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Provincia di Firenze
Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL
Capitolato speciale d’appalto
LICEO CLASSICO GALILEO - VIA DE’ MARTELLI N. 9 FIRENZE
LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELL’EDIFICIO ALL’USO SCOLASTICO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Sommario
PARTE PRIMA – Descrizione delle lavorazioni
TITOLO 1 – OGGETTO, AMMONTARE E CONDIZIONI DELL’APPALTO
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
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Art. 2 – Ammontare dell’appalto
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Art. 3 – Categorie di lavoro comprese nell’appalto
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Art. 5 – Osservanza del Capitolato generale di norme e regolamenti
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Art. 6 – Condizioni generali di appalto
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Art. 7 – Norme di modalità esecuzione dei lavori.
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Art. 8 – Variazioni dei lavori.
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Art. 9 – Eccezioni dell’appaltatore.
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TITOLO 2 – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI
Art. 10 – Consegna.
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Art. 11 – Inizio dei lavori – Penale per il ritardo.
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Art. 12– Tempo utile per la ultimazione dei lavori – Penale per il ritardo.
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Art. 13 – Premio di accelerazione
TITOLO 3 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 14 – Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori.
Art. 15 – Programma dei lavori.
TITOLO 4 – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI
Art. 16 – Sospensione dei lavori
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Art. 17 – Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di
sicurezza
TITOLO 5 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 18 - Oneri di carattere generale
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Art. 18 – Oneri ed obblighi speciali.
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Art. 19 – Subappalti
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Art. 20 – Oneri per la sicurezza e la prevenzione infortuni
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Art. 21 – Garanzie e coperture assicurative
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Art. 22 – Tutela contro azioni di terzi
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Art. 23 – Riservatezza del contratto e trattamento dati personali
TITOLO 6 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 24 – Valutazioni dei lavori - Condizioni Generali
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Art. 25 – Valutazione dei lavori a Misura.
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Art. 26 - Valutazione dei lavori in economia
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Art. 27 - Invariabilità dei prezzi - Nuovi Prezzi
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TITOLO 7 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Art. 28 – Anticipazione.
Art. 29 – Pagamenti.
TITOLO 8 – CONTROLLI
Art. 30 – Prove e verifiche dei lavori
Art. 31 - Figure della stazione appaltante addette al controllo.
TITOLO 9 – SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO
Art. 32 – Ultimazione dei lavori.
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Art. 33 – Presa in consegna anticipata delle opere o dei lavori.
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Art. 34 – Conto finale.
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Art. 35 – Collaudo.
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Art. 36 – Manutenzione delle opere fino al collaudo.
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Art. 37 – Approvazione del collaudo e liquidazione della rata di saldo.
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Art. 38 – Clausole di garanzia.
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TITOLO 10 – SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO
Art. 39 – Definizione delle controversie - Foro competente.
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Art. 40 - Risoluzione del contratto.
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Art. 41 - Danni alle opere.
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ALLEGATO N. 1 - – Specificazione delle prescrizioni tecniche – Opere Edili
ALLEGATO N. 2 - – Specificazione delle prescrizioni tecniche – Impianti Elettrici
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PARTE PRIMA – Descrizione delle lavorazioni
TITOLO 1 – OGGETTO, AMMONTARE E CONDIZIONI DELL’APPALTO
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto il Risanamento conservativo per l’adeguamento funzionale e normativo
dell’edificio all’uso scolastico presso la sede del Liceo Galileo di Firenze.
La consistenza quantitativa e qualitativa nonché le caratteristiche di esecuzione delle opere che formano
oggetto dell'appalto, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori,
risultano dalle indicazioni del presente Capitolato Speciale di Appalto e degli elaborati allegati di seguito
elencati:
-
Doc. 1 - Relazione tecnica
Doc. 2 - Relazione storica
Doc. 3 - Relazione strutture
Doc. 4 - Documentazione fotografica
Doc. 5 - Elenco Prezzi Unitari
Doc. 6 - Computo metrico estimativo
Doc. 7 - Quadro Economico di Spesa
Doc. 8 - Capitolato Speciale di Appalto e Prescrizioni tecniche
Doc. 9 - Schema di Contratto
Doc. 10- Piano di Sicurezza e di Coordinamento, Fascicolo tecnico e crono programma
Doc. 11 - Piano di Manutenzione dell’Opera
Doc. 12 – Quadro di incidenza della manodopera
Tav. AR01. Planimetrie – Stato attuale
Tav. AR02. Planimetrie – Stato di progetto
Tav. AR03. Planimetrie - Stato sovrapposto
Tav. AR04. Particolari - Stato attuale
Tav. AR05. Particolari – Stato di progetto
Tav. AR06. Particolari – Stato sovrapposto
Tav. AR07. Abaco infissi – Stato di progetto
Tav. ST01. Strutturale scala – Fondazione scala esterna
Tav. ST02. Strutturale scala – Piante Sezione Pianerottoli
Tav. ST03. Strutturale scala – Prospetti laterali
Tav. ST04. Strutturale scala – Particolari giunzioni
Tav. ST05. Strutturale scala – Relazione di calcolo
Tav. ST06. Strutturale scala – Piano delle manutenzioni
Tav. ST07. Strutturale scala – Relazione geologica
Tav. S01. Schema smaltimento – Stato progetto
Tav. AN01. Antincendio e compartimentazioni – Stato di progetto
Tav. AN02. Schema gruppo pressurizzazione e serbatoi – Stato di progetto
Tav. EL01. Impianti elettrici - Stato di progetto
Sinteticamente si procederà :
- Realizzazione di scala di sicurezza antincendio esterna
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Capitolato speciale d’appalto
Sostituzione dell’ascensore esistente con impianto a norma D.P.R.503/96
Modifica funzionale del gruppo bagni al piano terreno e locali tecnici per la realizzazione di un
vano atto ad ospitare la riserva idrica antincendio e relativo gruppo di pressurizzazione
Interventi di compartimentazione locali ed adeguamento vie di esodo
Art. 2 – Ammontare dell’appalto
L’importo complessivo dei lavori di cui al presente appalto ammonta ad € 366.049,45= (Euro
trecentosessantaseimilazeroquarantanove/45) - come risulta dal sottostante prospetto, in cui sono
riportati tutti gli importi corrispondenti alle diverse categorie di lavoro:
a) Per lavori (a misura ) soggetti a ribasso:
Euro
€
336.014,13
b) Per interventi in economia con applicazione del ribasso offerto sulla quota del 26,50% per
spese generali ed utili di impresa :
Euro
€
19.882,00
c) Per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta :
Euro
€
10.153,32
Gli Oneri della sicurezza sono stati stimati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e meglio evidenziati nel
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, sotto la voce “ONERI SPECIALI” e nell’elaborato “STIMA DEI COSTI
PER LA SICUREZZA” in appendice al “PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO” allegato al progetto.
L’importo di contratto ammonterà al valore risultante dalla somma delle seguenti voci:
-
Importo per lavori risultante dall’applicazione del ribasso percentuale offerto dal concorrente
sull’importo di cui al precedente punto a) ;
Importo per oneri della sicurezza pari all’importo di cui al precedente punto b)
La prestazione di cui al presente appalto é soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 26.10.72,
n.633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Amministrazione, nella misura vigente al
momento del pagamento, che verrà indicata dall'Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da
effettuarsi prima dell’emissione della fattura.
Le cifre così come risultanti dall’applicazione dei prezzi unitari, previa applicazione del ribasso offerto,
alle quantità previste indicanti gli importi presunti delle diverse categorie di lavori a misura, a corpo ed
in economia, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive
quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con l’osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
Il contratto di appalto relativo ai suddetti lavori viene stipulato :
- A misura ai sensi dell'art. 53, 4° comma ed art. 82 del DLgs 12.04.2006 n.163.
Art. 3 – Categorie di lavoro comprese nell’appalto
Ai fini del subappalto nonché di quanto previsto dell’art. 132 del DLgs 12.04.2006 n.163 (varianti), le
CATEGORIE DI LAVORO in cui risulta suddiviso l’importo complessivo a base di gara sono le seguenti:
Descrizione
Categorie
Rif. E.P.U.
Cat. rif. cert. esec.
Importi
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(1)
Restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni
in materia di beni culturali e ambientali
costi della sicurezza
Impianti elettromeccanici trasportatori
Sommano OG2 CATEGORIA PREVALENTE
OG 2
Impianti Tecnologici
OG 11
lav. (2)
totali
OG2
166.302,46
OG2
OS4
10.153,32
33.000,00
209.455,78
OG11
69.548,67
Sommano OG11
69.548,67
Componenti strutturali in acciaio
OS18-A
OS18-A
Sommano OS18 – A
87.045,00
87.045,00
SOMMANO LAVORI A BASE DI GARA
366.049,45
Note:
(1) riferimento ai codici generali dell’elenco prezzi unitari;
(2) ulteriori categorie ai fini del rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori di cui all’art. 83 DPR 207/2010
Art. 4 – Condizioni di ammissibilità alla gara
L’impresa è ammessa alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto se in possesso dei seguenti
requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo:
1. Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06;
2. Non trovarsi nella causa di esclusione dalle gare di appalto pubblico prevista dall’art. 1-bis, c. 14,
del D.Lgs. 231/01;
3. Non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs.
81/08;
4. Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le
tipologie di lavori comprese nel presente appalto;
5. Qualificazione e classificazione, ottenute ai i sensi del DPR 207/10, per opere di :
1) Categoria Generale OG 2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali ( prevalente) € 209.455,76 cl
I;
2) Categoria Generale OG 11 – Impianti tecnologici ( subappaltabile nella misura del 30% obbligo di della qualificazione del concorrente per la percentuale non subappaltata o ATI
verticale ) € 69.548,67 cl I ;
3)Categoria Specializzata OS 18-A – Componenti strutturali in acciaio( subappaltabile nella
misura del 30% - obbligo di della qualificazione del concorrente per la percentuale non
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subappaltata o ATI verticale ) € 87.045,00,00 cl I ;
Per le lavorazioni di cui alla categoria OG11 e OS 18 – A ( a qualificazione obbligatoria, valore
superiore al 15% dell’importo complessivo dei lavori ) necessita specifica qualificazione, in
caso contrario dovrà costituirsi un raggruppamento di tipo verticale, ovvero dette lavorazioni
dovranno obbligatoriamente subappaltarsi per la percentuale del 30% a soggetto qualificato.
Per la qualificazione di lavori con importo inferiore ad € 150.000,00 saranno necessari i
seguenti requisiti ( art. 90 del Dpr 207/2010):
a) importo dei lavori (analoghi a quelli oggetto dell’appalto) eseguiti direttamente nel
quinquennio antecedente la data di richiesta del subappalto non inferiore all’importo del
contratto da stipulare. Per tale requisito potranno essere presentati:
a.1) per i lavori eseguiti per committenti pubblici: certificato di esecuzione rilasciato dal
committente e, per esso, dal responsabile del procedimento, in conformità allo schema
allegato B al DPR 207/10;
a.2) per i lavori eseguiti per conto di committenti privati e per i lavori in proprio: dichiarazioni
del committente, ovvero dell'esecutore nel caso di lavori in proprio, munite di visto di
conferma da parte del Nucleo Operativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche competente
in ragione del luogo di esecuzione dei lavori. Nel caso di assenza del predetto visto di
conferma, le dichiarazioni dovranno essere corredate da:
§
copia del contratto stipulato (solo nel caso di lavori in committenza; se non sia stato
stipulato formale contratto di appalto, possono essere prodotti altri atti e documenti
attestanti la volontà negoziale, quali lettere di commessa o buoni d'ordine);
§
copia delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti (solo nel caso di lavori in committenza);
§
attestazione, rilasciata dal direttore dei lavori, che i lavori sono stati realizzati regolarmente
e con buon esito, sul modello di quanto previsto per i lavori pubblici;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di richiesta dell’autorizzazione al
subappalto. Esso è comprovato:
§
per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: dalle dichiarazioni annuali dei redditi,
Modello Unico, con la prova dell’avvenuta presentazione. Qualora dalle suddette
dichiarazioni non risulti il costo del personale, esso è comprovato da autocertificazione
resa dal Presidente del Consiglio Sindacale ovvero, in mancanza di tale organo, da un
consulente del lavoro che rileva i dati dal libro paga;
§
per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: con la presentazione dei bilanci annuali
riclassificati in base alle normative europee, corredati dalla relativa nota di deposito. In
particolare il costo in questione risulterà dalla voce “costi del personale” del conto
economico redatto ai sensi di legge.
c) adeguata attrezzatura tecnica in relazione ai lavori da eseguire, requisito da dimostrare con la
presentazione di una dichiarazione nella quale sia indicata l’attrezzatura tecnica posseduta o
disponibile.
Art. 5 – Osservanza del Capitolato generale di norme e regolamenti
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni riportate nel D.Lgs. 163/06, nel Regolamento
emanato con DPR 207/100 (in seguito denominato Regolamento), nel Regolamento recante il
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capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con D.M. 145/00 (in seguito denominato
Capitolato generale) e nel vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia, in tutto ciò
che non sia in opposizione con le leggi successivamente emanate e con le condizioni espresse nel
presente Capitolato.
In particolare saranno osservate le prescrizioni contenute nelle seguenti disposizioni, per quanto
compatibili con le sopra riportate norme:
· legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose
per la sicurezza e per la pubblica moralità)
· legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso,
anche straniere)
· legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere
patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e
alla L. 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della
mafia)
· legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale)
· D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in
materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia nonché disposizioni
concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata)
· DPR 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia)
· D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300)
· DPR 30 aprile 2004, n. 115 (Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione, da parte di
intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, della L. 11 febbraio 1994, n. 109)
· DM 12 marzo 2004, n. 123 (Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture
assicurative previste agli articoli 17 e 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554, in materia di lavori pubblici)
· L.R. (Toscana) 13 Luglio 2007, n. 38,
· D.Lgs 81/2008.
nonché in tutte le leggi emanate o emanande nel corso dei lavori e nei protocolli di intesa stipulati
dall’Ente.
Nella esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle
costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.
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Art. 6 – Condizioni generali di appalto
L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio:
· del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull'elenco prezzi posti a base di gara ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett. A) del d.legs. 163/2006.
Nell’accettare i lavori sopra designati l’Appaltatore dichiara:
· di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato i locali interessati dai lavori e di
averne accertate le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che li riguardano.
· di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze e gli elementi che influiscono tanto sul costo dei
materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi
elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da
altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.
Con la partecipazione alla gara d’appalto l’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i
mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei lavori secondo i migliori precetti dell’arte e con i più
aggiornati sistemi costruttivi.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta all’Amministrazione appaltante per i
conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e
disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’Appaltatore rispetterà nell’ordine quelle
indicate dagli atti seguenti: Contratto – Capitolato Speciale d’Appalto – Elenco Prezzi Unitari - Disegni
esecutivi.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.
L’Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni
riportate negli altri atti contrattuali.
Art. 7 – Norme di modalità esecuzione dei lavori.
Le prestazioni di qualunque tipo e consistenza dovranno essere eseguite con personale specializzato, a
perfetta regola d’arte e secondo le migliori modalità di intervento.
I materiali ed i manufatti forniti dovranno essere riconosciuti a giudizio insindacabile della D.L. della
migliore qualità.
Ogni categoria di lavoro prevista dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte, secondo i migliori
procedimenti prescritti dalla Tecnica ed attenendosi scrupolosamente alle specifiche tecniche del
progetto e agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione Lavori.
Nell'approvvigionamento dei materiali (fornitura, accettazione,....) come nell'esecuzione delle categorie
di lavoro, I'Impresa dovrà uniformarsi alle prescrizioni tecniche dettate dalle norme vigenti (Leggi
Statali e Regionali, Decreti, Circolari, Disposizioni,....) nella specifica materia o emanande nel corso dei
lavori con particolare riferimento a:
- Legge 01.03.1968 n.186 ( impianti elettrici );
- Legge 5.11.1971 n. 1086 e D.M. successivi (opere strutturali);
- Legge 2.02.1974 n.64 e D.M. successivi (strutture in zona sismica);
- Legge 10.05.1976 n.319 (norme in materia di inquinamento delle acque);
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- D.M. 18.12.1975 ( norme tecniche per l'edilizia scolastica);
- D.M. 26.08.1992 (c.p.i. per l’edilizia scolastica);
- DPR 24.7.1996 n. 503 ( barriere architettoniche);
- Legge 46 del 05.03.1990 e DPR 6.12.1991 n.447 ( sicurezza degli impianti);
- Legge 10 del 09.01.1991 e DPR 26.8.1993 n.412 ( impianti termici);
- D. Lgs 30.04.1992 n.285 ( Nuovo Codice della Strada ) e s.m..;
- DPR 16.12.92 n. 495 ( Regolamento attuazione Nuovo codice della strada);
- DPR 19.3.1956 n. 303 (igiene del lavoro);
- D.Lgs 81/2008.
- Norme CEI, UNEL, UNI-CIG, CNR-UNI;
- Altre disposizioni particolari vigenti per VV.FF. ISPESL, ENEL, SIP, ANAS, ecc. .... .
Ove il presente Capitolato Speciale non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei
materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di
controversia, saranno osservate le norme relative ai lavori compresi nel presente appalto emanate dal
CNR, le norme UNI, le norme UNI-CIG, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL, le norme dell'ANC,
anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero
eventualmente emanate nel corso dei lavori.
Art. 8 – Variazioni dei lavori.
L’Amministrazione si riserva, pur nei limiti di quanto previsto dalla norma, la facoltà di introdurre
all’atto esecutivo, quelle varianti che si dovessero rendere necessarie, nell’interesse della buona riuscita e
dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi di avanzare pretese di compensi ed
indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente
Capitolato Speciale.
L’Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto anche se di
dettaglio; delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori e della
Stazione Appaltante, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il
risarcimento dell’eventuale danno all’Amministrazione appaltante.
Art. 9 – Eccezioni dell’appaltatore.
Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi
dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più
gravosi di quelli derivanti dal presente Capitolato, sì da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o
la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di
dar corso all’Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione a spese impreviste, resta
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si
intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
TITOLO 2 – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI
Art. 10 – Consegna.
La consegna dei lavori all’Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dagli artt.153,154,155,156,157
del Regolamento approvato con DPR 207/2010.
In caso d'urgenza dei lavori l'Amministrazione può disporre il loro inizio dopo l’atto di aggiudicazione e
prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art.153 del DPR 207/2010. In tal caso sarà redatto
verbale di consegna "sotto le riserve di legge", con le indicazioni di cui all’art. 154 del DPR 207/2010 e
specificando che le riserve stesse decadranno automaticamente con la stipula del contratto .
Art. 11 – Inizio dei lavori – Penale per il ritardo.
L’Appaltatore darà effettivo inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 10 giorni dal
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verbale di consegna; la penale da applicare in caso di ritardo nell’inizio dei lavori sarà come di seguito
computata ai sensi dell’art. 145 del DPR 207/2010:
- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo del
10% dell'importo contrattuale stesso.
Art. 12– Tempo utile per la ultimazione dei lavori – Penale per il ritardo.
Il tempo utile per la ultimazione dei lavori, a norma dell’art. 159 del DPR 207/2010, è fissato in giorni
300 naturali, successivi, continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
La penale da applicare, a norma del citato art. 145, in caso di ritardo nella ultimazione dei lavori sarà
calcolata nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno
di ritardo oltre i giorni 300 sopra assegnati, fino ad un ammontare massimo del 10% dell'importo
contrattuale stesso.
Qualora l’importo massimo delle penali risulti superiore al suddetto importo massimo sarà promosso
l’avvio delle procedure di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/06.
Art. 13 – Premio di accelerazione
Nessun premio per anticipata consegna verrà corrisposto.
TITOLO 3 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 14 – Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori.
Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere
la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari
per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
Nell’occasione della consegna dei lavori, personale dell’ufficio di Direzione dei Lavori e incaricati
dell’Appaltatore, redigeranno un puntuale stato di consistenza dei locali, corredato da una dettagliata
documentazione fotografica, il tutto sarà sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore e
diventerà parte integrante e vincolante del Verbale di Consegna dei Lavori.
Con la sottoscrizione di detto verbale entrambi le parti rinunciano espressamente a qualsivoglia
rivendicazione futura che risultasse in contrasto con i contenuti dello stesso.
Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna redigendo relativo verbale in duplice copia firmato dal
Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il
compimento dei lavori.
Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori
all’effettivo stato dei luoghi.
Art. 15 – Programma dei lavori.
Entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di consegna e comunque prima dell’inizio dei lavori,
l’Appaltatore dovrà presentare alla D.L. il programma di esecuzione dei lavori affidati in conformità a
quanto prescritto dall’art. 43, c.10) del Regolamento.
La D.L. potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali, l’Appaltatore, nell’ulteriore termine di
7 (sette) giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato.
TITOLO 4 – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI
Art. 16 – Sospensione dei lavori
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con
riferimento al verbale di consegna.
Al di fuori dei casi sopra individuati il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico
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Capitolato speciale d’appalto
interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato
Generale d’Appalto.
Art. 17 – Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti
minimi di sicurezza
La sospensione dei lavori può inoltre essere disposta dal responsabile del procedimento, su motivata
proposta del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 in
caso di inosservanza, da parte dell’Appaltatore, alle disposizioni degli artt.7, 8 e 9 del citato Decreto
nonché alle prescrizioni ed obblighi dei “Piani di sicurezza” redatti ai sensi dell’art. 131 del DLgs
12.04.2006 n.163. Nel caso in cui le inosservanze a quanto sopra individuato in materia di sicurezza del
cantiere e prevenzione infortuni comporti una situazione di pericolo grave ed immediato, direttamente
riscontrato, la sospensione parziale o totale dei lavori può essere disposta anche dal Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione, previa opportuna comunicazione al direttore dei lavori.
Le sospensioni e le corrispondenti riprese dei lavori saranno disposte con le modalità, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.159 del Regolamento approvato con DPR 207/2010.
Ai sensi dall’art. 131 del DLgs 12.04.2006 n.163. le gravi o ripetute violazioni dei “Piani di Sicurezza”
da parte dell’Appaltatore costituiscono causa di risoluzione del contratto, previa formale costituzione in
mora dell’interessato.
TITOLO 5 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 18 - Oneri di carattere generale
Risultano compresi nei prezzi unitari e nell'importo contrattuale tutti gli obblighi, gli oneri e le spese
indicati nelle descrizioni delle categorie di lavori da eseguire, nelle specifiche tecniche, nel presente
Disciplinare nonché nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto approvato
con DM Lavori Pubblici n.145/2000 per quest’ultimo con particolare riferimento agli artt.5, 6 e 8.
Risultano altresì a carico dell'appaltatore e compresi nei prezzi di elenco i seguenti oneri ed obblighi
diversi, in relazione alla tipologia ed entità dei lavori:
1) L'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero intervenire in
corso di appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per invalidità e altre malattie professionali, alla
tutela materiale dei lavoratori, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati.
2) L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro per gli operai
dipendenti e degli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori
anzidetti.
3) L’affidamento della direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, il quale rilascerà
dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico (di cui alla Circolare Ministero LL.PP. 2.8.85, n.382),
anche in merito alla responsabilità per infortuni, per quanto a lui imputabile in qualità di agente per
conto dell’Impresa.
4) Il direttore tecnico del cantiere dovrà avere titolo di studio e curriculum adeguati ai lavori oggetto del
presente appalto; tale nomina pertanto potrà definirsi a tutti gli effetti solo dopo l’accettazione da parte
del Responsabile del Procedimento.
5) Gli oneri e le spese connesse alla occupazione di spazi ed aree pubbliche per la installazione del
cantiere e per realizzare i passi carrabili, compresa la prescritta segnaletica orizzontale e verticale, diurna
e notturna in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada.
6) La formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, nel rispetto di tutte le
prescrizioni che verranno imposte dal committente, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da realizzare e la recinzione del cantiere
stesso secondo le modalità stabilite con il Direttore dei Lavori e con il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, nonché la pulizia del cantiere stesso, l'apposizione di cartelli indicatori, ecc.
7) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna, eventuali impianti
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semaforici, barriere di protezione (compresa la relativa movimentazione lungo il cantiere), nei punti
prescritti e di quanto altro ritenuto necessario dal Direttore dei Lavori o prescritto in base alle norme
del Codice della Strada e altre disposizioni in materia.
8) Le spese per gli allacciamenti provvisori (acqua, luce, gas, ecc.) e relativi contributi e spese di utenza e
consumo, necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori.
9) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere nonché dei danni diretti e
conseguenti comunque da esso causati dall’inizio dei lavori fino al collaudo finale.
10) La custodia diurna e notturna dei cantieri mediante personale idoneo e qualificato ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.
11) La relazione tecnica finale descrittiva degli interventi realizzati;
12) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione
Lavori e dall'Appaltatore.
13) Le spese contrattuali di bollo, di registrazione, di duplicazione e stampa, di diritti di segreteria, ecc.,
senza diritto di rivalsa.
14) Il riesame e la controfirma, mediante tecnici abilitati, dei disegni esecutivi e di eventuali calcoli, al
fine di assumere, assieme al progettista, l'intera responsabilità dell'opera, sollevando cosi
l'amministrazione ed il personale di direzione e sorveglianza.
15) Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc., entro
il termine fissato dalla Direzione lavori.
16) Il risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero
arrecati a proprietà pubbliche o private ed a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il
suo personale.
17) Le spese per l’approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo
quanto previsto dalla legge 2.2.1974, n.64, per le zone sismiche, dalla legge 5.11.1971, n.1086 per le
opere in cemento armato e metalliche, dal D.M. 20.11.1987 per le opere in muratura, e da leggi regionali
emanate in seguito al disposto dell'art.20 della legge 10.12.1981, n.741.
18) Le spese per il pagamento, senza diritto di rivalsa, delle competenze professionali di collaudatori
tecnici di impianti tecnologici, ove compresi nell’appalto, (elettrici, idraulici, a gas, ecc….) individuati
dalla stazione appaltante tra professionisti che non siano intervenuti nelle fasi di progettazione,
direzione ed esecuzione dei lavori .
19) Le spese per la fornitura, posa in opera e manutenzione di tabelle informative all’esterno del
cantiere, con le indicazioni di tutte le imprese operanti nel cantiere e degli importi dei relativi lavori, e
secondo quanto alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.1729/UL in data 1.6.90, illustrativa
dell'art.18, comma 6 della legge 19.3.90, n.55 e s. m..
20) L'esecuzione di ogni prova di carico (ovvero di prova od analisi concernente la composizione, la
resistenza, la tenuta idraulica , il comportamento, le caratteristiche fisiche, meccaniche, chimiche
prestazionali, ecc.) sia ordinata dalla Direzione Lavori su solai, balconi e qualsiasi altra struttura
portante, così come su massicciate stradali, manti bituminosi, condotte, tubazioni, pavimentazioni,
pozzetti, manufatti in genere, ecc.
21) Il consentire la presa in consegna, anche parziale, dei lavori da parte dell’Amministrazione previa
redazione di apposito verbale di “consegna anticipata in attesa di collaudo”, di constatazione e di
consistenza delle opere. Tale consegna si intenderà in ogni caso effettuata sotto la riserva della
responsabilità dell’Appaltatore e con le garanzie di cui all’art.1667 del C.C. per i vizi e le difformità
dell’opera, per i danni cagionati da difetti dei prodotti messi in opera o comunque incorporati , nonché
con la garanzia per i gravi difetti dell’opera di cui all’art. 1669 del C.C.
22) La nomina di un direttore di cantiere, precisando che in caso di mancata nomina sarà ritenuto
direttore di cantiere il direttore tecnico ed in subordine il titolare della ditta risultante dai documenti in
possesso dell'Amministrazione, semprechè in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3.
23) Fornire, su richiesta della Direzione Lavori, disegni tecnici relativi a particolari costruttivi o di
dettaglio non compresi negli elaborati progettuali.
24) Gli oneri e le incombenze tecnico-amministrative relative al rilascio del certificato di conformità
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previsto dalla DM 37/2008 per gli impianti tecnologici, ove compresi nell’appalto.
25) Le spese e gli oneri per mettere a disposizione della D.L. idonei strumenti e personale qualificato
onde poter procedere al rilievo ed alla verifica dei siti, nonché alla misura dei lavori, sia prima che
durante l'esecuzione dei lavori stessi.
26) La effettuazione, su richiesta della Direzione lavori, di prestazioni lavorative in orario straordinario
diurno e notturno e festivo: in tal caso saranno compensati i maggiori oneri sostenuti corrispondendo
per la sola mano d’opera il maggior costo orario sindacale (comprensivo di oneri previdenziali) rispetto
alla prestazione in orario normale, incrementato del 15% per spese generali e del 10% per utili di
impresa;
27) Le spese e gli oneri per mettere a disposizione della D.L. idonei strumenti e personale qualificato
onde poter procedere al rilievo ed alla verifica dei siti, nonché alla misura dei lavori, sia prima che
durante l'esecuzione dei lavori stessi;
28)
L’Impresa è obbligata a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere di un apposito cartellino di
riconoscimento ai sensi della normativa vigente nonché dei protocolli di intesa stipulati sul territorio di
riferimento per l’intervento. Detto obbligo ricade anche sulle eventuali imprese subappaltatrici delle
categorie di opere o delle lavorazioni omogenee di cui si compone l’appalto;
29)
L’impresa è obbligata a prevedere ed istituire presso il cantiere di intervento efficaci sistemi di
rilevazione in tempo reale delle presenze dei lavoratori nei cantieri al fine di prevenire e combattere il
lavoro irregolare. In ordine alla istituzione o alla variazione di tutti i rapporti di lavoro, presenti in
cantiere a qualsiasi titolo, l’Impresa è obbligata altresì a effettuarne immediata comunicazione alla
Stazione Appaltante, da effettuarsi entro il giorno antecedente alla instaurazione del rapporto di lavoro.
Detto obbligo ricade anche sulle ulteriori imprese a qualsiasi titolo presenti nell’area di cantiere;
30)
L’impresa è obbligata ad aggiornare il cartello di cantiere con le generalità ed i nominativi delle
imprese presenti a qualunque titolo all’interno delle aree di lavorazione;
31)
L’impresa aggiudicatrice dovrà aprire la propria posizione presso l’Ente Cassa Edile della
Provincia di Firenze o presso la Cassa Edile Regionale Toscana;
32)
Ai sensi dell’art. 24, c. 1, della L.R. (Toscana) 38/07 l’impresa è obbligata ad informare
immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti
nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
33)
L’impresa è obbligata ad assicurare i momenti formativi e gli interventi di formazione di cui
all’art. 23, cc. 4, 5 e 6, della L.R. (Toscana) 38/07.
Resta infine espressamente stabilito che il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri sopra citati e
specificati è conglobato nei prezzi dei lavori a misura ed in economia relativi al presente appalto.
Art. 18 – Oneri ed obblighi speciali.
Oltre agli oneri ed obblighi generali sopra richiamati sono a carico dell'appaltatore e compresi nei prezzi
di elenco i seguenti oneri ed obblighi speciali:
34) I maggiori oneri derivanti dall’esigenza di coordinarsi con le imprese esecutrici di lavori, servizi e
forniture all’interno dell’immobile (lavorazioni complementari, traslochi, pulizie, etc.), tramite
predisposizione di idonei programmi di lavoro concordati ed approvati dalla Direzioni lavori;
35) I maggiori oneri derivanti dall’esigenza di coordinarsi con i gestori dell’immobile al fine di definire
nel dettaglio l’impegno planimetrico delle aree di intervento, nonché disciplinarne le modalità di accesso
e gestione in relazione alle attività svolte all’interno dell’edificio in oggetto;
36) L’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi necessari a minimizzare l’interferenza dei
lavori da eseguire con le suddette attività, di cui occorre garantire il regolare svolgimento in condizioni
di sicurezza, con particolare riferimento alla trasmissione di rumore o polveri nel rispetto delle
normative vigenti in materia;
38) I maggiori oneri eventualmente determinatisi in sede di redazione del programma lavori di cui
all’art. 5, conseguenti dall’esigenza di coordinamento con i gestori dell’immobile e dall’adozione degli
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Capitolato speciale d’appalto
accorgimenti tecnici ed organizzativi illustrati nei tre punti precedenti;
39) L’esecuzione dei lavori in oggetto anche nel mese di agosto.
Resta infine espressamente stabilito che il corrispettivo di tutti gli obblighi speciali ed oneri sopra citati
e specificati e' conglobato nei prezzi dei lavori a misura ed in economia relativi al presente appalto.
Art. 19 – Subappalti
E’ vietato all’Impresa il subappalto, anche parziale, del lavoro oggetto dell’appalto, senza
l’autorizzazione dell’Amministrazione (art. 118 del D.Lgs. 163/06).
Nei casi dei subappalti autorizzati, rimane invariata la responsabilità dell’Impresa contraente, la quale
continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.
Ad esclusione dei subappalti relativi a categorie di opere previste all’art. 107 del Dpr 207/2010 c.d.
“superspecializzate”, a norma dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/06, la stazione appaltante non
provvederà al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori e l’affidatario dovrà produrre copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso affidatario corrisposti ai subappaltatori entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
I subappaltatori di opere appartenenti alle categorie ai sensi del suddetto art.107 del Dpr 207/2010,
verranno direttamente pagati dalla stazione appaltante dietro presentazione di contabilità separata.
In riferimento a quanto disposto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06, il subappalto risulta come di seguito
disciplinato:
1) L'affidamento in subappalto o cottimo è ammesso per tutte le lavorazioni, a qualsiasi
categoria appartengano, fatte salve particolari ipotesi di divieto da disposizioni vigenti;
2) Le lavorazioni della categoria o delle categorie prevalenti possono essere subappaltate o concesse in
cottimo per una quota non superiore al 20%;
3) I lavori o le parti di opere da concedere in subappalto o cottimo devono essere individuate all'atto
dell'offerta o dell’affidamento (nel caso di varianti in corso d’opera);
4) L'appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto o cottimo presso la stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori affidati al sub appaltatore;
5) Contestualmente al deposito del contratto, l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal D.Lgs. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione da parte del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del citato decreto.
Il subappalto sarà definitivamente autorizzato dall'Amministrazione, previa istruttoria sulla sussistenza
degli altri requisiti richiesti dall'art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/06, entro 30 giorni dalla
presentazione della documentazione completa e regolare.
Se durante l’esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento, l’Amministrazione stabilisse, a suo
insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della
comunicazione scritta, l’Impresa dovrà prendere immediate misure per l’annullamento del relativo
subappalto e all’allontanamento del subappaltatore.
L’annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all’Impresa di pretendere risarcimento di danni
o perdite o la proroga della data fissata per l’ultimazione delle opere.
Art. 20 – Oneri per la sicurezza e la prevenzione infortuni
L’Amministrazione committente e la Direzione dei Lavori, nella progettazione degli interventi oggetto
del presente appalto, nella conseguente valutazione economica preventiva nonché nella fase esecutiva si
è attenuta e si atterrà ai principi e alle misure generali di protezione di cui all’art. 15 del D. Lgs 81/2008
e s. m. ed integrazioni.
In considerazione della natura, della tipologia e della consistenza degli interventi da eseguire il presente
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appalto rientra nel campo di applicazione del D.lgs 81/08 (prescrizioni minime di sicurezza e salute nei
cantieri temporanei o mobili), e pertanto sono da attuare i seguenti adempimenti:
Fase di progettazione
· Misure generali di tutela
· Designazione coordinatore per la progettazione
· Redazione Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) – – art. 91, c. 1, lett. a), del D.Lgs.
81/08
· Predisposizione “fascicolo” – – art. 91 c. 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08
Fase di esecuzione
· Misure generali di tutela
· Designazione Coordinatore per la esecuzione
· Notifica preliminare – art. 99, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08
In relazione a ciò saranno pertanto a carico dell’appaltatore tutti gli obblighi e conseguenti oneri stabiliti
dal D.lgs 81/08 per il datore di lavoro e per i lavoratori autonomi con particolare riferimento a:
-
Osservanza delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 D. Lgs 81/2008 ed in particolare di quelle
specificatamente elencate all’art. 95 del citato D. Lgs 81/08 e s. m.;
Obbligo di adottare le prescrizioni specifiche elencate dal D.LGS 81/2008 e s. m.;
Accettazione (fatta salva la possibilità di proporre integrazioni o variazioni) e gestione dei piani di
sicurezza predisposti dal committente;
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza;
Assicurare la massima collaborazione al coordinatore per la esecuzione per gli adempimenti previsti
e di competenza.
In relazione all’art. 131 del DLgs 12.04.2006 n.163 l’impresa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e
comunque prima della consegna dei lavori, rimette all’Amministrazione appaltante :
1. Eventuali proposte integrative del “piano di sicurezza e di coordinamento” e del “piano generale di
sicurezza” quando già approntati dal Committente;
2. Un piano di sicurezza sostitutivo del “piano di sicurezza e di coordinamento” e del “piano generale
di sicurezza” , quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del D.lgs 81/08;
3. Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, di considerare come piano
complementare di dettaglio dei piani citati.
In particolare si sottolinea che, come previsto dall'art. 96 del D. Lgs 81/08 e s. m, le imprese esecutrici
sono sempre tenute alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.).
Ai sensi del medesimo art. 131 le imprese esecutrici, prima dell’inizio lavori ovvero in corso d’opera,
possono presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni
al piano di sicurezza e di coordinamento approntato dalla stazione appaltante sia per adeguarne i
contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Gli oneri relativi ai “piani di sicurezza e di coordinamento”, ai “piani generali di sicurezza” , alle
eventuali proposte integrative, ai “piani di sicurezza sostitutivi” , ai “piani operativi di sicurezza”
nonché alle proposte di modificazioni o integrazioni al piani di sicurezza e di coordinamento risultano
compresi nell’importo “per oneri di sicurezza”, non soggetto a ribasso d’asta indicato all’art. 2 del
Capitolato Speciale di appalto.
Gli Oneri della sicurezza sono stati stimati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e meglio evidenziati
nell’elaborato “STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA” in appendice al “PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO” allegato al progetto.
In merito si precisa inoltre che i prezzi unitari riportati nell’Elenco Prezzi Unitari risultano comprensivi
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dei suddetti oneri di sicurezza in quanto le corrispondenti categorie di lavoro si intendono eseguite a
regola d’arte e secondo le normative vigenti riguardanti la sicurezza nei cantieri.
Si precisa inoltre che l'organizzazione del cantiere costituisce adempimento di competenza
dell'appaltatore il quale:
- assume la piena libertà di iniziativa e quindi di programmazione e di impostazione, nei limiti
individuati dal progetto, dal capitolato e dai piani di sicurezza;
- sostiene i costi necessari all'impostazione che, per quanto non compreso negli “oneri di sicurezza”
non soggetti a ribasso si intendono ricompresi nelle "spese generali";
- assume tutti i rischi connessi con la realizzazione del cantiere stesso;
è sottoposto alle normative di carattere tecnico e previdenziale stabilite dalle leggi dello Stato;
- è sottoposto al controllo e alle verifiche di natura tecnica prestabilite in sede contrattuale o
comunque ritenute necessarie dal committente o dai suoi delegati o disposte dagli enti o autorità
preposti.
L'organizzazione del cantiere sarà assunta in proprio dall'appaltatore ovvero da proprio delegato
(direttore di cantiere) e pertanto ogni responsabilità per eventuali infortuni, sia alle maestranze
impiegate che a terzi, nonché per eventuali danni alle cose, per qualsivoglia motivo verificatisi, sia esso
per imperizia o negligenza o ancora malafede o frode, sarà sempre imputabile, sia penalmente che
civilmente, totalmente all'appaltatore medesimo.
Ai sensi dell'art. 131 del DLgs 12.04.2006 n.163 il “piano di sicurezza e di coordinamento”, il “piano
generale di sicurezza” , il “piano di sicurezza sostitutivo” , il “piano operativo di sicurezza” formano
parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione
del contratto.
Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza per la fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito
delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.
Indipendentemente dalla vigilanza sull'osservanza del piano di sicurezza da parte dell’Amministrazione
appaltante per il tramite dei propri rappresentanti, sia l'Amministrazione appaltante che i propri
rappresentanti e tecnici sono totalmente esonerati in merito da ogni responsabilità attinente infortuni o
danni a persone o cose, a meno che l'Impresa non abbia motivatamente ufficializzato le proprie
perplessità ad eseguire un determinato lavoro, il quale deve comunque risultare di difficoltà e rischio
estremo, in termini di sicurezza, pur adottando i più moderni sistemi, attrezzature, provvedimenti e
tecniche di esecuzione.
Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura del coordinatore per la esecuzione, per
tutte le imprese operanti nel cantiere, anche su proposta delle imprese medesime al fine di realizzare
il coordinamento e la cooperazione dei vari datori di lavoro presenti in cantiere.
Nelle ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, l’obbligo di cooperare e
collaborare con il coordinatore per la esecuzione incombe all'impresa mandataria o designata quale
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere designato dall’impresa mandataria sarà responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese mandanti, associate e subappaltatrici impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
In tale contesto l’appaltatore sarà tenuto ad effettuare puntuali comunicazioni inerenti la regolarità
assicurativa e contributiva dei lavoratori impiegati nei termini appresso specificati.
Non appena approvata l’aggiudicazione e comunque prima dell’avvio delle prestazioni, l’Impresa è
tenuta, ai sensi dell’art. 90, comma 8, del D.Lgs 81/08 e ai sensi dell’art. 118, comma 6, del D.Lgs.
163/06, a consegnare al Direttore dei Lavori la seguente documentazione:
a) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
b) Dichiarazione relativa contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti:
c) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) del territorio della sede legale dell’Impresa
(nell’ipotesi in cui venga applicato il “contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle
imprese edili ed affini” il DURC dovrà essere rilasciato dalla Cassa Edile);
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d) Documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici
(nell’ipotesi in cui venga applicato il “contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle
imprese edili ed affini” la denunzia di nuovo lavoro deve essere fatta anche alla Cassa Edile).
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere, se necessario, ulteriori dichiarazioni e certificati e di
procedere ad accertamento d’ufficio qualora venga a conoscenza di presunte irregolarità.
L’impresa che rimarrà aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali o artigiane di
categoria e negli accordi integrativi delle stesse, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i
lavori anzidetti e, se Cooperative, anche nei confronti dei Soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.
L’Appaltatore è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette
da parte di eventuali subappaltatori, anche nel caso in cui il contratto non disciplini l’ipotesi del
subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’impresa dalle responsabilità prima
descritte e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
In caso di inottemperanza degli obblighi sopra precisati, accertata dall’Amministrazione o ad essa
segnalata dall’Ispettorato del lavoro, l’Amministrazione medesima comunicherà all’impresa e, se del
caso, all’Ispettorato del Lavoro anzidetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del
20% sui certificati di pagamento in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo se le opere sono ultimate, destinando la somme accantonate a
garanzia dell’adempimento degli obblighi che precedono.
Il pagamento delle somme così accantonate non sarà effettuato sino a quando l’Ispettorato del lavoro
non abbia accertato che tutti gli obblighi che precedono sono stati rispettati.
Per la detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’Impresa non può opporre eccezioni alla
stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento danni.
Art. 21 – Garanzie e coperture assicurative
La formulazione dell'offerta è subordinata alla presentazione di una cauzione provvisoria di importo
pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o
assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed
è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'appaltatore è obbligato a costituire, ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/06 un garanzia
fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato
o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e cessa di avere effetto solo alla data di
approvazione del certificato di collaudo.
L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in
tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
Per le altre disposizioni inerenti tale garanzia si richiama quanto espressamente stabilito dall'art. 113 del
D.Lgs. 163/06 e dall’art. 123 del DPR 207/2010.
Ai sensi dell’art. 129, Dlgs 163/2006., l’appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla
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sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia
di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.
L’obbligo dell’Impresa concerne:
partita 1 - Opere
Il rimborso per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e
massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire
parzialmente o totalmente le cose assicurate. Somma assicurata € 366.049,45 (IMPORTO DEI LAVORI)
per le opere.
partita 2 - Opere preesistenti
Il rimborso per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e
massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in
dipendenza della esecuzione delle opere assicurate. Somma assicurata € 500.000,00 per le opere
preesistenti.
partita 3 - Demolizione e Sgombero
Il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica
autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il
rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato. Somma
assicurata € 50.000,00 per demolizione e sgombero.
Contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il
massimale per l’assicurazione viene stabilito in complessivi € 500.000,00.
A norma dell’art. 125, comma 4, del DPR n. 207/2010 l’impresa aggiudicataria dovrà presentare la
predetta polizza alla Direzione Lavori almeno 10 giorni prima della consegna degli stessi. La mancata
stipulazione di tale polizza assicurativa potrà costituire, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione
appaltante, motivo di risoluzione contrattuale.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, fatto salvo quanto stabilito
dal DPR 207/100, art. 125, comma 3, in merito alla decadenza per decorso dei termini e qualora
l’appalto preveda un periodo di garanzia post collaudo delle opere e degli impianti realizzati.
La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 92 del Reg. n. DPR
207/2010 e dall’art. 37 Dlgs 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria
capogruppo copriranno senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Per i lavori di importo superiore a quello determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici (ai
sensi dell’art. 129 Dlgs 163/2006, e commi 1-3 art. 126 Reg. 207/2010) l’appaltatore è obbligato a
stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza
indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi, anche a copertura degli eventi di cui all’art. 1669 del codice civile.
Art. 22 – Tutela contro azioni di terzi
L’Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, alla
Amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli
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adempimenti sottoscritti con il contratto.
L’Impresa infine assume l’obbligo di garantire alla stazione appaltante il sicuro ed indisturbato possesso
dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori
regole dell’arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto
di tutte le norme di legge e di regolamento.
Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e
sorveglianza, l’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro
intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell’Amministrazione e non
diminuiscono la responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla
consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.
Art. 23 – Riservatezza del contratto e trattamento dati personali
Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.
Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del
Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.
In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto
dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.
Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 la stazione appaltante si riserva il diritto di inserire il
nominativo dell’impresa nell’elenco dei propri appaltatori ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti
contrattuali e commerciali, in base all’art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.
L’appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge citata; in
particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.
TITOLO 6 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 24 – Valutazioni dei lavori - Condizioni Generali
Le varie categorie di lavori saranno contabilizzate a misura, sulla base dei corrispondenti prezzi
contrattuali.
Per i lavori aggiudicati mediante ribasso su Elenco Prezzi si precisa quanto segue:
1) i Prezzi Unitari riportati nell’Elenco allegato al Capitolato risultano comprensivi degli oneri di
sicurezza in quanto le corrispondenti categorie di lavoro si intendono eseguite a regola d’arte e secondo
le normative vigenti riguardanti la sicurezza nei cantieri;
2) in sede di emissione degli Stati d’avanzamento gli importi lordi delle varie categorie di lavori eseguiti
(quantità x prezzo unitario di E.P.) saranno pertanto depurati degli oneri per la sicurezza previsti in
relazione allo stato d’avanzamento dei lavori sulla base di specifica contabilità; sull’importo così
ottenuto sarà quindi applicato il ribasso contrattuale;
3) all’importo netto come sopra determinato sarà poi aggiunto l’importo relativo ai costi della sicurezza
in proporzione all’avanzamento dei lavori sulla base di specifica contabilità di cui al punto precedente.
Art. 25 – Valutazione dei lavori a Misura.
Le opere del presente capitolato saranno valutate a misura e dovranno essere computate secondo i
criteri riportati di seguito.
Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il
trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per
i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte,
l’allestimento dei cantieri, le spese generali, l’utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la
completa esecuzione dell’opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a
misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano
d’opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le
indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente
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capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell’Appaltante, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per
i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in opera in
periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti
dall’Appaltatore.
Art. 26 - Valutazione dei lavori in economia
Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano
d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato;
le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei
materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.
Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno
essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.
Il prezzo relativo alla mano d’opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi
necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l’illuminazione, gli accessori, le spese
generali e l’utile dell’Appaltatore.
Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine
operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l’assistenza, la spesa per i
combustibili, l’energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo,
l’allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei
macchinari durante tutto il periodo dei lavori.
Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere
immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera
necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i
trasporti, le parti danneggiate, l’utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva
installazione delle quantità e qualità richieste.
Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno
prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese
dell’Appaltatore.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nei prezzi unitari si farà
riferimento, per il metodo di misurazione, all'art.76 del Capitolato Speciale Tipo, redatto dal Ministero
dei Lavori Pubblici.
Art. 27 - Invariabilità dei prezzi - Nuovi Prezzi
Tutti i prezzi di “Elenco prezzi" sono fissi e invariabili. I prezzi relativi ad eventuali opere non previste
in "Elenco prezzi" saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi contrattuali più
simili secondo le procedure stabilire dall'art. 163 del Regolamento approvato con DPR n.207/2010
TITOLO 7 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Art. 28 – Anticipazione.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge non è prevista la concessione ed erogazione
dell’anticipazione sull'importo contrattuale.
Art. 29 – Pagamenti.
Il pagamento del corrispettivo per i lavori appaltati sarà effettuato corrispondendo rate di acconto in
corso d'opera ogni qual volta il credito dell'Impresa (comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto del
ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di Legge e Regolamento) raggiunga la cifra di nette contrattuali
€ 100.000,00, con le modalità e negli altri casi di cui agli artt.141, 194 e 195 del Regolamento.
I materiali approvvigionati a piè d’opera, ancorché destinati ad essere impiegati in opere definitive
facenti parte dell’appalto, non potranno essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori e quindi
liquidati.
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All’atto del pagamento dei singoli certificati di acconto nonché nello stato finale sarà corrisposta
all’Appaltatore la quota relativa agli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), in proporzione
all’avanzamento dei lavori, sulla base di specifica contabilità, fino al raggiungimento dell’importo
complessivo indicato per tale onere.
L'ultima rata di acconto sarà corrisposta a lavoro ultimato a qualunque importo essa ascenda.
I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli indicati nell’art.143 del DPR 207/2010.
Gli interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto e del saldo saranno determinati in riferimento
all’art.144 del Regolamento (DPR 207/2010).
Per le opere finanziate con mutuo della "Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale", ai
sensi dell'art.13 del DL 28.2.1983, n.55, convertito nella L. 26.4.1983, n.131, il calcolo del tempo
contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni
intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione del mutuo stesso e la ricezione del
relativo mandato di pagamento presso la competente sezione della Tesoreria provinciale.
Detta interruzione di termini s’intenderà provata dalla data di invio della relativa pratica all’Istituto
mutuante nonché dalla data del distacco della bolletta di incasso da parte del tesoriere; sia dell’una che
dell’altra data, dovrà essere data comunicazione scritta alla ditta appaltatrice dei lavori.
TITOLO 8 – CONTROLLI
Art. 30 – Prove e verifiche dei lavori
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti
contrattuali.
Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori,
verificandone lo stato.
La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle
opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà
assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per
conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per
eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.
Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non
eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; l’Appaltatore provvederà a
perfezionarle a sue spese.
Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la
facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.
In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte,
in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l’esecuzione
delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno
a carico della parte che, a torto, le ha provocate.
Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle
clausole contrattuali, l’Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti
che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.
La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata.
Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.
Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue
controdeduzioni.
Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto
interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.
Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, si seguiranno le modalità del
Titolo 10.
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Art. 31 - Figure della stazione appaltante addette al controllo.
I controlli sulla regolare esecuzione del presente appalto saranno effettuati dalla stazione appaltante
tramite le “figure” appresso individuate:
- Committente le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all’art.90 del Titolo IV del D. Lgs
81/2008;
- Responsabile (unico) del procedimento le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all’art.10 del
DLgs 12.04.2006 n.163 e agli artt.9 e 10 del Regolamento (DPR 207/2010);
- Responsabile dei lavori le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all’art.;
- Direttore dei lavori le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all’art.130 del DLgs 12.04.2006
n.163 e agli artt.147 e 148 del Regolamento;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti
all’art. 92 del Titolo IV del D. Lgs 81/2008;
- Direttore operativo le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti e all’art.149 del Regolamento;
- Ispettore di cantiere le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all’art.150 del Regolamento;
- Organo di collaudo le cui funzioni e i cui compiti risultano definiti all’art.141 del DLgs 12.04.2006
n.163 e agli artt.215 e seguenti del Regolamento.
In relazione alla specifica tipologia dell’opera o del lavoro ed alle condizioni organizzative presenti al
momento della esecuzione la stazione appaltante comunicherà per iscritto all’appaltatore i nominativi
dei responsabili a cui saranno affidate, in tutto od in parte, le funzioni di controllo sopra
sommariamente individuate.
TITOLO 9 – SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO
Art. 32 – Ultimazione dei lavori.
Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori l’Appaltatore informerà per iscritto il Direttore dei Lavori
che effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore rilasciando l’apposito
certificato ai sensi e con le modalità di cui all’art. 199 del Regolamento DPR 207/2010.
Qualora dal certificato di ultimazione rilasciato dal Direttore dei Lavori risultassero da eseguire
lavorazioni a completamento di piccola entità, in riferimento all’art. 199 comma 2 del Regolamento, i
termini per la emissione dei successivi atti tecnici ed amministrativi rimarranno sospesi fino
all’accertamento della completa e regolare esecuzione delle suddette lavorazioni da parte
dell’appaltatore.
Art. 33 – Presa in consegna anticipata delle opere o dei lavori.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato
(anche parzialmente) prima che intervenga il collaudo provvisorio o che sia emesso il certificato di
regolare esecuzione, ai sensi dell’art.230 del Regolamento.
La presa in consegna anticipata delle opere o dei lavori sarà effettuata alle condizioni elencate nel
suddetto art.230, per quanto compatibili con la specifica natura dell’opera o del lavoro .
In caso di impianti tecnologici si precisa che la loro presa in consegna anticipata è subordinata alla
presentazione delle dichiarazioni di conformità (DM 37/2008) nonché alle prove di funzionalità e
verifiche che saranno disposte a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori e dell’organo di
collaudo.
La presa in consegna anticipata risulterà da apposito verbale redatto dal Direttore dei Lavori in
contraddittorio con l’appaltatore in cui sia dato atto del rispetto delle condizioni suddette e al quale sia
allegato apposito stato di consistenza.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che
possono sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
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Art. 34 – Conto finale.
Il conto finale sarà compilato dal direttore dei lavori nel termine di 45 giorni naturali consecutivi dalla
data del certificato di ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art.200 del Regolamento.
Entro lo stesso termine il direttore dei lavori redige altresì la relazione di accompagnamento di cui al
medesimo art. 200 comma 2.
Il conto finale e la relazione di accompagnamento, nei successivi 5 giorni, sono trasmessi al
responsabile del procedimento il quale, entro il termine di 10 giorni, li esamina ed invita l’appaltatore a
prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 201 del
Regolamento.
Per gli adempimenti di sua competenza sarà assegnato all’appaltatore un termine non superiore a 30
giorni dal ricevimento dell’invito.
Art. 35 – Collaudo.
Nei termini ed in conformità ai criteri stabiliti dall’art. 141 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e dall’art.216 del
Regolamento la stazione appaltante provvederà all’attribuzione dell’incarico di collaudo.
Le operazioni di collaudo si svolgeranno con le modalità e procedure stabilite negli articoli 215 e
seguenti del Regolamento.
Saranno a carico dell’appaltatore tutti gli oneri e relative spese di cui all’art. 224 del Regolamento. Le
operazioni di collaudo dovranno concludersi con la emissione del relativo certificato nel termine
massimo di sei mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori fatti salvi eventuali prolungamenti
per le correzioni ordinate dall’organo di collaudo ai sensi dell’art.227 del Regolamento o debitamente
motivati ed accertati ai sensi dell’art.219 comma 3 del Regolamento.
Il certificato di collaudo viene trasmesso dall’organo di collaudo all’appaltatore per la sua accettazione ai
sensi, per gli effetti e con le modalità di cui all’art.233 del Regolamento. Se l’appaltatore non firma il
certificato di collaudo nel termine che gli viene assegnato il certificato stesso si darà come da lui
definitivamente accettato.
Per data di emissione del certificato di collaudo si intende quella di conferma del certificato stesso da
parte del responsabile del procedimento.
Il certificato di regolare esecuzione, che sostituisce il certificato di collaudo per l’importo dei lavori
inferiori a euro 500.000,00, ai sensi dell’art.141 del D.Lgs. 163/06, è poi approvato dalla Stazione
appaltante entro 60 giorni dalla data di emissione dello stesso.
Per data di emissione del certificato di regolare esecuzione si intende quella di conferma del certificato
stesso da parte del responsabile del procedimento con l’apposizione della firma in calce.
Art. 36 – Manutenzione delle opere fino al collaudo.
Sino a che non sia intervenuta, con esisto favorevole, la emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e nel caso in cui non sia avvenuta la presa in
consegna anticipata delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere
fatta a cura e spese dell’Appaltatore.
Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione e le suddette circostanze e salve le maggiori
responsabilità sancite dall’art.1669 C.C. l’Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture
eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni
contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza
dell’uso purché corretto, delle opere.
In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto
pena d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
Per cause stagionali o per altre cause dovrà essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di
carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.
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Art. 37 – Approvazione del collaudo e liquidazione della rata di saldo.
Ricevuti dall’organo di collaudo i documenti prodotti e tutti quelli inerenti l’appalto il responsabile del
procedimento lo conferma e ne cura l’istruttoria ai fini dell’esame e della successiva deliberazione da
parte della stazione appaltante ai sensi dell’art. 234 del Regolamento.
La stazione appaltante delibera sull’ammissibilità del collaudo, sulle domande dell’appaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori nel termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento degli atti di
collaudo.
Con la suddetta deliberazione viene altresì liquidata la rata di saldo previa acquisizione della garanzia
fideiussoria da rendersi ai sensi dell’art.141 del DLgs 12.04.2006 n.163, e dell’art.235 del Regolamento.
Art. 38 – Clausole di garanzia.
Il collaudo e il certificato di regolare esecuzione hanno carattere provvisorio ed assumono carattere
definitivo decorsi due anni dalla loro emissione ai sensi dell’art.141 del DLgs 12.04.2006 n.163
Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l’atto formale di
approvazione non sia intervenuto, entro due mesi dalla scadenza del termine medesimo.
In riferimento all’art.235 del Regolamento, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le
riserve previste dall’art. 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, sarà effettuato non oltre 90 giorni
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, 2° comma, del Codice Civile.
Salvo quanto disposto dall'art.1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.
Nei due anni successivi alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente
dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.
TITOLO 10 – SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO
Art. 39 – Definizione delle controversie - Foro competente.
In caso di osservazioni, eccezioni, contestazioni e domande che conducano alla formulazione di riserve
da parte dell'appaltatore saranno rispettati i termini e le modalità di presentazione, iscrizione,
esplicitazione e deduzione individuati nel Regolamento approvato con DPR 207/2010 e nel Capitolato
Generale d’Appalto approvato con DM Lavori Pubblici 145/2000 per la parte non abrogata dal citato
DPR 207/2010. Analogamente si procederà per la loro risoluzione in via amministrativa.
Il tutto con particolare riferimento alle seguenti disposizioni :
a) Capitolato Generale d’Appalto:
art.32 (Definizione delle riserve al termine dei lavori)
b) Regolamento:
art.155 (Differenze riscontrate all’atto della consegna)
art.158 (Sospensione e ripresa dei lavori)
art.163 (Nuovi prezzi)
art.164 (Contestazioni tra la stazione appaltante e l’appaltatore)
art.190 (Eccezioni e riserve dell’appaltatore)
art.201 (Reclami dell’appaltatore sul conto finale)
art.233 (Domande dell’appaltatore al certificato di collaudo)
c) D.Lgs.163/06:
art. 240 (Accordo bonario)
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Capitolato speciale d’appalto
art. 241 (Arbitrato)
art. 242 (Camera arbitrale e albo degli arbitri)
art. 243 (Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati)
Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce
che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa in riferimento
alle norme sopra richiamate ed in particolare non venga raggiunto l’accordo bonario così come
definito all’art. 240 del D.Lgs 12.04.2006 n.163, la competenza sarà deferita al giudice del luogo
(Firenze) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell’art.20 del Codice di Procedura Civile.
Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.
Art. 40 - Risoluzione del contratto.
L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto:
a) ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs 12.04.2006 n.163, in caso di frode, di grave negligenza e di
contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata
reintegrazione del deposito cauzionale;
b) in qualunque momento dell’esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 136 del D.Lgs
12.04.2006 n.163 nel caso in cui l’Appaltatore si rifiutasse all’immediato rifacimento delle opere
male eseguite, all’esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non
rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o
sospendesse i lavori e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Impresa delle prestazioni eseguite e
delle spese per i materiali utili;
c) ai sensi dell’art. 1668, 2° comma, C.C., qualora le difformità o i vizi dell’opera siano tali da renderla
del tutto inadatta alla sua destinazione;
d) per motivi di pubblico interesse;
e) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo,
di fallimento, di stato di moratori e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico
dell’Impresa;
f) in caso di morte dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 1674 C.C., quando la considerazione della sua
persona sia motivo determinante di garanzia;
g) in caso di gravi e ripetute violazioni dell’osservanza dei piani di sicurezza a norma dell’art. 131 del
DLgs 12.04.2006 n.163.
L’Impresa può chiedere la risoluzione in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di
causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell’art.1672 c.c. e nelle ipotesi
riconosciutegli a seguito di richieste di varianti altre il quinto del contratto. La risoluzione, disposta con
atto dell’Amministrazione Provinciale, ha effetto ex nunc e non si estende alle prestazioni già eseguite.
Per l’esecuzione d’ufficio l’Amministrazione potrà avvalersi delle somme da liquidarsi all’Appaltatore, di
quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del
contratto.
L’eccedenza delle spese per l’esecuzione d’ufficio si terrà a carico dell’Appaltatore che dovrà
immediatamente rifonderle.
Si darà luogo alla rescissione del contratto oltre nei casi previsti dall’art.136 del DLgs 12.04.2006 n.163,
anche in ogni altro caso di grave inadempimento dell’Appaltatore ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione.
In tal caso e qualora anche per cause di forza maggiore i lavori dovessero rimanere incompleti, essi
verranno valutati secondo il criterio che stabilità l’Amministrazione, e che potrà essere quello a misura o
quello a forfait, con detrazione dei lavori non eseguiti.
Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi i lavori oggetto
dell’appalto, in danno dell’impresa inadempiente, secondo le prescrizioni e le modalità previste dalle
disposizioni legislative vigenti in materia.
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Art. 41 - Danni alle opere.
In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza
maggiore, l’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare
l’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’Appaltatore è tenuto a farne denuncia
al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al
risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale
di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.
Il compenso che il Committente riconosce all’Appaltatore è limitato esclusivamente all’importo dei
lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.
Art. 42 - Cause di forza maggiore.
Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili
all’Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire
mediante l’adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica
ed organizzativa.
I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe
solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti
autorizzati.
L’insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere
tempestivamente comunicati per iscritto dall’Appaltatore.
Firenze, 3 Luglio 2013
L’Impresa (per accettazione)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giorgio Stellini
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