Gioco d’azzardo e rischio
Quando si parte il gioco de la zara,
colui che perde si riman dolente,
repetendo le volte, e tristo impara;
con l’altro se ne va tutta la gente…
In questi versi, che aprono il sesto Canto del
Purgatorio dantesco, il poeta dà una precisa
descrizione del gioco della zara, che si
praticava a Firenze alla fine del XIII secolo.
Si tratta di un gioco, il cui nome deriva dall’arabo
zarh, che significa dado. E’ proprio da questo nome,
preceduto dall’articolo, az-zarh, che derivano lo
spagnolo azar e il francese hasard, nonché l’italiano
azzardo.
La zara è uno dei primi e più diffusi giochi d’azzardo
dell’Italia tardomedievale. La sua derivazione araba,
come mostra anche il suo nome, è evidente.
Probabilmente il gioco è arrivato in Italia (e in tutta
l’Europa) a seguito delle crociate, diffondendosi poi
soprattutto nelle città italiane e provenzali che
intrattenevano rapporti commerciali con la sponda
sud del Mediterraneo.
Mentre in Francia e in Inghilterra i giochi di dadi
rimangono a lungo clandestini, confinati nelle
taverne e associati al mondo della marginalità, in
Italia e in Provenza essi si svolgono nelle pubbliche
piazze e sono oggetto, in fase molto precoce, di una
legislazione specifica.
La condanna patristica
Sant’Agostino, Enarrationes in Psalmos, 40, 5:
Non dobbiamo infatti parlare ora dei desideri dei malvagi,
poiché molti trovano riposo nei teatri, nel circo, nell'anfiteatro, nel
giuoco, nei piaceri delle osterie, molti nelle voluttà dell'adulterio,
molti nelle violenze delle rapine, molti nell'inganno e nelle truffe;
in tutte queste cose gli uomini trovano riposo. Che significa
trovano riposo? Significa che in tali cose trovano piacere. Ma
allontaniamoci da tutte queste cose, e veniamo all'uomo
innocente; egli si riposa nella sua casa, nella sua famiglia, nella
sposa, nei figli, nella povertà, nella sua piccola proprietà,
nell'ultima seminagione fatta con le sue mani, nella casa costruita
con il suo lavoro; gli innocenti si riposano in queste cose.
Giovanni Crisostomo, Homilia 6 in
Matthaeum (PG 57, col. 70):
“Non dat Deus ludere, sed diabolus”
Legislazione romano-bizantina
• Digesto (D. 11.5.2.1) è vietato giocare in denaro
• Codice (C.3.43.1.1) divieto sia in pubblico che in privato
ma
• Sono ammesse due eccezioni:
• Causa convivi (sono ammessi giuochi in occasione di
banchetti e feste familiari) D. 11.5.4pr.
• Causa virtutis (legittimi i giuochi di carattere ginnico
sportivo, sui quali è ammesso stipulare scommesse) D.
11.5.3
La condanna è ripresa dal diritto canonico
Graziano, Decretum, distinctio 35, can. Episcopus,
Che cita Reginone di Prum, Burcardo di Worms e Ivo di
Chartres per afffermare:
1. I vescovi, presbiteri e diaconi che pratichino l’azzardo in
modo tale da non poter smettere (deservire) vanno
fermamente condannati (certe dampnetur) [la pena darà la
deposizione]
2. Anche gli ordini minori, e soprattutto i laici, sono tenuti a
smettere l’azzardo sotto pena di scomunica.
Un problema economico
Dal punto di vista economico si poneva il problema dei
proventi derivanti dall’azzardo.
Il modello per tutti era quello evangelico di Zaccheo (Luca 19,
1-10), il quale, dopo l’incontro con Gesù, gli dice: «Ecco,
Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato
qualcuno, restituisco quattro volte tanto».
La conclusione che ne traevano i teologi medievali era che
c’erano dei lucra che andavano restituiti ed altri che
andavano dati in elemosina. Di qui tutta una riflessione sul
valore dei tali lucra.
Un problema giuridico
• Nel corpus iuris civilis i profitti di gioco erano
proibiti, mentre
• le consuetudini e gli Statuti medievali
procederanno alla loro regolamentazione.
Un problema morale
De ludo aleae… teneas quod illi qui ludunt ad aleas
vel taxillos, et qui ludo intersunt, vel sunt participes,
vel inspectores ludi, peccant; et maxime si sint clerici
(Raymond de Peñafort, Summa paenitentiae)
Raymond de Peñafort, summa de paenitentia, l. 2, t.8
Quam magum peccatum sit patet, inter alia, ex novem quae in talibus
ludis attenduntur:
– Primum, desiderium lucrandi: ecce cupiditas, quae radix est omnium malorum
– Secundum est voluntas spoliandi proximum: ecce rapina
– Tertium est usura maxima…
– Quartum est multiplicata mendacia et verba otiosa et vana
– Quintum est blasphemia: ecce heresis
– Sextum, corruptio multiplex proximorum qui ad ludum inspiciendum de
consuetudine prava conveniunt
– Septimum est scandalum dbonorum
– Octavum contemptus prohibitionis sanctae matris Ecclesiae
– Nonum est omissio temporis et bonorum quae in illo tempore teneatur facere.
ma…
• Nella Summa de paenitentia si distingue tra
– Azzardo come comportamento abituale teso
all’arricchimento.
– Azzardo praticato in modo saltuario teso al
divertimento. In questo caso le vincite non sono
obbligate alla restitutio, ma possono essere date in
elemosina, nel caso che
• Sia verificata la causa recreationis
• Si sia trattato di modicum ludere
• L’attività ludica dev’esser stata libera
Lo spazio dell’azzardo
Nell’Italia comunale la scelta topografica non è priva di significati
simbolici e pratici: l’azzardo è di norma permesso nella piazza della
cattedrale, in quella del mercato o in altri luoghi collocati nel cuore
della città. Il dato che emerge è la volontà politica di rendere
visibili le attività ludiche, dando vita a una sorta di controllo
comunale su di esse... a Bologna le autorità cittadine tendono a
porre sotto il proprio controllo le bische private, lasciandone
inizialmente la gestione ai barattieri. Anche in questo caso non si
tratta di un processo isolato ma più generale, che porta, nell’Italia
comunale della seconda metà del XIII secolo, alla nascita di un
istituto che colpisce per la sua «modernità»: la bisca pubblica.
Ceccarelli, p. 137
Come si arriva a giustificare l’azzardo?
1. Tommaso d’Aquino
fa una distinzione tra
–“acquisizione di per sé illecita” (come il furto e la rapina) e
–“atto illecito che genera lucro” (come l’attività degli istrioni o
delle meretrici):
mentre per la prima tipologia l’unica possibilità di perdono è
legata alla restituzione, per la seconda si può contemplare la
elargizione in elemosina ai poveri.
2. la scuola francescana
Summa fratris Alexandri
Una separazione tra
– ciò che appartiene alla sfera della legge di Dio (la cupiditas)
= foro interno
– ciò che riguarda la vita associata degli uomini (il lucrum) =
foro esterno
Tanto la meretrice quanto il mercante non sono tenuti a restituire
ciò che hanno acquisito perché, benché mossi dal desiderio di
guadagno (ex ardenti cupiditate), non violano alcuna norma che
regola le obbligazioni.
Anche il giocatore d’azzardo, benché non honestum, non può
essere obbligato né alla restituzione, né all’elemosina, in quanto il
suo guadagno è legittimo.
A Perpignan, nel
XIII sec. C’era
una bisca
pubblica: cfr. p.
214
• L’intenzione peccaminosa non invalida un
contratto (la storia di Giuda e Tamar Gen. 38)
• “licet cupiditas… sit viciosa, non propter hoc
sequitur quod emptio sit de se viciosa”
• Bisogna distinguere tra materia (il peccato o la
cupiditas) e la forma (che va giudicata in base
a criteri giuridico-economici)
Concezione volontaristica del diritto
• La voluntas delle parti, liberamente interagenti, ha la forza di
trasformare un patto nudo in obbligazione.
• Il gioco d’azzardo in questo senso somiglia al voto di povertà:
ambedue sono un’obbligazione contrattuale.
• Come nessuno può sciogliere dal voto di povertà (rinuncia al
diritto di possedere) liberamente espresso,
• altrettanto nessuno può recidere un contratto di
trasferimento di dominium anche se fosse conseguenza di un
gioco d’azzardo.
Riflessi pastorali
• Riccardo di Mediavilla:
• L’attività che il confessore deve tentare di
reprimere non è l’azzzardo di per se stesso, ma
la consuetudo ad ludere ex cupiditate, tipica
del giocatore di professione o di quei soggetti
che sono vittime di comportamenti
compulsivi.
Altri giochi
• Gli scacchi
– Gioco di origine indiana che si diffonde in Europa, grazie agli
Arabi, a partire del secolo XII.
• Iniziale diffidenza della Chiesa (Huguccio, Summa
Decretorum in D. 35, c.1: « Quid de ludo scaccorum?
Credo similiter esse peccatum mortale si fiat causa
voluptatis vel cupiditatis. » e Bernardo da Chiaravalle, De
laude novae militiae)
• Accursio invece lo contrappone al gioco d’azzardo,
perché basato non sul caso, ma sul naturale ingenium (in
Nov. 123.10.1)
• I tornei
– Due decretali di Alessandro III li condannano
per la loro violenza, e perché provocano
ferimenti e morti (non fa riferimento a
scommesse)
– Summa fratris Alexandri. Dato che i torneantes
stipulano dei patti, i beni possono
legittimamente essere tenuti da colui che li ha
vinti.
Bernardino da Siena
• O così anco colui che dice: « Oh che bisognava ardere i
tavolieri? Elli bastava a levar via il gioco senza ardarli, e
conduciare che chi giocava, si rimanesse [astenesse] di quello e
d’ogni suo malfare. »
• Tu dici: - Oh si giuoca in segreto! - Io ti domando se tu ha’
memoria di quello che io ti dissi.
• Io so’ bene ch’io non t’ho detto che tu arda e’ tavolieri, e poi
giochi; so’ io ch’io ti dissi, che tu ti rimanesse del gioco, che non
n’è boccone di buono; e perché non te ne venisse voglia, che tu
ardesse e’ tavolieri e l’altre cose che ti davano cagione di
giocare.
Quaresimale Siena 1427, pred. XXV, 50
Il “castello del diavolo”
o falò delle vanità
• i roghi che si tenevano al termine dei cicli di
predicazione, nei quali i fedeli portavano a
bruciare dadi, tavolette di gioco, carte, oltre a
quant’altro serviva la pratica del gioco
d’azzardo.
• Per Bernardino sono attestati al termine del
ciclo di predicazioni a Bologna nel 1423, a
Firenze nel 1424, e a Perugia.
La condanna dell’azzardo su basi
nuove
• Con l’Osservanza non si pone più in
discussione la liceità della traslatio dominii
che si realizza nel gioco d’azzardo
• Quanto la sua utilità nel contesto del
programma di normazione dell’economia
cittadina, che ha il suo fulcro nella nozione di
bonum commune.
Si apre la strada alla giustificazione di altri
“contratti aleatori”
• Proprio la condanna dell’azzardo costringe i
teologi ad analizzare la natura dei contratti
aleatori, la cui realizzazione non sempre
appare contraria al bonum commune
• E’ così che verranno giustificati ed approvati i
contratti di assicurazione
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lezione 5 gioco d`azzardo