PREVIDENZA PENSIONE E REDDITO D A L AV O R O Q U A N D O VA N N O D ’A C C O R D O Le innovazioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2003 hanno “allargato le maglie” del cumulo il giornale del dirigente Salvatore Martorelli 42 3 Salvatore Martorelli, giornalista esperto di previdenza, è autore di articoli e saggi in materia di sicurezza sociale. Collabora con numerosi quotidiani e periodici. Ha partecipato, come esperto, a programmi della Rai e di emittenti radiotelevisive private avorare è meno noioso che divertirsi!!” Così diceva Baudelaire. Chi in attesa della pensione sgobba ancora in ufficio non sarà certamente d’accordo con questa affermazione. A questa massima, invece, si ispirano tanti pensionati o aspiranti tali che, nonostante i lustri trascorsi al lavoro, hanno ancora la voglia di “far andare le mani” e di continuare a lavorare invece di stare in panciolle a godersi la pensione. Un dubbio travaglia, però, chi ha in programma, una volta raggiunta la pensione, di dedicarsi a un’attività di consulenza o, addirittura, di riprendere il lavoro in azienda: “Cosa succede alla mia pensione se riprendo il lavoro?” La preoccupazione è giustificata, anche perché lavoro e pensione vanno più o meno d’accordo a seconda del tipo di pensione di cui si è titolare, dell’attività che si intende intraprendere o della data in cui si è andati in pensione. La materia è alquanto complessa anche perché sull’argomento si sono succedute in questi ultimi anni più leggi. Da ultime, in ordine di tempo, le innovazioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2003 (la n. 289/02) che hanno “allargato le maglie” del cumulo. Ecco, allora, in quali casi è consentito cumulare, per intero, pensione e lavoro e in quali casi, invece, tale cumulo è vietato oppure consentito parzialmente. “L Quando il cumulo è consentito senza limiti Pensione di vecchiaia Chi è titolare di pensione di vecchiaia (diventano pensioni di vecchiaia, al compimento dei 65 e dei 60 anni, rispettivamente per uomini e donne, anche le pen- sioni di anzianità) non corre il rischio, in caso di svolgimento di un’attività lavorativa alle dipendenze di un’azienda o di un lavoro autonomo, di vedersi annullata la pensione. Dal 2001 la sua rendita pensionistica è, infatti, totalmente cumulabile, con i redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo. In presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, i titolari di una pensione di invalidità, riconosciuta prima del 31 maggio 1994, e i titolari di assegno di invalidità possono cumulare per intero il reddito della pensione con quello ricavato da un’attività di lavoro autonomo o dipendente. Pensione di anzianità I pensionati di anzianità possono cumulare per intero la pensione con i redditi da lavoro autonomo o dipendente se: la pensione è stata liquidata sulla base di un’anzianità contributiva di almeno 40 anni; la pensione è stata liquidata sulla base di un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e un’età di 58 anni al momento del pensionamento; il titolare di pensione ha compiuto l’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia (60 anni per le donne, 65 per gli uomini); è titolare di una pensione di anzianità, maturata con requisiti inferiori a quelli che abbiamo appena indicato, con decorrenza antecedente il 1° gennaio 2003, e ha provveduto a pagare la “tassa d’ingresso” prevista dalla legge 289/02 e di cui parleremo più avanti. Per effetto di un’aggrovigliata vicenda relativa all’esistenza di norme transitorie, possono, inoltre, cumulare per intero la pensione con il reddito ricavato da un lavoro autonomo (ma non quello da dipendente) i titolari di: pensione di anzianità, con decorrenza sino al 31 dicembre 1994; pensione di anzianità, con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1995 e il 30 settembre 1996, liquidata con 35 anni di contributi entro la data del 31 dicembre 1994; pensione di anzianità, con decorrenza compresa tra il 1° ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997, liquidata con 35 anni di contributi e 52 anni di età, oppure 36 anni di contributi indipen- dentemente dall’età, entro la data del 31 dicembre 1994. Una particolare disciplina, in deroga alle norme generali, è prevista per i lavoratori che ottengono la liquidazione della pensione di anzianità e trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali; in questi casi l’importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario normale di lavoro. La riduzione in ogni modo non può superare il 50%. La somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso essere superiore all’ammontare della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno. La tassa d’ingresso Come abbiamo già accennato, secondo quanto prevede l’art. 44 della legge 289/02, anche chi è già in pensione per 43 3 il giornale del dirigente Pensione o assegno di invalidità raggiunto con più di 40 anni di contributi una maggiorazione del 20% in più rispetto a quanto previsto per la scadenza del 17 marzo. PREVIDENZA anzianità, privo - al momento del pensionamento - del requisito dei 37 anni di contribuzione e 58 di età, può acquisire dal 1° gennaio 2003 il diritto a cumulare pensione e reddito da lavoro pagando una “tassa d’ingresso”. Il comma 2 prevede infatti che coloro i quali siano già pensionati alla data del 1° dicembre 2002, e nei cui confronti trovano applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, può accedere al regime di totale cumulabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2003, versando un importo pari al 30% della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile, moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica (95, e cioè 58 più 37) e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianità. In altre parole, il coefficiente risulta pari a 3 per chi è andato in pensione con 35 anni di contributi e 57 di età (95 meno 92, somma di 57 più 35), 2 per chi poteva vantare 57 anni di età e 36 di contributi e così via. Per chi era al lavoro nel novembre del 2002 il termine di pagamento era perentorio: il ticket andava pagato, a pena di decadenza, entro il 17 marzo scorso; per chi, invece, non era in attività lavorativa a quella data la scadenza è più ampia: la tassa va pagata entro 90 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa con TIPO DI PENSIONE DECORRENZA il giornale del dirigente 44 3 Pensionati di invalidità prima del giugno 1984 Per chi è divenuto titolare di una pensione di invalidità prima della riforma di questo trattamento, avvenuto con la legge 222/84, la possibilità di cumulare lavoro e pensione è condizionata dall’importo del reddito che deriva dall’attività di lavoro (autonomo, dipendente o professionale). La legge 638 del 1983 stabilisce, infatti, che la “vecchia” pensione di invalidità “non è attribuita, e se attribuita ne rimane sospesa la corresponsione, nel caso in cui l’assicurato sia percettore di reddito da lavoro dipendente o autonomo o professionale per un importo annuo lordo superiore a 3 volte l’ammontare del trattamento minimo in vigore all’inizio dell’anno”. Se, invece, il reddito ricavato dall’attività lavorativa è inferiore al limite appena indicato, lo svolgimento di un lavoro autonomo o dipendente comporta una trattenuta sulla pensione pari, rispettivamente, al 30 e al 50% della differenza tra l’importo lordo della prestazione e il trattamento minimo. Nell’ipotesi di lavoro autonomo la trattenuta non può, in ogni caso, superare il 30% del reddito ricavato dall’attività lavorativa. Se si è titolari di un assegno di invalidità lo svolgimento di un’attività lavorativa è consentito. È però prevista la riduzione dell’assegno qualora il reddito superi determinate soglie. A partire dal settembre del 1995, se il titolare di un assegno ordinario di invalidità svolge attività lavorativa dipendente - autonoma o di impresa - l’importo dell’assegno viene ridotto: in misura pari al 25% se il reddito ricavato da questa attività supera 4 volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno; in misura pari al 50% se il reddito ricavato da questa attività supera 5 volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Per gli assegni di invalidità liquidati con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 non c’è stata alcuna riduzione, ma solo una “cristallizzazione” della rata in pagamento. In pratica, non vi saranno per queste pensioni più aumenti fino a quando non sarà riassorbita l’eventuale eccedenza. Se, invece, il reddito ricavato dall’attività lavorativa è inferiore al limite appena indicato, lo svolgimento di un lavoro autonomo o dipendente comporta una trattenuta sulla pensione pari, rispettivamente, al 30 e al 50% della differenza tra l’importo lordo della presta- CONDIZIONI QUOTA PENSIONE CUMULABILE Lavoro dipendente Lavoro autonomo nessuna intero importo intero importo qualsiasi 40 anni di contributi intero importo intero importo qualsiasi 37 anni di contributi e almeno 58 anni di età intero importo intero importo entro il 31/12/1994 meno di 40 anni di contributi o meno di 58 di età e 37 di contributi nessuna (totale incumulabilità) intero importo dall’1/1/1995 al 30/9/1996 meno di 40 anni di contributi o meno di 58 di età e 37 di contributi, ma con 35 di contributi entro il 31/12/1994 nessuna (totale incumulabilità) intero importo dall’1/10/1996 al 31/12/1997 meno di 40 anni di contributi o meno di 58 di età e 37 di contributi, ma con 35 di contributi e 52 di età, oppure 36 anni di contributi entro il 30/9/1996 nessuna (totale incumulabilità) intero importo dall’1/1/1998 meno di 40 anni di contributi o meno di 58 di età e 37 di contributi nessuna (totale incumulabilità) minimo Inps più 70% eccedenza Pensione di vecchiaia Pensione di anzianità Quando il cumulo è consentito parzialmente Assegni di invalidità Se cambi, non rischiare. Mantieni le tutele sanitarie e previdenziali Fendac. S Associazione Antonio Pastore Centro di formazione management del terziario e esci da uno dei settori contrattuali Fendac, se vai in pensione, se passi alla libera professione, se per qualsiasi ragione cambi il tuo status di dirigente, prima di lasciare la Fendac, pensa a quello che lasci e a quello che in Fendac hai costruito. L’assistenza sanitaria per te e il tuo nucleo familiare, innanzitutto. Probabilmente il Fasdac è il miglior fondo sanitario a livello europeo, con livelli di rimborso delle spese mediche e dentistiche che vanno dal 70 all’85%. E poi le tutele, di capitalizzazione e di rischio, della Convenzione Antonio Pastore. E, ancora, la previdenza integrativa complementare, il Fondo Mario Negri, per il quale è sempre bene, in relazione alla propria situazione personale, valutare l’opportunità di proseguire volontariamente. E il CFMT, il centro che propone corsi di aggiornamento di altissimo livello. Sì, se esci dal contratto Fendac, non lasciare la Fendac, anche perché potresti continuare a fruire, come associato, di tutti i servizi gestiti dalle 15 associazioni territoriali: il servizio sanitario, le consulenze contrattuali, sindacali, legali e assicurative, la banca dati Manager & Mercato del Lavoro, le prestazioni gratuite della card Zaffiro e le iniziative associative, culturali, sportive. Rivolgiti alla tua associazione territoriale per avere il “Kit Informativo” a te riservato. www.fendac.it PREVIDENZA zione e il trattamento minimo. In caso di lavoro autonomo la trattenuta, comunque, non può superare il 30% del reddito ricavato dall’attività lavorativa. Pensionati di anzianità con meno di 40 anni di versamento oppure con meno di 58 anni di età e 37 di contributi, che non hanno provveduto al pagamento della “tassa d’ingresso” I pensionati di anzianità con meno di 40 anni di versamento o con meno di 58 anni di età e 37 di contributi, che non hanno provveduto al pagamento della “tassa d’ingresso” prevista dalla legge 289/02, non possono cumulare per intero il reddito ricavato dallo svolgimento di un lavoro autonomo. Per determinare la parte di pensione cumulabile con il reddito da lavoro autonomo, occorre detrarre dalla pensione in pagamento l’importo del trattamento minimo e moltiplicare il risultato per 0,70 (ovvero il 70%). Così, ad esempio, se si è titolari di una pensio- P.R.S. Stampa s.r.l. ALTRE SEDI: FILIALI E AGENZIE PIEMONTE-VAL D’AOSTA-LIGURIA EXTRAMEDIA Via M. Vittoria, 10 - 10123 TORINO Tel. 0114407611 - Fax 0114407611 il giornale del dirigente TRIVENETO Veneto Orientale e Friuli Venezia Giulia P.R.S. Stampa Filiale di Padova Via Lovarini, 8 - 35100 PADOVA tel. 0498040101/2/3 - fax 0498040140 Provincie di Verona, Trento e Bolzano P.R.S. Stampa Filiale di Verona Via Cà di Cozzi 41/b - 37124 VERONA tel. 0458350771 - fax 0458388179 3 L’importo della trattenuta è riportata sul certificato di pensione (modello Obis/M), recapitato dall’Inps all’inizio dell’anno al domicilio di ogni pensio- PR S 20141 Milano Via B. Quaranta 29 Tel. 02573717.1 r.a. Fax 02573717290 www.prspubbl.it 46 ne di anzianità di € 1.500 al mese e si esercita un lavoro autonomo, la parte di pensione non cumulabile sarà di € 758,51 al mese, in quanto dalla pensione spettante (€ 1.500) si dovrà detrarre il cosiddetto trattamento “minimo” (per il 2003 € 402,12) e ridurre la somma così ottenuta (€ 1.097,88) al 70%. C’è, però, una garanzia per tutelare chi percepisce, per queste attività, redditi modesti: la trattenuta sulla pensione non può in alcun caso superare il 30% del reddito prodotto. Facciamo un esempio per capire meglio e prendiamo il caso del signor Rossi che, con una pensione di € 1.500 al mese, intende intraprendere un’attività autonoma da cui ricava un reddito mensile di € 300. Anche se la trattenuta “teorica” è di € 329,36 (ovvero € 1.500 - importo lordo della pensione - meno € 402,12 - importo del minimo del 2003 - per 0,30) quella effettiva non potrà superare i € 90 al mese (il 30% dei € 300 del reddito da lavoro). Management Presidente Alfredo Bernardini de Pace Vicepresidente Gaddo della Gherardesca Direttore generale Guido Veneziani Direttore commerciale stampa Raffaele Renda/Lorenzo Usellini Direzione marketing stampa Antonio Dalla Casa TOSCANA-UMBRIA P.R.S. Stampa Filiale di Firenze Via Maso di Banco, 15 - 50143 FIRENZE tel. 055714422 - fax 055700534 Settore Edilizia: MARCO VENTUROLI Via Masaccio 238 - 50132 FIRENZE tel. 055577030 - fax 055577030 Quali redditi? Ma quali sono le attività di lavoro autonomo che impediscono di mettere insieme lavoro e pensione? I redditi da lavoro autonomo che provocano la parziale o totale incumulabilità con la pensione sono quelli comunque riconducibili ad attività di lavoro svolte senza il vincolo della subordinazione, prodotti sia in Italia che all’estero. Fanno pertanto scattare il principio dell’incumulabilità con la pensione di anzianità non solo i redditi prodotti dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, dei commercianti o dei coltivatori diretti, ma anche Concessionaria esclusiva per la pubblicità su P.R.S. STAMPA srl 20141 Milano • Via B. Quaranta 29 Tel. 02573717.1 • Fax 02573717290 www.prspubbl.it Settore Arredamento: SONIA FANZAGO P.R.S. Stampa Filiale di Padova Via Lovarini, 8 - 35100 PADOVA tel. 0498040101/2/3 - fax 0498040140 Settore Edilizia: TULLIO CORRADINI P.za Marconi 8 - 31040 Falzè di Trevignano (TV) tel. 0423670528 - fax 0423670528 EMILIA P.R.S. Stampa Filiale di Bologna Via Panigale 25 - 40132 BOLOGNA tel. 0516415755 - fax 0516415754 nato; in ogni caso il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo non si applica alla tredicesima. Fanno eccezione a questo principio di incumulabilità i redditi derivanti da iniziative, promosse da istituzioni pubbliche o private, per il reinserimento degli anziani in attività socialmente utili o i redditi derivanti dall’attività svolta come giudici di pace o da indennità di carica connesse all’esercizio di un mandato pubblico elettivo. MARCHE-ABRUZZI-ROMAGNA DAILY MEDIA Viale R. Margherita 5 - 62016 P.P. PICENA (MC) tel. 0733880304 - fax 0733880305 LAZIO-MOLISE-SARDEGNA GEP - Via Veneto 146 - 00187 ROMA tel. 064881724 - fax 06485804 CAMPANIA-CALABRIA-PUGLIA-BASILICATA EURONETWORK PROGRAM Centro Direzionale Isola F11 Via G. Porzio 4 - 80143 NAPOLI tel. 0817345479 - fax 0817345075 SICILIA BIESSE IMMAGINE Via XII Gennaio 5 - 90141 PALERMO tel. 0916114330 - fax 0916114333 Come si effettua la trattenuta La trattenuta sulla pensione per chi continua a svolgere un lavoro indipendente è effettuata direttamente sulla pensione dall’Inps in base ad apposite dichiarazioni che il pensionato deve rilasciare, indicando, in via presuntiva, il reddito di lavoro autonomo che prevede di conseguire nel corso dell’anno. L’anno successivo, una volta scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, dovrà indicare il reddito effettivamente percepito e saranno effettuate, a debito o a credito, le operazioni di conguaglio. Attenzione! Se si omette di dichiarare all’Inps il reddito da lavoro autonomo si andrà incontro a sanzioni pari a un’annualità della pensione. Come si determina l’importo da trattenere Per determinare l’importo della trattenuta, in riferimento all’anno in cui viene svolta l’attività autonoma, occorre moltiplicare la quota mensile non cumulabile per 12. Nel caso in cui l’attività di lavoro sia stata espletata soltanto per parte dell’anno, e questa circostanza risulti da idonea documentazione, la trattenuta opera per i mesi di produzione del reddito. Facciamo qualche esempio. Prendiamo il caso di un pensionato con un trattamento mensile di € 2.000 la cui quota non cumulabile è pari a € 479,36 (2.000 meno 402,12 per 30%). Se svolge un’attività autonoma continuativa, ogni mese subisce una trattenuta di € 479,36. Per cui, la sua pensione mensile si riduce a € 1.520,64, mentre percepisce per intero la tredicesima mensilità. Nel caso in cui svolga un’attività occasionale, poniamo solo per il primo semestre dell’anno, e la circostanza può essere idoneamente documentata, la trattenuta mensile di € 479,36 opera solo per i mesi da gennaio a giugno. Se poi l’attività si riferisce a un periodo temporale antecedente la decorrenza della pensione, sia pure materialmente ricompensata successivamente alla decorrenza stessa, il reddito da lavoro autonomo sfugge addirittura al cumulo. Pensionati di anzianità che lavorano con contratti di lavoro part-time Il pensionato di anzianità con meno di 40 anni di versamento o con meno di 58 anni di età e 37 di contributi che non ha provveduto al pagamento della “tassa d’ingresso” non può cumulare pensione e reddito da lavoro dipendente e va incontro a una trattenuta che, in pratica, annulla il reddito da pensione. La trattenuta è giornaliera ed è indicata sul certificato di pensione. Il datore di lavoro prende nota di questa cifra e sullo stipendio da pagare al pensionato trattiene giornalmente (per un massimo di 26 giorni) la somma da restituire all’Inps quando versa i contributi mensili. A seguito di una pronuncia della Corte costituzionale (la n. 221 del 1994) la situazione per chi lavora part-time è diversa. Per determinare, infatti, l’importo delle trattenute settimanali, il datore di lavoro deve moltiplicare l’importo della trattenuta giornaliera indicata dall’Inps per 6, dividere il risultato per il numero delle ore di lavoro ordinario previste dal contratto di lavoro della categoria e, infine, moltiplicare il quoziente ottenuto per il numero di ore effettivamente lavorate dal pensionato nella settimana. Facciamo un esempio e prendiamo il caso di un pensionato soggetto a una trattenuta giornaliera di € 20 e che lavora 20 ore alla settimana invece delle 40 previste dal contratto di categoria. In questo caso la trattenuta sarà così determinata: si prendono i € 120 di trattenuta settimanale, si dividono per 40 e si moltiplicano per 20. In questo caso, quindi, la trattenuta settimanale sarà di € 60, invece dei € 120 previsti per chi lavora a tempo pieno. Quando il cumulo non è consentito Pensioni di inabilità Per chi è titolare di una pensione di inabilità lo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente o autonoma non è ipotizzabile. Poiché la prestazione è caratterizzata dall’assoluta impossibilità di prestare attività lavorativa, la percezione della stessa non è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato o con attività di lavoro autonomo o professionale. La concessione della pensione comporta quindi l’obbligo della cancellazione da elenchi, albi o ordini relativi a mestieri, arti o professioni. Pensioni di anzianità Nei confronti di chi è titolare di una pensione di anzianità raggiunta con meno di 40 anni di versamento oppure con meno di 58 anni di età e 37 di contributi e non ha provveduto al pagamento della “tassa d’ingresso” prevista dalla legge 289/02, lo svolgimento di un’attività lavorativa come lavoratore dipendente è totalmente incumulabile con il reddito ricavato dalla pensione. Le regole per chi va in pensione con il sistema contributivo Per chi va in pensione con il “sistema contributivo” ci sono regole specifiche in materia di cumulo della pensione con l’attività lavorativa. Se si diventerà pensionati prima di aver compiuto il 63° anno di età non sarà possibile svolgere alcuna attività alle dipendenze di terzi, mentre in caso di lavoro autonomo si perderà una quota della pensione pari al 50% di quella che eccede l’importo del “trattamento minimo”. Se, invece, si è già superata la soglia dei 63 anni, la pensione sarà compatibile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo in misura pari alla metà della parte eccedente il trattamento minimo e fino alla sua concorrenza. 47 3 il giornale del dirigente ogni altro compenso percepito per attività di lavoro autonomo, anche occasionale, a prescindere dalle modalità con i quali questi redditi vanno dichiarati al Fisco. Sono, così, a tal fine rilevanti: i redditi d’impresa connessi ad attività di lavoro; i compensi derivanti dall’esercizio di arti e professioni; i compensi percepiti per rapporti di collaborazione, quali quelli ricavati dagli incarichi di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalle attività relative a incarichi di presidente di enti o associazioni, di componente dei rispettivi consigli o comitati, ecc.; le indennità percepite per gli incarichi di presidente e di membro di organi collegiali; le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro.