A S S O S O F T WA R E
Giovedì 11 Dicembre 2014
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Le software house al lavoro per adeguare le proprie procedure all’adempimento
Integrativa Xbrl, scatta l’obbligo
Bilanci conformi alla nuova tassonomia dal 31/12/14
DI
FABIO GIORDANO
C
on un comunicato diffuso nei giorni scorsi,
tramite il proprio sito
istituzionale xbrl.org/
it, l’Associazione Xbrl Italia,
ricordando l’avvenuta pubblicazione sul sito AgId (agid.gov.
it), in data 17/11/2014, della
tassonomia Principi contabili
italiani versione 2014-11-11, a
norma del dpcm 10/12/2008 n.
304, ha chiarito che dovranno
essere conformi alla nuova tassonomia tutti i bilanci relativi
agli esercizi chiusi a partire dal
31/12/2014 e depositati nel registro delle imprese a partire dal
3/3/2015. Tale data, fissata dal
comunicato, serve quindi anche
ad evitare che l’adempimento riguardi il deposito dei consorzi,
che hanno come scadenza due
mesi dalla chiusura esercizio (il
28/2/2015, essendo sabato, slitta al 2/3/2015). Va segnalato che
la nuova tassonomia prevede il
bilancio in forma ordinaria e
abbreviata, essendo stato soppresso il cosiddetto «Bilancio abbreviato semplificato». La pubblicazione sul sito AgId è stata
anticipata, rispetto all’effettiva
entrata in vigore, per consentire alle imprese, ai produttori di
software e a tutti gli operatori
coinvolti, di disporre per tempo
delle specifiche tecniche definitive. Le software house sono al
momento impegnate a adeguare
le proprie procedure alla nuova
tassonomia che, oltre a essere
molto più estesa e complessa
rispetto alla precedente poiché
prevede al suo interno la struttura completamente elaborabile
della nota integrativa, presenta
anche molte differenze rispetto
alla tassonomia utilizzata nel
periodo di sperimentazione e
quindi richiede modifiche importanti alle procedure, da effettuarsi in tempi strettissimi.
Al fine di chiarire gli ultimi
dubbi, nel corso del tradizionale
convegno di aggiornamento professionale per le case di software
che si è tenuto nei giorni 27 e 28
novembre, presso lo Starhotels
Excelsior di Bologna, dal titolo
«Hub per la fatturazione elettronica, Job act, 730 precompilato,
comunicazione unica e le novità
fiscali e contributive 2015», organizzato da Assosoftware, sono
intervenuti il professor Andrea
Fradeani (università di Macerata; professore associato di economia aziendale, dipartimento di
economia e diritto, responsabile
del «Tavolo tecnico dedicato agli
Ifrs» di Xbrl Italia) e la dottoressa Paola Fumiani (Infocamere;
responsabile tecnico Xbrl), che
hanno fugato le ultime perplessità sugli argomenti più controversi e fornito indicazioni sulle
corrette soluzioni da adottare.
A seguire una sintesi degli interventi più significativi dei due
relatori.
Deposito della Nota integrativa Xbrl. Le aziende e i
commercialisti, saranno a breve chiamati a valutare, secondo
i principi di chiarezza, verità e
correttezza di cui all’art. 2423
c.c., la compatibilità della struttura e del contenuto offerto
dalla nuova tassonomia 201411-11 alla realtà aziendale da
rappresentare. Qualora da tale
giudizio, che com’è stato ricordato è di esclusiva competenza
e responsabilità dell’organo
amministrativo, deriverà la volontà di dichiarare la conformità
fra quanto è stato codificato in
formato elaborabile e quanto è
stato approvato dai soci, sarà
possibile effettuare il deposito
diretto del solo documento Xbrl.
In caso contrario sarà possibile,
ma in via del tutto eccezionale
e comunque senza venir meno
all’obbligo dell’uso di Xbrl, allegare alla pratica di deposito un
ulteriore documento, in formato
Pdf/A senza immagini ottenute
da scansione, contente il bilancio d’esercizio approvato.
I prospetti quantitativi.
Rispetto alla tassonomia 201101-04, vanno segnalate alcune
novità:
- sul dettaglio della voce «VII
- Altre riserve» sono state eliminate, anche in conseguenza del
nuovo Oic 28, alcune voci desuete quali «Riserva per rinnovamento impianti e macchinari»,
«Riserva ammortamento anticipato» e le «Riserve da condono
fiscale», che possono comunque
confluire, qualora necessario,
nell’ambito della voce «Varie
altre riserve»;
- è stata eliminata la voce «Ac-
conti su dividendi», non potendo,
le società non quotate, distribuire tali acconti;
- sono state eliminate tutte
le voci relative alle differenze
da arrotondamento all’unità di
euro, in quanto si tratta di valori talmente insignificanti da
non meritare, proprio in conseguenza del già citato principio
di chiarezza, la previsione di
specifiche poste;
- è stata modificata la label
«crediti ceduti pro solvendo» in
«crediti ceduti» nell’ambito degli
«Altri rischi» dei conti d’ordine:
la scelta è motivata dalle nuove
regole di cancellazione dei crediti dettate dall’aggiornamento
dell’Oic 15.
La nota integrativa. La novità principale è data dalla rappresentazione dei dati, che non
segue più la sequenza numerica
degli artt. 2427 e 2427-bis c.c.. Si
è deciso, anticipando il contenuto della nuova direttiva sui conti
individuali e in linea con il recente aggiornamento dell’Oic 12, di
offrire le informazioni secondo
l’ordine delle relative voci negli
schemi di stato patrimoniale
e conto economico. Un criterio
economico-aziendale assolutamente preferibile, proprio in termini di chiarezza, rispetto alla
prassi giuridico-formale oggi per
la maggiore. Per il bilancio ordinario la parte tabellare consta di
53 tabelle, ciascuna delle quali è preceduta e seguita da un
campo testuale, rispettivamente, d’introduzione e commento.
Circa l’abbreviato, sono previste
solo 24 tabelle. Per garantire la
possibilità, diffusa nella prassi,
di ampliare lo spessore delle
informazioni offerte nell’ipotesi
di applicazione dell’art. 2435-bis
c.c., si è però scelto di consentire
l’uso, alternativo, della maggior
parte delle tabelle dell’ordinario.
Le tabelle non rilevanti per la
rappresentazione della specifica situazione aziendale non
dovranno essere compilate e
non verranno, quindi, neppure
visualizzate.
L’inserimento della parte
in forma tabellare. Le tabelle
sono state costruite attraverso
un’attenta analisi delle disposizioni civilistiche, in ogni caso
potrebbero verificarsi dei casi
in cui il loro contenuto non è
sufficiente ad esaurire l’obbligo informativo. Nei casi meno
rilevanti, in cui vi sia solo la
necessità di un maggior dettaglio, si potranno usare i
campi testuali per integrare
la tabella standard. Qualora
invece la tabella prevista dalla tassonomia fosse davvero
insufficiente o inutilizzabile,
il redattore potrà evitare la
sua compilazione inserendo
una propria tabella nel campo testuale attraverso codice
xHtml, che permette di includere tabelle in formato libero. Chiaramente tale attività
potrà essere effettuata solo
con i software gestionali che
prevederanno specificamente
tale possibilità.
DAL CONVEGNO DI BOLOGNA
SEMINARIO
Iva Moss e dichiarazione annuale Iva ai raggi X
Software
Hub System
senza segreti
Chiudiamo la panoramica dedicata al
Convegno di aggiornamento professionale per le case di software, organizzato
da Assosoftware, con l’ultimo intervento
a cura della dottoressa Carla Pappalardo (Agenzia delle entrate - funzionario
direzione centrale servizi ai contribuenti) che da molti anni si occupa della predisposizione della modulistica Iva e che
ha illustrato le novità della dichiarazione annuale Iva e dell’Iva Moss. Partiamo
da quest’ultima novità che riguarda le
prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e il commercio elettronico (e-commerce) diretto:
dall’1/1/2015 tali operazioni effettuate
nei confronti di soggetti non passivi Iva
negli stati membri (B2C), si considerano effettuate nel paese in cui è stabilito
il committente del servizio (criterio del
luogo di fruizione della prestazione).
Tale modifica si è resa necessaria a
livello comunitario per riequilibrare
quelle situazioni in cui i grandi vendor
posizionavano i loro siti di e-commerce
in un determinato stato della comunità europea, che poi incassava da solo
tutta l’Iva pagata dagli acquirenti. Per
esempio se il sito del vendor era posizionato in Lussemburgo, tutta l’Iva degli
acquirenti italiani, francesi, tedeschi
ecc. veniva versata nelle casse del fisco
lussemburghese.
La novità comporta una riorganizza-
zione delle imprese italiane che erogano tali prestazioni, le quali potranno in
alternativa procedere con all’apertura di
una posizione Iva nei diversi stati europei, oppure aderire al regime Iva Moss
e versare tutta l’Iva all’Ade, che poi la
riverserà agli stati europei destinatari.
Ricordiamo che le prestazioni di e-commerce diretto in linea generale riguardano la fornitura:
- di siti web e web hosting, gestione a
distanza si programmi e attrezzatura;
- di prodotti digitali in genere, compresi
software, loro modifiche e aggiornamenti;
- di immagini, testi e informazioni e
messa a disposizione di basi di dati;
- di musica, film, giochi, compresi i giochi
di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici,
sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- di prestazioni di insegnamento a distanza senza la presenza fisica dell’insegnante.
Poiché il legislatore nazionale non ha
ancora recepito formalmente la nuova
normativa, sussistono ad oggi alcuni
dubbi in materia di fatturazione ovvero
di certificazione dei corrispettivi. Qualora venga stabilito l’obbligo di fatturazione, chi aderisce al Moss dovrà conoscere
le norme pertinenti degli stati membri
in materia di fatturazione, che saranno
rese disponibili anche sul sito internet
della Commissione europea. Tuttavia,
al fine di una maggiore semplificazione la commissione ha dato indicazione
affinché gli stati membri possano non
richiedere alle imprese l’emissione della
fattura per le operazioni B2C in ambito
Moss, e possano permettere di certificarle come corrispettivi.
In ogni caso, ed è questo l’elemento più
importante da ricordare, tutte le operazioni che confluiranno nell’Iva Moss non
dovranno confluire nelle liquidazioni periodiche, né nella dichiarazione annuale
Iva, in quanto sia la dichiarazione Moss
che i versamenti dovranno seguire specifiche regole.
Confluiranno invece nei registri Iva, ma
esclusivamente per certificare il reddito
ai fini delle Ii.Dd. dei soggetti in contabilità semplificata.
Sono in corso di inserimento, da parte
delle software house che hanno deciso di
gestire con le loro procedure l’Iva Moss,
delle specifiche codifiche che consentano
di individuare le operazioni registrate in
vigenza di tale regime, in modo da poterle trattare opportunamente. Segnaliamo, infine, che ad oggi la dichiarazione
Iva Moss si può effettuare esclusivamente tramite il portale dell’Ade, per
cui nessun software prevede la gestione
della dichiarazione.
di Fabio Giordano
Da non perdere! Il Webinar
(seminario via web), che sarà
«in onda» venerdì 12 dicembre alle ore 14,30, permetterà
di scoprire, in poco meno di
un’ora, Software hub system,
la piattaforma nazionale per
la gestione della fatturazione
elettronica e per lo scambio di
documenti digitali tra imprese
e verso la p.a. Le istruzioni: su
sito www.softwarehubsystem.o
su www.assosoftware.it.
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