Relazione ambientale e vincoli
indice
Introduzione …............................................................................................................ pag. 1
Vincoli ….................................................................................................................... pag. 1
2.1) Premessa …......................................................................................................... pag. 1
2.2) Tagli delle tavole e scala di rappresentazione …................................................. pag. 2
2.3) Vincoli, simboli grafici e loro rappresentazione .................................................. pag. 2
2.4) Elenco dei vincoli rappresentati …...................................................................... pag. 2
2.5) Classificazione sismica ….................................................................................... pag. 3
2.6) DPR 9 aprile 1959 n 128 e R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e s.m.i. …...................... pag. 3
2.7) Autorità di Bacino Fiume Po (AdBPo): fasce di mobilità del fiume Po ….......... pag. 4
2.8) Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) ….............................................. pag. 4
2.9) Istituzioni regionali per la tutela della natura …................................................... pag. 5
2.10) Sistema Informativo dei Beni Ambientali (SIBA, D.Lgs. 42/2004) …............. pag. 5
2.11) Norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento …............................. pag. 6
2.12) Vincoli e fasce di rispetto ai sensi del PTCP Provinciale .................................. pag. 6
2.13) Elementi topografici e morfologici …................................................................ pag. 8
2.14) Elaborazioni funzionali ...................................................................................... pag. 9
3) La normativa tecnica …................................................................................................ pag. 9
esposizione sinottica dell'articolato regionale e della proposta di modifica …............ pag. 11
Allegato 1 - tabella delle caratteristiche degli elementi di vincolo ineliminabile
Allegato 2 - tabella delle caratteristiche degli elementi di vincolo eliminabile
Allegato 3 - tabella delle caratteristiche degli elementi di attenzione
1)
2)
1) Introduzione
La presente relazione costituisce uno degli elementi istruttori del Piano provinciale cave della
Provincia di Cremona ed è articolata in conformità con quanto previsto dall’art. 4 dell’Allegato 1
alla D.G.R. 22.12.2011, n. 2752. Le carte in essa descritte, tutte elaborate in formato digitale, sono
accessibili presso il sito di cartografia ambientale della Provincia di Cremona
www.atlanteambientale.it.
Le caratteristiche ambientali complessive del territorio provinciale che possono essere direttamente
o indirettamente interessate dall'esercizio dell'attività estrattiva sono sintetizzate nella relazione di
scoping relativa al procedimento di VAS e scaricabile dal sito www.provincia.cremona.it; la
specifica situazione ambientale delle aree costituenti e circostanti gli Ambiti Territoriali Estrattivi
(ATE), le cave di recupero e quelle di riserva per la realizzazione di opere pubbliche individuati dal
nuovo Piano è analiticamente descritta nel Rapporto Ambientale relativo al procedimento di VAS e,
per quanto riguarda i rapporti di tali aree con i siti della Rete Natura 2000 (che raccoglie le aree più
significative del territorio provinciale dal punto di vista naturalistico e ambientale), nello Studio di
Incidenza; entrambi i documenti sono scaricabili dal sito www.provincia.cremona.it oppure dal sito
regionale www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/home.jsf.
2) Vincoli
La descrizione, che segue, dei criteri adottati per la redazione della Carta dei vincoli insistenti sul
territorio amministrativo provinciale è tratta dalla relazione “Il sistema dei vincoli insistenti sul
territorio amministrativo provinciale” elaborata nel Maggio 2012 per conto della Provincia di
Cremona a cura del dott. Mauro Perracino e del dott. Giovanni Santamaria, che è riportata
integralmente nel sito istituzionale dell'Ente.
2.1) Premessa
La cartografia a scala provinciale dei vincoli insistenti sul territorio della provincia di Cremona
riporta gli elementi di vincolo che hanno diretta attinenza con le attività di cava. Inoltre sono inseriti
anche tutte le tutele “generiche”, quali le aree tutelate a livello naturalistico o le fasce di rispetto a
realtà ambientali, paesaggistico - naturalistiche o antropiche, nonché gli ostacoli obiettivi costituiti
da infrastrutture, abitazioni ecc. Sono tuttavia indicati anche vincoli specifici dettati dalle normative
di settore, quali, ad esempio, fasce di tutela da infrastrutture o da elementi naturali.
In carta sono riportati sia gli elementi tutelati o vincolati, sia eventuali fasce di rispetto dettate da
normative o indicazioni fornite dai principali elementi di pianificazione sovralocale. Eventuali
indicazioni legate a strumenti di pianificazione locale (PGT), invece, vengono demandati a una fase
conoscitiva di dettaglio e rimandati alle fasi di progettazione delle attività di coltivazione. La
limitazione a un’analisi vincolistica a livello prettamente provinciale, scaturisce dalla necessità di
produrre una cartografia esaustiva e al contempo comprensibile e “leggibile”: informazioni di
dettaglio, necessariamente, dovranno essere affrontate a scala di dettaglio progettuale.
2.2) Tagli delle tavole e scala di rappresentazione
La cartografia è stata sviluppata alla scala 1:25.000, suddividendo il territorio provinciale in 5
settori rettangolari di 21,5 x 38 km di lato e poco meno di 82.000 Ha di superficie. Tale
metodologia, infatti, permette di rappresentare l’intera provincia tramite 5 tavole di 1500 x 820 mm
nelle quali sia possibile produrre ampie aree di sovrapposizione tra le diverse tavole ed evitare
eventuali difficoltà di lettura per territori posti “a cavallo” di due mappe. Le tavole hanno sigle
progressive (A, B, C, D, E) ove le lettere identificano i 5 quadranti. I cartigli delle singole tavole
riportano il simbolo grafico del relativo settore visualizzato nella rispettiva cartografia.
2.3) Vincoli, simboli grafici e loro rappresentazione
I simboli grafici utilizzati identificano sia l’elemento vincolato (ad esempio la rappresentazione di
una strada tramite una linea grigia di medio spessore), sia l’eventuale fascia di tutela dettata dalla
relativa normativa (ad esempio la fascia di tutela di 20 metri dalle strade, come da norme di polizia
mineraria, indicata con un retino).
Sono peraltro presenti anche vincoli di natura esclusivamente areale, quali aree parchi o territori di
riserve regionali, localizzati tramite poligoni che localizzano la zona interessata da un’istituzione
per la tutela della natura. Infine, sono presenti anche vincoli di natura puntuale (alberi monumentali,
beni storico monumentali ecc.) che forniscono una mera localizzazione di un elemento sottoposto a
tutela ma nessuna estensione superficiale dell’elemento tutelato. Peraltro, in tutti questi casi
l’elemento “fonte” di vincolo rappresenta esso stesso un vincolo: lungo una strada o in presenza di
un edificio, tutelato dai beni ambientale o semplice palazzina residenziale non è fisicamente
possibile aprire una cava, a meno di non eliminare l’elemento stesso. I vincoli identificati, così
come rappresentati anche nella legenda, sono spesso raggruppati in macrocategorie, normalmente
rispondenti alla categoria di pianificazione territoriale dalla quale emergono, piuttosto che dalla
normativa che li definisce.
Nell’ambito di tipologie vincolistiche di simile o di uguale natura (dettati, ad esempio, dalla stessa
normativa), per ridurre il più possibile il numero di simboli grafici utilizzati e semplificare al
massimo la lettura e la comprensione delle tavole, si sono “accorpati” più vincoli sotto lo stesso
simbolo. Chiaramente, il singolo elemento fonte del vincolo è rappresentato con proprio simbolo
grafico, permettendo comunque di comprendere la motivazione del vincolo areale. Ad esempio, la
simbolistica relativa alla fascia di tutela da infrastrutture (20 o 50 m), elementi del reticolo idrico
(20 m), elementi morfologici (50 m) e strutture di servizi (20 o 50 m) è tutta ugualmente
rappresentata con il medesimo simbolo grafico (retino che evidenzia gli elementi areali); i singoli
elementi che definiscono le fasce di tutela, invece, sono ognuno rappresentati con proprio simbolo
grafico (linea che evidenzia gli elementi lineari) che ne localizza l’ubicazione e giustifica la
presenza dell’area di rispetto dettata dalla normativa e rappresentata in legenda.
2.4) Elenco dei vincoli rappresentati
La presente relazione vuole descrivere e motivare la scelta dei vincoli rappresentati nella Carta dei
Vincoli Insistenti sul Territorio Amministrativo Provinciale del Piano Cave ed esplicarne al meglio
le iconografie grafiche utilizzate e necessariamente frutto di compromessi finalizzati a
2
rappresentare al meglio il maggior numero di informazioni utili. Inoltre, si definiranno nel dettaglio
le effettive estensioni delle tutele e delle salvaguardie esistenti, omesse in legenda per semplificare
la lettura e la comprensione della carta.
legenda delle tavole della Carta dei vincoli insistenti sul territorio provinciale di Cremona
Di seguito si riportano, in modo schematico, tutti gli elementi di vincolo utilizzati per la carta dei
vincoli, esplicando per ognuno la fonte cartografica, la fonte normativa, l’eventuale interpretazione
attuata ai fini della realizzazione della tavola e, come già accennato, l’eventuale accorpamento
utilizzato in legenda per la più agevole rappresentazione in mappa.
Partendo dall’elenco proposto nella figura della pagina precedente e corrispondente alla legenda
delle tavole, si provvederà a descrivere le varie categorie per indicare, descrivere e associare alla
corrispondente normativa ogni elemento di vincolo utilizzato.
2.5) Classificazione sismica
Fonte cartografica: SIT del PTCP della Provincia di Cremona;
Fonte Normativa: Ordinanza PCM 3274 (20/03/2003) primi elementi in materia di criteri generali
per la classificazione del territorio nazionale e di normative tecniche (G.U. n.105 del 08/05/2003):
* Zona 2: nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti;
* Zona 4: è la meno pericolosa, nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici
sono basse.
2.6) DPR 9 aprile 1959 n 128 (Polizia Mineraria) e R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e s.m.i.
Fonte cartografica: a partire dai dati PTCP del SIT Provincia di Cremona relativi ai singoli
elementi, si sono create le fasce di tutela con distanze indicate nelle normative;
Fonte Normativa: DPR 9 aprile 1959 n 128 (Polizia Mineraria) e R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e s.m.i.
• Fasce di rispetto da infrastrutture, manufatti, servizi, elementi morfologici e reticolo idrico: le
normative definiscono quale campo di applicazione la tutela per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, l’assicurazione del regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza
dei terzi e delle attività di preminente interesse generale nonché a garantire il buon governo dei
giacimenti
minerari
in
quanto
appartenenti
al
patrimonio
dello
Stato.
Il simbolo grafico rappresentante le aree di tutela raggruppa tutte le fasce indicate dalle
normative, e, nel dettaglio, degli elementi di seguito elencati e comunque indicati in mappa con
apposito simbolo grafico lineare (in legenda negli “elementi topografici e morfologici”).
3
• Strade (esistenti e in progetto): secondo DPR 9 aprile 1959 n.128 (polizia mineraria), distanza
di rispetto da strade di uso pubblico non carrozzabili pari a 10 m; da uso pubblico carrozzabili
e autostrade pari a 20 m;
• Ferrovie(esistenti e in progetto): secondo DPR 9 aprile 1959 n.128 (polizia mineraria),
distanza dalle ferrovie pari a 50 m, secondo art. 104;
• Elettrodotti: secondo DPR 9 aprile 1959 n.128 (polizia mineraria), distanza da sostegni o cavi
interrati pari a 20 m;
• Gasdotti: e oleodotti secondo DPR 9 aprile 1959 n.128 (polizia mineraria), distanza da
gasdotti pari a 50 m;
• Argini principali (argini del fiume Po): secondo R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i., distanza
pari a 10 m ex artt. 96 e 97. e, secondo DPR 9 aprile 1959 n.128 (polizia mineraria), distanza
pari a 50 m ex art. 104 DPR 128/59. Si è rappresentata la fascia di tutela maggiore;
• Reticolo idrografico principale (compresa area interessata dal canale navigabile e fascia di
rispetto dalla testa dei fontanili): secondo R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i., distanza pari a
10 m ex artt. 96 e 97 e, secondo DPR 9 aprile 1959 n.128 (polizia mineraria), distanza pari a
20 - 50 m ex art. 104 DPR 128/59. Si è rappresentata la fascia di tutela maggiore.
2.7) Autorità di Bacino Fiume Po (AdBPo): fasce di mobilità del fiume Po
Fonte cartografica: digitalizzazione a partire dall’Atlante cartografico fornito da AdBPo;
Fonte Normativa: Indicazioni contenute nella Relazione Tecnica di AdBPo Fasce di Mobilità del
Fiume Po da Confluenza Stura di Lanzo all’Incile del Po di Goro ed esaminata dalla
Sottocommissione Assetto Idrogeologico del 2 Dicembre 2008.
• Fascia di mobilità di progetto: la fascia di mobilità di progetto individua la porzione di regione
fluviale entro la quale garantire, attraverso la tutela dei processi morfologici, e incentivare,
attraverso l’attuazione degli interventi previsti dal Programma generale di gestione dei
sedimenti, la mobilità dell’attuale alveo inciso del fiume Po.
• fascia di mobilità di tutela morfologica e ambientale: la fascia di tutela morfologica e ambientale
individua la porzione di regione fluviale da tutelare in relazione alla presenza di forme
morfologiche relitte che, anche se non più attive nelle dinamiche idrauliche e morfologiche
ordinarie, costituiscono elementi da tutelare in relazione al loro valore ambientale connesso alla
presenza di habitat acquatici e ripariali.
2.8) Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)
Fonte cartografica: SIT del PTCP della Provincia di Cremona – PAI;
Fonte Normativa: Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico, il cui obiettivo prioritario è la
riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo
tale da salvaguardare l’incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti.
• Fascia A (limite tra fascia A e B): fascia di deflusso della piena, costituita dalla porzione di
alveo che è sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è
costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena: divieto di
alterazione morfologica e idraulica, consentito solo se previsto da piano gestione sedimenti +
direttiva 3;
• Fascia B (limite tra fascia B e C): fascia di esondazione, esterna alla precedente, costituita dalla
porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi dell'evento di piena di riferimento:
sono consentite alterazioni con valutazioni preventive da fare approvare a AIPO e AdBPO;
• Fascia B di progetto: la delimitazione delle fasce, in particolare A e B, sottende l'assunzione di
uno specifico progetto per l'assetto di un corso d'acqua, comprendente l'individuazione delle
caratteristiche e della localizzazione delle nuove opere idrauliche per il contenimento dei livelli
idrici di piena e per la regimazione dell'alveo. I limiti della fascia A e della fascia B vengono
evidenziati nella cartografia del Piano con la dicitura "di progetto" nei casi in cui essi si
identifichino con il perimetro di nuove opere idrauliche (ad esempio arginature);
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• Fascia C: area di inondazione per piena catastrofica, è costituita dalla porzione di territorio
esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di
eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento.
• Aree a rischio idrogeologico molto elevato, zona 1 - allegato 4.1: le aree a rischio idrogeologico
molto elevato, delimitate nella cartografia di cui all’Allegato 4.1 all’Elaborato 2, ricomprendono
le aree del Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, denominato
anche PS 267, approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis del D.L. 11 giugno 1998, n. 180,
convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal D.L. 13
maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, con
deliberazione del C.I. n. 14/1999 del 20 ottobre 1999. ZONA 1: area instabile o che presenta
un’elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e
dall’evoluzione dello stesso.
2.9) Istituzioni regionali per la tutela della natura
Fonte cartografica: SIT del PTCP della Provincia di Cremona;
Si tratta delle istituzioni per la salvaguardia della Natura istituite da Regione Lombardia e normate
da diverse leggi a livello locale, regionale, nazionale e comunitaria. Di seguito si elencano le
istituzioni considerate e le normative corrispondenti.
• Rete Ecologica Regionale (RER): corridoi e gangli primari, elementi di primo livello (D.G.R.
30/12/2009 n. 8/10962)
• Natura 2000, SIC e ZPS (rispettivamente D.G.R. 30 luglio 2004 n. 18453 e D.G.R. 8 aprile 2009
n 8/9275 all. A)
• Parchi regionali (LR 86/83)
• Riserve regionali (art. 11 LR 86/83 e D.C.R. istitutive)
• Monumenti Naturali (art. 24 LR 86/83 e D.G.R. istitutive dei Monumenti)
• PLIS (art. 34 LR 86/83 e norme istitutive)
• Alberi monumentali (D.G.R. n. 1044 del 22.12.2010)
• Popolamenti arborei e arbustivi tutelati (LR 31/2008)
Nel rigoroso rispetto delle competenze stabilite dalle norme in materia di Rete Natura 2000,
l'individuazione delle proposte di ambiti e cave da sottoporre a studio di incidenza non è stata
eseguita in sede di elaborazione della proposta di nuovo Piano cave, per cui né lo Studio di
incidenza del Piano, né alcuna delle schede di cui agli allegati A, B e C alla Normativa tecnica
riportano richiami all'obbligo di assoggettamento dei progetti di gestione degli ATE o di
coltivazione delle cave a Valutazione di incidenza; è infatti compito della competente autorità
regionale individuare le situazioni soggette a VIC nel provvedimento di pronuncia di incidenza
sulla proposta di Piano.
2.10) Sistema Informativo dei Beni Ambientali (SIBA, D. Lgs. 42/2004)
Fonte cartografica: SIT del PTCP della Provincia di Cremona; – SIBA dal Geoportale di Regione
Lombardia;
Fonte Normativa: i beni paesaggistico-ambientali, raccolti nel SIBA, sono assoggettati alla tutela e
alla valorizzazione prevista dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42 e successive modifiche e integrazioni.
• Bellezze individue: l'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del suddetto Decreto Legislativo indica
come oggetto di tutela e valorizzazione: le cose immobili che hanno cospicui caratteri di
bellezza naturale o di singolarità geologica; le ville, i giardini e i parchi che, non tutelati dalle
disposizioni della Parte seconda del presente codice, (ossia non contemplati nell'ambito dei beni
culturali), si distinguono per la loro non comune bellezza.
• Bellezze d’insieme: l'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del suddetto Decreto Legislativo indica
come oggetto di tutela e valorizzazione: i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; le bellezze panoramiche considerate
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come quadri naturali e così pure quei punti, di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai
quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
• Corsi d’acqua individuati ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Fiumi, torrenti e corsi
d'acqua pubblici e relative sponde: l'art. 142, comma 1, lettera c) del suddetto Decreto
Legislativo definisce infatti come oggetto di tutela e valorizzazione per il loro interesse
paesaggistico: i fiumi, torrenti, ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Nella norma
di tutela di "fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde" vengono tutelati non solo
le sponde o il piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ma anche l'intero corso
d'acqua. Regione Lombardia ha individuato, con deliberazione della Giunta Regionale n.
4/12028 del 25 luglio 1986 e successive integrazioni, i corsi d'acqua pubblici lombardi aventi
rilevanza paesaggistica e conseguentemente assoggettati a specifico vincolo ex art. 142.
2.11) Norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento
Fonte cartografica: SIT del PTCP della Provincia di Cremona;
Fonte Normativa: il D. Lgs. 152/2006 (art. 94, lett. F) disciplina le aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
• Pozzi pubblici per acqua idropotabile;
• Fascia di rispetto (200 m) dai pozzi pubblici idropotabili come da D. Lgs. 152/2006, art. 94, lett.
F: le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano, individuano delle aree di salvaguardia distinte in zone
di tutela assoluta e zone di rispetto: la zona di tutela assoluta è costituita dall'area
immediatamente circostante le captazioni o derivazioni, la zona di rispetto è costituita dalla
porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni
d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata. Per
quest’ultima, la fascia di tutela è fissata a 200 m, salvo riduzioni approvate a scala locale.
2.12) Vincoli e fasce di rispetto ai sensi del PTCP Provinciale
Fonte cartografica: SIT del PTCP della Provincia di Cremona;
Fonte Normativa: il PTCP nelle sue norme attuative prevede prescrizioni, indicazioni e vincoli per
svariati elementi di interesse presenti sul territorio provinciale e che sono di seguito elencate con
indicati i dettagli normativi.
• Fasce di rispetto (20 m) dei corridoi ecologici della Rete Ecologica Provinciale (REP) (PTCP art.
16.7): per le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete
ecologica di primo e di secondo livello e sino a un intorno di 20 m, distanza eventualmente
ampliabile da parte del Comune, [...] non sono consentiti gli interventi di escavazione, di
trasformazione o di manomissione diretta del suolo e gli interventi di bonifica agraria che
prevedono l’escavazione di oltre 500 m3 di materiale di cava; le opere di bonifica per fini
agricoli o per la sistemazione del terreno quando sono in contrasto con la conservazione
naturalistica dell’area e con le funzioni ecologiche previste nel disegno della Rete ecologica
provinciale; [...];
• Beni storico architettonici: Appendice B - elenco delle cose d’interesse artistico e storico ai sensi
dell’art. 10 e delle bellezze individue ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 Codice
dei beni culturali e del paesaggio n. 42.
• Siti archeologici e Aree archeologiche e a rischio archeologico (art. 14.3 - 3.2.1 PTCP ):si tratta
delle zone a interesse archeologico individuate ai sensi dell’art 142 c.1. lett. m e dell’art 10 del
D. lgs. 42/2004 e dei siti archeologici segnalati in provincia;
• Fontanili e Fascia di rispetto dei fontanili (50 m) (art. 16.5 PTCP): si tratta dei fontanili, in
qualità di testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e di sistema di elevato valore
ecologico e naturalistico. Non sono consentite opere di urbanizzazione e di nuova edificazione
per un raggio di 50 metri dalla testa del fontanile e per una fascia di 10 metri su entrambi i lati
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•
•
•
•
•
•
lungo i primi 200 metri dell’asta, [...]. Non sono altresì consentiti azioni o interventi che possano
compromettere le risorse idriche superficiali e sotterranee, in particolare le alterazioni del
sistema idraulico del capofonte e del relativo microambiente, ad eccezione delle normali
operazioni di manutenzione.
Zone umide, Bodri e Fascia di rispetto di zone umide e bodri (art. 16.6 PTCP): le zone umide,
quali paludi, bodri, lanche, morte e laghetti di cava rinaturalizzati, anche di nuova formazione,
non comprese negli areali di elevato pregio naturalistico e faunistico di cui ai punti 5 e 6
dell’art.14, ai punti 1, 2 e 4 dell'art. 15 e al punto 5 del presente articolo, poiché costituiscono
biotopi di elevato interesse ecologico e naturalistico. [...] Non sono inoltre consentite opere di
bonifica per fini agricoli (o comunque interventi estrattivi in fondi agricoli) o per la sistemazione
del terreno in un intorno di 10 m, eventualmente estendibili da parte del Comune. Sono infine
consentite le attività agricole e ricreative compatibili con tali aree.
Fascia di tutela paesistica del nodo idrografico "Tomba Morta - Le Formose" (art. 16.4 - 5.1.2
PTCP): non sono consentiti interventi edificatori di carattere né permanente né temporaneo, ad
esclusione degli interventi necessari per il funzionamento idraulico dei canali e degli impianti e
di quelli volti alla fruizione turistica e ambientale, i quali dovranno essere progettati in modo
coerente con i caratteri del paesaggio e della cultura materiale del sito. Nell’area di tutela
paesistica del nodo idrografico non sono consentiti interventi che comportino in modo diretto o
indiretto l’alterazione o il degrado dei caratteri paesistici e delle visuali del bene oggetto di
tutela.
Pianalto della Melotta - (art 16.1 - 5.1.1 PTCP): area del Pianalto della Melotta interdetto a
escavazione, in particolare sussiste la possibilità di effettuare interventi di escavazione solo nella
parte del pianalto situata a nord della SP44 e sulla base di un progetto di compatibilità
paesistico-ambientale che vada a definire il perimetro massimo entro cui potrà essere effettuata
l’attività di escavazione e i caratteri del recupero finale di tale area, recupero che dovrà essere di
elevata qualità dal punto di vista paesistico-ambientale e che dovrà essere coerente con il
disegno della Rete ecologica provinciale.
Geositi della provincia di Cremona (art. 20.4 – 3.1.3 PTCP): criteri paesistico-ambientali. Nella
localizzazione degli interventi di trasformazione del territorio e nel dimensionamento dello
sviluppo insediativo si terrà conto delle compatibilità paesistico-ambientali adottando i seguenti
criteri: i. rispettare come ambiti di prevalente valore naturale i geositi, individuati e censiti
attraverso la Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale, in quanto rappresentano
beni naturali (di natura geologico – geomorfologica) non rinnovabili, intesi quali elementi di
pregio scientifico e ambientale del patrimonio paesaggistico, che testimoniano alcuni dei
processi che hanno formato e modellato il territorio.1
Fascia dei fontanili: tale fascia è frutto di un’elaborazione che ha portato a unificare tutte le fasce
di salvaguardia di 50 metri sino alla creazione di un’unica area di attenzione che interessa
l’intera zona territoriale ove sono localizzati i fontanili. Presente nel vecchio Piano Cave della
Provincia.
Fascia di rispetto delle scarpate morfologiche (art. 16.4 PTCP): si tratta dei tratti significativi
delle scarpate principali (altezza superiore a 3 m) e secondarie (altezza inferiore a 3 m), in
quanto emergenze morfologico-naturalistiche che, in rapporto alla loro evidenza percettiva,
costituiscono degli elementi di notevole interesse paesistico. Essi concorrono spesso a formare
fasce dotate di un alto grado di naturalità e costituiscono elementi di riferimento simbolico come
presenze evocative del paesaggio originario. Per gli orli di scarpata principali e secondari non
1 In particolare, sono state riportate le aree rappresentate nella Carta degli indirizzi per il sistema paesistico –
ambientale facente parte del vigente PTCP e non avente carattere vincolante; non sono invece rappresentati i geositi
ideograficamente individuati dal Piano Territoriale Regionale, soggetti ad una disciplina limitativa degli interventi che
possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità, in quanto non ancora territorialmente delimitati dal
competente strumento di pianificazione territoriale della Provincia di Cremona.
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sono consentiti interventi e trasformazioni che alterino i loro caratteri morfologici, paesaggistici
e naturalistici.
• Fascia di salvaguardia del Canale Navigabile (art 19.8 PTCP): lungo il tracciato del canale
navigabile Milano-Cremona-Po non è consentito costruire, ricostruire o ampliare edifici o
manufatti di qualsiasi specie entro una fascia di rispetto di 100 m dall’asse dell’idrovia, a
esclusione degli interventi per migliorare la navigabilità del canale e delle opere per la fruizione
turistica del canale e delle infrastrutture produttive e per la mobilità che non ne ostacolano la
navigabilità e risultano funzionali alla navigazione commerciale.
• Corridoi per nuove infrastrutture: i corridoi per le infrastrutture per la mobilità indicati nella
“Carta delle tutele e delle salvaguardie” costituiscono la riduzione alla scala della cartografia del
Piano, di corridoi di tutela definiti (o sussunti) dai corrispondenti progetti infrastrutturali, e che
sono pertanto questi ultimi, e non la loro trasposizione nelle tavole del PTCP o il rinvio alla
predisposizione dei PGT o di loro varianti, a dirimere l’esatta localizzazione planimetrica dei
terreni sottoposti a tutela.
2.13) Elementi topografici e morfologici
Fonte cartografica: SIT del PTCP della Provincia di Cremona;
Questi elementi, come precedentemente esplicato, costituiscono essi stessi fonte di vincolo in
quanto realtà che fisicamente impediscono l’attività di cava in loro corrispondenza. Come tali, non
presentano una “normativa di riferimento” a tutti gli effetti ma la loro stessa esistenza e la loro
segnalazione come elementi di interesse nelle mappe degli strumenti di pianificazione consultati. Di
seguito, quindi, ci si limita a una loro elencazione.
• Infrastrutture esistenti (DPR 9 aprile 1959 n 128 (Polizia Mineraria) e R.D. 25 luglio 1904 n. 523
e s.m.i.)
• Infrastrutture in progetto (DPR 9 aprile 1959 n 128 (Polizia Mineraria) e R.D. 25 luglio 1904 n.
523 e s.m.i.)
• Linee ferroviarie esistenti (DPR 9 aprile 1959 n 128 (Polizia Mineraria) e R.D. 25 luglio 1904 n.
523 e s.m.i.)
• Linee ferroviarie in progetto (DPR 9 aprile 1959 n 128 (Polizia Mineraria) e R.D. 25 luglio 1904
n. 523 e s.m.i.)
• Elettrodotti (DPR 9 aprile 1959 n 128 (Polizia Mineraria) e R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e s.m.i.)
• Gasdotti e oleodotti (SNAM) (DPR 9 aprile 1959 n 128 (Polizia Mineraria) e R.D. 25 luglio
1904 n. 523 e s.m.i.)
• Arginature principali (Argini del fiume Po, DPR 9 aprile 1959 n 128 (Polizia Mineraria) e R.D.
25 luglio 1904 n. 523 e s.m.i.)
• Scarpate (art. 16.4 PTCP)
• Fontanili (art. 16.5 PTCP)
• Zone umide (art. 16.6 PTCP)
• Bodri (art. 16.6 PTCP)
• Idrografia superficiale (DPR 9 aprile 1959 n 128 (Polizia Mineraria) e R.D. 25 luglio 1904 n.
523 e s.m.i.)
• Tessuto urbanizzato; nel dettaglio, si sono considerati, quali elementi ove fisicamente in loro
corrispondenza si reputa impossibile condurre attività di cava, i seguenti:
- Aeroporto del Migliaro
- Aree residenziali
- Aree industriali, artigianali, polifunzionali, logistiche e commerciali (superfici > 20000 mq)
(PTCP 4.1.2 Grandi Aree Commerciali 1 e 2)
- Centri interscambio merci
- Discariche abbandonate
- Impianti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)
8
- Impianti di trattamento rifiuti
- Poli industriali Provinciali
- Impianti AIA_IPPC
• Limiti amministrativi comunali
• Limite amministrativo provinciale
2.14) Elaborazioni funzionali
Le tutele che insistono sul territorio provinciale sono quindi diverse. Alcune di queste hanno una
diretta correlazione con l’attività estrattiva, mentre altre non pongono alcun fattore limitante alla
stessa: i fattori di tutela o di regolamentazione all’attività estrattiva sono stati raggruppati nelle
seguenti 3 categorie.
1. VINCOLI INELIMINABILI: sono fattori di vincolo, espressi da strumenti di gestione
territoriale sovraordinati, che limitano e/o escludono la possibilità di intervenire su determinate
località; la puntualizzazione dell’origine del fattore di vincolo è sostanziale, in quanto comporta
che la Provincia non può ignorare l’indirizzo espresso dal vincolo, che potrebbe essere superato
solo attraverso una modifica della norma da parte dell’Autorità competente.
2. VINCOLI ELIMINABILI: sono fattori di vincolo, espressi da strumenti di gestione territoriale
di diretta competenza provinciale, che limitano e/o vietano la possibilità di intervenire su
determinate località; in questi casi è la Provincia che, attraverso l’attuazione di una procedura di
propria competenza, può modificare o annullare le restrizioni.
3. ELEMENTI DI ATTENZIONE: si tratta di previsioni normative che, pur non assumendo il
ruolo di fattore di vincolo, subordinano l’autorizzazione all’escavazione all'ottenimento di atti
autorizzativi di settore o di pareri tematici positivi.
L’attenta valutazione di ogni singolo fattore di tutela e il corrispondente inserimento dello stesso in
una delle categorie espresse in precedenza hanno consentito l'elaborazione di una tavola di sintesi,
denominata Carta delle aree vincolate e non vincolate rispetto all'attività estrattiva, caratterizzata
dalle seguenti colorazioni:
1. VINCOLO INELIMINABILE = BIANCO;
2. VINCOLO ELIMINABILE = ROSSO;
3. ELEMENTI DI ATTENZIONE = GIALLO.
I vincoli e gli elementi di attenzione considerati sono analiticamente elencati e descritti nelle tre
tabelle allegate al termine della presente relazione; per ognuno di essi vengono precisati la fonte
della carta digitale da cui sono stati desunti aree e linee, le eventuali rielaborazioni informatiche
eseguite sui dati di base, le specifiche norme di riferimento costitutive della tutela, eventuali
osservazioni descrittive delle valutazioni svolte in merito alla concreta efficacia della tutela
sull'attività estrattiva.
Al fine di offrire una ancora più approfondita possibilità di analisi, i dati relativi a vincoli ed
elementi di attenzione, raggruppati nelle 3 categorie espresse in precedenza, sono stati organizzati
in un web-gis su CD che, area per area, permette al competente Ufficio provinciale di verificare
puntualmente l’operatività delle sovrapposizioni e gli effetti delle determinazioni vincolistiche
individuate.
3) La normativa tecnica
Il quadro generale delle prescrizioni che ogni soggetto attuatore del Piano deve rispettare è raccolto
nella specifica normativa tecnica, costituente parte integrante del nuovo Piano, elaborata dal
pianificatore adeguando alla realtà cremonese il testo di riferimento per tutte le province lombarde,
costituito dalla D.G.R. 22.12.2011, n. 2752.
Le modifiche apportate sono di tre tipi:
* eliminazione degli articoli relativi ai settori merceologici non presenti nel territorio provinciale;
* limitati aggiustamenti non sostanziali degli articoli n. 4, 7, 12, 13, 15, 21, 25, 27, 32, 33, 35, 47,
55, al fine di precisare senza ambiguità o fraintendimenti le prescrizioni di carattere generale
9
stabilite dalla Regione;
* aggiunta dell'articolo n. 63, per dare attuazione al criterio r.1 in materia di asseverazione della
conclusione delle opere di recupero finale.
Al termine dell'articolato è stato riproposto l'elenco delle specie vegetali (arboree ed arbustive) da
impiegare per il recupero delle cave: si tratta dello stesso elenco già allegato alle precedenti
pianificazioni estrattive della Provincia di Cremona.
Nel seguito è riportata l'esposizione sinottica dell'articolato regionale (sulla sinistra) e di quello
elaborato dal pianificatore a fronte (sulla destra); le aggiunte apportate in sede locale sono
evidenziate in carattere sottolineato, le eliminazioni in carattere barrato.
10
TITOLO I
CONTENUTI, DEFINIZIONI E AMBITI D’APPLICAZIONE
Art. 1
Art. 1
Contenuti del Piano
Contenuti del Piano
Il Piano cave della Provincia di …........... è stato Il Piano cave della Provincia di Cremona è stato
elaborato in conformità alla “Revisione dei «I elaborato in conformità alla “Revisione dei «I
criteri e le direttive per la formazione dei Piani criteri e le direttive per la formazione dei Piani
provinciali delle cave» di cui al primo comma provinciali delle cave» di cui al primo comma
dell’art. 2 e al primo comma dell’art. 5 della l.r. dell’art. 2 e al primo comma dell’art. 5 della l.r.
n. 14/98, in materia di cave” emanati dalla n. 14/98, in materia di cave” emanati dalla
Regione Lombardia con delibera della Giunta Regione Lombardia con delibera della Giunta
Regionale n. 8/11347 del 10 febbraio 2010, in Regionale n. 8/11347 del 10 febbraio 2010, in
applicazione dell'articolo 5 della legge regionale applicazione dell'articolo 5 della legge regionale
8 agosto 1998, n. 14 e nel rispetto dei contenuti 8 agosto 1998, n. 14 e nel rispetto dei contenuti
dell'articolo 6 della medesima legge.
dell'articolo 6 della medesima legge.
In particolare il Piano cave:
In particolare il Piano cave:
a) individua i giacimenti sfruttabili;
a) individua i giacimenti sfruttabili;
b) identifica gli ambiti territoriali estrattivi, b) identifica gli ambiti territoriali estrattivi,
compresi quelli ubicati nelle aree protette ai compresi quelli ubicati nelle aree protette ai
sensi della l.r. 86/83 e s.m.i.;
sensi della l.r. 86/83 e s.m.i.;
c) definisce i bacini territoriali di produzione a c) definisce i bacini territoriali di produzione a
livello provinciale;
livello provinciale;
d) individua le aree di riserva di materiali inerti, d) individua le aree di riserva di materiali inerti,
da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di
opere pubbliche;
opere pubbliche;
e) identifica le cave cessate da sottoporre a e) identifica le cave cessate da sottoporre a
recupero ambientale;
recupero ambientale;
f) stabilisce la destinazione d’uso delle aree per f) stabilisce la destinazione d’uso delle aree per
la durata dei processi produttivi e la loro la durata dei processi produttivi e la loro
destinazione finale al termine dell’attività destinazione finale al termine dell’attività
estrattiva;
estrattiva;
g) determina, per ciascun ambito territoriale g) determina, per ciascun ambito territoriale
estrattivo, i tipi e le quantità di sostanze di cava estrattivo, i tipi e le quantità di sostanze di cava
estraibili, in rapporto ad attività estrattiva estraibili, in rapporto ad attività estrattiva
esistente,
consistenza
del
giacimento, esistente,
consistenza
del
giacimento,
caratteristiche merceologiche, tecnologie di caratteristiche merceologiche, tecnologie di
lavorazione, bacini di utenza (provinciali- lavorazione, bacini di utenza (provincialinazionali);
nazionali);
h) stabilisce le normative generali applicabili a h) stabilisce le normative generali applicabili a
tutte le attività estrattive per la coltivazione e il tutte le attività estrattive per la coltivazione e il
recupero ambientale che devono essere recupero ambientale che devono essere osservate
osservate per ciascun bacino territoriale di per ciascun bacino territoriale di produzione in
produzione in rapporto alle caratteristiche rapporto alle caratteristiche idrogeologiche,
11
idrogeologiche, geotecniche e al tipo di sostanze
di cava estraibili.
Art. 2
Ambito di applicazione e durata
Il Piano cave si applica ai materiali di seconda
categoria di cui al R.D. 29 luglio 1927 n. 1443
disciplinati dalla l.r. 14/98 “Nuove norme per la
disciplina di sostanze minerali di cava” e in
particolare ai settori merceologici: sabbia e
ghiaia; argilla; torbe; pietre ornamentali; rocce a
usi industriali; pietrischi, anche derivati come
residuo.
L’efficacia del presente Piano decorre dalla data
di pubblicazione sul BURL della Delibera di
Consiglio regionale di approvazione.
Il Piano ha durata pari a:
- 10 anni per i settori merceologici sabbia e
ghiaia; argilla; torbe;
- 20 anni per i settori merceologici pietre
ornamentali; rocce a usi industriali; pietrischi,
anche derivati come residuo.
Art. 3
Definizioni
Al fine dell’applicazione del presente Piano si
intende per:
a) Cava: unità produttiva caratterizzata da
omogeneità
di
conduzione
dell’attività
estrattiva, costituita da:
a1) Area estrattiva: area in cui è prevista
l’estrazione di sostanze minerali di cava.
a2) Eventuale area impianti e di stoccaggio:
area adibita ad attività di lavorazione e deposito
temporaneo del materiale estratto e/o lavorato.
a3) Eventuale area per le strutture di servizio:
area adibita a strutture connesse all’attività
estrattiva (uffici, autorimesse, magazzini, strade
di accesso, piste perimetrali ecc.). Le aree di
servizio possono essere individuate sia
all’interno sia all’esterno dell’area estrattiva.
a4) Eventuale area di Rispetto: area riportata in
progetto, non interessata dalle attività di cui ai
punti precedenti.
a5) Eventuale area di Riassetto ambientale:
area degradata, da sottoporre esclusivamente a
geotecniche e al tipo di sostanze di cava
estraibili.
Art. 2
Ambito di applicazione e durata
Il Piano cave si applica ai materiali di seconda
categoria di cui al R.D. 29 luglio 1927 n. 1443
disciplinati dalla l.r. 14/98 “Nuove norme per la
disciplina di sostanze minerali di cava” e in
particolare ai settori merceologici: sabbia e
ghiaia; argilla; torbe; pietre ornamentali; rocce a
usi industriali; pietrischi, anche derivati come
residuo.
L’efficacia del presente Piano decorre dalla data
di pubblicazione sul BURL della Delibera di
Consiglio regionale di approvazione.
Il Piano ha durata pari a:
- 10 anni per i settori merceologici sabbia e
ghiaia; argilla; torbe;
- 20 anni per i settori merceologici pietre
ornamentali; rocce a usi industriali; pietrischi,
anche derivati come residuo.
Art. 3
Definizioni
Al fine dell’applicazione del presente Piano si
intende per:
a) Cava: unità produttiva caratterizzata da
omogeneità di conduzione dell’attività estrattiva,
costituita da:
a1) Area estrattiva: area in cui è prevista
l’estrazione di sostanze minerali di cava.
a2) Eventuale area impianti e di stoccaggio:
area adibita ad attività di lavorazione e deposito
temporaneo del materiale estratto e/o lavorato.
a3) Eventuale area per le strutture di servizio:
area adibita a strutture connesse all’attività
estrattiva (uffici, autorimesse, magazzini, strade
di accesso, piste perimetrali ecc.). Le aree di
servizio possono essere individuate sia all’interno
sia all’esterno dell’area estrattiva.
a4) Eventuale area di Rispetto: area riportata in
progetto, non interessata dalle attività di cui ai
punti precedenti.
a5) Eventuale area di Riassetto ambientale:
area degradata, da sottoporre esclusivamente a
12
recupero ambientale.
Le cave sono individuate nell’allegato A e
contraddistinte dalla sigla C + numero.
b) Ambito territoriale estrattivo (ATE): unità
territoriale di riferimento per l’attuazione delle
esigenze di Piano, in cui è consentita l’attività
estrattiva nel periodo di validità del Piano cave
stesso; è costituito da una o più cave. È
costituito da:
b1) Area estrattiva: area in cui è prevista
l’estrazione di sostanze minerali di cava.
b2) Area impianti e di stoccaggio: area adibita
ad attività di lavorazione e deposito temporaneo
del materiale estratto e/o lavorato.
b3) Area per le strutture di servizio: area
inclusa nell’ATE, adibita a strutture connesse
all’attività estrattiva (uffici, autorimesse,
magazzini, strade di accesso, piste perimetrali
ecc.). Le aree di servizio possono essere
individuate sia all’interno sia all’esterno
dell’area estrattiva.
b4) Area di Rispetto: area circostante le aree
definite in precedenza, necessaria a garantire un
corretto rapporto tra l’area d’intervento e il
territorio adiacente. Può essere dotata di impianti
o strutture atte a diminuire la percezione
dell’attività estrattiva.
b5) Area di Riassetto ambientale: area
degradata, inclusa nell’ATE, da sottoporre
esclusivamente a recupero ambientale.
Gli ATE sono individuati nell'allegato A e
contraddistinti dalla sigla ATE + settore
(minuscolo) + numero progressivo di
identificazione ambito (es. ATEg10).
c) Cava di recupero: cava cessata in cui è
consentita la temporanea ripresa dell’attività
estrattiva, al solo fine di consentirne il recupero
ambientale, secondo tempi e modalità stabiliti
nel progetto di sistemazione ambientale.
Sono
individuate
nell'allegato
B
e
contraddistinte dalla sigla R + settore +
numero progressivo.
d) Cava di riserva: cava destinata alla
recupero ambientale.
Le cave sono individuate nell’allegato A e
contraddistinte dalla sigla C + numero.
b) Ambito territoriale estrattivo (ATE): unità
territoriale di riferimento per l’attuazione delle
esigenze di Piano, in cui è consentita l’attività
estrattiva nel periodo di validità del Piano cave
stesso; è costituito da una o più cave. È costituito
da:
b1) Area estrattiva: area in cui è prevista
l’estrazione di sostanze minerali di cava.
b2) Area impianti e di stoccaggio: area adibita
ad attività di lavorazione e deposito temporaneo
del materiale estratto e/o lavorato.
b3) Area per le strutture di servizio: area
inclusa nell’ATE, adibita a strutture connesse
all’attività estrattiva (uffici, autorimesse,
magazzini, strade di accesso, piste perimetrali
ecc.). Le aree di servizio possono essere
individuate sia all’interno sia all’esterno dell’area
estrattiva.
b4) Area di Rispetto: area circostante le aree
definite in precedenza, necessaria a garantire un
corretto rapporto tra l’area d’intervento e il
territorio adiacente. Può essere dotata di impianti
o strutture atte a diminuire la percezione
dell’attività estrattiva.
b5) Area di Riassetto ambientale: area
degradata, inclusa nell’ATE, da sottoporre
esclusivamente a recupero ambientale.
Gli ATE sono individuati nell'allegato A e
contraddistinti dalla sigla ATE + settore
(minuscolo) + numero progressivo di
identificazione ambito (es. ATEg10).
c) Cava di recupero: cava cessata in cui è
consentita la temporanea ripresa dell’attività
estrattiva, al solo fine di consentirne il recupero
ambientale, secondo tempi e modalità stabiliti
nel progetto di sistemazione ambientale.
Sono
individuate
nell'allegato
B
e
contraddistinte dalla sigla R + settore + numero
progressivo.
d) Cava di riserva: cava destinata alla
13
produzione di materiali inerti da utilizzare
esclusivamente per le occorrenze di opere
pubbliche.
Sono
individuate
nell'allegato
C
e
contraddistinte dalla sigla P+settore+numero
progressivo.
e) Giacimento sfruttabile: porzione del
territorio provinciale interessata dalla presenza
di una risorsa da tutelare in quanto risorsa
naturale non rinnovabile; essa deve essere
potenzialmente sfruttabile, ossia oggettivamente
raggiungibile e priva di vincoli ineliminabili e
ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento.
Sono
individuati
nell'allegato
D
e
contraddistinti dalla sigla G.
Art. 4
Elementi costitutivi del Piano Cave
Il Piano Cave è costituito dai seguenti elementi:
- Relazione Tecnica con:
a) individuazione dei giacimenti sfruttabili;
b) indicazione dei bacini di utenza;
c) analisi dei fabbisogni e stima quantitativa dei
materiali da estrarre;
d) definizione dei bacini di produzione;
e) definizione degli Ambiti Territoriali Estrattivi;
f) determinazione dell’assetto finale dell’area
estrattiva e destinazione finale dell’ambito
territoriale estrattivo;
g) identificazione delle cave cessate;
h) identificazione delle aree di riserva di
materiale inerte per opere pubbliche.
- Normativa Tecnica:
norme di attuazione del Piano Cave Provinciale
con i seguenti allegati:
a) Allegato A - Schede e carte degli Ambiti
Territoriali Estrattivi (1:10.000);
b) Allegato B - Schede e carte delle Cave di
recupero (1:10.000);
c) Allegato C - Schede e carte delle Cave di
riserva (1:10.000);
d) Allegato D - Schede e carte dei Giacimenti
sfruttabili (1:10.000);
- Elementi istruttori:
produzione di materiali inerti da utilizzare
esclusivamente per le occorrenze di opere
pubbliche.
Sono
individuate
nell'allegato
C
e
contraddistinte dalla sigla P+settore+numero
progressivo.
e) Giacimento sfruttabile: porzione del
territorio provinciale interessata dalla presenza
di una risorsa da tutelare in quanto risorsa
naturale non rinnovabile; essa deve essere
potenzialmente sfruttabile, ossia oggettivamente
raggiungibile e priva di vincoli ineliminabili e
ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento.
Sono individuati nell'allegato D e contraddistinti
dalla sigla G.
Art. 4
Elementi costitutivi del Piano Cave
Il Piano Cave è costituito dai seguenti elementi:
- Relazione Tecnica con:
a) individuazione dei giacimenti sfruttabili;
b) indicazione dei bacini di utenza;
c) analisi dei fabbisogni e stima quantitativa dei
materiali da estrarre;
d) definizione dei bacini di produzione;
e) definizione degli Ambiti Territoriali Estrattivi;
f) determinazione dell’assetto finale dell’area
estrattiva e destinazione finale dell’ambito
territoriale estrattivo;
g) identificazione delle cave cessate;
h) identificazione delle aree di riserva di
materiale inerte per opere pubbliche.
- Normativa Tecnica:
norme di attuazione del Piano Cave Provinciale
con i seguenti allegati:
a) Allegato A - Schede e carte degli Ambiti
Territoriali Estrattivi (1:10.000);
b) Allegato B - Schede e carte delle Cave di
recupero (1:10.000);
c) Allegato C - Schede e carte delle Cave di
riserva (1:10.000);
d) Allegato D - Schede e carte dei Giacimenti
sfruttabili (1:10.000);
- Elementi istruttori:
14
a) relazione dei fabbisogni e relative produzioni; I.a) relazione dei fabbisogni e relative
b) relazione geologico mineraria con i seguenti
produzioni, denominata “Ricerca per il
allegati:
dimensionamento dei volumi di sostanze
- carta idrogeologica in scala 1.50.000;
minerali di cava per il nuovo Piano cave
- carta delle risorse (geomineraria) in scala
2013-2023 della Provincia di Cremona.
1:10.000;
Relazione finale, febbraio 2012”;
c) relazione relativa all’uso del suolo e alla I.b) relazione geologico – mineraria, contenente
vegetazione con il seguente allegato:
l’illustrazione di carta geolitologica, carta
- carta dell’uso del suolo e della vegetazione in
delle risorse di cava potenziali, carta delle
scala 1:10.000;
aree vincolate e non vincolate rispetto
d) relazione ambientale e vincoli con il seguente
all'attività estrattiva, carta delle risorse non
allegato:
vincolate, carta delle aree interessate da
- carta dei vincoli in scala 1:10.000;
giacimenti sfruttabili, carte dei giacimenti
e) Studio d’Incidenza e Valutazione d’Incidenza;
(settore merceologico argilla – settore
f) elementi istruttori e pareri finali in materia di
merceologico sabbia e ghiaia), carta
Valutazione Ambientale Strategica e di
idrogeologica, sezioni idrogeologiche, carta
compatibilità idraulico-forestale.
dell’idrografia superficiale;
I.c) relazione relativa all’uso del suolo e alla
vegetazione, contenente l’illustrazione di
carta dell’uso del suolo e della vegetazione,
carta della capacità d’uso agricolo del suolo
e carta del valore agricolo del suolo;
I.d) relazione ambientale e vincoli, contenente
l'illustrazione della carta dei vincoli
insistenti sul territorio amministrativo
provinciale e la sinossi commentata tra il
testo della Normativa Tecnica, così come
allegata alla D.G.R. 22.12.2011, n. 2752, e
quello rielaborato dal pianificatore al fine di
adattarlo alle specifiche esigenze locali;
I.e) studio di Incidenza relativo ai siti della Rete
Natura 2000 e relativa valutazione
d’incidenza;
I.f) rapporto ambientale relativo alla procedura
di VAS;
I.f’) documento di scoping relativo alla
procedura di VAS;
I.f”) elementi istruttori e pareri finali relativi alla
procedura di VAS (sintesi non tecnica,
dichiarazione di sintesi, verbali delle
conferenze di valutazione, parere motivato
relativo al procedimento provinciale);
I.g) carta geolitologica (aggiornamento 1986 15
scala nominale 1:50.000);
I.h) carta delle risorse di cava potenziali
(aggiornamento 2001 - scala nominale
1:50.000);
I.i) carta delle aree vincolate e non vincolate
rispetto all'attività estrattiva (aggiornamento
2011- scala nominale 1:50.000);
I.l) carta
delle
risorse non vincolate
(aggiornamento 2011- scala nominale
1:50.000);
I.m) carta delle aree interessate da giacimenti
sfruttabili (aggiornamento 2011 - scala
nominale 1:50.000);
I.n) carte
dei
giacimenti
sfruttabili
(aggiornamento 2011 - scala nominale
1:50.000): a = settore merceologico sabbia
e ghiaia, b = settori merceologici argilla e
torbe;
I.o) carta idrogeologica (aggiornamento 2009scala nominale 1:50.000);
I.p) sezioni idrogeologiche (aggiornamento
1986 - scala nominale 1:50.000 – 1:2.000);
I.q) carta
dell’idrografia
superficiale
(aggiornamento 1986 - scala nominale
1:50.000);
I.r) carta dell’uso del suolo e della vegetazione
(aggiornamento 1998 - scala nominale
1:50.000);
I.s) carta della capacità d’uso agricolo del suolo
(aggiornamento 2001 - scala nominale
1:50.000);
I.t) carta del valore agricolo del suolo
(aggiornamento 2001 - scala nominale
1:50.000);
I.u) carta dei vincoli insistenti sul territorio
amministrativo provinciale (aggiornamento
2012 - scala nominale 1:50.000);
I.v) matrici di valutazione.
Art. 5
Art. 5
Ambiti territoriali estrattivi
Ambiti territoriali estrattivi
Nell'allegato A sono individuati gli ambiti Nell'allegato A sono individuati gli ambiti
territoriali estrattivi all’interno dei quali possono territoriali estrattivi all’interno dei quali possono
essere attivate le nuove cave o l'ampliamento di essere attivate le nuove cave o l'ampliamento di
16
cave già attive, sulla base dei progetti presentati
ai sensi degli artt. 9 e 10 delle presenti norme, in
conformità alle prescrizioni contenute nelle
schede relative ad ogni singolo ambito
territoriale.
Art. 6
Cave di recupero
Nell'allegato B sono individuate le cave di
recupero; il riassetto e la sistemazione
ambientale di tali cave possono essere
autorizzati sulla base dei progetti presentati, in
conformità alle prescrizioni contenute nelle
schede relative ad ogni singola cava di recupero
o unitariamente a più cave di recupero.
Art. 7
Cave di riserva per opere pubbliche
Nell’allegato C sono individuate le cave di
riserva, la cui attivazione può essere autorizzata
sulla base di progetti presentati in conformità
con le presenti norme, solo nel caso di
affidamento dei lavori di costruzione dell’opera
pubblica per la cui realizzazione sono state
previste e per i quantitativi di materiali
strettamente necessari all’esecuzione dell’opera
stessa.
cave già attive, sulla base dei progetti presentati
ai sensi degli artt. 9 e 10 delle presenti norme, in
conformità alle prescrizioni contenute nelle
schede relative ad ogni singolo ambito
territoriale.
Art. 6
Cave di recupero
Nell'allegato B sono individuate le cave di
recupero; il riassetto e la sistemazione
ambientale di tali cave possono essere autorizzati
sulla base dei progetti presentati, in conformità
alle prescrizioni contenute nelle schede relative
ad ogni singola cava di recupero o unitariamente
a più cave di recupero.
Art. 7
Cave di riserva per opere pubbliche
Nell’allegato C sono individuate le cave di
riserva, la cui attivazione può essere autorizzata
sulla base di progetti presentati in conformità
con le presenti norme, solo nel caso di
affidamento dei lavori di costruzione dell’opera
pubblica per la cui realizzazione sono state
previste e per i quantitativi di materiali
strettamente necessari all’esecuzione dell’opera
stessa.
Qualora in una cava di riserva rimangano
volumi di sostanze minerali di cava non
necessari per la realizzazione dell’opera pubblica
pianificata, i quantitativi residui possono essere
destinati, mediante autorizzazione provinciale,
alla realizzazione di un'altra infrastruttura
pubblica, determinata dall'autorizzazione stessa.
Art. 8
Art. 8
Giacimenti sfruttabili
Giacimenti sfruttabili
Nell’allegato D sono individuati i giacimenti Nell’allegato D sono individuati i giacimenti
sfruttabili, così come definiti al precedente sfruttabili, così come definiti al precedente art. 3.
articolo 3. I giacimenti costituiscono I giacimenti costituiscono prescrizioni del piano
prescrizioni del piano cave agli effetti cave agli effetti dell’art. 10 della L.R. 14/98;
dell’articolo 10 della l.r. 14/98; incompatibili incompatibili prescrizioni da parte del P.G.T.
prescrizioni da parte del P.G.T. comunale, anche comunale, anche successive allo scadere
successivi allo scadere dell’efficacia del piano, dell’efficacia del Piano, dovranno essere
dovranno essere motivate tenendo conto delle motivate, tenendo conto delle conseguenze sulla
conseguenze sulla risorsa.
risorsa.
TITOLO II
17
NORME TECNICHE COMUNI
Art. 9
Progetto di gestione produttiva degli ambiti
territoriali estrattivi
Il progetto degli ambiti territoriali estrattivi, di
cui all’art. 11 della l.r. 14/98, deve contenere:
1.
Rilievo planoaltimetrico in scala idonea
dell’Ambito Territoriale Estrattivo con la
rappresentazione di tutti i servizi e
infrastrutture
di
uso
pubblico
e
l’individuazione di capisaldi e di specifici
punti fissi inamovibili di riferimento, con
l’indicazione della quota s.l.m. la cui
monografia deve essere riportata a margine;
2. Relazione geologica e idrogeologica sui
terreni interessati alla coltivazione, anche
mediante indagini geognostiche e geofisiche,
con
determinazione
delle
sezioni
litostratigrafiche e delle caratteristiche
geotecniche e geomeccaniche;
3. relazione
agronomico-forestale
con
allegata carta della vegetazione e dell’uso del
suolo alla stessa scala del rilievo
planoaltimetrico, a firma di tecnici diplomati o
laureati in discipline attinenti, abilitati o
iscritti ad associazioni riconosciute;
4. progetto della coltivazione redatto da
tecnico iscritto a ordine professionale idoneo
completo di:
- relazione tecnica sul progetto di coltivazione
che specifichi, sulla base dei dati geologici ed
idrogeologici:
* consistenza del giacimento coltivabile;
* profondità della falda freatica e/o della falda
artesiana;
* le fasi temporali dello sfruttamento, le
modalità ed il metodo di coltivazione del
giacimento anche in relazione alle caratteristiche
ed alla potenzialità dei macchinari impiegati;
* l'individuazione delle aree di collocazione
dell’eventuale materiale residuale derivante
dalla
coltivazione,
estratto
e
non
commercializzato, se rese necessarie dal tipo di
Art. 9
Progetto di gestione produttiva degli ambiti
territoriali estrattivi
Il progetto degli ambiti territoriali estrattivi, di
cui all’art. 11 della l.r. 14/98, deve contenere:
1.
Rilievo planoaltimetrico in scala idonea
dell’Ambito Territoriale Estrattivo con la
rappresentazione di tutti i servizi e
infrastrutture
di
uso
pubblico
e
l’individuazione di capisaldi e di specifici
punti fissi inamovibili di riferimento, con
l’indicazione della quota s.l.m. la cui
monografia deve essere riportata a margine;
5. Relazione geologica e idrogeologica sui
terreni interessati alla coltivazione, anche
mediante indagini geognostiche e geofisiche,
con
determinazione
delle
sezioni
litostratigrafiche e delle caratteristiche
geotecniche e geomeccaniche;
6. relazione
agronomico-forestale
con
allegata carta della vegetazione e dell’uso del
suolo alla stessa scala del rilievo
planoaltimetrico, a firma di tecnici diplomati o
laureati in discipline attinenti, abilitati o iscritti
ad associazioni riconosciute;
7. progetto della coltivazione redatto da
tecnico iscritto a ordine professionale idoneo
completo di:
- relazione tecnica sul progetto di
coltivazione che specifichi, sulla base dei
dati geologici ed idrogeologici:
* consistenza del giacimento coltivabile;
* profondità della falda freatica e/o della falda
artesiana;
* le fasi temporali dello sfruttamento, le
modalità ed il metodo di coltivazione del
giacimento anche in relazione alle caratteristiche
ed alla potenzialità dei macchinari impiegati;
* l'individuazione delle aree di collocazione
dell’eventuale materiale residuale derivante dalla
coltivazione, estratto e non commercializzato, se
rese necessarie dal tipo di materiale e dalle
18
materiale e dalle modalità di coltivazione, con
l'indicazione delle loro principali caratteristiche;
* calcoli di stabilità dei profili di sicurezza dei
terreni durante ed al termine della coltivazione;
- Tavole grafiche riportanti le principali fasi di
coltivazione, inclusa quella finale;
5. Progetto delle opere necessarie al recupero
ambientale durante e al termine della
coltivazione costituito da:
* relazione tecnica che specifichi le opere
previste, i tempi di realizzazione, i costi previsti,
l’assetto finale dell’area di cava collegato alle
aree limitrofe, la destinazione dei terreni
coltivati;
* tavole grafiche riportanti le singole fasi di
recupero ambientale, l’assetto finale e la
destinazione dell’area al termine dei lavori di
recupero ambientale.
La documentazione cartografica allegata ai
progetti di cui ai punti precedenti deve essere
trasmessa su idoneo supporto informatico in
formato compatibile con i software adottati dalla
Provincia.
Art. 10
Progetto attuativo e programma economico
finanziario
Il progetto attuativo, di cui all'articolo 14 comma 1 - lettera f) della l.r. 14/98, deve
contenere:
1.
rilievo
planialtimetrico
in
scala
(1:500/1:1000/1:2000) dell'area oggetto della
richiesta di autorizzazione, nonché delle aree
precedentemente cavate e delle zone limitrofe
con la rappresentazione di tutti i servizi e
infrastrutture di uso pubblico esistenti su dette
aree, riferimenti catastali e l’individuazione di
specifici punti fissi inamovibili di riferimento,
con l'indicazione della quota s.l.m. la cui
monografia deve essere riportata a margine.
2.
progetto della coltivazione redatto da
tecnico iscritto a ordine professionale idoneo
completo di:
- relazione tecnica sul progetto di coltivazione
modalità di coltivazione, con l'indicazione delle
loro principali caratteristiche;
* calcoli di stabilità dei profili di sicurezza dei
terreni durante ed al termine della coltivazione;
- Tavole grafiche riportanti le principali fasi di
coltivazione, inclusa quella finale;
5. Progetto delle opere necessarie al recupero
ambientale durante e al termine della
coltivazione costituito da:
* relazione tecnica che specifichi le opere
previste, i tempi di realizzazione, i costi previsti,
l’assetto finale dell’area di cava collegato alle
aree limitrofe, la destinazione dei terreni
coltivati;
* tavole grafiche riportanti le singole fasi di
recupero ambientale, l’assetto finale e la
destinazione dell’area al termine dei lavori di
recupero ambientale.
La documentazione cartografica allegata ai
progetti di cui ai punti precedenti deve essere
trasmessa su idoneo supporto informatico in
formato compatibile con i software adottati dalla
Provincia.
Art. 10
Progetto attuativo e programma economico
finanziario
Il progetto attuativo, di cui all'articolo 14 comma 1 - lettera f) della l.r. 14/98, deve
contenere:
1.
rilievo
planialtimetrico
in
scala
(1:500/1:1000/1:2000) dell'area oggetto della
richiesta di autorizzazione, nonché delle aree
precedentemente cavate e delle zone limitrofe
con la rappresentazione di tutti i servizi e
infrastrutture di uso pubblico esistenti su dette
aree, riferimenti catastali e l’individuazione di
specifici punti fissi inamovibili di riferimento,
con l'indicazione della quota s.l.m. la cui
monografia deve essere riportata a margine.
2.
progetto della coltivazione redatto da
tecnico iscritto a ordine professionale idoneo
completo di:
- relazione tecnica sul progetto di coltivazione
19
che specifichi, sulla base dei dati geologici e
idrogeologici:
* profondità massima di escavazione;
* profondità della falda freatica e/o della falda
artesiana, rilevata con riferimento ai dati di
soggiacenza relativi alle informazioni disponibili
in un arco temporale decennale, con indicazione
del massimo livello piezometrico raggiunto;
* volume coltivabile e la produzione media
annua prevista;
* fasi temporali dello sfruttamento, modalità e
metodo di coltivazione del giacimento anche in
relazione alle caratteristiche e alla potenzialità
dei macchinari impiegati;
* l'individuazione delle aree di collocazione
dell’eventuale materiale residuale derivante dalla
coltivazione, estratto e non commercializzato, se
rese necessarie dal tipo di materiale e dalle
modalità di coltivazione, con l'indicazione delle
loro principali caratteristiche;
* calcoli di stabilità dei profili di sicurezza dei
terreni durante e al termine della coltivazione;
- relazione tecnica riguardante l'analisi
preliminare dei principali problemi di sicurezza
del lavoro connessi all'esecuzione del progetto
di coltivazione con l'indicazione delle soluzioni
progettuali adottate per ridurre al minimo i
pericoli per gli addetti nonché per garantire il
rispetto delle norme in materia antinfortunistica
e di protezione dell'ambiente di lavoro ai sensi
della vigente legislazione;
- relazione agronomico-forestale con allegata
carta della vegetazione e dell’uso del suolo alla
stessa scala del rilievo planoaltimetrico, a firma
di tecnici diplomati o laureati in discipline
attinenti, abilitati o iscritti ad associazioni
riconosciute;
- tavole grafiche riportanti:
* fase di sistemazione del cantiere, scopertura
del terreno installazione di impianti di servizio e
viabilità relativa alla cava;
* situazione alla fine di ogni fase di coltivazione;
* situazione dell'area di scavo al termine della
che specifichi, sulla base dei dati geologici e
idrogeologici:
* profondità massima di escavazione;
* profondità della falda freatica e/o della falda
artesiana, rilevata con riferimento ai dati di
soggiacenza relativi alle informazioni disponibili
in un arco temporale decennale, con indicazione
del massimo livello piezometrico raggiunto;
* volume coltivabile e la produzione media annua
prevista;
* fasi temporali dello sfruttamento, modalità e
metodo di coltivazione del giacimento anche in
relazione alle caratteristiche e alla potenzialità
dei macchinari impiegati;
* l'individuazione delle aree di collocazione
dell’eventuale materiale residuale derivante dalla
coltivazione, estratto e non commercializzato, se
rese necessarie dal tipo di materiale e dalle
modalità di coltivazione, con l'indicazione delle
loro principali caratteristiche;
* calcoli di stabilità dei profili di sicurezza dei
terreni durante e al termine della coltivazione;
- relazione tecnica riguardante l'analisi
preliminare dei principali problemi di sicurezza
del lavoro connessi all'esecuzione del progetto di
coltivazione con l'indicazione delle soluzioni
progettuali adottate per ridurre al minimo i
pericoli per gli addetti nonché per garantire il
rispetto delle norme in materia antinfortunistica
e di protezione dell'ambiente di lavoro ai sensi
della vigente legislazione;
–
relazione
agronomico-forestale
con
allegata carta della vegetazione e dell’uso del
suolo
alla
stessa
scala
del
rilievo
planoaltimetrico, a firma di tecnici diplomati o
laureati in discipline attinenti, abilitati o iscritti
ad associazioni riconosciute;
- tavole grafiche riportanti:
* fase di sistemazione del cantiere, scopertura del
terreno installazione di impianti di servizio e
viabilità relativa alla cava;
* situazione alla fine di ogni fase di coltivazione;
* situazione dell'area di scavo al termine della
20
coltivazione e sezioni quotate;
- computo metrico del volume da estrarre con
indicazione di:
* volumi da mandare a discarica;
* volumi di materiale utile per ogni singola fase;
* volumi da reimpiegare per le fasi di recupero;
* volumi del cappellaccio (terreno superficiale)
accantonato;
3. progetto delle opere necessarie al recupero
ambientale durante e al termine della
coltivazione costituito da:
- relazione tecnica che specifichi le opere
previste, il programma di manutenzione delle
stesse durante e al termine della coltivazione, i
tempi di realizzazione, i costi previsti, la
morfologia e la destinazione finale dei terreni
coltivati. La parte inerente agli aspetti
agronomico-forestali dovrà essere redatta da
tecnici diplomati o laureati in discipline attinenti,
abilitati o iscritti ad associazioni riconosciute;
- tavole grafiche in scala uguale a quelle del
progetto di coltivazione riportanti le singole fasi
di recupero ambientale, l’assetto finale e la
destinazione dell’area al termine dei lavori di
recupero ambientale;
- computo metrico e stima dei costi delle opere
previste suddivisi per ogni singola fase
d’intervento;
4. programma degli interventi di mitigazione
ambientale con l'indicazione dei criteri e delle
modalità operative atte a ridurre l'interferenza
dell'attività estrattiva con l'ambiente circostante ;
5. programma economico finanziario, di cui
all'articolo 14 - comma 1 - lettera g) , deve
contenere :
- le caratteristiche qualitative del materiale con i
programmi di certificazione;
- l'utilizzazione e la destinazione dei prodotti
commerciabili;
- i sistemi di abbattimento, carico e trasporto del
materiale,
le
macchine
impiegate,
le
caratteristiche e la potenzialità degli impianti di
trattamento degli inerti con indicazione dello
coltivazione e sezioni quotate;
- computo metrico del volume da estrarre con
indicazione di:
* volumi da mandare a discarica;
* volumi di materiale utile per ogni singola fase;
* volumi da reimpiegare per le fasi di recupero;
* volumi del cappellaccio (terreno superficiale)
accantonato;
3. progetto delle opere necessarie al recupero
ambientale durante e al termine della
coltivazione costituito da:
- relazione tecnica che specifichi le opere
previste, il programma di manutenzione delle
stesse durante e al termine della coltivazione, i
tempi di realizzazione, i costi previsti, la
morfologia e la destinazione finale dei terreni
coltivati. La parte inerente agli aspetti
agronomico-forestali dovrà essere redatta da
tecnici diplomati o laureati in discipline attinenti,
abilitati o iscritti ad associazioni riconosciute;
- tavole grafiche in scala uguale a quelle del
progetto di coltivazione riportanti le singole fasi
di recupero ambientale, l’assetto finale e la
destinazione dell’area al termine dei lavori di
recupero ambientale;
- computo metrico e stima dei costi delle opere
previste suddivisi per ogni singola fase
d’intervento;
Per quanto riguarda le attività estrattive
ricomprese in un ATE già in precedenza
autorizzato alla medesima Impresa, sarà
necessario presentare una perizia giurata
sottoscritta da un tecnico abilitato in cui venga
documentata l’esecuzione delle opere di recupero
che l’Impresa stessa ha dovuto eseguire in
attuazione delle precedenti autorizzazioni;
4. programma degli interventi di mitigazione
ambientale con l'indicazione dei criteri e delle
modalità operative atte a ridurre l'interferenza
dell'attività estrattiva con l'ambiente circostante ;
5. programma economico finanziario, di cui
all'articolo 14 - comma 1 - lettera g) , deve
contenere :
21
schema strutturale e di flusso dei medesimi;
- i programmi di investimento relativi a
macchine e impianti la cui introduzione deve
essere anche finalizzata al miglioramento delle
condizioni di sicurezza dei lavoratori e alla tutela
dell’ambiente di lavoro.
La documentazione cartografica allegata ai
progetti di cui ai punti precedenti deve essere
trasmessa su idoneo supporto informatico in
formato compatibile con i software adottati dalla
Provincia.
Art. 11
Distanze da opere e manufatti
Le distanze minime degli scavi a cielo aperto e
in sotterraneo da opere e manufatti, fatte salve
disposizioni di legge più restrittive, sono quelle
previste dalle vigenti Norme di Polizia
Mineraria.
La distanza minima da abitazioni deve essere
determinata in relazione alla normativa
sull’impatto acustico e delle vibrazioni, tenendo
anche conto dell’impatto visivo e della
dispersione delle polveri, nonché degli
interventi atti a ridurre tali impatti. Tale distanza
non deve comunque essere inferiore a quella
prevista dalle norme di polizia mineraria.
Per opere e manufatti non previsti dalle suddette
norme, i progetti devono comunque prevedere
distanze idonee tali da garantirne la completa
sicurezza.
Art. 12
Distanza dai confini di proprietà
La distanza minima tra il ciglio di scavo e il
perimetro dell'area in disponibilità è stabilita in
10 m; per le cave di pietra ornamentale tale
- le caratteristiche qualitative del materiale con i
programmi di certificazione;
- l'utilizzazione e la destinazione dei prodotti
commerciabili;
- i sistemi di abbattimento, carico e trasporto del
materiale,
le
macchine
impiegate,
le
caratteristiche e la potenzialità degli impianti di
trattamento degli inerti con indicazione dello
schema strutturale e di flusso dei medesimi;
- i programmi di investimento relativi a macchine
e impianti la cui introduzione deve essere anche
finalizzata al miglioramento delle condizioni di
sicurezza dei lavoratori e alla tutela dell’ambiente
di lavoro.
La documentazione cartografica allegata ai
progetti di cui ai punti precedenti deve essere
trasmessa su idoneo supporto informatico in
formato compatibile con i software adottati dalla
Provincia.
Art. 11
Distanze da opere e manufatti
Le distanze minime degli scavi a cielo aperto e
in sotterraneo da opere e manufatti, fatte salve
disposizioni di legge più restrittive, sono quelle
previste dalle vigenti Norme di Polizia
Mineraria.
La distanza minima da abitazioni deve essere
determinata in relazione alla normativa
sull’impatto acustico e delle vibrazioni, tenendo
anche conto dell’impatto visivo e della
dispersione delle polveri, nonché degli interventi
atti a ridurre tali impatti. Tale distanza non deve
comunque essere inferiore a quella prevista dalle
norme di polizia mineraria.
Per opere e manufatti non previsti dalle suddette
norme, i progetti devono comunque prevedere
distanze idonee tali da garantirne la completa
sicurezza.
Art. 12
Distanza dai confini di proprietà
La distanza minima tra il ciglio di scavo e il
perimetro dell'area in disponibilità è stabilita in
10 m; per le cave di pietra ornamentale tale
22
distanza è stabilita in 5 m. deve essere pari alla
profondità dello scavo stesso. Qualora l’altezza
complessiva dello scavo sia inferiore a 10 m, la
citata distanza minima dovrà essere pari alla
profondità, ma comunque non inferiore a 4 m.
La distanza minima da luoghi cinti da muro è
stabilita in 20 m e potrà essere ridotta fino a 10
m previo accordo tra i confinanti.
Le distanze di cui sopra si intendono misurate in
orizzontale dal ciglio superiore di scavo e sono
determinate previa verifica delle condizioni di
stabilità delle scarpate.
Art. 13
Individuazione e delimitazione dell'area di
coltivazione
L'area interessata dalla coltivazione deve essere
chiaramente individuata sul terreno, attraverso
la collocazione di punti fissi inamovibili. Tali
punti devono essere collocati in posizione
topografica favorevole e comunque in maniera
che da ognuno di essi si possa vedere il
precedente e il successivo. La posizione e la
numerazione dei punti sul terreno devono avere
riscontro nell’apposita cartografia allegata al
provvedimento di autorizzazione. La posizione
delle stazioni di misura utilizzate per
l'esecuzione del rilievo topografico di base,
ovvero i capisaldi di riferimento delle misure,
devono essere posizionate sul terreno mediante
chiodi topografici inseriti su plinti di cemento o
su basi inamovibili.
Almeno due dei suddetti punti fissi dovranno
essere inquadrati nel sistema cartografico
regionale, appoggiandosi a vertici di
triangolazione della rete di raffittimento
regionale dei capisaldi IGM.
Art. 14
Recinzione della cava e misure di sicurezza
Il perimetro dell'area interessata dalla
coltivazione, ove accessibile, deve essere
distanza è stabilita in 5 m. deve essere pari alla
profondità dello scavo stesso. Qualora l’altezza
complessiva dello scavo sia inferiore a 10 m, la
citata distanza minima dovrà essere pari alla
profondità, ma comunque non inferiore a 4 m
deve essere pari alla profondità dello scavo
stesso e comunque non inferiore a 4 m.
La distanza minima da luoghi cinti da muro è
stabilita in 20 m e potrà essere ridotta fino a 10
m previo accordo tra i confinanti.
Le distanze di cui sopra si intendono misurate in
orizzontale dal ciglio superiore di scavo e sono
determinate previa verifica delle condizioni di
stabilità delle scarpate.
Art. 13
Individuazione e delimitazione dell'area di
coltivazione
L'area interessata dalla coltivazione deve essere
chiaramente individuata sul terreno, attraverso la
collocazione di punti fissi inamovibili. Tali punti
devono essere collocati in posizione topografica
favorevole e sempre ben visibile e comunque in
maniera che da ognuno di essi si possa vedere il
precedente e il successivo. La posizione e la
numerazione dei punti sul terreno devono avere
riscontro nell’apposita cartografia allegata al
provvedimento di autorizzazione. La posizione
delle stazioni di misura utilizzate per
l'esecuzione del rilievo topografico di base,
ovvero i capisaldi di riferimento delle misure,
devono essere posizionate sul terreno mediante
chiodi topografici inseriti su plinti di cemento o
su basi inamovibili.
Almeno due dei suddetti punti fissi dovranno
essere inquadrati nel sistema cartografico
regionale,
appoggiandosi
a
vertici
di
triangolazione della rete di raffittimento
regionale dei capisaldi IGM ove presenti nel
raggio di un chilometro.
Art. 14
Recinzione della cava e misure di sicurezza
Il perimetro dell'area interessata dalla
coltivazione, ove accessibile, deve essere
23
recintata con rete metallica dell'altezza non
inferiore a m 1,80 o con altro mezzo prescritto
nel provvedimento di autorizzazione. Segnali
ammonitori di pericolo, indicanti la presenza di
attività estrattiva, devono essere collocati lungo
la recinzione a intervalli non superiori a m 50 e
in posizione tale che da ogni cartello sia visibile
il cartello precedente e quello successivo.
Gli accessi alla cava devono essere chiusi al di
fuori dell’orario di lavoro.
Al fine di evitare, per scarsa visibilità, cadute
accidentali dal ciglio di cava deve essere
mantenuta libera dalla vegetazione arbustiva una
fascia di rispetto di almeno m 3.
Dovranno essere adottare tutte le misure di
sicurezza previste dalla vigente legislazione
mineraria e di prevenzione infortuni e di
sicurezza del lavoro - fatte salve disposizione di
legge più restrittive, riferite a casi particolari - in
ordine alla conduzione dei lavori di scavo,
carico e trasporto materiali e di segnaletica di
sicurezza nei confronti di terzi.
Art. 15
Contesti storici - archeologici e paleontologici
La ditta autorizzata dovrà far pervenire alla
Sovrintendenza Archeologica della Lombardia
la comunicazione dei lavori di scolturamento di
ogni lotto di coltivazione almeno 15 giorni
prima dell’inizio degli stessi.
Qualora durante la coltivazione vengano alla
luce reperti di interesse storico, archeologico e
paleontologico l’esercente dovrà sospendere i
lavori di scavo, comunicando immediatamente il
ritrovamento alle Autorità.
recintata con rete metallica dell'altezza non
inferiore a m 1,80 o con altro mezzo prescritto
nel provvedimento di autorizzazione. Segnali
ammonitori di pericolo, indicanti la presenza di
attività estrattiva, devono essere collocati lungo
la recinzione a intervalli non superiori a m 50 e
in posizione tale che da ogni cartello sia visibile
il cartello precedente e quello successivo.
Gli accessi alla cava devono essere chiusi al di
fuori dell’orario di lavoro.
Al fine di evitare, per scarsa visibilità, cadute
accidentali dal ciglio di cava deve essere
mantenuta libera dalla vegetazione arbustiva una
fascia di rispetto di almeno m 3.
Dovranno essere adottare tutte le misure di
sicurezza previste dalla vigente legislazione
mineraria e di prevenzione infortuni e di
sicurezza del lavoro - fatte salve disposizione di
legge più restrittive, riferite a casi particolari - in
ordine alla conduzione dei lavori di scavo, carico
e trasporto materiali e di segnaletica di sicurezza
nei confronti di terzi.
Art. 15
Contesti storici - archeologici e paleontologici
La ditta autorizzata dovrà far pervenire alla
Sovrintendenza Archeologica della Lombardia la
comunicazione dei lavori di scolturamento di
ogni lotto di coltivazione almeno 15 30 giorni
prima dell’inizio degli stessi.
Qualora durante la coltivazione vengano alla
luce reperti di interesse storico, archeologico e
paleontologico l’esercente dovrà sospendere i
lavori di scavo, comunicando immediatamente il
ritrovamento alle Autorità.
Art. 16
Materiale di scarto
Il materiale residuale derivante dalla
coltivazione, incluso il “cappellaccio” non
considerabile terreno vegetale, di norma deve
essere sistemato nell'area di cava e utilizzato ai
fini del riassetto ambientale della cava stessa e/o
di altre cave, anche se non attive, oppure, purché
sia valutata la compatibilità chimico-
Art. 16
Materiale di scarto
Il
materiale
residuale
derivante
dalla
coltivazione, incluso il “cappellaccio” non
considerabile terreno vegetale, di norma deve
essere sistemato nell'area di cava e utilizzato ai
fini del riassetto ambientale della cava stessa e/o
di altre cave, anche se non attive, oppure, purché
sia valutata la compatibilità chimico24
agronomica, essere valorizzato per usi diversi, agronomica, essere valorizzato per usi diversi,
qualora non sia necessario ai fini di tali qualora non sia necessario ai fini di tali
interventi di riassetto ambientale.
interventi di riassetto ambientale.
Art. 17
Stoccaggi di materiali di cava
Le aree di stoccaggio dei materiali devono
essere definite e delimitate in modo da non
compromettere la sicurezza del lavoro e le opere
di recupero ambientale, evitando con misure
idonee la dispersione di polveri.
È vietato lo scarico diretto con autocarri lungo
le scarpate dei cumuli di materiali sciolti.
Art. 18
Apertura di nuovi fronti di cava
Le nuove fronti di cava devono essere aperte
tenendo conto dell’impatto sul paesaggio e
sull’ambiente. Se necessario si dovranno
prevedere idonee opere di mitigazione, secondo
procedure fissate dal progetto.
Art. 19
Fasi di coltivazione
La coltivazione delle cave deve avvenire per
fasi, di durata da stabilire nel provvedimento
autorizzativo, al fine di assicurare il progressivo
recupero ambientale.
Art. 20
Terreno vegetale
Durante la coltivazione il terreno vegetale, di
norma,
deve
essere
conservato
temporaneamente in cava o nelle immediate
vicinanze e riutilizzato, al termine della
coltivazione, secondo le previsioni progettuali,
ai fini del riassetto ambientale della cava stessa;
qualora in esubero, può essere utilizzato ai fini
del riassetto ambientale di altre cave, anche se
non attive, purché sia valutata la compatibilità
chimico-agronomica.
La rimozione e l’accantonamento del terreno
vegetale devono procedere contestualmente alle
fasi di coltivazione interessate, al fine di limitare
gli effetti negativi sul paesaggio e i danni alle
colture e alla vegetazione. Nell'atto di
autorizzazione deve essere indicato il luogo di
Art. 17
Stoccaggi di materiali di cava
Le aree di stoccaggio dei materiali devono essere
definite e delimitate in modo da non
compromettere la sicurezza del lavoro e le opere
di recupero ambientale, evitando con misure
idonee la dispersione di polveri.
È vietato lo scarico diretto con autocarri lungo le
scarpate dei cumuli di materiali sciolti.
Art. 18
Apertura di nuovi fronti di cava
Le nuove fronti di cava devono essere aperte
tenendo conto dell’impatto sul paesaggio e
sull’ambiente. Se necessario si dovranno
prevedere idonee opere di mitigazione, secondo
procedure fissate dal progetto.
Art. 19
Fasi di coltivazione
La coltivazione delle cave deve avvenire per
fasi, di durata da stabilire nel provvedimento
autorizzativo, al fine di assicurare il progressivo
recupero ambientale.
Art. 20
Terreno vegetale
Durante la coltivazione il terreno vegetale, di
norma, deve essere conservato temporaneamente
in cava o nelle immediate vicinanze e
riutilizzato, al termine della coltivazione,
secondo le previsioni progettuali, ai fini del
riassetto ambientale della cava stessa; qualora in
esubero, può essere utilizzato ai fini del riassetto
ambientale di altre cave, anche se non attive,
purché sia valutata la compatibilità chimicoagronomica.
La rimozione e l’accantonamento del terreno
vegetale devono procedere contestualmente alle
fasi di coltivazione interessate, al fine di limitare
gli effetti negativi sul paesaggio e i danni alle
colture e alla vegetazione. Nell'atto di
autorizzazione deve essere indicato il luogo di
25
conservazione qualora non sia nell'area di cava.
Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non
devono superare i 3 m di altezza con una base
con lato minore non superiore a 3 m. Qualora la
base abbia dimensioni maggiori di 3 m l'altezza
dei cumuli deve essere contenuta entro 1 m.
Qualora a causa della morfologia dei luoghi o
per altre ragioni tecniche non sia possibile
conservare il terreno vegetale con le modalità
sopraindicate o non sia possibile separare il
terreno vegetale dal cappellaccio allora, previa
verifica delle condizioni chimico-fisiche del
terreno all'atto della stesura, devono essere
apportate le opportune correzioni dando
preferenza a composti di origine organica.
Art. 21
Drenaggio delle acque meteoriche
L'ingresso in cava delle acque meteoriche di
dilavamento deve essere evitato attraverso la
costruzione di adeguate opere di captazione del
deflusso collegate con la rete idrica naturale e/o
artificiale esistente.
Se necessario, le acque piovane ricadenti
nell'area di cava devono essere smaltite tramite
un’adeguata rete di canali di drenaggio
mantenuta in efficienza.
Qualora la morfologia dei luoghi non consenta
di evitare l'ingresso in cava di acque superficiali
la rete interna deve essere adeguatamente
dimensionata in modo da garantirne il corretto
smaltimento.
Art. 22
Piste di servizio
La larghezza minima e la pendenza massima
delle piste di servizio per la circolazione di
mezzi cingolati e/o gommati devono essere
opportunamente dimensionate e indicate in
progetto in funzione delle caratteristiche
costruttive e d'impiego dei mezzi di scavo,
carico e trasporto impiegati e delle esigenze di
conservazione qualora non sia nell'area di cava.
Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non
devono superare i 3 m di altezza con una base
con lato minore non superiore a 3 m. Qualora la
base abbia dimensioni maggiori di 3 m l'altezza
dei cumuli deve essere contenuta entro 1 m.
Qualora a causa della morfologia dei luoghi o
per altre ragioni tecniche non sia possibile
conservare il terreno vegetale con le modalità
sopraindicate o non sia possibile separare il
terreno vegetale dal cappellaccio allora, previa
verifica delle condizioni chimico-fisiche del
terreno all'atto della stesura, devono essere
apportate le opportune correzioni dando
preferenza a composti di origine organica.
Art. 21
Drenaggio delle acque meteoriche
L'ingresso in cava delle acque meteoriche di
dilavamento deve essere evitato attraverso la
costruzione di adeguate opere di captazione di
controllo del deflusso collegate con la rete idrica
naturale e/o artificiale esistente.
Se necessario, le acque piovane ricadenti
nell'area di cava devono essere smaltite tramite
un’adeguata rete di canali di drenaggio
mantenuta in efficienza.
Qualora la morfologia dei luoghi non consenta di
evitare l'ingresso in cava di acque superficiali la
rete interna deve essere adeguatamente
dimensionata in modo da garantirne il corretto
smaltimento.
Devono comunque essere garantiti i diritti
d’acqua esistenti sui canali interferenti con le
aree di intervento.
Art. 22
Piste di servizio
La larghezza minima e la pendenza massima
delle piste di servizio per la circolazione di
mezzi cingolati e/o gommati devono essere
opportunamente dimensionate ed indicate in
progetto, in funzione delle caratteristiche
costruttive e d'impiego dei mezzi di scavo, carico
e trasporto impiegati e delle esigenze di
26
sicurezza dei lavori e degli addetti.
sicurezza dei lavori e degli addetti.
Art. 23
Ciglio di scavo
Il ciglio superiore dello scavo deve essere
sempre raggiungibile con apposite strade o
rampe percorribili con mezzi meccanici
cingolati o gommati. Le rampe devono essere
mantenute in efficienza fino al completamento
delle opere di recupero ambientale per eventuali
successivi interventi di manutenzione e
controllo.
Qualora la morfologia dei luoghi non consenta
quanto sopra, il ciglio superiore di scavo dovrà
essere accessibile con idonei mezzi meccanici
dalla pedata del gradone più elevato della fronte
di cava che dovrà avere una altezza non
superiore a 5 m.
Art. 24
Cave comprese nello stesso ambito
Nel caso di cave comprese nello stesso ambito
territoriale estrattivo la Provincia può chiedere
progetti di coltivazione e recupero coordinati al
fine di conseguire il corretto sfruttamento della
risorsa, le migliori condizioni di sicurezza e il
recupero ambientale finale coerente con le
previsioni del Piano.
Art. 23
Cave comprese nello stesso ambito
Il ciglio superiore dello scavo deve essere
sempre raggiungibile con apposite strade o
rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati
o gommati. Le rampe devono essere mantenute
in efficienza fino al completamento delle opere
di recupero ambientale per eventuali successivi
interventi di manutenzione e controllo.
Qualora la morfologia dei luoghi non consenta
quanto sopra, il ciglio superiore di scavo dovrà
essere accessibile con idonei mezzi meccanici
dalla pedata del gradone più elevato della fronte
di cava che dovrà avere una altezza non
superiore a 5 m.
Art. 25
Tutela delle acque sotterranee
Per ogni ambito territoriale estrattivo o per ogni
cava di cui al precedente articolo 3, punti b e c,
fatte salve eventuali prescrizioni riportate al
successivo Titolo III, la Provincia prescrive, ove
necessario, opere e misure per la definizione e il
monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle
acque di falda.
Le caratteristiche tecniche e le modalità di
esecuzione di tali opere, la frequenza delle
misure freatimetriche e delle analisi nonché i
parametri idrochimici da rilevare sono stabiliti
nell'atto di autorizzazione o, quando necessario,
anche in corso d'esercizio.
Gli esiti delle analisi e delle misure devono
essere trasmessi, a cura della ditta esercente
Art. 25
Tutela delle acque sotterranee
Per ogni ambito territoriale estrattivo o per ogni
cava di cui al precedente articolo 3, punti b e c,
fatte salve eventuali prescrizioni riportate al
successivo Titolo III, la Provincia prescrive, ove
necessario, opere e misure per la definizione e il
monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle
acque di falda.
Le caratteristiche tecniche e le modalità di
esecuzione di tali opere, la frequenza delle
misure freatimetriche e delle analisi nonché i
parametri idrochimici da rilevare sono stabiliti
nell'atto di autorizzazione o, quando necessario,
anche in corso d'esercizio.
In tutte le aree di cava devono essere presenti
almeno tre pozzi piezometrici per il
Art. 24
Cave comprese nello stesso ambito
Nel caso di cave comprese nello stesso ambito
territoriale estrattivo la Provincia può chiedere
progetti di coltivazione e recupero coordinati al
fine di conseguire il corretto sfruttamento della
risorsa, le migliori condizioni di sicurezza e il
recupero ambientale finale coerente con le
previsioni del Piano.
27
l'attività estrattiva, all'Ufficio Cave della monitoraggio delle acque sotterranee durante la
Provincia e al Comune competente per coltivazione, posti uno a monte e due a valle
territorio.
dell’area di scavo nel senso della direzione di
flusso sotterraneo; per questo scopo possono
essere utilizzati anche pozzi già esistenti, purché
dotati delle caratteristiche seguenti.
I pozzi devono avere profondità tale da penetrare
nella falda per almeno 5 m all’interno dalla
stessa, devono essere rivestiti ed attrezzati per
consentire agevolmente le misure di livello ed i
campionamenti periodici delle acque.
Per cave sotto falda possono essere prescritti,
durante la coltivazione, campionamenti ed
analisi delle acque del lago di cava e dei
piezometri, definendo i parametri che la
Provincia ritenga più opportuni.
Gli impianti di prima lavorazione che utilizzano
nei processi di selezione acqua sotterranea
emunta mediante pozzi appositamente terebrati,
che dovranno essere dotati di contatore, devono
prevedere adeguate modalità di riuso delle
acque.
Gli esiti delle analisi e delle misure devono
essere trasmessi, a cura della ditta esercente
l'attività estrattiva, all'Ufficio Cave conservati
presso il cantiere di cava, per essere esibiti al
personale di vigilanza della Provincia e al del
Comune competente per territorio.
Art. 26
Tutela della permeabilità dell’acquifero
Per limitare gli effetti di riduzione della
permeabilità dell’acquifero le acque provenienti
dall’impianto di selezione e lavaggio, se non
trattate in impianti di riciclaggio, devono essere
immesse in differenti vasche idonee alla
sedimentazione, alla chiarificazione e allo
smaltimento delle acque, indicate nel
provvedimento autorizzativo, fermo restando le
norme vigenti in materia di tutela delle acque.
Art. 26
Tutela della permeabilità dell’acquifero
Per limitare gli effetti di riduzione della
permeabilità dell’acquifero le acque provenienti
dall’impianto di selezione e lavaggio, se non
trattate in impianti di riciclaggio, devono essere
immesse in differenti vasche idonee alla
sedimentazione, alla chiarificazione e allo
smaltimento delle acque, indicate nel
provvedimento autorizzativo, fermo restando
secondo le norme vigenti in materia di tutela
delle acque.
TITOLO III
28
NORME PARTICOLARI PER LA COLTIVAZIONE
CAPO I: Ghiaia, sabbia e detriti
Art. 27
Art. 27
Fronte in corso di coltivazione
Fronte in corso di coltivazione
L'altezza delle fronti di scavo deve essere L'altezza delle fronti di scavo deve essere
commisurata ai mezzi e alle tecniche di scavo commisurata ai mezzi e alle tecniche di scavo
adottati e non dovrà superare i 10 m.
adottati, ai tipi di materiale estratto, e non dovrà
Il progetto di coltivazione , ai fini delle esigenze superare i 10 m.
di sicurezza dei lavori, deve definire le Il progetto di coltivazione , ai fini delle esigenze
inclinazioni delle fronti di avanzamento in corso di sicurezza dei lavori, deve definire le
di coltivazione e la larghezza minima della inclinazioni delle fronti di avanzamento in corso
pedata di ogni singolo gradone.
di coltivazione e la larghezza minima della
pedata di ogni singolo gradone.
Art. 28
Art. 28
Fronte al termine della coltivazione
Fronte al termine della coltivazione
L'altezza massima dei gradoni, la larghezza L'altezza massima dei gradoni, la larghezza
minima delle relative pedate e l'inclinazione minima delle relative pedate e l'inclinazione
delle scarpate di ogni gradone, ottenuta delle scarpate di ogni gradone, ottenuta
modellando il materiale in posto, al termine modellando il materiale in posto, al termine della
della coltivazione non devono superare i valori coltivazione non devono superare i valori limite
limite di seguito indicati:
di seguito indicati:
- Altezza massima del gradone: m 8; (m 5 in - Altezza massima del gradone: m 8; (m 5 in
depositi sabbiosi);
depositi sabbiosi);
- Pedata minima del gradone: m 4;
- Pedata minima del gradone: m 4;
- Inclinazione massima dell'alzata: 35 ° rispetto - Inclinazione massima dell'alzata: 35 ° rispetto al
al piano orizzontale.
piano orizzontale.
I parametri geometrici, adottati in sede I parametri geometrici, adottati in sede
progettuale, devono essere comunque definiti in progettuale, devono essere comunque definiti in
funzione della stabilità locale e generale a lungo funzione della stabilità locale e generale a lungo
termine del pendio e delle esigenze tecniche del termine del pendio e delle esigenze tecniche del
recupero ambientale progettato in congruenza recupero ambientale progettato in congruenza
alla destinazione finale; in ogni caso l’analisi di alla destinazione finale; in ogni caso l’analisi di
stabilità deve essere effettuata secondo gli stabilità deve essere effettuata secondo gli
indirizzi e le disposizioni tecniche della d.g.r. 22 indirizzi e le disposizioni tecniche della d.g.r. 22
dicembre 2008, n. 8/8749 e s.m.i. e del D.M. 14 dicembre 2008, n. 8/8749 e s.m.i. e del D.M. 14
gennaio 2008 e s.m.i.
gennaio 2008 e s.m.i.
Art. 29
Art. 29
Pendenza del fondo cava
Pendenza del fondo cava
La pendenza del piazzale di fondo cava, di La pendenza del piazzale di fondo cava, di
norma, non deve essere inferiore allo 0,2%. norma, non deve essere inferiore allo 0,2%. Sono
Sono consentite pendenze inferiori qualora in consentite pendenze inferiori qualora in fase di
fase di progetto si dimostri che la permeabilità progetto si dimostri che la permeabilità del
del fondo scavo, in relazione all’intensità di fondo scavo, in relazione all’intensità di pioggia
29
pioggia attesa, non crei ristagni d’acqua. Nelle
cave a fossa la linea di massima pendenza del
fondo cava deve essere disposta parallelamente
alla direzione delle linee di flusso della falda.
attesa, non crei ristagni d’acqua. Nelle cave a
fossa la linea di massima pendenza del fondo
cava deve essere disposta parallelamente alla
direzione delle linee di flusso della falda.
Art. 30
Profondità massima di scavo nelle cave a
secco
Nelle nuove cave e nell'ampliamento delle cave
esistenti di ghiaia e sabbia la profondità
massima di escavazione deve mantenersi
almeno a 2 m al di sopra del massimo livello
noto raggiunto dalla falda freatica nell'ultimo
decennio.
Nell'ampliamento di cave esistenti la profondità
massima di escavazione deve essere definita in
modo da consentire che le quote di recupero
finale si raccordino opportunamente con quella
di recuperi esistenti.
Art. 31
Scavi sotto falda
L’attività estrattiva sotto falda deve essere
limitata alla falda libera senza creare
comunicazione tra la stessa e le falde profonde e
deve rispettare, al termine della coltivazione, i
seguenti parametri.
• in caso di ampliamento lungo la direzione
di flusso della falda la dimensione
massima dovrà essere determinata con
particolare attenzione alla struttura
idrogeologica locale;
• lungo le sponde del lago di cava deve
essere mantenuta una fascia pianeggiante
di almeno 10 m ; tale fascia, per le cave
con fronte in parte a secco, per altezza
superiore a 5 m, deve essere realizzata a 2
m sopra il livello massimo decennale di
riferimento registrato per la falda libera;
• lungo la scarpata deve essere realizzato
un gradone sommerso con pedata minima
di almeno 2 m, posta 1 m al di sotto del
livello minimo registrato nell’ultimo
decennio;
• la scarpata, nel tratto compreso tra la
Art. 30
Profondità massima di scavo nelle cave a secco
Nelle nuove cave e nell'ampliamento delle cave
esistenti di ghiaia e sabbia la profondità massima
di escavazione deve mantenersi almeno a 2 m al
di sopra del massimo livello noto raggiunto dalla
falda freatica nell'ultimo decennio.
Nell'ampliamento di cave esistenti la profondità
massima di escavazione deve essere definita in
modo da consentire che le quote di recupero
finale si raccordino opportunamente con quella
di recuperi esistenti.
Art. 31
Scavi sotto falda
L’attività estrattiva sotto falda deve essere
limitata alla falda libera senza creare
comunicazione tra la stessa e le falde profonde e
deve rispettare, al termine della coltivazione, i
seguenti parametri.
• in caso di ampliamento lungo la direzione
di flusso della falda la dimensione
massima dovrà essere determinata con
particolare attenzione alla struttura
idrogeologica locale;
• lungo le sponde del lago di cava deve
essere mantenuta una fascia pianeggiante
di almeno 10 m ; tale fascia, per le cave
con fronte in parte a secco, per altezza
superiore a 5 m, deve essere realizzata a 2
m sopra il livello massimo decennale di
riferimento registrato per la falda libera;
• lungo la scarpata deve essere realizzato un
gradone sommerso con pedata minima di
almeno 2 m, posta 1 m al di sotto del
livello minimo registrato nell’ultimo
decennio;
• la scarpata, nel tratto compreso tra la
30
fascia pianeggiante e il gradone
fascia pianeggiante e il gradone
sommerso, deve avere un’inclinazione
sommerso, deve avere un’inclinazione
non superiore a 15 gradi (1:4);
non superiore a 15 gradi (1:4);
• la scarpata sommersa, al di sotto della
• la scarpata sommersa, al di sotto della
quota minima di escursione della falda,
quota minima di escursione della falda,
deve avere un’inclinazione non superiore
deve avere un’inclinazione non superiore
a 27 gradi (1:2).
a 27 gradi (1:2).
Tali parametri geometrici devono essere Tali parametri geometrici devono essere
comunque definiti in sede progettuale in comunque definiti in sede progettuale in funzione
funzione della stabilità e delle esigenze tecniche della stabilità e delle esigenze tecniche del
del recupero ambientale progettato in recupero ambientale progettato in congruenza
congruenza alla destinazione finale.
alla destinazione finale.
CAPO II: Argilla e torbe
Art. 32
Art. 32
Fronte in corso di coltivazione
Fronte in corso di coltivazione
L'altezza dei fronti di scavo deve essere L'altezza dei fronti di scavo deve essere
commisurata ai mezzi ed alle tecniche di scavo commisurata ai mezzi ed alle tecniche di scavo
adottati e non deve superare m 8.
adottati e non deve superare m 5 8.
Il progetto di coltivazione, ai fini delle esigenze Il progetto di coltivazione, ai fini delle esigenze
di sicurezza dei lavori, deve definire le di sicurezza dei lavori, deve definire le
inclinazioni delle fronti di avanzamento in corso inclinazioni delle fronti di avanzamento in corso
di coltivazione e la larghezza minima della di coltivazione e la larghezza minima della
pedata di ogni singolo gradone.
pedata di ogni singolo gradone.
Art. 33
Art. 33
Fronte al termine della coltivazione
Fronte al termine della coltivazione
L'altezza massima dei gradoni, la larghezza L'altezza massima dei gradoni, la larghezza
minima delle relative pedate e l'inclinazione minima delle relative pedate e l'inclinazione
delle scarpate di ogni gradone, ottenuta delle scarpate di ogni gradone, ottenuta
modellando il materiale in posto, al termine modellando il materiale in posto, al termine della
della coltivazione, non devono superare i valori coltivazione, non devono superare i valori limite
limite di seguito indicati:
di seguito indicati:
- altezza massima del gradone: m 8;
- altezza massima del gradone: m 5 8;
- pedata minima del gradone: m 4;
- pedata minima del gradone: m 4;
- inclinazione massima dell'alzata: 25° rispetto - inclinazione massima dell'alzata: 25° rispetto al
al piano orizzontale.
piano orizzontale.
I parametri geometrici, adottati in sede I parametri geometrici, adottati in sede
progettuale, devono essere comunque definiti in progettuale, devono essere comunque definiti in
funzione della stabilità locale e generale a lungo funzione della stabilità locale e generale a lungo
termine del pendio e delle esigenze tecniche del termine del pendio e delle esigenze tecniche del
recupero ambientale progettato in congruenza recupero ambientale progettato in congruenza
alla destinazione finale; in ogni caso l’analisi di alla destinazione finale; in ogni caso l’analisi di
stabilità deve essere effettuata secondo gli stabilità deve essere effettuata secondo gli
indirizzi e le disposizioni tecniche della d.g.r. 22 indirizzi e le disposizioni tecniche della d.g.r. 22
31
dicembre 2008, n. 8/8749 e s.m.i. e del D.M. 14
gennaio 2008 e s.m.i.
Potranno essere tollerate pendenze superiori
solo qualora vengano previste adeguate opere di
consolidamento, progettate secondo i criteri di
ingegneria naturalistica.
Art. 34
Profondità massima di scavo nelle cave a
secco
Nelle nuove cave la profondità massima di
escavazione deve mantenersi almeno a m 1 al di
sopra del massimo livello noto raggiunto dalla
falda freatica nell'ultimo decennio.
Nell'ampliamento di cave esistenti la profondità
massima di escavazione deve essere definita in
modo da consentire che le quote di recupero
finale si raccordino opportunamente con quella
di recuperi esistenti.
Art. 35
Scavi sotto falda
L'attività estrattiva sotto falda deve essere
limitata alla falda libera, senza creare
comunicazione tra la stessa e le falde profonde,
nel rispetto delle seguenti indicazioni:
• in caso di ampliamento lungo la direzione
di flusso della falda, la dimensione
massima dello scavo dovrà essere
determinata con particolare attenzione
alla struttura idrogeologica locale;
• deve essere realizzato un gradone
sommerso, con pedata minima di almeno
2 m, posto a 0,5 m al di sotto del minimo
livello freatico registrato.
• i parametri geometrici in falda devono
essere comunque definiti in sede
progettuale, in funzione della stabilità e
delle esigenze tecniche del recupero
ambientale, progettato in funzione della
destinazione finale.
Gli artt. 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 –
44 non sono stati riportati in quanto non
applicabili ai settori merceologici delle sabbie
ghiaie e torbe ed argille.
dicembre 2008, n. 8/8749 e s.m.i. e del D.M. 14
gennaio 2008 e s.m.i.
Potranno essere tollerate pendenze superiori solo
qualora vengano previste adeguate opere di
consolidamento, progettate secondo i criteri di
ingegneria naturalistica.
Art. 34
Profondità massima di scavo nelle cave a secco
Nelle nuove cave la profondità massima di
escavazione deve mantenersi almeno a m 1 al di
sopra del massimo livello noto raggiunto dalla
falda freatica nell'ultimo decennio.
Nell'ampliamento di cave esistenti la profondità
massima di escavazione deve essere definita in
modo da consentire che le quote di recupero
finale si raccordino opportunamente con quella
di recuperi esistenti.
Art. 35
Scavi sotto falda
L'attività estrattiva sotto falda deve essere
limitata alla falda libera, senza creare
comunicazione tra la stessa e le falde profonde,
nel rispetto delle seguenti indicazioni:
• in caso di ampliamento lungo la direzione
di flusso della falda, la dimensione
massima dello scavo dovrà essere
determinata con particolare attenzione alla
struttura idrogeologica locale;
• deve essere realizzato un gradone
sommerso, con pedata minima di almeno
2 m, posto a 0,5 m al di sotto del minimo
livello freatico registrato.
• i parametri geometrici in falda devono
essere comunque definiti in sede
progettuale, in funzione della stabilità e
delle esigenze tecniche del recupero
ambientale, progettato in funzione della
destinazione finale.
Gli artt. 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 –
44 non sono stati riportati in quanto non
applicabili ai settori merceologici delle sabbie
ghiaie e torbe ed argille.
32
TITOLO IV
RECUPERO AMBIENTALE
Art. 45
Modalità di esecuzione delle opere di recupero
e comunicazioni
Le opere di recupero ambientale devono essere
progettate ed eseguite per “fasi di recupero”
contestualmente ai lavori di coltivazione.
Il progetto deve tendere alla minimizzazione
delle aree denudate o comunque degradate,
anche da attività pregressa, prevedendo che le
zone
esaurite
vengano
recuperate
all'utilizzazione finale prevista e pianificando i
tempi di recupero.
La rimodellazione dei versanti deve tendere a
morfologie congruenti con le destinazioni d'uso
previste e con l'ambiente circostante.
I progetti di recupero devono tener conto sia
degli aspetti territoriali relativi ai previsti utilizzi
del suolo , sia degli aspetti ecosistemici, con
specifico riferimento alle connessioni con le reti
ecologiche circostanti.
Ogni anno, il titolare dell'autorizzazione
comunica al/ai Comune/i competente/i per
territorio le opere di recupero eseguite.
Qualora il progetto preveda l’impiego di specie
arboree e vegetali, devono essere utilizzate
esclusivamente essenze vegetali autoctone e di
provenienza certificata, sia erbacee, sia
arbustive e arboree, sulla base delle indicazioni
fornite dal Centro Flora Autoctona, dall'ERSAF
e dal documento di RER contenuto del PTR
vigente. In alcuni casi specifici si può prevedere
anche l'inserimento di specie animali, laddove il
progetto di recupero lo consente, soprattutto
negli ambienti acquatici o umidi, sempre però
autoctone e di provenienza certificata.
Art. 46
Recupero provvisorio e opere di
compensazione
Le fronti abbandonate transitoriamente dalle
coltivazioni sono comunque soggette a recupero
morfologico.
Art. 45
Modalità di esecuzione delle opere di recupero
e comunicazioni
Le opere di recupero ambientale devono essere
progettate ed eseguite per “fasi di recupero”
contestualmente ai lavori di coltivazione.
Il progetto deve tendere alla minimizzazione
delle aree denudate o comunque degradate,
anche da attività pregressa, prevedendo che le
zone
esaurite
vengano
recuperate
all'utilizzazione finale prevista e pianificando i
tempi di recupero.
La rimodellazione dei versanti deve tendere a
morfologie congruenti con le destinazioni d'uso
previste e con l'ambiente circostante.
I progetti di recupero devono tener conto sia
degli aspetti territoriali relativi ai previsti utilizzi
del suolo , sia degli aspetti ecosistemici, con
specifico riferimento alle connessioni con le reti
ecologiche circostanti.
Ogni anno, il titolare dell'autorizzazione
comunica al/ai Comune/i competente/i per
territorio le opere di recupero eseguite.
Qualora il progetto preveda l’impiego di specie
arboree e vegetali, devono essere utilizzate
esclusivamente essenze vegetali autoctone e di
provenienza certificata, sia erbacee, sia arbustive
e arboree, sulla base delle indicazioni fornite dal
Centro Flora Autoctona, dall'ERSAF e dal
documento di RER contenuto del PTR vigente.
In alcuni casi specifici si può prevedere anche
l'inserimento di specie animali, laddove il
progetto di recupero lo consente, soprattutto
negli ambienti acquatici o umidi, sempre però
autoctone e di provenienza certificata.
Art. 46
Recupero provvisorio e opere di compensazione
Le fronti abbandonate transitoriamente dalle
coltivazioni sono comunque soggette a recupero
morfologico.
Le fronti di cava s'intendono abbandonate
33
Le fronti di cava s'intendono abbandonate
transitoriamente dalla coltivazione mineraria
qualora le indicazioni di Piano prevedano
l'avanzamento dell'attività estrattiva nelle aree
contigue.
Qualora all’interno di un ambito territoriale
estrattivo siano presenti zone abbandonate
transitoriamente dalla coltivazione, la ditta
esercente è tenuta ad effettuare opere di
compensazione nell’area di rispetto.
Ad eccezione delle cave di cui al precedente art.
7 (Cave di riserva per opere pubbliche), qualora,
entro l’anno successivo alla data di scadenza
dell'autorizzazione, la ditta esercente l'attività di
cava non abbia inoltrato istanza di ampliamento,
il recupero dei fronti "provvisorie" deve essere
reso definitivo.
Art. 47
Opere in verde
Le specie erbacee, arbustive ed arboree da
impiegare devono essere individuate nel
progetto di recupero ambientale.
L'elenco dettagliato delle specie previste deve
essere riportato a margine della cartografia
corrispondente.
Nel caso in cui la copertura vegetale non sia
omogenea, in termini di disposizione e di
composizione, i limiti delle consociazioni
previste devono essere rappresentati in
cartografia.
Ove necessario, si devono progettare opere di
ingegneria naturalistica atte a garantire la
migliore riuscita degli interventi di recupero.
Il progetto dovrà prevedere anche la fase
temporale nella quale dovrà essere garantita la
buona riuscita dei lavori di recupero ambientale
mediante interventi di prima manutenzione o
tendenti ad eliminare eventuali problemi sorti nei
primi tempi successivi alla realizzazione delle
opere di recupero.
Art. 48
transitoriamente dalla coltivazione mineraria
qualora le indicazioni di Piano prevedano
l'avanzamento dell'attività estrattiva nelle aree
contigue.
Qualora all’interno di un ambito territoriale
estrattivo siano presenti zone abbandonate
transitoriamente dalla coltivazione, la ditta
esercente è tenuta ad effettuare opere di
compensazione nell’area di rispetto.
Ad eccezione delle cave di cui al precedente art.
7 (Cave di riserva per opere pubbliche), qualora,
entro l’anno successivo alla data di scadenza
dell'autorizzazione, la ditta esercente l'attività di
cava non abbia inoltrato istanza di ampliamento,
il recupero dei fronti "provvisori" deve essere
reso definitivo.
Art. 47
Opere in verde
Le specie erbacee, arbustive ed arboree da
impiegare devono essere individuate nel progetto
di recupero ambientale, in conformità con
l'elenco della figura 1, riportata al termine della
presente Normativa tecnica.
L'elenco dettagliato delle specie previste deve
essere riportato a margine della cartografia
corrispondente.
Nel caso in cui la copertura vegetale non sia
omogenea, in termini di disposizione e di
composizione, i limiti delle consociazioni
previste devono essere rappresentati in
cartografia.
Ove necessario, si devono progettare opere di
ingegneria naturalistica atte a garantire la
migliore riuscita degli interventi di recupero.
Il progetto dovrà prevedere anche la fase
temporale nella quale dovrà essere garantita la
buona riuscita dei lavori di recupero ambientale
mediante interventi di prima manutenzione o
tendenti ad eliminare eventuali problemi sorti nei
primi tempi successivi alla realizzazione delle
opere di recupero.
Art. 48
34
Interventi di ripristino nelle aree di riassetto
ambientale
Nelle aree di riassetto ambientale incluse negli
ATE dovranno essere previsti lavori di
consolidamento
e/o
ripristino
dell’area
degradata, contestuali all’attività di coltivazione
del giacimento e prioritari rispetto agli interventi
di recupero dell’area estrattiva.
Interventi di ripristino nelle aree di riassetto
ambientale
Nelle aree di riassetto ambientale incluse negli
ATE dovranno essere previsti lavori di
consolidamento
e/o
ripristino
dell’area
degradata, contestuali all’attività di coltivazione
del giacimento e prioritari rispetto agli interventi
di recupero dell’area estrattiva.
Art. 49
Riutilizzo delle aree di cava
In ciascun Ambito Territoriale Estrattivo o cava
di recupero ambientale possono coesistere, in
conformità con le destinazioni finali previste,
zone con differenti modalità di riassetto del
suolo.
Le indicazioni contenute nei successivi articoli
50, 51, 52 e 53, che individuano i quattro
principali tipi di recupero, si riferiscono ad aree
omogenee specificate nelle schede che
identificano ogni singolo ambito estrattivo e
ogni singola cava di recupero.
Le opere di recupero devono essere finalizzate
alle specifiche destinazioni di riutilizzo delle
aree di cava e possono anche interessare aree
limitrofe a quelle definite dal perimetro della
cava.
Art. 50
Recupero ad uso naturalistico
La rinaturalizzazione deve condurre alla
creazione di fitocenosi in grado di evolvere, con
ridotto intervento nel tempo, verso un
ecosistema in equilibrio con l’ambiente.
La
rinaturalizzazione
va
finalizzata
all'inserimento dell'ambito estrattivo nel
paesaggio, favorendo soluzioni progettuali
mirate al contenimento degli effetti morfologici
indotti dall'escavazione e migliorative rispetto
alle condizioni limite indicate dai precedenti
articoli 28 (Fronte al termine della coltivazione),
33 (Fronte al termine della coltivazione), 38
(Fronte al termine della coltivazione) e 42
(Fronte al termine della coltivazione).
La sistemazione morfologica al termine delle
Art. 49
Riutilizzo delle aree di cava
In ciascun ambito territoriale estrattivo o cava di
recupero ambientale possono coesistere, in
conformità con le destinazioni finali previste,
zone con differenti modalità di riassetto del
suolo.
Le indicazioni contenute nei successivi articoli
50, 51, 52 e 53, che individuano i quattro
principali tipi di recupero, si riferiscono ad aree
omogenee specificate nelle schede, che
identificano ogni singolo ambito estrattivo ed
ogni singola cava di recupero.
Le opere di recupero devono essere finalizzate
alle specifiche destinazioni di riutilizzo delle
aree di cava e possono anche interessare aree
limitrofe a quelle definite dal perimetro della
cava.
Art. 50
Recupero ad uso naturalistico
La rinaturalizzazione deve condurre alla
creazione di fitocenosi in grado di evolvere, con
ridotto intervento nel tempo, verso un
ecosistema in equilibrio con l’ambiente.
La
rinaturalizzazione
va
finalizzata
all'inserimento dell'ambito estrattivo nel
paesaggio, favorendo soluzioni progettuali
mirate al contenimento degli effetti morfologici
indotti dall'escavazione e migliorative rispetto
alle condizioni limite indicate dai precedenti
articoli 28 (Fronte al termine della coltivazione),
33 (Fronte al termine della coltivazione), 38
(Fronte al termine della coltivazione) e 42
(Fronte al termine della coltivazione).
La sistemazione morfologica al termine delle
35
opere di rinaturalizzazione deve garantire
comunque la stabilità delle scarpate e il
controllo dall'erosione del terreno superficiale di
riporto, anche mediante opere di regimazione
idraulica e idonei interventi di ingegneria
naturalistica.
I parametri geometrici e le soluzioni progettuali
adottate, in funzione della stabilità del pendio e
della vegetazione, devono garantire il successo
dell'intervento di rinaturalizzazione previsto.
Per tutti gli interventi, le specie arboree,
arbustive ed erbacee da utilizzarsi devono essere
individuate tra le specie autoctone. La
collocazione di alberi ed arbusti e la loro
consociazione dovrà tener conto delle esigenze
ecologiche di ciascuna specie.
Sia la disposizione e la forma degli
appezzamenti imboschiti, che la distribuzione
delle piante al loro interno devono essere
irregolari, al fine di evitare una innaturale
monotonia; le distanze di impianto devono
essere tali da permettere la riunione in collettivo
delle singole piante in tempi relativamente
contenuti.
Il regolare deflusso delle acque superficiali va
garantito in conformità a quanto disposto
dall’art. 21 (Drenaggio delle acque) delle
presenti norme.
Art. 51
Recupero ad uso agricolo
Il recupero ambientale ad uso agricolo,
arboricoltura compresa, è volto alla formazione
di un ecosistema il cui equilibrio deve essere
garantito mediante le attività colturali. I
parametri geometrici e le soluzioni tecniche
adottate devono essere definiti nel progetto di
recupero in funzione delle colture previste, dei
mezzi impiegati e delle successive lavorazioni
del terreno, al fine di garantire le condizioni di
stabilità del pendio ed il controllo dei processi
erosivi.
Anche nel recupero ad uso agricolo dovrà essere
prevista la creazione di elementi di incremento
opere di rinaturalizzazione deve garantire
comunque la stabilità delle scarpate e il controllo
dall'erosione del terreno superficiale di riporto,
anche mediante opere di regimazione idraulica e
idonei interventi di ingegneria naturalistica.
I parametri geometrici e le soluzioni progettuali
adottate, in funzione della stabilità del pendio e
della vegetazione, devono garantire il successo
dell'intervento di rinaturalizzazione previsto.
Per tutti gli interventi, le specie arboree,
arbustive ed erbacee da utilizzarsi devono essere
individuate tra le specie autoctone. La
collocazione di alberi ed arbusti e la loro
consociazione dovrà tener conto delle esigenze
ecologiche di ciascuna specie.
Sia la disposizione e la forma degli
appezzamenti imboschiti, che la distribuzione
delle piante al loro interno devono essere
irregolari, al fine di evitare una innaturale
monotonia; le distanze di impianto devono
essere tali da permettere la riunione in collettivo
delle singole piante in tempi relativamente
contenuti.
Il regolare deflusso delle acque superficiali va
garantito in conformità a quanto disposto
dall’art. 21 (Drenaggio delle acque) delle
presenti norme.
Art. 51
Recupero ad uso agricolo
Il recupero ambientale ad uso agricolo,
arboricoltura compresa, è volto alla formazione
di un ecosistema il cui equilibrio deve essere
garantito mediante le attività colturali. I
parametri geometrici e le soluzioni tecniche
adottate devono essere definiti nel progetto di
recupero in funzione delle colture previste, dei
mezzi impiegati e delle successive lavorazioni
del terreno, al fine di garantire le condizioni di
stabilità del pendio ed il controllo dei processi
erosivi.
Anche nel recupero ad uso agricolo dovrà essere
prevista la creazione di elementi di incremento
36
del valore paesaggistico e faunistico, quali filari,
siepi e siepi arborate.
Art. 52
Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico
attrezzato
Il recupero ambientale ad uso ricreativo e a
verde pubblico attrezzato è volto alla
realizzazione di aree destinate ad accogliere
servizi ed attrezzature a funzione ricreativa.
I parametri geometrici e le soluzioni tecniche
adottate vengono definiti nel progetto di
recupero in funzione dei servizi e delle
attrezzature previste.
La morfologia deve essere compatibile con le
possibilità di accesso, nonché con l'allacciabilità
alle infrastrutture tecniche e civili.
La sistemazione definitiva deve, in ogni caso,
garantire l'equilibrio idrogeologico dell'area di
intervento e deve essere definita dai relativi
progetti attuativi.
La superficie impermeabilizzata non deve
superare il 15% dell'area destinata ad uso
ricreativo.
Art. 53
Recupero ad uso insediativo
Le eventuali destinazioni ad uso insediativo
quali servizi, attività industriali e produttive in
generale e abitazioni sono soggette alle vigenti
normative urbanistiche.
La sistemazione definitiva deve in ogni caso
garantire l'equilibrio idrogeologico dell'area
residua e deve essere definita dal relativo
progetto di attuazione richiamato al precedente
art. 10 (Progetto attuativo e programma
economico finanziario).
Art. 54
Recupero del fondo cava, dei gradoni e delle
scarpate meno acclivi
Sulle pedate dei gradoni, sul fondo cava e in
genere su tutte le aree a pendenza non superiore
a 35 gradi, scarpate comprese, deve essere steso
uno strato di terreno idoneo a permettere la
vitalità a lungo termine delle specie vegetali che
del valore paesaggistico e faunistico, quali filari,
siepi e siepi arborate.
Art. 52
Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico
attrezzato
Il recupero ambientale ad uso ricreativo e a
verde pubblico attrezzato è volto alla
realizzazione di aree destinate ad accogliere
servizi ed attrezzature a funzione ricreativa.
I parametri geometrici e le soluzioni tecniche
adottate vengono definiti nel progetto di
recupero in funzione dei servizi e delle
attrezzature previste.
La morfologia deve essere compatibile con le
possibilità di accesso, nonché con l'allacciabilità
alle infrastrutture tecniche e civili.
La sistemazione definitiva deve, in ogni caso,
garantire l'equilibrio idrogeologico dell'area di
intervento e deve essere definita dai relativi
progetti attuativi.
La superficie impermeabilizzata non deve
superare il 15% dell'area destinata ad uso
ricreativo.
Art. 53
Recupero ad uso insediativo
Le eventuali destinazioni ad uso insediativo
quali servizi, attività industriali e produttive in
generale e abitazioni sono soggette alle vigenti
normative urbanistiche.
La sistemazione definitiva deve in ogni caso
garantire l'equilibrio idrogeologico dell'area
residua e deve essere definita dal relativo
progetto di attuazione richiamato al precedente
art. 10 (Progetto attuativo e programma
economico finanziario).
Art. 54
Recupero del fondo cava, dei gradoni e delle
scarpate meno acclivi
Sulle pedate dei gradoni, sul fondo cava e in
genere su tutte le aree a pendenza non superiore
a 35 gradi, scarpate comprese, deve essere steso
uno strato di terreno idoneo a permettere la
vitalità a lungo termine delle specie vegetali che
37
il progetto prevede di mettere a dimora.
Qualora il terreno non fosse idoneo si devono
apportare le opportune correzioni dando la
preferenza a prodotti di origine organica.
La superficie delle scarpate, prima della stesura
del terreno, deve essere sufficientemente rugosa
per favorire la tenuta del terreno riportato.
La superficie dei piazzali, prima della stesura
del terreno, deve essere "rippata" al fine di
togliere gli effetti della compattazione.
Nelle zone in cui siano previsti impianti arborei
lo spessore del terreno non deve essere
comunque inferiore a m 0,50 sui piazzali e sulle
pedate dei gradoni e a m 0,30 sulle scarpate.
Nelle zone in cui siano previsti inerbimenti o
cespugliamenti, tale spessore del terreno non
deve essere comunque inferiore a m 0,2. Lo
spessore del terreno si considera misurato ad
assestamento avvenuto.
Nel recupero ad uso naturalistico, almeno l’80%
delle superfici deve essere interessata da
impianti realizzati con specie arboree ed
arbustive.
Le zone non interessate dagli impianti arborei
ed arbustivi devono essere inerbite utilizzando
miscugli di sementi composti da specie rustiche
colonizzatrici adatti alle condizioni stazionali
con equilibrata distribuzione tra graminacee e
leguminose e altre specie complementari.
Il progetto deve prevedere il programma delle
cure colturali degli impianti e degli altri
interventi di manutenzione delle opere eseguite
ivi compresa l'irrigazione ove necessaria.
Le opere di rinaturalizzazione, di ingegneria
naturalistica e di rinverdimento, relativamente ai
tipi di recupero di cui ai precedenti articoli 50
(Recupero ad uso naturalistico) e 52 (Recupero
ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato),
devono essere realizzate sulla base di un
progetto redatto da un tecnico diplomato o
laureato in discipline attinenti.
Art. 55
Recupero delle scarpate più acclivi e riporti al
il progetto prevede di mettere a dimora.
Qualora il terreno non fosse idoneo si devono
apportare le opportune correzioni dando la
preferenza a prodotti di origine organica.
La superficie delle scarpate, prima della stesura
del terreno, deve essere sufficientemente rugosa
per favorire la tenuta del terreno riportato.
La superficie dei piazzali, prima della stesura del
terreno, deve essere "rippata" al fine di togliere
gli effetti della compattazione.
Nelle zone in cui siano previsti impianti arborei
lo spessore del terreno non deve essere
comunque inferiore a m 0,50 sui piazzali e sulle
pedate dei gradoni e a m 0,30 sulle scarpate.
Nelle zone in cui siano previsti inerbimenti o
cespugliamenti, tale spessore del terreno non
deve essere comunque inferiore a m 0,2. Lo
spessore del terreno si considera misurato ad
assestamento avvenuto.
Nel recupero ad uso naturalistico, almeno l’80%
delle superfici deve essere interessata da
impianti realizzati con specie arboree ed
arbustive.
Le zone non interessate dagli impianti arborei ed
arbustivi devono essere inerbite utilizzando
miscugli di sementi composti da specie rustiche
colonizzatrici adatti alle condizioni stazionali
con equilibrata distribuzione tra graminacee e
leguminose e altre specie complementari.
Il progetto deve prevedere il programma delle
cure colturali degli impianti e degli altri
interventi di manutenzione delle opere eseguite
ivi compresa l'irrigazione ove necessaria.
Le opere di rinaturalizzazione, di ingegneria
naturalistica e di rinverdimento, relativamente ai
tipi di recupero di cui ai precedenti articoli 50
(Recupero ad uso naturalistico) e 52 (Recupero
ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato),
devono essere realizzate sulla base di un
progetto redatto da un tecnico diplomato o
laureato in discipline attinenti.
Art. 55
Recupero delle scarpate più acclivi e riporti al
38
piede
Sulle scarpate delle cave di cui al titolo III –
capo IV, con inclinazione superiore a 35° si
devono eseguire interventi di idrosemina di
specie erbacee e arbustive e/o altri interventi di
ingegneria naturalistica al fine di favorire
l’insediamento dalla vegetazione nelle fratture
della roccia e negli anfratti. Sono fatte salve
diverse previsioni contenute nel progetto di
recupero.
Qualora sia necessario l’impiego di materiali atti
a consolidare la superficie del terreno si deve
dare preferenza a materiali biodegradabili.
Ove possibile le scarpate più acclivi devono
essere rimodellate mediante riporto di materiale
sterile in pezzame in modo da formare cumuli
addossati alle alzate dei gradoni con profilo
avente inclinazione non superiore a 35 gradi.
I cumuli devono essere ricoperti con uno strato
di terreno idoneo ad accogliere impianti arborei
ed arbustivi ed a permetterne la vitalità. Questo
deve essere preferibilmente scaricato dall’alto e
con anticipo rispetto alle operazioni d’impianto
al fine di consentirne l’assestamento.
I cumuli potranno interessare anche solo
parzialmente i gradoni. In questo caso si devono
adottare disposizioni ad intervalli irregolari e
sfalsature sulla verticale.
La scelta delle specie da utilizzare per gli
impianti e le semine dovrà tener conto delle
condizioni stazionali più difficili e vertere su
specie dotate di maggior rusticità.
Gli impianti arborei ed arbustivi devono
interessare almeno l’80% delle superfici dei
cumuli.
Art. 56
Recupero ambientale delle cave di pietra
ornamentale
Nel caso delle cave di cui al precedente titolo III
– capo III, fermo restando quanto previsto dal
punto 2 dell’art. 14 della l.r. 8 agosto 1998, n.
14, le province adottano norme specifiche.
Art. 57
piede
Sulle scarpate delle cave di cui al titolo III –
capo IV, con inclinazione superiore a 35° si
devono eseguire interventi di idrosemina di
specie erbacee e arbustive e/o altri interventi di
ingegneria naturalistica al fine di favorire
l’insediamento dalla vegetazione nelle fratture
della roccia e negli anfratti. Sono fatte salve
diverse previsioni contenute nel progetto di
recupero.
Qualora sia necessario l’impiego di materiali atti
a consolidare la superficie del terreno si deve
dare preferenza a materiali biodegradabili.
Ove possibile le scarpate più acclivi devono
essere rimodellate mediante riporto di materiale
sterile in pezzame in modo da formare cumuli
addossati alle alzate dei gradoni con profilo
avente inclinazione non superiore a 35 gradi.
I cumuli devono essere ricoperti con uno strato
di terreno idoneo ad accogliere impianti arborei
ed arbustivi ed a permetterne la vitalità. Questo
deve essere preferibilmente scaricato dall’alto e
con anticipo rispetto alle operazioni d’impianto
al fine di consentirne l’assestamento.
I cumuli potranno interessare anche solo
parzialmente i gradoni. In questo caso si devono
adottare disposizioni ad intervalli irregolari e
sfalsature sulla verticale.
La scelta delle specie da utilizzare per gli
impianti e le semine dovrà tener conto delle
condizioni stazionali più difficili e vertere su
specie dotate di maggior rusticità.
Gli impianti arborei ed arbustivi devono
interessare almeno l’80% delle superfici dei
cumuli.
/
Art. 57
39
Perimetro dei laghi di falda
Perimetro dei laghi di falda
Le sponde dei laghi di cava devono essere Le sponde dei laghi di cava devono essere
modellate in modo compatibile con la modellate in modo compatibile con la
destinazione d'uso.
destinazione d'uso.
Almeno 1/3 del perimetro del bacino deve Almeno 1/3 del perimetro del bacino deve essere
essere recuperato mediante l’impianto di specie recuperato mediante l’impianto di specie igrofile
igrofile arboree ed arbustive.
arboree ed arbustive.
Art. 58
Art. 58
Garanzie finanziarie
Garanzie finanziarie
La determinazione delle garanzie patrimoniali di La determinazione delle garanzie patrimoniali di
cui all’articolo 16 della l.r. 14/98, per la parte cui all’articolo 16 della l.r. 14/98, per la parte
relativa al costo delle opere di sistemazione relativa al costo delle opere di sistemazione
morfologica e di recupero ambientale definitivo morfologica e di recupero ambientale definitivo
previste dal progetto autorizzato, dovrà avvenire previste dal progetto autorizzato, dovrà avvenire
sulla base dei listini prezzi adottati dalla sulla base dei listini prezzi adottati dalla
Provincia interessata.
Provincia interessata.
TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 59
Art. 59
Zonizzazione dell'ATE
Zonizzazione dell'ATE
Il limite dell’area estrattiva di ogni ATE è da Il limite dell’area estrattiva di ogni ATE è da
considerarsi vincolante; si possono consentire considerarsi vincolante; si possono consentire
modifiche a tale limite solo nelle zone di modifiche a tale limite solo nelle zone di
raccordo con le pregresse attività estrattive.
raccordo con le pregresse attività estrattive.
I limiti delle aree per le strutture di servizio, I limiti delle aree per le strutture di servizio,
delle aree di impianti e stoccaggio e delle aree di delle aree di impianti e stoccaggio e delle aree di
rispetto, qualora non vincolate, sono da rispetto, qualora non vincolate, sono da
considerarsi indicativi; la delimitazione esatta di considerarsi indicativi; la delimitazione esatta di
queste aree sarà definita nel progetto dell’ATE. queste aree sarà definita nel progetto dell’ATE.
Art. 60
Art. 60
Cave di recupero
Cave di recupero
Nelle schede di riferimento di cui all’Allegato Nelle schede di riferimento di cui all’Allegato B,
B, per ogni singola cava di recupero, viene per ogni singola cava di recupero, viene indicato
indicato se il limite areale e il volume se il limite areale e il volume commerciabile
commerciabile siano da ritenersi indicativi o siano da ritenersi indicativi o vincolanti.
vincolanti.
Il progetto di recupero dovrà definire l’area
Il progetto di recupero dovrà definire l’area d’intervento e indicare i volumi di materiale da
d’intervento e indicare i volumi di materiale da commercializzare. Tali volumi dovranno
commercializzare. Tali volumi dovranno attenersi ai valori riportati nelle schede, qualora
attenersi ai valori riportati nelle schede, qualora siano stati indicati come vincolanti. Negli altri
siano stati indicati come vincolanti. Negli altri casi, i volumi commerciabili non dovranno
casi, i volumi commerciabili non dovranno comunque superare la soglia massima del 25%
comunque superare la soglia massima del 25% oltre i valori indicativi riportati nelle schede di
40
oltre i valori indicativi riportati nelle schede di
riferimento.
Per il settore delle cave di monte, che possono
presentare problemi geotecnici complessi, la
definizione delle aree e dei volumi è demandata
alle verifiche di progetto, in conformità con le
indicazioni e le note contenute nelle relative
schede.
Art. 61
Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni
Anche in funzione della determinazione delle
garanzie di cui all’articolo 16 della l.r. 14/98,
l'autorizzazione all'ampliamento di cava è
rilasciata previa verifica da parte della Provincia
sullo stato di avanzamento delle opere di
recupero ambientale indicate nel provvedimento
autorizzativo, tenendo conto delle fronti
d'avanzamento, delle aree il cui recupero è
previsto in tempi successivi alla data di
presentazione della domanda di ampliamento e
dei piazzali interessati dalla prosecuzione
dell'attività estrattiva, in conformità alle
indicazioni del vigente Piano Cave, nonché
delle situazioni di mancato recupero non
imputabili a negligenza dell'operatore nel
rispetto della normativa vigente.
Art. 62
Deroghe alla normativa tecnica
Le prescrizioni attuative del piano sono
vincolanti.
Limitate deroghe alla sola Normativa Tecnica di
Piano, che non comportino aumenti di volume
autorizzabile, possono essere concesse dalla
Provincia su motivata richiesta di operatori o
Enti Locali, sentita la Consulta Provinciale
Cave, limitatamente ai seguenti articoli:
- titolo II - art. 16 “Materiale residuale”
- titolo III - Capo I - art. 27 “Fronte in corso di
coltivazione”;
- titolo III - Capo I - art. 28 “Fronte al termine
della coltivazione”;
- titolo III - Capo II - art. 32 “Fronte in corso
di coltivazione”;
riferimento.
Per il settore delle cave di monte, che possono
presentare problemi geotecnici complessi, la
definizione delle aree e dei volumi è demandata
alle verifiche di progetto, in conformità con le
indicazioni e le note contenute nelle relative
schede.
Art. 61
Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni
Anche in funzione della determinazione delle
garanzie di cui all’articolo 16 della l.r. 14/98,
l'autorizzazione all'ampliamento di cava è
rilasciata previa verifica da parte della Provincia
sullo stato di avanzamento delle opere di
recupero ambientale indicate nel provvedimento
autorizzativo, tenendo conto delle fronti
d'avanzamento, delle aree il cui recupero è
previsto in tempi successivi alla data di
presentazione della domanda di ampliamento e
dei piazzali interessati dalla prosecuzione
dell'attività estrattiva, in conformità alle
indicazioni del vigente Piano Cave, nonché delle
situazioni di mancato recupero non imputabili a
negligenza dell'operatore nel rispetto della
normativa vigente.
Art. 62
Deroghe alla normativa tecnica
Le prescrizioni attuative del piano sono
vincolanti.
Limitate deroghe alla sola Normativa Tecnica di
Piano, che non comportino aumenti di volume
autorizzabile, possono essere concesse dalla
Provincia su motivata richiesta di operatori o
Enti Locali, sentita la Consulta Provinciale
Cave, limitatamente ai seguenti articoli:
- titolo II - art. 16 “Materiale residuale”
- titolo III - Capo I - art. 27 “Fronte in corso di
coltivazione”;
- titolo III - Capo I - art. 28 “Fronte al termine
della coltivazione”;
- titolo III - Capo II - art. 32 “Fronte in corso
di coltivazione”;
41
- titolo III - Capo III - art. 38 “Fronte al - titolo III - Capo III - art. 38 “Fronte al
termine della coltivazione”;
termine della coltivazione”;
- titolo III - Capo IV - art. 42 “Fronte al - titolo III - Capo IV - art. 42 “Fronte al
termine della coltivazione”.
termine della coltivazione”.
Art. 63
Perizia giurata sull'esecuzione delle opere di
recupero
Quando una domanda di autorizzazione
all'esercizio dell'attività estrattiva riguarda aree
contigue a cave già coltivate dalla medesima
Azienda richiedente, ad essa deve essere allegata
anche una perizia giurata sottoscritta da un
tecnico abilitato in cui venga documentata
l’esecuzione delle opere di recupero che
l’Impresa stessa ha realizzato in attuazione delle
precedenti autorizzazioni vigenti; qualora lotti di
tali opere non risultino ancora totalmente
eseguiti, quando ancora il termine per la loro
attuazione, così come stabilito dal relativo
provvedimento autorizzativo, non sia scaduto, la
perizia giurata deve riportare le date entro cui le
opere in terra e quelle in verde sono destinate ad
essere completate.
L'assenza della perizia giurata ovvero sue
asseverazioni non conformi a vigenti
prescrizioni della pianificazione oppure degli atti
autorizzativi comportano la sospensione dei
termini
del
procedimento
preordinato
all'autorizzazione richiesta, che sarà ripreso solo
ad avvenuta regolarizzazione del documento.
42
Allegato 1 - TABELLA DELLE CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI DI VINCOLO INELIMINABILE
Tipologia
Tematismo
SHP o SHP DI Fonte
PARTENZA
1
Aree
evidentemente
non cavabili
Aeroporto del Migliaro
Aero_area.shp
PTCP da
Provincia
Cremona
SIT /
di
Zone evidentemente non cavabili perché
fisicamente occupate da ambiti con fenomeni di
urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi
urbani in genere
2
Aree
evidentemente
non cavabili
Aree residenziali
Urbanizzato
PTCP da
cons_espansioni. Provincia
shp
Cremona
SIT /
di
Ambiti con fenomeni di urbanizzazione,
infrastrutturazione, pratiche e usi urbani in genere
3
Aree
evidentemente
non cavabili
Aree
industriali,
artigianali,
polifunzionali,
logistiche
e
commerciali (superfici > 20000 mq)
(PTCP_4_1_2_GrandiAreeCommercia
li1e2)
Aree_commerc_ PTCP da
mag20.shp
+ Provincia
All2_is_solo_ind Cremona
_prod_artig.shp
SIT /
di
Ptcp rif. 4.1.2
Rappresentano
ambiti
con
fenomeni
di Il dato fornito dal SIT sembra contenere anche aree
urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi previste per tale funzione, ma ancora non realizzate. Si
urbani in genere.
ritiene di mantenere tale dato in quanto tali previsioni
sono solitamente di natura anche sovraproviciale.
4
Aree
evidentemente
non cavabili
Centri interscambio merci
cim.shp
PTCP da
Provincia
Cremona
SIT /
di
Ptcp art 19.5
Aree previste dalla pianificazione provinciale per la Si ritiene di mantenere tale dato in quanto tali previsioni
realizzazione di importanti poli di interscambio sono solitamente di natura anche sovraproviciale.
nelle quali sono interdette insediamenti, anche
temporanei, che possano inficiarne la realizzazione
5
Aree
evidentemente
non cavabili
Discariche abbandonate
Discar_cessate.s
hp
PTCP da
Provincia
Cremona
SIT /
di
6
Aree
evidentemente
non cavabili
Fasce di rispetto delle tratte ferroviarie fe_ctr_agg.shp
PIF
da
Provincia
Cremona
SIT Creazione buffer di 50 DPR_9_apr_1959_n.12 Distanza dalle ferrovie = 50 m secondo art. 104
di m=
8 (Polizia mineraria)
50m_ferrovia_fe_ctr_ag
g
7
Aree
evidentemente
non cavabili
Fasce di rispetto delle tratte ferroviarie raccordo_casalm PTCP da
in progetto
ag.shp
Provincia
Cremona
SIT Creazione buffer di 50 DPR_9_apr_1959_n.12 Considerandola a tutti gli effetti come ferrovia I buffer sono realizzati a partire da polilinee CAD.
di m=
8 (Polizia mineraria)
esistente, si è assunta una distanza di rispetto dalle
50m_raccordo_casalmag
ferrovie, come indicato in normativa = 50 m
.shp
secondo art. 104
8
Aree
evidentemente
non cavabili
Fasce di rispetto stradali
strade_principali PTCP da
_regione
e Provincia
strade_secondari Cremona
e_regione
SIT Creazione buffer di 20 DPR_9_apr_1959_n.12 Distanza da strade di uso pubblico non carrozzabili Dato creato da Geologo. Si sono considerate tutte le
di m=
8 (Polizia mineraria)
=10 m; da uso pubblico carrozzabili e autostrade = strade indicate nello shape come strade a tutti gli effetti
20m_strade_principali_r
20 m
carrozzabili, come tale si è assunto il rispetto di 20 m.
egione
e
20m_strade_secondarie_
regione
9
Aree
evidentemente
non cavabili
Fasce di rispetto per infrastrutture
esistenti: strade esistenti di interesse
sovracomunale e strade extraurbane
principali
SS451_pedunc_e PTCP da
sist.shp,
Provincia
comunali_inte_s Cremona
ovra.shp
SIT Creazione buffer di 20 DPR_9_apr_1959_n.12 Ci si è accorti che dalla fascia di rispetto di 20 metri
di m= 20m rispettivamente 8 (Polizia mineraria)
creato a partire dai dati lineari forniti da Regione
prog_lin_09.shp,
Lombardia restavano fuori alcuni tratti di tali
alternative_san_giovanni
tracciati: si è aggiunto la nuova fascia di rispetto a
.shp, Cr_Mn_Tibre.shp,
partire dai tracciati forniti da PTCP/SIT Cremona
Comp_BreBeMi_591_10
3
10
Aree
evidentemente
non cavabili
Fasce di rispetto per infrastrutture in prog_lin_09.shp, PTCP da
progetto
alternative_san_ Provincia
giovanni.shp,
Cremona
Cr_Mn_Tibre.sh
p,
Comp_BreBeMi
_591_103
SIT Creazione buffer di 20 DPR_9_apr_1959_n.12 Considerandole a tutti gli effetti come strade
di m= 20m rispettivamente 8 (Polizia mineraria)
esistenti, si è assunto, come da normativa, una
per
prog_lin_09.shp,
fascia di rispetto da strade di uso pubblico non
alternative_san_giovanni
carrozzabili =10 m; da uso pubblico carrozzabili e
.shp, Cr_Mn_Tibre.shp,
autostrade = 20 m
Comp_BreBeMi_591_10
3
11
Aree
evidentemente
non cavabili
Impianti a Rischio
Rilevante (RIR)
PTCP da
Provincia
Cremona
SIT /
di
Zone evidentemente non cavabili.
12
Aree
evidentemente
non cavabili
Impianti di trattamento rifiuti
imp_rifiuti_critic PTCP da
ita.shp
Provincia
Cremona
SIT /
di
Zone evidentemente non cavabili.
di
Incidente Indus_peric.shp
Elaborazione per PCP Norma
2012
Dettagli
Osservazioni
Zone evidentemente non cavabili in quanto siti Non è stato individuato un buffer di tutela.
inquinati o comunque contaminati da sostanze di
rifiuto potenzialmente tossici e/o dannosi
Considerando tutte le strade in progetto e indicate nello
shape come strade a tutti gli effetti carrozzabili, si è
assunto il rispetto di 20 m anche se ancora non esistenti.
I buffer sono realizzati a partire da polilinee CAD.
13
Aree
evidentemente
non cavabili
Poli industriali Provinciali
pl_poli_ind.shp
14
Aree
evidentemente
non cavabili
Impianti AIA_IPPC
15
Aree
evidentemente
non cavabili
Sedime e fascia rispetto A21
16
Normativa
di Reticolo idrografico principale
dettaglio
o
sovraprovinciale
17
Aree
Area interessata dal Canale Navigabile prosec_canale + PTCP da
evidentemente
canale_navig + Provincia
non cavabili e
salv_canale
Cremona
normativa
provinciale
18
Normativa
di Elettrodotti
dettaglio
o
sovraprovinciale
19
Normativa
di Gasdotti
dettaglio
o
sovraprovinciale
snamGasdottiCr. SNAM
shp
Buffer di tutela di 50 m DPR_9_apr_1959_n.12 Distanza da gasdotti = 50 m
per parte come da 8 (Polizia mineraria)
normativa
20
Normativa
di Argini
dettaglio
o
sovraprovinciale
Argini_regione
Geoportale
Regione
Lombardia
Creazione di buffer di 50 DPR_9_apr_1959_n.12
m
8 (Polizia mineraria)
21
Normativa
di Argini del Po
dettaglio
o
sovraprovinciale
Argine_Po
PTCP da
Provincia
Cremona
22
Normativa
di Aree del Parco Adda Sud vincolata per pa_cr.shp
dettaglio
o l'apertura di nuove cave
sovraprovinciale
PIF - Parco Oglio PTC_PAS_art23_AreeN L.R. 20 agosto 1994 n. Art. 23. Riserve naturali orientate: 5. Fatte salve le
Sud
da
SIT oCave.shp
22
norme generali di tutela di cui al Titolo 2, e le
Provincia
di
norme di settore di cui al Titolo 4, nelle riserve
Cremona
naturali orientate e` vietato: l) aprire o coltivare
cave, attivare discariche; Art. 24. Riserve naturali
parziali botaniche, zoologiche e biologiche: 6. Fatte
salve le norme generali di tutela di cui al Titolo 2 e
le norme di settore di cui al titolo 4, nelle riserve
parziali e` vietato: g) aprire o coltivare cave, attivare
discariche; Art. 25. Zona ambienti naturali: 5. Non
sono ammesse attivita` antropiche comportanti
danneggiamento della vegetazione naturale e delle
zone umide, quali opere edilizie, sbancamenti,
livellamenti, coltivazione di cave,....; Art. 28. Zone
ad attrezzature per il pubblico: 7. Nella subzona
naturalistica [...] Non sono ammesse opere edilizie,
sbancamenti, livellamenti, apertura di cave o
discariche.....
23
Normativa
dettaglio
PIF - Parco Oglio PIF_ParcoOglioSud_Dgr Dgr1dic2000n7/2455
Sud
da
SIT 1dic2000n2455art40_Ine (e smi) art 40
di Parco Oglio Sud vincolato
o l'apertura di nuove cave
SIT /
di
Aree individuate nel PTCP come di interesse dal Non sono stati riportati i dati puntuali che non
punto di vista produttivo per cui già con una corrispondono completamente a quelli poligonali, in
destinazione assegnata
quanto non correttamente rappresentabili.
complessi_ippc.s PTCP da
hp
Provincia
Cremona
SIT
di
Zone evidentemente non cavabili in quanto Non sono stati riportati dati puntuali (Attività soggette
occupate da industrie ad elevato impatto soggette ad alla procedura di AIA), in quanto non correttamente
Autorizzazione Integrata Ambientale
rappresentabili.
A21.shp
SIT Creazione buffer di 20 m DPR_9_apr_1959_n.12 Distanza da strade di uso pubblico non carrozzabili
di = 20m_A21_provincia
8 (Polizia mineraria)
= 10 m; da uso pubblico carrozzabili e autostrade =
20 m
reticolo_idro
ri_principale
PTCP da
Provincia
Cremona
PTCP da
Provincia
Cremona
+ SIT Provincia di Creazione buffer di 20 m
Cremona
=
20m_reticolo_provincia_
completo
Geoportale
Regione
Lombardia
per pa_cr.shp
SIT Per
il
tratto
di
di prosecuzione del canale
previsto creato una fascia di rispetto di 20 m
come per reticolo idrico
= 20m_prosec_canale, e
temi originali canale_
navig + salv_canale
DPR_9_apr_1959_n.12 Distanza = 10 m ex Artt. 96 e 97 RD, Distanza = Dato creato da Geologo: si è assunto un valore medio di
8 (Polizia mineraria) e 20-50 m ex DPR 128/59.
20 m a seguito di valutazione delle 2 normative. Sono
R.D. 25 luglio 1904, n.
indicati 20 m di rispetto se il corso d'acqua non è dotato
523 e s.m.i.
di opere di difesa, 50 m se, invece, ne è dotato: si è
deciso di creare una fascia di vincolo di 20 m per il
reticolo completo, considerando che si è creato anche lo
shp file di vincolo per gli argini (quindi casistica 50 m),
che ricomprende i corsi d'acqua dotati delle difese.
DPR_9_apr_1959_n.12 Distanza = 10 m ex Artt. 96 e 97 RD, Distanza = Ci si è accorti che gli ingombri forniti da questi dati sono
8 (Polizia mineraria) e 20-50 m ex DPR 128/59.
superiori a quelli calcolati a partire dall'asse del reticolo
R.D. 25 luglio 1904, n.
idrico; per tale motivo si è preferito aggiungerli in
523 e s.m.i. e PTCP
qualità di aree fisicamente non cavabili perché occupate
da infrastrutture. A ciò si è aggiunto anche il tratto in
progetto, considerando tuttavia il solo rispetto dettato da
normativa di polizia mineraria.
Creazione buffer di 20 m DPR_9_apr_1959_n.12 Distanza da sostegni o cavi interrati = 20 m
=
20m_elettrodotto_ 8 (polizia mineraria)
regione
Il dato, secondo il gestore della rete, copre il 90% dei
gasdotti provinciali. Restano sconosciuti i dati relativi
agli oleodotti e a quanto gestito da altri distributori..
SIT Creazione di buffer di 50 DPR_9_apr_1959_n.12 Distanza = 50 m da corsi d'acqua dotati di opere di Si è assunta la fascia di rispetto di 50 m dal piede
di m
8 (Polizia mineraria)
difesa ex DPR 128/59
dell'argine sul tema fornito dalla Provincia e relativo al
solo fiume Po
Art. - 40 Aree degradate da attività produttive di L'apertura di nuove cave è vietata su tutto il territorio del
discarica, di cava, ecc. Piano di settore: “Recupero Parco; è possibile la sola prosecuzione delle attività
sovraprovinciale
Provincia
Cremona
24
Normativa
di Fascia 20 m di rispetto dalle teste dei fontanili_05.shp
dettaglio
o fontanili
sovraprovinciale
PTCP da
Provincia
Cremona
SIT Creazione di buffer di 20 DPR_9_apr_1959_n.12 Distanza = 20 m dalla testa del fontanile e lungo Il dato geografico è relativo al solo posizionamento della
di m
8 (Polizia mineraria)
l'asta dello stesso
testa del fontanile.
25
Normativa
di Pozzi acquedottistici
dettaglio
o
sovraprovinciale
PTCP da
Provincia
Cremona
SIT Creazione di buffer di D. Lgs. 152/2006 (art. Distanza = 200 m salvo riduzioni approvate a scala
di 200 m
94, lett. F)
locale
26
Normativa
di Riserve Regionali vincolate dai propri
dettaglio
o Piani di Gestione per l'apertura di
sovraprovinciale nuove cave
PTCP da
Provincia
Cremona
SIT Nuovo shp con solo le Piano di Gestione della I piani di gestione della Palata Menasciutto,
di riserve vincolate
Riserva
Naviglio di Melotta e le Bine vietano l'apertura di
nuove cave
27
Normativa
di Altre Riserve Regionali vincolate per
dettaglio
o DCR regionali (Bosco della Marisca e
sovraprovinciale Lanche di Azzanello, Adda Morta)
PTCP da
Provincia
Cremona
SIT Nuovo shp con solo le
di riserve non ricadenti in
altre istituzioni di tutela
regionali ma vincolate
dai
rispettivi
DCR
istitutivi
DCR 1387 e 1388 del
31 maggio 1989, DCR
n 1845 del 19 dicembre
1984
I DCR istitutivi relativi alle riserve Bosco della
Marisca e Lanche di Azzanello, 1387 e 1388 del 31
maggio 1989, (uniche riserve non ricadenti in aree
SIC ma non anche ZPS) pongono comunque il
divieto di aprire nuove cave e torbiere nel territorio
della riserva stessa.
28
Normativa
di Monumenti Naturali Regionali
dettaglio
o
sovraprovinciale
PTCP da
Provincia
Cremona
SIT
di
DGR 18895, 18896,
18897 del 4 ottobre
1996 e DGR 20657 del
11 febbraio 2005
Le DGR istitutive dei Monumenti "Bodrio della
cascina S. Margherita", "Bodrio delle Gerre" e
"Bodrio della Ca' dei Gatti", nonché "I Lagazzi"
pongono il divieto di aprire nuove cave e torbiere
nel territorio vincolato del monumento stesso.
29
Normativa
di Fascia A del PAI
dettaglio
o
sovraprovinciale
PAI
30
Normativa
di Fascia di mobilità di progetto
dettaglio
o
sovraprovinciale
Autorità
di Digitalizzazione
da Fasce di mobilità del
bacino fiume Po Atlante
cartografico fiume Po da confluenza
AdBPo
Stura
di
Lanzo
all’Incile del Po di
Goro,
Relazione
tecnica
31
Normativa
di Natura 2000: Zone a Protezione pl_zps.shp
dettaglio
o Speciale (ZPS)
sovraprovinciale
PTCP da
Provincia
Cremona
poz_pub1.shp
monum_nat
di lim.shp
aree degradate a fini naturalistici, ricreativi e per la previste e normate dalla pianificazione provinciale
fruizione”: 1. Su tutto il territorio del parco è vietata secondo Piani Cave esistenti
l’apertura di nuove cave. 2. E’ consentita la
prosecuzione e l’ampliamento delle attività
estrattive secondo le disposizioni dei piani cave
approvati ai sensi dell’art. 8 della l.r. 14/98, ed in
particolare del polo estrattivo denominato 1A di
Campitello di Marcaria previsto dal piano cave
della Provincia di Mantova.
fasce_pai_cr_A
SIT
di
Divieto di alterazione morfologica e idraulica,
consentito solo se previsto da piano gestione
sedimenti + direttiva 3
La fascia di mobilità di progetto individua la
porzione di regione fluviale entro la quale garantire,
attraverso la tutela dei processi morfologici, e
incentivare, attraverso l’attuazione degli interventi
previsti dal Programma generale di gestione dei
sedimenti, la mobilità dell’attuale alveo inciso del
fiume Po.
Dgr 8apr2009 n 8/9275 Divieti, obblighi e ulteriori disposizioni per tutte le
all. A
tipologie di zps insistenti sul territorio lombardo.
DIVIETI: […] m) apertura di nuove cave e
ampliamento di quelle esistenti….
Le altre riserve non contemplate in questo tematismo di
vincolo ineliminabile ricadono tutte in zona SIC e ZPS,
quindi comunque strettamente vincolati in merito alle
attività di escavazione.
Allegato 2 - TABELLA DELLE CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI DI VINCOLO ELIMINABILE
Tipologia
Tematismo
SHP o SHP Fonte
DI
PARTENZA
Elaborazione per Norma
PCP 2012
Dettagli
Osservazioni
I fontanili, in quanto testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e in quanto
sistema di elevato valore ecologico e naturalistico. Non sono consentite opere di
urbanizzazione e di nuova edificazione per un raggio di 50 metri dalla testa del fontanile e
per una fascia di 10 metri su entrambi i lati lungo i primi 200 metri dell’asta, [...]. Non sono
altresì consentiti azioni o interventi che possano compromettere le risorse idriche superficiali
e sotterranee, in particolare le alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del relativo
microambiente, ad eccezione delle normali operazioni di manutenzione.
E' evidente che l’escavazione provoca l’alterazione del
sistema idrogeologico
locale,
anche
se non
necessariamente in ogni caso l’apertura di un lago di cava
può comportare un depauperamento dell’emergenza
idrica. Ne consegue che, anche volendo ritenere un
vincolo eliminabile i fontanili, essi rappresentano
elementi di chiara criticità.
32
Vincolo da Fascia
50 di fontanili_05. PTCP da SIT Provincia Creazione
di PTCP 16.5
normativa rispetto dalle teste shp
di Cremona
buffer di 50 m =
Provinciale dei fontanili
PTCP_16_5_Fasc
ia50mFontanili.sh
p
33
Vincolo da Geositi Provincia PTCP_3_1_ PTCP da SIT Provincia
normativa di Cremona
3_Geositi_ di Cremona
Provinciale
PTCP 20.4.i Criteri paesistico-ambientali. Nella localizzazione degli interventi di trasformazione del
territorio e nel dimensionamento dello sviluppo insediativo si terrà conto delle compatibilità
paesistico-ambientali adottando i seguenti criteri: i. rispettare come ambiti di prevalente
valore naturale i geositi, individuati e censiti attraverso la Carta degli indirizzi per il sistema
paesistico-ambientale, in quanto rappresentano beni naturali (di natura geologico –
geomorfologica) non rinnovabili, intesi quali elementi di pregio scientifico e ambientale del
patrimonio paesaggistico, che testimoniano alcuni dei processi che hanno formato e
modellato il territorio
34
Vincolo da Area del Pianalto
normativa della
Melotta
Provinciale interdetto
a
escavazione
Creato da PTCP da SIT
Provincia di Cremona
Ptcp art 16.1
35
Vincolo da Fascia di rispetto bodri.shp
normativa dei Bodri della
Provinciale Provincia
di
Cremona
Creato da PTCP da SIT Creata
fascia Ptcp art 16.6
Provincia di Cremona
rispetto di 10 m a
partire dal tema
dei
bodri
=
10m_bodri.shp
36
Vincolo da Fascia di rispetto zon_um_app Creato da dato puntuale
normativa delle Zone umide r
PTCP da SIT Provincia
Provinciale della Provincia di
di Cremona
Cremona
37
Vincolo da Area di tutela del
normativa nodo idrografico
Provinciale Tomba
Morta
(1000 m)
38
Vincolo da Scarpate
normativa morfologiche
Provinciale
Creata
fascia Ptcp art 16.6
rispetto di 10 m a
partire dal tema
delle zone umide
=
10m_zon_um_app
r
PTCP da SIT Provincia PTCP_16_4_Tom PTCP
di Cremona
baMorta
16.4
10m_scarpate_ptc PTCP
p_phyto
16.4
Le zone umide, quali paludi, bodri, lanche, morte e laghetti di cava rinaturalizzati, anche di Si ritiene di aggiungere il dato relativo ai soli bodri della
nuova formazione, non comprese negli areali di elevato pregio naturalistico e faunistico di provincia nell'insieme delle zone umide.
cui ai punti 5 e 6 dell’art.14, ai punti 1, 2 e 4 dell'art. 15 e al punto 5 del presente articolo,
poiché costituiscono biotopi di elevato interesse ecologico e naturalistico. [...] Non sono
inoltre consentite opere di bonifica per fini agricoli (o comunque interventi estrattivi in fondi
agricoli) o per la sistemazione del terreno in un intorno di 10 m, eventualmente estendibili da
parte del Comune. Sono infine consentite le attività agricole e ricreative compatibili con tali
aree.
Le zone umide, quali paludi, bodri, lanche, morte e laghetti di cava rinaturalizzati, anche di Non viene fatto riferimento ad alterazioni o escavazioni
nuova formazione, non comprese negli areali di elevato pregio naturalistico e faunistico di nell’intorno, quindi la si ritiene al più un elemento di
cui ai punti 5 e 6 dell’art.14, ai punti 1, 2 e 4 dell'art. 15 e al punto 5 del presente articolo, attenzione ma non vincolo ineliminabile.
poiché costituiscono biotopi di elevato interesse ecologico e naturalistico. [...] Non sono
inoltre consentite opere di bonifica per fini agricoli (o comunque interventi estrattivi in fondi
agricoli) o per la sistemazione del terreno in un intorno di 10 m, eventualmente estendibili da
parte del Comune. Sono infine consentite le attività agricole e ricreative compatibili con tali
aree.
art
art I tratti significativi delle scarpate principali (altezza superiore a 3 m) e secondarie (altezza
inferiore a 3 m), indicati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie, in quanto emergenze
morfologico-naturalistiche che, in rapporto alla loro evidenza percettiva, costituiscono degli
elementi di notevole interesse paesistico. [...] Per gli orli di scarpata principali e secondari
non sono consentiti interventi e trasformazioni che alterino i loro caratteri morfologici. [...] Si
ritengono inoltre inaccettabili quegli interventi di natura non edificatoria, quali ad esempio le
attività di cava [...] La possibilità di effettuare interventi e trasformazioni che alterino tali
elementi è ammissibile solamente per la realizzazione di opere di pubblica utilità a fronte di
interventi di parziale compensazione naturalistica da definire in base alle caratteristiche del
comune, alla natura dell’intervento e ai criteri di sostenibilità previsti dal PTCP di cui alla
Normativa e in particolare all’Appendice D “Individuazione dei contenuti minimi dei PGT
sugli aspetti sovra comunali”.
Per tali motivi si è applicato un buffer di 10 metri a
salvaguardia delle scarpate. Il vincolo, tuttavia, è inserito
tra quelli eliminabili in quanto la normativa prevede la
possibilità di effettuare interventi a fronte di adeguate
opere compensative.
Allegato 3 - TABELLA DELLE CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI DI ATTENZIONE
39
Vincolo da Fascia di rispetto dei
normativa
corridoi della Rete
Provinciale Ecologica
Provinciale
areali_rete_eco20 Creato da dato Poligonale Buffer di tutela di 20 Ptcp art 16.7
07.shp
+ del PTCP da SIT m, così come previsto
corridoi_rete_eco Provincia di Cremona
nel PTCP, c
2007.shp
40
Attenzione
Ambientale
Natura 2000: Siti di pl_sic.shp
Interesse
Comunitario (SIC)
PTCP da SIT Provincia Ritaglio sulla provincia
di Cremona
di
Cremona=
SIC_ClipCR.shp
Pur non essendo previsto dalla normativa vigente, si ritiene necessario Pur non essendo previsto dalla normativa vigente, si ritiene
porre l'attenzione sulla necessità di salvaguardare gli ambienti che tali necessario porre l'attenzione sulla necessità di salvaguardare
istituzioni tutelano e salvaguardano
gli ambienti che tali istituzioni tutelano e salvaguardano.
41
Attenzione
Culturale
Aree archeologiche
PTCP da SIT Provincia PTCP
PTCP 14.3
di Cremona
3_2_1_AreeArcheologi
che
Tra le aree e i beni soggetti a regime di tutela di leggi nazionali
compaiono anche le aree archeologiche individuate ai sensi dell’art 142
c.1. lett.m e dell’art 10 del d.lgs 42/2004, riportati nell’elenco in
Appendice B.
42
Attenzione
Ambientale
Boschi
provincia
43
Attenzione
Ambientale
Parchi regionali
44
Normativa di
dettaglio o
sovraprovinc
iale
Parchi Locali di
Interesse
Sovracomunale
(PLIS)
della
Provincia
di
Cremona
PTCP da SIT Provincia PTCP_PlisApprovati
di Cremona
45
Attenzione
Ambientale
Rete
Ecologica
Regionale
(RER):
Gangli primari
RER regione lombardia
46
Attenzione
Dati SIBA (Sistema
Ambientale e Informatizzato dei
culturale
a Beni Ambientali)
livello
Nazionale
Da regione Lombardia
47
Normativa di Fascia B del PAI
dettaglio o
sovraprovinc
iale
PAI
48
Normativa di Fascia di
dettaglio o morfologica
sovraambientale
provinciale
Autorità di bacino fiume Digitalizzazione
da Fasce
di La fascia di tutela morfologica e ambientale individua la porzione di
Po
Atlante
cartografico mobilità del regione fluviale da tutelare in relazione alla presenza di forme
AdBPo
fiume Po
morfologiche relitte che, anche se non più attive nelle dinamiche
idrauliche e morfologiche ordinarie, costituiscono elementi da tutelare
in relazione al loro valore ambientale connesso alla presenza di habitat
acquatici e ripariali
della boschi_seme_RL. PIF da SIT Provincia di
shp + boschi_all_ Cremona
union.shp
+
boschi_comp.shp
tutela
e
pa_cr.shp
Per le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi
della rete ecologica di I e di II livello e sino a un intorno di 20 m,
distanza eventualmente ampliabile da parte del Comune, [...] non sono
consentiti gli interventi di escavazione, di trasformazione o di
manomissione diretta del suolo e gli interventi di bonifica agraria che
prevedono l’escavazione di oltre 500 mc di materiale di cava; le opere
di bonifica per fini agricoli o per la sistemazione del terreno quando
sono in contrasto con la conservazione naturalistica dell’area e con le
funzioni ecologiche previste dalla Rete ecologica provinciale; [...].
Artt. 37, 41,
42 Nta PIF
PIF da SIT Provincia di PIF_ParchiRegionaliCl
Cremona
ipCR.shp
E' necessario acquisire il nulla osta della Soprintendenza dei
beni archeologici per procedere. Tra i tematismi forniti dal
SIT (PIF) sono presenti anche dati puntuali (siti_archeo.shp) di
siti archeologici, non rappresentati in quanto non correttamente
delimitabili.
La trasformazione delle aree boscate deve essere valutata
puntualmente al fine di verificare il rispetto della L.r. 31 del 5
dicembre 2008. I boschi di compensazione rappresentano un
aspetto da valutare in quanto forme di compensazione
derivabili da altre forme di modificazione territoriale.
Il corrispondente shp fornito relativo al PTCP (parchi_reg_mag08.shp)
non risultava tagliato sulla provincia di Cremona e riportava alcune
incongruenze a livello di tabella dati associata (ad esempio lo scambio
di nome tra parco Oglio sud e Oglio nord). A scanso di equivoci, si è
utilizzato lo shp fornito dal PIF corretto e già tagliato sulla provincia
Rappresentano aree protette regionali altrimenti non segnalate:
pur non costituendo divieto effettivo alle attività di cava, si
reputa comunque necessario porre tali aree, salvaguardate a
livello regionale per la loro importanza ambientale e il loro
pregio naturalistico, almeno tra gli elementi di attenzione.
art 34 LR n. Non è stato possibile reperire gli eventauli piani di gestione (la maggior
86 del 1983 parte dei PLIS si presume ne sia sprovvisto). In via prudenziale, quindi,
l'eventaule individuazione di aree estrattive all'interno dei PLIS deve
essere valutata rispetto alla compatibilità dell'area protetta
Si tratta di aree protette introdotte a fianco dei Parchi
Regionali, delle Riserve e dei Monumenti Naturali con la
Legge Regionale 30 novembre 1983, n.86 Piano generale delle
aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione
delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle
aree di particolare rilevanza naturale e ambientali, che nascono
con la finalità di tutelare, valorizzare, rivalutare zone a diversa
vocazione (rurale, naturalistica), aree periurbane ed ambiti che
presentano una valenza storico-culturale e paesaggistica.
Secondo quanto previsto nella Dgr 30/12/2009 n. 8/10962, come
criterio ordinario vanno evitate le trasformazioni che possono ridurre i
varchi. Nel caso tali trasformazioni vengano considerate strategiche
deve valutare la possibilità di predisporre uno studio di incidenza
D.Lgs. 22 Sono in queste inserite: Bellezze d’insieme - D.Lgs. 42/04, art. 136,
gennaio
comma 1, lettere c) e d) , Bellezze individue - D.Lgs. 42/04, art. 136,
2004, n. 42 comma 1, lettere a) e b), Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e
e s.m.i.
relative sponde - D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, comma 1,
lettera c)
fasce_pai_cr_B
Consentito con valutazioni preventive positive di AIPo e AdBPo
Per tali elementi è necessario ottenere un'autorizzazione
paesistica all'ente competente. I beni individui, tuttavia, sono
elementi puntuali che non sono stati rappresentati in quanto
non correttamente delimitabili.
Scarica

Relazione ambientale e vincoli