LINEE GUIDA LIFE 04 ENV/IT/000437 PHAROS per La predisposizione di sistemi di gestione ambientale secondo i requisiti del Regolamento EMAS II di strutture turistiche importanti (Porticcioli Turistici e Campi da Golf) integrati con i sistemi di gestione ambientale e con i processi di Agenda 21 Locale degli Enti Locali Allegato Tecnico “Normativa ambientale di riferimento e adempimenti per i porticcioli turistici e i campi da golf” Autore Direzione Scientifica ARPAL Ottobre 2006 LEGISLAZIONE E ADEMPIMENTI NORMATIVI IN CAMPO AMBIENTALE PER LE STRUTTURE TURISTICHE PARTECIPANTI AL PROGETTO PHAROS PORTICCIOLI TURISTICI Depurazione dei reflui urbani e trattamento delle acque piovane Italia • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”. Regione Liguria • Legge Regionale n. 43 del 16/08/1995. "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento" • Legge Regionale n.18 del 21/06/1999. “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”. • Delibera Giunta Regionale n. 1119 del 8/10/2004 per l’adozione dei Piani di Tutela, pubblicato sul B.U.R.L. del 20/10/2004 Unione Europea • Direttiva n. 94/25/CE del 16/06/94 che impone alle imbarcazioni da diporto di essere dotate di strutture di stoccaggio delle acque reflue e dei rifiuti. • Direttiva n. 2000/59/CE del 27/11/00 che impone ai porti la sistemazione di attrezzature di ricezione per i rifiuti prodotti durante il funzionamento delle navi e per i residui di carico. • Direttiva n. 91/271/CE del 21/05/91 relativa al trattamento delle acque reflue urbane. Deve essere accuratamente valutata la gestione acque di dilavamento dei piazzali ove si effettuano lavaggi delle barche e presso le stazioni di rifornimento del carburante; in attesa che la Regione si pronunci sulla disciplina delle acque di dilavamento dei piazzali, occorre richiedere l’autorizzazione allo scarico alle Province territorialmente competenti che valuteranno gli adempimenti caso per caso. Occorrerà dare particolare rilievo alla problematica del contenimento delle sostanze pericolose tra cui i composti organostannici utilizzati come antivegetativi sulle barche e gli idrocarburi provenienti dalle stazioni di servizio. Gestione dei rifiuti urbani e speciali Italia • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” • D.M. 148/98 “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) , e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.” • D.M. 145/98 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 2” • Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 “Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145 e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148” • L. 70/94 Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale 2 • D.P.C.M. 24/12/2002 e s.m.i. Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003D.lgs. 95/92 “Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati.” • D.M. 392/96 “Regolamento recante le norme tecniche relative all’eliminazione degli oli usati” • D.lgs. 182/03 “Attuazione della direttiva 2000/59/Ce relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico” • Legge 28 gennaio1994, n. 84 e successive modificazioni (legge 647 del 23 dicembre1996 e legge 30 del 27 febbraio 1997) “Riordino della legislazione in materia portuale.” • Decreto legislativo 14 novembre 1994: “Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale”. Nell’ottica di quanto previsto dal decreto Ronchi la gestione dei rifiuti dovrà essere organizzata in modo da ridurre al minimo i rifiuti inviati allo smaltimento e favorire l’impiego di materiali ottenuto dal riciclo di rifiuti. Per i rifiuti pericolosi prodotti dall’impianto dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti secondo quanto previsto dal D.M. 148/98. Tali rifiuti dovranno essere affidati ad un trasportatore iscritto all’albo delle imprese che gestiscono i rifiuti e che risponda ai requisiti previsti dalla norma ADR ed il trasporto dovrà essere accompagnato dal formulario di trasporto dei rifiuti così come previsto dal D.M. 145/98. Per i rifiuti non assimilati agli urbani si dovrà provvedere all’affidamento ad un trasportatore iscritto all’albo delle imprese che gestiscono i rifiuti e alla compilazione del formulario di accompagnamento dei rifiuti così come previsto dal D.M. 145/98. I rifiuti prodotti possono essere o affidati al servizio pubblico di raccolta tramite convenzione, oppure possono essere trasporti in proprio (iscrizione all’Albo come previsto dal comma 8 dell’art. 212 del d. lgs. 152/2006) oppure dovranno essere affidati ad un trasportatore iscritto all’albo delle imprese che gestiscono i rifiuti e, nel caso si tratti di rifiuti pericolosi, che risponda ai requisiti previsti dalla norma ADR. Il trasporto dovrà essere accompagnato dal formulario di trasporto dei rifiuti così come previsto dall’art. 193 del d. lgs. 152/2006 e con le modalità di cui al D.M. 145/98. Inoltre limitatamente ai rifiuti speciali pericolosi dovrà essere presentato il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale come previsto dalla L. 70/94 secondo quanto riportato all’art. 189 del d. lgs. 152/2006, utilizzando il modello di cui al DPCM 24/12/2002 e s.m.i.. Nel caso in cui i rifiuti pericolosi siano conferiti al servizio pubblico di raccolta previa apposita convenzione, la dichiarazione MUD è effettuata dal gestore limitatamente alla quantità conferita. La detenzione e le attività di raccolta e di eliminazione degli oli usati dovranno essere organizzate e svolte secondo le modalità previste dal D.Lgs. 95/92 e dal D.M. 392/96. In particolare qualora sia esercitata attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti, dovrà essere messo a disposizione ed esercito un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell’olio ovvero dovrà essere permesso al consorzio degli oli usati di installare nei locali presso i quali è svolta l’attività, l’impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico. Qualora venga attivato un sistema di raccolta degli oli esausti, il gestore di tale attività dovrà essere autorizzato secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 95/92 e dall’art. 3 del D.M. 392/96. Per attività che producano una quantità superiore a 300 kg/anno di oli usati, gli stessi dovranno essere stivati in modo idoneo per evitare miscelazioni tra oli o qualunque dispersione e dovrà, inoltre, essere tenuto un registro nel quale saranno riportati cronologicamente, per ogni operazione, i dati qualitativi, la provenienza e l’ubicazione degli oli detenuti e smaltiti. Infine i porticcioli dovranno essere inclusi nella pianificazione prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 182/03 “Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti”. 3 Unione Europea • Direttiva n. 75/439/CEE del 16/06/75 che concerne l’eliminazione degli oli usati, modificata dalla direttiva n. 86/01/CEE del 22/12/86. • Direttiva n. 75/442/CEE relativa all’eliminazione dei rifiuti e al recupero dei materiali. • Direttiva n. 91/157/CEE del 18/03/91 relativa a pile ed accumulatori che contengono materiali pericolosi. • Direttiva n. 91/689/CEE del 12/12/91 relativa ai rifiuti pericolosi. • Direttiva n. 94/25/CE del 16/06/94 che impone alle imbarcazioni da diporto di essere dotate di strutture di stoccaggio delle acque reflue e dei rifiuti. • Direttiva n. 94/62/CE relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggi. • Direttiva n. 2000/59/CE del 27/11/00 che impone ai porti la posa di installazioni di raccolta in porto per i rifiuti di gestione delle navi e residui di carichi. Emissioni in atmosfera • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera". Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera gli adempimenti sono legati allo svolgimento di attività nell'ambito portuale, quali ad esempio verniciature o sabbiature. E' importante notare che, rispetto alla normativa previgente, è esplicito il fatto che le attività che producono emissioni in atmosfera, siano esse diffuse o convogliate, debbano essere preventivamente autorizzate, anche nel caso in cui vengano svolte da soggetti diversi. A tale proposito si veda l'articolo 269 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera), in particolare al comma 13. Attività di carenaggio Italia • Decreto legislativo 24 gennaio 1996. “Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 11 della Legge 10 maggio 1976 n. 319, e sue successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino.” • Legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 “disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa,rinascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti”. Inquinamento di tipo chimico e da idrocarburi Italia • Legge 979 del 31 dicembre 1982 “Disposizioni per la difesa del mare” • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”. • Legge 28 febbraio 1992, n. 220. “Interventi per la difesa del mare”. • Legge 27 maggio 1999 n. 175. “Ratifica ed esecuzione dell’atto finale della conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del mar mediterraneo dall’inquinamento con relativi protocolli tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995.” 4 Unione europea • Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 : quadro per l'azione comunitaria in materia di acque • Protocollo d’Atene del 16/05/80 relativo alla protezione del mar mediterraneo contro l’inquinamento da fonti e attività a terra. • Decisioni n. 86/85/CEE del 06/03/86 e n. 88/346/CEE del 16/06/88 relative al sistema comunitario di informazione per il controllo e la riduzione dell’inquinamento in mare. • Direttiva 95/21/CE modificata dalla Direttiva 1997/97/CE relativa alla sicurezza marittima, alla prevenzione dell’inquinamento e alle condizioni di vita. • Decisione n. 2850/2000/CE del 20/12/2000 che stabilisce un quadro comunitario di cooperazione nel campo dell’inquinamento accidentale o doloso. Iter approvativo porticcioli • Decreto Presidente della Repubblica n. 509 del 21 dicembre 1997 – Realizzazione di strutture per la nautica da diporto. Ha regolamentato la disciplina per il rilascio della concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Il regolamento citato è entrato in vigore il 18 aprile 1998 5 CAMPI DA GOLF Depurazione dei reflui urbani e trattamento delle acque piovane Italia • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”. Regione Liguria • Legge Regionale n. 43 del 16/08/1995. "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento" • Legge Regionale n.18 del 21/06/1999. “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”. • Delibera Giunta Regionale n. 1119 del 8/10/2004 per l’adozione del Piano di Tutela delle acque, pubblicato sul B.U.R.L. del 20/10/2004 Unione Europea • Direttiva n. 94/25/CE del 16/06/94 che impone alle imbarcazioni da diporto di essere dotate di strutture di stoccaggio delle acque reflue e dei rifiuti. • Direttiva n. 2000/59/CE del 27/11/00 che impone ai porti la sistemazione di attrezzature di ricezione per i rifiuti prodotti durante il funzionamento delle navi e per i residui di carico. • Direttiva n. 91/271/CE del 21/05/91 relativa al trattamento delle acque reflue urbane. Gestione dei rifiuti urbani e speciali Italia • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” • D.M. 148/98 “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) , e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.” • D.M. 145/98 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 2” • Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 “Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145 e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148” • L. 70/94 Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale • D.P.C.M. 24/12/2002 e s.m.i. Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003D.lgs. 95/92 “Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati.” • D.M. 392/96 “Regolamento recante le norme tecniche relative all’eliminazione degli oli usati” • D.lgs. 182/03 “Attuazione della direttiva 2000/59/Ce relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico” 6 Nell’ottica di quanto previsto dal decreto Ronchi la gestione dei rifiuti dovrà essere organizzata in modo da ridurre al minimo i rifiuti inviati allo smaltimento e favorire l’impiego di materiale ottenuto dal riciclo dei materiali. Per i rifiuti pericolosi prodotti dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti secondo quanto previsto dal D.M. 148/98. Inoltre tali rifiuti dovranno essere affidati ad un trasportatore iscritto all’albo delle imprese che gestiscono i rifiuti e che risponda ai requisiti previsti dalla norma ADR ed il trasporto dovrà essere accompagnato dal formulario di trasporto dei rifiuti così come previsto dal D.M. 145/98. I rifiuti prodotti possono essere o affidati al servizio pubblico di raccolta tramite convenzione, oppure possono essere trasporti in proprio (iscrizione all’Albo come previsto dal comma 8 dell’art. 212 del d. lgs. 152/2006) oppure dovranno essere affidati ad un trasportatore iscritto all’albo delle imprese che gestiscono i rifiuti e, nel caso si tratti di rifiuti pericolosi, che risponda ai requisiti previsti dalla norma ADR. Il trasporto dovrà essere accompagnato dal formulario di trasporto dei rifiuti così come previsto dall’art. 193 del d. lgs. 152/2006 e con le modalità di cui al D.M. 145/98. Inoltre limitatamente ai rifiuti speciali pericolosi dovrà essere presentato il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale come previsto dalla L. 70/94 secondo quanto riportato all’art. 189 del d. lgs. 152/2006, utilizzando il modello di cui al DPCM 24/12/2002 e s.m.i.. Nel caso in cui i rifiuti pericolosi siano conferiti al servizio pubblico di raccolta previa apposita convenzione, la dichiarazione MUD è effettuata dal gestore limitatamente alla quantità conferita. La detenzione e le attività di raccolta e di eliminazione degli oli usati dovranno essere organizzate e svolte secondo le modalità previste dal D.Lgs. 95/92 e dal D.M. 392/96. In particolare qualora sia esercitata attività di rivendita a dettaglio di oli e fluidi lubrificanti dovrà essere messo a disposizione ed esercito un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell’olio oppure, nel caso in cui non provveda direttamente, dovrà permettere al consorzio degli oli usati di installare nei locali pressi i quali è svolta l’attività l’impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico. Qualora si abbia un sistema di raccolta degli oli esausti il gestore di tale attività dovrà essere autorizzato secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 95/92 e dall’art. 3 del D.M. 392/96. Per attività che producano una quantità superiore a 300 kg/anno di oli usati, gli stessi dovranno essere stivati in modo idoneo per evitare miscelazioni tra oli o qualunque dispersione e dovrà, inoltre, essere tenuto un registro nel quale saranno riportati cronologicamente, per ogni operazione, i dati qualitativi, la provenienza e l’ubicazione degli oli detenuti e smaltiti. Unione Europea • Direttiva n. 75/439/CEE del 16/06/75 che concerne l’eliminazione degli oli usati, modificata dalla direttiva n. 86/01/CEE del 22/12/86. • Direttiva n. 91/157/CEE del 18/03/91 relativa a pile ed accumulatori che contengono materiali pericolosi. • Direttiva n. 91/689/CEE del 12/12/91 relativa ai rifiuti pericolosi. • Direttiva n. 94/62/CE relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggi. • Direttiva n. 2006/12/CE del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti. Uso e difesa del suolo. Caratteristiche geologiche Italia • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche. • Regio decreto-legge n. 3267 del 30/12/1923. “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” • D.M. del 11/03/1988. “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”. • Decreto del 14/02/1997. “Direttive tecniche per l’individuazione e la perimetrazione, da parte delle regioni, delle aree a rischio idrogeologico” 7 • Decreto-legge n. 180 del 11/06/1998. “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania” Regione Liguria • Legge Regionale n. 9 del 28/01/1993. “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge n. 183 del 18 maggio 1989” • Legge Regionale n. 4 del 22/01/1999. “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” • Delibera Giunta Regionale n. 357 del 23/03/2001. “Approvazione dei criteri per la redazione della normativa di attuazione dei Piani di Bacino per la tutela dal rischio idrogeologico e relativi allegati tecnici” Acque sotterranee Italia • D. Lgs. n. 275 del 12/ 07/1993. “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche” • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” Regione Liguria • Legge Regionale n. 43 del 16/08/1995. "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento" • Deliberazione del Consiglio Regionale n. 43/1997. “Individuazione delle quattro ATO su base provinciale, forme e modi della cooperazione fra Enti Locali, libertà nella scelta della forma associativa” • Delibera Giunta Regionale n. 1119 del 8/10/2004 per l’adozione del Piano di Tutela delle acque, pubblicato sul B.U.R.L. del 20/10/2004 8