Ordine dei Geologi della Sicilia
Priolo – 23 dicembre 2013
Gestione Terre e Rocce da scavo
Materiali
dopo il “Decreto del Fare”
Ing. Domenico Sole Greco
Sommario
• Normativa di riferimento
• Classificazione dei rifiuti
• Esclusione dalla normativa sui rifiuti
• Sottoprodotti e End of Waste
• Deposito temporaneo
• Operazioni di recupero e smaltimento
• Gestione dei rifiuti C&D - amianto – attività di scavo
• Gestione dei materiali da scavo e dei riporti
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Normativa di riferimento
• D.M. 05/02/1998: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi
degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 05/02/1997”
• Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di rifiuti
• Decreto MinAmbiente 27 settembre 2010
Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
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Sommario
D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 - Norme in materia ambientale
(in vigore dal 29/04/2006)
Parte quarta: Norme in materia di gestione dei rifiuti
(titolo I) e di bonifica dei siti inquinati (titolo V)
D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 (in vigore dal 13/02/2008):
“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Dlgs 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”
D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (in vigore dal 25/12/2010):
"Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” .
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Sommario
LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2010, N. 9
La Legge Regionale 8 aprile 2010, n. 9 – Gestione
integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, pubblicata
nella GURS n. 18 del 12 aprile 2010, si pone come finalità
(art. 1 - Oggetto e finalità) la disciplina
della gestione integrata dei rifiuti, la messa in sicurezza, la
bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, in
maniera coordinata con le disposizioni del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii., in attuazione delle direttive comunitarie in
materia di rifiuti.
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Principi Generali
Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente
gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di
energia;
e) smaltimento.
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Principi Generali
La disciplina della gestione dei rifiuti a livello comunitario è
ispirata ai principi di:
•precauzione
•prevenzione
•proporzionalità
•responsabilizzazione
•cooperazione
di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella
distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui
originano i rifiuti.
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Principi Generali
Tali principi si realizzano attraverso:
Operazioni effettuate in condizioni tali da garantire la
tutela ambientale
Tracciabilità del rifiuto nelle varie fasi:
Produzione  stoccaggio  trasporto  smaltimento
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Definizione di rifiuto
Dal D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale), Art. 183,
comma 1, lettera a):
“Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o
abbia l’intensione o abbia l’obbligo di disfarsi”
DIVERSI PROBLEMI INTERPRETATIVI
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Definizione di rifiuto
La circolare del MinAmbiente del 28/06/99, ripresa dal D.L. n.
138/2002 (Convertito nella L. n. 178/2002) ha precisato i
seguenti termini:
1. “si disfi”: qualsiasi comportamento atto ad avviare un
materiale o una sostanza ad attività di smaltimento o di
recupero
2. “abbia deciso”: volontà di destinare ad operazioni di
smaltimento e di recupero
3. “abbia obbligo di disfarsi”: l’obbligo di avviare un
materiale, una sostanza o un bene ad operazione di recupero
o di smaltimento stabilito da leggi o da provvedimenti pubblici
(es. ordinanza) o imposto dalla natura della sostanza (es. olio
usato, batterie esauste, materiale putrescibile, ecc.)
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Definizioni
riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti
o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la
stessa finalità per la quale erano stati concepiti
trattamento: operazioni di recupero o smaltimento,
inclusa la preparazione prima del recupero o dello
smaltimento
recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia
di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile,
sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti
utilizzati per assolvere una particolare funzione o di
prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno
dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della
Parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo di operazioni di recupero
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Definizioni
smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero
anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B
alla Parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto
D15 dell'allegato B alla Parte quarta del presente decreto,
nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di
messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C
alla medesima Parte quarta.
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Allegato C
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Allegato B
Produttore di rifiuti
Articolo 183, comma 1, lettera b)
Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè
il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni
di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno
mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.
produttore dei rifiuti è il soggetto che materialmente esegue
l’attività dalla quale si originano i rifiuti (lettura letterale della
norma);
produttore dei rifiuti è colui la cui azione ha fatto sì che si
verificasse la catena di eventi per cui vengono prodotti dei
rifiuti (lettura induttiva).
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Produttore di rifiuti
Implicazione sul generale “sistema di Gestione dei Rifiuti”
-Registri di carico e scarico
-MUD
TRACCIABILITÀ DEL RIFIUTO
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Obblighi del produttore
A seconda del tipo di rifiuto prodotto la normativa
prevede
diversi
obblighi
e,
conseguentemente,
operazioni a carico del produttore
Identificazione
rifiuto
Smaltimento e
altri obblighi
Il produttore deve scegliere il corretto Codice CER di
identificazione del rifiuto al fine di gestire al meglio le
operazioni di smaltimento
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Classificazione dei rifiuti
URBANI
NON
PERICOLOSI
(art.184 comma 2)
PERICOLOSITA’
ORIGINE
Tabellare e Analitico
SPECIALI
(art.184 comma 3)
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PERICOLOSI
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Rifiuti Urbani
 Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi
adibiti ad uso di civile abitazione
 Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi
diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti
urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, c. 2, lett. g del
Dlgs 152/06
 Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
 Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e
aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad
uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua
 Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed
aree cimiteriali
 Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri
rifiuti provenienti da attività cimiteriale
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Rifiuti Speciali
 Rifiuti da attività agricole e agro industriali
 Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i
rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto
disposto dall’art. 184-bis (sottoprodotto);
 Rifiuti da lavorazioni industriali
 Rifiuti da lavorazioni artigianali
 Rifiuti da attività commerciali
 Rifiuti da attività di servizio
 Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i
fanghi prodotti dalla potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque
e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
 Rifiuti derivanti da attività sanitarie
 I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti
 I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
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Rifiuti Pericolosi
L’art. 11 D. Lgs. n° 205 modifica il comma 4,
dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006
“Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di
cui all’Allegato I”
L’allegato I elenca le caratteristiche di pericolo per i rifiuti.
I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono
rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/Ce e ad essi
si applicano le disposizioni della medesima direttiva.
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Rifiuti Pericolosi
Alcuni rifiuti contrassegnati con “*” sono sempre pericolosi
indifferentemente dalla concentrazione di sostanze
pericolose contenute.
Altri rifiuti, sempre contrassegnati con “*” recanti la
dicitura “..diversi/e da quelli/e di cui alla voce..” ,
sono pericolosi se le concentrazioni di sostanze pericolose
contenute sono tali da conferire al rifiuto stesso una o più
delle 15 caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato I
(voci specchio)
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Rifiuti Pericolosi

Si hanno quando lo stesso rifiuto viene indicato nel CER
sia come pericoloso (mediante apposizione di asterisco)
sia come non pericoloso. Il criterio delle CL si applica
solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio".

In questi casi, il rifiuto è pericoloso solo se le sostanze
raggiungono concentrazioni (% rispetto al peso) tali da
conferire ad esso una o più delle 15 caratteristiche di
pericolo di cui all’allegato III alla dir. 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi (Allegato I D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
Voci
"specchio"
Es.
CER 170503* terre e rocce contenenti sostanze pericolose
CER 170504 terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce
CER 170503*
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All. I – Caratteristiche di Pericolo
COD
CLASSIFIC.
Facilmente
infiammabile
H3-A
SPECIFICHE
sostanze e preparati:
liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i
liquidi estremamente infiammabili), o
che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di
energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di
una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a
consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di
accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a
pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida,
sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose
Infiammabile
H3-B
sostanze e preparati liquidi il cui punto
infiammabilità è pari o > a 21°C e < o pari a 55°C;
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di
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All. I – Caratteristiche di Pericolo
COD
CLASSIFIC.
Irritante
H4
Nocivo
H5
Tossico
H6
SPECIFICHE
sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato,
prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può
provocare una reazione infiammatoria
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la
salute di gravità limitata
sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati
molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione
cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti
o cronici e anche la morte
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All. I – Caratteristiche di Pericolo
COD
H7
CLASSIFIC.
SPECIFICHE
Cancerogeno
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o
aumentarne l’incidenza
Corrosivo
sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi,
possono esercitare su di essi un'azione distruttiva
H8
H10
H11
Tossico per la
riproduzione
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni
congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
Mutageno
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici
ereditari o aumentarne l'incidenza;
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All. I – Caratteristiche di Pericolo
Per le seguenti caratteristiche di pericolosità non vengono stabiliti
limiti per poter classificare il rifiuto come pericoloso
COD
CLASSIFIC.
Esplosivo
H1
Comburente
SPECIFICHE
sostanze e preparati che possono esplodere per effetto
della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del
dinitrobenzene;
H2
sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze,
soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione
esotermica
H9
sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine,
conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di
malattie nell'uomo o in altri organismi viventi
Infettivo
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All. I – Caratteristiche di Pericolo
Per le seguenti caratteristiche di pericolosità non vengono stabiliti
limiti per poter classificare il rifiuto come pericoloso
COD
CLASSIFIC.
SPECIFICHE
H12
Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido,
sprigionano un gas tossico o molto tossico
H13
sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione
cutanea, possono dar luogo a una reazione di
ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla
sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;
H15
Sensibilizzanti
Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in
qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un
prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche
sopra elencate.
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All. I – Caratteristiche di Pericolo
Con il D.Lgs. 205/2010 anche per la caratteristica di
pericolo H 14 vengono fissati dei limiti di riferimento per la
classificazione di pericolosità.
COD
CLASSIFIC.
Ecotossico
H14
SPECIFICHE
sostanze e preparati che presentano o possono
presentare rischi immediati o differiti per uno o più
settori dell'ambiente
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Attribuzione codice CER
L’Allegato D del D.Lgs. 152/06 riporta il Catalogo Europeo
dei Rifiuti (CER) che identifica i rifiuti con un CODICE DI 6
CIFRE “quale nomenclatura di riferimento con una
terminologia comune per tutta la Comunità…”
“Obbligo del produttore identificare in maniera
corretta il codice relativo ai propri rifiuti, per le
opportune operazioni di smaltimento o recupero”
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Allegato D – Capitoli dell’Elenco
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché
dal trattamento fisico o chimico di minerali
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura,
caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli,
mobili, polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e
trattamento pirolitico del carbone
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
07 Rifiuti dei processi chimici organici
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti
(pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri
09 Rifiuti dell'industria fotografica
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento
di metalli ed altri materiali
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Allegato D – Capitoli dell’Elenco
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico
superficiale di metalli e plastica
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti
protettivi (non specificati altrimenti)
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno
proveniente da siti contaminati)
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca
collegate
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento
delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla
sua preparazione per uso industriale
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e
industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
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Attribuzione codice CER
primi due numeri
categoria o attività
che genera i rifiuti
secondi due numeri
processo produttivo
che genera il rifiuto
terzi numeri
identificano il
singolo rifiuto
Caratteristiche del CER:
1 - è un elenco unificato (rifiuti pericolosi e non pericolosi)
2 - i rifiuti pericolosi sono evidenziati da un asterisco
3 - sono state introdotte le voci speculari per i rifiuti che diventano pericolosi
solo se superano concentrazioni limite predefinite
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Attribuzione codice CER
Rifiuto da catalogare:
Appartiene ad una
famiglia da 01 a 12 o da
17 a 20
NO
Appartiene ad una delle
famiglie 13, 14 e 15
NO
È possibile attribuirgli un
codice appropriato della
famiglia 16
NO
Ricominciare da capo
considerando anche XX XX 99
SI
SI
SI
È possibile attribuirgli un
codice appropriato (esclusi
XX XX 99)
Esclusioni
Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente
decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici
collegati permanentemente al terreno;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel
corso di attivita' di costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a fini di
costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui e' stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonche' altro materiale agricolo o
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per
la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non
danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.
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Sottoprodotto
È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183,
comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte
le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di
cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la
produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello
stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da
parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza
alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per
l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti
complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
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36
Sottoprodotto
Utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento
diverso dalla normale pratica industriale
è da
intendersi qualsiasi operazione che non faccia perdere
al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche
merceologiche di qualità e le proprietà che esso già
possiede, e che si rende necessaria per il successivo
impiego in un processo produttivo o per il consumo.
OPERAZIONI DI RECUPERO
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Materie Prime Secondarie
MPS - D.Lgs. 04/08 (Correttivo)
(Abrogato dal D.Lgs. 205/2010)
Non costituiscono rifiuti le materie e i prodotti secondari
che siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o
di recupero di rifiuti atti a garantire l'ottenimento di
materiali con caratteristiche merciologiche e di standart
tecnici fissate con futuro D.M. Ambiente, da emanarsi
entro il 31 dicembre 2008. Sino all'emanazione del D.M.
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti
ministeriali 05/02/98, 12/06/02, n. 161 e 17/11/05, n. 269.
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38
End of Wast
Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a
un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la
preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da
adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi
specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od
oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi
specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti
applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti
complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
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39
Deposito Temporaneo
40
Definizioni
Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste
operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la
chiusura;
Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15
dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché
le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in
riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta.
Lo stoccaggio è una FASE di gestione e, in quanto tale, deve
essere autorizzata.
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41
IL CONCETTO DI GESTIONE DI RIFIUTI
nel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152
Raccolta
Trasporto
(Stoccaggio)
Recupero
Smaltimento
42
Definizioni
Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti
effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi
sono prodotti, alle seguenti condizioni […].
Si tratta di una particolarissima forma di "stoccaggio" che
precede ogni e qualsiasi fase della gestione (raccolta,
trasporta, smaltimento o recupero); pertanto, non rientra
nel concetto di gestione.
Il deposito temporaneo è un’ ATTIVITÀ di gestione.
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43
IL CONCETTO DI
GESTIONE DI RIFIUTI
Deposito
temporaneo
A margine, prima
della raccolta, e
dunque prima della
“gestione” formale,
può esistere il
“deposito
temporaneo”
(che non può più
essere effettuato
dopo il trasporto)
nel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152
Raccolta
Trasporto
(Stoccaggio)
Recupero
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Smaltimento
44
IL CONCETTO DI
GESTIONE DI RIFIUTI
Deposito
temporaneo
Costituisce parte
integrante
del ciclo produttivo
perché si può
realizzare solo nel
luogo in cui i
rifiuti sono prodotti
nel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152
Raccolta
Trasporto
(Stoccaggio)
Recupero
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Smaltimento
45
Deposito Temporaneo
CADENZA TRIMESTRALE
> 30 mc di cui al max 10
mc pericolosi
RECUPERO/
SMALTIMENTO
ALMENO UNA VOLTA ALL’ANNO
SE
< 30 mc di cui al max 10
mc pericolosi
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46
Deposito Temporaneo
Come si realizza un
deposito temporaneo?
 Predisporre un'area pavimentata;
 I contenitori possibilmente posizionati al coperto e lontano da
agenti atmosferici;
 Riportare cartelli con i codici CER;
 Riportare segnaletica di sicurezza necessaria;
 Sistemare un deposito per i rifiuti pericolosi ed uno per i rifiuti non
pericolosi
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47
Deposito Temporaneo
Contenuto dell’etichettatura:
•Codice CER, denominazione e descrizione dettagliata
del rifiuto;
•Caratteristiche di pericolo (H) associate al rifiuto
pericoloso completo del significato (es. H5 nocivo, ecc);
•Simbolo
nero su fondo giallo (D.C.I. 27/07/84);
R
•Nome, ragione sociale e indirizzo del produttore;
•Frase di rischio “R” associata alla sostanza pericolosa
contenuta nel rifiuto;
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48
Caratteristiche di Pericolo (All. I)
COD
CLASSIFIC.
COD
CLASSIFIC.
Facilmente
infiammabile
Esplosivo
H1
COD
CLASSIFIC.
Irritante
H4
H3-A
Nocivo
Comburente
H5
H2
Infiammabile
H3
Infettivo
Tossico
H3-B
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H6
49
Caratteristiche di Pericolo (All. I)
COD
CLASSIFIC.
H7
Cancerogeno
COD
CLASSIFIC.
H12
Corrosivo
H8
H10
H13
Ecotossico
Teratogeno
H14
H11
Mutageno
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50
Frasi di Rischio
Sono chiamate frasi R alcune frasi convenzionali che
descrivono i rischi per la salute umana, animale ed
ambientale
connessi alla manipolazione di sostanze
chimiche
Sono frasi codificate dall’UE dalla direttiva 67/548/CE e
successive modifiche.
Ad ogni frase è associato un codice univoco composto dalla
lettera R seguita da un numero.
La normativa prevede che ogni confezione di prodotto
chimico rechi sulla propria le frasi R corrispondenti al
prodotto chimico ivi contenuto.
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51
Frasi di Rischio
Sono complessivamente 68 (se ne riportano per es. alcuni):
R1
Esplosivo allo stato secco
R 2
Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di
ignizione
R3
Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti
di ignizione
R4
Forma composti metallici esplosivi molto sensibili
R5
Pericolo di esplosione per riscaldamento
R6
Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria
R7
Può provocare un incendio
R8
Può provocare l'accensione di materie combustibili
R9
Esplosivo in miscela con materie combustibili
R 10 Infiammabile
R 11 Facilmente infiammabile
R 12 Estremamente infiammabile
Deposito Temporaneo
Rifiuti contenenti amianto (RCA):
Le modalità tecniche con cui effettuare il deposito
temporaneo devono essere ricondotte nell’ambito del
piano di lavoro e/o progetto di bonifica.
Durante il deposito temporaneo, i RCA devono essere
opportunamente raccolti e depositati separatamente da
altri rifiuti di diversa natura.
Tutti i materiali contaminati amianto devono essere
raccolti in modo appropriato in sacchi omologati con
l’etichetta “Attenzione contiene amianto”.
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53
Deposito Temporaneo
Rifiuti
contenenti
amianto (RCA):
H4 Iirritante – R 41
H7 Cancerogeno – R 45, R 49
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54
Deposito Temporaneo
Oli minerali esauriti
Per poter assegnare l'esatta classe di
pericolosità, in alternativa ai metodi di
prova, è necessario consultare la scheda
informativa in materia di sicurezza che il
fabbricante, l'importatore o il distributore
deve fornire gratuitamente all'utilizzatore
(art. 25 D.Lgs. 52/1997 per le sostanze
pericolose e art. 9 D.Lgs. 285/1998 per i
preparati pericolosi).
H3-B
H4
Infiam.
Irritante
R7 …
R41
H5
Nocivo
R20 …
H6
H14
Tossico
Ecotoss
R23 …
R23 …
Deposito Temporaneo
Norme tecniche
Vengono rispettate
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Non vengono rispettate
56
AREA DI DEPOSITO TEMPORANEO
Gestione dei terreni
H=2,7m
Pianta
Volumetria cumulo = 700 mc
Sezione cumulo
Materiali da Scavo
Evoluzione normativa T & R
Il DM 5 settembre 1994 (elenco dei mercuriali, cioè
materiali da ritenersi svincolati dalla normativa sui rifiuti)
annoverava la “roccia di varia pezzatura proveniente
dall’esecuzione degli scavi per l’edilizia, scavi per fondazioni
fabbricati, trincee per posa cavi, tubazioni, scavi per
galleria, etc”.
In vigenza del D.P.R. 915/82, cioè prima
dell’entrata in vigore del D.lgs 22/97, le rocce e
terre di scavo non erano gestite nell’ambito del
regime normativo dei rifiuti.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
59
Evoluzione normativa T & R
L’art. 7 comma 3, lettera b) del D.lgs 22/97
classificava come rifiuti speciali, i rifiuti inerti derivanti da
demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che
derivano da attività di scavo, escludendo dalla
normativa dei rifiuti, in virtù dell’art. 8 comma 2 lettera c)
del medesimo decreto, i materiali non pericolosi derivanti
dall’attività di scavo.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
60
Evoluzione normativa T & R
L’art. 1, comma 9 del D.Lgs 389/97, “Modifiche ed
integrazioni al D.Lgs. 22/97”, sopprimeva i commi 2, 3 e 4
dell’art. 8 del D.Lgs 22/97, facendo sì che i materiali non
pericolosi derivanti dall’attività di scavo (fra cui terre
e rocce) fossero assoggettati anch’essi alla normativa sui
rifiuti.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
61
Evoluzione normativa T & R
L’art 10 della legge 23 marzo 2001 n. 93, “Disposizioni
in campo ambientale”, modificava l’art. 8 del D.Lgs. 22/97
escludendo dai rifiuti le “terre e le rocce da scavo
destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti,
rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti
da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di
inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle
norme vigenti”.
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62
Evoluzione normativa T & R
L’art. 1 della legge 21 dicembre 2001 n. 443
(c.d. legge Lunardi) prevedeva che: “le terre e rocce
da scavo, anche di gallerie non costituiscono rifiuti
anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da
sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione,
perforazione e costruzione, sempreché la composizione
media dell'intera massa non presenti una concentrazione di
inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme
vigenti”.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
63
Evoluzione normativa T & R
L’art. 1 della legge 21 dicembre 2001 n. 443 prevedeva
inoltre che: “il rispetto dei limiti è verificato mediante
accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo.
I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1,
tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente
25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo
che la destinazione urbanistica del sito non richieda un
limite inferiore”.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
64
Evoluzione normativa T & R
Con la “Procedura d’infrazione della Commissione Ue
contro Italia n. C(2002)/2002 del 26 giugno 2002”, la
Commissione delle Comunità Europee riteneva che con la
legge n. 443 del 21 dicembre 2001, la Repubblica Italiana
era venuta meno, in relazione ai rifiuti costituiti da terre e
rocce, agli obblighi previsti dalla direttiva 75/442/Cee come
modificata dalla direttiva 91/156/Cee.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
65
Evoluzione normativa T & R
La legge 31 ottobre 2003, n. 306, “Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003”,
all’art. 23 prevedeva importanti modifiche all’art. 1 della
legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Legge Lunardi) per
l’esclusione delle terre e rocce da scavo dalla normativa sui
rifiuti.
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66
Evoluzione normativa T & R
Legge 31 ottobre 2003, n. 306:
le terre e rocce siano utilizzate, senza trasformazioni
preliminari, secondo le modalità previste nel progetto
sottoposto a VIA ovvero, secondo le modalità previste nel
progetto approvato dall'autorità amministrativa competente
previo parere dell'ARPA“.
Senza trasformazione preliminare: ovvero riutilizzo
tal quale, per il quale non necessitano operazioni di
recupero.
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67
Evoluzione normativa T & R
Art. 186 del D.Lgs. 152/06
L’art. 186 del D.Lgs. 152/06 conferma l’esclusione delle
terre e rocce alle stesse condizioni della legge 31 ottobre
2003, n. 306 e in più prevede:
Nel caso in cui non sia possibile l'immediato riutilizzo del
materiale di scavo, dovrà anche essere indicato il sito di
deposito del materiale, il quantitativo, la tipologia del
materiale. Il riutilizzo dovrà avvenire entro sei mesi
dall'avvenuto deposito, salvo proroga su istanza motivata
dell'interessato.
N.B. RIUTILIZZO PREVIO PARERE ARPA
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68
Evoluzione normativa T & R
Art. 186 del D.Lgs. 152/06 (corr. D.Lgs. 04/08)
Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali
sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri,
riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:
a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o
interventi preventivamente individuati e definiti;
b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza
dell'integrale utilizzo;
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69
Evoluzione normativa T & R
Art. 186 del D.Lgs. 152/06 (corr. D.Lgs. 04/08)
c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia
tecnicamente possibile senza necessità di preventivo
trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i
requisiti merceologici e di qualità ambientale per i siti di
destinazione;
d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o
sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della
parte quarta del presente decreto;
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
70
Evoluzione normativa T & R
Art. 186 del D.Lgs. 152/06 (corr. D.Lgs. 04/08)
f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano
tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini
rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali,
deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è
contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del
medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il
sito di destinazione;
g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
71
Evoluzione normativa T & R
Art. 186 del D.Lgs. 152/06 (corr. D.Lgs. 04/08)
Le terre e rocce da scavo, qualora non siano
utilizzate nel rispetto della disciplina fissata
dall’articolo 186, sono sottoposte alla disciplina dei
rifiuti.
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72
Evoluzione normativa T & R
Art. 186 del D.Lgs. 152/06 (corr. D.Lgs. 04/08)
Sono previste due diverse destinazioni per le terre e rocce da
scavo:
1. per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati;
2. nei processi industriali come sottoprodotti.
Non sono più previste alcune destinazioni d’uso quali il
riempimento delle cave coltivate ed i macinati.
Pertanto il recupero ambientale delle cave esaurite (ex cave di
prestito) anche con terre e rocce necessita di autorizzazione alla
gestione dei rifiuti (R10).
In Sicilia l’Ente preposto è la Provincia.
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73
Evoluzione normativa T & R
Art. 186 del D.Lgs. 152/06 (corr. D.Lgs. 04/08)
Nel rispetto delle condizioni per la configurazione come
“sottoprodotto” e se opportunamente “dimostrato” è
consentito l’utilizzo di terre e rocce da scavo, “in
sostituzione dei materiali di cava” , in cicli produttivi quali
la produzione di macinati oppure l’impiego nelle fornaci per
la produzione di laterizi o nei cementifici (es. argilla).
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74
Evoluzione normativa T & R
Art. 186 del D.Lgs. 152/06 (corr. D.Lgs. 04/08)
Dai punti:
b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale
utilizzo;
g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.
Si rileva l’importanza della rintracciabilità del “materiale”
soprattutto se impiegati in altro ciclo produttivo.
La rintracciabilità del materiale (provenienza, quantità e specifica
destinazione) deve essere garantita dal produttore e
dall’utilizzatore, anche in fase di trasporto, ad es. predisponendo
appositi registri e DdT.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
75
Evoluzione normativa T & R
Art. 186 del D.Lgs. 152/06 (corr. D.Lgs. 04/08)
f) Compatibilità con il sito di destinazione:
L’utilizzo delle terre e rocce in un sito diverso da quello dove
sono state generate non deve comportare alcuna modifica dello
stato di qualità delle matrici ambientali e degli habitat, flora e
fauna.
Es. materiali provenienti da siti che presentano valori di
microinquinanti (metallici e non) alti come fondo naturale, non
possono essere utilizzati in siti caratterizzati da valori molto bassi
o assenti degli stessi, in quanto detto utilizzo non deve in alcun
modo variare la qualità delle matrici ambientali.
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76
Evoluzione normativa T & R
Art. 186 del D.Lgs. 152/06 (corr. D.Lgs. 04/08)
e) […] non provengano da siti contaminati o sottoposti ad
interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del
presente decreto
Articolo 240 comma 1 lettera a)
sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e
determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo,
sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali
strutture edilizie e impiantistiche presenti.
Nota: con D.L. n. 2 del 25/01/2012 è stato inserito anche il materiale
di riporto.
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77
Evoluzione normativa T & R
D.Lgs. 152/06 (corr. D.Lgs. 04/08) – Allegato 5
Concentrazione soglia di contaminazione (CSC) nel suolo e
nelle acque sotterranee in relazione alle specifiche
destinazione d’uso dei siti.
A
B
Siti ad uso
Siti ad uso
verde pubbico, commerciale e
privato e
industriale
residenziale
(mg/kg)
(mg/kg)
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
Acque
Valori limite
per le acque
sotterrenee
(µg/l)
78
DM 471/99: i limiti tabellari (CLA) costituiscono
contemporaneamente le concentrazioni di soglia e
l’obiettivo di bonifica
Detta c una misura di concentrazione, si ha:
Se c < CLA
c
Se c > CLA
Sito NON
contaminato
CLA
CLA
Sito CONTAMINATO
c
I
Intervento di bonifica = I
CLA
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
c
79
D.Lgs. 152/06: i limiti tabellari definiscono le
Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) mentre gli
obiettivi di bonifica, le Concentrazioni Soglia di Rischio
(CSR), sono definiti tramite analisi di rischio.
Se c > CSC
CSC
c
Sito
POTENZIALMENTE
contaminato
Analisi di Rischio sito specifica
CSC
CSR
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CSR > CSC
80
Si possono presentare due casi:
I)
Se c < CSR
CSC
c
CSR
Sito NON contaminato
Monitoraggio
II)
Se c > CSR
CSC
CSR c
Sito CONTAMINATO
Intervento di bonifica = I
CSC
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I
CSR
c
81
Nel caso di sito non contaminato:
I)
Se c < CSR
CSC
c
CSR
Sito NON contaminato
Nel caso di sito non contaminato, teoricamente, le terre
potevano essere riutilizzate.
Il sito di destinazione, per il principio di sito-specificità col
quale si calcola la CSR, avrà sicuramente una diversa CSR
che deve a sua volta calcolata.
Il metodo risultava talmente laborioso che si prendeva
come riferimento la CSC, essendo sito-generica.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
82
Evoluzione normativa T & R
Art. 185 del D.Lgs. 152/06 (Limiti al campo di
applicazione) come modif. dalla L. 28/01/2009 n. 2, in vigore
dal 28/01/2009.
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte
quarta del presente decreto:
…..
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato
naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione,
ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di
costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è
stato scavato.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
83
Gestione T & R - Sicilia
DECRETO 11 dicembre 2008. (GURS 6 febbraio 2009 - n. 6)
Linee guida sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo
a seguito dell'entrata in vigore del decreto
legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008.
Il decreto, tramite le ''linee guida sull'utilizzo'‘, prevede
modalita' e condizioni, tutte le procedure operative di
progetto e amministrativo per l'utilizzo delle terre e rocce
da scavo.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
84
Gestione T & R - Sicilia
DECRETO 11 dicembre 2008.
Linee guida sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo
a seguito dell'entrata in vigore del decreto
legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008.
L’ art. 4 individua il COMUNE come autorità competente a
cui presentare, prima dell'esecuzione dei lavori di
produzione del materiale, ai fini dell'utilizzo dello stesso,
secondo le finalità di cui all'art. 186 del decreto legislativo
n. 152/2006, formale richiesta.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
85
Gestione T & R - Sicilia
DECRETO 11 dicembre 2008. NOTA
Allegato A: Linee guida sull'utilizzo delle terre e rocce da
scavo a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo
n. 4 del 16 gennaio 2008.
La norma nazionale
non prevedeva la possibilita' di
indicare, successivamente all'esecuzione di un certo
intervento, le modalita' di utilizzo del materiale in esubero
derivante dagli scavi ove cio' non fosse avvenuto in sede
progettuale, come pure non prevedeva di variare le
modalita' e/o i luoghi di utilizzo del materiale rispetto a
quelli originariamente previsti in progetto.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
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Gestione T & R - Sicilia
DECRETO 11 dicembre 2008.
Allegato A: Linee guida sull'utilizzo delle terre e rocce da
scavo a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo
n. 4 del 16 gennaio 2008.
Le terre e rocce se utilizzate nell'ambito dello stesso
cantiere di produzione non necessitano di alcuna
autorizzazione.
N.B.: con le limitazioni della lettera c), comma 1, dell’art.
185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente ai siti
contaminati.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
87
D.M. 10/08/2012, n. 161
DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 2012, n. 161
(GURI n. 221 del 21/09/2012), in vigore dal
6 ottobre 2012
Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione
delle terre e rocce da scavo.
L’articolo 39, comma 4, del D.Lgs. n. 205 del 2010, come
modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedeva
che dalla data di entrata in vigore del regolamento sulle
terre e rocce da scavo veniva abrogato l’articolo 186 del
D.Lgs. 152/06.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
88
D.M. 10/08/2012, n. 161
Composto da 16 articoli e 9 allegati:
2.Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo;
3.Procedure di campionamento in fase di progettazione;
4.Normale pratica industriale;
5.Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e
accertamento delle qualità ambientali;
6.Piano di Utilizzo;
7.Documento di trasporto;
8.Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.);
9.procedure di campionamento in fase esecutiva e per i
controlli e le ispezioni;
10.Materiali di riporto di origine antropica
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
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D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 1 - Definizioni
materiali da scavo: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze
di riporto, derivanti dalla realizzazione di un’opera.
I residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre,
ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non
contenenti sostanze pericolose.
I materiali da scavo possono contenere, anche i seguenti
materiali: calcestruzzo, bentonite, (PVC), vetroresina, miscele
cementizie e additivi per scavo meccanizzato, se l’intera massa
presenta concentrazioni di inquinanti inferiore a quanto stabilito
dal Regolamento.
CRITICITÀ:
Non viene definita la % max - scavo selettivo
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
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D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 1 - Definizioni
Riporto: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela
eterogenea di materiali di origine antropica e
suolo/sottosuolo come definito nell’allegato 9 del
Regolamento;
Materiale inerte di origine antropica: i materiali di cui
all’Allegato 9. Le tipologie che si riscontrano più
comunemente sono riportate in Allegato 9;
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
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D.M. 10/08/2012, n. 161
Allegato 9 – Materiali di riporto di origine antropica
I riporti sono per lo più una miscela eterogenea di terreno naturale e di
materiali di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica
pregressa che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e
livellamenti del terreno, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a
profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono
assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. I materiali da
riporto sono stati impiegati per attività quali rimodellamento morfologico,
recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali,
realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e
colmate, nonché formazione di terrapieni.
Ai fini del presente regolamento, i materiali di origine antropica che si
possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella
quantità massima del 20%, sono indicativamente identificabili con le
seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d’opera,
calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
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D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 1 - Definizioni
Normale pratica industriale: operazioni definite ed
elencate nell’allegato 3.
Operazioni, finalizzate al miglioramento delle caratteristiche
merceologiche del materiale per renderne l’utilizzo
maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fra questi:
-Riduzione volumetrica
-Selezione granulometrica;
-Stabilizzazione a calce, cemento o altro, per migliorare le
caratteristiche geotecniche.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
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D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 2 - Finalità
Al fine di migliorare l’uso delle risorse naturali e
prevenire la produzione dei rifiuti, il presente
Regolamento stabilisce, sulla base delle condizioni
previste al co. 1, dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/06, i
criteri qualitativi da soddisfare affinchè i materiali di
scavo, siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, ai
sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera qq) del decreto
legislativo stesso.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
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D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 3 – Ambiti di applicazione ed esclusione
Il presente regolamento si applica alla gestione dei
materiali da scavo.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente
regolamento
i
rifiuti
provenienti
direttamente
dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri
manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi
della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Nota:
Percentuali (> 20% ?!) di materiali non naturali (PVC,
cemento, metalli, ecc.) presenti nelle terre e rocce da scavo
riutilizzate integrano il reato di gestione illecita dei rifiuti.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
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Gestione Rifiuti da C & D
Rifiuti da C & D
Riutilizzo nei luoghi di produzione
Attività di Scavo
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
97
Gestione Rifiuti da C & D
RIUTILIZZO
MPS
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
98
Rifiuti da C & D – Cat. 17
17 rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il
terreno proveniente da siti contaminati)
17 01 CEMENTO, MATTONI,
MATTONELLE E CERAMICHE
17 01 01 Cemento
17 01 02 Mattoni
17 01 03 Mattonelle e ceramica
17 01 06* Miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle o ceramiche, contenenti
sostanze pericolose
17 01 07 Miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 LEGNO, VETRO E PLASTICA
17 02 01 Legno
17 02 02 Vetro
17 02 03 Plastica
17 02 04* Vetro, plastica e legno contenenti
sostanze pericolose o da esse contaminati
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
17 04 METALLI (incluse le loro leghe)
17 04 01 Rame, bronzo, ottone
17 04 02 Alluminio
17 04 03 Piombo
17 04 04 Zinco
17 04 05 Ferro e acciaio
17 04 06 Stagno
17 04 07 Metalli misti
17 04 09* Rifiuti metallici contaminati da
sostanze pericolose
17 04 10* Cavi impregnati di olio, di
catrame, di carbone o di altre sostanze
pericolose
17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla
voce 17 04 10
99
Rifiuti da C & D – Cat. 17
17 rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il
terreno proveniente da siti contaminati)
17 06 MATERIALE ISOLANTE
17 06 01* Materiali isolanti contenenti
amianto
17 06 03* Altri materiali isolanti contenenti o
costituiti da sostanze pericolose
17 06 04 Materiali isolanti diversi da quelli
di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05* Materiali da costruzione
contenenti amianto
17 08 MATERIALI DA COSTRUZIONE A
BASE DI GESSO
17 08 01* Materiali da costruzione a base di
gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 02 Materiali da costruzione a base di
gesso diversi da quelli di cui alla voce
17 08 01
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
17 09 ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
17 09 01* Rifiuti dell'attività di costruzione e
demolizione contenenti mercurio
17 09 02* Rifiuti dell'attività di costruzione e
demolizione contenenti PCB (ad es.
sigillanti
contenenti PCB, pavimentazioni a base di
resina contenenti PCB, elementi stagni in
vetro contenenti PCB)
17 09 03* Altri rifiuti dell'attività di
costruzione e demolizione (compresi rifiuti
misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04 Rifiuti dell'attività di costruzione e
demolizione diversi da quelli di cui alle voci
17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
100
Illecito riutilizzo rifiuti C & D
Illecito riutilizzo rifiuti C & D
CORTE
DI
CASSAZIONE
Penale
Sez.
III,
19/02/2008 (Ud. 15/01/2008), Sentenza n. 7465
I rifiuti da demolizione di edifici presentano caratteristiche
di disomogeneità e necessitano, prima del loro nuovo uso,
di preventivi trattamenti (vagliatura, cernita, separazione,
rimozione di eventuali sostanze inquinanti, recupero di
metalli e composti metallici, frantumazione, etc). In
particolare, i residui di attività di demolizione richiedono,
prima del loro reimpiego, operazioni di recupero, per cui
sono disciplinati dalla normativa sui rifiuti
(oggi D. L.vo n.152/2006 e s.m.).
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
102
Recupero Rifiuti N.P.
7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI
7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e
conglomerati di cemento armato e non, comprese le
traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo
armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed
elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché
privi di amianto [101303] [101311] [170101] [170102]
[170103] [170104] [170802] [170701] [170107] [170904]
[200301].
7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e
costruzione; selezione RSU; manutenzione reti; attività di
produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
103
Recupero Rifiuti N.P.
7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI
7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e
ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche,
legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.
7.1.3 Attività di recupero
a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di
MPS
per
l'edilizia,
mediante
fasi
meccaniche
e
tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura,
selezione granulometrica e separazione della frazione
metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di
frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e
selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto
previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
104
Recupero Rifiuti N.P.
7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI
7.1.3 Attività di recupero
b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui
al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del
test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in
allegato 3 al presente decreto [R10];
c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi
stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo
trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato
all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale
secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
105
Recupero Rifiuti N.P.
7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI
7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti
ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con
caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio
2005, n. UL/2005/5205
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
106
Recupero Rifiuti N.P.
Nota:
L'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio 15 luglio 2005, n.
UL/2005/5205 definisce le “caratteristiche prestazionali
degli aggregati riciclati” in base al loro utilizzo finale,
distinguendo fra:
corpo dei rilevati, sottofondi stradali, strati di
fondazione, recuperi ambientali, riempimenti e colmate,
strati accessori aventi funzione antigelo, anticapillare,
drenante, ecc.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
107
Smaltimento in discarica
15 01 07
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
Rifiuti inerti per i
quali è consentito
Cemento
lo smaltimento in
Mattoni
discarica per
Mattonelle e ceramiche
rifiuti inerti senza
Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e
preventiva
ceramiche
caratterizzazione
Imballaggi in vetro
17 02 02
Vetro
17 05 04
Terra e rocce (escluso da Siti contaminati)
17 09 04
Rifiuti misti da costruzione e demolizione
20 01 02
Vetro
20 02 02
Terre e rocce
Esclusi i rifiuti
derivanti da
edifici
potenzialmente
contaminati
D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 4 – Disposizioni generali
1. In applicazione dell’articolo 184-bis , co. 1, del D.Lgs.
152/06, è un sottoprodotto, il materiale da scavo che
risponde ai seguenti requisiti:
a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione
di un’opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui
scopo primario non è la produzione di tale materiale;
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
109
D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 4 – Disposizioni generali
b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano
di Utilizzo:
1) nel corso dell’esecuzione della stessa opera, nel quale è
stato generato (??? – art. 185, co.1, lett. c) D.Lgs.152/06), o di
un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri,
riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi
a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di
ripristini e miglioramenti ambientali;
2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di
cava;
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110
D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 4 – Disposizioni generali
c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato
direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento
diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di
cui all’Allegato 3;
d) il materiale da scavo soddisfa i requisiti di qualità
ambientale di cui all’Allegato 4.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
111
D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 5 – Piano di Utilizzo
Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo è presentato dal
proponente all’Autorità competente almeno 90 gg prima
dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera. Può
essere presentato in fase di approvazione del progetto
definitivo dell’opera.
Nel caso in cui l’opera sia oggetto di una procedura VIA,
l’espletamento di quanto previsto dal presente
Regolamento deve avvenire prima dell’espressione del
parere di valutazione ambientale.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
112
D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 5 – Piano di Utilizzo
La sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1
(disposizioni generali), è attestata dal Legale rappresentante
della persona giuridica o dalla persona fisica proponente
l’opera mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.
L’Autorità competente può chiedere, in un’unica soluzione
entro 30 gg dalla presentazione del Piano di Utilizzo,
integrazioni alla documentazione presentata.
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113
D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 5 – Piano di Utilizzo
Se nel P.U. si dimostra che le concentrazioni di elementi e
composti di cui alla tab. 4.1 dell’all. 4 del Reg. non
superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)
di cui alle colonne A e B della tab. 1 dell’all. 5 alla parte IV
del D.Lgs. 152/06, con riferimento alla specifica
destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione e del
sito di destinazione, l’Autorità competente, entro 90 gg.
dalla presentazione del P.U. o delle eventuali integrazioni,
approva il piano o lo rigetta.
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114
D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 5 – Piano di Utilizzo
L’Autorità competente ha la facoltà di chiedere all’ARPA,
entro 30 gg dalla presentazione del P.U. o dell’eventuale
integrazione, di verificare la sussistenza dei requisiti
dell’all. 4 relativo all’accertamento della qualità ambientale
del materiale da scavo.
L’ARPA può chiedere al proponente un approfondimento
d’indagine in contraddittorio, accerta entro 45 gg la
sussistenza dei requisiti ambientali, comunicando gli esiti
all’Autorità competente.
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D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 5 – Piano di Utilizzo
Decorso il termine di 90 gg dalla presentazione del P. U. o
delle eventuali integrazioni, il proponente gestisce il
materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo stesso.
La Commissione ambiente del Parlamento europeo, che ha
valutato nel complesso positivamente il
D.M. 161/2012, ha ritenuto di chiedere al Governo italiano
chiarimenti circa il principio del "silenzio assenso“
implicitamente previsto dal decreto.
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116
D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 5 – Piano di Utilizzo
Se il sito di produzione interessa un sito oggetto di
interventi di bonifica - Titolo V, Parte IV ovvero di ripristino
ambientale - Titolo II, Parte VI, del D.Lgs. 152/06 i
requisiti di qualità ambientale sono individuati dall’ARPA
che, entro 60 gg dalla richiesta, comunica se per i
materiali da scavo, compresi i materiali da riporto, i valori
riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla Tab.
1 dell’all. 5, alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 non superano
le relative CSC, con riferimento alla specifica destinazione
d’uso urbanistica del sito di destinazione indicata dal Piano
di Utilizzo.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
117
D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 5 – Piano di Utilizzo
Il P. U. definisce la durata di validità del piano stesso. Decorso
tale termine temporale il Piano cessa di produrre effetti. Salvo
deroghe espressamente motivate dall’Autorità competente in
ragione delle opere da realizzare, l’inizio dei lavori deve avvenire
entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo.
Allo scadere dei termini fissati dal P. U. viene meno la qualifica di
sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di
gestire il predetto materiale come rifiuto. Entro i due mesi
antecedenti la scadenza dei termini, si ha la facoltà di presentare
un nuovo P. U. che ha la durata massima di un anno.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
118
D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 5 – Piano di Utilizzo
In caso di violazione degli obblighi assunti nel P. U. viene
meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo
con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale
come rifiuto.
Fatte salve le modifiche apportate al P. U., approvate
dall’A. C., il venir meno di una delle condizioni di cui
all’art. 4, co. 1 (disposizioni generali) del
Regolamento, fa cessare gli effetti del Piano di Utilizzo e
comporta l’obbligo di gestire il relativo materiale da scavo
come rifiuto.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
119
D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 6 – Situazioni di emergenza
In deroga all’art. 5, in situazioni di emergenza dovute a causa di
forza maggiore, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4, co. 1,
è attestata all’A.C. mediante una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000
nella forma di cui all’allegato 7 – Dichiarazione di avvenuto
utilizzo (D.A.U.).
Dalla data della predetta dichiarazione il materiale da scavo può
essere gestito nel rispetto di quanto dichiarato.
Entro 15 gg dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha
rilasciato la dichiarazione deve comunque presentare il Piano
di Utilizzo secondo le modalità previste dall’articolo 5.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
120
D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 6 – Situazioni di emergenza
È facoltà dell’Autorità competente eseguire controlli e
richiedere verifiche e integrazioni alla documentazione
presentata.
La deroga di cui al comma 1 non può essere
applicata nel caso in cui il sito di produzione è
interessato ad interventi di bonifica di cui alla Parte
IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
121
D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 7 – Obblighi generali
Il Piano di Utilizzo, nonché le dichiarazioni rese
conformemente all’articolo 6, nel caso di deroghe dovute a
situazioni di emergenza, devono essere conservati presso il
sito di produzione del materiale escavato o presso la sede
legale del proponente e, se diverso, anche dell’esecutore.
La documentazione è conservata per 5 anni e resa
disponibile in qualunque momento all’Autorità di controllo
che ne faccia richiesta. Copia di tale documentazione deve
essere conservata anche presso l’Autorità competente.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
122
D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 8 – Modifica del Piano di Utilizzo
In caso di modifica sostanziale al P. U., il proponente o
l’esecutore aggiornano il Piano stesso.
Costituisce modifica sostanziale:
d)l’aumento del volume in banco > al 20%;
e)la destinazione del materiale escavato ad un sito di
destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel
Piano di Utilizzo;
c) la destinazione del materiale escavato ad un sito di
deposito intermedio diverso da quello indicato nel P.U.;
d) la modifica delle tecnologie di scavo.
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123
D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 8 – Modifica del Piano di Utilizzo
Nei casi previsti dalla lettera a) , il P. U. deve essere
aggiornato entro 15 gg dal momento in cui sia
intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con
effetto immediato, la qualifica del materiale escavato come
sottoprodotto.
Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), in attesa del
completamento della procedura di modifica, il materiale
escavato non può essere destinato ad un utilizzo diverso o
non potrà essere escavato con tecnologie diverse da
quanto previsto nel Piano di Utilizzo.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
124
D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 9 – Realizzazione del Piano di Utilizzo
Il proponente del P.U. deve comunicare all’A.C.
l’indicazione dell’esecutore del Piano prima dell’inizio dei
lavori di realizzazione dell’opera.
A far data dalla comunicazione l’esecutore del Piano di
Utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il Piano di Utilizzo
e ne è responsabile.
L’esecutore del Piano di Utilizzo redigerà la modulistica
necessaria a garantire la tracciabilità del materiale di cui
agli allegati 6 - Documento di trasporto e
7 - Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.);
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
125
D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 10 – Deposito in attesa di utilizzo
Il deposito del materiale escavato in attesa dell’utilizzo
avviene all’interno del sito di produzione, dei siti di
deposito intermedio e dei siti di destinazione. Il P.U. indica
il sito o i siti di deposito intermedio.
In caso di variazione dei siti di deposito intermedio indicati
nel P.U., il proponente aggiorna il piano medesimo in
conformità alla procedura prevista all’articolo 8.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
126
D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 10 – Deposito in attesa di utilizzo
Il deposito di materiale escavato deve essere fisicamente
separato e gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti
eventualmente presenti nel sito in un deposito
temporaneo.
Il deposito del materiale escavato avviene in conformità al
P. U. identificando, tramite apposita segnaletica
posizionata in modo visibile, le informazioni relative al sito
di produzione, le quantità del materiale depositato, nonché
i dati amministrativi del Piano di Utilizzo.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
127
D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 10 – Deposito in attesa di utilizzo
Il deposito del materiale escavato avviene tenendo
fisicamente distinto il materiale escavato oggetto di differenti
P. U.
Il deposito del materiale escavato non può avere durata
superiore alla durata del Piano di Utilizzo.
Decorso il tale periodo viene meno, con effetto immediato, la
qualifica di sottoprodotto del materiale escavato, pertanto
tale materiale deve essere trattato quale rifiuto.
Resta impregiudicata la facoltà di presentare un nuovo Piano
di Utilizzo.
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128
D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 11 – Trasporto
In tutte le fasi successive all’uscita del materiale dal sito di
produzione, il trasporto del materiale escavato è accompagnato
dalla documentazione di cui all’allegato 6 – Documento di
trasporto. È equipollente alla scheda di trasporto prevista dalle
vigenti normative.
La documentazione predisposta in triplice copia, una per
l’esecutore, una per il trasportatore e una per il destinatario e
conservata, dai predetti soggetti, per cinque anni e resa
disponibile, in qualunque momento, all’Autorità di controllo che
ne faccia richiesta.
Qualora il proponente e l’esecutore siano diversi, una quarta
copia della documentazione deve essere conservata presso il
proponente.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
129
D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 12 – Dichiarazione di avvenuto utilizzo
L’avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al
Piano di Utilizzo è attestato dall’esecutore all’autorità
competente, mediante una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. n.
445/2000, in conformità all’allegato 7 – Dichiarazione di
avvenuto utilizzo, e corredata della documentazione
completa richiamata al predetto allegato.
Il deposito o altre forme di stoccaggio di materiali escavati
non costituiscono un utilizzo ai sensi del presente
Regolamento.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
130
D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 12 – Dichiarazione di avvenuto utilizzo
Tale dichiarazione è conservata per cinque anni dalla
dichiarazione di avvenuto utilizzo ed è resa disponibile in
qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia
richiesta.
La dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) deve essere
resa entro il termine in cui il Piano di Utilizzo cessa di avere
validità. L’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel
termine previsto dal precedente periodo comporta la
cessazione, con effetto immediato, della qualifica del
materiale escavato come sottoprodotto.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
131
D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 12 – Dichiarazione di avvenuto utilizzo
Nel caso l’utilizzo avvenga non da parte del proponente o
dell’esecutore, nella dichiarazione di avvenuto utilizzo deve
essere riportato il periodo entro il quale il soggetto indicato
deve completare l’utilizzo.
Dell’avvenuto utilizzo deve comunque essere data
comunicazione all’Autorità competente.
L’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo da parte del
soggetto terzo indicato comporta la cessazione, con effetto
immediato, della qualifica del materiale escavato come
sottoprodotto.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
132
D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie
Entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento (ovvero entro il 04/04/2013), i progetti per i
quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti
dell’art. 186, del D.Lgs. 152/2006, possono essere
assoggettati alla disciplina prevista dal presente
regolamento con la presentazione di un Piano di Utilizzo.
Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato
un Piano di Utilizzo, i progetti sono portati a termine
secondo la procedura prevista dall’art. 186.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
133
D.M. 10/08/2012, n. 161
Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie
In caso di inottemperanza alla corretta gestione dei
materiali di scavo secondo quanto disposto dal presente
regolamento il materiale scavato verrà considerato rifiuto ai
sensi del D.Lgs. 152/06.
Pertanto resta valido il sistema sanzionatorio del
sopraindicato decreto per tutte le violazioni alle disposizioni
del presente Regolamento.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
134
D.M. 10/08/2012, n. 161
Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, prot. 36288 del 14
novembre 2012
La circolare del MATTM ha chiarito che il D.M. 161/2012
non si applica ai materiali di scavo riutilizzati nel sito di
produzione per il quale è in vigore l’art. 185 del D.Lgs.
152/06 che, al comma 1, lettera c) riporta:
“il suolo non contaminato e altro materiale allo stato
naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove
sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo
stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
135
D.M. 10/08/2012, n. 161
Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, prot. 36288 del 14
novembre 2012
Parimenti la circolare affermava che il D.M. 161/2012 non
contemplava il caso di gestione dei materiali di scavo dei
“piccoli cantieri”, in quanto l’art. 266, co. 7 del D.Lgs.
152/06 demandava ad uno specifico decreto, non ancora
emanato, la gestione “dei materiali, ivi incluse le terre e le
rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole
dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi
di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in
materia”.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
136
D.M. 10/08/2012, n. 161
Si ritiene invece, in assenza di regole specifiche, proprio
per la generalità dell’ambito di applicazione e per evitare
vuoti normativi, che tali fattispecie di opere ricadevano
nell’ambito di gestione del D.M. 161/2012 (analogamente a
quanto avveniva in vigenza dell’art. 186 del D.Lgs.
152/06), pur riconoscendo la laboriosità del procedimento
non commisurata alla realizzazione dell’opera.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
137
Gestione materiali da scavo
D.L. 26 aprile 2013, n. 43 - Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali,
in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la
ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo
2015 (GURI 26 aprile 2013 n. 97), convertito in legge, con
modifiche, dalla L. 24 giugno 2013, n. 71 (GURI 25 giugno
2013 n.147)
Articolo 8-bis. (Deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terre e
rocce da scavo). In vigore dal 26/06/2013
1. “Al fine di rendere più celere e più agevole la realizzazione degli
interventi urgenti previsti dal presente decreto .… le disposizioni del
D.M. 10 agosto 2012, n. 161, si applicano solo alle terre e rocce da
scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione
integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale”.
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
138
Gestione materiali da scavo
D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge, con
modifiche, dalla L. 24 giugno 2013, n. 71.
Articolo 8-bis. (Deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terre e
rocce da scavo). In vigore dal 26/06/2013
2. “…. in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione
amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo,
provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non
superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su
tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo
186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a
quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27”
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
139
Gestione materiali da scavo
D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio
dell‘economia – c.d. Decreto del Fare (SO n. 50 alla GURI 21/06/ 2013
n. 144), in vigore dal 22/06/2013.
Articolo 41 (Disposizioni in materia ambientale).
2. “Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, ….., si
applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da
attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o
ad autorizzazione integrata ambientale.
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Gestione materiali da scavo
Dal combinato disposto dell’art. 41 del D.L. 21 giugno
2013, n. 69 - c.d. Decreto del Fare, in vigore dal
22/06/2013 e dell’art. 8-bis del D.L. 26 aprile 2013, n.
43, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24
giugno 2013, n. 71, in vigore dal 26/06/2013, deriva
che, a quella data, non risultava normata la gestione del
materiale di scavo proveniente dalla realizzazione di opere
non soggette ad AIA o VIA ma superiori a 6.000 metri cubi.
Per tale fattispecie di interventi occorreva, pertanto, fare
riferimento all’art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 che definisce i
sottoprodotti.
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Gestione materiali da scavo
Art. 184-bis – Sottoprodotto
È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza
od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte
integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà
a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Tale procedura, considerato che l’attività di scavo non è
propriamente un “processo di produzione”, comporta
una certa difficoltà applicativa che richiede, pertanto,
specifiche regole procedurali.
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Gestione materiali da scavo
La legge 9 agosto 2013, n. 98 (GURI 20 agosto 2013
n. 194), di conversione, con modificazioni, del D.L. 21
giugno 2013, n. 69 - c.d. Decreto del Fare, aggiungeva
infatti:
Articolo 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce
da scavo). In vigore dal 21 agosto 2013.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, co. 7, del
D.Lgs. 152/06 (relativo ai piccoli cantieri con produzione di
materiali da scavo < 6.000 mc), ……., i materiali da scavo,
prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle
norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis
del D.Lgs. 152/2006 (sottoprodotti), se il produttore dimostra:
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Gestione materiali da scavo
L. 9/08/13, n. 98, di conv. del D.L. 21/06/13, n. 69
Articolo 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo).
In vigore dal 21 agosto 2013.
a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o
più siti o cicli produttivi determinati;
b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti,
riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i
valori delle CSC di cui alle colonne A e B della tab. 1 dell'all. 5 alla
parte IV del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche
delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito
di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di
contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee
(esecuzione del test di cessione), fatti salvi i valori di fondo naturale;
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Gestione materiali da scavo
L. 9/08/13, n. 98, di conv. del D.L. 21/06/13, n. 69
Articolo 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce
da scavo). In vigore dal 21 agosto 2013.
c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di
produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né
variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al
normale utilizzo delle materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario
sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento,
fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. (vedi D.M.
161/2012)
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Gestione materiali da scavo
L. 9/08/13, n. 98, di conv. del D.L. 21/06/13, n. 69
Articolo 41-bis. In vigore dal 21 agosto 2013.
2.
Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle
condizioni di cui al co. 1 tramite dichiarazione resa all'ARPA
territorialmente competente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i
tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare
un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera
nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda
un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di
utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente
disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. (Piano di Utilizzo, vedi
D.M. 161/20120)
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Gestione materiali da scavo
L. 9/08/13, n. 98, di conv. del D.L. 21/06/13, n. 69
Articolo 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce
da scavo). In vigore dal 21 agosto 2013.
La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella
dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta
giorni al comune del luogo di produzione.
3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di
cui al co. 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo
di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati
completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.
(D.A.U., vedi D.M. 161/2012)
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Gestione materiali da scavo
L. 9/08/13, n. 98, di conv. del D.L. 21/06/13, n. 69
Articolo 41-bis. In vigore dal 21 agosto 2013.
4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta
assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine
il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di
trasporto o da copia del contratto di trasporto o dalla scheda di
trasporto di cui al D.Lgs. 286/2005. (Doc. di trasporto, vedi D.M.
161/2012)
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai
materiali da scavo derivanti da attività e opere che non rientrano
nel campo di applicazione del D.M. 161/2012 (non soggetti ad
AIA o VIA).
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Gestione materiali da scavo
L. 9/08/13, n. 98, di conv. del D.L. 21/06/13, n. 69
Articolo 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce
da scavo). In vigore dal 21 agosto 2013.
6. L'articolo 8-bis del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 (ovvero il
ricorso all’art. 186 del D.Lgs. 152/06 per la gestione dei materiali
da scavo derivante dai piccoli cantieri, < 6.000 mc), è abrogato.
7. L'articolo 1 del regolamento di cui al D.M. n. 161/2012,
recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo,
nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a
tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 152/06.
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Gestione del
materiale da scavo
Norma di riferimento
Periodo
Materiale da scavo
riutilizzato nello stesso
sito di produzione
Art. 185, co. 2, lett. c)
D.Lgs. 152/06
Dal 28/01/2009
Materiale da scavo per
la realizzazione di
opere soggette
ad AIA o VIA,
riutilizzate fuori sito
D.M. 161/2012
Dal 06/10/2012
Materiale da scavo per
la realizzazione di
opere non soggette
ad AIA o VIA
indipendentemente dai
volumi prodotti,
riutilizzate fuori sito
Art. 41-bis
D.L. n. 69/2013,
convertito con
L. n. 98/2013
Dal 21/08/2013
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Gestione materiali di riporto
D.L. 25 gennaio 2012, n. 2 – Misure straordinarie ed urgenti
in materia ambientale, (GURI 25 gennaio 2012 n. 20), convertito in
legge, con modifiche, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28
(GURI 24 marzo 2012 n. 71).
Articolo 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 185 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia
di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in
materia di rifiuti). In vigore dal 25/03/2012.
(L’art. 3 è stato profondamente modificato dalla legge di conversione,
L. n. 28/2012 e successivamente dal D.L. n. 69/2013,
convertito in
L. n. 98/2013)
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Gestione materiali di riporto
D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito in legge, con
modifiche, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28.
Articolo 3.
1. I riferimenti al "suolo" contenuti all'art. 185, co. 1,
lettere b) e c), e 4, del D.Lgs. 152/06, si interpretano come
riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'all. 2
alla parte IV del medesimo decreto legislativo (Criteri
generali per la caratterizzazione dei siti contaminati);
(Comma in vigore già dal 26 gennaio 2012 e non modificato dalla legge
di conversione L. n. 28/2012)
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D.Lgs. 152/06
Articolo 185 - Esclusioni dall'ambito di applicazione
1. Non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta:
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e
gli edifici collegati permanentemente al terreno, ……
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale
escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che
esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e
nello stesso sito in cui è stato escavato;
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato
naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati
escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli
articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.
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Gestione materiali di riporto
D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito in legge, con
modifiche, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28.
Articolo 3 (In vigore dal 25/03/2012)
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici
materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei,
come disciplinati dal decreto di cui all'art. 49 del D.L. n.
1/2012 – c.d. “Liberizzazioni” (ovvero il decreto sulla gestione
delle terre e rocce da scavo da emanare entro 60 gg.), utilizzati per
la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili
per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in
situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.
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Gestione materiali di riporto
D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito in legge, con
modifiche, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28
Articolo 3 (In vigore dal 25/03/2012)
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al co. 2 del
presente articolo, le matrici materiali di riporto, eventualmente
presenti nel suolo di cui all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c),
e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui
all'articolo 184-bis (sottoprodotto) del citato decreto legislativo n.
152 del 2006.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione)
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Gestione materiali di riporto
D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito in legge, con modifiche,
dalla L. 24 marzo 2012, n. 28 . Modificato dal D.L. n. 69/2013
Articolo 3 (in vigore dal 22/06/2013)
1. I riferimenti al "suolo" contenuti all'art. 185, co. 1, lett. b) e c), e
4, del D.Lgs. 152/06, si interpretano come riferiti anche alle matrici
materiali di riporto di cui all'all. 2 alla parte IV del medesimo D.Lgs.,
costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine
antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di
terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto
alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in
un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti,
di rilevati e di reinterri.
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Gestione materiali di riporto
D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito in legge, con modifiche,
dalla L. 24 marzo 2012, n. 28 . Modificato dal D.L. n. 69/2013
Articolo 3 (in vigore dal 22/06/2013)
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e
c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di
riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui
materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 5 febbraio 1998,
ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di
contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del
test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione
vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.
(ovvero conformità rispetto alle CSC, in relazione alle specifiche
destinazioni d’uso - Tab. A o B, all. 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06).
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Gestione materiali di riporto
D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito in legge, con
modifiche, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28 . Modificato
dal D.L. n. 69/2013
Articolo 3 (in vigore dal 22/06/2013)
3 . Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi
ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come
tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai
limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che
rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in
sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e
a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la
destinazione urbanistica senza rischi per la salute.
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Osservazioni
Per il riutilizzo al di fuori dal sito di prelievo del
materiale di riporto scavato, ai sensi dell’art. 185, co. 4,
del D.Lgs. 152/06, in quanto compresi nella definizione
di materiali da scavo, si richiamano le modalità di
gestione di cui al D.M. 161/2012, per la realizzazione di
opere sottoposte ad AIA e/o VIA e l’art. 41-bis,
della L. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013,
per la realizzazione delle restanti opere.
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Osservazioni - Criticità
Inoltre, considerato che, ai sensi del co. 7 dell’art. 41-bis,
quanto definito per i materiali da scavo (inclusi gli eventuali
materiali di riporto) dal D.M. 161/2012, integra, le
corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 152/06, si ritiene che
la limitazione pari al 20% max della presenza di materiale
antropico frammisto al terreno naturale nella matrice
materiale di riporto, di cui all’all. 9 del D.M., essere
vincolante sia per la gestione dei materiali di scavo normati
dalla legge n. 98/2013, sia per il riutilizzo in sito di questi
materiali ai sensi dell’art. 185, co.1 lett. c).
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160
Osservazioni - Criticità
Il test di cessione è espressamente previsto per il riutilizzo
dei materiali di riporto:
art.3, co. 2, L. 24/03/2012, n. 28: “… le matrici materiali di
riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui
materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 5 febbraio
1998, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di
contaminazione delle acque sotterranee …”
Il test è implicitamente previsto per il riutilizzo del materiale
di scavo derivante da opere non soggette ad AIA e/o VIA:
art. 41-bis, co. 1, lett. b) della L. 09/08/2013, n. 98:
“… i materiali non costituiscono fonte di contaminazione
diretta o indiretta per le acque sotterranee …”
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Osservazioni - Criticità
Del test di cessione non si tiene conto per il riutilizzo dei
materiali da scavo per opere soggette ad AIA o VIA, di cui al
D.M. 10/08/2012, n. 161.
Infatti l’Allegato 4, relativo all’accertamento delle qualità
ambientali dai materiali da scavo, riporta:
“Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all’art. 184
bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
s.m.i. per l’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti, è
garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all’interno dei
materiali da scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di
Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B Tabella 1
allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del
2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d’uso
urbanistica, o ai valori di fondo naturali.”
Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco
162
Osservazioni - Criticità
Si ritiene, invero, che il test di cessione deve essere
effettuato anche per il riutilizzo dei materiale da scavo, di cui
al D.M. n. 161/2012 in quanto:
-l’art. 184-bis, co. 1, lett. d) del D.Lgs.152/06 prevede che
l’utilizzo di un materiale come sottoprodotto: “… non porterà a
impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana”
compresa la salvaguardia delle acque sotterranee;
-Essendo previsto per il materiale di scavo derivante dalla
realizzazione di opere “minori”, non potrebbe non valere per
opere soggette ad AIA o VIA (ovvero per opere di importanza
“maggiore”)
-La legge n. 98 del 09/08/2013, oltre ad essere successiva al
D.M. n. 161 del 10/08/2012, è di rango giuridico maggiore.
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Gestione materiali da scavo
L’accertamento della contaminazione è condizione
necessaria (insieme a quella dell’effettivo utilizzo) per
decidere il regime giuridico del materiale stesso.
A seguito delle attività di caratterizzazione potrebbero
verificarsi i seguenti casi:
•c < CSC (colonna A);
•CSC (colonna A) < c < CSC (colonna B);
• c> CSC (colonna B).
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Gestione materiali da scavo
•
c < CSC (colonna A)
I terreni risultano non contaminati rispetto ai limiti della
colonna A, ovvero per una destinazione d’uso verde
pubblico/residenziale (e a maggior ragione rispetto ai
limiti
della
colonna
B,
destinazione
d’uso
commerciale/industriale).
I materiali da scavo possono pertanto essere riutilizzati,
senza limitazione d’uso, applicando le norme di
gestione relative agli ambiti di applicazione visti
precedentemente.
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Gestione materiali da scavo
• CSC (colonna A) < c < CSC (colonna B)
I terreni risultano non contaminati rispetto ai limiti della colonna
B, ma potenzialmente contaminati rispetto alla colonna A.
Se la destinazione urbanistica del sito di prelievo del materiale è
resid./verde pubbl. sussiste l’obbligo di proseguire l’iter del
procedimento di bonifica (AdR). Il materiale deve essere
gestito come rifiuto.
Se è commerciale/industriale, i terreni possono essere gestiti
come sottoprodotti, ai sensi delle norme viste ognuno per il
proprio ambito di applicazione, purché siano riutilizzati nello
stesso sito oppure
in altre aree con destinazione d’uso
comm./industr. e siano definiti una serie di vincoli cautelativi ai
fini della tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
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Gestione materiali da scavo
c > CSC (colonna B)
Il sito viene definito “potenzialmente contaminato”
pertanto sussiste l’obbligo della definizione delle CSR
attraverso la procedura di Analisi di Rischio.
Il materiale da scavo deve essere gestito come
rifiuto
•
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Gestione materiali da scavo
Se proveniente da sito Contaminato (c > CSR)
o da sito Potenzialmente Contaminato (c > CSC)
deve essere necessariamente smaltito
in discarica autorizzata
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Smaltimento in discarica
Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 - Attuazione della direttiva
1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti
Articolo 4 - Classificazione delle discariche
Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti
categorie:
discarica per rifiuti inerti;
discarica per rifiuti non pericolosi;
discarica per rifiuti pericolosi.
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Recupero materiale di scavo
Recupero - Allegato 5 D.M. 05/02/98 e s.m.i.
7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504].
7.31-bis.1 Provenienza: attività di scavo.
7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario
costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia,
ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.
7.31-bis.3 Attività di recupero:
f) industria della ceramica e dei laterizi [R5];
g) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è
subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto
tal quale) [R10];
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Terre e Rocce da Scavo
Recupero - Allegato 5 D.M. 05/02/98 e s.m.i.
7.31-bis.3 Attività di recupero:
d) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e'
subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto
tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente
decreto) [R5].
7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei
prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme
usualmente commercializzate.
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Terre e Rocce da Scavo
Illecito riutilizzo
Cass. n. 12851 del 2003, Favale; n. 8936 del 2003; n.
39568 del 2005, Francucci.
“Secondo l’orientamento di questa corte il materiale
proveniente da scavo di strade non è assimilabile alle terre
e rocce da scavo in quanto non è costituito esclusivamente
da terriccio e ghiaia ma anche da pezzi di asfalto e
calcestruzzo qualificabili pacificamente come rifiuti .”
Importante è, quindi, lo SCAVO SELETTIVO.
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172
Recupero asfalto
7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI
7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso [170302].
7.6.1 Provenienza: attività di scarifica del manto stradale
mediante fresatura a freddo.
7.6.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto solido costituito
da bitume ed inerti.
7.6.3 Attività di recupero:
a) produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e
a freddo [R5]
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173
Recupero asfalto
7.6.3 Attività di recupero:
b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero
è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto
tal quale) [R5].
c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali
industriali mediante selezione preventiva (macinazione,
vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate,
eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con
eluato conforme al test di cessione [R5]
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Ordine dei Geologi della Sicilia
Priolo – 23 dicembre 2013
Gestione Materiali da scavo
dopo il “Decreto del Fare”
Grazie per l’attenzione
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Terre e rocce da scavo dopo il Decreto del Fare