Ordinamento comunitario e discipline
nazionali dell’azione collettiva:
Il caso del diritto di sciopero
Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136, la
Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri
nei seguenti settori:
a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro,
per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;
b) condizioni di lavoro;
c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori;
[omissis…]
Par.5. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano alle retribuzioni, al diritto di
associazione, al diritto di sciopero né al diritto
di serrata.
l’art. 137 TCE esclude ogni competenza
regolativa “positiva” dell’Unione in
materia di diritto di sciopero e di serrata
non preclude però una competenza
regolativa “negativa” in caso di
contrasto con gli altri diritti del TCE, in
particolare artt. 43 e 49 TCE
Caso Laval (causa C-341/05)
Caso Viking (C-438/05)
Entrambi decisi dalla Grande
Sezione della Corte di Giustizia nel
dicembre 2007
 La nave Rosella, di proprietà della compagnia finlandese Viking Line, svolge
un servizio di traghetto da Helsinki a Tallin (Estonia).
 Nel 2003, adottando una strategia detta di flag of convenience, la Viking
manifesta l’intenzione di registrare la nave sotto bandiera estone e di
assumere
marinai estoni cui intende applicare trattamenti legali e
contrattuali estoni.
 Il sindacato finlandese dei marittimi, con il sostegno del sindacato
internazionale, proclama uno sciopero, diretto ad ostacolare tale disegno.
 La Viking cita i sindacati davanti alla Commercial Court di Londra
(competente perché a Londra è la sede del sindacato internazionale) ed in
primo grado ottiene un provvedimento che ordina la sospensione dello
sciopero.
 La Corte d'appello avvia invece una procedura di rinvio pregiudiziale,
chiedendo alla Corte di Giustizia se lo sciopero possa ritenersi legittimo alla
luce del diritto comunitario
Art. 43 del Trattato CE
Le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di
uno Stato membro nel territorio di un altro Stato
membro sono vietate.
La libertà di stabilimento importa l'accesso alle
attività non salariate e al loro esercizio, nonché la
costituzione e la gestione di imprese, alle condizioni
definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei
confronti dei propri cittadini
 Un appalto per ristrutturare una scuola nella città di
Vaxholm (Svezia), viene vinto dalla impresa lettone Laval,
che impiega lavoratori lettoni cui applica le condizioni di
lavoro e le retribuzioni concordate con il sindacato lettone.
 Iniziati i lavori, il sindacato svedese chiede alla Laval di
sottoscrivere per adesione il contratto collettivo dei
lavoratori edili svedesi.
 Di fronte al rifiuto della Laval, il sindacato proclama uno
sciopero di solidarietà che di fatto blocca il cantiere.
 La Laval si rivolge ad un giudice svedese che solleva la
questione di rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di
giustizia
Art. 49 del Trattato CE
Le restrizioni alla libera prestazione dei servizi
all'interno della Comunità sono vietate nei
confronti dei cittadini degli Stati membri
stabiliti in un paese della Comunità che non sia
quello del destinatario della prestazione
Due temi ormai da tempo dibattuti
LA COMPETIZIONE REGOLATIVA TRA
ORDINAMENTI
LA SOPRAVVIVENZA DEI MODELLI
SOCIALI NAZIONALI
In un sistema caratterizzato da
“esternalità transfrontaliere”
(norme adottate in un paese che
incidono sull’azione di attori
collocati in altri paesi) gli operatori
economici «votano con i piedi» e gli
ordinamenti nazionali sono indotti
ad una concorrenza al ribasso - la
cosiddetta race to the bottom destinata a non trovare ostacoli in
assenza di standard posti a livello
sovranazionale
 Regole lavoristiche
 Modelli di welfare
 Modelli di relazioni industriali
 Autonomia collettiva
(contrattazione)
 Azione collettiva
(sciopero)
OUT-SOURCING
Viking vuole delocalizzare, ossia trasferire la
propria sede all’estero per poi prestare servizi
– a condizioni economicamente più
vantaggiose – anche in altri paesi
Le questioni
essenziali
 E’ il prezzo dell’allargamento
 I paesi di nuova accessione sono entrati a far parte
dell’UE proprio per sfruttare il loro vantaggio
competitivo nel mercato interno
 Le teorie del commercio internazionale (D. Ricardo,
Hoeckscher-Ohlin, Stolper-Samuelson) affermano che
nel lungo periodo una divisione internazionale del lavoro
produce un effetto di riequilibrio nella misura in cui la
remunerazione del fattore lavoro nei paesi di
esportazione sarebbe destinata a crescere, annullando la
differenza tra salari nei paesi ricchi e in quelli poveri
 Può uno sciopero effettuato da lavoratori
residenti in paesi con alti livelli di protezione
sociale essere utilizzato come una legittima
forma di protesta nei confronti di imprese
che, provenienti da paesi low-cost, cercano di
sfruttare il loro vantaggio competitivo?
 Può l’esercizio di un diritto sociale
nazionale (lo sciopero) limitare quello di
una libertà economica sovranazionale (la
libertà di stabilimento o di prestare
servizi)?
Una regola nazionale che si
applichi indistintamente alle
Cosa è vietato dal
imprese
nazionali
di
uno
diritto
Stato membro e a quelle
comunitario?
estere
che
svolgono
attività
Cosa deve
nel territorio di quello Stato
intendersi per
misura nazionale
membro, può essere
restrittiva delle
considerata
una
indebita
libertà economiche
restrizione alle libertà
nel mercato
interno?
economiche del Trattato?
"(...) l' art. 49 del Trattato prescrive non solo la
eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti
del prestatore di servizi a causa della sua nazionalità,
ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione,
anche qualora essa si applichi indistintamente ai
prestatori nazionali ed a quelli degli altri Stati membri,
allorché essa sia tale da vietare o da ostacolare in altro
modo le attività del prestatore stabilito in un altro
Stato membro ove fornisce legittimamente servizi
analoghi
Le imprese lettoni ed estoni lamentano
l’illegittimità delle azioni di sciopero - anche se ad
esse viene applicato il medesimo trattamento
previsto per gli scioperi rivolti “contro” imprese
svedesi o finlandesi - in quanto gli scioperi
produrrebbero un effetto equivalente a una
norma nazionale che imponga una restrizione
dell’offerta di servizi da parte delle imprese di
altri Stati membri
Gli effetti di una
applicazione
incondizionata
del divieto di
misure restrittive
non
discriminatorie
Il drastico ridimensionamento
delle sovranità nazionali
Uno stato membro non
potrebbe prevedere nulla di
diverso rispetto agli altri Stati
membri, nella misura in cui
quella misura potrebbe
ostacolare la mobilità delle
imprese stabilite in uno Stato
membro dove quella misura
non fosse prevista
Il temperamento
del principio (e
dei suoi effetti)
Le cause “giustificative”
delle misure restrittive
Uno Stato membro può
mantenere disposizioni che
siano giustificate da motivi
di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza e di
sanità pubblica, ovvero da
ragioni imperative
d’interesse generale
In linea di principio la Corte tende a riconosce
che ragioni di tutela sociale possono
legittimamente ostacolare la libera
prestazione di servizi da parte di un’impresa
oltre confine che cerchi di sfruttare il proprio
vantaggio competitivo costituito da un più
basso costo del lavoro
Però…
 Uno Stato membro non può subordinare l'esecuzione della
prestazione di servizi sul suo territorio all'osservanza di tutte le
condizioni prescritte per lo stabilimento
 Si dovrà inoltre verificare che questo interesse non sia già
garantito dalle norme dello Stato in cui è stabilito il prestatore e
che lo stesso risultato non possa essere ottenuto mediante
regole meno restrittive
 L'applicazione delle normative nazionali di uno Stato membro
ai prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri dev'essere
idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e
non andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento
 Si deve accertare se tale disciplina comporti, per i lavoratori
interessati, un vantaggio effettivo che contribuisce, in modo
determinante, alla loro tutela sociale
Tra le ragioni imperative d'interesse generale
già riconosciute dalla Corte vi è la tutela dei
lavoratori, qualora tale interesse non sia
tutelato da norme cui il prestatore è soggetto
nello Stato membro in cui risiede e in quanto
siano idonee a garantire il conseguimento dello
scopo perseguito e non vadano oltre quanto
necessario per il suo raggiungimento
La Corte ha sostenuto che l’obbligo per l’impresa estera
distaccante di corrispondere le retribuzioni minime
individuate da un contratto collettivo applicato nel paese
ospite, potrebbe anche essere giudicato incompatibile con
le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione
di servizi ove il giudice nazionale dovesse valutare che le
norme collettive sul salario minimo non abbiano l’obiettivo
di tutelare i lavoratori distaccati (cosa consentita), quanto
quello di proteggere il mercato del lavoro nazionale da
incursioni di imprese straniere (cosa non consentita)
RAGIONI IMPERATIVE DI INTERESSE
GENERALE
=
DIRITTI FONDAMENTALI
COSTITUZIONALMENTE
RICONOSCIUTI?
Il fatto che le autorità di uno Stato membro non abbiano vietato una
manifestazione che ha comportato il blocco totale di una via di
comunicazione tra gli Stati membri non è incompatibile con gli artt. 28 e
29 CE, in quanto tale restrizione al commercio intracomunitario di merci
possa essere giustificata dall'interesse legittimo costituito dalla tutela
degli interessi fondamentali, nella fattispecie quelli dei manifestanti in
materia di libertà di espressione e di libertà di riunione.
Per quanto riguarda questa giustificazione, occorre effettuare un
bilanciamento tra gli interessi di cui si tratta, ossia la libera circolazione
delle merci, che, a talune condizioni, può subire restrizioni per motivi
imperativi di interesse generale, e le libertà di espressione e di riunione,
che sono anch'esse soggette a talune limitazioni giustificate da
obiettivi di interesse generale, ed accertare, con riferimento a tutte le
circostanze di ciascuna fattispecie, se sia stato osservato un giusto
equilibrio tra tali interessi.
Il diritto comunitario non osta a che un’attività economica consistente
nello sfruttamento commerciale di giochi di simulazione di omicidi sia
vietata da un provvedimento nazionale adottato per motivi di
salvaguardia dell’ordine pubblico per il fatto che tale attività viola la
dignità umana.
Infatti, il provvedimento di cui trattasi non può essere considerato
una misura che incide in modo ingiustificato sulla libera prestazione
dei servizi, poiché, da un lato, la tutela dei diritti fondamentali
rappresenta un legittimo interesse che giustifica, in linea di principio,
una limitazione degli obblighi imposti dal diritto comunitario,
ancorché derivanti da una libertà fondamentale garantita dal Trattato
quale la libera prestazione dei servizi, e, d’altro lato, il provvedimento
di cui trattasi corrisponde al livello di tutela della dignità umana che
la Costituzione nazionale ha inteso assicurare nel territorio dello
Stato membro di cui trattasi e non eccede quanto necessario per
conseguire l’obiettivo perseguito
Le norme nazionali che tutelano il lavoro - o
che, a livello costituzionale, riconoscono il
diritto di sciopero come diritto fondamentale possono considerarsi “ragioni imperative di
interesse generale”?
Se si, gli scioperi
sono leciti e Laval e
Viking perdono la
causa
Se no, gli scioperi
sono illeciti e Laval
e Viking vincono la
causa
Sentenze
lette in
aula
Una rappresentazione grafica
(a cura della International Transport Workers’ Federation)
Lo sciopero è escluso
dall'applicazione dell'art. 43?
SI
NO
la causa
continua
Viking perde la
causa
L'art. 43 è
applicabile alle
azioni dei
privati?
SI
NO
la causa
continua
Viking perde la
causa
Le azioni
collettive sono
una
restrizione?
SI
NO
La causa
continua
Viking perde la
causa
E’ una restrizione
discriminatoria?
NO
SI
la causa
continua
La causa
continua
E’ giustificata
da esigenze
imperative di
interesse
generale?
E’ giustificata
da ragioni di
ordine
pubblico ex
art. 46 TCE?
SI
NO
SI
NO
la causa
continua
Viking vince la
causa
Viking perde
la causa
Viking vince la
causa
E’ adeguata e
proporzionata
rispetto allo
scopo?
SI
NO
Viking perde
la causa
Viking vince la
causa
 La direttiva sul distacco prevede che le condizioni di
occupazione riconosciute ai lavoratori distaccati nello Stato
membro ospitante siano determinate
 da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
 e/o, nel settore edilizio, da contratti collettivi dichiarati di applicazione generale.
 La legge svedese sul distacco dei lavoratori - conformemente
alla tradizione del modello sociale scandinavo - lascia
sostanzialmente la materia salariale alla azione delle parti sociali,
che vi provvedono attraverso contratti collettivi (e, se del caso,
scioperi).
Ma il fatto che un datore di lavoro sia tenuto a rispettare solo
“un nucleo di norme imperative di protezione minima nello
Stato membro ospitante” (punto 108), non implica che una
organizzazione sindacale non possa “tentare di indurlo ad
avviare con essa una trattativa sulle retribuzioni da pagare ai
lavoratori distaccati, nonché a sottoscrivere un contratto
collettivo del quale talune clausole stabiliscono, per alcune di
tali materie, condizioni più favorevoli” (punto 110).
Se in Svezia si può scioperare contro
una impresa nazionale a supporto
di rivendicazioni di carattere
salariale, perché la stessa cosa non
può farsi nei confronti di una
impresa straniera?
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