VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 1 Aspetti procedurali e operatività pratica VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri Aspetti procedurali e operatività pratica N.B.: l'impostazione del materiale è stata attuata per costituire «dispensa» dell'incontro di studio e non come supporto di mera proiezione. In ogni caso, si pone in evidenza che l'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Milano, 17 luglio 2015 Relazione di Giancarlo Modolo VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 2 Aspetti procedurali e operatività pratica OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE Gli investimenti sono beni patrimoniali collocati all’estero suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia, i quali devono sempre risultare indicate nel quadro RW indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta. A titolo esemplificativo, devono essere indicati: gli immobili situati all’estero o i diritti reali (usufrutto o nuda proprietà); le quote di immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (comproprietà o multiproprietà); gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato; le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia. N.B.: le attività patrimoniali detenute all’estero devono essere indicate nel quadro RW anche se immesse in cassette di sicurezza. Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 3 Aspetti procedurali e operatività pratica OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE Devono costituire oggetto di monitoraggio fiscale anche le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, se il contribuente risulta essere “titolare effettivo”. Attenzione ‐> si devono considerare, ai fini del monitoraggio, come “detenuti all’estero” anche i beni immobili che sono ubicati in Italia, ma che sono posseduti per il tramite: fiduciarie estere; o: di un soggetto interposto residente all’estero. N.B.: poiché il quadro RW riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all’estero detenuti nel periodo d’imposta, è necessario compilarlo anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (ad es.: una unità immobiliare che è stata venduta nel corso dell’anno). Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 4 Aspetti procedurali e operatività pratica TITOLARI EFFETTIVI DI INVESTIMENTI ESTERI ‐ 1 di 4 quadro RW ‐> sia possessori formali di investimenti, sia coloro che, pur non possessori diretti, ma soggetti collegati, sono valutati come titolari effettivi (art. 4 DL 167/90). TELEFISCO 2015 ‐> I soggetti collegati si possono identificare in tutti quei soggetti che: hanno una “posizione rilevante” ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale rispetto alle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione; ovvero: coloro i quali presentano un collegamento con il reddito sottratto ad imposizione evidenziato. Al ricorrere delle condizioni previste dalle disposizioni in materia di collaborazione volontaria, ciascun richiedente può presentare l’istanza di adesione alla procedura, per la propria posizione. Il richiedente, quindi, agisce autonomamente e potrebbe non essere a conoscenza dell’avvio della medesima procedura da parte di soggetti collegati per la medesima violazione. Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 5 Aspetti procedurali e operatività pratica TITOLARI EFFETTIVI DI INVESTIMENTI ESTERI ‐ 2 di 4 quadro RW ‐> sia possessori formali di investimenti, sia coloro che, pur non possessori diretti, ma soggetti collegati, sono valutati come titolari effettivi (art. 4 DL 167/90). I soggetti collegati da indicare nel modello, pertanto, sono necessariamente “soggetti terzi” rispetto alla procedura attivata dal singolo contribuente. Assunta l’autonomia delle singole procedure, nell’istanza presentata da un certo richiedente devono essere indicati: i collegati alle attività finanziarie o patrimoniali estere oggetto di emersione; o: i soggetti che, pur non presentando collegamenti con le attività estere, presentano collegamenti con il richiedente in relazione ai redditi che formano oggetto di emersione. Esempio ‐> caso dei soci o associati se il richiedente è una società di persone o altro soggetto trasparente, per natura o per opzione, che aderisce alla procedura nazionale. Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 6 Aspetti procedurali e operatività pratica TITOLARI EFFETTIVI DI INVESTIMENTI ESTERI ‐ 3 di 4 La procedura per la regolarizzazione degli investimenti illecitamente detenuti all’estero riguarda i soggetti residenti tenuti alla compilazione del modulo RW sono le persone fisiche e i soggetti assimilati, nonché i titolari effettivi. Per “titolare effettivo” si intende, in caso di società, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti. Tale criterio si doveva ritenere soddisfatto se la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale (in concreto almeno il 26%). Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 7 Aspetti procedurali e operatività pratica TITOLARI EFFETTIVI DI INVESTIMENTI ESTERI ‐ 4 di 4 Ai fini della determinazione della percentuale rilevante per essere considerato “titolare effettivo” di società e di altre entità giuridiche, si devono necessariamente computare anche le partecipazioni intestate ai familiari di cui all’art. 5, comma 5, del Tuir e, quindi, quelle del coniuge e dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado. grado primo secondo terzo parenti in linea retta parenti in linea collaterale Genitori Figli Nonni Nipoti (figli dei figli) Bisnonni Bisnipoti (figli dei nipoti da parte dei figli) ‐‐‐ Fratelli Sorelle Zii (fratelli e sorelle dei genitori) Nipoti (figli di fratelli e sorelle) Milano, 17 luglio 2015 affini Suoceri Generi Nuore Cognati ‐‐‐ VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 8 Aspetti procedurali e operatività pratica REGOLE OPERATIVE FINO ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO 2009 tenuto a disposizione Immobile ubicato all’estero non tassato all’estero No Quadro RW tassato all’estero Sì Quadro RW locato Sì Quadro RW Suscettibile di plusvalenza imponibile Sì Quadro RW Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 9 Aspetti procedurali e operatività pratica REGOLE OPERATIVE A PARTIRE DAL MODELLO UNICO 2010 tenuto a disposizione Immobile ubicato all’estero non tassato all’estero Sì Quadro RW tassato all’estero Sì Quadro RW locato Sì Quadro RW Suscettibile di plusvalenza imponibile Sì Quadro RW Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 10 Aspetti procedurali e operatività pratica PARTECIPAZIONE ESTERA ‐ OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE Paolo Rossi deteneva e detiene una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una società estera localizzata in un Paese White list che possedeva immobili all’estero, delle obbligazioni estere e conti correnti bancari. Paolo Rossi (persona fisica italiana) Sì, quadro RW per la partecipazione + 26% Immobili all’estero Società White list Obbligazioni estere Conti correnti esteri Milano, 17 luglio 2015 No quadro RW VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 11 Aspetti procedurali e operatività pratica PARTECIPAZIONE ESTERA ‐ OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE Paolo Rossi deteneva e detiene una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una società estera localizzata in un Paese non White list che possedeva sia un conto corrente all’estero, sia delle obbligazioni estere e degli immobili all’estero. Paolo Rossi (persona fisica italiana) + 26% Immobili all’estero Società non White list Obbligazioni estere Conti correnti esteri Milano, 17 luglio 2015 Sì quadro RW per tutti gli investimenti sottostanti (con prospetto dettaglio) VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 12 Aspetti procedurali e operatività pratica PARTECIPAZIONE ESTERA ‐ OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE Paolo Rossi deteneva e detiene una partecipazione del 20% in una società non White list e del 50% in una srl italiana che, a sua volta, deteneva il 50% della medesima società non White list titolare di immobili all’estero, un conto corrente all’estero e di obbligazioni estere. Paolo Rossi (persona fisica italiana) Partecipazione al 50% Srl italiana 50% 20% Immobili all’estero Società non white list Obbligazioni estere Partecipazione effettiva estera [20+(50% di 50)]=45 Conti correnti esteri Milano, 17 luglio 2015 Sì quadro RW per tutti gli investimenti sottostanti (con prospetto dettaglio) VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 13 Aspetti procedurali e operatività pratica MONITORAGGIO FISCALE E VOLUNTARY DISCLOSURE Con decorrenza dal 2015, è stata introdotta una procedura di “collaborazione volontaria”: per le violazioni al monitoraggio dei capitali; per le violazioni “interne” (cd. “voluntary domestica” o “interna”). La collaborazione volontaria (voluntary disclosure) “estera” consente di regolarizzare le violazioni relative agli obblighi dichiarativi e in materia di monitoraggio fiscale commessi fino al 30 settembre 2014. Il contribuente che si attiva, ha l’obiettivo di regolarizzare le violazioni riferite: al quadro RW ‐> omessa/parziale indicazione di investimenti (attività finanziarie e patrimoniali) costituiti/detenuti all’estero; alle imposte collegate ‐> omessa indicazione sia dei redditi (nazionali) che sono serviti a costituire la provvista per l’investimento estero, sia dei redditi (esteri) che hanno generato gli investimenti esteri (dismissioni e/o frutti civili). Tenere presenti anche Ivie e Ivafe degli anni 2012 e 2013. Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 14 Aspetti procedurali e operatività pratica VOLUNTARY DISCLOSURE ‐ ASPETTI GENERALI inerenti al MONTORAGGIO FISCALE (art. 1, comma 1, della L. 15.12.2014, n. 186, che ha integrato il D.L. 28.6.1990, n. 167, convertito dalla L. 4.8.1990, n. 227) VIOLAZIONI SOGGETTI INTERESSATI OGGETTO DISCLOSURE ATTIVITÀ ESTERE (scadenza: 30.9.2015) persone fisiche associazioni professionali società semplici enti non commerciali Investimenti e/o attività finanziarie e patrimoniali costituiti o detenuti all’estero nei periodi d’imposta accertabili solo persone fisiche (INTERNAZIONALE) irregolarità nell’esposizione dei dati nel quadro RW tutti i contribuenti (NAZIONALE) irregolarità nell’esposizione dei dati nazionali o domestici Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 15 Aspetti procedurali e operatività pratica VOLUNTARY DISCLOSURE ‐ CAUSE OSTATIVE RISCONTRO EVENTUALE AVVIO NOTIFICA accessi accertamenti ispezioni e/o verifiche procedimenti di tipo penale avviso di accertamento specifiche richieste questionari contestazioni di violazioni tenendo presente che non rilevano le eventuali liquidazioni di imposta (ex art. 36‐ib del D.P.R. 600/73) e nemmeno i cosiddetti controlli formali (ex art. 36‐ter del D.P.R. 600/73) FORMALE CONOSCENZA anche da soggetti eventualmente collegati o solidalmente obbligati Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 16 Aspetti procedurali e operatività pratica OPERATIVITÀ TRA I DUE TIPI DI VOLUNTARY DISCLOSURE prima ipotesi seconda ipotesi Presenza di ricavi o proventi non dichiarati da una società per consentire il trasferimento all’estero di fondi a favore di una persona fisica (socio) Socio Voluntary disclosure internazionale per attività estere (quadro RW) e per i redditi finanziari Società Voluntary disclosure nazionale per la regolarizzazione o sanatoria delle dichiarazioni infedeli Presenza di oneri o costi dedotti da una società per consentire alla persona fisica (socio) di realizzare la provvista all’estero Socio Voluntary disclosure internazionale per attività estere (quadro RW) e per i redditi finanziari Società Voluntary disclosure nazionale per la regolarizzazione o sanatoria delle dichiarazioni infedeli Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 17 Aspetti procedurali e operatività pratica REGOLE NEL RAPPORTO CON IL CLIENTE IN SEDE DI INCARICO OGGETTO DELLA POSIZIONE VERIFICA PRESENZA CAUSE OSTATIVE ANALISI DOCUMENTALE RILEVAZIONE REDDITIVITÀ PERIODICA Mandato o incarico professionale Attestazione o dichiarazione inerente alla veridicità delle notizie e/o delle informazioni fornite Stati interessati tipi di operazioni accessi accertamenti anni e/o periodi interessati soggetti collegati o coinvolti ispezioni e/o verifiche procedimenti di tipo penale trasferimento fondi (bonifici o altri mezzi – tracciabilità) atti di compravendita (beni mobili, immobili e altre attività) provenienza beni (acquisizione, successione, donazione, ecc.) da estratti conto bancari e da resoconti della gestione titoli compravendita di titoli (trading) o altri contratti (‐> polizze) partecipazioni in società (delibere societarie e adempimenti) Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri Aspetti procedurali e operatività pratica PERIODI D’IMPOSTA DA REGOLARIZZARE Redditi Redditi SE EVASIONE INFERIORE AI LIMITI DELLE SANZIONI PENALI E ATTIVITÀ IN PAESI WHITE LIST O BLACK LIST CON ACCORDO Dichiarazione infedele dall’anno 2010 Dichiarazione omessa dall’anno 2009 Quadro RW (violazioni) dall’anno 2009 SE EVASIONE SUPERIORE AI LIMITI DELLE SANZIONI PENALI E ATTIVITÀ IN PAESI BLACK LIST (senza accordo) Dichiarazione infedele dall’anno 2006 Dichiarazione omessa dall’anno 2004 Quadro RW (violazioni) dall’anno 2004 Milano, 17 luglio 2015 18 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 19 Aspetti procedurali e operatività pratica PERIODI DA REGOLARIZZARE‐PAESI WHITE LIST E BLACK LIST CON ACCORDO Termini di accertamento Anno Presentazione dichiarazione infedele dichiarazione Omessa dichiarazione 2009 2010 ‐‐‐ 2015 2010 2011 2015 2016 2011 2012 2016 2017 2012 2013 2017 2018 2013 2014 2018 2019 2014 2015 2019 2020 Attenzione ‐> il decreto Milleproroghe 2015 ha ridotto i termini per l’irrogazione delle sanzioni delle violazioni inerenti modulo RW per i soggetti che aderiranno alla collaborazione volontaria in relazione agli investimenti detenuti in Paesi black list che hanno firmato con l’Italia l’accordo sullo scambio di informazioni fiscali entro il 2 marzo 2015. Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 20 Aspetti procedurali e operatività pratica REGOLARIZZAZIONI RW Sanzione prevista RW Disclosure (sanzioni ridotte) Rimpatrio‐ trasferimento in Italia o Ue (o See w.l.) [50%] No rimpatrio [25%] 3% 1,50% 2,25% SENZA ACCORDO 6% 3% 4,50% CON ACCORDO 3% 1,50% 2,25 Paese NON BLACK LIST BLACK LIST Determinate le sanzioni dovute, si beneficia dell’ulteriore abbattimento se definizione con: adesione all’invito al contraddittorio (recependo i conteggi dell’Ufficio) ‐> a 1/6; accertamento con adesione (per ridurre l’imponibile in contraddittorio) ‐> a 1/3. Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 21 Aspetti procedurali e operatività pratica ABBATTIMENTO SANZIONI DA QUADRO RW INVESTIMENTI DETENUTI IN PAESE BLACK LIST SENZA accordo ‐ SENZA rimpatrio delle attività Raddoppio dei termini di accertamento (art. 12, c.2‐bis, D.L. 78/2009) Sì Raddoppio delle sanzioni da omessa/infedele DR dal 2008 (art. 12, c. 2, D.L. 78/2009) Sì Sanzione da RW fissa al 3% No Riduzione del 50% delle sanzioni da RW No SANZIONI OPERATIVE PER QUADRO RW Determinazione dei periodi di imposta ‐> art. 20, D.Lgs. 472/1997, tenuto conto del raddoppio dei termini per attività in Paesi black list ‐> art. 12, comma 2‐ter, D.L. 78/2009. Periodo Sanzione Riduzione del 25% delle sanzioni Riduzione a 1/3 per acquiescenza Dal 2004 al 2007 5% 3,75% (75% del 5%) 1,25% Dal 2008 al 2013 6% 4,50% (75% del 6%) 1,50% Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 22 Aspetti procedurali e operatività pratica ABBATTIMENTO SANZIONI DA QUADRO RW INVESTIMENTI DETENUTI IN PAESE BLACK LIST SENZA accordo ‐ CON rimpatrio delle attività Raddoppio dei termini di accertamento (art. 12, c.2‐bis, D.L. 78/2009) Sì Raddoppio delle sanzioni da omessa/infedele DR dal 2008 (art. 12, c. 2, D.L. 78/2009) Sì Sanzione da RW fissa al 3% No Riduzione del 50% delle sanzioni da RW Sì SANZIONI OPERATIVE PER QUADRO RW Determinazione dei periodi di imposta ‐> art. 20, D.Lgs. 472/1997, tenuto conto del raddoppio dei termini per attività in Paesi black list ‐> art. 12, comma 2‐ter, D.L. 78/2009. Periodo Sanzione Riduzione del 50% delle sanzioni Riduzione a 1/3 per acquiescenza Dal 2004 al 2007 5% 2,50% (50% del 5%) 0,833% Dal 2008 al 2013 6% 3,00% (50% del 6%) 1,00% Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 23 Aspetti procedurali e operatività pratica ABBATTIMENTO SANZIONI DA QUADRO RW INVESTIMENTI DETENUTI IN PAESE BLACK LIST CON accordo ‐ SENZA rimpatrio delle attività Raddoppio dei termini di accertamento (art. 12, c.2‐bis, D.L. 78/2009) No Raddoppio delle sanzioni da omessa/infedele DR dal 2008 (art. 12, c. 2, D.L. 78/2009) No Sanzione da RW fissa al 3% Sì Riduzione del 50% delle sanzioni da RW No SANZIONI OPERATIVE PER QUADRO RW Determinazione dei periodi di imposta ‐> art. 20, D.Lgs. 472/1997, tenuto conto del raddoppio dei termini per attività in Paesi black list ‐> art. 12, comma 2‐ter, D.L. 78/2009. Periodo Sanzione Riduzione del 50% delle sanzioni Riduzione a 1/3 per acquiescenza Dal 2004 al 2013 3% 2,25% (75% del 5%) 0,75% Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 24 Aspetti procedurali e operatività pratica ABBATTIMENTO SANZIONI DA QUADRO RW INVESTIMENTI DETENUTI IN PAESE BLACK LIST CON accordo ‐ CON rimpatrio delle attività Raddoppio dei termini di accertamento (art. 12, c.2‐bis, D.L. 78/2009) No Raddoppio delle sanzioni da omessa/infedele DR dal 2008 (art. 12, c. 2, D.L. 78/2009) No Sanzione da RW fissa al 3% Sì Riduzione del 50% delle sanzioni da RW Sì SANZIONI OPERATIVE PER QUADRO RW Determinazione dei periodi di imposta ‐> art. 20, D.Lgs. 472/1997, tenuto conto del raddoppio dei termini per attività in Paesi black list ‐> art. 12, comma 2‐ter, D.L. 78/2009. Periodo Sanzione Riduzione del 50% delle sanzioni Riduzione a 1/3 per acquiescenza Dal 2004 al 2013 3% 1,50% (50% del 5%) 0,50% Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 25 Aspetti procedurali e operatività pratica ABBATTIMENTO SANZIONI DA QUADRO RW INVESTIMENTI DETENUTI IN PAESE WHITE LIST CON e SENZA rimpatrio delle attività Raddoppio dei termini di accertamento (art. 12, c.2‐bis, D.L. 78/2009) No Raddoppio delle sanzioni da omessa/infedele DR dal 2008 (art. 12, c. 2, D.L. 78/2009) No Sanzione da RW fissa al 3% Sì Riduzione del 50% delle sanzioni da RW Sì SANZIONI OPERATIVE PER QUADRO RW Determinazione dei periodi di imposta ‐> art. 20, D.Lgs. 472/1997. Periodo Sanzione Riduzione del 50% delle sanzioni Riduzione a 1/3 per acquiescenza Dal 2004 al 2013 3% 1,50% (50% del 5%) 0,50% Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 26 Aspetti procedurali e operatività pratica SANZIONI PER LE DICHIARAZIONI Paese Sanzioni ordinarie Sanzioni ridotte con VD Sanzioni finali con adesione Black list senza accordo infedele dichiarazione 133% fino al 2007 99,75% 16,62% 267% dal 2008 200,25% 33,38% Black list senza accordo omessa dichiarazione 160% fino al 2007 120% 20,00% 320% dal 2008 240% 40,00% White list o Black list con accordo infedele dichiarazione 133% 99,75% 16,62% White list o Black list con accordo omessa dichiarazione 160% 120% 20% Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 27 Aspetti procedurali e operatività pratica VIOLAZIONI RW – VOLUNTARY DISCLOSURE O RAVVEDIMENTO OPEROSO? VIOLAZIONI MODULO RW ‐ CASO DI SOMME DETENUTE IN UN PAESE A FISCALITÀ PRIVILEGIATA CHE HA STIPULATO UN ACCORDO CON L’ITALIA Situazione Ravvedimento operoso Voluntary disclosure Caratteristiche è il contribuente a decidere quando e cosa sanare Necessaria autodenuncia per tutte le violazioni da RW Attività del contribuente presentazione modulo RW e versamento sanzioni ridotte presentazione istanza entro il 30.9.2015 e documentazione Attività dell’Agenzia eventuale controllo posizione del contribuente determinazione sanzione e notifica atto di contestazione Sanzioni applicabili art. 5 DL 167/90 (dal 6% al 30% importo non indicato) art. 5 DL 167/90 importo non indicato) Riduzione sanzioni 1/8 del minimo per RW 2014; 1/7 del minimo RW 2013; 1/6 del minimo RW antecedenti 1/3 per tutte le annualità Milano, 17 luglio 2015 (1,5% segue VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 28 Aspetti procedurali e operatività pratica VIOLAZIONI RW – VOLUNTARY DISCLOSURE O RAVVEDIMENTO OPEROSO? VIOLAZIONI MODULO RW ‐ CASO DI SOMME DETENUTE IN UN PAESE A FISCALITÀ PRIVILEGIATA CHE HA STIPULATO UN ACCORDO CON L’ITALIA Situazione Ravvedimento operoso Voluntary disclosure Constatazione con PVC riduzione a 1/5 del minimo voluntary disclosure preclusa Cumulo giuridico non applicabile (*) applicabile Compensazione Sì No Rateazione No n. 3 rate mensili Effetti penali violazioni prive di rilievo penale violazioni prive di rilievo penale Preclusioni notifica atto di contestazione della specifica violazione inizio del controllo fiscale o del procedimento penale (*) il cumulo giuridico non può essere applicato in modo autonomo dal contribuente in sede di ravvedimento operoso, in quanto si tratta di un istituto riservato all’Amministrazione finanziaria, presentando aspetti tecnico‐discrezionali Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 29 Aspetti procedurali e operatività pratica COME FARE A DETERMINARE GLI IMPONIBILI? 1 Individuare modalità e date di trasferimento o di costituzione delle somme o delle disponibilità all’estero ‐> valutazione e analisi della rilevanza reddituale 2 Formazione planning annuale del possesso delle attività all’estero ‐> individuazione e/o valutazione e analisi dei rendimenti (effettivi o forfettari) 3 Formazione del planning annuale delle eventuali dismissioni o del diverso utilizzo delle attività all’estero ‐> valutazione e analisi effetti sui rendimenti Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 30 Aspetti procedurali e operatività pratica IMPONIBILI CON IL METODO ANALITICO 1 Necessità di rilevare in maniera dettagliata ogni possibile reddito 2 Procedere ad associare a singolo reddito l’inerente aliquota d’imposta Se dividendi di partecipazioni qualificate Rilevare imposte dal concorso parziale alla formazione del reddito complessivo Se dividendi di partecipazioni non qualificate Conteggiare l’entità dell’imposta sostitutiva Se interessi o altri redditi similari Determinare entità delle ritenuta alla fonte Redditi diversi e proventi Paesi Black list Rilevare imposte dal concorso integrale alla formazione del reddito complessivo Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 31 Aspetti procedurali e operatività pratica COME DETERMINARE GLI IMPONIBILI CON OPZIONE AL FORFAIT DEL 5%? Coloro che aderiscono alla procedura devono: in generale ‐> individuare analiticamente gli investimenti esteri, i redditi non dichiarati e le imposte dovute; per i redditi esteri, se la media della consistenza delle attività finanziarie detenute all’estero al termine di ciascun anno è minore o uguale a € 2.000.000 ‐> istanza di determinazione forfettaria: del reddito ‐> coefficiente di redditività del 5% applicato al valore complessivo della consistenza al 31/12 di ciascun anno; dell’Irpef ‐> applicando aliquota del 27%. (?) forfait non applicabile agli investimenti patrimoniali (immobili, ecc.). Tassazione pari all’1,35% (cioè 5% x 27%) sul valore dell’attivo finanziario che avrebbe dovuto essere indicato nel quadro RW. Conveniente nel caso siano stati ottenuti redditi superiori nei periodi oggetto di disclosure o anche in assenza di documentazione sufficiente per vincere la presunzione secondo cui: Entità investimenti in Paesi black list = redditi evasi in Italia. Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 32 Aspetti procedurali e operatività pratica VIOLAZIONI QUADRO RW Riduzione di base ‐> 25% Riduzione maggiorata ‐> 50% se comportamento trasparente (trasferimento attività in Italia, Ue o Stati See / autorizzazione all’intermediario estero a trasmettere dati alle autorità finanziarie italiane) COLLABORAZIONE VOLONTARIA ESTERA (persone fisiche e soggetti assimilati) REDDITI EVASI PRODOTTI ALL’ESTERO REDDITI EVASI IN ITALIA PER REALIZZARE INVESTIMENTI ESTERI tassazione FORFETARIA se non superiore a € 2.000.000 tassazione ORDINARIA obbligo documentazione analitica [no anonimato] + IMPOSTE e INTERESSI (misura intera) + SANZIONI RIDOTTE Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 33 Aspetti procedurali e operatività pratica CONTENUTO ISTANZA PER AVVIO PROCEDURA Dati contribuente o del suo rappresentante Dati del professionista incaricato Dati dei soggetti o altri contribuenti collegati Attività estere ‐> Maggiori imponibili ‐> Nuovi o conseguenti all’estero Prospetti di dettaglio Riguardanti le documentazione situazioni Milano, 17 luglio 2015 effettive e la inerente VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 34 Aspetti procedurali e operatività pratica ESEMPIO DI REDAZIONE DELL’ISTANZA (parte numerica ‐> 1 di 5) CASO Si consideri l’ipotesi di un contribuente che detiene un deposito e un conto corrente in Svizzera da più di vent’anni (il cui saldo all’inizio dell’anno 2009 ammontava a € 2.100,000,00), sul quale ogni anno: • maturano proventi dagli investimenti (stabiliti, per comodità di esemplificazione, in € 50.000,00 annui); • vengono accreditate pensioni derivanti dalla propria attività lavorativa estera (complessivamente pari, sempre per comodità di esemplificazione, a € 50.000,00 annui); tenendo presente che il conto corrente: risulta intestato, in maniera fittizia, ad una società delle Bermude. al momento dell’emersione (30 settembre 2015) ha un saldo complessivamente pari a € 3.000.000,00. Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 35 Aspetti procedurali e operatività pratica ESEMPIO DI REDAZIONE DELL’ISTANZA (parte numerica ‐> 2 di 5) CONSIDERAZIONI ‐> Dai dati indicati si rileva che: • la Svizzera è un Paese black list, anche se, ai fini della collaborazione volontaria (voluntary disclosure) si deve considerare un Paese black list con accordo; • Bermuda deve essere considerato, a tutti gli effetti, un Paese black list. Sussiste la possibilità di regolarizzare il conto corrente (e, quindi, non il veicolo interposto: la società delle Bermude), con il vantaggio di non subire il raddoppio dei termini e delle sanzioni previsti per i Paesi black list, dal momento che la Svizzera ha firmato l’accordo per lo scambio di informazioni entro il 2 marzo 2015. Ne deriva, di conseguenza, la necessità di dover regolarizzare gli anni: • dal 2009 al 2013, per le violazioni per omessa indicazione del conto corrente del quadro RW; • dal 2010 al 2013, per le violazioni inerenti all’omessa dichiarazione e tassazione di redditi; salvo il raddoppio del periodo derivante da un’eventuale segnalazione dell’Agenzia delle entrate alla Procura della Repubblica per il superamento delle soglie previste. Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 36 Aspetti procedurali e operatività pratica ESEMPIO DI REDAZIONE DELL’ISTANZA (parte numerica ‐> 3 di 5) La situazione delle disponibilità finanziarie sul conto corrente svizzero, tenendo presente, come detto, che il saldo al momento dell’emersione è complessivamente pari a € 3.000.000,00, può essere così schematizzata: L’istanza da inviare all’Agenzia delle entrate, per quanto concerne i dati di dettaglio delle attività estere oggetto di collaborazione volontaria, deve risultare formulata come di seguito riprodotto: Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri Aspetti procedurali e operatività pratica ESEMPIO DI REDAZIONE DELL’ISTANZA (parte numerica ‐> 4 di 5) Milano, 17 luglio 2015 37 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 38 Aspetti procedurali e operatività pratica ESEMPIO DI REDAZIONE DELL’ISTANZA (parte numerica ‐> 5 di 5) Inoltre, deve essere anche inviata la relazione di accompagnamento della richiesta di collaborazione volontaria deve risultare idonea a rappresentare in modo analitico, per ciascuna annualità d’imposta oggetto di collaborazione, i dati schematicamente riportati nella richiesta in modo da fornire tutte le notizie di supporto atte a rendere gli stessi intellegibili. Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 39 Aspetti procedurali e operatività pratica CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO Inquadramento giuridico delle attività estere Origine delle attività estere Variazioni intervenute nel valore patrimoniale Individuazione dei soggetti collegati Ubicazione delle attività estere Rilevazione analitica delle attività finanziarie e patrimoniali In pratica, la relazione di accompagnamento della richiesta di collaborazione volontaria deve risultare idonea a rappresentare in modo analitico, per ciascuna annualità d’imposta oggetto di collaborazione, i dati schematicamente riportati nella richiesta. Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 40 Aspetti procedurali e operatività pratica ITER OPERATIVO – 1 di 3 CONTRIBUENTE Eventuale successiva richiesta di documenti o precisazioni o informazioni cui deve seguire coerente risposta Inoltra istanza e documentazione AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Ricostruzione posizione fiscale Calcolo maggiori imposte Invito a comparire per analisi e valutazione Definizioni sanzioni in misura ridotta (75 p 50%) Sanzioni monitoraggio (75 o 50%) Possibilità definire sanzioni in misura di 1/3 Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 41 Aspetti procedurali e operatività pratica ITER OPERATIVO – 2 di 3 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE Atto di constatazione e irrogazione sanzione (sanzione ridotta ad 1/3) Invito (ex art. 5.comma 1, del D.Lgs. 218/1997) Acquiescenza all’adesione (sanzione ridotta ad 1/3) Milano, 17 luglio 2015 Istanza di accertamento con adesione Istanza di Acquiescenza all’invito (sanzione ridotta ad 1/6) VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri Aspetti procedurali e operatività pratica ITER OPERATIVO – 3 di 3 TERMINI PER VERSAMENTO 15 giorni prima della data di comparizione 20 giorni dell’atto di adesione Entro il termine per il ricorso (sanzioni RW) viene meno la voluntary disclosure CONSEGUENZE DEL MANCATO VERSAMENTO Vengono meno gli effetti premiali Notifica dell’atto di accertamento conseguente Eventuale comunicazione all’autorità giudiziaria Milano, 17 luglio 2015 42 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 43 Aspetti procedurali e operatività pratica CONSEGUENZE DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE DICHIARAZIONI ANNI 2014 E 2015 MANTENIMENTO ATTIVITÀ ALL’ESTERO inserimento redditi finanziari esteri compilazione del quadro RW per le attività estere si rende operativo il regime dichiarativo oppure, in alternativa: mandato a fiduciaria per l’amministrazione / incasso oppure: RIMPATRIO o TRASFERIMENTO IN ITALIA o UE si rende operativo il rimpatrio fisico oppure, in alternativa: rimpatrio giuridico Milano, 17 luglio 2015 Intestazione fiduciaria VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 44 Aspetti procedurali e operatività pratica REATI FISCALI E VOLUNTARY DISCLOSURE REATI FISCALI CHE VENGONO CERTAMENTE SANATI, oltre a riciclaggio (art. 648‐bis del c.p.) e autoriciclaggio (art. 648‐ter del c.p.) Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo documentazione falsa (art. 2 del D.Lgs. 74/2000) di Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000) Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000) Dichiarazione omessa (art. 5 del D.Lgs. 74/2000) Omesso versamento ritenute certificate (art. 10‐bis del D.Lgs. 74/2000) Omesso versamento Iva (art. 10‐ter del D.Lgs. 74/2000) Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 45 Aspetti procedurali e operatività pratica REATI FISCALI E VOLUNTARY DISCLOSURE emissione di fatture false o per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs. 74/2000) REATI FISCALI CHE SONO ESCLUSI DALLA SANATORIA occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000) indebite compensazioni (art. 10‐quater del D.Lgs. 74/2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del D.Lgs. 74/2000) Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 46 Aspetti procedurali e operatività pratica MODELLO O QUADRO RW? 1 di 2 L’orientamento degli Uffici pare essere quello di considerare il termine ordinario di decadenza della contestazione della violazione dell'obbligo di compilare il modulo il quinto anno successivo a quello in cui il modulo doveva essere presentato (art. 20, comma 1, prima parte, del D.Lgs. 472/1997). Ne deriva, quindi, che nel 2015 sarebbero ancora contestabili le sanzioni: per modello Unico 2010 (relativo ai 2009); e, nei casi di attività detenute in Paesi black list: per modello Unico 2005 (relativo al 2004). Si verifica, pertanto, uno sfasamento temporale, dato che, per l'Iva e i redditi, il termine di decadenza ordinario è fissato al quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (quinto anno solo in caso di omessa presentazione). Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 47 Aspetti procedurali e operatività pratica MODELLO O QUADRO RW? 2 di 2 Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 24009/2013 e sentenza 26848/2014) invece, vale l'eccezione contenuta nel comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs. 472/1997, che fa riferimento al «diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi» perché il modulo RW, per effetto dell'art. 6 del D.L. 167/1990, serve anche per l'accertamento dei redditi. Pertanto, secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione: i modelli Unico 2010 o Unico 2005 sarebbero ancora contestabili, per le violazioni del quadro RW, solo in caso di omessa presentazione della dichiarazione; altrimenti sarebbero contestabili i modelli Unico 2011 e Unico 2007. Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 48 Aspetti procedurali e operatività pratica TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL QUADRO RW L’Agenzia delle entrate, nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, ha precisato che le violazioni riguardanti il quadro RW hanno natura tributaria e per le stesse è, quindi, possibile provvedere alla regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso. Conseguentemente si deve ritenere ammesso il RAVVEDIMENTO OPEROSO anche per il quadro RW ‐> A quale costo? ATTENZIONE ‐> presupposto indispensabile per poter far ricorso al ravvedimento operoso nei più ampi termini previsti dalle lett. b‐bis), b‐ter), b‐quater) dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97, è la valida presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta considerato, in quanto la legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) non ha modificato la successiva lett. c) del medesimo comma 1 che sana l’omissione della dichiarazione solamente nell’ipotesi di presentazione della medesima entro 90 giorni dalla scadenza del termine originario previsto. Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 49 Aspetti procedurali e operatività pratica CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO 1) dichiarazione tardiva o integrativa di quella da presentarsi entro il 30 settembre o entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario per la dichiarazione dei redditi con il quadro RW non presentato alla scadenza o presentato in modo incompleto Sanzione per dichiarazione € 25,00 (1/10 di € 258,00)* sanzione ex art. 13 D.Lgs. 471/97 a cui applicare la misura della riduzione corrispondente al periodo di tempo trascorso tra il termine di versamento e la data della regolarizzazione, oltre al pagamento dell’imposta e degli interessi Sanzione per quadro RW € 25,80 o € 25,00 (1/10 di € 258,00) * sanzione che non dovrebbe essere dovuta per dichiarazione integrativa finalizzata a sanare solo l’omessa o incompleta compilazione del modulo RW. Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 50 Aspetti procedurali e operatività pratica CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO 2) dichiarazione integrativa presentata oltre il termine di 90 giorni, ma entro il termine per presentazione dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (30 settembre anno + 1) Sanzione per dichiarazione € 32,00, se non sono dovute imposte (1/8 di € 258,00)* 12,50% (1/8 del 100% aumentato di 1/3 se i redditi sono prodotti all’estero) dell’imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell’imposta e degli interessi 25% (1/8 del 200% se le attività e gli investimenti esteri non indicati nel quadro RW sono detenuti in un Paese black list) dell’imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell’imposta e degli interessi Sanzione per quadro RW 0,38% o 0,75% (1/8 del 3% o 6% degli importi non indicati nel quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in Paesi black list) Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 51 Aspetti procedurali e operatività pratica CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO 3) dichiarazione integrativa presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (30 settembre anno + 2) Sanzione per dichiarazione € 36,00, se non sono dovute imposte (1/7 di € 258,00)* 14,29% (1/7 del 100% aumentato di 1/3 se i redditi sono prodotti all’estero) dell’imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell’imposta e degli interessi 28,57% (1/7 del 200% se le attività e gli investimenti esteri non indicati nel quadro RW sono detenuti in un Paese black list) dell’imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell’imposta e degli interessi Sanzione per quadro RW 0,43% o 0,86% (1/7 del 3% o 6% degli importi non indicati nel quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in Paesi black list) Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 52 Aspetti procedurali e operatività pratica CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO 4) dichiarazione integrativa presentata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della commessa la violazione (30 settembre anno XXX + 3 e fino alla decadenza dal potere di accertamento) Sanzione per dichiarazione € 43,00, se non sono dovute imposte (1/6 di € 258,00)* 16,67% (1/6 del 100% aumentato di 1/3 se i redditi sono prodotti all’estero) dell’imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell’imposta e degli interessi 33,33% (1/6 del 200% se le attività e gli investimenti esteri non indicati nel quadro RW sono detenuti in un Paese black list) dell’imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell’imposta e degli interessi Sanzione per quadro RW 0,5% o 1% (1/6 del 3% o 6% degli importi non indicati nel quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in Paesi black list) Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 53 Aspetti procedurali e operatività pratica CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO 5) dichiarazione integrativa presentata successivamente alla constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24 della L. 7 gennaio 1929, n. 4 e fino alla notifica dei relativi atti di liquidazione o di accertamento Sanzione per dichiarazione € 51,00, se non sono dovute imposte (1/5 di € 258)* 20% (1/5 del 100% aumentato di 1/3 se i redditi sono prodotti all’estero) dell’imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell’imposta e degli interessi 40% (1/5 del 200% se le attività e gli investimenti esteri non indicati nel quadro RW sono detenuti in un Paese black list) dell’imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre al pagamento dell’imposta e degli interessi Sanzione per quadro RW 0,6% o 1,2% (1/5 del 3% o del 6% degli importi non indicati nel quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in Paesi black list) Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 54 Aspetti procedurali e operatività pratica CONSIDERAZIONI CUI SI RIMANDA PER UN’ATTENTA ANALISI La natura tributaria delle sanzioni da omessa/irregolare compilazione del quadro RW è stata affermata sia dall’Agenzia delle entrate (circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002‐par. 1.14), sia dalla Corte di Cassazione (sentenze 23 ottobre 2013, n. 24009 e 18 dicembre 2014, n. 26848) con la conseguenza che a queste ultime può sicuramente applicarsi l’istituto del ravvedimento operoso secondo le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia con le circolari n. 48/E del 17 novembre 2009 e n. 49/E del 23 novembre 2009 ed integrate con le successive circolari n. 11/E del 12 marzo 2010 e n. 45/E del 13 settembre 2010. Specificamente, nella circolare n. 11/E/2010 sono presenti alcune regole per l’applicazione dell’istituto del ravvedimento alle violazioni relative al monitoraggio fiscale, regole che, pur facendo riferimento alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, restano tutt’oggi ancora valide (anzi le possibilità per potersene avvalere devono ritenersi incrementate a seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015 che ha consentito un’applicazione maggiore della regolarizzazione spontanea, anche nel caso di contestazioni già a conoscenza del soggetto passivo). Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 55 Aspetti procedurali e operatività pratica TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA Un contribuente nel 2013 trasferisce formalmente la residenza in Italia dalla Svizzera, mantenendo all’estero disponibilità finanziarie. Nel 2014 presenta il Modello UNICO per l’anno d’imposta 2013 omettendo il quadro RW. Per il 2013, può aderire esclusivamente alla procedura di collaborazione volontaria o può anche ricorrere al ravvedimento operoso? Le violazioni del quadro RW possono essere regolarizzate tramite l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, conformemente ai chiarimenti già resi nelle circolari n. 9/E del 2002, n. 48/E del 2009, n. 11/E del 2010 e n. 38/E del 2013, a condizione che la dichiarazione dei redditi cui la violazione si riferisce sia stata validamente presentata. Nel caso prospettato, il contribuente, presentando il Modello UNICO 2014 per l’anno 2013, ha adempiuto agli obblighi dichiarativi previsti dall’art. 1 del D.P.R. 600/1973 e può, pertanto, integrare il contenuto della dichiarazione presentando il modulo RW e avvalersi ai fini sanzionatori, peraltro, delle disposizioni previste citato art. 13, come modificato dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190. Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 56 Aspetti procedurali e operatività pratica SOMME EREDITATE IN ANNUALITÀ NON PIÙ SOTTOPONIBILI A CONTROLLO Di quale istituto potrà avvalersi un contribuente italiano che detiene conti in Svizzera costituiti da eredità e evasione aziendale da oltre 30 anni? Il contribuente può avvalersi di entrambi gli istituti messi attualmente a disposizione dall’ordinamento giuridico, secondo la propria valutazione soggettiva in merito a quale dei due possa si può considerare maggiormente vantaggioso per regolarizzare la propria posizione fiscale. Il contribuente deve valutare la propria posizione tenendo anche conto del fatto che la Svizzera, Paese presso cui continua a detenere le attività di natura finanziaria, ha firmato un accordo con l’Italia per lo scambio automatico delle informazioni in linea con l’art. 26 del Modello OCSE. Pertanto, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, in materia di raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento e per l’atto di contestazione, nonché delle sanzioni (3% anziché 6%). Gli elencati effetti premiali, se il contribuente mantiene le attività nella Confederazione Elvetica, deve rilasciare all’intermediario presso cui detiene le attività il cosiddetto waiver (autorizzazione a trasmettere, a richiesta dell’autorità fiscale italiana, tutti i dati concernenti l’attività oggetto della procedura). Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 57 Aspetti procedurali e operatività pratica QUANTIFICAZIONI CONTO TITOLI IN VALUTA ESTERA Nel caso in cui non si sia in grado di determinare il tasso di cambio di conti titoli detenuti in valuta estera deve essere utilizzato il tasso medio di cambio o il tasso al 31 dicembre? Per la determinazione del controvalore in euro delle attività presenti su di un conto titoli in valuta estera acceso presso un istituto bancario estero, ai fini del monitoraggio fiscale si deve fare riferimento: fino al periodo d’imposta 2012 ‐> cambio medio annuale, secondo le indicazioni riportate nella circolare n. 45 del 2010, richiamata anche dalle istruzioni relative alla compilazione del quadro RW (e prima modulo RW) del Modello UNICO; dal periodo d’imposta 2013 ‐> il cambio medio mensile, secondo quanto disposto dal Provvedimento 18 dicembre 2013 e dalla circolare n. 38/E del 2013. Infatti, dal periodo d’imposta 2013, nel quadro RW è richiesta l’indicazione del valore iniziale e del valore finale dell’investimento. Per cui: investimento detenuto per l’intero anno ‐> utilizzare i cambi al 31 dicembre rispettivamente dell’anno precedente e di quello di detenzione dell’investimento; se effettuato o cessato durante l’anno ‐> utilizzare il cambio relativo al mese di costituzione o di dismissione dell’investimento. Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri 58 Aspetti procedurali e operatività pratica PRELIEVI NON GIUSTIFICATI OPERATI SU CONTI CORRENTI ESTERI Sul piano generale, come devono essere considerati ai fini della collaborazione volontaria i prelievi non giustificati operati sui c/c esteri dai contribuenti? I prelievi non cadenzati di importo consistente o superiori alla redditività annuale delle attività presenti sul conto e che avvengono pur in presenza di cospicui versamenti per contanti, si ritiene che, nella maggior parte dei casi, l’impiego degli importi in contanti prelevati possa ricondursi alla trasformazione patrimoniale: per acquisto di immobili o imbarcazioni, gioielli e simili o per ristrutturazioni; a donazioni o liberalità a favore di terzi; costituiscono impieghi in qualche misura dimostrabili anche attraverso una molteplicità di elementi, anche indiretti. Il rifiuto di fornire spiegazioni in ordine ai prelevamenti di elevato importo che intaccano la consistenza patrimoniale media illecitamente detenuta all’estero, potrebbe comportare l’esclusione dalla procedura per incompletezza della stessa. Infatti, la mancata dimostrazione del rientro in Italia delle somme o del loro utilizzo può essere indicativa del fatto che dette somme siano servite per costituire o acquistare un’ulteriore attività estera indebitamente non ricompresa nella procedura. Milano, 17 luglio 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri Aspetti procedurali e operatività pratica Grazie per l’attenzione prestata Milano, 17 luglio 2015 59