STATUTO
DELLA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
BIETICOLTORI
Approvato dall’Assemblea Generale Straordinaria
Bologna, 20 maggio 2013
Indice
TITOLO I .........................................................................................................................................3
COSTITUZIONE E SCOPI...............................................................................................................3
Art. 1 .............................................................................................................................................................. 3
Art. 2 ...................................................................................................................................................... 3
Art. 3 ...................................................................................................................................................... 3
Art. 4 ...................................................................................................................................................... 3
TITOLO II........................................................................................................................................5
SOCI ED ENTI AFFILIATI.................................................................................................................... 5
Art. 5 ...................................................................................................................................................... 5
Art. 6 ...................................................................................................................................................... 5
Art. 7 ...................................................................................................................................................... 5
Art. 8 ...................................................................................................................................................... 5
Art. 9 ...................................................................................................................................................... 5
Art. 10 .................................................................................................................................................... 6
Art. 11 .................................................................................................................................................... 6
TITOLO III......................................................................................................................................8
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE ED ELEZIONI DEI CONSIGLIERI DI BACINO ....................8
Art. 12 .................................................................................................................................. 8
Art. 13 .................................................................................................................................................... 8
TITOLO IV.......................................................................................................................................9
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE .......................................................................................................... 9
Art. 14 .................................................................................................................................. 9
Art. 15 .................................................................................................................................. 9
Art. 16 .................................................................................................................................. 9
Art. 17 .................................................................................................................................. 9
Art. 18 .................................................................................................................................. 9
Art. 19 ................................................................................................................................ 10
Art. 20 ................................................................................................................................ 10
Art. 21 ................................................................................................................................ 10
Art. 22 ................................................................................................................................ 11
Art. 23 ................................................................................................................................ 11
Art. 24………………………………………………………………………………………………………………………..…..12
Art. 25 ................................................................................................................................ 12
Art. 26 ................................................................................................................................ 12
Art. 27 ................................................................................................................................ 13
Art. 28 ................................................................................................................................ 13
Art. 29 ................................................................................................................................ 13
TITOLO V .................................................................................................................................14
DIRETTORE GENERALE, SERVIZI E UFFICI ...............................................................................14
Art. 30 ................................................................................................................................ 14
TITOLO VI.....................................................................................................................................15
CONTROVERSIE ...........................................................................................................................15
Art. 31 ................................................................................................................................ 15
TITOLO VII ...................................................................................................................................16
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE .......................................................................................... 16
Art. 32 ................................................................................................................................ 16
Art. 33 ................................................................................................................................ 16
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TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BIETICOLTORI, con sede in Bologna, riconosciuta nella
persona giuridica con R.D. 24-5-1932 numero 1112, è retta dal presente Statuto.
Art. 2
L'Associazione ha personalità giuridica privata.
Art. 3
L'Associazione Nazionale Bieticoltori non ha finalità di lucro ed ha per scopi:
a)
la valorizzazione tecnico-economica della produzione bieticola dei soci e la tutela degli
interessi dei soci coltivatori di bietole, nonché dei soci produttori di altre colture sia
saccarifere sia a destinazione agroenergetiche; essa potrà altresì valorizzare le altre
colture, così come individuate dal Consiglio Direttivo;
b)
l'assistenza, la consulenza tecnica, la valorizzazione economica e la formazione degli
associati al fine del più conveniente collocamento del prodotto.
Art. 4
Per il conseguimento degli scopi suddetti, l'Associazione:
a)
rappresenta i soci nei confronti della Pubblica Amministrazione, dell’Unione Europea e
delle Organizzazioni o Enti nazionali ed internazionali che abbiano scopi affini a quelli
dell'Associazione od utili al raggiungimento di questi;
b)
rappresenta i produttori associati nei confronti dell'industria di trasformazione;
c)
delibera regolamenti e programmi di produzione e di collocamento del prodotto per gli
associati;
d)
promuove la costituzione di Organizzazioni dei Produttori, sulla base della vigente
legislazione, al fine di concentrare l’offerta e la regolazione dei prezzi e dà loro
assistenza;
e)
stipula accordi e contratti, di qualsiasi natura, necessari o comunque utili al
raggiungimento degli scopi statutari;
f)
promuove, divulga, coordina ed aiuta, anche finanziariamente, studi, ricerche ed
indagini, concernenti il miglioramento delle tecniche produttive e la soluzione dei
problemi per una più redditizia coltivazione e conseguenti regolamentazioni di esse;
g)
organizza, esegue e sorveglia i servizi di controllo agricolo e chimico nel rapporto con gli
stabilimenti di trasformazione industriale;
h)
presta assistenza tecnica ai soci;
i)
promuove, partecipa, sostiene ed assiste Enti ed iniziative, tendenti al raggiungimento
degli scopi generali dell'Associazione: in particolare quelli miranti ad assicurare ai
produttori soci, mezzi tecnici appropriati ed idonee attrezzature per la migliore qualità
ed economicità della produzione;
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j)
svolge attività di ricerca e di sperimentazione;
k)
presta, in particolare, alle aziende dei soci, assistenza e consulenza tecnica nella difesa
fitosanitaria della bietola e delle altre colture di cui all’oggetto sociale anche mediante la
partecipazione ad apposite Società di ricerca e di sperimentazione;
l)
promuove e partecipa ad iniziative per la trasformazione industriale delle bietole e delle
altre colture, sia direttamente che in forma societaria o cooperativa o consortile, al fine
di ottenere per i produttori i migliori risultati economici;
m)
compie tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e di finanziamento,
nonché di partecipazione in altri Enti aventi finalità similari, che si rendono necessarie o
utili per il raggiungimento dei propri scopi.
Per l'espletamento dei suoi compiti l'Associazione si avvale dell'opera e dell'assistenza delle
Organizzazioni Professionali Agricole. L'Associazione potrà altresì avvalersi dell'operato di altri
Enti ed Organismi privati e pubblici nonché delle Organizzazioni dei Produttori.
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TITOLO II
SOCI ED ENTI AFFILIATI
Art. 5
Possono essere soci tutti i produttori di bietole, e/o produttori di colture a destinazione
agroenergetiche e/o altre colture di cui all’oggetto sociale, singoli ed associati, cooperative,
Organizzazioni di Produttori od altri Enti associativi, che abbiano la disponibilità del prodotto.
Non possono essere soci coloro che esplicano attività in concorrenza o in contrasto con
quelle dell'Associazione.
I titolari di terreni agricoli associati a cooperative o ad altri Enti associativi, soci
dell'Associazione, non possono essere soci della stessa se non per i terreni agricoli non
associati ai predetti Enti.
Possono diventare soci di ANB tutti i produttori di cui al presente articolo, che sottoscrivano
un contratto di cessione del prodotto ad un’industria o ad altro Ente operatore a ciò
legittimato dalle norme di settore ed in tale contesto indichino l’Associazione ANB come
quella a cui intendano aderire.
Tale indicazione è assimilata a domanda di adesione a socio di cui all’Art. 6.
Ove non ricorrano le condizioni di cui al capoverso precedente, dovrà essere presentata
domanda di ammissione a socio al Consiglio Direttivo di cui al successivo Art. 6.
Art. 6
Le domande di ammissione a socio debbono essere esaminate, da un comitato ristretto
all’uopo delegato dal Consiglio Direttivo, composto dal Direttore e da due Consiglieri,
nominato ai sensi del successivo Art. 23, lettera m), che le sottoporrà all’approvazione del
Consiglio Direttivo.
Il socio ammesso è iscritto nel libro soci dell’Associazione, che potrà anche essere
elettronico.
L’eventuale rigetto della domanda dovrà essere comunicato all’interessato con adeguate
motivazioni entro giorni 60 dalla domanda stessa.
Art. 7
Il socio è impegnato a mantenere il rapporto associativo per almeno tre annate, che
decorrono dalla data della sua prima iscrizione.
Il socio, che per tre anni consecutivi non coltivi bietole o altre colture di cui all’oggetto
sociale perde la qualifica di socio dell'Associazione.
Art. 8
L'ammissione obbliga il socio alla stretta osservanza di tutte le disposizioni dello Statuto,
nonché delle deliberazioni degli organi sociali e delle direttive impartite dall'Associazione.
Art. 9
I soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione i contributi annualmente fissati
5
dall'Assemblea Generale, che ne determina anche le modalità applicative, su proposta del
Consiglio Direttivo.
L'esercizio dei diritti sociali ed amministrativi spetta ai soci in regola con i dovuti pagamenti.
I soci sono tenuti a versare un contributo associativo fisso per il periodo di cui all’Art. 7, che
dà diritto ad un voto in Assemblea Generale. Tale contributo e le eventuali variazioni
verranno determinate dall’Assemblea Generale.
Ove il socio, nel corso dell’esercizio sociale coltivi bietole e/o altre colture destinate alla
produzione di agroenergia e/o altre colture di cui all’oggetto sociale, lo stesso sarà tenuto a
versare all’Associazione un contributo associativo in ragione del valore della produzione
realizzata secondo criteri e modalità fissate dall’Assemblea Generale. In tal caso il contributo
associativo fisso obbligatorio di cui al precedente capoverso, dovrà essere dedotto o
imputato come variazione negativa alla maggiore quota di concorso legata al valore della
produzione agricola.
Art. 10
Al socio che non adempia alle obbligazioni assunte sono applicabili, indipendentemente dalle
eventuali azioni di responsabilità per danni arrecati all'Associazione, le seguenti sanzioni:
a)
la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali per un periodo non superiore ad un anno
per inosservanza degli obblighi statutari, o per violazione delle deliberazioni degli organi
sociali e delle direttive impartite, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dagli organi
sociali dell'Associazione, o per compimento di azioni contrarie agli interessi morali e
materiali dell'Associazione;
b)
la sospensione ipso jure dai diritti sociali fino alla scadenza dell'impegno triennale di
cui all'Art. 7, in caso di adesione del socio ad altro Ente che eserciti attività in
concorrenza od in contrasto con quelle dell'Associazione;
c)
l'esclusione, in caso di gravi infrazioni allo Statuto e in tutti quei casi nei quali la gravità
dei fatti non consenta la permanenza nell'Associazione.
Prima di applicare una delle dette sanzioni, il Consiglio Direttivo deve contestare al socio gli
addebiti con lettera raccomandata, concedendogli un congruo termine, non minore di giorni
quindici, per presentare le proprie giustificazioni.
La conseguente decisione del Consiglio Direttivo relativa alla sanzione da applicare, deve
essere motivata e comunicata per esteso all'interessato con lettera raccomandata.
Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, il socio può proporre ricorso al Collegio dei
Probiviri, presentandolo al Presidente dell'Associazione entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla comunicazione della delibera del Consiglio.
In ogni caso il socio resta tenuto all'osservanza di quanto indicato all'Art. 9, 1° capoverso.
Art. 11
ENTI AFFILIATI
Possono, altresì, aderire all’ANB in qualità di Enti affiliati, Associazioni ed altri Enti, che
abbiano scopi che si armonizzino con quelli dell’ANB.
I suddetti Enti, devono presentare apposita domanda per aderire all’ANB.
Sull’ammissione delibera il Consiglio Direttivo.
6
Gli Enti affiliati sono tenuti a corrispondere all’ANB un contributo annuo nella misura
deliberata dal Consiglio Direttivo.
L’adesione all’ANB comporta per gli Enti affiliati, l’obbligo di non perseguire fini in contrasto
con quelli dell’ANB stessa.
Appositi accordi fra l’ANB e gli Enti affiliati dovranno precisare i rapporti di reciproca
collaborazione e l’eventuale livello di rappresentanza nei rispettivi organi.
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TITOLO III
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE ED ELEZIONI DEI DELEGATI DI BACINO
Art. 12
L'Associazione si articola sul territorio nazionale in Bacini individuati e proposti dal Consiglio
Direttivo ed approvati dall'Assemblea Generale, secondo criteri che saranno ritenuti idonei
alla reale rappresentanza dei soci. Detti Bacini potranno essere modificati su iniziativa del
Consiglio Direttivo e sempre su approvazione dell’Assemblea Generale, qualora emergesse
l’opportunità di provvedere ad una loro diversa ripartizione.
I produttori all'atto dell'ammissione a socio dell'Associazione, a norma degli Artt. 5 e 6, sono
assegnati al Bacino in cui è ubicata la superficie aziendale destinata alla produzione per cui
sono associati. Nel caso in cui detta superficie sia situata in più Bacini, il socio sarà iscritto a
ciascuno di essi per le rispettive porzioni della medesima superficie.
Art. 13
I soci iscritti al medesimo Bacino, che nei tre anni dalla data di iscrizione abbiano realizzato
almeno per una annualità una delle produzioni di cui all’art. 5, procedono alla elezione dei
delegati in numero proporzionale alla produzione lorda vendibile realizzata in ciascun bacino,
secondo i criteri e i parametri fissati dal regolamento elettorale.
Le elezioni hanno luogo secondo i criteri fissati dal regolamento elettorale, predisposto dal
Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea Generale, come stabilito agli artt. 19 e 23.
I delegati costituiscono l’Assemblea Generale dell’Associazione.
La data delle elezioni è stabilita dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e comunicata con le
modalità ritenute più idonee.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui
avranno inizio e termine le votazioni.
L’individuazione e la costituzione dei seggi elettorali sono affidate al Consiglio Direttivo.
Per l’elezione dei delegati di ciascun bacino, ciascun socio disporrà di un numero di voti
calcolato in relazione alla media dei contributi associativi di cui all’art. 9, versati nel triennio
precedente secondo i criteri che verranno stabiliti dall’Assemblea Generale di cui all’art. 14.
Ogni socio può essere portatore di un massimo di tre deleghe rilasciate da altri soci persone
fisiche, giuridiche ovvero enti collettivi di qualsiasi natura.
Le persone giuridiche (le Organizzazioni dei Produttori, le società di qualsiasi tipo e gli altri
enti associativi) partecipano alle elezioni in persona del loro legale rappresentante o di suo
delegato, ovvero di procuratore speciale, il quale potrà rappresentare un numero di persone
giuridiche non superiore a cinque.
In caso di cessazione di un Delegato, subentra in sua vece il socio primo dei non eletti della
medesima lista.
8
TITOLO IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 14
Sono organi dell'Associazione:
1)
l'Assemblea Generale;
2)
il Consiglio Dirett ivo;
4)
il Presidente;
5)
il Collegio dei Revisori dei conti;
6)
i l Co ll eg io d ei P r obiv ir i. Art. 15
L'Assemblea Generale, costituita dai delegati eletti nei Bacini ai sensi dell’Art. 13 e dai
componenti il Consiglio Direttivo, è convocata dal Presidente dell’Associazione, in seguito a
delibera del Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata ai componenti suddetti, da
inviarsi almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza. La comunicazione deve
indicare l'ordine del giorno, la sede, il giorno e l'ora sia della prima che della seconda
convocazione.
L'Assemblea Generale deve essere convocata entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio sociale
per l’approvazione da parte della stessa del bilancio, salvo il maggior termine stabilito all’Art.
29.
L'Assemblea Generale è altresì convocata su richiesta del Consiglio Direttivo ovvero di un
numero di componenti del Consiglio Direttivo pari almeno ad un terzo.
Art. 16
Ogni componente dell’Assemblea Generale ha diritto ad un voto.
Non è ammessa delega né procura a terzi.
Art. 17
L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione, e, in caso di sua assenza
o impedimento, dal Vice Presidente.
Il Direttore Generale dell’Associazione funge da segretario dell’Assemblea Generale e redige il
verbale delle adunanze.
Art. 18
In prima convocazione l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita quando è presente la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione
l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia
il numero dei presenti.
L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei
voti presenti.
Per l'approvazione delle modifiche statutarie è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
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Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro
responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di
mano, secondo decisione dell'Assemblea Generale. Le votazioni per le elezioni delle cariche
sociali debbono sempre avvenire a scrutinio segreto salvo che l’Assemblea Generale
all’unanimità non deliberi diversamente.
L'Assemblea Generale provvede, ove occorra, alla nomina di due scrutatori.
Art. 19
E' di competenza dell'Assemblea Generale ordinaria:
a)
determinare, su proposta del Consiglio Direttivo ed in conformità ai criteri generali di cui
all'Art. 12, i Bacini e stabilire il relativo numero dei i delegati da eleggere come da Art.
13, in proporzione al valore della produzione;
b)
eleggere il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione scegliendoli tra i soci o i
legali rappresentanti dei soci dell'Associazione Nazionale Bieticoltori;
c)
eleggere i componenti del Consiglio Direttivo di cui all’Art. 21, lettera d) scegliendoli tra
i soci o i legali rappresentanti dei soci dell'Associazione Nazionale Bieticoltori;
d)
determinare l'indirizzo generale dell'attività dell’Associazione in relazione agli scopi
statutari della stessa;
e)
approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, il regolamento elettorale, i relativi
adempimenti operativi nonché i criteri per la formazione delle liste e per l’attribuzione
del voto;
f)
approvare il bilancio anche preventivo
g)
determinare la misura e le modalità di pagamento dei contributi annuali di associazione;
h)
eleggere tre Revisori effettivi dei conti, dei quali uno con funzioni di Presidente e due
Revisori supplenti, anche non soci, fissandone l'emolumento;
i)
eleggere tre componenti il Collegio dei Probiviri, dei quali uno con funzioni di Presidente,
scelti tra non soci;
;
Art. 20
Sono di competenza dell’Assemblea Generale straordinaria:
a)
le modificazioni statutarie;
b)
lo scioglimento dell’Associazione. Art.
21
Il Consiglio Direttivo è formato:
a) dal Presidente dell'Associazione;
b) dal Vice Presidente;
c)
da sette membri eletti dall’Assemblea Generale di cui all’Art. 19 lettera c) favorendo la
rappresentanza di ciascuna delle aree geografiche (Nord, Centro e Sud) del Paese.
E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cooptare nel Consiglio stesso fino ad un massimo di
due componenti da scegliere anche tra i non soci, i quali parteciperanno alle riunioni del
10
Consiglio con voto consultivo.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 22
Il Consiglio Direttivo si riunisce di massima una volta ogni trimestre, o comunque quando il
Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta almeno metà dei suoi membri.
La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione con lettera raccomandata, ovvero
con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo come telefax, posta elettronica o altri mezzi
similari, da inviare a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima
della riunione; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente od in via
telematica con adeguato riscontro due giorni prima della riunione.
Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo, occorre la presenza di almeno un terzo
dei suoi membri oltre il Presidente. E’ ammessa la presenza in audio e/o video conferenza.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo:
1) cura l'attuazione del programma dell'Associazione in base al presente Statuto ed alle
delibere dell'Assemblea Generale ed è competente a deliberare e decidere su ogni
questione ed oggetto di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia dallo
Statuto riservata alle competenze dell'Assemblea Generale.
Il Consiglio Direttivo ha il compito, nell'ambito delle direttive fissate dall'Assemblea Generale
di:
a)
predisporre ed aggiornare, sulla base dei criteri generali di cui all'Art. 12,
l’organizzazione dei Bacini, con il relativo numero di delegati da eleggere, da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea Generale;
b)
determinare le ulteriori colture di cui all’Art. 3 da valorizzare;
c)
predisporre il bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea Generale per l'approvazione;
d)
deliberare la convocazione dell'Assemblea Generale;
e)
deliberare l'apertura di eventuali "recapiti", quando si renda necessaria una più
capillare assistenza ai soci;
f)
deliberare circa la proposizione o rinuncia di qualsiasi ricorso amministrativo, ed azione
giudiziaria attiva o passiva in qualunque ordine e grado, nominando avvocati e
procuratori, nonché di rinunciare alle azioni proposte o transigerle, nonché presentare
denuncie o querele nell’interesse dell’Associazione;
g)
addivenire ad arbitrati rituali o irrituali, procedendo alla firma del compromesso ed alla
nomina degli arbitri;
h)
procedere ad acquisti e vendite mobiliari od immobiliari, ed a qualsiasi operazione
bancaria attiva o passiva; prestare fidejussioni; accettare donazioni; consentire ad
iscrizioni o cancellazioni ipotecarie;
i)
deliberare l'adesione e la partecipazione dell'Associazione alle iniziative di cui all'Art. 4,
lettera l) ed a qualsiasi altra iniziativa avente per finalità la difesa ed il miglioramento
11
dell'attività bieticola e di quelle agroenergetiche e/o di altre colture di cui all’Art. 3 del
presente Statuto;
j)
deliberare su proposta del Comitato di cui all’Art. 6, l’ammissione dei soci e i
provvedimenti di cui all’Art. 10;
k)
nominare il Comitato ristretto di cui all’Art. 6;
l)
predisporre il regolamento elettorale da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea
Generale.
m)
affidare ad uno o più Consiglieri deleghe specifiche su determinate materie;
n)
deliberare la nomina e il trattamento ed il licenziamento del Direttore generale;
o)
deliberare le assicurazioni, il trasferimento, il trattamento economico, le promozioni ed
il licenziamento del personale dell’Associazione;
p)
proporre l’istituzione, le attribuzioni, le modifiche e la cessazione dei servizi e degli
uffici dell’Associazione;
Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente facoltà proprie.
Art. 24
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione ad ogni effetto di fronte ai terzi ed in
giudizio, e ne ha la firma. Egli intrattiene gli opportuni contatti con le Autorità di Governo,
con le Autorità dell’Unione Europea e con tutti gli Enti di rappresentanza delle categorie
operative nei campi di attività di ANB nazionali e di altri Paesi.
Il Presidente cura il buon andamento dell'Associazione, sorveglia a che sia data esecuzione
alle delibere dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza;
firma i mandati di pagamento.
Il Presidente è di diritto Presidente dell'Assemblea Generale dell'Associazione, del Consiglio
Direttivo.
Il Presidente può essere eletto per non più di due mandati consecutivi, salvo deroga
dell’Assemblea Generale, votata all’unanimità dei presenti.
Il Vice Presidente sostituisce, in caso di assenza temporanea, il Presidente nell'esercizio dei
suoi poteri e nell'espletamento dei compiti ad esso demandati.
Art. 25
Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni
di Presidente, e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale e scelti anche tra persone
non socie dell'Associazione. Essi devono essere iscritti all'albo dei Revisori dei conti, restano
in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Revisori dei conti effettivi devono essere invitati ad assistere all'Assemblea Generale
dell'Associazione e alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 26
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente,
scelti dall'Assemblea Generale tra persone non socie dell'Associazione.
12
In caso di cessazione di uno dei membri, provvede alla sostituzione il Consiglio Direttivo, fino
alla prossima Assemblea Generale.
I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di controversia il Collegio dei Probiviri interviene ai sensi dell’Art. 31.
Art. 27
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili da essa acquistati o
comunque ad essa pervenuti, nonché dagli eventuali fondi, accantonamenti, riserve ed
avanzi di gestione.
Del patrimonio deve essere tenuto, in apposito registro, inventario aggiornato.
Art. 28
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative versate dai soci;
b) dalle rendite patrimoniali e da altri proventi;
c)
dagli eventuali contributi di privati o Enti provinciali, regionali, nazionali e comunitari o
di altra natura pubblica.
Art. 29
L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea
Generale il bilancio per l'approvazione da parte della stessa. Detto termine potrà essere
prorogato di ulteriori 60 giorni qualora, sussistano giustificati motivi.
Gli eventuali residui netti saranno utilizzati secondo deliberazioni dell'Assemblea Generale: in
nessun caso si farà luogo a distribuzioni di utili.
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TITOLO V
DIRETTORE GENERALE, SERVIZI E UFFICI
Art. 30
Il Direttore Generale dell'Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'Art. 23,
lettera n), è responsabile del regolare funzionamento dei servizi e uffici centrali e periferici ed
è il capo di tutto il personale sul quale esercita la debita sorveglianza disciplinare e morale.
Egli:
a)
provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
b) è responsabile della regolarità della gestione amministrativa e verifica la correttezza dei
mandati di pagamento prima della firma del Presidente;
c)
provvede alla organizzazione dei servizi e uffici centrali e periferici dell'Associazione;
d) propone al Consiglio Direttivo l'assunzione, le promozioni, il trattamento economico, il
trasferimento ed il licenziamento del personale ed eventuali provvedimenti disciplinari;
e)
esplica gli altri compiti che possono essergli delegati dal Consiglio Direttivo o dal
Presidente.
Egli interviene alle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e, nella qualità di
segretario, ne redige i verbali e li firma congiuntamente al Presidente.
14
TITOLO VI
CONTROVERSIE
Art. 31
Le controversie di qualsiasi natura tra l'Associazione ed i suoi soci, circa l'interpretazione ed
applicazione sia delle norme statutarie che delle disposizioni emanate dall'Associazione sono
demandate, purché deferibili ad un Collegio Arbitrale, al giudizio del Collegio dei Probiviri che
decide, quale amichevole compositore, con lodo non impugnabile.
Per ogni controversia è competente il Foro di Bologna.
15
TITOLO VII
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 32
In caso di scioglimento dell'Associazione, che dovrà essere deliberato dalla maggioranza dei
2/3 dei presenti all'Assemblea Generale straordinaria, la stessa procederà alla nomina di un
liquidatore e determinerà l'Ente o gli Enti preferibilmente agricoli, ai quali debbono essere
assegnate le attività che residueranno dalla liquidazione.
Art. 33
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed
ai principi generali del diritto.
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Scarica

statuto della associazione nazionale bieticoltori