Le novità del Modello
Unico SP 2015
N. 18
12.05.2015
• Frontespizio
• Redditi dei fabbricati - Quadro RB
• Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da
produzione di vegetali e da altre attività agricole –
Quadro RD
• Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata Quadro RG
• Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni
straordinarie - Quadro RV
• Redditi della società o associazione da imputare ai soci o
associati - Quadro RN
• Prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF, RG, RH, RJ e
prospetti vari - Quadro RS
• Comunicazione per il regime opzionale Tonnage tax Quadro OP
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Frontespizio
Il frontespizio deve essere utilizzato sia qualora il contribuente presenti la sola dichiarazione
dei redditi, sia nel caso in cui presenti dichiarazione unificata (redditi e IVA).
Si deve tener presente che in quest’ultimo caso, i modelli riguardanti la dichiarazione IVA da
utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono gli stessi di quelli previsti per
la presentazione della medesima dichiarazione in forma non unificata.
Ecco che in caso di presentazione di dichiarazione unificata non si deve tener conto del
frontespizio della dichiarazione IVA, poiché i relativi dati sono già contenuti nel Mod. UNICO
2015.
Nel Frontespizio le novità del modello riguardano:
1. i campi relativi alla sede legale e al domicilio fiscale della società o associazione e
quelli relativi all’indirizzo estero del rappresentante firmatario della dichiarazione che
sono stati eliminati;
2. nella sezione “Visto di conformità” è stata inserita una nuova casella “Visto di
conformità rilasciata ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/Iva“,
da compilare solo in caso di dichiarazione unificata, per attestare a quale
dichiarazione, contenuta nel modello UNICO, si riferisce il visto di conformità
(dichiarazione dei redditi, dichiarazione IVA oppure entrambe le dichiarazioni).
Nel modello Unico SP può essere necessario apporre il visto di conformità anche per
attestare la sussistenza del credito annuale IVA che scaturisce dalla relativa
dichiarazione allorquando lo stesso è superiore ad € 15.000,00 (D.L. n. 78/2009).
In particolare, l’apposizione del visto ne consente l’utilizzo in compensazione ai sensi
del D.Lgs. n. 241/97 con debiti tributari diversi dall’IVA, cosa altrimenti preclusa.
Inoltre, in base a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014, art. 1, comma 574,
anche per l’utilizzo in compensazione nel Mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP,
ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000,00 annui è
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d’obbligo utilizzare il visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle
quali emerge il credito.
Qualora il contribuente decida di presentare dichiarazione unificata (redditi - IVA)
il Frontespizio utilizzato è esclusivamente quello del Mod. UNICO e pertanto il
rilascio del visto di conformità deve essere effettuato nell’apposito riquadro di
tale modello (sia qualora si intenda rilasciarlo ai fini “reddituali” sia qualora si voglia
attestare la sussistenza del credito IVA). Da quest’anno, in caso di dichiarazione unificata, è
possibile indicare la motivazione per cui il visto è rilasciato, compilando la nuova casella
“Visto di conformità rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a
Redditi/IVA” (possibilità preclusa fino allo scorso anno). In particolare, tale casella va
compilata indicando uno dei seguenti codici:
1, se il visto si riferisce alla sola dichiarazione dei redditi;
2, se il visto si riferisce alla sola dichiarazione IVA;
3, se il visto si riferisce a entrambe le dichiarazioni.
1. Il riscontro della corrispondenza dei dati
2. Visto di conformità e certificazione tributaria
…
Cosa implica l’apposizione del Visto di
conformità in dichiarazione?
…
Quando si compila la sezione “Visto di
conformità” e quando la sezione “Certificazione
tributaria”?
…
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 26
febbraio 2015, n. 7, specifica che “il rilascio del
visto di conformità implica il riscontro della
corrispondenza
dei
dati
esposti
nella
dichiarazione alle risultanze della relativa
documentazione e alle disposizioni che
disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le
detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo
delle ritenute d’acconto, i versamenti”.
Per quanto riguarda i soggetti obbligati alla
tenuta delle scritture contabili, i controlli
garantiscono in particolare la verifica:
della regolare tenuta e conservazione
delle scritture contabili obbligatorie;
della corrispondenza dei dati esposti
nella dichiarazione alle risultanze delle
scritture contabili e di queste ultime alla
relativa documentazione.
…
La sezione “Visto di conformità” concerne il
rilascio del visto di conformità c.d. “leggero”, che
garantisce:
la corrispondenza dei dati e dei calcoli
esposti nella dichiarazione alla relativa
documentazione
presentata
dal
contribuente e alle risultanze delle scritture
contabili;
un
controllo
diversificato
dell’Amministrazione Finanziaria, rispetto a
quello normalmente applicato alle altre
dichiarazioni
(i
controlli
automatici
riguardano
unicamente
eventuali
irregolarità in ordine ai versamenti dovuti,
mentre i controlli formali sono finalizzati
alla verifica della correttezza nel rilascio del
visto).
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La certificazione tributaria meglio conosciuta
come “visto pesante” può essere rilasciata (su
richiesta del contribuente) ai soli soggetti titolari
di redditi d’impresa in regime di contabilità
ordinaria (anche per opzione) a condizione che
preventivamente siano stati rilasciati il visto di
conformità “leggero” e l’asseverazione ai fini
degli studi di settore ancorché da un
professionista diverso.
La certificazione assicura il rispetto delle
disposizioni in materia contabile e fiscale tali da
assicurare il corretto passaggio dal risultato
dell’esercizio al reddito imponibile dichiarato.
3. Soggetti abilitati al rilascio della certificazione
tributaria
… Quali sono i soggetti abilitati al rilascio della
Certificazione tributaria?
5.
Controlli
diversificati
da
parte
dell’Amministrazione Finanziaria in presenza di
visto
… L’Amministrazione Finanziaria, in presenza
di visto di conformità come si comporterà in fase
di controlli?
…
Il rilascio del visto di conformità garantisce
un
controllo
diversificato
da
parte
dell’Amministrazione Finanziaria, rispetto a
quello normalmente applicato alle altre
dichiarazioni:
i controlli automatici riguardano unicamente
eventuali irregolarità in ordine ai versamenti
dovuti;
i controlli formali sono finalizzati
alla
verifica della correttezza nel rilascio del
visto.
…
I soggetti abilitati al rilascio della
certificazione tributaria sono i revisori contabili
iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti, dei
Ragionieri e Periti Commerciali e dei Consulenti
del Lavoro che abbiano esercitato la professione
per almeno 5 anni. Essi possono effettuare la
certificazione tributaria meglio conosciuta come
“visto pesante”.
4. Dichiarazione Iva in forma autonoma
… Al contribuente che presenta un credito Iva
superiore ad € 15.000,00 conviene presentare la
dichiarazione in forma unificata?
…
In linea generale il contribuente che chiude
la dichiarazione IVA con un credito superiore ad
€ 15.000,00 avrà la possibilità ma soprattutto
l’interesse
a
presentare
la
suddetta
dichiarazione in forma autonoma, in quanto
“sganciandola” dalla dichiarazione unificata
(comportamento ammesso dall’art. 10, D.L. n.
78/2009) potrà presentarla in termini più rapidi e
quindi anticipare temporalmente la possibilità di
utilizzare in compensazione la quota di credito
eccedente € 15.000,00.
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Redditi dei fabbricati - Quadro RB
Il presente quadro deve essere utilizzato da coloro che calcolano il reddito dei fabbricati
secondo criteri fondiari (art. 36 e seguenti, TUIR).
Il quadro RB si compone di due prospetti:
→ redditi dei fabbricati (righi da RB1 a RB10);
→ dati per agevolazioni su contratti di locazione (righi da RB11 a RB25).
Nel quadro RB del Mod. UNICO SP 2015 è stata eliminata la colonna 13 relativa
all’indicazione dell’IMU dovuta per l’anno precedente.
L’obbligo di riportare tale indicazione in dichiarazione dei redditi è stato infatti soppresso
dall’art. 4, comma 8, D.Lgs. n. 175/2014.
1. Soggetti obbligati alla compilazione del
quadro RB
… Chi deve compilare il quadro RB del Modello
Unico SP 2015?
…
Il quadro RB va compilato dalle società
semplici ed equiparate che possiedono
fabbricati, iscritti od iscrivibili con attribuzione di
rendita nel catasto edilizio urbano, siti nel
territorio dello Stato a titolo di:
→ proprietà. Nel caso di comproprietà
(fabbricato appartenente a più soggetti), la
società dovrà dichiarare la quota di reddito
di propria spettanza;
→ usufrutto o altro diritto reale; qualora un
fabbricato sia di proprietà di un soggetto
mentre l’usufrutto è in capo ad altro
soggetto, sarà quest’ultimo a dichiarare il
relativo reddito. Il nudo proprietario non
deve dichiarare il fabbricato.
Nell’ipotesi di cessione del fabbricato durante
l’anno, il reddito è attribuito a ciascun
possessore proporzionalmente alla durata del
possesso.
2. Soggetti esclusi
…
Quali sono i soggetti
compilazione del quadro RB?
esclusi
dalla
…
Per individuare i soggetti esclusi dalla
compilazione del quadro RB è necessario
distinguere a seconda che il fabbricato
interessato:
non sia produttivo di reddito e non
debba quindi essere dichiarato;
produca un reddito diverso da quello
determinato con i criteri catastali.
3. Fabbricati locati e quadro RB
… I fabbricati non locati devono essere indicati
nel quadro RB?
…
I fabbricati non locati, in linea di massima,
non sono soggetti ad IRPEF e relative
addizionali, avendo già scontato l’IMU.
Tuttavia, nel quadro RB dovranno continuare ad
essere indicati i dati di tutti gli immobili
posseduti.
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Il reddito imponibile dei fabbricati dovrà essere
determinato tenendo conto esclusivamente
degli immobili concessi in locazione (salvo
eccezioni dettate da specifiche esenzioni IMU).
4. La rendita catastale per gli immobili di
interesse storico e artistico
… Nella colonna 1 - “Rendita catastale” come
va indicato l’importo relativo ad un immobile di
interesse storico e artistico?
…
Va indicata la rendita catastale non
rivalutata. Per i fabbricati non censiti o con
rendita non più adeguata, si deve indicare la
rendita catastale presunta, anch’essa non
rivalutata. Nel particolare caso di immobile di
interesse storico artistico (casella di colonna 5
barrata), la rendita catastale va indicata a
colonna 1 ridotta del 50%.
Si deve tener comunque presente che la
rivalutazione del 5% della rendita catastale
viene effettuata nella fase di determinazione
della base imponibile.
5. Fabbricati esenti IMU e IRPEF
…
Tutti i fabbricati esenti IMU scontano
l’IRPEF?
…
I fabbricati esenti IMU scontano l’IRPEF solo
se non è prevista una specifica esenzione anche
ai fini delle imposte dirette; è il caso, ad
esempio, di fabbricati rurali strumentali situati in
zone montane o di collina, di quelli destinati
esclusivamente all’esercizio del culto.
Tali immobili sono esenti sia IMU che IRPEF, e
non dovranno neppure essere indicati in
dichiarazione.
6. Società semplici ed effetto sostitutivo ImuIrpef
… Una società semplice è proprietaria di un
fabbricato, sul quale è dovuta l’Imu.
Come opera, in questo specifico caso, l’effetto
sostitutivo Imu-Irpef in capo ai soci?
…
Con specifico riferimento alle società
semplici, si ritiene che l’effetto di sostituzione
debba essere applicato in capo ai soci persone
fisiche che non detengono la partecipazione in
regime di impresa.
Nel caso in cui la società semplice sia
partecipata anche da soci che operano in regime
d’impresa, l’effetto di sostituzione non si
produce in capo a questi ultimi e la quota del
reddito di partecipazione corrispondente al
reddito dominicale dei terreni non affittati o al
reddito dei fabbricati non locati concorre alla
determinazione del reddito di detti soci.
In virtù di quanto appena esposto, la Circolare
Agenzia delle Entrate 11 marzo 2013, n. 5 ha
chiarito che nel prospetto di ripartizione del
reddito conseguito dalla società semplice deve
comunque risultare la quota del reddito di
partecipazione del socio corrispondente al
reddito dominicale dei terreni non affittati o al
reddito dei fabbricati non locati.
Infatti, i campi 13 e 14 del rigo RO10 vanno
compilati per indicare rispettivamente il
maggior reddito dominicale imponibile e il
maggior reddito dei fabbricati imponibile da
attribuire al socio, nel caso in cui quest’ultimo
sia un soggetto diverso da persona fisica o sia
una persona fisica che detiene la partecipazione
in regime di impresa. In tali casi, non è infatti
applicabile l’effetto sostitutivo Imu-Irpef.
7. La Snc non compila il quadro RA
…
Una snc che svolge attività agricola
determina il reddito con i criteri fondiari. In
questo caso deve essere compilato il quadro RA?
…
Nella compilazione del quadro RA è
necessario tenere a mente che vi sono profonde
differenze tra società semplici e le altre società
di persone.
Mentre, infatti, il reddito della società semplice è
determinato alla stregua delle persone fisiche, il
reddito delle altre società ha sempre natura di
reddito d’impresa (anche se viene determinato
secondo i criteri catastali), ragion per cui, nel
caso delle altre società, è sempre necessario
compilare il quadro RF o RG.
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8. L’immobile situato nel comune di residenza
del socio
… La Alfa s.s. è proprietaria di un immobile
situato a Teramo, attualmente a disposizione.
Il socio di Alfa s.s. è residente a Teramo, in un
immobile di sua proprietà. Anche in questo
specifico caso di applica la tassazione del 50%
della rendita?
Oppure il fatto che l’immobile sia di proprietà
della società semplice consente di sfuggire a
tale disposizione?
…
Come noto, dall’anno 2013, il reddito degli
immobili ad uso abitativo non locati situati nello
stesso comune nel quale si trova l’immobile
adibito ad abitazione principale, assoggettati
all’Imu, concorre alla formazione della base
imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali
nella misura del 50 per cento.
Orbene, anche se immobili detenuti dalla
società semplice si deve tener conto di questa
particolare fattispecie.
Più precisamente, in questo caso, ad essere
interessato dalla disposizione in oggetto non è il
quadro RA ma il quadro RO: il campo 15 del rigo
RO10 va infatti compilato per indicare il maggior
reddito degli immobili ad uso abitativo non
locati, assoggettati all’IMU, situati nello stesso
Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad
abitazione principale del socio persona fisica (di
colonna 1) che non detiene la partecipazione in
regime di impresa.
In tal caso, infatti, il reddito di tali immobili da
attribuire al socio concorre alla formazione
della base imponibile dell’Irpef e delle relative
addizionali nella misura del 50 per cento (art. 1,
comma 717, della Legge n. 147 del 2013).
9. Cedolare secca preclusa alle società semplici
…
Una società semplice intende locare un
immobile. Può beneficiare del regime di
cedolare secca?
In alternativa, sono previste altre agevolazioni ai
fini delle imposte sui redditi?
…
È possibile beneficiare della cedolare secca
solo nel caso in cui:
-
sia stipulato un contratto di locazione di
fabbricati abitativi;
- il locatore è una persona fisica che non
agisce nell'esercizio di un'attività di
impresa o di una libera professione.
La società semplici non possono dunque
applicare la cedolare secca.
La società in oggetto potrebbero però
beneficiare delle seguenti agevolazioni ai fini
delle imposte sui redditi, in caso di locazione
dell’immobile di proprietà:
- riduzione del 30 per cento del reddito
per i fabbricati situati in un comune ad
alta densità abitativa e locati ad un
canone “convenzionale” (in questo caso
occorre indicare il codice 8 nella
colonna 2 dei righi da RB1 a RB9 e
compilare la seconda sezione);
- riduzione del 30 per cento del reddito
immobile, per i fabbricati situati nei
comuni colpiti dal sisma del 6 aprile in
Abruzzo, concessi in locazione o in
comodato in favore dei nuclei familiari
le cui abitazioni siano state distrutte o
dichiarate inagibili (in questo caso è
necessario indicare il codice 14 e 15
nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB9 e
compilare la sezione II).
10. L’impianto
semplice
fotovoltaico
della
società
… Una società semplice ha installato, su un suo
terreno, un impianto fotovoltaico. In questo caso,
il reddito derivante dalle fonti energetiche
rinnovabili rientra comunque tra i redditi indicati
nel quadro RA?
…
Al fine di rispondere al quesito prospettato
merita di essere ricordato, che, in generale, si
considerano produttive di reddito agrario la
produzione e la cessione di energia elettrica e
calorica di fonti rinnovabili agroforestali e
fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da
produzioni
vegetali
provenienti
prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici
derivanti da prodotti agricoli provenienti
prevalentemente dal fondo.
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È tuttavia necessario che siano rispettati degli
specifici limiti.
Limitatamente agli anni 2014 e 2015, infatti, la
produzione e la cessione di energia elettrica e
calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a
2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a
260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti
da
produzioni
vegetali
provenienti
prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici
derivanti da prodotti agricoli provenienti
prevalentemente dal fondo effettuate dagli
imprenditori agricoli, costituiscono attività
connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo
comma, del Codice civile e si considerano
produttive di reddito agrario. In questo caso è
quindi possibile limitarsi alla compilazione del
quadro RA.
Per la produzione di energia, oltre i limiti
suddetti, il reddito delle società semplici è
determinato applicando all’ammontare dei
corrispettivi delle operazioni soggette a
registrazione agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per
cento (con esclusione della quota incentivo).
In questo caso, per la parte eccedente i limiti, è
altresì necessario procedere alla compilazione
del quadro RD.
È comunque possibile optare per la
determinazione del reddito nei modi ordinari.
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Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da
altre attività agricole – Quadro RD
Sono tenuti alla compilazione del quadro RD:
le società di persone;
enti equiparati;
con esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, che esercitano
attività di allevamento di animali e/o di produzione di vegetali oltre i limiti di cui all’art. 32,
comma 2, lett. b), TUIR.
Sono redditi d’impresa (ai sensi dell’art. 55, comma 2, lett. c), TUIR), i redditi dei terreni per la
parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32, ove spettino alle società
in nome collettivo e in accomandita semplice.
In particolare, nel quadro RD e rispettivamente nelle sezioni I e II si indicano, il reddito
derivante dall’attività di allevamento di animali e dall’attività di produzione di vegetali,
eccedenti il limite di cui all’art. 32, comma 2, lett. b), TUIR, qualora tali redditi siano
determinati “forfetariamente” ai sensi del comma 5, art. 56, TUIR (sezione I) ovvero comma 1,
art. 56-bis, TUIR (sezione II).
Deve essere utilizzata la sezione III del quadro RD per dichiarare i redditi derivanti dalle
attività agricole connesse (non occasionali) di cui all’art. 56-bis, commi 2 e 3, TUIR.
Nell’ambito di tale sezione è previsto un apposito campo per indicare i ricavi derivanti
dall’attività di agriturismo esercitata dalle società semplici, da cui discende un reddito
forfetizzato pari al 25% di detti ricavi.
Da quest’anno, nella sezione III del quadro RD vanno anche indicati i redditi
derivanti dall’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da
fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art. 22,
comma 1-bis, D.L. n. 66/2014, se i redditi sono determinati secondi i criteri del citato
comma
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ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE
Sono definite attività agricole connesse quelle derivanti da attività:
di agriturismo, di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96 il cui reddito è determinato
secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, Legge n. 413/1991;
dirette
alla
manipolazione,
conservazione, trasformazione, valorizzazione
e
commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati dall’art. 32, comma 2, lett. c),
TUIR, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall’allevamento di animali (art. 56-bis, comma 2, TUIR);
dirette alla fornitura di servizi di cui all’art. 2135, comma 3, C.c. (art. 56-bis, comma 3,
TUIR);
di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti previsti dall’art. 22, comma 1-bis, D.L. n.
66/2014.
L’elenco delle attività agricole connesse è stato definito dal D.M. 19 marzo 2004, ed è
stato adeguato nel corso degli anni. Infine, l’elenco è stato aggiornato dal D.M. 13
febbraio 2015, pubblicato in G.U. 16 marzo 2015, n. 62.
L’articolo 22, comma 1, D.L. n. 66/2014 prevede che il reddito derivante dalla
produzione e cessione di:
energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche;
carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;
prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal
fondo;
effettuate da parte di imprenditori agricoli, può essere determinato applicando il
coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni
soggette a registrazione ai fini IVA.
1. Il nuovo rigo RD10
…
Come vanno indicati gli importi nel rigo
RD10 – “Reddito derivante da attività agricole
connesse”?
…
Nel rigo RD10 vanno indicati:
in colonna 1, l’ammontare dei ricavi
derivanti
dall’esercizio
dell’attività
agrituristica di cui alla Legge 20 febbraio
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2006, n. 96, ai quali si applica il coefficiente
di redditività del 25%;
in colonna 2, l’ammontare dei corrispettivi
conseguiti tramite le attività di cui all’art.
56-bis, comma 2, TUIR, dirette alla
manipolazione,
conservazione,
trasformazione,
valorizzazione
e
commercializzazione di prodotti diversi da
quelli elencati dal citato Decreto 13
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febbraio 2015, con applicazione di un
coefficiente di redditività del 15%;
in colonna 3, l’ammontare dei corrispettivi
derivanti dalla prestazione di servizi, di cui
all’art. 56-bis, comma 3, TUIR, cui si applica
il coefficiente di redditività del 25%;
in colonna 4, l’ammontare dei corrispettivi
derivanti dall’attività di produzione e
cessione di energia elettrica e calorica da
fonti
rinnovabili
agroforestali
e
fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art. 22,
comma 1-bis, D.L. n. 66/2014, con
applicazione del coefficiente di redditività
del 25% relativamente alla componente
riconducibile
alla
valorizzazione
dell’energia ceduta, con esclusione della
quota incentivo;
in colonna 5 l’ammontare complessivo dei
redditi relativi alle attività delle precedenti
colonne, corrispondente al risultato della
seguente somma:
RD10, col. 5 = 25% col. 1 + 15% col. 2 + 25%
coll. 3 e 4.
2. Il Regime opzionale
… Il regime di determinazione “forfettaria” del
reddito è obbligatorio oppure opzionale?
…
Il regime di determinazione “forfettaria” del
reddito è opzionale.
La scelta è ammessa per comportamento
concludente, e in sede di dichiarazione, il
contribuente può comunicare l’opzione per la
determinazione ordinaria del reddito d’impresa,
compilando il quadro RF o RG.
all’articolo 1, comma 512, come modificato
dall’articolo 7, comma 4, D.L. n. 91/2014 prevede
un ’ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale
ed agrario, a partire dal periodo di imposta 2013
In particolare, ai fini delle imposte dirette, il
reddito dominicale ed agrario è rivalutato:
del 15%, per gli anni 2013 e 2014;
del 30%, per il 2015;
del 7%, a decorrere dal 2016.
Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati,
posseduti e condotti da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti
nella
previdenza
agricola
l’ulteriore
rivalutazione è pari:
al 5%, per gli anni 2013 e 2014;
al 10%, per il 2015.
Tale incremento va applicato sull’importo
risultante dalla rivalutazione ex art. 50, Legge n.
662/96, pari all’80% per il reddito dominicale e
al 70% per il reddito agrario.
4. Allevamento
scegliere
di
animali:
quale
quadro
… Il contribuente che alleva animali in misura
superiore i limiti previsti dall’art. 32, TUIR, cioè in
numero maggiore rispetto a quanto possibile
utilizzando mangimi ottenibili per almeno un
quarto dai terreni agricoli coltivati, come deve
dichiarare tale reddito?
…
Il contribuente dovrà dichiarare tale
reddito applicando la particolare disciplina di
cui all’art. 56, comma 5, TUIR, cui consegue la
compilazione del quadro RD o compilando, in
alternativa, il quadro RF o RG, secondo le
disposizioni sul reddito d’impresa.
3. Reddito agrario normalizzato
… Come viene determinato il reddito agrario
normalizzato?
…
Il reddito agrario normalizzato è dato dal
prodotto tra l’importo (non arrotondato) del
reddito agrario del terreno e il coefficiente di
normalizzazione, suddiviso per fasce di qualità.
Al fine di detti calcoli si deve tener conto delle
ultime novità apportate. La Legge 24 dicembre
2012, n. 228, c.d. “Legge di Stabilità 2013”
5. Regime di determinazione “forfettaria” del
reddito
… Il sistema di determinazione “forfettaria” del
reddito può essere utilizzato dalle società
semplici che esercitano attività di allevamento,
indipendentemente dal regime di contabilità
adottato?
…
Il sistema di determinazione “forfetaria” del
reddito può essere utilizzato dalle società
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semplici che esercitano attività di allevamento,
indipendentemente dal regime di contabilità
(ordinaria o semplificata) adottato, purché
soddisfino i seguenti presupposti:
- l’impresa dev’essere gestita dal titolare del
reddito agrario (quadro RA) dei terreni
posseduti a titolo di proprietà usufrutto,
altro diritto reale o condotti in affitto;
- l’allevamento deve essere riferito alle
specie animali elencate nella tabella 3
allegata al D.M. 20 aprile 2006, da adottare
per la determinazione sia del numero dei
capi allevabili entro il limite dell’art. 32 del
TUIR, sia dell’imponibile da attribuire a
ciascun capo eccedente il predetto limite.
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Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata - Quadro RG
Il quadro RG deve essere compilato dalle società di persone che si trovano di diritto in
contabilità semplificata, ai sensi dell’art. 18, D.P.R. n. 600/1973 e non hanno optato per la
contabilità ordinaria.
Le società semplici che esercitano attività di agriturismo (ai sensi della Legge n. 96/2006), non
compilano il quadro RG ma il quadro RD.
Il quadro RG quest’anno è interessato da alcune novità di seguito elencate.
1. Tra i ricavi, rigo RG2, deve essere indicato l’ammontare dei corrispettivi derivanti
dall’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
agroforestali e fotovoltaiche - nuova colonna 3 (art. 22, comma 1-bis, Decreto Legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89).
In particolare, l’articolo 22, comma 1, D.L. n. 66/2014 prevede che il reddito derivante
dalla produzione e cessione di:
→ energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche;
→ carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal
fondo;
→ prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal
fondo;
effettuate da parte di imprenditori agricoli, può essere determinato applicando il
coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni
soggette a registrazione ai fini IVA.
Tale metodologia di calcolo del reddito si applica automaticamente; l’eventuale
opzione per la determinazione “ordinaria” va comunicata nella prima dichiarazione
annuale IVA utile.
Il D.L. n. 192/2014 ha successivamente previsto che tali disposizioni si applicano dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (in linea generale,
dal 2016) e vanno prese in considerazione ai fini dell’acconto IRPEF/IRES 2016.
DISCIPLINA SPECIALE - ANNI 2014 E 2015
Così come previsto dall’articolo 22, comma 1-bis, D.L. n. 66/2014, per gli anni 2014 e
2015, si considerano produttive di reddito agrario la produzione e la cessione,
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effettuate da imprenditori agricoli, di:
→ energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili:
• agro-forestali, fino a 2.400.000 kWh annui;
• fotovoltaiche, fino a 260.000 kWh annui;
→ carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;
→ prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal
fondo.
Se le soglie relative alla produzione di energia elettrica/calorica da fonti rinnovabili
vengono superate, il reddito deve essere determinato applicando il coefficiente di
redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a
registrazione ai fini IVA, “relativamente alla componente riconducibile alla
valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo”.
Pertanto, la nuova colonna 3 dovrà essere compilata dai contribuenti:
→ che esercitano attività di produzione e di cessione di energia elettrica e
calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui
all’articolo 22, comma 1-bis, D.L. n. 66/2014;
→ che determinano il reddito secondo di criteri previsti dal citato comma 1-bis,
per indicare l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a
registrazione ai fini IVA derivanti dall’esercizio di dette attività;
→ relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia
ceduta, con esclusione della quota incentivo.
2. Tra gli “Altri componenti positivi”, rigo RG10, è indicato il 60% del reddito derivante
dalla locazione di alloggi sociali di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati
interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su fabbricato preesistente di
alloggio sociale - nuova colonna 6.
L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (art. 6,
commi 1 e 2, Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 23 maggio 2014, n. 80).
ALLOGGIO SOCIALE
Per alloggio sociale deve intendersi, così come definito dall’articolo 1, D.M. 22 aprile
2008: “l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che
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svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale,
di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono
in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato”.
3. Tra gli “Altri componenti negativi”, rigo RG22, è indicata la deduzione forfettaria delle
spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose
per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dai soci all’interno del Comune
in cui ha sede l’impresa - nuova colonna 6 (art. 66, comma 5, del TUIR).
Pertanto, a differenza dello scorso anno, nel rigo RG22 devono essere indicate
separatamente:
→ la deduzione forfettaria delle spese non documentate riconosciuta agli
autotrasportatori per i trasporti effettuati fuori dal comune in cui ha sede
l’impresa (colonna 5);
→ la deduzione forfettaria delle spese non documentate riconosciuta agli
autotrasportatori per i trasporti effettuati all’interno del comune in cui ha sede
l’impresa (colonna 6).
4. Tra gli “Altri componenti negativi”, rigo RG22, è indicato il 75 per cento dei corrispettivi
derivanti dall’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti
rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, quali costi forfettariamente riconosciuti nuova colonna 8 (art. 22, comma 1-bis, Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89).
1. La nuova casella “Energia da fonti rinnovabili”
…
In quali situazioni deve essere barrata la
nuova casella “Energia da fonti rinnovabili”?
…
La casella va barrata dai soggetti che
esercitano attività di produzione e di cessione di
energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui
all’articolo 22, comma 1-bis, D.L. n. 66/2014, che
determinano il reddito secondo di criteri previsti
dal citato comma 1-bis.
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2. Il valore in RG10 colonna 6
4. Rimborsi chilometrici
… Qual è il valore che deve essere indicato nel
rigo RG10 colonna 6?
…
Nel caso in cui venga utilizzato un
autoveicolo di proprietà del dipendente o
noleggiato per una specifica trasferta, il
rimborso spese per quanto risulta deducibile?
…
Nella nuova colonna 6 del rigo RG10 va
indicato il 60% del reddito derivante dalla
locazione degli alloggi sociali.
L’efficacia dell’agevolazione in commento è
subordinata
all’autorizzazione
della
Commissione europea.
Non si deve dimenticare che l’importo indicato
deve essere riportato anche nella colonna 7.
3. Costi per l’acquisto di materie prime,
sussidiarie, semilavorati e merci
… Tra i costi di acquisti di merci, materie prime,
sussidiarie e semilavorati è vero che si possono
annoverare anche i costi per i servizi
strettamente correlati alla produzione di ricavi?
…
Nel rigo RG15 “Costi per l’acquisto di
materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci”
viene ricompreso il costo degli acquisti di merci,
materie prime, sussidiarie e semilavorati relativo
all’esercizio d’imposta determinato in base al
principio di competenza.
Rientrano in tale rigo anche le spese sostenute
per le lavorazioni effettuate da terzi esterni
all’impresa.
Tra gli altri, vanno indicati:
i costi per l’acquisto di beni strettamente
correlati alla produzione dei ricavi
dell’attività esercitata;
le spese per i carburanti e lubrificanti
sostenute dagli autotrasportatori per conto
terzi;
le spese per carburanti e lubrificanti
sostenute da agenti e rappresentanti;
i costi per i servizi strettamente correlati alla
produzione di ricavi: si tratta di una
particolare precisazione delle istruzioni 2015
che conduce a riportare nel presente rigo, ad
esempio, i costi per trasporto dei beni
connesso ad acquisti e vendite, consumi
energetici, ecc.
…
Nel caso in cui venga autorizzato l’utilizzo
di un autoveicolo di proprietà del dipendente o
noleggiato per una specifica trasferta, il
rimborso
spese
deducibile
è
limitato,
rispettivamente:
al costo di percorrenza relativo ad
autoveicoli di potenza non superiore a
17 CV fiscali o 20 CV fiscali se diesel,
determinato in base alla tariffa ACI;
alla tariffa di noleggio relativa alle
vetture
aventi
le
medesime
caratteristiche di cui sopra.
Le tariffe ACI vengono pubblicate entro il 31
dicembre di ogni anno, e in particolare:
per il 2014 sono state pubblicate sul S.O.
n. 86 alla G.U. 23 dicembre 2013, n. 300;
per il 2015 sono state pubblicate sul S.O.
n. 95 alla G.U. 19 dicembre 2014, n. 294.
5. Canoni di locazione finanziaria relativi a beni
mobili strumentali
… La disciplina della deducibilità dei canoni di
leasing è stata ripetutamente modificata nel
corso degli anni; in particolare, le condizioni
variano a seconda che il contratto sia stato
stipulato: dal 1° gennaio 2014, dal 29 aprile 2012
al 31 dicembre 2013, dal 1° gennaio 2008 al 28
aprile 2012. A quanto ammonta la deducibilità
dei canoni per contratti stipulati a decorrere dal
1° gennaio 2014?
…
L’articolo 1, comma 162, lett. b), Legge n.
147/2013, ha modificato il secondo periodo
dell’articolo 102, comma 7, TUIR, intervenendo
sul periodo minimo di deducibilità dei canoni di
locazione finanziaria per l’impresa utilizzatrice.
In particolare, per i contratti stipulati a
decorrere dal 1° gennaio 2014 i canoni di leasing
possono essere dedotti per un periodo non
inferiore a:
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1/2 del periodo di ammortamento, per la
generalità dei beni mobili (anziché i 2/3
precedentemente previsti);
12 anni, per i contratti aventi ad oggetto beni
immobili (anziché 11 o 18 anni);
intero periodo di ammortamento per i veicoli
a deducibilità limitata ex art. 164, TUIR.
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Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie - Quadro RV
Il quadro RV presente nel mod. UNICO SP (come pure nel Modello UNICO SC; nel Modello
UNICO PF, invece, il Quadro RV assolve ad altra funzione) ha lo scopo di monitorare eventuali
disallineamenti tra i valori civili e i valori fiscali.
In questo modo si evita la deduzione di costi riferibili a valori non fiscalmente riconosciuti.
Tale quadro è interessato dalle seguenti novità:
1. Nella sezione II sono stati eliminati i dati relativi al domicilio fiscale delle società
partecipanti all’operazione straordinaria (fusione e scissione) e sono stati inseriti nuovi
campi dove indicare la denominazione o ragione sociale delle società.
2. Nella parte II della sezione II, rigo RV46, sono indicate le agevolazioni per investimenti
in start-up innovative (residui di deduzione e detrazione) che la società avente causa
“eredita” dalla società dante causa – nuove colonne da 1 a 8.
In particolare, nel rigo RV46, le colonne da 1 a 8, vengono indicati i dati relativi agli
incentivi fiscali per l’investimento in start-up innovative previsti dall’art. 29 del Decreto
Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre
2012, n. 221.
L’articolo 29, D.L. n. 179/2012 prevede, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016,
una detrazione IRPEF pari al 19% della somma investita dal contribuente
nel capitale sociale di una o più start up innovative:
direttamente;
per il tramite di OICR che investano prevalentemente in start up innovative.
La detrazione è aumentata al 25% in caso di investimenti in start up:
a vocazione sociale ex art. 25, comma 4, D.L. n. 179/2012;
che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta,
€ 500.000,00 e deve essere mantenuto per almeno due anni.
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L’eventuale cessione anche parziale dell’investimento prima che siano trascorsi due
anni comporta:
la decadenza dal beneficio;
l’obbligo di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
1. Omessa presentazione quadro RV
…
È sanzionabile l’omessa compilazione del
quadro RV?
…
L'omessa compilazione del quadro RV
comporta l'applicazione di una sanzione da Euro
258 a Euro 2.065 (per incompleta compilazione
del mod. UNICO).
Tale violazione non pregiudica comunque le
operazioni effettuate che hanno generato i
disallineamenti. Ad esempio, la mancata
compilazione non pregiudica gli effetti fiscali di
una rivalutazione effettuata (per legge) né la
deducibilità degli ammortamenti dei beni
rivalutati.
2. Quadro RV - Sezione II – Operazioni
straordinarie
… Chi deve compilare la Sezione II del quadro
RV nel modello Unico SP 2015?
…
La sezione II del quadro RV deve essere
compilata da ciascun soggetto incorporante (in
caso di fusione per incorporazione) o risultante
dalla fusione (in caso di fusione propria), oppure
dal soggetto beneficiario della scissione. Le
operazioni straordinarie rilevanti, in presenza di
esercizio sociale coincidente con l'anno solare,
sono quelle intervenute nel corso del periodo di
imposta oggetto di dichiarazione.
3. Fusione di Srl incorporata in una Sas
… In caso di fusione di una Srl incorporata in
una Sas, nel modello Unico della Sas le riserve
della ex Srl, tassate al 27,50 o al 33 per cento,
dove devono essere indicate per tenerle
distinte?
…
L’articolo 172, comma 5, del TUIR prevede
che
l’avanzo
di
fusione
dev'essere
prioritariamente utilizzato rispetto alle altre
voci del patrimonio netto, per la ricostituzione
delle riserve in sospensione di imposta che
risultano iscritte nell’ultimo bilancio delle
società fuse o incorporate, con l’ulteriore
previsione che l’omessa ricostituzione comporta
la tassazione delle stesse in capo alla società
risultante dalla fusione (tale disposizione non si
applica con riferimento alle riserve tassabili solo
in caso di distribuzione).
Se vi dovesse essere un avanzo residuo, esso
dovrà essere proporzionalmente attribuito alle
altre voci del patrimonio netto della società fusa
o incorporata.
Inoltre all’eventuale avanzo residuo (come
stabilito dall’articolo 172, comma 6, del TUIR) si
applica il regime fiscale del capitale e delle
riserve della società incorporata o fusa; si
considerano non concorrenti alla formazione
dell’avanzo da annullamento il capitale e le
riserve di capitale, fino a concorrenza del valore
della partecipazione annullata. Tali riserve
vanno indicate nel quadro RV del modello Unico
Società di Persone (righi da RV33 a RV43 del
modello Unico SP/2015).
4. La capienza in presenza di altre detrazioni
…
Ai fini della verifica della capienza per
quanto attiene l’agevolazione per investimenti
in start-up innovative, si tiene conto delle altre
detrazioni spettanti al contribuente?
…
Ai fini della verifica della capienza, non si
tiene conto delle altre detrazioni spettanti al
contribuente; l’ammontare non detraibile, in
tutto o in parte, nel periodo di imposta di
riferimento può essere portato in detrazione
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dall’IRPEF nei periodi di imposta successivi, ma
non oltre il terzo.
5. Società a promozione turistica
… Rientrano nella definizione di start-up anche
le società che abbiano come oggetto sociale la
promozione dell’offerta turistica nazionale
attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di
software originali?
…
Si considerano start-up innovative anche le
società che abbiano come oggetto sociale la
promozione dell’offerta turistica nazionale
attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di
software originali, agendo in particolar modo
attraverso la predisposizione di servizi rivolti
alle imprese turistiche.
6. Società sotto forma di Srl semplificata
… Possono essere considerate start-up anche
le società costituite sotto forma di Srl
semplificata?
…
È definita start-up innovativa la società di
capitali, costituita anche in forma di cooperativa,
che svolge attività necessarie per sviluppare e
introdurre prodotti, servizi o processi produttivi
innovativi ad alto valore tecnologico, le cui
azioni o quote rappresentative del capitale
sociale non siano quotate su un mercato
regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione.
Tali imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2015,
possono essere costituite anche sotto forma di
S.r.l. semplificata ex art. 2463-bis, Codice civile
(art. 11-bis, D.L. 31 maggio 2014, n. 83).
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Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati - Quadro RN
Nel quadro RN vanno riepilogati i redditi (o le perdite) dichiarati dalla società o associazione
nei singoli quadri (RA, RB, RD, RE, RF, RG, RH, RJ, RL e RT).
Tra le novità emergenti nel quadro RN troviamo:
→ nel riquadro “Oneri”, rigo RN17, è indicato l’importo delle spese sostenute per i canoni
di affitto dei terreni agricoli per i quali è riconosciuta una detrazione del 19 per cento
– nuova colonna 11 (art. 16, comma 1-quinquies.1, del TUIR, introdotto dall’art. 7,
comma 1, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla
Legge 11 agosto 2014, n. 116).
Tale agevolazione è attribuita a condizione che:
i terreni siano affittati a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola di età inferiore a 35 anni;
i terreni agricoli siano diversi da quelli di proprietà dei genitori dell’affittuario;
il contratto di affitto sia redatto in forma scritta;
→ nel riquadro “Agevolazioni”, rigo RN19, sono indicate le agevolazioni per investimenti
in start-up innovative (residui di deduzione e detrazione) che la società avente causa
“eredita” dalla società dante causa a seguito di operazioni straordinarie – nuove
colonne da 1 a 8.
In particolare, nelle colonne 3 e 4 vanno indicate, secondo il periodo di formazione, le
eccedenze di deduzione trasferite alla società dichiarante:
in caso di trasformazione di società di capitali in società di persone;
beneficiaria, incorporante o risultante dalla fusione, indicate nel rigo RV46.
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Nelle colonne 7 e 8 vanno indicate, secondo il periodo di formazione, le eccedenze di
detrazione trasferite alla società dichiarante:
in caso di trasformazione di società di capitali in società di persone;
beneficiaria, incorporante o risultante dalla fusione, indicate nel rigo RV46;
→ nel riquadro “Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art
bonus)”, rigo RN21, è indicato, da parte dei soggetti non titolari di reddito d’impresa
(gli altri soggetti espongono il credito nel quadro RU), l’ammontare del credito
d’imposta riconosciuto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art. 1,
Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29
luglio 2014, n. 106).
Il credito d’imposta “art-bonus”:
spetta, ai soggetti non titolari di reddito di impresa, nel limite del 15% del
reddito imponibile e nella misura del:
65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi
d’imposta 2014 e 2015;
50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo di imposta 2016;
è ripartito in tre quote annuali ed è utilizzabile in diminuzione delle imposte sui
redditi. La parte non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è portata in
avanti nelle dichiarazioni dei redditi.
Se le erogazioni liberali sono effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa, il
credito di imposta spettante (nel limite del 5 per mille dei ricavi annui) va esposto
nel quadro RU (codice credito A3).
1. Limite compensazione del credito Art-bonus
…
Il limite massimo di utilizzo in
compensazione
(€
250.000,00)
trova
applicazione in relazione ai crediti d’imposta
spettanti per le erogazioni liberali a sostegno
della cultura (cd. “art-bonus”)?
…
Dal 2008, ai sensi dell’articolo 1, commi da
53 e 57, Legge n. 244/2007, i crediti d’imposta
che trovano collocazione nel quadro RU del
Mod. UNICO possono essere utilizzati in
compensazione nel limite annuo di € 250.000,00,
anche in deroga alle previsioni delle singole
leggi istitutive.
I limiti all’utilizzo non si applicano ai nuovi
crediti di imposta spettanti per le erogazioni
liberali a sostegno della cultura (cd. “art-bonus”,
art. 1, D.L. n. 83/2014) e per investimenti in beni
strumentali nuovi (art. 18, D.L. n. 91/2014).
2.
Credito
d’imposta
detrazioni/deduzioni
“Art-bonus”
e
…
Le erogazioni liberali per le quali si
beneficia dell’art-bonus possono fruire di
deduzioni e detrazioni?
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…
Le erogazioni liberali per le quali si
beneficia dell’art-bonus non possono fruire
delle:
detrazioni di cui all’art. 15, comma 1,
lettere h) e i), TUIR;
deduzioni di cui all’art. 100, comma 2,
lettere f) e g), TUIR.
-
non è soggetto ai limiti di utilizzo di cui al
comma 53, Legge n. 244/2007 e all’art. 34,
Legge n. 388/2000.
3. Compilazione del Rigo RN21
…
Cosa va indicato nel rigo RN21 “Credito
d’imposta erogazioni liberali a sostegno della
cultura (art - bonus)”?
…
Nel rigo RN21 si indica l’ammontare del
credito maturato nel periodo d’imposta 2014 per
erogazioni liberali a sostegno della cultura
(effettuate da soggetti non titolari di reddito di
impresa) da imputare ai soci, pari al 65% delle
erogazioni liberali effettuate.
4. Credito d’imposta erogazioni liberali
…
Cosa va indicato nel rigo RN21 “Credito
d’imposta erogazioni liberali a sostegno della
cultura (art - bonus)”?
…
Il credito d’imposta:
spetta nella misura del 65% delle
erogazioni liberali effettuate in ciascuno
dei periodi d’imposta 2014 e 2015 e del
50% di quelle effettuate nel periodo 2016
nel limite:
del 15% del reddito imponibile, per i
soggetti non titolari di reddito di
impresa;
del 5 per mille dei ricavi annui, per i
soggetti titolari di reddito di impresa;
è ripartito in 3 quote annuali;
- è utilizzabile, dai soggetti titolari di
reddito d’impresa, in compensazione
(Mod. F24) dal 1° giorno del periodo
d’imposta successivo a quello in cui è
maturato (codice tributo 6842);
- non rileva ai fini delle imposte sui redditi,
dell’ IRAP e del rapporto di cui agli articoli
61 e 109, comma 5, TUIR;
-
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Prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF, RG, RH, RJ e prospetti vari - Quadro RS
→ È stato aggiunto un nuovo prospetto denominato “Conservazione dei documenti
rilevanti ai fini tributari” (rigo RS40) necessario per comunicare di aver effettuato la
conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel
periodo d’imposta di riferimento (art. 5, comma 1, D.M. 17 giugno 2014).
→ Nel prospetto relativo agli “Investimenti in Start-up innovative”, righi da RS121 a RS123,
è stata introdotta la nuova colonna 6 dove indicare la detrazione da imputare per
trasparenza ai soci (art. 29, Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e Decreto Ministeriale 30 gennaio
2014).
→ Nel prospetto relativo alle “Zone franche urbane”, righi da RS130 a RS133, è stata
introdotta la nuova colonna 1 al fine di individuare la ZFU dove è stato prodotto il
reddito agevolato.
1. Compilazione del Rigo RS40 “Conservazione
dei documenti rilevanti ai fini tributari”
… Cosa si dovrà indicare nel rigo RS40 di nuova
introduzione relativo alla conservazione dei
documenti rilevanti ai fini tributari?
…
Nel rigo RS40 dovranno essere indicati:
-
-
il codice 1, se il contribuente, nel periodo di
riferimento, ha conservato in modalità
elettronica almeno un documento rilevante
ai fini tributari;
il codice 2, se il contribuente, nel periodo di
riferimento, non ha conservato in modalità
elettronica alcun documento rilevante ai fini
tributari.
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La compilazione di tale rigo è da ritenersi
obbligatoria per tutti i soggetti titolari di partita
IVA, indipendentemente dalla tipologia di
conservazione adottata per i documenti tributari
(elettronica - codice 1 o cartacea - codice 2).
2. Codice 1 nel rigo RN40 per le fatture in
formato elettronico
… In presenza di fatture in formato elettronico
emesse ad enti della Pubblica Amministrazione
si dovrà indicare il codice 1 al rigo RS40?
…
Il codice 1, nel rigo RS40 va indicato quando
il contribuente, nel periodo di riferimento, ha
conservato in modalità elettronica almeno un
documento rilevante ai fini tributari. Si ritiene
che possa essere il caso dell’emissione nel corso
del 2014 di fatture a quegli enti della Pubblica
Amministrazione che dal 6 giugno 2014 sono
obbligati alla ricezione di fatture esclusivamente
in formato elettronico (file .xml).
Queste ultime, che nascono in formato
elettronico, devono essere conservate in
modalità digitale e, di conseguenza, dovrà essere indicato il codice 1 al rigo RS40.
3. Compilazione colonna 6 righi RS121 - RS123
…
Quale sarà l’importo da riportare nella
nuova colonna 6 dei righi da RS121 a RS123 del
modello Unico SP 2015?
…
Nella nuova colonna 6 dei righi da RS121 a
RS123 si dovrà riportare l’ammontare della
detrazione pari al:
25% dell’importo di colonna 5, per gli
investimenti in start-up a vocazione
sociale e ad alto valore tecnologico;
19% dell’importo di colonna 5, per gli
investimenti in altre start-up innovative.
4. Prospetto “Zone Franche Urbane”
…
Quali sono le imprese che dovranno
compilare il prospetto “Zone Franche Urbane”
presente nel quadro RS del modello Unico SP
2015?
…
Il prospetto “Zone franche urbane (ZFU)
deve essere compilato dalle piccole e micro
imprese che intendono fruire dell’agevolazione
ai fini delle imposte sui redditi prevista
dall’articolo 1, comma 341, lettera a), Legge n.
296/2007. In particolare, possono beneficiare
dell’agevolazione le imprese localizzate:
- nella Zona franca urbana del comune di
L’Aquila, istituita ai sensi dell’art. 10, comma
1-bis, D.L. n. 39/2009. Le condizioni, i limiti e
le modalità di applicazione dell’agevolazione
sono state definite con Decreto 26 giugno
2012, emanato ai sensi del comma 2, art. 70,
D.L. n. 1/2012;
- nelle Zone franche urbane elencate
nell’allegato n. 1, al D.I. 10 aprile 2013,
emanato ai sensi del comma 4, art. 37, D.L. n.
179/2012;
- nel territorio dei comuni della provincia di
Carbonia - Iglesias, ai quali l’agevolazione si
applica in via sperimentale nell’ambito dei
programmi di sviluppo e degli interventi
compresi nell’accordo di programma “Piano
Sulcis” (art. 37, comma 4-bis, D.L. n. 179/2012).
Le modalità di attuazione sono citate dal D.I.
10 aprile 2013;
- nella Zona franca urbana del comune di
Lampedusa e Linosa, così come disposto
dall’art. 1, comma 319, Legge n. 147/2013.
5. “Zone Franche Urbane”: l’agevolazione
… In che cosa consiste l’agevolazione prevista
dall’articolo 1, comma 341, lettera a), Legge n.
296/2007 ai fini delle imposte sui redditi?
…
L’agevolazione ai fini delle imposte sui
redditi consiste in un’esenzione, a decorrere dal
periodo di imposta di accoglimento dell’istanza,
del reddito derivante dallo svolgimento
dell’attività dell’impresa nella ZFU, fino a
concorrenza dell’importo di € 100.000,00 per
ciascun periodo di imposta, e nei limiti delle
seguenti percentuali:
- 100%, per i primi cinque periodi di imposta;
- 60%, per i periodi di imposta dal sesto al
decimo;
- 40%, per i periodi di imposta undicesimo e
dodicesimo;
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-
20%, per i periodi di imposta tredicesimo e
quattordicesimo.
6. “Zone Franche Urbane”: modalità di utilizzo
dell’agevolazione
…
Quali sono le modalità di fruizione
dell’agevolazione per le ZFU?
…
L’agevolazione è fruita mediante riduzione
dei versamenti da effettuarsi tramite Mod. F24
da presentare esclusivamente attraverso i servizi
telematici
messi
a
disposizione
dall’Amministrazione Finanziaria, secondo le
modalità e i termini definiti dal Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 14
agosto 2013 e 6 maggio 2014.
7. “Zone Franche Urbane”: collegamento tra
quadro RS e quadro RN
…
Una volta compilato il quadro RS, come
verranno riepilogate le somme nel quadro RN?
…
Il quadro RN deve essere compilato
tenendo conto dell’agevolazione ZFU; in
particolare:
- al rigo RN1, col. 1, deve essere indicato
un importo non inferiore al reddito
esente di rigo RS134, col. 1;
- al rigo RN2, col. 1, deve essere indicato
un importo non inferiore al reddito
esente di rigo RS134, col. 2;
- al rigo RN8, col. 1, deve essere indicato
un importo non inferiore al reddito
esente di rigo RS134, col. 3.
8. Professionista estromissione beni mobili
…
L’estromissione di beni mobili per un
professionista quando genera una plusvalenza?
…
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che
l’estromissione di beni mobili strumentali dal
regime di lavoro autonomo genera plusvalenza
tassabile o minusvalenza deducibile solo se
riferita
a
beni
mobili
acquistati
dal
professionista in epoca successiva all’entrata in
vigore del D.L. n. 223/2006 e, quindi, dopo il 4
luglio 2006. Per cui, operativamente, occorre
“dividere” il libro dei beni strumentali in due,
poiché solo i beni acquistati dal 5 luglio 2006
originano una plusvalenza imponibile, mentre
quelli acquisiti in precedenza sono irrilevanti,
anche se ceduti dopo la predetta data.
9. Beni a deducibilità limitata
… Per un lavoratore autonomo la plusvalenza
di un bene a deducibilità limitata con qual
rilevanza concorre a determinare il reddito
imponibile?
…
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che,
nelle ipotesi di beni il cui costo non sia
integralmente deducibile (autoveicoli, cellulari),
le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali
rilevano nella stessa proporzione esistente tra
l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente
dedotto e quello complessivamente effettuato.
Precisazione importante, anche perché l’art. 164
del T.U.I.R. riporta lo stesso principio riferendolo
al solo reddito d’impresa. Si ritiene che analoga
proporzione risulti applicabile ai beni utilizzati
promiscuamente, in cui solo una quota pari al
50% del costo è ammortizzabile, e non sarebbe
corretto che, invece, minusvalenze e plusvalenze
concorressero a formare il reddito in misura
piena.
10. Plusvalenza immobile
… Per l’immobile acquistato nel 2010 da un
professionista l’eventuale cessione nel 2014
genera una plusvalenza tassabile?
…
Nelle istruzioni al Mod. UNICO 2015, al rigo
RE4, viene richiesto di inserire le plusvalenze dei
beni strumentali compresi gli immobili
acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, così
confermando che solo i cespiti appartenenti a
questo triennio, ove ceduti, concorrono a
determinare il reddito di lavoro autonomo.
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11. Futuri incassi
…
Un ingegnere che vuole cessare la libera
attività può mantenere aperta la partita Iva per
emettere le fatture relative a lavori effettuati e
non ancora retribuiti?
…
L’attività del professionista non si può
considerare cessata fino all’esaurimento di tutte
le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione
delle prestazioni professionali, dirette alla
definizione dei rapporti giuridici pendenti e, in
particolare, di quelli aventi a oggetto crediti
strettamente connessi alla fase di svolgimento
dell’attività professionale (Circolare n. 11/2007).
Pertanto, il lavoratore autonomo deve
conservare la partita Iva fino a quando non
emette le ultime fatture.
12. Inarcassa
…
Percepisco una pensione d'invalidità
dall’Inarcassa per una riduzione quasi totale
della mia capacità lavorativa a seguito di
un'ischemia celebrale. La devo dichiarare?
…
La pensione di invalidità Inarcassa spetta al
professionista (ingegnere o architetto) iscritto, la
cui capacità di esercitare la professione sia
ridotta in modo continuativo, per infermità o
difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, e sia
in possesso di almeno tre anni di anzianità
contributiva anche non continuativa. Le pensioni
ordinarie di invalidità riconosciute a coloro che
hanno maturato i requisiti necessari in base a un
determinato rapporto assicurativo, essendo
corrisposte in sostituzione di mancati guadagni
sia presenti che futuri di chi le percepisce, sono
imponibili e vanno regolarmente denunciate.
Ciò, in quanto i redditi da pensione rientrano
nella categoria dei redditi di lavoro dipendente
(articolo 49, comma 2, del TUIR).
13. Leasing stipulato nel 2010
… Nel reddito di lavoro autonomo, l’acquisto di
un immobile mediante contratto di leasing, per i
contratti stipulati nel periodo 1.1.2007 –
31.12.2009, determina le deducibilità del canone
nell’anno di maturazione. Si chiede se ai fini
della deducibilità dei canoni il contratto di
leasing è soggetto a determinati limiti di durata.
…
Analogamente a quanto stabilito per gli
immobili oggetto di acquisto, anche per i
contratti di leasing immobiliare, il legislatore
aveva previsto un limite temporale.
Infatti la deduzione dal reddito di lavoro
autonomo era consentita esclusivamente per i
canoni relativi ai contratti stipulati nel periodo
1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009.
La deduzione dei canoni, inoltre era ammessa a
condizione che la durata del contratto non fosse
inferiore a determinati limiti temporali.
Tale requisito però, interessava esclusivamente
le imprese.
Nei confronti dei lavoratori autonomi risulta
infatti applicabile quanto previsto dall’art. 54,
TUIR, che non prevedeva limiti temporali
Nei confronti di tali soggetti pertanto, ai fini
della deduzione dei canoni di leasing dei beni
strumentali acquistati nel 2010 la durata del
contratto non deve essere inferiore a precisi
limiti temporali.
14.
Ammortamento
professionista
immobile
per
il
…
È conveniente per un professionista la
costituzione di una società tra professionisti, se
egli ha acquistato un immobile nel triennio
2007-2009? Deduce le quote di ammortamento
relative?
…
Dal punto di vista fiscale, la tassazione del
reddito prodotto dalla STP segue le regole del
reddito di lavoro autonomo. L’Agenzia delle
Entrate ha, infatti, chiarito, con la Risoluzione
118/E del 28 maggio 2003, che i redditi prodotti
dalle società tra professionisti costituiscono
redditi di lavoro autonomo, e i compensi
corrisposti devono essere assoggettati a ritenuta
d’acconto ai sensi dell’art. 25 del D.P.R.
600/1973.
Da questa qualificazione, ne consegue che
devono
essere
applicati
i
criteri
di
determinazione del reddito previsti dall’art. 54
del
TUIR
(per
il
lavoro
autonomo).
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Conseguentemente,
non
possono
essere
considerate
deducibili
le
quote
di
ammortamento di un immobile, nonostante
venga utilizzato quale sede per lo svolgimento
dell’attività professionale.
L’unica eccezione, con relativa deducibilità del
costo, sarebbe possibile ove l’immobile,
utilizzato esclusivamente nell’attività, fosse
stato acquistato nel triennio 2007-2009.
15. Attività professionale dell’erede
…
In seguito al decesso di mio padre, ex
professionista, ho percepito alcune somme a
titolo di compenso per prestazioni dal lui
effettuate. In capo a chi, e come devono essere
tassate?
…
In caso di morte dell’avente diritto alla
prestazione, i redditi, imputabili secondo il
principio di cassa, devono essere tassati
separatamente in capo agli eredi che li hanno
percepiti, secondo le disposizioni degli articoli
19 e 21 del TUIR (articolo 7, comma 3, del TUIR).
I redditi percepiti dagli eredi mantengono la
stessa natura che avevano in capo al de cuius.
Ciò, in quanto l’erede, in seguito alla
successione, subentra nei rapporti giuridicopatrimoniali del de cuius, lasciandoli inalterati
(Risoluzione Ministeriale n. 873/1980).
16. Corso di lingua straniera
…
Per un professionista il corso di lingua
straniera può essere considerato deducibile
qualora fosse necessario per assistere i propri
clienti?
…
La risposta è positiva, a condizione che gli
oneri sostenuti siano effettivamente inerenti,
cioè relativi all’attività professionale esercitata.
Il professionista non avrà difficoltà a dimostrare
l’inerenza qualora sia in grado di fornire la prova
circa la sussistenza di relazioni internazionali
nell’ambito dell’attività di studio di cui è titolare.
La deducibilità è consentita nella misura limitata
(indipendentemente dall’inerenza) del 50 per
cento.
17. Il pagamento dei contributi
…
Un libero professionista qualora abbia
pagato i contributi previdenziali mediante Mav
in scadenza a fine 2014 in ritardo e quindi ad
inizio 2015 a quale periodo d’imposta deve
imputare tale pagamento?
…
Nella determinazione del reddito di lavoro
autonomo, l’applicazione del principio di cassa
(salvo
alcune
e
circoscritte
eccezioni
normativamente previste) si configura come
inderogabile; e, pertanto, nell’evenienza in cui le
operazioni attive e passive vengano regolate a
ridosso degli ultimi giorni del mese di dicembre,
non mediante l’utilizzo del contante (peraltro,
anch’esso fortemente limitato in base alla
recente normativa), ma attraverso assegni o
disposizioni bancarie, occorre individuare il
momento in cui sia possibile ritenere verificato
fiscalmente il predetto principio. Nell’ipotesi di
pagamenti avvenuti mediante assegno rileva il
momento di consegna/percezione del titolo
(Risoluzione 138/E del 29 maggio 2009), mentre
per quelli effettuati attraverso disposizioni
bancarie (rappresentata nella fattispecie dal
pagamento mediante bollettino Mav) si ritiene
che occorra fare riferimento alla data in cui il
lavoratore autonomo viene privato della
disponibilità
dell’importo
oggetto
della
disposizione stessa (nell’esempio, 2 gennaio). A
questa conclusione si perviene, argomentando
dalle indicazioni fornite dalla Circolare 38/E del
23 giugno 2010 (sebbene venga preso in
considerazione
il
caso
contrario
dell’imputazione temporale non del costo, ma
del compenso, relativo a un pagamento
avvenuto mediante bonifico bancario), in base
alle quali si può desumere che l’elemento
discriminante della deduzione dei contributi
previdenziali obbligatori non è costituito né dal
momento di effettuazione dell’ordine di
pagamento, né dalla data della valuta, né dalla
data in cui la banca informa il cliente
dell’addebito, bensì dal momento in cui
quest’ultimo viene concretamente imputato
all’economia del professionista.
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Comunicazione per il regime opzionale Tonnage tax - Quadro OP
Il nuovo quadro OP è stato introdotto per comunicare l’esercizio dell’opzione d’ingresso e
rinnovo nel regime di “tonnage tax” (art. 16, comma 4, Decreto Legislativo 21 novembre 2014,
n. 175).
La Tonnage tax è una specifica modalità di determinazione della base imponibile per alcune
imprese marittime, prevista dall’articolo 155 TUIR.
A norma dell’art. 155, comma 1, TUIR e dell’art. 2, D.M. 23 giugno 2005, destinatari della
disciplina sono anche i soggetti di cui all’art. 56, TUIR, ossia:
•
le società in nome collettivo;
•
le società in accomandita semplice.
Le disposizioni attuative del regime di tassazione sono disciplinate dal Decreto MEF 23 giugno
2005.
L’opzione:
→ va esercitata relativamente a tutte le navi, aventi i requisiti, gestite dal medesimo
gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società controllante e le
controllate ai sensi dell’art. 2359 C.c.;
→ è irrevocabile per dieci esercizi sociali ed è rinnovabile;
→ nella versione dell’art. 155, comma 1, TUIR, in vigore fino al periodo di imposta 2014,
l’opzione doveva essere comunicata entro tre mesi dall’inizio del periodo di imposta a
partire dal quale i contribuenti intendevano fruirne, ed era effettuata all’Agenzia
esclusivamente
in
via
telematica,
utilizzando
l’apposito
modello
per
la
“Comunicazione relativa al regime di determinazione della base imponibile delle
imprese marittime di cui agli artt. da 155 a 161 del TUIR”.
Con la modifica apportata all’art. 155, TUIR, dal comma 3, art. 16, D.Lgs. n.
175/2014, è stata semplificata la modalità di adesione al regime fiscale,
prevedendo che l’opzione sia comunicata nella dichiarazione presentata nel
periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
A tal fine si compila il nuovo quadro OP.
In caso di società che fanno parte di un gruppo l’opzione è esercitata relativamente a tutte le
navi che ne hanno i requisiti. In tal caso l’opzione è esercitata, oltre che dalla società
controllante, anche da tutte le società controllate ed è comunicata dalla società controllante.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno l’efficacia dell’opzione esercitata, la nuova opzione
non può avvenire prima del decorso del decennio originariamente previsto.
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IL QUADRO OP
VA COMPILATO IN CASO DI:
ESERCIZIO DELL’OPZIONE
TONNAGE TAX
(art. 3, Decreto 23 giugno 2005).
1. Quando si compila il quadro OP
… Quali sono i casi di compilazione del nuovo
quadro OP “Comunicazione per il regime
opzionale tonnage tax”?
…
Il quadro OP “Comunicazione per il regime
opzionale tonnage tax” va compilato in caso di:
esercizio (art. 3, Decreto 23 giugno 2005);
rinnovo (art. 4, Decreto 23 giugno 2005);
dell’opzione per il regime di “tonnage tax”.
2. Tonnage tax e plusvalenze realizzate dalla
cessione
… Se le navi il cui reddito è quantificabile in via
forfettaria, sono state previamente acquisite con
conferimento fiscalmente neutrale posto in
essere da un soggetto che le possedeva prima
del periodo d'imposta al decorrere del quale è
efficace il nuovo regime agevolato, viene
applicata la tonnage tax sulle plusvalenze
realizzate dalla cessione?
…
No, non si applica la tonnage tax sulle
plusvalenze realizzate dalla cessione. In tal caso
la società conferitaria è tenuta ad aggiungere,
per il periodo di imposta di cessione,
all'imponibile
determinato
in
maniera
forfettaria, la differenza tra corrispettivo e
l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto in capo al
conferente prima dell'ingresso in tonnage tax
(R.M. 465/E, 3.12.08).
3. Comunicazioni per le variazioni del gruppo
…
Nel caso si debbano comunicare le
variazioni del gruppo, qualora intervengano
RINNOVO DELL’OPZIONE
TONNAGE TAX
(art. 4, Decreto 23 giugno 2005).
modifiche relative ai soggetti di cui all’art. 5,
Decreto 23 giugno 2005, si può utilizzare il
quadro OP?
…
No, per comunicare le variazioni del
gruppo, qualora intervengano modifiche relative
ai soggetti di cui all’art. 5, Decreto 23 giugno
2005, è necessario presentare ancora l’apposito
modulo approvato con Provvedimento 26
novembre 2008 (non si utilizza il quadro OP).
4. Opzione “tonnage tax”
…
Chi può optare il regime “tonnage tax”?
…
Possono optare per il regime "tonnage tax"
le società in nome collettivo e in accomandita
semplice (ai sensi dell'art. 56, co. 1, del TUIR).
L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali
e deve essere esercitata relativamente a tutte le
navi con i requisiti di cui all'art. 155 del TUIR
conseguiti entro la chiusura del periodo
d'imposta e può essere rinnovata.
5. Società che fanno parte di un gruppo e
l’opzione
… Come deve essere esercitata l’opzione nel
caso di società che fanno parte di un gruppo?
…
In caso di società che fanno parte di un
gruppo l'opzione deve essere esercitata
relativamente a tutte le navi che ne hanno i
requisiti. In tal caso l'opzione è esercitata, oltre
che dalla società controllante, anche da tutte le
società controllate ed è comunicata dalla
società controllante.
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LE DATE DA RICORDARE…
Argomento
Già pubblicate
Bilancio 2014
03/03/2015
Le novità del modello 730/2015
10/03/2015
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Esperto risponde n. 18 del 12.05.2015 UNICO SP 2015