Circolare n. 1/2015 Pagina 1 di 9
A tutti i Clienti
Associati
Loro sedi
Alberto Bertani
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Mario Montepietra
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Circolare n. 1/2015 del 23 gennaio 2015
(tutte le circolari sono consultabili anche sul nostro sito all’indirizzo www.bdassociati.it )
Anna Fantini
Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
IVA 2015
Andrea Sassi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale
Riferimenti normativi:
Giacobbe Silvi
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Giovanni Salsi
Provvedimento Agenzia Entrate del 15 gennaio 2015, prot. 2015/4774
Provvedimento Agenzia Entrate del 15 gennaio 2015, prot. 2015/4777
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Filippo Fontana
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Indice:
1. Dichiarazione annuale Iva per l’anno d’imposta 2014 (Modello Iva 2015)
2. Comunicazione annuale dati Iva per l’anno d’imposta 2014
Collaboratori
Claudia Giacomelli
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Valeria Gasparini
Dottore Commercialista
Revisore Legale
1. Dichiarazione annuale Iva per l’anno d’imposta 2014 (Modello
Iva 2015)
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015, protocollo
2015/4774, sono stati approvati i modelli e le relative istruzioni da utilizzare per la predisposizione
della dichiarazione annuale IVA/2015, relativa all’anno di imposta 2014.
Si riepilogano, di seguito, gli aspetti di maggiore interesse da rispettare per un corretto adempimento,
nonché le principali novità contenute nella dichiarazione stessa e nelle relative istruzioni.
Termini e modalità di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2014 deve essere presentata esclusivamente in via
telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, nel periodo compreso tra il 1° febbraio
2015 ed il 30 settembre 2015, nel caso di presentazione in forma autonoma (svincolata da Unico),
ovvero entro il 30 settembre 2015, nel caso in cui venga presentata in forma unificata (in Unico
2015).
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Forma di presentazione
Associati
Alberto Bertani
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Mario Montepietra
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Anna Fantini
Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Andrea Sassi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale
Giacobbe Silvi
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Giovanni Salsi
Dottore Commercialista
Revisore Legale
La dichiarazione IVA annuale deve obbligatoriamente essere presentata in forma autonoma (cioè
non in forma unificata con il modello UNICO) principalmente dai seguenti contribuenti:
- società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
nonché soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al
31 dicembre 2014;
- società controllanti e controllate che partecipano nel 2014 alla liquidazione dell’IVA di gruppo;
- i curatori fallimentari per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti;
- particolari soggetti (ad es. i venditori “porta a porta”) non tenuti alla presentazione della
dichiarazione unificata in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi;
- soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive,
avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e la data di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2014, tenuti a presentare la dichiarazione annuale Iva
per conto dei soggetti estinti a seguito dell’operazione intervenuta (esempio società incorporante
tenuta a presentare la dichiarazione per conto della società incorporata).
La dichiarazione IVA annuale può, in ogni caso, essere facoltativamente presentata in forma
autonoma (cioè non in forma unificata con il modello UNICO 2015) da TUTTI i contribuenti.
La circolare n. 1/E del 25 gennaio 2011 dell’Agenzia delle Entrate, ha infatti chiarito che la
presentazione della dichiarazione Iva annuale può essere sempre effettuata in forma autonoma,
indipendentemente dal saldo (a debito o a credito o a zero) risultante dalla stessa.
Filippo Fontana
Dottore Commercialista
Revisore Legale
TUTTI i contribuenti che, anche facoltativamente, presentano la dichiarazione Iva annuale in forma
autonoma rispetto ad Unico, entro il 02 marzo 2015 (il 28 febbraio 2015 cade di sabato), sono altresì
esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione dati Iva relativa all’anno d’imposta 2014.
Collaboratori
Claudia Giacomelli
Nota
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Valeria Gasparini
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Coloro che intendono compensare nel modello F24 (compensazione orizzontale) il credito Iva
annuale 2014, avranno convenienza ad “anticipare” al mese di febbraio 2015 la presentazione in
forma autonoma (svincolata da Unico) della dichiarazione Iva in quanto, come noto, in generale:
a) il credito Iva annuale 2014 può essere liberamente compensato nel modello F24 già dal 1°
gennaio 2015 solo per importi inferiori ad € 5.000 annui;
b) la compensazione orizzontale del credito Iva annuale 2014 per importi superiori ad € 5.000
annui può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione Iva annuale da cui emerge il credito stesso; quindi, se presentata entro febbraio
2015, la compensazione orizzontale potrà avvenire già a partire dal 16 marzo 2015;
c) la compensazione orizzontale del credito Iva annuale 2014 per importi superiori ad € 5.000
annui, può avvenire utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate (tale modalità è consigliata anche per importi inferiori a € 5.000);
d) la compensazione orizzontale del credito Iva annuale 2014 per importi superiori ad € 15.000
annui, può essere effettuata solo previa apposizione nella dichiarazione Iva annuale dalla quale
emerge il credito da utilizzare, del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.
Si evidenzia altresì che:
Dal 1° gennaio 2014, il limite massimo annuale di crediti fiscali compensabili orizzontalmente in
F24 è fissato in euro 700.000,00 (il precedente limite era di euro 516.456,90).
Dal 1° ottobre 2014, il modello F24 con saldo a zero per effetto di compensazioni, va presentato
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
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Associati
Alberto Bertani
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Mario Montepietra
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Anna Fantini
Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Andrea Sassi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale
Giacobbe Silvi
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Giovanni Salsi
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Termini di versamento dell’imposta
Il versamento del conguaglio annuale dell’Iva dovuto sulla base della dichiarazione Iva va effettuato
entro il 16 marzo di ciascun anno, se la dichiarazione viene presentata in forma autonoma (per
obbligo o per facoltà), a prescindere dalla data di presentazione (anteriore o posteriore al 02 marzo
2015) della dichiarazione stessa.
Il versamento è dovuto sempreché l’importo risulti essere superiore ad € 10,33 (€ 10,00 per effetto
degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
E’ consentita al contribuente la possibilità di rateizzare la somma dovuta; in tal caso le rate devono
essere di pari importo, la prima deve essere versata entro il termine sopra indicato, mentre le rate
successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni
caso, l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull’importo delle rate successive alla
prima è dovuto un interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile; pertanto la seconda rata
deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.
Solo se la dichiarazione viene invece presentata in forma unificata (in Unico) il versamento può
essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle imposte dovute in base a detta
dichiarazione unificata (Unico 2015), maggiorando le stesse, a titolo di interesse, dello 0,40% per
ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Filippo Fontana
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Anche in tale ultimo caso è possibile procedere alla rateizzazione dell’importo dovuto applicando,
oltre al citato 0,40% (per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo), anche l’interesse pari
allo 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima.
Collaboratori
Claudia Giacomelli
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Si ricorda che, nel caso in cui il termine di versamento dovesse cadere di sabato o in un giorno festivo,
detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Valeria Gasparini
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Principali modifiche e novità più significative del Modello Iva 2015 e relative istruzioni
(rispetto a quelle del precedente esercizio)
Nel quadro VE:
-
-
è stato soppresso il rigo per l’annotazione delle operazioni imponibili attive assoggettate
all’aliquota Iva del 21%;
è stato implementato il rigo VE 30 relativo alle “Operazioni che concorrono alla formazione del
plafond” con l’introduzione del nuovo campo 5, riservato all’indicazione delle operazioni
assimilate alle cessioni all’esportazione e di tutte le altre operazioni rilevanti ai fini del plafond,
diverse dalle esportazioni, dalle cessioni intracomunitarie e dalle cessioni verso San Marino;
il rigo VE 34, è stato denominato in “Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli
da 7 a 7-septies” (si tratta delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, non soggette ad Iva per
mancanza del requisito di territorialità, che lo scorso anno erano indicate al rigo VE 39). Si
precisa che dette operazioni extraterritoriali (Ue o ExtraUe), effettuate dal 1° gennaio 2013,
vanno obbligatoriamente fatturate, concorrono alla formazione del volume d’affari, ma non vanno
considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale e del plafond.
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Nel quadro VF:
Associati
Alberto Bertani
Dottore Commercialista
Revisore Legale
-
Mario Montepietra
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Anna Fantini
Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Nel quadro VX:
-
Andrea Sassi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale
Giacobbe Silvi
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Giovanni Salsi
Dottore Commercialista
Revisore Legale
è stato soppresso il rigo per l’annotazione delle operazioni imponibili passive assoggettate
all’aliquota Iva del 21%;
è stato implementato il rigo VF 34 contenente i “Dati per il calcolo della percentuale di
detrazione” (prorata) con l’introduzione del nuovo campo 8, per tenere conto, nella
determinazione del prorata, delle operazioni non soggette, già comprese nel rigo VE 34, che non
danno diritto alla detrazione.
il rigo VX 4 è stato modificato per recepire le nuove modalità di esecuzione dei rimborsi Iva
previste dal Decreto Legislativo n. 175/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni), per i cui tratti
essenziali si rinvia alla nostra Circolare Studio n. 8/2014 del 05/12/2014 – Parte I.
Sono stati a tal fine:
 eliminati i campi riservati ai contribuenti virtuosi;
 introdotto il campo 6 riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia;
 inserite apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio per attestare le condizioni di
operatività e di solidità patrimoniale.
A solo titolo informativo si ricorda anche che:
Filippo Fontana
Dottore Commercialista
Revisore Legale
-
quadro VA: nel rigo VA 13 va indicato l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nei
confronti di condomìni;
Collaboratori
-
quadro VF: come l’anno scorso, è sdoppiata l’indicazione dell’ammontare delle operazioni per le
quali non è ammessa la detrazione dell’Iva; precisamente:
Claudia Giacomelli
Dottore Commercialista
Revisore Legale

gli acquisti e le importazioni per i quali è oggettivamente o soggettivamente esclusa o ridotta,
la detrazione (totale o parziale) dell’Iva, ai sensi dell’art. 19-bis1, DPR 633/72 o di altre
disposizioni, devono essere riepilogati, al netto dell’Iva, al rigo VF 17 (esempio: l’acquisto
di un’autovettura per la quale opera la limitazione della detrazione al 40%); per gli acquisti
con indetraibilità oggettiva limitata dovrà essere riportata in tale rigo solo la quota parte di
imponibile corrispondente all’imposta indetraibile, mentre la restante quota, per la quale è
esercitata la detrazione, va riportata nei righi del quadro VF corrispondenti all’aliquota
applicata;

gli acquisti e le importazioni per i quali non è ammessa la detrazione in quanto effettuati da
contribuenti che svolgono operazioni esclusivamente esenti (qualora venga presentata la
dichiarazione annuale), afferenti operazioni esenti effettuate in via occasionale, afferenti
attività esenti (qualora vengano effettuate anche operazioni imponibili occasionali), nonché
gli acquisti afferenti le operazioni non soggette di cui agli articoli da 7 a 7-septies che se
effettuate nel territorio dello Stato non darebbero diritto alla detrazione, devono essere
riepilogati, al netto dell’Iva, al rigo VF 18;
Valeria Gasparini
Dottore Commercialista
Revisore Legale
-
quadro VX: la compilazione è riservata ai soli soggetti che presentano la dichiarazione Iva in
forma autonoma;
-
quadro VT: la ripartizione su base regionale dei corrispettivi nei confronti di consumatori privati
è un obbligo e non una facoltà.
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Associati
Alberto Bertani
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Mario Montepietra
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Anna Fantini
Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Controlli da effettuare e preparazione documenti
Al fine di una pronta e corretta redazione della dichiarazione IVA, riepiloghiamo gli ormai abituali
controlli contabili da effettuare, nonché i registri ed i documenti da preparare:
-
Andrea Sassi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale
Giacobbe Silvi
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Giovanni Salsi
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Filippo Fontana
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Collaboratori
Claudia Giacomelli
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Valeria Gasparini
-
Dottore Commercialista
Revisore Legale
-
-
-
stampa di un bilancio di verifica al 31/12/2014;
stampa delle schede contabili clienti-fornitori e controllo della correttezza dei saldi al 31/12/2014;
stampa della scheda contabile del conto Erario c/Iva;
stampa della scheda contabile del conto “Enti diversi c/compensazione”;
stampa delle seguenti schede contabili e determinazione dell'ammontare IMPONIBILE di:
 beni ammortizzabili, compresi quelli di importo inferiore a € 516,46, con fotocopia delle
relative fatture di acquisto e di vendita, segnalando eventuali cessioni di beni "usati"
assoggettati alla normativa del "regime del margine";
 canoni di leasing, con copia contratti stipulati nel corso del 2014 (anche in caso di IVA
indetraibile), canoni di locazione, noleggio, ecc.;
 beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni e servizi (merci, materie prime,
sussidiarie, semilavorati, imballi, ecc.).
Si rammenta che per ricavare il valore IMPONIBILE dalle schede di contabilità intestate ai
relativi conti, si avrà cura di:
a) aggiungere al relativo saldo (una volta verificato), le eventuali fatture registrate nel conto
"fatture fornitori da ricevere" nel corso dell'anno 2014 (afferenti acquisti di competenza
dell'anno 2013) e sottrarre quelle eventualmente già registrate nel corso dell'anno 2015
(afferenti acquisti di competenza dell'anno 2014);
b) rettificare il saldo, in relazione alle eventuali operazioni NON IVA, come ad esempio
spese anticipate art. 15, bolli, oneri bancari, ecc., oppure per quanto riguarda i canoni di
leasing o di locazione, in merito alle operazioni afferenti ratei e risconti;
registri IVA ACQUISTI, VENDITE e, se esistente, CORRISPETTIVI, aggiornati e stampati al
31/12/2014;
stampa del prospetto riepilogativo dei progressivi annuali o c.d. 13^ liquidazione;
ammontare complessivo delle operazioni (suddivise in imponibile e imposta) effettuate nei
confronti di privati consumatori (cioè coloro privi di partita IVA), comprese quelle annotate sul
registro dei corrispettivi;
fotocopie attestanti i versamenti dell'Iva, effettuati con “Mod. F24” e “Mod. F24
immatricolazione auto UE”, compreso l'eventuale acconto di dicembre 2014 e, se esistente, la
documentazione relativa ad eventuali regolarizzazioni e ravvedimenti operosi, nonché del
versamento Iva effettuato in seguito all'adeguamento ai parametri, e fotocopie delle eventuali
compensazioni effettuate nel corso del 2014 con l’Iva dovuta o del credito Iva del 2013 utilizzato
in compensazione dell’IVA stessa o di altri tributi o contributi nel corso del 2014 e del 2015;
specifica della natura delle fatture emesse per operazioni esenti (art.10), o, preferibilmente,
fotocopia delle fatture;
fotocopia di eventuali istanze per la richiesta di rimborsi/compensazioni infrannuali Iva nel corso
del 2014, ai sensi dell'art. 38-bis del D.P.R. 633/72, nonché fotocopie delle compensazioni dei
crediti in parola effettuate nel 2014 e 2015 con modello F24;
per i beneficiari di crediti d'imposta nel corso del 2014, fotocopia della documentazione attestante
i requisiti e la determinazione del credito stesso;
eventuali operazioni effettuate nei confronti di soggetti terremotati;
copia della dichiarazione IVA per l'anno 2013, qualora non in nostro possesso;
fotocopia delle liquidazioni periodiche annotate mensilmente o trimestralmente;
fotocopia delle operazioni di cui all’art. 10 n. 27-quinquies (cessioni di beni per i quali non vi era
il diritto di detrazione dell’IVA all’atto dell’acquisto);
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Associati
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-
Mario Montepietra
Dottore Commercialista
Revisore Legale
-
Anna Fantini
Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
-
Andrea Sassi
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Se l'azienda ha operato con l'estero:
-
Filippo Fontana
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Collaboratori
Claudia Giacomelli
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Valeria Gasparini
ammontare complessivo delle operazioni effettuate nei confronti dei condomini;
fotocopia documenti attestanti acquisti di beni usati rientranti nel regime del margine;
fotocopia delle fatture relative alle eventuali cessioni/acquisizioni di auto (non merci) del 2014;
fotocopia degli acquisti da soggetti che nel 2014 hanno applicato il cosiddetto “nuovo regime dei
minimi” introdotto e disciplinato dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011;
fotocopia delle fatture relative alle eventuali operazioni di cessione/acquisto effettuate ai sensi
dell’articolo 32-bis del D.L. 83/2012 (cosiddetto nuovo regime Iva per cassa in vigore dal
01/12/2012);
fotocopia delle fatture relative ad operazioni (attive e passive) soggette all’imposta con il
meccanismo del reverse charge (rottami, oro, subappalti in edilizia, fabbricati strumentali e
abitativi, telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato);
fotocopia delle fatture o ammontare complessivo dell’imponibile e dell’Iva detratta per l’acquisto
e per le spese di gestione di telefoni cellulari (solo nel caso in cui la detrazione dell’Iva venga
operata in misura superiore al 50%).
-
Dottore Commercialista
Revisore Legale
-
-
-
bollette di importazione per acquisti extra-Cee;
ammontare delle fatture di vendita extra-Cee;
modelli INTRA relativi ad acquisti e cessioni intracomunitarie di beni e a prestazioni di servizi
intracomunitari rese e ricevute, effettuate nel corso del 2014 (presentati alla Dogana competente,
se non predisposti dallo Studio);
in relazione ad operazioni avvenute con la Repubblica di San Marino, specificare:
l'ammontare delle cessioni di beni, l'ammontare degli acquisti di beni senza il pagamento dell'Iva
(autofatture art. 17, comma 2) e l'ammontare degli acquisti di beni con il pagamento dell'iva
o, preferibilmente, fotocopia delle fatture;
fotocopia delle fatture o specifica dell'ammontare delle cessioni e degli acquisti intracomunitari,
suddivisi fra acquisti di beni e prestazioni di servizi, registrati nel 2014;
fotocopie delle fatture o specifica dell'ammontare delle operazioni Ue ed extraUe non soggette ad
Iva, in quanto non territorialmente rilevanti, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, registrate nel
2014, suddivise, per tipologia di articolo Iva applicato, fra cessioni di beni e prestazioni di
servizi;
stampa, se possibile, dell'elenco clienti residenti con lettera d'intento "per i quali sono state
emesse fatture non imponibili art. 8 lettera c)” o, in alternativa, “registro delle lettere d'intento"
ricevute (ai soli fini di un controllo), unitamente a copia delle ricevute di presentazione telematica
delle dichiarazioni di intento ricevute, relative ad operazioni effettuate nel 2014;
stampa, se possibile, dell'elenco fornitori con lettera d'intento "per acquisti con utilizzo di
plafond, effettuati nel corso del 2014” o in alternativa “registro delle lettere d'intento emesse” (ai
soli fini di un controllo); al riguardo, si ricorda che gli acquisti e le importazioni possono essere
fatte senza pagamento dell’imposta, in ciascun anno, nel limite dell’ammontare complessivo delle
cessioni e prestazioni, di cui agli artt. 8, lett. a) e b), 8–bis e 9, registrate nell’anno precedente sul
registro delle fatture emesse; invece, per quanto riguarda la verifica dell’utilizzo mensile del
plafond, l’attenzione va posta agli acquisti effettuati e alle importazioni fatte nel mese di
riferimento;
fotocopia delle fatture o specifica dell'ammontare relativo alle operazioni assimilate alle cessioni
all’esportazione previste dall’art. 8-bis ed alle operazioni non imponibili art. 9);
fotocopia delle fatture o specifica dell'ammontare relativo ad operazioni di cui all'art. 74 del DPR
633/72.
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Circolare n. 1/2015 Pagina 7 di 9
2. Comunicazione annuale dati Iva per l’anno d’imposta 2014
Associati
Alberto Bertani
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Mario Montepietra
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Anna Fantini
Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Andrea Sassi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale
Giacobbe Silvi
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Giovanni Salsi
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Entro il 02/03/2015 (il 28/02/2015 cade di sabato) deve essere presentata la comunicazione dati Iva
relativa all’anno 2014.
Il 2014 è l’ultimo anno per il quale occorre presentare la comunicazione dati Iva.
La Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha infatti abrogato tale adempimento a decorrere dalla
dichiarazione relativa all’Iva dovuta per il 2015 (la dichiarazione annuale Iva per l’anno d’imposta
2015 dovrà essere obbligatoriamente presentata in forma autonoma entro il mese di febbraio 2016,
prendendo di fatto il posto della comunicazione dati).
Si precisa che la comunicazione in questione non è finalizzata alla determinazione dell’imposta
dovuta dal contribuente e, pertanto, non ha natura dichiarativa; ciò comporta l’impossibilità di
integrare o rettificare eventuali errori o omissioni riportati nella comunicazione già presentata
utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso e, conseguentemente, i dati corretti dovranno essere
riportati in sede di dichiarazione annuale Iva.
L’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza della comunicazione comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065 (art. 11 del D. Lgs. 471/97).
Modalità di presentazione
Filippo Fontana
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Collaboratori
Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente
dal contribuente ovvero tramite intermediari abilitati.
Ambito soggettivo
Claudia Giacomelli
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Valeria Gasparini
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Sono obbligati alla presentazione della comunicazione i titolari di partita Iva obbligati a
presentare la dichiarazione annuale Iva, anche se nell’anno di riferimento non hanno effettuato
operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.
Fanno eccezione a quanto sopra e sono, pertanto, esonerati dalla presentazione, ad esempio:
- coloro che per l’anno di imposta hanno registrato solo operazioni esenti di cui all’art. 10 del
D.P.R. n. 633/72. L’esonero non si applica qualora il contribuente abbia registrato operazioni
intracomunitarie ovvero siano stati registrati acquisti con Iva dovuta da parte del cessionario con
il c.d. metodo del “reverse charge”;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/72;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti ecc.;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altra attività
rilevante agli effetti dell’Iva nell’anno cui si riferisce la comunicazione;
- le Regioni, le Province, i Comuni e gli organi e le amministrazioni dello Stato;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- le persone fisiche che nel 2014 hanno realizzato un volume d’affari uguale o inferiore a € 25.000
(ancorché tenuti a presentare la dichiarazione Iva annuale);
- le persone fisiche che si sono avvalse nel 2014 del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 111/2011 (cosiddetto “nuovo” regime dei minimi);
- i contribuenti che presentano in forma autonoma la dichiarazione Iva annuale entro il
02/03/2015 (il 28/02/2015 cade di sabato).
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Modello e istruzioni
Associati
Alberto Bertani
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Mario Montepietra
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Anna Fantini
Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Andrea Sassi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale
Giacobbe Silvi
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Giovanni Salsi
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Filippo Fontana
Dottore Commercialista
Revisore Legale
La comunicazione annuale dati Iva deve essere redatta utilizzando il modello approvato con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011 (il modello non presenta
pertanto modifiche rispetto a quello del precedente esercizio).
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015, protocollo n.
2015/4777, sono state approvate le istruzioni per la compilazione di detto modello (le istruzioni hanno
invece subito alcune modifiche, non sostanziali, rispetto a quelle del precedente esercizio, resesi
necessarie essenzialmente ai fini di un loro adeguamento alla vigente normativa prevista dal Decreto
ministeriale del 17/06/2014 in tema di conservazione e di modalità di assolvimento degli obblighi
fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto).
Contenuto della comunicazione
Essenzialmente, nel modello di comunicazione, occorre riportare le risultanze complessive delle
liquidazioni Iva periodiche, ovvero le risultanze annuali, se il contribuente non è tenuto a tale
adempimento, al fine di determinare l’Iva dovuta o a credito, senza tenere conto di eventuali
operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale, quale ad esempio
il calcolo definitivo del pro-rata.
Si precisa inoltre che, ai fini della comunicazione, non rilevano:
-
le compensazioni effettuate nell’anno d’imposta;
il riporto del credito Iva relativo all’anno precedente;
i rimborsi infrannuali richiesti, nonché la parte del credito Iva relativo all’anno d’imposta che il
contribuente intende chiedere a rimborso.
Collaboratori
Compilazione del modello
Claudia Giacomelli
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Di seguito si forniscono le istruzioni per la compilazione dei righi maggiormente significativi.
Valeria Gasparini
Operazioni attive (Rigo CD1)
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Tale riquadro si compone di un unico rigo (CD1) suddiviso in cinque distinti campi:
- Campo 1: occorre indicare l’ammontare complessivo, al netto dell’Iva, delle operazioni attive
(cessioni di beni e prestazioni di servizi) all’interno, intracomunitarie e di esportazione, effettuate
nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, le operazioni attive senza
addebito di Iva per effetto del reverse charge, nonché, le operazioni (Ue ed extraUe), fatturate e
non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità ai sensi degli articoli da 7 a 7septies del D.P.R. 633/72, che concorrono alla formazione del volume di affari. Si tratta, in
pratica, delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette annotate nei registri Iva.
- Campo 2: deve essere indicato l’ammontare complessivo delle operazioni non imponibili, già
ricompreso nel campo 1, quali, ad esempio, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
ad esportatori “abituali”, le esportazioni dirette e triangolari, le cessioni all’esportazione di beni
effettuate a soggetti non residenti che provvedono all’esportazione entro 90 giorni dalla consegna,
le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, i servizi internazionali connessi con gli
scambi internazionali, le cessioni di beni a residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato
della Città del Vaticano, i margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati di cui al
D.L. n. 41/95 (non vanno riportate le cessioni intracomunitarie di beni, da indicare nel successivo
CD1 campo 4).
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Associati
-
Alberto Bertani
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Mario Montepietra
Dottore Commercialista
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Anna Fantini
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Ragioniere Commercialista
Revisore Legale
Giacobbe Silvi
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Giovanni Salsi
Dottore Commercialista
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Filippo Fontana
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Collaboratori
Claudia Giacomelli
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Valeria Gasparini
Dottore Commercialista
Revisore Legale
-
Campo 3: deve essere indicato l’ammontare complessivo, già ricompreso nel campo 1, delle
operazioni esenti (art. 10 DPR 633/72 e altre disposizioni).
Campo 4: deve essere indicato l’ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni
non imponibili, già ricomprese nel campo 1. Vanno indicate anche le cessioni intracomunitarie di
oro industriale e argento puro, di oro da investimento nonché le cessioni intracomunitarie di
rottami.
Campo 5: devono essere indicate le cessioni di beni strumentali, già ricomprese nei campi
precedenti.
Operazioni passive (Rigo CD2)
Anche tale rigo si compone di cinque campi:
- Campo 1: deve essere indicato l’ammontare complessivo, al netto dell’Iva, degli acquisti
all’interno, intracomunitari e delle importazioni, rilevanti ai fini dell’Iva, nonché degli acquisti
annotati ai sensi degli artt. 17, commi 2 - 5 - 6 e 7, e 74 commi 7 - 8, del DPR 633/72 e degli
acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi, risultanti dalle fatture e dalle bollette
doganali di importazione.
- Campo 2: deve essere indicato l’ammontare complessivo degli acquisti non imponibili, già
ricompreso nel campo 1, ossia: gli acquisti “interni” e le importazioni effettuati senza pagamento
dell’Iva attraverso l’utilizzo del plafond e quelli oggettivamente non imponibili effettuati senza
l’utilizzo del plafond come, ad esempio, gli acquisti nazionali interni non imponibili ex art. 9.
(non vanno riportati gli acquisti intracomunitari di beni, da indicare nel successivo CD2 campo
4).
- Campo 3: devono essere indicati gli acquisti esenti, le importazioni non soggette ad imposta (art.
68 DPR 633/72) e le importazioni di oro da investimento, già ricompresi nel campo 1. Non deve
essere compreso l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni esenti, in quanto da indicare
nel successivo campo 4.
- Campo 4: vanno indicati gli acquisti intracomunitari di beni, già ricompresi nel campo 1, inclusi
quelli di rottami e quelli effettuati senza pagamento dell’imposta per effetto dell’utilizzo del
plafond. Sono compresi anche gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all’art. 40,
comma 2, del D.L. 331/93 nonché quelli di cui all’art. 40, comma 2 (triangolazione comunitaria
con intervento dell’operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).
- Campo 5: occorre indicare gli acquisti di beni strumentali già ricompresi nei campi precedenti. In
tale campo vanno indicati i beni ammortizzabili, materiali o immateriali, compresi i beni di costo
inferiore a € 516,46 e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing, i beni
strumentali non ammortizzabili (es. terreni). In tale campo vanno inoltre indicati i canoni relativi
a beni strumentali acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o altro titolo oneroso.
Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti.
Studio BD e Associati
Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.
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