Decreto n. 351 del 09 ottobre 2014
REGOLAMENTO TFA
Art. 1 – Finalità ed obiettivi dei corsi di TFA
1.1 Il Tirocinio Formativo Attivo (di seguito “corso” o “corsi”) è un corso di preparazione
all'insegnamento riservato ai soggetti di cui al D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, a conclusione
del quale, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione
all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e di secondo grado in una delle classi di
abilitazione previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26
marzo 2009, n. 37.
1.2 Esso è finalizzato a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di
competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali
necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento
vigente.
1.3 E' parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze
necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
1.4 I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente regolamento non
consentono l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione alla II fascia
delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione
13 giugno 2007, n.131, per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono
requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.
Art. 2 - Incompatibilità
2.1 La frequenza dei corsi previsti dal presente decreto è incompatibile, ai sensi dell'articolo 142
del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con l'iscrizione a:
a) corsi di dottorato di ricerca (gli iscritti ai corsi di dottorato, qualora volessero frequentare i
percorsi di TFA, devono sospendere la frequenza dei corsi di dottorato, ad eccezione di coloro i
quali debbano discutere solo la tesi di dottorato);
b) percorsi di specializzazione sul sostegno o di perfezionamento in CLIL (gli iscritti, qualora
volessero frequentare i percorsi di TFA, devono sospendere la frequenza dei percorsi di
specializzazione o di perfezionamento, ad eccezione di coloro ai quali manchino solo esami di
profitto o la prova finale);
c) qualsiasi altro corso che dia diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o
accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati.
2.2 Ai fini dell’ammissibilità al corso è necessario che l’eventuale causa di incompatibilità
descritta al punto precedente sia risolta entro la data di inizio del corso medesimo.
Art. 3 – Ammissione al corso
3.1 Possono essere ammessi al corso, previo pagamento della relativa retta e nei limiti dei posti
messi a bando:
a. Coloro che, in ragione della collocazione nella graduatoria di merito ex DM 249/10,
abbiano superato la relativa prova d’accesso;
b. Coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
Art. 4 – Procedure di svolgimento delle prove selettive (scritta e orale)
4.1 L’Ateneo con un apposito bando di concorso:
• nomina il responsabile del procedimento;
• definisce il numero dei posti disponibili;
• indica le modalità ed i termini di iscrizione alla prove di selezione e le modalità relative
agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi
nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all'esercizio della
vigilanza sui candidati
• indica le modalità di svolgimento della procedura;
• definisce per ciascuna classe di concorso l’oggetto della prova scritta e della prova orale.
4.2 La prova scritta è valutata in trentesimi; inoltre:
a. l'oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di concorso cui il
percorso di Tirocinio Formativo Attivo si riferisce;
b. la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e
argomentazione, il corretto uso della lingua italiana e non può pertanto prevedere
domande a risposta chiusa;
c. nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua
straniera per cui si richiede l'accesso al percorso di Tirocinio Formativo Attivo;
d. nel caso di classi di concorso che contemplino l'insegnamento della lingua italiana, è
prevista comunque una prova di analisi del testo;
e. nel caso di classi di concorso che contemplino l'insegnamento delle lingue classiche è
prevista comunque una prova di traduzione;
f. nel caso di classi di concorso relative a discipline scientifiche o tecniche, la prova scritta
può essere integrata da una prova pratica in laboratorio.
4.3 Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione nella prova
scritta non inferiore a 21/30; nel caso di cui al precedente punto 4.2 lettera f), il voto è unico ed
è ottenuto dalla media aritmetica dei voti attribuiti nella prova scritta e nella prova di laboratorio,
ciascuno dei quali deve essere comunque non inferiore a 21/30.
4.4 La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta un voto non inferiore
a 15/20. La prova è svolta tenendo conto delle specificità delle diverse classi di concorso; nel
caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per
cui si richiede l'accesso al percorso di Tirocinio Formativo Attivo.
4.5 Titoli valutabili
a) Valutazione del percorso di studi costituente il titolo di accesso e della media degli esami
di profitto della Laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del
diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti secondo il seguente schema
• 28/30 punti 2;
• 29/30 punti 3;
• 30/30 punti 4;
Si procede, se necessario, all'arrotondamento all'unità superiore per frazione pari o
superiore a 0,5.
Sono computati nella media eventuali esami o crediti formativi universitari conseguiti
successivamente alla laurea, limitatamente a quelli finalizzati al conseguimento dei titoli di
accesso all'insegnamento.
b) Sempre con riferimento al titolo di accesso, votazione della tesi di laurea magistrale,
specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello o del
diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), ai sensi della legge 18
giugno 2002, n. 136, per un massimo di 4 punti secondo il seguente schema;
• 110 o 110: punti 4;
• da 106/110: punti 3;
• da 101 a 105/110: punti 2;
c) Valutazione del servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella
specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti
previsti nella classe di concorso per cui si concorre, entro la data in cui è bandita la
selezione secondo il seguente schema:
• 360 giorni: 4 punti;
• da 361 a 540 giorni: 6 punti;
• da 541 a 720 giorni: 8 punti;
• da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni;
d) Valutazione del titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti
disciplinari della relativa classe di abilitazione: 6 punti
e) Valutazione dell’attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato
costituiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero
dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per almeno due anni,
anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa
classe di abilitazione: 4 punti;
f) Valutazione di pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti
disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti
formativi universitari: 1 punto per ciascun titolo presentato, per un massimo di 4 punti
complessivi.
4.6 La formazione della graduatoria viene effettuata solo con riferimento ai candidati che,
ammessi alla prova orale, conseguano una votazione non inferiore a 15/20.
4.7 La graduatoria degli ammessi al Tirocinio Formativo Attivo è formata sommando, ai punteggi
conseguiti dai candidati nel test preliminare, nella prova scritta e nella prova orale, il punteggio
attribuito all'esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato
che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche; nel caso di ulteriore
parità o nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto servizio, prevale il candidato più
giovane.
4.8 Può richiedere l’ammissione al Tirocinio Formativo Attivo, secondo l'ordine della graduatoria
di cui al precedente punto 4.7, un numero di candidati non superiore al numero dei posti
disponibili per l'accesso, indicato nel bando.
4.9 La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in nessun caso integrata con altri
candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di
candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando, non si procede ad alcuna
integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi.
4.10 Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo, senza dover
sostenere alcuna prova, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al
momento della pubblicazione del bando.
4.11 Le prove di cui al presente regolamento sono organizzate dall’Ateneo tenendo conto delle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità; in particolare la persona disabile sostiene le
prove con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione
allo specifico handicap. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato specifica l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 5 - Organizzazione didattica
5.1 Le attività in cui si articola il corso di Tirocinio Formativo Attivo prevedono l’acquisizione di 60
Crediti Formativi Universitari (CFU), ripartiti in quattro gruppi di attività:
a. ambito “scienze dell'educazione”: 18 CFU di cui 6 CFU riservati alla didattica e pedagogia
speciale rivolte ai bisogni speciali. Ogni CFU corrisponde a 8 ore di lezione erogate in
modalità FAD (Formazione a Distanza);
b. ambito “didattiche disciplinari”: 18 CFU con laboratori e laboratori pedagogico-didattici,
volti a stabilire una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico.
L’articolazione dei moduli didattici dipende dalla classe di concorso. Ogni CFU corrisponde
a 6 ore di lezione erogate in modalità presenziale; ogni CFU di didattica svolta in
laboratorio corrisponde a 15 ore d’aula;
c. tirocinio indiretto e diretto: 19 crediti formativi presso le istituzioni scolastiche di tirocinio
diretto e indiretto di cui 3 CFU dedicati alla didattica speciale. Il tirocinio andrà svolto
sotto la guida di un insegnante tutor e in collaborazione con il docente universitario
relatore della relazione finale di tirocinio, con la quale si conclude l’attività di tirocinio nella
scuola. Ogni CFU corrisponde a 25 ore, una parte delle quali deve essere riservata allo
studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Le ore di tirocinio effettivo
sono stabilite tra 10 e 15 per ogni CFU a seconda della progettazione delle istituzioni
scolastiche.
d. tesi finale e relazione di tirocinio, per un totale di 5 CFU.
5.2 In linea di massima, le lezioni si terranno nelle ore pomeridiane, fatte salve le diverse
disposizioni stabilite, tenuto anche conto delle comprovate esigenze professionali dei corsisti e
dell'organizzazione di fasi intensive dei corsi, da concentrare nei periodi di sospensione delle
attività didattiche delle istituzioni scolastiche.
Art. 6 - Requisiti di frequenza
6.1 La frequenza alle attività del Tirocinio Formativo Attivo è obbligatoria.
6.2 L’accesso all’esame finale di abilitazione è subordinato alla frequenza di almeno:
1) il 70% delle singole attività di “scienze dell’educazione” di cui all’art. 4 lettera a);
2) l’ 80% delle singole attività di “tirocinio” di cui all’art. 4 lettera b);
3) il 70% delle singole attività di “didattica disciplinare” di cui all’art. 4 lettera c).
6.3 La mancata frequenza, comunque contenuta nei limiti di cui sopra, verrà recuperata
attraverso attività stabilite dai docenti dei singoli insegnamenti o laboratori o, nel caso del
tirocinio, dai tutor coordinatori.
Art. 7 - Insegnamenti di scienze dell’educazione
7.1 Le attività di cui all’art. 5 lett. a) sono presenti in tutti i corsi attivati e corrispondono agli
insegnamenti di seguito riportati:
ATTIVITA’ DIDATTICA
Storia dell’educazione
Pedagogia interculturale
Pedagogia e didattica speciale
Pedagogia sperimentale
SSD
M-PED/02
M-PED/01
M-PED/03
M-PED/04
Art. 8 - Insegnamenti di didattiche disciplinari e laboratori pedagogico - didattici
8.1 Gli insegnamenti di didattiche disciplinari di cui all’art. 5 lettera c), svolti anche in ambiente
laboratoriale, mirano a stabilire una stretta relazione tra l’approccio disciplinare e l’approccio
didattico.
8.2 Obiettivo dei suddetti insegnamenti è quello di promuovere nei docenti l’acquisizione di
metodologie didattiche finalizzate all’applicazione delle competenze disciplinari nell’attuale
contesto scolastico, stabilendo una stretta connessione tra i contenuti disciplinari e l’approccio
pedagogico - didattico.
8.3 In particolare, gli abilitati del TFA devono:
• Avere sicuro dominio dei contenuti delle discipline;
• conoscenza dei programmi relativi agli insegnamenti previsti all’interno dei diversi
curricula scolastici;
• aver acquisito solide conoscenze in didattica delle discipline oggetto della classe di
concorso e possedere la capacità di proporre tematiche nel modo più adeguato al livello
scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;
• essere in grado di programmare la progressione degli apprendimenti collocando gli
argomenti nella giusta successione, nei tempi adeguati e nel rispetto dello specifico
contesto scolastico, scegliendo di volta in volta gli strumenti più appropriati al percorso
previsto (lezione frontale,discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di
gruppo, nuove tecnologie).
8.4 Gli insegnamenti verranno erogati in base al seguente schema generico:
ATTIVITA’ DIDATTICA
Didattica disciplinare
Attività di laboratorio
SSD
Di riferimento
Di riferimento
Art. 9 - Tirocinio e relazione finale
9.1 Le attività di cui all’art. 5 lett. b) comprendono un tirocinio indiretto ed uno diretto per un
totale di 19 crediti formativi, da svolgersi presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale
dell’istruzione, secondo il seguente schema:
ATTIVITA’ DIDATTICA
Tirocinio diretto /indiretto
Tirocinio alunni disabili
SSD
NA
NA
CFU
16
3
9.1 L’attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura, da parte del tirocinante, di una
relazione di cui è relatore un docente universitario e correlatore il tutor o il tutor coordinatore che
ha seguito l’attività di tirocinio.
9.2 Alla stesura della predetta relazione, che costituisce tesi di fine corso, sono riconosciuti 5
CFU.
9.3 La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all’esposizione delle attività svolte
dal tirocinante, deve evidenziare la capacità del medesimo di integrare ad un elevato livello
culturale e scientifico le competenze acquisite nell’attività svolta in classe e le conoscenze in
materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell’ambito della didattica disciplinare e, in
particolar modo, nelle attività di laboratorio.
9.4 Le attività di tirocinio di cui all’art. 4 lett. b) si svolgono con la collaborazione di personale
docente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti
docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di:
a. tutor coordinatori;
b. tutor dei tirocinanti.
9.5 Ai tutor coordinatori è affidato il compito di:
• orientare e gestire i rapporti con i tutor, assegnando gli studenti alle diverse classi e
scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
• provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio
indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di
tirocinio;
• supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto ed indiretto;
• seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.
9.6 L’incarico di tutor coordinatore ha una durata massima di quattro anni, ed è soggetto a
conferma annuale; non è consecutivamente rinnovabile ed è prorogabile solo per un ulteriore
anno; il suo svolgimento comporta un esonero parziale dall’insegnamento.
9.7 I tutor coordinatori rispondono, nello svolgimento dei loro compiti, al Consiglio di corso di
TFA il quale procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori sulla base
dei seguenti parametri:
• conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
• gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
• gestione dei rapporti con l’istituzione universitaria;
• gestione dei casi a rischio.
.
9.8 Ai tutor dei tirocinanti è affidato il compito di:
• orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse
attività e pratiche in classe;
• accompagnare e monitorare l’inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di
insegnamento degli studenti tirocinanti.
9.9 I docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici e dai
dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa
vigente, tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e
che ne abbiano fatto domanda.
Art. 10 - Riconoscimento crediti
10.1 Possono essere riconosciuti crediti alle seguenti categorie:
a) agli iscritti che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni entro la data in cui è bandita la
selezione presso le istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di
concorso cui si chiede di partecipare, o in altra classe di concorso che comprenda gli
insegnamenti previsti nella classe di concorso, vengono riconosciuti 10 CFU dei 19 previsti per il
tirocinio diretto/indiretto e 9 CFU dei 19 previsti per gli insegnamenti delle didattiche disciplinari.
b) gli iscritti che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle
stesse, conseguono l'abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata
l'iscrizione attraverso il compimento del Tirocinio Formativo Attivo di cui all'articolo 10 senza
dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti
c) agli iscritti che siano già in possesso della specializzazione sul sostegno vengono riconosciuti i
3 CFU di tirocinio dedicati agli alunni disabili e i 6 CFU in Scienze dell’Educazione dedicati ai
bisogni speciali.
d) Il riconoscimento di master accademici e di dottorati di ricerca è subordinato alla circostanza
che questi ultimi siano stati conseguiti in discipline attinenti e/o comunque funzionali
all'insegnamento oggetto della classe di concorso cui si è iscritti. Alle pubblicazioni o altri titoli di
studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di
durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, verrà riconosciuto 1 punto per ciascun
titolo presentato, per un massimo di 4 punti complessivi
10.2 Il riconoscimento crediti può essere richiesto entro e non oltre la data del 31 gennaio 2015.
Art. 11 – Esami di profitto
11.1 AI fine di certificare l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze acquisite:
a. per ciascuno degli insegnamenti di cui all’art. 7 sono valutate specificamente, attraverso
una prova scritta e una prova orale, le competenze relative alle metodologie didattiche, ai
bisogni educativi speciali, alla storia e al diritto delle istituzioni scolastiche;
b. per ciascuno degli insegnamenti relativi alle didattiche disciplinari e laboratori pedagogicodidattici, sono valutate specificamente, attraverso una o più prove scritte e una prova
orale, le competenze didattico disciplinari dei corsisti relative agli insegnamenti propri
della classe di concorso. Nel caso di classi di concorso che prevedano l'utilizzo del
laboratorio è prevista anche una prova di laboratorio.
c. la valutazione di ciascun laboratorio, espressa in trentesimi, è di competenza del docente
che lo conduce.
11.2 Il calendario delle prove è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo.
11.3 Per ciascuna delle prove indicate sono previsti due appelli; il corsista che partecipa al primo
appello con esito negativo può ripetere la prova al secondo appello.
11.4 Le prove sono superate dai corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30
in ciascuna delle prove.
11.5 Il mancato superamento anche di una sola prova comporta l’esclusione dal percorso.
Art. 12 – Esame finale
12.1 Al termine dell’anno di tirocinio si svolge l’esame finale di abilitazione che ne costituisce
parte integrante e che consiste:
a. nella valutazione dell’attività svolta durante il tirocinio;
b. nell’esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla
commissione;
c. nella discussione della relazione finale di tirocinio.
12.2 La Commissione d’esame è costituita da tre docenti universitari che hanno svolto attività nel
corso di tirocinio, da due tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall’ufficio
scolastico regionale ed è presieduta da un docente universitario designato dalla facoltà di
riferimento.
12.3 La Commissione assegna fino ad un massimo di 30 punti all’attività svolta durante il
tirocinio; fino ad un massimo di 30 punti alla prova di cui alla lett. b); fino ad un massimo di 10
punti alla discussione della relazione finale di tirocinio.
12.4 L’esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione di almeno 50/70.
12.5 La Commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media
ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma
accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell’anno di tirocinio,
fino a un massimo di 30 punti.
Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, costituisce il voto di abilitazione
all’insegnamento.
12.6 La valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione secondo le modalità previste
dal presente articolo costituisce, unitariamente, esame avente valore abilitante all’insegnamento
e dà luogo, ove superato, al rilascio del relativo diploma.
Art. 13 - Consiglio di Corso di tirocinio
13.1 La gestione delle attività del Tirocinio Formativo Attivo è affidata al Consiglio di Corso di
tirocinio, così costituito:
• tutor coordinatori (art. 11 comma II DM 249/10)
• docenti e ricercatori universitari dell’Università
• due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra
i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i
tirocini
•
•
da un rappresentante degli studenti tirocinanti;
il presidente del consiglio di corso è eletto tra i docenti universitari; il suo mandato dura
tre anni ed è rinnovabile una sola volta
13.2 Entro 60 giorni dalla data di inizio del corso si terranno le elezioni del rappresentante degli
studenti; le candidature possono essere presentate dalla data di inizio del corso; viene eletto lo
studente tirocinante che ottiene la maggioranza semplice dei voti validamente espressi.
13.3 Entro 60 giorni dalla data di inizio del corso, se la carica è vacante, si terranno le elezioni
del presidente del consiglio del corso; viene eletto il docente che ottiene la maggioranza semplice
dei voti validamente espressi.
13.4 il Consiglio di corso di tirocinio cura l'integrazione ed il coordinamento tra le attività del
corso, organizza i laboratori didattici disciplinari ed i laboratori pedagogico-didattici e stabilisce le
modalità di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori ed i docenti universitari.
14 - Disposizioni finali
14.1 Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme regolamentari
dell’Ateneo e le norme di legge e regolamentari vigenti in materia, anche se non
specificatamente richiamate.
14.2 Il presente regolamento sarà reso pubblico mediante pubblicazione nel sito dell’Ateneo nella
sezione relativa a “Tirocinio Formativo Attivo”.
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