A S S O S O F T WA R E Giovedì 11 Dicembre 2014 41 Le software house al lavoro per adeguare le proprie procedure all’adempimento Integrativa Xbrl, scatta l’obbligo Bilanci conformi alla nuova tassonomia dal 31/12/14 DI FABIO GIORDANO C on un comunicato diffuso nei giorni scorsi, tramite il proprio sito istituzionale xbrl.org/ it, l’Associazione Xbrl Italia, ricordando l’avvenuta pubblicazione sul sito AgId (agid.gov. it), in data 17/11/2014, della tassonomia Principi contabili italiani versione 2014-11-11, a norma del dpcm 10/12/2008 n. 304, ha chiarito che dovranno essere conformi alla nuova tassonomia tutti i bilanci relativi agli esercizi chiusi a partire dal 31/12/2014 e depositati nel registro delle imprese a partire dal 3/3/2015. Tale data, fissata dal comunicato, serve quindi anche ad evitare che l’adempimento riguardi il deposito dei consorzi, che hanno come scadenza due mesi dalla chiusura esercizio (il 28/2/2015, essendo sabato, slitta al 2/3/2015). Va segnalato che la nuova tassonomia prevede il bilancio in forma ordinaria e abbreviata, essendo stato soppresso il cosiddetto «Bilancio abbreviato semplificato». La pubblicazione sul sito AgId è stata anticipata, rispetto all’effettiva entrata in vigore, per consentire alle imprese, ai produttori di software e a tutti gli operatori coinvolti, di disporre per tempo delle specifiche tecniche definitive. Le software house sono al momento impegnate a adeguare le proprie procedure alla nuova tassonomia che, oltre a essere molto più estesa e complessa rispetto alla precedente poiché prevede al suo interno la struttura completamente elaborabile della nota integrativa, presenta anche molte differenze rispetto alla tassonomia utilizzata nel periodo di sperimentazione e quindi richiede modifiche importanti alle procedure, da effettuarsi in tempi strettissimi. Al fine di chiarire gli ultimi dubbi, nel corso del tradizionale convegno di aggiornamento professionale per le case di software che si è tenuto nei giorni 27 e 28 novembre, presso lo Starhotels Excelsior di Bologna, dal titolo «Hub per la fatturazione elettronica, Job act, 730 precompilato, comunicazione unica e le novità fiscali e contributive 2015», organizzato da Assosoftware, sono intervenuti il professor Andrea Fradeani (università di Macerata; professore associato di economia aziendale, dipartimento di economia e diritto, responsabile del «Tavolo tecnico dedicato agli Ifrs» di Xbrl Italia) e la dottoressa Paola Fumiani (Infocamere; responsabile tecnico Xbrl), che hanno fugato le ultime perplessità sugli argomenti più controversi e fornito indicazioni sulle corrette soluzioni da adottare. A seguire una sintesi degli interventi più significativi dei due relatori. Deposito della Nota integrativa Xbrl. Le aziende e i commercialisti, saranno a breve chiamati a valutare, secondo i principi di chiarezza, verità e correttezza di cui all’art. 2423 c.c., la compatibilità della struttura e del contenuto offerto dalla nuova tassonomia 201411-11 alla realtà aziendale da rappresentare. Qualora da tale giudizio, che com’è stato ricordato è di esclusiva competenza e responsabilità dell’organo amministrativo, deriverà la volontà di dichiarare la conformità fra quanto è stato codificato in formato elaborabile e quanto è stato approvato dai soci, sarà possibile effettuare il deposito diretto del solo documento Xbrl. In caso contrario sarà possibile, ma in via del tutto eccezionale e comunque senza venir meno all’obbligo dell’uso di Xbrl, allegare alla pratica di deposito un ulteriore documento, in formato Pdf/A senza immagini ottenute da scansione, contente il bilancio d’esercizio approvato. I prospetti quantitativi. Rispetto alla tassonomia 201101-04, vanno segnalate alcune novità: - sul dettaglio della voce «VII - Altre riserve» sono state eliminate, anche in conseguenza del nuovo Oic 28, alcune voci desuete quali «Riserva per rinnovamento impianti e macchinari», «Riserva ammortamento anticipato» e le «Riserve da condono fiscale», che possono comunque confluire, qualora necessario, nell’ambito della voce «Varie altre riserve»; - è stata eliminata la voce «Ac- conti su dividendi», non potendo, le società non quotate, distribuire tali acconti; - sono state eliminate tutte le voci relative alle differenze da arrotondamento all’unità di euro, in quanto si tratta di valori talmente insignificanti da non meritare, proprio in conseguenza del già citato principio di chiarezza, la previsione di specifiche poste; - è stata modificata la label «crediti ceduti pro solvendo» in «crediti ceduti» nell’ambito degli «Altri rischi» dei conti d’ordine: la scelta è motivata dalle nuove regole di cancellazione dei crediti dettate dall’aggiornamento dell’Oic 15. La nota integrativa. La novità principale è data dalla rappresentazione dei dati, che non segue più la sequenza numerica degli artt. 2427 e 2427-bis c.c.. Si è deciso, anticipando il contenuto della nuova direttiva sui conti individuali e in linea con il recente aggiornamento dell’Oic 12, di offrire le informazioni secondo l’ordine delle relative voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico. Un criterio economico-aziendale assolutamente preferibile, proprio in termini di chiarezza, rispetto alla prassi giuridico-formale oggi per la maggiore. Per il bilancio ordinario la parte tabellare consta di 53 tabelle, ciascuna delle quali è preceduta e seguita da un campo testuale, rispettivamente, d’introduzione e commento. Circa l’abbreviato, sono previste solo 24 tabelle. Per garantire la possibilità, diffusa nella prassi, di ampliare lo spessore delle informazioni offerte nell’ipotesi di applicazione dell’art. 2435-bis c.c., si è però scelto di consentire l’uso, alternativo, della maggior parte delle tabelle dell’ordinario. Le tabelle non rilevanti per la rappresentazione della specifica situazione aziendale non dovranno essere compilate e non verranno, quindi, neppure visualizzate. L’inserimento della parte in forma tabellare. Le tabelle sono state costruite attraverso un’attenta analisi delle disposizioni civilistiche, in ogni caso potrebbero verificarsi dei casi in cui il loro contenuto non è sufficiente ad esaurire l’obbligo informativo. Nei casi meno rilevanti, in cui vi sia solo la necessità di un maggior dettaglio, si potranno usare i campi testuali per integrare la tabella standard. Qualora invece la tabella prevista dalla tassonomia fosse davvero insufficiente o inutilizzabile, il redattore potrà evitare la sua compilazione inserendo una propria tabella nel campo testuale attraverso codice xHtml, che permette di includere tabelle in formato libero. Chiaramente tale attività potrà essere effettuata solo con i software gestionali che prevederanno specificamente tale possibilità. DAL CONVEGNO DI BOLOGNA SEMINARIO Iva Moss e dichiarazione annuale Iva ai raggi X Software Hub System senza segreti Chiudiamo la panoramica dedicata al Convegno di aggiornamento professionale per le case di software, organizzato da Assosoftware, con l’ultimo intervento a cura della dottoressa Carla Pappalardo (Agenzia delle entrate - funzionario direzione centrale servizi ai contribuenti) che da molti anni si occupa della predisposizione della modulistica Iva e che ha illustrato le novità della dichiarazione annuale Iva e dell’Iva Moss. Partiamo da quest’ultima novità che riguarda le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e il commercio elettronico (e-commerce) diretto: dall’1/1/2015 tali operazioni effettuate nei confronti di soggetti non passivi Iva negli stati membri (B2C), si considerano effettuate nel paese in cui è stabilito il committente del servizio (criterio del luogo di fruizione della prestazione). Tale modifica si è resa necessaria a livello comunitario per riequilibrare quelle situazioni in cui i grandi vendor posizionavano i loro siti di e-commerce in un determinato stato della comunità europea, che poi incassava da solo tutta l’Iva pagata dagli acquirenti. Per esempio se il sito del vendor era posizionato in Lussemburgo, tutta l’Iva degli acquirenti italiani, francesi, tedeschi ecc. veniva versata nelle casse del fisco lussemburghese. La novità comporta una riorganizza- zione delle imprese italiane che erogano tali prestazioni, le quali potranno in alternativa procedere con all’apertura di una posizione Iva nei diversi stati europei, oppure aderire al regime Iva Moss e versare tutta l’Iva all’Ade, che poi la riverserà agli stati europei destinatari. Ricordiamo che le prestazioni di e-commerce diretto in linea generale riguardano la fornitura: - di siti web e web hosting, gestione a distanza si programmi e attrezzatura; - di prodotti digitali in genere, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti; - di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati; - di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; - di prestazioni di insegnamento a distanza senza la presenza fisica dell’insegnante. Poiché il legislatore nazionale non ha ancora recepito formalmente la nuova normativa, sussistono ad oggi alcuni dubbi in materia di fatturazione ovvero di certificazione dei corrispettivi. Qualora venga stabilito l’obbligo di fatturazione, chi aderisce al Moss dovrà conoscere le norme pertinenti degli stati membri in materia di fatturazione, che saranno rese disponibili anche sul sito internet della Commissione europea. Tuttavia, al fine di una maggiore semplificazione la commissione ha dato indicazione affinché gli stati membri possano non richiedere alle imprese l’emissione della fattura per le operazioni B2C in ambito Moss, e possano permettere di certificarle come corrispettivi. In ogni caso, ed è questo l’elemento più importante da ricordare, tutte le operazioni che confluiranno nell’Iva Moss non dovranno confluire nelle liquidazioni periodiche, né nella dichiarazione annuale Iva, in quanto sia la dichiarazione Moss che i versamenti dovranno seguire specifiche regole. Confluiranno invece nei registri Iva, ma esclusivamente per certificare il reddito ai fini delle Ii.Dd. dei soggetti in contabilità semplificata. Sono in corso di inserimento, da parte delle software house che hanno deciso di gestire con le loro procedure l’Iva Moss, delle specifiche codifiche che consentano di individuare le operazioni registrate in vigenza di tale regime, in modo da poterle trattare opportunamente. Segnaliamo, infine, che ad oggi la dichiarazione Iva Moss si può effettuare esclusivamente tramite il portale dell’Ade, per cui nessun software prevede la gestione della dichiarazione. di Fabio Giordano Da non perdere! Il Webinar (seminario via web), che sarà «in onda» venerdì 12 dicembre alle ore 14,30, permetterà di scoprire, in poco meno di un’ora, Software hub system, la piattaforma nazionale per la gestione della fatturazione elettronica e per lo scambio di documenti digitali tra imprese e verso la p.a. Le istruzioni: su sito www.softwarehubsystem.o su www.assosoftware.it.