PREVIDENZA
PENSIONE
E REDDITO
D A L AV O R O
Q U A N D O VA N N O
D ’A C C O R D O
Le innovazioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2003 hanno “allargato le maglie” del cumulo
il giornale del dirigente
Salvatore Martorelli
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Salvatore Martorelli, giornalista
esperto di previdenza, è autore
di articoli e saggi in materia
di sicurezza sociale. Collabora
con numerosi quotidiani e periodici.
Ha partecipato, come esperto,
a programmi della Rai e di emittenti
radiotelevisive private
avorare è meno noioso che divertirsi!!” Così diceva Baudelaire.
Chi in attesa della pensione sgobba ancora in ufficio non sarà
certamente d’accordo con questa affermazione. A questa massima, invece, si ispirano tanti pensionati o aspiranti tali che, nonostante i lustri trascorsi al lavoro, hanno ancora la voglia di “far andare le mani”
e di continuare a lavorare invece di stare in panciolle a godersi la pensione. Un
dubbio travaglia, però, chi ha in programma, una volta raggiunta la pensione, di
dedicarsi a un’attività di consulenza o, addirittura, di riprendere il lavoro in azienda: “Cosa succede alla mia pensione se riprendo il lavoro?” La preoccupazione è
giustificata, anche perché lavoro e pensione vanno più o meno d’accordo a seconda del tipo di pensione di cui si è titolare, dell’attività che si intende intraprendere o della data in cui si è andati in pensione. La materia è alquanto complessa anche perché sull’argomento si sono succedute in questi ultimi anni più leggi. Da ultime, in ordine di tempo, le innovazioni introdotte dalla legge finanziaria per il
2003 (la n. 289/02) che hanno “allargato le maglie” del cumulo. Ecco, allora, in quali casi è consentito cumulare, per intero, pensione e lavoro e in quali casi, invece,
tale cumulo è vietato oppure consentito parzialmente.
“L
Quando il cumulo è
consentito senza limiti
Pensione di vecchiaia
Chi è titolare di pensione di vecchiaia (diventano pensioni di vecchiaia, al compimento dei 65 e dei 60 anni, rispettivamente per uomini e donne, anche le pen-
sioni di anzianità) non corre il rischio, in
caso di svolgimento di un’attività lavorativa alle dipendenze di un’azienda o di un
lavoro autonomo, di vedersi annullata la
pensione. Dal 2001 la sua rendita pensionistica è, infatti, totalmente cumulabile,
con i redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo.
In presenza di un’anzianità contributiva
pari o superiore a 40 anni, i titolari di una
pensione di invalidità, riconosciuta prima del 31 maggio 1994, e i titolari di assegno di invalidità possono cumulare per
intero il reddito della pensione con quello ricavato da un’attività di lavoro autonomo o dipendente.
Pensione di anzianità
I pensionati di anzianità possono cumulare per intero la pensione con i redditi
da lavoro autonomo o dipendente se:
la pensione è stata liquidata sulla base di un’anzianità contributiva di almeno 40 anni;
la pensione è stata liquidata sulla base di un’anzianità contributiva pari o
superiore a 37 anni e un’età di 58 anni al momento del pensionamento;
il titolare di pensione ha compiuto
l’età richiesta per il pensionamento di
vecchiaia (60 anni per le donne, 65 per
gli uomini);
è titolare di una pensione di anzianità, maturata con requisiti inferiori a quelli che abbiamo appena indicato, con decorrenza antecedente il
1° gennaio 2003, e ha provveduto a
pagare la “tassa d’ingresso” prevista
dalla legge 289/02 e di cui parleremo
più avanti.
Per effetto di un’aggrovigliata vicenda
relativa all’esistenza di norme transitorie, possono, inoltre, cumulare per intero la pensione con il reddito ricavato da
un lavoro autonomo (ma non quello da
dipendente) i titolari di:
pensione di anzianità, con decorrenza sino al 31 dicembre 1994;
pensione di anzianità, con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1995 e il
30 settembre 1996, liquidata con 35
anni di contributi entro la data del 31
dicembre 1994;
pensione di anzianità, con decorrenza compresa tra il 1° ottobre 1996 e il
31 dicembre 1997, liquidata con 35
anni di contributi e 52 anni di età, oppure 36 anni di contributi indipen-
dentemente dall’età, entro la data del
31 dicembre 1994.
Una particolare disciplina, in deroga alle
norme generali, è prevista per i lavoratori
che ottengono la liquidazione della pensione di anzianità e trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale in misura non inferiore a 18 ore
settimanali; in questi casi l’importo della
pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario
normale di lavoro. La riduzione in ogni
modo non può superare il 50%.
La somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso essere superiore all’ammontare della retribuzione
che sarebbe spettata al lavoratore che, a
parità di altre condizioni, presta la sua
opera a tempo pieno.
La tassa d’ingresso
Come abbiamo già accennato, secondo
quanto prevede l’art. 44 della legge
289/02, anche chi è già in pensione per
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il giornale del dirigente
Pensione o assegno
di invalidità raggiunto con
più di 40 anni di contributi
una maggiorazione del 20% in più rispetto a quanto previsto per la scadenza del 17 marzo.
PREVIDENZA
anzianità, privo - al momento del pensionamento - del requisito dei 37 anni di
contribuzione e 58 di età, può acquisire
dal 1° gennaio 2003 il diritto a cumulare
pensione e reddito da lavoro pagando
una “tassa d’ingresso”.
Il comma 2 prevede infatti che coloro i
quali siano già pensionati alla data del
1° dicembre 2002, e nei cui confronti
trovano applicazione i regimi di divieto
parziale o totale di cumulo, può accedere al regime di totale cumulabilità, a
decorrere dal 1° gennaio 2003, versando un importo pari al 30% della pensione lorda relativa al mese di gennaio
2003, ridotta di un ammontare pari al
trattamento minimo mensile, moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica
(95, e cioè 58 più 37) e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del
pensionamento di anzianità.
In altre parole, il coefficiente risulta pari a 3 per chi è andato in pensione con
35 anni di contributi e 57 di età (95 meno 92, somma di 57 più 35), 2 per chi poteva vantare 57 anni di età e 36 di contributi e così via.
Per chi era al lavoro nel novembre del
2002 il termine di pagamento era perentorio: il ticket andava pagato, a pena
di decadenza, entro il 17 marzo scorso;
per chi, invece, non era in attività lavorativa a quella data la scadenza è più
ampia: la tassa va pagata entro 90 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa con
TIPO DI PENSIONE
DECORRENZA
il giornale del dirigente
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3
Pensionati di invalidità
prima del giugno 1984
Per chi è divenuto titolare di una pensione di invalidità prima della riforma di
questo trattamento, avvenuto con la legge 222/84, la possibilità di cumulare lavoro e pensione è condizionata dall’importo del reddito che deriva dall’attività di lavoro (autonomo, dipendente o
professionale).
La legge 638 del 1983 stabilisce, infatti,
che la “vecchia” pensione di invalidità
“non è attribuita, e se attribuita ne rimane sospesa la corresponsione, nel caso in cui l’assicurato sia percettore di
reddito da lavoro dipendente o autonomo o professionale per un importo annuo lordo superiore a 3 volte l’ammontare del trattamento minimo in vigore
all’inizio dell’anno”.
Se, invece, il reddito ricavato dall’attività lavorativa è inferiore al limite appena indicato, lo svolgimento di un lavoro
autonomo o dipendente comporta una
trattenuta sulla pensione pari, rispettivamente, al 30 e al 50% della differenza
tra l’importo lordo della prestazione e il
trattamento minimo. Nell’ipotesi di lavoro autonomo la trattenuta non può, in
ogni caso, superare il 30% del reddito ricavato dall’attività lavorativa.
Se si è titolari di un assegno di invalidità
lo svolgimento di un’attività lavorativa è
consentito. È però prevista la riduzione
dell’assegno qualora il reddito superi
determinate soglie. A partire dal settembre del 1995, se il titolare di un assegno ordinario di invalidità svolge attività lavorativa dipendente - autonoma o
di impresa - l’importo dell’assegno viene ridotto:
in misura pari al 25% se il reddito ricavato da questa attività supera 4 volte l’importo del trattamento minimo
annuo calcolato in misura pari a 13
volte l’importo mensile in vigore al 1°
gennaio di ciascun anno;
in misura pari al 50% se il reddito ricavato da questa attività supera 5 volte l’importo del trattamento minimo
annuo calcolato in misura pari a 13
volte l’importo mensile in vigore al 1°
gennaio di ciascun anno.
Per gli assegni di invalidità liquidati con
decorrenza anteriore al 1° settembre
1995 non c’è stata alcuna riduzione, ma
solo una “cristallizzazione” della rata in
pagamento. In pratica, non vi saranno
per queste pensioni più aumenti fino a
quando non sarà riassorbita l’eventuale
eccedenza.
Se, invece, il reddito ricavato dall’attività lavorativa è inferiore al limite appena indicato, lo svolgimento di un lavoro autonomo o dipendente comporta
una trattenuta sulla pensione pari, rispettivamente, al 30 e al 50% della differenza tra l’importo lordo della presta-
CONDIZIONI
QUOTA PENSIONE CUMULABILE
Lavoro dipendente
Lavoro autonomo
nessuna
intero importo
intero importo
qualsiasi
40 anni di contributi
intero importo
intero importo
qualsiasi
37 anni di contributi
e almeno 58 anni di età
intero importo
intero importo
entro il 31/12/1994
meno di 40 anni di contributi o meno
di 58 di età e 37 di contributi
nessuna
(totale incumulabilità)
intero importo
dall’1/1/1995
al 30/9/1996
meno di 40 anni di contributi o meno
di 58 di età e 37 di contributi, ma con
35 di contributi entro il 31/12/1994
nessuna
(totale incumulabilità)
intero importo
dall’1/10/1996
al 31/12/1997
meno di 40 anni di contributi o meno
di 58 di età e 37 di contributi, ma con
35 di contributi e 52 di età, oppure
36 anni di contributi entro il 30/9/1996
nessuna
(totale incumulabilità)
intero importo
dall’1/1/1998
meno di 40 anni di contributi o meno
di 58 di età e 37 di contributi
nessuna
(totale incumulabilità)
minimo Inps
più 70% eccedenza
Pensione di vecchiaia
Pensione di anzianità
Quando il cumulo
è consentito
parzialmente
Assegni di invalidità
Se cambi, non rischiare.
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management del terziario
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status di dirigente, prima di lasciare la Fendac, pensa a quello che lasci e a quello che in Fendac hai costruito. L’assistenza sanitaria per te
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PREVIDENZA
zione e il trattamento minimo. In caso
di lavoro autonomo la trattenuta, comunque, non può superare il 30% del
reddito ricavato dall’attività lavorativa.
Pensionati di anzianità
con meno di 40 anni
di versamento oppure
con meno di 58 anni di età
e 37 di contributi,
che non hanno provveduto
al pagamento
della “tassa d’ingresso”
I pensionati di anzianità con meno di 40
anni di versamento o con meno di 58 anni di età e 37 di contributi, che non hanno provveduto al pagamento della “tassa
d’ingresso” prevista dalla legge 289/02,
non possono cumulare per intero il reddito ricavato dallo svolgimento di un lavoro autonomo. Per determinare la parte di pensione cumulabile con il reddito
da lavoro autonomo, occorre detrarre
dalla pensione in pagamento l’importo
del trattamento minimo e moltiplicare il
risultato per 0,70 (ovvero il 70%). Così,
ad esempio, se si è titolari di una pensio-
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Stampa s.r.l.
ALTRE SEDI:
FILIALI E AGENZIE
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TRIVENETO
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Provincie di Verona, Trento e Bolzano
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3
L’importo della trattenuta è riportata
sul certificato di pensione (modello
Obis/M), recapitato dall’Inps all’inizio
dell’anno al domicilio di ogni pensio-
PR S
20141 Milano
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Fax 02573717290
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ne di anzianità di € 1.500 al mese e si
esercita un lavoro autonomo, la parte di
pensione non cumulabile sarà di €
758,51 al mese, in quanto dalla pensione
spettante (€ 1.500) si dovrà detrarre il
cosiddetto trattamento “minimo” (per il
2003 € 402,12) e ridurre la somma così
ottenuta (€ 1.097,88) al 70%.
C’è, però, una garanzia per tutelare chi
percepisce, per queste attività, redditi
modesti: la trattenuta sulla pensione non
può in alcun caso superare il 30% del reddito prodotto.
Facciamo un esempio per capire meglio
e prendiamo il caso del signor Rossi che,
con una pensione di € 1.500 al mese, intende intraprendere un’attività autonoma da cui ricava un reddito mensile di €
300. Anche se la trattenuta “teorica” è di
€ 329,36 (ovvero € 1.500 - importo lordo della pensione - meno € 402,12 - importo del minimo del 2003 - per 0,30)
quella effettiva non potrà superare i € 90
al mese (il 30% dei € 300 del reddito da
lavoro).
Management
Presidente
Alfredo Bernardini de Pace
Vicepresidente
Gaddo della Gherardesca
Direttore generale
Guido Veneziani
Direttore commerciale stampa
Raffaele Renda/Lorenzo Usellini
Direzione marketing stampa
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Quali redditi?
Ma quali sono le attività di lavoro autonomo che impediscono di mettere insieme lavoro e pensione? I redditi da lavoro autonomo che provocano la parziale o
totale incumulabilità con la pensione sono quelli comunque riconducibili ad attività di lavoro svolte senza il vincolo della subordinazione, prodotti sia in Italia
che all’estero.
Fanno pertanto scattare il principio
dell’incumulabilità con la pensione di anzianità non solo i redditi prodotti dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni
previdenziali degli artigiani, dei commercianti o dei coltivatori diretti, ma anche
Concessionaria esclusiva per la pubblicità su
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EMILIA
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nato; in ogni caso il divieto di cumulo
della pensione con i redditi da lavoro
autonomo non si applica alla tredicesima. Fanno eccezione a questo principio
di incumulabilità i redditi derivanti da
iniziative, promosse da istituzioni pubbliche o private, per il reinserimento
degli anziani in attività socialmente utili o i redditi derivanti dall’attività svolta come giudici di pace o da indennità
di carica connesse all’esercizio di un
mandato pubblico elettivo.
MARCHE-ABRUZZI-ROMAGNA
DAILY MEDIA
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tel. 0733880304 - fax 0733880305
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EURONETWORK PROGRAM
Centro Direzionale Isola F11
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SICILIA
BIESSE IMMAGINE
Via XII Gennaio 5 - 90141 PALERMO
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Come si effettua
la trattenuta
La trattenuta sulla pensione per chi continua a svolgere un lavoro indipendente
è effettuata direttamente sulla pensione
dall’Inps in base ad apposite dichiarazioni che il pensionato deve rilasciare,
indicando, in via presuntiva, il reddito di
lavoro autonomo che prevede di conseguire nel corso dell’anno.
L’anno successivo, una volta scaduto il
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, dovrà indicare il
reddito effettivamente percepito e saranno effettuate, a debito o a credito, le operazioni di conguaglio.
Attenzione! Se si omette di dichiarare
all’Inps il reddito da lavoro autonomo si
andrà incontro a sanzioni pari a un’annualità della pensione.
Come si determina
l’importo
da trattenere
Per determinare l’importo della trattenuta, in riferimento all’anno in cui viene
svolta l’attività autonoma, occorre moltiplicare la quota mensile non cumulabile
per 12. Nel caso in cui l’attività di lavoro
sia stata espletata soltanto per parte
dell’anno, e questa circostanza risulti da
idonea documentazione, la trattenuta
opera per i mesi di produzione del reddito. Facciamo qualche esempio.
Prendiamo il caso di un pensionato con
un trattamento mensile di € 2.000 la cui
quota non cumulabile è pari a € 479,36
(2.000 meno 402,12 per 30%).
Se svolge un’attività autonoma continuativa, ogni mese subisce una trattenuta di € 479,36. Per cui, la sua pensione
mensile si riduce a € 1.520,64, mentre
percepisce per intero la tredicesima
mensilità. Nel caso in cui svolga un’attività occasionale, poniamo solo per il primo semestre dell’anno, e la circostanza
può essere idoneamente documentata, la
trattenuta mensile di € 479,36 opera solo per i mesi da gennaio a giugno.
Se poi l’attività si riferisce a un periodo
temporale antecedente la decorrenza
della pensione, sia pure materialmente
ricompensata successivamente alla decorrenza stessa, il reddito da lavoro autonomo sfugge addirittura al cumulo.
Pensionati di anzianità
che lavorano con contratti
di lavoro part-time
Il pensionato di anzianità con meno di 40
anni di versamento o con meno di 58 anni di età e 37 di contributi che non ha
provveduto al pagamento della “tassa
d’ingresso” non può cumulare pensione
e reddito da lavoro dipendente e va incontro a una trattenuta che, in pratica,
annulla il reddito da pensione.
La trattenuta è giornaliera ed è indicata
sul certificato di pensione. Il datore di lavoro prende nota di questa cifra e sullo
stipendio da pagare al pensionato trattiene giornalmente (per un massimo di
26 giorni) la somma da restituire all’Inps
quando versa i contributi mensili.
A seguito di una pronuncia della Corte
costituzionale (la n. 221 del 1994) la situazione per chi lavora part-time è diversa. Per determinare, infatti, l’importo delle trattenute settimanali, il datore
di lavoro deve moltiplicare l’importo
della trattenuta giornaliera indicata
dall’Inps per 6, dividere il risultato per
il numero delle ore di lavoro ordinario
previste dal contratto di lavoro della categoria e, infine, moltiplicare il quoziente ottenuto per il numero di ore effettivamente lavorate dal pensionato
nella settimana. Facciamo un esempio
e prendiamo il caso di un pensionato
soggetto a una trattenuta giornaliera di
€ 20 e che lavora 20 ore alla settimana
invece delle 40 previste dal contratto di
categoria. In questo caso la trattenuta
sarà così determinata: si prendono i €
120 di trattenuta settimanale, si dividono per 40 e si moltiplicano per 20. In
questo caso, quindi, la trattenuta settimanale sarà di € 60, invece dei € 120
previsti per chi lavora a tempo pieno.
Quando il cumulo
non è consentito
Pensioni di inabilità
Per chi è titolare di una pensione di inabilità lo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente o autonoma non è ipotizzabile. Poiché la prestazione è caratterizzata dall’assoluta impossibilità di
prestare attività lavorativa, la percezione
della stessa non è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato o con attività di lavoro autonomo o professionale. La concessione della pensione comporta quindi l’obbligo della cancellazione da elenchi, albi o ordini relativi a mestieri, arti o professioni.
Pensioni di anzianità
Nei confronti di chi è titolare di una pensione di anzianità raggiunta con meno di
40 anni di versamento oppure con meno
di 58 anni di età e 37 di contributi e non
ha provveduto al pagamento della “tassa
d’ingresso” prevista dalla legge 289/02, lo
svolgimento di un’attività lavorativa come lavoratore dipendente è totalmente
incumulabile con il reddito ricavato dalla pensione.
Le regole per chi
va in pensione con
il sistema contributivo
Per chi va in pensione con il “sistema
contributivo” ci sono regole specifiche in
materia di cumulo della pensione con
l’attività lavorativa. Se si diventerà pensionati prima di aver compiuto il 63° anno di età non sarà possibile svolgere alcuna attività alle dipendenze di terzi,
mentre in caso di lavoro autonomo si
perderà una quota della pensione pari al
50% di quella che eccede l’importo del
“trattamento minimo”.
Se, invece, si è già superata la soglia dei
63 anni, la pensione sarà compatibile con
il reddito da lavoro dipendente o autonomo in misura pari alla metà della parte eccedente il trattamento minimo e fino alla sua concorrenza.
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il giornale del dirigente
ogni altro compenso percepito per attività
di lavoro autonomo, anche occasionale, a
prescindere dalle modalità con i quali
questi redditi vanno dichiarati al Fisco.
Sono, così, a tal fine rilevanti: i redditi
d’impresa connessi ad attività di lavoro;
i compensi derivanti dall’esercizio di arti e professioni; i compensi percepiti per
rapporti di collaborazione, quali quelli
ricavati dagli incarichi di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti,
dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, dalle attività relative a incarichi di presidente di enti o associazioni, di componente dei rispettivi
consigli o comitati, ecc.; le indennità percepite per gli incarichi di presidente e di
membro di organi collegiali; le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di
associazione in partecipazione, nei casi
in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro.
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