Ordine dei Geologi della Sicilia Priolo – 23 dicembre 2013 Gestione Terre e Rocce da scavo Materiali dopo il “Decreto del Fare” Ing. Domenico Sole Greco Sommario • Normativa di riferimento • Classificazione dei rifiuti • Esclusione dalla normativa sui rifiuti • Sottoprodotti e End of Waste • Deposito temporaneo • Operazioni di recupero e smaltimento • Gestione dei rifiuti C&D - amianto – attività di scavo • Gestione dei materiali da scavo e dei riporti Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 2 Normativa di riferimento • D.M. 05/02/1998: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 05/02/1997” • Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di rifiuti • Decreto MinAmbiente 27 settembre 2010 Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 3 Sommario D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 - Norme in materia ambientale (in vigore dal 29/04/2006) Parte quarta: Norme in materia di gestione dei rifiuti (titolo I) e di bonifica dei siti inquinati (titolo V) D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 (in vigore dal 13/02/2008): “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (in vigore dal 25/12/2010): "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” . Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 4 Sommario LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2010, N. 9 La Legge Regionale 8 aprile 2010, n. 9 – Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, pubblicata nella GURS n. 18 del 12 aprile 2010, si pone come finalità (art. 1 - Oggetto e finalità) la disciplina della gestione integrata dei rifiuti, la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, in maniera coordinata con le disposizioni del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 5 Principi Generali Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 6 Principi Generali La disciplina della gestione dei rifiuti a livello comunitario è ispirata ai principi di: •precauzione •prevenzione •proporzionalità •responsabilizzazione •cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 7 Principi Generali Tali principi si realizzano attraverso: Operazioni effettuate in condizioni tali da garantire la tutela ambientale Tracciabilità del rifiuto nelle varie fasi: Produzione stoccaggio trasporto smaltimento Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 8 Definizione di rifiuto Dal D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale), Art. 183, comma 1, lettera a): “Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intensione o abbia l’obbligo di disfarsi” DIVERSI PROBLEMI INTERPRETATIVI Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 9 Definizione di rifiuto La circolare del MinAmbiente del 28/06/99, ripresa dal D.L. n. 138/2002 (Convertito nella L. n. 178/2002) ha precisato i seguenti termini: 1. “si disfi”: qualsiasi comportamento atto ad avviare un materiale o una sostanza ad attività di smaltimento o di recupero 2. “abbia deciso”: volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero 3. “abbia obbligo di disfarsi”: l’obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazione di recupero o di smaltimento stabilito da leggi o da provvedimenti pubblici (es. ordinanza) o imposto dalla natura della sostanza (es. olio usato, batterie esauste, materiale putrescibile, ecc.) Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 10 Definizioni riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 11 Definizioni smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte quarta. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 12 Allegato C 13 Allegato B Produttore di rifiuti Articolo 183, comma 1, lettera b) Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti. produttore dei rifiuti è il soggetto che materialmente esegue l’attività dalla quale si originano i rifiuti (lettura letterale della norma); produttore dei rifiuti è colui la cui azione ha fatto sì che si verificasse la catena di eventi per cui vengono prodotti dei rifiuti (lettura induttiva). Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 15 Produttore di rifiuti Implicazione sul generale “sistema di Gestione dei Rifiuti” -Registri di carico e scarico -MUD TRACCIABILITÀ DEL RIFIUTO Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 16 Obblighi del produttore A seconda del tipo di rifiuto prodotto la normativa prevede diversi obblighi e, conseguentemente, operazioni a carico del produttore Identificazione rifiuto Smaltimento e altri obblighi Il produttore deve scegliere il corretto Codice CER di identificazione del rifiuto al fine di gestire al meglio le operazioni di smaltimento Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 17 Classificazione dei rifiuti URBANI NON PERICOLOSI (art.184 comma 2) PERICOLOSITA’ ORIGINE Tabellare e Analitico SPECIALI (art.184 comma 3) Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco PERICOLOSI 18 Rifiuti Urbani Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, c. 2, lett. g del Dlgs 152/06 Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 19 Rifiuti Speciali Rifiuti da attività agricole e agro industriali Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 184-bis (sottoprodotto); Rifiuti da lavorazioni industriali Rifiuti da lavorazioni artigianali Rifiuti da attività commerciali Rifiuti da attività di servizio Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi Rifiuti derivanti da attività sanitarie I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 20 Rifiuti Pericolosi L’art. 11 D. Lgs. n° 205 modifica il comma 4, dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 “Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’Allegato I” L’allegato I elenca le caratteristiche di pericolo per i rifiuti. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/Ce e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 21 Rifiuti Pericolosi Alcuni rifiuti contrassegnati con “*” sono sempre pericolosi indifferentemente dalla concentrazione di sostanze pericolose contenute. Altri rifiuti, sempre contrassegnati con “*” recanti la dicitura “..diversi/e da quelli/e di cui alla voce..” , sono pericolosi se le concentrazioni di sostanze pericolose contenute sono tali da conferire al rifiuto stesso una o più delle 15 caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato I (voci specchio) Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 22 Rifiuti Pericolosi Si hanno quando lo stesso rifiuto viene indicato nel CER sia come pericoloso (mediante apposizione di asterisco) sia come non pericoloso. Il criterio delle CL si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio". In questi casi, il rifiuto è pericoloso solo se le sostanze raggiungono concentrazioni (% rispetto al peso) tali da conferire ad esso una o più delle 15 caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla dir. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi (Allegato I D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) Voci "specchio" Es. CER 170503* terre e rocce contenenti sostanze pericolose CER 170504 terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce CER 170503* Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 23 All. I – Caratteristiche di Pericolo COD CLASSIFIC. Facilmente infiammabile H3-A SPECIFICHE sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose Infiammabile H3-B sostanze e preparati liquidi il cui punto infiammabilità è pari o > a 21°C e < o pari a 55°C; Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco di 24 All. I – Caratteristiche di Pericolo COD CLASSIFIC. Irritante H4 Nocivo H5 Tossico H6 SPECIFICHE sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 25 All. I – Caratteristiche di Pericolo COD H7 CLASSIFIC. SPECIFICHE Cancerogeno sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l’incidenza Corrosivo sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva H8 H10 H11 Tossico per la riproduzione sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; Mutageno sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza; Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 26 All. I – Caratteristiche di Pericolo Per le seguenti caratteristiche di pericolosità non vengono stabiliti limiti per poter classificare il rifiuto come pericoloso COD CLASSIFIC. Esplosivo H1 Comburente SPECIFICHE sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene; H2 sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica H9 sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi Infettivo Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 27 All. I – Caratteristiche di Pericolo Per le seguenti caratteristiche di pericolosità non vengono stabiliti limiti per poter classificare il rifiuto come pericoloso COD CLASSIFIC. SPECIFICHE H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico H13 sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici; H15 Sensibilizzanti Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 28 All. I – Caratteristiche di Pericolo Con il D.Lgs. 205/2010 anche per la caratteristica di pericolo H 14 vengono fissati dei limiti di riferimento per la classificazione di pericolosità. COD CLASSIFIC. Ecotossico H14 SPECIFICHE sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 29 Attribuzione codice CER L’Allegato D del D.Lgs. 152/06 riporta il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) che identifica i rifiuti con un CODICE DI 6 CIFRE “quale nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità…” “Obbligo del produttore identificare in maniera corretta il codice relativo ai propri rifiuti, per le opportune operazioni di smaltimento o recupero” Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 30 Allegato D – Capitoli dell’Elenco 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 Rifiuti dei processi chimici organici 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri 09 Rifiuti dell'industria fotografica 10 Rifiuti provenienti da processi termici 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 31 Allegato D – Capitoli dell’Elenco 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12) 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08) 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 32 Attribuzione codice CER primi due numeri categoria o attività che genera i rifiuti secondi due numeri processo produttivo che genera il rifiuto terzi numeri identificano il singolo rifiuto Caratteristiche del CER: 1 - è un elenco unificato (rifiuti pericolosi e non pericolosi) 2 - i rifiuti pericolosi sono evidenziati da un asterisco 3 - sono state introdotte le voci speculari per i rifiuti che diventano pericolosi solo se superano concentrazioni limite predefinite Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 33 Attribuzione codice CER Rifiuto da catalogare: Appartiene ad una famiglia da 01 a 12 o da 17 a 20 NO Appartiene ad una delle famiglie 13, 14 e 15 NO È possibile attribuirgli un codice appropriato della famiglia 16 NO Ricominciare da capo considerando anche XX XX 99 SI SI SI È possibile attribuirgli un codice appropriato (esclusi XX XX 99) Esclusioni Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivita' di costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui e' stato escavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonche' altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 35 Sottoprodotto È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 36 Sottoprodotto Utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale è da intendersi qualsiasi operazione che non faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. OPERAZIONI DI RECUPERO Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 37 Materie Prime Secondarie MPS - D.Lgs. 04/08 (Correttivo) (Abrogato dal D.Lgs. 205/2010) Non costituiscono rifiuti le materie e i prodotti secondari che siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti atti a garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche merciologiche e di standart tecnici fissate con futuro D.M. Ambiente, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. Sino all'emanazione del D.M. continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 05/02/98, 12/06/02, n. 161 e 17/11/05, n. 269. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 38 End of Wast Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 39 Deposito Temporaneo 40 Definizioni Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura; Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta. Lo stoccaggio è una FASE di gestione e, in quanto tale, deve essere autorizzata. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 41 IL CONCETTO DI GESTIONE DI RIFIUTI nel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152 Raccolta Trasporto (Stoccaggio) Recupero Smaltimento 42 Definizioni Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni […]. Si tratta di una particolarissima forma di "stoccaggio" che precede ogni e qualsiasi fase della gestione (raccolta, trasporta, smaltimento o recupero); pertanto, non rientra nel concetto di gestione. Il deposito temporaneo è un’ ATTIVITÀ di gestione. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 43 IL CONCETTO DI GESTIONE DI RIFIUTI Deposito temporaneo A margine, prima della raccolta, e dunque prima della “gestione” formale, può esistere il “deposito temporaneo” (che non può più essere effettuato dopo il trasporto) nel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152 Raccolta Trasporto (Stoccaggio) Recupero Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco Smaltimento 44 IL CONCETTO DI GESTIONE DI RIFIUTI Deposito temporaneo Costituisce parte integrante del ciclo produttivo perché si può realizzare solo nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti nel D.L.gs 3 aprile 2006 n.152 Raccolta Trasporto (Stoccaggio) Recupero Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco Smaltimento 45 Deposito Temporaneo CADENZA TRIMESTRALE > 30 mc di cui al max 10 mc pericolosi RECUPERO/ SMALTIMENTO ALMENO UNA VOLTA ALL’ANNO SE < 30 mc di cui al max 10 mc pericolosi Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 46 Deposito Temporaneo Come si realizza un deposito temporaneo? Predisporre un'area pavimentata; I contenitori possibilmente posizionati al coperto e lontano da agenti atmosferici; Riportare cartelli con i codici CER; Riportare segnaletica di sicurezza necessaria; Sistemare un deposito per i rifiuti pericolosi ed uno per i rifiuti non pericolosi Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 47 Deposito Temporaneo Contenuto dell’etichettatura: •Codice CER, denominazione e descrizione dettagliata del rifiuto; •Caratteristiche di pericolo (H) associate al rifiuto pericoloso completo del significato (es. H5 nocivo, ecc); •Simbolo nero su fondo giallo (D.C.I. 27/07/84); R •Nome, ragione sociale e indirizzo del produttore; •Frase di rischio “R” associata alla sostanza pericolosa contenuta nel rifiuto; Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 48 Caratteristiche di Pericolo (All. I) COD CLASSIFIC. COD CLASSIFIC. Facilmente infiammabile Esplosivo H1 COD CLASSIFIC. Irritante H4 H3-A Nocivo Comburente H5 H2 Infiammabile H3 Infettivo Tossico H3-B Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco H6 49 Caratteristiche di Pericolo (All. I) COD CLASSIFIC. H7 Cancerogeno COD CLASSIFIC. H12 Corrosivo H8 H10 H13 Ecotossico Teratogeno H14 H11 Mutageno Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 50 Frasi di Rischio Sono chiamate frasi R alcune frasi convenzionali che descrivono i rischi per la salute umana, animale ed ambientale connessi alla manipolazione di sostanze chimiche Sono frasi codificate dall’UE dalla direttiva 67/548/CE e successive modifiche. Ad ogni frase è associato un codice univoco composto dalla lettera R seguita da un numero. La normativa prevede che ogni confezione di prodotto chimico rechi sulla propria le frasi R corrispondenti al prodotto chimico ivi contenuto. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 51 Frasi di Rischio Sono complessivamente 68 (se ne riportano per es. alcuni): R1 Esplosivo allo stato secco R 2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria R7 Può provocare un incendio R8 Può provocare l'accensione di materie combustibili R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili R 10 Infiammabile R 11 Facilmente infiammabile R 12 Estremamente infiammabile Deposito Temporaneo Rifiuti contenenti amianto (RCA): Le modalità tecniche con cui effettuare il deposito temporaneo devono essere ricondotte nell’ambito del piano di lavoro e/o progetto di bonifica. Durante il deposito temporaneo, i RCA devono essere opportunamente raccolti e depositati separatamente da altri rifiuti di diversa natura. Tutti i materiali contaminati amianto devono essere raccolti in modo appropriato in sacchi omologati con l’etichetta “Attenzione contiene amianto”. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 53 Deposito Temporaneo Rifiuti contenenti amianto (RCA): H4 Iirritante – R 41 H7 Cancerogeno – R 45, R 49 Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 54 Deposito Temporaneo Oli minerali esauriti Per poter assegnare l'esatta classe di pericolosità, in alternativa ai metodi di prova, è necessario consultare la scheda informativa in materia di sicurezza che il fabbricante, l'importatore o il distributore deve fornire gratuitamente all'utilizzatore (art. 25 D.Lgs. 52/1997 per le sostanze pericolose e art. 9 D.Lgs. 285/1998 per i preparati pericolosi). H3-B H4 Infiam. Irritante R7 … R41 H5 Nocivo R20 … H6 H14 Tossico Ecotoss R23 … R23 … Deposito Temporaneo Norme tecniche Vengono rispettate Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco Non vengono rispettate 56 AREA DI DEPOSITO TEMPORANEO Gestione dei terreni H=2,7m Pianta Volumetria cumulo = 700 mc Sezione cumulo Materiali da Scavo Evoluzione normativa T & R Il DM 5 settembre 1994 (elenco dei mercuriali, cioè materiali da ritenersi svincolati dalla normativa sui rifiuti) annoverava la “roccia di varia pezzatura proveniente dall’esecuzione degli scavi per l’edilizia, scavi per fondazioni fabbricati, trincee per posa cavi, tubazioni, scavi per galleria, etc”. In vigenza del D.P.R. 915/82, cioè prima dell’entrata in vigore del D.lgs 22/97, le rocce e terre di scavo non erano gestite nell’ambito del regime normativo dei rifiuti. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 59 Evoluzione normativa T & R L’art. 7 comma 3, lettera b) del D.lgs 22/97 classificava come rifiuti speciali, i rifiuti inerti derivanti da demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo, escludendo dalla normativa dei rifiuti, in virtù dell’art. 8 comma 2 lettera c) del medesimo decreto, i materiali non pericolosi derivanti dall’attività di scavo. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 60 Evoluzione normativa T & R L’art. 1, comma 9 del D.Lgs 389/97, “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 22/97”, sopprimeva i commi 2, 3 e 4 dell’art. 8 del D.Lgs 22/97, facendo sì che i materiali non pericolosi derivanti dall’attività di scavo (fra cui terre e rocce) fossero assoggettati anch’essi alla normativa sui rifiuti. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 61 Evoluzione normativa T & R L’art 10 della legge 23 marzo 2001 n. 93, “Disposizioni in campo ambientale”, modificava l’art. 8 del D.Lgs. 22/97 escludendo dai rifiuti le “terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti”. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 62 Evoluzione normativa T & R L’art. 1 della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (c.d. legge Lunardi) prevedeva che: “le terre e rocce da scavo, anche di gallerie non costituiscono rifiuti anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti”. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 63 Evoluzione normativa T & R L’art. 1 della legge 21 dicembre 2001 n. 443 prevedeva inoltre che: “il rispetto dei limiti è verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore”. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 64 Evoluzione normativa T & R Con la “Procedura d’infrazione della Commissione Ue contro Italia n. C(2002)/2002 del 26 giugno 2002”, la Commissione delle Comunità Europee riteneva che con la legge n. 443 del 21 dicembre 2001, la Repubblica Italiana era venuta meno, in relazione ai rifiuti costituiti da terre e rocce, agli obblighi previsti dalla direttiva 75/442/Cee come modificata dalla direttiva 91/156/Cee. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 65 Evoluzione normativa T & R La legge 31 ottobre 2003, n. 306, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003”, all’art. 23 prevedeva importanti modifiche all’art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Legge Lunardi) per l’esclusione delle terre e rocce da scavo dalla normativa sui rifiuti. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 66 Evoluzione normativa T & R Legge 31 ottobre 2003, n. 306: le terre e rocce siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'ARPA“. Senza trasformazione preliminare: ovvero riutilizzo tal quale, per il quale non necessitano operazioni di recupero. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 67 Evoluzione normativa T & R Art. 186 del D.Lgs. 152/06 L’art. 186 del D.Lgs. 152/06 conferma l’esclusione delle terre e rocce alle stesse condizioni della legge 31 ottobre 2003, n. 306 e in più prevede: Nel caso in cui non sia possibile l'immediato riutilizzo del materiale di scavo, dovrà anche essere indicato il sito di deposito del materiale, il quantitativo, la tipologia del materiale. Il riutilizzo dovrà avvenire entro sei mesi dall'avvenuto deposito, salvo proroga su istanza motivata dell'interessato. N.B. RIUTILIZZO PREVIO PARERE ARPA Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 68 Evoluzione normativa T & R Art. 186 del D.Lgs. 152/06 (corr. D.Lgs. 04/08) Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 69 Evoluzione normativa T & R Art. 186 del D.Lgs. 152/06 (corr. D.Lgs. 04/08) c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale per i siti di destinazione; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 70 Evoluzione normativa T & R Art. 186 del D.Lgs. 152/06 (corr. D.Lgs. 04/08) f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali, deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 71 Evoluzione normativa T & R Art. 186 del D.Lgs. 152/06 (corr. D.Lgs. 04/08) Le terre e rocce da scavo, qualora non siano utilizzate nel rispetto della disciplina fissata dall’articolo 186, sono sottoposte alla disciplina dei rifiuti. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 72 Evoluzione normativa T & R Art. 186 del D.Lgs. 152/06 (corr. D.Lgs. 04/08) Sono previste due diverse destinazioni per le terre e rocce da scavo: 1. per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati; 2. nei processi industriali come sottoprodotti. Non sono più previste alcune destinazioni d’uso quali il riempimento delle cave coltivate ed i macinati. Pertanto il recupero ambientale delle cave esaurite (ex cave di prestito) anche con terre e rocce necessita di autorizzazione alla gestione dei rifiuti (R10). In Sicilia l’Ente preposto è la Provincia. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 73 Evoluzione normativa T & R Art. 186 del D.Lgs. 152/06 (corr. D.Lgs. 04/08) Nel rispetto delle condizioni per la configurazione come “sottoprodotto” e se opportunamente “dimostrato” è consentito l’utilizzo di terre e rocce da scavo, “in sostituzione dei materiali di cava” , in cicli produttivi quali la produzione di macinati oppure l’impiego nelle fornaci per la produzione di laterizi o nei cementifici (es. argilla). Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 74 Evoluzione normativa T & R Art. 186 del D.Lgs. 152/06 (corr. D.Lgs. 04/08) Dai punti: b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. Si rileva l’importanza della rintracciabilità del “materiale” soprattutto se impiegati in altro ciclo produttivo. La rintracciabilità del materiale (provenienza, quantità e specifica destinazione) deve essere garantita dal produttore e dall’utilizzatore, anche in fase di trasporto, ad es. predisponendo appositi registri e DdT. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 75 Evoluzione normativa T & R Art. 186 del D.Lgs. 152/06 (corr. D.Lgs. 04/08) f) Compatibilità con il sito di destinazione: L’utilizzo delle terre e rocce in un sito diverso da quello dove sono state generate non deve comportare alcuna modifica dello stato di qualità delle matrici ambientali e degli habitat, flora e fauna. Es. materiali provenienti da siti che presentano valori di microinquinanti (metallici e non) alti come fondo naturale, non possono essere utilizzati in siti caratterizzati da valori molto bassi o assenti degli stessi, in quanto detto utilizzo non deve in alcun modo variare la qualità delle matrici ambientali. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 76 Evoluzione normativa T & R Art. 186 del D.Lgs. 152/06 (corr. D.Lgs. 04/08) e) […] non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto Articolo 240 comma 1 lettera a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti. Nota: con D.L. n. 2 del 25/01/2012 è stato inserito anche il materiale di riporto. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 77 Evoluzione normativa T & R D.Lgs. 152/06 (corr. D.Lgs. 04/08) – Allegato 5 Concentrazione soglia di contaminazione (CSC) nel suolo e nelle acque sotterranee in relazione alle specifiche destinazione d’uso dei siti. A B Siti ad uso Siti ad uso verde pubbico, commerciale e privato e industriale residenziale (mg/kg) (mg/kg) Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco Acque Valori limite per le acque sotterrenee (µg/l) 78 DM 471/99: i limiti tabellari (CLA) costituiscono contemporaneamente le concentrazioni di soglia e l’obiettivo di bonifica Detta c una misura di concentrazione, si ha: Se c < CLA c Se c > CLA Sito NON contaminato CLA CLA Sito CONTAMINATO c I Intervento di bonifica = I CLA Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco c 79 D.Lgs. 152/06: i limiti tabellari definiscono le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) mentre gli obiettivi di bonifica, le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), sono definiti tramite analisi di rischio. Se c > CSC CSC c Sito POTENZIALMENTE contaminato Analisi di Rischio sito specifica CSC CSR Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco CSR > CSC 80 Si possono presentare due casi: I) Se c < CSR CSC c CSR Sito NON contaminato Monitoraggio II) Se c > CSR CSC CSR c Sito CONTAMINATO Intervento di bonifica = I CSC Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco I CSR c 81 Nel caso di sito non contaminato: I) Se c < CSR CSC c CSR Sito NON contaminato Nel caso di sito non contaminato, teoricamente, le terre potevano essere riutilizzate. Il sito di destinazione, per il principio di sito-specificità col quale si calcola la CSR, avrà sicuramente una diversa CSR che deve a sua volta calcolata. Il metodo risultava talmente laborioso che si prendeva come riferimento la CSC, essendo sito-generica. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 82 Evoluzione normativa T & R Art. 185 del D.Lgs. 152/06 (Limiti al campo di applicazione) come modif. dalla L. 28/01/2009 n. 2, in vigore dal 28/01/2009. 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: ….. c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 83 Gestione T & R - Sicilia DECRETO 11 dicembre 2008. (GURS 6 febbraio 2009 - n. 6) Linee guida sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008. Il decreto, tramite le ''linee guida sull'utilizzo'‘, prevede modalita' e condizioni, tutte le procedure operative di progetto e amministrativo per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 84 Gestione T & R - Sicilia DECRETO 11 dicembre 2008. Linee guida sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008. L’ art. 4 individua il COMUNE come autorità competente a cui presentare, prima dell'esecuzione dei lavori di produzione del materiale, ai fini dell'utilizzo dello stesso, secondo le finalità di cui all'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006, formale richiesta. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 85 Gestione T & R - Sicilia DECRETO 11 dicembre 2008. NOTA Allegato A: Linee guida sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008. La norma nazionale non prevedeva la possibilita' di indicare, successivamente all'esecuzione di un certo intervento, le modalita' di utilizzo del materiale in esubero derivante dagli scavi ove cio' non fosse avvenuto in sede progettuale, come pure non prevedeva di variare le modalita' e/o i luoghi di utilizzo del materiale rispetto a quelli originariamente previsti in progetto. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 86 Gestione T & R - Sicilia DECRETO 11 dicembre 2008. Allegato A: Linee guida sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008. Le terre e rocce se utilizzate nell'ambito dello stesso cantiere di produzione non necessitano di alcuna autorizzazione. N.B.: con le limitazioni della lettera c), comma 1, dell’art. 185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente ai siti contaminati. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 87 D.M. 10/08/2012, n. 161 DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 2012, n. 161 (GURI n. 221 del 21/09/2012), in vigore dal 6 ottobre 2012 Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo. L’articolo 39, comma 4, del D.Lgs. n. 205 del 2010, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedeva che dalla data di entrata in vigore del regolamento sulle terre e rocce da scavo veniva abrogato l’articolo 186 del D.Lgs. 152/06. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 88 D.M. 10/08/2012, n. 161 Composto da 16 articoli e 9 allegati: 2.Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo; 3.Procedure di campionamento in fase di progettazione; 4.Normale pratica industriale; 5.Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali; 6.Piano di Utilizzo; 7.Documento di trasporto; 8.Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.); 9.procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e le ispezioni; 10.Materiali di riporto di origine antropica Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 89 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 1 - Definizioni materiali da scavo: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un’opera. I residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose. I materiali da scavo possono contenere, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, se l’intera massa presenta concentrazioni di inquinanti inferiore a quanto stabilito dal Regolamento. CRITICITÀ: Non viene definita la % max - scavo selettivo Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 90 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 1 - Definizioni Riporto: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell’allegato 9 del Regolamento; Materiale inerte di origine antropica: i materiali di cui all’Allegato 9. Le tipologie che si riscontrano più comunemente sono riportate in Allegato 9; Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 91 D.M. 10/08/2012, n. 161 Allegato 9 – Materiali di riporto di origine antropica I riporti sono per lo più una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. I materiali da riporto sono stati impiegati per attività quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché formazione di terrapieni. Ai fini del presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima del 20%, sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d’opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 92 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 1 - Definizioni Normale pratica industriale: operazioni definite ed elencate nell’allegato 3. Operazioni, finalizzate al miglioramento delle caratteristiche merceologiche del materiale per renderne l’utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fra questi: -Riduzione volumetrica -Selezione granulometrica; -Stabilizzazione a calce, cemento o altro, per migliorare le caratteristiche geotecniche. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 93 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 2 - Finalità Al fine di migliorare l’uso delle risorse naturali e prevenire la produzione dei rifiuti, il presente Regolamento stabilisce, sulla base delle condizioni previste al co. 1, dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/06, i criteri qualitativi da soddisfare affinchè i materiali di scavo, siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo stesso. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 94 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 3 – Ambiti di applicazione ed esclusione Il presente regolamento si applica alla gestione dei materiali da scavo. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nota: Percentuali (> 20% ?!) di materiali non naturali (PVC, cemento, metalli, ecc.) presenti nelle terre e rocce da scavo riutilizzate integrano il reato di gestione illecita dei rifiuti. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 95 Gestione Rifiuti da C & D Rifiuti da C & D Riutilizzo nei luoghi di produzione Attività di Scavo Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 97 Gestione Rifiuti da C & D RIUTILIZZO MPS Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 98 Rifiuti da C & D – Cat. 17 17 rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) 17 01 CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE 17 01 01 Cemento 17 01 02 Mattoni 17 01 03 Mattonelle e ceramica 17 01 06* Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle o ceramiche, contenenti sostanze pericolose 17 01 07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 17 02 LEGNO, VETRO E PLASTICA 17 02 01 Legno 17 02 02 Vetro 17 02 03 Plastica 17 02 04* Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 17 04 METALLI (incluse le loro leghe) 17 04 01 Rame, bronzo, ottone 17 04 02 Alluminio 17 04 03 Piombo 17 04 04 Zinco 17 04 05 Ferro e acciaio 17 04 06 Stagno 17 04 07 Metalli misti 17 04 09* Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 17 04 10* Cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose 17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 99 Rifiuti da C & D – Cat. 17 17 rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) 17 06 MATERIALE ISOLANTE 17 06 01* Materiali isolanti contenenti amianto 17 06 03* Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 17 06 04 Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 17 06 05* Materiali da costruzione contenenti amianto 17 08 MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO 17 08 01* Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose 17 08 02 Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 17 09 ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 17 09 01* Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti mercurio 17 09 02* Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti PCB (ad es. sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB) 17 09 03* Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose 17 09 04 Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 100 Illecito riutilizzo rifiuti C & D Illecito riutilizzo rifiuti C & D CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 19/02/2008 (Ud. 15/01/2008), Sentenza n. 7465 I rifiuti da demolizione di edifici presentano caratteristiche di disomogeneità e necessitano, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti (vagliatura, cernita, separazione, rimozione di eventuali sostanze inquinanti, recupero di metalli e composti metallici, frantumazione, etc). In particolare, i residui di attività di demolizione richiedono, prima del loro reimpiego, operazioni di recupero, per cui sono disciplinati dalla normativa sui rifiuti (oggi D. L.vo n.152/2006 e s.m.). Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 102 Recupero Rifiuti N.P. 7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI 7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101303] [101311] [170101] [170102] [170103] [170104] [170802] [170701] [170107] [170904] [200301]. 7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione RSU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 103 Recupero Rifiuti N.P. 7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI 7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto. 7.1.3 Attività di recupero a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di MPS per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]; Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 104 Recupero Rifiuti N.P. 7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI 7.1.3 Attività di recupero b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10]; c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 105 Recupero Rifiuti N.P. 7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI 7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 106 Recupero Rifiuti N.P. Nota: L'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 definisce le “caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati” in base al loro utilizzo finale, distinguendo fra: corpo dei rilevati, sottofondi stradali, strati di fondazione, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, strati accessori aventi funzione antigelo, anticapillare, drenante, ecc. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 107 Smaltimento in discarica 15 01 07 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07 Rifiuti inerti per i quali è consentito Cemento lo smaltimento in Mattoni discarica per Mattonelle e ceramiche rifiuti inerti senza Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e preventiva ceramiche caratterizzazione Imballaggi in vetro 17 02 02 Vetro 17 05 04 Terra e rocce (escluso da Siti contaminati) 17 09 04 Rifiuti misti da costruzione e demolizione 20 01 02 Vetro 20 02 02 Terre e rocce Esclusi i rifiuti derivanti da edifici potenzialmente contaminati D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 4 – Disposizioni generali 1. In applicazione dell’articolo 184-bis , co. 1, del D.Lgs. 152/06, è un sottoprodotto, il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti: a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un’opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 109 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 4 – Disposizioni generali b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo: 1) nel corso dell’esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato (??? – art. 185, co.1, lett. c) D.Lgs.152/06), o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 110 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 4 – Disposizioni generali c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all’Allegato 3; d) il materiale da scavo soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all’Allegato 4. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 111 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 5 – Piano di Utilizzo Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo è presentato dal proponente all’Autorità competente almeno 90 gg prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera. Può essere presentato in fase di approvazione del progetto definitivo dell’opera. Nel caso in cui l’opera sia oggetto di una procedura VIA, l’espletamento di quanto previsto dal presente Regolamento deve avvenire prima dell’espressione del parere di valutazione ambientale. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 112 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 5 – Piano di Utilizzo La sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1 (disposizioni generali), è attestata dal Legale rappresentante della persona giuridica o dalla persona fisica proponente l’opera mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000. L’Autorità competente può chiedere, in un’unica soluzione entro 30 gg dalla presentazione del Piano di Utilizzo, integrazioni alla documentazione presentata. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 113 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 5 – Piano di Utilizzo Se nel P.U. si dimostra che le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tab. 4.1 dell’all. 4 del Reg. non superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tab. 1 dell’all. 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione, l’Autorità competente, entro 90 gg. dalla presentazione del P.U. o delle eventuali integrazioni, approva il piano o lo rigetta. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 114 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 5 – Piano di Utilizzo L’Autorità competente ha la facoltà di chiedere all’ARPA, entro 30 gg dalla presentazione del P.U. o dell’eventuale integrazione, di verificare la sussistenza dei requisiti dell’all. 4 relativo all’accertamento della qualità ambientale del materiale da scavo. L’ARPA può chiedere al proponente un approfondimento d’indagine in contraddittorio, accerta entro 45 gg la sussistenza dei requisiti ambientali, comunicando gli esiti all’Autorità competente. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 115 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 5 – Piano di Utilizzo Decorso il termine di 90 gg dalla presentazione del P. U. o delle eventuali integrazioni, il proponente gestisce il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo stesso. La Commissione ambiente del Parlamento europeo, che ha valutato nel complesso positivamente il D.M. 161/2012, ha ritenuto di chiedere al Governo italiano chiarimenti circa il principio del "silenzio assenso“ implicitamente previsto dal decreto. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 116 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 5 – Piano di Utilizzo Se il sito di produzione interessa un sito oggetto di interventi di bonifica - Titolo V, Parte IV ovvero di ripristino ambientale - Titolo II, Parte VI, del D.Lgs. 152/06 i requisiti di qualità ambientale sono individuati dall’ARPA che, entro 60 gg dalla richiesta, comunica se per i materiali da scavo, compresi i materiali da riporto, i valori riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla Tab. 1 dell’all. 5, alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 non superano le relative CSC, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione indicata dal Piano di Utilizzo. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 117 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 5 – Piano di Utilizzo Il P. U. definisce la durata di validità del piano stesso. Decorso tale termine temporale il Piano cessa di produrre effetti. Salvo deroghe espressamente motivate dall’Autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l’inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo. Allo scadere dei termini fissati dal P. U. viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto. Entro i due mesi antecedenti la scadenza dei termini, si ha la facoltà di presentare un nuovo P. U. che ha la durata massima di un anno. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 118 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 5 – Piano di Utilizzo In caso di violazione degli obblighi assunti nel P. U. viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto. Fatte salve le modifiche apportate al P. U., approvate dall’A. C., il venir meno di una delle condizioni di cui all’art. 4, co. 1 (disposizioni generali) del Regolamento, fa cessare gli effetti del Piano di Utilizzo e comporta l’obbligo di gestire il relativo materiale da scavo come rifiuto. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 119 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 6 – Situazioni di emergenza In deroga all’art. 5, in situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4, co. 1, è attestata all’A.C. mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella forma di cui all’allegato 7 – Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.). Dalla data della predetta dichiarazione il materiale da scavo può essere gestito nel rispetto di quanto dichiarato. Entro 15 gg dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione deve comunque presentare il Piano di Utilizzo secondo le modalità previste dall’articolo 5. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 120 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 6 – Situazioni di emergenza È facoltà dell’Autorità competente eseguire controlli e richiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata. La deroga di cui al comma 1 non può essere applicata nel caso in cui il sito di produzione è interessato ad interventi di bonifica di cui alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 121 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 7 – Obblighi generali Il Piano di Utilizzo, nonché le dichiarazioni rese conformemente all’articolo 6, nel caso di deroghe dovute a situazioni di emergenza, devono essere conservati presso il sito di produzione del materiale escavato o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell’esecutore. La documentazione è conservata per 5 anni e resa disponibile in qualunque momento all’Autorità di controllo che ne faccia richiesta. Copia di tale documentazione deve essere conservata anche presso l’Autorità competente. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 122 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 8 – Modifica del Piano di Utilizzo In caso di modifica sostanziale al P. U., il proponente o l’esecutore aggiornano il Piano stesso. Costituisce modifica sostanziale: d)l’aumento del volume in banco > al 20%; e)la destinazione del materiale escavato ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo; c) la destinazione del materiale escavato ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel P.U.; d) la modifica delle tecnologie di scavo. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 123 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 8 – Modifica del Piano di Utilizzo Nei casi previsti dalla lettera a) , il P. U. deve essere aggiornato entro 15 gg dal momento in cui sia intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica del materiale escavato come sottoprodotto. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), in attesa del completamento della procedura di modifica, il materiale escavato non può essere destinato ad un utilizzo diverso o non potrà essere escavato con tecnologie diverse da quanto previsto nel Piano di Utilizzo. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 124 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 9 – Realizzazione del Piano di Utilizzo Il proponente del P.U. deve comunicare all’A.C. l’indicazione dell’esecutore del Piano prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’opera. A far data dalla comunicazione l’esecutore del Piano di Utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il Piano di Utilizzo e ne è responsabile. L’esecutore del Piano di Utilizzo redigerà la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità del materiale di cui agli allegati 6 - Documento di trasporto e 7 - Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.); Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 125 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 10 – Deposito in attesa di utilizzo Il deposito del materiale escavato in attesa dell’utilizzo avviene all’interno del sito di produzione, dei siti di deposito intermedio e dei siti di destinazione. Il P.U. indica il sito o i siti di deposito intermedio. In caso di variazione dei siti di deposito intermedio indicati nel P.U., il proponente aggiorna il piano medesimo in conformità alla procedura prevista all’articolo 8. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 126 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 10 – Deposito in attesa di utilizzo Il deposito di materiale escavato deve essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nel sito in un deposito temporaneo. Il deposito del materiale escavato avviene in conformità al P. U. identificando, tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile, le informazioni relative al sito di produzione, le quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del Piano di Utilizzo. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 127 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 10 – Deposito in attesa di utilizzo Il deposito del materiale escavato avviene tenendo fisicamente distinto il materiale escavato oggetto di differenti P. U. Il deposito del materiale escavato non può avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo. Decorso il tale periodo viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto del materiale escavato, pertanto tale materiale deve essere trattato quale rifiuto. Resta impregiudicata la facoltà di presentare un nuovo Piano di Utilizzo. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 128 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 11 – Trasporto In tutte le fasi successive all’uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto del materiale escavato è accompagnato dalla documentazione di cui all’allegato 6 – Documento di trasporto. È equipollente alla scheda di trasporto prevista dalle vigenti normative. La documentazione predisposta in triplice copia, una per l’esecutore, una per il trasportatore e una per il destinatario e conservata, dai predetti soggetti, per cinque anni e resa disponibile, in qualunque momento, all’Autorità di controllo che ne faccia richiesta. Qualora il proponente e l’esecutore siano diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata presso il proponente. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 129 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 12 – Dichiarazione di avvenuto utilizzo L’avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al Piano di Utilizzo è attestato dall’esecutore all’autorità competente, mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all’allegato 7 – Dichiarazione di avvenuto utilizzo, e corredata della documentazione completa richiamata al predetto allegato. Il deposito o altre forme di stoccaggio di materiali escavati non costituiscono un utilizzo ai sensi del presente Regolamento. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 130 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 12 – Dichiarazione di avvenuto utilizzo Tale dichiarazione è conservata per cinque anni dalla dichiarazione di avvenuto utilizzo ed è resa disponibile in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta. La dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) deve essere resa entro il termine in cui il Piano di Utilizzo cessa di avere validità. L’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto dal precedente periodo comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 131 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 12 – Dichiarazione di avvenuto utilizzo Nel caso l’utilizzo avvenga non da parte del proponente o dell’esecutore, nella dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere riportato il periodo entro il quale il soggetto indicato deve completare l’utilizzo. Dell’avvenuto utilizzo deve comunque essere data comunicazione all’Autorità competente. L’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo da parte del soggetto terzo indicato comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 132 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie Entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (ovvero entro il 04/04/2013), i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 186, del D.Lgs. 152/2006, possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la presentazione di un Piano di Utilizzo. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un Piano di Utilizzo, i progetti sono portati a termine secondo la procedura prevista dall’art. 186. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 133 D.M. 10/08/2012, n. 161 Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie In caso di inottemperanza alla corretta gestione dei materiali di scavo secondo quanto disposto dal presente regolamento il materiale scavato verrà considerato rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06. Pertanto resta valido il sistema sanzionatorio del sopraindicato decreto per tutte le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 134 D.M. 10/08/2012, n. 161 Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 36288 del 14 novembre 2012 La circolare del MATTM ha chiarito che il D.M. 161/2012 non si applica ai materiali di scavo riutilizzati nel sito di produzione per il quale è in vigore l’art. 185 del D.Lgs. 152/06 che, al comma 1, lettera c) riporta: “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 135 D.M. 10/08/2012, n. 161 Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 36288 del 14 novembre 2012 Parimenti la circolare affermava che il D.M. 161/2012 non contemplava il caso di gestione dei materiali di scavo dei “piccoli cantieri”, in quanto l’art. 266, co. 7 del D.Lgs. 152/06 demandava ad uno specifico decreto, non ancora emanato, la gestione “dei materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia”. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 136 D.M. 10/08/2012, n. 161 Si ritiene invece, in assenza di regole specifiche, proprio per la generalità dell’ambito di applicazione e per evitare vuoti normativi, che tali fattispecie di opere ricadevano nell’ambito di gestione del D.M. 161/2012 (analogamente a quanto avveniva in vigenza dell’art. 186 del D.Lgs. 152/06), pur riconoscendo la laboriosità del procedimento non commisurata alla realizzazione dell’opera. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 137 Gestione materiali da scavo D.L. 26 aprile 2013, n. 43 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 (GURI 26 aprile 2013 n. 97), convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24 giugno 2013, n. 71 (GURI 25 giugno 2013 n.147) Articolo 8-bis. (Deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo). In vigore dal 26/06/2013 1. “Al fine di rendere più celere e più agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto .… le disposizioni del D.M. 10 agosto 2012, n. 161, si applicano solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale”. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 138 Gestione materiali da scavo D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24 giugno 2013, n. 71. Articolo 8-bis. (Deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo). In vigore dal 26/06/2013 2. “…. in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27” Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 139 Gestione materiali da scavo D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell‘economia – c.d. Decreto del Fare (SO n. 50 alla GURI 21/06/ 2013 n. 144), in vigore dal 22/06/2013. Articolo 41 (Disposizioni in materia ambientale). 2. “Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, ….., si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 140 Gestione materiali da scavo Dal combinato disposto dell’art. 41 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - c.d. Decreto del Fare, in vigore dal 22/06/2013 e dell’art. 8-bis del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24 giugno 2013, n. 71, in vigore dal 26/06/2013, deriva che, a quella data, non risultava normata la gestione del materiale di scavo proveniente dalla realizzazione di opere non soggette ad AIA o VIA ma superiori a 6.000 metri cubi. Per tale fattispecie di interventi occorreva, pertanto, fare riferimento all’art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 che definisce i sottoprodotti. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 141 Gestione materiali da scavo Art. 184-bis – Sottoprodotto È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana. Tale procedura, considerato che l’attività di scavo non è propriamente un “processo di produzione”, comporta una certa difficoltà applicativa che richiede, pertanto, specifiche regole procedurali. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 142 Gestione materiali da scavo La legge 9 agosto 2013, n. 98 (GURI 20 agosto 2013 n. 194), di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - c.d. Decreto del Fare, aggiungeva infatti: Articolo 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo). In vigore dal 21 agosto 2013. 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, co. 7, del D.Lgs. 152/06 (relativo ai piccoli cantieri con produzione di materiali da scavo < 6.000 mc), ……., i materiali da scavo, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 (sottoprodotti), se il produttore dimostra: Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 143 Gestione materiali da scavo L. 9/08/13, n. 98, di conv. del D.L. 21/06/13, n. 69 Articolo 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo). In vigore dal 21 agosto 2013. a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle CSC di cui alle colonne A e B della tab. 1 dell'all. 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee (esecuzione del test di cessione), fatti salvi i valori di fondo naturale; Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 144 Gestione materiali da scavo L. 9/08/13, n. 98, di conv. del D.L. 21/06/13, n. 69 Articolo 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo). In vigore dal 21 agosto 2013. c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. (vedi D.M. 161/2012) Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 145 Gestione materiali da scavo L. 9/08/13, n. 98, di conv. del D.L. 21/06/13, n. 69 Articolo 41-bis. In vigore dal 21 agosto 2013. 2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al co. 1 tramite dichiarazione resa all'ARPA territorialmente competente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. (Piano di Utilizzo, vedi D.M. 161/20120) Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 146 Gestione materiali da scavo L. 9/08/13, n. 98, di conv. del D.L. 21/06/13, n. 69 Articolo 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo). In vigore dal 21 agosto 2013. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione. 3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al co. 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. (D.A.U., vedi D.M. 161/2012) Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 147 Gestione materiali da scavo L. 9/08/13, n. 98, di conv. del D.L. 21/06/13, n. 69 Articolo 41-bis. In vigore dal 21 agosto 2013. 4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto o dalla scheda di trasporto di cui al D.Lgs. 286/2005. (Doc. di trasporto, vedi D.M. 161/2012) 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere che non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 161/2012 (non soggetti ad AIA o VIA). Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 148 Gestione materiali da scavo L. 9/08/13, n. 98, di conv. del D.L. 21/06/13, n. 69 Articolo 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo). In vigore dal 21 agosto 2013. 6. L'articolo 8-bis del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 (ovvero il ricorso all’art. 186 del D.Lgs. 152/06 per la gestione dei materiali da scavo derivante dai piccoli cantieri, < 6.000 mc), è abrogato. 7. L'articolo 1 del regolamento di cui al D.M. n. 161/2012, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 152/06. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 149 Gestione del materiale da scavo Norma di riferimento Periodo Materiale da scavo riutilizzato nello stesso sito di produzione Art. 185, co. 2, lett. c) D.Lgs. 152/06 Dal 28/01/2009 Materiale da scavo per la realizzazione di opere soggette ad AIA o VIA, riutilizzate fuori sito D.M. 161/2012 Dal 06/10/2012 Materiale da scavo per la realizzazione di opere non soggette ad AIA o VIA indipendentemente dai volumi prodotti, riutilizzate fuori sito Art. 41-bis D.L. n. 69/2013, convertito con L. n. 98/2013 Dal 21/08/2013 Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 150 Gestione materiali di riporto D.L. 25 gennaio 2012, n. 2 – Misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale, (GURI 25 gennaio 2012 n. 20), convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28 (GURI 24 marzo 2012 n. 71). Articolo 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti). In vigore dal 25/03/2012. (L’art. 3 è stato profondamente modificato dalla legge di conversione, L. n. 28/2012 e successivamente dal D.L. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013) Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 151 Gestione materiali di riporto D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28. Articolo 3. 1. I riferimenti al "suolo" contenuti all'art. 185, co. 1, lettere b) e c), e 4, del D.Lgs. 152/06, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'all. 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo (Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati); (Comma in vigore già dal 26 gennaio 2012 e non modificato dalla legge di conversione L. n. 28/2012) Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 152 D.Lgs. 152/06 Articolo 185 - Esclusioni dall'ambito di applicazione 1. Non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta: b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, …… c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; 4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 153 Gestione materiali di riporto D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28. Articolo 3 (In vigore dal 25/03/2012) 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all'art. 49 del D.L. n. 1/2012 – c.d. “Liberizzazioni” (ovvero il decreto sulla gestione delle terre e rocce da scavo da emanare entro 60 gg.), utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 154 Gestione materiali di riporto D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28 Articolo 3 (In vigore dal 25/03/2012) 3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al co. 2 del presente articolo, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis (sottoprodotto) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. (Comma aggiunto dalla legge di conversione) Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 155 Gestione materiali di riporto D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28 . Modificato dal D.L. n. 69/2013 Articolo 3 (in vigore dal 22/06/2013) 1. I riferimenti al "suolo" contenuti all'art. 185, co. 1, lett. b) e c), e 4, del D.Lgs. 152/06, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'all. 2 alla parte IV del medesimo D.Lgs., costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 156 Gestione materiali di riporto D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28 . Modificato dal D.L. n. 69/2013 Articolo 3 (in vigore dal 22/06/2013) 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 5 febbraio 1998, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. (ovvero conformità rispetto alle CSC, in relazione alle specifiche destinazioni d’uso - Tab. A o B, all. 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06). Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 157 Gestione materiali di riporto D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28 . Modificato dal D.L. n. 69/2013 Articolo 3 (in vigore dal 22/06/2013) 3 . Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 158 Osservazioni Per il riutilizzo al di fuori dal sito di prelievo del materiale di riporto scavato, ai sensi dell’art. 185, co. 4, del D.Lgs. 152/06, in quanto compresi nella definizione di materiali da scavo, si richiamano le modalità di gestione di cui al D.M. 161/2012, per la realizzazione di opere sottoposte ad AIA e/o VIA e l’art. 41-bis, della L. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013, per la realizzazione delle restanti opere. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 159 Osservazioni - Criticità Inoltre, considerato che, ai sensi del co. 7 dell’art. 41-bis, quanto definito per i materiali da scavo (inclusi gli eventuali materiali di riporto) dal D.M. 161/2012, integra, le corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 152/06, si ritiene che la limitazione pari al 20% max della presenza di materiale antropico frammisto al terreno naturale nella matrice materiale di riporto, di cui all’all. 9 del D.M., essere vincolante sia per la gestione dei materiali di scavo normati dalla legge n. 98/2013, sia per il riutilizzo in sito di questi materiali ai sensi dell’art. 185, co.1 lett. c). Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 160 Osservazioni - Criticità Il test di cessione è espressamente previsto per il riutilizzo dei materiali di riporto: art.3, co. 2, L. 24/03/2012, n. 28: “… le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 5 febbraio 1998, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee …” Il test è implicitamente previsto per il riutilizzo del materiale di scavo derivante da opere non soggette ad AIA e/o VIA: art. 41-bis, co. 1, lett. b) della L. 09/08/2013, n. 98: “… i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee …” Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 161 Osservazioni - Criticità Del test di cessione non si tiene conto per il riutilizzo dei materiali da scavo per opere soggette ad AIA o VIA, di cui al D.M. 10/08/2012, n. 161. Infatti l’Allegato 4, relativo all’accertamento delle qualità ambientali dai materiali da scavo, riporta: “Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all’art. 184 bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. per l’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all’interno dei materiali da scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali.” Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 162 Osservazioni - Criticità Si ritiene, invero, che il test di cessione deve essere effettuato anche per il riutilizzo dei materiale da scavo, di cui al D.M. n. 161/2012 in quanto: -l’art. 184-bis, co. 1, lett. d) del D.Lgs.152/06 prevede che l’utilizzo di un materiale come sottoprodotto: “… non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana” compresa la salvaguardia delle acque sotterranee; -Essendo previsto per il materiale di scavo derivante dalla realizzazione di opere “minori”, non potrebbe non valere per opere soggette ad AIA o VIA (ovvero per opere di importanza “maggiore”) -La legge n. 98 del 09/08/2013, oltre ad essere successiva al D.M. n. 161 del 10/08/2012, è di rango giuridico maggiore. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 163 Gestione materiali da scavo L’accertamento della contaminazione è condizione necessaria (insieme a quella dell’effettivo utilizzo) per decidere il regime giuridico del materiale stesso. A seguito delle attività di caratterizzazione potrebbero verificarsi i seguenti casi: •c < CSC (colonna A); •CSC (colonna A) < c < CSC (colonna B); • c> CSC (colonna B). Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 164 Gestione materiali da scavo • c < CSC (colonna A) I terreni risultano non contaminati rispetto ai limiti della colonna A, ovvero per una destinazione d’uso verde pubblico/residenziale (e a maggior ragione rispetto ai limiti della colonna B, destinazione d’uso commerciale/industriale). I materiali da scavo possono pertanto essere riutilizzati, senza limitazione d’uso, applicando le norme di gestione relative agli ambiti di applicazione visti precedentemente. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 165 Gestione materiali da scavo • CSC (colonna A) < c < CSC (colonna B) I terreni risultano non contaminati rispetto ai limiti della colonna B, ma potenzialmente contaminati rispetto alla colonna A. Se la destinazione urbanistica del sito di prelievo del materiale è resid./verde pubbl. sussiste l’obbligo di proseguire l’iter del procedimento di bonifica (AdR). Il materiale deve essere gestito come rifiuto. Se è commerciale/industriale, i terreni possono essere gestiti come sottoprodotti, ai sensi delle norme viste ognuno per il proprio ambito di applicazione, purché siano riutilizzati nello stesso sito oppure in altre aree con destinazione d’uso comm./industr. e siano definiti una serie di vincoli cautelativi ai fini della tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 166 Gestione materiali da scavo c > CSC (colonna B) Il sito viene definito “potenzialmente contaminato” pertanto sussiste l’obbligo della definizione delle CSR attraverso la procedura di Analisi di Rischio. Il materiale da scavo deve essere gestito come rifiuto • Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 167 Gestione materiali da scavo Se proveniente da sito Contaminato (c > CSR) o da sito Potenzialmente Contaminato (c > CSC) deve essere necessariamente smaltito in discarica autorizzata Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 168 Smaltimento in discarica Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 - Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti Articolo 4 - Classificazione delle discariche Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie: discarica per rifiuti inerti; discarica per rifiuti non pericolosi; discarica per rifiuti pericolosi. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 169 Recupero materiale di scavo Recupero - Allegato 5 D.M. 05/02/98 e s.m.i. 7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504]. 7.31-bis.1 Provenienza: attività di scavo. 7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica. 7.31-bis.3 Attività di recupero: f) industria della ceramica e dei laterizi [R5]; g) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale) [R10]; Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 170 Terre e Rocce da Scavo Recupero - Allegato 5 D.M. 05/02/98 e s.m.i. 7.31-bis.3 Attività di recupero: d) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]. 7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 171 Terre e Rocce da Scavo Illecito riutilizzo Cass. n. 12851 del 2003, Favale; n. 8936 del 2003; n. 39568 del 2005, Francucci. “Secondo l’orientamento di questa corte il materiale proveniente da scavo di strade non è assimilabile alle terre e rocce da scavo in quanto non è costituito esclusivamente da terriccio e ghiaia ma anche da pezzi di asfalto e calcestruzzo qualificabili pacificamente come rifiuti .” Importante è, quindi, lo SCAVO SELETTIVO. Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 172 Recupero asfalto 7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI 7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso [170302]. 7.6.1 Provenienza: attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo. 7.6.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto solido costituito da bitume ed inerti. 7.6.3 Attività di recupero: a) produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo [R5] Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 173 Recupero asfalto 7.6.3 Attività di recupero: b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale) [R5]. c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione [R5] Gestione materiali da scavo - Ing. D. Sole Greco 174 Ordine dei Geologi della Sicilia Priolo – 23 dicembre 2013 Gestione Materiali da scavo dopo il “Decreto del Fare” Grazie per l’attenzione