S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2015
Dichiarazione annuale degli
investimenti detenuti all’estero e
delle attività estere di natura
finanziaria, Ivie e Ivafe
Giancarlo Modolo
Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano
Milano, 25 maggio 2015 - Auditorium San Fedele
MONITORAGGIO FISCALE – SOGGETTI OBBLIGATI
Soggetti
obbligati al
monitoraggio
fiscale
▪ Persone fisiche
▪ Enti non commerciali
▪ Società semplici
e soggetti equiparati
Residenti
in
Italia,
comprese
le
persone
fisiche titolari di reddito
d’impresa o di lavoro
autonomo
L’obbligo di dichiarazione sussiste, indipendentemente dal tipo di contabilità
adottata, anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dagli
interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali e
nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione
delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.
I soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato (art. 2 co.
2 TUIR) - sono residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta
risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente e hanno nel territorio
dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Giancarlo Modolo
2
MONITORAGGIO FISCALE – ADEMPIMENTI
MODELLO O QUADRO RW?
L’orientamento degli Uffici pare essere quello di considerare il termine ordinario
di decadenza della contestazione della violazione dell'obbligo di compilare il
modulo il quinto anno successivo a quello in cui il modulo doveva essere
presentato (art. 20, comma 1, prima parte, del D.Lgs. 472/1997).
Ne deriva, quindi, che nel 2015 sarebbero ancora contestabili le sanzioni:
 per Unico 2010 (relativo ai 2009);
e, nei casi di attività detenute in Paesi black list:
 per Unico 2005 (relativo al 2004).
Si verifica, pertanto, uno sfasamento temporale, dato che, per l'Iva e i redditi, il termine di
decadenza ordinario è fissato al quarto anno successivo alla presentazione della
dichiarazione (quinto anno solo in caso di omessa presentazione).
Giancarlo Modolo
3
MONITORAGGIO FISCALE – ADEMPIMENTI
MODELLO O QUADRO RW?
Per la Corte di Cassazione
(sentenza n. 24009/2013 e sentenza 26848/2014)
invece, vale l'eccezione contenuta nel comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs. 472/1997, che
fa riferimento al
«diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi»
perché il modulo RW, per effetto dell'art. 6 del D.L. 167/1990, serve anche per
l'accertamento dei redditi.
Pertanto, secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione:
 i modelli Unico 2010 o Unico 2005 sarebbero ancora contestabili, per le violazioni
del quadro RW, solo in caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 altrimenti sarebbero contestabili i modelli Unico 2011 e Unico 2007.
Giancarlo Modolo
4
MONITORAGGIO FISCALE – ADEMPIMENTI
TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL QUADRO RW
L’Agenzia delle entrate, nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, ha precisato che
le violazioni riguardanti il quadro RW
hanno natura tributaria e per le stesse è, quindi, possibile provvedere alla
regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso.
Conseguentemente:
 in caso di presentazione del quadro RW, entro 90 giorni dal termine di presentazione
della dichiarazione, è dovuta la sanzione ridotta a € 25 (1/10 di € 258);
 in caso di regolarizzazione effettuata con un mod. Unico integrativo, oltre 90
giorni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione ed entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è commessa
la violazione, la sanzione ridotta è dovuta nella misura dello 0,375% (1/8 del 3%)
ovvero dello 0,75% (1/8 del 6%) a seconda che quanto non dichiarato sia detenuto
rispettivamente in uno Stato “non black list” ovvero “black list”.
Giancarlo Modolo
5
MONITORAGGIO FISCALE – ADEMPIMENTI
L’OMESSA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW COME PUÒ ESSERE SANATA?
L’omessa presentazione del quadro RW nei casi in cui la presentazione dello stesso è
richiesta
ai fini del monitoraggio
costituisce
una violazione formale.
A tale omissione si ritiene applicabile lo specifico regime sanzionatorio previsto dall’art. 5,
DL 167/90, modificato dalla L. 97/2013 (c.d. “Legge Europea 2013”) che, oltre ad attenuare
le sanzioni originariamente previste, ha differenziato le stesse a seconda che lo Stato nel
quale sono detenute le attività/investimenti sia o meno “black list”, come di seguito
evidenziato:
 dal 3% al 15% di quanto non dichiarato e detenuto in Stati non black list;
 dal 6% al 30% di quanto non dichiarato e detenuto in Stati black list;
 € 258, in caso di presentazione del quadro RW tardivo, ossia entro 90 giorni dal termine
ordinario.
Giancarlo Modolo
6
MONITORAGGIO FISCALE – ADEMPIMENTI
OMESSA PRESENTAZIONE QUADRO RW E RESPONSABILITÀ DEGLI EREDI
Come regola generale, gli eredi devono rispondere delle obbligazioni tributarie del de
cuius, ma non delle sanzioni.
Infatti, i reati si devono ritenere estinti alla morte di chi li commette.
Gli eredi non possono essere sanzionati (principio di intrasmissibilità delle sanzioni
agli eredi), ma possono essere chiamati a pagare l'imposta sul reddito (Irpef e addizionali)
sul rendimento presunto (art. 6, D.L. n. 167/90) dei risparmi all’estero, anche se già tassati
nello Stato estero
per gli anni ancora accertabili (massimo 5).
Giancarlo Modolo
7
MONITORAGGIO FISCALE – ADEMPIMENTI
MONITORAGGIO FISCALE E VOLUNTARY DISCLOSURE
Con decorrenza dal 2015, è stata introdotta una procedura di “collaborazione
volontaria”:
 per le violazioni al monitoraggio dei capitali;
 per le violazioni “interne” (cd. “voluntary domestica” o “interna”).
La collaborazione volontaria (voluntary disclosure) “estera” consente di regolarizzare
le violazioni relative agli obblighi dichiarativi e in materia di monitoraggio fiscale
commessi fino al 30 settembre 2014.
Il contribuente che si attiva, ha l’obiettivo di regolarizzare le violazioni riferite:
 al quadro RW -> omessa/parziale indicazione di investimenti (attività finanziarie e
patrimoniali) costituiti/detenuti all’estero;
 alle imposte collegate -> omessa indicazione sia dei redditi (nazionali) che sono
serviti a costituire la provvista per l’investimento estero, sia dei redditi (esteri) che
hanno generato gli investimenti esteri (dismissioni e/o frutti civili).
Giancarlo Modolo
8
MONITORAGGIO FISCALE – ADEMPIMENTI
PERIODI D’IMPOSTA INTERESSATI
termini ordinari pendenti:
 dal 2010 al 2013, in caso di infedele dichiarazione;
 dal 2009 al 2013, in caso di omessa dichiarazione.
IMPOSTE SUI
REDDITI
termini raddoppiati (ai sensi degli artt. 43, D.P.R. 600/1973, 57 D.P.R.
633/1972 o 12, comma 2-bis , D.L. 78/2009):
 dal 2006 al 2013, in caso di infedele dichiarazione;
 dal 2004 al 2013, in caso di omessa dichiarazione.
termini ordinari pendenti:
 dal 2009 al 2013.
QUADRO
RW
termini raddoppiati (ai sensi dell’art.12, comma 2-bis , D.L. 78/2009):
 dal 2004 al 2013.
Giancarlo Modolo
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MONITORAGGIO FISCALE – ADEMPIMENTI
SANZIONI QUADRO RW – RIFERIMENTI GENERALI
Sanzione
prevista
Rimpatrio [50%]
No rimpatrio
[25%]
3%
1,50%
2,25%
No white list
entro 60 gg.
6%
3%
4,50%
white list entro
60 gg.
3%
1,50%
2,25
Paese
NON BLACK LIST
BLACK LIST
Disclosure
Determinate le sanzioni dovute, si beneficia dell’ulteriore abbattimento se definizione con:
 adesione all’invito al contraddittorio (recependo i conteggi dell’Ufficio) -> a 1/6;
 accertamento con adesione (per ridurre l’imponibile in contraddittorio) -> a 1/3.
Giancarlo Modolo
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MONITORAGGIO FISCALE – REGOLE OPERATIVE
SOGGETTI INTERESSATI
La procedura per la regolarizzazione degli investimenti illecitamente detenuti
all’estero riguarda i soggetti residenti tenuti alla compilazione del modulo RW:
 le persone fisiche
 le società semplici e i soggetti ad esse equiparati
 gli enti non commerciali (compresi i trust residenti).
CONTI CORRENTI COINTESTATI E DELEGHE AL PRELIEVO
Le disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali si presumono (salva la prova
contraria) ripartite, per ciascun periodo d’imposta, in quote uguali tra tutti coloro
che ne avevano la disponibilità. Quindi, coloro che:
 risultavano cointestatari di c/c esteri;
 oppure possedevano solo una delega al prelievo.
Giancarlo Modolo
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MONITORAGGIO FISCALE – REGOLE OPERATIVE
TITOLARI EFFETTIVI DI INVESTIMENTI ESTERI - 1 di 2
quadro RW -> sia possessori formali di investimenti, sia coloro che, pur non
possessori diretti, ma soggetti collegati, sono valutati come titolari effettivi (art. 4
DL 167/90).
TELEFISCO 2015 -> I soggetti collegati si possono identificare in tutti quei soggetti che:
 hanno una “posizione rilevante” ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale rispetto alle
attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione;
ovvero:
 coloro i quali presentano un collegamento con il reddito sottratto ad imposizione
evidenziato.
Al ricorrere delle condizioni previste dalle disposizioni in materia di collaborazione volontaria,
ciascun richiedente può presentare l’istanza di adesione alla procedura, per la propria
posizione.
Il richiedente, quindi, agisce autonomamente e potrebbe non essere a conoscenza dell’avvio
della medesima procedura da parte di soggetti collegati per la medesima violazione.
Giancarlo Modolo
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MONITORAGGIO FISCALE – REGOLE OPERATIVE
TITOLARI EFFETTIVI DI INVESTIMENTI ESTERI - 2 di 2
quadro RW -> sia possessori formali di investimenti, sia coloro che, pur non
possessori diretti, ma soggetti collegati, sono valutati come titolari effettivi (art. 4
DL 167/90).
I soggetti collegati da indicare nel modello, pertanto, sono necessariamente “soggetti terzi”
rispetto alla procedura attivata dal singolo contribuente.
Assunta l’autonomia delle singole procedure:
nell’istanza presentata da un certo richiedente
devono essere indicati:
 i collegati alle attività finanziarie o patrimoniali estere oggetto di emersione;
o:
 i soggetti che, pur non presentando collegamenti con le attività estere, presentano
collegamenti con il richiedente in relazione ai redditi che formano oggetto di emersione.
Esempio -> caso dei soci o associati se il richiedente è una società di persone o altro
soggetto trasparente, per natura o per opzione, che aderisce alla procedura nazionale.
Giancarlo Modolo
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TASSAZIONE DEI REDDITI ESTERI
I contribuenti residenti nel territorio dello Stato devono rendere imponibili i redditi ovunque
prodotti (in Italia come all’estero), tenendo presente che:
 quelli di fonte estera concorrono alla formazione della base imponibile Irpef, a meno
che non siano:
 esenti;
 assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;
 assoggettati a imposta sostitutiva;
 le Convenzioni contro le doppie imposizioni, di regola, tendono a ridurre e/o a
escludere i poteri dello Stato della fonte, ma non quelli dello Stato di residenza.
I redditi finanziari di fonte estera possono riguardare:
 il quadro RL -> dividendi di fonte estera, interessi dei finanziamenti a partecipate
estere;
 il quadro RM -> redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva;
 il quadro RT -> plusvalenze su partecipazioni;
tenendo in considerazione che per i redditi di capitale di fonte estera soggetti ad
imposizione sostitutiva, sussiste la facoltà di optare per l’imposizione ordinaria (con
esclusione dei dividendi “non qualificati”).
Giancarlo Modolo
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OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE
L’obbligo di procedere alla redazione del quadro RW:
deriva dalla detenzione all’estero di investimenti e/o di attività estere di
natura finanziaria a titolo di proprietà o altro diritto reale, indipendentemente
dalle modalità di acquisizione (comprese eredità e donazioni)
in presenza di investimenti e/o di attività in comunione o cointestate,
compete a ciascun intestatario che dovrà segnalare l’intero valore e la
percentuale di possesso
in presenza di più diritti reali (es.: nuda proprietà e usufrutto) compete ad
ogni titolare (usufruttuario e nudo proprietario, in quanto la titolarità del diritto
sia di usufrutto, sia della nuda proprietà sono in grado di generare redditi
imponibili in Italia”)
Giancarlo Modolo
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OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE
REDAZIONE DEL QUADRO RW
Per effetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. trib.
sentenze, n. 9320 dell’11.6.2003 e nn. 17051 e 17052 del 21.7.2010), sono
tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute
all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di
movimentazione
Conto corrente estero
intestato a un soggetto
residente sul quale vi è la
delega di firma di un altro
soggetto residente
Anche il soggetto delegato deve procedere alla
compilazione del modulo RW per l’indicazione
dell’intera consistenza del conto corrente
detenuto all’estero, se si tratta di una delega al
prelievo e non soltanto di una mera delega ad
operare per conto dell’intestatario.
Giancarlo Modolo
16
OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE
REDAZIONE DEL QUADRO RW
L’obbligo di redazione del modulo RW sussiste non solo nel caso di possesso
diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche se le predette attività
sono possedute dal contribuente mediante interposta persona.
Nel caso in cui un soggetto ha l’effettiva disponibilità di attività finanziarie e
patrimoniali «formalmente» intestate a un trust (residente o non residente)
Se il trust è un semplice schermo formale, la disponibilità dei beni che ne
costituiscono il patrimonio deve essere attribuita ad altri soggetti (disponenti o
beneficiari del trust). Trust = soggetto interposto -> il patrimonio e i redditi
prodotti devono essere ricondotti ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità.
Giancarlo Modolo
17
OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE
FIGURA DEL TITOLARE EFFETTIVO
Soggetti tenuti alla dichiarazione delle attività estere
Possessori «formali»
delle disponibilità delle
attività estere
Soggetti che hanno
la disponibilità delle
attività estere
Giancarlo Modolo
18
Soggetti che risultano
«titolari effettivi» delle
attività estere
OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE
CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO
Persona fisica o
persone fisiche che,
in ultima istanza,
possiedono o
controllano un’entità
giuridica
possesso o controllo (diretto o indiretto) di una percentuale
sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti
di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al
portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla
quotazione su un mercato regolamentato con obblighi di
comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a
standard internazionali equivalenti.
Criterio soddisfatto se la percentuale corrisponda al
25% più uno di partecipazione al capitale sociale.
Persona fisica o
persone fisiche
che esercitano in altra maniera il controllo sulla
direzione di un’entità giuridica.
Giancarlo Modolo
19
OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE
CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO
enti non commerciali, società semplici ed equiparate residenti in Italia
Lo status di «titolare effettivo» è riferibile, oltre che alle persone fisiche, anche agli enti
non commerciali e alle società semplici ed equiparate, residenti in Italia.
Ai fini dell’adempimento dichiarativo, se risultano verificate le condizioni per integrare
tale status, il soggetto interessato deve indicare nel modulo RW:
− il valore della partecipazione detenuta nella società estera;
− la percentuale di partecipazione.
VERIFICA DELLA PERCENTUALE RILEVANTE
Si devono considerare le partecipazioni:
 possedute dai familiari (art. 5, comma 5, del Tuir) del titolare effettivo;
 detenute indirettamente, tenendo conto della demoltiplicazione da esse prodotta.
Giancarlo Modolo
20
OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE
TITOLARE EFFETTIVO NEL MONITORAGGIO FISCALE
SOGGETTI TITOLARI EFFETTIVI – 2 di 2
Ai fini della determinazione della percentuale rilevante per essere considerato
“titolare effettivo” di società e di altre entità giuridiche, si devono
necessariamente computare anche le partecipazioni intestate ai familiari di cui
all’art. 5, comma 5, del Tuir e, quindi, quelle del coniuge e dei parenti entro il
terzo grado e degli affini entro il secondo grado.
grado
primo
secondo
terzo
parenti in linea retta
parenti in linea collaterale


Genitori
Figli


Nonni
Nipoti (figli dei figli)


Bisnonni
Bisnipoti (figli dei nipoti da

parte dei figli)
--


Fratelli
Sorelle
Zii (fratelli e sorelle dei
genitori)
Nipoti (figli di fratelli e
sorelle)
Giancarlo Modolo
21



affini
Suoceri
Generi
Nuore

Cognati
---
OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE
ESEMPIO 1
Paolo Rossi deteneva una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una
società estera localizzata in un Paese White list che possedeva immobili all’estero, delle
obbligazioni estere e conti correnti bancari.
Paolo Rossi
(persona fisica italiana)
Sì, quadro RW per la partecipazione
+ 26%
Immobili all’estero
Società White list
Obbligazioni estere
Conti correnti esteri
Giancarlo Modolo
22
No quadro RW
OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE
ESEMPIO 2
Paolo Rossi deteneva una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una società
estera localizzata in un Paese non White list che possedeva sia un conto corrente all’estero,
sia delle obbligazioni estere e degli immobili all’estero.
Paolo Rossi
(persona fisica italiana)
+ 26%
Immobili all’estero
Società non White
list
Obbligazioni estere
Conti correnti esteri
Giancarlo Modolo
23
Sì quadro RW
per tutti gli
investimenti
sottostanti
OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE
ESEMPIO 3
Paolo Rossi deteneva partecipazione del 20% in una società non White list e del 50% in
una srl italiana che, a sua volta, deteneva il 50% della medesima società non White list
titolare di immobili all’estero, un conto corrente all’estero e di obbligazioni estere.
Paolo Rossi
(persona fisica italiana)
Partecipazione
al 50%
Srl italiana
50%
20%
Immobili all’estero
Società
non white list
Obbligazioni estere
Partecipazione effettiva estera
[20+(50% di 50)]=45
Conti correnti esteri
Giancarlo Modolo
24
Sì quadro RW
per tutti gli
investimenti
sottostanti
CONTENUTO DEL QUADRO RW
U
N
I
C
O
PF
U
N
I
C
O
SP
Giancarlo Modolo
25
CONTENUTO DEL QUADRO RW
Indicare:
1, per proprietà;
2, per usufrutto;
3, per nuda
proprietà:
4, per altro (altro
diritto reale,
beneficiario di
trust, ecc.).
Indicare:
1, se il contribuente
è un soggetto
delegato al
prelievo o alla
movimentazione
del conto
corrente;
2, se il contribuente
risulta il titolare
effettivo.
Utilizzando la “Tabella codici investimenti all’estero
e attività estera di natura finanziaria” presente
nell’appendice del Fascicolo 2 del mod. UNICO
2014 PF, rilevare l’appropriato codice, come ad
esempio:
1, per conto corrente e deposito estero;
2, per partecipazione al capitale o al patrimonio di
società non residente;
15, per bene immobile.
Giancarlo Modolo
26
CONTENUTO DEL QUADRO RW
Utilizzando la tabella “Elenco
dei paesi e dei territori esteri”
presente nell’appendice del
Fascicolo 1 del mod. UNICO
2015 PF, rilevare l’appropriato
codice, come ad esempio:
008, per Austria;
029, per Francia;
031, per Regno unito;
094, per Germania.
Indicare la quota
di possesso (in
%)
dell’investimento
situato
all’estero.;
Specificare il codice del
criterio di determinazione del
valore:
1, per valore di mercato;
2, per valore nominale;
3, per valore di rimborso;
4, per costo d’acquisto;
5, per valore catastale;
6, per valore dichiarato nella
dichiarazione di
successione o in altri atti.
Giancarlo Modolo
27
Annotare il
valore all’inizio
del periodo
d’imposta o al
primo giorno di
detenzione
dell’attività.
CONTENUTO DEL QUADRO RW
Indicare, se l’attività riguarda
conti correnti e libretti di
risparmio detenuti in Paesi
non collaborativi, l’ammontare
massimo che l’attività ha
raggiunto nel corso del
periodo d’imposta.
indicare il numero di giorni
di detenzione per i beni
per i quali è dovuta l’Ivafe
(il campo è da compilare
solo nel caso in cui sia
dovuta l’Ivafe).
Giancarlo Modolo
28
Annotare il valore al
termine del periodo di
imposta o al termine del
periodo di detenzione
dell’attività.
Per i conti correnti e
libretti di risparmio deve
essere indicato il valore
medio di giacenza.
CONTENUTO DEL QUADRO RW
Esempio -> due conti correnti presso lo stesso intermediario
Conto A
possesso
50%
365 giorni
valore medio 5.000 euro
riportare l’IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di
Conto B
possesso
100%
365 giorni
valore medio 3.000 euro
possesso. In particolare:
Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è ((5.000 x 0,5) + 3.000) = 5.500 euro, pertanto è
 applicando al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di possesso, l’aliquota
dovuta la relativa imposta.
dello 0,15 per cento per le attività finanziarie diverse dai conti correnti e libretti di risparmio;
In questo caso devono essere compilati due distinti righi del quadro RW e il valore medio da indicare
 in misura fissa pari a 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, per i conti correnti e
nella colonna 8 di entrambi i righi è “5.500” e:
libretti di risparmio (codice 1 nella colonna 3). In presenza di più conti presso lo stesso
 nella colonna 11, rigo RW1, relativo al primo conto corrente deve essere indicato il valore “17” dato
intermediario, per la verifica del superamento del limite deve essere calcolato il valore medio di
da ((34,20 x 50% x (365/365));
giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti.
 nella colonna 11, rigo RW2, relativo al secondo conto corrente deve essere indicato 34,20 euro dato
da ((34,20 x 100% x (365/365)).
Giancarlo Modolo
29
CONTENUTO DEL QUADRO RW
riportare il credito d’imposta
pari al valore dell’imposta
patrimoniale versata nello
Stato in cui è situato l’immobile
o l’attività finanziaria detenuta.
L’importo non può essere
superiore all’ammontare
dell’imposta dovuta indicata in
colonna 11 o 13.
indicare il numero di
mesi di possesso per i
beni per i quali è dovuta
l’IVIE ; si considerano i
mesi in cui il possesso
è durato almeno 15
giorni (il campo è da
compilare solo nel caso
in cui sia dovuta l’IVIE).
riportare l’IVIE calcolata rapportando il
valore indicato in col. 8 alla quota e al
periodo di possesso con l’aliquota dello
0,76% o con l’aliquota dello 0,40% per
l’immobile, e relative pertinenze, se
adibito ad abitazione principale (in questo
caso in col. 3 indicare il codice 19),
tenendo presente che in tal caso l’imposta
si rende dovuta anche se l’imposta sul
valore complessivo dell’immobile non
supera € 200.
Giancarlo Modolo
30
CONTENUTO DEL QUADRO RW
indicare l’IVAFE dovuta pari
alla differenza tra l’imposta
calcolata (colonna 11) e il
credito d’imposta spettante
(colonna 14).
riportare, la detrazione spettante di € 200 rapportata al periodo
dell’anno durante il quale l’immobile e relative pertinenze sono
state adibite ad abitazione principale (se più soggetti spettanza in
proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica).
Giancarlo Modolo
31
CONTENUTO DEL QUADRO RW
indicare l’IVIE dovuta pari
alla differenza tra l’imposta
calcolata (colonna 13) e il
credito d’imposta spettante
(colonna 14) e la detrazione
(colonna 16).
barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi
alle attività finanziarie verranno percepiti in un
successivo periodo d’imposta o se le predette
attività sono infruttifere. In questo caso è
opportuno che gli interessati acquisiscano dagli
intermediari esteri documenti o attestazioni da
cui risulti tale circostanza.
Giancarlo Modolo
32
indicare la % di
partecipazione nella
società o nell’entità
giuridica nel caso in
cui il contribuente
risulti titolare
effettivo.
CONTENUTO DEL QUADRO RW
inserire il codice fiscale o il codice
identificativo della società o altra
entità giuridica nel caso in cui il
contribuente risulti titolare effettivo
(in questo caso, indicare in col. 2
codice 2 e in col. 19 la % relativa alla
partecipazione).
inserire i codici fiscali degli altri soggetti che
a qualsiasi titolo sono tenuti alla
compilazione della presente sezione
nella propria dichiarazione dei redditi.
Giancarlo Modolo
33
da barrare
se devono
essere
inseriti altri
codici
fiscali
VALORI DA INDICARE DEL QUADRO RW
Nel quadro RW deve essere indicato il valore iniziale ed il valore finale
dell’investimento (in modo indiretto, sono evidenziati anche i trasferimenti).
Per i conti correnti deve essere evidenziata la giacenza media dell’anno, fatta
eccezione per i conti correnti detenuti in Stati non collaborativi dove viene richiesta
anche l’indicazione del valore massimo raggiunto nell’anno.
Come per le attività finanziarie, la valorizzazione deve avvenire con i criteri previsti ai
fini IVIE:
 immobili situati in Europa o Stati SEE -> valore catastale (No al valore che esprime
il reddito medio ordinario dell’immobile – Sì a meccanismi di moltiplicazione e
rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana idonei alla
determinazione del valore catastale dell’immobile).
 immobili situati al di fuori dell’Europa o SEE -> costo di acquisto.
 immobili acquisiti per successione o donazione –> valore dichiarato nella
dichiarazione di successione od in altri atti registrati;
 in mancanza -> costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal
donante;
 altre attività patrimoniali (es.: mobili) -> da indicare solo se di rilevanza
economica.
Giancarlo Modolo
34
CASI DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW
Quadro RW da compilare anche se alla fine del periodo di imposta non sono più
detenute attività estere.
per le attività cointestate od in comproprietà deve essere indicato l’intero importo
nonché la relativa quota di possesso;
ai fini del monitoraggio fiscale sia il nudo proprietario che l’usufruttuario devono
compilare il quadro RW (le imposte sono, invece, dovute dal solo l’usufruttuario);
per le attività cointestate od in comproprietà -> intero importo nonché la relativa
quota di possesso
per i conti correnti ed i libretti di risparmio -> valore medio di giacenza dell’anno.
Giancarlo Modolo
35
ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW
1
PARTECIPAZIONI
Ulteriore 20% posseduto tramite società italiana
interamente partecipata dal soggetto
Socio al 50% di società estera
Capitale sociale 60.000 euro
Altri 3 soci oltre a società italiana
Finanziamenti erogati 90.000 euro
2
2
nn
5
0
2
60.000
60.000
x
Codice fiscale società
CF socio 1
7
0
CF socio 2
1
7
x
x
nn
10
0
2
90.000
90.000
x
Giancarlo Modolo
36
x
ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW
CONTO CORRENTE
Saldo iniziale 40.000 euro - saldo finale 65.000 euro
Picco 68.000 euro
Conto detenuto in Paese Black List: giacenza media € 55.000
PAPÀ E MAMMA
Comproprietaria moglie e figlio delegato a prelievo
DATO GIACENZA MEDIA
1
68.000
1
B.L.
365
50
2
55.000
Dato alternativo al saldo iniziale
e al saldo finale
55.000
17
17
x
CF CONIUGE
FIGLIO
CF FIGLIO
4
1
1
B.L.
2
55.000
55.000
68.000
x
Giancarlo Modolo
37
CF MAMMA
CF PAPÀ
x
ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW
DETENZIONE DI UN IMMOBILE IN ITALIA TRAMITE SOCIETÀ PANAMENSE
costo di acquisto dell’immobile in Italia : € 100.000,00
Una persona fisica che non ha aderito allo scudo fiscale e che detiene un immobile in Italia tramite una società
panamense deve indicare nel quadro RW la partecipazione nella società di Panama e non l’immobile.
Diversamente, se avesse scudato la partecipazione, il quadro RW non deve essere compilato.
Non si rende applicabile il principio del look through (vedere attraverso) per i beni sottostanti italiani.
1
2
2
051
100
2
100.000
100.000
365
x
Codice fiscale della società
di Panama
Giancarlo Modolo
38
100
x
ESONERI DALLA REDAZIONE DEL QUADRO RW
Società commerciali sono in ogni caso esonerate dall’obbligo di compilazione del
quadro RW: le attività estere sono individuabili dalle scritture contabili (tale regola
non trova applicazione per le persone fisiche che producono reddito di lavoro
autonomo o di impresa ed anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere in
tale ambito).
Persone fisiche residenti che svolgono la loro attività lavorativa in zone di frontiera od
in stati limitrofi all’Italia in via continuativa, limitatamente alle attività di natura
finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui viene svolta l’attività lavorativa.
N.B.: l’esonero è operativo solamente se l’attività lavorativa è svolta in via continuativa
per la maggior parte del periodo di imposta (per almeno 183 giorni nell’anno).
Per IVIE e IVAFE non sono previsti esoneri in elazione all’attività lavorativa.
Attività finanziarie e patrimoniali:
 affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
 contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento
degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti o come mandatari
delle controparti contrattuali;
 i cui redditi sono riscossi attraverso l’intervento degli intermediari.
Giancarlo Modolo
39
SANZIONI e RAVVEDIMENTO OPEROSO
Con il modello UNICO 2015 continuano a trovare applicazione le nuove disposizioni in tema di
sanzioni sul quadro RW:
 mancata presentazione del quadro e sanatoria entro 90 giorni -> € 258;
 incompleta presentazione del quadro RW e sanatoria entro 90 giorni -> € 258.
Le sanzioni si applicano con riferimento al monitoraggio fiscale -> se le omissioni riguardino i beni
esteri con debenza di imposta si renderanno dovute le sanzioni proporzionali sulle imposte
analogamente a quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi.
Con decorrenza dall’1.1.2015
ampliata la possibilità di accedere al ravvedimento operoso per le violazioni tributarie.
Poiché il 31.12.2015 scade la possibilità di contestazione di sanzioni sul periodo di imposta 2009, si
pone in rilievo che:
 il periodo di imposta 2009 è sanabile con la sanzione di 1/6;
e sussiste la sanatoria per:
 Unico 2014 -> sanzione amministrativa ridotta a 1/8;
 Unico 2013 -> sanzione amministrativa ridotta a 1/7;
 Anni precedenti -> sanzione amministrativa ridotta a 1/6.
Giancarlo Modolo
40
Ringrazio
per la cortese
attenzione
prestata.
Giancarlo Modolo
41
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redazione del quadro rw - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli