La mobilità dei lavoratori
nell’U.E.
Libertà economiche e
diritti sociali
• Art. 45 TFUE: La libera circolazione dei lavoratori
all’interno dell’Unione è assicurata
• Reg. 1612/68/CE
• Dir. 2004/38/CE sul diritto di circolazione e di
soggiorno dei cittadini dell’U.E. e dei loro familiari
• Art. 49 TFUE: Libertà di stabilimento
• Art. 56 TFUE: Libertà di prestazione di servizi
• Direttiva CE n. 96/71 sul distacco dei lavoratori
nell’ambito di una prestazione di servizi
transnazionale
• Dir. 2006/123/CE sul mercato interno dei servizi
Artt. 45, 49, 56 TFUE: Nessi con l’art. 15, § 2,
della Carta di Nizza:
Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare
un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare
servizi in qualunque Stato membro
Dir. 2004/38/CE
• Diritto di soggiorno sino a 3 mesi: occorre il solo status di
cittadino dell’Unione
•Diritto di soggiorno oltre i 3 mesi: spetta a chi riveste la qualifica
di lavoratore subordinato o autonomo (ma anche a chi può
dimostrare di “essere alla ricerca di un lavoro e di avere buone
possibilità di trovarlo”)
•Diritto di soggiorno permanente: 5 anni di presenza legale e
continuativa nello Stato ospitante
Principio della parità di trattamento tra lavoratori nazionali e
stranieri
Art. 45, § 2, TFUE:
abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità,
tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego,
la retribuzione e le altre condizioni di lavoro
Art. 45, § 4: deroga relativa agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni
Il caso della normativa italiana che consentiva assunzioni a
termine di lettori universitari in deroga alla disciplina
generale delle assunzioni a tempo determinato (sent.
CGCE 1989, 91, 93)
Il caso Bosman
(CGCE 15.12.1995)
È stata riconosciuta contraria all’art. 45 TFUE una misura (il
pagamento di un’indennità di trasferimento per il passaggio
da una società calcistica ad un’altra) capace di intralciare la
libera circolazione
La normativa sul “distacco”
dei lavoratori nell’ambito del
mercato dei servizi
Dir. 96/71/CE:
3 fattispecie di distacco:
1. Quella dell’impresa che distacchi per conto proprio e sotto la propria direzione,
nel territorio di uno Stato membro, nell’ambito di un contratto concluso tra
l’impresa che lo invia e il destinatario della prestazione di servizi che opera in tale
Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro
tra il lavoratore e l’impresa che lo invia
2. Distacco di un lavoratore in un’impresa del gruppo (gruppi transnazionali)
3. Distacco da parte di un’impresa di lavoro temporaneo presso un’impresa
utilizzatrice avente sede in altro Stato membro
La normativa sul “distacco”
dei lavoratori nell’ambito del
mercato dei servizi
Dir. 96/71/CE:
Il rispetto degli standard minimi di tutela previsti dalla normativa dello Stato
ospitante
Art. 3.1. Dir. 96/71/CE
(funzione di argine al dumping sociale)
Caso Laval (causa C-341/05)
Caso Viking (C-438/05)
Entrambi decisi dalla Grande
Sezione della Corte di Giustizia nel
dicembre 2007
Caso Rüffert (causa C-346/06)
Caso Lussemburgo (C-319/06)
Entrambi decisi dalla Corte di
Giustizia nel 2008
 La nave Rosella, di proprietà della compagnia finlandese Viking Line, svolge
un servizio di traghetto da Helsinki a Tallin (Estonia).
 Nel 2003, adottando una strategia detta di flag of convenience, la Viking
manifesta l’intenzione di registrare la nave sotto bandiera estone e di
applicare all’equipaggio imbarcato sulla Rossella trattamenti legali e
contrattuali estoni concordati con i sindacati locali.
 Il sindacato finlandese dei marittimi, con il sostegno del sindacato
internazionale, proclama uno sciopero, diretto ad ostacolare tale disegno.
 La Viking cita i sindacati davanti la Corte di Londra (competente perché a
Londra è la sede del sindacato internazionale) ed in primo grado ottiene un
provvedimento che ordina la sospensione dello sciopero.
 La Corte d'appello avvia invece una procedura di rinvio pregiudiziale,
chiedendo alla Corte di Giustizia se lo sciopero possa ritenersi legittimo alla
luce del diritto comunitario
Art. 49 TFUE (ex 43)
Le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di
uno Stato membro nel territorio di un altro Stato
membro sono vietate.
La libertà di stabilimento importa l'accesso alle
attività non salariate e al loro esercizio, nonché la
costituzione e la gestione di imprese, alle condizioni
definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei
confronti dei propri cittadini
 Un appalto per ristrutturare una scuola nella città di
Vaxholm (Svezia), viene vinto dalla impresa lettone Laval,
che impiega lavoratori lettoni (distaccati in Svezia) cui
applica le condizioni di lavoro e le retribuzioni concordate
con il sindacato lettone.
 Iniziati i lavori, il sindacato svedese chiede alla Laval di
sottoscrivere per adesione il contratto collettivo dei
lavoratori edili svedesi.
 Di fronte al rifiuto della Laval, il sindacato proclama uno
sciopero che ha il sostegno, in solidarietà, del sindacato
degli elettrici, che di fatto blocca il cantiere.
 La Laval si rivolge ad un giudice svedese che solleva la
questione di rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di
giustizia
Art. 56 TFUE (ex 49)
Le restrizioni alla libera prestazione dei servizi
all'interno della Comunità sono vietate nei
confronti dei cittadini degli Stati membri
stabiliti in un paese della Comunità che non sia
quello del destinatario della prestazione
OUT-SOURCING
Viking vuole delocalizzare, ossia trasferire la
propria sede all’estero per poi prestare servizi
– a condizioni economicamente più
vantaggiose – anche in altri paesi
 Può uno sciopero effettuato da lavoratori
residenti in paesi con alti livelli di protezione
sociale essere utilizzato come una legittima
forma di protesta nei confronti di imprese
che, provenienti da paesi low-cost, cercano di
sfruttare il loro vantaggio competitivo?
 Può l’esercizio di un diritto sociale (lo
sciopero) limitare quello di una libertà
economica garantita dall’ordinamento
sovranazionale (la libertà di stabilimento o
di prestare servizi)?
 E’ il prezzo dell’allargamento
 I paesi di nuova accessione sono entrati a far parte
dell’UE proprio per sfruttare il loro vantaggio
competitivo nel mercato interno





- La legge del Land della Bassa Sassonia in materia di appalti pubblici stabilisce che le
imprese partecipanti alle gare devono impegnarsi a corrispondere ai loro dipendenti
quanto meno le retribuzioni fissate dal contratto collettivo del luogo di esecuzione della
prestazione, nonché a vincolare gli eventuali subappaltatori al rispetto dello stesso
obbligo
- Una società tedesca (di cui il sig. Rüffert era curatore fallimentare) aveva affidato in
subappalto dei lavori edili ad una società avente sede sociale in Polonia
- Essendo stato appurato che quest’ultima non rispettava le retribuzioni prescritte da
contratto del settore edile, l’amministrazione tedesca aveva risolto il contratto ed
irrogato la penale contrattuale alla società tedesca
- A tale decisione si è opposto il curatore fallimentare
- Il giudice tedesco ha sollevato questione pregiudiziale dinanzi alla CGCE chiedendo se
la clausola del bando di gara relativa al rispetto delle retribuzioni vigenti nel luogo di
esecuzione dell’appalto, si ponesse in contrasto con la dir. 71/96 (sul distacco dei
lavoratori) e se, in quanto andava oltre quanto necessario per la loro tutela, costituisse
ostacolo alla libera circolazione dei servizi


- Una legge del Granducato del Lussemburgo del 2002,
attuativa della Direttiva 96/71, stabilisce che costituiscono
“disposizioni imperative di ordine pubblico nazionale” e, in
quanto tali, valgono per TUTTI i lavoratori che esercitano
un’attività nel territorio del Granducato, INCLUSI QUELLI
DISTACCATI, tutte le previsioni (legislative, regolamentari,
amministrative, contrattuali erga omnes) riguardanti
un’ampia serie di materie del rapporto di lavoro
- La commissione ha presentato ricorso alla CGCE
chiedendo che essa accertasse che il Granducato del
Lussemburgo avesse trasposto in modo inesatto gli artt. 3.1.
e 3.10 della Dir. 96/71
Questi casi – fatta eccezione per Viking – hanno posto
problemi interpretativi riguardanti anche la
Direttiva sul distacco (Dir. 96/71) dei lavoratori
Cosa stabilisce questa direttiva?

Art. 3.1: Gli Stati membri provvedono affinché le
imprese (rientranti nell’ambito di applicazione della
direttiva) garantiscano ai lavoratori distaccati nel
loro territorio le condizioni di lavoro e di
occupazione fissate, nello stato membro in cui è
fornita la prestazione, da disposizioni legali,
regolementari o amministrative ovvero, nel solo
settore delle costruzioni, da contratti collettivi
In linea di principio la Corte tende a riconosce
che ragioni di tutela sociale possono
legittimamente ostacolare la libera
prestazione di servizi da parte di un’impresa
oltre confine che cerchi di sfruttare il proprio
vantaggio competitivo costituito da un più
basso costo del lavoro
1.
2.
La libera prestazione dei servizi può essere
limitata solo da norme giustificate da
ragioni imperative di interesse generale e
applicabili a tutte le persone o imprese che
esercitino un’attività nel territorio dello
Stato ospitante
Fra tali ragioni rientra certamente la tutela
dei lavoratori (considerata in quanto tale e
nella sua interezza scopo legittimo
compatibile con il Trattato)
3. Nella misura in cui una normativa interna di
tutela del lavoro è suscettibile di limitare una
libertà fondamentale garantita dal Trattato,
occorre sottoporla ad una valutazione di
compatibilità, sulla base di un
test di proporzionalità;
occorre, cioè, verificare se la normativa
lavoristica sia necessaria e proporzionata

È necessario che le discipline dei singoli istituti
previste dalle disposizioni legali, regolamentari o
amministrative ovvero, nel solo settore delle
costruzioni, dai contratti collettivi dello Stato in cui
è fornita la prestazione siano compatibili con la
libera circolazione dei servizi fornita dal Trattato
Sent. Viking
• Punti 43, 44, 45: richiamo alle Carte europee dei diritti che riconoscono lo
sciopero come diritto sociale fondamentale - In quanto tale , esso fa parte
integrante dei principi generali del diritto comunitario
• Punto 55: Non è esclusa dall’ambito di applicazione dell’art. 49 TFUE un’azione
collettiva intrapresa da un sindacato (…) al fine di indurre un’impresa a
sottoscrivere un contratto collettivo il cui contenuto sia tale da dissuaderla
dall’avvalersi della libertà di stabilimento (azioni come questa costituiscono,
cioè, “restrizioni”)
•La libertà degli armatori di immatricolare le loro navi in uno Stato diverso da
quello di cui sono cittadini rientra nella libertà di stabilimento
•Giurisprudenza della CGCE ripresa dalla sentenza: punti 75 e 77 ( lettura )
Sent. Viking
• Conclusione:
•Posto che le azioni collettive di sciopero costituiscono
restrizioni , esse possono, in linea di principio, essere
giustificate da una ragione imperativa di interesse
generale come la tutela dei lavoratori, purché sia
accertato che le stesse sono idonee a garantire la
realizzazione del legittimo obiettivo perseguito e non
vadano al di là di ciò che è necessario per conseguire tale
obiettivo
•La Corte rimanda al giudice nazionale del rinvio tale
valutazione (test di proporzionalità)
Sent. Laval
• In Svezia i contratti collettivi non sono provvisti di un
regime di efficacia erga omnes
•La Dir. 96/71 (art. 3, n. 8) dà agli Stati membri, in mancanza
di un sistema di contrattazione collettiva erga omnes , la
facoltà di avvalersi dei contratti applicabili a tutte le
imprese simili appartenenti al settore interessato
•La Svezia non si è avvalsa di questa facoltà
•Ergo: punto 110 (lettura)
•Molti passaggi della sent Viking vengono ripresi dalla Laval
Il concetto di bilanciamento
«La Comunità non ha soltanto una finalità economica
ma anche una finalità sociale» onde «i diritti che
derivano dalle disposizioni del Trattato relative alla
libera circolazione delle merci, delle persone, dei
servizi e dei capitali devono essere bilanciati con gli
obiettivi perseguiti dalla politica sociale» di cui
all’art. (ex) 136, § 1.
IMP: equivalenza fra obiettivi e valori economici
ed obiettivi e valori sociali nel Trattato
bilanciamento
Il
: un
concetto chiave che emerge dalle
2 sentenze
•Richiede un giudizio di proporzionalità
•Adeguatezza rispetto allo scopo
•Idoneità della misura restrittiva della
libertà economica al raggiungimento dello
scopo (ragioni di interesse generale, quali
la tutela dei lavoratori)
Sent. Rüffert
• Problema: l’obbligo di rispettare le condizioni salariali
previste dai contratti collettivi applicate nel luogo di
esecuzione dei lavori, contemplato dalla legge del Land della
Bassa Sassonia , rappresenta una restrizione ingiustificata
della libertà di prestazione dei servizi?
•La questione non verte – come nei primi due casi - su
un’azione di lotta sindacale, ma su un provvedimento
legislativo nazionale (di garanzia di diritti sociali dei
lavoratori)
Sent. Rüffert
• Come risolve la CGCE?
• il contratto collettivo di cui si chiede applicazione non è un
contratto ad efficacia collettiva generalizzata
•Ergo: la relativa tariffa salariale non può essere considerata
“tariffa salariale minimia” ai sensi dell’art. 3, § 1 della Dir. sul
distacco
•Dichiarazione finale: lettura
C.G.U.E. 15.7.2010
Il caso:
• Previdenza complementare aziendale
• Attribuzione diretta di contratti, senza gara d’appalto a
livello dell’U.E., ad organismi assicurativi individuati
tramite contratto collettivo (del comparto dei comuni)
•Violazione, da parte della Germania, della normativa
europea sulle procedure di aggiudicazione degli appalti di
lavori, di forniture e di servizi (Dir. 92/50/CE; Dir.
2004/18/CE)?
C.G.U.E. 15.7.2010
Il contratto collettivo stipulato nella fattispecie risponde ad
una finalità sociale ed è espressione del diritto di negoziazione
collettiva riconosciuto dall’art. 28 della Carta di Nizza.
Tuttavia:
la natura di diritto fondamentale del diritto di negoziazione collettiva
e la finalità sociale del TV-EUmw/VKA intesa nella sua globalità non
possono, in quanto tali, comportare l’automatico esonero delle
amministrazioni e aziende comunali datrici di lavoro dal rispetto degli
obblighi imposti dalle direttive 92/50 e 2004/18, le quali danno
attuazione alla libertà di stabilimento ed alla libera
prestazione dei servizi nel settore degli appalti pubblici.
C.G.U.E. 15.7.2010
C.G.U.E. 15.7.2010
L’esercizio del diritto fondamentale di negoziazione
collettiva deve dunque essere contemperato con gli
obblighi scaturenti dalle libertà tutelate dal Trattato FUE –
che, nella fattispecie, le direttive 92/50 e 2004/18 mirano ad
attuare – e deve essere conforme al principio di
proporzionalità.
Scarica

Dir lav UE 2010 11 (5) Mobilità lavoratori