Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza dello stabilimento ex SAPA Fase 3: rimozione e destinazione a smaltimento e/o recupero dei cumuli" Relazione di caratterizzazione dei rifiuti Comune di Adelfia Indice PREMESSA ............................................................................................................... 3 1 CENNI SULLA RICOSTRUZIONE STORICA DEI MATERIALI PRODOTTI E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLO STABILIMENTO EX SAPA............................................................................................................... 4 2 CARATTERIZZAZIONE DEI CUMULI ............................................................ 5 3 CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO ............................................................... 11 4 ALLEGATI ..................................................................................................... 16 4.1 ALLEGATO 1: relazione tecnica di ricostruzione storica delle tipologie di materiali trattati nell’opificio SAPA sulla base della documentazione della Procura ............................. 16 ALLEGATO 2: Pareri ed interpretazioni dei Rapporti di Prova dei campioni ex Sapa............ 17 ALLEGATO 3: Certificati dI analisi emessi dal laboratorio AMBIENTALE Srl. ....................... 18 4.2 4.3 ECO-LOGICA Società di Ingegneria, consulenza e servizi ambientali 2 Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza dello stabilimento ex SAPA Fase 3: rimozione e destinazione a smaltimento e/o recupero dei cumuli" Relazione di caratterizzazione dei rifiuti Comune di Adelfia PREMESSA Il presente elaborato costituisce la relazione di caratterizzazione del materiale che costituisce i cumuli giacenti nello stabilimento ex SAPA sito nel Comune di Adelfia, in provincia di Bari. L'Amministrazione Comunale di Adelfia, con Determinazione gestionale n. 728 del 27 giugno 2013 ha affidato alla società ECO-logica srl le attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità, e tutte le attività connesse e correlate ai lavori di "Messa in sicurezza di emergenza del sito ex SAPA, Fase 3: Rimozione e destinazione a smaltimento e/o recupero dei cumuli". Il sito in esame è sede dell’ex opificio “SAPA Srl”, ubicato a circa 2,3 km a sud del centro urbano di Adelfia in provincia di Bari, sulla strada provinciale S.P. 83 AdelfiaAcquaviva. L’ex opificio, utilizzato per la produzione di fertilizzanti ed ammendanti, è stato sequestrato poiché sede di gestione e smaltimento illecito di rifiuti di varia natura, anche di origine industriale. L’attività relativa ai lavori di messa in sicurezza di emergenza dello stabilimento ex SAPA è stata strutturata nelle seguenti fasi procedurali: Fase 1 Fase 2 Fase 3 Smassamento e raffreddamento dei cumuli giacenti all’interno dello stabilimento; Caratterizzazione dei cumuli secondo le norme UNI 10802:2004; Rimozione e destinazione a smaltimento e/o recupero dei cumuli stessi. A seguito delle prime due fasi che si sono concluse con la realizzazione di cumuli smassati, stabilizzati, campionati e classificati, si procede con la progettazione della fase 3 nell'ambito della quale il materiale raccolto in cumuli verrà rimosso e destinato a smaltimento e/o recupero in idonei impianti, secondo la normativa vigente. Nella presente relazione sono indicati i criteri con cui è stata effettuata la caratterizzazione del materiale ai sensi del D.Lgs 152/06 e del D.M. 27/09/10, a cura del laboratorio Ambientale Srl con sede in Lecce al viale Gran Bretagna 9, su incarico conferito con Determinazione Gestionale n. 43 del 15/01/2013, nonché le modalità con cui è stato assegnato il codice CER al rifiuto in oggetto. ECO-LOGICA Società di Ingegneria, consulenza e servizi ambientali 3 Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza dello stabilimento ex SAPA Fase 3: rimozione e destinazione a smaltimento e/o recupero dei cumuli" Relazione di caratterizzazione dei rifiuti Comune di Adelfia 1 CENNI SULLA RICOSTRUZIONE STORICA DEI MATERIALI PRODOTTI E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLO STABILIMENTO EX SAPA Il punto di partenza per la caratterizzazione dei rifiuti e l'assegnazione del relativo codice CER è conoscere l'origine del rifiuto ed il processo produttivo che l'ha generato, nonché l’esecuzione delle analisi chimiche di laboratorio ai sensi del D.Lgs 152/06 e del D.M. 27 settembre 2010 - Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 agosto 2005. Per tale ragione è stata realizzata una ricostruzione storica della tipologia di materiale trattato nell’impianto Sapa di Adelfia, sulla base dei documenti disponibili consultati presso la Procura, poiché lo stabilimento ex SAPA srl è attualmente oggetto di un procedimento penale (5895/00-21). La documentazione raccolta è ritenuta utile per la caratterizzazione del materiale presente nelle aree esterne, per la classificazione dei rifiuti secondo le normative attuali e quindi per l’attribuzione del codice CER. In data 3/10/2005 è stata emessa Ordinanza di misure cautelari personale e Decreto di sequestro preventivo. Tra i diversi reati contestati vi è “ricevere centinaia di tonnellate di rifiuti pericolosi e speciali, prevalentemente fanghi industriali, senza autorizzazione, utilizzati per la produzione di compost per l’agricoltura”. I documenti raccolti e consultati sono: 1) Ordinanza misure cautelari e Decreto di sequestro. Tribunale Civile e Penale di Bari. Sezione del Giudice per le indagini preliminari. 3/10/2005 2) Nota del NOE del 20/12/202 3) Verbale di sequestro N.825/2005 4) Verbale di sequestro di concime n. 2005/15 5) Nota Ministero Politiche Agricole Prot.3002 6) Verbale di sequestro 2005/551 In base ai dati estrapolati dai documenti precedentemente menzionati si può considerare che i rifiuti conferiti alla SAPA ed implementati nella produzione di concimi ed ammendanti siano stati: Fanghi dal trattamento delle acque reflue urbane (CER 190805 ) 46% Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali diversi da 190811 (CER 190812 ) 17% Fanghi lav.origine animale 17% Altri di origine animale o vegetale 20% ECO-LOGICA Società di Ingegneria, consulenza e servizi ambientali 4 Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza dello stabilimento ex SAPA Fase 3: rimozione e destinazione a smaltimento e/o recupero dei cumuli" Relazione di caratterizzazione dei rifiuti Comune di Adelfia Ricostruendo a ritroso il processo produttivo dello stabilimento, si ipotizza che i rifiuti in ingresso venissero scaricati in un’area centrale da dove venivano prelevate e miscelate con le altre masse al fine di preparare le miscele omogenee da avviare a compostaggio. Una volta preparate le mescole le masse venivano disposte sul piazzale retrostante l’opificio in cumuli altri 3-4 metri circa e rivoltate periodicamente con escavatore rivoltatrice. Al termine della stabilizzazione il prodotto veniva essiccato, granulato ed essiccato nell’apposita linea produttiva ubicata all’interno del capannone. Dopo la fase di essiccazione vi era, probabilmente, un vaglio rotante per l’eliminazione delle plastiche e dei materiali ingombranti eventualmente presenti. Il prodotto finito veniva insaccato per la consegna ai rivenditori, i sacchi venivano impilati nel piazzale antistante le aree di lavorazione. Il ciclo di lavorazione era finalizzato alla produzione di ammendanti conformi alla Legge 748/1984 ed in particolare: Ammendante compostato misto (denominazioni commerciali: BIOMUS) Concimi organici azotati (denominazioni commerciali: BIOLFERT 8.0.0, BIOLFERT 7.5.5, BIOLFERT 3.2.2, BIOLFERT 3.0.6, BIOLFERT 5-7-0) Concimi organici NP Concimi organici NPK Concimi organo minerali NP (denominazioni commerciali: COMPOFERT 10 25) Concimi organo minerali NPK (denominazioni commerciali: COMPOFERT 15-7-8s, COMPOFERT 51015s), COMPOFERT 8-18-8s) Il bruciatore dell’essicazione era alimentato a sansa esausta (in base a quanto accertato il combustibile usato era farine animali) e le relative ceneri venivano riutilizzate nel ciclo produttivo per la formazione delle mescole da avviare a compostaggio. In allegato alla presente relazione (Paragrafo 4.1) la “Relazione tecnica di ricostruzione storica delle tipologie di materiali trattati nell’impianto sulla base della documentazione della Procura”, nella quale sono descritte le informazioni desunte dagli atti della procura circa le caratteristiche merceologiche dei materiali prodotti dallo stabilimento ex SAPA e le ipotesi fatte sul suo ciclo produttivo. 2 CARATTERIZZAZIONE DEI CUMULI A seguito delle operazione di smassamento e raffreddamento dei cumuli che hanno costituito la fase 1 dei lavori di messa in sicurezza di emergenza dello stabilimento ex SAPA, si è proceduto con la fase 2 “Caratterizzazione cumuli secondo le norme UNI 10802” nell'ambito della quale sono state condotte tutte le operazioni di caratterizzazione del materiale secondo i criteri e le metodologie indicate dalla norma ECO-LOGICA Società di Ingegneria, consulenza e servizi ambientali 5 Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza dello stabilimento ex SAPA Fase 3: rimozione e destinazione a smaltimento e/o recupero dei cumuli" Relazione di caratterizzazione dei rifiuti Comune di Adelfia UNI 10082. Il materiale è stato campionato conformemente a quanto indicato nel Piano di Campionamento ed è stato sottoposto ad analisi chimiche a cura del laboratorio Ambientale Srl. I campioni prelevati da ciascun cumulo, sono stati sottoposti alle analisi chimiche per la caratterizzazione di base, ai sensi del D.M. 27/09/2010 e, sottoposti al test di cessione per stabilirne la pericolosità. Ai fini di una completa caratterizzazione del rifiuto giacente nello stabilimento ex SAPA, sono state eseguite le determinazioni analitiche elencate in Tabella 1, necessarie per la classificazione della pericolosità del rifiuto. Tabella 1: Determinazioni analitiche condotte per la caratterizzazione di base del rifiuto e l’attribuzione delle caratteristiche di pericolosità. Parametro Amianto Densità pH Punto di infiammabilità Residuo a 105°C e 600°C Composti del cromo esavalente PCB e/o PCT Tetrabromodifeniletere, Pentabromodifeniletere, Esabromodifeniletere, Eptabromodifeniletere, Acido Perfluorottano, Sulfonato e suoi derivati, DDT, Clordano, Lindano, Alfa-Esaclorocicloesano, BetaEsaclorocicloesano, Esaclorocicloesano (miscela di isomeri), Dieldrin, Endrin, Eptacloro, Esaclorobenzene, Clordecone, Aldrin, Pentaclorobenzene, Nirex, Toxafene, Esabromobifenile Diossine e Furani Idrocarburi alifatici C5-C8 Idrocarburi aromatici C9-C10 (Cumene, Dipentene e Naftalene) Benzo[a]antracene Dibenzo[a,h]antracene Benzo[a]pirene Benzo[e]acefenantrilene Benzo[j]fluorantene Benzo[k]fluorantene Benzo[e]pirene Crisene IPA totali (Sommatoria di Naftalene, Benzo[a]antracene, Benzo[b]fluorantene (o benzo[e]acefenantrilene), Benzo[j]fluorantene, Benzo[k]fluorantene, Benzo[a]pirene, Benzo[e]pirene, Crisene, Dibenzo[a,h]antracene) Idrocarburi pesanti C10-C14 Idrocarburi totali Alluminio; Antimonio e suoi composti; Composti dell’Argento; Arsenico e suoi composti; Composti del Bario; Berillio e suoi composti; Bismuto; Boro; Cadmio e suoi composti; Cobalto e suoi composti; Cromototale; Ferro; Manganese; Mercurio; Molibdeno; Nichel e suoi composti; Piombo e suoi composti; Rame e suoi composti; Selenio e suoi composti; Stagne e suoi composti; Tallio e suoi composti; Tellurio e suoi composti; Vanadio e suoi composti; Zinco e suoi composti, Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xilene, Stirene, Cloromentano, Diclorometano, Triclorometano, Cloruro di vinile, 1,2 dicloroetano, 1,1 dicloroetilene, 1,2 dicloropropano, 1,1,2 tricloroetano, Tricloroetilene, 1,2,3 tricloropropano, 1,1,2,2 tetracloroetano, Tetracloroetilene, 1,1 dicloroetano, 1,2 dicloroetilene, 1,1,1 tricloroetano, Tribromometano, 1,2 dibromoetano, Dibromoclorometano; Bromodiclorometano, Monoclorobenzene, 1,2 diclorobenzene, 1,4 diclorobenzenen, 1,2,4 triclorobenzene ECO-LOGICA Società di Ingegneria, consulenza e servizi ambientali 6 Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza dello stabilimento ex SAPA Fase 3: rimozione e destinazione a smaltimento e/o recupero dei cumuli" Relazione di caratterizzazione dei rifiuti Comune di Adelfia L’art. 6 del D.M. 27/09/2010 stabilisce che nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti con le seguenti caratteristiche: aventi una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%; e che sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3, presentino un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 del D.M. 27/09/2010. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresì, smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi (ad esempio, sottoposti a processo di solidificazione/stabilizzazione, vetrificati) che: abbiano una concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non superiore al 5%; abbiano il pH non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%; e che sottoposti a test di cessione di cui presentino un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5° del D.M. 27/09/2010. Sempre in base all’art. 6 del D.M. 27/09/2010, inoltre, in discarica per rifiuti non pericolosi è vietato smaltire rifiuti con le seguenti caratteristiche: contengano PCB (come definiti dal D.lgs. 22/05/1999, n. 209) in concentrazione superiore a 10 mg/kg; contengano diossine o furani (calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 del D.M. 27/09/2010) in concentrazioni superiori a 0,002 mg/kg; contengano inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento CE n.850/2004 e successive modificazioni in concentrazioni superiori ai limiti di cui all'allegato IV del medesimo regolamento. L’art. 8 del D.M. 27/09/2010 stabilisce che nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano tutti i seguenti requisiti: contengano PCB in concentrazione non superiore a 50 mg/kg; contengano diossine o furani (calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 del D.M. 27/09/2010) in concentrazioni non superiori 0,01 mg/kg; che abbiano una percentuale di sostanza secca sul tal quale non inferiore al 25%; che abbiano una concentrazione di carbonio organico totale (TOC) non superiore al 6%; e che sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentino un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6 del D.M. 27/09/2010. L’allegato 3 del D.M. 27/09/2010 prescrive che le prove di eluizione per la verifica dei parametri previsti dalle tabelle 2, 5, 5a e 6, dello stesso decreto, siano effettuate secondo le metodiche della Norma UNI 10802, la quale a sua volta per l’analisi degli eluati rimanda alla norma UNI EN 12457-2. In Tabella 2 sono riportati i parametri da ECO-LOGICA Società di Ingegneria, consulenza e servizi ambientali 7 Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza dello stabilimento ex SAPA Fase 3: rimozione e destinazione a smaltimento e/o recupero dei cumuli" Relazione di caratterizzazione dei rifiuti Comune di Adelfia rilevare nell’eluato e i relativi valori limite per l’accettabilità del rifiuto nelle discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi contenuti nelle tabelle 5, 5a e 6 del D.M. del 27/09/2010. Tabella 2: Limiti di concentrazione per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica ai sensi del D.M. 27/09/2010. Parametri As Ba Cd Cr totale Cu Hg Mo Ni Pb Sb Se Zn Cloruri Fluoruri Solfati Indice Fenolo DOC TDS Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità' in discariche per rifiuti inerti (Tab. 2 D.M. 27/09/2010) 0,05 2 0,004 0,005 0,2 0,001 0,05 0,04 0,05 0,006 0,01 0,4 80 1 100 0,1 50 400 L/S = 10 l/kg (mg/l) Limiti di Limiti di concentrazione concentrazione nell'eluato per nell'eluato per l'accettabilità di rifiuti l'accettabilità in pericolosi stabili non discariche per rifiuti reattivi in discariche non pericolosi (Tab. per rifiuti non 5 D.M. 27/09/2010) pericolosi (Tab. 5a D.M. 27/09/2010) 0,2 0,2 10 10 0,1 0,1 1 1 5 5 0,02 0,02 1 1 1 1 1 1 0,07 0,07 0,05 0,05 5 5 2.500 1.500 15 15 5.000 2.000 100 80 10.000 6.000 Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti pericolosi (Tab. 6 D.M. 27/09/2010) 2,5 30 0,5 7 10 0,2 3 4 5 0,5 0,7 20 2.500 50 5.000 100 10.000 I cumuli smassati sono n.20, ciascuno di essi è stato campionato mediante un campionamento di tipo sistematico, nell'ambito del quale è stato effettuato il prelievo di incrementi da un lotto ad intervalli di spazio regolari e prestabiliti. Ciascun cumulo o parte di esso ha costituito i singoli lotti di campionamento, suddivisi secondo una griglia regolare, i cui nodi corrispondevano ai singoli punti di campionamento degli incrementi, che hanno costituito i campioni finali. La regolarità delle distanze tra i punti di misurazione ha consentito che ogni lotto fosse campionato interamente ed in modo uniforme. In Figura 1 è riportato lo schema delle determinazioni analitiche che sono state effettuate sui campioni in esame; è stata valutata l'ammissibilità in discarica mediante test di cessione relativamente ai rifiuti pericolosi come segnalato di seguito. ECO-LOGICA Società di Ingegneria, consulenza e servizi ambientali 8 Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza dello stabilimento ex SAPA Fase 3: rimozione e destinazione a smaltimento e/o recupero dei cumuli" Relazione di caratterizzazione dei rifiuti Comune di Adelfia Figura 1 Schema delle determinazioni analitiche effettuate per la caratterizzazione rifiuto ECO-LOGICA Società di Ingegneria, consulenza e servizi ambientali 9 Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza dello stabilimento ex SAPA Fase 3: rimozione e destinazione a smaltimento e/o recupero dei cumuli" Relazione di caratterizzazione dei rifiuti Comune di Adelfia A seguito degli esiti delle analisi effettuate dal Laboratorio “Ambientale srl” sui campioni prelevati presso il cantiere ex-Sapa di Adelfia, è stato espresso un parere dal laboratorio circa la classificazione di pericolosità o meno dei rifiuti analizzati, tale relazione è allegata alla presente relazione al paragrafo 4.2. Per ogni cumulo è stato emesso un certificato di caratterizzazione del materiale ai sensi delle norme UNI 10802, come segue: Rapporto di prova n. 2/Comune di Adelfia/022004/13 del 20/02/2013 – Prelievo al cumulo 6 del 01/02/2013; Rapporto di prova n. 3/Comune di Adelfia/022005/13 del 20/02/2013 – Prelievo al cumulo 7 del 05/02/2013; Rapporto di prova n. 5/Comune di Adelfia/030418/13 del 04/03/2013 – Prelievo al cumulo 4 del 28/01/2013; Rapporto di prova n. 6/Comune di Adelfia/030419/13 del 04/03/2013 – Prelievo al cumulo 1 del 30/01/2013; Rapporto di prova n. 7/Comune di Adelfia/030420/13 del 04/03/2013 – Prelievo al cumulo 2 del 30/01/2013; Rapporto di prova n. 8/Comune di Adelfia/030421/13 del 04/03/2013 – Prelievo al cumulo 3 del 30/01/2013; Rapporto di prova n. 9/Comune di Adelfia/030422/13 del 04/03/2013 – Prelievo al cumulo 9 del 11/02/2013; Rapporto di prova n. 10/Comune di Adelfia/031338/13 del 13/03/2013 – Prelievo al cumulo 8A del 07/02/2013; Rapporto di prova n. 11/Comune di Adelfia/031339/13 del 13/03/2013 – Prelievo al cumulo 8B del 11/02/2013; Rapporto di prova n. 12/Comune di Adelfia/031340/13 del 13/03/2013 – Prelievo al cumulo 5 del 15/02/2013; Rapporto di prova n. 13/Comune di Adelfia/031341/13 del 13/03/2013 – Prelievo al cumulo 10 del 15/02/2013; Rapporto di prova n. 14/Comune di Adelfia/031342/13 del 13/03/2013 – Prelievo al cumulo 11 del 15/02/2013, Rapporto di prova n. 15/Comune di Adelfia/031343/13 del 13/03/2013 – Prelievo al cumulo 12 del 20/02/2013; Rapporto di prova n. 16/Comune di Adelfia/031344/13 del 13/03/2013 – Prelievo al cumulo 18A del 20/02/2013; Rapporto di prova n. 17/Comune di Adelfia/031345/13 del 13/03/2013 – Prelievo al cumulo 18B del 28/02/2013; Rapporto di prova n. 18/Comune di Adelfia/031346/13 del 13/03/2013 – Prelievo al cumulo 13 del 28/02/2013; ECO-LOGICA Società di Ingegneria, consulenza e servizi ambientali 10 Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza dello stabilimento ex SAPA Fase 3: rimozione e destinazione a smaltimento e/o recupero dei cumuli" Relazione di caratterizzazione dei rifiuti Comune di Adelfia Rapporto di prova n. 19/Comune di Adelfia/031347/13 del 13/03/2013 – Prelievo al cumulo 19 del 28/02/2013; Rapporto di prova n. 20/Comune di Adelfia/031348/13 del 13/03/2013 – Prelievo al cumulo 20 del 28/02/2013; Rapporto di prova n. 21/Comune di Adelfia/031349/13 del 13/03/2013 – Prelievo al cumulo 17 del 28/02/2013; Rapporto di prova n. 22/Comune di Adelfia/031350/13 del 13/03/2013 – Prelievo al cumulo 14A del 28/02/2013; Rapporto di prova n. 23/Comune di Adelfia/031351/13 del 13/03/2013 – Prelievo al cumulo 14B del 28/02/2013; Rapporto di prova n. 24/Comune di Adelfia/031352/13 del 13/03/2013 – Prelievo al cumulo 15 del 01/03/2013; Rapporto di prova n. 25/Comune di Adelfia/031353/13 del 13/03/2013 – Prelievo al cumulo 16 del 01/03/2013; I certificati di laboratorio delle analisi chimiche relative ai cumuli da smaltire, sono raccolti nell'allegato al paragrafo 4.3 alla presente relazione. Dallo studio dei risultati delle analisi effettuate al fine di verificare la pericolosità dei rifiuti tal quale si evince come le maggiori criticità ritrovate riguardano i valori anomali riscontrati per i parametri cromo, nichel e zinco; e nell’analisi dell’eluato per verificarne l’eventuale ammissibilità in discaricasi sono riscontrati valori anomali di DOC e cromo. Sono state riscontrate anomalie, con buona approssimazione, su tutti i campioni analizzati; tale condizione induce ad ipotizzare che sia stato effettuato un sistematico utilizzo di materie prime con delle criticità durante il processo produttivo. 3 CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO Per la classificazione del materiale contenuto nei cumuli si è fatto riferimento ai criteri ed alle metodologie contenute nel documento "La classificazione dei rifiuti" a cura dell'ARPA Veneto, marzo 2008. Lo scopo della classificazione è quello di stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso e quindi di associare al rifiuto il corrispondente codice CER. Tale classificazione è indispensabile ai fini del corretto recupero/smaltimento e si basa sulla origine del rifiuto o sul contenuto di sostanze pericolose, determinato a seguito dell’analisi di laboratorio. La classificazione dei rifiuti pericolosi vigente dal 01/01/2002 a seguito dell’introduzione della Decisione 2000/532/CE e s.m.i. si basa sul criterio dell’origine/provenienza del rifiuto o, nel caso di “voci a specchio”, sulla presenza di sostanze pericolose. Solo nel ECO-LOGICA Società di Ingegneria, consulenza e servizi ambientali 11 Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza dello stabilimento ex SAPA Fase 3: rimozione e destinazione a smaltimento e/o recupero dei cumuli" Relazione di caratterizzazione dei rifiuti Comune di Adelfia caso di voci speculari, ai fini della classificazione del rifiuto come pericoloso, si fa riferimento a concentrazioni limite di sostanze pericolose presenti nel rifiuto. Un rifiuto è identificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad es. concentrazioni in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’Allegato III della Direttiva 91/689/CE del Consiglio (riportato integralmente nell’allegato I alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06). La normativa europea (Direttiva 91/689/CEE) ed italiana di recepimento (D.Lgs. 152/06) identificano come pericoloso il rifiuto del quale si può dimostrare che “possiede una o più delle caratteristiche di pericolosità (Classi H)”. Le tipologie di pericolosità sono: Pericoloso per le caratteristiche chimico - fisiche Pericoloso per l’effetto sulla salute umana Pericoloso per l’effetto sull’ambiente L’assegnazione del codice CER deve quindi seguire una sequenza logica precisa, per stabilire: 1° la Categoria Produttiva 2° l’Attività Produttiva 3° la composizione e caratteristica specifica 4° la classificazione di pericolosità 5° il CER ottimale Se si è in presenza di un CER a “specchio”, la determinazione della classificazione di pericolosità comporta l’assegnazione al rifiuto del codice relativo al rifiuto pericoloso. In riferimento al documento "La classificazione dei rifiuti" a cura dell'ARPA Veneto, nel caso di rifiuti contenenti metalli, come nel caso in esame, è suggerita una particolare procedura di classificazione di seguito riportata. Per le categorie di rifiuti pericolosi che presentano “voci a specchio” ai fini della classificazione si deve considerare, in tutti i casi in cui non sia possibile effettuare la speciazione chimica dei metalli, l’ipotesi più restrittiva prevista dalla normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose di cui alla Dir. 67/548/CEE e successivi adeguamenti. Per poter correttamente effettuare una classificazione dei rifiuti è necessario conoscere il ciclo di produzione o di consumo che ha generato il rifiuto, al fine di poter conoscere le sostanze potenzialmente presenti nel rifiuto stesso e indirizzare la ricerca unicamente verso tali sostanze. Per le “voci a specchio” relativamente a rifiuti contenenti metalli, si possono ipotizzare tre scenari riportati in Figura 2. ECO-LOGICA Società di Ingegneria, consulenza e servizi ambientali 12 Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza dello stabilimento ex SAPA Fase 3: rimozione e destinazione a smaltimento e/o recupero dei cumuli" Relazione di caratterizzazione dei rifiuti Comune di Adelfia Figura 2 Scenari relativi alle voci a specchio dei codici CER per rifiuti contenenti metalli SCENARIO A: Gli elementi presenti nel rifiuto sono noti e sono etichettati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di “classificazione etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose (direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed integrazioni)”, sia per la famiglia generica che come singoli composti. Tale scenario, di più facile interpretazione, è quello per il quale le sostanze presenti sono note e sono etichettate con simboli di pericolo per i quali la Decisione 2000/532/CE e s.m.i. ha previsto una concentrazione limite. Per quanto concerne la ricerca dei microinquinanti metallici e metalloidi, si osserva che si possono avere due casi, e precisamente: CASO 1: Presenza di un metallo o metalloide per i quali la normativa vigente prevede una classificazione anche della “ famiglia generica del metallo e suoi composti”. E’ il caso di: arsenico; cadmio; antimonio; stagno (per i composti stannorganici); bario; piombo; selenio; berillio; cromo esavalente. Tale caso realmente comprende due possibilità, e precisamente: CASO 1a): è noto che nel rifiuto vi è la presenza di uno dei composti dei metalli e metalloidi sopraccitati, per i quali è prevista una specifica classificazione. In questo caso, ancorché vi sia la classificazione della famiglia dei composti generici del metallo/metalloide, la determinazione analitica andrà eseguita per la ricerca del singolo composto classificato, secondo la procedura esemplificata di seguito al CASO 2. CASO1b): non è noto se nel rifiuto vi è o meno uno specifico composto dei metalli /metalloidi sopraccitati, bensì si sospetta comunque la presenza di uno dei metalli/metalloidi sopraccitati. In questo caso, se non è possibile in altro modo determinare o escludere la presenza dello/i specifico/ci composto/i, allora sarà confrontata la concentrazione limite relativa alla classe di pericolo assegnata alla ECO-LOGICA Società di Ingegneria, consulenza e servizi ambientali 13 Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza dello stabilimento ex SAPA Fase 3: rimozione e destinazione a smaltimento e/o recupero dei cumuli" Relazione di caratterizzazione dei rifiuti Comune di Adelfia concentrazione limite più restrittiva prevista per il metallo e/o i suoi composti. CASO 2: Presenza di un metallo o metalloide per i quali la normativa vigente prevede una classificazione di alcuni composti che esso può formare. E’ il caso ad esempio del Nichel per il quale la normativa vigente classifica alcuni composti (Monossido, Diossido, Triossido di Ni; Solfuro, Disolfuro di Ni; Diidriossido di Ni; Solfato di Ni e Carbonato di Ni). In tali casi, ove si sospetti la presenza di composti di detti metalli, si dovrà procedere, ove possibile, alla ricerca del singolo composto, oppure nel caso in cui non sia possibile la ricerca del singolo composto (non esistenza metodica analitica; non disponibilità strumentazione necessaria; ecc.) si potrà, in via cautelativa, effettuare la ricerca del metallo/metalloide, tramite tecniche spettrografiche e, poi, con calcolo stechiometrico riferire la concentrazione riscontrata al peso molecolare del singolo composto potenzialmente presente, e confrontare il risultato ottenuto con la relativa concentrazione limite. SCENARIO B: Le sostanze contenute nel rifiuto sono note e sono etichettate pericolose con simboli per i quali la decisione 2000/532/CE e successive modifiche e integrazioni, non prevede concentrazioni limite, è il caso ad esempio della caratteristica di pericolo “ECOTOSSICO”. La Decisione 2000/532/CE e s.m.i. ha previsto la definizione di concentrazioni limite unicamente per le caratteristiche di pericolosità H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10 e H11, mentre per le altre caratteristiche di pericolosità H1 (Esplosivo) H2 (Comburente); H9 (Infettivo); H12 (A contatto con acqua aria o un acido sprigionano gas tossico o molto tossico); H13 (Dopo eliminazione possono dare origine ad un’altra sostanza con caratteristiche di pericolosità); H14 (Ecotossico) non è stata definita alcuna concentrazione limite. In particolare per la classe di pericolo “Ecotossico”, in attesa che nell’ambito della normativa specifica sui rifiuti vengano definiti criteri per tale classe di pericolo, si possono adottare i criteri di classificazione stabiliti dalla Direttiva 1999/45/CE e s.m.i. per la classificazione/etichettatura dei preparati pericolosi basati sull’attribuzione di limiti percentuali ai componenti classificati tossici per l’ambiente. SCENARIO C:Le sostanze contenute nel rifiuto non sono note. Questo scenario fa riferimento a “rifiuti abbandonati”. In tale caso si potrà procedere alla ricerca analitica di tutti i metalli e metalloidi, ove le concentrazioni sono vicine allo 0,1% (come concentrazione più restrittiva e cautelativa) si dovranno effettuare, ove possibile, determinazioni analitiche più sofisticate al fine di individuare la presenza di singoli composti classificati (Vedi scenario A e B). In questi casi, tuttavia, considerata la tempistica e l’incertezza dei risultati, nonché la necessità di dover eventualmente ricorrere a metodiche non consolidate, sarà utile effettuare un bilancio costi/benefici, nel senso se sia conveniente l’esecuzione di ECO-LOGICA Società di Ingegneria, consulenza e servizi ambientali 14 Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza dello stabilimento ex SAPA Fase 3: rimozione e destinazione a smaltimento e/o recupero dei cumuli" Relazione di caratterizzazione dei rifiuti Comune di Adelfia lunghe e costose analisi, oppure classificare il rifiuto comunque pericoloso in via cautelativa. Nel caso il metallo non sia classificato nell’all. I della Dec. 67/548/CEE sostanza pericolosa come voce specifica o come famiglia di composti, ma solo in un preciso composto, del quale non sia possibile escludere la presenza in assenza di una precisa speciazione chimica, si deve ricondurre convenzionalmente il valore del metallo rilevato nell’analisi al peso molecolare del composto la cui concentrazione è quella più restrittiva. Lo SCENARIO C risulta calzante al caso in esame, per il quale a fronte del fatto che le informazioni sulla caratterizzazione risultano non complete o addirittura assenti (rifiuti di origine ignota), l’analisi di laboratorio non ha consentito un giudizio finale rigoroso. Le maggiori incertezze si incontrano nella determinazione e interpretazione dei dati relativi ai metalli contenuti nei campioni di rifiuto, per i quali non è possibile la caratterizzazione di base. Per i metalli, le metodiche analitiche adottate non sempre permettono di determinare la speciazione del metallo o di individuare il composto in cui esso è presente. Pertanto in questi casi è opportuno far riferimento al documento prodotto dall’Istituto Superiore della Sanità protocollo 0036565 del 05/07/2006, in cui viene espresso un parere in merito alla classificazione dei rifiuti metalli pesanti e metalloidi sulla base dei criteri riportati nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. All'interno di tale documento si indica che nella classificazione del rifiuto si deve considerare l’ipotesi più restrittiva prevista dalla normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose di cui alla Dir. 67/548/CEE e successivi adeguamenti. L’ISS con nota del 5/7/2006 per quanto concerne la classificazione dei rifiuti contenenti metalli pesanti e metalloidi propone una procedura di classificazione completamente sovrapponibile con quella espressa dalla Linea guida ARPAV, a cui si è fatto riferimento nell'ambito della classificazione del rifiuto. A fronte di quanto detto e della mancata completa conoscenza delle componenti del processo produttivo da cui ha avuto origine il materiale in oggetto, il rifiuto è così classificato:RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO e si attribuisce il codice: CER 191211* Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico de rifiuti, contenenti sostanze pericolose. ECO-LOGICA Società di Ingegneria, consulenza e servizi ambientali 15 Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza dello stabilimento ex SAPA Fase 3: rimozione e destinazione a smaltimento e/o recupero dei cumuli" Relazione di caratterizzazione dei rifiuti Comune di Adelfia 4 ALLEGATI 4.1 ALLEGATO 1: RELAZIONE TECNICA DI RICOSTRUZIONE STORICA DELLE TIPOLOGIE DI MATERIALI TRATTATI NELL’OPIFICIO SAPA SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA PROCURA ECO-LOGICA Società di Ingegneria, consulenza e servizi ambientali 16 Oggetto: Intervento di Messa in Sicurezza di Emergenza dell’area esterna dell’Ex opificio Sapa srl in Adelfia. RELAZIONE TECNICA DI RICOSTRUZIONE STORICA DELLE TIPOLOGIE DI MATERIALI TRATTATI NELL’IMPIANTO SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA PROCURA In riferimento alla nostra nota del 23/4/2013 con nota prot. N.T2973092013 di richiesta di acceso agli atti ed alla Vostra conseguente nota del 2/5/2013 prot. N.7970 di richiesta al Curatore fallimentare, con la presente si relazione in merito agli esiti della ricostruzione storica sulla base dei documenti disponibili consultati presso la Procura, al fine di descrivere le tipologie di materiale trattati nell’impianto Sapa di Adelfia e fornire un supporto alla attribuzione del codice CER dei materiali in cumuli presenti nelle aree di deposito della Sapa. Al fine di acquisire maggiori informazioni in merito alla tipologia di materiali trattati nell’opificio SAPA, è stato richiesto alla Curatela fallimentare di acquisire i documenti disponibili. Il Curatore fallimentare, considerato che la SAPA srl è oggetto di un procedimento penale (5895/00-21) nei confronti del legale rappresentante Attolico Michele, ha fatto richiesta al procuratore dott. Renato Nitti, di consultare e acquisire copia di documenti. La documentazione relativa al procedimento penale è molto voluminosa e strutturata in n. 4 fascicoli a partire dal 2000. Al fine di velocizzare la ricerca si è scelto di partire dall’esame dell’ultimo fascicolo, il più recente (dal 2/5/2005 al 3/10/2005). Dall’esame dei numerosi documenti è stata fatta richiesta di estrazione di copia di n. 6 documenti ritenendo questi inizialmente utili ai fini di consentire una migliore e più accurata caratterizzazione del materiale presente nelle aree esterne per la classificazione dei rifiuti secondo le normative attuali e quindi l’attribuzione del CER. Pertanto, in data 11/6/2013 sono state acquisite copie dei seguenti documenti: 1) Ordinanza misure cautelari e Decreto di sequestro. Tribunale Civile e Penale di Bari. Sezione del Giudice per le indagini preliminari. 3/10/2005 2) Nota del NOE del 20/12/202 3) Verbale di sequestro N.825/2005 4) Verbale di sequestro di concime n. 2005/15 5) Nota Ministero Politiche Agricole Prot.3002 6) Verbale di sequestro 2005/551 Dallo studio dei documenti si evince quanto segue. Il GIP Iolanda Carrieri, alla richiesta del Pubblico Miniestro Dott. Renato Nitti, in data 3/10/2005 emette Ordinanza di misure cautelari personale e Decreto di sequestro preventivo. Tra i diversi reati contestati, quello che interessa ai fini di questa relazione è “ricevere centinaia di tonnellate di rifiuti pericoli e speciali, prevalentemente fanghi industriali, senza autorizzazione, utilizzati per la produzione di compost per l’agricoltura”. 1 Nel corso delle indagini i NOE acclaravano che “nella sede della Sapa venivano introitate, in assenza di qualsiasi autorizzazione, farine animali oltre che scagliole di alabastro”. AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE DELLA SAPA SRL ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI La SAPA srl (Società Agricola Pugliese Alimentare) è originariamente autorizzata alla “produzione di concimi organici organo-minerali mediante l’utilizzazione dei fanghi provenienti dalla distillazione delle fecce d’uva” in forza della deliberazione della Giunta Provinciale n.2161 del 20/9/1990. Il 24/3/1998 la Sapa srl comunica di voler intraprendere la produzione di un altro concime organico ottenuto dalla miscelazione delle borlande di feccia di vino esauste e dei residui di lavorazione delle pelli ed inoltre di voler avviare la produzione di ammendante (compost) mediante l’utilizzo di fanghi di depurazione acqua di risulta del cuoio, di ceneri della combustione e massificazione delle biomasse, di fanghi da trattamento acque provenienti da industrie agroalimentari, di residui di agenti decoloranti e coadiuvanti di decolorazione di oli e grassi. Con successiva nota del 20/4/1998 la Sapa manifesta la volontà di produrre il secondo tipo di concime organico, miscelando alle borlande anche scarti solidi della lavorazione conciaria (CER 040101) pannelli, terre e farine fossili provenienti da industrie di raffinazione di oli e grassi vegetali e animali (CER 020899), nonché di produrre ammendante (compost), mediante utilizzo di varie categorie di rifiuti compostabili. La Sapa viene iscritta nel Registro della Provincia di Bari al n.53 il 5/7/1998 (scadenza il 4/7/2003). La Provincia di Bari dispone il divieto alla prosecuzione dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi con determinazione dirigenziale n.86 del 21/11/2000. Con determinazione dirigenziale n.89 del 13/8/2001 la Sapa viene autorizzata a riprendere parzialmente l’attività, limitatamente alle operazioni di essiccazione e granulazione di materiale in esubero per circa 4.000 tonnellate. Con determinazione dirigenziale n,51 del 4/11/2002 la Sapa viene autorizzata alla ripresa piena dell’attività, con la prescrizione di limitare a 7.000 tonnellate il materiale in lavorazione sul piazale. L’autorizzazione in scadenza il 4/7/2003 decade in quanto, pur avendo la Sapa presentato richiesta di rinnovo in data 16/6/2003 questa era priva del parere igienico sanitario rilasciato dall’ASL BA/4 che viene emesso in data 9/1/2004 con validità 1 anno. La Sapa quindi presenta nuova istanza di autorizzazione nel registro provinciale. Il Servizio Rifiuti della Provincia di Bari, rigetta la nuova richiesta con determinazione del n.84 del 6/4/2004, ponendo il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività di produzione di compost e l’obbligo di smaltire i rifiuti presenti in azienda. (Vedi Ordinanza GIP paragrafo “I titoli in forza dei quali la Sapa svolge attività” pag 27, AUTORIZZAZIONE REGIONALE DELLA SAPA SRL ALL’EMISSIONE IN ATMOSFERA La Sapa srl é originariamente autorizzata alle emissioni in atmosfera rivenienti dalla produzione di concime organico e organo-minerali dalla Giunta regionale con deliberazione n.6692 del 10/12/1996. Con determinazione del dirigente del settore ecologia della Regione Puglia n.92 del 14/6/2001 (nota di redazione in altre parti degli atti la data è 14/6/2002) la Sapa viene autorizzata alle emissioni in atmosfera rivenienti dall’attività di essiccazione e granulazione. L’autorizzazione riguarda il 2 bruciatore a servizio dell’impianto di essiccazione che può utilizzare solo sansa. Il bruciatore non può utilizzare farine animali. Dagli accertamenti eseguiti dal SISP dell’AUSL BA/4 e sulla base delle analisi eseguite dall’Istituto zooprofilattico è stato accertato che nella sapa si usava come combustibile farine animali in luogo della sansa. ALTRE AUTORIZAZIONI In data 20/6/2003 la Sapa presenza istanza al Servizio veterinario dell’Assessorato alla sanità della Regione Puglia per il riconoscimento del proprio impianto in relazione alla produzione di concimi organici ed ammendanti (ex reg.CEE 1774/2002), istanza che non ha seguito per carenza di documentazione richiesta. La Sapa non era autorizzata a produrre concimi organici e ammendanti e, quindi a ricevere farine animali di sorta, nonché urea agricola, che utilizzava di fatto per la prosecuzione della attività di gestione di rifiuti. Di questa richiesta di autorizzazione non vi è più menzione e forse non è stata ottenuta. (Vedi Ordinanza GIP) La Sapa è autorizzata dalla Regione Puglia con determina dirigenziale n.43 del 9/2/2004 del Settore Sanità alla produzione di concimi organici e ammendanti ai sensi del Reg.1774/2002. (Vedi Ordinanza GIP pag 61) DESCRIZIONE (TEORICA) DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DELLA SAPA I rifiuti in ingresso sono scaricati in un’area centrale da dove sono prelevate e miscelati con le altre masse al fine di preparare le miscele omogenee da avviare a compostaggio. Una volta preparate le mescole le masse sono disposte sul piazzale retrostante l’opificio in cumuli altri 3-4 metri circa e rivoltate periodicamente con escavatore rivoltatrice. Al termine della stabilizzazione il prodotto viene essiccato, granulato ed essiccato nell’apposita linea produttiva ubicata all’interno del capannone. Dopo la fase di essiccazione vi è un vaglio rotante per l’eliminazione delle plastiche e dei materiali ingombranti eventualmente presenti. Il prodotto finito viene insaccato per la consegna ai rivenditori, i sacchi sono impilati nel piazzale antistante le aree di lavorazione. Il ciclo di lavorazione è finalizzato alla produzione di ammendanti conformi alla Legge 748/1984 ed in particolare: Ammendante compostato misto (denominazioni commerciali: BIOMUS) Concimi organici azotati (denominazioni commerciali: BIOLFERT 8.0.0, BIOLFERT 7.5.5, BIOLFERT 3.2.2, BIOLFERT 3.0.6, BIOLFERT 5-7-0) Concimi organici NP Concimi organici NPK Concimi organo minerali NP (denominazioni commerciali: COMPOFERT 10 25) Concimi organo minerali NPK (denominazioni commerciali: COMPOFERT 15-7-8s, COMPOFERT 51015s), COMPOFERT 8-18-8s) Il bruciatore dell’essicazione è alimentato a sansa esausta (in base a quanto accertato il combustibile usato sono farine animali) e le relative ceneri sono riutilizzate nel ciclo produttivo per la formazione delle mescole da avviare a compostaggio. I fumi dell’essiccatore sono depurati tramite due cicloni, uno scrubber-abbattitore ad umido (acqua) ed infine sono trattati con biofiltro prima di essere emessi dalla canna fumaria. I colaticci sono riutilizzati per umidificare le masse in fermentazione. La plastica ed i rifiuti ingombranti rivenienti dalla vagliatura sono consegnati all’isola ecologica di Adelfia gestita dal servizio comunale di raccolta differenziata. Le aree adibite al ciclo produttivo sono ben impermeabilizzate e le acque di percolazione sono raccolte, tramite canalizzazioni sotterranee, in due vasche da circa 1.200 mc. 3 (Vedi Ordinanza GIP paragrafo “11/6/2004 Il sequestro di sacchi contenenti …” pag 45 e paragrafo “14/4/2004 I primi esiti. Attolico vende ad Attolico” pag 43, e paragrafo “L’ispezione del 29/11/2003 pag.41) SMALTIMENTO FANGHI DA IMPIANTO DEPURAZIONE PRESSO SAPA Dalle indagini svolte dalla Procura e dai riscontri effettuati, risulta che la SAPA smaltiva i fanghi prodotti dalla AIM Spa Aziende Industriali Municipali che gestisce due depuratori al servizio della città di Vicenza e delle aree industriali. Uno dei due depuratori (denominato 1700 Sant’Agostino) tratta sia scarichi industriali contenenti metalli pesanti (industrie galvaniche e industrie metallurgiche) sia scarichi della pubblica fognatura. L’altro depuratore (denominato 1300 città di Vicenza) tratta gli scarichi della pubblica fognatura della parte est della città di Vicenza, nonché reflui da spurgo acque domestiche e rifiuti liquidi da attività agroalimentari. Per l’esecuzione del servizio di prelievo, trasporto e trattamento finale dei fanghi prodotti dai due impianti, l’AIM appalta a SERVIZI COSTIERI srl lo smaltimento in discarica di seconda categoria tipo B) di 3.000 t di fanghi di dissabbiatura (190802) e 3.000 t di fanghi di supero (CER 190804). Nel periodo tra 1/1/2003 e 14/5/2003 i fanghi degli impianti di depurazione AIM, (classificati dal laboratorio di analisi CHELAB in uscita dall’impianto di depurazione come fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali) per un totale di 930, 84 t, venivano prelevati (con codice CER 190805fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane invece del codice CER 190804) da SERVIZI COSTIERI srl accompagnati da certificato di analisi che li classifica fanghi di depurazione delle acque reflue urbane, per giungere alla SAPA. (Vedi Ordinanza GIP paragrafo “Gestione illecita dei fanghi del depuratore AIM Vicenza spa smaltiti presso la SAPA srl di Adelfia” e paragrafo “Quinta fase: l’indagine svolta dalla Procura di Venezia”) SMALTIMENTI SU SUOLO SENZA AUTORIZZAZIONE L’11/10/2004 i NOE notano che trattori uscivano dalla SAPA trasportando rifiuti maleodoranti costituiti da letame, piume di animali, batuffoli di vari colori, plastica varia ed ossa di animali, che venivano scaricati su terreni in località Contrada Montepurgano nell’agro di Adelfia (foglio 13 particelle 361, 362, 363, 364), distante circa 1 km dal sito della SAPA, di proprietà di GREENLIFE srl il cui legale rappresentante è Attolico, legale rappresentante della SAPA. (vedi Ordinanza GIP paragrafo “Sesta fase: i sequestri dell’autunno 2004”) IL SEQUESTRO Il 16/6/2005 è stato eseguito il sequestro presso lo stabilimento SAPA da parte dell’ispettorato Centrale repressione frodi ufficio di bari il sequestro di “160 tonnelate di materiale destinato alla produzione di ammendanti, in realtà rifiuti pericolosi altamente inquinanti.” Dagli esiti delle analisi effettuate sul compost grezzo risulta che: “Gli elevati contenuti di metalli pesanti (piombo totale, rame, zinco, cadmio e cromo totale)portano alla conclusione ch eil prodotto analizzato è costituito in prevalenza da fanghi di origine industriale, non destinabile in base alla legge 749 del 19/10/1984 alla produzione di ammendante compostato misto né detenibili in stabilimenti di produzione concimi e ammendanti”. (vedi Ordinanza GIP pag 83) Il sequestro dello stabilimento SAPA è stato disposto il 3/10/2005 dal GIP ANALISI DDT E REGISTRO CARICO/SCARICO Nell’ordinanza del GIP è presente l’elenco dei documenti di trasporto verso SAPA nel 2004, nonché i dati relativi al 2003 estartti dal registro di carico e scarico. 4 Analizzando i DDT, risulta che nel periodo tra il 1/9 e 11/10 del 2004 sono state conferiti circa 2.600 tonnellate di rifiuti di origine animale in fanghi di lavorazione di origine animale (69%) materiale cat. 3 (13%) e scarti avicoli (10%), con una media giornaliera di circa 30 tonnellate al giorno. Estrapolando questi dati sull’anno di avrebbe un conferimento di quasi 10.000 tonnellate all’anno. Stima rifiuti conferiti a SAPA dal 24/4/2004 al 11/10/2004 (da Documenti di trasporto) Etichette di riga kg % fanghi lav.origine animale 1 787 760.00 69% farine animali 68 800.00 3% Gusci d'uovo triturati 92 640.00 4% materiale cat.3 348 660.00 13% Scarti avicoli (piume e penne. Fanghi di lavoraz.) 21 060.00 1% Scarti avicoli (piume e penne) 254 400.00 10% scarti sottoprodotti origine animali (pelo bovino) 28 480.00 1% Totale complessivo 2 601 800.00 Dai dati del registro di carico e scarico risultano conferimenti per 2.230 tonnellate nel periodo tra il 5/7/2003 ed il 12/8/2003 essenzialmente di fanghi dal trattamento delle acque reflue urbane (61%) e industriali (22%). Si può stimare una media giornaliera di conferimenti di circa 92tonnellate al giorno , pari a quasi 28.000 tonnellate all’anno. Stima rifiuti conferiti a SAPA dal 5/7/2003 al 12/08/2003 Etichette di riga Somma di kg Digestato prodotto dal tratt. anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale Fanghi dal tratt.delle acque reflue urbane Fanghi prodotti dal tratt. biologico delle acque reflue industriali diversi da 190811 Totale complessivo % 362 120.00 16% 1 367 000.00 61% 501 140.00 2 230 260.00 22% Mettendo insieme i dati dai documenti di trasporto relativi ai rifiuti di origine animale e quelli dal registro di carico relativi ai rifiuti da impianto di depurazione, possiamo stimare la composizione dei rifiuti conferiti alla SAPA. Stima totale rifiuti conferiti (da DDT e RCS) fanghi lav.origine animale farine animali Gusci d'uovo triturati materiale cat.3 Scarti avicoli (piume e penne. Fanghi di lavoraz.) Scarti avicoli (piume e penne) scarti sottoprodotti origine animali (pelo bovino) Digestato prodotto dal tratt. anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale Fanghi dal tratt.delle acque reflue urbane Fanghi prodotti dal tratt. biologico delle acque reflue industriali diversi da 190811 Conferimenti totali annui tonnellate all'anno 6 384.86 17% 245.71 1% 330.86 1% 1 245.21 3% 75.21 0% 908.57 2% 101.71 0% 4 526.50 12% 17 087.50 46% 6 264.25 17% 37 170.39 5 Conclusioni In base ai dati estrapolati si può concludere che i rifiuti conferiti alla SAPA sono stati: Fanghi dal tratt.delle acque reflue urbane (CER 190805 ) 46% Fanghi prodotti dal tratt. biologico delle acque reflue industriali diversi da 190811 (CER 190812 ) 17% fanghi lav.origine animale 17% altri di origine animale o vegetale 20% 6 Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza dello stabilimento ex SAPA Fase 3: rimozione e destinazione a smaltimento e/o recupero dei cumuli" Relazione di caratterizzazione dei rifiuti Comune di Adelfia 4.2 ALLEGATO 2: PARERI ED INTERPRETAZIONI DEI RAPPORTI DI PROVA DEI CAMPIONI EX SAPA ECO-LOGICA Società di Ingegneria, consulenza e servizi ambientali 17 Composto Limite composto Limite come metallo zinco potassio cromato zinco(giallo) zinco cromato idrossido zinco cromato 1000 1000 1000 1000 202 240 244 290 Decaossido triuranio di nichel Stearato di Nichel Nichel citrato Nichel gluconato Nichel neoundocanoate Nichel isodecanoato Ammonio solfato di Nichel Nichel neononaoato nichel bis(benzenesulfonato) Nichel isottanoato Ottanoato di Nichel Nichel 2-Etilesanoato Acido 2-etilesanoico, sale di nichel Acido dimetilesanoico, sale di nichel Acido isottanoico, sale di nichel Dipotassio bisolfato di Nichel Dibromato di Nichel diioduro di nichel seleniato di nichel Tungsteno ossido di nichel Dibenzoato di nichel Dinitrato di Nichel Trifluoroacetato di nichel Dicromato di Nichel Acido citrico ammonio nichel sale Triossido di latta di nichel diperclorato di nichel esaossido di divanadio e nichel Nichel vanadato solfammato di nichel Nichel 3-5-bis(terz-butil-4-idrossibenzoato)(1:2) tetraossido di nichel e tellurio Nichel tetraossido di tellurio di(acetato) di nichel Nichel idrogeno citrato Dilattato di Nichel triossido di nichel e tellurio 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 63 94 106 131 137 146 149 157 157 170 170 170 170 170 170 178 187 188 189 191 195 202 206 214 221 224 228 229 229 234 234 234 234 236 236 246 250 NOTA Zn>246 ; insolubile Zn>293 ; insolubile Zn>297 ; insolubile Zn>353 ; insolubile solubile in acqua NA NA solubile NA V>449 NA ( liquido) Te>510 solubile in acqua liquido ; Te>545 H CAS N° H7 H7 H7 H7 11103-86-9 37300-23-5 15930-94-6 13530-65-9 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 7 5 7 7 5 5 7 7 5 5 5 7 15780-33-3 2223-95-2 22605-92-1 71957-07-8 93920-09-3 85508-43-6 15699-18-0 93920-10-6 39819-65-3 27637-46-3 4995-91-9 4454-16-4 7580-31-6 93983-68-7 29317-63-3 13842-46-1 14550-87-9 13462-90-3 15060-62-5 14177-51-6 553-71-9 13138-45-9 16083-14-0 15586-38-6 18283-82-4 12035-38-0 13637-71-3 52502-12-2 52502-12-2 13770-89-3 52625-25-9 15852-21-8 15852-21-8 373-02-4 18721-51-2 16039-61-5 15851-52-2 Composto Nichel triossido di tellurio bis(tetrafluoroborato) di nichel Ossido di molibdeno cobalto nichel Diclorato di Nichel Tetraossido molibdeno nichel Molibdeno ossido di nichel dibromuro di nichel Propionato di nichel esafluorosilicato di nichel Triossido di nichel Zirconio Nichel tellurio Etilico di idrogeno solforato di nichel Nichel ossalato Acido nitrico, sale di nichel dialluminio tetraossido di nichel Ditiocianato di nichel cromato di nichel tetracarbonilnichel Formiato di nichel e rame Dinichel esacianoferrato Molibdeno idrossido di ossiso di nichel solfato bis(fosfonato diidrogeno) di Nichel solfato di nichel fluoruro di nichel e potassio Nichel solfato Nichel idrogeno fosfato Nichel ossido di titanio Nichel ossido di titanio Trinichel bis(arseniato) nichel cobalto ossido Biossido di nichel cobalto diformato di nichel Nichel fosfuro difosfato dinichel Nichel solfito Seleniuro di nichel Silicato di nichel Acido Silicico,sale di nichel nichel cloruro anidro bis(ortofosfato) trinichel carbonato di nichel Carbonato di nichel Nichel disiliciuro Limite composto 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Limite come metallo 251 253 256 260 268 268 269 287 292 297 315 318 321 321 332 336 336 344 351 356 367 377 379 379 379 379 380 381 388 392 392 395 396 403 423 426 435 435 453 481 494 494 511 NOTA NA ( liquido) solubile in acqua NA NA ; Cr>298 liquido insolubile in acqua Cu>380 SO4> 620 mg/l eluato NA Co>394 NA ( liquido) Cl>55 insolubile H 5 5 7 5 7 7 5 5 5 7 7 5 7 5 7 5 7 6 5 7 7 7 7 5 5 7 7 7 7 7 7 5 7 7 5 7 7 7 5 7 7 7 7 CAS N° 15851-52-2 14708-14-6 68016-03-5 67952-43-6 14177-55-0 12673-58-4 13462-88-9 3349-08-4 26043-11-8 70692-93-2 12142-88-0 71720-48-4 547-67-1 14216-75-2 65229-23-4 13689-92-4 14721-18-7 13463-39-3 3349-06-2 14874-78-3 68130-36-9 18718-11-1 7786-81-4 13462-88-9 7786-81-4 14332-34-4 12653-76-8 12035-39-1 13477-70-8 12737-30-3 58591-45-0 3349-06-2 12035-64-2 10381-36-9 7757-95-1 1314-05-2 21784-78-1 37321-15-6 7718-54-9 10381-36-9 3333-67-3 3333-67-3 12201-89-7 Composto Limite composto dicianuro di nichel diidrossido di nichel Silicato di nichel Trinichel tetrasolfato Litio di ossido di nichel difluoruro di nichel solfuro di nichel biossido di nichel triossido di dinichel disolfuro di trinichel Dinichel siliciuro Nichel boruro (NiB) Dinichel boruro Trinichel boruro 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 bis(N,N-dimetil-ditiocarbammato) di zinco difosfuro di trizinco 1000 1000 bis(dibutilditiocarbammato) di zinco solfato di zinco monoidrato bis(dietilditiocarbammato) di zinco 25000 10000 25000 Limite come metallo 530 530 560 579 601 607 647 647 710 733 807 844 916 942 NOTA insolubile ( solubile in acidi) bassa solubilità insolubile insolubile insolubile insolubile 209 insolubile ; noto come ziram 737 insolubile ; topicida insolubile in acqua ; usato come accellerante 3328 per le gomme 3532 solubile ; SO4 in elu >161 4379 insolubile H CAS N° 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 557-19-7 12054-48-7 13775-54-7 12137-12-1 12031-65-1 10028-18-9 16812-54-7 12035-36-8 1314-06-3 12035-72-2 12059-14-2 12007-00-0 12007-01-1 12007-02-2 6 6 137-30-4 1314-84-7 14 4 14 136-23-2 7446-19-7 14324-55-1 Riferimenti ISS: n Protocollo 0036565 del 05/07/2006 A seguito di specifica richiesta, questo Istituto ha espresso un parere in merito alla classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi e metalli pesanti e metalloidi sulla base dei criteri riportati nel D.Lgs. 1528/2006 e s.m.i. Per quanto concerne la procedura di classificazione dei rifiuti contenenti oli minerali questo Istituto ha espresso parere in data 28 settembre 2004 (Prot. n. 0045882) facendo riferimento ai disposti normativi in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e dei preparati pericolosi ed in particolare alla ricerca dei “markers” di cancerogenicità individuati dai disposti normativi di cui sopra. Alla luce delle indicazioni fornite da parte dell’ Agenzia di Protezione Ambientale del Regno Unito, tali “markers” dovrebbero non essere rapportati al rifiuto, ma le quantità trovate si dovrebbero rapportare alla quantità di idrocarburi presente nel rifiuto stesso per risalire alla percentuale presente nella ipotetica frazione idrocarburica di partenza. Tale interpretazione consentirebbe meglio di rispondere ai criteri di classificazione dei preparati, e di conseguenza dei rifiuti, che a questi fanno riferimento, date le difficoltà dal punto di vista analitico di risalire dalla determinazione dei singoli componenti di natura idrocarburica alla presenza delle voci classificate relative ai derivati del carbone e del petrolio riportate in allegato I alla direttiva 67/548/CEE, con la conseguente attribuzione delle relative classi di pericolo. L’interpretazione data dalla Agenzia di Protezione Ambientale del Regno Unito, non è comunque esente da problemi applicativi in quanto comporterebbe comunque alcune difficoltà della determinazione della frazione idrocarburica totale. Per la determinazione della frazione idrocarburica totale sono indicate le tecniche IR e GC/MS. La tecnica analitica di spettrofotometria infrarossa (IR) non è selettiva ma porta alla determinazione degli idrocarburi con C> 25. Il metodo EPA 8440, che prevede l’utilizzo di tale tecnica, infatti, non permette la determinazione delle benzine e di altre frazioni petrolifere volatili che evaporano durante l’estrazione dei campioni. Inoltre i grassi animali non biodegradabili e gli oli vegetali eventualmente presenti nel rifiuto possono provocare interferenze, se non completamente rimossi nel processo di lavaggio dei campioni. La tecnica Gascromatografica accoppiata alla Spettrometria di Massa (GC/MS) permette di determinare i basso e i medio bollenti. In conclusione in funzione della metodica adottata si possono avere casi di sovrastima come pure di sottostima della frazione idrocarburica con conseguente calcolo erroneo della % del marker e quindi erronea classificazione del rifiuto. Un problema aggiuntivo per l’applicazione del criterio indicato dalla Agenzia del Regno Unito riguarda il “marker” estratto al Dimetilsolfossido (DMSO). Il metodo IP 346 prevede appunto l’estrazione con DMSO per la caratterizzazione del contenuto di composti policiclici aromatici (CPA). Secondo il Concawe (The Oil Companies' European Organization for Environmental and Health Protection) questo metodo è un metodo gravimetrico che estrae selettivamente i composti policiclici aromatici (CPA) con punto di ebollizione superiore a 300°. Il metodo estrae molto di più che CPA a tre o sette anelli condensati e non è corretto riferirsi all’estratto in DMSO come al contenuto in CPA. Tale metodo è adeguato per una parte dei derivati del petrolio, ma non può essere usato per materiali asfaltenici, ad esempio bitumi, oli esausti o preparati contenenti additivi. I componenti asfaltenici impediscono la separazione dell’estratto al DMSO e per quanto riguarda gli oli esausti e i preparati si possono estrarre componenti degli additivi o degli oli che renderebbero inconcludenti. A maggior ragione tale metodica non dovrebbe essere adatta a un rifiuto che può contenere molti componenti aggiuntivi. Pertanto, in assenza di una metodica di riferimento per la determinazione del contenuto totale di idrocarburi, e nell’impossibilità di utilizzare il metodo IP 346 per la determinazione del contenuto totale di CPA in un rifiuto, si ritiene corretta l’applicazione del criterio indicato nel precedente parere di questo Istituto, che si basa comunque sulla determinazione dei “marker”, riferiti però non alla frazione idrocarburica ma all’intero rifiuto, applicando quindi al rifiuto gli stessi criteri adottati per i preparati pericolosi. Infatti le voci presenti in Allegato I sono miscele complesse di idrocarburi classificate cancerogene, ma devono il loro potere cancerogeno al contenuto di altre sostanze notoriamente cancerogene quali IPA, benzene,benzopirene, antracene, di benzo (a) pirene etc . Queste sostanze sono state infatti prescelte come marker per la classificazione di tali miscele di idrocarburi. In assenza di queste sostanze responsabili della cancerogenicità la miscela di idrocarburi potrebbe richiedere la classificazione da nocivo a tossico a seconda della composizione qualitativa e quantitativa. Anche la cancerogenicità del rifiuto, quindi, dovrebbe essere correlata alla presenza di queste sostanze marker, data l’impossibilità di individuare le miscele corrispondenti alle voci dell’Allegato I che sono state immesse nel rifiuto.. Ribadendo però il concetto che la cancerogenicità dei derivati del petrolio dipende dalla presenza di determinate sostanze cancerogene che per praticità sono state assunte come marker(1) per la classificazione dei vari tagli petroliferi ai fini della immissione in (1 ) A supporto del concetto di cancerogenicità legato alla presenza di sostanze cancerogene da assumere come marker si riporta quanto indicato in un documento fornito dal Concawe: Conclusioni di uno studio tedesco (1990) su topo per applicazione sulla cute (skin painting) di derivati petroliferi per lo studio della iniziazione/promozione tumorale ( Berichte: Research report 412-2): Alcuni prodotti derivati dal petrolio (gas oils) possono provocare l’insorgenza di tumori della pelle in studi su topo Non è realistico assumere che tali miscele complesse siano responsabili di tali effetti e non ci sono dati che dimostrino che i costituenti di tali miscele siano biologicamente attivi in tal senso. Alcuni studi sono stati condotti , ad esempio sui gas oils, volti a correlare il potenziale cancerogeno al punto di ebollizione e alla composizione e sono state evidenziate le seguenti conclusioni: non tutti i gas oils sono cancerogeni; non tutti i gas oils da cracking sono cancerogeni; la cancerogenicità dipende dal processo di raffinazione del prodotto; commercio, si ritiene che tali sostanze debbano essere determinate nel rifiuto, che si classificherebbe cancerogeno di categoria 2 qualora ne contenesse quantità superiori allo 0.1 % come limite generico per le sostanze di categoria 2, e come cancerogeno di categoria 3, qualora ne contenesse quantità superiori a 1 % come limite generico per le sostanze di categoria 3. Non si applicano tali limiti generici in presenza di sostanze che sono riportate in allegato I con limiti specifici come nel caso del dibenzo(ah) antracene e del benzo(a)pirene per i quali il 29° ATP ha introdotto il limite di 0.01%. D’altra parte appare eccessivamente conservativa l’applicazione del valore di 1000 ppm (0.1%) di idrocarburi come limite per la classificazione del rifiuto come cancerogeno: tale approccio implicherebbe infatti che tutti gli idrocarburi, indipendentemente dalla loro composizione e provenienza, siano da considerare cancerogeni. In conclusione, si ritiene che la classificazione di un rifiuto industriale come cancerogeno, laddove in tale rifiuto siano presenti residui di idrocarburi, debba essere effettuata determinando nel rifiuto la presenza di marker cancerogeni bassobollenti, con particolare riferimento quindi agli idrocarburi policiclici aromatici. Considerando eccessivamente riduttivo limitare l’analisi alla sola ricerca del benzo(a)pirene, che può essere accettato come unico marker di cancerogenesi per un taglio petrolifero ma non per un rifiuto data la sua estrema variabilità di composizione, l’indagine analitica dovrebbe essere estesa a tutti gli idrocarburi policiclici aromatici espressamente classificati come cancerogeni dall’Unione Europea nell’Allegato I alla direttiva 67/548/CEE, e cioè il dibenzo(ah)antracene, benzo[a]antracene; benzo[def]crisene; benzo[e]acefenantrilene; benzo[e]pirene; benzo[j]fluorantene; benzo(k)fluorantene. Per quanto concerne la classificazione dei rifiuti contenenti metalli pesanti e metalloidi si osserva quanto di seguito. Partendo dalla considerazione che solo per le “voci a specchio” è necessario procedere all’accertamento analitico ai fini dell’individuazione delle caratteristiche di pericolo esibite dal rifiuto per la presenza di sostanze pericolose in quantità superiori alle rispettive CL (concentrazioni limite). in tutti i casi in cui non sia possibile effettuare la speciazione chimica dei metalli si deve applicare il principio di precauzione. Pertanto per le categorie di rifiuti pericolosi che presentano “voci a specchio” ai fini della classificazione si deve considerare l’ipotesi più restrittiva prevista dalla normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose di cui alla Dir. 67/548/CEE e successivi adeguamenti. Nel caso il metallo sia ricompreso più volte nell’Allegato I della direttiva 67/548/CE e successivi adeguamenti la classificazione che regola l’applicazione della relativa concentrazione limite è la più restrittiva. gasoli (cracked) che contengono componenti altobollenti ( 350°C-385°C) dimostrano una tendenza alla cancerogenicità direttamente correlata al punto di ebollizione; gasoli (cracked) che contengono concentrazioni più alte di idrocarburi policiclici aromatici e composti azotati dimostrano una tendenza alla cancerogenicità direttamente correlata al punto di ebollizione. I processi di raffinazione e di idrogenazione riducono il potenziale cancerogeno . I livelli di concentrazione degli inquinanti (espressi in percentuale) sono soggetti a sommatoria nei casi previsti dalle singole categorie. E’ altresì da tenere presente che ciascuna sostanza, se dotata di pericolosità multiple, deve essere conteggiata più volte in ciascuna categoria. Per le “voci a specchio” si possono pertanto ipotizzare i seguenti scenari: SCENARIO A: Le sostanze presenti nel rifiuto sono note e sono etichettate pericolose ai sensi della normativa vigente in materia di “classificazione etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose (direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed integrazioni)”sia per la famiglia generica che come singoli composti. SCENARIO B: Le sostanze contenute nel rifiuto sono note e sono etichettate pericolose con simboli per i quali la decisione 2001/532/CE e successive modifiche e integrazioni, non prevede concentrazioni limite, è il caso ad esempio della caratteristica di pericolo “ECOTOSSICO”. SCENARIO C: Le sostanze contenute nel rifiuto non sono note. Prima di passare ad una disamina dei 3 scenari ipotizzati è opportuno osservare che per poter correttamente effettuare una classificazione dei rifiuti è assolutamente necessario conoscere il ciclo di produzione o di consumo che ha generato il rifiuto, al fine di poter conoscere le sostanze potenzialmente presenti nel rifiuto stesso e indirizzare la ricerca unicamente verso tali sostanze. A tal proposito, peraltro, si evidenzia che la caratterizzazione del rifiuto attiene a chi ha generato il rifiuto, e dovrà riguardare anche la conoscenza delle materie prime utilizzate, del ciclo industriale, ecc., così come specificato anche nel Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 relativo ai “criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”. Per quanto riguarda il campionamento dei rifiuti ai fini della classificazione è utile ribadire che si dovrà fare riferimento alla norma UNI 10802. Si passa ora alla disamina di come comportarsi nel caso dei 3 scenari ipotizzati. SCENARIO A: Gli elementi presenti nel rifiuto sono noti e sono etichettati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di “classificazione etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose (direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed integrazioni)”, sia per la famiglia generica che come singoli composti. Tale scenario, di più facile interpretazione, è quello per il quale le sostanze presenti sono note e sono etichettate con simboli di pericolo per i quali la Decisione 2000/532/CE e s.m.i. ha previsto una concentrazione limite. La Decisione 2000/532/CE e s.m.i., così come l’atto di recepimento italiano (Direttiva Min. Amb. 9/4/2002), non hanno previsto il “ criterio cumulativo” rispetto alla contemporanea presenza di più sostanze pericolose classificate con simboli diversi ( ad esempio se si ha presenza di una sostanza classificata irritante ed un’altra classificata molto tossica, non si potrà applicare alle due il criterio cumulativo), bensì il “ criterio cumulativo” si applicherà unicamente nel caso in cui si abbia la contemporanea presenza di più sostanze etichettate con lo stesso simbolo di pericolo (ad esempio più sostanze etichettate tutte con il simbolo di molto tossico, oppure di tossico, oppure di infiammabile; ecc.). Per quanto concerne le caratteristiche di pericolo “Cancerogena di categoria 1 o 2”; “Cancerogena di categoria 3”; “Tossica per il ciclo riproduttivo di Categoria 1 o 2”; “Tossica per il ciclo riproduttivo di Categoria 3”; “Mutagena di Categoria 1 o 2”; “Mutagena di Categoria 3” non è previsto il criterio cumulativo neanche se si hanno più sostanze tutte etichettate con lo stesso simbolo di pericolo. Ciò significa che si potrebbe avere la contestuale presenza di più sostanze etichettate ad esempio “Cancerogena di Categoria 1”, ognuna in concentrazione prossima al valore limite di concentrazione (pari a 0.1%), ed il rifiuto non potrà essere classificato pericoloso. Quindi mentre per la classificazione dei rifiuti non è stato considerato il criterio cumulativo , ai fini dello smaltimento in discarica si. Infatti il D.M. 3 agosto 2005 relativo ai “ criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” riporta che per le sostanze cancerogene di Categoria 1 e 2 se sono presenti in un rifiuto esso può essere accettato in una discarica per rifiuti non pericolosi solo se la loro sommatoria massima per tutti i diversi composti è pari allo 0.1%. La ricerca delle sostanze pericolose dovrà prevedere quindi la ricerca della sostanza / composto etichettato, pertanto in alcuni casi la determinazione analitica potrebbe essere anche molto complessa e richiedere strumentazioni sofisticate (ad esempio GASMASSA, ecc.). Per quanto concerne la ricerca dei microinquinanti metallici e metalloidi, si osserva che si possono avere due casi, e precisamente: CASO 1: Presenza di un metallo o metalloide per i quali la normativa vigente prevede una classificazione anche della “ famiglia generica del metallo e suoi composti”. E’ il caso di : ARSENICO; CADMIO; ANTIMONIO; STAGNO (per i composti stannorganici); BARIO; PIOMBO; SELENIO; BERILLIO; CROMO ESAVALENTE; TALLIO; MERCURIO (composti organici ed inorganici) Tale caso realmente comprende due possibilità, e precisamente: CASO 1a): è noto che nel rifiuto vi è la presenza di uno dei composti dei metalli e metalloidi sopraccitati, per i quali è prevista una specifica classificazione. In questo caso, ancorché vi sia la classificazione della famiglia dei composti generici del metallo/metalloide, la determinazione analitica andrà eseguita per la ricerca del singolo composto classificato, secondo la procedura esemplificata di seguito al CASO 2. CASO1b): non è noto se nel rifiuto vi è o meno uno specifico composto dei metalli /metalloidi sopraccitati, bensì si sospetta comunque la presenza di uno dei metalli/metalloidi sopraccitati. In questo caso, se non è possibile in altro modo determinare o escludere la presenza dello/i specifico/ci composto/i, allora sarà confrontata la concentrazione limite relativa alla classe di pericolo assegnata alla concentrazione limite più restrittiva prevista per il metallo e/o i suoi composti. CASO 2: Presenza di un metallo o metalloide per i quali la normativa vigente prevede una classificazione di alcuni composti che esso può formare. E’ il caso ad esempio del Nichel per il quale la normativa vigente classifica alcuni composti (Monossido, Diossido, Triossido di Ni; Solfuro, Disolfuro di Ni; Diidrissido di Ni; Solfato di Ni e Carbonato di Ni). In tali casi, ove si sospetti la presenza di composti di detti metalli, si dovrà procedere, ove possibile, alla ricerca del singolo composto, oppure nel caso in cui non sia possibile la ricerca del singolo composto (non esistenza metodica analitica; non disponibilità strumentazione necessaria; ecc.) si potrà, in via cautelativa, effettuare la ricerca del metallo/metalloide, tramite tecniche spettrografiche e, poi, con calcolo stechiometrico riferire la concentrazione riscontrata al peso molecolare del singolo composto potenzialmente presente, e confrontare il risultato ottenuto con la relativa CL. SCENARIO B: Le sostanze contenute nel rifiuto sono note e sono etichettate pericolose con simboli per i quali la decisione 2000/532/CE e successive modifiche e integrazioni, non prevede concentrazioni limite, è il caso ad esempio della caratteristica di pericolo “ECOTOSSICO”. Come noto la Decisione 2000/532/CE e s.m.i. ha previsto la definizione di concentrazioni limite unicamente per le caratteristiche di pericolosità H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10 e H11, mentre per le altre caratteristiche di pericolosità H1 (Esplosivo) H2 (Comburente); H9 (Infettivo); H12 (A contatto con acqua aria o un acido sprigionano gas tossico o molto tossico); H13 (Dopo eliminazione possono dare origine ad un’altra sostanza con caratteristiche di pericolosità); H14 (Ecotossico) non è stata definita alcuna concentrazione limite. Per quanto concerne tali caratteristiche di pericolosità si osserva che per la classe di pericolosità “Esplosivo” i rifiuti che potrebbero esibirla sono presenti alla voce “1604 Esplosivi di scarto” e sono classificati sempre pericolosi, quindi non necessitano di alcun accertamento analitico (ancorché rifiuti esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 22/97 come da art.8, lett. f); per la classe di pericolosità “infettivo” il CER contiene due sole voci che possono esibirla 180103* e 180202* ed esse sono classificate pericolose in base all’origine. Per le altre caratteristiche di pericolosità la mancanza di criteri di riferimento e di concentrazioni limite può costituire un problema. Soprattutto un problema può essere esibito dalla caratteristica di pericolo “ECOTOSSICO”, in quanto spesso può essere riscontrata in un rifiuto la presenza di una sostanza etichettata “Tossico per l’ambiente”. La direttiva 1999/45/CE riguardante la classificazione/etichettatura dei preparati pericolosi, entrata in vigore il 30 luglio 2002, contiene criteri di classificazione ambientale dei preparati, basati sull’attribuzione di limiti percentuali ai componenti classificati tossici per l’ambiente. La Decisione 2001/118/CE rinvia più volte alla direttiva 1999/45/CE anche se non fa esplicito riferimento ai criteri di classificazione ambientale in essa contenuti. In attesa che nell’ambito della normativa specifica sui rifiuti vengano definiti criteri per rendere operativa la classe di pericolo “Ecotossico”, ci si può chiedere come debba essere considerato (o classificato) un rifiuto contenente una o più sostanze classificate come pericolose per l’ambiente. La soluzione più logica non può certo essere quella di ignorare tale presenza, che deve essere invece interpretata alla luce dei principi dell’UE in materia ambientale che mirano ad un elevato livello di tutela e sono fondatati in particolare sui principi della precauzione e dell’azione preventiva. E’ infatti necessario porre molta attenzione a tale caratteristica nel caso in cui il rifiuto, venendo classificato non pericoloso, può poi essere recuperato con reimmissione nell’ambiente, ad esempio per ripristini ambientali. Con la pubblicazione della direttiva 2006/8/CE (GUUE del 24 gennaio 2006, in vigore dal 13/02/2006) diventano ufficiali le modifiche alla direttiva 1999/45/CE, finalizzate a garantire l'uniforme applicazione di limiti specifici di concentrazione a tutti i preparati contenenti sostanze molto tossiche per l'ambiente acquatico. Ai metalli che presentano composti classificati pericolosi per l’ambiente con frase di rischio R50, R51, R52, R53 (ambiente acquatico) devono essere associate, per il già richiamato principio di precauzione le seguenti concentrazioni limite: 2,5% (25000 mg/kg) se N, R51-53; 25% (250.000 mg/Kg) se R52-53; indicate nella tabella 1b (Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine delle sostanze molto tossiche per l'ambiente acquatico) della Dir. 1999/45/CE come modificata da ultimo con la Dir. 2006/8/CE. I valori limite applicabili risultano quindi essere i seguenti. Valore LC50 o EC50 [“L(E)C50”] della sostanza classificata come N, R50-53 (mg/L) N, R50-53 N, R51-53 R52-53 0,1< L(E)C50 ≤ 1 Cn ≥ 25% 2,5% ≤ Cn < 25% 0,25% ≤ Cn < 2,5% 0,01< L(E)C50 ≤ 0,1 Cn ≥ 2,5% 0,25% ≤ Cn < 2,5% 0,025% ≤ Cn <0, 25% 0,001< L(E)C50 ≤0,0 1 Cn ≥ 0,25% 0,025% ≤ Cn <0, 25% 0,0025% ≤ Cn < 0,025% 0,0001< L(E)C50 ≤ 0,001 Cn ≥ 0,025% 0,0025% ≤ Cn < 0,025% 0,00025% ≤ Cn <0,0025% 0,00001< L(E)C50 ≤0,000 1 Cn ≥ 0,0025% 0,00025% ≤ Cn <0,0025% 0,000025% ≤ Cn <0,00025% Classificazione del preparato Per i preparati contenenti sostanze con un valore LC50 o EC50 inferiore a 0,00001 mg/L, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10). In ogni caso, se il metallo è classificato con altri simboli di pericolo e altre frasi di rischio, si dovrà comunque considerare la concentrazione limite più restrittiva. Se non sono disponibili dati specifici sulla ecotossicità, si assume convenzionalmente L(E)C50 = 1 mg/l. pari alla CL ≥ 0,25%. SCENARIO C: Le sostanze contenute nel rifiuto non sono note. Questo scenario fa riferimento principalmente al caso dei “rifiuti abbandonati”. In tale caso si potrà procedere alla ricerca analitica di tutti i metalli e metalloidi, ove le concentrazioni sono vicine allo 0.1% (come concentrazione più restrittiva e cautelativa) si dovranno effettuare, ove possibile, determinazioni analitiche più sofisticate al fine di individuare la presenza di singoli composti classificati (Vedi scenario A e B). In questi casi, tuttavia, considerata la tempistica e l’incertezza dei risultati, nonché la necessità di dover eventualmente ricorrere a metodiche non consolidate, sarà utile effettuare un bilancio costi/benefici, nel senso se sia conveniente l’esecuzione di lunghe e costose analisi, oppure classificare il rifiuto comunque pericoloso in via cautelativa. Nel caso il metallo non sia classificato nell’All. I della Dir. 67/548/CEE sostanza pericolosa come voce specifica o come famiglia di composti, ma solo in un preciso composto, del quale non sia possibile stabilire la presenza, non si ritiene possibile, in assenza di una precisa speciazione chimica, ricondurre convenzionalmente il valore del metallo rilevato nell’analisi al peso molecolare del composto. Si deve cioè considerare solo il valore del metallo come ione ai fini della concentrazione che può determinare la classificazione in rifiuto pericoloso. La concentrazione limite a cui fare riferimento deve essere comunque quella più restrittiva. Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza dello stabilimento ex SAPA Fase 3: rimozione e destinazione a smaltimento e/o recupero dei cumuli" Relazione di caratterizzazione dei rifiuti Comune di Adelfia 4.3 ALLEGATO 3: CERTIFICATI DI ANALISI EMESSI DAL LABORATORIO AMBIENTALE SRL. - Rapporto di prova n. 2/Comune di Adelfia/022004/13 del 20/02/2013 – cumulo 6; - Rapporto di prova n. 3/Comune di Adelfia/022005/13 del 20/02/2013 – cumulo 7; - Rapporto di prova n. 5/Comune di Adelfia/030418/13 del 04/03/2013 – cumulo 4; - Rapporto di prova n. 6/Comune di Adelfia/030419/13 del 04/03/2013 – cumulo 1; - Rapporto di prova n. 7/Comune di Adelfia/030420/13 del 04/03/2013 – cumulo 2; - Rapporto di prova n. 8/Comune di Adelfia/030421/13 del 04/03/2013 – cumulo 3; - Rapporto di prova n. 9/Comune di Adelfia/030422/13 del 04/03/2013 –cumulo 9; - Rapporto di prova n. 10/Comune di Adelfia/031338/13 del 13/03/2013 –cumulo 8A; - Rapporto di prova n. 11/Comune di Adelfia/031339/13 del 13/03/2013 –cumulo 8B; - Rapporto di prova n. 12/Comune di Adelfia/031340/13 del 13/03/2013 –cumulo 5; - Rapporto di prova n. 13/Comune di Adelfia/031341/13 del 13/03/2013 –cumulo 10; - Rapporto di prova n. 14/Comune di Adelfia/031342/13 del 13/03/2013 –cumulo 11; - Rapporto di prova n. 15/Comune di Adelfia/031343/13 del 13/03/2013 –cumulo 12; - Rapporto di prova n. 16/Comune di Adelfia/031344/13 del 13/03/2013 –cumulo 18A; - Rapporto di prova n. 17/Comune di Adelfia/031345/13 del 13/03/2013 –cumulo 18B; - Rapporto di prova n. 18/Comune di Adelfia/031346/13 del 13/03/2013 – cumulo 13; - Rapporto di prova n. 19/Comune di Adelfia/031347/13 del 13/03/2013 – cumulo 19; - Rapporto di prova n. 20/Comune di Adelfia/031348/13 del 13/03/2013 – cumulo 20; - Rapporto di prova n. 21/Comune di Adelfia/031349/13 del 13/03/2013 – cumulo 17; - Rapporto di prova n. 22/Comune di Adelfia/031350/13 del 13/03/2013 – cumulo 14A; - Rapporto di prova n. 23/Comune di Adelfia/031351/13 del 13/03/2013 – cumulo 14B; - Rapporto di prova n. 24/Comune di Adelfia/031352/13 del 13/03/2013 – cumulo 15; - Rapporto di prova n. 25/Comune di Adelfia/031353/13 del 13/03/2013 – cumulo 16; ECO-LOGICA Società di Ingegneria, consulenza e servizi ambientali 18