REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO Scuola di Ingegneria e Architettura - Sede di Bologna Laurea Magistrale in Ingegneria dell'energia elettrica Classe: LM-28 Ingegneria elettrica Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso Requisiti curriculari : Per essere ammessi al Corso di Laurea è necessario il possesso di Laurea/Diploma di Laurea di durata almeno triennale, ovvero conseguito attraverso l'acquisizione di almeno 180 CFU, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Sono ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell'Energia Elettrica: 1. I laureati di primo livello: che provengono da Corsi di Laurea della Classe dell'Ingegneria Industriale (classe 10 nell'ordinamento DM 509/99 e classe L-9 nell'ordinamento DM 270/04) nella cui denominazione compaiono le parole “Ingegneria dell'Energia Elettrica” o “Ingegneria Elettrica “ o “Ingegneria Elettrotecnica” o “Ingegneria dell'Energia” o “Ingegneria Industriale Elettrica” 2. I laureati primo livello: che provengono da Corsi di Laurea della Classe dell'Ingegneria Industriale (classe 10 nell'ordinamento DM 509/99 e classe L-9 nell'ordinamento DM 270/04) nella cui denominazione compaiono le parole “Ingegneria Energetica” o “Ingegneria Meccatronica” o “Ingegneria Meccanica indirizzo Elettrico” o “Ingegneria dell'Automazione” che provengono da Corsi di Laurea della Classe dell'Ingegneria dell'Informazione (classe 9 nell'ordinamento DM 509/99 e classe L-8 nell'ordinamento DM 270/04) nella cui denominazione compaiono le parole “Ingegneria dell'Automazione” o “Ingegneria Elettronica” o “Ingegneria delle Telecomunicazioni” o “ Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni” o “Ingegneria dell'Informazione” o “Ingegneria Meccatronica” seguendo piani didattici differenziati, stabiliti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base del curriculum universitario pregresso e conformemente all'Ordinamento. 3. I laureati di secondo livello: · che hanno conseguito la Laurea in una delle seguenti classi (ordinamento DM 509/99): 29/S – Ingegneria dell'Automazione; 30/S – Ingegneria delle Telecomunicazioni; 32/S - Ingegneria Elettronica; 33/S – Ingegneria Energetica e Nucleare · che hanno conseguito la Laurea in una delle seguenti classi (ordinamento DM 270/04): LM-25 – Ingegneria dell'Automazione; LM-27 – Ingegneria delle Telecomunicazioni; LM-29 Ingegneria Elettronica; LM–30 Ingegneria Energetica e Nucleare seguendo piani didattici differenziati, stabiliti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base del curriculum universitario pregresso e conformemente all'Ordinamento. 4. I laureati che hanno conseguito una Laurea di primo o secondo livello (ordinamento DM 509/99 o DM 270/04) che non rientra nei casi 1., 2. e 3. quando possiedono tutti i requisiti seguenti: a. Acquisizione di almeno 36 CFU in SSD compresi negli ambiti di base previsti nell'ordinamento della Laurea in Ingegneria dell'Energia Elettrica e in Ingegneria Elettrica della sede di Bologna. b. Acquisizione di almeno 36 CFU relativi ad attività formative nei SSD ING-IND/31, ING-IND/32, ING-IND/33, ING-INF/07, di cui almeno 6 CFU per ciascuno dei SSD indicati. c. Acquisizione di almeno 12 CFU relativi ad attività formative nei SSD ING-IND/08-10, INGIND/13-15, ING-INF/01-04. Gli stessi criteri di questo punto si applicano anche ai laureati in Corsi di Studio a ciclo unico in Italia. Se il laureato proviene da un ordinamento in cui non era in vigore il sistema dei CFU, le regole si applicano conteggiando un'annualità dell'ordinamento di provenienza come equivalente a 12 CFU, e una semiannualità come equivalente a 6 CFU. Gli stessi criteri di questo punto si applicano anche a coloro che sono in possesso di un titolo di studio di livello universitario conseguito all'estero, giudicato idoneo dal Consiglio di Corso di Studio, per il quale sono possibili la conversione del voto di laurea secondo il sistema italiano, l'identificazione dei settori scientifici-disciplinari ed il numero di crediti conseguiti in ciascun settore. Se la conversione e/o identificazione non sono possibili, si procede alla valutazione della carriera da parte del Consiglio di Corso di Studio. Requisiti relativi alla adeguatezza della personale preparazione : 1. Per i laureati di primo livello (ordinamento DM 509/99 o DM 270/04) compresi nel punto 1. dei Requisiti Curriculari · l'adeguatezza della personale preparazione è soddisfatta per coloro che hanno ottenuto un voto di laurea superiore o uguale a 92/110 (1); · i laureati che hanno ottenuto un voto di laurea inferiore a 92/110 (1) assolvono la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione se nella laurea di primo livello hanno acquisito un numero minimo di CFU nei seguenti SSD : CHIM/07 (almeno 6); FIS/01 (almeno 12); MAT/03 (almeno 6); MAT/05 (almeno 12); MAT/07 (almeno 6), ING-INF/05 (almeno 6); ING-IND/31 (almeno 15); ING-IND/32 (almeno 9); ING-IND/33 (almeno 21); ING-INF/07 (almeno 9); INGIND/10 (almeno 6); ING-IND/13 (almeno 6); ICAR/08 (almeno 3); ING-INF/01 (almeno 6); INGINF/04 (almeno 6). Nel caso che i laureati che hanno ottenuto un voto di laurea inferiore a 92/110 (1) non possiedano il requisito sopra indicato sul numero minimo di CFU nei SSD elencati, l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell'Energia Elettrica è subordinata alla specifica valutazione dell'adeguatezza della carriera degli studi universitari del richiedente da parte del Consiglio di Corso di Studio. 2. Per i laureati di primo livello (ordinamento DM 509/99 o DM 270/04) non compresi nel punto 1. dei Requisiti Curriculari l'adeguatezza della personale preparazione è soddisfatta dal conseguimento di un voto di laurea superiore o uguale a 92/110 (1) . Per i laureati che hanno ottenuto un voto di laurea inferiore a 92/110 (1) l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria è subordinata alla specifica valutazione dell'adeguatezza della carriera degli studi universitari del richiedente da parte del Consiglio di Corso di Studio. Per i laureati di secondo livello (ordinamento DM 509/99 o DM 270/04) l'adeguatezza della personale preparazione è soddisfatta dal conseguimento di un voto di laurea di secondo livello superiore o uguale a 92/110 (1) . Per i laureati che hanno ottenuto un voto di laurea di secondo livello inferiore a 92/110 (1) l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell'Energia Elettrica è subordinata alla specifica valutazione dell'adeguatezza della carriera degli studi universitari del richiedente da parte del Consiglio di Corso di Studio. 3. Il criterio del punto 2. si applica anche ai laureati in Corsi di Studio a ciclo unico in Italia. Lo stesso criterio si applica inoltre a coloro che sono in possesso di un titolo di studio di livello universitario conseguito all'estero, giudicato idoneo dal Consiglio di Corso di Laurea, per il quale è possibile la conversione del voto di laurea secondo il sistema italiano. In caso contrario, si procede alla valutazione della carriera da parte del Consiglio di Corso di Studio. Il corso di Laurea Magistrale potrà prevedere per gli studenti internazionali un'apposita sessione e la nomina di una commissione per la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, compatibilmente con le tempistiche previste dal bando per l'assegnazione delle borse di studio (la cui scadenza è prevista indicativamente nel mese di maggio). Gli studenti internazionali, che abbiano ottenuto una valutazione positiva nella verifica di cui al punto precedente, sono esonerati dalla successiva prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione prevista per la generalità degli studenti. Per l'accesso al corso di studio è previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua inglese. Il corso di studio può prevedere che lo studente debba colmare un deficit iniziale di competenza linguistica qualora nella prova dimostri di possedere una competenza inferiore al livello B1. (1) Il limite sul voto di laurea è ridotto a 85/110 per i laureati nell'AA 2011–2012 o in AA antecedenti al 2011–2012. Art. 2 Piani di studio individuali. Ad eccezione degli iscritti al primo anno di corso, gli Studenti possono presentare, entro la data stabilita annualmente dal Consiglio della Scuola sentito il Consiglio di Corso di Studio, un piano di studi diverso da quello previsto dal Piano Didattico in vigore, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di crediti per ciascun ambito previsto dall'Ordinamento Didattico del Corso di Studio. Tale piano è soggetto all'approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio sulla base della sua congruenza con l'Ordinamento Didattico e con gli obiettivi formativi specifici del Corso stesso. Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra Docenti e Studenti. In particolare possono essere previste: -lezioni in aula; -esercitazioni in aula; -esercitazioni pratiche; -attività di laboratorio; -tutorato; -esercizi di autovalutazione; -interazione remota attraverso la rete. Ad ogni attività formativa corrisponde il numero di ore di didattica frontale specificato nel Piano Didattico, a loro volta suddivise in una parte di didattica in aula e in un'eventuale parte di didattica in laboratorio . La didattica in aula ha come obiettivo la trattazione di argomenti di carattere teorico-metodologico e la loro esemplificazione tramite casi di studio ed esercitazioni; essa consiste in lezioni in aula, esercitazioni e attività di tutorato. La didattica in laboratorio ha come obiettivo l'applicazione concreta dei contenuti presentati in aula mediante attività di tipo operativo, progettuale e sperimentale; essa consiste in esercitazioni pratiche, attività di laboratorio e tutorato da svolgersi sotto la guida del Docente. L'attività formativa relativa alla lingua straniera ha come obiettivo l'acquisizione di una adeguata conoscenza della lingua inglese per la quale è necessario il conseguimento di un livello pari almeno al B2: possono essere previste sia l'acquisizione delle quattro abilità linguistiche (lettura, scrittura, ascolto e dialogo) sia la frequenza vincolata delle lezioni, secondo criteri che verranno specificati in itinere dal corso di studio, in coerenza alle prescrizioni degli Organi Accademici. Le ore relative all'attività di Tirocinio M sono stabilite in base ai criteri definiti dal Regolamento del Tirocinio approvato dal Consiglio della Scuola, e s'intendono svolte presso la Struttura ospitante. Art. 4 Frequenza e Propedeuticità Lo Studente non può sostenere un esame se l'attività formativa non appartiene al suo Piano di Studio o se l'attività formativa non è ancora terminata. Per l'attività formativa “Lingua straniera: Inglese (B2)” non c'è obbligo di frequenza. Per la frequenza relativa al Tirocinio M si applicano le indicazioni del Regolamento del Tirocinio approvato dal Consiglio della Scuola. Le eventuali propedeuticità sono indicate nel Piano Didattico. Art. 5 Prove di verifica delle attività formative Il Piano Didattico allegato indica i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi oppure con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio, sentiti i docenti titolari degli insegnamenti, all'inizio dell'anno accademico. Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente L'indicazione da parte dello Studente di attività formative a scelta guidata o a scelta autonoma deve essere effettuata, entro termini e secondo modalità che saranno deliberati annualmente dal Consiglio della Scuola e resi noti tramite il Portale d'Ateneo. Per quanto riguarda le attività formative a scelta autonoma, lo Studente può effettuare, tra tutte le attività attivate o riconosciute dall'Ateneo, anche scelte diverse da quelle consigliate , purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio che valuta la coerenza della scelta con il percorso formativo. Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe Il riconoscimento dei crediti nella carriera degli Studenti persegue il fine della mobilità degli Studenti ed è deliberato dal Consiglio di Corso di Studio, fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare previsti dall' Ordinamento Didattico del Corso di Studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico-disciplinari e della tipologia delle attività formative. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente Regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Al fine di integrare eventuali carenze di crediti in un determinato settore scientifico-disciplinare, a seguito del riconoscimento operato ai sensi del presente Regolamento, il Consiglio di Corso di Studio ha la facoltà di istituire una o più attività formative integrative, distinte per settore scientifico-disciplinare o gruppi di settori omogenei, che lo Studente dovrà svolgere per colmare tali lacune. La modalità di svolgimento di ogni attività integrativa viene decisa dal Consiglio di Corso di Studio e può comprendere attività di studio guidato, partecipazione a cicli di seminari, attività di laboratorio, ecc. Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri: · analisi del programma svolto, · numero complessivo di ore di didattica svolte, · valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie Il Consiglio di Corso di Studio può procedere al riconoscimento di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un'Università italiana pubblica o legalmente riconosciuta, fino ad un massimo di 12 CFU. Il Consiglio di Corso di Studio valuta l'esperienza svolta in base alla congruità con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio ed alla sua durata in termini di ore. Art. 10 Modalità di svolgimento della prova finale Per l'ammissione alla prova finale lo Studente deve avere acquisito tutti i crediti formativi previsti dall'Ordinamento Didattico per le attività diverse dalla prova finale, distribuiti nelle diverse tipologie secondo le indicazioni del Regolamento. La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto redatto dallo studente su un argomento concordato con un docente dell'Ateneo e coerente con gli obiettivi formativi del Corso, sostenuta davanti a una Commissione. L'elaborato di tesi di laurea magistrale deve evidenziare una congrua attività svolta dallo studente sia nell'approfondimento della materia e degli strumenti modellistico-sperimentali ad essa associati, sia nello sviluppo autonomo di risultati tecnici e/o pratici. Il voto di laurea magistrale è espresso in centodecimi. E' previsto il conferimento della lode a giudizio unanime della Commissione. Il corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 6 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi: nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale; per attività di tirocinio previsto dal piano didattico; per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio; per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio. Art. 11 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati La Commissione Paritetica docenti-studenti ha accertato per tutte le attività la coerenza con gli obiettivi formativi programmati ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del D.M. 270/04 in data 18/01/2012. Art. 12 Norme transitorie Il Consiglio di Corso di Studio, insieme alle modifiche relative al Piano Didattico, delibera sulla norma transitoria che regola l'applicazione del Regolamento del Corso di Studio agli Studenti iscritti nell'anno di modifica. Pertanto, questa sarà inserita nel Piano Didattico di riferimento.