Versione 1.1
Aggiornato al 15 Giugno 2009
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Società per Azioni
Società in Accomandita per Azioni
Società Consortili per Azioni
DEPOSITO DEL BILANCIO
ORDINARIO DI ESERCIZIO
ANAGRAFE ECONOMICA - REGISTRO IMPRESE
Guida alla presentazione della domanda di deposito del bilancio
ordinario di esercizio ex art. 2435 c.c
REGISTRO IMPRESE
CAMERA DI COMMERCIO DI
TORINO
Via San Francesco da Paola 24
10123 Torino
Tel.: +39 011 571 6424
Fax: +39 011 571 6445
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A cura di: V. Federico
Con la collaborazione di: E. C. Vocale
Redazione: L. Chinè, Y. Labbe
Coordinamento testi e contenuti: E. C. Vocale.
S.P.A., S.A.P.A., S.C.P.A.
Deposito bilancio ordinario d’esercizio
INDICE DEI CONTENUTI
AGGIORNAMENTI ALLA GUIDA ......................................................................3
DEPOSITO BILANCIO ORDINARIO...................................................................4
NORMATIVA................................................................................................................................ 4
REGIME PUBBLICITARIO: DEPOSITO BILANCIO ORDINARIO D’ESERCIZIO ................................. 4

FORMATO: XBRL.................................................................................................. 5
ELENCO DEI SOCI: DEPOSITO.................................................................................................... 7
AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI..................................................................8
MODALITA’ DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO ORDINARIO DI ESERCIZIO DI S.P.A., S.A.P.A. E
S.C.P.A. ....................................................................................................................................... 8

VERBALE DI ASSEMBLEA ....................................................................................... 8

VERBALE DI RINVIO.............................................................................................. 8

VERBALE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA ...................................................... 9
RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO: COLLEGIO SINDACALE E/O REVISORE O
SOCIETA’ DI REVISIONE. ............................................................................................................. 9

SOCIETÀ CON SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO TRADIZIONALE ... 9

SOCIETÀ CON SISTEMA DUALISTICO O MONISTICO .......................................... 9
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA O DEL COMITATO DI CONTROLLO............. 10
RENDICONTO SEPARATO: ALLEGATO DEL BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 2447 SEPTIES C.C... 10
SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE: OBBLIGO DI DEPOSITO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO ................ 10
TRASFORMAZIONE DELLA S.P.A., S.A.P.A. E S.C.P.A. IN SOCIETA’ DI PERSONE: DEPOSITO
BILANCIO DI ESERCIZIO............................................................................................................ 11
CESSAZIONE DELLA S.P.A., S.A.P.A. E S.C.P.A. A SEGUITO DI FUSIONE O SCISSIONE: DEPOSITO
BILANCIO DI ESERCIZIO............................................................................................................ 11
BILANCIO NON APPROVATO: DEPOSITO BILANCIO DI ESERCIZIO.......................................... 11
RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE ATTO O MODELLO DI BILANCIO O SUOI ALLEGATI GIÀ
DEPOSITATI: DEPOSITO ............................................................................................................ 12
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1
S.P.A., S.A.P.A., S.C.P.A.
Deposito bilancio ordinario d’esercizio
RETTIFICA PER ERRORI SOSTANZIALI DI BILANCIO O SUOI ALLEGATI GIA’ DEPOSITATI:
DEPOSITO................................................................................................................................. 13
BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE: DEPOSITO ................................................................... 14
BILANCIO DI ESERCIZIO INFRANNUALE O ULTRANNUALE: DEPOSITO .................................... 14
SOCIETA’ CHE SI TRASFERISCONO IN ALTRA PROVINCIA......................................................... 15
VERBALE DI ASSEMBLEA CHE APPROVA PIU' BILANCI DI ESERCIZIO........................................... 15
SOCIETA' SOGGETTE ALL'ALTRUI DIREZIONE E COORDINAMENTO......................................... 15
RELAZIONE DELL'ATTUARIO ...................................................................................................... 16
BILANCI IAS ............................................................................................................................... 16
BILANCIO REDATTO IN FORMA ORDINARIA PER IL QUALE, IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI DI
CUI ALL’ART. 2435 C.C., NON VIENE REDATTA LA RELAZIONE SULLA GESTIONE .................... 17
SOCIETA' QUOTATE “DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI
SOCIETARI"................................................................................................................................ 17
SCHEDA ADEMPIMENTO: BILANCIO ORDINARIO DI ESERCIZIO DI S.P.A.,
S.A.P.A. E SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI...............................................18
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI DEPOSITO BILANCIO ORDIANRIO
DELLA SPA, SAPA E SOCIETA’ CONSORTILI PER AZIONI ................................24
FEDRA VERSIONE 6.0.5 ............................................................................................................. 24

COMPILAZIONE DEL MODELLO B...................................................................... 24
FEDRA VER. 6.1.3....................................................................................................................... 27
LA NORMATIVA.............................................................................................31
GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE............................................................................................. 31
LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 ........................................................................................ 34
D.LGS. 07 SETTEMBRE 2005, N. 209 ......................................................................................... 35
D.P.C.M. DEL 10.12.2008 ART. 5 COMMA 4 E 6 ....................................................................... 36
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S.P.A., S.A.P.A., S.C.P.A.
Deposito bilancio ordinario d’esercizio
AGGIORNAMENTI ALLA GUIDA
La presente guida è stata aggiornata il 15 giugno 2009.
L’aggiornamento ha per oggetto l’inserimento nella Scheda Adempimento delle modalità di
presentazione della domanda di deposito del bilancio di esercizio per le società obbligate alla
presentazione del bilancio in formato XBRL o che utilizzano lo stesso formato in via
sperimentale.
Per le società obbligate alla presentazione del bilancio in formato XBRL o che utilizzano lo
stesso formato in via sperimentale1, oltre ad allegare i documenti obbligatori indicati nella
scheda adempimento, devono anche allegare copia informatica dello stato patrimoniale e del
conto economico in formato XBRL2 sottoscritta digitalmente dagli amministratori3.
1
Il bilancio in formato XBRL depositato in via sperimentale non sarà erogabile al pubblico, quindi occorrerà in
sede di compilazione del modello Fedra codificarlo con il codice 98 (documento ad uso interno).
2
Lo stato patrimoniale ed il conto economico fanno parte di un unico documento (bilancio) di cui fa parte anche la
nota integrativa; non potendosi ancora allegare alla domanda la nota integrativa in formato XBRL, occorre
allegare anche un altro file nel formato previsto contenente tutto il bilancio comprensivo della nota integrativa.
3
La copia informatica del bilancio in formato XBRL deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli amministratori i
quali risultino i firmatari del bilancio di esercizio in formato .pdf in fondo al documento informatico in
corrispondenza di “FIRMATO IN ORIGINALE DA ….…”, oppure, i quali risultino avere apposto sulla copia cartacea
del bilancio (successivamente scansionata e trasformata nei formati previsti) la propria firma autografa.
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Deposito bilancio ordinario d’esercizio
DEPOSITO BILANCIO ORDINARIO
NORMATIVA
Il bilancio ordinario d’esercizio delle società per azioni, delle società in accomandita per
azioni e delle società consortili per azioni è costituito da:
 stato patrimoniale4;
 conto economico5;
 nota integrativa6;
Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa rappresentano un sistema
unitario e organico, essendo da considerarsi in maniera strettamente congiunta, non fosse
altro per le correlazioni esistenti, e costituiscono quindi un unico documento.
Il bilancio di esercizio deve essere “redatto con chiarezza” e “rappresentare in modo veritiero
e corretto” la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico
dell’esercizio.7
Il bilancio d’esercizio è presentato ai soci per l’approvazione entro il termine stabilito dall'atto
costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,
salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo
comma dell' articolo 2364 c.c.
A questo scopo, il bilancio e le relative relazioni devono restare depositati in copia presso la
sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e prima
dell’approvazione, affinché i soci possano prenderne visione.
REGIME PUBBLICITARIO: DEPOSITO BILANCIO ORDINARIO D’ESERCIZIO
Copia del bilancio di esercizio corredata dal verbale di assemblea o dal verbale del consiglio
di sorveglianza che ha approvato il bilancio, e di regola, dalle relazioni degli organi di
controllo se esistenti, deve essere depositata entro 30 giorni dall’approvazione a cura degli
amministratori presso il competente registro imprese.8
Gli effetti della pubblicità legale nel registro delle imprese sono quelli della pubblicità
dichiarativa (art. 2448 c.c.): il bilancio d’esercizio se non depositato, non può essere opposto
ai terzi da chi è obbligato a richiedere il deposito, a meno che questi non provi che i terzi ne
abbiano avuto conoscenza.
4
Lo schema formale del contenuto è disciplinato dall’art. 2424 c.c., mentre le relative disposizioni dall’art. 2424bis c.c.
5
Lo schema formale del contenuto è disciplinato dall’art. 2425 c.c., mentre le relative disposizioni dall’art. 2425bis c.c.
6
Il contenuto è disciplinato dagli art. 2427 e 2427-bis c.c.
7
Art. 2423, secondo comma c.c.
8
Ai sensi dell’art. 2435 c.c.
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4
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Deposito bilancio ordinario d’esercizio

FORMATO: XBRL
L’obbligo di presentare al registro imprese il bilancio di esercizio in un formato elettronico
elaborabile (XBRL), inizialmente fissato per il 31 marzo 2007, è stato successivamente
prorogato (dal decreto “Milleproroghe”) al 31 marzo 2008. Nella legge 28 febbraio 2008 n.
31, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (c.d. “Decreto Milleproroghe)
non si rinviene alcuna ulteriore proroga: ma anche quest’ultimo termine di scadenza è stato
superato. Solo con l’emanazione del D.P.C.M. 10 dicembre 2008 ed il successivo comunicato
del Ministero dello Sviluppo Economico è stato, infatti, introdotto a decorrere dal 2009,
l’obbligo del deposito del bilancio in formato XBRL per tutte le società che chiudono l’esercizio
dopo il 16 febbraio 2009.
Il D.P.C.M. 10 dicembre 2008 recante le specifiche tecniche del formato elaborabile (XBRL)
per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati, atteso per dare attuazione al
predetto obbligo, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 31 gennaio 2009 n. 304. Il
decreto è stato, infatti, emanato per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 37, comma
21, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto
2006 n. 248.
All’art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008 si stabilisce che “L’obbligo di adottare le
modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile si applica ai bilanci e ai relativi
allegati, riferiti all’esercizio in corso al 31 marzo 2008, per le imprese che chiudano l’esercizio
successivamente alla pubblicazione sul sito XBRL delle specifiche (tassonomie dei documenti)
di cui all’art. 5 , comma 1”.
Nei successivi commi 2 e 3 vengono dettate le disposizioni transitorie. In fase di prima
applicazione, l’obbligo di cui sopra non decorre dalla data ivi indicata:
a)
per le società di capitali quotate in mercati regolamentati;
b)
per le società anche non quotate che redigono il bilancio di esercizio e consolidato in
conformità ai principi contabili internazionali, per le società esercenti attività di
assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D.L.gs. n. 209/2005 e per le altre
tenute a redigere i bilanci secondo il D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 87;
c)
per le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società
di cui alle lettere a) e b) (art. 3, comma 2).
Sempre in fase di prima applicazione, l’obbligo di cui sopra si ritiene assolto con il deposito
nel registro imprese, unitamente al bilancio di esercizio, e consolidato ove redatto, completi e
nel formato usuale, delle tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale compilate
secondo lo standard XBRL, sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dall’Associazione
XBRL Italia sul sito XBRL, sentito il parere dell’OIC.
L’art. 5, comma 6, del decreto del 10 dicembre 2008, stabiliva poi che le date di disponibilità
sul sito XBRL delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio sarebbero state rese
pubbliche sulla Gazzetta Ufficiale mediante un apposito avviso del Ministero dello Sviluppo
Economico, al quale sarebbero state comunicate dal CNIPA.9
Solo in data 16 febbraio 2009 il CNIPA ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico
di aver pubblicato sul proprio sito internet le “Tassonomie XBRL” nella versione italiana: da
questa data, quindi, decorre per le società di capitali l’obbligo di depositare al registro
imprese il bilancio di esercizio in formato XBRL.
9
Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione.
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5
S.P.A., S.A.P.A., S.C.P.A.
Deposito bilancio ordinario d’esercizio
Pertanto tutte10 le società che chiudono l’esercizio sociale successivamente alla data del 16
febbraio 2009, hanno l’obbligo di depositare nel registro imprese il bilancio di esercizio nel
formato XBRL, mentre le società il cui esercizio si è chiuso al 31.12.2008 o, comunque, entro
il 16 febbraio 2009 potranno presentare i bilanci relativi al predetto esercizio con le consuete
modalità (cioè nel solito formato .pdf o .tif).
Per le società il cui esercizio si è chiuso entro il 16 febbraio 2009 resta ferma la possibilità di
depositare il bilancio nel formato XBRL in forma sperimentale.
Nella fase sperimentale l’istanza XBRL si configurerà solo come un allegato aggiuntivo alla
domanda di deposito del bilancio. Gli allegati al bilancio in formato XBRL depositati nel corso
della sperimentazione non saranno erogabili al pubblico, ma potranno essere utilizzati
soltanto ai fini interni dell’ufficio nell’ambito e per gli scopi previsti dalla sperimentazione
stessa.
Il formato XBRL (acronimo in lingua inglese di eXstensible Business Reporting Language), è un
documento informatico “elaborabile” che consente di facilitare lo scambio di informazioni
finanziarie.
Il formato XBRL si basa su determinate tassonomie11 dei documenti che compongono il
bilancio. Riferito a XBRL per tassonomia si intende un file al cui interno sono elencate le
definizioni degli elementi ovvero delle voci di bilancio, che l’utente potrà utilizzare nel
processo di redazione del documento contabile.
Il documento XBRL è un file nel quale i dati sono etichettati con un codice che definisce il tipo
di voce tra quelle presenti nella tassonomia, le dimensioni del dato, ovvero il periodo, la
società e la moneta di conto. Il documento di bilancio in formato elettronico contiene, invece,
un unico blocco di informazioni testuali, numeriche e grafiche che può essere visualizzato,
stampato, o modificato manualmente. Chi riceve un file XBRL può, invece, automaticamente
analizzarlo, convalidarlo, elaborarlo, trasformarlo e archiviarlo.
Con l'utilizzo di XBRL si possono abbattere le barriere, sintattiche e semantiche, tra chi
produce informazioni finanziarie (le imprese) e chi a vario titolo le consuma (le capogruppo,
gli auditor, gli investitori, le banche, i media, le autorità pubbliche, le agenzie di rating).
Per le imprese, XBRL non dovrà essere considerato soltanto un adempimento in più, ma
un'opportunità. Adeguandosi a uno standard, l'azienda eleva il livello di accuratezza e di
dettaglio dei suoi report contabili, rispondenti a formati condivisi che si prestano ad essere più
facilmente elaborati: un bilancio XBRL letto da un foglio elettronico alimenta facilmente
modelli di analisi finanziaria.
10
Escluse le società che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, tra cui le società quotate, le banche e
gli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia e le società esercenti attività di assicurazione e
riassicurazione che utilizzano schemi specifici.
11
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27.2.2009, è stato pubblicato l’avviso del Ministero dello Sviluppo Economico
contenente la data (16.2.2009) di disponibilità sul sito XBRL delle tassonomie dei documenti che compongono il
bilancio, così come previsto dall’art. 5, commi 4 e 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
10.12.2008; sullo stesso avviso viene ufficializzato il sito sul quale sono rese disponibili le
tassonomie:www.cnipa.gov.it alla pagina “http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Normativa/Tassonomia XBRL/.
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S.P.A., S.A.P.A., S.C.P.A.
Deposito bilancio ordinario d’esercizio
ELENCO DEI SOCI: DEPOSITO
Come prevede l’art. 2435 c.c., entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, le società per
azioni, le società in accomandita per azioni e le società consortili per azioni che non hanno
azioni quotate in mercati regolamentati, sono tenute a depositare per l’iscrizione nel registro
imprese l’elenco dei soci12 riferito alla data di approvazione del bilancio, con l’indicazione del
numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o
beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L’elenco dei soci deve essere corredato
dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro soci a partire dalla data di
approvazione del bilancio dell’esercizio precedente.
La domanda di iscrizione dell’elenco soci può essere presentata unitamente al deposito del
bilancio di esercizio compilando un solo modello B, oppure separatamente dal bilancio, si
tratta infatti, di due adempimenti pubblicitari distinti e indipendenti.
Occorre comunque tenere presente che la domanda di iscrizione dell’elenco soci è da
depositare sempre entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio cui si riferisce.
12
Solo con riguardo alle società a responsabilità limitata e società consortili a responsabilità limitata, con l’entrata
in vigore dell’art. 16, comma 12-octies della legge n. 2 del 28 gennaio 2009, è stato eliminato l’obbligo di tenuta
del libro soci come prevedeva l’art. 2478-bis del codice civile, quindi di conseguenza è stato anche abolito
l’obbligo di presentare nei 30 giorni dall’approvazione, del bilancio la domanda di iscrizione dell’elenco dei soci.
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Deposito bilancio ordinario d’esercizio
AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI
MODALITA’ DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO ORDINARIO DI ESERCIZIO DI
S.P.A., S.A.P.A. E S.C.P.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA
L’approvazione del bilancio d’esercizio, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, avviene
di regola tramite deliberazione assembleare 13ai sensi dell’art. 2435 c.c..
In questo caso, ai fini del deposito nel registro imprese, al bilancio dovrà essere allegata
copia del verbale di assemblea dei soci che lo hanno approvato.
Il verbale che approva il bilancio di esercizio deve sempre riportare la data dell’assemblea e
deve essere sempre firmato dal presidente e dal segretario. Il verbale di assemblea deve
essere di tipo analitico: in un apposito allegato occorre, infatti, indicare l’identità dei
partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, l’identificazione dei soci favorevoli,
astenuti o dissenzienti.
Il verbale dell’assemblea che approva il bilancio di esercizio può essere redatto sia
contestualmente all’assemblea alla quale fa riferimento, sia in un momento successivo alla
stessa: si pensi per esempio, ad un verbale di assemblea del 30 aprile 2009 nel quale si
verbalizza che in data 28 aprile 2009 si è riunita l’assemblea per l’approvazione del bilancio
al 31.12.2008.14
In questo caso la data di riferimento per valutare se la domanda di deposito del bilancio è
tardiva oppure è stata presentata nei termini di legge , è quella di approvazione del bilancio e
non quella del verbale15; mentre nel modello B, la data da indicare in corrispondenza del
campo “verbale di assemblea” è la data della verbalizzazione e non la data di approvazione
del bilancio.

VERBALE DI RINVIO
Come previsto dall’art. 2364 c.c., per l’approvazione del bilancio, l’assemblea ordinaria deve
essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto o comunque
non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può
prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di
società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari
esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori
segnalano nella relazione prevista dall’art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.
Si evidenzia, in proposito, che il verbale di rinvio ad una nuova assemblea, per
l’approvazione del bilancio, non deve essere depositato in quanto non rientra tra i documenti,
13
Quando il sistema di amministrazione e controllo adottato è quello tradizionale.
La redazione non contestuale del verbale di assemblea è prevista per le s.p.a. dall’art. 2375 c.c. laddove
dispone che il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli
obblighi di deposito o di pubblicazione.
15
L’art. 2435 c.c dispone, infatti, che entro 30 giorni dall’approvazione, una copia del bilancio corredata dalle
relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di
sorveglianza deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro imprese.
14
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S.P.A., S.A.P.A., S.C.P.A.
Deposito bilancio ordinario d’esercizio
previsti dalla legge, da allegare obbligatoriamente alla domanda di deposito del bilancio
d’esercizio.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Il bilancio di esercizio delle società per azioni, società in accomandita per azioni e società
consortili per azioni che abbiano optato per il sistema dualistico, di regola è approvato dal
consiglio di sorveglianza16. In questo caso, al bilancio dovrà essere allegata copia del verbale
del consiglio di sorveglianza che lo ha approvato in luogo del verbale di assemblea dei soci.
Il verbale del consiglio di sorveglianza deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.
Lo statuto della società può prevedere tuttavia che in caso di mancata approvazione del
bilancio o qualora lo richieda almeno 1/3 dei componenti del consiglio di sorveglianza, la
competenza per l’approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all’assemblea; in tale
caso, al bilancio dovrà essere allegata copia del verbale di assemblea che lo ha approvato.
La competenza a deliberare la distribuzione degli utili ai soci resta in capo all'assemblea. Il
verbale relativo all'assemblea dei soci che ha deliberato la distribuzione degli utili non deve
essere depositato al registro delle imprese, né quale allegato al bilancio, né autonomamente,
ma deve comunque essere registrato presso l'ufficio del registro competente.
RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO: COLLEGIO SINDACALE E/O
REVISORE O SOCIETA’ DI REVISIONE.

SOCIETÀ CON SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO TRADIZIONALE
Le società per azioni aperte (cioè le società quotate in mercati regolamentati o che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio) devono obbligatoriamente affidare il controllo
contabile ad una società di revisione, poiché al collegio sindacale di queste società spetta il
solo controllo sulla gestione e sull’amministrazione delle società.
Le società per azioni chiuse (cioè le società non quotate in mercati regolamentati e che non
fanno ricorso al mercato del capitala di rischio), che sono tenute alla redazione del bilancio
consolidato, devono obbligatoriamente affidare il controllo contabile ad un revisore o ad una
società di revisione, poiché al collegio sindacale di queste società spetta il solo controllo sulla
gestione e sull’amministrazione della società.
Le società chiuse, che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, possono
decidere di affidare al collegio sindacale anche il controllo contabile della società, e possono
pertanto, in tale circostanza, fare a meno di nominare un revisore o una società di revisione.

SOCIETÀ CON SISTEMA DUALISTICO O MONISTICO
Le società che abbiano optato, invece, per il sistema dualistico o monistico non possono
affidare il controllo contabile, rispettivamente al consiglio di sorveglianza o al comitato di
gestione, ma devono necessariamente nominare un revisore o una società di revisione (artt.
2409-quinquiesdecies e 2409-noviesdecies, c.c.).
16
Come previsto dall’art. 2409 terdecies c.c..
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Deposito bilancio ordinario d’esercizio
N.B. Nell’ipotesi in cui la società abbia affidato il controllo contabile, per obbligo di
legge o per volontà dei soci, ad un revisore o ad una società di revisione, alla
domanda di deposito del bilancio di esercizio dovrà sempre essere allegata, oltre alla
relazione del collegio sindacale (o del consiglio di sorveglianza o del comitato di
controllo sulla gestione), anche quella dell’organo incaricato della revisione contabile
(artt. 2429 e 2435 c.c, art. 126 D.lgs n. 58/98.).
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA O DEL COMITATO DI
CONTROLLO
Quando la società abbia optato per il sistema dualistico o monistico, al bilancio di esercizio
deve essere allegata, in luogo di quella del collegio sindacale, la relazione del comitato di
controllo o del consiglio di sorveglianza, e, per quanto riguarda quest’ultimo, anche quando il
consiglio abbia approvato egli stesso il bilancio di esercizio.
Se non diversamente disposto infatti, le norme del codice civile17 che fanno riferimento ai
sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di
sorveglianza ed ai componenti del comitato per il controllo della gestione.
RENDICONTO SEPARATO: ALLEGATO DEL BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 2447
SEPTIES C.C.
La riforma del diritto societario18 ha introdotto alcune novità relative ai “patrimoni destinati ad
uno specifico affare” disciplinati dagli articoli 2447-bis e seguenti: articoli nei quali il registro
imprese è ripetutamente coinvolto in un ruolo che coniuga, di volta in volta, la tradizionale
funzione genericamente informativa con una più specifica funzione di contemperamento tra
l’interesse della società, alla costituzione del patrimonio separato, e l’interesse dei creditori a
non vedere ridotta la propria garanzia patrimoniale.
L’art. 2447-septies c.c. impone che per ciascun patrimonio destinato venga redatto dagli
amministratori un separato rendiconto, da allegare al bilancio di esercizio, secondo quanto
previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Pertanto, tra i documenti che
formeranno poi oggetto di deposito presso il registro imprese ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 2435 c.c., sarà compreso anche il “rendiconto separato” per ciascun patrimonio
destinato.
SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE: OBBLIGO DI DEPOSITO DEL BILANCIO DI
ESERCIZIO
Anche le società per azioni, in accomandita per azioni e le società consortili per azioni in
liquidazione, secondo quanto prevede l’articolo 2490 c.c., durante la fase di liquidazione
devono redigere il bilancio d’esercizio,19 presentarlo20 per l’approvazione all’assemblea o al
17
In base al combinato disposto degli artt. 2435, 2439 c.c. e 223-septies disp. att. c.c..
D.lgs. nn. 5-6 del 17.1.2003.
19
Non devono essere depositati, invece, i bilanci relativi a periodi di diversa durata (es. bilanci iniziali di
liquidazione) diversi ovviamente dal bilancio finale di liquidazione.
20
Alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società.
18
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10
S.P.A., S.A.P.A., S.C.P.A.
Deposito bilancio ordinario d’esercizio
consiglio di sorveglianza e depositarlo nel registro imprese di competenza nei termini di
legge.
L'art. 2490 c.c. dispone, tra l'altro, che i liquidatori al primo bilancio (di esercizio) successivo
alla loro nomina, “ devono” allegare la documentazione consegnatagli dagli amministratori a
norma del terzo comma dell'art. 2487-bis c.c. con le eventuali osservazioni degli stessi
liquidatori, quindi:

la situazione dei conti alla data dello scioglimento

il rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio
approvato.
Entrambi i documenti sono redatti dagli amministratori.
Qualora per oltre tre anni il bilancio di esercizio non venga depositato, la società potrà essere
cancellata d’ufficio dal registro imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 c.c..
TRASFORMAZIONE DELLA S.P.A., S.A.P.A. E S.C.P.A. IN SOCIETA’ DI
PERSONE: DEPOSITO BILANCIO DI ESERCIZIO
Il bilancio di esercizio della società per azioni, in accomandita per azioni e società consortili
per azioni che si è trasformata in società di persone non può più essere depositato al registro
imprese successivamente alla trasformazione poiché non solo la società ha cambiato natura
giuridica, per cui è soggetta ad un diverso regime normativo, ma soprattutto perché a seguito
della trasformazione è venuto meno l’organo tenuto alla sua approvazione (assemblea dei
soci o consiglio di sorveglianza).
L’articolo 2435 c.c., infatti, prevede l’obbligo di depositare soltanto i bilanci “approvati”.
CESSAZIONE DELLA S.P.A., S.A.P.A. E S.C.P.A. A SEGUITO DI FUSIONE O
SCISSIONE: DEPOSITO BILANCIO DI ESERCIZIO
Il bilancio di esercizio delle società per azioni, in accomandita per azioni e società consortili
per azioni cessate per fusione o scissione non deve essere depositato successivamente
all’estinzione della società in quanto, a seguito di questa, è venuto meno l’organo obbligato
alla sua approvazione, nonché il soggetto tenuto per legge all’obbligo di depositare il bilancio
nel registro imprese.
Il bilancio delle società estintesi per incorporazione o scissione, semmai, potrà costituire
semplice allegato al bilancio d’esercizio che verrà depositato dalla società incorporante o
beneficiaria della scissione: se allegato, tale bilancio dovrà rispettare tutti i requisiti formali
richiesti per il deposito del bilancio.
BILANCIO NON APPROVATO: DEPOSITO BILANCIO DI ESERCIZIO
Il bilancio d’esercizio, se non approvato dall’assemblea dei soci o dal consiglio di
sorveglianza, non deve essere depositato al registro delle imprese, ma deve rimanere
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S.P.A., S.A.P.A., S.C.P.A.
Deposito bilancio ordinario d’esercizio
depositato, come documento interno, solo presso la sede legale della società21. Nel caso
venga depositato un bilancio di esercizio non approvato, questo verrà rifiutato dall’ufficio
come atto atipico, non essendone prevista per legge la pubblicità legale.
RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE ATTO O MODELLO DI BILANCIO O SUOI
ALLEGATI GIÀ DEPOSITATI: DEPOSITO
Qualora successivamente al deposito del bilancio, si siano riscontrati uno o più errori
“materiali” nell’esposizione dei dati contenuti nella domanda, nel bilancio o in alcuno dei suoi
allegati, potrà essere eseguito un ulteriore deposito del bilancio a rettifica del precedente. E’
importante tenere presente che il deposito a rettifica dovrà avere per oggetto tutti gli atti
allegati già depositati con la precedente domanda, indipendentemente dal fatto che siano
stati tutti oggetto della rettifica oppure no. Si precisa che la domanda di rettifica del bilancio
già depositato non deve contenere anche l’iscrizione dell’elenco dei soci.
La domanda di deposito a rettifica dovrà essere composta da:

modello B compilato;

modello NOTE con la dicitura: “A rettifica del bilancio depositato in data …… prot.
n. …….. per errore materiale atto/modello”;

bilancio di esercizio già depositato o rettificato;

verbale di assemblea o verbale del consiglio di sorveglianza22 che ha approvato il
bilancio, già depositati o rettificati;

relazione di gestione relativa al bilancio, già depositata o rettificata;

relazione del collegio sindacale, relazione del comitato di controllo23 o del
consiglio di sorveglianza relativa al bilancio, già depositata o rettificata;

relazione del revisore o della società di revisione (se esistente) relativa al bilancio,
già depositata o rettificata;

rendiconto separato per ciascun patrimonio (se esistente) relativo al bilancio già
depositato o rettificato.
Questi documenti devono essere allegati alla domanda nel rispetto delle formalità già
osservate per il primo deposito in ordine alle firme, alle forme ed ai bolli.24
La presentazione della domanda di deposito a rettifica non è obbligatoria, infatti, non è
prevista dalla legge. Si ritiene tuttavia possibile e opportuna la sua presentazione in quanto
tale deposito si dimostra idoneo a completare la pubblicità di eventi che modificano la
rappresentanza dei dati e dei fatti già agli atti del registro delle imprese.25
21
L’art. 2435 c.c. prescrive, infatti, soltanto l’obbligo di depositare copia del bilancio approvato.
Per le società che hanno optato per il sistema dualistico.
23
Per le società che hanno optato per il sistema monastico.
24
Come specificato nella scheda adempimento successiva.
25
Senza che per ciò si possa ritenere violato il principio di “tassatività e tipicità delle iscrizioni al registro delle
imprese”. Questo principio, infatti, deve leggersi e interpretarsi in un senso più ampio, secondo il quale, al fine di
garantire la certezza del diritto e la completezza delle informazioni già contenute nel registro, è possibile procedere
a iscrizioni non espressamente previste dalla legge.
22
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S.P.A., S.A.P.A., S.C.P.A.
Deposito bilancio ordinario d’esercizio
Non essendo obbligatoria non sono previsti termini per la sua presentazione, né sono
applicabili sanzioni.
Per quanto riguarda i soggetti tenuti alla presentazione della domanda questi sono gli stessi
soggetti obbligati o legittimati alla presentazione della domanda di deposito del bilancio di
esercizio (come indicato nella scheda adempimento).
I diritti di segreteria26, invece, sono dovuti nella misura di:
-
30 euro, se la domanda è inviata con modalità telematica;
-
50 euro, se la domanda è presentata su supporto informatico
RETTIFICA PER ERRORI SOSTANZIALI DI BILANCIO O SUOI ALLEGATI GIA’
DEPOSITATI: DEPOSITO
Qualora, successivamente al deposito, si riscontrino nel bilancio uno o più errori “sostanziali”
tali da aver ingenerato una falsa esposizione dei dati e dei fatti all’assemblea dei soci o al
consiglio di sorveglianza, viziandone la delibera, non è possibile per l’organo amministrativo
procedere a semplici operazioni di rettifica sugli atti o sulla domanda prescindendo
dall’intervento dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza.
In tale caso, è necessario redigere un nuovo bilancio il quale dovrà essere nuovamente
approvato dall’assemblea dei soci, o dal consiglio di sorveglianza. Si precisa che, in tal caso,
la domanda di deposito a rettifica del bilancio riapprovato, può contenere anche l’iscrizione
dell’elenco dei soci27, poiché lo stesso dovrà riferirsi alla nuova data di approvazione del
bilancio (il secondo depositato in sostituzione del primo).
La domanda di deposito a rettifica del bilancio riapprovato dovrà essere composta da:
 modello B compilato;
 modello NOTE con la dicitura: “Nuovo deposito bilancio al …..……. approvato
dall’assemblea dei soci del…, o del consiglio di sorveglianza del …..…, in
sostituzione del bilancio già depositato in data ….... prot.n ………”;
 bilancio di esercizio (nuovamente approvato);
 verbale di assemblea o verbale del consiglio di sorveglianza28 che ha approvato il
bilancio;
 relazione di gestione riferita al bilancio nuovamente approvato;
 relazione del collegio sindacale, relazione del comitato di controllo29 o del
consiglio di sorveglianza30 relativa al bilancio, nuovamente approvato.
 relazione del revisore o della società di revisione (se esistente) riferita al bilancio
nuovamente approvato.
 Rendiconto separato per ciascun patrimonio destinato (se esistente) riferito al
bilancio nuovamente approvato.
26
Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 dicembre 2008 (decreto OIC 2008).
Resta salva la possibilità di depositare per l’iscrizione dell’elenco soci, una domanda separata dal deposito del
bilancio.
28
Per le società che hanno optato per il sistema dualistico.
29
Per le società che hanno optato per il sistema monistico.
30
Per le società che hanno optato per il sistema dualistico.
27
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Deposito bilancio ordinario d’esercizio
Questi documenti devono essere allegati alla domanda nel rispetto delle formalità già
osservate per il primo deposito, in ordine alle firme, alle forme ed ai bolli come specificato
nella scheda adempimento.
Per quanto riguarda i soggetti tenuti alla presentazione della domanda sono i soggetti
obbligati o legittimati alla presentazione della domanda di deposito del bilancio di esercizio
(come specificato nella scheda adempimento).
I diritti di segreteria31 sono dovuti nella misura di:
-
63 euro, se la domanda è inviata con modalità telematica;
-
93 euro, se la domanda è presentata su supporto informatico.
N.B.: il primo bilancio resterà comunque agli atti del registro delle imprese.
BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE: DEPOSITO
Con riguardo alle società per azioni, in accomandita per azioni e società consortili per azioni,
il codice civile prevede esclusivamente il deposito nel registro delle imprese dei seguenti
bilanci:
a) bilancio di esercizio;32
b) bilancio finale di liquidazione33.
Non è previsto, invece, il deposito di bilanci relativi a periodi di vita delle società diversi
dall’esercizio sociale o relativi a situazioni diverse dalla fase finale della liquidazione, come
per esempio il bilancio iniziale di liquidazione e il bilancio non approvato.
BILANCIO DI ESERCIZIO INFRANNUALE O ULTRANNUALE: DEPOSITO
I bilanci di esercizio “infrannuali” o “ultrannuali” sono bilanci che non fanno riferimento ad un
esercizio, bensì ad un periodo di durata inferiore o superiore all'esercizio.
Essi vengono redatti conseguentemente al verificarsi di particolari eventi, in funzione dei quali
le società interessate vengono a trovarsi di fronte alla necessità di decidere a quale esercizio
eccezionalmente imputare le operazioni compiute in un determinato periodo di tempo.
Si pensi alle società:

che si costituiscono, anche in seguito ad operazioni di fusione o scissione, nella seconda
metà dell’anno, per esempio nel mese di settembre, le quali abbiano stabilito la scadenza
dell’esercizio sociale al 31/12 di ogni anno;
oppure,

alle società di persone che si trasformano in società di capitali nella seconda metà
dell’anno.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, non esistendo al riguardo divieti o
impedimenti normativi, le società che vengono a trovarsi nelle situazioni sopra citate possono
31
Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 dicembre 2008 (decreto OIC 2008).
Art. 2435 c.c..
33
Art. 2492 c.c..
32
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S.P.A., S.A.P.A., S.C.P.A.
Deposito bilancio ordinario d’esercizio
liberamente decidere di imputare le operazioni economiche relative al breve periodo che
decorre tra la costituzione o la trasformazione e la fine dell’anno:
a) ad un esercizio infrannuale, cioè più breve dell’anno solare, che viene a chiudersi in
coincidenza della fine dell’anno in cui si è verificata la costituzione o la trasformazione
della società;
oppure,
b) ad un esercizio ultrannuale, cioè più lungo di quello annuale, che viene a chiudersi al
termine dell’anno successivo alla costituzione o alla trasformazione della società stessa.
SOCIETA’ CHE SI TRASFERISCONO IN ALTRA PROVINCIA
La società che trasferisce la propria sede legale in altra provincia deve depositare il bilancio di
esercizio:
a)
nel registro delle imprese di provenienza, se alla data di deposito del bilancio la società
non risulta ancora cancellata dal predetto registro, né iscritta nel registro nella cui
circoscrizione ha trasferito la propria sede legale. L’atto di trasferimento è soggetto a
pubblicità costitutiva, ma non essendo ancora iscritto nel registro imprese, non è divenuto
ancora efficace;
b)
nel registro delle imprese nella cui circoscrizione ha stabilito la propria sede legale, se
alla data del deposito del bilancio la stessa risulta già iscritta in questo registro, anche se
non risulta ancora cancellata dal registro delle imprese di provenienza. Infatti, in questo
caso, l’atto di trasferimento ha già prodotto i suoi effetti modificando di conseguenza la
competenza territoriale e radicandola in capo al registro imprese nella cui circoscrizione
la società ha stabilito la nuova sede legale.
VERBALE DI ASSEMBLEA CHE APPROVA PIU' BILANCI DI ESERCIZIO
Se con un unico verbale di assemblea o verbale del consiglio di sorveglianza i soci o i membri
del consiglio di sorveglianza hanno approvato più bilanci riferiti a più esercizi (diversi),
occorrerà depositare tante domande (modelli B) quanti sono i bilanci approvati. La copia del
verbale di assemblea o del consiglio di sorveglianza può essere allegata anche ad una sola
delle domande presentate relative al deposito del bilancio d’esercizio, indicando nel modello
NOTE allegato alle altre domande (modelli B): “Il verbale risulta già allegato alla domanda
relativa al deposito bilancio del….”
N.B.: la domanda di iscrizione dell’elenco dei soci, se presentata unitamente al deposito dei
bilanci, dovrà essere allegata una sola volta, quindi all’ultimo bilancio approvato; oppure
potrà essere depositata con domanda separata.
SOCIETA' SOGGETTE ALL'ALTRUI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Le società soggette all'altrui direzione e coordinamento (art. 2497-bis c.c.) devono esporre, in
apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali
dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercitano su di esse l'attività di direzione e
coordinamento.
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Deposito bilancio ordinario d’esercizio
RELAZIONE DELL'ATTUARIO
L'articolo 102 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 prevede che: "la relazione delle società
di revisione allegata al bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione e riassicurazione,
con sede legale nel territorio della Repubblica, deve essere corredata dalla relazione
dell'attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa".
La relazione deve essere sottoscritta dall'attuario stesso e, ai fini del deposito nel registro delle
imprese, deve soddisfare gli stessi requisiti formali delle altre relazioni allegate al bilancio.
BILANCI IAS
Con regolamento (CE) n. 1606/2002 la Comunità europea ha stabilito che a partire dal
2005 tutte le Società dell’Unione Europea quotate o appartenenti a Gruppi quotati (comprese
le banche e le assicurazioni), sono obbligate a redigere il bilancio consolidato applicando i
principi contabili internazionali, i cosiddetti “International Accounting Standards” (IAS).
L’obiettivo di tale strategia è la promozione della crescita e dell’occupazione nell’Unione
Europea attraverso il miglioramento della comparabilità dei bilanci e della trasparenza delle
informazioni finanziarie prodotte dalle imprese. Le società interessate sono favorevoli
all’adozione degli IAS poiché ciò facilità le fusioni e le acquisizioni e agevola la
commercializzazione dei valori mobiliari nonché le operazioni di finanziamento.
La decisione della comunità europea di introdurre progressivamente i principi contabili
internazionali IAS/IFRS dello IASB (Internazional Accounting Standard Board) all’interno di
ciascuno stato membro nasce, infatti, dall’esigenza di “affidarsi” ad un corpus di regole
contabili organico, coordinato e qualitativamente riconosciuto a livello internazionale dal
momento che l’applicazione di differenti principi contabili in ciascun paese membro ha
determinato uno scarso grado di confrontabilità dei bilanci delle imprese europee, costituendo
di fatto un freno allo sviluppo di tali mercati.
Con il decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 l’Italia ha esteso notevolmente
l’applicazione dei principi contabili internazionali prevedendo l’obbligo degli IAS, oltre che
per il bilancio consolidato delle società quotate, anche per:
-
il bilancio d’esercizio di società quotate in mercati regolamentati;
-
il bilancio d’esercizio e consolidato di società aventi strumenti finanziari diffusi presso il
pubblico;
-
il bilancio d’esercizio e consolidato di banche e degli intermediari finanziari;
-
il bilancio consolidato delle imprese di assicurazione. Se queste sono quotate e non
redigono il bilancio consolidato, l’obbligo vale per il bilancio d’esercizio.
Inoltre hanno la facoltà di utilizzare gli IAS, in Italia, anche le società non quotate purchè non
redigano il bilancio in forma abbreviata.
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Deposito bilancio ordinario d’esercizio
BILANCIO REDATTO IN FORMA ORDINARIA PER IL QUALE, IN PRESENZA DEI
PRESUPPOSTI DI CUI ALL’ART. 2435 C.C., NON VIENE REDATTA LA
RELAZIONE SULLA GESTIONE
Talune società, pur trovandosi nella condizione di poter redigere il bilancio in forma
abbreviata, scelgono, al fine di una migliore esposizione delle poste contabili, di redigere un
bilancio secondo lo schema ordinario, avvalendosi comunque delle semplificazioni di cui
all’art. 2435-bis c.c. 6° comma.
Si ritiene, infatti, che in virtù di quanto disposto dall’art. 2423 c.c., commi 3 e 4, al fine di
fornire una rappresentazione veritiera e corretta dei dati contabili, sia possibile derogare agli
schemi imposti dalle norme sulla redazione del bilancio, dandone motivazione nella nota
integrativa.
Le società che operano questa scelta devono, prevedere nella nota integrativa quanto
richiesto dall’art. 2435-bis c.c., 6° comma, nonché motivare, sempre nella nota integrativa, la
deroga operata così come disposto dall’art. 2423 c.c. comma 4.
Il bilancio così redatto dovrà essere codificato con il codice atto 712 e non il codice 711, in
quanto l’impianto base dello stesso è quello del bilancio abbreviato al quale sono state
applicate le deroghe.
N.B: qualora la nota integrativa non riportasse quanto richiesto dalle norme al fine di poter
derogare agli schemi ordinari di redazione del bilancio, dovrà obbligatoriamente essere
allegata anche la relazione sulla gestione.
QUOTATE “DIRIGENTE PREPOSTO
DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI"
SOCIETA'
ALLA
REDAZIONE
DEI
L'art. 14, comma 1, lett.n), della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha introdotto nel T.U. delle
disposizioni in materia di mercati finanziari (D.Lgs. n. 58/98), l'art. 154-bis che, limitatamente
alle società quotate in borsa, ha istituzionalizzato la figura del "dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari", demandando allo statuto le modalità di nomina,
previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.
Il comma 5 di tale articolo, con riguardo al bilancio, stabilisce che gli organi amministrativi e
il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita
relazione, da allegare al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato,
l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la
predisposizione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato definite dal dirigente stesso.
L'attestazione deve essere resa secondo il modello stabilito con regolamento della Consob.
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Deposito bilancio ordinario d’esercizio
SCHEDA ADEMPIMENTO: BILANCIO ORDINARIO DI ESERCIZIO DI S.P.A., S.A.P.A. E
SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Ufficio
competente
L’ufficio del registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la
sede legale della società
Riferimenti
normativi
Art. 2435, 2454, 2615-ter c.c.
Modalità di
presentazione
La domanda deve essere trasmessa telematicamente34,
presentata su supporto informatico (floppy disk, cd rom)
Regime
pubblicitario
Pubblicità dichiarativa
Termine
Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio
oppure,
Soggetti obbligati Amministratori/liquidatori
Soggetti
legittimati
Procuratore, professionista incaricato35, notaio36, sindaci37
Modello base
B
MODELLO NOTE:
Nell’ipotesi in cui la domanda sia presentata dal professionista incaricato
nel quale lo stesso dovrà dichiarare:
- se il professionista ha sottoscritto la domanda con un dispositivo di
firma digitale rilasciato da Certicom oppure per il tramite degli Ordini
convenzionati (solo incarico):
Modelli allegati
“Il sottoscritto …………………. dottore commercialista/ragioniere, consapevole
delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di presentare la domanda su incarico
degli amministratori/liquidatori38”.
- se il professionista ha sottoscritto la domanda con un dispositivo di
firma digitale che non è stato rilasciato da Certicom oppure per il
tramite degli Ordini convenzionati, quindi privo del certificato di ruolo
(incarico e iscrizione):
34
Per il 2009 si potrà inviare telematicamente il bilancio utilizzando:
- Fedra Plus 6.1 e prodotti compatibili: con gli aggiornamenti relativi al nuovo formato XBRL. In base alla
modulistica vigente, è possibile utilizzare Fedra 6.0 e prodotti compatibili, mentre le versioni precedenti di
modulistica non sono più accettate.
- Bilancio Online.
E’ stato dismesso a decorrere dal 1/02/2009 il servizio “Bilanci PDF”.
35
Ai sensi dell’art. 31 comma 2-quater e quinquies della l. 340/2000.
36
In qualità di notaio autenticante ai sensi dell’art. 31 comma 2-ter, della legge n. 340/2000.
37
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale esegue le
pubblicazioni prescritte dalla legge (art. 2406 c.c.).
38
Ai sensi dell’art. 31 comma 2 quinquies della legge n. 340/2000.
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18
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Deposito bilancio ordinario d’esercizio
“Il sottoscritto ……………...., in qualità di dottore commercialista/ragioniere,
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai
sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella
sezione A “Commercialisti” dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di ……….. al numero ………….
Dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi
all’esercizio della professione e di presentare la domanda su incarico degli
amministratori/liquidatori 39”.
Le società che presentano in via sperimentale il bilancio in formato
XBRL dovranno indicare nel MODELLO NOTE anche la seguente
dichiarazione:
“Il sottoscritto40 ……………. dichiara di depositare in via sperimentale lo stato
patrimoniale e il conto economico in formato XBRL”.
 Se la domanda è presentata da un amministratore/liquidatore con
CNS/smart card:
distinta
Fedra
deve
essere
intestata
allo
stesso
la
amministratore/liquidatore e da questi firmata digitalmente.
 Se la domanda è presentata da un amministratore/liquidatore senza
CNS/smart card:
la
distinta
Fedra
deve
essere
intestata
allo
stesso
amministratore/liquidatore; alla domanda deve essere allegato il
“modello firme” sul quale l’amministratore/liquidatore deve apporre la
propria firma autografa e deve esservi anche indicato il codice pratica
corrispondente. Il modello firme deve poi essere scansionato, trasformato
in .pdf/A, .pdf o .tif, e sottoscritto digitalmente dall’intermediario che
provvede all’invio telematico della domanda.
 Se la domanda è presentata da un sindaco con CNS/smart card: 41
Intestazione/firma
la distinta Fedra deve essere intestata allo stesso sindaco e da questi
distinta fedra
firmata digitalmente.
 Se la domanda è presentata da un sindaco senza CNS/smart card:42
la distinta Fedra deve essere intestata allo stesso sindaco; alla domanda
deve essere allegato il “modello firme” sul quale il sindaco deve apporre
la propria firma autografa e deve esservi anche indicato il codice pratica
corrispondente. Il modello firme deve poi essere scansionato, trasformato
in .pdf/A, .pdf o .tif, e sottoscritto digitalmente dall’intermediario che
provvede all’invio telematico della domanda.
 Se la domanda è presentata da un procuratore:
la distinta Fedra deve essere intestata al procuratore e da questi firmata
digitalmente; alla domanda deve essere allegata copia informatica della
procura sulla quale l’amministratore/liquidatore/sindaco che l’ha
conferita deve apporre la propria firma autografa e deve esservi anche
indicato il codice pratica corrispondente.
39
Ai sensi dell’art. 31 comma 2 quater della legge 340/2000
Soggetto intestatario della distinta.
41
Quando la domanda è presentata dai sindaci effettivi ai sensi dell’art. 2406 c.c..
42
Quando la domanda è presentata dai sindaci effettivi ai sensi dell’art. 2406 c.c..
40
Registro Imprese – Camera di commercio di Torino
Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424
Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese
19
S.P.A., S.A.P.A., S.C.P.A.
Deposito bilancio ordinario d’esercizio
La procura deve poi essere scansionata, trasformata in .pdf/A, .pdf o .tif,
e sottoscritta digitalmente dal procuratore.
ALLEGATO 2
identità
Copia
informatica
semplice
del
documento
di
dell’amministratore/liquidatore o sindaco che presenta la domanda o
che ha conferito procura quando lo stesso non abbia la CNS/smart card.
Tale copia deve essere allegata in file a parte e codificata con il codice
E20
 Se la domanda è presentata da un professionista incaricato:
la distinta Fedra deve essere intestata al professionista e da questi
firmata digitalmente.
Atti/documenti
obbligatori da
allegare alla
domanda

Se la domanda è presentata dal notaio che ha dichiarato la
conformità del bilancio:
la distinta Fedra deve essere intestata al notaio e da questi firmata
digitalmente.
N.B.: non è necessario che il bilancio e gli altri documenti a
corredo
della
domanda
siano
allegati
alla
stessa
obbligatoriamente tutti in formato originale43, oppure, tutti in
copia conforme all’originale. E’ anche possibile allegare alla
stessa domanda alcuni documenti in formato originale e altri in
copia conforme.
Predisporre un file per ognuno dei seguenti documenti:



copia informatica del bilancio d’esercizio sottoscritta digitalmente
dagli amministratori;44
copia informatica della relazione dei sindaci o dell’organo di
controllo45 firmata digitalmente dai sindaci o dai componenti
dell’organo di controllo;46
copia informatica della relazione di gestione sottoscritta digitalmente
dagli amministratori;47
43
Per documenti originali si intendono le copie informatiche (quale riproduzione su file dell’originale cartaceo)
sottoscritte digitalmente da tutti coloro che risultino i firmatari della stessa in fondo al documento informatico in
corrispondenza di “FIRMATO IN ORIGINALE DA ……..” oppure, i quali risultino avere apposto sulla copia cartacea
(successivamente scansionata e trasformata nei formati previsti) la propria firma autografa.
44
La copia informatica del bilancio deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli amministratori i quali risultino i
firmatari della stessa in fondo al documento informatico in corrispondenza di “FIRMATO IN ORIGINALE DA ….…”,
oppure, i quali risultino avere apposto sulla copia cartacea della relazione (successivamente scansionata e
trasformata nei formati previsti) la propria firma autografa.
45
Quando la società abbia optato per il sistema dualistico o monistico, al bilancio di esercizio deve essere
allegata, in luogo della relazione del collegio sindacale, rispettivamente la relazione del comitato di controllo o del
consiglio di sorveglianza, e per quanto riguarda quest’ultimo anche quando il consiglio di sorveglianza abbia egli
stesso approvato il bilancio.
46
La copia informatica della relazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli intervenuti i quali risultino i
firmatari della stessa in fondo al documento informatico in corrispondenza di “FIRMATO IN ORIGINALE DA…”,
oppure, i quali risultino avere apposto sulla copia cartacea della relazione (successivamente scansionata e
trasformata nei formati previsti) la propria firma autografa.
47
La copia informatica della relazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli amministratori i quali
risultino i firmatari della stessa in fondo al documento informatico in corrispondenza di “FIRMATO IN ORIGINALE
DA….…”, oppure, i quali risultino avere apposto sulla copia cartacea della relazione (successivamente scansionata
e trasformata nei formati previsti) la propria firma autografa.
Registro Imprese – Camera di commercio di Torino
Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424
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20
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Deposito bilancio ordinario d’esercizio

copia informatica del verbale di assemblea sottoscritta digitalmente
da presidente e segretario;
oppure,

copia informatica del verbale del consiglio di sorveglianza sottoscritta
digitalmente da tutti gli intervenuti.
Se gli allegati suindicati non sono in originale48 devono essere
depositati in copia conforme all’originale dichiarata:
-
dal professionista incaricato (perito, ragioniere, commercialista)49
sottoscritti digitalmente dallo stesso con la seguente formula da
apporre in calce all’atto:
“Il sottoscritto (nome e cognome) dottore commercialista/ragioniere,
regolarmente iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti
contabili della provincia di ……..…….. al n………...., incaricato dagli
amministratori/liquidatori della società, dichiara la conformità del presente
documento informatico all’originale depositato presso la sede sociale e composto
da n… pagine ai sensi dell’art. 31 comma 2 quinquies della legge n. 340/2000.”
Luogo…data…50
-
dal soggetto che detiene51 stabilmente i documenti avendone titolo ai
sensi del comma 4 dell’art. 23 D.Lgs. n. 82/200552 con la seguente
formula da apporre in calce all’atto:
“Il sottoscritto ………….……..., quale detentore del documento analogico
originale, dichiara ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 23 del D.Lgs. n.
82/2005 che il presente documento è conforme all’originale, composto da n. ……
pagine.
Luogo…….. e data………”.53
-
dal notaio con la seguente formula da apporre in calce all’atto:
“Il sottoscritto Notaio …..…..……… attesta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23
del D.Lgs.. n. 82/2005, la conformità del presente documento all’originale,
composto da n. ….. pagine.
Luogo ….. e data ……..”.54
48
Poiché non sono sottoscritti digitalmente da tutti gli autori del documento.
Come previsto dall’art. 31 comma 2-quater e 2-quinquies della legge n. 340/2000.
50
Coincidente con il momento in cui il professionista appone alla copia informatica la propria firma digitale.
51
Non è detentore chi detiene solo provvisoriamente e non avendo titolo la documentazione.
52
Così come modificato dal D.L. n. 185/2008 convertito in legge 28/01/2009 n. 2.
53
Coincidente con il momento in cui chi detiene il documento appone alla copia informatica la propria firma
digitale.
54
Coincidente con il momento in cui il Notaio appone alla copia informatica la propria firma digitale.
55
Il bilancio in formato XBRL depositato in via sperimentale non sarà erogabile al pubblico, quindi occorrerà in
sede di compilazione del modello Fedra codificarlo con il codice 98 (documento ad uso interno).
56
Lo stato patrimoniale ed il conto economico fanno parte di un unico documento (bilancio) di cui fa parte anche
la nota integrativa; non potendosi ancora allegare alla domanda la nota integrativa in formato XBRL, occorre
allegare anche un altro file nel formato previsto contenente tutto il bilancio comprensivo della nota integrativa.
57
La copia informatica del bilancio in formato XBRL deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli amministratori i
quali risultino i firmatari del bilancio di esercizio in formato .pdf in fondo al documento informatico in
corrispondenza di “FIRMATO IN ORIGINALE DA ….…”, oppure, i quali risultino avere apposto sulla copia cartacea
del bilancio (successivamente scansionata e trasformata nei formati previsti) la propria firma autografa.
49
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Deposito bilancio ordinario d’esercizio
Per le società obbligate alla presentazione del bilancio in formato
XBRL o che utilizzano lo stesso formato in via sperimentale55
allegare anche:
 copia informatica dello stato patrimoniale e del conto economico in
formato XBRL56 sottoscritta digitalmente dagli amministratori 57
Predisporre un file per ognuno dei seguenti documenti:
 copia informatica della relazione del revisore o della società di revisione
sottoscritta digitalmente dal revisore o dall’amministratore /i della società
di revisione (se nominati);58
 copia informatica della situazione dei conti e del rendiconto sulla gestione
sottoscritti digitalmente dagli amministratori59(per le società in
liquidazione);
Atti/Documenti
eventuali da
allegare alla
domanda
 Copia informatica del rendiconto separato per ciascun patrimonio
destinato.60
Se gli allegati non sono in originale61 devono essere depositati in
copia conforme all’originale dichiarata:

dal professionista incaricato (perito, ragioniere, commercialista) e
sottoscritti digitalmente dallo stesso;
 dal soggetto che detiene i documenti stabilmente ai sensi del comma
4 dell’art. 23 D.Lgs. n. 82/2005;
 dal notaio e sottoscritti digitalmente dallo stesso, rispettivamente, con
la specifica formula già indicata per gli “atti obbligatori” da allegare
alla domanda, apposta in calce a ciascun atto.
Formato file
contenente gli
atti/documenti
Codice atto
Diritti di
segreteria
.pdf/A62, .pdf, .tif o XBRL63
711

Euro 63,00 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico
Telemaco-pay (o altro sistema consentito), se la domanda è inviata
La copia informatica della relazione deve essere sottoscritta digitalmente dal revisore o da tutti gli amministratori
della società di revisione i quali risultino i firmatari della stessa in fondo al documento informatico in
corrispondenza di “FIRMATO IN ORIGINALE DA…”, oppure, i quali risultino avere apposto sulla copia cartacea
della relazione (successivamente scansionata e trasformata nei formati previsti) la propria firma autografa.
59
La copia informatica della situazione dei conti e del rendiconto sulla gestione deve essere sottoscritta
digitalmente da tutti gli amministratori i quali risultino i firmatari della stessa in fondo al documento informatico in
corrispondenza di “FIRMATO IN ORIGINALE DA…”, oppure, i quali risultino avere apposto sulla copia cartacea
della relazione (successivamente scansionata e trasformata nei formati previsti) la propria firma autografa.
60
Ai sensi dell’art. 2447 septies del codice civile gli amministratori redigono per ciascun patrimonio destinato un
rendiconto separato da allegare al bilancio.
61
Quindi non risultano sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che hanno provveduto alla redazione del
documento.
62
Per i bilanci e le relazioni allegate non è obbligatoria il formato pdf/A (D.P.C.M. n. 304 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in data 31.12.2008).
63
Per quelle società il cui esercizio sociale si chiude successivamente al 16 febbraio 2009 secondo quanto previsto
dal D.P.C.M. del 10 dicembre 2008.
58
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Deposito bilancio ordinario d’esercizio
telematicamente;

Euro 93,00 da pagarsi tramite c.c.p. n. 311100, intestato alla
C.C.I.A.A. di Torino, se la domanda è presentata su supporto
informatico;64
Euro 65,00 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico
Telemaco-pay (o altro sistema consentito), se la domanda è inviata
telematicamente, o tramite c.c.p. N. 311100, intestato alla C.C.I.A.A. di
Torino, se la domanda è presentata su supporto informatico.
Come previsto dall’art. 15 del D.P.R. n. 642/72, la Distinta Fedra, il
bilancio di esercizio e tutti gli allegati obbligatori od eventuali, devono
indicare la modalità di pagamento dell’imposta di bollo recando, in testa
o in calce, la dicitura corrispondente:
Imposta di bollo

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di
commercio di Torino – autorizzazione del Ministero delle Finanze Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 9/2000 del
26/09/2000.”

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l’autorizzazione
del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Entrate
…………. – n. …………… del ……………...”65

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite presentazione della
dichiarazione inviata in data ……………... all’Agenzia delle Entrate di
…………..….”66
Registrazione atto Nel caso sia stata decisa/deliberata la distribuzione degli utili ai soci67
Pagamento della sanzione in misura ridotta per le domande tardive
Sanzioni
-
Norma: 2630 c.c.
-
Soggetti sanzionati: ciascun amministratore/liquidatore.
Importo dovuto: Euro 549,34
A tale importo dovranno essere aggiunte 15,00 Euro di spese di notifica.
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le modalità
indicate nel verbale di notifica, non è possibile il pagamento elettronico.
64
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto del 19 dicembre 2008 (decreto OIC 2008), al fine di
finanziare per l'anno 2008 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha stabilito la maggiorazione di 3,00 euro per
il deposito bilanci d’esercizio ed elenchi soci.
65
Nel caso in cui il professionista (in genere il notaio) sia titolare di una propria autorizzazione al pagamento
virtuale dell’imposta di bollo.
66
Secondo le modalità stabilite dall’art. 2 del D.M.n.127/2002, cioè previa presentazione al competente Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate di una dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti da presentare durante
l’anno.
67
Nel caso di approvazione del bilancio di esercizio da parte del consiglio di sorveglianza, il verbale di assemblea
relativo alla delibera di distribuzione degli utili, pur non soggetto a deposito nel registro delle imprese deve deve
comunque essere registrato presso il competente ufficio del registro.
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S.P.A., S.A.P.A., S.C.P.A.
Deposito bilancio ordinario d’esercizio
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI DEPOSITO BILANCIO ORDIANRIO DELLA
SPA, SAPA E SOCIETA’ CONSORTILI PER AZIONI
Per la campagna bilanci 2009, sono disponibili due diverse modalità di presentazione del
bilancio:
 Fedra Plus 6.1 e prodotti compatibili (con gli aggiornamenti relativi al nuovo formato
XBRL) oppure Fedra 6.0 e prodotti compatibili, mentre le versioni precedenti di modulistica
non sono più accettate. Tale modalità può essere utilizzata sia per l’invio di un bilancio con
riconferma dell’elenco soci dell’anno precedente, che in caso di deposito bilancio con elenco
soci aggiornato;
N.B. Non è possibile utilizzare la versione Fedra Plus 6.1.2 in quanto un’anomalia strutturale
non consente la compilazione del riquadro obbligatorio “Indicazione formato XBRL”.
 Bilancio Online68 raggiungibile all’indirizzo https://webtelemaco.infocamere.it/ alle voci
BILANCI e NUOVO BILANCIO, un servizio su browser che consente, senza l’installazione di
Fedra o di altri software analoghi ed utilizzabile solo con documenti firmati digitalmente. Tale
modalità può essere utilizzata solo in caso di presentazione del bilancio di esercizio senza
elenco soci (presentato separatamente dal bilancio) o con riconferma del precedente. Le
società che devono presentare l’iscrizione dell’elenco dei soci unitamente al bilancio, non
possono utilizzare questo servizio.
E’ stato dismesso a decorrere dal 1/02/2009 il servizio “Bilanci PDF”.
Per la compilazione della domanda nell’esempio seguente sono state utilizzate sia la versione
Fedra 6.0 sia la versione Fedra 6.1 beta, in quanto diverse.
FEDRA VERSIONE 6.0.5

COMPILAZIONE DEL MODELLO B
Poiché unitamente alla domanda di deposito bilancio può essere presentata anche la
domanda di iscrizione dell’elenco soci69, di seguito viene riportato l’esempio con la domanda
di deposito bilancio e dell’iscrizione della conferma dell’elenco soci.
Per la modalità di presentazione della domanda di iscrizione dell’elenco soci e di
compilazione dell’Intercalare S si rimanda alla “GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI ISCRIZIONE DELL’ELENCO SOCI”.
Esempio
Domanda di deposito del bilancio ordinario di esercizio al 31/12/2008 approvato in data
15/04/2009 e contestuale domanda di iscrizione della conferma dell’elenco soci della società
Madagascar Spa, presentata dal dottore commercialista Mario Rossi in possesso di smart card
non rilasciata da Certicom.
68
Per approfondimenti, è’ disponibile il “Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese”,
all’indirizzo web http://www.unioncamere.it alle voci Registro delle Imprese e Guide e manuali.
69
Si ricorda che l’iscrizione dell’elenco soci può essere richiesta unitamente al deposito bilancio di esercizio o con
domanda separata.
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S.P.A., S.A.P.A., S.C.P.A.
Deposito bilancio ordinario d’esercizio
Selezionare la cartella “Modello Base” e
scegliere il modello B.
Cliccare sul pulsante Avanti per proseguire.
Dopo avere inserito, nella
maschera precedente, i “Dati di
intestazione della pratica”,
predisporre la domanda
valorizzando nella sezione
“Modelli e Riquadri costituenti
la pratica”: nella sezione sinistra,
la riga corrispondente al modello
(B) DEPOSITO
BILANCIO/ELENCO SOCI; nella
sezione destra, i riquadri
DEPOSITO BILANCIO E
SITUAZIONE PATRIMONIALE e
DEPOSITO PER ISCRIZIONE
ELENCO SOCI70.
Nella cartella “Deposito Bilancio”
valorizzare la voce “711-Bilancio
ordinario al” e compilare il campo
corrispondente indicando la data di
chiusura del bilancio di esercizio,
come nella maschera riportata a lato.
Nel campo “Verbale di
approvazione bilancio del” indicare
la data del verbale di approvazione
del bilancio d’esercizio, o del verbale
del consiglio di sorveglianza con il
quale il bilancio è stato approvato.
Convalidare con il tasto Applica e
cliccare sul tasto Chiudi.
70
Se si deposita solo il bilancio, senza l’iscrizione elenco soci, la voce “Deposito per iscrizione elenco soci” non
deve essere selezionata.
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S.P.A., S.A.P.A., S.C.P.A.
Deposito bilancio ordinario d’esercizio
Selezionare la cartella “Deposito per
l’iscrizione Elenco Soci”.
Valorizzare la voce corrispondente:
“508 conferma elenco soci precedente”,
relativo al bilancio approvato nell’esercizio
precedente.
Tornare alla maschera principale e
valorizzare nella parte denominata
“Modelli e Riquadri costituenti la
pratica” della maschera a lato:
nella sezione sinistra, la riga
corrispondente al modello NOTE
DELLA PRATICA, nella sezione
destra, il riq. Note viene valorizzato
automaticamente.
Inserire nel modello NOTE, la
dichiarazione di incarico del
professionista, come indicato
nella maschera a lato.
Convalidare con il tasto
Applica e cliccare su Chiudi
per tornare alla maschera
principale per proseguire con
le operazioni di completa
mento della pratica.
N.B. Si fa’ presente, che in fase di spedizione della pratica, l’utente che non è tenuto al
deposito del bilancio XBRL, deve selezionare l’autocertificazione di esenzione dall’obbligo,
con la quale dichiara di non rientrare fra i soggetti tenuti al deposito dell’istanza XBRL.
Se l’utente ha selezionato la voce corrispondente all’autocertificazione di esenzione
dall’obbligo, il sistema accetta la pratica, se, invece, non ha selezionato tale voce, il sistema
controlla la data di chiusura dell’esercizio e non consente la spedizione della pratica, se la
chiusura dell’esercizio è successiva al 16/02/2009.
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Deposito bilancio ordinario d’esercizio
VISURA A QUADRI RISULTANTE DALLA COMPILAZIONE CORRETTA DEL MODELLO B
CON IL PROGRAMMA FEDRA 6.0.5
L’esempio di seguito rappresentato riporta, a titolo esemplificativo, il caso di deposito del
bilancio ordinario di esercizio al 31/12/2008 e la conferma dell’elenco soci.
Per altre casistiche di deposito dell’elenco soci, si rimanda alla guida “Deposito Elenco Soci”.
FEDRA VER. 6.1.371
Selezionare la cartella “Modello
Base” e scegliere il modello B.
Cliccare sul pulsante Avanti per
proseguire.
71
Non utilizzare la versione Fedra 6.1.2 o precedenti in quanto un’anomalia strutturale non consente la
compilazione del campo obbligatorio “Indicazione formato XBRL” e di conseguenza blocca lo scarico della pratica.
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S.P.A., S.A.P.A., S.C.P.A.
Deposito bilancio ordinario d’esercizio
Dopo avere inserito, nella
maschera precedente, i “Dati di
intestazione della pratica”,
predisporre la domanda
valorizzando nella sezione
“Modelli e Riquadri costituenti
la pratica”: nella sezione sinistra,
la riga corrispondente al modello
(B) DEPOSITO BILANCIO
/ELENCO SOCI; nella sezione
destra, l riq. DEPOSITO
BILANCIO E SITUAZIONE
PATRIMONIALE e DEPOSITO PER
ISCRIZIONE ELENCO SOCI72.
Nella cartella “Deposito Bilancio”
valorizzare la voce “711-bilancio
ordinario al” e compilare il campo
corrispondente indicando la data di
chiusura del bilancio di esercizio, come
nella maschera riportata a lato.
Nel campo “Verbale di approvazione
bilancio del” indicare la data del
verbale di approvazione del bilancio di
esercizio o del verbale del consiglio di
sorveglianza con il quale il bilancio è
stato approvato.
Compilare, a seconda dei casi, come di seguito indicato, il campo “Indicazione formato
XBRL”73:
 Bilanci relativi ad esercizi chiusi entro il 16/2/2009
Il campo “Indicazione formato XBRL” deve essere obbligatoriamente compilato anche se si
allega il bilancio in formato .pdf, selezionando dal menù a tendina la voce “ALTRO
SOGGETTO NON OBBLIGATO [7], in quanto la società non è ancora obbligata all’utilizzo
del formato XBRL.74
72
Se si deposita solo il bilancio, senzo l’iscrizione elenco soci, la voce “Deposito per iscrizione elenco soci” non
deve essere selezionata.
73
Sono disponili all’indirizzo http://webtelemaco.infocamere.it/ nella sezione “Strumenti” BILANCI XBRL il software
per la predispozione del Prospetto Contabile in formato XBRL, secondo le specifiche della Tassonomia di
riferimento, e un servizio on-line di validazione e visualizzazione, denominato TEBE, per verificare la validità
formale di un istanza XBRL prima del deposito nel registro delle imprese e per generare una rappresentazione
HTML o PDF dell’istanza XBRL per ottenere un formato leggibile del Bilancio.
74
Solo le società che chiudono l’esercizio sociale successivamente alla data del 16 febbraio 2009, hanno
l’obbligo di adottare le modalità di presentazione dei bilanci nel formato XBRL.
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Deposito bilancio ordinario d’esercizio
 Bilanci relativi ad esercizi chiusi successivamente al 16/2/2009
Il campo “Indicazione formato XBRL” deve essere obbligatoriamente compilato:
- per le società obbligate a depositare il bilancio in formato XBRL, selezionando dal
menù a tendina la voce “SOGGETTO OBBLIGATO [1]”;
- le società non obbligate a depositare il bilancio in formato XBRL (in quanto non
previsto per legge), dovranno invece selezionare dal menù a tendina, a seconda dei
casi, la voce corrispondente al tipo di soggetto (es. società quotata [2], attività
assicurative [4], ecc.).
Convalidare con il tasto Applica cliccare sul tasto Chiudi.
Selezionare la cartella Deposito per
l’iscrizione Elenco Soci.
Valorizzare la voce corrispondente a:
“508 conferma elenco soci
precedente”, relativo al bilancio
approvato nell’esercizio precedente.
Tornare alla maschera
principale e valorizzare nella
parte denominata “Modelli e
Riquadri costituenti la pratica”
della maschera a lato: nella
sezione sinistra, la riga
corrispondente al modello
NOTE DELLA PRATICA, nella
sezione destra, il riq. Note
viene valorizzato
automaticamente.
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Inserire nel modello NOTE, la
dichiarazione di incarico del
professionista, come indicato
nella maschera a lato.
Convalidare con il tasto
Applica e cliccare su Chiudi
per tornare alla maschera
principale per proseguire con
le operazioni di completa
mento della pratica.
N.B. Si fa’ presente, che in fase di spedizione della pratica, l’utente che non è tenuto al
deposito del bilancio XBRL, deve selezionare l’autocertificazione di esenzione dall’obbligo,
con la quale dichiara di non rientrare fra i soggetti tenuti al deposito dell’istanza XBRL.
Se l’utente ha selezionato la voce corrispondente all’autocertificazione di esenzione
dall’obbligo, il sistema accetta la pratica, se, invece, non ha selezionato tale voce, il sistema
controlla la data di chiusura dell’esercizio e non consente la spedizione della pratica, se la
chiusura dell’esercizio è successiva al 16/02/2009.
VISURA A QUADRI RISULTANTE DALLA COMPILAZIONE CORRETTA DEL MODELLO B
CON IL PROGRAMMA FEDRA 6.1.3
L’esempio di seguito rappresentato riporta, a titolo esemplificativo, il caso di deposito del
bilancio ordinario di esercizio al 31/12/2008 e la conferma dell’elenco soci.
Per altre casistiche di deposito dell’elenco soci, si rimanda alla guida “Deposito Elenco Soci”.
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LA NORMATIVA
GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE
Art. 2375 - Verbale delle deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal
presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data
dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale
rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle
votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci
favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta
dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.
Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva
esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.
Art. 2404 - Riunioni e deliberazioni del collegio
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può
svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di
telecomunicazione.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale
a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro
previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza
dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente
ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Art. 2409-terdecies - Competenza del consiglio di sorveglianza
[1] Il consiglio di sorveglianza:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il
compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto
all'assemblea;
b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
c) esercita le funzioni di cui all' articolo 2403, primo comma;
d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti
del consiglio di gestione;
e) presenta la denunzia al tribunale di cui all' articolo 2409;
f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di
vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai
piani, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione,
ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti 75.
75
Lettera aggiunta dall' art. 1, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall' art. 5, comma 1,
lett. s), D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, modificata dall' art. 14, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre
2004, n. 310.
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[2] Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o
qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del
consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio
sia attribuita all'assemblea.
[3] I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con
la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con
i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il
danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi
della loro carica.
[4] I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del
consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.
Art. 2409-quaterdecies - Norme applicabili
Al consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 2388, 2400, terzo comma e quarto, 2402, 2403-bis,
secondo e terzo comma, 2404, primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408 e
2409-septies 76.
Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con cui viene approvato il bilancio
di esercizio si applica l' articolo 2434-bis ed essa può venire impugnata anche dai
soci ai sensi dell' articolo 2377.
Art. 2423 - Redazione del bilancio
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato
economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti
a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve
essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne
l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del
risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti
in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.
Art. 2429 - Relazione dei sindaci e deposito del bilancio
Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con
la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve
discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e
sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le
proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento
all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. Analoga
relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile.
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un
prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società
76
Comma modificato dall' art. 2, comma 2, lett. b), L. 28 dicembre 2005, n. 262.
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collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le
relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo
contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia
approvato. I soci possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal
comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento,
dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio
delle medesime.
Art. 2435 - Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su
azioni
Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle
relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione
dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli
amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al
medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non aventi azioni
quotate in mercati regolamentati sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del
bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti
diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni
medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle
annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del
bilancio dell'esercizio precedente.
Art. 2447-septies – Bilancio
I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del
primo comma dell'articolo 2447-bis sono distintamente indicati nello stato
patrimoniale della società.
Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato
rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e
seguenti.
Nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono illustrare
il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun
patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la
imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente
regime della responsabilità.
Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una
responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo
specifico affare, l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato
patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella
nota integrativa.
Art. 2454- Norme applicabili
Alle società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alle
società per azioni, in quanto compatibili.
Art. 2490 - Bilanci in fase di liquidazione
I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il
bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso
previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto
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compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni
degli articoli 2423 e seguenti.
Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche
temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.
Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di
valutazione adottati.
Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le
variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e
le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere
allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo
comma dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.
Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le
relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve
indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve
indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al
presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli
effetti previsti dall'articolo 2495.
Art. 2615-ter - Società consortili
[1] Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come
oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.
[2] In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in
denaro.
LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
Art. 154 bis - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari77
1. Lo statuto prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere
obbligatorio dell'organo di controllo. 78
2. Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi
all'informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono
accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze
documentali, ai libri e alle scritture contabili. 79
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone
adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di
esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra
comunicazione di carattere finanziario. 80
4. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi
77
Articolo aggiunto dall' art. 14, comma 1, lett. n), L. 28 dicembre 2005, n. 262, che ha aggiunto l'intera sezione
V-bis.
78
Comma modificato dall' art. 3, comma 15, lett. a), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
79
Comma modificato dall' art. 3, comma 15, lett. b), c) e d), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
80
Comma modificato dall' art. 3, comma 15, lett. e), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
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per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché sul
rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. 81
5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio
di esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato,
l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso
del periodo cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.
L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob. 82
6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano
anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in
relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di
lavoro con la società.
D.LGS. 07 SETTEMBRE 2005, N. 209
Art. 102 - Revisione contabile del bilancio
1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica è corredato dalla relazione di una società di revisione
che sia iscritta nell'albo speciale previsto dal testo unico dell'intermediazione
finanziaria e che sia amministrata da almeno un attuario iscritto nell'albo
professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194.
2. La relazione della società di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio
ai sensi dell'articolo 156 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, è
corredata dalla relazione dell'attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza
delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente
codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione
contabile di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico
dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2,
seconda parte, 156, comma 4, e 157, comma 2. Non si applica l'articolo 2409bis del codice civile.
4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformità alle norme
che ne disciplinano i criteri di redazione, può essere proposta dall'ISVAP nel
termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle
imprese.
5. L'ISVAP, qualora venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico
alla società di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB, che adotta i
provvedimenti di competenza.
81
82
Comma sostituito dall' art. 3, comma 15, lett. f), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
Comma sostituito dall' art. 3, comma 15, lett. g), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
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D.P.C.M. DEL 10.12.2008 ART. 5 COMMA 4 E 6
… OMISSIS…
4 comma
A partire dalle date di disponibilità sul sito XBRL delle tassonomie dei
documenti che compongono il bilancio, il formato elaborabile di
quest'ultimo costituisce il documento destinato alla pubblicazione nel registro
delle imprese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del
1995.
6 comma
Le date di cui al comma 4 sono comunicate dal CNIPA al Ministero dello
sviluppo economico, il quale provvede a renderle pubbliche mediante
apposito avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
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