SULLA INCONFIGURABILITÀ DELL’ANATOCISMO NEL CONTO
CORRENTE OPERATIVO
A cura di
Antonio De Simone e Maria Luigia Ienco (avvocati del Foro di Napoli)
SOMMARIO
1.Premessa - 2. Il regolamento degli interessi nei rapporti di conto corrente bancario - 3.
Analisi di sistema: casistica giurisprudenziale sulle rimesse in conto corrente - 3.a.
Versamento della pensione sul conto corrente e pignorabilità dell’intero saldo - 3.b.
Revocatoria fallimentare e rimesse solutorie annotate in conto - 3.c. Annotazione degli
interessi sul conto corrente ordinario provenienti da conti anticipi - 3.d. Usura bancaria:
irrilevanza della capitalizzazione trimestrale ai fini del computo del TEG - 4.
Sull’inconfigurabilità tout court dell’anatocismo nei rapporti regolati in conto corrente.
1. PREMESSA
La capitalizzazione degli interessi in conto corrente è tema tra i più dibattuti
nell’ambito del diritto bancario, oggetto di copiosa produzione dottrinaria e di
caotica casistica giurisprudenziale, specie se rapportato nello specifico al divieto di
anatocismo di cui all’art.1283 c.c..
Guardando al fenomeno da prospettive distorte e/o focalizzandosi su aspetti
marginali, non pochi autori hanno finito per “perdere di vista” il reale funzionamento
del conto corrente operativo, concludendo per la configurabilità di fattispecie
anatocistica laddove, per quanto si cercherà di spiegare infra, non può dirsi integrata
– in senso proprio – la produzione di interessi su altri interessi.
Si proverà a chiarire che, per ragioni di coerenza sistematica, l’ordinamento non può
far discendere dal medesimo fatto giuridico conseguenze opposte, a seconda che si
consideri la questione dalla prospettiva della banca ovvero da quella del cliente–
correntista.
Si può prendere le mosse da una semplice premessa.
Anatocismo e capitalizzazione degli interessi sono concetti ben differenti tra loro:
- il primo (anatocismo) designa la speciale attitudine degli interessi a produrre a loro
volta interessi, entro i limiti di cui all’art.1283 c.c. e di cui alla normativa speciale
in materia bancaria e creditizia;
- la seconda (capitalizzazione) indica il fenomeno in forza del quale una certa misura
di interessi viene tramutata in sorte capitale, con conseguente trasformazione di
un’obbligazione da accessoria in principale.
Il divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c. riguarda solo ed esclusivamente il
caso di interessi che siano maturati, scaduti (divenuti esigibili) e, infine, che non
siano stati pagati1.
2. IL
REGOLAMENTO DEGLI INTERESSI NEI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE
BANCARIO
Sul punto cfr. MORERA, Sulla non configurabilità della fattispecie “anatocismo” nel conto corrente
bancario, sul web in http://www.economia.uniroma2.it; in senso conforme COLOMBO, Gli interessi nei
contratti bancari, Roma, 2014, passim.
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Invero, in un rapporto di conto corrente, il pagamento degli interessi (sia che venga
effettuato con denaro proprio – alias del correntista - che con denaro altrui – alias
della banca) fa sì che gli stessi perdano la loro natura e che da obbligazione
accessoria (interessi) si trasformino in obbligazione principale (capitale) per cui può
affermarsi che l’interesse pagato “non esiste più”.
Come noto, infatti, il contratto di conto corrente è un accordo di contabilizzazione tra
la banca e il correntista, in virtù del quale la banca si assume l’incarico di
contabilizzare tutte le partite ed i rapporti del correntista e precisamente:
a) i rapporti che intercorrono tra la banca e il correntista;
b) i rapporti che intercorrono tra il correntista ed i terzi.
Può, altresì, pacificamente affermarsi che il rapporto di conto corrente e la
contabilizzazione delle movimentazioni bancarie si svolgono in tre tempi:
1) FATTO;
2) ANNOTAZIONE;
3) SALDO.
Ogni volta che delle operazioni vengono annotate in conto si produce un’immediata
modifica del saldo disponibile (aumento in caso di accredito, diminuzione in caso di
addebito).
Quanto all’annotazione, relativamente ai soli rapporti tra cliente e banca, essa
equivale ad un pagamento, con effetto solutorio, che determina il nuovo saldo
debitore e/o creditore2.
In altri termini: l’operazione di addebito da parte della Banca, per effetto della
contabilizzazione sul conto, determina un effetto estintivo verso la Banca3, in quanto,
per il sol fatto che un determinato pagamento venga annotato e addebitato,
immediatamente il saldo disponibile andrà a diminuire con l’effetto di aumentare il
saldo passivo del correntista verso la Banca.
Un esempio pratico è rappresentato dal funzionamento del mutuo fondiario regolato
in conto corrente:
1) FATTO (es. scadenza del pagamento di una rata di mutuo);
2) ANNOTAZIONE (pagamento della rata);
3) SALDO (importo a disposizione del correntista – a debito o a credito).
In tali casi, dunque, per effetto dell’annotazione della rata sul conto corrente (che si
considera regolarmente pagata) non scatterà la mora ed il mutuo sarà in regolare
Cfr. MORERA, op. cit., p.5; Sulla qualificazione solutoria delle rimesse in conto corrente – e sulla
confutazione della dottrina contrapposta – si veda COLOMBO, op.cit., pp.78 e ss.
3
Non vale a contraddire tale prospettazione quella giurisprudenza di legittimità che, pronunciandosi in
maniera parziale sulla prescrizione della ripetibilità dei versamenti in conto corrente nei limiti del fido,
afferma che «[l’annotazione in conto] non si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde
alcuna attività solutoria […] in favore della banca». Cass.Civ. 15 gennaio 2013 n.798, sul web in
www.expartecreditoris.it. Non convince, infatti, alla luce di quanto si analizzerà più compiutamente
infra, il diverso trattamento accordato dalla medesima giurisprudenza alla medesima situazione
giuridica – in contesti differenti. Sembra, inoltre, che il ragionamento della S.C. si fondi su una analisi
superficiale del funzionamento del rapporto di conto corrente. Peraltro, l’angolo visuale appare limitato
alla sola tematica della prescrizione dell’azione di ripetizione di rimesse (asseritamente) illegittime.
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ammortamento, laddove, si ripete, l’annotazione in conto - solo nei rapporti tra banca
e cliente - ha un effetto estintivo dell’obbligazione4.
Assunto quest’ultimo aspetto come presupposto, è irrilevante e poco importa se il
correntista per pagare il suo debito a titolo di interessi nei confronti della banca
utilizzi denaro proprio ovvero quello messo a disposizione della banca con
un’apertura di credito: ciò che conta è che quella obbligazione pecuniaria è stata
estinta.
Prova ne è la circostanza che, all’esito della annotazione della rata di mutuo
ipotecario in conto corrente, l’originario debito ipotecario si estingue, per diventare
“inesorabilmente” chirografario.
Il medesimo meccanismo giuridico opera per qualsiasi tipo di rapporto intercorrente
tra banca e cliente.
Si è detto che l’annotazione in conto ha, nei rapporti banca e cliente, effetto
immediatamente estintivo delle rispettive obbligazioni.
Ne consegue che il momento di chiusura periodica del conto è assolutamente neutro
rispetto la fattispecie anatocistica in quanto le singole voci già annotate e
contabilizzate in conto sia per la banca che per il cliente hanno già perso la loro
originaria natura giuridica5.
Muovendo da tale ragionamento – ed anticipando le conclusioni alle quali si
addiverrà – può formularsi una valutazione dei rapporti tra fattispecie anatocistica e
rapporto di conto corrente, in termini di inconfigurabilità della prima, in
considerazione dell’effetto estintivo delle annotazioni in conto.
In altri termini, se l’addebito (rectius, l’annotazione) in conto estingue l’obbligazione
relativa agli interessi, non può logicamente parlarsi di interessi scaduti (e non pagati),
che producano nuovi interessi (appunto in violazione dell’art.1283 c.c.), ma di nuovo
capitale (saldo)6.
Trattasi di fenomeno assimilabile – per certi versi – non già ad un’indebita fattispecie
anatocistica, ma ad un’ipotesi legale di capitalizzazione degli interessi, con la
obbligazione “accessoria” che diviene “principale”.
La tesi avversata confonde, ad avviso di chi scrive, concetti distinti, laddove ritiene
che l’interesse scaduto, annotato in conto e pagato, resti connotato da una propria
autonomia, tale da poter essere distinto dal capitale7.
4
Nessuno ha mai ipotizzato di poter ritenere che in tale contabilizzazione si possa configurare
l’esistenza di un indebito fenomeno anatocistico, sebbene la rata di mutuo sia composta
originariamente di una quota di interessi e una di capitale, e nonostante le annotazioni determinino un
incremento del saldo negativo, sul quale maturano altri interessi.
5
Chiarisce bene tale aspetto MORERA, op. cit., p.10;
6
Prova ne è che, se gli interessi passivi maturati in conto corrente fossero regolati (alias addebitati) su
un conto separato, verrebbe meno l’effetto “ottico” dell’anatocismo. In senso conforme alla tesi
esposta si veda MORERA, op. cit., pp.10 e ss.
7
Contra, si registra la posizione di MAGNI, Le regole sull'anatocismo, in il mutuo e le altre operazioni
di finanziamento, a cura di CUFFARO, Bologna, 2005, p. 158, nota 126, secondo il quale, portando il
ragionamento alle estreme conseguenze, la circostanza che l'annotazione a debito degli interessi
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Il fenomeno è analogo ad altre fattispecie – che più analiticamente si valuteranno
infra – in relazione alle quali potrà verificarsi come, aderendo alla soluzione qui
prospettata, il sistema raggiunga un certo grado di “coerenza”.
Si ponga anzitutto mente al caso del contratto di mutuo, allorquando si verifichi
l’inadempimento del mutuatario in relazione ad una rata costituita sia da capitale che
da interessi convenzionalmente stabiliti.
In tale ipotesi, invero, si applicherà l’interesse moratorio, in via sostitutiva
dell’interesse corrispettivo e non potrà certo parlarsi di anatocismo per il sol fatto che
la mora venga a computarsi sull’intera rata, comprensiva anche dell’originaria quota
di interessi, atteso che, per quella giurisprudenza che applica alla lettera i principi di
matematica finanziaria, per effetto dell’inadempimento, la rata è divenuta un
unicum8.
Ed infatti, e secondo consolidate nozioni giuridiche e di matematica finanziaria, al
momento della scadenza della rata, l’interesse moratorio viene ad applicarsi
sull’unico debito esistente, non distinguendosi più – in tale ambito – tra componente
dovuta a titolo di capitale e quella dovuta a titolo di interessi compensativi.
La mancata valutazione di tale aspetto genera un evidente «errore di prospettiva»9.
passivi viene eseguita dalla banca, senza che il cliente «possa avere ben chiaro e presente quanto si
verifica» (e cioè l'estinzione del debito per interessi maturatosi nel trimestre precedente), realizzerebbe
— per l'appunto — un'ipotesi di pattuizione in frode alla legge, in quanto consentirebbe di ottenere per
altra via il risultato, vietato dal disposto di cui all'art. 1283 c.c., di conseguire la produzione di
interessi su interessi (anche accumulatisi per meno di un semestre), a prescindere dalla proposizione di
apposita domanda giudiziale, o dalla stipulazione di idonea convenzione successiva alla scadenza
degli interessi primari.
8
cfr. DE SIMONE – IENCO, Disciplina antiusura e nuovi tassi legali di mora: usura “legale”?, in
Gazzetta forense, 2015 fasc.6, pp. 35 e ss, laddove in nota n.20, in merito ad altra questione, si legge
«A supporto della contrarietà della tesi della sommatoria si rileva che al momento dell’inadempimento
ci si trova al cospetto di una sola obbligazione che il debitore è tenuto soddisfare per capitale ed
interessi. L’inadempimento della rata trasforma le due obbligazioni, seppure originariamente
distinguibili per capitale e interessi, in un unico debito. Vero è che in ogni rata è sempre possibile
identificare quale sia la quota di interessi e quale quella di capitale, ma questo non esclude che,
scaduta la rata e non pagata, sull'intero importo di essa inizino a decorrere gli interessi di mora. Ora, la
ratio dell'art. 1194 c.c. si fonda sulla considerazione che, se al debitore fosse consentito di imputare
versamenti parziali prima al capitale anziché agli interessi, il creditore vedrebbe ridursi la sua pretesa
agli interessi in quanto appunto sarebbe stato ridotto il debito capitale. La medesima ratio impone che,
di fronte alla scadenza insoluta di una rata di debito (rata che pur comprende una parte del capitale ed
una parte di interessi), i versamenti in conto siano da imputare agli interessi di mora sulla rata
insoluta: ché altrimenti, proprio come ha inteso escludere il legislatore ex art.1194 c.c., l’imputazione
del versamento alla rata scaduta riuscirebbe a ridurre il debito che produce interessi e, dunque, anche a
ridurre la qualità di interessi che maturano mano a mano che si prolunga l’insolvenza. In sostanza, il
mancato pagamento di una rata comprensiva anche di interessi determina la pretesa del creditore ad
ottenere anche gli interessi moratori sugli interessi non pagati, dunque il pagamento parziale va
imputato per primo a questi interessi, poiché in mancanza verrebbe frustrata la ratio dell’art.1194
c.c.(Cass.8.7.1986 n. 4451). Tale principio è stato poi ribadito in altre decisioni ove è stato precisato
che in definitiva non si viene concretizzare alcuna sommatoria di interessi poiché gli interessi moratori
operano sull’unico debito esistente (Cass.21.10.2005 n.20449; 31.1.2006 n. 2140)».
9
L’espressione è di MORERA, op.cit., p.1.
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3. ANALISI DI SISTEMA: CASISTICA GIURISPRUDENZIALE SULLE RIMESSE IN CONTO
CORRENTE
Nell’ottica di un’analisi sistematica delle vicende riguardanti le rimesse in conto
corrente ed i relativi effetti, che supra si è assunto come presupposto logico della
inconfigurabilità dell’anatocismo nei detti rapporti banca-cliente, può essere utile
riportare il trattamento riservato alle annotazioni (in altri contesti) dalla
giurisprudenza di merito e di legittimità.
a) VERSAMENTO DELLA
DELL’INTERO SALDO
PENSIONE SUL CONTO CORRENTE E PIGNORABILITÀ
La Corte Costituzionale, con sentenza del 15 maggio 2015 n.8510, si è pronunciata
sulla pignorabilità delle somme confluite su conto corrente a titolo di prestazione
previdenziale.
In particolare, nel caso di specie un debitore esecutato aveva proposto opposizione
all’esecuzione relativamente ad un conto corrente alimentato esclusivamente con i
versamenti da rimesse pensionistiche, chiedendo di far valere a sua tutela
l'impignorabilità parziale relativa ai crediti da pensione in relazione alla disciplina
che invece limita l’utilizzo del contante, obbligando il versamento coattivo sul conto
corrente.
Ebbene, la Corte ha stabilito che le pensioni sono pignorabili senza limiti se
accreditate su conto corrente bancario e/o postale, in quanto l’annotazione in conto
comporta la “perdita del carattere di indisponibilità” in relazione a misure cautelari
ed espropriative”.
Il principio espresso è stato il seguente:
L’annotazione in conto modifica immediatamente la natura giuridica delle somme
versate, a titolo di pensione, facendo perdere l’originaria qualificazione
b) REVOCATORIA FALLIMENTARE E RIMESSE SOLUTORIE ANNOTATE IN CONTO
La circostanza che l’annotazione in conto abbia effetti solutori può ulteriormente
essere desunta dalla giurisprudenza relativa alla “vecchia” revocatoria fallimentare,
nell’ambito della quale, per anni – in maniera incontestata – è stato affermato tale
principio11, almeno ogniqualvolta le rimesse fossero effettuate su conto “scoperto”.
10
DE SIMONE, Pensioni: pignorabili senza limiti se accreditate su conto corrente bancario e/o
postale, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it, anno 2015.
11
«Nel conto corrente di corrispondenza l'annotazione di operazioni di segno opposto trova titolo
negli obblighi reciprocamente assunti dalle parti per il perseguimento della finalità propria di tale
rapporto e consegue, in definitiva, al diritto del correntista di variare la disponibilità del conto con
successivi versamenti e prelievi. Il saldo tra gli accrediti, provenienti da bonifici di terzi, annotati dalla
banca sul menzionato conto corrente e gli addebiti risultanti dal medesimo conto non può quindi
ricondursi all'effetto proprio della compensazione legale ex art. 1243 c.c. e, quindi, ad una vicenda
estintiva opponibile al fallimento ex art. 56 L.F. - R.D. n. 267/1942 - e pertanto sottratta alla
revocatoria, ma, rappresentando una semplice operazione di conguaglio tra annotazioni di segno
opposto, lascia inalterata la revocabilità delle singole rimesse qualora unitamente al carattere solutorio
delle medesime ricorra, in capo alla banca, il requisito soggettivo della scientia decoctionis». App.
Bologna Sez. III, 11 aprile 2007, in Pluris, Massima redazionale, 2008. «Le rimesse intervenute sul
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L’annotazione in conto corrente, in particolare, l’accreditamento, ha sempre
determinato la immediata riduzione o l'elisione del saldo negativo, per il cliente, e,
pertanto, la natura solutoria per la Banca.
Se revocabili, secondo la disciplina di cui alla legge fallimentare, sono solo i
versamenti qualificabili come “pagamenti”, tradizionalmente la giurisprudenza ha
sempre affermato la revocabilità di qualsiasi versamento effettuato in presenza di un
debito scaduto ed immediatamente esigibile, assumendone la natura solutoria (totale
o parziale) di quel debito, per il sol fatto che vi fosse un (formale) accreditamento sul
conto corrente “principale”.
Tale effetto (ACCREDITAMENTO = ANNOTAMENTO= PAGAMENTO=
ESTINZIONE DEBITO) e, pertanto, la consequenziale sperequazione di trattamento
rispetto agli interessi, è ancora più evidente allorquando il debito del correntista sia
“saldato” mediante giroconto proveniente da una operazione di anticipazione.
Anche in tali casi, sebbene l’annotazione (in favore del correntista) avvenisse
mediante l’utilizzo di moneta bancaria messa a disposizione dallo stesso istituto di
credito, per l’effetto di un mero giroconto, la giurisprudenza ha sempre considerato
revocabili le rimesse, pur qualificandosi queste come mere voci contabili, sul
presupposto che avessero in ogni caso natura solutoria, per il sol fatto che vi fosse un
accreditamento proveniente da altro conto12.
conto corrente, che presenti un saldo negativo, sono revocabili, ai sensi dell'art. 67, secondo comma,
legge fall. (nella formulazione anteriore al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio
2005, n. 80), in quanto qualsiasi versamento effettuato in presenza di un debito scaduto ed
immediatamente esigibile costituisce un pagamento (totale o parziale) di quel debito; né il fatto che il
debitore abbia successivamente continuato ad operare sul conto può far venir meno l'effetto solutorio
già realizzato, a meno che non vi sia la prova che il denaro versato sia rimasto nella disponibilità del
correntista (come accade nelle cd. partite bilanciate)», Cass. civ. Sez. I, 3 luglio 2013, n. 16610
«Qualora il conto corrente acceso da un dato imprenditore presso la banca sia inizialmente assistito da
un'apertura di credito che poi, al momento delle effettuazioni delle rimesse, risulti essere stata
revocata dalla banca, gli accreditamenti effettuati dall'imprenditore poi fallito sul conto, dai quali
consegua la riduzione o l'elisione del saldo negativo, per il cliente, hanno natura solutoria. Di talché,
gli stessi sono revocabili ex dell'art. 67 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), come
pagamenti di crediti liquidi ed esigibili». Trib. Trento, 13 marzo 2013 «Nel caso di rimessa su conto
scoperto, lo scoperto di conto costituisce per la banca credito esigibile, con conseguente idoneità della
situazione alla integrazione di una delle componenti oggettive della revocatoria fallimentare ex art. 67,
comma secondo, della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942); il versamento su conto scoperto,
ancorché non richiesto dalla banca, ma da essa accettato, non crea nuova disponibilità per il cliente, in
mancanza di prova di un rapporto stabile di disponibilità convenzionalmente pattuito o di una
programmata imputazione specifica alla copertura di futuri prelievi o ordini di pagamento; il
versamento in conto scoperto ha vero e proprio valore estintivo del credito della banca, con carattere
solutorio rilevante ai fini della revocabilità ai sensi della normativa di cui innanzi» Trib. Bari, Sez. IV,
31 maggio 2012.
12
«Qualora, tramite un'operazione di giroconto, la somma erogata in via di anticipazione da una banca
su un conto corrente di corrispondenza, a fronte della rimessa di effetti salvo buon fine da parte del
cliente, venga riaccreditata su altro conto corrente scoperto del medesimo cliente, l'operazione non
assume natura puramente contabile, ma funzione satisfattoria, venendo l'accreditamento utilizzato ad
estinzione dello scoperto, con la conseguenza che la rimessa è soggetta a revocatoria fallimentare. Né
rileva, in senso contrario, che le anticipazioni siano avvenute a fronte dello sconto di effetti non andati
a buon fine, trattandosi, anche in questo caso, di somme erogate dalla banca su di un apposito conto,
poi confluite sul conto corrente scoperto per ridurne l'esposizione», Cass. civ., Sez. I, 13 febbraio
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In altri termini, la giurisprudenza ha considerato che il meccanismo del giroconto, il
quale giustifica l’addebito su un conto a beneficio dell’accredito su un altro, dimostri
in ogni caso un “passaggio di denaro”.
Se ciò è vero, non può la stessa rimessa considerarsi come un pagamento, quando
l’istituto bancario sia convenuto in revocatoria fallimentare, ed invece perdere la
natura solutoria quando sia il cliente a reclamare la ripetizione di poste asseritamente
illegittime ex art.1283 c.c.
2013, n. 3507; «In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti effettuati alla banca da parte del
correntista, la natura solutoria delle relative operazioni, necessaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 67,
secondo comma, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), (se eseguite nel periodo sospetto e ricorrendo
la scientia decoctionis dell'accipiens), ricorre anche nell'ipotesi in cui gli accreditamenti provengano,
sotto forma di rimesse e come giroconti, dal conto anticipi al conto corrente ordinario, allorché esse
siano state utilizzate in via di fatto per ridurre ovvero eliminare lo scoperto dell'unico conto operativo,
quello ordinario, e non assumendo alcuna rilevanza che il conto anticipi presenti un saldo attivo o
passivo. Tale conto, infatti, costituisce una mera evidenza contabile dei finanziamenti per
anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, annotandosi in esso in "dare" le anticipazioni
erogate al correntista ed in "avere" l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti
commerciali presentati dal cliente; ne consegue che il saldo passivo del conto anticipi non indica uno
scoperto, i due crediti, del cliente, per il credito incassato e della banca, per l'anticipo concesso, si
compensano ex art. 56, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), e, pertanto, le relative rimesse non
hanno carattere solutorio, divenendo, invece, assoggettabili alla predetta azione revocatoria quando,
come nella specie, le somme oggetto dell'originaria anticipazione siano state poste nella disponibilità
del correntista sul conto corrente ordinario scoperto», Trib. Milano Sez. II, 22 gennaio 2013; «In tema
di revocatoria fallimentare di pagamenti effettuati alla banca da parte del correntista, la natura
solutoria delle relative operazioni, necessaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, secondo comma,
legge fall. (se eseguite nel periodo sospetto e ricorrendo la "scientia decoctionis" dell'"accipiens"),
ricorre anche nell'ipotesi in cui gli accreditamenti provengano, sotto forma di rimesse e come
giroconti, dal conto anticipi al conto corrente ordinario, allorché esse siano state utilizzate in via di
fatto per ridurre ovvero eliminare lo scoperto dell'unico conto operativo, quello ordinario, e non
assumendo alcuna rilevanza che il conto anticipi presenti un saldo attivo o passivo. Tale conto, infatti,
costituisce una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla
banca al cliente, annotandosi in esso in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in "avere"
l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente;
ne consegue che il saldo passivo del conto anticipi non indica uno scoperto, i due crediti - del cliente,
per il credito incassato e della banca, per l'anticipo concesso - si compensano ex art. 56 legge fall. e,
pertanto, le relative rimesse non hanno carattere solutorio, divenendo, invece, assoggettabili alla
predetta azione revocatoria quando, come nella specie, le somme oggetto dell'originaria anticipazione
siano state poste nella disponibilità del correntista sul conto corrente ordinario scoperto», Cass. civ.
Sez. I, 20 giugno 2011, n. 13449; «Nell'ipotesi in cui tra banca e cliente (successivamente dichiarato
fallito) fossero in “essere diverse linee di credito (conto corrente ordinario e conto anticipi), in
presenza di un negozio di anticipazione su ricevute bancarie con contestuali accrediti dei
finanziamenti così erogati sul conto corrente ordinario, le rimesse solutorie affluite sul conto anticipi
sono autonomamente revocabili ove non siano revocabili - per mancanza dell'elemento soggettivo - le
corrispondenti rimesse solutorie effettuate sul conto corrente ordinario, in quanto, nel momento in cui
la banca incassa il credito anticipato, estingue il credito sorto con l'anticipazione stessa, venendo
quindi integrata la fattispecie del pagamento di debito liquido ed esigibile, revocabile, nel caso di
specie, quale mezzo normale di pagamento ex art. 67, 2° comma, L.F. - R.D. n. 267/1942. Non si
registra, pertanto, alcuna duplicazione di importi da revocare e, in linea astratta, deve propendersi per
la revocabilità di tutte le rimesse effettuate in accredito sul conto anticipi, a pagamento - da parte del
terzo, "debitor debitoris" - del debito vantato dalla banca nei confronti del correntista anticipato»,
Trib. Bologna, Sez. IV, 15 marzo 2006.
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c) ANNOTAZIONE
DEGLI INTERESSI
PROVENIENTI DA CONTI ANTICIPI
SUL
CONTO
CORRENTE
ORDINARIO
Medesime considerazioni sono state svolte dal Tribunale di Torino, sezione VI, in
persona del Giudice dott. Enrico Astuni, con sentenza del 20 giugno 2014.
In particolare, nel caso sottoposto al magistrato piemontese, il correntista aveva
dedotto la nullità degli addebiti in mancanza di contratto scritto e l'applicazione di
interessi anatocistici perché la competenza, pagata tramite conto corrente,
concorrendo a formare il saldo passivo, avrebbe a sua volta generato interessi.
Il Tribunale ha giudicato infondate le doglianze, in quanto:
a) secondo la normale operatività bancaria, desumibile anche dagli estratti di conto
corrente prodotti, l'anticipo salvo buon fine (s.b.f. per effetti, ri.ba. ecc.) si qualifica
come un'operazione creditizia giuridicamente autonoma rispetto al conto corrente di
corrispondenza, pur se regolata tramite il conto corrente sia per quanto concerne
l'accredito dell'anticipo e l'addebito (storno) dell'eventuale insoluto, sia per quanto
concerne spese e competenze, che vengono abitualmente pagate tramite le
disponibilità di conto corrente;
b) la circostanza che gli interessi maturati sulle autonome operazioni di anticipo
siano stati pagati, confluendo e concorrendo a formare il complessivo saldo debitore
del conto corrente, alla stregua di ogni altra operazione "in dare", esclude che essi
possano conservare la propria natura di interessi ai fini dell'applicazione del divieto
ex art. 1283 c.c..
Il principio espresso è stato il seguente:
L’addebito di interessi maturati sulle autonome operazioni di anticipo sul conto
corrente ove pagati, confluendo e concorrendo a formare il complessivo saldo
debitore del conto corrente, alla stregua di ogni altra operazione "in dare",
esclude che essi possano conservare la propria natura di interessi ai fini
dell'applicazione del divieto ex art. 1283 c.c.
d) USURA
BANCARIA: IRRILEVANZA DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE AI
FINI DEL COMPUTO DEL TEG
Sempre il Tribunale di Torino, con sentenza del 8 ottobre 201413, in persona del dott.
Bruno Conca, nel decidere in una controversia avente ad oggetto la verifica
dell’usura oggettiva, in relazione alla capitalizzazione periodica ed ai relativi effetti
sul tasso effettivo globale ha affermato che:
a) la contabilizzazione sul conto corrente fa perdere all’interesse la sua originaria
natura giuridica, con la conseguenza che lo stesso da obbligazione secondaria si
trasforma in obbligazione primaria («l’annotazione in conto degli interessi
trimestralmente (e legittimamente) pattuiti EQUIVALE A PAGAMENTO per cui gli
stessi interessi vengono conglobati nel capitale mutando, per l’effetto, il loro regime
giuridico»);
b) la liquidazione degli interessi fatta dalla banca trimestralmente fa sì che gli stessi
concorrano alla determinazione del capitale per il trimestre successivo per cui non
vanno computati nel Tasso Effettivo Globale.
Sul web con nota di IENCO, Usura: l’interesse capitalizzato (annotato e quindi pagato) non va
computato nel tasso-soglia, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it – 2014.
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Il principio espresso è stato il seguente:
L’annotazione in conto per effetto della contabilizzazione ha un effetto solutorio,
per cui la capitalizzazione degli interessi passivi non va considerata ai fini del
TEG.
&&&&&
Nei casi appena illustrati, la contabilizzazione del versamento assume natura di
pagamento e muta la natura dell’interesse, conglobandolo in un’unica obbligazione
(al pagamento della rata di mutuo scaduta) ovvero determinando una variazione del
saldo con effetto estintivo.
Per l’effetto, alcuna violazione dell’art.1283 c.c. può dirsi verificata, atteso che “non
vi sono più” interessi sui quali far maturare altri interessi.
4. SULL’INCONFIGURABILITÀ
TOUT COURT DELL’ANATOCISMO NEI RAPPORTI
REGOLATI IN CONTO CORRENTE
A questo punto dell’analisi può giungersi ad una generalizzazione dei risultati,
affermando l’inconfigurabilità dell’anatocismo tout court nei rapporti bancari
regolati in conto corrente.
In essi – va dato per assunto – è pacifico che l’interesse matura giorno per giorno (cd.
dietim), scade giorno per giorno, e può essere contabilizzato secondo l’accordo
previsto dalle parti.
Invero autorevole dottrina ha sviluppato tale tesi in maniera articolata e
lineare, mediante il seguente schema argomentativo:
a) il conto corrente bancario è un contratto con cui la banca ed il cliente convengono
di regolare i loro reciproci rapporti di dare ed avere, mediante annotazioni sul conto e
non mediante materiale dazione di moneta legale;
b) il saldo, disponibile da parte del cliente in qualsiasi momento, indica dunque la
quantità di moneta bancaria che il correntista può utilizzare e l'annotazione sul conto
da parte della banca modifica immediatamente la quantità di moneta bancaria
disponibile;
c) l'annotazione sul conto ha, nei rapporti tra banca e cliente, effetto immediatamente
estintivo delle rispettive obbligazioni; di conseguenza, il momento della «chiusura
periodica del conto», altro non rappresenta che «il termine, che si succede
periodicamente, nel quale crediti della banca verso il cliente (per interessi, spese,
commissioni, ecc.) e crediti del cliente verso la banca (normalmente per interessi),
crediti tutti traenti la loro origine nello svolgimento del rapporto di conto corrente, e
non da causali estranee in sé al rapporto, come è normalmente nelle varie
annotazioni, diventano liquidi ed esigibili, e vengono "esatti" con annotazione sul
conto»;
d) pertanto, sotto il profilo più squisitamente giuridico, «ciò che impedisce di
ravvisare la fattispecie dell'anatocismo nel conto corrente bancario è la circostanza
che, con l'annotazione, il rapporto relativo agli interessi si estingue, onde non può
parlarsi di interessi scaduti, che producono altri interessi»14.
14
Cfr. COLOMBO, Gli interessi bancari, Roma 2014, pag. 76 e 77; in giurisprudenza App. Torino 7
maggio 2004; Trib. Roma, 11 novembre 2004 in Giustizia Civile, 2005 p.1835 ss. Le frasi virgolettate
dell’ultimo periodo sono di FERRO-LUZZI, Dell'anatocismo, del conto corrente bancario e di tante
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Cambiando l’ordine dello schema, si può ritenere che la contabilizzazione sul conto
corrente produca i seguenti effetti:
1) l’annotazione in conto modifica immediatamente la natura giuridica
dell’interesse, facendovi perdere l’originaria qualificazione;
2) l’addebito di interessi maturati sulle autonome operazioni di anticipo sul conto
corrente, ove pagati, confluendo e concorrendo a formare il complessivo saldo
debitore del conto corrente, alla stregua di ogni altra operazione “in dare”, esclude
che essi possano conservare la propria natura di interessi ai fini dell'applicazione del
divieto ex art. 1283 c.c.;
3) la contabilizzazione sul conto corrente fa perdere all’interesse la sua originaria
natura giuridica, con la conseguenza che lo stesso da obbligazione secondaria si
trasforma in obbligazione primaria («l’annotazione in conto degli interessi
trimestralmente (e legittimamente) pattuiti EQUIVALE A PAGAMENTO per cui gli
stessi interessi vengono conglobati nel capitale mutando, per l’effetto, il loro regime
giuridico», per riprendere nuovamente le parole del Tribunale di Torino, dott. Bruno
Conca, 8 ottobre 201415).
Valutati in questi termini gli effetti dell’annotazione (estinzione del debito), non vi
sono ragioni giuridiche per atteggiare tali effetti diversamente, quando si discuta di
applicazione della normativa antiusura ovvero di revocabilità delle rimesse in conto,
piuttosto che quando si controverta di possibile violazione del divieto di anatocismo.
Per effetto della contabilizzazione, infatti, il debito del correntista è estinto e
l’addebito di interessi maturati, confluendo e concorrendo a formare il complessivo
saldo debitore del conto corrente, alla stregua di ogni altra operazione "in dare",
esclude che essi possano conservare la propria natura di interessi ai fini
dell'applicazione del divieto ex art.1283 c.c..
Se così non fosse, ci si dovrebbe limitare a prendere atto della contraddittorietà della
giurisprudenza di merito e di legittimità, in quanto, laddove questa analizza
problematiche diverse da quella della contabilizzazione degli interessi passivi,
utilizza un criterio di giudizio nettamente opposto, riconoscendo all’annotazione in
conto corrente, un effetto lato sensu “novativo”, per effetto del quale non esiste più
la singola voce “interessi”, ma solo ed esclusivamente il nuovo saldo.
È contraddittoria, in altri termini – analogamente, quella dottrina che ipotizza la
sussistenza di anatocismo sul presupposto che, anche a seguito dell’annotazione in
conto, sarebbe possibile tenere distinte le due differenti obbligazioni (per capitale ed
interessi), laddove invece, anche in tale ipotesi, come argomentato supra, il
mutamento ontologico del debito fa sì che non esistano interessi scaduti (ed
impagati).
Per “chiudere il cerchio”, rispetto alle definizioni fornite in premessa, è agevole
concludere che, se non vi sono interessi scaduti (divenuti esigibili e non pagati), non
c’è anatocismo.
cose poco commendevoli, in Riv. dir. priv. , 2000, p. 201 ss.; In, Le opzioni ermeneutiche dell'ambito
semantico, cit., p. 734 ss.; In., Una nuova fattispecie giurisprudenziale: «l'anatocismo bancario»;
postulati e conseguenze, in. Giur. Comm. 2001, I, p. 5 ss. In senso conforme cfr. DE SIMONE,
Legittimità della prassi bancaria di capitalizzazione trimestrale degli interessi, in Banca, borsa, tit.
credito, 2002, II, pp. 602 ss.;
15
Infra, sub d), sul web con nota di IENCO, cit.
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Al lettore di quest’articolo sembrerà una tesi irreale e fantasiosa, ma quanto riportato
è solo la logica conseguenza dell’analisi del reale funzionamento del conto corrente.
L’errore di prospettiva compiuto da dottrina e giurisprudenza qui avversate sorge da
una valutazione parziale, che non tiene conto della (anche inconsapevole) diversa ed
incompatibile qualificazione giuridica dell’annotazione in conto, che fa perdere
inesorabilmente alla voce contabilizzata la propria natura.
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