COMMISSIONE TARIFFA E REVISIONE PARCELLE
REGOLAMENTO
(approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 19/04/2013)
1.
L’Ordine svolge le seguenti funzioni in tema di parcellazione:
consultiva, per la corretta applicazione della tariffa professionale a specifiche
prestazioni svolte e non per la completa redazione di una o più parcelle;
b. di liquidazione, per la corretta valutazione di parcelle già redatte ed inoltrate ai
clienti.
a.
2.
La funzione consultiva sarà svolta dalla Commissione tramite risposte sulla base di
richieste
formulate per iscritto alla segreteria dell’Ordine esclusivamente via fax
o e-mail.
Non è prevista alcuna attività di assistenza telefonica, ad esclusione di quella
meramente procedurale svolta normalmente dalla segreteria.
In presenza di particolari casi complessi la Commissione potrà richiedere il
preventivo parere del Consiglio dell’Ordine territoriale o Nazionale. L’attività
consultiva, in questa ultima ipotesi, sarà sospesa per il periodo necessario
all’ottenimento della risposta.
3.
La funzione di liquidazione sarà svolta dalla Commissione composta da un numero
massimo di 8 (otto) membri effettivi (compreso il Presidente). Il Consiglio
dell’Ordine, oltre ad individuare e nominare il Presidente della Commissione
designa un Consigliere Delegato per le cui funzioni si rinvia al Regolamento Quadro
sulle Commissioni.
4.
I componenti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio, salvo quanto
previsto in materia dal Regolamento Quadro delle Commissioni, al quale si fa
espresso rinvio, per quanto non disciplinato nel presente Regolamento.
5.
La Commissione Tariffa e Revisione Parcelle ha funzione esclusivamente consultiva
a favore del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Avellino, Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi.
6.
La Commissione è regolarmente costituita qualora siano presenti almeno 3
componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In
caso di parità prevale il voto del Presidente.
7.
Ciascun iscritto può presentare al Consiglio dell’Ordine una richiesta di
liquidazione parcelle in base al l’istanza che si allega (All. 1).
La domanda deve essere redatta in 3 esemplari sottoscritti.
1
Per “parcella” deve intendersi qualsiasi documento contenente la richiesta di
pagamento delle prestazioni.
L’importo della parcella deve essere esposto al netto dell’IVA, del contributo
integrativo previdenziale e delle spese anticipate, al lordo delle ritenute e degli
acconti in quanto non soggetti a parere di liquidazione.
Alla richiesta devono essere allegati:
a.
la parcella redatta su schema conforme (All. 2), in duplice copia;
b.
attestazione del versamento dei diritti fissi di segreteria;
c.
documentazione relativa all’attività svolta con idoneo elenco (All. 5), in
duplice copia.
Una copia dei documenti di cui alla lettera a) e c) sarà restituita all’interessato solo
al momento della comunicazione di avvenuta liquidazione con apposto il “visto”
dell’Ordine, mentre l’altra copia rimarrà agli atti.
8.
Per ottenere il rilascio del parere di liquidazione della parcella occorre versare i
diritti di segreteria nella misura così stabilita:
a.
2% sino a € 5.000,00 con un minimo di € 50,00
b.
1,50% da € 5.001,00 a € 50.000,00
c.
1% oltre € 50.000,00 con un massimale di € 15.000,00.
I diritti di segreteria minimi previsti in € 50,00 sono sempre dovuti.
E’ prevista la sospensione del pagamento dei diritti di liquidazione della parcella, su
richiesta dell’interessato, esclusivamente nelle seguenti fattispecie:
a.
liquidazione parcelle nei confronti di clienti assoggettati a procedure
concorsuali con sospensione del pagamento dei diritti di liquidazione fino alla
ripartizione dell’attivo o al pagamento del credito, anche parziale;
b.
liquidazione parcelle nei confronti di clienti “enti non commerciali
appartenenti al cd. Terzo settore” (associazioni, ONLUS, enti non profit) con
sospensione del pagamento dei diritti di liquidazione fino alla riscossione, anche
parziale, del credito.
Quando è richiesta la sospensione, è onere e dovere del professionista richiedente
comunicare entro 30 gg. l’avvenuto pagamento, anche parziale, depositando presso
la segreteria dell’Ordine la relativa documentazione probatoria, per consentire la
quantificazione dei diritti di liquidazione dovuti in base agli onorari effettivamente
percepiti; per le procedure concorsuali dovrà depositare copia del piano di riparto o
documentazione equipollente.
In caso di mancato pagamento che si prolunga oltre l’anno della richiesta, è onere e
dovere del professionista richiedente provvedere per ogni annualità, entro il 20
gennaio dell’anno successivo, a presentare all’Ordine una specifica dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante il mancato pagamento, totale o parziale, del
proprio credito; tale dichiarazione va rinnovata ogni anno e l’Ordine si intende
autorizzato, fin dal momento della richiesta di sospensione, ad effettuare verifiche
presso il debitore circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
In caso di mancato invio della prescritta dichiarazione annuale entro i termini
stabiliti, cessa la sospensione del pagamento e l’ordine potrà richiedere il
pagamento del credito vantato per i diritti di liquidazione. Le ipotesi di omesso invio
della prescritta dichiarazione o di dichiarazioni mendaci o non veritiere, oltre ad
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essere perseguibili nei modi di legge, comportano l’apertura del procedimento
disciplinare nei confronti del responsabile.
9.
La protocollazione della parcella avviene nel modo seguente:
a.
sulla richiesta e su una copia dei moduli di parcella (che rimarrà agli atti)
viene apposto un timbro di “Ricevuto” con la data e numero progressivo di
protocollo.
Una copia della richiesta protocollata (ma non degli allegati) ed una dell’attestazione
del versamento sono rilasciati immediatamente al richiedente.
b.
la segreteria prende nota su apposito registro, dell’ avvenuta presentazione;
c.
il registro del protocollo parcelle è specifico per questa attività ed è
progressivo nell’ambito della durata del Consiglio (n.° progressivo del Consiglio in
carica \ n.° progressivo del protocollo).
10.
La segreteria, ricevuta la richiesta di liquidazione parcelle, verifica che,
relativamente alla stessa, non siano pervenute richieste di “ricorso in
prevenzione” da parte terzi o di iscritti diversi dal richiedente, ovvero richiesta da
parte del cliente del richiedente di essere ascoltato in merito alla parcella.
I “ricorsi in prevenzione” sono raccolti in un apposito raccoglitore suddiviso in ordine
alfabetico per professionista. All’inizio dello stesso è riportato un indice sintetico con
i nomi dei professionisti, con lo scopo di agevolare la eventuale ricerca degli stessi.
In caso di ricorso in prevenzione la segreteria trasmette immediatamente l’istanza e
il “ricorso in prevenzione” al delegato del Consiglio che informa il Consiglio per
valutare l’affidamento della pratica alla
Commissione nella prima riunione
successiva.
La Commissione esamina il fascicolo. Se del caso rinviene in fatto, procede
all’audizione del terzo o del cliente e contemporaneamente invia formale
convocazione al cliente ed al professionista interessato.
Le audizioni sono tenute sempre in presenza del consigliere delegato e dei
componenti della commissione almeno in numero di tre complessivamente.
Nel corso di queste audizioni, o anche successivamente, su sollecitazione del
Consigliere Delegato si può addivenire ad un’amichevole composizione. In tal caso
le parti interessate devono darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine
che procederà all’archiviazione della richiesta di liquidazione inoltrata.
In presenza di “ricorso in prevenzione” è compito del Consigliere Delegato, anche
per tramite della Commissione, tentare l’amichevole composizione della vertenza.
Al termine della fase di esame e valutazione del “ricorso in prevenzione” la
Commissione può:
a.
emettere un motivato parere al Consiglio per assumere delibere in merito
(archiviazione per revoca dell’istanza, archiviazione per amichevole composizione,
provvedimento disciplinare, archiviazione per infondatezza in fatto, ecc.);
b.
aprire la vera e propria fase di liquidazione parcelle autonomamente.
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11.
In assenza di “ricorso in prevenzione” la segreteria consegna la richiesta e gli
allegati al Presidente della Commissione ed informa il Consigliere Delegato della
avvenuta consegna; la documentazione verrà custodita presso la sede dell’ordine.
12.
Compito della Commissione è quello di accertare se per ciascuna attività, dichiarata
come eseguita dall’interessato, è stata correttamente applicata la tariffa
professionale; sarà compito dell’autorità giudiziaria, eventualmente, accertare se e
nell’interesse di chi, la prestazione professionale è stata effettuata.
13.
Il Presidente della Commissione, una volta ricevuta l’istanza di liquidazione parcelle,
deve convocare la riunione della Commissione entro 15 gg., salvo diverse
esigenze.
14.
Nell’esame delle richieste di liquidazione delle parcelle la Commissione è tenuta a
seguire rigorosamente l’ordine di presentazione e protocollazione delle istanze in
segreteria.
15.
Nella riunione della Commissione come sopra convocata vengono esaminate tutte
le istanze di liquidazione ricevute dal presidente fino a 7 giorni prima della data
fissata per la riunione della Commissione. E’ facoltà del Delegato di far esaminare
dalla Commissione le istanze ricevute entro la data fissata per la riunione della
Commissione.
16.
Nella riunione così convocata la Commissione provvede alla liquidazione della
parcella.
In presenza di particolari circostanze la Commissione può rinviare la liquidazione
della parcella dandone apposita comunicazione alla segreteria dell’Ordine che
provvederà ad informare l’iscritto relativamente alla richiesta di eventuali ulteriori
documenti o memorie o a convocarlo mediante fax od e-mail per dirimere eventuali
dubbi.
La convocazione dell’iscritto deve essere effettuata nel termine massimo di 15
(quindici) giorni dalla data della riunione. L’audizione dell’iscritto può essere fatta
anche da alcuni e non tutti i membri della Commissione, comunque in numero non
inferiore a tre e si redige verbale sottoscritto da un membro e dall’iscritto.
17.
Solo in presenza di specifiche circostanze e sulla base di un motivato parere la
Commissione può trasferire al Consiglio direttamente il compito di liquidare la
parcella.
18.
La Commissione, esaminata la richiesta sulla base della documentazione prodotta,
eventualmente integrata con le ulteriori richieste di documentazione, informazioni e
del verbale della audizione, formula il parere consultivo per il Consiglio mediante
verbale in conformità all’allegato (All. 6) e trasmette verbale e atti al Consiglio in
appositi elenchi riepilogativi predisposti dalla segreteria con la supervisione del
consigliere delegato.
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19.
Il Consiglio dovrà esaminare elenchi, verbali e atti su relazione del Consigliere
Delegato nella prima riunione di consiglio convocata successivamente al
ricevimento degli atti della Commissione in Segreteria.
Qualora il Consiglio sia dissenziente dalla proposta della Commissione può
approvare una diversa liquidazione, o rinviare la stessa alla Commissione con le
idonee motivazioni, ovvero può richiedere un supplemento di indagine alla
Commissione o convocare l’iscritto o richiedere allo stesso memorie,
documentazioni e quanto altro ritenesse necessario.
La convocazione dell’iscritto può essere fatta anche al di fuori delle riunioni del
Consiglio da almeno tre consiglieri appositamente delegati.
Tutti gli adempimenti previsti dai due commi precedenti devono essere effettuati
entro la prima riunione di Consiglio successiva alla riunione in cui si assume la
delibera di rinvio, sempreché non vi sia un impedimento notificato da parte
dell’iscritto e sempreché detta prima riunione successiva cada almeno venti giorni
dopo quella di rinvio e non sussistano particolari ulteriori motivi di indagine o di
analisi anche con o presso terzi.
20.
La liquidazione della parcella è effettuata mediante certificato conforme al modulo
allegato (All. 7) compilato a cura del Presidente della Commissione, redatto dalla
segreteria e firmato dal presidente dell’Ordine in duplice copia:
•
una copia resta agli atti;
•
l’altra copia viene consegnata all’interessato allegando la seconda copia
della parcella e gli altri moduli ricevuti (esclusa la documentazione). Questa copia è
utilizzata anche per conteggiare i diritti di segreteria che sono versati
contestualmente al ritiro della documentazione.
In ogni caso, sul certificato di liquidazione, il Consiglio si astiene, e lo fa constatare,
da ogni valutazione sulla effettività della prestazione e dall’accertamento se e
nell’interesse di chi la prestazione è stata effettuata nonché dei successivi risultati
conseguiti dal cliente attraverso la prestazione.
21.
La segreteria, entro sette giorni dall’avvenuta delibera e dall’emissione del
certificato sottoscritto, ne dà notizia all’iscritto mediante raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo PEC eventualmente anticipata via fax o e-mail.
Il ritiro del certificato potrà avvenire solo previo pagamento dei diritti di segreteria
per il rilascio del parere di liquidazione, ad eccezione dei casi di sospensione
previsti all’art.8.
In caso di mancato ritiro della liquidazione entro sessanta giorni dall’invio della
raccomandata di cui al comma precedente, si effettua un ulteriore sollecito
mediante raccomandata con avviso di ricevimento ponendo un termine di sette
giorni, decorsi i quali infruttuosamente il Consiglio dovrà assumere i relativi
provvedimenti disciplinari e intentare le azioni legali per il recupero del proprio
credito.
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22.
Le istanze di liquidazione parcelle presentate alla segreteria dell’Ordine non
potranno essere ritirate per alcun motivo successivamente alla delibera di
liquidazione da parte del Consiglio dell’Ordine.
Potrà essere richiesta la sospensione della delibera di liquidazione, solo al fine di
produrre ulteriori documenti o informazioni non precedentemente prodotti.
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