Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese
Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24
REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO VEGETALE
NEL COMUNE DI VARESE
AREA XI TUTELA AMBIENTALE - ATTIVITÀ VERDE PUBBLICO
Testo approvato RTPV decorrenza 7 aprile 2004
Art. 1
Ambiti di applicazione
a) Il presente Regolamento si applica alle aree pubbliche e private poste nel territorio
amministrativo del Comune di Varese e detta norme per la progettazione, realizzazione,
gestione e manutenzione di spazi verdi.
b) Per le siepi, i filari anche arborati e le piante singole o a gruppi poste in terreni a destinazione
agricola si applicano esclusivamente le norme di cui agli art. 6 e 14; qualora invece esse siano
ubicate in aree:
• oggetto di interventi di cui è richiesta autorizzazione, concessione edilizia o denuncia di
inizio attività;
• tutelate ai sensi del decreto legislativo 490/1999,”Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali” (dal 1° maggio 2004 sostituito dal D.Lgs.42/2004
“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.10 della l.6 luglio 2002 n°137);
sono soggette a tutte le norme del presente Regolamento.
c) Esulano dal presente Regolamento:
• le piante da frutto poste in orti o in aree di pertinenza di edifici agricoli, nonché le piante
facenti parte di piantagioni di arboricoltura da legno, da frutto e i vivai anche in stato di
temporaneo abbandono della coltivazione;
• le superfici a bosco, così come definite dall’art. 3 della L.R. n° 80 del 1989 e successive
modifiche ed integrazioni, dove si applica la relativa Legislazione vigente;
• gli interventi di disboscamento, di sradicamento di alberi, di cambio di destinazione d’uso e
di movimento di terra di cui alla L. 2367/1923 e s.m.i.
d) L’Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, porre sotto tutela anche
piante singole o in gruppi che, seppur non tutelate in base ai precedenti commi, rivestono
particolare importanza dal punto di vista storico, culturale, paesaggistico, naturalistico o
scientifico.
Art. 2
Definizione di piante tutelate
Prescrizioni generali per abbattimenti, trapianti e altri interventi
a) Sono considerate “piante tutelate”, e pertanto oggetto del presente Regolamento:
•
•
le piante arboree il cui diametro del fusto a misurato a petto d’uomo (cioè a 1,30 m di
altezza dal suolo) è pari o superiore a 25 cm. Nel caso di piante policormiche la tutela si
estende a tutte quelle che possiedono anche un solo fusto con diametro pari o superiore alla
citata misura. Sono escluse dalla tutela le specie di cui all’allegato A.1).
le piante arbustive il cui diametro del fusto a misurato a petto d’uomo (cioè a 1,30 m di
altezza dal suolo) è pari o superiore a 15 cm appartenenti ai generi di cui all’allegato A.2)
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•
•
le piante rampicanti il cui diametro del fusto a misurato a petto d’uomo (cioè a 1,30 m di
altezza dal suolo) è pari o superiore a 10 cm appartenenti ai generi di cui all’allegato A.3)
le piante di qualsiasi dimensione facenti parte di architetture vegetali con più di 50 anni
quali berceaux, pergolati, gazebi, arabeschi, labirinti, parterre o comunque piante trattate
secondo le tecniche dell’ars topiaria;
b) Negli spazi verdi protetti ai sensi del decreto legislativo 490/1999 (dal 1° maggio 2004
sostituito dal D.Lgs.42/2004), vengono considerate “piante tutelate” tutte le piante oggetto di
salvaguardia dalla legge in parola qualora raggiungano le dimensioni indicate al punto a) del
presente articolo.
c) È fatto divieto a chiunque, senza la prescritta autorizzazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e
10, o senza la denuncia di abbattimento di cui al successivo art. 9, abbattere, distruggere,
danneggiare, rimuovere, , trapiantare, modificare con potature che non siano condotte secondo
le modalità del successivo art. 3), tutte le “piante tutelate”.
d) Si intende danneggiamento ogni azione, diretta o indiretta, dolosa o colposa, che provochi
anomalie fisiologiche e/o alterazioni morfologiche tali da predisporre la pianta alla
colonizzazione di patogeni o parassiti, come ad esempio il riporto di terra sulle radici, le lesioni
alle radici, le scortecciature, le potature non eseguite a regola d’arte, l’impiego di fitofarmaci in
maniera non corretta.
Art. 3
Prescrizioni per potature
a) Le potature di “piante tutelate” possono essere eseguite liberamente, salvo le limitazioni di cui
ai successivi commi e le eventuali altre norme statali e regionali vigenti.
b) Sono vietate le potature delle “piante tutelate” effettuate mediante capitozzatura di rami in
corrispondenza di punti il cui diametro raggiunge o supera i 10 cm: nel caso che il ramo da
asportare sia compreso fra i 10 cm e i 20 cm di diametro tutti i tagli devono pertanto essere
obbligatoriamente eseguiti mediante la tecnica del “taglio di ritorno”, ovvero recidendo il ramo
(con strumenti affilati e puliti) in corrispondenza di una biforcazione e rilasciando un ramo
“tiralinfa” di dimensioni diametriche non inferiori ad un terzo di quelle del ramo da eliminare,
inclinato rispetto alla direzione del ramo principale al massimo di 45°, il tutto rispettando il
“colletto” di quello da asportare ed evitando l’inutile potatura definita “a coda di cane”
assimilabile a capitozzatura.
c) Sono vietate le potature delle “piante tutelate” effettuate mediante taglio di rami, anche
mediante la tecnica del “taglio di ritorno”, in corrispondenza di punti il cui diametro raggiunge
o supera i 20 cm, salvo nei seguenti casi:
• potatura di rami completamente o in gran parte secchi;
• potatura di rami con patologie o parassiti di cui all’allegato B del presente regolamento;
• potatura di monconi e di rami già spezzati.
d) La spalcatura delle Gimnosperme viene eseguita preferibilmente durante il riposo vegetativo o
in estate al termine della crescita dei germogli. È vietato asportare, in ogni intervento, più di
cinque cerchie di rami vivi. È inoltre vietato liberare da rami vivi oltre un terzo del tronco
dell’albero, salvo che in Pinus sylvestris.
e) È sempre vietato il taglio della freccia apicale delle Gimnosperme, anche se con diametro
inferiore a 10 cm, salvo nel caso di tassi, tuje, cipressi e simili usati per “ars topiaria” o siepi ed
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ancora salvo nel caso di eliminazione di cimali saettati, danneggiati da eventi meteorici e
colpiti da attacchi parassitari
f) Le potature di rami verdi di piante tutelate sono vietate durante il periodo di schiusa delle
gemme, della fioritura e della crescita dei germogli, tranne nei seguenti casi:
• potature di formazione con asportazione di piccoli rami di diametro massimo di 3-4 cm
mediante taglio di ritorno;
• potatura di piccoli rami in quantità limitata;
• potatura di rami spezzati o realmente pericolosi;
• potatura di piante usate per “ars topiaria” o siepi
g) Le prescrizioni del presente articolo dovranno essere rispettate anche nel caso di interventi
edilizi (predisposizione cantiere con opere accessorie quali ponteggi, posizionamento gru, linee
tecnologiche definitive o provvisorie etc.): in sede di progettazione degli interventi dovranno
prendersi in considerazione i limiti sopra esposti per la riduzione della chioma di alberi tutelati
in prossimità del cantiere edile, dovendosi evitare interventi assimilabili a capitozzatura delle
piante tutelate. Qualora, in corso d’opera, non si siano trovate soluzioni alternative ad
interventi come da commi c), d ed e) del presente articolo, comunque da escludersi in fase
progettuale, come da apposita comunicazione all’Attività Verde Pubblico del Direttore dei
Lavori o dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione del cantiere edile, l’Attività
Verde Pubblico potrà richiedere l’esecuzione di opere di mitigazione ambientale e di
compensazione ambientale con le modalità indicate all’art. 13 comma g
Art. 4
Prescrizioni per la tutela degli apparati radicali
a) Sono vietati, salvo specifica autorizzazione per cause di forza maggiore, nell’area di rispetto
delle “piante tutelate”, così come definita nella sottostante tabella, danneggiamenti o disturbi
arrecati agli apparati radicali mediante:
• pavimentazione con materiali impermeabili della superficie del suolo;
• compattamento del suolo, anche mediante passaggio o sosta di automezzi;
• scavi o riporti di materiali, compresa terra o sabbia;
• deposito o versamenti di sali, olii, acidi o prodotti fortemente alcalini, o comunque di
qualsiasi sostanza che, per le sue caratteristiche fisiche e/o chimiche produca danni o
alterazioni alle piante;
• fuoriuscita di gas e altre sostanze dannose alla vegetazione da condutture.
Diametro del fusto a 1,30 m dal suolo
Raggio minimo dell’area di rispetto
< 30 cm
2,0 m
30 - 50 cm
3,0 m
50 - 80 cm
4,0 m
80 -140 cm
5,0 m
> 140 cm
7,0 m
b) In occasione di nuovi impianti è necessario destinare ad ogni singola pianta (anche se non
corrispondente alla definizione di “pianta tutelata” al momento della messa a dimora) un’area
permeabile e drenante attorno al tronco di superficie minima come dal prospetto seguente:
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Tipo di pianta
Arbusto o albero di 4a
grandezza
Albero di 3a grandezza
Albero di 2a grandezza
Albero di 1a grandezza
Altezza raggiungibile
a maturità
2,5 - 8 m
Superficie minima
permeabile
2 m2
8 - 15 m
15 - 25 m
Oltre 25 m
4 m2
8 m2
16 m2
c) È vietato effettuare tagli, rescissioni e strappi degli apparati radicali e, in caso di
danneggiamento accidentale degli stessi, è obbligatorio recidere con un taglio netto le radici
lese, al fine di favorirne la cicatrizzazione.
Art. 5
Distanze delle piante da confini ed abitazioni
a) I rami e le radici che si diffondono oltre i confini di proprietà possono essere recisi solo in caso
di reale danno o intralcio a persone o cose; i tagli dei rami devono essere eseguiti secondo le
prescrizioni di cui al precedente articolo 3.
b) La distanza minima di semina o piantagione di piante sia dal confine di proprietà, sia da edifici
(anche se esistenti sulla medesima proprietà), è determinata dal tipo di pianta (cfr. allegato D),
in base al seguente prospetto:
Tipo di pianta
Rampicante
Cespuglio o arbusto potato a siepe
Arbusto o albero di 4a grandezza
Albero di 3a grandezza
Albero di 2a grandezza
Albero di 2a grandezza a chioma
“colonnare”
Albero di 1a grandezza
Albero di 1a grandezza a chioma
“colonnare”
Altezza raggiungibile
a maturità
meno di 15 m
meno di 2,5 m
2,5 - 8 m
8 - 15 m
15 - 25 m
15 - 25 m
oltre 25 m
oltre 25 m
Distanza
minima
0,3 m
0,5 m
1,5 m
3m
4m
3m
5m
4m
Art. 6
Altre prescrizioni
a) Il taglio delle siepi e dei filari anche arborati posti in terreni agricoli e destinati alla produzione
di legname di cui all’art. 1, comma b), può avvenire solamente tra il 15 ottobre e il 31 marzo,
salvo limiti più rigorosi vigenti stabiliti da altre Norme. Il presente limite temporale si applica
sia nel caso di governo a ceduo che a fustaia.
b) È fatto divieto piantare, seminare o diffondere le specie botaniche di cui all’allegato A, in
quanto sono considerate dannose a causa della loro capacità di diffondersi spontaneamente in
ambienti forestali o naturali, impoverendoli sotto l’aspetto ecologico, selvicolturale ed
economico.
c) È vietato apporre cartelli segnaletici o di altra natura, nonché fili, cavi e condutture di ogni
tipo, anche per periodi temporanei, su “piante tutelate”.
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Art. 7
Rilascio di autorizzazioni nel caso di abbattimentiin zone vincolate dal D.Lgs 490/99tit.2 (ex
L.1497/39)(dal 1 maggio 2004 sostituito dal D.Lgs.42/2004- Parte terza –Beni paesaggistici )
a) Per richiedere l’autorizzazione all’abbattimento di “piante tutelate” vive in zone vincolate dal
D.Lgs 490/99 tit.2 (dal 1 maggio 2004 sostituito dal D.Lgs.42/2004- Parte terza –Beni
paesaggistici) è necessario che il proprietario, o chi ne abbia titolo legale, presenti apposita
domanda all’Attività Verde Pubblico in carta da bollo con le seguenti indicazioni obbligatorie:
I. specie botanica e dimensioni (altezza totale e diametro del tronco a 1,30 m dal suolo) delle
piante che si intendono abbattere e di tutte quelle presenti nello stesso luogo oggetto di
intervento;
II. luogo ed esatta ubicazione delle piante, con planimetria in scala 1:50 - 1:500, tale da
permettere l’identificazione delle stesse;
III. motivi dettagliati per i quali si intende richiedere l’abbattimento;
IV. eventuale disponibilità del proprietario o di colui che ne abbia titolo legale ad effettuare il
reimpianto con nuovi alberi.
V. una o più fotografie a stampa nitide a colori (non a sviluppo istantaneo) che identifichino
con esattezza tutte le singole piante per le quali si chiede l’abbattimento.
b) Il proprietario o chi ne abbia titolo legale può inoltre allegare alla domanda un’apposita perizia
tecnico-forestale effettuata da un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, iscritto nei relativi
Albi professionali, al fine di meglio precisare i motivi per i quali richiede l’abbattimento e per
individuare specie e posizione delle eventuali piante che si intendono collocare al posto di
quelle da togliere.
c) La perizia tecnico-forestale effettuata da un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, di cui al
comma precedente, è obbligatoria nei seguenti casi:
• alberi di dimensioni grandi o eccezionali (appartenenti alla classe diametrica dei 70 cm o
alle superiori1) salvo che per quelli posti a distanze inferiore, da confini di proprietà,
edifici, linee tecnologiche, a quelle indicate dall’art. 5;
• piante specificatamente tutelate da appositi provvedimenti (es. “alberi monumentali”).
d) Qualora le piante da abbattere si trovino in zone vincolate ai sensi del Decreto Legislativo
490/1999, titolo 1, beni culturali (ex L. 1089/1939) (dal 1 maggio 2004 sostituito dal
D.Lgs.42/2004- Parte seconda –Beni paesaggistici) è necessario presentare il nulla osta rilasciato
dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. Tale nulla osta è rilasciato dalla
Sovrintendenza dopo la presentazione di un’apposita domanda, indirizzata alla stessa
Sovrintendenza, in marca da bollo ed accompagnata da altre fotografie e planimetrie.
e) Analogamente, il proprietario o chi ne abbia titolo legale deve presentare le necessarie
autorizzazioni ai sensi di eventuali altre norme vigenti.
f)
L’Amministrazione Comunale rilascia l’autorizzazione o il diniego entro sessanta giorni dal
ricevimento della domanda. Entro tale termine, qualora i motivi addotti per l’abbattimento non
risultino evidenti, l’Attività Verde Pubblico potrà esigere (con una motivazione adeguata) dal
proprietario o da chi ne abbia titolo legale l’effettuazione di una perizia tecnico-forestale, anche
asseverata, elaborata da un Dottore Forestale o da un Dottore Agronomo. Dalla data di
presentazione da parte del proprietario o di chi ne abbia titolo legale delle modifiche o integrazione
richieste decorrono altri venti giorni entro i quali l’Attività Verde Pubblico dovrà concedere o
negare l’autorizzazione.
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quindi con diametro, misurato a 1,30 m di altezza dal suolo, pari o superiore a 67,5 cm.
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g) Il ritiro dell’autorizzazione è subordinato al versamento della somma di € 25,82 presso la
Tesoreria Comunale, per diritti di Segreteria.
h) In caso di diniego dell’autorizzazione, l’avente titolo potrà rinnovare l’istanza di
abbattimento ogni qualvolta si verificassero o si sospettassero nuove alterazioni della pianta o
trasformazioni del sito di impianto tali da far ragionevolmente temere per la stabilità o la salute
delle pianta stessa.
i)
Costituiscono consone motivazioni per concedere l’abbattimento di piante i seguenti casi:
• sostituzione graduale di alberi in un popolamento coetaneo o para-coetaneo, maturo o
stramaturo;
• eliminazione di specie esotiche in interventi di rinaturalizzazione;
• eliminazione di specie estranee al contesto in interventi di ripristino storico;
• pianta sita a distanza troppo breve dal confine di proprietà o da edifici;
• diradamento al fine di togliere le piante aduggiate e/o soprannumerarie;
• reale necessità non eliminabile di provvedere a scavi che lesionerebbero gravemente la
pianta;
• reale necessità non eliminabile di provvedere a drastiche potature che rischierebbero di
innescare fenomeni di degradazione del legno e/o di compromettere seriamente l’architettura
della pianta;
• pericolo immediato o mediato di schianto della pianta o di parte di essa;
• pianta morta o deperiente per malattie, attacchi parassitari, ferite o drastiche potature.
j) In caso di alberi morti la cui eliminazione non rechi evidente pregiudizio all’aspetto esteriore
del bene che è oggetto di protezione è sufficiente la denuncia di cui al successivo art. 9
k) Qualora si riscontrassero piante la cui morte può essere stata ragionevolmente provocata dal
proprietario o da chi ne abbia titolo legale, in tutto il territorio della Città di Varese , l’Attività
Verde Pubblico potrà far effettuare opportune analisi biologiche, fisiche e chimiche. Qualora
venisse accertato che la morte delle piante è stata provocata dal proprietario o da chi ne abbia
titolo legale, egli è soggetto, oltre a risarcimento delle analisi in parola, alle compensazioni di
cui all’art. 13 punto g): il valore di stima delle piante sarà calcolato in base all’allegato C1
considerando le medesime sane e vigorose.
Art. 8
Rilascio di autorizzazioni nel caso di trapianti e potature in zone vincolate dal D.Lgs 490/99tit.2
(ex L.1497/39)
(dal 1 maggio 2004 sostituito dal D.Lgs.42/2004- Parte terza –Beni paesaggistici)
a) Per richiedere l’autorizzazione:
• alla potatura di “piante tutelate” con modalità tecniche vietate nel precedente articolo 3,
• al trapianto di “piante tutelate”;
• a scavi in prossimità di piante tutelate o altre lavorazioni vietate dall’art. 4;
è necessario che il proprietario, o chi ne abbia titolo legale, presenti apposita domanda
all’Attività Verde Pubblico in carta da bollo con le seguenti indicazioni obbligatorie:
I. specie botanica e dimensione - compreso il diametro a 1,30 m di altezza dal suolo - delle
piante che si intendono, potare, trapiantare;;
II. luogo ed ubicazione delle piante, con idonea planimetria che permetta di identificare la
posizione delle stesse;
III. motivi dettagliati per i quali si intende richiedere la potatura, il trapianto;;
IV. autorizzazioni rilasciate, se necessarie, dalla Sovrintendenza ai beni Ambientali e
Architettonici o da altre Amministrazioni.
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b) Il proprietario o chi ne abbia titolo legale è tenuto ad allegare alla domanda un’apposita perizia
tecnico-forestale effettuata da un Dottore Forestale o da un Dottore Agronomo che specifichi le
modalità delle operazioni e le cure colturali che saranno seguite negli anni successivi
all’operazione.
c) Alla domanda vanno allegate una o più fotografie a stampa a colori nitide (non a sviluppo
istantaneo) che permettano di identificare con esattezza tutte le singole piante per le quali si
chiede la potatura o il trapianto.
d) L’Amministrazione Comunale rilascerà l’autorizzazione o il diniego entro sessanta giorni dal
ricevimento della domanda.
e) Il ritiro dell’autorizzazione è subordinato al versamento della somma di € 25,82 presso la
Tesoreria Comunale, per diritti di Segreteria.
Art. 9
Denuncia di abbattimento, potatura e scavi in prossimità di piante tutelate in zone non vincolate
dal Decreto Legislativo 490/99 tit. 2
(dal 1 maggio 2004 sostituito dal D.Lgs.42/2004- Parte terza –Beni paesaggistici)
a) Per l’abbattimento, in zone non vincolate ai sensi del decreto legislativo 490/1999, titolo 2, beni
paesaggistici e ambientali, (dal 1 maggio 2004 sostituito dal D.Lgs.42/2004- Parte terza –Beni
paesaggistici) di piante tutelate di cui all’art. 2 e delle sole piante morte in zone sottoposte a
vincolo paesistico ambientale
il proprietario o chi ne abbia titolo legale deve presentare una denuncia di abbattimento in
carta semplice accompagnata dalla seguente documentazione
I. specie botanica e dimensioni (altezza totale e diametro del tronco a 1,30 m dal suolo) delle
piante che si intendono abbattere e di tutte quelle presenti nello stesso luogo oggetto di
intervento;
II. luogo ed esatta ubicazione delle piante, con planimetria in scala 1:50 - 1:500, tale da
permettere l’identificazione delle stesse;
III. motivi dettagliati per i quali si intende richiedere l’abbattimento;
IV. eventuale disponibilità del proprietario o di colui che ne abbia titolo legale ad effettuare il
reimpianto con nuovi alberi.
V. una o più fotografie a stampa nitide a colori (non a sviluppo istantaneo) che identifichino con
esattezza tutte le singole piante per le quali si chiede l’abbattimento.
oltre ad eventuale perizia tecnico-forestale di cui ai commi , b) e c) dell’art. 7. e da ogni
ulteriore autorizzazione o parere necessario rilasciato da altre amministrazioni, in particolare,
nel caso di piante in zone vincolate ai sensi del decreto legislativo 490/1999, titolo 1, beni
culturali (dal 1 maggio 2004 sostituito dal D.Lgs.42/2004- Parte seconda – Beni culturali), dal
nulla osta rilasciato dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
b) Per la potatura di piante tutelate con modalità tecniche vietate nel precedente articolo 3, per il
trapianto di piante tutelate nonché per scavi in prossimità di piante tutelate o altre lavorazioni
vietate dall’art. 4 il proprietario o chi ne abbia titolo legale deve presentare una denuncia di
potatura, trapianto o scavo in prossimità di piante tutelate in carta semplice accompagnata
dalla documentazione di cui ai commi a) punti I,II,III, IV, e c) dell’art.8
c) Entro trenta giorni dalla protocollazione della denuncia di abbattimento, potatura, trapianto o
scavo in prossimità di piante tutelate il Capo Attività Verde Pubblico o un suo tecnico delegato
può effettuare un sopralluogo ; lo stesso tecnico esprimerà obbligatoriamente un parere qualora
sussistano i motivi per l’emissione di un procedimento di diffida ad adempiere alle operazioni
denunciate sopra descritte.In caso di mancata comunicazione di diffida ad adempiere
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all’abbattimento, potatura e/o scavi da parte dell’Attività Verde Pubblico entro il termine in parola,
il proprietario o chi ne abbia titolo legale può procedere alle operazioni denunciate. d) Qualora si
riscontrassero piante la cui morte possa essere stata provocata dal proprietario o da chi ne abbia
titolo legale, in tutto il territorio della Città di Varese , l’Attività Verde Pubblico potrà far
effettuare opportune analisi biologiche, fisiche e chimiche. Qualora venisse accertato che la morte
delle piante è stata provocata dal proprietario o da chi ne abbia titolo legale, egli è soggetto, oltre a
risarcimento delle analisi in parola, alle compensazioni di cui all’art. 13 punto g): il valore di stima
delle piante sarà calcolato in base all’allegato C1 considerando le medesime sane e vigorose.
Art. 10
Abbattimenti urgenti in casi di pericolo di danni
a) Qualora il proprietario o il possessore di un terreno dovessero riscontravi piante che rischiano di
provocare un grave e immediato pericolo per persone, animali o cose e che tale pericolo non
possa essere rimosso in altro modo, sono tenuti ad avvertire tempestivamente il Comune di
Varese con una delle seguenti modalità:
• lettera in carta semplice all’Attività Verde Pubblico, la quale, effettuato prontamente un
sopralluogo da parte del Capo Attività o di un suo tecnico delegato, potrà permettere
immediatamente l’abbattimento, contrassegnando la pianta col martello forestale in
dotazione al Comune di Varese;
• presentazione di una perizia tecnica forestale elaborata e firmata da un Dottore Forestale o
un Dottore Agronomo che accerti, sotto la propria responsabilità, la presenza di pericolo
immediato. La perizia deve contenere fotografie a stampa a colori nitide e una planimetria in
scala 1:50 - 1:500. Dopo la protocollazione al Comune di Varese della perizia, le piante
possono essere immediatamente abbattute.
b) In entrambi i casi, se la zona in cui si trovano le piantetutelate è vincolata ai sensi del decreto
legislativo 490/1999 (dal 1 maggio 2004 sostituito dal D.Lgs.42/2004), il proprietario o il
titolare del terreno in cui esse si trovano devono successivamente presentare, entro sette giorni
dalla comunicazione al Comune, formale domanda di autorizzazione di abbattimento in
sanatoria al Comune di Varese e, in caso di vincolo in base al titolo 1, beni culturali, del decreto
legislativo 490/1999 (dal 1 maggio 2004 sostituito dal D.Lgs.42/2004- Parte seconda –Beni
culturali), anche alla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
c) Qualora, durante un’istruttoria, l’Attività Verde Pubblico rilevasse la presenza di piante colpite
da gravi patologie o attacchi parassitari non curabili e che rischino di compromettere
seriamente in brevissimo tempo altre piante ancora sane, ovvero piante che rischino di
provocare un grave e immediato pericolo non rimovibile per persone, animali o cose, il Capo
Attività o un suo tecnico delegato potrà concedere l’abbattimento immediato delle piante in
esame previa semplice contrassegnatura delle stesse col martello forestale in dotazione
dell’A.C. Sarà comunque rilasciata successivamente una formale autorizzazione.
Art. 11
Ambiti di applicazione interdisciplinare
Conferenza dei Servizi comunale
a) Qualora gli interventi di cui agli articoli 7, 8, 9 e 12 rientrino in un progetto di nuova
costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia soggetto a concessione edilizia o
D.I.A. ex L.R.22/1999 e s.m.i., ed ancora ad autorizzazione edilizia o D.I.A. ex
L.R.662/1996, tali interventi vengono autorizzati attraverso le procedure stabilite per il
progetto cui sono associati. In questo caso, l’Attività Verde Pubblico esprimerà un parere
obbligatorio sul progetto e potrà richiederne modifiche o integrazioni ovvero comportanti
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•
•
•
•
modifiche del progetto edilizio e/o comportanti l’esecuzione di opere di mitigazione
ambientale e di compensazione ambientale con le modalità indicate all’art. 13 comma g).
b) Nel caso di cui al comma precedente, ovvero vi siano interventi edilizi in presenza di
piante tutelate, anche se non sono previsti interventi di abbattimento, trapianto o di altro
tipo, è necessario presentare una specifica planimetria, in scala 1:100 o 1:200, con
“rilievo botanico-forestale”, relative allo stato di fatto di tutte le “piante tutelate” esistenti,
con definizione obbligatoria dei seguenti dati:
nome volgare e possibilmente scientifico degli alberi tutelati esistenti;
planimetria con rilievo quotato degli alberi tutelati esistenti;
altezza, arrotondata al mezzo metro degli alberi tutelati esistenti;
diametro del fusto a 1,30 m di altezza degli alberi tutelati esistenti;
nonché documentazione fotografica nitida a stampa a colori, che permetta di individuare tutte le
“piante tutelate” presenti. È necessario indicare con precisione il punto in cui le fotografie sono
state scattate.
.La Conferenza dei Servizi dovrà esprimere apposito parere obbligatorio nei seguenti casi:
• abbattimenti e trapianti di “piante tutelate” per interventi edilizi;
interventi di abbattimento, trapianto, realizzazione di nuovi giardini e parchi o manutenzione
straordinaria di giardini e parchi preesistenti, in zone vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n°
490/1999, titolo 2, beni paesaggistici e ambientali (dal 1 maggio 2004 sostituito dal
D.Lgs.42/2004- Parte terza –Beni paesaggistici).
c) Nei casi di cui al presente articolo, i termini per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente
Regolamento sono stabiliti dalle Norme vigenti.
Art. 12
Nuova realizzazione di giardini e parchi e manutenzione straordinaria di giardini e parchi
preesistenti (vedasi definizioni allegato F)
a) Tutti gli interventi:
•
su aree di superficie pari o superiore a 800 m2, di nuova realizzazione di giardini e parchi o
di manutenzione straordinaria di giardini e parchi preesistenti di superficie pari o superiore
a 800 m2 facenti parte o meno di un progetto di nuova costruzione, ampliamento o
ristrutturazione edilizia o comunque collegati a quest’ultimo progetto e su aree di
superficie minore che presentano peculiari caratteristiche ornamentali e
paesaggistiche descritte nell’allegato E ed accertate dal responsabile dell’applicazione
del presente Regolamento per la tutela del Patrimonio Vegetale del Comune di
Varese;
• su aree di qualsiasi superficie, di manutenzione straordinaria di spazi a verde che
richiedano l’abbattimento e/o il trapianto, nell’arco massimo di tre anni, di venti od oltre
“piante tutelate” (le piante da abbattere in esecuzione del programma di cui al successivo
comma d), punto IX non rientrano nel conteggio);
• su aree di qualsiasi superficie, di nuova realizzazione o manutenzione straordinaria di spazi
a verde di zone vincolate ai sensi del decreto legislativo 490/1999 (dal 1 maggio 2004
sostituito dal D.Lgs.42/2004) qualora siano previsti abbattimenti di alberi tutelati;
devono essere corredati da un progetto tecnico colturale redatto in conformità coi commi
successivi. Si precisa che per superficie di nuova realizzazione di giardino o parco di cui sopra
s’intende la superficie finale destinata effettivamente a giardino come meglio specificato
nell’allegato F del presente Regolamento.
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Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese
Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24
b) Nel caso che la superficie dello spazio a verde realizzata o comunque manomessa sia tra 800 e
2000 m2, il “progetto tecnico colturale” deve essere firmato dal progettista dell’intervento
edilizio e da un Dottore Forestale, Dottore Agronomo, Perito Agrario o Agrotecnico iscritto nei
relativi Albi professionali.
c) Nel caso che la superficie dello spazio a verde realizzata o comunque manomessa sia pari o
superiore a 2.000 m2, ovvero nel caso che si propongano interventi che devono essere effettuati
da un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, il “progetto tecnico colturale” deve essere
firmato dal progettista dell’intervento edilizio e da un Dottore Forestale o un Dottore
Agronomo, iscritto nel relativo Albo professionale.
d) Costituiscono parte integrante del “progetto tecnico colturale” una planimetria in scala
adeguata dello stato di fatto e una dell’intervento programmato, una documentazione
fotografica (non a sviluppo istantaneo) e una relazione contenente i dati necessari a definire:
I.
le caratteristiche micro-climatiche e pedologiche;
II. tutte le piante esistenti, opportunamente dimensionate e ubicate in planimetria, e quelle da
abbattere, trapiantare, potare o da mettere a dimora;
III. le specie e le varietà botaniche da impiegare;
IV. le dimensione e la tipologia del materiale vivaistico e tipologia del tutore;
V. le lavorazioni del suolo e concimazioni che si effettueranno;
VI. gli scavi ed i riporti di terra previsti;
VII. il periodo in cui si effettuerà l’impianto;
VIII. il programma di manutenzione dei primi 3 anni dall’impianto;
IX. un eventuale programma di diradamenti da effettuare nell’arco della vita dell’impianto.
e) Qualora si propongano in ambito di progetto tecnico colturale interventi di abbattimento,
trapianto, potatura di “piante tutelate”, non è necessario presentare a parte domande o denuncia
di abbattimento, purché sia presentata tutta la documentazione necessaria.
f) Qualora la realizzazione di nuovi giardini e parchi o la manutenzione straordinaria di giardini
o parchi preesistenti sia autonoma da altri interventi di nuova costruzione, ampliamento o
ristrutturazione edilizia, l’autorizzazione o il diniego all’intervento sono rilasciati dall’Attività
Verde Pubblico entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda qualora vi sia l’assenza
di vincolo paesistico ambientale o entro 60 giorni in sua presenza. Entro tale termine, l’Attività
Verde Pubblico potrà richiedere modifiche o integrazioni al progetto. Dalla data di
presentazione da parte del progettista delle modifiche o integrazione richieste decorrono altri
trenta giorni entro i quali l’Attività Verde Pubblico concederà o negherà l’autorizzazione.
g) Il ritiro dell’autorizzazione è subordinato al versamento della somma di € 25,82 presso la
Tesoreria Comunale, per diritti di Segreteria.
h) La realizzazione degli interventi dovrà essere diretta da un professionista in possesso dei
requisiti di cui ai commi b) e c) del presente articolo. Tale professionista dovrà inviare al
Comune di Varese, Attività Verde Pubblico:
• le date di inizio e di conclusione degli interventi entro tre giorni lavorativi dall’evento;
• gli estremi (ragione sociale e indirizzo) dell’impresa di giardinaggio che esegue i lavori,
entro tre giorni lavorativi dall’inizio dei lavori;
• un certificato che attesti la corretta esecuzione degli interventi entro mesi sei dalla
conclusione dei lavori stessi.
i) Tutti gli interventi su aree di superficie inferiori a 800 m2, di nuova realizzazione di giardini o
di manutenzione straordinaria di giardini o parchi facenti parte o meno di un progetto di nuova
costruzione, ampliamento o ristrutturazione edilizia o comunque collegati a quest’ultimo
progetto, dovranno prevedere, a cura del proprietario o di chi ne abbia titolo legale la pratica
edilizia il rilievo botanico-forestale dello stato di fatto come indicato all’art. 11 comma b) e la
messa a dimora di giovani alberi all’interno della superficie verde di pertinenza dell’area
oggetto di manomissione salvo la preesistenza di sufficienti esemplari arborei come da
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Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese
Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24
allegato G, il tutto entro la stagione invernale successiva la fine dei lavori edili. Le classi
dimensionali degli alberi di nuova posa ed i quantitativi minimi prescritti sono definiti
dall’allegato G.
Art. 13
Interventi prescritti
a) L’autorizzazione all’abbattimento potrà essere vincolata all’obbligo di effettuare il reimpianto
con nuovi soggetti botanici.
b) L’autorizzazione al trapianto potrà essere accompagnata dall’obbligo di reimpianto in caso di
morte dei soggetti botanici interessati.
c) In caso di denuncia di abbattimento, l’Attività Verde Pubblico potrà esigere, nei termini
prescritti per il sopralluogo, il reimpianto con nuovi soggetti botanici.
d) Al fine di tutelare eventuali presenze di specie animali nidificanti o in letargo presso piante per
le quali viene concessa l’autorizzazione all’abbattimento o al trapianto, l’Attività Verde
Pubblico potrà imporre che tali interventi siano effettuati nella stagione opportuna, purché non
sussistano gravi e immediati pericoli per persone o cose.
e) In caso di esecuzione di lavori edili in prossimità di “piante tutelate”, queste ultime devono
essere, nei limiti del possibile, escluse dall’area di cantiere. È obbligatorio proteggere le "piante
tutelate" che non fosse possibile escludere dall’area di cantiere con apposite strutture
temporanee che evitino il danneggiamento del fusto e degli apparati radicali. In particolare:
• la chioma va irrorata con acqua qualora vi si depositassero sopra polveri in gran quantità;
• il tronco va riparato con tavole di legno alte almeno 2,5 m, senza inchiodarle al tronco
stesso.
• le radici vanno protette, osservando scrupolosamente le norme indicate nel precedente art.
4 e 5.
Le “piante tutelate” non possono essere utilizzate, neppure temporaneamente, quali sostegni per
cavi, transenne, ripari, recinzioni e simili. Al termine dei lavori, il suolo in prossimità delle
“piante tutelate” deve essere ripulito e decompattato, senza causare danni alle radici.
f) In caso di pericolo per persone, animali o cose determinati da possibili schianti di piante,
l’Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, ordinare l’esecuzione di
specifici interventi o l’abbattimento delle piante interessate, con onere a carico del proprietario
g) In caso di comprovata necessità di abbattimento e/o capitozzatura piante tutelate a fini edilizi
ed in assenza di soluzioni alternative che consentano al tempo stesso la potestà attuativa
secondo il PRG e la conservazione del patrimonio arboreo, il proprietario o chi ne abbia titolo
legale è tenuto
o all’esecuzione di opere di mitigazione e compensazione ambientale dal valore almeno pari a
quello dei soggetti botanici interessati all’abbattimento e/o capitozzatura, da eseguirsi, su
proposta del proprietario o di chi ne abbia titolo legale, anche in altra proprietà privata nel
territorio del Comune di Varese ed ancora su superfici di proprietà pubblica indicate
dall’Assessorato Tutela Ambientale
o oppure al pagamento di oneri di compensazione ambientale da versare all’Amministrazione
Comunale che li destinerà in appositi capitoli di spese dell’Attività Verde Pubblico.
o oppure ad eseguire forniture di materiale vivaistico e d’arredo urbano da impiegarsi su aree
di pubblica proprietà.
Il valore di dette opere, oneri o forniture, individuate nelle categorie “Verde e arredo urbano” opp.
“Ingegneria naturalistica” della legislazione LLPP vigente, comprendenti sempre e comunque la
messa a dimora di nuovi alberi, è desumibile dalla sommatoria del valore delle piante eliminate,
considerate nelle condizioni vegetative e conservative anteriori ad eventuali interventi di
abbattimento o potatura con modalità vietate non autorizzati, come da tabella di cui all’allegato C
1 del presente regolamento.
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Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese
Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24
Le forniture e/o le opere per interventi di mitigazione e compensazione ambientale dovranno
essere condotte da Imprese regolarmente iscritte alla CCIAA e specializzate in creazione e/o
manutenzione del Verde.
I costi della manodopera, dei noli, delle forniture o delle opere compiute saranno desunti
dall’Elenco prezzi della Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico del Comune di Varese
vigente all’epoca della compensazione ed in mancanza dal Prezziario della Regione Lombardia,
redatto ai sensi della L.109/94 e s.m.i., vigente all’epoca della proposta di mitigazione e
compensazione.
Art. 14
Salvaguardia fitopatologica
a) Tutte le piante colpite da patologie, fra le quali potrebbero esservi quelle descritte nell’allegato
B, devono essere prontamente segnalate all’Attività Verde Pubblico del Comune di Varese.
Deve altresì essere segnalata ogni altra manifestazione anomala che per virulenza o velocità di
diffusione o estensione possa pregiudicare o compromettere popolamenti arborei o diffondersi
ampiamente, nonché nuove patologie o parassitologie la cui lotta dovesse essere dichiarata
obbligatoria dagli Organi Fitosanitari competenti.
b) In caso di pericolo di diffusione della patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in
spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, l’Amministrazione Comunale
potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l’esecuzione di specifici interventi fitosanitari
o l’abbattimento delle piante affette, con onere a carico del proprietario.
c) I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso dell’opera
professionale di un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, periodici controlli (a proprie spese)
delle condizioni di salute delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di
provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all’eventuale richiesta di
abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.
d) I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente
ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità
sull’Uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente
eseguiti in base ai principi della lotta guidata e integrata, evitando il più possibile la lotta a
calendario2. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e
modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle
acque.
Art. 15
Vigilanza e potere sanzionatorio
a) La vigilanza per l’osservanza del presente Regolamento è affidata a:
• Nucleo di Polizia Ambientale del Comune di Varese;
• Guardie Ecologiche Volontarie;
• Polizia Locale ;
• Polizia Provinciale;
• Corpo Forestale dello Stato.
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Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese
Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24
Art. 16
Sanzioni e oneri di compensazione ambientale
a) Le trasgressioni all’art. 2, comma c) e d) (abbattimento di alberi in difetto di autorizzazione o di
denuncia), all’art. 10, comma b) (abbattimento di alberi senza comunicazione di grave ed
immediato pericolo), all’art. 3, comma b), c), d), e) ed f) (potature con modalità vietate in
difetto di autorizzazione o denuncia), all’art.4 comma a) e c) (danneggiamento apparati
radicali), all’art. 5 comma a) (potatura rami e radici poste su confini) saranno punite
• con una sanzione amministrativa pari al valore indicato nella tabella di cui all’allegato C del
presente Regolamento;
• con l’obbligo di reimpianto, se tecnicamente fattibile, anche nel medesimo punto delle piante
abbattute;
• con il pagamento di oneri di compensazione ambientale da versare all’Amministrazione
Comunale che li destinerà in appositi capitoli di spesa dell’Attività Manutenzione Verde
Pubblico. Il valore di detti oneri è desumibile dalla sommatoria del valore delle piante
eliminate, considerate nelle condizioni vegetative e conservative anteriori ad eventuali
interventi di abbattimento o potatura con modalità vietate non autorizzati, come da tabella di
cui all’allegato C 1 del presente regolamento.
b) Le trasgressioni all’art. 4 comma b) ( mancata area di rispetto dell’apparato radicale) saranno
punite con una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00 oltre all’obbligo di
provvedere alla creazione di idonee condizioni per la crescita delle piante, con spese a carico
del trasgressore.
c) Le trasgressioni all’art. 5 comma b) saranno punite con una sanzione amministrativa pari ad un
minimo da 50 euro a 150,00 euro per ogni pianta non correttamente messa a dimora.
d) Le trasgressioni all’art. 6, comma a) (taglio di siepi e filari erborati posti in terreni agricoli)
sono punite con una sanzione amministrativa di euro 25,00 ad euro 100 per ogni 20 m2 di
superficie tagliata fuori dal periodo autorizzato (15 ottobre-31 marzo).
e) Le trasgressioni all’art. 6 commi b) e c) saranno punite con una sanzione amministrativa da
euro 25,00 a euro 100,00 per ogni pianta.
f) Le trasgressioni all’art. 12, saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad
euro 100,00 per ogni 100 m2 di area oggetto di intervento.
g) Le trasgressioni all’art. 13, commi a), b) e c) (mancato reimpianto) saranno punite con la
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ogni singola pianta non messa a dimora.
h) Le trasgressioni all’art. 13, comma d) (abbattimenti prescritti in periodi di riposo della fauna
selvatica) saranno punite con la sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni singola pianta
il cui taglio non viene effettuato nella stagione prescritta oltre alla sanzione prevista dalla
tabella C, salvo che ciò non costituisca illecito più grave alle Norme per la tutela della fauna
selvatica.
i) Le trasgressioni all’art. 13, comma e) (mancata protezione degli alberi in cantiere) saranno
punite con una sanzione amministrativa pari al valore indicato nella tabella di cui all’allegato C
del presente Regolamento per ogni pianta non protetta ;
j) Le trasgressioni all’art. 13, comma g) saranno punite con una sanzione amministrativa pari al
valore indicato nella tabella di cui all’allegato C1 del presente ovvero al valore delle opere di
mitigazione e compensazione ambientale
k) Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, operano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981 n° 689 e sue successive modifiche ed
integrazioni.
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Art. 17
Norme finali e transitorie
a) Le istanze di abbattimento di alberi presentate prima dell’entrata in vigore del presente
Regolamento seguono l’iter vigente al momento della presentazione dell’istanza stessa.
b) Le modifiche puramente tecniche degli allegati del presente regolamento potranno essere
approvate con deliberazione di Giunta Comunale.
c) I valori espressi nelle tabelle degli allegati C e C1 sono validi fino ad un anno dall’entrata in
vigore del presente Regolamento. Negli anni successivi i valori saranno automaticamente
adeguati secondo l’incremento dell’indice ISTAT relativo alla variazione dei prezzi al
consumo.
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ALLEGATI
Allegato A1
Specie botaniche di cui è vietata
la semina, la piantagione o la diffusione in Comune di Varese
come da art. 6, comma b)
1) Acero bianco americano [Acer negundo L.]
2) Ailanto o albero del paradiso o noce matto cinese [Ailanthus altissima (Miller) Swingle =
Ailanthus glandulosa Desf.]
3) Ciliegio nero americano o ciliegio tardivo o prugnolo tardivo [Prunus serotina Ehrh.]
4) Robinia (Robinia pseudoacacia) da seme o da riproduzione agamica, non da innesto di varietà
ornamentali
Allegato A.2
Specie arbustive tutelate qualora abbiano un diametro fusto maggiore di 15 cm
come da art. 2, comma a)
1) Camelie (Camellia sp.)
2) Rododendri (Rhododendron sp)
3) Pieris (Pieris sp)
4) Osmanto (Osmanthus sp.)
5) Fotinia (Photinia sp)
6) Corbezzoli (Arbutus sp)
7) Viburni (Viburnum sp)
8) Bossi (Buxus sp)
9) non comuni specie botaniche individuate dai tecnici dell’Attività Verde Pubblico e comunicate
all responsabile dell’applicazione del Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale del
Comune di Varese.
Allegato A.3
Specie rampicanti tutelate qualora abbiano un diametro fusto maggiore di 10 cm
come da art. 2, comma a)
1)
2)
3)
4)
Glicini (Wisteria sp.)
Gelsomini (Jasminum sp. e Rhynchospermum sp)
Clematidi (Clematis sp)
Ortensia rampicante (Hydrangea anomala sottosp.petiolaris)
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5) non comuni specie botaniche individuate dai tecnici dell’Attività Verde Pubblico e comunicate
al responsabile dell’applicazione del Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale del
Comune di Varese.
Allegato B
Alcune patologie vegetali o parassiti di cui è obbligatoria
la segnalazione immediata per iscritto all’Attività Verde Pubblico
come da art. 14, comma a)
1) Tracheomicosi delle querce (Ceratocystis fagacearum Hunt.)
2) Cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata Hell. et. Halst. f. platani)
3) Grafiosi dell’olmo (Ceratocystis ulmi Mor.)
4) Cancro del cipresso (Seiridium cardinale Sutton.)
5) Verticillosi (Verticillium albo-atrum Reinke et Berth.)
6) Colpo di fuoco batterico delle rosacee (Erwinia amylovora Wins.)
7) Processionaria del pino (Thaumatopoea pytiocampa Denn. et Schiff.)
8) Bostrico (Ips typographus L.)
9) Scolitidi dell’olmo (Scolytus multistriatus Marsham e Scolytus sulcifrons Rey)
10) Minatrice dell’ippocastano (Cameraria ohridella)
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Allegato C
Tabella del valore delle piante abbattute o danneggiate
in violazione del presente Regolamento
come da art. 16 (vds art. 7 bis L.n° 3 del 14.3.2003)
VALORI IN EURO
SPECIE
Betula, Eucalyptus, Populus,
Salix, Cupressacee e Coniferae
non indicate altrove
Araucaria, Cephalotaxacee,
Sciadopitys, Thujopsis, Ginkgo,
Cedrus, Sequoia,
Sequoiadendron, Catalpa,
Crataegus, Corylus, Ilex,
Lagerstroemia, Ligustrum,
Magnolia, Morus, Paulownia,
Sorbus e altre Angiosperme non
indicate altrove
Acer, Aesculus, Alnus,
Carpinus, Carya, Celtis,
Fraxinus, Gleditzia,
Liriodendron, Liquidambar,
Ostrya, Prunus, Tilia
Cycadacee, Taxacee, Castanea,
Fagus, Juglans, Platanus,
Quercus, Ulmus camp.,
Rampicanti
Acer negundo, Ailanthus
altissima, Prunus serotina,
Pterocarya fraxinifolia, Robinia
Classi diametriche (a 1,30 m di altezza)
Piccole
Medie
Grandi/Eccezz.
25-30-35-40 45-50-55-60-65
> 70
€ min-max
€ min-max
€ min-max
40-280
60-340
70-420
80-450
120-500
200-500
60-340
100-450
150-500
200-500
200-500
200-500
0
0
0
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Allegato C 1
Tabella da utilizzare per la quantificazione delle opere di mitigazione e compensazione
ambientale come da art. 13 comma g) e art. 16 comma o)
Indice
Indice di
Indice
Valore
Indice di
Riduzione
dimensionale localizzazione estetico calcolato deprezzamento del valore
PRG
sanitario
calcolato
A
B
C
V
=AxBxC
D
R=D*V
Valore
dell’albero
calcolato
per la
compensazione
Vcomp.=V– R
A = valore MASSIMO desunto dalla Tabella C in funzione delle classi dimensionali delle piante
B = indice di localizzazione delle piante all’interno delle zone del PRG
Valore dell’indice B
Zone A
Zone B
Zone vincolate D.Lgs.
490/99 tit.2 (dal 1
maggio 2004 sostituito
dal D.Lgs.42/2004Parte terza –Beni
paesaggistici)
1
0,5
0,4
Altre zone
0,3
C = indice estetico e sanitario degli alberi
Pianta Pianta poco
malata vigorosa, a fine
senza
ciclo o
vigore malformata, in
gruppo e
isolata
0,5
1
Pianta poco
vigorosa, a
fine ciclo o
malformata,
in filare
2
Pianta
sana, di
media
vigoria,
in
gruppo
3
Pianta
Pianta
Pianta
Pianta
Pianta
sana, di sana, di
sana,
sana,
sana,
media
media vigorosa, vigorosa, vigorosa,
vigoria, vigoria,
in
in filare isolata o
filare isolata o gruppo
esemplare
esemplare
4
5
6
7
8
D = indice di deprezzamento per interventi eseguiti nel passato sulle piante
Nessun
Potatura di
intervento formazione su
chioma
asimmetrica e
sbilanciata
0
0,1
Potatura di contenimento
laterale, riduzione effetto
vela, ricostruzione chioma
capitozzata
0,2
Accorciamento di
rami su punti
d’inserzione
compromessi e
dendrochirurgia
0,3
Eliminazione di
rami su punti
d’inserzione
compromessi e
dendrochirurgia
0,4
Es n° 1: Cedrus deodara (Cedro dell’Himalaia) diametro fusto a 1,30 m cm 80, in zona AV4, sana,
vigorosa in gruppo, mai soggetta ad interventi cesori :
A = € 500,00; B = 0,5; C=6; D=0. V: € 500,00 x 0,5 x 6 = € 1.500,00. Riduzione = 0*1500,00=0
Valore calcolato per compensazione = Vcomp =V-R= € 1.500,00
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Es n° 2: Fagus sylvatica (Faggio) diametro fusto a 1,30 m cm 50, in zona B3, malata, senza
vigore, con interventi pregressi di eliminazione rami su punti d’inserzione compromessi e/o
dendrochirurgia:
A = € 500,00; B = 0,4; C=0,5; D=0.4. V: € 500,00 x 0,4 x 0,5 = € 100,00. Riduzione=0,4* €100,00
= € 40,00
Valore calcolato per compensazione = Vcomp =V-R= € 100,00 - €40,00 = € 60,00
Es n° 3: Quercus robur (Quercia farnia) diametro fusto a 1,30 m cm 150, in zona D.Lgs,490/99
tit.2 (dal 1 maggio 2004 sostituito dal D.Lgs.42/2004 - Parte terza –Beni paesaggistici), sana,
vigorosa isolata, esemplare, mai soggetta ad interventi cesori :
A = € 500,00; B = 1; C=8; D=0. V: € 500,00 x 1 x 8 = € 4.000,00. Riduzione = 0*4.000,00=0
Valore calcolato per compensazione = Vcomp =V-R= € 4.000,00
Es n° 4: Salix nigra (Salice comune) diametro fusto a 1,30 m cm 35, in zona C, pianta sana,di
media vigoria, in gruppo mai soggetta ad interventi pregressi di eliminazione rami su punti
d’inserzione compromessi e/o dendrochirurgia:
A = € 280,00; B = 0,3; C=0,3; D=0. V: € 280,00 x 0,3 x 0,3 = € 25,20. Riduzione=0* €25,20 = €
0,00
Valore calcolato per compensazione = Vcomp =V-R= € 25,20 - €0,00 = € 25,20
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Allegato D
Tipo di piante - Classi di altezza degli alberi
CLASSI DI ALTEZZA DEGLI ALBERI
Le presenti tabelle riportano la classe di altezza di quasi tutte le specie arboree utilizzate nel verde
urbano e periurbano del Varesotto
L'altezza della classe di appartenenza delle singole specie è quella dell'albero "normale a
maturità", ovvero l'altezza massima che la specie può raggiungere nel Varesotto in condizioni
ambientali adatte
In condizioni non ideali (terreno non adatto, poco fertile o poco profondo, zone inquinate etc.)
l'altezza massima raggiungibile può essere inferiore. Viceversa, in condizioni eccezionali, diverse
specie possono raggiungere dimensioni maggiori
Diverse specie sono inoltre coltivate come varietà particolari con altezza minore di quella sotto
indicata (es. varietà "nana" o "globosa") e/o con chioma molto ristretta (es. varietà "colonnare",
"fastigiata" o
"piramidale").
NB: Le specie con asterisco * sono autoctone (tipiche) nel Varesotto e spesso molto adatte,
tranne in
ambienti molto artificiali (es spartitraffico) o inquinati. Viceversa quelle col più + sono esotiche
e molto
sconsigliate, quelle col # hanno problemi fitosanitari
Ogni specie vegetale ha differenti, ma precise, esigenze in fatto di clima, di illuminazione, di
umidità e di caratteristiche del suolo. La scelta della specie da impiantare va ponderata
attentamente basandosi, oltre che sull'altezza, su tali variabili!
Si raccomanda di rivolgersi ad un professionista (Dottore Forestale o Dottore Agronomo)
per la progettazione e la gestione degli spazi verdi, in particolare per la scelta di specie
e varietà vegetali, per le potature e per i trattamenti fitosanitari!
Alberi di prima grandezza
alberi che a maturità di norma superano i 25 m di altezza
Angiosperme
Acero di monte *
Pioppo bianco *
Acer pseudoplatanus
Populus alba
Acero riccio *
Pioppo
Acer platanoides
Populus x canadensis
euroamericano
Acero da zucchero
Pioppo americano
Acer saccharinum
Populus deltoides
Ailanto +
Pioppo nero *
Ailanthus altissima
Populus nigra
Ontano nero *
Pioppo tremolo *
Alnus glutinosa
Populus tremula
Betulla *
Cerro *
Betula pendula
Quercus cerris
Castagno *
Frainetto
Castanea sativa
Quercus frainetto
Eucalipto comune
Quercia palustre
Eucalyptus globulus
Quercus palustris
Eucalipto
Rovere *
Eucalyptus parviflora
Quercus petraea
Faggio *
Farnia *
Fagus sylvatica
Quercus robur
Frassino maggiore * Fraxinus excelsior
Quercia rossa
Quercus rubra
Frassino americano Fraxinus pennsylvanica
Tiglio argentato
Tilia argentea
Noce americano
Tiglio selvatico *
Juglans nigra
Tilia cordata
Albero dei tulipani
Tiglio nostrano *
Liriodendron tulipifera
Tilia plathyphyllos
Platano ibrido #
Tiglio ibrido
Platanus x hybrida
Tilia x europaea
Platano americano # Platanus occidentalis
Olmo ciliato
Ulmus laevis
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Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese
Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24
Platano europeo #
Abete bianco *
Abete greco
Abete del Colorado
Abete gigante
Abete del Caucaso
Abete di Spagna
Pino del Cile
Libocedro
Cedro del Marocco
Cedro dell'Himalaia
Cedro del Libano
Cipresso di Lawson
Olmo campestre * #
Gimnosperme
Peccio di Serbia
Abies alba
Peccio del Caucaso
Abies cephalonica
Peccio del Colorado
Abiesconcolor
Peccio di Sitka
Abies grandis
Platanus orientalis
Abies nordmanniana
Abies pinsapo
Araucaria araucana
Calocedrus decurrens
Cedrus atlantica
Cedrus deodara
Cedrus libani
Chamaecyparis
lawsoniana
Cipresso giapponese Chamaecyparis pisifera
Cedro rosso
Cryptomeria japonica
Cipresso del Tibet
Cupressus cashmeriana
Ginko
Ginkgo biloba
Larice europeo
Larice giapponese
Metasequoia
Ulmus minor
Picea omorica
Picea orientalis
Picea pungens
Picea sitkaensis
Pino di Monterey
Pino laricio #
Pino austriaco + #
Pino marittimo #
Pino strobo #
Pino silvestre *
Pino dell'Himalaia
Douglasia verde
Pinus insignis
Pinus nigra laricio
Pinus nigra austriaca
Pinus pinaster
Pinus strobus
Pinus sylvestris
Pinus wallichiana
Pseudotsuga douglasii
Douglasia glauca
"Pino" a ombrello
Sequoia verde
Sequoia gigante
Pseudotsuga glauca
Sciadopitys verticillata
Sequoia sempervirens
Sequoiadendron
giganteum
Taxodium distichum
Thuja plicata
Tsuga canadensis
Cipresso di palude
Larix decidua
Tuia gigante
Larix leptolepis
Tsuga del Canadà
Metasequoia
glyptostroboides
Abete rosso, peccio Picea excelsa
Tsuga americana
Tsuga heterophylla
Peccio azzurro
Picea glauca
Alberi di seconda grandezza
alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra 15 e 25 m
Angiosperme
Acero bianco +
Noce comune *
Acer negando
Juglans regia
Acero fico
Storace
Acer opalus
Liquidambar styraciflua
Acero rosso
Magnolia
Acer rubrum
Magnolia grandiflora
sempreverde
Acero argentato
Carpino nero *
Acer saccharum
Ostrya carpinifolia
Ippocastano
Ciliegio selvatico * Prunus avium
Aesculus hippocastanus
Ippocastano ibrido
Ciliegio tardivo +
Aesculus x carnea
Prunus serotina
Ontano napoletano Alnus cordata
Noce del Caucaso + Pterocarya fraxinifolia
Ontano bianco *
Leccio
Alnus incana
Quercus ilex
Betulla nera
Roverella *
Betula nigra
Quercus pubescens
Betulla americana
Sughera #
Betula papyrifera
Quercus suber
Betulla di palude
Robinia +
Betula pubescens
Robinia pseudoacacia
Betulla utile
Salice bianco *
Betula utilis
Salix alba
Falso noce
Salice fragile
Carya ovata
Salix fragilis
Carpino bianco *
Sofora
Carpinus betulus
Sophora japonica
Catalpa
Sorbo montano *
Catalpa bignonioides
Sorbus aria
Bagolaro *
Ciavardello *
Celtis australis
Sorbus torminalis
Nocciolo di Bisanzio Corylus colurna
Tiglio americano
Tilia americana
Eucalipto grigio
Tiglio della Crimea Tilia euchlora
Eucalyptus cinerea
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Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24
Frassino meridionale Fraxinus angustifolia
Olmo montano * #
Spino di Giuda
Olmo siberiano
Gleditsia triacanthos
Gimnosperme
Cupressiciparo
Pino cembro
x Cupressocyparis
leylandii
Cipresso dell'Arizona Cupressus arizonica
Pino domestico
Cipresso levigato
Tasso *
Cupressus glabra
Cipresso della
Tuia occidentale
Cupressus macrocarpa
California
Cipresso
Cupressus sempervirens
Ulmus glabra
Ulmus pumila
Pinus cembra
Pinus pinea
Taxus baccata
Thuja occidentalis
Alberi di terza grandezza
alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra 8 e 15 m
Angiosperme
Acero campestre *
Alloro
Acer campestre
Laurus nobilis
Acero pelle di
Magnolia spogliante Magnolia liliflora
Acer capillipes
serpente
Acero a squame
Melo da fiore
Acer griseum
Malus fluribunda
Acero a strisce
Melo selvatico *
Acer rufinerve
Malus sylvestris
Ippocastano
Gelso bianco
Aesculus pavia
Morus alba
americano
Acacia di
Gelso nero
Albizia julibrissin
Morus nigra
Costantinopoli
Gelso da carta +
Faggio sudamericano Nothofagus antartica
Brussonetia papyrifera
Carpinella
Paulonia
Carpinus orientalis
Paulownia tomentosa
Nespolo del
Ciliegio a grappoli * Prunus padus
Eriobotrya japonica
Giappone
Orniello *
Salice piangente
Fraxinus ornus
Salix babilonica
Olivello spinoso
Salice tortuoso
Hippophae rhamnoides
Salix matsudana
Agrifoglio *
Sorbo degli uccelli * Sorbus aucuparia
Ilex aquifolium
Kelreuteria
Sorbo domestico
Koelreuteria paniculata
Sorbus domestica
Gimnosperme
Abete di Corea
Ginepro *
Abies coreana
Juniperus communis
Tuia orientale
Ginepro della
Biota orientalis
Juniperus virginiana
Virginia
Cipresso di Hinoki
Falsa tuja
Chamaecyparis obtusa
Thujopsis dolabrata
Alberi di quarta grandezza
alberi (anche ad habitus arbustivo) che a maturità di norma raggiungono un'altezza tra 2,5 e 8 m
Angiosperme
Acacia #
Frangola *
Acacia dealbata
Frangula alnus
Acero giapponese
Maggiociondolo
Acer japonicum
Laburnum alpinum
alpino *
Acero palmato
Maggiociondolo di
Acer palmatum
Laburnum anagyroides
colle*
Corbezzolo
Maggiociondolo
Arbutus unedo
Laburnum x watereri
ibrido
Bosso
Lagerstremia
Buxus sempervirens
Lagerstroemia indica
Camelia primaverile Camellia japonica
Ligustro
Ligustrum lucidum
Camelia invernale
Magnolia obovata
Camellia sasanqua
Magnolia obovata
22
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Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24
Catalpa nana
Albero di Giuda
Palma
Clerodendro
Corniolo ad ombrella
Corniolo da fiore
Corniolo *
Nocciolo *
Azzaruolo
Biancospino
nostrano*
Biancospino
Biancospino ibrido
Eleagno
Cefalotasso
Cefalotasso
Ginepro della Cina
Catalpa bungei
Cercis siliquastrum
Chamaerops excelsa
Clerodendron trichotonum
Cornus controversa
Cornus florida
Cornus mas
Corylus avellana
Crataegus azarolus
Crataegus monogyna
Magnolia stellata
Maonia giapponese
Nespolo
Olivo #
Parrozia
Mirabolano
Prugnolo
Pero della Cina
Spin cervino *
Scotano d'America
Salicone *
Crataegus oxyachantha
Sambuco nero *
Crataegus x lavallei
Giuggiolo
Eleagnus angustifolia
Gimnosperme
Ginepro sabino
Cephalotaxus fortunei
Cephalotaxus harringtonia Ginepro della
Virginia
Juniperus chinensis
Magnolia stellata
Mahonia japonica
Mespilus germanica
Olea europea
Parrotia persica
Prunus cerasifera
Prunus serrulata
Pyrus calleryana
Rhamnus catharthicus
Rhus tiphina
Salix caprea
Sambucus nigra
Ziziphus jujuba
Juniperus sabina
Juniperus virginiana
23
Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese
Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24
Allegato E
Criteri di valutazione delle superfici presentanti peculiari caratteristiche
ornamentali/paesaggistiche come da art. 12 lettera a)
1. presenza di esemplari botanici di rilevanza morfometrica e, o tassonomica.
2. aree verdi del centro storico (zone A “insediamenti storici”)
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Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese
Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24
A) Si considerano interventi di nuova realizzazione di giardini e parchi, quindi soggetti alla
ALLEGATO
F
presentazione del “progetto tecnico colturale”,
i casi in cui:
Definizione di A) nuova realizzazione di giardini o parchi e di B) manutenzione
straordinaria
di giardini e parchi
preesistenti
art. 12 ristrutturazione
lettere a) ed i) edilizia
- si effettua
la nuova costruzione,
ampliamento
di undaedificio,
nuove piccole costruzioni (es. autorimesse, viali, percorsi, pergolati, recinzioni, condutture
sotto o sopra terra) in un terreno agricolo, in un orto, in un incolto e si prevede la
realizzazione di un giardino o parco di superficie tale da richiedere il progetto tecnico
colturale (es. 800 o più mq in zona senza vincolo D. Lgs. 490/1999, sostituito dal
D.Lgs.42/2004 con decorrenza 1° maggio 2004) comportante comunque la messa a dimora di
alberi nel quantitativo minimo definito dall’allegato G;
B) Si considerano interventi di manutenzione straordinaria di giardini e parchi preesistenti,
quindi soggetti alla presentazione del “progetto tecnico colturale”, i casi in cui:
- si effettua la nuova costruzione, ampliamento di un edificio, ristrutturazione edilizia,
nuove piccole costruzioni (es. autorimesse, viali, percorsi, pergolati, recinzioni, condutture
sotto o sopra terra) in un giardino o parco preesistente, comportante una manomissione di
area verde per sedime fabbricati, viabilità, sottoservizi, area di cantiere, opere provvisionali
etc. di superficie min.800 mq (ma di superficie qualsiasi in zone vincolate dal D.Lgs
490/99, sostituito dal D.Lgs.42/2004 con decorrenza 1° maggio 2004, con contestuale
abbattimento di alberi tutelati), in quanto è lecito prevedere un serio impatto sia sul giardino
o parco preesistente che sulla porzione di giardino superstite;
C) Nei casi che non si considerano interventi di nuova realizzazione (sup. destinata a nuovo
giardino al termine dei lavori edili <800 mq) e/o di manutenzione straordinaria (sup. del
giardino/parco preesistente manomessa dai lavori edili <800 mq), vi è l’obbligo della sola
presentazione del “rilievo botanico forestale” ai sensi dell’art. 11, comma b), del R.T.P.V e e
dell’eventuale progetto degli spazi a verde ai sensi dell’art. 132 delle N.T.A. del PRG vigente
Si ritiene che le superfici drenanti a parcheggio (es. “prato armato” in cemento o materie
plastiche) non debbano rientrare nella superficie da computare quale spazio verde da definirsi
giardino.
Per ulteriori casistiche (qualsiasi intervento soggetto ad autorizzazione edilizia o a D.I.A., ex L.
662/96) si rimanda alla tabella allegata, indicante la documentazione necessaria per l’espressione
del parere da parte dell’Attività Verde Pubblico.
Schema della documentazione necessaria per le pratiche edilizie inerenti agli spazi a verde.
(N.B. il riferimento al D.Lgs 490/99 è da intendersi sostituito dal D.Lgs.42/2004 con
decorrenza 1° maggio 2004)
N° Tipo di pratica edilizia
Entità degli interventi sul
verde
Documentazione
obbligatoria
Rifer.
normativo
25
Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese
Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24
1
nuova costruzione,
a)
ampliamento e/o
ristrutturazione edilizia,
soggetto a concessione
edilizia o D.I.A. ex
L.R.22/1999, qualsiasi
altro intervento soggetto
ad autorizzazione edilizia
o D.I.A. ex
L.R.662/1996
2
3
Come sopra
Come sopra
Nuova realizzazione di
giardino o parco in
terreno agricolo, orto ed
incolto di superficie >
800 mq in zone sia
vincolate che
non
vincolate dal D.Lgs
490/99
b)Manutenzione
straordinaria di giardini o
parchi
preesistenti
comportante
una
manomissione di oltre 800
mq in zone non vincolate
D.Lgs 490/99
c)Manutenzione
straordinaria di giardini o
parchi
preesistenti
di
qualsiasi
superficie
comportante il contestuale
abbattimento
di
alberi
tutelati in zone vincolate
D.Lgs 490/99)
b) Non si effettuano
interventi né di nuova
realizzazione di giardino
(sup. < 800 mq) né
manutenzione
straordinaria di giardini o
parchi preesistenti (sup.
manomessa < 800 mq)
in zone sia vincolate che
non vincolate ai sensi
D.lgs. 490/1999
Progetto
tecnico
colturale delle opere a
verde a firma anche di
dott. Agronomo, dott.
Forestale,
Perito
Agrario, Agrotecnico,
Diplomati, Laureati
universitari
in
materie
agrarie
abilitati
(oltre alla
documentazione ex
L.R. 18/1997, in zone
vincolate dal D.Lgs.
490/99)
Progetto
tecnico
colturale delle opere a
verde a firma anche
di dott. Agronomo,
dott. Forestale, Perito
Agrario, Agrotecnico,
Diplomati, Laureati
universitari
in
materie
agrarie
abilitati
(oltre
alla
documentazione
ex
L.R. 18/1997, in zone
vincolate dal D.Lgs.
490/99)
Rilievo botanico
forestale
planimetricamente
quotato obbligatorio
ed eventuale progetto
dettagliato degli spazi
a verde interessati
art. 12
del
RTPV
Come
sopra
art. 11
comma
b) del
RTPV e
art. 132,
comma
2, delle
N.T.A.
del
vigente
P.R.G.
In caso di interventi in zone con destinazione urbanistica AV1,AV2 o AV3 è necessario presentare
anche la documentazione ai sensi degli art. 61, 62 e 63 delle N.T.A. del vigente P.R.G.
Allegato G
Caratteristiche e quantitativi minimi di alberi da mettere a dimora in caso di realizzazione di
nuovi giardini o manutenzioni straordinarie di giardini o parchi preesistenti a fini edilizi come
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Regolamento per la tutela del patrimonio vegetale nel Comune di Varese
Con modifiche approvate dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2004 con deliberazione n° 24
da art. 12 lettera i) indipendentemente dall’obbligo di presentazione del progetto tecnico
colturale di cui all’art. 12 lettere a)-d)
Classe d’altezza alberi (vds allegato D)
N° minimo di alberi ogni 200 mq o frazione
3° grandezza
3
(alberi che a maturità di norma raggiungono
un'altezza compresa tra 8 e 15 m)
2° grandezza
2
(alberi che a maturità di norma raggiungono
un'altezza compresa tra 15 e 25 m)
2° grandezza chioma fastigiata, piramidale
3
(alberi che a maturità di norma raggiungono
un'altezza compresa tra 8 e 15 m)
1° grandezza grandezza
1
(alberi che a maturità di norma superano
un'altezza di 25 m)
1° grandezza grandezza chioma fastigiata,
3
piramidale
(alberi che a maturità di norma superano
un'altezza di 25 m)
Es. Giardino di 150 mq: 3 albero di 3° grandezza (frazione di 200 mq)
Es. Giardino di 350 mq: 1 albero di 1° grandezza (200 mq) e 3 alberi di 2°grandezza a chioma
fastigiata (150 mq come frazione di 200 mq)
Es. Giardino di 2000 mq: 5 alberi di 1° grandezza (1000 mq), 4 alberi di 2° grandezza (400
mq), 9 alberi di 3° grandezza (600 mq)
ALLEGATO H
Esempio di applicazione art. 16 comma a) in caso di abbattimento di albero sano, vigoroso in
gruppo senza autorizzazione o denuncia o comunicazione previste dall’art. 2
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Genere
Diam. tronco a
petto d’uomo
Zona PRG
Sanzione
(Allegato C)
Obbligo
reimpianto
Cedrus (cedro)
Cedrus (cedro)
Cedrus (cedro)
Cedrus (cedro)
80 cm
80 cm
80 cm
80 cm
A
B
C
A
con vincolo
490/99 tit.2
€ 200-500
€ 200-500
€ 200-500
€ 200-500
da valutarsi
da valutarsi
da valutarsi
da valutarsi
Onere di
compensazione
ambientale
(allegato C1)
€ 1.500,00
€ 1.200,00
€ 900,00
€ 3.000,00
Salix (salice)
Sequoiadendron
(sequoia
gigante)
40 cm
150 cm
B
A
con vincolo
490/99 tit.2
€ 40-280
€ 200-500
da valutarsi
da valutarsi
€ 672,00
€ 3.000,00
Fraxinus
(frassino)
50 cm
C
10-450
da valutarsi
€ 810,00
ALLEGATO H
Esempio di applicazione art. 16 comma a) in caso di abbattimento di albero poco vigoroso, a fine
ciclo in guppo o isolata senza autorizzazione o denuncia o comunicazione previste dall’art. 2
Genere
Diam. tronco a Zona PRG
Sanzione
Obbligo
Onere di
petto d’uomo
(Allegato C)
reimpianto compensazione
ambientale
(allegato C1)
Cedrus (cedro)
80 cm
A
€ 200-500
da valutarsi
€ 250,00
Cedrus (cedro)
80 cm
B
€ 200-500
da valutarsi
€ 200,00
Cedrus (cedro)
80 cm
C
€ 200-500
da valutarsi
€ 150,00
Cedrus (cedro)
80 cm
A con vincolo
€ 200-500
da valutarsi
€ 500,00
490/99 tit.2
Salix (salice)
40 cm
B
€ 40-280
da valutarsi
€ 112,00
150 cm
A con vincolo
€ 200-500
da valutarsi
€ 500,00
Sequoiadendron
(sequoia
490/99 tit.2
gigante)
Fraxinus
50 cm
C
10-450
da valutarsi
€ 135,00
(frassino)
(N.B. il riferimento al D.Lgs 490/99,”Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali” – tit.2, “Beni paesaggistici ed ambientali” è da intendersi sostituito dal
D.Lgs.42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.10 della l.6 luglio 2002
n°137 “ – Parte terza, “Beni paesaggistici” con decorrenza 1° maggio 2004)
28
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