1 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL Capitolato speciale d’appalto LICEO CLASSICO GALILEO - VIA DE’ MARTELLI N. 9 FIRENZE LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELL’EDIFICIO ALL’USO SCOLASTICO CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Sommario PARTE PRIMA – Descrizione delle lavorazioni TITOLO 1 – OGGETTO, AMMONTARE E CONDIZIONI DELL’APPALTO Art. 1 – Oggetto dell’appalto 3 3 3 Art. 2 – Ammontare dell’appalto 4 Art. 3 – Categorie di lavoro comprese nell’appalto 4 Art. 5 – Osservanza del Capitolato generale di norme e regolamenti 6 Art. 6 – Condizioni generali di appalto 7 Art. 7 – Norme di modalità esecuzione dei lavori. 8 Art. 8 – Variazioni dei lavori. 9 Art. 9 – Eccezioni dell’appaltatore. 9 TITOLO 2 – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI Art. 10 – Consegna. 9 9 Art. 11 – Inizio dei lavori – Penale per il ritardo. 9 Art. 12– Tempo utile per la ultimazione dei lavori – Penale per il ritardo. 9 Art. 13 – Premio di accelerazione TITOLO 3 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 14 – Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori. Art. 15 – Programma dei lavori. TITOLO 4 – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI Art. 16 – Sospensione dei lavori 10 10 10 10 10 10 Art. 17 – Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza TITOLO 5 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE Art. 18 - Oneri di carattere generale 10 11 11 Art. 18 – Oneri ed obblighi speciali. 13 Art. 19 – Subappalti 13 Art. 20 – Oneri per la sicurezza e la prevenzione infortuni 14 Art. 21 – Garanzie e coperture assicurative 17 Art. 22 – Tutela contro azioni di terzi 18 2 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL Art. 23 – Riservatezza del contratto e trattamento dati personali TITOLO 6 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI Art. 24 – Valutazioni dei lavori - Condizioni Generali Capitolato speciale d’appalto 19 19 19 Art. 25 – Valutazione dei lavori a Misura. 19 Art. 26 - Valutazione dei lavori in economia 19 Art. 27 - Invariabilità dei prezzi - Nuovi Prezzi 20 TITOLO 7 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI Art. 28 – Anticipazione. Art. 29 – Pagamenti. TITOLO 8 – CONTROLLI Art. 30 – Prove e verifiche dei lavori Art. 31 - Figure della stazione appaltante addette al controllo. TITOLO 9 – SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO Art. 32 – Ultimazione dei lavori. 20 20 20 21 21 21 22 22 Art. 33 – Presa in consegna anticipata delle opere o dei lavori. 22 Art. 34 – Conto finale. 22 Art. 35 – Collaudo. 23 Art. 36 – Manutenzione delle opere fino al collaudo. 23 Art. 37 – Approvazione del collaudo e liquidazione della rata di saldo. 23 Art. 38 – Clausole di garanzia. 24 TITOLO 10 – SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO Art. 39 – Definizione delle controversie - Foro competente. 24 24 Art. 40 - Risoluzione del contratto. 25 Art. 41 - Danni alle opere. 26 ALLEGATO N. 1 - – Specificazione delle prescrizioni tecniche – Opere Edili ALLEGATO N. 2 - – Specificazione delle prescrizioni tecniche – Impianti Elettrici 3 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL Capitolato speciale d’appalto PARTE PRIMA – Descrizione delle lavorazioni TITOLO 1 – OGGETTO, AMMONTARE E CONDIZIONI DELL’APPALTO Art. 1 – Oggetto dell’appalto L'appalto ha per oggetto il Risanamento conservativo per l’adeguamento funzionale e normativo dell’edificio all’uso scolastico presso la sede del Liceo Galileo di Firenze. La consistenza quantitativa e qualitativa nonché le caratteristiche di esecuzione delle opere che formano oggetto dell'appalto, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori, risultano dalle indicazioni del presente Capitolato Speciale di Appalto e degli elaborati allegati di seguito elencati: - Doc. 1 - Relazione tecnica Doc. 2 - Relazione storica Doc. 3 - Relazione strutture Doc. 4 - Documentazione fotografica Doc. 5 - Elenco Prezzi Unitari Doc. 6 - Computo metrico estimativo Doc. 7 - Quadro Economico di Spesa Doc. 8 - Capitolato Speciale di Appalto e Prescrizioni tecniche Doc. 9 - Schema di Contratto Doc. 10- Piano di Sicurezza e di Coordinamento, Fascicolo tecnico e crono programma Doc. 11 - Piano di Manutenzione dell’Opera Doc. 12 – Quadro di incidenza della manodopera Tav. AR01. Planimetrie – Stato attuale Tav. AR02. Planimetrie – Stato di progetto Tav. AR03. Planimetrie - Stato sovrapposto Tav. AR04. Particolari - Stato attuale Tav. AR05. Particolari – Stato di progetto Tav. AR06. Particolari – Stato sovrapposto Tav. AR07. Abaco infissi – Stato di progetto Tav. ST01. Strutturale scala – Fondazione scala esterna Tav. ST02. Strutturale scala – Piante Sezione Pianerottoli Tav. ST03. Strutturale scala – Prospetti laterali Tav. ST04. Strutturale scala – Particolari giunzioni Tav. ST05. Strutturale scala – Relazione di calcolo Tav. ST06. Strutturale scala – Piano delle manutenzioni Tav. ST07. Strutturale scala – Relazione geologica Tav. S01. Schema smaltimento – Stato progetto Tav. AN01. Antincendio e compartimentazioni – Stato di progetto Tav. AN02. Schema gruppo pressurizzazione e serbatoi – Stato di progetto Tav. EL01. Impianti elettrici - Stato di progetto Sinteticamente si procederà : - Realizzazione di scala di sicurezza antincendio esterna 4 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL - Capitolato speciale d’appalto Sostituzione dell’ascensore esistente con impianto a norma D.P.R.503/96 Modifica funzionale del gruppo bagni al piano terreno e locali tecnici per la realizzazione di un vano atto ad ospitare la riserva idrica antincendio e relativo gruppo di pressurizzazione Interventi di compartimentazione locali ed adeguamento vie di esodo Art. 2 – Ammontare dell’appalto L’importo complessivo dei lavori di cui al presente appalto ammonta ad € 366.049,45= (Euro trecentosessantaseimilazeroquarantanove/45) - come risulta dal sottostante prospetto, in cui sono riportati tutti gli importi corrispondenti alle diverse categorie di lavoro: a) Per lavori (a misura ) soggetti a ribasso: Euro € 336.014,13 b) Per interventi in economia con applicazione del ribasso offerto sulla quota del 26,50% per spese generali ed utili di impresa : Euro € 19.882,00 c) Per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta : Euro € 10.153,32 Gli Oneri della sicurezza sono stati stimati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e meglio evidenziati nel COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, sotto la voce “ONERI SPECIALI” e nell’elaborato “STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA” in appendice al “PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO” allegato al progetto. L’importo di contratto ammonterà al valore risultante dalla somma delle seguenti voci: - Importo per lavori risultante dall’applicazione del ribasso percentuale offerto dal concorrente sull’importo di cui al precedente punto a) ; Importo per oneri della sicurezza pari all’importo di cui al precedente punto b) La prestazione di cui al presente appalto é soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 26.10.72, n.633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Amministrazione, nella misura vigente al momento del pagamento, che verrà indicata dall'Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell’emissione della fattura. Le cifre così come risultanti dall’applicazione dei prezzi unitari, previa applicazione del ribasso offerto, alle quantità previste indicanti gli importi presunti delle diverse categorie di lavori a misura, a corpo ed in economia, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. Il contratto di appalto relativo ai suddetti lavori viene stipulato : - A misura ai sensi dell'art. 53, 4° comma ed art. 82 del DLgs 12.04.2006 n.163. Art. 3 – Categorie di lavoro comprese nell’appalto Ai fini del subappalto nonché di quanto previsto dell’art. 132 del DLgs 12.04.2006 n.163 (varianti), le CATEGORIE DI LAVORO in cui risulta suddiviso l’importo complessivo a base di gara sono le seguenti: Descrizione Categorie Rif. E.P.U. Cat. rif. cert. esec. Importi 5 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL Capitolato speciale d’appalto (1) Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali costi della sicurezza Impianti elettromeccanici trasportatori Sommano OG2 CATEGORIA PREVALENTE OG 2 Impianti Tecnologici OG 11 lav. (2) totali OG2 166.302,46 OG2 OS4 10.153,32 33.000,00 209.455,78 OG11 69.548,67 Sommano OG11 69.548,67 Componenti strutturali in acciaio OS18-A OS18-A Sommano OS18 – A 87.045,00 87.045,00 SOMMANO LAVORI A BASE DI GARA 366.049,45 Note: (1) riferimento ai codici generali dell’elenco prezzi unitari; (2) ulteriori categorie ai fini del rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori di cui all’art. 83 DPR 207/2010 Art. 4 – Condizioni di ammissibilità alla gara L’impresa è ammessa alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto se in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo: 1. Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06; 2. Non trovarsi nella causa di esclusione dalle gare di appalto pubblico prevista dall’art. 1-bis, c. 14, del D.Lgs. 231/01; 3. Non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08; 4. Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le tipologie di lavori comprese nel presente appalto; 5. Qualificazione e classificazione, ottenute ai i sensi del DPR 207/10, per opere di : 1) Categoria Generale OG 2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali ( prevalente) € 209.455,76 cl I; 2) Categoria Generale OG 11 – Impianti tecnologici ( subappaltabile nella misura del 30% obbligo di della qualificazione del concorrente per la percentuale non subappaltata o ATI verticale ) € 69.548,67 cl I ; 3)Categoria Specializzata OS 18-A – Componenti strutturali in acciaio( subappaltabile nella misura del 30% - obbligo di della qualificazione del concorrente per la percentuale non 6 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL Capitolato speciale d’appalto subappaltata o ATI verticale ) € 87.045,00,00 cl I ; Per le lavorazioni di cui alla categoria OG11 e OS 18 – A ( a qualificazione obbligatoria, valore superiore al 15% dell’importo complessivo dei lavori ) necessita specifica qualificazione, in caso contrario dovrà costituirsi un raggruppamento di tipo verticale, ovvero dette lavorazioni dovranno obbligatoriamente subappaltarsi per la percentuale del 30% a soggetto qualificato. Per la qualificazione di lavori con importo inferiore ad € 150.000,00 saranno necessari i seguenti requisiti ( art. 90 del Dpr 207/2010): a) importo dei lavori (analoghi a quelli oggetto dell’appalto) eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta del subappalto non inferiore all’importo del contratto da stipulare. Per tale requisito potranno essere presentati: a.1) per i lavori eseguiti per committenti pubblici: certificato di esecuzione rilasciato dal committente e, per esso, dal responsabile del procedimento, in conformità allo schema allegato B al DPR 207/10; a.2) per i lavori eseguiti per conto di committenti privati e per i lavori in proprio: dichiarazioni del committente, ovvero dell'esecutore nel caso di lavori in proprio, munite di visto di conferma da parte del Nucleo Operativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche competente in ragione del luogo di esecuzione dei lavori. Nel caso di assenza del predetto visto di conferma, le dichiarazioni dovranno essere corredate da: § copia del contratto stipulato (solo nel caso di lavori in committenza; se non sia stato stipulato formale contratto di appalto, possono essere prodotti altri atti e documenti attestanti la volontà negoziale, quali lettere di commessa o buoni d'ordine); § copia delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti (solo nel caso di lavori in committenza); § attestazione, rilasciata dal direttore dei lavori, che i lavori sono stati realizzati regolarmente e con buon esito, sul modello di quanto previsto per i lavori pubblici; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di richiesta dell’autorizzazione al subappalto. Esso è comprovato: § per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: dalle dichiarazioni annuali dei redditi, Modello Unico, con la prova dell’avvenuta presentazione. Qualora dalle suddette dichiarazioni non risulti il costo del personale, esso è comprovato da autocertificazione resa dal Presidente del Consiglio Sindacale ovvero, in mancanza di tale organo, da un consulente del lavoro che rileva i dati dal libro paga; § per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredati dalla relativa nota di deposito. In particolare il costo in questione risulterà dalla voce “costi del personale” del conto economico redatto ai sensi di legge. c) adeguata attrezzatura tecnica in relazione ai lavori da eseguire, requisito da dimostrare con la presentazione di una dichiarazione nella quale sia indicata l’attrezzatura tecnica posseduta o disponibile. Art. 5 – Osservanza del Capitolato generale di norme e regolamenti L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni riportate nel D.Lgs. 163/06, nel Regolamento emanato con DPR 207/100 (in seguito denominato Regolamento), nel Regolamento recante il 7 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL Capitolato speciale d’appalto capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con D.M. 145/00 (in seguito denominato Capitolato generale) e nel vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia, in tutto ciò che non sia in opposizione con le leggi successivamente emanate e con le condizioni espresse nel presente Capitolato. In particolare saranno osservate le prescrizioni contenute nelle seguenti disposizioni, per quanto compatibili con le sopra riportate norme: · legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) · legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) · legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia) · legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) · D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata) · DPR 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia) · D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300) · DPR 30 aprile 2004, n. 115 (Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della L. 11 febbraio 1994, n. 109) · DM 12 marzo 2004, n. 123 (Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici) · L.R. (Toscana) 13 Luglio 2007, n. 38, · D.Lgs 81/2008. nonché in tutte le leggi emanate o emanande nel corso dei lavori e nei protocolli di intesa stipulati dall’Ente. Nella esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti. 8 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL Capitolato speciale d’appalto Art. 6 – Condizioni generali di appalto L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio: · del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posti a base di gara ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett. A) del d.legs. 163/2006. Nell’accettare i lavori sopra designati l’Appaltatore dichiara: · di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato i locali interessati dai lavori e di averne accertate le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che li riguardano. · di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze e gli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti. L’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni. Con la partecipazione alla gara d’appalto l’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei lavori secondo i migliori precetti dell’arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta all’Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’Appaltatore rispetterà nell’ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Capitolato Speciale d’Appalto – Elenco Prezzi Unitari - Disegni esecutivi. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori. L’Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali. Art. 7 – Norme di modalità esecuzione dei lavori. Le prestazioni di qualunque tipo e consistenza dovranno essere eseguite con personale specializzato, a perfetta regola d’arte e secondo le migliori modalità di intervento. I materiali ed i manufatti forniti dovranno essere riconosciuti a giudizio insindacabile della D.L. della migliore qualità. Ogni categoria di lavoro prevista dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte, secondo i migliori procedimenti prescritti dalla Tecnica ed attenendosi scrupolosamente alle specifiche tecniche del progetto e agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione Lavori. Nell'approvvigionamento dei materiali (fornitura, accettazione,....) come nell'esecuzione delle categorie di lavoro, I'Impresa dovrà uniformarsi alle prescrizioni tecniche dettate dalle norme vigenti (Leggi Statali e Regionali, Decreti, Circolari, Disposizioni,....) nella specifica materia o emanande nel corso dei lavori con particolare riferimento a: - Legge 01.03.1968 n.186 ( impianti elettrici ); - Legge 5.11.1971 n. 1086 e D.M. successivi (opere strutturali); - Legge 2.02.1974 n.64 e D.M. successivi (strutture in zona sismica); - Legge 10.05.1976 n.319 (norme in materia di inquinamento delle acque); 9 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL Capitolato speciale d’appalto - D.M. 18.12.1975 ( norme tecniche per l'edilizia scolastica); - D.M. 26.08.1992 (c.p.i. per l’edilizia scolastica); - DPR 24.7.1996 n. 503 ( barriere architettoniche); - Legge 46 del 05.03.1990 e DPR 6.12.1991 n.447 ( sicurezza degli impianti); - Legge 10 del 09.01.1991 e DPR 26.8.1993 n.412 ( impianti termici); - D. Lgs 30.04.1992 n.285 ( Nuovo Codice della Strada ) e s.m..; - DPR 16.12.92 n. 495 ( Regolamento attuazione Nuovo codice della strada); - DPR 19.3.1956 n. 303 (igiene del lavoro); - D.Lgs 81/2008. - Norme CEI, UNEL, UNI-CIG, CNR-UNI; - Altre disposizioni particolari vigenti per VV.FF. ISPESL, ENEL, SIP, ANAS, ecc. .... . Ove il presente Capitolato Speciale non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme relative ai lavori compresi nel presente appalto emanate dal CNR, le norme UNI, le norme UNI-CIG, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL, le norme dell'ANC, anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dei lavori. Art. 8 – Variazioni dei lavori. L’Amministrazione si riserva, pur nei limiti di quanto previsto dalla norma, la facoltà di introdurre all’atto esecutivo, quelle varianti che si dovessero rendere necessarie, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi di avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale. L’Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto anche se di dettaglio; delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori e della Stazione Appaltante, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno all’Amministrazione appaltante. Art. 9 – Eccezioni dell’appaltatore. Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli derivanti dal presente Capitolato, sì da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all’Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia. TITOLO 2 – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI Art. 10 – Consegna. La consegna dei lavori all’Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dagli artt.153,154,155,156,157 del Regolamento approvato con DPR 207/2010. In caso d'urgenza dei lavori l'Amministrazione può disporre il loro inizio dopo l’atto di aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art.153 del DPR 207/2010. In tal caso sarà redatto verbale di consegna "sotto le riserve di legge", con le indicazioni di cui all’art. 154 del DPR 207/2010 e specificando che le riserve stesse decadranno automaticamente con la stipula del contratto . Art. 11 – Inizio dei lavori – Penale per il ritardo. L’Appaltatore darà effettivo inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 10 giorni dal 10 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL Capitolato speciale d’appalto verbale di consegna; la penale da applicare in caso di ritardo nell’inizio dei lavori sarà come di seguito computata ai sensi dell’art. 145 del DPR 207/2010: - 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale stesso. Art. 12– Tempo utile per la ultimazione dei lavori – Penale per il ritardo. Il tempo utile per la ultimazione dei lavori, a norma dell’art. 159 del DPR 207/2010, è fissato in giorni 300 naturali, successivi, continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna. La penale da applicare, a norma del citato art. 145, in caso di ritardo nella ultimazione dei lavori sarà calcolata nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre i giorni 300 sopra assegnati, fino ad un ammontare massimo del 10% dell'importo contrattuale stesso. Qualora l’importo massimo delle penali risulti superiore al suddetto importo massimo sarà promosso l’avvio delle procedure di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/06. Art. 13 – Premio di accelerazione Nessun premio per anticipata consegna verrà corrisposto. TITOLO 3 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 14 – Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Nell’occasione della consegna dei lavori, personale dell’ufficio di Direzione dei Lavori e incaricati dell’Appaltatore, redigeranno un puntuale stato di consistenza dei locali, corredato da una dettagliata documentazione fotografica, il tutto sarà sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore e diventerà parte integrante e vincolante del Verbale di Consegna dei Lavori. Con la sottoscrizione di detto verbale entrambi le parti rinunciano espressamente a qualsivoglia rivendicazione futura che risultasse in contrasto con i contenuti dello stesso. Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna redigendo relativo verbale in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Art. 15 – Programma dei lavori. Entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di consegna e comunque prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore dovrà presentare alla D.L. il programma di esecuzione dei lavori affidati in conformità a quanto prescritto dall’art. 43, c.10) del Regolamento. La D.L. potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali, l’Appaltatore, nell’ulteriore termine di 7 (sette) giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato. TITOLO 4 – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI Art. 16 – Sospensione dei lavori Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento al verbale di consegna. Al di fuori dei casi sopra individuati il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico 11 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL Capitolato speciale d’appalto interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale d’Appalto. Art. 17 – Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza La sospensione dei lavori può inoltre essere disposta dal responsabile del procedimento, su motivata proposta del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 in caso di inosservanza, da parte dell’Appaltatore, alle disposizioni degli artt.7, 8 e 9 del citato Decreto nonché alle prescrizioni ed obblighi dei “Piani di sicurezza” redatti ai sensi dell’art. 131 del DLgs 12.04.2006 n.163. Nel caso in cui le inosservanze a quanto sopra individuato in materia di sicurezza del cantiere e prevenzione infortuni comporti una situazione di pericolo grave ed immediato, direttamente riscontrato, la sospensione parziale o totale dei lavori può essere disposta anche dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, previa opportuna comunicazione al direttore dei lavori. Le sospensioni e le corrispondenti riprese dei lavori saranno disposte con le modalità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.159 del Regolamento approvato con DPR 207/2010. Ai sensi dall’art. 131 del DLgs 12.04.2006 n.163. le gravi o ripetute violazioni dei “Piani di Sicurezza” da parte dell’Appaltatore costituiscono causa di risoluzione del contratto, previa formale costituzione in mora dell’interessato. TITOLO 5 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE Art. 18 - Oneri di carattere generale Risultano compresi nei prezzi unitari e nell'importo contrattuale tutti gli obblighi, gli oneri e le spese indicati nelle descrizioni delle categorie di lavori da eseguire, nelle specifiche tecniche, nel presente Disciplinare nonché nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM Lavori Pubblici n.145/2000 per quest’ultimo con particolare riferimento agli artt.5, 6 e 8. Risultano altresì a carico dell'appaltatore e compresi nei prezzi di elenco i seguenti oneri ed obblighi diversi, in relazione alla tipologia ed entità dei lavori: 1) L'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero intervenire in corso di appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per invalidità e altre malattie professionali, alla tutela materiale dei lavoratori, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. 2) L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro per gli operai dipendenti e degli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori anzidetti. 3) L’affidamento della direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico (di cui alla Circolare Ministero LL.PP. 2.8.85, n.382), anche in merito alla responsabilità per infortuni, per quanto a lui imputabile in qualità di agente per conto dell’Impresa. 4) Il direttore tecnico del cantiere dovrà avere titolo di studio e curriculum adeguati ai lavori oggetto del presente appalto; tale nomina pertanto potrà definirsi a tutti gli effetti solo dopo l’accettazione da parte del Responsabile del Procedimento. 5) Gli oneri e le spese connesse alla occupazione di spazi ed aree pubbliche per la installazione del cantiere e per realizzare i passi carrabili, compresa la prescritta segnaletica orizzontale e verticale, diurna e notturna in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada. 6) La formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, nel rispetto di tutte le prescrizioni che verranno imposte dal committente, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da realizzare e la recinzione del cantiere stesso secondo le modalità stabilite con il Direttore dei Lavori e con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché la pulizia del cantiere stesso, l'apposizione di cartelli indicatori, ecc. 7) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna, eventuali impianti 12 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL Capitolato speciale d’appalto semaforici, barriere di protezione (compresa la relativa movimentazione lungo il cantiere), nei punti prescritti e di quanto altro ritenuto necessario dal Direttore dei Lavori o prescritto in base alle norme del Codice della Strada e altre disposizioni in materia. 8) Le spese per gli allacciamenti provvisori (acqua, luce, gas, ecc.) e relativi contributi e spese di utenza e consumo, necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori. 9) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere nonché dei danni diretti e conseguenti comunque da esso causati dall’inizio dei lavori fino al collaudo finale. 10) La custodia diurna e notturna dei cantieri mediante personale idoneo e qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 11) La relazione tecnica finale descrittiva degli interventi realizzati; 12) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore. 13) Le spese contrattuali di bollo, di registrazione, di duplicazione e stampa, di diritti di segreteria, ecc., senza diritto di rivalsa. 14) Il riesame e la controfirma, mediante tecnici abilitati, dei disegni esecutivi e di eventuali calcoli, al fine di assumere, assieme al progettista, l'intera responsabilità dell'opera, sollevando cosi l'amministrazione ed il personale di direzione e sorveglianza. 15) Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc., entro il termine fissato dalla Direzione lavori. 16) Il risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o private ed a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale. 17) Le spese per l’approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dalla legge 2.2.1974, n.64, per le zone sismiche, dalla legge 5.11.1971, n.1086 per le opere in cemento armato e metalliche, dal D.M. 20.11.1987 per le opere in muratura, e da leggi regionali emanate in seguito al disposto dell'art.20 della legge 10.12.1981, n.741. 18) Le spese per il pagamento, senza diritto di rivalsa, delle competenze professionali di collaudatori tecnici di impianti tecnologici, ove compresi nell’appalto, (elettrici, idraulici, a gas, ecc….) individuati dalla stazione appaltante tra professionisti che non siano intervenuti nelle fasi di progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori . 19) Le spese per la fornitura, posa in opera e manutenzione di tabelle informative all’esterno del cantiere, con le indicazioni di tutte le imprese operanti nel cantiere e degli importi dei relativi lavori, e secondo quanto alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.1729/UL in data 1.6.90, illustrativa dell'art.18, comma 6 della legge 19.3.90, n.55 e s. m.. 20) L'esecuzione di ogni prova di carico (ovvero di prova od analisi concernente la composizione, la resistenza, la tenuta idraulica , il comportamento, le caratteristiche fisiche, meccaniche, chimiche prestazionali, ecc.) sia ordinata dalla Direzione Lavori su solai, balconi e qualsiasi altra struttura portante, così come su massicciate stradali, manti bituminosi, condotte, tubazioni, pavimentazioni, pozzetti, manufatti in genere, ecc. 21) Il consentire la presa in consegna, anche parziale, dei lavori da parte dell’Amministrazione previa redazione di apposito verbale di “consegna anticipata in attesa di collaudo”, di constatazione e di consistenza delle opere. Tale consegna si intenderà in ogni caso effettuata sotto la riserva della responsabilità dell’Appaltatore e con le garanzie di cui all’art.1667 del C.C. per i vizi e le difformità dell’opera, per i danni cagionati da difetti dei prodotti messi in opera o comunque incorporati , nonché con la garanzia per i gravi difetti dell’opera di cui all’art. 1669 del C.C. 22) La nomina di un direttore di cantiere, precisando che in caso di mancata nomina sarà ritenuto direttore di cantiere il direttore tecnico ed in subordine il titolare della ditta risultante dai documenti in possesso dell'Amministrazione, semprechè in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3. 23) Fornire, su richiesta della Direzione Lavori, disegni tecnici relativi a particolari costruttivi o di dettaglio non compresi negli elaborati progettuali. 24) Gli oneri e le incombenze tecnico-amministrative relative al rilascio del certificato di conformità 13 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL Capitolato speciale d’appalto previsto dalla DM 37/2008 per gli impianti tecnologici, ove compresi nell’appalto. 25) Le spese e gli oneri per mettere a disposizione della D.L. idonei strumenti e personale qualificato onde poter procedere al rilievo ed alla verifica dei siti, nonché alla misura dei lavori, sia prima che durante l'esecuzione dei lavori stessi. 26) La effettuazione, su richiesta della Direzione lavori, di prestazioni lavorative in orario straordinario diurno e notturno e festivo: in tal caso saranno compensati i maggiori oneri sostenuti corrispondendo per la sola mano d’opera il maggior costo orario sindacale (comprensivo di oneri previdenziali) rispetto alla prestazione in orario normale, incrementato del 15% per spese generali e del 10% per utili di impresa; 27) Le spese e gli oneri per mettere a disposizione della D.L. idonei strumenti e personale qualificato onde poter procedere al rilievo ed alla verifica dei siti, nonché alla misura dei lavori, sia prima che durante l'esecuzione dei lavori stessi; 28) L’Impresa è obbligata a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere di un apposito cartellino di riconoscimento ai sensi della normativa vigente nonché dei protocolli di intesa stipulati sul territorio di riferimento per l’intervento. Detto obbligo ricade anche sulle eventuali imprese subappaltatrici delle categorie di opere o delle lavorazioni omogenee di cui si compone l’appalto; 29) L’impresa è obbligata a prevedere ed istituire presso il cantiere di intervento efficaci sistemi di rilevazione in tempo reale delle presenze dei lavoratori nei cantieri al fine di prevenire e combattere il lavoro irregolare. In ordine alla istituzione o alla variazione di tutti i rapporti di lavoro, presenti in cantiere a qualsiasi titolo, l’Impresa è obbligata altresì a effettuarne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, da effettuarsi entro il giorno antecedente alla instaurazione del rapporto di lavoro. Detto obbligo ricade anche sulle ulteriori imprese a qualsiasi titolo presenti nell’area di cantiere; 30) L’impresa è obbligata ad aggiornare il cartello di cantiere con le generalità ed i nominativi delle imprese presenti a qualunque titolo all’interno delle aree di lavorazione; 31) L’impresa aggiudicatrice dovrà aprire la propria posizione presso l’Ente Cassa Edile della Provincia di Firenze o presso la Cassa Edile Regionale Toscana; 32) Ai sensi dell’art. 24, c. 1, della L.R. (Toscana) 38/07 l’impresa è obbligata ad informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione; 33) L’impresa è obbligata ad assicurare i momenti formativi e gli interventi di formazione di cui all’art. 23, cc. 4, 5 e 6, della L.R. (Toscana) 38/07. Resta infine espressamente stabilito che il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri sopra citati e specificati è conglobato nei prezzi dei lavori a misura ed in economia relativi al presente appalto. Art. 18 – Oneri ed obblighi speciali. Oltre agli oneri ed obblighi generali sopra richiamati sono a carico dell'appaltatore e compresi nei prezzi di elenco i seguenti oneri ed obblighi speciali: 34) I maggiori oneri derivanti dall’esigenza di coordinarsi con le imprese esecutrici di lavori, servizi e forniture all’interno dell’immobile (lavorazioni complementari, traslochi, pulizie, etc.), tramite predisposizione di idonei programmi di lavoro concordati ed approvati dalla Direzioni lavori; 35) I maggiori oneri derivanti dall’esigenza di coordinarsi con i gestori dell’immobile al fine di definire nel dettaglio l’impegno planimetrico delle aree di intervento, nonché disciplinarne le modalità di accesso e gestione in relazione alle attività svolte all’interno dell’edificio in oggetto; 36) L’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi necessari a minimizzare l’interferenza dei lavori da eseguire con le suddette attività, di cui occorre garantire il regolare svolgimento in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla trasmissione di rumore o polveri nel rispetto delle normative vigenti in materia; 38) I maggiori oneri eventualmente determinatisi in sede di redazione del programma lavori di cui all’art. 5, conseguenti dall’esigenza di coordinamento con i gestori dell’immobile e dall’adozione degli 14 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL Capitolato speciale d’appalto accorgimenti tecnici ed organizzativi illustrati nei tre punti precedenti; 39) L’esecuzione dei lavori in oggetto anche nel mese di agosto. Resta infine espressamente stabilito che il corrispettivo di tutti gli obblighi speciali ed oneri sopra citati e specificati e' conglobato nei prezzi dei lavori a misura ed in economia relativi al presente appalto. Art. 19 – Subappalti E’ vietato all’Impresa il subappalto, anche parziale, del lavoro oggetto dell’appalto, senza l’autorizzazione dell’Amministrazione (art. 118 del D.Lgs. 163/06). Nei casi dei subappalti autorizzati, rimane invariata la responsabilità dell’Impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali. Ad esclusione dei subappalti relativi a categorie di opere previste all’art. 107 del Dpr 207/2010 c.d. “superspecializzate”, a norma dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/06, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori e l’affidatario dovrà produrre copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso affidatario corrisposti ai subappaltatori entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. I subappaltatori di opere appartenenti alle categorie ai sensi del suddetto art.107 del Dpr 207/2010, verranno direttamente pagati dalla stazione appaltante dietro presentazione di contabilità separata. In riferimento a quanto disposto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06, il subappalto risulta come di seguito disciplinato: 1) L'affidamento in subappalto o cottimo è ammesso per tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, fatte salve particolari ipotesi di divieto da disposizioni vigenti; 2) Le lavorazioni della categoria o delle categorie prevalenti possono essere subappaltate o concesse in cottimo per una quota non superiore al 20%; 3) I lavori o le parti di opere da concedere in subappalto o cottimo devono essere individuate all'atto dell'offerta o dell’affidamento (nel caso di varianti in corso d’opera); 4) L'appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto o cottimo presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori affidati al sub appaltatore; 5) Contestualmente al deposito del contratto, l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione da parte del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del citato decreto. Il subappalto sarà definitivamente autorizzato dall'Amministrazione, previa istruttoria sulla sussistenza degli altri requisiti richiesti dall'art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/06, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa e regolare. Se durante l’esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento, l’Amministrazione stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta, l’Impresa dovrà prendere immediate misure per l’annullamento del relativo subappalto e all’allontanamento del subappaltatore. L’annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all’Impresa di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l’ultimazione delle opere. Art. 20 – Oneri per la sicurezza e la prevenzione infortuni L’Amministrazione committente e la Direzione dei Lavori, nella progettazione degli interventi oggetto del presente appalto, nella conseguente valutazione economica preventiva nonché nella fase esecutiva si è attenuta e si atterrà ai principi e alle misure generali di protezione di cui all’art. 15 del D. Lgs 81/2008 e s. m. ed integrazioni. In considerazione della natura, della tipologia e della consistenza degli interventi da eseguire il presente 15 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL Capitolato speciale d’appalto appalto rientra nel campo di applicazione del D.lgs 81/08 (prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili), e pertanto sono da attuare i seguenti adempimenti: Fase di progettazione · Misure generali di tutela · Designazione coordinatore per la progettazione · Redazione Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) – – art. 91, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08 · Predisposizione “fascicolo” – – art. 91 c. 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08 Fase di esecuzione · Misure generali di tutela · Designazione Coordinatore per la esecuzione · Notifica preliminare – art. 99, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08 In relazione a ciò saranno pertanto a carico dell’appaltatore tutti gli obblighi e conseguenti oneri stabiliti dal D.lgs 81/08 per il datore di lavoro e per i lavoratori autonomi con particolare riferimento a: - Osservanza delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 D. Lgs 81/2008 ed in particolare di quelle specificatamente elencate all’art. 95 del citato D. Lgs 81/08 e s. m.; Obbligo di adottare le prescrizioni specifiche elencate dal D.LGS 81/2008 e s. m.; Accettazione (fatta salva la possibilità di proporre integrazioni o variazioni) e gestione dei piani di sicurezza predisposti dal committente; Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza; Assicurare la massima collaborazione al coordinatore per la esecuzione per gli adempimenti previsti e di competenza. In relazione all’art. 131 del DLgs 12.04.2006 n.163 l’impresa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, rimette all’Amministrazione appaltante : 1. Eventuali proposte integrative del “piano di sicurezza e di coordinamento” e del “piano generale di sicurezza” quando già approntati dal Committente; 2. Un piano di sicurezza sostitutivo del “piano di sicurezza e di coordinamento” e del “piano generale di sicurezza” , quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del D.lgs 81/08; 3. Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, di considerare come piano complementare di dettaglio dei piani citati. In particolare si sottolinea che, come previsto dall'art. 96 del D. Lgs 81/08 e s. m, le imprese esecutrici sono sempre tenute alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.). Ai sensi del medesimo art. 131 le imprese esecutrici, prima dell’inizio lavori ovvero in corso d’opera, possono presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento approntato dalla stazione appaltante sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Gli oneri relativi ai “piani di sicurezza e di coordinamento”, ai “piani generali di sicurezza” , alle eventuali proposte integrative, ai “piani di sicurezza sostitutivi” , ai “piani operativi di sicurezza” nonché alle proposte di modificazioni o integrazioni al piani di sicurezza e di coordinamento risultano compresi nell’importo “per oneri di sicurezza”, non soggetto a ribasso d’asta indicato all’art. 2 del Capitolato Speciale di appalto. Gli Oneri della sicurezza sono stati stimati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e meglio evidenziati nell’elaborato “STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA” in appendice al “PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO” allegato al progetto. In merito si precisa inoltre che i prezzi unitari riportati nell’Elenco Prezzi Unitari risultano comprensivi 16 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL Capitolato speciale d’appalto dei suddetti oneri di sicurezza in quanto le corrispondenti categorie di lavoro si intendono eseguite a regola d’arte e secondo le normative vigenti riguardanti la sicurezza nei cantieri. Si precisa inoltre che l'organizzazione del cantiere costituisce adempimento di competenza dell'appaltatore il quale: - assume la piena libertà di iniziativa e quindi di programmazione e di impostazione, nei limiti individuati dal progetto, dal capitolato e dai piani di sicurezza; - sostiene i costi necessari all'impostazione che, per quanto non compreso negli “oneri di sicurezza” non soggetti a ribasso si intendono ricompresi nelle "spese generali"; - assume tutti i rischi connessi con la realizzazione del cantiere stesso; è sottoposto alle normative di carattere tecnico e previdenziale stabilite dalle leggi dello Stato; - è sottoposto al controllo e alle verifiche di natura tecnica prestabilite in sede contrattuale o comunque ritenute necessarie dal committente o dai suoi delegati o disposte dagli enti o autorità preposti. L'organizzazione del cantiere sarà assunta in proprio dall'appaltatore ovvero da proprio delegato (direttore di cantiere) e pertanto ogni responsabilità per eventuali infortuni, sia alle maestranze impiegate che a terzi, nonché per eventuali danni alle cose, per qualsivoglia motivo verificatisi, sia esso per imperizia o negligenza o ancora malafede o frode, sarà sempre imputabile, sia penalmente che civilmente, totalmente all'appaltatore medesimo. Ai sensi dell'art. 131 del DLgs 12.04.2006 n.163 il “piano di sicurezza e di coordinamento”, il “piano generale di sicurezza” , il “piano di sicurezza sostitutivo” , il “piano operativo di sicurezza” formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza per la fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza. Indipendentemente dalla vigilanza sull'osservanza del piano di sicurezza da parte dell’Amministrazione appaltante per il tramite dei propri rappresentanti, sia l'Amministrazione appaltante che i propri rappresentanti e tecnici sono totalmente esonerati in merito da ogni responsabilità attinente infortuni o danni a persone o cose, a meno che l'Impresa non abbia motivatamente ufficializzato le proprie perplessità ad eseguire un determinato lavoro, il quale deve comunque risultare di difficoltà e rischio estremo, in termini di sicurezza, pur adottando i più moderni sistemi, attrezzature, provvedimenti e tecniche di esecuzione. Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura del coordinatore per la esecuzione, per tutte le imprese operanti nel cantiere, anche su proposta delle imprese medesime al fine di realizzare il coordinamento e la cooperazione dei vari datori di lavoro presenti in cantiere. Nelle ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, l’obbligo di cooperare e collaborare con il coordinatore per la esecuzione incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere designato dall’impresa mandataria sarà responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese mandanti, associate e subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori. In tale contesto l’appaltatore sarà tenuto ad effettuare puntuali comunicazioni inerenti la regolarità assicurativa e contributiva dei lavoratori impiegati nei termini appresso specificati. Non appena approvata l’aggiudicazione e comunque prima dell’avvio delle prestazioni, l’Impresa è tenuta, ai sensi dell’art. 90, comma 8, del D.Lgs 81/08 e ai sensi dell’art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/06, a consegnare al Direttore dei Lavori la seguente documentazione: a) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica; b) Dichiarazione relativa contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti: c) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) del territorio della sede legale dell’Impresa (nell’ipotesi in cui venga applicato il “contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini” il DURC dovrà essere rilasciato dalla Cassa Edile); 17 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL Capitolato speciale d’appalto d) Documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici (nell’ipotesi in cui venga applicato il “contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini” la denunzia di nuovo lavoro deve essere fatta anche alla Cassa Edile). La Stazione Appaltante si riserva di richiedere, se necessario, ulteriori dichiarazioni e certificati e di procedere ad accertamento d’ufficio qualora venga a conoscenza di presunte irregolarità. L’impresa che rimarrà aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali o artigiane di categoria e negli accordi integrativi delle stesse, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti e, se Cooperative, anche nei confronti dei Soci. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale. L’Appaltatore è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori, anche nel caso in cui il contratto non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’impresa dalle responsabilità prima descritte e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. In caso di inottemperanza degli obblighi sopra precisati, accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, l’Amministrazione medesima comunicherà all’impresa e, se del caso, all’Ispettorato del Lavoro anzidetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui certificati di pagamento in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se le opere sono ultimate, destinando la somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi che precedono. Il pagamento delle somme così accantonate non sarà effettuato sino a quando l’Ispettorato del lavoro non abbia accertato che tutti gli obblighi che precedono sono stati rispettati. Per la detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento danni. Art. 21 – Garanzie e coperture assicurative La formulazione dell'offerta è subordinata alla presentazione di una cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'appaltatore è obbligato a costituire, ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/06 un garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del certificato di collaudo. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Per le altre disposizioni inerenti tale garanzia si richiama quanto espressamente stabilito dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e dall’art. 123 del DPR 207/2010. Ai sensi dell’art. 129, Dlgs 163/2006., l’appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla 18 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL Capitolato speciale d’appalto sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori. L’obbligo dell’Impresa concerne: partita 1 - Opere Il rimborso per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate. Somma assicurata € 366.049,45 (IMPORTO DEI LAVORI) per le opere. partita 2 - Opere preesistenti Il rimborso per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate. Somma assicurata € 500.000,00 per le opere preesistenti. partita 3 - Demolizione e Sgombero Il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato. Somma assicurata € 50.000,00 per demolizione e sgombero. Contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il massimale per l’assicurazione viene stabilito in complessivi € 500.000,00. A norma dell’art. 125, comma 4, del DPR n. 207/2010 l’impresa aggiudicataria dovrà presentare la predetta polizza alla Direzione Lavori almeno 10 giorni prima della consegna degli stessi. La mancata stipulazione di tale polizza assicurativa potrà costituire, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, motivo di risoluzione contrattuale. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, fatto salvo quanto stabilito dal DPR 207/100, art. 125, comma 3, in merito alla decadenza per decorso dei termini e qualora l’appalto preveda un periodo di garanzia post collaudo delle opere e degli impianti realizzati. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 92 del Reg. n. DPR 207/2010 e dall’art. 37 Dlgs 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo copriranno senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Per i lavori di importo superiore a quello determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici (ai sensi dell’art. 129 Dlgs 163/2006, e commi 1-3 art. 126 Reg. 207/2010) l’appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, anche a copertura degli eventi di cui all’art. 1669 del codice civile. Art. 22 – Tutela contro azioni di terzi L’Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, alla Amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli 19 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL Capitolato speciale d’appalto adempimenti sottoscritti con il contratto. L’Impresa infine assume l’obbligo di garantire alla stazione appaltante il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo. L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell’arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell’Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C. Art. 23 – Riservatezza del contratto e trattamento dati personali Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo. Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 la stazione appaltante si riserva il diritto di inserire il nominativo dell’impresa nell’elenco dei propri appaltatori ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata. L’appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge citata; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati. TITOLO 6 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI Art. 24 – Valutazioni dei lavori - Condizioni Generali Le varie categorie di lavori saranno contabilizzate a misura, sulla base dei corrispondenti prezzi contrattuali. Per i lavori aggiudicati mediante ribasso su Elenco Prezzi si precisa quanto segue: 1) i Prezzi Unitari riportati nell’Elenco allegato al Capitolato risultano comprensivi degli oneri di sicurezza in quanto le corrispondenti categorie di lavoro si intendono eseguite a regola d’arte e secondo le normative vigenti riguardanti la sicurezza nei cantieri; 2) in sede di emissione degli Stati d’avanzamento gli importi lordi delle varie categorie di lavori eseguiti (quantità x prezzo unitario di E.P.) saranno pertanto depurati degli oneri per la sicurezza previsti in relazione allo stato d’avanzamento dei lavori sulla base di specifica contabilità; sull’importo così ottenuto sarà quindi applicato il ribasso contrattuale; 3) all’importo netto come sopra determinato sarà poi aggiunto l’importo relativo ai costi della sicurezza in proporzione all’avanzamento dei lavori sulla base di specifica contabilità di cui al punto precedente. Art. 25 – Valutazione dei lavori a Misura. Le opere del presente capitolato saranno valutate a misura e dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito. Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l’allestimento dei cantieri, le spese generali, l’utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell’opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente 20 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL Capitolato speciale d’appalto capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell’Appaltante, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore. Art. 26 - Valutazione dei lavori in economia Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori. Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori. Il prezzo relativo alla mano d’opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l’illuminazione, gli accessori, le spese generali e l’utile dell’Appaltatore. Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l’assistenza, la spesa per i combustibili, l’energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l’allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori. Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l’utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste. Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell’Appaltatore. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nei prezzi unitari si farà riferimento, per il metodo di misurazione, all'art.76 del Capitolato Speciale Tipo, redatto dal Ministero dei Lavori Pubblici. Art. 27 - Invariabilità dei prezzi - Nuovi Prezzi Tutti i prezzi di “Elenco prezzi" sono fissi e invariabili. I prezzi relativi ad eventuali opere non previste in "Elenco prezzi" saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi contrattuali più simili secondo le procedure stabilire dall'art. 163 del Regolamento approvato con DPR n.207/2010 TITOLO 7 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI Art. 28 – Anticipazione. Ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge non è prevista la concessione ed erogazione dell’anticipazione sull'importo contrattuale. Art. 29 – Pagamenti. Il pagamento del corrispettivo per i lavori appaltati sarà effettuato corrispondendo rate di acconto in corso d'opera ogni qual volta il credito dell'Impresa (comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di Legge e Regolamento) raggiunga la cifra di nette contrattuali € 100.000,00, con le modalità e negli altri casi di cui agli artt.141, 194 e 195 del Regolamento. I materiali approvvigionati a piè d’opera, ancorché destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto, non potranno essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori e quindi liquidati. 21 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL Capitolato speciale d’appalto All’atto del pagamento dei singoli certificati di acconto nonché nello stato finale sarà corrisposta all’Appaltatore la quota relativa agli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), in proporzione all’avanzamento dei lavori, sulla base di specifica contabilità, fino al raggiungimento dell’importo complessivo indicato per tale onere. L'ultima rata di acconto sarà corrisposta a lavoro ultimato a qualunque importo essa ascenda. I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli indicati nell’art.143 del DPR 207/2010. Gli interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto e del saldo saranno determinati in riferimento all’art.144 del Regolamento (DPR 207/2010). Per le opere finanziate con mutuo della "Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale", ai sensi dell'art.13 del DL 28.2.1983, n.55, convertito nella L. 26.4.1983, n.131, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione del mutuo stesso e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione della Tesoreria provinciale. Detta interruzione di termini s’intenderà provata dalla data di invio della relativa pratica all’Istituto mutuante nonché dalla data del distacco della bolletta di incasso da parte del tesoriere; sia dell’una che dell’altra data, dovrà essere data comunicazione scritta alla ditta appaltatrice dei lavori. TITOLO 8 – CONTROLLI Art. 30 – Prove e verifiche dei lavori Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato. La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; l’Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese. Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l’esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l’Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni. Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, si seguiranno le modalità del Titolo 10. 22 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL Capitolato speciale d’appalto Art. 31 - Figure della stazione appaltante addette al controllo. I controlli sulla regolare esecuzione del presente appalto saranno effettuati dalla stazione appaltante tramite le “figure” appresso individuate: - Committente le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all’art.90 del Titolo IV del D. Lgs 81/2008; - Responsabile (unico) del procedimento le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all’art.10 del DLgs 12.04.2006 n.163 e agli artt.9 e 10 del Regolamento (DPR 207/2010); - Responsabile dei lavori le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all’art.; - Direttore dei lavori le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all’art.130 del DLgs 12.04.2006 n.163 e agli artt.147 e 148 del Regolamento; - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all’art. 92 del Titolo IV del D. Lgs 81/2008; - Direttore operativo le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti e all’art.149 del Regolamento; - Ispettore di cantiere le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all’art.150 del Regolamento; - Organo di collaudo le cui funzioni e i cui compiti risultano definiti all’art.141 del DLgs 12.04.2006 n.163 e agli artt.215 e seguenti del Regolamento. In relazione alla specifica tipologia dell’opera o del lavoro ed alle condizioni organizzative presenti al momento della esecuzione la stazione appaltante comunicherà per iscritto all’appaltatore i nominativi dei responsabili a cui saranno affidate, in tutto od in parte, le funzioni di controllo sopra sommariamente individuate. TITOLO 9 – SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO Art. 32 – Ultimazione dei lavori. Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori l’Appaltatore informerà per iscritto il Direttore dei Lavori che effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore rilasciando l’apposito certificato ai sensi e con le modalità di cui all’art. 199 del Regolamento DPR 207/2010. Qualora dal certificato di ultimazione rilasciato dal Direttore dei Lavori risultassero da eseguire lavorazioni a completamento di piccola entità, in riferimento all’art. 199 comma 2 del Regolamento, i termini per la emissione dei successivi atti tecnici ed amministrativi rimarranno sospesi fino all’accertamento della completa e regolare esecuzione delle suddette lavorazioni da parte dell’appaltatore. Art. 33 – Presa in consegna anticipata delle opere o dei lavori. L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato (anche parzialmente) prima che intervenga il collaudo provvisorio o che sia emesso il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art.230 del Regolamento. La presa in consegna anticipata delle opere o dei lavori sarà effettuata alle condizioni elencate nel suddetto art.230, per quanto compatibili con la specifica natura dell’opera o del lavoro . In caso di impianti tecnologici si precisa che la loro presa in consegna anticipata è subordinata alla presentazione delle dichiarazioni di conformità (DM 37/2008) nonché alle prove di funzionalità e verifiche che saranno disposte a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori e dell’organo di collaudo. La presa in consegna anticipata risulterà da apposito verbale redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l’appaltatore in cui sia dato atto del rispetto delle condizioni suddette e al quale sia allegato apposito stato di consistenza. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore. 23 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL Capitolato speciale d’appalto Art. 34 – Conto finale. Il conto finale sarà compilato dal direttore dei lavori nel termine di 45 giorni naturali consecutivi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art.200 del Regolamento. Entro lo stesso termine il direttore dei lavori redige altresì la relazione di accompagnamento di cui al medesimo art. 200 comma 2. Il conto finale e la relazione di accompagnamento, nei successivi 5 giorni, sono trasmessi al responsabile del procedimento il quale, entro il termine di 10 giorni, li esamina ed invita l’appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 201 del Regolamento. Per gli adempimenti di sua competenza sarà assegnato all’appaltatore un termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento dell’invito. Art. 35 – Collaudo. Nei termini ed in conformità ai criteri stabiliti dall’art. 141 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e dall’art.216 del Regolamento la stazione appaltante provvederà all’attribuzione dell’incarico di collaudo. Le operazioni di collaudo si svolgeranno con le modalità e procedure stabilite negli articoli 215 e seguenti del Regolamento. Saranno a carico dell’appaltatore tutti gli oneri e relative spese di cui all’art. 224 del Regolamento. Le operazioni di collaudo dovranno concludersi con la emissione del relativo certificato nel termine massimo di sei mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori fatti salvi eventuali prolungamenti per le correzioni ordinate dall’organo di collaudo ai sensi dell’art.227 del Regolamento o debitamente motivati ed accertati ai sensi dell’art.219 comma 3 del Regolamento. Il certificato di collaudo viene trasmesso dall’organo di collaudo all’appaltatore per la sua accettazione ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui all’art.233 del Regolamento. Se l’appaltatore non firma il certificato di collaudo nel termine che gli viene assegnato il certificato stesso si darà come da lui definitivamente accettato. Per data di emissione del certificato di collaudo si intende quella di conferma del certificato stesso da parte del responsabile del procedimento. Il certificato di regolare esecuzione, che sostituisce il certificato di collaudo per l’importo dei lavori inferiori a euro 500.000,00, ai sensi dell’art.141 del D.Lgs. 163/06, è poi approvato dalla Stazione appaltante entro 60 giorni dalla data di emissione dello stesso. Per data di emissione del certificato di regolare esecuzione si intende quella di conferma del certificato stesso da parte del responsabile del procedimento con l’apposizione della firma in calce. Art. 36 – Manutenzione delle opere fino al collaudo. Sino a che non sia intervenuta, con esisto favorevole, la emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e nel caso in cui non sia avvenuta la presa in consegna anticipata delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore. Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione e le suddette circostanze e salve le maggiori responsabilità sancite dall’art.1669 C.C. l’Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per altre cause dovrà essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile. 24 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL Capitolato speciale d’appalto Art. 37 – Approvazione del collaudo e liquidazione della rata di saldo. Ricevuti dall’organo di collaudo i documenti prodotti e tutti quelli inerenti l’appalto il responsabile del procedimento lo conferma e ne cura l’istruttoria ai fini dell’esame e della successiva deliberazione da parte della stazione appaltante ai sensi dell’art. 234 del Regolamento. La stazione appaltante delibera sull’ammissibilità del collaudo, sulle domande dell’appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori nel termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento degli atti di collaudo. Con la suddetta deliberazione viene altresì liquidata la rata di saldo previa acquisizione della garanzia fideiussoria da rendersi ai sensi dell’art.141 del DLgs 12.04.2006 n.163, e dell’art.235 del Regolamento. Art. 38 – Clausole di garanzia. Il collaudo e il certificato di regolare esecuzione hanno carattere provvisorio ed assumono carattere definitivo decorsi due anni dalla loro emissione ai sensi dell’art.141 del DLgs 12.04.2006 n.163 Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto, entro due mesi dalla scadenza del termine medesimo. In riferimento all’art.235 del Regolamento, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, sarà effettuato non oltre 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, 2° comma, del Codice Civile. Salvo quanto disposto dall'art.1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Nei due anni successivi alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo. TITOLO 10 – SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO Art. 39 – Definizione delle controversie - Foro competente. In caso di osservazioni, eccezioni, contestazioni e domande che conducano alla formulazione di riserve da parte dell'appaltatore saranno rispettati i termini e le modalità di presentazione, iscrizione, esplicitazione e deduzione individuati nel Regolamento approvato con DPR 207/2010 e nel Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM Lavori Pubblici 145/2000 per la parte non abrogata dal citato DPR 207/2010. Analogamente si procederà per la loro risoluzione in via amministrativa. Il tutto con particolare riferimento alle seguenti disposizioni : a) Capitolato Generale d’Appalto: art.32 (Definizione delle riserve al termine dei lavori) b) Regolamento: art.155 (Differenze riscontrate all’atto della consegna) art.158 (Sospensione e ripresa dei lavori) art.163 (Nuovi prezzi) art.164 (Contestazioni tra la stazione appaltante e l’appaltatore) art.190 (Eccezioni e riserve dell’appaltatore) art.201 (Reclami dell’appaltatore sul conto finale) art.233 (Domande dell’appaltatore al certificato di collaudo) c) D.Lgs.163/06: art. 240 (Accordo bonario) 25 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL Capitolato speciale d’appalto art. 241 (Arbitrato) art. 242 (Camera arbitrale e albo degli arbitri) art. 243 (Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati) Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa in riferimento alle norme sopra richiamate ed in particolare non venga raggiunto l’accordo bonario così come definito all’art. 240 del D.Lgs 12.04.2006 n.163, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Firenze) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell’art.20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale. Art. 40 - Risoluzione del contratto. L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto: a) ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs 12.04.2006 n.163, in caso di frode, di grave negligenza e di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; b) in qualunque momento dell’esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 136 del D.Lgs 12.04.2006 n.163 nel caso in cui l’Appaltatore si rifiutasse all’immediato rifacimento delle opere male eseguite, all’esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Impresa delle prestazioni eseguite e delle spese per i materiali utili; c) ai sensi dell’art. 1668, 2° comma, C.C., qualora le difformità o i vizi dell’opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione; d) per motivi di pubblico interesse; e) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratori e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa; f) in caso di morte dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 1674 C.C., quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia; g) in caso di gravi e ripetute violazioni dell’osservanza dei piani di sicurezza a norma dell’art. 131 del DLgs 12.04.2006 n.163. L’Impresa può chiedere la risoluzione in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell’art.1672 c.c. e nelle ipotesi riconosciutegli a seguito di richieste di varianti altre il quinto del contratto. La risoluzione, disposta con atto dell’Amministrazione Provinciale, ha effetto ex nunc e non si estende alle prestazioni già eseguite. Per l’esecuzione d’ufficio l’Amministrazione potrà avvalersi delle somme da liquidarsi all’Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L’eccedenza delle spese per l’esecuzione d’ufficio si terrà a carico dell’Appaltatore che dovrà immediatamente rifonderle. Si darà luogo alla rescissione del contratto oltre nei casi previsti dall’art.136 del DLgs 12.04.2006 n.163, anche in ogni altro caso di grave inadempimento dell’Appaltatore ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione. In tal caso e qualora anche per cause di forza maggiore i lavori dovessero rimanere incompleti, essi verranno valutati secondo il criterio che stabilità l’Amministrazione, e che potrà essere quello a misura o quello a forfait, con detrazione dei lavori non eseguiti. Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi i lavori oggetto dell’appalto, in danno dell’impresa inadempiente, secondo le prescrizioni e le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia. 26 Provincia di Firenze Direzione Patrimonio Espropri Gestione Immobili e TPL Capitolato speciale d’appalto Art. 41 - Danni alle opere. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il compenso che il Committente riconosce all’Appaltatore è limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno. Art. 42 - Cause di forza maggiore. Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all’Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l’adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati. L’insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall’Appaltatore. Firenze, 3 Luglio 2013 L’Impresa (per accettazione) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Giorgio Stellini