STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE BIETICOLTORI Approvato dall’Assemblea Generale Straordinaria Bologna, 20 maggio 2013 Indice TITOLO I .........................................................................................................................................3 COSTITUZIONE E SCOPI...............................................................................................................3 Art. 1 .............................................................................................................................................................. 3 Art. 2 ...................................................................................................................................................... 3 Art. 3 ...................................................................................................................................................... 3 Art. 4 ...................................................................................................................................................... 3 TITOLO II........................................................................................................................................5 SOCI ED ENTI AFFILIATI.................................................................................................................... 5 Art. 5 ...................................................................................................................................................... 5 Art. 6 ...................................................................................................................................................... 5 Art. 7 ...................................................................................................................................................... 5 Art. 8 ...................................................................................................................................................... 5 Art. 9 ...................................................................................................................................................... 5 Art. 10 .................................................................................................................................................... 6 Art. 11 .................................................................................................................................................... 6 TITOLO III......................................................................................................................................8 ARTICOLAZIONE TERRITORIALE ED ELEZIONI DEI CONSIGLIERI DI BACINO ....................8 Art. 12 .................................................................................................................................. 8 Art. 13 .................................................................................................................................................... 8 TITOLO IV.......................................................................................................................................9 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE .......................................................................................................... 9 Art. 14 .................................................................................................................................. 9 Art. 15 .................................................................................................................................. 9 Art. 16 .................................................................................................................................. 9 Art. 17 .................................................................................................................................. 9 Art. 18 .................................................................................................................................. 9 Art. 19 ................................................................................................................................ 10 Art. 20 ................................................................................................................................ 10 Art. 21 ................................................................................................................................ 10 Art. 22 ................................................................................................................................ 11 Art. 23 ................................................................................................................................ 11 Art. 24………………………………………………………………………………………………………………………..…..12 Art. 25 ................................................................................................................................ 12 Art. 26 ................................................................................................................................ 12 Art. 27 ................................................................................................................................ 13 Art. 28 ................................................................................................................................ 13 Art. 29 ................................................................................................................................ 13 TITOLO V .................................................................................................................................14 DIRETTORE GENERALE, SERVIZI E UFFICI ...............................................................................14 Art. 30 ................................................................................................................................ 14 TITOLO VI.....................................................................................................................................15 CONTROVERSIE ...........................................................................................................................15 Art. 31 ................................................................................................................................ 15 TITOLO VII ...................................................................................................................................16 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE .......................................................................................... 16 Art. 32 ................................................................................................................................ 16 Art. 33 ................................................................................................................................ 16 2 TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI Art. 1 L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BIETICOLTORI, con sede in Bologna, riconosciuta nella persona giuridica con R.D. 24-5-1932 numero 1112, è retta dal presente Statuto. Art. 2 L'Associazione ha personalità giuridica privata. Art. 3 L'Associazione Nazionale Bieticoltori non ha finalità di lucro ed ha per scopi: a) la valorizzazione tecnico-economica della produzione bieticola dei soci e la tutela degli interessi dei soci coltivatori di bietole, nonché dei soci produttori di altre colture sia saccarifere sia a destinazione agroenergetiche; essa potrà altresì valorizzare le altre colture, così come individuate dal Consiglio Direttivo; b) l'assistenza, la consulenza tecnica, la valorizzazione economica e la formazione degli associati al fine del più conveniente collocamento del prodotto. Art. 4 Per il conseguimento degli scopi suddetti, l'Associazione: a) rappresenta i soci nei confronti della Pubblica Amministrazione, dell’Unione Europea e delle Organizzazioni o Enti nazionali ed internazionali che abbiano scopi affini a quelli dell'Associazione od utili al raggiungimento di questi; b) rappresenta i produttori associati nei confronti dell'industria di trasformazione; c) delibera regolamenti e programmi di produzione e di collocamento del prodotto per gli associati; d) promuove la costituzione di Organizzazioni dei Produttori, sulla base della vigente legislazione, al fine di concentrare l’offerta e la regolazione dei prezzi e dà loro assistenza; e) stipula accordi e contratti, di qualsiasi natura, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari; f) promuove, divulga, coordina ed aiuta, anche finanziariamente, studi, ricerche ed indagini, concernenti il miglioramento delle tecniche produttive e la soluzione dei problemi per una più redditizia coltivazione e conseguenti regolamentazioni di esse; g) organizza, esegue e sorveglia i servizi di controllo agricolo e chimico nel rapporto con gli stabilimenti di trasformazione industriale; h) presta assistenza tecnica ai soci; i) promuove, partecipa, sostiene ed assiste Enti ed iniziative, tendenti al raggiungimento degli scopi generali dell'Associazione: in particolare quelli miranti ad assicurare ai produttori soci, mezzi tecnici appropriati ed idonee attrezzature per la migliore qualità ed economicità della produzione; 3 j) svolge attività di ricerca e di sperimentazione; k) presta, in particolare, alle aziende dei soci, assistenza e consulenza tecnica nella difesa fitosanitaria della bietola e delle altre colture di cui all’oggetto sociale anche mediante la partecipazione ad apposite Società di ricerca e di sperimentazione; l) promuove e partecipa ad iniziative per la trasformazione industriale delle bietole e delle altre colture, sia direttamente che in forma societaria o cooperativa o consortile, al fine di ottenere per i produttori i migliori risultati economici; m) compie tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e di finanziamento, nonché di partecipazione in altri Enti aventi finalità similari, che si rendono necessarie o utili per il raggiungimento dei propri scopi. Per l'espletamento dei suoi compiti l'Associazione si avvale dell'opera e dell'assistenza delle Organizzazioni Professionali Agricole. L'Associazione potrà altresì avvalersi dell'operato di altri Enti ed Organismi privati e pubblici nonché delle Organizzazioni dei Produttori. 4 TITOLO II SOCI ED ENTI AFFILIATI Art. 5 Possono essere soci tutti i produttori di bietole, e/o produttori di colture a destinazione agroenergetiche e/o altre colture di cui all’oggetto sociale, singoli ed associati, cooperative, Organizzazioni di Produttori od altri Enti associativi, che abbiano la disponibilità del prodotto. Non possono essere soci coloro che esplicano attività in concorrenza o in contrasto con quelle dell'Associazione. I titolari di terreni agricoli associati a cooperative o ad altri Enti associativi, soci dell'Associazione, non possono essere soci della stessa se non per i terreni agricoli non associati ai predetti Enti. Possono diventare soci di ANB tutti i produttori di cui al presente articolo, che sottoscrivano un contratto di cessione del prodotto ad un’industria o ad altro Ente operatore a ciò legittimato dalle norme di settore ed in tale contesto indichino l’Associazione ANB come quella a cui intendano aderire. Tale indicazione è assimilata a domanda di adesione a socio di cui all’Art. 6. Ove non ricorrano le condizioni di cui al capoverso precedente, dovrà essere presentata domanda di ammissione a socio al Consiglio Direttivo di cui al successivo Art. 6. Art. 6 Le domande di ammissione a socio debbono essere esaminate, da un comitato ristretto all’uopo delegato dal Consiglio Direttivo, composto dal Direttore e da due Consiglieri, nominato ai sensi del successivo Art. 23, lettera m), che le sottoporrà all’approvazione del Consiglio Direttivo. Il socio ammesso è iscritto nel libro soci dell’Associazione, che potrà anche essere elettronico. L’eventuale rigetto della domanda dovrà essere comunicato all’interessato con adeguate motivazioni entro giorni 60 dalla domanda stessa. Art. 7 Il socio è impegnato a mantenere il rapporto associativo per almeno tre annate, che decorrono dalla data della sua prima iscrizione. Il socio, che per tre anni consecutivi non coltivi bietole o altre colture di cui all’oggetto sociale perde la qualifica di socio dell'Associazione. Art. 8 L'ammissione obbliga il socio alla stretta osservanza di tutte le disposizioni dello Statuto, nonché delle deliberazioni degli organi sociali e delle direttive impartite dall'Associazione. Art. 9 I soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione i contributi annualmente fissati 5 dall'Assemblea Generale, che ne determina anche le modalità applicative, su proposta del Consiglio Direttivo. L'esercizio dei diritti sociali ed amministrativi spetta ai soci in regola con i dovuti pagamenti. I soci sono tenuti a versare un contributo associativo fisso per il periodo di cui all’Art. 7, che dà diritto ad un voto in Assemblea Generale. Tale contributo e le eventuali variazioni verranno determinate dall’Assemblea Generale. Ove il socio, nel corso dell’esercizio sociale coltivi bietole e/o altre colture destinate alla produzione di agroenergia e/o altre colture di cui all’oggetto sociale, lo stesso sarà tenuto a versare all’Associazione un contributo associativo in ragione del valore della produzione realizzata secondo criteri e modalità fissate dall’Assemblea Generale. In tal caso il contributo associativo fisso obbligatorio di cui al precedente capoverso, dovrà essere dedotto o imputato come variazione negativa alla maggiore quota di concorso legata al valore della produzione agricola. Art. 10 Al socio che non adempia alle obbligazioni assunte sono applicabili, indipendentemente dalle eventuali azioni di responsabilità per danni arrecati all'Associazione, le seguenti sanzioni: a) la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali per un periodo non superiore ad un anno per inosservanza degli obblighi statutari, o per violazione delle deliberazioni degli organi sociali e delle direttive impartite, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dagli organi sociali dell'Associazione, o per compimento di azioni contrarie agli interessi morali e materiali dell'Associazione; b) la sospensione ipso jure dai diritti sociali fino alla scadenza dell'impegno triennale di cui all'Art. 7, in caso di adesione del socio ad altro Ente che eserciti attività in concorrenza od in contrasto con quelle dell'Associazione; c) l'esclusione, in caso di gravi infrazioni allo Statuto e in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza nell'Associazione. Prima di applicare una delle dette sanzioni, il Consiglio Direttivo deve contestare al socio gli addebiti con lettera raccomandata, concedendogli un congruo termine, non minore di giorni quindici, per presentare le proprie giustificazioni. La conseguente decisione del Consiglio Direttivo relativa alla sanzione da applicare, deve essere motivata e comunicata per esteso all'interessato con lettera raccomandata. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, il socio può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, presentandolo al Presidente dell'Associazione entro il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della delibera del Consiglio. In ogni caso il socio resta tenuto all'osservanza di quanto indicato all'Art. 9, 1° capoverso. Art. 11 ENTI AFFILIATI Possono, altresì, aderire all’ANB in qualità di Enti affiliati, Associazioni ed altri Enti, che abbiano scopi che si armonizzino con quelli dell’ANB. I suddetti Enti, devono presentare apposita domanda per aderire all’ANB. Sull’ammissione delibera il Consiglio Direttivo. 6 Gli Enti affiliati sono tenuti a corrispondere all’ANB un contributo annuo nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo. L’adesione all’ANB comporta per gli Enti affiliati, l’obbligo di non perseguire fini in contrasto con quelli dell’ANB stessa. Appositi accordi fra l’ANB e gli Enti affiliati dovranno precisare i rapporti di reciproca collaborazione e l’eventuale livello di rappresentanza nei rispettivi organi. 7 TITOLO III ARTICOLAZIONE TERRITORIALE ED ELEZIONI DEI DELEGATI DI BACINO Art. 12 L'Associazione si articola sul territorio nazionale in Bacini individuati e proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea Generale, secondo criteri che saranno ritenuti idonei alla reale rappresentanza dei soci. Detti Bacini potranno essere modificati su iniziativa del Consiglio Direttivo e sempre su approvazione dell’Assemblea Generale, qualora emergesse l’opportunità di provvedere ad una loro diversa ripartizione. I produttori all'atto dell'ammissione a socio dell'Associazione, a norma degli Artt. 5 e 6, sono assegnati al Bacino in cui è ubicata la superficie aziendale destinata alla produzione per cui sono associati. Nel caso in cui detta superficie sia situata in più Bacini, il socio sarà iscritto a ciascuno di essi per le rispettive porzioni della medesima superficie. Art. 13 I soci iscritti al medesimo Bacino, che nei tre anni dalla data di iscrizione abbiano realizzato almeno per una annualità una delle produzioni di cui all’art. 5, procedono alla elezione dei delegati in numero proporzionale alla produzione lorda vendibile realizzata in ciascun bacino, secondo i criteri e i parametri fissati dal regolamento elettorale. Le elezioni hanno luogo secondo i criteri fissati dal regolamento elettorale, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea Generale, come stabilito agli artt. 19 e 23. I delegati costituiscono l’Assemblea Generale dell’Associazione. La data delle elezioni è stabilita dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e comunicata con le modalità ritenute più idonee. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui avranno inizio e termine le votazioni. L’individuazione e la costituzione dei seggi elettorali sono affidate al Consiglio Direttivo. Per l’elezione dei delegati di ciascun bacino, ciascun socio disporrà di un numero di voti calcolato in relazione alla media dei contributi associativi di cui all’art. 9, versati nel triennio precedente secondo i criteri che verranno stabiliti dall’Assemblea Generale di cui all’art. 14. Ogni socio può essere portatore di un massimo di tre deleghe rilasciate da altri soci persone fisiche, giuridiche ovvero enti collettivi di qualsiasi natura. Le persone giuridiche (le Organizzazioni dei Produttori, le società di qualsiasi tipo e gli altri enti associativi) partecipano alle elezioni in persona del loro legale rappresentante o di suo delegato, ovvero di procuratore speciale, il quale potrà rappresentare un numero di persone giuridiche non superiore a cinque. In caso di cessazione di un Delegato, subentra in sua vece il socio primo dei non eletti della medesima lista. 8 TITOLO IV ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Art. 14 Sono organi dell'Associazione: 1) l'Assemblea Generale; 2) il Consiglio Dirett ivo; 4) il Presidente; 5) il Collegio dei Revisori dei conti; 6) i l Co ll eg io d ei P r obiv ir i. Art. 15 L'Assemblea Generale, costituita dai delegati eletti nei Bacini ai sensi dell’Art. 13 e dai componenti il Consiglio Direttivo, è convocata dal Presidente dell’Associazione, in seguito a delibera del Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata ai componenti suddetti, da inviarsi almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza. La comunicazione deve indicare l'ordine del giorno, la sede, il giorno e l'ora sia della prima che della seconda convocazione. L'Assemblea Generale deve essere convocata entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio sociale per l’approvazione da parte della stessa del bilancio, salvo il maggior termine stabilito all’Art. 29. L'Assemblea Generale è altresì convocata su richiesta del Consiglio Direttivo ovvero di un numero di componenti del Consiglio Direttivo pari almeno ad un terzo. Art. 16 Ogni componente dell’Assemblea Generale ha diritto ad un voto. Non è ammessa delega né procura a terzi. Art. 17 L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione, e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Direttore Generale dell’Associazione funge da segretario dell’Assemblea Generale e redige il verbale delle adunanze. Art. 18 In prima convocazione l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti. Per l'approvazione delle modifiche statutarie è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti. 9 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano, secondo decisione dell'Assemblea Generale. Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali debbono sempre avvenire a scrutinio segreto salvo che l’Assemblea Generale all’unanimità non deliberi diversamente. L'Assemblea Generale provvede, ove occorra, alla nomina di due scrutatori. Art. 19 E' di competenza dell'Assemblea Generale ordinaria: a) determinare, su proposta del Consiglio Direttivo ed in conformità ai criteri generali di cui all'Art. 12, i Bacini e stabilire il relativo numero dei i delegati da eleggere come da Art. 13, in proporzione al valore della produzione; b) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione scegliendoli tra i soci o i legali rappresentanti dei soci dell'Associazione Nazionale Bieticoltori; c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo di cui all’Art. 21, lettera d) scegliendoli tra i soci o i legali rappresentanti dei soci dell'Associazione Nazionale Bieticoltori; d) determinare l'indirizzo generale dell'attività dell’Associazione in relazione agli scopi statutari della stessa; e) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, il regolamento elettorale, i relativi adempimenti operativi nonché i criteri per la formazione delle liste e per l’attribuzione del voto; f) approvare il bilancio anche preventivo g) determinare la misura e le modalità di pagamento dei contributi annuali di associazione; h) eleggere tre Revisori effettivi dei conti, dei quali uno con funzioni di Presidente e due Revisori supplenti, anche non soci, fissandone l'emolumento; i) eleggere tre componenti il Collegio dei Probiviri, dei quali uno con funzioni di Presidente, scelti tra non soci; ; Art. 20 Sono di competenza dell’Assemblea Generale straordinaria: a) le modificazioni statutarie; b) lo scioglimento dell’Associazione. Art. 21 Il Consiglio Direttivo è formato: a) dal Presidente dell'Associazione; b) dal Vice Presidente; c) da sette membri eletti dall’Assemblea Generale di cui all’Art. 19 lettera c) favorendo la rappresentanza di ciascuna delle aree geografiche (Nord, Centro e Sud) del Paese. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cooptare nel Consiglio stesso fino ad un massimo di due componenti da scegliere anche tra i non soci, i quali parteciperanno alle riunioni del 10 Consiglio con voto consultivo. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Art. 22 Il Consiglio Direttivo si riunisce di massima una volta ogni trimestre, o comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta almeno metà dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo come telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, da inviare a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della riunione; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente od in via telematica con adeguato riscontro due giorni prima della riunione. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo, occorre la presenza di almeno un terzo dei suoi membri oltre il Presidente. E’ ammessa la presenza in audio e/o video conferenza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Art. 23 Il Consiglio Direttivo: 1) cura l'attuazione del programma dell'Associazione in base al presente Statuto ed alle delibere dell'Assemblea Generale ed è competente a deliberare e decidere su ogni questione ed oggetto di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia dallo Statuto riservata alle competenze dell'Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo ha il compito, nell'ambito delle direttive fissate dall'Assemblea Generale di: a) predisporre ed aggiornare, sulla base dei criteri generali di cui all'Art. 12, l’organizzazione dei Bacini, con il relativo numero di delegati da eleggere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale; b) determinare le ulteriori colture di cui all’Art. 3 da valorizzare; c) predisporre il bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea Generale per l'approvazione; d) deliberare la convocazione dell'Assemblea Generale; e) deliberare l'apertura di eventuali "recapiti", quando si renda necessaria una più capillare assistenza ai soci; f) deliberare circa la proposizione o rinuncia di qualsiasi ricorso amministrativo, ed azione giudiziaria attiva o passiva in qualunque ordine e grado, nominando avvocati e procuratori, nonché di rinunciare alle azioni proposte o transigerle, nonché presentare denuncie o querele nell’interesse dell’Associazione; g) addivenire ad arbitrati rituali o irrituali, procedendo alla firma del compromesso ed alla nomina degli arbitri; h) procedere ad acquisti e vendite mobiliari od immobiliari, ed a qualsiasi operazione bancaria attiva o passiva; prestare fidejussioni; accettare donazioni; consentire ad iscrizioni o cancellazioni ipotecarie; i) deliberare l'adesione e la partecipazione dell'Associazione alle iniziative di cui all'Art. 4, lettera l) ed a qualsiasi altra iniziativa avente per finalità la difesa ed il miglioramento 11 dell'attività bieticola e di quelle agroenergetiche e/o di altre colture di cui all’Art. 3 del presente Statuto; j) deliberare su proposta del Comitato di cui all’Art. 6, l’ammissione dei soci e i provvedimenti di cui all’Art. 10; k) nominare il Comitato ristretto di cui all’Art. 6; l) predisporre il regolamento elettorale da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea Generale. m) affidare ad uno o più Consiglieri deleghe specifiche su determinate materie; n) deliberare la nomina e il trattamento ed il licenziamento del Direttore generale; o) deliberare le assicurazioni, il trasferimento, il trattamento economico, le promozioni ed il licenziamento del personale dell’Associazione; p) proporre l’istituzione, le attribuzioni, le modifiche e la cessazione dei servizi e degli uffici dell’Associazione; Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente facoltà proprie. Art. 24 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione ad ogni effetto di fronte ai terzi ed in giudizio, e ne ha la firma. Egli intrattiene gli opportuni contatti con le Autorità di Governo, con le Autorità dell’Unione Europea e con tutti gli Enti di rappresentanza delle categorie operative nei campi di attività di ANB nazionali e di altri Paesi. Il Presidente cura il buon andamento dell'Associazione, sorveglia a che sia data esecuzione alle delibere dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza; firma i mandati di pagamento. Il Presidente è di diritto Presidente dell'Assemblea Generale dell'Associazione, del Consiglio Direttivo. Il Presidente può essere eletto per non più di due mandati consecutivi, salvo deroga dell’Assemblea Generale, votata all’unanimità dei presenti. Il Vice Presidente sostituisce, in caso di assenza temporanea, il Presidente nell'esercizio dei suoi poteri e nell'espletamento dei compiti ad esso demandati. Art. 25 Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale e scelti anche tra persone non socie dell'Associazione. Essi devono essere iscritti all'albo dei Revisori dei conti, restano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori dei conti effettivi devono essere invitati ad assistere all'Assemblea Generale dell'Associazione e alle riunioni del Consiglio Direttivo. Art. 26 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente, scelti dall'Assemblea Generale tra persone non socie dell'Associazione. 12 In caso di cessazione di uno dei membri, provvede alla sostituzione il Consiglio Direttivo, fino alla prossima Assemblea Generale. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di controversia il Collegio dei Probiviri interviene ai sensi dell’Art. 31. Art. 27 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili da essa acquistati o comunque ad essa pervenuti, nonché dagli eventuali fondi, accantonamenti, riserve ed avanzi di gestione. Del patrimonio deve essere tenuto, in apposito registro, inventario aggiornato. Art. 28 Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote associative versate dai soci; b) dalle rendite patrimoniali e da altri proventi; c) dagli eventuali contributi di privati o Enti provinciali, regionali, nazionali e comunitari o di altra natura pubblica. Art. 29 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea Generale il bilancio per l'approvazione da parte della stessa. Detto termine potrà essere prorogato di ulteriori 60 giorni qualora, sussistano giustificati motivi. Gli eventuali residui netti saranno utilizzati secondo deliberazioni dell'Assemblea Generale: in nessun caso si farà luogo a distribuzioni di utili. 13 TITOLO V DIRETTORE GENERALE, SERVIZI E UFFICI Art. 30 Il Direttore Generale dell'Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'Art. 23, lettera n), è responsabile del regolare funzionamento dei servizi e uffici centrali e periferici ed è il capo di tutto il personale sul quale esercita la debita sorveglianza disciplinare e morale. Egli: a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Associazione; b) è responsabile della regolarità della gestione amministrativa e verifica la correttezza dei mandati di pagamento prima della firma del Presidente; c) provvede alla organizzazione dei servizi e uffici centrali e periferici dell'Associazione; d) propone al Consiglio Direttivo l'assunzione, le promozioni, il trattamento economico, il trasferimento ed il licenziamento del personale ed eventuali provvedimenti disciplinari; e) esplica gli altri compiti che possono essergli delegati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Egli interviene alle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e, nella qualità di segretario, ne redige i verbali e li firma congiuntamente al Presidente. 14 TITOLO VI CONTROVERSIE Art. 31 Le controversie di qualsiasi natura tra l'Associazione ed i suoi soci, circa l'interpretazione ed applicazione sia delle norme statutarie che delle disposizioni emanate dall'Associazione sono demandate, purché deferibili ad un Collegio Arbitrale, al giudizio del Collegio dei Probiviri che decide, quale amichevole compositore, con lodo non impugnabile. Per ogni controversia è competente il Foro di Bologna. 15 TITOLO VII SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE Art. 32 In caso di scioglimento dell'Associazione, che dovrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei presenti all'Assemblea Generale straordinaria, la stessa procederà alla nomina di un liquidatore e determinerà l'Ente o gli Enti preferibilmente agricoli, ai quali debbono essere assegnate le attività che residueranno dalla liquidazione. Art. 33 Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali del diritto. 16