 11 comma b) e la messa a dimora di giovani alberi all’interno della superficie verde di pertinenza dell’area oggetto di manomissione salvo la preesistenza di sufficienti esemplari arborei come da 10 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 allegato G, il tutto entro la stagione invernale successiva la fine dei lavori edili. Le classi dimensionali degli alberi di nuova posa ed i quantitativi minimi prescritti sono definiti dall’allegato G. Art. 13 Interventi prescritti a) L’autorizzazione all’abbattimento potrà essere vincolata all’obbligo di effettuare il reimpianto con nuovi soggetti botanici. b) L’autorizzazione al trapianto potrà essere accompagnata dall’obbligo di reimpianto in caso di morte dei soggetti botanici interessati. c) In caso di denuncia di abbattimento, l’Attività Verde Pubblico potrà esigere, nei termini prescritti per il sopralluogo, il reimpianto con nuovi soggetti botanici. d) Al fine di tutelare eventuali presenze di specie animali nidificanti o in letargo presso piante per le quali viene concessa l’autorizzazione all’abbattimento o al trapianto, l’Attività Verde Pubblico potrà imporre che tali interventi siano effettuati nella stagione opportuna, purché non sussistano gravi e immediati pericoli per persone o cose. e) In caso di esecuzione di lavori edili in prossimità di “piante tutelate”, queste ultime devono essere, nei limiti del possibile, escluse dall’area di cantiere. È obbligatorio proteggere le "piante tutelate" che non fosse possibile escludere dall’area di cantiere con apposite strutture temporanee che evitino il danneggiamento del fusto e degli apparati radicali. In particolare: • la chioma va irrorata con acqua qualora vi si depositassero sopra polveri in gran quantità; • il tronco va riparato con tavole di legno alte almeno 2,5 m, senza inchiodarle al tronco stesso. • le radici vanno protette, osservando scrupolosamente le norme indicate nel precedente art. 4 e 5. Le “piante tutelate” non possono essere utilizzate, neppure temporaneamente, quali sostegni per cavi, transenne, ripari, recinzioni e simili. Al termine dei lavori, il suolo in prossimità delle “piante tutelate” deve essere ripulito e decompattato, senza causare danni alle radici. f) In caso di pericolo per persone, animali o cose determinati da possibili schianti di piante, l’Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, ordinare l’esecuzione di specifici interventi o l’abbattimento delle piante interessate, con onere a carico del proprietario g) In caso di comprovata necessità di abbattimento e/o capitozzatura piante tutelate a fini edilizi ed in assenza di soluzioni alternative che consentano al tempo stesso la potestà attuativa secondo il PRG e la conservazione del patrimonio arboreo, il proprietario o chi ne abbia titolo legale è tenuto o all’esecuzione di opere di mitigazione e compensazione ambientale dal valore almeno pari a quello dei soggetti botanici interessati all’abbattimento e/o capitozzatura, da eseguirsi, su proposta del proprietario o di chi ne abbia titolo legale, anche in altra proprietà privata nel territorio del Comune di Varese ed ancora su superfici di proprietà pubblica indicate dall’Assessorato Tutela Ambientale o oppure al pagamento di oneri di compensazione ambientale da versare all’Amministrazione Comunale che li destinerà in appositi capitoli di spese dell’Attività Verde Pubblico. o oppure ad eseguire forniture di materiale vivaistico e d’arredo urbano da impiegarsi su aree di pubblica proprietà. Il valore di dette opere, oneri o forniture, individuate nelle categorie “Verde e arredo urbano” opp. “Ingegneria naturalistica” della legislazione LLPP vigente, comprendenti sempre e comunque la messa a dimora di nuovi alberi, è desumibile dalla sommatoria del valore delle piante eliminate, considerate nelle condizioni vegetative e conservative anteriori ad eventuali interventi di abbattimento o potatura con modalità vietate non autorizzati, come da tabella di cui all’allegato C 1 del presente regolamento. 11 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 Le forniture e/o le opere per interventi di mitigazione e compensazione ambientale dovranno essere condotte da Imprese regolarmente iscritte alla CCIAA e specializzate in creazione e/o manutenzione del Verde. I costi della manodopera, dei noli, delle forniture o delle opere compiute saranno desunti dall’Elenco prezzi della Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico del Comune di Varese vigente all’epoca della compensazione ed in mancanza dal Prezziario della Regione Lombardia, redatto ai sensi della L.109/94 e s.m.i., vigente all’epoca della proposta di mitigazione e compensazione. Art. 14 Salvaguardia fitopatologica a) Tutte le piante colpite da patologie, fra le quali potrebbero esservi quelle descritte nell’allegato B, devono essere prontamente segnalate all’Attività Verde Pubblico del Comune di Varese. Deve altresì essere segnalata ogni altra manifestazione anomala che per virulenza o velocità di diffusione o estensione possa pregiudicare o compromettere popolamenti arborei o diffondersi ampiamente, nonché nuove patologie o parassitologie la cui lotta dovesse essere dichiarata obbligatoria dagli Organi Fitosanitari competenti. b) In caso di pericolo di diffusione della patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, l’Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l’esecuzione di specifici interventi fitosanitari o l’abbattimento delle piante affette, con onere a carico del proprietario. c) I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso dell’opera professionale di un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, periodici controlli (a proprie spese) delle condizioni di salute delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all’eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi. d) I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull’Uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta guidata e integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario2. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque. Art. 15 Vigilanza e potere sanzionatorio a) La vigilanza per l’osservanza del presente Regolamento è affidata a: • Nucleo di Polizia Ambientale del Comune di Varese; • Guardie Ecologiche Volontarie; • Polizia Locale ; • Polizia Provinciale; • Corpo Forestale dello Stato. 12 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 Art. 16 Sanzioni e oneri di compensazione ambientale a) Le trasgressioni all’art. 2, comma c) e d) (abbattimento di alberi in difetto di autorizzazione o di denuncia), all’art. 10, comma b) (abbattimento di alberi senza comunicazione di grave ed immediato pericolo), all’art. 3, comma b), c), d), e) ed f) (potature con modalità vietate in difetto di autorizzazione o denuncia), all’art.4 comma a) e c) (danneggiamento apparati radicali), all’art. 5 comma a) (potatura rami e radici poste su confini) saranno punite • con una sanzione amministrativa pari al valore indicato nella tabella di cui all’allegato C del presente Regolamento; • con l’obbligo di reimpianto, se tecnicamente fattibile, anche nel medesimo punto delle piante abbattute; • con il pagamento di oneri di compensazione ambientale da versare all’Amministrazione Comunale che li destinerà in appositi capitoli di spesa dell’Attività Manutenzione Verde Pubblico. Il valore di detti oneri è desumibile dalla sommatoria del valore delle piante eliminate, considerate nelle condizioni vegetative e conservative anteriori ad eventuali interventi di abbattimento o potatura con modalità vietate non autorizzati, come da tabella di cui all’allegato C 1 del presente regolamento. b) Le trasgressioni all’art. 4 comma b) ( mancata area di rispetto dell’apparato radicale) saranno punite con una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00 oltre all’obbligo di provvedere alla creazione di idonee condizioni per la crescita delle piante, con spese a carico del trasgressore. c) Le trasgressioni all’art. 5 comma b) saranno punite con una sanzione amministrativa pari ad un minimo da 50 euro a 150,00 euro per ogni pianta non correttamente messa a dimora. d) Le trasgressioni all’art. 6, comma a) (taglio di siepi e filari erborati posti in terreni agricoli) sono punite con una sanzione amministrativa di euro 25,00 ad euro 100 per ogni 20 m2 di superficie tagliata fuori dal periodo autorizzato (15 ottobre-31 marzo). e) Le trasgressioni all’art. 6 commi b) e c) saranno punite con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 100,00 per ogni pianta. f) Le trasgressioni all’art. 12, saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 100,00 per ogni 100 m2 di area oggetto di intervento. g) Le trasgressioni all’art. 13, commi a), b) e c) (mancato reimpianto) saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ogni singola pianta non messa a dimora. h) Le trasgressioni all’art. 13, comma d) (abbattimenti prescritti in periodi di riposo della fauna selvatica) saranno punite con la sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni singola pianta il cui taglio non viene effettuato nella stagione prescritta oltre alla sanzione prevista dalla tabella C, salvo che ciò non costituisca illecito più grave alle Norme per la tutela della fauna selvatica. i) Le trasgressioni all’art. 13, comma e) (mancata protezione degli alberi in cantiere) saranno punite con una sanzione amministrativa pari al valore indicato nella tabella di cui all’allegato C del presente Regolamento per ogni pianta non protetta ; j) Le trasgressioni all’art. 13, comma g) saranno punite con una sanzione amministrativa pari al valore indicato nella tabella di cui all’allegato C1 del presente ovvero al valore delle opere di mitigazione e compensazione ambientale k) Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, operano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981 n° 689 e sue successive modifiche ed integrazioni. 13 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 Art. 17 Norme finali e transitorie a) Le istanze di abbattimento di alberi presentate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento seguono l’iter vigente al momento della presentazione dell’istanza stessa. b) Le modifiche puramente tecniche degli allegati del presente regolamento potranno essere approvate con deliberazione di Giunta Comunale. c) I valori espressi nelle tabelle degli allegati C e C1 sono validi fino ad un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento. Negli anni successivi i valori saranno automaticamente adeguati secondo l’incremento dell’indice ISTAT relativo alla variazione dei prezzi al consumo. 14 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 ALLEGATI Allegato A1 Specie botaniche di cui è vietata la semina, la piantagione o la diffusione in Comune di Varese come da art. 6, comma b) 1) Acero bianco americano [Acer negundo L.] 2) Ailanto o albero del paradiso o noce matto cinese [Ailanthus altissima (Miller) Swingle = Ailanthus glandulosa Desf.] 3) Ciliegio nero americano o ciliegio tardivo o prugnolo tardivo [Prunus serotina Ehrh.] 4) Robinia (Robinia pseudoacacia) da seme o da riproduzione agamica, non da innesto di varietà ornamentali Allegato A.2 Specie arbustive tutelate qualora abbiano un diametro fusto maggiore di 15 cm come da art. 2, comma a) 1) Camelie (Camellia sp.) 2) Rododendri (Rhododendron sp) 3) Pieris (Pieris sp) 4) Osmanto (Osmanthus sp.) 5) Fotinia (Photinia sp) 6) Corbezzoli (Arbutus sp) 7) Viburni (Viburnum sp) 8) Bossi (Buxus sp) 9) non comuni specie botaniche individuate dai tecnici dell’Attività Verde Pubblico e comunicate all responsabile dell’applicazione del Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale del Comune di Varese. Allegato A.3 Specie rampicanti tutelate qualora abbiano un diametro fusto maggiore di 10 cm come da art. 2, comma a) 1) 2) 3) 4) Glicini (Wisteria sp.) Gelsomini (Jasminum sp. e Rhynchospermum sp) Clematidi (Clematis sp) Ortensia rampicante (Hydrangea anomala sottosp.petiolaris) 15 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 5) non comuni specie botaniche individuate dai tecnici dell’Attività Verde Pubblico e comunicate al responsabile dell’applicazione del Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale del Comune di Varese. Allegato B Alcune patologie vegetali o parassiti di cui è obbligatoria la segnalazione immediata per iscritto all’Attività Verde Pubblico come da art. 14, comma a) 1) Tracheomicosi delle querce (Ceratocystis fagacearum Hunt.) 2) Cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata Hell. et. Halst. f. platani) 3) Grafiosi dell’olmo (Ceratocystis ulmi Mor.) 4) Cancro del cipresso (Seiridium cardinale Sutton.) 5) Verticillosi (Verticillium albo-atrum Reinke et Berth.) 6) Colpo di fuoco batterico delle rosacee (Erwinia amylovora Wins.) 7) Processionaria del pino (Thaumatopoea pytiocampa Denn. et Schiff.) 8) Bostrico (Ips typographus L.) 9) Scolitidi dell’olmo (Scolytus multistriatus Marsham e Scolytus sulcifrons Rey) 10) Minatrice dell’ippocastano (Cameraria ohridella) 16 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 Allegato C Tabella del valore delle piante abbattute o danneggiate in violazione del presente Regolamento come da art. 16 (vds art. 7 bis L.n° 3 del 14.3.2003) VALORI IN EURO SPECIE Betula, Eucalyptus, Populus, Salix, Cupressacee e Coniferae non indicate altrove Araucaria, Cephalotaxacee, Sciadopitys, Thujopsis, Ginkgo, Cedrus, Sequoia, Sequoiadendron, Catalpa, Crataegus, Corylus, Ilex, Lagerstroemia, Ligustrum, Magnolia, Morus, Paulownia, Sorbus e altre Angiosperme non indicate altrove Acer, Aesculus, Alnus, Carpinus, Carya, Celtis, Fraxinus, Gleditzia, Liriodendron, Liquidambar, Ostrya, Prunus, Tilia Cycadacee, Taxacee, Castanea, Fagus, Juglans, Platanus, Quercus, Ulmus camp., Rampicanti Acer negundo, Ailanthus altissima, Prunus serotina, Pterocarya fraxinifolia, Robinia Classi diametriche (a 1,30 m di altezza) Piccole Medie Grandi/Eccezz. 25-30-35-40 45-50-55-60-65 > 70 € min-max € min-max € min-max 40-280 60-340 70-420 80-450 120-500 200-500 60-340 100-450 150-500 200-500 200-500 200-500 0 0 0 17 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 Allegato C 1 Tabella da utilizzare per la quantificazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale come da art. 13 comma g) e art. 16 comma o) Indice Indice di Indice Valore Indice di Riduzione dimensionale localizzazione estetico calcolato deprezzamento del valore PRG sanitario calcolato A B C V =AxBxC D R=D*V Valore dell’albero calcolato per la compensazione Vcomp.=V– R A = valore MASSIMO desunto dalla Tabella C in funzione delle classi dimensionali delle piante B = indice di localizzazione delle piante all’interno delle zone del PRG Valore dell’indice B Zone A Zone B Zone vincolate D.Lgs. 490/99 tit.2 (dal 1 maggio 2004 sostituito dal D.Lgs.42/2004Parte terza –Beni paesaggistici) 1 0,5 0,4 Altre zone 0,3 C = indice estetico e sanitario degli alberi Pianta Pianta poco malata vigorosa, a fine senza ciclo o vigore malformata, in gruppo e isolata 0,5 1 Pianta poco vigorosa, a fine ciclo o malformata, in filare 2 Pianta sana, di media vigoria, in gruppo 3 Pianta Pianta Pianta Pianta Pianta sana, di sana, di sana, sana, sana, media media vigorosa, vigorosa, vigorosa, vigoria, vigoria, in in filare isolata o filare isolata o gruppo esemplare esemplare 4 5 6 7 8 D = indice di deprezzamento per interventi eseguiti nel passato sulle piante Nessun Potatura di intervento formazione su chioma asimmetrica e sbilanciata 0 0,1 Potatura di contenimento laterale, riduzione effetto vela, ricostruzione chioma capitozzata 0,2 Accorciamento di rami su punti d’inserzione compromessi e dendrochirurgia 0,3 Eliminazione di rami su punti d’inserzione compromessi e dendrochirurgia 0,4 Es n° 1: Cedrus deodara (Cedro dell’Himalaia) diametro fusto a 1,30 m cm 80, in zona AV4, sana, vigorosa in gruppo, mai soggetta ad interventi cesori : A = € 500,00; B = 0,5; C=6; D=0. V: € 500,00 x 0,5 x 6 = € 1.500,00. Riduzione = 0*1500,00=0 Valore calcolato per compensazione = Vcomp =V-R= € 1.500,00 18 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 Es n° 2: Fagus sylvatica (Faggio) diametro fusto a 1,30 m cm 50, in zona B3, malata, senza vigore, con interventi pregressi di eliminazione rami su punti d’inserzione compromessi e/o dendrochirurgia: A = € 500,00; B = 0,4; C=0,5; D=0.4. V: € 500,00 x 0,4 x 0,5 = € 100,00. Riduzione=0,4* €100,00 = € 40,00 Valore calcolato per compensazione = Vcomp =V-R= € 100,00 - €40,00 = € 60,00 Es n° 3: Quercus robur (Quercia farnia) diametro fusto a 1,30 m cm 150, in zona D.Lgs,490/99 tit.2 (dal 1 maggio 2004 sostituito dal D.Lgs.42/2004 - Parte terza –Beni paesaggistici), sana, vigorosa isolata, esemplare, mai soggetta ad interventi cesori : A = € 500,00; B = 1; C=8; D=0. V: € 500,00 x 1 x 8 = € 4.000,00. Riduzione = 0*4.000,00=0 Valore calcolato per compensazione = Vcomp =V-R= € 4.000,00 Es n° 4: Salix nigra (Salice comune) diametro fusto a 1,30 m cm 35, in zona C, pianta sana,di media vigoria, in gruppo mai soggetta ad interventi pregressi di eliminazione rami su punti d’inserzione compromessi e/o dendrochirurgia: A = € 280,00; B = 0,3; C=0,3; D=0. V: € 280,00 x 0,3 x 0,3 = € 25,20. Riduzione=0* €25,20 = € 0,00 Valore calcolato per compensazione = Vcomp =V-R= € 25,20 - €0,00 = € 25,20 19 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 Allegato D Tipo di piante - Classi di altezza degli alberi CLASSI DI ALTEZZA DEGLI ALBERI Le presenti tabelle riportano la classe di altezza di quasi tutte le specie arboree utilizzate nel verde urbano e periurbano del Varesotto L'altezza della classe di appartenenza delle singole specie è quella dell'albero "normale a maturità", ovvero l'altezza massima che la specie può raggiungere nel Varesotto in condizioni ambientali adatte In condizioni non ideali (terreno non adatto, poco fertile o poco profondo, zone inquinate etc.) l'altezza massima raggiungibile può essere inferiore. Viceversa, in condizioni eccezionali, diverse specie possono raggiungere dimensioni maggiori Diverse specie sono inoltre coltivate come varietà particolari con altezza minore di quella sotto indicata (es. varietà "nana" o "globosa") e/o con chioma molto ristretta (es. varietà "colonnare", "fastigiata" o "piramidale"). NB: Le specie con asterisco * sono autoctone (tipiche) nel Varesotto e spesso molto adatte, tranne in ambienti molto artificiali (es spartitraffico) o inquinati. Viceversa quelle col più + sono esotiche e molto sconsigliate, quelle col # hanno problemi fitosanitari Ogni specie vegetale ha differenti, ma precise, esigenze in fatto di clima, di illuminazione, di umidità e di caratteristiche del suolo. La scelta della specie da impiantare va ponderata attentamente basandosi, oltre che sull'altezza, su tali variabili! Si raccomanda di rivolgersi ad un professionista (Dottore Forestale o Dottore Agronomo) per la progettazione e la gestione degli spazi verdi, in particolare per la scelta di specie e varietà vegetali, per le potature e per i trattamenti fitosanitari! Alberi di prima grandezza alberi che a maturità di norma superano i 25 m di altezza Angiosperme Acero di monte * Pioppo bianco * Acer pseudoplatanus Populus alba Acero riccio * Pioppo Acer platanoides Populus x canadensis euroamericano Acero da zucchero Pioppo americano Acer saccharinum Populus deltoides Ailanto + Pioppo nero * Ailanthus altissima Populus nigra Ontano nero * Pioppo tremolo * Alnus glutinosa Populus tremula Betulla * Cerro * Betula pendula Quercus cerris Castagno * Frainetto Castanea sativa Quercus frainetto Eucalipto comune Quercia palustre Eucalyptus globulus Quercus palustris Eucalipto Rovere * Eucalyptus parviflora Quercus petraea Faggio * Farnia * Fagus sylvatica Quercus robur Frassino maggiore * Fraxinus excelsior Quercia rossa Quercus rubra Frassino americano Fraxinus pennsylvanica Tiglio argentato Tilia argentea Noce americano Tiglio selvatico * Juglans nigra Tilia cordata Albero dei tulipani Tiglio nostrano * Liriodendron tulipifera Tilia plathyphyllos Platano ibrido # Tiglio ibrido Platanus x hybrida Tilia x europaea Platano americano # Platanus occidentalis Olmo ciliato Ulmus laevis 20 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 Platano europeo # Abete bianco * Abete greco Abete del Colorado Abete gigante Abete del Caucaso Abete di Spagna Pino del Cile Libocedro Cedro del Marocco Cedro dell'Himalaia Cedro del Libano Cipresso di Lawson Olmo campestre * # Gimnosperme Peccio di Serbia Abies alba Peccio del Caucaso Abies cephalonica Peccio del Colorado Abiesconcolor Peccio di Sitka Abies grandis Platanus orientalis Abies nordmanniana Abies pinsapo Araucaria araucana Calocedrus decurrens Cedrus atlantica Cedrus deodara Cedrus libani Chamaecyparis lawsoniana Cipresso giapponese Chamaecyparis pisifera Cedro rosso Cryptomeria japonica Cipresso del Tibet Cupressus cashmeriana Ginko Ginkgo biloba Larice europeo Larice giapponese Metasequoia Ulmus minor Picea omorica Picea orientalis Picea pungens Picea sitkaensis Pino di Monterey Pino laricio # Pino austriaco + # Pino marittimo # Pino strobo # Pino silvestre * Pino dell'Himalaia Douglasia verde Pinus insignis Pinus nigra laricio Pinus nigra austriaca Pinus pinaster Pinus strobus Pinus sylvestris Pinus wallichiana Pseudotsuga douglasii Douglasia glauca "Pino" a ombrello Sequoia verde Sequoia gigante Pseudotsuga glauca Sciadopitys verticillata Sequoia sempervirens Sequoiadendron giganteum Taxodium distichum Thuja plicata Tsuga canadensis Cipresso di palude Larix decidua Tuia gigante Larix leptolepis Tsuga del Canadà Metasequoia glyptostroboides Abete rosso, peccio Picea excelsa Tsuga americana Tsuga heterophylla Peccio azzurro Picea glauca Alberi di seconda grandezza alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra 15 e 25 m Angiosperme Acero bianco + Noce comune * Acer negando Juglans regia Acero fico Storace Acer opalus Liquidambar styraciflua Acero rosso Magnolia Acer rubrum Magnolia grandiflora sempreverde Acero argentato Carpino nero * Acer saccharum Ostrya carpinifolia Ippocastano Ciliegio selvatico * Prunus avium Aesculus hippocastanus Ippocastano ibrido Ciliegio tardivo + Aesculus x carnea Prunus serotina Ontano napoletano Alnus cordata Noce del Caucaso + Pterocarya fraxinifolia Ontano bianco * Leccio Alnus incana Quercus ilex Betulla nera Roverella * Betula nigra Quercus pubescens Betulla americana Sughera # Betula papyrifera Quercus suber Betulla di palude Robinia + Betula pubescens Robinia pseudoacacia Betulla utile Salice bianco * Betula utilis Salix alba Falso noce Salice fragile Carya ovata Salix fragilis Carpino bianco * Sofora Carpinus betulus Sophora japonica Catalpa Sorbo montano * Catalpa bignonioides Sorbus aria Bagolaro * Ciavardello * Celtis australis Sorbus torminalis Nocciolo di Bisanzio Corylus colurna Tiglio americano Tilia americana Eucalipto grigio Tiglio della Crimea Tilia euchlora Eucalyptus cinerea 21 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 Frassino meridionale Fraxinus angustifolia Olmo montano * # Spino di Giuda Olmo siberiano Gleditsia triacanthos Gimnosperme Cupressiciparo Pino cembro x Cupressocyparis leylandii Cipresso dell'Arizona Cupressus arizonica Pino domestico Cipresso levigato Tasso * Cupressus glabra Cipresso della Tuia occidentale Cupressus macrocarpa California Cipresso Cupressus sempervirens Ulmus glabra Ulmus pumila Pinus cembra Pinus pinea Taxus baccata Thuja occidentalis Alberi di terza grandezza alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra 8 e 15 m Angiosperme Acero campestre * Alloro Acer campestre Laurus nobilis Acero pelle di Magnolia spogliante Magnolia liliflora Acer capillipes serpente Acero a squame Melo da fiore Acer griseum Malus fluribunda Acero a strisce Melo selvatico * Acer rufinerve Malus sylvestris Ippocastano Gelso bianco Aesculus pavia Morus alba americano Acacia di Gelso nero Albizia julibrissin Morus nigra Costantinopoli Gelso da carta + Faggio sudamericano Nothofagus antartica Brussonetia papyrifera Carpinella Paulonia Carpinus orientalis Paulownia tomentosa Nespolo del Ciliegio a grappoli * Prunus padus Eriobotrya japonica Giappone Orniello * Salice piangente Fraxinus ornus Salix babilonica Olivello spinoso Salice tortuoso Hippophae rhamnoides Salix matsudana Agrifoglio * Sorbo degli uccelli * Sorbus aucuparia Ilex aquifolium Kelreuteria Sorbo domestico Koelreuteria paniculata Sorbus domestica Gimnosperme Abete di Corea Ginepro * Abies coreana Juniperus communis Tuia orientale Ginepro della Biota orientalis Juniperus virginiana Virginia Cipresso di Hinoki Falsa tuja Chamaecyparis obtusa Thujopsis dolabrata Alberi di quarta grandezza alberi (anche ad habitus arbustivo) che a maturità di norma raggiungono un'altezza tra 2,5 e 8 m Angiosperme Acacia # Frangola * Acacia dealbata Frangula alnus Acero giapponese Maggiociondolo Acer japonicum Laburnum alpinum alpino * Acero palmato Maggiociondolo di Acer palmatum Laburnum anagyroides colle* Corbezzolo Maggiociondolo Arbutus unedo Laburnum x watereri ibrido Bosso Lagerstremia Buxus sempervirens Lagerstroemia indica Camelia primaverile Camellia japonica Ligustro Ligustrum lucidum Camelia invernale Magnolia obovata Camellia sasanqua Magnolia obovata 22 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 Catalpa nana Albero di Giuda Palma Clerodendro Corniolo ad ombrella Corniolo da fiore Corniolo * Nocciolo * Azzaruolo Biancospino nostrano* Biancospino Biancospino ibrido Eleagno Cefalotasso Cefalotasso Ginepro della Cina Catalpa bungei Cercis siliquastrum Chamaerops excelsa Clerodendron trichotonum Cornus controversa Cornus florida Cornus mas Corylus avellana Crataegus azarolus Crataegus monogyna Magnolia stellata Maonia giapponese Nespolo Olivo # Parrozia Mirabolano Prugnolo Pero della Cina Spin cervino * Scotano d'America Salicone * Crataegus oxyachantha Sambuco nero * Crataegus x lavallei Giuggiolo Eleagnus angustifolia Gimnosperme Ginepro sabino Cephalotaxus fortunei Cephalotaxus harringtonia Ginepro della Virginia Juniperus chinensis Magnolia stellata Mahonia japonica Mespilus germanica Olea europea Parrotia persica Prunus cerasifera Prunus serrulata Pyrus calleryana Rhamnus catharthicus Rhus tiphina Salix caprea Sambucus nigra Ziziphus jujuba Juniperus sabina Juniperus virginiana 23 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 Allegato E Criteri di valutazione delle superfici presentanti peculiari caratteristiche ornamentali/paesaggistiche come da art. 12 lettera a) 1. presenza di esemplari botanici di rilevanza morfometrica e, o tassonomica. 2. aree verdi del centro storico (zone A “insediamenti storici”) 24 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 A) Si considerano interventi di nuova realizzazione di giardini e parchi, quindi soggetti alla ALLEGATO F presentazione del “progetto tecnico colturale”, i casi in cui: Definizione di A) nuova realizzazione di giardini o parchi e di B) manutenzione straordinaria di giardini e parchi preesistenti art. 12 ristrutturazione lettere a) ed i) edilizia - si effettua la nuova costruzione, ampliamento di undaedificio, nuove piccole costruzioni (es. autorimesse, viali, percorsi, pergolati, recinzioni, condutture sotto o sopra terra) in un terreno agricolo, in un orto, in un incolto e si prevede la realizzazione di un giardino o parco di superficie tale da richiedere il progetto tecnico colturale (es. 800 o più mq in zona senza vincolo D. Lgs. 490/1999, sostituito dal D.Lgs.42/2004 con decorrenza 1° maggio 2004) comportante comunque la messa a dimora di alberi nel quantitativo minimo definito dall’allegato G; B) Si considerano interventi di manutenzione straordinaria di giardini e parchi preesistenti, quindi soggetti alla presentazione del “progetto tecnico colturale”, i casi in cui: - si effettua la nuova costruzione, ampliamento di un edificio, ristrutturazione edilizia, nuove piccole costruzioni (es. autorimesse, viali, percorsi, pergolati, recinzioni, condutture sotto o sopra terra) in un giardino o parco preesistente, comportante una manomissione di area verde per sedime fabbricati, viabilità, sottoservizi, area di cantiere, opere provvisionali etc. di superficie min.800 mq (ma di superficie qualsiasi in zone vincolate dal D.Lgs 490/99, sostituito dal D.Lgs.42/2004 con decorrenza 1° maggio 2004, con contestuale abbattimento di alberi tutelati), in quanto è lecito prevedere un serio impatto sia sul giardino o parco preesistente che sulla porzione di giardino superstite; C) Nei casi che non si considerano interventi di nuova realizzazione (sup. destinata a nuovo giardino al termine dei lavori edili <800 mq) e/o di manutenzione straordinaria (sup. del giardino/parco preesistente manomessa dai lavori edili <800 mq), vi è l’obbligo della sola presentazione del “rilievo botanico forestale” ai sensi dell’art. 11, comma b), del R.T.P.V e e dell’eventuale progetto degli spazi a verde ai sensi dell’art. 132 delle N.T.A. del PRG vigente Si ritiene che le superfici drenanti a parcheggio (es. “prato armato” in cemento o materie plastiche) non debbano rientrare nella superficie da computare quale spazio verde da definirsi giardino. Per ulteriori casistiche (qualsiasi intervento soggetto ad autorizzazione edilizia o a D.I.A., ex L. 662/96) si rimanda alla tabella allegata, indicante la documentazione necessaria per l’espressione del parere da parte dell’Attività Verde Pubblico. Schema della documentazione necessaria per le pratiche edilizie inerenti agli spazi a verde. (N.B. il riferimento al D.Lgs 490/99 è da intendersi sostituito dal D.Lgs.42/2004 con decorrenza 1° maggio 2004) N° Tipo di pratica edilizia Entità degli interventi sul verde Documentazione obbligatoria Rifer. normativo 25 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 1 nuova costruzione, a) ampliamento e/o ristrutturazione edilizia, soggetto a concessione edilizia o D.I.A. ex L.R.22/1999, qualsiasi altro intervento soggetto ad autorizzazione edilizia o D.I.A. ex L.R.662/1996 2 3 Come sopra Come sopra Nuova realizzazione di giardino o parco in terreno agricolo, orto ed incolto di superficie > 800 mq in zone sia vincolate che non vincolate dal D.Lgs 490/99 b)Manutenzione straordinaria di giardini o parchi preesistenti comportante una manomissione di oltre 800 mq in zone non vincolate D.Lgs 490/99 c)Manutenzione straordinaria di giardini o parchi preesistenti di qualsiasi superficie comportante il contestuale abbattimento di alberi tutelati in zone vincolate D.Lgs 490/99) b) Non si effettuano interventi né di nuova realizzazione di giardino (sup. < 800 mq) né manutenzione straordinaria di giardini o parchi preesistenti (sup. manomessa < 800 mq) in zone sia vincolate che non vincolate ai sensi D.lgs. 490/1999 Progetto tecnico colturale delle opere a verde a firma anche di dott. Agronomo, dott. Forestale, Perito Agrario, Agrotecnico, Diplomati, Laureati universitari in materie agrarie abilitati (oltre alla documentazione ex L.R. 18/1997, in zone vincolate dal D.Lgs. 490/99) Progetto tecnico colturale delle opere a verde a firma anche di dott. Agronomo, dott. Forestale, Perito Agrario, Agrotecnico, Diplomati, Laureati universitari in materie agrarie abilitati (oltre alla documentazione ex L.R. 18/1997, in zone vincolate dal D.Lgs. 490/99) Rilievo botanico forestale planimetricamente quotato obbligatorio ed eventuale progetto dettagliato degli spazi a verde interessati art. 12 del RTPV Come sopra art. 11 comma b) del RTPV e art. 132, comma 2, delle N.T.A. del vigente P.R.G. In caso di interventi in zone con destinazione urbanistica AV1,AV2 o AV3 è necessario presentare anche la documentazione ai sensi degli art. 61, 62 e 63 delle N.T.A. del vigente P.R.G. Allegato G Caratteristiche e quantitativi minimi di alberi da mettere a dimora in caso di realizzazione di nuovi giardini o manutenzioni straordinarie di giardini o parchi preesistenti a fini edilizi come 26 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 da art. 12 lettera i) indipendentemente dall’obbligo di presentazione del progetto tecnico colturale di cui all’art. 12 lettere a)-d) Classe d’altezza alberi (vds allegato D) N° minimo di alberi ogni 200 mq o frazione 3° grandezza 3 (alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra 8 e 15 m) 2° grandezza 2 (alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra 15 e 25 m) 2° grandezza chioma fastigiata, piramidale 3 (alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra 8 e 15 m) 1° grandezza grandezza 1 (alberi che a maturità di norma superano un'altezza di 25 m) 1° grandezza grandezza chioma fastigiata, 3 piramidale (alberi che a maturità di norma superano un'altezza di 25 m) Es. Giardino di 150 mq: 3 albero di 3° grandezza (frazione di 200 mq) Es. Giardino di 350 mq: 1 albero di 1° grandezza (200 mq) e 3 alberi di 2°grandezza a chioma fastigiata (150 mq come frazione di 200 mq) Es. Giardino di 2000 mq: 5 alberi di 1° grandezza (1000 mq), 4 alberi di 2° grandezza (400 mq), 9 alberi di 3° grandezza (600 mq) ALLEGATO H Esempio di applicazione art. 16 comma a) in caso di abbattimento di albero sano, vigoroso in gruppo senza autorizzazione o denuncia o comunicazione previste dall’art. 2 27 Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24 Genere Diam. tronco a petto d’uomo Zona PRG Sanzione (Allegato C) Obbligo reimpianto Cedrus (cedro) Cedrus (cedro) Cedrus (cedro) Cedrus (cedro) 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm A B C A con vincolo 490/99 tit.2 € 200-500 € 200-500 € 200-500 € 200-500 da valutarsi da valutarsi da valutarsi da valutarsi Onere di compensazione ambientale (allegato C1) € 1.500,00 € 1.200,00 € 900,00 € 3.000,00 Salix (salice) Sequoiadendron (sequoia gigante) 40 cm 150 cm B A con vincolo 490/99 tit.2 € 40-280 € 200-500 da valutarsi da valutarsi € 672,00 € 3.000,00 Fraxinus (frassino) 50 cm C 10-450 da valutarsi € 810,00 ALLEGATO H Esempio di applicazione art. 16 comma a) in caso di abbattimento di albero poco vigoroso, a fine ciclo in guppo o isolata senza autorizzazione o denuncia o comunicazione previste dall’art. 2 Genere Diam. tronco a Zona PRG Sanzione Obbligo Onere di petto d’uomo (Allegato C) reimpianto compensazione ambientale (allegato C1) Cedrus (cedro) 80 cm A € 200-500 da valutarsi € 250,00 Cedrus (cedro) 80 cm B € 200-500 da valutarsi € 200,00 Cedrus (cedro) 80 cm C € 200-500 da valutarsi € 150,00 Cedrus (cedro) 80 cm A con vincolo € 200-500 da valutarsi € 500,00 490/99 tit.2 Salix (salice) 40 cm B € 40-280 da valutarsi € 112,00 150 cm A con vincolo € 200-500 da valutarsi € 500,00 Sequoiadendron (sequoia 490/99 tit.2 gigante) Fraxinus 50 cm C 10-450 da valutarsi € 135,00 (frassino) (N.B. il riferimento al D.Lgs 490/99,”Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” – tit.2, “Beni paesaggistici ed ambientali” è da intendersi sostituito dal D.Lgs.42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.10 della l.6 luglio 2002 n°137 “ – Parte terza, “Beni paesaggistici” con decorrenza 1° maggio 2004) 28