La mobilità dei lavoratori nell’U.E. Libertà economiche e diritti sociali • Art. 45 TFUE: La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è assicurata • Reg. 1612/68/CE • Dir. 2004/38/CE sul diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’U.E. e dei loro familiari • Art. 49 TFUE: Libertà di stabilimento • Art. 56 TFUE: Libertà di prestazione di servizi • Direttiva CE n. 96/71 sul distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionale • Dir. 2006/123/CE sul mercato interno dei servizi Artt. 45, 49, 56 TFUE: Nessi con l’art. 15, § 2, della Carta di Nizza: Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro Dir. 2004/38/CE • Diritto di soggiorno sino a 3 mesi: occorre il solo status di cittadino dell’Unione •Diritto di soggiorno oltre i 3 mesi: spetta a chi riveste la qualifica di lavoratore subordinato o autonomo (ma anche a chi può dimostrare di “essere alla ricerca di un lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo”) •Diritto di soggiorno permanente: 5 anni di presenza legale e continuativa nello Stato ospitante Principio della parità di trattamento tra lavoratori nazionali e stranieri Art. 45, § 2, TFUE: abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro Art. 45, § 4: deroga relativa agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni Il caso della normativa italiana che consentiva assunzioni a termine di lettori universitari in deroga alla disciplina generale delle assunzioni a tempo determinato (sent. CGCE 1989, 91, 93) Il caso Bosman (CGCE 15.12.1995) È stata riconosciuta contraria all’art. 45 TFUE una misura (il pagamento di un’indennità di trasferimento per il passaggio da una società calcistica ad un’altra) capace di intralciare la libera circolazione La normativa sul “distacco” dei lavoratori nell’ambito del mercato dei servizi Dir. 96/71/CE: 3 fattispecie di distacco: 1. Quella dell’impresa che distacchi per conto proprio e sotto la propria direzione, nel territorio di uno Stato membro, nell’ambito di un contratto concluso tra l’impresa che lo invia e il destinatario della prestazione di servizi che opera in tale Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia 2. Distacco di un lavoratore in un’impresa del gruppo (gruppi transnazionali) 3. Distacco da parte di un’impresa di lavoro temporaneo presso un’impresa utilizzatrice avente sede in altro Stato membro La normativa sul “distacco” dei lavoratori nell’ambito del mercato dei servizi Dir. 96/71/CE: Il rispetto degli standard minimi di tutela previsti dalla normativa dello Stato ospitante Art. 3.1. Dir. 96/71/CE (funzione di argine al dumping sociale) Caso Laval (causa C-341/05) Caso Viking (C-438/05) Entrambi decisi dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia nel dicembre 2007 Caso Rüffert (causa C-346/06) Caso Lussemburgo (C-319/06) Entrambi decisi dalla Corte di Giustizia nel 2008 La nave Rosella, di proprietà della compagnia finlandese Viking Line, svolge un servizio di traghetto da Helsinki a Tallin (Estonia). Nel 2003, adottando una strategia detta di flag of convenience, la Viking manifesta l’intenzione di registrare la nave sotto bandiera estone e di applicare all’equipaggio imbarcato sulla Rossella trattamenti legali e contrattuali estoni concordati con i sindacati locali. Il sindacato finlandese dei marittimi, con il sostegno del sindacato internazionale, proclama uno sciopero, diretto ad ostacolare tale disegno. La Viking cita i sindacati davanti la Corte di Londra (competente perché a Londra è la sede del sindacato internazionale) ed in primo grado ottiene un provvedimento che ordina la sospensione dello sciopero. La Corte d'appello avvia invece una procedura di rinvio pregiudiziale, chiedendo alla Corte di Giustizia se lo sciopero possa ritenersi legittimo alla luce del diritto comunitario Art. 49 TFUE (ex 43) Le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro sono vietate. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini Un appalto per ristrutturare una scuola nella città di Vaxholm (Svezia), viene vinto dalla impresa lettone Laval, che impiega lavoratori lettoni (distaccati in Svezia) cui applica le condizioni di lavoro e le retribuzioni concordate con il sindacato lettone. Iniziati i lavori, il sindacato svedese chiede alla Laval di sottoscrivere per adesione il contratto collettivo dei lavoratori edili svedesi. Di fronte al rifiuto della Laval, il sindacato proclama uno sciopero che ha il sostegno, in solidarietà, del sindacato degli elettrici, che di fatto blocca il cantiere. La Laval si rivolge ad un giudice svedese che solleva la questione di rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia Art. 56 TFUE (ex 49) Le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione OUT-SOURCING Viking vuole delocalizzare, ossia trasferire la propria sede all’estero per poi prestare servizi – a condizioni economicamente più vantaggiose – anche in altri paesi Può uno sciopero effettuato da lavoratori residenti in paesi con alti livelli di protezione sociale essere utilizzato come una legittima forma di protesta nei confronti di imprese che, provenienti da paesi low-cost, cercano di sfruttare il loro vantaggio competitivo? Può l’esercizio di un diritto sociale (lo sciopero) limitare quello di una libertà economica garantita dall’ordinamento sovranazionale (la libertà di stabilimento o di prestare servizi)? E’ il prezzo dell’allargamento I paesi di nuova accessione sono entrati a far parte dell’UE proprio per sfruttare il loro vantaggio competitivo nel mercato interno - La legge del Land della Bassa Sassonia in materia di appalti pubblici stabilisce che le imprese partecipanti alle gare devono impegnarsi a corrispondere ai loro dipendenti quanto meno le retribuzioni fissate dal contratto collettivo del luogo di esecuzione della prestazione, nonché a vincolare gli eventuali subappaltatori al rispetto dello stesso obbligo - Una società tedesca (di cui il sig. Rüffert era curatore fallimentare) aveva affidato in subappalto dei lavori edili ad una società avente sede sociale in Polonia - Essendo stato appurato che quest’ultima non rispettava le retribuzioni prescritte da contratto del settore edile, l’amministrazione tedesca aveva risolto il contratto ed irrogato la penale contrattuale alla società tedesca - A tale decisione si è opposto il curatore fallimentare - Il giudice tedesco ha sollevato questione pregiudiziale dinanzi alla CGCE chiedendo se la clausola del bando di gara relativa al rispetto delle retribuzioni vigenti nel luogo di esecuzione dell’appalto, si ponesse in contrasto con la dir. 71/96 (sul distacco dei lavoratori) e se, in quanto andava oltre quanto necessario per la loro tutela, costituisse ostacolo alla libera circolazione dei servizi - Una legge del Granducato del Lussemburgo del 2002, attuativa della Direttiva 96/71, stabilisce che costituiscono “disposizioni imperative di ordine pubblico nazionale” e, in quanto tali, valgono per TUTTI i lavoratori che esercitano un’attività nel territorio del Granducato, INCLUSI QUELLI DISTACCATI, tutte le previsioni (legislative, regolamentari, amministrative, contrattuali erga omnes) riguardanti un’ampia serie di materie del rapporto di lavoro - La commissione ha presentato ricorso alla CGCE chiedendo che essa accertasse che il Granducato del Lussemburgo avesse trasposto in modo inesatto gli artt. 3.1. e 3.10 della Dir. 96/71 Questi casi – fatta eccezione per Viking – hanno posto problemi interpretativi riguardanti anche la Direttiva sul distacco (Dir. 96/71) dei lavoratori Cosa stabilisce questa direttiva? Art. 3.1: Gli Stati membri provvedono affinché le imprese (rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva) garantiscano ai lavoratori distaccati nel loro territorio le condizioni di lavoro e di occupazione fissate, nello stato membro in cui è fornita la prestazione, da disposizioni legali, regolementari o amministrative ovvero, nel solo settore delle costruzioni, da contratti collettivi In linea di principio la Corte tende a riconosce che ragioni di tutela sociale possono legittimamente ostacolare la libera prestazione di servizi da parte di un’impresa oltre confine che cerchi di sfruttare il proprio vantaggio competitivo costituito da un più basso costo del lavoro 1. 2. La libera prestazione dei servizi può essere limitata solo da norme giustificate da ragioni imperative di interesse generale e applicabili a tutte le persone o imprese che esercitino un’attività nel territorio dello Stato ospitante Fra tali ragioni rientra certamente la tutela dei lavoratori (considerata in quanto tale e nella sua interezza scopo legittimo compatibile con il Trattato) 3. Nella misura in cui una normativa interna di tutela del lavoro è suscettibile di limitare una libertà fondamentale garantita dal Trattato, occorre sottoporla ad una valutazione di compatibilità, sulla base di un test di proporzionalità; occorre, cioè, verificare se la normativa lavoristica sia necessaria e proporzionata È necessario che le discipline dei singoli istituti previste dalle disposizioni legali, regolamentari o amministrative ovvero, nel solo settore delle costruzioni, dai contratti collettivi dello Stato in cui è fornita la prestazione siano compatibili con la libera circolazione dei servizi fornita dal Trattato Sent. Viking • Punti 43, 44, 45: richiamo alle Carte europee dei diritti che riconoscono lo sciopero come diritto sociale fondamentale - In quanto tale , esso fa parte integrante dei principi generali del diritto comunitario • Punto 55: Non è esclusa dall’ambito di applicazione dell’art. 49 TFUE un’azione collettiva intrapresa da un sindacato (…) al fine di indurre un’impresa a sottoscrivere un contratto collettivo il cui contenuto sia tale da dissuaderla dall’avvalersi della libertà di stabilimento (azioni come questa costituiscono, cioè, “restrizioni”) •La libertà degli armatori di immatricolare le loro navi in uno Stato diverso da quello di cui sono cittadini rientra nella libertà di stabilimento •Giurisprudenza della CGCE ripresa dalla sentenza: punti 75 e 77 ( lettura ) Sent. Viking • Conclusione: •Posto che le azioni collettive di sciopero costituiscono restrizioni , esse possono, in linea di principio, essere giustificate da una ragione imperativa di interesse generale come la tutela dei lavoratori, purché sia accertato che le stesse sono idonee a garantire la realizzazione del legittimo obiettivo perseguito e non vadano al di là di ciò che è necessario per conseguire tale obiettivo •La Corte rimanda al giudice nazionale del rinvio tale valutazione (test di proporzionalità) Sent. Laval • In Svezia i contratti collettivi non sono provvisti di un regime di efficacia erga omnes •La Dir. 96/71 (art. 3, n. 8) dà agli Stati membri, in mancanza di un sistema di contrattazione collettiva erga omnes , la facoltà di avvalersi dei contratti applicabili a tutte le imprese simili appartenenti al settore interessato •La Svezia non si è avvalsa di questa facoltà •Ergo: punto 110 (lettura) •Molti passaggi della sent Viking vengono ripresi dalla Laval Il concetto di bilanciamento «La Comunità non ha soltanto una finalità economica ma anche una finalità sociale» onde «i diritti che derivano dalle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali devono essere bilanciati con gli obiettivi perseguiti dalla politica sociale» di cui all’art. (ex) 136, § 1. IMP: equivalenza fra obiettivi e valori economici ed obiettivi e valori sociali nel Trattato bilanciamento Il : un concetto chiave che emerge dalle 2 sentenze •Richiede un giudizio di proporzionalità •Adeguatezza rispetto allo scopo •Idoneità della misura restrittiva della libertà economica al raggiungimento dello scopo (ragioni di interesse generale, quali la tutela dei lavoratori) Sent. Rüffert • Problema: l’obbligo di rispettare le condizioni salariali previste dai contratti collettivi applicate nel luogo di esecuzione dei lavori, contemplato dalla legge del Land della Bassa Sassonia , rappresenta una restrizione ingiustificata della libertà di prestazione dei servizi? •La questione non verte – come nei primi due casi - su un’azione di lotta sindacale, ma su un provvedimento legislativo nazionale (di garanzia di diritti sociali dei lavoratori) Sent. Rüffert • Come risolve la CGCE? • il contratto collettivo di cui si chiede applicazione non è un contratto ad efficacia collettiva generalizzata •Ergo: la relativa tariffa salariale non può essere considerata “tariffa salariale minimia” ai sensi dell’art. 3, § 1 della Dir. sul distacco •Dichiarazione finale: lettura C.G.U.E. 15.7.2010 Il caso: • Previdenza complementare aziendale • Attribuzione diretta di contratti, senza gara d’appalto a livello dell’U.E., ad organismi assicurativi individuati tramite contratto collettivo (del comparto dei comuni) •Violazione, da parte della Germania, della normativa europea sulle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi (Dir. 92/50/CE; Dir. 2004/18/CE)? C.G.U.E. 15.7.2010 Il contratto collettivo stipulato nella fattispecie risponde ad una finalità sociale ed è espressione del diritto di negoziazione collettiva riconosciuto dall’art. 28 della Carta di Nizza. Tuttavia: la natura di diritto fondamentale del diritto di negoziazione collettiva e la finalità sociale del TV-EUmw/VKA intesa nella sua globalità non possono, in quanto tali, comportare l’automatico esonero delle amministrazioni e aziende comunali datrici di lavoro dal rispetto degli obblighi imposti dalle direttive 92/50 e 2004/18, le quali danno attuazione alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi nel settore degli appalti pubblici. C.G.U.E. 15.7.2010 C.G.U.E. 15.7.2010 L’esercizio del diritto fondamentale di negoziazione collettiva deve dunque essere contemperato con gli obblighi scaturenti dalle libertà tutelate dal Trattato FUE – che, nella fattispecie, le direttive 92/50 e 2004/18 mirano ad attuare – e deve essere conforme al principio di proporzionalità.