VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 1
Aspetti procedurali e operatività pratica
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri Aspetti procedurali e operatività pratica
N.B.: l'impostazione del materiale è stata attuata per costituire
«dispensa» dell'incontro di studio e non come supporto
di mera proiezione. In ogni caso, si pone in evidenza che
l'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa
attenzione, non può comportare specifiche responsabilità
per eventuali errori e/o inesattezze.
Milano, 17 luglio 2015
Relazione di
Giancarlo Modolo VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 2
Aspetti procedurali e operatività pratica
OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE
Gli investimenti sono beni patrimoniali collocati all’estero suscettibili di produrre reddito
imponibile in Italia, i quali devono sempre risultare indicate nel quadro RW
indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta.
A titolo esemplificativo, devono essere indicati:
 gli immobili situati all’estero o i diritti reali (usufrutto o nuda proprietà);
 le quote di immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (comproprietà o
multiproprietà);
 gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato;
 le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei
pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti
registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.
N.B.: le attività patrimoniali detenute all’estero devono essere indicate nel quadro RW
anche se immesse in cassette di sicurezza.
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 3
Aspetti procedurali e operatività pratica
OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE
Devono costituire oggetto di monitoraggio fiscale anche le attività patrimoniali detenute per il
tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche
italiane o estere, diverse dalle società, se il contribuente risulta essere “titolare effettivo”.
Attenzione ‐> si devono considerare, ai fini del monitoraggio, come
“detenuti all’estero” anche i beni immobili che sono ubicati in Italia, ma che sono posseduti per il
tramite:
 fiduciarie estere;
o:
 di un soggetto interposto residente all’estero.
N.B.:
poiché il quadro RW riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti
all’estero detenuti nel periodo d’imposta, è necessario compilarlo anche se
l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (ad es.: una
unità immobiliare che è stata venduta nel corso dell’anno).
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 4
Aspetti procedurali e operatività pratica
TITOLARI EFFETTIVI DI INVESTIMENTI ESTERI ‐ 1 di 4
quadro RW ‐> sia possessori formali di investimenti, sia coloro che, pur non
possessori diretti, ma soggetti collegati, sono valutati come titolari effettivi (art. 4
DL 167/90).
TELEFISCO 2015 ‐> I soggetti collegati si possono identificare in tutti quei soggetti che:
 hanno una “posizione rilevante” ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale rispetto
alle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione;
ovvero:
 coloro i quali presentano un collegamento con il reddito sottratto ad imposizione
evidenziato.
Al ricorrere delle condizioni previste dalle disposizioni in materia di collaborazione
volontaria, ciascun richiedente può presentare l’istanza di adesione alla procedura, per la
propria posizione.
Il richiedente, quindi, agisce autonomamente e potrebbe non essere a conoscenza dell’avvio
della medesima procedura da parte di soggetti collegati per la medesima violazione.
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 5
Aspetti procedurali e operatività pratica
TITOLARI EFFETTIVI DI INVESTIMENTI ESTERI ‐ 2 di 4
quadro RW ‐> sia possessori formali di investimenti, sia coloro che, pur non
possessori diretti, ma soggetti collegati, sono valutati come titolari effettivi (art. 4
DL 167/90).
I soggetti collegati da indicare nel modello, pertanto, sono necessariamente “soggetti terzi”
rispetto alla procedura attivata dal singolo contribuente.
Assunta l’autonomia delle singole procedure, nell’istanza presentata da un certo
richiedente devono essere indicati:
 i collegati alle attività finanziarie o patrimoniali estere oggetto di emersione;
o:
 i soggetti che, pur non presentando collegamenti con le attività estere, presentano
collegamenti con il richiedente in relazione ai redditi che formano oggetto di
emersione.
Esempio ‐> caso dei soci o associati se il richiedente è una società di persone o altro soggetto
trasparente, per natura o per opzione, che aderisce alla procedura nazionale.
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 6
Aspetti procedurali e operatività pratica
TITOLARI EFFETTIVI DI INVESTIMENTI ESTERI ‐ 3 di 4
La procedura per la regolarizzazione degli investimenti illecitamente detenuti
all’estero riguarda i soggetti residenti tenuti alla compilazione del modulo RW sono
le persone fisiche e i soggetti assimilati, nonché i titolari effettivi.
Per “titolare effettivo” si intende, in caso di società, la persona fisica o le persone fisiche che,
in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica, attraverso il possesso o il
controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale
sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore,
purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e
sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard
internazionali equivalenti.
Tale criterio si doveva ritenere soddisfatto se la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale (in concreto almeno il 26%). Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 7
Aspetti procedurali e operatività pratica
TITOLARI EFFETTIVI DI INVESTIMENTI ESTERI ‐ 4 di 4
Ai fini della determinazione della percentuale rilevante per essere considerato
“titolare effettivo” di società e di altre entità giuridiche, si devono necessariamente
computare anche le partecipazioni intestate ai familiari di cui all’art. 5, comma 5, del
Tuir e, quindi, quelle del coniuge e dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro
il secondo grado.
grado
primo
secondo
terzo
parenti in linea retta
parenti in linea collaterale


Genitori
Figli


Nonni
Nipoti (figli dei figli)


Bisnonni
Bisnipoti (figli dei nipoti da 
parte dei figli) ‐‐‐



Fratelli
Sorelle
Zii (fratelli e sorelle dei genitori) Nipoti (figli di fratelli e sorelle) Milano, 17 luglio 2015



affini
Suoceri
Generi
Nuore

Cognati
‐‐‐
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 8
Aspetti procedurali e operatività pratica
REGOLE OPERATIVE FINO ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO 2009
tenuto a disposizione
Immobile ubicato all’estero
non tassato all’estero
No
Quadro RW
tassato all’estero
Sì
Quadro RW
locato
Sì
Quadro RW
Suscettibile di plusvalenza imponibile
Sì
Quadro RW
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 9
Aspetti procedurali e operatività pratica
REGOLE OPERATIVE A PARTIRE DAL MODELLO UNICO 2010
tenuto a disposizione
Immobile ubicato all’estero
non tassato all’estero
Sì
Quadro RW
tassato all’estero
Sì
Quadro RW
locato
Sì
Quadro RW
Suscettibile di plusvalenza imponibile
Sì
Quadro RW
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 10
Aspetti procedurali e operatività pratica
PARTECIPAZIONE ESTERA ‐ OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE
Paolo Rossi deteneva e detiene una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una
società estera localizzata in un Paese White list che possedeva immobili all’estero, delle
obbligazioni estere e conti correnti bancari.
Paolo Rossi
(persona fisica italiana)
Sì, quadro RW per la partecipazione
+ 26%
Immobili all’estero
Società White list
Obbligazioni estere
Conti correnti esteri
Milano, 17 luglio 2015
No quadro RW
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 11
Aspetti procedurali e operatività pratica
PARTECIPAZIONE ESTERA ‐ OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE
Paolo Rossi deteneva e detiene una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una
società estera localizzata in un Paese non White list che possedeva sia un conto corrente
all’estero, sia delle obbligazioni estere e degli immobili all’estero.
Paolo Rossi
(persona fisica italiana)
+ 26%
Immobili all’estero
Società non White list
Obbligazioni estere
Conti correnti esteri
Milano, 17 luglio 2015
Sì quadro RW per tutti gli investimenti sottostanti
(con prospetto dettaglio)
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 12
Aspetti procedurali e operatività pratica
PARTECIPAZIONE ESTERA ‐ OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE
Paolo Rossi deteneva e detiene una partecipazione del 20% in una società non White list e
del 50% in una srl italiana che, a sua volta, deteneva il 50% della medesima società non
White list titolare di immobili all’estero, un conto corrente all’estero e di obbligazioni estere.
Paolo Rossi
(persona fisica italiana)
Partecipazione al 50% Srl italiana
50%
20%
Immobili all’estero
Società non white list
Obbligazioni estere
Partecipazione effettiva estera [20+(50% di 50)]=45
Conti correnti esteri
Milano, 17 luglio 2015
Sì quadro RW per tutti gli investimenti sottostanti
(con prospetto dettaglio)
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 13
Aspetti procedurali e operatività pratica
MONITORAGGIO FISCALE E VOLUNTARY DISCLOSURE
Con decorrenza dal 2015, è stata introdotta una procedura di “collaborazione volontaria”:
 per le violazioni al monitoraggio dei capitali;
 per le violazioni “interne” (cd. “voluntary domestica” o “interna”).
La collaborazione volontaria (voluntary disclosure) “estera” consente di regolarizzare le
violazioni relative agli obblighi dichiarativi e in materia di monitoraggio fiscale commessi fino
al 30 settembre 2014.
Il contribuente che si attiva, ha l’obiettivo di regolarizzare le violazioni riferite:
 al quadro RW ‐> omessa/parziale indicazione di investimenti (attività finanziarie e
patrimoniali) costituiti/detenuti all’estero;
 alle imposte collegate ‐> omessa indicazione sia dei redditi (nazionali) che sono serviti a
costituire la provvista per l’investimento estero, sia dei redditi (esteri) che hanno generato
gli investimenti esteri (dismissioni e/o frutti civili).
Tenere presenti anche Ivie e Ivafe degli anni 2012 e 2013. Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 14
Aspetti procedurali e operatività pratica
VOLUNTARY DISCLOSURE ‐ ASPETTI GENERALI
inerenti al MONTORAGGIO FISCALE
(art. 1, comma 1, della L. 15.12.2014, n. 186, che ha integrato il D.L. 28.6.1990, n. 167, convertito dalla L. 4.8.1990, n. 227)
VIOLAZIONI
SOGGETTI INTERESSATI
OGGETTO
DISCLOSURE ATTIVITÀ ESTERE
(scadenza: 30.9.2015)


persone fisiche
associazioni professionali


società semplici
enti non commerciali
Investimenti e/o attività finanziarie e patrimoniali
costituiti o detenuti all’estero nei periodi d’imposta accertabili
solo persone fisiche
(INTERNAZIONALE)
irregolarità nell’esposizione dei dati nel quadro RW
tutti i contribuenti
(NAZIONALE)
irregolarità nell’esposizione dei dati nazionali o domestici
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 15
Aspetti procedurali e operatività pratica
VOLUNTARY DISCLOSURE ‐ CAUSE OSTATIVE
RISCONTRO EVENTUALE AVVIO
NOTIFICA




accessi
accertamenti


ispezioni e/o verifiche
procedimenti di tipo penale
avviso di accertamento
specifiche richieste


questionari
contestazioni di violazioni
tenendo presente che non rilevano le eventuali
liquidazioni di imposta (ex art. 36‐ib del D.P.R. 600/73) e
nemmeno i cosiddetti controlli formali (ex art. 36‐ter del
D.P.R. 600/73)
FORMALE CONOSCENZA
anche da soggetti eventualmente collegati o solidalmente obbligati
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 16
Aspetti procedurali e operatività pratica
OPERATIVITÀ TRA I DUE TIPI DI VOLUNTARY DISCLOSURE
prima ipotesi
seconda ipotesi
Presenza di ricavi o proventi non dichiarati da una società per consentire il trasferimento all’estero di fondi a favore di una persona fisica (socio)
Socio
Voluntary disclosure internazionale per attività estere (quadro RW) e per i redditi finanziari
Società
Voluntary disclosure nazionale per la regolarizzazione o sanatoria delle dichiarazioni infedeli Presenza di oneri o costi dedotti da una società per consentire alla persona fisica (socio) di realizzare la provvista all’estero
Socio
Voluntary disclosure internazionale per attività estere (quadro RW) e per i redditi finanziari
Società
Voluntary disclosure nazionale per la regolarizzazione o sanatoria delle dichiarazioni infedeli Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 17
Aspetti procedurali e operatività pratica
REGOLE NEL RAPPORTO CON IL CLIENTE
IN SEDE DI INCARICO


OGGETTO DELLA POSIZIONE

VERIFICA PRESENZA CAUSE OSTATIVE

ANALISI DOCUMENTALE
RILEVAZIONE REDDITIVITÀ PERIODICA








Mandato o incarico professionale
Attestazione o dichiarazione inerente alla veridicità delle
notizie e/o delle informazioni fornite
Stati interessati
tipi di operazioni

accessi
accertamenti



anni e/o periodi interessati
soggetti collegati o coinvolti
ispezioni e/o verifiche
procedimenti di tipo penale
trasferimento fondi (bonifici o altri mezzi – tracciabilità)
atti di compravendita (beni mobili, immobili e altre attività)
provenienza beni (acquisizione, successione, donazione, ecc.)
da estratti conto bancari e da resoconti della gestione titoli
compravendita di titoli (trading) o altri contratti (‐> polizze)
partecipazioni in società (delibere societarie e adempimenti)
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri Aspetti procedurali e operatività pratica
PERIODI D’IMPOSTA DA REGOLARIZZARE
Redditi
Redditi
SE EVASIONE INFERIORE AI LIMITI DELLE SANZIONI PENALI
E ATTIVITÀ IN PAESI WHITE LIST O BLACK LIST CON ACCORDO
Dichiarazione infedele
dall’anno 2010
Dichiarazione omessa
dall’anno 2009
Quadro RW (violazioni)
dall’anno 2009
SE EVASIONE SUPERIORE AI LIMITI DELLE SANZIONI PENALI
E ATTIVITÀ IN PAESI BLACK LIST (senza accordo)
Dichiarazione infedele
dall’anno 2006
Dichiarazione omessa
dall’anno 2004
Quadro RW (violazioni)
dall’anno 2004
Milano, 17 luglio 2015
18
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 19
Aspetti procedurali e operatività pratica
PERIODI DA REGOLARIZZARE‐PAESI WHITE LIST E BLACK LIST CON ACCORDO
Termini di accertamento
Anno
Presentazione dichiarazione
infedele dichiarazione Omessa dichiarazione
2009
2010
‐‐‐
2015
2010
2011
2015
2016
2011
2012
2016
2017
2012
2013
2017
2018
2013
2014
2018
2019
2014
2015
2019
2020
Attenzione ‐>
il decreto Milleproroghe 2015 ha ridotto i termini per l’irrogazione delle
sanzioni delle violazioni inerenti modulo RW per i soggetti che aderiranno
alla collaborazione volontaria in relazione agli investimenti detenuti in Paesi
black list che hanno firmato con l’Italia l’accordo sullo scambio di
informazioni fiscali entro il 2 marzo 2015.
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 20
Aspetti procedurali e operatività pratica
REGOLARIZZAZIONI RW
Sanzione prevista
RW
Disclosure (sanzioni ridotte)
Rimpatrio‐
trasferimento in Italia o Ue (o See w.l.) [50%]
No rimpatrio [25%]
3%
1,50%
2,25%
SENZA ACCORDO
6%
3%
4,50%
CON ACCORDO
3%
1,50%
2,25
Paese
NON BLACK LIST
BLACK LIST
Determinate le sanzioni dovute, si beneficia dell’ulteriore abbattimento se definizione con:
 adesione all’invito al contraddittorio (recependo i conteggi dell’Ufficio) ‐> a 1/6;
 accertamento con adesione (per ridurre l’imponibile in contraddittorio) ‐> a 1/3.
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 21
Aspetti procedurali e operatività pratica
ABBATTIMENTO SANZIONI DA QUADRO RW INVESTIMENTI DETENUTI IN PAESE BLACK LIST SENZA accordo ‐ SENZA rimpatrio delle attività
Raddoppio dei termini di accertamento (art. 12, c.2‐bis, D.L. 78/2009)
Sì
Raddoppio delle sanzioni da omessa/infedele DR dal 2008 (art. 12, c. 2, D.L. 78/2009)
Sì
Sanzione da RW fissa al 3%
No
Riduzione del 50% delle sanzioni da RW
No
SANZIONI OPERATIVE PER QUADRO RW
Determinazione dei periodi di imposta ‐> art. 20, D.Lgs. 472/1997, tenuto conto del raddoppio dei termini per attività in Paesi black list ‐> art. 12, comma 2‐ter, D.L. 78/2009.
Periodo
Sanzione
Riduzione del 25% delle sanzioni
Riduzione a 1/3 per acquiescenza
Dal 2004 al 2007
5%
3,75% (75% del 5%)
1,25%
Dal 2008 al 2013
6%
4,50% (75% del 6%)
1,50%
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 22
Aspetti procedurali e operatività pratica
ABBATTIMENTO SANZIONI DA QUADRO RW INVESTIMENTI DETENUTI IN PAESE BLACK LIST SENZA accordo ‐ CON rimpatrio delle attività
Raddoppio dei termini di accertamento (art. 12, c.2‐bis, D.L. 78/2009)
Sì
Raddoppio delle sanzioni da omessa/infedele DR dal 2008 (art. 12, c. 2, D.L. 78/2009)
Sì
Sanzione da RW fissa al 3%
No
Riduzione del 50% delle sanzioni da RW
Sì
SANZIONI OPERATIVE PER QUADRO RW
Determinazione dei periodi di imposta ‐> art. 20, D.Lgs. 472/1997, tenuto conto del raddoppio dei termini per attività in Paesi black list ‐> art. 12, comma 2‐ter, D.L. 78/2009.
Periodo
Sanzione
Riduzione del 50% delle sanzioni
Riduzione a 1/3 per acquiescenza
Dal 2004 al 2007
5%
2,50% (50% del 5%)
0,833%
Dal 2008 al 2013
6%
3,00% (50% del 6%)
1,00%
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 23
Aspetti procedurali e operatività pratica
ABBATTIMENTO SANZIONI DA QUADRO RW INVESTIMENTI DETENUTI IN PAESE BLACK LIST CON accordo ‐ SENZA rimpatrio delle attività
Raddoppio dei termini di accertamento (art. 12, c.2‐bis, D.L. 78/2009)
No
Raddoppio delle sanzioni da omessa/infedele DR dal 2008 (art. 12, c. 2, D.L. 78/2009)
No
Sanzione da RW fissa al 3%
Sì
Riduzione del 50% delle sanzioni da RW
No
SANZIONI OPERATIVE PER QUADRO RW
Determinazione dei periodi di imposta ‐> art. 20, D.Lgs. 472/1997, tenuto conto del raddoppio dei termini per attività in Paesi black list ‐> art. 12, comma 2‐ter, D.L. 78/2009.
Periodo
Sanzione
Riduzione del 50% delle sanzioni
Riduzione a 1/3 per acquiescenza
Dal 2004 al 2013
3%
2,25% (75% del 5%)
0,75%
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 24
Aspetti procedurali e operatività pratica
ABBATTIMENTO SANZIONI DA QUADRO RW INVESTIMENTI DETENUTI IN PAESE BLACK LIST CON accordo ‐ CON rimpatrio delle attività
Raddoppio dei termini di accertamento (art. 12, c.2‐bis, D.L. 78/2009)
No
Raddoppio delle sanzioni da omessa/infedele DR dal 2008 (art. 12, c. 2, D.L. 78/2009)
No
Sanzione da RW fissa al 3%
Sì
Riduzione del 50% delle sanzioni da RW
Sì
SANZIONI OPERATIVE PER QUADRO RW
Determinazione dei periodi di imposta ‐> art. 20, D.Lgs. 472/1997, tenuto conto del raddoppio dei termini per attività in Paesi black list ‐> art. 12, comma 2‐ter, D.L. 78/2009.
Periodo
Sanzione
Riduzione del 50% delle sanzioni
Riduzione a 1/3 per acquiescenza
Dal 2004 al 2013
3%
1,50% (50% del 5%)
0,50%
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 25
Aspetti procedurali e operatività pratica
ABBATTIMENTO SANZIONI DA QUADRO RW INVESTIMENTI DETENUTI IN PAESE WHITE LIST CON e SENZA rimpatrio delle attività
Raddoppio dei termini di accertamento (art. 12, c.2‐bis, D.L. 78/2009)
No
Raddoppio delle sanzioni da omessa/infedele DR dal 2008 (art. 12, c. 2, D.L. 78/2009)
No
Sanzione da RW fissa al 3%
Sì
Riduzione del 50% delle sanzioni da RW
Sì
SANZIONI OPERATIVE PER QUADRO RW
Determinazione dei periodi di imposta ‐> art. 20, D.Lgs. 472/1997.
Periodo
Sanzione
Riduzione del 50% delle sanzioni
Riduzione a 1/3 per acquiescenza
Dal 2004 al 2013
3%
1,50% (50% del 5%)
0,50%
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 26
Aspetti procedurali e operatività pratica
SANZIONI PER LE DICHIARAZIONI
Paese
Sanzioni ordinarie
Sanzioni ridotte con VD
Sanzioni finali con adesione
Black list
senza accordo
infedele dichiarazione
133% fino al 2007
99,75%
16,62%
267% dal 2008
200,25%
33,38%
Black list
senza accordo omessa dichiarazione
160% fino al 2007
120%
20,00%
320% dal 2008
240%
40,00%
White list o Black list con accordo
infedele dichiarazione
133%
99,75%
16,62%
White list o Black list con accordo omessa dichiarazione
160%
120%
20%
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 27
Aspetti procedurali e operatività pratica
VIOLAZIONI RW – VOLUNTARY DISCLOSURE O RAVVEDIMENTO OPEROSO?
VIOLAZIONI MODULO RW ‐ CASO DI SOMME DETENUTE IN UN PAESE A FISCALITÀ PRIVILEGIATA CHE HA STIPULATO UN ACCORDO CON L’ITALIA
Situazione
Ravvedimento operoso
Voluntary disclosure
Caratteristiche
è il contribuente a decidere quando e cosa sanare
Necessaria autodenuncia per tutte le violazioni da RW
Attività del contribuente
presentazione modulo RW e versamento sanzioni ridotte
presentazione istanza entro il 30.9.2015 e documentazione
Attività dell’Agenzia
eventuale controllo posizione
del contribuente
determinazione sanzione e notifica atto di contestazione
Sanzioni applicabili
art. 5 DL 167/90 (dal 6% al 30% importo non indicato)
art. 5 DL 167/90
importo non indicato)
Riduzione sanzioni
1/8 del minimo per RW 2014; 1/7 del minimo RW 2013; 1/6 del minimo RW antecedenti
1/3 per tutte le annualità
Milano, 17 luglio 2015
(1,5%
segue
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 28
Aspetti procedurali e operatività pratica
VIOLAZIONI RW – VOLUNTARY DISCLOSURE O RAVVEDIMENTO OPEROSO?
VIOLAZIONI MODULO RW ‐ CASO DI SOMME DETENUTE IN UN PAESE A FISCALITÀ PRIVILEGIATA CHE HA STIPULATO UN ACCORDO CON L’ITALIA
Situazione
Ravvedimento operoso
Voluntary disclosure
Constatazione con PVC
riduzione a 1/5 del minimo
voluntary disclosure preclusa
Cumulo giuridico
non applicabile (*)
applicabile
Compensazione
Sì
No
Rateazione
No
n. 3 rate mensili
Effetti penali
violazioni prive di rilievo penale
violazioni prive di rilievo penale
Preclusioni
notifica atto di contestazione della specifica violazione
inizio del controllo fiscale o del procedimento penale
(*) il cumulo giuridico non può essere applicato in modo autonomo dal contribuente in sede
di ravvedimento operoso, in quanto si tratta di un istituto riservato all’Amministrazione
finanziaria, presentando aspetti tecnico‐discrezionali
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 29
Aspetti procedurali e operatività pratica
COME FARE A DETERMINARE GLI IMPONIBILI?
1
Individuare modalità e date di trasferimento o di costituzione delle
somme o delle disponibilità all’estero ‐> valutazione e analisi della
rilevanza reddituale
2
Formazione planning annuale del possesso delle attività all’estero ‐>
individuazione e/o valutazione e analisi dei rendimenti (effettivi o
forfettari)
3
Formazione del planning annuale delle eventuali dismissioni o del
diverso utilizzo delle attività all’estero ‐> valutazione e analisi effetti
sui rendimenti
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 30
Aspetti procedurali e operatività pratica
IMPONIBILI CON IL METODO ANALITICO
1
Necessità di rilevare in maniera dettagliata ogni possibile reddito
2
Procedere ad associare a singolo reddito l’inerente aliquota d’imposta
Se dividendi di partecipazioni qualificate Rilevare imposte dal concorso parziale alla
formazione del reddito complessivo
Se dividendi di partecipazioni non qualificate Conteggiare l’entità dell’imposta sostitutiva
Se interessi o altri redditi similari
Determinare entità delle ritenuta alla fonte
Redditi diversi e proventi Paesi Black list
Rilevare imposte dal concorso integrale alla
formazione del reddito complessivo
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 31
Aspetti procedurali e operatività pratica
COME DETERMINARE GLI IMPONIBILI CON OPZIONE AL FORFAIT DEL 5%? Coloro che aderiscono alla procedura devono:
 in generale ‐> individuare analiticamente gli investimenti esteri, i redditi non
dichiarati e le imposte dovute;
 per i redditi esteri, se la media della consistenza delle attività finanziarie detenute
all’estero al termine di ciascun anno è minore o uguale a € 2.000.000 ‐> istanza di
determinazione forfettaria:
 del reddito ‐> coefficiente di redditività del 5% applicato al valore complessivo
della consistenza al 31/12 di ciascun anno;
 dell’Irpef ‐> applicando aliquota del 27%.
(?) forfait non applicabile agli investimenti patrimoniali (immobili, ecc.).
Tassazione pari all’1,35% (cioè 5% x 27%) sul valore dell’attivo finanziario che avrebbe
dovuto essere indicato nel quadro RW.
Conveniente nel caso siano stati ottenuti redditi superiori nei periodi oggetto di disclosure o
anche in assenza di documentazione sufficiente per vincere la presunzione secondo cui:
Entità investimenti in Paesi black list = redditi evasi in Italia.
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 32
Aspetti procedurali e operatività pratica
VIOLAZIONI
QUADRO RW
Riduzione di base ‐> 25%
Riduzione maggiorata ‐> 50% se comportamento trasparente (trasferimento attività in Italia, Ue o Stati See / autorizzazione all’intermediario estero a trasmettere dati alle autorità finanziarie italiane)
COLLABORAZIONE VOLONTARIA ESTERA
(persone fisiche e soggetti assimilati) REDDITI EVASI PRODOTTI ALL’ESTERO
REDDITI EVASI IN ITALIA
PER REALIZZARE INVESTIMENTI ESTERI
tassazione FORFETARIA se non superiore a €
2.000.000
tassazione ORDINARIA
obbligo documentazione analitica [no anonimato] + IMPOSTE e INTERESSI (misura intera) + SANZIONI RIDOTTE
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 33
Aspetti procedurali e operatività pratica
CONTENUTO ISTANZA PER AVVIO PROCEDURA
Dati contribuente o del suo rappresentante
Dati del professionista incaricato
Dati dei soggetti o altri contribuenti collegati
Attività estere ‐> Maggiori imponibili ‐> Nuovi o conseguenti all’estero
Prospetti di dettaglio
Riguardanti le
documentazione
situazioni
Milano, 17 luglio 2015
effettive
e
la
inerente
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 34
Aspetti procedurali e operatività pratica
ESEMPIO DI REDAZIONE DELL’ISTANZA (parte numerica ‐> 1 di 5)
CASO
Si consideri l’ipotesi di un contribuente che detiene un deposito e un
conto corrente in Svizzera da più di vent’anni (il cui saldo all’inizio
dell’anno 2009 ammontava a € 2.100,000,00), sul quale ogni anno:
• maturano proventi dagli investimenti (stabiliti, per comodità di
esemplificazione, in € 50.000,00 annui);
• vengono accreditate pensioni derivanti dalla propria attività
lavorativa estera (complessivamente pari, sempre per comodità di
esemplificazione, a € 50.000,00 annui);
tenendo presente che il conto corrente:
 risulta intestato, in maniera fittizia, ad una società delle Bermude.
 al momento dell’emersione (30 settembre 2015) ha un saldo
complessivamente pari a € 3.000.000,00.
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 35
Aspetti procedurali e operatività pratica
ESEMPIO DI REDAZIONE DELL’ISTANZA (parte numerica ‐> 2 di 5)
CONSIDERAZIONI ‐> Dai dati indicati si rileva che:
• la Svizzera è un Paese black list, anche se, ai fini della collaborazione volontaria
(voluntary disclosure) si deve considerare un Paese black list con accordo;
• Bermuda deve essere considerato, a tutti gli effetti, un Paese black list.
Sussiste la possibilità di regolarizzare il conto corrente (e, quindi, non il veicolo
interposto: la società delle Bermude), con il vantaggio di non subire il raddoppio dei
termini e delle sanzioni previsti per i Paesi black list, dal momento che la Svizzera ha
firmato l’accordo per lo scambio di informazioni entro il 2 marzo 2015.
Ne deriva, di conseguenza, la necessità di dover regolarizzare gli anni:
• dal 2009 al 2013, per le violazioni per omessa indicazione del conto corrente del
quadro RW;
• dal 2010 al 2013, per le violazioni inerenti all’omessa dichiarazione e tassazione
di redditi;
salvo il raddoppio del periodo derivante da un’eventuale segnalazione dell’Agenzia
delle entrate alla Procura della Repubblica per il superamento delle soglie previste.
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 36
Aspetti procedurali e operatività pratica
ESEMPIO DI REDAZIONE DELL’ISTANZA (parte numerica ‐> 3 di 5)
La situazione delle disponibilità finanziarie sul conto corrente svizzero, tenendo
presente, come detto, che il saldo al momento dell’emersione è complessivamente
pari a € 3.000.000,00, può essere così schematizzata:
L’istanza da inviare all’Agenzia delle entrate, per quanto concerne i dati di dettaglio
delle attività estere oggetto di collaborazione volontaria, deve risultare formulata
come di seguito riprodotto:
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri Aspetti procedurali e operatività pratica
ESEMPIO DI REDAZIONE DELL’ISTANZA (parte numerica ‐> 4 di 5)
Milano, 17 luglio 2015
37
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 38
Aspetti procedurali e operatività pratica
ESEMPIO DI REDAZIONE DELL’ISTANZA (parte numerica ‐> 5 di 5)
Inoltre, deve essere anche inviata la
relazione di accompagnamento
della richiesta di collaborazione volontaria deve
risultare idonea a rappresentare in modo
analitico, per ciascuna annualità d’imposta
oggetto
di
collaborazione,
i
dati
schematicamente riportati nella richiesta in modo
da fornire tutte le notizie di supporto atte a
rendere gli stessi intellegibili.
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 39
Aspetti procedurali e operatività pratica
CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Inquadramento giuridico delle attività estere
Origine delle attività estere
Variazioni intervenute nel valore patrimoniale
Individuazione dei soggetti collegati
Ubicazione delle attività estere
Rilevazione analitica delle attività finanziarie e patrimoniali
In pratica, la relazione di accompagnamento della richiesta di
collaborazione volontaria deve risultare idonea a rappresentare
in modo analitico, per ciascuna annualità d’imposta oggetto di
collaborazione, i dati schematicamente riportati nella richiesta.
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 40
Aspetti procedurali e operatività pratica
ITER OPERATIVO – 1 di 3
CONTRIBUENTE
Eventuale successiva richiesta di documenti o precisazioni o informazioni cui deve seguire coerente risposta
Inoltra istanza e documentazione
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Ricostruzione posizione fiscale
Calcolo maggiori imposte
Invito a comparire per analisi e valutazione
Definizioni sanzioni in misura ridotta (75 p 50%)
Sanzioni monitoraggio (75 o 50%)
Possibilità definire sanzioni in misura di 1/3
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 41
Aspetti procedurali e operatività pratica
ITER OPERATIVO – 2 di 3
ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE
Atto di constatazione e irrogazione sanzione
(sanzione ridotta ad 1/3)
Invito (ex art. 5.comma 1, del D.Lgs. 218/1997)
Acquiescenza all’adesione
(sanzione ridotta ad 1/3)
Milano, 17 luglio 2015
Istanza di accertamento con adesione
Istanza di Acquiescenza all’invito
(sanzione ridotta ad 1/6)
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri Aspetti procedurali e operatività pratica
ITER OPERATIVO – 3 di 3
TERMINI PER VERSAMENTO 15 giorni prima della data di comparizione
20 giorni dell’atto di adesione
Entro il termine per il ricorso (sanzioni RW)
viene meno la voluntary disclosure
CONSEGUENZE DEL MANCATO VERSAMENTO
Vengono meno gli effetti premiali
Notifica dell’atto di accertamento conseguente
Eventuale comunicazione all’autorità giudiziaria
Milano, 17 luglio 2015
42
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 43
Aspetti procedurali e operatività pratica
CONSEGUENZE DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE
DICHIARAZIONI ANNI 2014 E 2015
MANTENIMENTO ATTIVITÀ ALL’ESTERO
inserimento redditi finanziari esteri
compilazione del quadro RW per le attività estere
si rende operativo il regime dichiarativo
oppure, in alternativa:
mandato a fiduciaria per l’amministrazione / incasso
oppure:
RIMPATRIO o TRASFERIMENTO IN ITALIA o UE si rende operativo il rimpatrio fisico
oppure, in alternativa:
rimpatrio giuridico
Milano, 17 luglio 2015
Intestazione fiduciaria
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 44
Aspetti procedurali e operatività pratica
REATI FISCALI E VOLUNTARY DISCLOSURE
REATI FISCALI CHE VENGONO CERTAMENTE SANATI, oltre a riciclaggio (art. 648‐bis del c.p.) e autoriciclaggio (art. 648‐ter del c.p.)
Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo
documentazione falsa (art. 2 del D.Lgs. 74/2000)
di
Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di altri
artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000)
Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000)
Dichiarazione omessa (art. 5 del D.Lgs. 74/2000)
Omesso versamento ritenute certificate (art. 10‐bis del
D.Lgs. 74/2000)
Omesso versamento Iva (art. 10‐ter del D.Lgs. 74/2000)
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 45
Aspetti procedurali e operatività pratica
REATI FISCALI E VOLUNTARY DISCLOSURE
emissione di fatture false o per operazioni inesistenti
(art. 8 del D.Lgs. 74/2000)
REATI FISCALI CHE SONO ESCLUSI DALLA SANATORIA
occultamento o distruzione di documenti contabili (art.
10 del D.Lgs. 74/2000)
indebite compensazioni (art. 10‐quater del D.Lgs.
74/2000)
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
(art. 11 del D.Lgs. 74/2000)
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 46
Aspetti procedurali e operatività pratica
MODELLO O QUADRO RW? 1 di 2
L’orientamento degli Uffici pare essere quello di considerare il termine ordinario di
decadenza della contestazione della violazione dell'obbligo di compilare il modulo il
quinto anno successivo a quello in cui il modulo doveva essere presentato (art. 20,
comma 1, prima parte, del D.Lgs. 472/1997).
Ne deriva, quindi, che nel 2015 sarebbero ancora contestabili le sanzioni:
 per modello Unico 2010 (relativo ai 2009);
e, nei casi di attività detenute in Paesi black list:
 per modello Unico 2005 (relativo al 2004).
Si verifica, pertanto, uno sfasamento temporale, dato che, per l'Iva e i redditi, il termine di decadenza ordinario è fissato al quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (quinto anno solo in caso di omessa presentazione).
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 47
Aspetti procedurali e operatività pratica
MODELLO O QUADRO RW? 2 di 2
Per la Corte di Cassazione
(sentenza n. 24009/2013 e sentenza 26848/2014) invece, vale l'eccezione contenuta nel comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs. 472/1997, che
fa riferimento al
«diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi» perché il modulo RW, per effetto dell'art. 6 del D.L. 167/1990, serve anche per
l'accertamento dei redditi.
Pertanto, secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione:
 i modelli Unico 2010 o Unico 2005 sarebbero ancora contestabili, per le violazioni del
quadro RW, solo in caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 altrimenti sarebbero contestabili i modelli Unico 2011 e Unico 2007.
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 48
Aspetti procedurali e operatività pratica
TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL QUADRO RW
L’Agenzia delle entrate, nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, ha precisato che
le violazioni riguardanti il quadro RW hanno natura tributaria e per le stesse è, quindi, possibile provvedere alla
regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso.
Conseguentemente si deve ritenere ammesso il RAVVEDIMENTO OPEROSO anche per il
quadro RW ‐> A quale costo?
ATTENZIONE ‐> presupposto indispensabile per poter far ricorso al ravvedimento operoso nei
più ampi termini previsti dalle lett. b‐bis), b‐ter), b‐quater) dell’art. 13,
comma 1, D.Lgs. 472/97, è la valida presentazione della dichiarazione per il
periodo di imposta considerato, in quanto la legge di stabilità 2015 (L.
190/2014) non ha modificato la successiva lett. c) del medesimo comma 1
che sana l’omissione della dichiarazione solamente nell’ipotesi di
presentazione della medesima entro 90 giorni dalla scadenza del termine
originario previsto.
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 49
Aspetti procedurali e operatività pratica
CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO
1) dichiarazione tardiva o integrativa di quella da presentarsi entro il 30 settembre
o entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario per la dichiarazione dei
redditi con il quadro RW non presentato alla scadenza o presentato in modo
incompleto
Sanzione per dichiarazione
 € 25,00 (1/10 di € 258,00)*
 sanzione ex art. 13 D.Lgs. 471/97 a cui applicare la misura della riduzione corrispondente al periodo di tempo trascorso tra il termine di versamento e la data della regolarizzazione, oltre al pagamento dell’imposta e degli interessi
Sanzione per quadro RW
 € 25,80 o € 25,00 (1/10 di € 258,00)
* sanzione che non dovrebbe essere dovuta per dichiarazione integrativa finalizzata a sanare solo l’omessa o incompleta compilazione del modulo RW.
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 50
Aspetti procedurali e operatività pratica
CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO
2) dichiarazione integrativa presentata oltre il termine di 90 giorni, ma entro il
termine per presentazione dichiarazione relativa all’anno successivo a quello
nel corso del quale è stata commessa la violazione (30 settembre anno + 1)
Sanzione per dichiarazione
 € 32,00, se non sono dovute imposte (1/8 di € 258,00)*
 12,50% (1/8 del 100% aumentato di 1/3 se i redditi sono
prodotti all’estero) dell’imposta dovuta a titolo di sanzione,
oltre al pagamento dell’imposta e degli interessi
 25% (1/8 del 200% se le attività e gli investimenti esteri non
indicati nel quadro RW sono detenuti in un Paese black list)
dell’imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento
dell’imposta e degli interessi
Sanzione per quadro RW
 0,38% o 0,75% (1/8 del 3% o 6% degli importi non indicati nel
quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in
Paesi black list)
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 51
Aspetti procedurali e operatività pratica
CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO
3) dichiarazione integrativa presentata entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata
commessa la violazione (30 settembre anno + 2)
Sanzione per dichiarazione
 € 36,00, se non sono dovute imposte (1/7 di € 258,00)*
 14,29% (1/7 del 100% aumentato di 1/3 se i redditi sono
prodotti all’estero) dell’imposta dovuta a titolo di sanzione,
oltre al pagamento dell’imposta e degli interessi
 28,57% (1/7 del 200% se le attività e gli investimenti esteri non
indicati nel quadro RW sono detenuti in un Paese black list)
dell’imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento
dell’imposta e degli interessi
Sanzione per quadro RW
 0,43% o 0,86% (1/7 del 3% o 6% degli importi non indicati nel
quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in
Paesi black list)
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 52
Aspetti procedurali e operatività pratica
CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO
4) dichiarazione integrativa presentata oltre il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della commessa la violazione
(30 settembre anno XXX + 3 e fino alla decadenza dal potere di accertamento)
Sanzione per dichiarazione
 € 43,00, se non sono dovute imposte (1/6 di € 258,00)*
 16,67% (1/6 del 100% aumentato di 1/3 se i redditi sono prodotti all’estero) dell’imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell’imposta e degli interessi
 33,33% (1/6 del 200% se le attività e gli investimenti esteri non
indicati nel quadro RW sono detenuti in un Paese black list)
dell’imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento
dell’imposta e degli interessi
Sanzione per quadro RW
 0,5% o 1% (1/6 del 3% o 6% degli importi non indicati nel
quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in
Paesi black list)
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 53
Aspetti procedurali e operatività pratica
CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO
5) dichiarazione integrativa presentata successivamente alla constatazione della
violazione ai sensi dell'art. 24 della L. 7 gennaio 1929, n. 4 e fino alla notifica
dei relativi atti di liquidazione o di accertamento
Sanzione per dichiarazione
 € 51,00, se non sono dovute imposte (1/5 di € 258)*
 20% (1/5 del 100% aumentato di 1/3 se i redditi sono prodotti
all’estero) dell’imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al
pagamento dell’imposta e degli interessi
 40% (1/5 del 200% se le attività e gli investimenti esteri non
indicati nel quadro RW sono detenuti in un Paese black list)
dell’imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento
dell’imposta e degli interessi
Sanzione per quadro RW
 0,6% o 1,2% (1/5 del 3% o del 6% degli importi non indicati nel
quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in
Paesi black list)
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 54
Aspetti procedurali e operatività pratica
CONSIDERAZIONI CUI SI RIMANDA PER UN’ATTENTA ANALISI
La natura tributaria delle sanzioni da omessa/irregolare compilazione del quadro
RW è stata affermata sia dall’Agenzia delle entrate (circolare n. 9/E del 30 gennaio
2002‐par. 1.14), sia dalla Corte di Cassazione (sentenze 23 ottobre 2013, n. 24009 e
18 dicembre 2014, n. 26848) con la conseguenza che a queste ultime può
sicuramente applicarsi l’istituto del ravvedimento operoso secondo le indicazioni
fornite dalla stessa Agenzia con le circolari n. 48/E del 17 novembre 2009 e n. 49/E
del 23 novembre 2009 ed integrate con le successive circolari n. 11/E del 12 marzo
2010 e n. 45/E del 13 settembre 2010.
Specificamente, nella circolare n. 11/E/2010 sono presenti alcune regole per
l’applicazione dell’istituto del ravvedimento alle violazioni relative al monitoraggio
fiscale, regole che, pur facendo riferimento alla dichiarazione dei redditi per l’anno
2008, restano tutt’oggi ancora valide (anzi le possibilità per potersene avvalere
devono ritenersi incrementate a seguito delle modifiche apportate dalla legge di
stabilità 2015 che ha consentito un’applicazione maggiore della regolarizzazione
spontanea, anche nel caso di contestazioni già a conoscenza del soggetto passivo).
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 55
Aspetti procedurali e operatività pratica
TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA
Un contribuente nel 2013 trasferisce formalmente la residenza in Italia dalla Svizzera,
mantenendo all’estero disponibilità finanziarie. Nel 2014 presenta il Modello UNICO per
l’anno d’imposta 2013 omettendo il quadro RW. Per il 2013, può aderire esclusivamente alla
procedura di collaborazione volontaria o può anche ricorrere al ravvedimento operoso?
Le violazioni del quadro RW possono essere regolarizzate tramite l’istituto del
ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, conformemente ai
chiarimenti già resi nelle circolari n. 9/E del 2002, n. 48/E del 2009, n. 11/E del 2010 e
n. 38/E del 2013, a condizione che la dichiarazione dei redditi cui la violazione si
riferisce sia stata validamente presentata.
Nel caso prospettato, il contribuente, presentando il Modello UNICO 2014 per l’anno
2013, ha adempiuto agli obblighi dichiarativi previsti dall’art. 1 del D.P.R. 600/1973 e
può, pertanto, integrare il contenuto della dichiarazione presentando il modulo RW e
avvalersi ai fini sanzionatori, peraltro, delle disposizioni previste citato art. 13, come
modificato dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190.
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 56
Aspetti procedurali e operatività pratica
SOMME EREDITATE IN ANNUALITÀ NON PIÙ SOTTOPONIBILI A CONTROLLO Di quale istituto potrà avvalersi un contribuente italiano che detiene conti in Svizzera costituiti
da eredità e evasione aziendale da oltre 30 anni?
Il contribuente può avvalersi di entrambi gli istituti messi attualmente a disposizione
dall’ordinamento giuridico, secondo la propria valutazione soggettiva in merito a
quale dei due possa si può considerare maggiormente vantaggioso per regolarizzare
la propria posizione fiscale.
Il contribuente deve valutare la propria posizione tenendo anche conto del fatto che
la Svizzera, Paese presso cui continua a detenere le attività di natura finanziaria, ha
firmato un accordo con l’Italia per lo scambio automatico delle informazioni in linea
con l’art. 26 del Modello OCSE. Pertanto, ai soli fini della procedura di collaborazione
volontaria, in materia di raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento e per
l’atto di contestazione, nonché delle sanzioni (3% anziché 6%).
Gli elencati effetti premiali, se il contribuente mantiene le attività nella
Confederazione Elvetica, deve rilasciare all’intermediario presso cui detiene le attività
il cosiddetto waiver (autorizzazione a trasmettere, a richiesta dell’autorità fiscale
italiana, tutti i dati concernenti l’attività oggetto della procedura).
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 57
Aspetti procedurali e operatività pratica
QUANTIFICAZIONI CONTO TITOLI IN VALUTA ESTERA Nel caso in cui non si sia in grado di determinare il tasso di cambio di conti titoli detenuti in
valuta estera deve essere utilizzato il tasso medio di cambio o il tasso al 31 dicembre?
Per la determinazione del controvalore in euro delle attività presenti su di un conto
titoli in valuta estera acceso presso un istituto bancario estero, ai fini del
monitoraggio fiscale si deve fare riferimento:
 fino al periodo d’imposta 2012 ‐> cambio medio annuale, secondo le indicazioni
riportate nella circolare n. 45 del 2010, richiamata anche dalle istruzioni relative
alla compilazione del quadro RW (e prima modulo RW) del Modello UNICO;
 dal periodo d’imposta 2013 ‐> il cambio medio mensile, secondo quanto disposto
dal Provvedimento 18 dicembre 2013 e dalla circolare n. 38/E del 2013. Infatti, dal
periodo d’imposta 2013, nel quadro RW è richiesta l’indicazione del valore
iniziale e del valore finale dell’investimento. Per cui:
 investimento detenuto per l’intero anno ‐> utilizzare i cambi al 31 dicembre
rispettivamente dell’anno precedente e di quello di detenzione dell’investimento;
 se effettuato o cessato durante l’anno ‐> utilizzare il cambio relativo al mese di
costituzione o di dismissione dell’investimento.
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 58
Aspetti procedurali e operatività pratica
PRELIEVI NON GIUSTIFICATI OPERATI SU CONTI CORRENTI ESTERI Sul piano generale, come devono essere considerati ai fini della collaborazione volontaria i
prelievi non giustificati operati sui c/c esteri dai contribuenti?
I prelievi non cadenzati di importo consistente o superiori alla redditività annuale
delle attività presenti sul conto e che avvengono pur in presenza di cospicui
versamenti per contanti, si ritiene che, nella maggior parte dei casi, l’impiego degli
importi in contanti prelevati possa ricondursi alla trasformazione patrimoniale:
 per acquisto di immobili o imbarcazioni, gioielli e simili o per ristrutturazioni;
 a donazioni o liberalità a favore di terzi;
costituiscono impieghi in qualche misura dimostrabili anche attraverso una
molteplicità di elementi, anche indiretti.
Il rifiuto di fornire spiegazioni in ordine ai prelevamenti di elevato importo che
intaccano la consistenza patrimoniale media illecitamente detenuta all’estero,
potrebbe comportare l’esclusione dalla procedura per incompletezza della stessa.
Infatti, la mancata dimostrazione del rientro in Italia delle somme o del loro utilizzo
può essere indicativa del fatto che dette somme siano servite per costituire o
acquistare un’ulteriore attività estera indebitamente non ricompresa nella procedura.
Milano, 17 luglio 2015
VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri Aspetti procedurali e operatività pratica
Grazie
per l’attenzione
prestata
Milano, 17 luglio 2015
59
Scarica

VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO