SEZIONE I – INDICAZIONI GENERALI IL CONTENUTO DELLA CITAZIONE L’atto di citazione deve contenere In base all’art. 125 cod. proc. civ., salvo che la legge di- sponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore - in virtù della modifica apportata dall'art. 25 della l. 12 novembre 2011, n. 183 (impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) - deve, altresì, indicare il proprio numero di fax. 1) L’indicazione del tribunale davanti al quale la doman da è proposta 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda (petitum) 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (causa petendi) 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 cod. proc. civ., ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis cod. proc. civ., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ. ●●● LA NULLITÀ DELLA CITAZIONE ●●● Ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcu‐ no dei requisiti stabiliti nei nn. 1 e 2 dell’art. 163 cod. proc. civ., se manca l’indicazione della data dell’udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l’avvertimento previsto dal numero 7 dell’art. 163 cod. proc. civ. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione; se la rinnovazione non viene ese‐ guita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 23 PARTE I ‐ LE MODALITÀ DI REDAZIONE DEGLI ATTI DEL PROCESSO CIVILE 307, terzo comma, cod. proc. civ. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma del citato art. 164 cod. proc. civ.; tuttavia, se il convenuto deduce l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento previsto dal n. 7 dell’art. 163 cod. proc. civ. (così come modificato dalla legge di riforma del processo civile n. 69 del 2009), il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini. La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3 dell’art. 163 cod. proc. civ. ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso artico‐ lo. Il giudice, rilevata la nullità, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda; restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l’udienza ai sensi del secondo comma dell’art. 183 cod. proc. civ. e si applica l’articolo 167 cod. proc. civ. La dichiarazione di nullità della citazione che si produce, ai sensi dell’art. 164 comma 4 cod. proc. civ., nel caso in cui il “petitum” venga del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ovvero qualora man‐ chi del tutto l’esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, postula una valutazione che tenga conto, nell’identificazione dell’oggetto della domanda, dell’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora, all’esito del predetto scrutinio, l’oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. Questo elemento deve peraltro essere vagliato coerentemente con la “ratio” ispiratrice della norma (consistente essen‐ zialmente nell’esigenza di mettere immediatamente il convenuto nelle condizione di predisporre una adeguata linea di difesa e di individuare agevolmente ciò che l’attore chiede e per quali ragioni), che impone all’attore di specificare sin dall’atto introduttivo, a pena di nullità, l’oggetto della sua domanda. La nullità dell’atto di citazione può peraltro essere dichiarata soltanto nel caso in cui l’incertezza dell’oggetto della domanda investa il contenuto dell’atto nella sua interezza: qualora, viceversa, sia pos‐ sibile individuare una o più domande sufficientemente determinate nei loro elementi essenziali, gli e‐ ventuali difetti relativi ad altre domande potranno comportare soltanto l’improponibilità di queste ulti‐ me, ma non la nullità della citazione nella sua interezza (Cass. civ., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077). ●●● MANCATA INDICAZIONE DELLA PEC O DEL NUMERO DI FAX●●● L’art. 37 (disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie) del decreto‐legge 6 luglio 2011 n. 98 ‐ convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111. ‐ Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria ha previsto che, “al testo unico delle dispo‐ sizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: ) all’articolo 13, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3‐bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elet‐ tronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1‐bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qua‐ lora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà”. ●●● NOVITÀ IMPORTANTE Il difensore, per effetto della novella apportata dall’art. 45‐bis, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modif., in l. 11 agosto 2014 n. 114, in sede di conversione) non ha più l’obbligo di indicare, nei propri atti, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al consiglio dell’ordine degli avvocati (rimane l’obbligo di indicare il numero di fax); viene di conseguenza meno la sanzione, in caso di man‐ cata indicazione, del pagamento del contributo unificato aumentato dalla metà (rimane la sanzione per la mancata indicazione il numero di fax). 24 PARTE I ‐ LE MODALITÀ DI REDAZIONE DEGLI ATTI DEL PROCESSO CIVILE 1. ATTO DI CITAZIONE. (1) COMPETENZA Il tribunale è competente per le cause che non sono di competenza di altro giudice. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile (art. 9 cod. proc. civ.). (2) CONTENUTO L'atto di citazione deve contenere: 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata; (continua) 32 TRIBUNALE DI ___________ (1) ATTO DI CITAZIONE Per TIZIO, nato a _______ (_____), il __/__/____ C.F.: ________ e re‐ sidente in ______ (____), alla via ________, elettivamente do‐ miciliato in __________ alla via _________ n. ____, presso lo studio legale dell’avv. _______, C.F.: ________, che lo rappre‐ senta e difende, giusta procura in calce (oppure) a margine del presente atto, che indica quale numero di fax il __________ e __________@ __________ quale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sotto‐ scrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti teletra‐ smessi, PREMESSO IN FATTO (2) Al fine di poter meglio apprezzare i fatti di causa e la conse‐ guente fondatezza delle conclusioni in fondo formulate, è op‐ portuno ripercorrere brevemente i fatti che hanno reso neces‐ sario il ricorso a codesta Autorità giudiziaria. (esporre i fatti di causa soffermandosi sugli aspetti maggior‐ mente significati e apprezzabili da parte dell’autorità giudiziaria) Tutto ciò premesso, TIZIO, come sopra rappresentato, dife‐ so e domiciliato, CITA CAIO (oppure) la società X ______, Cod. fisc./P.IVA _______ in persona del legale rappresentante pro‐tempore, con sede in ______, (oppure) l’amministrazione comunale di ______, in per‐ sona del Sindaco pro‐tempore, a comparire e costituirsi, ai sensi e nelle forme cui all’art. 166 cod. proc. civ., innanzi al Tribunale di ______, Sezione e Giudice designandi, all’udienza del giorno __/__/____, ore di rito e soliti locali di ordinarie udienze, con espresso avviso che, non comparendo e non costituendosi ver‐ rà dichiarato contumace e si procederà, comunque, nei suoi confronti per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) voglia il Tribunale adito accertare, preliminarmente, ______; 2) condannare CAIO al risarcimento dei danni patiti dall’istante e quantificati in euro ______, o nell’importo maggiore o minore che sarà riconosciuta dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria SEZIONE II – IL PROCESSO DI COGNIZIONE a decorrere dal _________ (ad es. data del primo atto di costitu‐ zione in mora) sino all’effettivo soddisfo. A tale effetto INVITA il convenuto a costituirsi in giudizio, nel termine di venti giorni prima dell’udienza suindicata e nelle forme di cui all’art. 166 cod. proc. civ., e a comparire all’udienza stessa dinanzi al giudice che sarà designato ex art. 168 bis cod. proc. civ., con l’espresso av‐ vertimento che la tardiva costituzione in giudizio determina le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ. (3) IN VIA ISTRUTTORIA CHIEDE l’ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli preceduti da “vero che”: 1) ______; 2) ______; 3) ______. Si indicano quali testi: il sig. ______ (nella qualità di ______), residente a ______, sull’intero capitolato; la sig. ra ___ residente a ______, sui capitoli 1) e 2) e PRODUCE i seguenti documenti: 1) copia del ______; 2) attestato di ______; 3) ______; 4) ______; 5) ______ e Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie ai sensi del novellato art. 183 cod. proc. civ. (4) Tutto ciò con condanna al compenso ex D.M. 55/2014 oltre spe‐ se e oneri accessori. (oppure) Tutto ciò con condanna al compenso ex D.M. 55/2014, oltre spe‐ se e oneri accessori da distrarsi in favore dell’avv. ______ che, all’uopo, dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi (5). Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002 e successive modifiche, si DICHIARA che il valore della presente causa è pari ad euro ______, dovrà pertanto applicarsi il contributo unificato nella misura determinata in relazione allo scaglione di appartenenza, che deve essere ______, per un importo pari ad euro ______ ______, lì ______ Avv. ______ (6). 7) l’indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 cod. proc. civ., ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168-bis, cod. proc. civ. con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ. (3) IL NUOVO AVVERTIMENTO La legge 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto un’equiparazione, prevedendo che l’incompetenza (che sia per materia, per valore o territoriale) debba essere sempre eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata. Questo spiega la modifica dell’art. 163 cod. proc. civ. (contenuto della citazione) che, al terzo comma, n. 7), prevede adesso che l’atto di citazione deve contenere anche l’avvertimento che la costituzione oltre i termini implica non solo le decadenze di cui all’art. 167 cod. proc. civ. (così come previsto nella formulazione originaria della norma), ma anche quelle di cui all’art. 38 cod. proc. civ.. (4) EMENDATIO LIBELLI In base al quinto comma dell’art. 183 cod. proc. civ., l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli artt. 106 e 269, terzo comma, cod. proc. civ. se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. 33