Comune di Verucchio
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AVVISO PUBBLICO
PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI 25 ANNI
DI AREA VERDE CON STRUTTURA TIPO CHIOSCO DESTINATA A
PUBBLICO ESERCIZIO C/O IL PARCO COMUNALE DE ANDRE’
LOCALITA’ VILLA VERUCCHIO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO
che, in adempimento a quanto previsto dalla determinazione del Responsabile del Settore
Territorio n.9159 del 29/09/2010 il Comune di Verucchio, intende procedere all’assegnazione di un
area pubblica per la realizzazione di una struttura tipo chiosco per l’attività di pubblico l’esercizio
per la somministrazione di alimenti e bevande.
1. CARATTERISTICHE DELL’AREA E DELL’ATTIVITÀ DA ASSEGNARE
L’area interessata è situata all’interno del parco De Andrè” in prossimità Del Centro sportivo
comunale di Villa Verucchio come da planimetria allegata (Allegato “A”).
Il pubblico esercizio dovrà obbligatoriamente rimanere aperto almeno dal 15 aprile al 30
settembre di ogni anno dalle ore 16,00 alle ore 19,00. A qualsiasi periodo ed orario di apertura
ulteriore verrà attribuito punteggio di merito per il successivo affidamento dell’area e tale periodo e
orario di apertura dovrà essere rispettato nel corso della concessione.
L’area in concessione viene computata in mq.14.900,00 circa, di cui mq.555,00 per la
realizzazione della struttura tipo chiosco destinata a pubblico esercizio, mq.420,00 destinati a
giardino con essenze, mq.500,00 destinati ad area giochi per bambini, ed il resto destinati ad area
verde pubblica come da planimetrie allegate (Allegato “A” e “B”)
Alla scadenza della concessione la struttura tipo chiosco rimane acquisita al patrimonio
dell’Ente scrivente senza obbligo di pagamento d’indennità o risarcimento per tutte le opere
realizzate nel corso della concessione.
Alla scadenza della concessione la struttura tipo chiosco, l’area destinata a giardino e l’area
destinata a parco giochi per bambini compresi gli eventuali arredi esterni ivi installati dovranno
risultare in condizioni di vita accettabili e consone alla loro vetustà tenendo conto che durante gli
anni di validità della concessione dovranno essere eseguiti i “normali” ed idonei interventi
manutentivi.
Nella struttura tipo chiosco da realizzare potrà svolgersi esclusivamente l’attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
È fatto divieto nell’ambito della gestione dell’attività del chiosco, l’installazione di apparecchi
e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco (videogiochi)
rientranti nella categoria 110 comma 6 del TULPS.
L’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande è vincolata alla concessione dell’area pubblica per la gestione del chiosco. Il
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gestore non può vantare alcun diritto sull’autorizzazione amministrativa al termine del periodo di
concessione/gestione.
L’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande è vincolata all’acquisizione di tutti i n.o. previsti dalla legislazione vigente in
materia e rilascio da parte dell’Ente scrivente di licenza d’uso. Tutte le pratiche burocratiche sono a
carico del concessionario/gestore.
2. DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è fissata in anni 25 (venticinque) dalla data di approvazione del
progetto esecutivo redatto ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i. per la costruzione della struttura
tipo chiosco.
Alla scadenza della concessione l’area verrà riassegnata con bando pubblico, con diritto di
prelazione del concessionario precedente.
E’ ammesso il subingresso nella titolarità della gestione dopo i primi 3 anni di attività. Nei
primi 3 anni di attività il subingresso è ammesso solo per giusta motivazione e previa espressa
autorizzazione della Amministrazione Comunale.
3. REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DEL CONCESSIONARIO
Il richiedente deve essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei
seguenti requisiti:
Requisiti professionali (che possono essere eventualmente conseguiti con la frequenza di
uno specifico corso professionale tenuto dalle Associazioni di categoria tipo
Confcommercio,Confesercenti, Federcommercio, ecc.);
Requisiti soggettivi, oggettivi e morali prescritti dall’art.6 della L.R. n.14 del 26.07.2003;
4. REQUISITI DELLA STRUTTURA
a)
b)
c)
d)
La struttura tipo chiosco da realizzare dovrà avere i seguenti requisiti minimi:
esser di tipo precario e facilmente amovibile e dovrà essere dotata di servizi igienici per gli
utenti, comprendenti almeno un bagno uomo, donna e disabili, oltre quelli previsti per il
personale di servizio, di cui quello destinato a disabili con ingresso accessibile anche dal
parco;
dovranno essere realizzati a cura del concessionario/gestore gli allacci e gli scarichi delle
acque nere, gli allacci all’acquedotto, gas e elettricità ovvero a tutti quei servizi necessari per
svolgere l’attività di pubblico esercizio
la struttura deve essere collocata all’interno del parco De Andrè, di proprietà comunale, che
risulta esattamente individuata nella planimetria che figura come allegato A) al presente
avviso;
la struttura deve adattarsi pienamente dal punto di vista non solo urbanistico ma anche
estetico-ambientale, alle caratteristiche dei luoghi ed essere conforme ai seguenti parametri:
g.1) consistenza e dimensioni della struttura tipo chiosco:
spazi di somministrazione chiusi (comprensivi di sala di somministrazione, servizi
igienici e locale cucina e retro) mq.64,00;
portico mq.32,00;
pergolato mq.48,00;
patio scoperto con pavimentazione in autobloccanti permeabili mq.80,00;
d.2) Indicazioni di massima sulle caratteristiche costruttive e funzionali:
struttura portante in legno e/o acciaio,
tamponatura esterna in muratura e/o legno e/o vetro,
manto di copertura in laterizio e/o in metallo e/o in manto verde,
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infissi in pvc e/o in alluminio;
percorsi esterni in pavimentazione del tipo a betonella simile a quella esistente
con raccordi pedonali di collegamento ai percorsi esistenti.
5. PRESCRIZIONI
Il concessionario/gestore dovrà ottenere la validazione del progetto esecutivo e successivo
atto di approvazione da parte della Giunta comunale. La struttura ultimata dovrà essere munita del
certificato di conformità edilizia ed agibilità ed in regola con quanto previsto dalle norme igienico
sanitarie per la somministrazione di alimenti e bevande. La struttura, pertanto, dovrà essere
realizzata in modo tale da avere tutti i requisiti tecnici ed igienico-sanitari per ottenere le varie
autorizzazioni. Se la struttura non avrà i requisiti prescritti dalla legge, gli Uffici Comunali non
saranno vincolati in alcun modo al rilascio delle relative autorizzazioni;
6. CRITERIO DI ASSEGNAZIONE
La concessione sarà aggiudicata a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base della valutazione delle seguenti componenti:
6.1. Offerta tecnica relativa alla struttura tipo chiosco: max 70 punti
I punti sono attribuiti secondo i seguenti criteri:
•
Aspetto estetico della struttura;
•
Qualità dei materiali;
•
Impatto ambientale della struttura rispetto all’area circostante;
•
Caratteristiche funzionali della struttura;
•
Periodo ed orario di apertura;
6.3. Offerta tecnica relativa alle aree indicata nella planimetria di cui all’allegato “B”: max 10 punti
I punti sono attribuiti secondo i seguenti criteri:
•
Numero e tipologia di eventuali arredi e giochi da parco da fornire;
•
Numero e tipologia di eventuali piante, siepi da fornire;
•
Numero e tipologia di eventuali nuovi interventi manutentivi da svolgere nelle aree indicate
nella planimetria di cui all’allegato “B”;
•
Numero e tipologia di eventuali nuovi impianti tecnologici destinati al parco da realizzare
(esemplificativamente impianto di irrigazione, di illuminazione pubblica ecc.);
6.3. Offerta economica relativa al canone annuo: max 20 punti
Il concorrente dovrà presentare offerta in aumento rispetto all’importo annuale a base di gara
pari ad Euro 1.100,00 annui. Il canone annuo verrà corrisposto a partire dal 6° anno di
concessione e da tale data verrà applicato l’aumento ISTAT nella misura del 75%.
L’offerta economica dovrà essere espressa in Euro e limitarsi ai centesimi
Attribuzione dei punteggi:
Per le offerte tecniche la commissione di gara attribuirà ad ognuna un punteggio di merito.
Per l’offerta economica verrà assegnato il massimo dei punti al all’offerta migliore, mentre
alle restanti offerte sarà assegnato il punteggio in modo proporzionale secondo la seguente
formula: Punteggio = punteggio massimo x (offerta da valutare/offerta migliore)
La somma totale dei punti da assegnare è pari a 100.
Le offerte che a seguito della valutazione degli elementi di cui ai punti precedenti non
raggiungano il punteggio minimo complessivo di 60/100, rispetto al punteggio massimo
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attribuibile di 100/100, saranno escluse dalla gara in quanto non rispondenti agli standard
funzionali, tecnici e qualitativi minimi attesi dalla stazione appaltante.
La concessione sarà aggiudicata al soggetto che avrà ottenuto nel complesso il
maggior punteggio, sommando i punti relativi alle offerte tecniche ed economica di cui ai
precedenti punti.
A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio, ai sensi dell'art.77 del R.D. n.827 del
23/05/1924.
La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione
della concessione, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di
aggiudicazione che l’amministrazione concedente si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi
momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.
Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun
risarcimento o indennizzo.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in caso di un unico
offerente.
L’Amministrazione inoltre, a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere o meno
all’aggiudicazione per la gestione del “punto di ristoro”, qualora sopraggiungano elementi di
carattere tecnico ed economico che ne sconsiglino la realizzazione, o qualora si ritenga il progetto
tecnico presentato inadeguato agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale.
7. CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE
Alla scadenza della concessione l’area verrà riassegnata con bando pubblico, con diritto di
prelazione del concessionario precedente.
Sono carico del concessionario :
•
pagamento del canone annuale offerto in sede di gara con rate semestrali anticipate a partire
dal 6° anno di concessione con applicazione di aumento ISTAT a partire dal 7° anno nella
misura del 75%;
•
progettazione esecutiva e realizzazione della struttura tipo chiosco, dei relativi servizi igienici,
ed opere esterne, degli arredi, attrezzature ed impianti offerti in sede di gara;
•
realizzazione delle reti, allacciamenti alle utenze (acqua, luce, gas, ecc.) e pagamento dei
canoni per le utenze e relativi consumi;
•
oneri connessi all’ottenimento di tutte le autorizzazioni o titoli necessarie allo svolgimento
dell’attività;
•
cauzione definitiva: per la sottoscrizione della concessione, l’aggiudicatario dovrà presentare
la cauzione, in contanti presso la Tesoreria Comunale, ovvero mediante fideiussione
bancaria o polizza assicurativa. L’importo sarà pari a cinque annualità del canone di
concessione offerto, a garanzia del pagamento del canoni successivi alla prima annualità; la
cauzione verrà restituita alla scadenza della concessione e copre il rimborso delle spese che
si dovranno sostenere nel tempo per la copertura di eventuali danni al patrimonio comunale
derivanti dalla realizzazione della struttura tipo chiosco (opere esterne, aree verdi,
marciapiedi, pavimentazioni, ecc.
•
assicurazione RCT e incendio;
•
sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura;
•
la cura di tutto il verde esistente nel parco pubblico come definito nella planimetria di cui
all’Allegato “A”, la pulizia e lo svuotamento dei cestini, la pulizia dei servizi igienici, la
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•
•
•
manutenzione dell’intera area di pertinenza oggetto della concessione. Tali prestazioni
dovranno essere eseguite con le modalità riportate nell’allegato “capitolato d’oneri” (Allegato “D”)
mantenere aperto l’esercizio pubblico almeno nel periodo 15 aprile - 30 settembre dalle ore
16.00 alle 19,00 ovvero per i periodi ed orari indicati in sede di gara all’interno dell’offerta
tecnica.
mantenere fruibile a tutti gli utenti del parco che ne fanno richiesta almeno il bagno destinato
a disabili nel periodo 15 aprile - 30 settembre dalle ore 16.00 alle 19,00, cioè durante l’orario
di apertura del pubblico esercizio, ovvero per i periodi ed orari indicati in sede di gara
all’interno dell’offerta tecnica.
il completamento delle opere esterne previste nella convenzione e capitolato d’oneri ed
indicati in sede di studio di fattibilità, e gli arredi, attrezzature, piantumazioni ed impianti
(siepi, piante, giochi, percorsi ecc.) definiti nell’offerta tecnica devono essere completati entro
sedici mesi dall’approvazione del progetto esecutivo.
E’ obbligo del concessionario esercitare l’attività nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni
e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nel
rispetto della destinazione d'uso del chiosco, nonché delle norme in materia di sicurezza e
prevenzione incendi .
E’ a cura e spese del concessionario ottenere tutte autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica e igienico-sanitaria nonché con quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici,
prevenzione incendi e sicurezza e sorvegliabilità per l’utilizzo dell’immobile secondo la sua
destinazione.
Al termine della concessione, il Concessionario non pretenderà dal Comune o dal nuovo
concessionario alcuna somma né a titolo di avviamento commerciale, né a qualsiasi altro titolo, in
quanto di ciò ne è stato tenuto conto in sede di determinazione dei patti e condizioni contrattuali.
Alla scadenza della concessione la struttura tipo chiosco rimane acquisito al patrimonio del
Comune senza obbligo di pagamento d’indennità, risarcimento ovvero rimborso alcuno a carico di
quest’ultimo. In ogni caso, tutte le opere realizzate, sia per i lavori di adeguamento, sia in corso di
concessione a titolo di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese migliorie ed addizioni,
s’intenderanno acquisite al patrimonio del Comune senza obbligo d’indennizzo.
8. PENALITA’
Il mancato rispetto della tempistica inerente il completamento delle opere previste in sede di
convenzione e capitolato d’oneri e quelle definite in sede di gara (quelle minime indicate nello
studio di fattibilità e le ulteriori indicate in sede di offerta tecnica) comporterà l’applicazione di una
penale di €.100,00 giornaliere dopo il settimo giorno di inadempimento fatto salvo il
sopraggiungere di avverse condizioni meteorologiche.
Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del
capitolato d’oneri e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano
condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto
congruo, pari a sette giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il
concessionario/gestore non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non
risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento,
le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal concessionario/gestore, potrà irrogare,
con atto motivato, una penalità, in misura variabile tra €.150,00 e € 2.000,00 a seconda della
gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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9. CAUZIONE PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
Il concorrente dovrà costituire cauzione provvisoria di €.1.100,00 da prestarsi in uno dei
seguenti modi e che dovrà essere inclusa, IN ORIGINALE, nella documentazione amministrativa
della Busta .A., come specificato al successivo punto 9):
•
Mediante fidejussione bancaria o assicurativa che dovrà espressamente prevedere:
a)
Clausola contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante, e senza possibilità di porre eccezioni;
b)
Validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
c)
l’impegno del fidejussore a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
•
Mediante versamento diretto da effettuarsi presso la Tesoreria comunale.
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione provvederà a restituire, ai
concorrenti non risultati aggiudicatari, a mezzo di raccomandata A/R, la cauzione prestata
mediante fidejussione bancaria o assicurativa. Qualora la cauzione sia stata prestata con
versamento presso la Tesoreria Comunale, si provvederà allo svincolo mediante apposito mandato
di pagamento.
La cauzione provvisoria prestata dal concorrente che risulterà concessionario è svincolata
dopo la sottoscrizione della convenzione.
L’importo della cauzione verrà incamerato qualora non si addivenga alla stipula della
convenzione di concessione per causa dipendente dalla volontà dell’aggiudicatario.
10. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO
Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell’offerta, da parte di ciascun concorrente
dovrà essere effettuato specifico sopralluogo presso l’area da affidare in concessione.
Il sopralluogo ha carattere obbligatorio, a pena di esclusione dalla procedura di gara.
L’avvenuto sopralluogo, che dovrà essere effettuato alla presenza di personale dell’Ufficio
Tecnico comunale, sarà comprovato da attestato da inserire, a pena di esclusione, tra la
documentazione amministrativa da produrre per la gara. (Busta “C” Documentazione
Amministrativa”).
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal concorrente o da persona appositamente incaricata
mediante delega da quest’ultimo sottoscritta e autenticata ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R.
n. 445/2000.
Chi effettua il sopralluogo non può rappresentare più di un concorrente partecipante
alla gara
La visita di sopralluogo verrà effettuata nei giorni 14, 15, 18 e 19 ottobre dalle ore 10,00
alle ore 12,00 previo appuntamento da richiedere almeno 2 giorni prima, contattando i seguenti
numeri telefonici, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì - Ufficio Tecnico:
0541/673903, 0541/673931.
11. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di
Verucchio – Ufficio protocollo ENTRO LE ORE 13.00 DEL GIORNO 28/10/2010 un plico, integro e
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con l’indicazione del mittente e della seguente dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI 25 ANNI DI AREA VERDE CON
STRUTTURA TIPO CHIOSCO DESTINATA A PUBBLICO ESERCIZIO C/O IL PARCO
COMUNALE DE ANDRE’ LOCALITA’ VILLA VERUCCHIO”.
Le modalità di recapito sono a scelta del concorrente e rimane ad esclusivo rischio del
mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione nel termine perentorio
ed improrogabile sopraindicato, si ha, indipendentemente dalla data di spedizione, l’automatica
esclusione dalla gara, senza obbligo dell’Ente di respingerlo all’atto della tardiva ricezione. In ogni
caso farà fede il timbro di arrivo del Protocollo del Comune di Verucchio con l’indicazione della
data ed ora di arrivo del plico.
Il plico deve avere al suo interno TRE buste numerate contrassegnate con i numeri 1 , 2 e 3
contenenti rispettivamente:
1) BUSTA n.1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
Al suo interno la busta n.1 contiene:
A) DOMANDA di partecipazione al bando, in bollo €.14,62, da rendersi secondo l'allegato
modello (Allegato “C”), datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso del richiedente.
La domanda, in quanto contenente l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità
generale necessari per partecipare alla gara, deve essere resa sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 DPR n.445/2000) e come tale
deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da FOTOCOPIA, ANCHE NON
AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE (art.38
comma 3° DPR n.445/2000)
Nella domanda devono essere dichiarati:
a)
i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza; per
le società: ragione sociale e sede legale - cognome, nome, luogo e data di nascita del
legale rappresentante nonché carica sociale ricoperta in seno alla società;
b)
codice fiscale;
c)
la tipologia di attività che si intende esercitare nel chiosco: pubblico l’esercizio per la
somministrazione di alimenti e bevande.
d)
il possesso dei requisiti morali di capacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, precisamente:
•
che il richiedente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di
concordato preventivo, o in corso di un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni, oppure versi in stato di sospensione dell’attività commerciale;
•
di non essere incorso nel divieto di concludere i contratti con le pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’art. 10 della legge 575/1965 e successive
modificazioni e integrazioni;
•
che nei propri confronti non sia pronunciata una condanna, con sentenza passata
in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti
finanziari;
•
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara con enti
pubblici;
in caso di società, di non essere incorso nell’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione ai sensi del D.lgs. 231/2001;
e)
il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 6 della L.R. N. 14 del 26.07.2003;
f)
la non titolarità di altra autorizzazione e relativa concessione di chiosco nel territorio
comunale.
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto, dell’area in cui realizzare le opere previste
dal presente bando anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale,
edilizia, urbanistica;
di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune da qualsivoglia
responsabilità al riguardo;
di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio anche solo
parzialmente riconducibile allo stato o situazione di cui sopra;
di aver preso visione del Bando per l’assegnazione in concessione del chiosco, delle
modalità di presentazione delle domande ed assegnazione delle concessioni, delle
modalità di realizzazione e gestione dei chioschi di tutti gli allegati facenti parte
integrante e sostanziale del bando medesimo e di accettare tutte le disposizioni e
condizioni ivi contenute;
di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 (centottanta) giorni dal termine di
ricezione delle offerte;
di accettare senza riserve e eccezioni alcune le condizioni e prescrizioni di cui al bando
di impegnarsi a sfalciare l’erba di tutto il parco pubblico come definito da planimetria
allegata (allegato “A”) con le modalità riportate nel “capitolato d’oneri” (Allegato “D” del
bando)
B) CAUZIONE provvisoria di € 1.100,00, da rendersi con le modalità di cui al punto 9.
C) CAPITOLATO D’ONERI sottoscritto in ogni pagina (allegato D)
D) SCHEMA DI CONVENZIONE sottoscritto in ogni pagina (allegato E)
E) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO.
2) BUSTA n.2: DOCUMENTAZIONE TECNICA
Al suo interno la busta n. 2 contiene:
a)
lo stralcio del RUE ed estratto di mappa catastale con individuazione esatta dell'area;
b)
planimetria dell’area oggetto di concessione riportante la localizzazione della struttura
tipo chiosco, il suo orientamento, l’individuazione e la collocazione delle necessarie
opere esterne;
c)
progetto di massima del manufatto destinato a pubblico esercizio, a firma di un tecnico
abilitato.
Il progetto di massima deve essere sviluppato con:
1.
relazione illustrativa degli interventi proposti, modalità di gestione indicante periodi
ed orari di apertura della struttura;
2.
materiali utilizzati;
3.
piante, planimetrie e schemi grafici in scala idonea ad una immediata
comprensione;
4.
quadro economico accompagnato da computo metrico estimativo di massima;
5.
tempi di realizzazione;
6.
relazione illustrativa inerente gli eventuali arredi e giochi da parco da fornire, le
eventuali essenze arboree da fornire, gli eventuali nuovi interventi manutentivi da
svolgere nelle aree indicate nella planimetria di cui all’allegato “B”, gli eventuali
nuovi impianti tecnologici da realizzare (a titolo esemplificativo impianto di
irrigazione, di illuminazione pubblica ecc.);
3) BUSTA n.3 : OFFERTA ECONOMICA:
L’offerta, in bollo da €.14,62, come da allegato “F”, datata e sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante o suo procuratore con firma leggibile e per esteso, deve indicare IN CIFRE ED IN
LETTERE, IL CANONE ANNUALE OFFERTO.
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Il canone offerto deve intendersi riferito sia all’area occorrente per la realizzazione della
struttura tipo chiosco che alla ulteriore superficie di pertinenza per la collocazione di eventuali
arredi esterni.
Il canone offerto deve essere esclusivamente in aumento sul canone a base d’asta.
Il canone a base d’asta è di €.1.100,00 (Euro millecento/00)
L’offerta dovrà essere espressa in Euro e dovranno prevedersi aumenti per un minimo di
€.100,00 o comunque per un multiplo di €.100,00.
Sono inammissibili offerte con canoni uguali o inferiori a quello a base d’asta o con
aumenti diversi da quelli previsti al comma precedente.
In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere vale l’importo
più favorevole al Comune.
12. MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Non saranno ritenute valide e verranno perciò escluse:
le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta
propria o di altri;
le offerte non contenenti anche una sola delle dichiarazioni richieste dal presente bando;
le offerte presentate in modo diverso da quello sopra indicato;
le offerte contenenti l’indicazione di un prezzo pari o inferiore a quello base stabilito nel
presente bando;
le offerte mancanti dei requisiti indicati nel presente bando;
non si procederà all’apertura delle altre buste laddove la busta “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” non contenga anche una sola delle documentazioni richieste dal bando
ovvero, le dichiarazioni di cui all’allegato C “Domanda di partecipazione”, non vengano
compilate o sottoscritte.
Si procederà all’aggiudicazione provvisoria anche in presenza di un’unica offerta se ritenuta
valida e purché il prezzo sia superiore a quello fissato come base d’asta nel presente bando.
Si procederà a redigere, in caso di più offerte valide, una graduatoria tra tutte le offerte
ammesse a partecipare.
Qualora più concorrenti presentino offerte a pari merito si procederà a sorteggio ai sensi
dell’art.77 del R.D. n.827 del 23/05/1924.
Il concorrente è vincolato alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di
apertura della gara.
La gara, presieduta dal Responsabile del Settore Territorio o suo delegato, si terrà in
seduta pubblica presso la sede comunale, in aula aperta al pubblico, il giorno 29 ottobre
2010 alle ore 10.00.
Durante la seduta si procederà, nell’ordine:
all’apertura delle buste pervenute e all’esame della documentazione amministrativa ai fini
dell’ammissione alla gara.
all’’apertura delle buste con l’offerta tecnica dei concorrenti ammessi e verifica meramente
formale delle suo contenuto.
Terminata tale fase, si procederà subito dopo ed in modo riservato alla valutazione delle
offerte tecniche dei concorrenti ammessi e all'assegnazione dei punteggi.
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Il medesimo giorno o, qualora la fase di valutazione si protragga oltremodo, il giorno 30
ottobre 2010 alle ore 10,00 si procederà in seduta pubblica alla comunicazione dei punteggi
attribuiti all’offerta tecnica presentata dai concorrenti ed all’apertura delle offerte economiche dei
concorrenti ammessi, ed alla formulazione della graduatoria finale in base alla somma dei punteggi
ottenuti nell’offerta tecnica e nell’offerta economica.
Le sedute avranno inizio nell’ora e data stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse
presente alla loro apertura.
Il Presidente si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa o di rinviare
la data fissata per l’apertura delle buste senza che i concorrenti possano accampare pretese al
riguardo.
13. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE
La comunicazione dell’aggiudicazione della concessione dell’area equivale al titolo di
disponibilità dell’area requisito richiesto per la presentazione del progetto esecutivo.
Entro il 30 novembre 2010 dovrà essere presentato il progetto esecutivo dell’opera redatto
secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.163/2006 s.m.i.
Trascorsi 35 giorni dalla comunicazione dovrà essere sottoscritto l’atto di concessione
definitiva fermo restando che la concessione decorre dalla data di approvazione del progetto
esecutivo, previa presentazione delle garanzie definitive.
Il rilascio dei titoli autorizzativi per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande è curata dal Responsabile del servizio competente. Qualora, il soggetto risultato
aggiudicatario non presenti il progetto esecutivo entro 30 giorni dai prescritti termini, salvo che tale
ritardo dipenda da motivi legati all’Amministrazione comunale, l’Amministrazione procederà alla
sua revoca con contestuale aggiudicazione mediante scorrimento della graduatoria.
La realizzazione della struttura tipo chiosco oggetto del presente bando, le opere esterne
previste nella convenzione e capitolato d’oneri ed indicati in sede di studio di fattibilità, gli arredi,
attrezzature, piantumazioni ed impianti (siepi, piante, giochi, percorsi ecc.) definiti nell’offerta
tecnica devono essere completati entro sedici mesi dalla approvazione del progetto esecutivo.
Saranno a carico all’aggiudicatario tutti gli adempimenti inerenti il rilascio delle concessioni
previste dalle vigenti normative per la realizzazione della struttura tipo chiosco per l’esercizio
dell’attività di pubblico esercizio.
In caso di ritardata realizzazione, entro il termine indicato, delle opere previste nel progetto
esecutivo approvato, il Comune avrà diritto di rivalsa, in primis, sul deposito cauzionale e, se
necessario, sulle somme da scomputare sul canone di concessione.
14. DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alla gara; fermo restando la responsabilità
penale per dichiarazioni false, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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L’aggiudicatario è tenuto al versamento delle spese di contratto, diritti, bollo e registro, i cui
oneri sono posti interamente a suo carico oltre ai vari oneri legati alla realizzazione della struttura
tipo chiosco.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.163/2006 esclusivamente
nell’ambito della presente gara .
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico Arch. Mauro Barocci
tel.0541/673903, fax.0541/679570, e mail: [email protected].
16 COMUNICAZIONI
Le comunicazioni tra Comune e concorrenti avverranno esclusivamente a mezzo posta o fax;
a tale fine il candidato deve indicare il recapito ed il numero di fax prescelti.
17. INFORMAZIONI
Per informazioni sulla documentazione da presentare rivolgersi all’Ufficio Tecnico comunale
Area LL.PP. c/o Arch. Mauro Barocci 0541/673903, e-mail:area [email protected]
Verucchio lì _____________________
Il Responsabile del Settore Territorio
Arch. Mauro Barocci
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ALLEGATO A : PLANIMETRIA GENERALE: ESTRATTO DEL R.U.E.
PARCO DE ANDRE’
≈ mq. 14.900,00
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ALLEGATO B : PLANIMETRIA STUDIO DI FATTIBILITA’
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ALLEGATO C : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
BOLLO
DA € 14,62
Al Comune di Verucchio
Ufficio Tecnico settore LL.PP.
Piazza Malatesta, 28
47826 – Verucchio (RN)
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE PER LA DURATA DI 25 ANNI DI AREA VERDE CON STRUTTURA TIPO
CHIOSCO DESTINATA A PUBBLICO ESERCIZIO C/O IL PARCO COMUNALE DE ANDRE’ IN
LOCALITA’ VILLA VERUCCHIO.
Il
sottoscritto
_________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ prov.________ il _______________
residente a _________________________________________________________ prov._______
via/piazza ______________________________________________ n. _________ cap.________
tel.________________________, fax.______________________, cell.______________________
Avendo avuto notizia del bando pubblico per l’assegnazione dell’area in oggetto indicata
CHIEDE
di partecipare al predetto bando di concorso per la CONCESSIONE DI DURATA DI 25 ANNI DI
AREA VERDE CON CHIOSCO-BAR ANNESSA AL PARCO COMUNALE DE ANDRE’ IN
LOCALITA’ VILLA VERUCCHIO
A tale fine ,sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
dell’art. 76 comma 1° del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti,
l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia,
dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere,
dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato,
DICHIARA
1.
che nella struttura tipo chiosco da realizzare sull’area interessata intende esercitare l’attività
di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.
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(nel caso d’impresa costituita)
2.
che l’impresa è così esattamente denominata:
denominazione______________________________________________________________
ragione sociale _____________________________________________________________
con sede legale in__________________________________ prov. ______ cap.__________
via/piazza_______________________________________________________ n. ________
Codice Fiscale: _____________________________________________________________
Partita IVA: ________________________________________________________________
3.
che la ditta è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________________________
con posizione n. __________________________________ dal ___________
4.
che l'impresa è legalmente rappresentata e amministrata da:
(- nominativo - luogo e data di nascita - residenza - codice fiscale)
nome ______________________________ cognome ______________________________
nato a ___________________________________________ prov. ______ il _____________
residente a _____________________________________ prov._____ cap.______________
via/piazza _______________________________________________________ n. ________
codice fiscale _______________________________________________________________
DICHIARA
5.
di possedere i requisiti morali di capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione in
quanto:
non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, o in
corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versi in
stato di sospensione dell’attività commerciale;
non è incorso nel divieto di concludere i contratti con le pubbliche amministrazioni ai
sensi dell’art. 10 della legge 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni;
nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti
finanziari;
non si trova i in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara con enti
pubblici;
(in caso di società): la società non è incorsa nell’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione ai sensi del D.lgs. 231/2001;
inoltre DICHIARA
6.
il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art.6 della L.R. n.14 del 26.07.2003;
7.
il possesso dei requisiti professionali relativi al titolare dell’attività, se dovuti ai sensi della
disciplina di riferimento dell’attività;
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8.
la non titolarità di altra autorizzazione e relativa concessione di chiosco nel territorio
comunale.
In merito alle condizioni del bando di assegnazione
DICHIARA
9.
di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto, dell’area in cui realizzare le opere previste dal
presente bando anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia,
urbanistica;
10.
di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità
al riguardo;
11.
di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio anche solo parzialmente
riconducibile allo stato o situazione di cui sopra;
12.
di aver preso visione del Bando per l’assegnazione in concessione dell’area, delle modalità di
presentazione delle domande ed assegnazione delle concessioni, delle modalità di
realizzazione e gestione dei chioschi di tutti gli allegati facenti parte integrante e sostanziale
del bando medesimo e di accettare tutte le disposizioni e condizioni ivi contenute;
13.
di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 (centottanta) giorni dal termine di ricezione
delle offerte;
14.
di accettare senza riserve e eccezioni alcune le condizioni e prescrizioni di cui al bando
pubblico di assegnazione del posteggio;
15.
di impegnarsi a sfalciare l’erba di tutto il parco pubblico e del bacino di laminazione come da
planimetria (Allegato “B” del bando) con le modalità riportate nel “capitolato d’oneri” (Allegato
“D” del bando) ovvero indicate in sede di gara all’interno dell’offerta tecnica
infine CHIEDE
che le comunicazioni inerenti il presente appalto siano inviate ai seguenti recapiti :
INDIRIZZO: ____________________________________________________________________
TELEFONO: ____________________________________________________________________
FAX : _________________________________________________________________________
E.MAIL: _______________________________________________________________________
(luogo e data) ______________________, _____________
_______________________________
(firma leggibile e per esteso)
SI ALLEGA copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art.38 comma 3° del DPR n.445 del
28/12/2000)
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ALLEGATO D : CAPITOLATO D’ONERI
Art.1 Oggetto.
Il presente Capitolato ha per oggetto l’assegnazione di un’area pubblica per la realizzazione
di una struttura tipo chiosco per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
all’interno del Parco De Andrè definito nella planimetria allegata al bando (Allegato “A”) e
prestazioni accessorie.
Alla scadenza della concessione le strutture, le attrezzature, gli arredi, gli impianti le specie
arboree piantumate verranno acquisite al patrimonio dell’Ente senza l’obbligo di pagamento o
risarcimento per tutto quanto realizzato nel corso della concessione.
Art.2 Strutture, Attrezzature, Arredo urbani, Impianti tecnologici, Essenze arboree.
d)
e)
f)
g)
La struttura tipo chiosco da realizzare deve avere i seguenti requisiti:
esser di tipo precario e facilmente amovibile e dovrà essere dotata di servizi igienici per gli
utenti, comprendenti almeno un bagno uomo, donna e disabili, oltre quelli previsti per il
personale di servizio; quello destinato a disabili deve avere ingresso accessibile anche dal
parco;
devono essere realizzati gli allacci e gli scarichi delle acque delle acque nere/grigie/bianche,
gli allacci all’acquedotto, gas e elettricità ovvero a tutti quei servizi necessari per svolgere
l’attività di pubblico esercizio
la struttura deve essere collocata all’interno del parco De Andre, di proprietà comunale, che
risulta esattamente individuata nella planimetria, che figura come allegato A) del bando di
gara;
la struttura deve adattarsi pienamente dal punto di vista non solo urbanistico ma anche
estetico-ambientale, alle caratteristiche dei luoghi ed essere conforme ai seguenti parametri:
g.1) consistenza e dimensioni della struttura tipo chiosco:
spazi di somministrazione chiusi (comprensivi di sala di somministrazione, servizi
igienici e locale cucina e retro) mq.64,00;
portico mq.32,00;
pergolato mq.48,00;
patio scoperto con pavimentazione in autobloccanti permeabili mq.80,00;
g.2) indicazioni di massima sulle caratteristiche costruttive e funzionali:
struttura portante in legno e/o acciaio,
tamponatura esterna in muratura e/o legno e/o vetro,
manto di copertura in laterizio e/o in metallo e/o in manto verde,
infissi in pvc e/o in alluminio;
percorsi esterni in pavimentazione del tipo a betonella simile a quella esistente
con raccordi pedonali di collegamento ai percorsi esistenti.
Le attrezzature per esterni, quali a titolo esemplificativo giochi per bambini, devono
possedere le caratteristiche minime previste dalla legislazione vigente, le opportune certificazioni
nonché essere installate secondo libretto d’uso fornito a corredo delle medesime.
Gli arredi urbani, quali a titolo esemplificativo panchine, tavoli, gazebi, fontane, cestini ecc.,
devono possedere le caratteristiche minime previste dalla legislazione vigente, le opportune
certificazioni nonché essere installate secondo libretto d’uso fornito a corredo delle medesime.
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Gli impianti tecnologici, quali a titolo esemplificativo illuminazione pubblica ovvero
innaffiamento del verde, devono essere realizzati secondo le prescrizioni previste dalla
legislazione vigente ed essere certificati da tecnici specializzati.
Le piante ovvero siepi ed aiuole di nuova posa devono essere consone alle specie arboree
presenti sul territorio, posate secondo la buona regola d’arte ed essere garantite, mediante atto
sottoscritto, per almeno anni 10 dal loro attecchimento.
Alla scadenza della concessione le strutture, le eventuali attrezzature, arredi esterni, impianti
dovranno risultare in condizioni di vita accettabili e consone alla loro vetustà tenendo conto che
durante gli anni di validità della concessione dovranno essere eseguiti i “normali” ed idonei
interventi manutentivi.
Art.3 Licenze e autorizzazioni.
Il concessionario dovrà ottenere la validazione e l’approvazione del progetto esecutivo dal
competente organo comunale. La struttura ultimata dovrà essere munita di agibilità ed in regola
con quanto previsto dall’art.6 del Reg. C.E. n.852/2004 per la somministrazione di alimenti e
bevande.
La struttura, pertanto, dovrà essere realizzata in modo tale da avere tutti i requisiti tecnici,
igienico-sanitari ed estetici, per ottenere le predette licenze/autorizzazioni. Qualora la struttura non
possedesse i requisiti prescritti dalla legge, gli uffici comunali non saranno vincolati in alcun modo
al rilascio delle relative licenze.
Il concessionario/gestore che svolga l’attività di somministrazione senza le predette
licenze/autorizzazioni sarà perseguibile a termini di legge e non potrà invocare la mancanza delle
stesse come causa di giustificazione dell’eventuale inadempimento contrattuale.
Art.4 Durata della concessione.
La durata della concessione è fissata in anni 25 (venticinque) dalla data di approvazione del
progetto esecutivo.
Alla scadenza della concessione l’area verrà riassegnata con bando pubblico, con diritto di
prelazione del concessionario precedente.
Art.5 Divieto di cessione della convenzione, individuazione delle attività da poter cedere a
terzi, sub-ingresso.
La convenzione non può essere ceduta, salvo autorizzazione del Concedente, a pena di
nullità.
E’ ammesso il sub-ingresso nella titolarità della sola gestione del pubblico esercizio dopo i
primi 3 anni di attività. Nei primi 3 anni di attività il sub-ingresso è ammesso solo giusta
motivazione e previa espressa autorizzazione della Amministrazione Comunale. Per la gestione
del pubblico esercizio si potrà stipulare idoneo contratto vincolato alla validità e durata della
convenzione di concessione tra Comune e concessionario e decadrà con lo scadere dello stesso.
Il Concessionario dovrà comunicare al Comune con dovuto anticipo rispetto all’inizio
dell’attività il nominativo del soggetto cui intende affidare la gestione del pubblico esercizio
unitamente alla dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso da parte di quest’ultimo dei
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requisiti di legge previsti per il settore. In caso di dissenso motivato da parte del Comune, che
dovrà pervenire al concessionario entro 20 giorni dall’invio della comunicazione, non potrà essere
stipulato alcun contratto. Copia del contratto stipulato con il sub-concessionario dovrà essere
trasmesso al Comune, il quale potrà richiedere che siano apportate le necessarie modifiche per
renderlo conforme alla normativa vigente e alle disposizioni contenute nel presente capitolato.
E’ vietato il subappalto o la cessione di attività a terzi ad eccezione delle seguenti attività
accessorie e complementari:
pulizia delle aree verdi;
manutenzioni edili e degli impianti tecnologici;
realizzazione delle strutture ed impianti previsti in convenzione, nonché nella fornitura e posa
di arredi, attrezzature e piante.
Il Comune riconoscerà solamente il concessionario come responsabile della conduzione dei
lavori ovvero delle attività svolte nell’area in concessione, il quale quindi risponderà in proprio di
eventuali inadempimenti da parte dei subappaltatori/contraenti.
Art.6 Oneri a carico del concessionario.
Il concessionario deve provvedere ad applicare tutte le norme vigenti, o che verranno
emanate successivamente alla stipula della convenzione, in ambito igienico-sanitario riguardanti le
attività contemplate dalla concessione in oggetto e sarà totalmente responsabile in caso di
mancato rispetto delle stesse.
In particolare sono a carico del concessionario i seguenti oneri:
a)
pagamento del canone annuale offerto in sede di gara con rate semestrali anticipate a
partire dal 6° anno di concessione con applicazione di aumento ISTAT a partire dal 7°
anno nella misura del 75%;
b)
progettazione esecutiva e realizzazione della struttura tipo chiosco, dei relativi servizi
igienici, ed opere esterne, degli arredi, attrezzature ed impianti offerti in sede di gara;
c)
realizzazione delle reti, allacciamenti alle utenze (acqua, luce, gas, ecc.) e pagamento
dei canoni per le utenze e relativi consumi;
d)
oneri connessi al rilascio di tutte le autorizzazioni o titoli necessarie allo svolgimento
dell’attività;
e)
presentazione di cauzione definitiva nelle modalità previste all’art.7 del capitolato
d’oneri;
f)
stipula di assicurazioni nelle modalità previste all’art.8 del capitolato d’oneri;
g)
sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura tipo chiosco;
h)
la cura del verde esistente nel parco pubblico come individuato nella planimetria di cui
all’Allegato “A”, la pulizia e lo svuotamento dei cestini, la pulizia dei servizi igienici, la
manutenzione dell’intera area di pertinenza oggetto della concessione secondo le
modalità previste all’art.12 del capitolato d’oneri;
i)
mantenere aperto l’esercizio pubblico almeno nel periodo 15 aprile - 30 settembre dalle
ore 16.00 alle 19,00 ovvero per i periodi ed orari indicati in sede di gara all’interno
dell’offerta tecnica.
j)
mantenere fruibile a tutti gli utenti del parco che ne fanno richiesta almeno il bagno
destinato a disabili nel periodo 15 aprile - 30 settembre dalle ore 16.00 alle 19,00, cioè
durante l’orario di apertura del pubblico esercizio, ovvero per i periodi ed orari indicati in
sede di gara all’interno dell’offerta tecnica.
k)
completamento delle opere previste nella convenzione e capitolato d’oneri ed indicati in
sede di studio di fattibilità, ed arredi, attrezzature, piantumazioni ed impianti (siepi,
piante, giochi, percorsi ecc.) definiti nell’offerta tecnica devono essere completati entro
sedici mesi dalla approvazione del progetto esecutivo.
l)
applicare nei confronti dei lavoratori occupati nella realizzazione della struttura e
nell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande costituente oggetto
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della presente convenzione tutte le norme contenute nel relativo contratto collettivo
nazionale di lavoro in vigore, nonché l’osservanza delle norme in tema di sicurezza sui
luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni,
esonerando espressamente l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità a
riguardo. L’attività dovrà essere espletato con personale idoneo.
Resta a carico del concessionario l’alea economica finanziaria derivante dalla stipula della
convenzione nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.
Art.7 Cauzione definitiva.
Al momento della stipula della convenzione, il concessionario presenterà, a favore del
Comune, garanzia definitiva di importo pari a cinque annualità del canone di concessione
offerto.
La cauzione definitiva potrà essere presentata in contanti presso la Tesoreria comunale,
ovvero, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La fideiussione dovrà essere accompagnata da autenticazione notarile della firma del
sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica ed il titolo in base al quale lo stesso è
legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.
Tale cauzione resta vincolata per l’intera durata della convenzione a garanzia dell’esatto
adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento di
danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante
la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da
parte del concessionario/gestore, ivi compreso il maggior costo che il Comune dovesse sostenere
qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell’area, in caso di risoluzione del contratto
per inadempienze del concessionario/gestore stesso.
Sempre il concedente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dal concessionario/gestore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti nonché sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti nel luogo di esecuzione del contratto.
In caso di incameramento parziale, l’ammontare della cauzione deve essere reintegrato,
pena la risoluzione del contratto nei modi e nelle forme previste dalla legge.
Art.8 - Assicurazioni
La gestione dell’attività di pubblico esercizio si intende esercitata a completo rischio e
pericolo del concessionario/gestore e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.
Il concessionario/gestore è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria
importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore
del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e
verso prestatori di lavoro (R.C.O.) Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
a)
condizioni per i rischi derivanti dall’attività di pubblico esercizio;
b)
l’inclusione della responsabilità civile “personale” dei prestatori di lavoro del gestore,
compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti
norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e
compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del gestore nell’esercizio delle
attività svolte per conto del concessionario;
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c)
che sono compresi i danni provocati alle strutture e alle cose mobili ed immobili di proprietà
comunale, che il concessionario/gestore ha in consegna e/o custodia;
d)
l’estensione ai danni derivanti al Comune o a terzi da incendio di cose del
concessionario/gestore o dallo stesso detenute.
Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro,
previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al
servizio del gestore.
La garanzia dovrà comprendere anche l’estensione alle malattie professionali.
II massimale della R.C.T./R.C.O. non potrà essere inferiore a €.5.000.000,00 con il limite di
€.1.000.000,00 per prestatore di lavoro.
La polizza dovrà essere stipulata nella forma “loss occurrence”.
L’esistenza di tale polizza non libera il concessionario dalle proprie responsabilità, avendo
essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Il concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:
a)
danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni;
b)
danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di
proprietà del gestore o di terzi, che si trovano nell’ambito della struttura comunale in
gestione.
Nella polizza “Incendio e altri eventi” deve essere inclusa la clausola di “rinuncia” da parte
dell’assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Verucchio.
Entrambe le polizze di cui sopra devono altresì contenere una specifica clausola di
salvaguardia con mantenimento della responsabilità dell’assicuratore nei casi di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo da parte del gestore contraente.
In sostituzione di detta specifica clausola si richiede l’impegno dell’Assicurazione a
comunicare l’eventuale mancato o ritardato pagamento del premio.
Il testo delle polizze, riportante le garanzie sopra richieste, deve acquisire il preventivo
assenso del Comune prima della loro sottoscrizione.
La stipula del contratto d’affidamento del servizio di gestione è subordinata alla consegna al
Comune di copia delle polizze di cui sopra.
Art.9 Prescrizioni.
Il concessionario/gestore dovrà ottenere la validazione ed approvazione del progetto
esecutivo delle opere. La struttura ultimata dovrà essere munita del certificato di conformità edilizia
ed agibilità ed in regola con quanto previsto dalle norme igienico sanitarie per la somministrazione
di alimenti e bevande. La struttura, pertanto, dovrà essere realizzata in modo tale da avere tutti i
requisiti tecnici ed igienicosanitari per ottenere le varie autorizzazioni. Se la struttura non avrà i
requisiti prescritti dalla legge, gli Uffici Comunali non saranno vincolati in alcun modo al rilascio
delle relative autorizzazioni;
Art.10 Divieti.
E’ fatto divieto nell’ambito della gestione dell’attività dei pubblico esercizio, l’installazione di
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco
(videogiochi) rientranti nella categoria 110 comma 6 del T.U.L.P.S.
Art.11– Penalità.
Il mancato rispetto della tempistica inerente il completamento delle opere previste in sede di
convenzione e capitolato d’oneri e quelle definite in sede di gara (quelle minime indicate nello
studio di fattibilità e le ulteriori indicate in sede di offerta tecnica) comporterà l’applicazione di una
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penale di €.100,00 giornaliere dopo il settimo giorno di inadempimento fatto salvo il
sopraggiungere di avverse condizioni meteorologiche.
Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del
capitolato d’oneri e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano
condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto
congruo, pari a sette giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il
concessionario/gestore non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non
risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento,
le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal concessionario/gestore, potrà irrogare,
con atto motivato, una penalità, in misura variabile tra €.150,00 e € 2.000,00 a seconda della
gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di
sanzione. Qualora non sia rispettato, l’ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito
cauzionale.
Art.12 Manutenzione del verde e Pulizia.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Su tutta l’area come indicata dalla planimetria definita nell’allegato “A” dovrà essere eseguita
la cura del verde esistente attraverso l’innaffiatura, la potatura, lo sfalcio dell’erba secondo le
normali regole del giardinaggio. In particolare, qualora non diversamente indicato in sede di
offerta tecnica, dovranno essere eseguiti n.15 sfalci annui di cui almeno n.12 nel periodo da
aprile a settembre di ogni anno. La programmazione degli sfalci verrà eseguita dall'Ufficio
Tecnico e comunicata con un anticipo di almeno 7 giorni al concessionario, in funzione delle
condizioni
climatico-ambientali
del
momento,
nonché
da
esigenze
proprie
dell’Amministrazione Comunale.
La pulizia e/o taglio dell'erba dovrà essere eseguita con la seguente modalità:
l’aggiudicatario, qualora non vi provveda in proprio, dovrà affidare il lavoro a
maestranze capaci e degne di fiducia;
nell'esecuzione del lavoro potranno essere utilizzati tutti gli attrezzi e macchinari che la
ditta esecutrice riterrà opportuni;
il materiale di risulta dovrà essere di volta in volta accantonato in vari punti dell'area e
subito portato a rifiuto a cura e spese della ditta esecutrice;
il lavoro dovrà essere comunque eseguito a regola d'arte inclusa la estirpazione delle
“erbacce” dalle aiuole arbustive e non dovranno essere trascurati particolari,
specialmente nella pulizia delle aree da cartacce, barattoli, ferri o altro.
Su tutta l’area come indicata dalla planimetria definita nell’allegato “A” dovrà essere curata la
pulizia complessiva provvedendo allo svuotamento dei cestini presenti nel Parco, alla
raccolta di oggetti e di rifiuti abbandonati.
Dovrà essere eseguita la pulizia dei servizi igienici installati e mantenimento in stato di
decoro ivi compreso il ricarico dei materiali di consumo.
Su tutta l’area come indicata dalla planimetria definita nell’allegato “A” dovranno essere
eseguiti, oltre a quanto sopra definito anche gli eventuali ed ulteriori interventi manutentivi
indicati in sede di offerta tecnica, secondo le modalità ivi esposte.
Tutti gli attrezzi occorrenti all'adempimento dei lavori d'obbligo sono a carico della Ditta.
L'Ufficio Tecnico Comunale ha il compito di effettuare la vigilanza del servizio e per qualsiasi
inadempimento contrattuale lo stesso dovrà avanzare all'Amministrazione Comunale
proposte di contestazione all’affidatario.
In caso di infrazioni di lieve entità, quali ad esempio un ritardo oltre il settimo giorno dalla
richiesta di intervento di pulizia delle aree e nell’estirpamento delle erbacce, è stabilita una
penale di euro 100,00 (euro cento) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
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h)
L'aggiudicatario sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura
che potessero derivare alle persone ed alle proprietà per causa delle opere sia già eseguite e
sia in corso di esecuzione. Qualora in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause
o liti, l'aggiudicatario dovrà sostenerle o sollevare comunque l'Amministrazione da ogni
responsabilità.
Art.13 Manutenzione ordinaria.
Il concessionario dovrà provvedere all’effettuazione di tutte le opere di manutenzione
ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione
della struttura delle attrezzature, arredi ed impianti previsti ed affidati in concessione, anche in
ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurarne l’ottimale funzionamento,
provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario, secondo le modalità e i tempi
concordati con l’Amministrazione comunale.
Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle strutture ed
opere connesse realizzate e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici.
In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario dovrà
provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari.
In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà la facoltà di
provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia
contemporaneamente avviso al gestore e fatta salva l’applicazione delle sanzioni e delle penali.
Per la conduzione e gli interventi di manutenzione degli eventuali impianti di riscaldamento e
degli impianti elettrici il gestore dovrà servirsi di ditta abilitata, che garantisca la certificazione ai
sensi del D.M. 37 del 22 gennaio 2008 (Ministero per lo Sviluppo Economico).
Il concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti. Esse
dovranno essere preventivamente concordate con l’amministrazione comunale e subordinate
all’approvazione della stessa.
Art.14 Manutenzione straordinaria.
Spetta al Concessionario la manutenzione straordinaria della struttura tipo chiosco e di tutte
le sue pertinenze interne ed esterne, degli arredi, attrezzature e impianti da lui installati nell’ambito
della concessione e cioè all’interno del giardino e dell’area giochi per bambini.
Per manutenzione straordinaria si intendono le opere o le modifiche riguardanti il
consolidamento, il rinnovamento sostanziale, la sostituzione di parti strutturali della struttura tipo
chiosco e di tutte le sue pertinenze, la realizzazione o la sostituzione integrale delle attrezzature,
arredi e degli impianti tecnologici.
L’Amministrazione comunale potrà prescrivere la realizzazione di lavori di manutenzione
straordinaria nel caso si rendessero necessari per la corretta e idonea fruibilità del parco De Andrè
o qualora siano dovuti per assenza o carenza di manutenzione ordinaria da parte del
concessionario. A tal fine l’Amministrazione diffida il Concessionario ad eseguire i lavori entro un
termine, trascorso il quale si procederà alla risoluzione in danno del contratto di concessione.
Il Concessionario potrà realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria che ritenga
necessari, previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale.
Art.15 – Esecuzione dei lavori.
Ad avvenuta validazione ed approvazione del progetto esecutivo, il concessionario
comunicherà all’amministrazione comunale il nominativo del direttore dei lavori, del responsabile
per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (munito di attestazione di possesso dei requisiti
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per gli adempimenti in materia di sicurezza) ed eventuali assistenti e estremi di loro iscrizione
all’ordine/albo professionale.
Secondo i termini dettati dal cronoprogramma, il concessionario procederà all’affidamento
dei lavori nel rispetto della normativa vigente in materia.
Individuata una o più imprese, il concessionario ne comunicherà il nominativo
all’Amministrazione comunale, corredato della documentazione attestante il possesso dei requisiti
in termini di qualificazione (eventuale attestazione SOA, Iscrizione CCIAA contenente le
dichiarazioni antimafia, casellario giudiziale, certificati carichi pendenti, DURC regolare, requisiti di
ordine generale di cui all’art.38 del DLgs 163/2006, ecc.). Sul possesso dei requisiti il Comune
potrà richiedere integrazioni o chiarimenti alla documentazione presentata e si riserva la facoltà di
verifica presso le autorità e gli enti competenti.
Ugualmente, in caso di imprese subappaltatrici, il concessionario ne comunicherà i dati al
Comune.
Art.16 – Risoluzione della convenzione
L’amministrazione comunale ha facoltà di risolvere la convenzione, ai sensi dell’articolo 1456
CC., e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
sospensione o interruzione della attività di pubblico esercizio, per qualsiasi causa, esclusa la
forza maggiore e le chiusure preventivamente comunicate e consentite ai sensi dell’art.7, per
oltre 10 giorni consecutivi;
abituale deficienza e negligenza nell’espletamento degli obblighi previsti dal capitolato
d’oneri e dalla convenzione;
eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
quando il concessionario subappalti le diverse attività previste dall’art.5 del capitolato d’oneri
senza rispettare l’osservanza delle disposizioni ivi definite;
messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dalla Convenzione non
preventivamente concordata con l’Amministrazione comunale e da questa non autorizzata;
violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente l’area, di
conseguenza la struttura tipo chiosco ivi insistente, oggetto della concessione per usi o
finalità diverse da quelle convenute;
violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture,
arredi, attrezzature, impianti, essenze arboree, nonché di tutto quanto oggetto della
concessione;
mancata realizzazione degli investimenti, interventi ed opere dichiarate nell’offerta
presentata in sede di gara;
mancata messa in opera delle attrezzature e degli arredi dichiarati nell’offerta presentata in
sede di gara;
La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall’Amministrazione con il semplice preavviso
scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere. Con la risoluzione del
contratto sorge per l’Amministrazione il diritto di affidare l’area al secondo classificato nella
procedura di gara.
La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto
dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario
dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i
fatti che hanno determinato la risoluzione.
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Art.17 - Fallimento, successione e cessione del concessionario.
Il consenso scritto dell’Amministrazione è necessario per il prosieguo del rapporto
contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione del concessionario del
servizio, ai sensi della vigente normativa.
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ALLEGATO E : SCHEMA DI CONVENZIONE
REP. N.
COMUNE DI VERUCCHIO
PROVINCIA DI RIMINI
**********
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE PER LA DURATA DI 25 ANNI
DI AREA VERDE CON STRUTTURA TIPO CHIOSCO DESTINATA A PUBBLICO ESERCIZIO
C/O IL PARCO COMUNALE DE ANDRE’, LOCALITA’ VILLA VERUCCHIO
-
REPUBBLICA ITALIANA –
L’anno duemiladieci addì ……. del mese di ………….. presso il Municipio di Verucchio.
Innanzi a me _________________ DR.______________________ (C.F.: ……………..), in qualità
di Segretario Generale del Comune di Verucchio, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune
gli atti nella forma pubblica amministrativa, si sono costituiti:
1)
-
____________________________
(C.F.:_________________________),
nato
a
_____________________ (___) il __/___/______ e domiciliato per il presente atto presso la
Segreteria del Comune, il quale agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del COMUNE
DI VERUCCHIO (C.F.: 00392080404), in qualità di Responsabile del Settore Territorio, come da
decreto sindacale prot. n. ________________;
2)
–…………………………(C.F.:………………..),
nato
a
……………………………..….
il
………………, in qualità di ……………………….… della ……….……………………. con sede in
……………………... - via ……………………. (C.F.: …………………….…).
Detti costituiti, della cui identità personale io Segretario sono certo, avendo i requisiti di legge,
d'accordo fra loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni a questo atto.
PREMESSO
- Che con atto di ………………………. n. …. del ……… è stata concessa a ………………., per la
durata di anni venticinque e con decorrenza dalla data di aggiudicazione della concessione, l’area
verde con chiosco-bar annessa al parco comunale De Andrè alle condizioni indicate nel capitolato
d’oneri approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ……..….. del ……………….…………..;
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Ciò premesso
tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto della convenzione
Il Comune di Verucchio (di seguito per brevità denominato "Comune")
dell’atto …………………
affida, in esecuzione
n. ….. del ………., a ………………..….…………………. (di seguito
denominato "Concessionario"),
che accetta,
la concessione di area verde con chiosco-bar
annessa al parco comunale De Andrè in località Villa Verucchio.
Art. 2 – Disciplina della convenzione
La concessione è disciplinata dalle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti nel
capitolato d’oneri approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.___ del ______________
(allegato al presente atto sotto la lettera “4”).
Art. 3 – Durata
La durata della concessione è stabilita in anni 25 (venticinque) con decorrenza dalla data di
rilascio del permesso di costruire per la realizzazione della struttura tipo chiosco.
In caso di recesso anticipato, il concessionario dovrà darne al Comune preavviso scritto entro sei
mesi dalla relativa decorrenza; in caso di mancato preavviso si applicherà una penale di Euro
1.100,00.
Art. 4 – Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il
Concessionario ha costituito la cauzione prevista all’art.7 del Capitolato d’Oneri mediante
………………………………………………...………. dell’importo di €…………….……...
Art. 5 – Divieto di cessione della convenzione, individuazione delle attività da poter cedere
a terzi, sub ingresso.
E’ vietato al Concessionario cedere la convenzione o subappaltare determinate attività ai sensi
dell’art.5 del Capitolato d’Oneri, sotto la comminatoria dell’immediata revoca della concessione e
del risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione Comunale.
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Art. 6 – Domicilio del Concessionario
Per gli effetti della presente convenzione, il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio
presso la sede di questo Ente.
Art.7 – Spese, imposte e gravami
Le imposte strettamente riferibili alla proprietà dell’area concessa è a carico del Comune.
Sono a carico del Concessionario tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti alla
concessione, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.
Art. 8 – Controversie
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l’Amministrazione Comunale e il Concessionario, in
ordine all’esecuzione del presente capitolato, verrà deferita al foro di Rimini.
In caso di controversia tra Concessionario ed utenti, si può ricorrere al Sindaco il quale decide
secondo equità.
E’ fatto salvo il ricorso all’autorità giudiziaria.
Art 9 – Allegati
Fanno parte integrante della presente convenzione:
- Bando di gara (allegato “1”);
- Offerta tecnica (allegato “2”);
- Offerta economica (allegato “3”);
- il Capitolato d’oneri (allegato “4”);
Art. 10 – Informativa trattamento dei dati personali
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003, le parti dichiarano di essere state informate
circa l’utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell’ambito di trattamenti automatizzati o
cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto.
Le parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero
esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di
compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o
cartacei di detti dati.
Ai sensi della legge indicata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
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Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente
tutte le informazioni previste dall’art. 10 della richiamata normativa ivi comprese
quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare e le modalità di esercizio dei diritti
dell’interessato previsti ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.
Per quanto non espressamente previsto in questo atto, si richiamano le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia.
E richiesto io Ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo
hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali
prendono visione e confermano l’esattezza.
Dopo di che, il presente atto e i relativi allegati firmati dai Signori contraenti e da me Segretario
rogante.
Questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia in numero ______ fogli
bollati, occupa numero _________________ pagine intere e parte della ____________ oltre alle
firme.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____________
………………………………………………….
IL CONCESSIONARIO
………………………………………………
L’UFFICIALE ROGANTE
……………………………………………………..
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ALLEGATO F – OFFERTA ECONOMICA
MARCA DA
BOLLO DA
€ 14,62
Al Comune di Verucchio
Ufficio Tecnico settore LL.PP.
Piazza Malatesta, 28
47826 – Verucchio (RN)
OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA
DURATA DI 25 ANNI DI AREA VERDE CON STRUTTURA TIPO CHIOSCO DESTINATA A
PUBBLICO ESERCIZIO C/O IL PARCO COMUNALE DE ANDRE’ IN LOCALITA’ VILLA
VERUCCHIO.
IMPORTO CANONE ANNUO €.1.100,00 (Euro MILLECENTO/00) soggetto a rialzo minimo di
Euro 100,00 o comunque per un multiplo di Euro 100,00.
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………...
nato il …………………………….. a …………………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………………….
dell’impresa ……………………………………………………………………………………………………
con sede in …………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………………….
con partita IVA n. ……………………………………………………………………………………………...
concorrente alla gara di cui all’oggetto;
DICHIARA DI OFFRIRE
Il prezzo di Euro …………………… …………….…(in cifre)
(diconsi Euro ……………………………………………………………………………………. (In lettere))
quale canone annuo per l’area in concessione come definita nella planimetria di cui all’allegato “A”.
_______________, lì ___________________
IL TITOLARE – RAPPRESENTANTE LEGALE
_______________________________
(timbro e firma)
Allegare, pena l’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante
(carta di identità, patente di guida o passaporto).
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