STUDIO LEGALE LEPORE Avv. GAETANO LEPORE Avv. MARIA CLAUDIA LEPORE Avv. CARLO LEPORE Avv. LUCA PARMEGGIANI Gent.ma Ing. Elisabetta MAZZI Attuale conformita’ delle caldaie a due stelle. All’esito dell’esame della normativa in materia di requisiti di rendimento delle caldaie e’ possibile affermare la conformita’ delle caldaie a 2 stelle se riferita ai requisiti di rendimento utile previsti dalla legge ed alle norme in materia di sicurezza degli impianti. A tal riguardo si rinvia alle disposizioni riportate di seguito nei capoversi Norme in materia di rendimento caldaie e Norme in materia di sicurezza degli impianti. La normativa in materia di requisiti di rendimento deve pero’ essere letta ed applicata unitamente alle norme dettate in materia di rendimento energetico nell’edilizia. Per quanto sopra deriva che: 1) A decorrere dall’entrata in vigore del d.p.r.59/2009 (25.6.2009) e’ possibile installare (nuova installazione, ristrutturazione impianto, sostituzione generatore) una caldaia a due stelle se rientra nei calcoli del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico ai sensi del punto 5 alleg.C d.lgs.192/2005. 2) Nel caso di mera sostituzione di generatori si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia qualora i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100 per cento della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula 90 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW (art.4 comma 6 lett.a d.p.r.59/2009). Cio’ esclude, nella mera sostituzione, l’utilizzo delle caldaie a 2 stelle. Qualora nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le suddette condizioni, in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione è al servizio di più utenze ed è di tipo collettivo ramificato, e qualora sussistano motivi tecnici o regolamenti locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista all'articolo 2, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, si puo’ procedere alla installazione di generatori di calore che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30 per cento della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 85 + 3 00193 ROMA - Via Cassiodoro,6 – tel. 06 6896280/06 68307407 fax 06 6874534 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW. 3) I controlli sul rendimento di combustione sono effettuati secondo la seguente formula: per i generatori di calore installati a partire dall'8 ottobre 2005, non inferiore di un punto percentuale rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale definito con la formula: "X+2 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, ed X vale 90 per le caldaie a condensazione, e vale 88 per tutte le altre tipologie di caldaie. I controlli quindi sulle caldaie a due stelle potrebbero avere esito positivo. *** • Norme in materia di rendimento caldaie I requisiti di rendimento delle nuova caldaie vengono indicati nel D.P.R. 660/1996 (- Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi) all’allegato 6. Allegato 6 D.P.R. 660/96 - Tabella dei rendimenti utili Tipo di caldaia Intervalli di potenza Rendimento a potenza nominale Rendimento a carico parziale kW Temperatura media dell'acqua nella caldaia (°C) Espressione del requisito di rendimento (in %) Temperatura media dell'acqua nella caldaia (°C) Espressione del requisito di rendimento (in %) Caldaie standard 4 - 400 70 > 84 + 2 logPn > 50 > 80 + 3 logPn Caldaie a bassa temperatura (*) 4 - 400 70 > 87,5 + 1,5 logPn 40 > 87,5 + 1,5 logPn Caldaie a gas a condensazione 4 - 400 70 > 91 + 1 logPn 30 (**) > 91 + 1 logPn (*) Comprese le caldaie a condensazione che utilizzano i combustibili liquidi. (**) Temperatura dell'acqua di alimentazione della caldaia. L’art.6 del d.p.r. 412/1993 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) stabilisce che negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore ad acqua calda di potenza nominale utile pari o inferiore a 400 kW devono avere un "rendimento termico utile" conforme a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660. l generatori ad acqua calda di potenza superiore devono rispettare i limiti di rendimento fissati dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le caldaie di potenza pari a 400 kW. Le due stelle caratterizzano quegli impianti che, in forza dell’allegato II al D.P.R. 660/96 riportano i seguenti parametri. Allegato 2 - Attribuzione delle marcature dl rendimento energetico [Requisiti di rendimento da rispettare contemporaneamente alla potenza nominale e a carico parziale di 0,3 Pn Marcatura Requisito di rendimento alla potenza nominale Pn e ad una temperatura media dell'acqua della caldaia di 70°C % Requisito di rendimento a carico parziale di 0.3 Pn e ad una temperatura media dell'acqua della caldaia di > C % * > 84 + 2 log Pn > 80 + 3 log Pn ** > 87 + 2 log Pn > 83 + 3 log Pn *** > 90 + 2 log Pn > 86 + 3 log Pn **** > 93 + 2 log Pn > 89 + 3 log Pn ----- L'allegato II al d.p.r. 660 e' stato abrogato dall'art. 19 D.Lgs. 06.11.2007, n. 201, con decorrenza dal 24.11.2007 (decreto adottato in attuazione della Direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. • Norme in materia di sicurezza degli impianti Tra le norme per la sicurezza degli apparecchi vi e’ da ultimo il d.m. 13.8.2009 (Elenco riepilogativo aggiornato delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, in materia di apparecchi a gas di cui alla direttiva 90/396/CEE) ove all’allegato 2 troviamo i seguenti parametri Allegato 2 Articolo 5 - [UNI EN 303-3:2007 - Caldaie per riscaldamento - Parte 3: Caldaie a gas per riscaldamento centrale - Assemblaggio di un corpo caldaia con un bruciatore ad aria soffiata] 5.4 Rendimenti utili 5.4.1 Rendimento utile alla portata termica nominale massima (vedere figura 4) Nelle condizioni di cui in 6.4.1, il rendimento utile, espresso in percentuale, deve essere almeno uguale ai valori del prospetto 1: prospetto 1 Requisiti di rendimento utile alla portata termica nominale massima Intervalli di potenza nominale Tipo di caldaia Espressione del requisito di rendimento alla portata termica nominale massima % 84 + 2 log Pn [1] 4 kW Pn 400 kW Standard A bassa temperatura 87,5 + 1,5 log Pn [1] 400 kW Pn 1000 kW Standard 89,2 A bassa temperatura 91,4 [1] Pn è la portata termica nominale massima, espressa in kilowatt (kW). 5.4.2 Rendimento utile a carico parziale (vedere figura 4) Nelle condizioni di cui in 6.4.2, il rendimento utile per un carico corrispondente al 30% della portata termica nominale massima, espresso in percentuale, deve essere almeno uguale ai valori del prospetto 2: prospetto 2 Requisiti di rendimento utile a carico parziale Intervalli di potenza nominale Tipo di caldaia Espressione del requisito di rendimento a carico parziale % 4 kW Pn 400 kW Standard 80 + 3 log Pn [1] A bassa temperatura 87,5 + 1,5 log Pn [1] 400 kW Pn 1 000 kW Standard 87,8 A bassa temperatura 91,4 [1] Pn è la portata termica nominale massima, espressa in kilowatt (kW). • Norme in materia di rendimento energetico nell’edilizia Il d.p.r. 59/2009 (Regolamento recante attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del DLG 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) interviene sui requisiti di rendimento delle caldaie a decorrere dal 25.6.2009 nei seguenti termini. Nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore si procede al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite riportato al punto 5 dell'allegato C al decreto legislativo 192. Pertanto una caldaia a 2 stelle puo’ essere installata se risponde al calcolo del rendimento globale desio stagionale dell’impianto termico. Nel caso di mera sostituzione di generatori si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia qualora i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100 per cento della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula 90 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW. Cio’ esclude nella sostituzione, l’utilizzo a decorrere dal 25.6.2009 delle caldaie a 2 stelle. Qualora, pero’ nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le suddette condizioni, in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione è al servizio di più utenze ed è di tipo collettivo ramificato, e qualora sussistano motivi tecnici o regolamenti locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista all'articolo 2, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, si puo’ procedere alla installazione di generatori di calore che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30 per cento della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 85 + 3 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW. • Norme in materia di controlli Rimangono ferme le disposizioni di cui all’allegato H al decreto 311; l’allegato H contiene i valori minimi del rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli che comunque fa riferimento al rendimento termico utile. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli di cui al comma 5 dell'allegato L, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati di seguito: a) per i generatori di calore installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore di due punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche, per caldaie standard della medesima potenza; b) per i generatori di calore installati a partire dal 29 ottobre 1993 e fino al 31 dicembre 1997, non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche per caldaie standard della medesima potenza; c) per i generatori di calore installati a partire dal 1 gennaio 1998, non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche per caldaie della medesima potenza coerentemente con il tipo di caldaia installato: caldaie standard, caldaie a bassa temperatura e caldaie a condensazione. d) per i generatori di calore installati a partire dall'8 ottobre 2005, non inferiore di un punto percentuale rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale definito con la formula: 90 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; In attuazione delle norme per il rendimento energetico nell’edilizia troviamo da ultimo il d.m. 26.6.2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) che all’art.7 modifica la lettera d) dell’allegato H al decreto 311 nei seguenti termini: per i generatori di calore installati a partire dall'8 ottobre 2005, non inferiore di un punto percentuale rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale definito con la formula: "X+2 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, ed X vale 90 per le caldaie a condensazione, e vale 88 per tutte le altre tipologie di caldaie.". Avv.Maria Claudia Lepore