Corso Donne, Politica e Istituzioni
III edizione
BIOLOGICO
RISCHI IN MEDICINA DEL
LAVORO
FISICO
CHIMICO
RISCHI IN MEDICINA DEL
LAVORO
PSICOSOCIALE
Gli aspetti di progettazione del lavoro e di organizzazione e
gestione del lavoro, nonché i rispettivi contesti ambientali e
sociali, che potenzialmente possono arrecare danni fisici o
psicologici (Cox & Griffiths, 1995).
I rischi psicosociali possono incidere sia sulla salute fisica che
psichica, direttamente e indirettamente, attraverso
l’esperienza di stress.
Molestia psicologica, esercitata con
intenzionalità lesiva, ripetuta in
modo iterativo, con la finalità di
estromettere il soggetto dal suo
posto di lavoro.
18
16
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10
8
6
4
2
0
Regno Unito
Svezia
Francia
Irlanda
Germania
Spagna
Belgio
Grecia
Italia
La violenza morale è esercitata generalmente
da un superiore contro:
1. La persona del lavoratore
2. Il lavoro svolto
3. La funzione lavorativa ricoperta
4. Lo status del lavoratore
Alcune volte il mobber è “codiuvato”
da dinamiche di gruppo complesse,
intrecciate e gestite da un “coro” di
colleghi che concorre alla violenza
psicologica.
Il lavoratore è continuamente:
Umiliato
2. Offeso
3. Isolato
4. Ridicolizzato (anche per la vita privata)
1.
Il suo ruolo viene declassato
Le sue capacità personali e professionali
messe in discussione
Il suo lavoro è :
Criticato continuamente o sabotato
 Deprezzato
 Svuotato di contenuti

 Con elevato coinvolgimento
nell’attività svolta.
 Con ridotte capacità lavorative.
 “Diversi”.
 “Onesti”.
 Creativi.
Fra gli elevati costi - individuali,
aziendali, sociali- di particolare rilevanza
sono le conseguenze sulla salute
riscontrate dopo un periodo variabile di
esposizione alla condizione mobizzante
La diagnosi viene formulata da una équipe
multidisciplinare :

Medico del Lavoro

Psicologo del Lavoro

Medico Psichiatra

Psicologo clinico
Codice di condotta
Perché?
 Significativa incidenza di comportamenti molesti
nei luoghi di lavoro;
 Esigenza di recepire quanto raccomandato dalle
Direttive europee finalizzate a prevenire e lottare
le molestie negli ambienti di lavoro;
 Dare attuazione a quanto previsto dal CCNL
relativamente all’adozione di codici di condotta.
Dott.G.Spatari
Consulente di fiducia
Funzioni
 Prevenire comportamenti molesti attraverso attività di
sensibilizzazione, informazione e formazione atte a
promuovere comportamenti coerenti con la tutela della dignità
della persona indirizzate a tutto il personale;
 Garantire l’efficacia di un’azione di contrasto da espletare
nei casi in cui i dipendenti o gli studenti ritenessero di essere
o essere stati vittime di comportamenti molesti.
Dott.G.Spatari
Lavori o studi nell’Università di Messina? Sei oggetto
di molestie sessuali? Sei vittima di comportamenti
lesivi della tua dignità personale?
Hai bisogno di consulenza? di
assistenza? Puoi rivolgerti, nella
massima riservatezza, alla
fax 090.6764554
e-mail [email protected]
orario di ricevimento: tutti i
martedì, dalle ore 14.30 alle 16.00,
in via Consolato del Mare n.41- 1°
p.(ex Palazzo delle Poste)
Le “Condizioni di Lavoro nell’Unione Europea”
della Fondazione Europea hanno evidenziato
che il 58% dei lavoratori intervistati riteneva
che il lavoro svolto influisse sulla propria
salute.
I problemi di salute connessi al lavoro, cui si fa
riferimento con maggiore frequenza, sono:


Disturbi muscolo scheletrici (39%)
Lo stress (28%)
“E’ la reazione adattiva generale di un organismo,
attivato da stimoli esterni di svariata natura”
Ovvero
“La risposta non specifica
dell’organismo davanti a qualsiasi
sollecitazione si presenti,
innestando una normale reazione di
adattamento che può
arrivare ad essere patologica in situazioni
estreme”.
E’ il risultato di un processo di
adattamento che coinvolge l’individuo
durante la sua interazione con l’ambiente:
dopo aver valutato l’evento (impegni
lavorativi, conflitti familiari ecc.) cerca una
strategia per farvi fronte.
se il soggetto è capace a reagire alle
pressioni cui è sottoposto nel breve
termine, utilizzando le proprie strategie e
risorse. Tali pressioni sono positive perché
determinano lo sviluppo del’individuo
stesso.
Se le condizioni sfavorevoli superano le
capacità e le risorse proprie o sono
prolungate nel tempo e l’individuo è
incapace di reagire e offre risposte poco
adattive
Stressori: stimoli da affrontare
Tensione:
prima reazione fisica, psicologica
o comportamentale agli stressori
Effetti:
conseguenze della tensione a livello
individuale
Coping:
strategie e processi cognitivi messi
in atto dall’individuo per affrontare gli
stressori
L’individuo vive in uno stato di
salute se le sollecitazioni esterne
sono proporzionali alle sue
capacità di risposta!
Il lavoro occupa gran parte del tempo di ognuno di
noi e quindi è fondamentale nello sviluppo della
personalità e realizzazione dei propri bisogni.
Quando le richieste dell’ambiente di lavoro
superano le capacità del soggetto di affrontarle si
manifesta lo stress.
Dagli studi condotti risulta che oltre la metà dei
lavoratori europei riferisce di lavorare a ritmi
molto serrati e dover rispettare scadenze tassative.
Più di 1/3 non è in grado di influire sulle mansioni
assegnate e più di ¼ non ha la possibilità di
determinare il proprio ritmo di lavoro.
45% riferisce di svolgere lavori monotoni;
44% non può usufruire della rotazione dei compiti;
50% è addetto a compiti ripetitivi.
Tali fattori stressanti contribuiscono all’insorgenza di sintomi
quali:
Cefalea (13%)
Dolori muscolari (17%)
Affaticamento (20%)
Stress (28%)
Rachialgia (30%)
A livello aziendale:
Aumento dell’assenteismo
Frequente avvicendamento del personale
Scarso controllo dei tempi di lavorazione
Problemi disciplinari
Vessazioni
Danno dell’immagine aziendale
A livello di prestazioni individuali:
Riduzione della produttività
Riduzione
servizio
Infortuni
Errori
della qualità del prodotto o del
La Commissione europea ha introdotto negli
ultimi 15 anni provvedimenti per garantire
sicurezza e salute dei lavoratori.
Direttiva 89/391 del Consiglio del 1989.
I datori di lavoro devono garantire che i lavoratori
non siano danneggiati dall’attività che svolgono,
dagli effetti dei rischi psicosociali legati all’attività
lavorativa. È necessario valutare
i rischi
lavorativi anche per gli aspetti che possono
generare rischi psicosociali, e definire le misure
di prevenzione conseguenti.
Art. 2-bis. “Sono considerate come discriminazioni anche le
molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in
essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di
violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare
un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”.
Art. 2-ter. “Sono, altresì, considerate come discriminazioni le
molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a
connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non
verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una
lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio,
ostile, degradante, umiliante o offensivo.”
Art. 2-quater. “Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il
rapporto di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici vittime dei
comportamenti di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono nulli se
adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai
Comportamenti
medesimi.
Sono
considerati,
altresì
discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore
di lavoro che costituiscono una reazione a un reclamo o una
azione volta a ottenere il rispetto del principio di parità di
trattamento tra uomini e donne”
 nella
cultura
organizzativa
aziendale
 nelle prestazioni richieste
nelle relazioni sul luogo di lavoro
 nel cambiamento organizzativo
nel tipo di sostegno
 nella formazione
 nei fattori individuali
e
atmosfera
È importante la precoce rilevazione di
sintomi fisici, comportamentali e psicoemozionali in quanto segnali di allarme di
situazioni di rischio anche per intervenire in
modo tempestivo sulle condizioni di salute
dell’individuo
 Ridefinizione del lavoro
 Gestione partecipata
 Programmi di lavoro flessibili
 Sviluppo di carriera
 Progettazione dell’ambiente fisico
 Valutazione epidemiologica del
fenomeno
 Aspetti diagnostici
 Tutela medico-legale
 Informazione-formazione-ruolo dei
lavoratori, dei dirigenti, delle
associazioni sindacali e di categoria
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28
Oggetto della valutazione dei rischi
La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei
luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli
connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da
altri Paesi.
ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO
(Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE- “confindustria europea”; UEAPME - associazione europea
artigianato e PMI; CEEP - associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale)
Bruxelles 8 ottobre 2004
Lo stress da lavoro è considerato, a livello internazionale,
europeo e nazionale, un problema sia dai datori di lavoro
che dai lavoratori. Avendo individuato l’esigenza di
un’azione comune specifica in relazione a questo problema
e anticipando una consultazione sullo stress da parte della
Commissione, le parti sociali europee hanno inserito
questo tema nel programma di lavoro del dialogo sociale
2003-2005. Lo stress, potenzialmente, può colpire in
qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a
prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo di
attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. In
pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori
ne sono necessariamente interessati.
ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO
(Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE- “confindustria europea”; UEAPME - associazione europea artigianato e PMI;
CEEP – associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale)
Bruxelles 8 ottobre 2004
Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler
dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento
delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con
conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i
lavoratori e la società nel suo insieme.
Accordo Europeo 2004
Art. 4
Data la complessità del fenomeno stress, questo accordo
non intende fornire una lista esaustiva dei potenziali
indicatori di stress. Tuttavia, un alto assenteismo o
un’elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali
o lamentele frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni
dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da
lavoro.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28
Oggetto della valutazione dei rischi
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),
redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e
contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la
sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale
siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione
attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a
seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28
Oggetto della valutazione dei rischi
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure
da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi
debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti
in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta
capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28
Oggetto della valutazione dei rischi
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì
rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla
valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente
decreto.
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Spatari - Università degli Studi di Messina