Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova LA DISCIPLINA DELLE “SOCIETA’ DI COMODO” Spunti operativi 25 ottobre 2010 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova A cura della Commissione di Studio Imposte Dirette Coordinatore - Marco Abbondanza Componenti Gruppo di lavoro “Società di comodo” : Rosalba Basini Maria Cristina Boiardi Andrea Casassa Marco Costigliolo Davide Ferrando Mario Montersino Eugenio Piccardi Monica Pisotti Laura Ponassi Stefano Quaglia Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova SOMMARIO 1. PREMESSA Pagina 1 2. IL TEST DI OPERATIVITA’ Pagina 2 3. SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA DELLE SOCIETA’ DI COMODO Pagina 7 LA DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ DI COMODO A SEGUITO DI INTERPELLO Pagina 24 LA (NON) IMPUGNABILITA’ DEL DINIEGO ALLA DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ DI COMODO Pagina 40 EFFETTI DEL MANCATO SUPERAMENTO DEL TEST DI OPERATIVITA’ SULLE PERDITE DEGLI ESERCIZI PREGRESSI Pagina 47 7. LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO E PERDITA DEL CREDITO IVA Pagina 52 8. LE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE Pagina 63 Tabella 1 Pagina 70 Tabella 2 Pagina 74 4. 5. 6. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova 1. PREMESSA L’art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n.724 ha introdotto uno speciale regime fiscale per talune società commerciali - sia di persone sia di capitali - che si presumono non operative (“di comodo”), al fine di disincentivarne l’utilizzo e, al tempo stesso, ottenere maggiori entrate tributarie. Come è noto, il reddito di tali società deve essere almeno pari a quello minimo forfetariamente determinato in funzione di alcune componenti patrimoniali. Se il reddito stabilito secondo le ordinarie regole del reddito d’impresa risulta inferiore, esso dovrà essere integrato in sede di dichiarazione dei redditi fino a concorrenza del valore forfetariamente individuato; ciò al fine di evitare che l’Amministrazione Finanziaria rettifichi la dichiarazione stessa. Il presente documento, senza alcuna pretesa di esaustività, intende sviluppare ed approfondire alcuni aspetti operativi di una disciplina talvolta complessa e non priva di difficoltà applicative ed interpretative. In particolare, si è voluto analizzare la casistica riferita alle cause di esclusione nonché la possibilità di vedersi riconosciuta o meno la disapplicazione della disciplina tramite lo strumento dell’interpello. Importanti precisazioni riguardanti il c.d. interpello disapplicativo sono state fornite dalla recente ed importante C.M. 32/E/2010 del 14 giugno 2010, anch’essa oggetto di trattazione in questa sede. Infine, si è ritenuto opportuno accennare ai riflessi della disciplina in materia di IVA, al fine di individuare le situazioni (in alcuni casi molto penalizzanti) di limitazione all’utilizzo e perdita dei relativi crediti fiscali. 1 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova 2. IL TEST DI OPERATIVITA’ (a cura di Eugenio Piccardi) Il test di operatività, disciplinato dall’art. 30 L. 724/1994, consiste nel porre a confronto i ricavi ed i proventi effettivi, nonché gli incrementi di rimanenze ed i proventi finanziari, con ricavi presunti, individuati applicando delle percentuali alle attività patrimoniali della società. I ricavi ed i proventi effettivi di cui sopra sono determinati come la media degli ultimi tre anni (esercizio in corso ed i due precedenti) dei dati esposti in bilancio. In particolare le voci del conto economico da considerare al fine di individuare tali elementi sono le seguenti: Ricavi Incrementi di rimanenze Proventi finanziari Somma degli importi risultanti dalle voci A1 ed A5 Somma delle variazioni positive delle voci A2, A3, e B11 (ossia variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, variazione dei lavori in corso su ordinazione, variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e merci Somma degli importi risultanti dalle voci C15 e C16 Al fine di poter individuare una società come non operativa è necessario confrontare la media del triennio, dei dati sopra riportati, con i ricavi presunti determinati applicando delle percentuali ai seguenti elementi patrimoniali: 2 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Beni e attività patrimoniali Il valore delle seguenti attività finanziarie aumentato del valore dei crediti non commerciali : - Azioni e quote di partecipazione al capitale di soggetti Ires, nonché di società commerciali di persone; Strumenti finanziari assimilati alle azioni emessi dai soggetti Ires; Obbligazioni ed altri titoli di massa. Tali beni possono essere classificati o nelle immobilizzazioni finanziarie alle voci B III 1 Partecipazioni, B III 2 Crediti, e B III 3 Altri titoli, oppure nell’attivo circolante C II crediti C III 1,2,3, e 4 partecipazioni, C III 6 altre partecipazioni. Immobili costituenti immobilizzazioni. Le percentuali da applicare variano a seconda dell’ubicazione dell’immobile e della sua classificazione catastale. Detti beni sono individuati nella voce B II 1 terreni e fabbricati. Immobili ubicati in comuni con meno di mille abitanti Immobili in comuni con più di mille abitanti classificati come A/10 Immobili in comuni con più di mille abitanti a destinazione abitativa acquisti o rivalutati nell’esercizio o nei due precedenti Immobili diversi dai precedenti Navi destinate all’esercizio di attività commerciali. Detti beni sono individuati nella voce B II 4 delle immobilizzazioni materiali Altre immobilizzazioni materiali ed immateriali. Si tratta dei beni riportati nelle seguenti voci dell’attivo dello stato patrimoniale: - Immobilizzazioni materiali B II 2 impianti e macchinari B II 3 attrezzature industriali e commerciali B II 4 altri beni - Immobilizzazioni immateriali B I 1 costi di impianto ed ampliamento; B I 2 costi di ricerca e sviluppo; B I 3 diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno; B I 7 Altre % 2% 1% 5% 4% 6% 6% 15% 3 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Per quanto riguarda gli immobili è opportuna un’ulteriore considerazione. Infatti gli immobili sottoposti a rivalutazione a seguito di due recenti normative: L. 266/2005 e D.L. 185/2008, sono considerati, nell’ambito del test di operatività, differentemente dagli altri. In particolare la percentuale da applicare a detti beni è del 4% anziché del 5% o del 6%. La circolare 19 marzo 2009 11/E ha chiarito il comportamento da tenere in caso di immobili rivalutati: - Rivalutazione ex L. 266/2005 Fino al periodo di imposta 2010 al valore rivalutato verrà applicata un’aliquota del 4%. A partire dal 2011 l’aliquota da applicare sarà del 6% sul valore rivalutato. - Rivalutazione ex D.L. 185/2008 Fino al periodo di imposta 2012 verranno applicate le aliquote del 6 o del 5% sul valore dell’immobile ante rivalutazione. A partire dal periodo di imposta 2013, dovrà essere applicata l’aliquota del 4% sul valore rivalutato. A partire dal 2017 verrà applicata l’aliquota ordinaria 5 o 6% al valore rivalutato. Ai fini dell’individuazione dei valori a cui applicare le percentuali previste dal test di operatività è necessario rapportare tali valori al periodo di possesso durante l’esercizio. 4 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Nel caso in cui, applicando i coefficienti di cui sopra, i ricavi presunti siano superiori alla media dei ricavi effettivi del triennio la società è non operativa. Si riporta di seguito un esempio: Beni 2007 Titoli 15.000 Immobili 190.000 Altre Imm. 8.000 Ricavi presunti 2008 2009 35.000 210.000 10.000 25.000 200.000 12.000 Valore medio 25.000 200.000 10.000 % 2% 6% 15% Ricavo presunto 500 12.000 1.500 14.000 Nel caso in cui il valore medio dei ricavi non superi Euro 14.000, la società è da considerare non operativa. Quando il test di operatività non viene superato, la norma prevede diverse conseguenze per la società, tra cui, la determinazione, in capo alla stessa, di un reddito minimo. Tale reddito viene determinato forfetariamente, applicando al valore dei medesimi beni oggetto del test di operatività, delle percentuali. Il valore di detti beni non è il valore medio dei tre esercizi, ma il valore dei beni stessi nell’esercizio in corso, rapportato al periodo di possesso. Le percentuali da applicare agli elementi patrimoniali per la determinazione del reddito minimo sono le seguenti: BENI Titoli e partecipazioni Immobili siti in comuni con meno di mille abitanti Immobili siti in comuni con più di mille abitanti Immobili classificati come A 10 Immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio o nei due precedenti Terreni e fabbricati diversi dai precedenti Navi costituenti immobilizzazioni Altre immobilizzazioni % 1,5% 0,9% 4% 3% 4,75% 4,75% 12% 5 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Anche in questo caso, con riferimento agli immobili rivalutati, occorre un’ulteriore considerazione. Gli immobili rivalutati ex L. 266/2005 sono sottoposti ad aliquota ridotta del 3% sul valore rivalutato fino all’anno di imposta 2010. Dal 2011 sugli stessi va applicata la percentuale del 4,75%. Se invece si tratta immobili rivalutati a seguito del D.L. 185/2008, va applicato al valore ante rivalutazione una percentuale del 4,75% fino al 2012, dal periodo di imposta 2013 al 2016 si applica al valore rivalutato un aliquota del 3%. Si riporta una tabella con un esempio di determinazione del reddito minimo: Beni Partecipazioni Immobili ad uso abitativo acquistati nell’esercizio Immobili diversi Altre immobilizzazioni Reddito minimo Valore esercizio in corso 100.000 % 1,5% Reddito presunto 1.500 250.000 3% 7.500 150.000 50.000 4,75% 12% 7.125 6.000 22.125 Il reddito così determinato è il reddito che dovrà essere dichiarato dalla società al fine di adeguarsi alla normativa. Il test di operatività non solo ha conseguenze particolarmente significative sulle imposte sui redditi, ma anche sull’Irap e sull’Iva. Infatti, per quanto riguarda l’Irap, ai sensi del comma 3 bis art. 30 L. 724/1994, si presume che il valore della produzione non sia inferiore al reddito minimo aumentato delle retribuzioni per personale dipendente, dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi. Dal punto di vista dell’Iva, la non operatività della società comporta delle limitazioni all’utilizzo del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale. 6 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova 3. SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE SOCIETA’ DI COMODO AGEVOLATA DELLE (a cura di Rosalba Basini) Disposizioni comuni I commi da 111 a 118 della legge finanziaria 2007 hanno previsto un regime fiscale agevolato per consentire, alle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonché a quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta, di uscire dal regime d'impresa, deliberando lo scioglimento (con conseguente cessione a titolo oneroso dei beni o assegnazione degli stessi ai soci) o la trasformazione in società semplice. L'agevolazione si sostanziava nella previsione di un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP dovuta, nella misura del 25 per cento, rispettivamente: - sul reddito d'impresa realizzato nel periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della procedura di liquidazione (nell'ipotesi in cui sia stato deliberato lo scioglimento anticipato della società); - sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione e il relativo valore fiscale riconosciuto (nell'ipotesi in cui sia stata deliberata la trasformazione della società in società semplice). L'imposizione sostitutiva è, inoltre, prevista: - nella misura del 25% per cento sulla distribuzione delle riserve e sui fondi in sospensione d'imposta; - nella misura del 10% per cento sull'attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione. Con riferimento a tale ultima ipotesi, nell'ultimo periodo del comma 112 è espressamente precisato che l'assoggettamento dei predetti saldi all'imposta sostitutiva non fa sorgere in capo ai soci il credito di imposta ordinariamente previsto dalle varie leggi di rivalutazione (per 7 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova un importo corrispondente all'imposta sostitutiva assolta dalla società) nell'ipotesi di attribuzione diretta ai soci dei saldi in questione. Si ricorda che le riserve e i fondi in sospensione d'imposta, quali poste ideali del patrimonio netto, sono costituiti in occasione di particolari situazioni, in genere previste da norme speciali, che ne rinviano l'imposizione ad un momento successivo, generalmente coincidente con la distribuzione di detti fondi e riserve o con il verificarsi di uno dei presupposti che comportano il venir meno del regime di sospensione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta iscritti in bilancio sono riconducibili di norma alle seguenti categorie: - riserve ex art. 55, comma 3, lettera b), del TUIR (nella numerazione anteriore alla riforma IRES); - riserve derivanti da operazioni di conferimento e di concentrazione aziendale; - riserve da condono; - riserva ex art. 70, comma 2-bis, del TUIR (nella numerazione anteriore alla riforma IRES). Si ricorda, inoltre, che i saldi attivi di rivalutazione sono riconducibili alle seguenti leggi di rivalutazione: - n. 408 del 29 dicembre 1990; - n. 413 del 30 dicembre 1991; - n. 342 del 21 novembre 2000, compresi quelli costituiti ai sensi dell'art. 14 di quest'ultima legge; - n. 448 del 28 dicembre 2001; - n. 350 del 24 dicembre 2003 (riapertura dei termini della legge 342 del 2000); - n. 266 del 23 dicembre 2005; - n. 2 del 28 gennaio 2009 (legge di conversione del Dl. 185/2008) 8 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Con la Finanziaria 2008 lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta. Il comma 129 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 ha ridotto sensibilmente le aliquote delle imposte sostitutive applicabili. In particolare, l'imposta sostitutiva dovuta sul reddito della liquidazione o, in caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, è ridotta dal 25 % al 10 %; mentre l'imposta sostitutiva dovuta sui saldi attivi di rivalutazione è ridotta dal 10% al 5 %. L'applicazione del regime di favore in questione non è, peraltro, subordinata alla circostanza che la procedura di liquidazione e di trasformazione in società semplice evidenzi un risultato imponibile sul quale applicare l'imposta sostitutiva. La fuoriuscita agevolata dal regime non viene meno, in altri termini, se il risultato finale del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione sia rappresentato da una perdita. In linea di principio, possono fruire del regime agevolato le società che non hanno realizzato i ricavi minimi derivanti dall'applicazione dell'articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, a prescindere dalla circostanza che il reddito effettivo sia superiore rispetto a quello determinato attraverso l'applicazione dei coefficienti di cui al comma 3 della medesima disposizione. Al riguardo si precisa che l'eventuale presentazione dell'istanza di disapplicazione (seguita o meno dal provvedimento di accoglimento) non preclude l'accesso alla disciplina di scioglimento o trasformazione agevolata. 9 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova L'accesso al regime agevolato è, inoltre, subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni: a) la cancellazione della società dal registro delle imprese deve essere richiesta a norma degli arti- coli 2312 e 2495 C.C. entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione; b) tutti i soci della società devono essere persone fisiche che detengano le partecipazioni non in regime d'impresa e che siano iscritte nel libro dei soci alla data del 1 gennaio 2007 ovvero entro 30 giorni dalla medesima data (di entrata in vigore della legge finanziaria 2007) in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 novembre 2006. L'eventuale ingresso nella compagine sociale di nuovi soci oltre i termini indicati in precedenza fa venir meno la possibilità di fruire del regime agevolato di scioglimento o di trasformazione, in quanto la fruizione dell'agevolazione è espressamente prevista dal menzionato comma 111 in favore dei soli soci che risultino iscritti nel libro soci alla data del 1 gennaio 2007. In questa sede è opportuno rammentare che l'iscrizione nel libro soci è un adempimento non previsto dalla disciplina civilistica per le società di persone (ed oggi anche per le società di capitali). Tuttavia, come già chiarito nella Circolare del Ministero delle finanze n.112/E del 21 maggio 1999, par. 2.2 nell'affrontare una fattispecie analoga, in dette ipotesi l'identità dei soci al 1 gennaio dovrà comunque essere dimostrata mediante un atto avente data certa. Infatti è necessario che, per effetto della liquidazione, il riparto finale delle attività avvenga tra i medesimi soci che già figuravano nella compagine sociale alla data del 1 gennaio 2007, così come anche la società risultante dalla trasformazione deve essere composta dai medesimi soci della società commerciale al 1 gennaio 2007 10 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Si ritiene, invece, che non viene meno la possibilità di fruire del regime agevolato se, successivamente alle data indicata si verifichi l'uscita di uno o più soci dalla compagine sociale ovvero intervengano mutamenti nelle percentuali di partecipazione. In tal caso, infatti, viene rispettata la prescrizione della norma, in quanto fruiscono dell'agevolazione solo i soci che risultano iscritti nel libro dei soci alla data del 1 gennaio 2007 anche se con percentuali di partecipazione diverse rispetto a quelle vantate a tale ultima data. Il regime agevolato di scioglimento e trasformazione in società semplice è previsto quale facoltà per le società interessate, le quali, pur ricorrendo le condizioni sopra indicate, possono scegliere anche l'ordinario regime previsto per i casi di liquidazione o trasformazione. Pertanto, ai sensi del comma 115, l'applicazione della disciplina prevista dai commi da 111 a 114 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione. Come anticipato, alle società che scelgono di usufruire del regime agevolato non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 non solo per il periodo d'imposta anteriore allo scioglimento, ma anche per quello immediatamente precedente a quest'ultimo. Pertanto, nel caso di società con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che apra la fase di liquidazione in data 14 febbraio 2007 e approvi il bilancio finale di liquidazione in data 31 gennaio 2008, la disciplina delle società non operative non sarà applicabile ai periodi d'imposta: - in corso al 4 luglio 2006 (ossia 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006); - 1 gennaio - 13 febbraio 2007 (periodo ante liquidazione); - 14 febbraio 2007 - 31 gennaio 2008 (periodo corrispondente alla procedura di liquidazione agevolata). 11 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova In tale situazione, il contribuente dovrà barrare nel prospetto di operatività di cui al quadro RF la casella "scioglimento o trasformazione" sia nel Modello UNICO SC relativo al periodo di imposta dell’anno precedente che nel Modello UNICO SC , per il periodo ante liquidazione, senza dover compilare il predetto prospetto. Tenendo conto della specificità della procedura di scioglimento agevolato, la cui durata non può essere superiore ad un anno, si ritiene che, in deroga alla ordinaria disciplina prevista dall'art. 182 del TUIR, la società posta in liquidazione debba presentare un'unica dichiarazione relativa al periodo corrispondente alla fase di liquidazione anche quando la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui la stessa ha avuto inizio. Ne consegue che nel caso preso in considerazione la base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva e l'importo della stessa dovranno essere evidenziate nel quadro RQ del Modello UNICO SC di fine liquidazione. Nella dichiarazione in cui si compila il modello RQ va, comunque, anche barrata la casella "scioglimento o trasformazione" contenuta nel prospetto di operatività incluso nel quadro RF. Nella diversa ipotesi di trasformazione in società semplice, supponendo che la società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) deliberi la trasformazione in data 14 febbraio. alla stessa non sarà applicabile la disciplina delle società non operative per i periodi d'imposta: - dell’esercizio precedente se esso coincide con l’anno solare ; - dal 1 gennaio - 13 febbraio (periodo in cui si verifica la trasformazione). Il contribuente dovrà barrare nel prospetto di operatività di cui al quadro RF la sola casella "scioglimento o trasformazione": 12 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova - sia nel Modello UNICO SC relativo al periodo di imposta precedente; - sia nel Modello UNICO SC relativo al periodo di imposta 1 gennaio 13 febbraio. Ai fini della determinazione agevolata del reddito, la società trasformata compilerà il quadro RQ del Modello UNICO SC relativo al periodo di imposta 1 gennaio - 13 febbraio indicando la base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva e l'importo della stessa che deve essere versato nei termini previsti per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione presentata per il periodo di imposta 1 gennaio - 13 febbraio. Scioglimento agevolato Nei sottoparagrafi successivi si analizzano gli effetti (sia sulla società che sui soci) conseguenti alla delibera di scioglimento assunta nell'ambito della procedura agevolata di cui ai commi 111 e seguenti della legge finanziaria 2007 e alle novità introdotte dalla legge finanziaria 2008. Effetti sulla tassazione della società. Imposte sui redditi Il reddito del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione è determinato secondo il criterio previsto dall'art. 182 del TUIR, con la particolarità che al reddito imponibile così determinato si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10% e che non sono scomputabili le perdite di esercizi precedenti. Come anticipato, le riserve e i fondi in sospensione d'imposta non concorrono alla formazione del reddito complessivo del periodo di 13 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova liquidazione, ma sono soggetti ad autonomo regime di imposizione sostitutiva secondo i seguenti criteri: a) le riserve e fondi in sospensione d'imposta sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 10%; b) i saldi attivi di rivalutazione, in caso di attribuzione ai soci, sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 5% senza riconoscimento del credito d'imposta previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione che abbiano spiegato effetti fiscali. Nel caso in cui l'assegnazione o la cessione del bene sia effettuata prima del riconoscimento fiscale dei maggiori valori derivanti dall'applicazione dell'ultima legge di rivalutazione (legge. n. 2 del 2009) gli effetti fiscali della rivalutazione vengono meno con la conseguenza che le plusvalenze o le minusvalenze saranno determinate senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione e che in capo al cedente sarà riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva riferibile al maggior valore dei beni già rivalutati e ora oggetto di cessione. Contestualmente si considera libera la parte di riserva di rivalutazione riferibile ai beni in esame. Per gli immobili, su richiesta del contribuente, si assume come valore normale quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. IVA e altri tributi indiretti Per le società che deliberano lo scioglimento, le assegnazioni dei beni ai soci beneficiano della previsione agevolativa contenuta nel comma 116 secondo la quale le stesse non sono considerate cessioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 14 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Coerentemente con quanto precisato nella circolare 112/E del 21 maggio 1999, parte III, paragrafo 1, e nella circolare 40/E del 13 maggio 2002, paragrafo 1.4.1, nelle quali si fornivano chiarimenti in merito ad analoghe disposizioni agevolative introdotte dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le società non operative all'atto della assegnazione dei beni ai soci devono effettuare la rettifica della detrazione dell'IVA secondo le regole ordinariamente dettate dall'articolo 19-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972. Conseguentemente la rettifica in questione non deve essere apportata qualora all'atto dell’assegnazione dei beni ai soci sia già trascorso, ad esempio, il periodo di sorveglianza a tal fine individuato da tale ultima disposizione (pari, rispettivamente, ad un quinquennio, decorrente dall'esercizio di entrata in funzione, per i beni ammortizzabili e ad un decennio, decorrente dall'esercizio di acquisto o di ultimazione, per i fabbricati o porzioni di fabbricati). In aderenza a tale disciplina, inoltre, nella particolare ipotesi in cui all'atto dell'acquisto del bene in questione la società non abbia potuto beneficiare della detrazione ai fini IVA, non sarà necessario effettuare alcuna rettifica della detrazione al momento della successiva assegnazione del bene ai soci. In caso di cessione dei beni effettuata nella fase di liquidazione rileverà ai fini IVA il corrispettivo dovuto al cedente anche se diverso dal valore normale o, per gli immobili, da quello catastale assunto ai fini delle imposte sui redditi. Si ricorda, peraltro, che per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili, la prova dell'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato in dichiarazione potrà essere validamente desunta dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il corrispettivo dichiarato per effetto delle modifiche apportate dal comma 2 dell'articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006 all'articolo 54, comma 3, del DPR n. 633 del 1972. 15 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Nel prospetto che segue si evidenziano le modalità di determinazione del valore dei beni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, oggetto di assegnazione o cessione. Dirette Assegnazione di valore normale (art.9 TUIR) beni diversi dagli immobili Assegnazione beni immobili di valore normale definito opzionalmente con criteri catastali Cessione di beni valore normale (art. 9 TUIR) o, diversi dagli se superiore, corrispettivo immobili dichiarato Cessione di beni valore normale definito immobili opzionalmente con criteri catastali o, se superiore, corrispettivo dichiarato IVA operazione non rilevante (se richiesta l'applicazione del comma 116 nell'atto di assegnazione ai soci) operazione non rilevante (se richiesta l'applicazione del comma 116 nell'atto di assegnazione ai soci) corrispettivo (art. 13 DPR n. 633) corrispettivo ferma restando la presunzione dell'art. 54 (valore normale ex art. 14) Ai sensi del medesimo comma 116, le assegnazioni dei beni ai soci, che - come si è detto - non si considerano cessioni agli effetti dell'Iva, sono assoggettate all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e, se hanno ad oggetto beni immobili, scontano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 168,00 per ciascun tributo. Il comma 116 precisa altresì che la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro "non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alle rendite catastali, ovvero, a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazione dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di 16 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova registro (riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi). L'applicazione del criterio catastale di determinazione della base imponibile deve formare oggetto, a pena di decadenza, di esplicita richiesta nell'atto di assegnazione ai soci. Per le assegnazioni di beni immobili ai soci persone fisiche, effettuate in applicazione della disciplina sullo scioglimento agevolato delle società commerciali, l'imponibile è determinato su base catastale soltanto se il bene assegnato è un "immobile abitativo e relative pertinenze" e se l'assegnatario, persona fisica non esercente attività d'impresa, ne faccia richiesta al notaio ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006). Trattandosi di assegnazione e non di trasferimento, non trova applicazione il disposto del citato comma 497, (al quale rinvia il comma 5-bis dell'articolo 52 del D.P.R. n. 131 del 1986 sopra citato), nella parte in cui impone che le parti dichiarino in atto il corrispettivo effettivamente pattuito. In tutte le altre ipotesi - in cui la base imponibile relativa ai beni immobili oggetto di assegnazione non è determinabile con criteri catastali - il valore (base imponibile) di assegnazione dei beni e dei diritti è il valore venale in comune commercio (articolo 51, comma 2 del D.P.R. n. 131 del 1986). Quanto sopra premesso, si osserva che in via ordinaria, ai fini dell'imposta di registro, le assegnazioni ai soci sono soggette al regime stabilito dall'articolo 4, lettera d), della Tariffa, parte prima, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che prevede per le assegnazioni ai soci: 17 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova 1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro - € 168,00. 2) in ogni altro caso - le stesse aliquote di cui alla lettera a). La richiamata lettera a) prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per i conferimenti in società di tutti i beni e diritti, esclusi: - gli immobili per i quali sono previste le stesse aliquote applicabili alle cessioni a titolo oneroso; - i fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione, per i quali è prevista l'aliquota del 4%; - le unità da diporto per le quali sono previste le stesse imposte fisse stabilite dall'articolo 7 della Tariffa, parte prima. Ne consegue che, per il rinvio operato dalla lettera d), punto 2, dell'articolo 4 della Tariffa, parte prima, del DPR n. 131 del 1986, tanto il conferimento in società quanto l'assegnazione ai soci di aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami di impresa (lettera a, n. 3), di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all'articolo 11-bis della Tabella (autoveicoli) e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti (lettera a, n. 5) scontano l'imposta di registro nella misura fissa di € 168,00. Per quanto concerne la particolare categoria di veicoli iscritti nei pubblici registri automobilistici, occorre tener conto che il D.P.R. n. 131 del 1986 include tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione gli "atti di natura traslativa (tra i quali sono da ricomprendere gli atti di assegnazione ai soci) o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico" (articolo 11-bis della Tabella). Gli stessi atti se presentati per la registrazione sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa (articolo 7 del D.P.R. n. 131 del 1986). 18 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Occorre precisare che per le formalità di trascrizione degli stessi veicoli è dovuta l'imposta provinciale di trascrizione (IPT) nella misura prevista dal decreto ministeriale 435 del 1998 su citato o nella diversa misura fissata dalle Province Effetti sulla tassazione dei soci L'applicazione dell'imposta sostitutiva nei termini sopra esposti si riflette sul trattamento dei beni assegnati ai soci ai sensi dell'art. 47, comma 7, del TUIR che qualifica come utile da partecipazione l'eccedenza - rispetto al costo fiscale riconosciuto delle partecipazioni detenute - delle somme e del valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto, di riduzione del capitale esuberante e di liquidazione (volontaria o concorsuale). In proposito, il comma 113 dispone che le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci devono essere diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono reddito per i soci. In sostanza, il socio assegnatario consegue un reddito di capitale pari alla differenza tra il valore normale o catastale dei beni assegnati, diminuito dell'importo assoggettato ad imposta sostitutiva al netto dell'imposta sostitutiva stessa e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Trasformazione in società semplice La fuoriuscita dal regime delle società di comodo può realizzarsi anche attraverso la trasformazione agevolata in società semplice e la successiva richiesta di cancellazione dal registro delle imprese entro un anno dall'adozione della relativa delibera. 19 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Di seguito si analizzano gli effetti (sia sulla società che sui soci) conseguenti alla deliberazione di trasformazione in società semplice assunta nell'ambito della procedura agevolata di cui ai commi 111 e seguenti della legge finanziaria 2007. Effetti sulla tassazione della società In via ordinaria, la trasformazione da società commerciale in società semplice e, quindi, il passaggio da un soggetto esercente attività d'impresa ad un altro cui detta attività (per espressa previsione civilistica) è preclusa, non è neutrale dal punto di vista fiscale, ma costituisce un'ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio d'impresa. Ciò comporta, pertanto, il realizzo al valore normale dei beni relativi alla società commerciale trasformata, in applicazione degli articoli 85, c.2, e 86, c. 1, lett. c) del TUIR, nonché dell' articolo 2, comma 2, n. 5 del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo i quali la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa: - genera componenti positivi di reddito (ricavi o plusvalenze a seconda della natura fiscale dei beni considerati); - dà luogo ad una cessione di beni rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. I componenti rilevanti per la determinazione dell'imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IVA si determinano in via ordinaria facendo riferimento al valore normale dei beni ai sensi dell'articolo 9 del TUIR e, rispettivamente, dell'articolo 14 del D.P.R. n. 633 del 1972. Il comma 112 consente, quale modalità alternativa di tassazione, di fruire di un regime agevolato (peraltro, ai soli fini delle imposte dirette) che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10% sulla differenza tra il valore normale ed il costo fiscalmente riconosciuto dei beni posseduti al momento della trasformazione. La medesima imposta sostitutiva si applica ai fondi e alle riserve in sospensione d'imposta 20 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova nella misura del 10% e ai saldi attivi di rivalutazione nella misura del 5%. Per effetto del pagamento dell'imposta sostitutiva il successivo utilizzo dei fondi in sospensione d'imposta è fiscalmente irrilevante così come lo è l'utilizzo dei saldi attivi di rivalutazione in relazione ai quali non spetta, tuttavia, il credito d'imposta previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione in caso di attribuzione diretta del saldo ai soci. Anche in questo caso, come previsto per lo scioglimento agevolato, non sono ammesse in deduzione le perdite degli esercizi precedenti della società trasformata. Gli effetti appena evidenziati si producono anche nell'ipotesi di trasformazione agevolata sebbene, in tal caso, il reddito venga assoggettato a tassazione con un'aliquota del 10%. La circostanza per cui la trasformazione viene deliberata prima del riconoscimento fiscale dei maggiori valori derivanti dall'applicazione dell'ultima legge di rivalutazione), impedisce il prodursi dei relativi effetti fiscali, con la conseguenza che le plusvalenze o le minusvalenze saranno determinate senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione e che in capo al cedente sarà riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva riferibile ai beni ceduti. Contestualmente si considera libera la parte di riserva di rivalutazione riferibile ai beni in esame. Per la determinazione del valore normale dei beni costituenti il compendio aziendale della società oggetto di trasformazione occorrerà fare riferimento alle regole previste in via ordinaria dagli articoli 9 del TUIR e 14 del D.P.R. n. 633 del 1972. La tassazione in base al valore normale determinato secondo le modalità stabilite nelle predette disposizioni costituisce, più 21 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova precisamente, l'unica via per la valorizzazione dei beni in esame, senza possibilità di optare per un regime alternativo di determinazione del valore quale quello previsto, in via facoltativa, dal comma 114 della legge finanziaria 2007 relativamente ai beni immobili. Detta previsione agevolativa è, infatti, specificamente riferita alla sola ipotesi di scioglimento anticipato. Effetti sulla tassazione dei soci Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 113, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata all'imposta sostitutiva. Benché si richiami la "differenza assoggettata ad imposta sostitutiva", che in base a l comma 112 è individuabile nell'importo differenziale tra il valore normale dei beni posseduti al momento della trasformazione e il loro valore fiscalmente riconosciuto, deve ritenersi che, ai fini della individuazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, occorre considerare anche gli importi assoggettati ad imposta sostitutiva per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta (con aliquota del 10%) e dei saldi attivi di rivalutazione (con aliquota del 5%). Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote deve essere incrementato anche di tali ultimi importi, in quanto l'assoggettamento ad imposta sostitutiva in capo alla società trasformata esaurisce definitivamente il prelievo tributario non solo con riferimento ai plusvalori latenti dei beni costituenti il compendio aziendale, ma anche con riferimento agli utili maturati fino al momento della trasformazione. L'incremento del costo della partecipazione in misura pari agli importi assoggettati ad imposta sostitutiva ha lo scopo di evitare che si produca una doppia imposizione sul medesimo reddito (già tassato in 22 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova via sostitutiva in capo alla società trasformata) al momento della successiva attribuzione ai soci della società semplice. In altre parole, gli importi assoggettati ad imposta sostitutiva non generano materia imponibile in capo ai soci, verificandosene un riconoscimento fiscale in via indiretta, in termini di incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. 23 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova 4. LA DISAPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ DI COMODO A SEGUITO DI INTERPELLO (a cura di Mario Montersino e Marco Costigliolo) Sono considerate di comodo le società che hanno conseguito ricavi, incrementi delle rimanenze e proventi non straordinari inferiori a quelli emergenti applicando specifiche percentuali e determinati valori patrimoniali all’impresa; in tal caso si determina un reddito minimo al di sotto del quale scatta l’accertamento. L’Agenzia delle Entrate precisa che “… l’unico rimedio per dimostrare le obiettive situazioni che hanno determinato l’impossibilità di conseguire per le società l’ammontare minimo di ricavi, incrementi delle rimanenze e proventi nonché di reddito …” è la presentazione dell’istanza di interpello disapplicativo. La società che non risulta operativa può richiedere, quindi, al Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate la disapplicazione del regime delle società di comodo mediante l’interpello per la disapplicazione delle disposizioni antielusive ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8 dpr 600/1973. L’istanza può essere presentata anche nel corso del medesimo periodo di imposta in cui si rende applicabile la disciplina sulle società di comodo, nell’eventualità che le situazioni oggettive impeditive si siano già manifestate e siano destinate ad incidere sulle risultanze finali dell’attività (circ. 2/2/2007 n. 5/E par. 3.1). Formalità dell’istanza Per le modalità di compilazione e presentazione dell’istanza occorre fare riferimento alle disposizioni del D.M. 19/06/1998 N. 259 e alle circ. 99/E del 18/05/2000 e 23/E del 16/05/2005. In particolare l’istanza, indirizzata al Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, deve essere spedita a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, 24 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova all’Ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente. A pena di inammissibilità, l’istanza deve contenere : - i dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante; - l’indicazione dell’eventuale domiciliatario presso il quale sono effettuate le comunicazioni, la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante. L’istanza deve anche: - descrivere compiutamente la fattispecie concreta; - indicare le oggettive situazioni che hanno impedito alla società di superare il test di operatività o di conseguire un reddito almeno paria quello minimo presunto; - essere corredata dagli atti e documenti necessari alla corretta individuazione e qualificazione della fattispecie. Il Direttore regionale emana il provvedimento (di accoglimento o di rigetto) entro novanta giorni dalla data di presentazione. Considerato il carattere preventivo dell’interpello rispetto alla presentazione della dichiarazione, l’istanza deve essere presentata in un tempo utile per ottenere una risposta prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il contenuto dell’interpello Prima delle modifiche normative citate, il contribuente era ammesso a fornire, in sede di accertamento, ”la prova contraria sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi…” L’ufficio accertatore che intendesse contestare ad una determinata società non operativa il reddito minimo determinato presuntivamente, era tenuto, a pena di nullità, ad inviare preventivamente, una richiesta di chiarimenti intesa a conoscere eventuali situazioni oggettive di carattere straordinario che avevano reso impossibile il conseguimento dei ricavi attesi dalla normativa. 25 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Venuta meno la possibilità di far valere in sede di accertamento la “prova contraria” la legge attualmente prevede la presentazione dell’interpello c.d. disapplicativo, disciplinato dall’art. 37-bis,comma 8 del DPR 600/1973 quale unico rimedio per dimostrare le obiettive situazioni che hanno determinato l’impossibilità di conseguire l’ammontare minimo di ricavi previsto dal comma 1 dell’art. 30 della legge 724/1994. L’istanza di interpello non va presenta in presenza di cause di esclusione previste dalla legge. Le cause di esclusione, infatti, operano in modo automatico, nel senso che, in presenza di una o più delle situazioni esimenti, in ogni caso ed indipendentemente dal reddito conseguito, la società non potrà non considerarsi “non operativa”. La circolare n. 5 del 02/02/2007 cita alcune situazioni che, al di là delle clausole previste dalla legge, possono essere valutate dal Direttore regionale. Più precisamente si tratta di situazioni ”… che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi… (attesi dalla normativa)”. Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 109, lett. H, legge fin. 2007 le predette oggettive situazioni legittimano la disapplicazione della disciplina in discorso, prescindendo dal requisito della straordinarietà. Si cita in detta circolare, quali situazioni esimenti, ove documentate: - la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta, per cause non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore, oltre il primo periodo d’imposta; - non sono state concesse le necessarie autorizzazioni amministrative, pur essendo tempestivamente richieste; - viene svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica all’esercizio di un’altra attività produttiva, sempre che la stessa attività di ricerca non consenta, di per se, la produzione di ricavi. 26 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Casi particolari Immobiliari Nel caso di società immobiliari, la predetta circolare citava, quali cause eventualmente esimenti: - la società immobiliare ha iscritte in bilancio esclusivamente immobilizzazioni in corso di realizzazione, da destinare successivamente alla locazione ma, ovviamente, non suscettibili, al momento, di produrre un reddito; - la predetta società non è di comodo in quanto come precisato nella circolare 48 del 26/02/1997 vanno comunque escluse dalle immobilizzazioni quelle in corso che si trovino in una fase non idonea a produrre proventi; - dimostrata l’impossibilità per la società immobiliare di praticare canoni di locazione sufficienti per superare il test di operatività; - dimostrata impossibilità di modificare i contratti di locazione in corso; - temporanea inagibilità dell’immobile. Società in liquidazione Lo stato di liquidazione non costituisce da solo una condizione sufficiente per escludere la società dall’ambito di applicazione della disciplina sulle società non operative. Per supportare l’effettivo stato di liquidazione la società dovrà allegare all’istanza qualsivoglia documentazione e fornire ogni informazione che dimostri l’effettiva situazione volta a perseguire il realizzo del patrimonio aziendale e la volontà di portare a termine la procedura liquidatoria. La documentazione utile ad un esito positivo dell’interpello potrà essere costituita da: Società di persone: inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale e conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto. In merito all’inventario si sottolinea che detta previsione di carattere civilistico non viene normalmente seguita qualora i liquidatori 27 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova coincidano con le persone degli amministratori. In tali casi assumeranno rilevanza i bilanci relativi ai singoli periodi di liquidazione; Società di capitali: la situazione dei conti alla data di effettivo scioglimento, il rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato ed i bilanci intermedi di liquidazione; Chiusura della liquidazione: il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto. Le informazioni utili possono di fatto essere fornite mediante una relazione che espliciti le modalità ed i termini ipotizzati di durata della liquidazione, evidenziando le operazioni liquidatorie già poste in essere nell’arco del periodo di liquidazione già trascorso e le ipotesi di realizzo circa i beni ancora presenti. Holding Per le società che detengono quote di partecipazione, anche in società di persone, l’istanza di interpello disapplicativo è strettamente collegata alla situazione delle società partecipate. Infatti, tenuto conto che l’operatività, della società partecipante è subordinata anche alla circostanza che le società partecipate distribuiscano dividendi, occorre dimostrare che queste ultime non sono state in grado di effettuare le suddette distribuzioni; nella sostanza l’indagine sull’operatività viene “trasferita” sulle società partecipate. Interpelli esaminati L’analisi di trenta interpelli e relative risposte della DRE (Il Sole 24 Ore del 30 maggio 2007, di seguito allegato) evidenzia un atteggiamento alquanto rigido dell’Agenzia delle Entrate, laddove solo 11 sono gli esiti positivi. Al di là di ogni tecnicismo ed in maniera forse un po’ grezza si può asserire che non ha scampo dalla normativa sulle società di comodo 28 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova l’imprenditore che, costituita una società e acquistati dei beni strumentali, per motivi suoi, magari anche personali, intenda soprassedere all’avvio dell’attività stessa. Questo anche nella dimostrata assenza di intenti elusivi e nell’assenza di benefici fiscali di qualsiasi genere. Solo a titolo personale ci si chiede : cui prodest una tale rigidità? Fatto. Una società avente ad oggetto la prestazione di servizi per il benessere ha acquistato una cascina con relativo terreno che intende ristrutturare e destinare alla propria attività. L’immobile è in corso di ristrutturazione a fini abitativi, intendendo la società chiedere il cambio di destinazione, dopo l’approvazione del PRG. Risposta Dre: interpello rigettato poiché l’immobile in ristrutturazione ha destinazione abitativa e non è, di per sé, utilizzabile per l’impresa. Non è dimostrato dunque che non si tratta di immobile avente finalità extra aziendali. Direzione re rate: - Oggetto: altre - Esito: respinto - Rilevanza: media Fatto. Una società possiede da 5 anni un complesso industriale inutilizzabile in quanto fortemente inquinato dalla attività svolta dai precedenti proprietari. Si sono avviati dopo lungo tempo i lavori di bonifica, poi sospesi da un intervento dell’Arpa. Risposta Dre: interpello rigettato poiché non è stato documentato che dietro l’operazione non si nascondano profili di elusività. In particolare non è possibile escludere che i ritardi nelle operazioni di bonifica dell’immobile non dipendano da responsabilità della società. Inoltre l’acquisto dell’immobile avvenuto da un’altra società riconducibile ai medesimi soci di quella istante potrebbe essere elusivo. Direzione regie entrate: Oggetto: immobiliari - Esito: accolto (parzialmente)- Rilevanza: media Fatto. Immobile locato ad inquilino moroso che non ha liberato i locali per diverso tempo nonostante azioni giudiziarie. Ulteriore immobile acquistato con contratto già in essere che la società non potrà modificare fino alla naturale scadenza. Risposta Dre: tranne che per tre garage per i quali non si è dimostrato il motivo della non locazione, l’istanza viene accolta in quanto sussistono fattori che hanno impedito di realizzare i ricavi minimi. Da un lato la morosità dell’inquilino, dall’altro il subentro in un contratto già stipulato dal precedente proprietario che non era possibile modificare fino a scadenza. Direzione regionale entrate: Lombardia - Oggetto: immobiliari - Esito: accolto - Rilevanza: alta Fatto. Azienda agricola proprietaria di terreni che, a fronte dell’erogazione di un contributo Cee, si è impegnata al ritiro dalla produzione dei terreni seminativi. Risposta Dre: interpello accolto, poiché i terreni non sono stati coltivati a seguito dell’impegno assunto, si verifica una causa impeditiva al conseguimento dei ricavi rilevante per la disapplicazione, ancorché sia frutto di una scelta imprenditoriale. 29 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Direzione regionale entrate: Sardegna - Oggetto: liquidazione - Esito: accolto - Rilevanza: bassa Fatto. Società messa in liquidazione volontaria nel 2006. Procedura già ultimata con bilancio finale e riparto entro il 31.12.2006. Risposta Dre: interpello accolto. Lo stato di scioglimento accompagnato da iniziative volte a perseguire il realizzo del patrimonio aziendale, comprovato nel caso dalla chiusura della liquidazione entro la fine dell’esercizio configura causa impeditiva che consente la disapplicazione Direzione regionale entrate : Friuli - Oggetto: immobiliari - Esito: respinto - Rilevanza: alta Fatto. Una società immobiliare acquista un fabbricato che nel 2006 ha generato un provento modesto (0,5% del costo dell’immobile) a causa di una particolare clausola del contratto di locazione in cui la società acquirente è subentrata. Una richiesta giudiziale di risoluzione per inadempimento di tale contratto è stata rigettata dal Tribunale. Risposta Dre: domanda respinta in quanto, al momento dell’acquisto, la società era consapevole delle particolari condizioni relative alla quantificazione del canone. La società acquirente ha implicitamente accettato i particolari accordi stipulati dal precedente proprietario con l’affittuario – da cui dipende l’esistenza di un canone inferiore al mercato; ciò fa sì che non possano ritenersi integrate situazioni impeditive di tipo “oggettivo”. Direzione regionale entrate:Sici lia - Oggetto: altre - Esito: respinto - Rilevanza: media Fatto. Una società esercente commercio al dettaglio ha di fatto cessato l’attività dal 2005, avendo ceduto i due punti vendita posseduti. Allo stato attuale la società possiede solo un bene strumentale (autocarro) inutilizzabile ed è in attesa di definire alcune pendenze con le banche per poter essere sciolta. Risposta Dre: la normativa sulle società di comodo intende scoraggiare la permanenza in vita di società, costituite senza finalità elusive, prive di obiettivi imprenditoriali concreti ed immediati, cioè di società che non svolgono alcuna attività. Questo è il caso della società istante per cui si rigetta l’interpello. Direzione regionale entrate: Emilia Romagna - Oggetto: altre - Esito: respinto - Rilevanza: media Fatto. Una società che ha per oggetto servizi di consulenza aziendale possiede un immobile commerciale (cat. D/8) che da anni è in stato di degrado come risulta da documentazione comunale. Non è mai stato avviata la ristrutturazione per problemi urbanistici, in quanto il PRG richiede il consenso di tutti i proprietari del comparto in cui il bene è inserito. L’immobile non è in grado di produrre reddito. Risposta Dre: interpello respinto poiché l’attività della società non è immobiliare, sicché essa non potrebbe trarre ricavi tipici dallo sfruttamento dell’immobile. Quindi, la temporanea inagibilità dell’immobile non può essere invocata come causa disapplicativa. Dire zione regionale entrate: Campania - Oggetto: altre - Esito: respinto - Rilevanza: alta Fatto. Società avente ad oggetto la gestione di impianti sportivi che possiede un terreno per il quale ha presentato domanda di concessione edilizia al comune. Il comune non ha ancora elaborato il PIP per la zona ove sono situati i terreni per cui detti immobili non sono in grado di produrre alcun 30 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova redditio. Risposta Dre: interpello respinto in quanto, se è vero che il PIP non è ancora stato predisposto, ciò non toglie che il mancato conseguimento di proventi sia dipeso dalla decisione soggettiva della società circa il possesso di un immobile non idoneo ad avviare l’attività. Non si configura quindi situazione “oggettiva”. Direzione regionale entrate: Emilia Romagna - Oggetto: altre - Esito: respinto - Rilevanza: media Fatto. Società che ha ad oggetto la gestione di locali di intrattenimento (discoteche, stabilimenti balneari, ecc.); esercitava l’attività in un immobile condotto in locazione in una nota località turistica, che è stato rilasciato al proprietario nel 2005 a seguito di sfratto per morosità. L’attrezzatura è stata sequestrata dal proprietario per coprire i canini non riscossi. La situazione impedisce alla società di svolgere l’attività. Risposta Dre: interpello respinto in quanto la società non ha deliberato la messa in liquidazione e non ha documentato di aver avviato procedure volte al realizzo dei beni. In presenza di sequestro, il comportamento coerente sarebbe quello di compiere atti volti alla dismissione. Direzione regionale entrate: Toscana - Oggetto: immobiliari- Esito: respinto - Rilevanza: alta Fatto. Una società possiede un terreno su cui verrà costruito un fabbricato da destinare a locazione. Fino alla ultimazione dei lavori di costruzione, la società non può produrre ricavi. Risposta Dre: interpello respinto in quanto non risultano elementi oggettivi che hanno impedito il conseguimento dei ricavi. L’avvio dei lavori di costruzione è stato ritardato dal mancato accordo tra i diversi soggetti lottizzanti e non risultano presentati progetti al comune volti ad ottenere il permesso di costruire. Inoltre il terreno non può essere iscritto tra le immobilizzazioni “in corso”, ed escluso dal test di operatività, in quanto sono considerati tali solo i cespiti non utilizzati perché da completare o da collaudare. Direzione regionale entrate: Lazio - Oggetto: altre - Esito: respinto - Rilevanza: bassa Fatto. Società esercente attività di rappresentanza di commercio. Il protrarsi di lavori nei locali che saranno adibiti ad attività di rappresentanza impedisce di realizzare ricavi in linea con quelli minimi di legge. Risposa Dre: interpello respinto in quanto non sono state fornite documentazioni circa i lavori che sta effettuando sui locali. Direzione regionale entrate: Trento - Oggetto: liquidazione - Esito: accolto - Rilevanza: media Fatto. Società in liquidazione ammessa alla procedura di concordato preventivo. Risposta Dre: interpello accolto in quanto, pur non avendo la società documentato i motivi del perdurare della procedura, risultano effettuate vendite di attività che testimoniano che nel 2006 lo stato di liquidazione è effettivo. Direzione regionale en trate: Emilia Romagna - Oggetto: immobiliari - Esito: accolto - Rilevanza: media 31 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Fatto. Società immobiliare costituita nel 2004, che ha acquistato tre unità immobiliari da destinare a locazione. Nel 2005 la società è riuscita ad affittare due dei tre fabbricati posseduti, mentre il terzo è stato locato solo dal 2006. Per questi motivi non si raggiungono nel 2006 i ricavi minimi. Risposta Dre: l’istanza è accolta in quanto la società ha dimostrato di aver fatto, si dalla costituzione, tutto quanto possibile per realizzare l’oggetto sociale; inoltre, i canoni sono risultati in linea con i valori di mercato, non riuscendo peraltro a raggiungere i parametri minimi fissati dalla legge. Direzione regionale entrate: Emilia Romagna - Oggetto: liquidazione - Esito: accolto Rilevanza: media Fatto. Società industriale posta in liquidazione volontaria nel 2004, che non è ancora in grado di chiudere la procedura a seguito dell’esistenza di contenziosi volti alla sistemazione delle posizioni debitorie e al recupero di crediti commerciali. Sono stati venduti beni sociali, mobili e immobili. Risposta Dre: interpello accolto, poiché l’esistenza delle azioni legali volte alla sistemazione delle diverse posizioni testimonia l’effettività della liquidazione. Direzione regionale entrate: Emilia Romagna - Oggetto: immobiliari - Esito: respinto Rilevanza: media Fatto. Società immobiliare costituita nel 1998, che è proprietaria di un terreno edificabile per il quale ha affidato ad un professionista, insieme ad altri proprietari del comparto, di presentare un progetto. La costruzione non è avviata, mancando i necessari permessi comunali. Risposta Dre: istanza respinta poiché la società non ha dimostrato che esistono cause oggettive che impediscono l’avvio della attività, avendo prodotto solamente una dichiarazione del professionista incaricato del progetto. A ciò si aggiunge il lungo periodo di inerzia della società che indica una situazione di una società di mero godimento di beni patrimoniali nell’interesse dei soci. Direzione regionale entrate: Lombardia - Oggetto: immobiliari - Esito: respinto - Rilevanza: alta Fatto. Società già operativa nel settore commerciale che, dal 1994, ha ceduto l'azienda mantenendo l'immobile concesso in locazione al cessionario della attività. Immobile rivalutato ex L. 342/00. Il canone non è sufficiente per superare il test di operatività. Risposta Dre: interpello rigettato in quanto i canoni dal 1994 al 2006 non sono mai stati aumentati e non risulta dimostrato che gli stessi siano in linea con i valori di mercato. Direzione regionale entrate: Bolzano - Oggetto: immobiliari - Esito: respinto - Rilevanza: media Fatto. Società immobiliare che detiene un unico immobile in leasing, di recente costruzione, concesso in locazione ad un canone inferiore al 6% del costo sostenuto dalla concedente, che non supera dunque il test di operatività. Il contratto, stipulato nel 2004, non può ovviamente essere aumentato sino a scadenza. Risposta Dre: interpello respinto in quanto la società istante non fornisce documentazione che il canone è in linea col mercato in base ai valori dell'osservatorio immobiliare dell'Agenzia del territorio Direzione reg ionale entrate: Bolzano - Oggetto: altre - Esito: respinto - Rilevanza: media 32 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Fatto. Società esercente attività di affittacamere, case per vacanze, che ha cessato l'attività nel 2005 a seguito del cattivo stato dell'immobile, che ha subito atti vandalici e per il quale è stata richiesta dichiarazione di inabitabilità. Risposta Dre: interpello rigettato, poiché le situazioni illustrate, peraltro non debitamente documentate, non rientrano tra quelle che, secondo la C.M. 5/E/2007, costituiscono impedimenti "oggettivi" al conseguimento dei ricavi Direzione regionale entrate: Emilia Romagna - Oggetto: altre - Esito: respinto - Rilevanza: alta Fatto. Società alberghiera che ha concesso in affitto l'unica azienda nell'anno 2000. Il contratto ha durata di 6 anni e prevede un canone tale da non permettere di superare il test di operatività. Si dichiara che il canone è stato ridotto a seguito di difficoltà del conduttore. Risposta Dre: interpello rigettato in quanto il contratto non presenta caratteristiche di immodificabilità, in relazione alle dichiarate difficoltà dell'affittuario, in quanto è ad esempio previsto il recesso in caso di inadempimento del conduttore. Direzione regionale entrate: Emilia Romagna - Oggetto: immobiliari - Esito: respinto Rilevanza: media Fatto. Società immobiliare che nel 2000 avvia un contratto di locazione, risolto per morosità del conduttore nel 2005. Non è stato possibile locare nuovamente l'immobile a causa delle pessime condizioni in cui era stato lasciato dall'inquilino. L'immobile è stato sottoposto ad un intervento di manutenzione nel 2006 e nuovamente locato da settembre di tale anno. Risposta Dre: interpello respinto in quanto i fatti verificatisi nel 2005 non sono rilevanti e inoltre perché solo dopo un anno dal rilascio dei locali la società si è resa parte diligente per concedere nuovamente in affitto i locali. Direzione regio nale entrate: Veneto - Oggetto: immobiliari - Esito: accolto - Rilevanza: alta Fatto. La società possiede diversi immobili, di cui solo una parte locati dal 1999 con un contratto novennale. Gli altri sono sfitti nonostante svariati tentativi di locarli. Risposta Dre: interpello accolto in quanto si è in presenza di situazioni oggettive che hanno impedito il conseguimento dei ricavi minimi. In particolare, si tratta della presenza di un contratto di cui non è possibile alcuna modifica fino a scadenza, e della ricerca di possibili inquilini di immobili sfitti testimoniata da un incarico conferito ad una agenzia immobiliare. Quest'ultima ha dichiarato che vi sono difficoltà nel mercato immobiliare della zona che rendono difficoltoso locare gli immobili. Direzione regionale entrate: Lombardia - Oggetto: immobiliari - Esito: respinto - Rilevanza: media Fatto. Snc immobiliare con soci marito e moglie, che possiede un appartamento utilizzato dai soci stessi, senza percezione di alcun canone. Risposta Dre: interpello respinto in quanto è chiaro l'intento elusivo dell'utilizzo della società quale schermo per nascondere l'effettivo proprietario dei beni avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società. Direzione regionale entrate: Piemonte - Oggetto: immobiliari - Esito: respinto - Rilevanza: media 33 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Fatto. Società che ha per oggetto la compravendita di terreni edificabili. Essa possiede unicamente talune aree, per le quali non è stato approvato l'intero iter urbanistico. I terreni non sono ancora edificabili e la società non è in grado di operare. Risposta Dre: interpello respinto. La società possiede i terreni da molti anni e si è sempre qualificata come società non operativa, determinando il reddito minimo. Direzione regio nale entrate: Bolzano - Oggetto: altre - Esito: respinto - Rilevanza: media Fatto. Società proprietaria di un campeggio, comprensivo di area. L'azienda comprensiva del terreno è stata concessa in affitto ad un canone ritenuto di mercato. Non è possibile realizzare ricavi superiori. Risposta Dre: interpello respinto in quanto la società non ha documentato che il canone di affitto è realmente di mercato; inoltre, il contratto è stato rinnovato al medesimo canone originario e la società non ha dimostrato di aver ricercato possibili affittuari disposti a pagare canoni più elevati. Direzione regionale entrate: Lombardia - Oggetto: altre - Esito: accolto - Rilevanza: media Fatto. Società avente ad oggetto la gestione di hotel. Ha acquistato nel 2005 un'area per costruirvi un complesso strumentale alla attività alberghiera. L'edificio è in costruzione e non può produrre ricavi. Risposta Dre: interpello accolto in conformità alle indicazioni della circolare 5/E/2007 che ha precisato che costituisce causa esimente la costruzione dell'impianto da utilizzare per la attività. Direzione regionale entrate: Veneto - Oggetto: immobiliari - Esito: accolto - Rilevanza: media Fatto. Società immobiliare costituita nel 2005 che nell'anno successivo acquista un terreno su cui ha in corso la costruzione di un fabbricato da destinare all'affitto. Risposta Dre:interpello accolto in quanto la società ha documentato con fatture di acquisto che sono in corso lavori di urbanizzazione propedeutici alla costruzione e che l'immobile in questione è l'unico posseduto. Direzione regionale entrate: Toscana - Oggetto: immobiliari / holding - Esito: accolto Rilevanza: media Fatto. Società immobiliare possiede un fabbricato in stato di abbandono, che non è in grado di produrre reddito. Si è in attesa di una ristrutturazione. Si possiede anche una partecipazione in una società con bilanci in perdita che non è in grado di distribuire dividendi. Risposta Dre: interpello accolto poiché è stato dimostrato che gli immobili sono in stato di abbandono come da descrizione contenuta nel PRG. Fino alla ristrutturazione, gli immobili non possono produrre reddito. Lo stesso per la partecipazione, per la quale è stato accertato che non sono stati realizzati utili. Direzio ne regionale entrate: Toscana - Oggetto: altre - Esito: respinto - Rilevanza: media Fatto. Società esercente attività alberghiera che ha acquistato in anni passati un fabbricato ad uso albergo in stato di abbandono (e dichiarato inagibile dal comune, che ha ridotto l'Ici al 50%). Nel 2006 è stato presentato progetto di ristrutturazione, intervento che non si è avviato per ritardi burocratici. 34 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Risposta Dre: interpello rigettato in quanto non è dimostrato che il lungo tempo passato tra l'acquisto e la presentazione del progetto di ristrutturazione, intervento necessario per utilizzare il bene, è dipeso da cause indipendenti dalla volontà del contribuente. Direzione regionale entrate: Campania - Oggetto: altre - Esito: improcedibile - Rilevanza: bassa Fatto. La società A è stata costituita nel 2000 dalla controllante B, che opera nei servizi sanitari di riabilitazione, per accogliere pazienti in una determinata zona provenienti da altra struttura. La ASL non ha rilasciato l'accreditamento con il servizio sanitario, necessario per svolgere l'attività. Contro il mancato accreditamento è in corso un contenzioso attualmente pendente al Consiglio di Stato. Ciò ha impedito l'avvio della attività. Risposta Dre: interpello improcedibile (e dunque da considerare come mai presentato), mancando documentazione che confermi l'esistenza del ricorso al Consiglio di Stato. Direzione regionale entrate: Valle d'Aosta - Oggetto: liquidazione - Esito: accolto - Rilevanza: media Fatto. Società in liquidazione volontaria dal 2005. Possiede un immobile su cui è in corso una revocatoria da parte del curatore del fallimento dell'impresa che lo aveva venduta alla società. E' in corso una causa con la procedura in merito a tale azione revocatoria Risposta Dre: interpello accolto in quanto è stato dimostrato che la liquidazione è in corso e non può essere conclusa a seguito dell'esistenza della causa di revocatoria e dunque per motivi indipendenti dalla volontà della società. Accoglimento dell’istanza Normalmente l’istanza di interpello disapplicativo, se accolta, ha effetto in relazione al periodo d’imposta in riferimento al quale è stata presentata. Tuttavia il Direttore regionale può disporre la disapplicazione delle disposizioni sulle società non operative anche per più periodi d’imposta, specificamente individuati, qualora le oggettive situazioni addotte siano tali da condizionare la redditività di più esercizi. L’accoglimento dell’istanza di interpello disapplicativo determina: il non obbligo di adeguamento al reddito minimo ai fini delle imposte dirette (IRPEF-IRES); il non obbligo di adeguamento del valore della produzione netta ai fini IRAP; la non applicazione delle restrizioni in materia di IVA. In tale contesto, pur in presenza di società non operative, rimane 35 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova possibile il riporto dell’eccedenza IVA maturata alla fine del triennio (es.: 2006/2008) qualora il volume d’affari (operazioni rilevanti ai fini IVA) realizzato in ciascun anno del triennio sia almeno pari all’ammontare dei ricavi minimi. Contenzioso La circolare 07/E del 3/03/2009, trattando della non impugnabilità delle risposte rese in sede di interpello fornisce alcune importanti indicazioni in merito all’interpello disapplicativo. In generale viene evidenziato che non è applicabile alla fattispecie in esame l’istituto del silenzio-assenso di cui all’art. 20, c. 1 della L. 7/08/1990 n. 241, previsto unicamente per i provvedimenti amministrativi. La risposta del Direttore regionale non ha invece natura provvedimentale, in quanto non è idonea a incidere immediatamente nella sfera giuridica del contribuente, il quale resta libero di disattenderla. Si tratta in sostanza di un parere che deve essere necessariamente richiesto dall’interessato e che, una volta reso, vincola esclusivamente l’Amministrazione finanziaria. Nello stesso ambito dell’interpello di cui al citato art. 37-bis si inseriscono le istanze per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative prevista dall’art. 30, comma 4-bis della citata 23/12/1994 n. 724. Con riferimento a tale specifica disciplina la circolare rinvia alle indicazioni fornite dalle circolari 5/E 2/2/2007 e 14/E 15/3/2007. In particolare la circ. 5/E, al punto 3.3 afferma che “… in assenza di presentazione dell’istanza, il ricorso non è ammissibile, considerato che la disapplicazione non è ammessa in assenza della relativa istanza, che non può essere proposta per la prima volta in sede contenziosa col ricorso avverso l’avviso di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative”. 36 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova In altri termini, in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento il contribuente può eccepire l’esistenza dei presupposti per la disapplicazione solo se ha presentato valida istanza amministrativa. Circolare n. 20/E del 16 aprile 2010 Si richiama l’attenzione circa l’inserimento delle società non operative che hanno presentato l’istanza di interpello disapplicativo fra i possibili destinatari di accertamento nel corso del corrente anno. Infatti, con la recentissima Circolare citata, l’Agenzia delle Entrate suggerisce ai propri uffici periferici di “… tenere presenti gli elenchi d’ausilio inviati con le note n. 117326 del 31 luglio 2009 e n. 114817 del 4 settembre 2009 (corredati delle istruzioni operative per il controllo) concernenti: titolari di partita IVA percettori di compensi risultanti dai modelli 770 che non hanno dichiarato redditi da lavoro autonomo o d’impresa; società non operative che hanno presentato istanza di interpello disapplicativo. Tali elenchi, laddove non ancora completamente utilizzati, possono rappresentare una valida fonte di selezione per l’attività di controllo ed accertamento del corrente anno.”. Le novità introdotte dalla Circolare n. 32/E del 14 giugno 2010 Successivamente, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 32/E con la quale fornisce nuove istruzioni sulla trattazione delle istanze di interpello. Si ritiene pertanto doveroso sottolineare come la Circolare in esame, oltre a ribadire e meglio illustrare regole e adempimenti già conosciuti abbia, in qualche modo, superato il divieto per il contribuente, in assenza di istanza di interpello disapplicativo, di 37 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova dimostrare in sede contenziosa la sussistenza delle condizioni che legittimano l’accesso al regime derogatorio. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 32/E del 2010 ha, infatti, ritenuto superata la differente indicazione, contenuta nella circolare 7/E del 2009, secondo la quale, in assenza di presentazione dell’istanza di interpello disapplicativo il successivo ricorso avverso l’avviso di accertamento sarebbe stato inammissibile. La precedente presa di posizione aveva invero formato oggetto di numerose critiche, laddove tale inammissibilità non sembrava emergere né dalla norma né dalla disciplina contenuta nel Dlgs. n. 546 del 1992 in materia di contenzioso tributario. Con l’ultima circolare citata viene adesso opportunamente precisato come ai contribuenti che, pur in presenza di un obbligo normativo in tal senso, non hanno presentato l’istanza di interpello, sarà in primo luogo irrogata la sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065, prevista dall’art. 11, comma 1, lettera a), del Dlgs. n. 471 del 1997 per l’omissione di ogni comunicazione prescritta dall’amministrazione finanziaria. Qualora, però, in fase di accertamento, l’Agenzia rilevi, sulla base della documentazione in possesso del contribuente e del contradditorio con quest’ultimo, l’insussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione della disciplina oggetto dell’interpello obbligatorio, saranno applicate, ”in linea di principio, le sanzioni nella misura massima prevista dalla legge.” Inoltre, in tali casi “di controlli effettuati nei confronti di soggetti che non hanno interpellato preventivamente l’amministrazione, gli uffici procedenti informano in ogni caso la direzione regionale…”. Pertanto, soltanto nel caso in cui venga accertata l’infedeltà della dichiarazione sarà applicata la sanzione pari due volte l’imposta dovuta. 38 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Qualora, però, il contribuente dimostri la sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione resta applicabile la sola sanzione residuale. L’Agenzia ha, infine, precisato che l’analisi condotta dagli uffici non deve limitarsi alla semplice constatazione del mancato rispetto di parametri quantitativi o di condizioni formali poste dal legislatore, ma deve mirare a verificare se gli elementi sostanziali addotti dal contribuente siano idonei a dimostrare l’effettiva sussistenza delle circostanze esimenti previste dalle relative norme di riferimento. 39 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova 5. LA (NON) IMPUGNABILITA’ DEL DINIEGO ALLA DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ DI COMODO (a cura di Laura Ponassi e Davide Ferrando) Le recenti sentenze n° 77 del 1 marzo 2010, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, e n° 71 dell’11 maggio 2010, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari, ripropongono alla nostra attenzione il tema della (eventuale) impugnabilità del diniego alla disapplicazione della disciplina delle società di comodo. Come noto, l’istituto dell’interpello costituisce un importante strumento nell’ordinamento tributario, utile alla tutela delle posizioni giuridiche dei contribuenti. Esistono nell’ordinamento tributario vigente diverse forme di questo strumento deflattivo del contenzioso, tra le quali – a titolo esemplificativo - l’interpello ordinario, di disapplicazione delle norme antielusive, il c.d. ruling internazionale, l’interpello in tema di CFC (controlled foreign companies). Tra queste, negli ultimi anni, ha assunto particolare rilievo l’interpello per la disapplicazione della disciplina per la verifica dell’operatività. Il parere positivo dell’Amministrazione Finanziaria all’istanza di interpello di disapplicazione della disciplina delle società “di comodo” consente al contribuente di dichiarare un reddito anche inferiore a quello determinabile in base ai coefficienti di cui al comma 1 dell’art. 30 della Legge n° 724/1994; consente altresì di utilizzare liberamente il credito Iva derivante dalla dichiarazione annuale. Ma sono incerti gli effetti giuridici conseguenti all’emanazione di un parere negativo. 40 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Il tema è stato affrontato in un numero crescente di contenziosi. La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza n°93 del 15 aprile 2008, considerò proponibile il ricorso avverso il diniego di disapplicazione della normativa sulla verifica dell’operatività, in quanto equiparabile ad un atto di revoca di agevolazioni di cui alla lettera h) dell’art. 19 del D.Lgs. 546 del 1992. La CTP di Lecce, verificati la regolarità della procedura con cui la società aveva inoltrato l’interpello ed il contenuto dell’istanza, considerò ammissibile il ricorso avverso l’atto di diniego emesso dalla Direzione Regionale, affermando che “esso può farsi rientrare tra gli atti di diniego o di revoca di agevolazioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19, I° comma, lettera h) del D.GLS 546/1992, in quanto la disciplina delle società non operative è da qualificare, almeno indirettamente, come una sorta di agevolazione fiscale”, facendo presente alla parte resistente che nel dichiarare nell’atto di diniego l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale contro l’eventuale avviso di accertamento, si era appropriata di un potere che la legge riserva esclusivamente al giudice tributario nei casi tassativamente previsti. Il giudice di prime cure insistette sostenendo che se è vero che l’elenco degli atti impugnabili è tassativo e non consente un’interpretazione analogica, altrettanto vero è che il giudice ha l’onere, attraverso una interpretazione estensiva, di comprendere nell’elenco gli atti assimilabili per natura e funzione a quelli espressamente indicati in detto elenco. Ma si tratta di una posizione minoritaria; secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il parere negativo espresso a seguito di presentazione di una istanza di interpello non ha alcun contenuto immediatamente impositivo; per questa ragione non costituirebbe atto autonomamente impugnabile, pur anche interpretando in modo non tassativo l’elenco di cui all’art. 19 D.Lgs 546/1992 (in questo 41 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova senso la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con sentenza n° 224 del 21 dicembre 2007) In questa direzione si pongono anche due importanti pronunce, l’una della Corte di Cassazione, l’altra della Corte Costituzionale. La Corte di Cassazione, con Sentenza n° 23031 del 2 novembre 2007, con riferimento all’efficacia delle circolari emanate dall’Agenzia delle Entrate, ha ribadito come si tratti di provvedimenti dotati unicamente di efficacia interna all'Amministrazione emittente e che assumono veste di istruzione, ordine di servizio, direttiva impartita agli uffici ed all'organico. Esse sono pertanto destinate ad esercitare una funzione direttiva degli uffici dipendenti insuscettibile di incidere in alcun modo sul rapporto giuridico tributario disciplinato dalla riserva di legge. Dalla natura non vincolante (e pertanto non immediatamente impositiva) dei provvedimenti amministrativi (siano esse circolari o pareri in relazione ad istanza di interpello), deriverebbe l’improcedibilità dinnanzi al Giudice Tributario. La Corte Costituzionale, con Sentenza n° 191 del 14 giugno 2007, afferma che il parere espresso nella risposta all’istanza di interpello non è altro che espressione dell’attività di natura consultiva demandata al Fisco nelle procedure di interpello; tale risposta non contiene alcun obbligo per il contribuente di conformarsi alla soluzione interpretativa indicata. In altri termini il parere relativo all’istanza di interpello, espressione di un’attività consultiva dell’Amministrazione Finanziaria, non costituisce esercizio dell’attività impositiva; per questa ragione non può essere autonomamente impugnato in sede giurisdizionale. Il contribuente potrà proporre ricorso innanzi agli organi competenti avverso un eventuale successivo atto impositivo o sanzionatorio 42 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova adottato sulla scorta di quel profilo interpretativo emerso nella risposta all’interpello. Peraltro la risposta all’istanza di interpello è atto privo di qualsiasi contenuto impositivo, che non rende conoscibile la pretesa tributaria, incerta sia per quanto riguarda l’an, sia con riferimento al quantum, sino alla successiva emanazione dell’avviso di accertamento. Ancora, la Commissione Tributaria di Milano, con sentenza n° 108 del 9 aprile 2008, ha escluso che la risposta negativa ad una istanza di disapplicazione della disciplina delle società di comodo possa essere ricondotto ai provvedimenti di cui all’art. 19 del D.Lgs 546/1992. Nel caso in questione, il ricorrente affermava l’annoverabilità del Provvedimento tra gli atti di diniego di agevolazioni, impugnabili ai sensi del comma 1, lett h) della norma citata. Il Giudice Tributario non condivide l’affermazione del ricorrente dal momento che il diniego di agevolazione è un provvedimento successivo al verificarsi del presupposto impositivo (si pensi ad esempio al diniego di agevolazioni per l’acquisto della prima casa ai fini dell’imposta di registro e dell’Iva). Il provvedimento concernente la disapplicazione (o applicazione) della disciplina delle società di comodo è invece “preventivo” e riguarda le modalità di determinazione del reddito imponibile. Il Collegio, pur riconoscendo che la Sentenza n° 23731/04 pronunciata dalla Corte di Cassazione, dalla quale sembrerebbe ammessa l’immediata impugnabilità del provvedimento di diniego di disapplicazione, potesse costituire argomento a favore del ricorrente, non ritiene di addivenire alla stessa conclusione, non fosse altro per il fatto che la Suprema Corte, pur decidendo nel merito ed accogliendo il ricorso, non ha in alcun modo affrontato la questione dell’immediata impugnabilità dell’atto. 43 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Anche in sede di giurisdizione amministrativa è stata affermata l’inammissibilità del ricorso e non per difetto di giurisdizione. Il TAR, sezione per l’Emilia Romagna, con sentenza n° 47/2005, ha infatti affermato che “il ricorso è inammissibile perché diretto contro atti dell’Agenzia delle Entrate che non hanno palesemente un contenuto provvedimentale, in quanto il parere reso dall’amministrazione predetta in sede di interpello …. omissis… ha carattere vincolante unicamente nei confronti dell’Amministrazione tributaria, ma non anche nei confronti del soggetto interpellante che ben può discostarsene ove dissenta da esso e solo in quest’ultimo caso eventuale si avrà l’attivazione di un procedimento di accertamento a suo carico”. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia non è dello stesso avviso. Con sentenza n° 71 dell’11 maggio 2010, il Giudice di secondo grado afferma infatti che “tutti gli atti della Pubblica Amministrazione sono impugnabili per la previsione contenuta nell’art. 113 della Costituzione che stabilisce sempre l’ammissibilità della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi davanti agli organi di giurisdizione ordinaria ed amministrativa, anche se la stessa Corte Costituzionale ha distinto la tutela differita dalla tutela condizionata”. A parere della C.T.R. le funzioni assolte dall’elenco degli atti autonomamente impugnabili di cui all’art. 19 del D.Lgs 546/1992 sono quelle di individuare i confini della giurisdizione e di determinare l’accessibilità alla tutela del giudice tributario di fronte a controversie tributarie. Per questa ragione la norma è suscettibile di interpretazione estensiva; peraltro - rileva la Corte - il diniego, nell’ambito del procedimento di applicazione del tributo, non assume natura meramente interpretativa, posto che la presentazione dell’istanza di 44 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova interpello è obbligatoria per il contribuente che intenda disapplicare la normativa sulla verifica dell’operatività. Il Giudice di secondo grado afferma infine che, dalla tutela differita alla fase dell’accertamento, il contribuente riceverebbe una lesione del principio di capacità contributiva e del diritto alla difesa, subendo un danno immediato (pagamento di quanto preteso dall’Amministrazione), a fronte di una tutela solo successiva al pagamento. La posizione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia resta tuttavia abbastanza isolata nello scenario nazionale, ritenendo la giurisprudenza tributaria maggioritaria che gli unici dinieghi impugnabili in via autonoma siano quelli espressamente indicati nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992. Gli altri dinieghi sarebbero impugnabili in via differita, qualora dall’interpretazione della norma tributaria contenuta nel diniego, scaturiscano accertamento o altro atto immediatamente impositivo impugnabile. Anche in dottrina1 c’è tuttavia chi sostiene che la risposta ministeriale all’istanza del contribuente non possa essere intesa quale mero atto consultivo, passaggio istruttorio neutro, privo di alcuna conseguenza giuridica. Si tratterebbe piuttosto di una vera e propria determinazione provvedimentale che anticipa l’avviso di accertamento tale da creare, di fatto, effetti giuridici diretti sulla posizione giuridica soggettiva del contribuente. 1 Si veda F.Ciani, Bonus “aggregazione ex art. 1, commi da 242 a 249, della L 27 dicembre 2006, n° 296 Legge Finanziaria per il 2007: “Riallineamenti” nei conferimenti neutrali di cui all’art. 176 del Tuir. Circolare n° 16/E del21 marzo 2007 45 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova In questo senso dovrebbe potersi ammettere l’impugnazione dell’atto dinanzi al competente Giudice Tributario, anteriormente all’emanazione dell’avviso di accertamento, che costituisce solo atto conclusivo del procedimento amministrativo tributario; si tratterebbe in sostanza di “anticipare” la tutela giurisdizionale in ossequio al principio di della sua effettività, principio di rango costituzionale. Posizione che potrebbe trovare ulteriori argomenti con l’entrata in vigore della nuova normativa sulla esecutività degli avvisi di accertamento. Chi scrive resta tuttavia persuaso dalla tesi della improcedibilità del diniego alla disapplicazione della disciplina delle società di comodo, tenute presenti la funzione dell’istituto dell’interpello, la tassatività dell’elenco degli atti impugnabili, l’indeterminatezza della eventuale pretesa tributaria contenuta nel diniego, la procedibilità del ricorso avverso il successivo accertamento rispetto a cui il diniego è solo prodromico. In altri termini, chi scrive ritiene che la risposta all’interpello non costituisca esercizio di un potere impositivo; il potere impositivo viene esercitato compiutamente al momento dell’emanazione di altro atto, cioè dell’avviso di accertamento e/o di irrogazione di sanzioni, avverso i quali il contribuente ha la possibilità di ricorrere alla tutela giurisdizionale. 46 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova 6. EFFETTI DEL MANCATO SUPERAMENTO DEL OPERATIVITA’ SULLE PERDITE DEGLI ESERCIZI PREGRESSI TEST DI (a cura di Rosalba Basini) In base all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 30, le perdite degli esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente quello imponibile minimo. Ad esempio, nel caso di: - reddito presunto = 29.550 - reddito dichiarato = 49.550 - perdite precedenti = 30.000 la società potrà portare in diminuzione nel periodo d'imposta solo la perdita di 20.000 esattamente corrispondente all'eccedenza del reddito effettivo dichiarato rispetto a quello minimo presunto (49.550 - 29.550). La restante perdita di 10.000 potrà essere riportata nei periodi d'imposta successivi ai sensi dell'articolo 84 del TUIR. Con riferimento all'applicazione di tale ultima disposizione alle società in nome collettivo e in accomandita semplice - le quali, ai fini IRPEF risultano fiscalmente trasparenti, imputando il reddito o la perdita ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili di ciascuno di essi - si rende necessario stabilire quale criterio debba essere adottato dai soci medesimi ai fini della deduzione delle perdite di esercizi precedenti. La locuzione "perdite di esercizi precedenti", nei casi in cui la società non operativa sia un soggetto fiscalmente trasparente, deve essere riferita a tutte le perdite d'impresa pregresse conseguite dai soci persone fisiche o enti non commerciali assoggettati, per norma o per opzione, al regime di contabilità ordinaria, incluse, quindi, anche quelle eventualmente derivanti dallo svolgimento di un'attività imprenditoriale autonoma 47 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova del socio o quelle derivanti dalla partecipazione a società di persone considerate o meno operative. Ciò in considerazione dell'impossibilità di individuare quale "tipo di perdita" (se quella derivante da una eventuale attività imprenditoriale individualmente svolta ovvero dalla partecipazione in società di persone) sia stata utilizzata per compensare il reddito di periodo (tra cui quello imputato per trasparenza della partecipata non operativa). Gli importi indicati nel modello di dichiarazione, infatti, si riferiscono indistintamente a tutte le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite in precedenti esercizi, siano esse derivanti da una eventuale attività imprenditoriale che dalla partecipazione in società di persone operative e non. Si ritiene, quindi, che il limite previsto dalla norma in commento (articolo 30, comma 3. ultimo periodo) riguardi, per il socio di una società in nome collettivo o in accomandita semplice, tutte le perdite di esercizi precedenti indistintamente risultanti nel modello di dichiarazione. Appare opportuno evidenziare che il legislatore ha disciplinato il trattamento delle sole "perdite di esercizi precedenti" e non anche il trattamento delle perdite dell'esercizio relativamente al quale si effettua il test di operatività, dal momento che la società considerata non operativa nell'esercizio x non potrà dichiarare alcuna perdita nel medesimo esercizio, dovendo, come detto, adeguarsi alla normativa in commento dichiarando (almeno) un reddito minimo imponibile. Ciò posto, si evidenzia che con l'utilizzo della locuzione "perdite di esercizi precedenti" il legislatore ha inteso riferirsi, a ben vedere, all'ipotesi in cui la società che non ha superato il test di operatività sia fiscalmente non "trasparente". Qualora, diversamente, la società non operativa sia fiscalmente trasparente, la limitazione all'utilizzo in compensazione troverà applicazione con riferimento a tutte le perdite (pregresse e di 48 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova periodo) del socio persona fisica. Tra queste ultime sono comprese tutte le perdite conseguite dal socio e, dunque, quelle rivenienti dall'attività imprenditoriale eventualmente esercitata in forma individuale, nonché quelle ricevute per trasparenza da società di persone dallo stesso partecipate. Si propone di seguito un'esemplificazione numerica allo scopo di meglio illustrare le conclusioni appena prospettate. Si consideri una persona fisica (Tizio) che, oltre ad esercitare un'attività imprenditoriale in forma individuale, detenga due partecipazioni (entrambe nella misura del 50 per cento) in altrettante società in nome collettivo (Alfa e Beta). Si supponga che nel periodo d'imposta oggetto di osservazione (anno x) soltanto la prima società abbia superato il test di operatività: Beta snc, pertanto, è nel medesimo periodo qualificabile come società non operativa. Il plafond di perdite pregresse di cui Tizio può disporre è il seguente: - (500) quali perdite pregresse riportabili, rivenienti dall'esercizio della ditta individuale; - (400) quale quota di perdite pregresse ricevute "per trasparenza" dalla società Alfa; - (200) quale quota di perdite pregresse ricevute "per trasparenza" dalla società Beta in precedenti esercizi in cui la stessa aveva superato il test di operatività; - totale perdite pregresse di Tizio: (1.100) Nel corso del periodo d'imposta x Beta snc (come detto non operativa) evidenzia un reddito imponibile minimo pari a 1.600 e un reddito effettivo pari a 2.600. La quota di reddito di competenza di Tizio (socio al 50 per cento) è, pertanto, pari a 800 (relativamente al reddito minimo) e a 1.300 (relativamente al reddito dichiarato). L'eccedenza della quota di reddito effettivo su quella di reddito presunto è, pertanto, pari a 500. Tale ultimo importo costituisce 49 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova l'ammontare massimo di perdite pregresse utilizzabili ad abbattimento della quota di reddito imputato dalla società non operativa. Nell'esempio, dunque, il reddito della società non operativa che Tizio si vedrà imputare per trasparenza (e che deve concorrere alla formazione del proprio imponibile) sarà pari ad 800, trovando l'intera eccedenza di cui sopra (500) capienza nel plafond delle perdite pregresse di Tizio (1.100). In proposito si osserva che, dal momento che gli importi indicati nel modello di dichiarazione si riferiscono indistintamente a tutte le perdite d'impresa conseguite in precedenti esercizi, le perdite precedentemente trasferite a Tizio da Beta snc si sono confuse con quelle ricevute dalle altre società partecipate trasparenti (oltre che con quelle rivenienti dall'attività imprenditoriale dallo stesso esercitata in via autonoma). Proseguendo nell'esempio, si supponga che nel corso del medesimo periodo d'imposta (anno x) Tizio abbia conseguito perdite sia dalla gestione della propria impresa individuale (per un importo di 500) sia dalla partecipazione in Alfa snc (quest'ultima ha trasferito per trasparenza perdite per 300). Nell'esempio prospettato, pertanto, nell'anno x Tizio consegue i seguenti risultati: - 500 dalla propria ditta individuale - 300 (per trasparenza) dalla propria partecipata Alfa snc + 800 (per trasparenza) dalla propria partecipata Beta snc non operativa per il medesimo periodo d'imposta (al netto della quota di reddito, pari a 500, compensata con le perdite pregresse). Coerentemente alla ratio della disciplina di contrasto alle società non operative (che impone a queste ultime di evidenziare un reddito da assoggettare a tassazione non inferiore ad un imponibile minimo forfetariamente determinato), si ritiene che le perdite di periodo di Tizio non possano essere utilizzate per compensare l'imponibile ricevuto per trasparenza dalla propria partecipata non operativa. 50 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Determinazione del reddito minimo ai fini IRAP Il comma 109 della legge finanziaria 2007 ha introdotto, all'interno dell'articolo 30, un nuovo comma 3-bis contenente una presunzione finalizzata ad individuare il valore della produzione minimo delle società e degli enti considerati non operativi. Si tratta di una disposizione innovativa dal momento che in precedenza il regime delle società non operative produceva effetto ai soli fini della determinazione del reddito d'impresa e non anche in relazione all'IRAP. In particolare, il nuovo comma 3-bis stabilisce che, fermo l'ordinario potere di accertamento, il valore della produzione netta delle società e degli enti non operativi s i presume non inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3, aumentato: -delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente; -dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; -dei compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; -degli interessi passivi. In linea di principio, quindi, il valore della produzione rilevante ai fini IRAP, nell'ambito del particolare meccanismo delle società non operative, tiene conto in aumento di quelle componenti che generalmente non sono deducibili ai fini della determinazione del valore della produzione in via ordinaria. Si pensi, ad esempio, ai costi del personale che, seppur con alcune eccezioni, non sono deducibili all'atto della determinazione dell'imponibile IRAP. Come precisato ai fini IRES, anche relativamente all'IRAP la disciplina delle società di comodo non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali specificatamente previste ai fini IRAP. 51 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova 7. LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO E PERDITA DEL CREDITO IVA (a cura di Maria Cristina Boiardi e Monica Pisotti) La disciplina delle società non operative è regolata dall’art. 30, L. 23 dicembre 1994, n. 724, che ha subito diverse modifiche negli ultimi anni, da ultime quelle contenute nell’art. 1, commi 129 e 130, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008). Se una società risulta “di comodo” al c.d. test di operatività, non subisce conseguenze solo dal punto di vista dell’imposta sul reddito: infatti anche per quanto concerne l’IVA si hanno conseguenze importanti. Le conseguenze ai fini IVA della non operatività sono: LIMITAZIONE DEL CREDITO IVA Lo status di non operatività implica un “blocco all'utilizzo” dell’eventuale credito IVA che risulta dalla dichiarazione annuale presentata dall’ente non operativo. Per “blocco” si intende che alla società non operativa viene consentito di fruire del proprio credito IVA annuale solo in compensazione "verticale", ovvero interna “IVA da IVA”, nell’ambito delle liquidazioni periodiche successive alla sua maturazione. È anche ammessa la compensazione "orizzontale", ovvero esterna, in F24, ma solo con IVA a debito (con le altre imposte non è possibile). Il divieto che incombe sul credito IVA lo riguarda per intero. Non ha alcuna rilevanza, infatti, se esso è costituito, in tutto o in parte, da crediti sorti in periodi d’imposta precedenti. In pratica, se un soggetto “solare” risulta non operativo sul periodo di imposta 2009 (mentre nei precedenti periodi di imposta risultava 52 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova operativo), il “blocco all'utilizzo” riguarderà l’intero ammontare del credito IVA risultante dalla relativa dichiarazione annuale presentata per il 2009, anche se parte di tale credito si è formato nelle precedenti annualità in cui il soggetto risultava operativo. La limitazione descritta rimane in vigore per tutti gli esercizi in cui rimane la condizione di non operatività: quando questa venisse meno, il credito tornerà liberamente compensabile o rimborsabile. Alla società non operativa sono precluse, infatti, tutte le altre possibilità di utilizzazione del credito IVA annuale, ossia: la richiesta di rimborso all’Erario; l’utilizzo in compensazione con altri tributi e contributi, nell’ambito del modello di versamento F24; la cessione a terzi ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del D.L. 70/98, ad eccezione di quanto previsto nella risoluzione n.° 26/E del 30 gennaio 2008 dell'agenzia delle Entrate (in calce riportata) e relativa alla disciplina delle liquidazioni IVA infragruppo delle società non operative. PERDITA DEL CREDITO IVA Nel caso in cui lo status di non operatività di un soggetto persista per tre periodi di imposta consecutivi, il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi. In altre parole, al persistere dello status di non operatività per tre periodi di imposta consecutivi, è prevista la definitiva “decadenza” del credito IVA, escludendo anche l’ultima possibilità di residuo utilizzo del medesimo. L’effetto di decadenza del credito IVA si applica ad un soggetto solo se si verificano entrambe le seguenti condizioni: 53 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova - lo stesso deve essere risultato non operativo per tre periodi di imposta consecutivi; - lo stesso non deve aver effettuato, in alcuno dei tre periodi di imposta consecutivi di non operatività, un volume di affari rilevante ai fini IVA di importo almeno pari a quello risultante dall’applicazione dei coefficienti di cui al paragrafo precedente. In pratica, se un soggetto risulta non operativo per tre periodi di imposta consecutivi, ma in almeno uno di questi realizza un volume di affari rilevante ai fini IVA superiore all’ammontare dei c.d. “componenti positivi minimi presuntivi”, calcolati ai fini del “test di non operatività”, viene scongiurato l’effetto di decadenza del credito IVA maturato fino alla data di chiusura del terzo periodo di imposta di consecutiva non operatività (resta invece applicabile il“blocco” del credito IVA). UN CODICE PER OGNI SITUAZIONE PER LE SOCIETÀ DI COMODO. Nella dichiarazione Iva/2010 è stato previsto un apposito rigo VA 15 per evidenziare la situazione della società che non ha superato il test di operatività con l’indicazione del “codice 1,2,3,4” corrispondente alle seguenti situazioni: - “1” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione; - “2” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente; - “3” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti; “4” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell’Iva non inferiori all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui all’articolo 30, comma 1, 54 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova della legge n. 724 del 1994. Tale ipotesi prevede la perdita definitiva del credito Iva annuale. Per le ipotesi evidenziate con i codici 1,2 e 3 per le società e gli enti non operativi il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24. In conclusione, la seguente rappresentazione schematica: LE CONSEGUENZE AI FINI IVA SOCIETÀ NON OPERATIVE L'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso ne' può costituire oggetto di compensazione o di cessione SE PER TRE PERIODI D'IMPOSTA CONSECUTIVI la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1. LE LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DEL CREDITO IVA Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi. Anno Credito da utilizzare in compensazione 2007 2008 2009 € 8.500 € 9.600 società non operativa Media dei ricavi risultante da percentuali ex art. 30, comma 1, L. 724/1994 Volume d'affari € 6.000 € 15.000 € 18.000 € 16.000 2010 € 9.600 € 20.000 credito non riportabile 55 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova RISOLUZIONE N. 26/E 30 gennaio 2008 Oggetto: Disciplina delle società non operative e liquidazione Iva infragruppo La Direzione Regionale ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in ordine alla trasferibilità di un credito Iva alla controllante, ai sensi dell’art 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 da parte di una società che, alla fine del periodo d’imposta potrebbe risultare non operativa. Il comma 4 dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 prevede che “Per le società e gli enti non operativi, l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1998 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988 n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l’ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non inferiore all’importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l’eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’Iva a debito relativa ai periodi di imposta successivi”. La procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo - disciplinata dal D.M. 13 dicembre 1979, n. 11065 e successive modificazioni prevede, tra l’altro, la facoltà per le società controllate di trasferire alla società controllante debiti e crediti d’imposta risultanti dalle liquidazioni periodiche per l’effettuazione, da 56 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova parte della controllante, dei versamenti a debito o per utilizzare in detrazione la differenza a credito, salva la possibilità di chiedere il rimborso ai sensi dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. La Direzione Regionale delle Entrate , quindi, ha evidenziato che in caso di scelta di liquidazione dell’IVA di gruppo e di partecipazione al gruppo medesimo di una società non operativa non sembrano operare i limiti posti dal citato comma 4 dell’art 30 della legge 724 del 1994 in quanto: - l’eccedenza, se spettante, non viene chiesta a rimborso dalla società non operativa; - la controllata non pone in essere alcuna operazione di compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lvo n. 241 del 1997; - la controllata non cede il credito a norma dell’art. 5, comma 4 ter, del decreto-legge 14 marzo 1998 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Inoltre, la medesima Direzione Regionale ha precisato che “Anche la previsione di perdita del riporto del credito, qualora si verifichino tre periodi di imposta consecutivi di non operatività, viene posta nel nulla atteso che l’eventuale credito della società non operativa viene immediatamente utilizzato dalla società controllante nell’ambito della liquidazione di gruppo.” Pertanto, al fine di evitare che un diverso trattamento fiscale dei crediti di imposta in questione discenda dall’appartenere o meno della società non operativa ad un gruppo di controllo, la medesima Direzione ha chiesto alla scrivente di esprimere un parere in merito alla descritta fattispecie. 57 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Parere della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso La disciplina delle società non operative è contenuta nei commi 1, 2, 3, 3-bis 4 e 4-bis dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724. Tale disciplina è stata recentemente modificata dapprima dall’articolo 35, commi 15 e 16, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 e, successivamente, dall’articolo 1, commi 109 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dall’articolo 1, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In particolare, il comma 4 dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 pone dei vincoli alla società non operativa in ordine all’utilizzo dell’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. L’ importo di tale eccedenza, infatti: - non potrà essere chiesto a rimborso; - non potrà costituire oggetto di compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241; - non potrà costituire oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter della legge 13 maggio 1988, n. 154; - non potrà essere riportato a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi se per tre periodi di imposta consecutivi, la società o l’ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per un ammontare almeno equivalente all’importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1 del citato articolo 30. I predetti limiti operano con riferimento all’eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale della società non operativa. 58 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Tanto premesso, si pone la questione se i predetti limiti e vincoli all’utilizzo dell’eccedenza di credito IVA da parte delle società non operative possano trovare applicazione anche nella particolare ipotesi in cui la società non operativa, nella qualità di controllata, si avvalga della procedura di cui all’ultimo comma dell’art. 73 del D.P.R. n. 633 del 1972 (cd. liquidazione IVA di gruppo), in tal modo utilizzando in compensazione il proprio credito IVA. Al riguardo, la citata disciplina dell’ IVA di gruppo prevede, tra l’altro, una particolare procedura di compensazione in base alla quale i versamenti periodici (mensili o trimestrali), nonché il conguaglio di fine anno, debbano essere effettuati dalla società controllante, che determina l’imposta da versare o il credito del gruppo, calcolando la somma algebrica dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo. Si tratta, quindi, di un sistema volto ad agevolare almeno da un punto di vista finanziario i gruppi societari che riescono, in tal modo, a compensare le situazioni creditorie in capo ad alcune società con quelle debitorie di altre società ottenendo, in sostanza, una sorta di “rimborso IVA” in tempi più ristretti rispetto ai contribuenti ordinari. La circostanza che tale particolare procedura di liquidazione dell’IVA nell’ambito dei gruppi societari sia equivalente, sotto l’aspetto sostanziale, all’ipotesi di “rimborso IVA” è altresì desumibile dall’art. 6, comma 3, del decreto 13 dicembre 1979 n. 11065 che dispone “Per le eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell’ente e società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall’ente o società controllante, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’art. 38- bis del D.P.R. 633/72. Le garanzie devono essere prestate dalla società il cui credito sia stato estinto, per l’ammontare relativo, in sede di presentazione della dichiarazione annuale. In caso di mancata presentazione delle garanzie l’importo corrispondente alle eccedenze 59 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova di credito compensate deve essere versato all’ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.” In altri termini, la società appartenente al gruppo che trasferisce la propria eccedenza di credito IVA al fine di consentire la compensazione di tale credito con il debito IVA del gruppo è obbligata alla presentazione dell’apposita garanzia prevista dall’art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, come se avesse richiesto il rimborso dell’IVA ai sensi dell’art. 30 del medesimo decreto IVA. Inoltre, nell’ipotesi in cui la società controllante, in sede di dichiarazione annuale, decida di chiedere a rimborso l’eventuale eccedenza di credito non compensata nell’ambito del meccanismo dell’IVA di gruppo, quest’ultima società dovrà indicare la sussistenza dei requisiti per la richiesta di rimborso di cui all’art. 30 del citato decreto IVA riferibili a ciascuna società controllata e per la quota parte della medesima eccedenza di credito ad esse specificatamente riferibile. Il descritto meccanismo di liquidazione dell’IVA nell’ambito dei gruppi societari, quindi, pur agevolando da un lato le procedure di rimborso del credito IVA, dall’altro consente di mantenere comunque un “collegamento” tra il credito IVA maturato dalle singole società del gruppo e la sua destinazione finale in sede di dichiarazione annuale. Al riguardo, infatti, ciascuna società del gruppo è in grado di conoscere, con cadenza annuale, quanta parte del proprio credito IVA è stato compensato con altrettanti debiti IVA di altre società del gruppo ovvero quanta parte del proprio credito IVA sarà oggetto di richiesta di rimborso da parte della società controllante. Come detto, infatti, anche se la richiesta di rimborso dell’eccedenza del credito IVA trasferito dalle società del gruppo, viene determinata dalla società controllante, ciò non implica che lo stesso credito “appartiene” alla società controllante ovvero al gruppo soggettivamente inteso. 60 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Il meccanismo procedurale dell’IVA di gruppo, quindi, si caratterizza per un effetto di sostanziale conservazione dell’autonomia giuridica e fiscale delle singole società che partecipano alla compensazione. La circostanza che le stesse trasferiscano la propria eccedenza di credito IVA al gruppo non determina alcuna “interruzione” del medesimo credito IVA con la società che lo ha effettivamente originato. Tali considerazioni inducono ad ipotizzare una sostanziale equivalenza tra l’ipotesi di richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA ed il suo trasferimento alle altre società del gruppo. Come riferito, il meccanismo della liquidazione dell’IVA di gruppo consente una ricognizione del credito IVA generato da ciascuna società del gruppo anche successivamente al suo trasferimento nell’ambito del gruppo medesimo. Pertanto, la necessità di armonizzare la disciplina dell’IVA di gruppo con quella delle società non operative fa ritenere che il comma 4 dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 trova applicazione anche con riferimento all’eccedenza di credito IVA generato dalla società non operativa e trasferito alle altre società del gruppo. La predetta eccedenza, quindi, non può essere utilizzata in compensazione dell’imposta dovuta dalle altre società del gruppo né essere chiesto a rimborso da parte della società controllante. Tale conclusione, ovviamente, trova applicazione anche nella circostanza in cui la società che ha optato per la liquidazione dell’IVA di gruppo (successivamente risultata “non operativa” ai sensi della disciplina di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994) abbia provveduto a trasferire al gruppo stesso crediti IVA periodici (mensili o trimestrali) e che questi siano stati - medio tempore - utilizzati in compensazione. In tal caso la società controllante nella liquidazione IVA annuale non potrà tenere conto delle eccedenze detraibili trasferite e nel caso le 61 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova stesse siano state anche parzialmente utilizzate dovrà corrispondere gli interessi sugli importi utilizzati. Tale conclusione è in linea con la Circolare 4 maggio 2007, n. 25/E, che, con riferimento alla società non operativa che ha ottenuto il rimborso per periodi inferiori all’anno, ha chiarito che la stessa dovrà restituire il corrispondente importo maggiorato degli interessi e senza applicazione di sanzioni. Ciò, si ripete, in virtù della considerazione che il trasferimento del credito IVA e la sua successiva compensazione con l’imposta dovuta dalle altre società del gruppo rappresenta una fattispecie sostanzialmente assimilabile ad una richiesta di rimborso o all’utilizzo in compensazione, esplicitamente vietati dal comma 4 dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994. Le conclusioni ivi indicate, in definitiva, consentono di evitare una ingiustificata disparità di trattamento fiscale in ordine alla gestione del credito IVA in funzione dell’appartenenza o meno della società non operativa ad un gruppo di imprese inteso ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n. 633 del 1973. 62 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova 8. LE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE (a cura di Stefano Quaglia e Andrea Casassa) REQUISITI OGGETTIVI Con la Legge Finanziaria 1997 è stato ampliato lo spettro dei soggetti potenzialmente non operativi; in pratica, indipendentemente dal regime contabile adottato, la normativa si applica a: società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società ad esse equiparate ex art. 5 TUIR (società di armamento e società di fatto); società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato CONDIZIONI DI DISAPPLICAZIONE EX-LEGE Verifica delle condizioni di operatività, secondo le previsioni dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994. Soggetti non tenuti all’applicazione della disciplina: 1 – per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali2: le società finanziarie di primo livello di cui all’art. 106 DLgs. 385/93 (TULB), per le quali vige l’obbligo di iscriversi in un apposito elenco tenuto dal Ministro del Tesoro; i CAAF; 2 Circolare Ministeriale 48/E del 26.2.1997. 63 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova le società sportive che devono stipulare contratti con atleti professionisti, per le quali vige l’obbligo di costituirsi in forma di spa. o di srl. ex art. 10 L. 91/81; le società per azioni costituite da enti locali territoriali, ai sensi dell’art. 22 L. 142/90 e 12.1 L. 498/92. 2 – per i soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta intendendosi “quello di inizio dell’attività, coincidente con l’apertura della partita IVA, a prescindere dall’inizio dell’attività produttiva”.3 3 – per le società in amministrazione controllata o straordinaria; 4 – per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente; 5 – per le società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6 – per le società con un numero di soci non inferiore a 50 che deve sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta.4 7 – per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità; tale requisito deve essere soddisfatto anche con riferimento al periodo d’imposta in cui si valuta l’operatività della società, e non soltanto con riferimento ai due periodi d’imposta precedenti e deve sussistere per tutti i giorni compresi nell’arco temporale oggetto di osservazione. Vanno inclusi tutti i dipendenti (i part time contano interamente) ed escludendo 3 Circolare Ministeriale 48/E del 26.2.1997. 4 Circolare Ministeriale n.9 del 14.2.2008 64 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova quelli che percepiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, come i collaboratori a progetto o gli amministratori.5 8 – per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo. 9 – per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale. Secondo taluna dottrina i beni in leasing il totale dell’attivo dello Stato patrimoniale dovrebbe essere incrementato in misura pari al costo sostenuto dalla società di leasing per l’acquisto. Inoltre per le le società in contabilità semplificata, “la causa di esclusione in esame deve essere verificata tenendo conto degli stessi elementi e valori richiesti dalla norma, evidenziati in un apposito prospetto economico-patrimoniale redatto sulla base delle risultanze contabili”.6. Non è chiaro se tale requisito possa sussistere solo nell’esercizio di verifica. 10 – per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale per la maggior parte del periodo di imposta7: il controllo, salvo istanza di disapplicazione, deve essere diretto8. 5 Circolare Ministeriale n.9 del 14.2.2008 6 Circolare Ministeriale n.9 del 14.2.2008 7 Circolare Ministeriale n.9 del 14.2.2008 8 Circolare 373/E del 6 ottobre 2008 Applicazione della disciplina sulle società di comodo “alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale”. ….La circostanza che, nel caso di specie, un soggetto pubblico (la Regione) eserciti, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, e comma 2, del codice civile, un controllo di diritto sulla società istante (Alfa), per il tramite di altra società 65 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova 11 – per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore nel solo esercizio di riferimento. Sono considerate congrue anche le società che raggiungono il livello di congruità per effetto di adeguamento spontaneo in dichiarazione9. Il livello di congruità allo studio di settore, rilevante ai fini dell’esclusione dalla disciplina delle società non operative , è rappresentato dal maggior valore tra: il livello minimo di congruità calcolato tenendo conto degli indicatori di normalità economica (DM 20.3.2007) e il livello puntuale di congruità calcolato senza tenere conto degli indicatori di normalità economica. L’esclusione automatica non si applica nei confronti delle società soggette ai parametri, anche qualora le stesse dichiarino ricavi congrui10. PROVVEDIMENTO Ulteriori cause oggettive di disapplicazione della disciplina sono dettate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008 (2008/23681) ai sensi del comma 4-ter dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994: a) società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata11; controllata (Beta), potrà formare oggetto di opportuna valutazione da parte del Direttore Regionale nell’ambito della richiesta di disapplicazione eventualmente presentata dalla medesima società istante. 9 Circolare Ministeriale n.9 del 14.2.2008 10 Ircolare Ministeriale del 23.1.2008 n. 5 11 Comma 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244: con impegno assunto in dichiarazione dei redditi viene richiesta la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all’unico periodo di imposta di cui all’articolo 182, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui 2 redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni 66 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova b) codice 20 società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria.12 Tale causa di esclusione era già presente tra le cause di esclusione previste ex lege dalla L.244/2007, con l’aggiunta delle società che si trovano in amministrazione straordinaria. Tale causa di esclusione riguarda i periodi d’imposta precedenti l’inizio delle predette procedure i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime13 c) codice 30 società sottoposte a sequestro penale o a confisca14; vale con riferimento al periodo d’imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario e ai successivi periodi d’imposta nei quali permane l’amministrazione giudiziaria. d) codice 40 società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato15; Si tratta di una causa di disapplicazione parziale, che esclude solo gli immobili concessi in locazione a enti pubblici o locati a canone vincolato nel calcolo dei c.d. “ricavi minimi presunti”, da confrontare con i ricavi effettivamente conseguiti dalla società. 12 La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime; 13 Provvedimento del 14.2.2008 14 Si riferisce alle fattispecie di cui agli articoli 2-sexies e 2-nonies della legge 31 maggio 1965 n. 575 o ad altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l’amministrazione giudiziaria 15 Si fa riferimento alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 o ad altre leggi regionali o statali. La disapplicazione opera limitatamente ai predetti immobili 67 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova e) codice 50 società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994; 2) società escluse dall’applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione; 3) società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’articolo 168 del TUIR. 16 La disapplicazione è soltanto parziale ed esclude le predette partecipazioni nel calcolo dei ricavi minimi presunti nell’ambito del test di operatività f) codice 60 e 70 società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei 3 periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive. CASISTICHE DEGLI INTERPELLI Nonostante l’ampliamento dei casi di esclusione, la presentazione dell’interpello, rappresenta l’unica possibilità per ottenere la disapplicazione della normativa sulle società di comodo soprattutto in determinate situazioni che per loro natura spesso ricadono nella trappola delle società non operative come le “Immobiliari” o le “holding”. A tal proposito si ricorda la circolare 47/E del 2008 che nega l’automatica esclusione per le partecipate che non distribuiscono utili al fine di autofinanziarsi. 17) 16 La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni; 17 Circolare 47/E del 2008. 6.1 Motivi oggettivi a supporto delle istanze di disapplicazione 68 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Qui di seguito si riporta un censimento effettuato tra i lettori nell’anno 2007 da Il Sole 24 Ore tra i lettori, al fine di riepilogare le risposte ottenute dalle DRE Regionali alle istanze di interpello (Tabella 1). Analogamente è stata effettuata una breve indagine tra i colleghi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova e si sono raccolte le principali istanze di rigetto ottenute dalla DRE negli ultimi 2 anni (Tabella 2). D. Si chiede di conoscere se, in relazione alla posizione di una holding che non supera il test di operatività di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, possa costituire motivo oggettivo di disapplicazione la circostanza che la società partecipata non proceda alla distribuzione di dividendi al semplice fine di non dover poi ricorrere a finanziamenti di terzi che potrebbero produrre interessi passivi indeducibili. Si ritiene che laddove venga dimostrato che la distribuzione delle riserve da parte della società partecipata sia elemento suscettibile di generare uno squilibrio finanziario tale da rendere necessario ricorrere a finanziamento di terzi, tale circostanza sia sufficiente per supportare la richiesta di disapplicazione della norma. R. La semplice circostanza che la società partecipata non proceda alla distribuzione di dividendi, "al solo fine di non dover poi ricorrere a finanziamenti di terzi che potrebbero produrre interessi passivi indeducibili", non può configurare, di per sé, una "situazione oggettiva" di disapplicazione, di cui al comma 4-bis dell'articolo 30 della legge 724 del 1994. Come chiarito, infatti, dalla scrivente nella circolare n. 25/E del 4 maggio 2007, paragrafo 8, costituisce requisito utile ai fini dell'accoglimento dell'istanza di disapplicazione "il fatto che la società partecipata, pur disponendo di utili e riserve di utili teoricamente sufficienti - in ipotesi di integrale distribuzione - a consentire il superamento del test di operatività da parte della holding partecipante, non abbia proceduto alla relativa distribuzione in attuazione di un piano di autofinanziamento finalizzato al concreto rafforzamento della attività produttiva, sempreché venga dimostrato che l'utile sia stato (o sarà) effettivamente investito". Ciò premesso, si ritiene che la disapplicazione richiesta nel quesito operi solo a condizione che sia dimostrato l'effettivo investimento dell'utile non distribuito dalla società partecipata. Non può, in altri termini, costituire circostanza utile all'accoglimento dell'istanza disapplicativa, il semplice "timore" della società partecipata di vedersi esposta (qualora procedesse a distribuire utili che presumibilmente consentirebbero alla holding di superare il test) alla disciplina ordinariamente applicabile ai soggetti IRES in materia di deducibilità degli interessi passivi. 69 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Tabella n.1 - Indagine de Il sole 24 Ore Esito Settore Motivazione istante Motivazione Ufficio respinto Servizi/immobili interpello rigettato poiché l’immobile in ristrutturazione ha destinazione abitativa e non è, di per sé, utilizzabile per l’impresa. Non è dimostrato dunque che non si tratta di immobile avente finalità extra aziendali. respinto immobili Una società avente ad oggetto la prestazione di servizi per il benessere ha acquistato una cascina con relativo terreno che intende ristrutturare e destinare alla propria attività. L’immobile è in corso di ristrutturazione a fini abitativi, intendendo la società chiedere il cambio di destinazione, dopo l’approvazione del PRG. Una società possiede da 5 anni un complesso industriale inutilizzabile in quanto fortemente inquinato dalla attività svolta dai precedenti proprietari. Si sono avviati dopo lungo tempo i lavori di bonifica, poi sospesi da un intervento dell’Arpa. accolto parz immobiliare Immobile locato ad inquilino moroso che non ha liberato i locali per diverso tempo nonostante azioni giudiziarie. Ulteriore immobile acquistato con contratto già in essere che la società non potrà modificare fino alla naturale scadenza. tranne che per tre garage per i quali non si è dimostrato il motivo della non locazione, l’istanza viene accolta in quanto sussistono fattori che hanno impedito di realizzare i ricavi minimi. Da un lato la morosità dell’inquilino, dall’altro il subentro in un contratto già stipulato dal precedente proprietario che non era possibile modificare fino a scadenza. accolto settore agricolo Azienda agricola proprietaria di terreni che, a fronte dell’erogazione di un contributo Cee, si è impegnata al ritiro dalla produzione dei terreni seminativi. interpello accolto, poiché i terreni non sono stati coltivati a seguito dell’impegno assunto, si verifica una causa impeditiva al conseguimento dei ricavi rilevante per la disapplicazione, ancorché sia frutto di una scelta imprenditoriale. accolto liquidazione Società messa in liquidazione volontaria interpello accolto. Lo stato di scioglimento nel 2006. Procedura già ultimata con accompagnato da iniziative volte a perseguire il bilancio finale e riparto entro il realizzo del patrimonio aziendale, comprovato nel 31.12.2006. caso dalla chiusura della liquidazione entro la fine dell’esercizio configura causa impeditiva che consente la disapplicazione. respinto immobiliare Una società immobiliare acquista un fabbricato che nel 2006 ha generato un provento modesto (0,5% del costo dell’immobile) a causa di una particolare clausola del contratto di locazione in cui la società acquirente è subentrata. Una richiesta giudiziale di risoluzione per inadempimento di tale contratto è stata rigettata dal Tribunale. interpello rigettato poiché non è stato documentato che dietro l’operazione non si nascondano profili di elusività. In particolare non è possibile escludere che i ritardi nelle operazioni di bonifica dell’immobile non dipendano da responsabilità della società. Inoltre l’acquisto dell’immobile avvenuto da un’altra società riconducibile ai medesimi soci di quella istante potrebbe essere elusivo. domanda respinta in quanto, al momento dell’acquisto, la società era consapevole delle particolari condizioni relative alla quantificazione del canone. La società acquirente ha implicitamente accettato i particolari accordi stipulati dal precedente proprietario con l’affittuario – da cui dipende l’esistenza di un canone inferiore al mercato; ciò fa sì che non possano ritenersi integrate situazioni impeditive di tipo “oggettivo”. 70 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova respinto liquidazione Una società esercente commercio al dettaglio ha di fatto cessato l’attività dal 2005, avendo ceduto i due punti vendita posseduti. Allo stato attuale la società possiede solo un bene strumentale (autocarro) inutilizzabile ed è in attesa di definire alcune pendenze con le banche per poter essere sciolta. la normativa sulle società di comodo intende scoraggiare la permanenza in vita di società, costituite senza finalità elusive, prive di obiettivi imprenditoriali concreti ed immediati, cioè di società che non svolgono alcuna attività. Questo è il caso della società istante per cui si rigetta l’interpello. respinto servizi/immobili Una società che ha per oggetto servizi di consulenza aziendale possiede un immobile commerciale (cat. D/8) che da anni è in stato di degrado come risulta da documentazione comunale. Non è mai stato avviata la ristrutturazione per problemi urbanistici, in quanto il PRG richiede il consenso di tutti i proprietari del comparto in cui il bene è inserito. L’immobile non è in grado di produrre reddito. interpello respinto poiché l’attività della società non è immobiliare, sicché essa non potrebbe trarre ricavi tipici dallo sfruttamento dell’immobile. Quindi, la temporanea inagibilità dell’immobile non può essere invocata come causa disapplicativa. respinto sportivo/immobili Società avente ad oggetto la gestione di impianti sportivi che possiede un terreno per il quale ha presentato domanda di concessione edilizia al comune. Il comune non ha ancora elaborato il PIP per la zona ove sono situati i terreni per cui detti immobili non sono in grado di produrre alcun redditio. interpello respinto in quanto, se è vero che il PIP non è ancora stato predisposto, ciò non toglie che il mancato conseguimento di proventi sia dipeso dalla decisione soggettiva della società circa il possesso di un immobile non idoneo ad avviare l’attività. Non si configura quindi situazione “oggettiva”. respinto liquidazione/immobiliare Società che ha ad oggetto la gestione di locali di intrattenimento (discoteche, stabilimenti balneari, ecc.); esercitava l’attività in un immobile condotto in locazione in una nota località turistica, che è stato rilasciato al proprietario nel 2005 a seguito di sfratto per morosità. L’attrezzatura è stata sequestrata dal proprietario per coprire i canoni non riscossi. La situazione impedisce alla società di svolgere l’attività. interpello respinto in quanto la società non ha deliberato la messa in liquidazione e non ha documentato di aver avviato procedure volte al realizzo dei beni. In presenza di sequestro, il comportamento coerente sarebbe quello di compiere atti volti alla dismissione. respinto immobiliare Una società possiede un terreno su cui verrà costruito un fabbricato da destinare a locazione. Fino alla ultimazione dei lavori di costruzione, la società non può produrre ricavi. interpello respinto in quanto non risultano elementi oggettivi che hanno impedito il conseguimento dei ricavi. L’avvio dei lavori di costruzione è stato ritardato dal mancato accordo tra i diversi soggetti lottizzanti e non risultano presentati progetti al comune volti ad ottenere il permesso di costruire. Inoltre il terreno non può essere iscritto tra le immobilizzazioni “in corso”, ed escluso dal test di operatività, in quanto sono considerati tali solo i cespiti non utilizzati perché da completare o da collaudare. respinto servizi Risposa Dre: interpello respinto in quanto non sono state fornite documentazioni circa i lavori che sta effettuando sui locali. accolto liquidazione Società esercente attività di rappresentanza di commercio. Il protrarsi di lavori nei locali che saranno adibiti ad attività di rappresentanza impedisce di realizzare ricavi in linea con quelli minimi di legge. Società in liquidazione ammessa alla procedura di concordato preventivo. interpello accolto in quanto, pur non avendo la società documentato i motivi del perdurare della procedura, risultano effettuate vendite di attività che testimoniano che nel 2006 lo stato di liquidazione è effettivo. 71 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova Società immobiliare costituita nel 2004, che ha acquistato tre unità immobiliari da destinare a locazione. Nel 2005 la società è riuscita ad affittare due dei tre fabbricati posseduti, mentre il terzo è stato locato solo dal 2006. Per questi motivi non si raggiungono nel 2006 i ricavi minimi. Società industriale posta in liquidazione volontaria nel 2004, che non è ancora in grado di chiudere la procedura a seguito dell’esistenza di contenziosi volti alla sistemazione delle posizioni debitorie e al recupero di crediti commerciali. Sono stati venduti beni sociali, mobili e immobili. l’istanza è accolta in quanto la società ha dimostrato di aver fatto, si dalla costituzione, tutto quanto possibile per realizzare l’oggetto sociale; inoltre, i canoni sono risultati in linea con i valori di mercato, non riuscendo peraltro a raggiungere i parametri minimi fissati dalla legge. immobiliare Società immobiliare costituita nel 1998, che è proprietaria di un terreno edificabile per il quale ha affidato ad un professionista, insieme ad altri proprietari del comparto, di presentare un progetto. La costruzione non è avviata, mancando i necessari permessi comunali. istanza respinta poiché la società non ha dimostrato che esistono cause oggettive che impediscono l’avvio della attività, avendo prodotto solamente una dichiarazione del professionista incaricato del progetto. A ciò si aggiunge il lungo periodo di inerzia della società che indica una situazione di una società di mero godimento di beni patrimoniali nell’interesse dei soci. respinto immobiliare Società già operativa nel settore interpello rigettato in quanto i canoni dal 1994 al commerciale che, dal 1994, ha ceduto 2006 non sono mai stati aumentati e non risulta l'azienda mantenendo l'immobile dimostrato che gli stessi siano in linea con i valori concesso in locazione al cessionario di mercato. della attività. Immobile rivalutato ex L. 342/00. Il canone non è sufficiente per superare il test di operatività. respinto immobiliare interpello respinto in quanto la società istante non fornisce documentazione che il canone è in linea col mercato in base ai valori dell'osservatorio immobiliare dell'Agenzia del territorio respinto immobili respinto affitto azienda Società immobiliare che detiene un unico immobile in leasing, di recente costruzione, concesso in locazione ad un canone inferiore al 6% del costo sostenuto dalla concedente, che non supera dunque il test di operatività. Il contratto, stipulato nel 2004, non può ovviamente essere aumentato sino a scadenza. Società esercente attività di affittacamere, case per vacanze, che ha cessato l'attività nel 2005 a seguito del cattivo stato dell'immobile, che ha subito atti vandalici e per il quale è stata richiesta dichiarazione di inabitabilità. Società alberghiera che ha concesso in affitto l'unica azienda nell'anno 2000. Il contratto ha durata di 6 anni e prevede un canone tale da non permettere di superare il test di operatività. Si dichiara che il canone è stato ridotto a seguito di difficoltà del conduttore. respinto immobiliare Società immobiliare che nel 2000 avvia un contratto di locazione, risolto per morosità del conduttore nel 2005. Non è stato possibile locare nuovamente l'immobile a causa delle pessime condizioni in cui era stato lasciato dall'inquilino. L'immobile è stato sottoposto ad un intervento di manutenzione nel 2006 e nuovamente locato da settembre di tale anno. interpello respinto in quanto i fatti verificatisi nel 2005 non sono rilevanti e inoltre perché solo dopo un anno dal rilascio dei locali la società si è resa parte diligente per concedere nuovamente in affitto i locali. accolto immobiliare accolto liquidazione respinto interpello accolto, poiché l’esistenza delle azioni legali volte alla sistemazione delle diverse posizioni testimonia l’effettività della liquidazione. interpello rigettato, poiché le situazioni illustrate, peraltro non debitamente documentate, non rientrano tra quelle che, secondo la C.M. 5/E/2007, costituiscono impedimenti "oggettivi" al conseguimento dei ricavi interpello rigettato in quanto il contratto non presenta caratteristiche di immodificabilità, in relazione alle dichiarate difficoltà dell'affittuario, in quanto è ad esempio previsto il recesso in caso di inadempimento del conduttore. 72 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova accolto immobiliare La società possiede diversi immobili, di interpello accolto in quanto si è in presenza di cui solo una parte locati dal 1999 con un situazioni oggettive che hanno impedito il contratto novennale. Gli altri sono sfitti conseguimento dei ricavi minimi. In particolare, si nonostante svariati tentativi di locarli. tratta della presenza di un contratto di cui non è possibile alcuna modifica fino a scadenza, e della ricerca di possibili inquilini di immobili sfitti testimoniata da un incarico conferito ad una agenzia immobiliare. Quest'ultima ha dichiarato che vi sono difficoltà nel mercato immobiliare della zona che rendono difficoltoso locare gli immobili. respinto immobiliare Snc immobiliare con soci marito e interpello respinto in quanto è chiaro l'intento moglie, che possiede un appartamento elusivo dell'utilizzo della società quale schermo utilizzato dai soci stessi, senza per nascondere l'effettivo proprietario dei beni percezione di alcun canone. avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società. respinto immobiliare Società che ha per oggetto la interpello respinto. La società possiede i terreni compravendita di terreni edificabili. Essa da molti anni e si è sempre qualificata come possiede unicamente talune aree, per le società non operativa, determinando il reddito quali non è stato approvato l'intero iter minimo. urbanistico. I terreni non sono ancora edificabili e la società non è in grado di operare. respinto immobili Società proprietaria di un campeggio, comprensivo di area. L'azienda comprensiva del terreno è stata concessa in affitto ad un canone ritenuto di mercato. Non è possibile realizzare ricavi superiori. accolto alberghiero/immobili Società avente ad oggetto la gestione di interpello accolto in conformità alle indicazioni hotel. Ha acquistato nel 2005 un'area della circolare 5/E/2007 che ha precisato che per costruirvi un complesso strumentale costituisce causa esimente la costruzione alla attività alberghiera. L'edificio è in dell'impianto da utilizzare per la attività. costruzione e non può produrre ricavi. accolto immobiliare Società immobiliare costituita nel 2005 che nell'anno successivo acquista un terreno su cui ha in corso la costruzione di un fabbricato da destinare all'affitto. interpello accolto in quanto la società ha documentato con fatture di acquisto che sono in corso lavori di urbanizzazione propedeutici alla costruzione e che l'immobile in questione è l'unico posseduto. accolto immobilire/holding Società immobiliare possiede un fabbricato in stato di abbandono, che non è in grado di produrre reddito. Si è in attesa di una ristrutturazione. Si possiede anche una partecipazione in una società con bilanci in perdita che non è in grado di distribuire dividendi. interpello accolto poiché è stato dimostrato che gli immobili sono in stato di abbandono come da descrizione contenuta nel PRG. Fino alla ristrutturazione, gli immobili non possono produrre reddito. Lo stesso per la partecipazione, per la quale è stato accertato che non sono stati realizzati utili. respinto alberghiero/immobili Società esercente attività alberghiera che ha acquistato in anni passati un fabbricato ad uso albergo in stato di abbandono (e dichiarato inagibile dal comune, che ha ridotto l'Ici al 50%). Nel 2006 è stato presentato progetto di ristrutturazione, intervento che non si è avviato per ritardi burocratici. interpello rigettato in quanto non è dimostrato che il lungo tempo passato tra l'acquisto e la presentazione del progetto di ristrutturazione, intervento necessario per utilizzare il bene, è dipeso da cause indipendenti dalla volontà del contribuente. interpello respinto in quanto la società non ha documentato che il canone di affitto è realmente di mercato; inoltre, il contratto è stato rinnovato al medesimo canone originario e la società non ha dimostrato di aver ricercato possibili affittuari disposti a pagare canoni più elevati. 73 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova improcedibile servizi accolto liquidazione La società A è stata costituita nel 2000 dalla controllante B, che opera nei servizi sanitari di riabilitazione, per accogliere pazienti in una determinata zona provenienti da altra struttura. La ASL non ha rilasciato l'accreditamento con il servizio sanitario, necessario per svolgere l'attività. Contro il mancato accreditamento è in corso un contenzioso attualmente pendente al Consiglio di Stato. Ciò ha impedito l'avvio della attività. Società in liquidazione volontaria dal 2005. Possiede un immobile su cui è in corso una revocatoria da parte del curatore del fallimento dell'impresa che lo aveva venduta alla società. E' in corso una causa con la procedura in merito a tale azione revocatoria interpello improcedibile (e dunque da considerare come mai presentato), mancando documentazione che confermi l'esistenza del ricorso al Consiglio di Stato. interpello accolto in quanto è stato dimostrato che la liquidazione è in corso e non può essere conclusa a seguito dell'esistenza della causa di revocatoria e dunque per motivi indipendenti dalla volontà della società. Tabella n.2 - Indagine Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova Settore Motivazione istante Motivazione di rigetto Ufficio manifatturiero - in in liquidazione da anni; risulta difficoltoso vendere non sono presenti adeguate iniziative volte a perseguire liquidazione l'immobile strumentale in maniera efficace il realizzo del patrimonio immobiliare aziendale, composto anche da abitazioni civili, né vengono fornite indicazioni sulle prospettive di durata della procedura di liquidazione immobiliare - in pur non svolgendo alcuna attività e avendo già alienato liquidazione l'intero patrimonio sociale ha tuttora pendente una causa con il Condominio ABC davanti al Tribunale di XXX, che i tentativi negli anni passati di definire in via bonaria non hanno avuto successo- in liquidazione da quasi un decennio; non è fornita alcuna indicazione né sulle concrete iniziative che la società intenda intraprendere per definire la liquidazione (ad. es., il tentativo di esperimento di soluzioni transattive in riferimento alla vertenza in corso), né sulle prospettive di durata della procedura di liquidazione immobiliare - in la società è parte in un procedimento giudiziario avente il termine per appellare la sentenza di primo grado risulta liquidazione per oggetto i residui immobili, definito in primo grado ma scaduto; non appaiono presenti adeguate iniziative volte ancora appellabile nel corso del 2009 a perseguire in maniera efficace il realizzo del patrimonio aziendale, immobiliare immobili di interesse storico artistico, il cui reddito è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. in quanto disposizione speciale è derogatoria rispetto alla normale tassazione compresa la normativa sulle società di comodo. la norma in esame può trovare applicazione esclusivamente nel caso degli immobili cd patrimoniali e non anche relativamente a immobili che rappresentino beni merce o strumentali per l'esercizio dell'impresa immobiliare Una porzione del complesso immobiliare versa in stato di completo degrado a seguito di incendio verificatosi negli anni precedenti e non risulta idoneo a produrre alcun tipo di reddito La società ha acquistato il complesso immobiliare nel 2001 e non ha prodotto elementi utili a dimostrare l'intenzione di renderlo produttivo né sono evidenziati i motivi per cui la parte interessata in anni pregressi dall'incendio non sia mai stata recuperata 74 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova immobiliare mancato svolgimento dell'attività accolta in anni precedenti; non fornisce alcuna documentazione delle ragioni dell'inattività dall'anno precedente e delle prospettive imprenditoriali immobiliare gli immobili posseduti sono in zona commercialmente non ha fornito nessuna documentazione probatoria non ancora avviata (richiesta licenze, bilanci ecc.) attestante le difficoltà riscontrate per iniziare l'esercizio della attività di locazione immobiliare immobiliare tutti i canoni sono in linea con quelli di mercato e i i canoni di locazione sono molto più bassi dell’OMI contratti di locazione in corso non sono modificabili sino alle rispettive date di scadenza immobiliare Alla data dell'acquisto l'immobile era oggetto di un in caso di contratti pregressi e non modificabili l'istanza contratto di locazione che la Società non può modificare non può essere accolta se non dimostrando che il fino alla scadenza della locazione canone pattuito al momento della stipula era almeno pari al canone di mercato riferito al medesimo anno immobiliare possiede un unico fabbricato totalmente inagibile come non ha fornito alcuna documentazione attestante sui risulta dalla relazione tecnica allegata motivi che hanno impedito la ristrutturazione e la successiva utilizzazione dell'immobile posseduto edilizia mancata ripresa dell'attività di sfruttamento della cava in la società si limita a detenere beni per metterli a concessione, già oggetto di sequestro disposizione di altra società costituita nell'ambito della stessa famiglia commerciale - in prosecuzione della procedura di liquidazione a causa non ci sono elementi che provino l'effettiva volontà di liquidazione della presenza nel patrimonio societario di un immobile portare a termine la procedura di liquidazione, ne' la cui sorte deve essere ancora decisa dai soci indicazioni sulla presunta chiusura della stessa. immobiliare - in presenza nel patrimonio societario di un immobile di carenza di dimostrazione delle attività concretamente liquidazione difficile vendita effettuate al fine di cedere l'immobile commerciale sfruttamento acque - l'attività non è mai iniziata, causa numerose difficoltà Le difficoltà perdurano da alcuni decenni e la società non tecniche, commerciali ed amministrative indica una ragionevole data per l'inizio dell'attività industriale la procedura di liquidazione non potrà essere conclusa prima dell'anno 2014 in quanto sono stati posti in essere accordi con gli istituti creditori per la rateizzazione dei debiti che si concluderanno nel suddetto anno non documenta ne' illustra le poste di bilancio ancora attive, ne' l'attività compiuta per addivenire alla chiusura della società; al contrario, sussistono elementi evidentemente in contrasto con tale intenzione, in particolare l'acquisto di azienda, oltre tre anni dall'inizio della liquidazione immobiliare unico immobile (albergo) con inquilini morosi; non ha fornito alcun elemento concreto ed necessiterebbe di urgenti lavori di ristrutturazione, per i oggettivamente valutabile che giustifichi la mancata quali la società non dispone dei capitali locazione né ha fornito notizie su eventuali tentativi posti in essere per ricercare possibili conduttori commerciale residence - contrazione dei ricavi per crisi del settore e perdita clienti mancanza di documentazione dei vincoli legislativi importanti; impedimenti normativi a scelte commerciali invocati; assenza di strategie commerciali alternative diverse (locazioni brevi) più richieste dal mercato industriale impianti - sistemi di costruzione innovativi per la realizzazione per situazione di sostanziale inattività, prolungata nel tempo componenti di impianti idroelettrici che non consentono (la società si è costituita nel 1990), che non risulta ritorni a tempi brevi riconducibile a particolari crisi settoriali o ad oggettive cause estranee alla volontà imprenditoriale 75 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova la Società ha posto in essere un’operazione commerciale: ristrutturare e dotare di beni strumentali e delle necessarie autorizzazioni i locali destinati a divenire azienda, di proprietà dei soci, mentre l’attività commerciale propria non è mai stata avviata, in contrasto con le finalità perseguite dalla legge volte a disincentivare il ricorso all'utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l'effettivo proprietario di beni commerciale somministrazione alimenti e bevande solo a seguito della ristrutturazione dell'immobile preso in affitto è stata trovata una società che abbia accettato di prendere in affitto l'azienda commerciale, comprensiva del contratto di locazione relativo all'immobile ad uso commerciale immobiliare parte degli immobili sono in attesa di ristrutturazione e la società non presenta alcuna documentazione relativa risanamento; gli altri sono locati a canoni immodificabili agli immobili posseduti, in particolare riferimento ai lavori fino a scadenza di ristrutturazione programmati, nonché alla decorrenza dei contratti di locazione esistenti ed alla congruità dei relativi canoni rispetto ai valori di mercato al momento della stipula immobiliare in attesa delle autorizzazioni della Soprintendenza per nessuna informazione in ordine al mancato utilizzo di altri l'acquisizione dell'immobile oggetto dell’attività, sul quale cespiti posseduti; la commistione soggettiva tra la saranno da effettuare operazioni di ristrutturazione società che cederà l'immobile e l'istante a "rischio" di intenti di natura elusiva immobiliare immobile acquistato dalla società con l'intento di recuperare e riqualificare l'area e realizzarvi un insediamento commerciale; attualmente è impraticabile per blocco delle autorizzazioni amministrative e urbanistiche Holding partecipazioni non di maggioranza - la Società non può tale giustificazione non è sufficiente, le casistiche così influenzare le politiche di distribuzione dell'utile ammesse dalle circolari sono diverse commerciale unico terreno su cui realizzare un investimento che non è società di comodo, volta unicamente a gestire il bene a mai stato avviato dagli anni '80 favore dei soci - l'investimento non è stato avviato per volontà degli stessi rifiuti ritardo nell'ottenimento delle amministrative; ostacoli posti dalla PA manifatturiero attività di ricerca e sviluppo che si è protratta nel tempo da controli effettuati è risultato che le scritture contabili senza che i risultati siano stati capitalizzati sono inattendibili e così i bilanci immobiliare giudizio civile pendente che non consente di mettere sul la mancata collocazione sul mercato causa ritardi mercato i beni immobili realizzati amministrativi, la mancata agibilità degli immobili è da ricondursi alla volontà dei soci che nulla dimostrano di aver fatto per ottenerla il prima possibile Holding liquidazione in liquidazione volontaria della società - l'attività è volta la semplice liquidazione senza la dimostrazione della unicamente al realizzo degli immobili volontà di estinguere al più presto l'impresa non basta presenza di atti contrari allo spirito liquidatorio immobiliare fine locazione degli immobili - è necessario fare degli rigetto dell'istanza precedente, nulla si è modificato interventi di rispristino, non suscettibili di produrre reddito rispetto a quanto descritto in precedenza commercio dettaglio inagibilità della piazza principale per lavori pubblici edile liquidazione in a causa della crisi non è completamente gli immobili riuscita Il mancato conseguimento di ricavi ed il mancato svolgimento dell'ordinaria attività da parte della società non appaiono, riconducibili a cause oggettive, ma piuttosto scelte di politica imprenditoriale; La società ha un oggetto sociale particolarmente ampio, che le consentirebbe di esercitare altre attività. autorizzazioni sempre stata non operativa, istanza identica alle precedenti tutte rigettate ad la documentazione non è significativa e non dimostra l'impossibilità di procedere con l'attività di impresa, nel complesso si rigetta alienare giustificazioni insufficienti 76 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova immobiliare unici immobili in zona scarsamente frequentata - giustificazioni insufficenti a dimostrare l'impossibilità di difficoltà di collocamento sul mercato locare gli immobili immobiliare ha acquistato gli immobili nell'anno e questi non sono società di comodo - impresa volta a gestire i beni a ancora produttivi di reddito che invero si percepirà negli favore dei soci/familiari anni a venire studio registrazione di inattiva a causa di lavori di manutenzione degli immobili la semplice inattività non basta, fra l'altro dalle e altro dichiarazioni dei redditi precedenti si evince che, seppur minimo, produce un certo volume di affari commercio lentezza nell'avvio dell'attività a causa della crisi giustificazioni insufficienti - il reddito minimo non economica raggiunto è da addebitarsi alle decisioni prese dai soci immobiliare immobile di rilevanza storica-artistica non locato e non istanza che fa riferimento a rilievi effettuati in occasione produttivo di reddito di accertamenti pregressi dell'Agenzia, già dichiarata improcedibile, riproposta viene rigettata manifatturiero in liquidazione iniziata nel 2005, rimane ancora un unico non vi è un unico immobile, ma anche altri, ma quelli liquidazione immobile non alienato rimasti invenduti sono in comproprietà con la Società e due soci - società di comodo immobiliare parte degli immobili sono in corso di realizzazione in liquidazione ritiene che i periodi di liquidazione infra-annuali siano da mancano gli elementi di prospettiva imprenditoriali, qualificarsi periodi di non normale svolgimento nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalle circolari dell'attività - la semplice liquidazione non basta immobiliare cause pendenti - difficoltà a collocare gli immobili sul non sono state dimostrate le difficoltà incontrate, non c'è mercato - crisi generale documentazione allegata - giustificazioni insufficienti immobiliare comproprietà dell'immobile, non ha l'assenso da parte situazione invariata rispetto alle precedenti istanze - tutte dell'altro comproprietario e così non riesce a locare il constestualmente rigettate bene - altri immobili che devono essere ristrutturati edile liquidazione immobiliare in unica motivazione la liquidazione società di comodo - motivazione riportata anche nel diniego all'istanza di rimborso Iva presentata dalla Società, inoltre i soci hanno stabilito la loro dimora nell'immobile stesso mancano le prospettive imprenditoriali, non c'è la documentazione richiesta dalla circolare - rigetto unico immobile oggetto di ristrutturazione non ancora istanza già presentata con esito improcedibile, le terminato motivazioni non sono cambiate, la situazione è nuovamente la stessa e non è stata prodotta alcuna documentazione 77