S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2015 Dichiarazione annuale degli investimenti detenuti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria, Ivie e Ivafe Giancarlo Modolo Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, 25 maggio 2015 - Auditorium San Fedele MONITORAGGIO FISCALE – SOGGETTI OBBLIGATI Soggetti obbligati al monitoraggio fiscale ▪ Persone fisiche ▪ Enti non commerciali ▪ Società semplici e soggetti equiparati Residenti in Italia, comprese le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo L’obbligo di dichiarazione sussiste, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali. I soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato (art. 2 co. 2 TUIR) - sono residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente e hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Giancarlo Modolo 2 MONITORAGGIO FISCALE – ADEMPIMENTI MODELLO O QUADRO RW? L’orientamento degli Uffici pare essere quello di considerare il termine ordinario di decadenza della contestazione della violazione dell'obbligo di compilare il modulo il quinto anno successivo a quello in cui il modulo doveva essere presentato (art. 20, comma 1, prima parte, del D.Lgs. 472/1997). Ne deriva, quindi, che nel 2015 sarebbero ancora contestabili le sanzioni: per Unico 2010 (relativo ai 2009); e, nei casi di attività detenute in Paesi black list: per Unico 2005 (relativo al 2004). Si verifica, pertanto, uno sfasamento temporale, dato che, per l'Iva e i redditi, il termine di decadenza ordinario è fissato al quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (quinto anno solo in caso di omessa presentazione). Giancarlo Modolo 3 MONITORAGGIO FISCALE – ADEMPIMENTI MODELLO O QUADRO RW? Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 24009/2013 e sentenza 26848/2014) invece, vale l'eccezione contenuta nel comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs. 472/1997, che fa riferimento al «diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi» perché il modulo RW, per effetto dell'art. 6 del D.L. 167/1990, serve anche per l'accertamento dei redditi. Pertanto, secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione: i modelli Unico 2010 o Unico 2005 sarebbero ancora contestabili, per le violazioni del quadro RW, solo in caso di omessa presentazione della dichiarazione; altrimenti sarebbero contestabili i modelli Unico 2011 e Unico 2007. Giancarlo Modolo 4 MONITORAGGIO FISCALE – ADEMPIMENTI TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL QUADRO RW L’Agenzia delle entrate, nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, ha precisato che le violazioni riguardanti il quadro RW hanno natura tributaria e per le stesse è, quindi, possibile provvedere alla regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso. Conseguentemente: in caso di presentazione del quadro RW, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, è dovuta la sanzione ridotta a € 25 (1/10 di € 258); in caso di regolarizzazione effettuata con un mod. Unico integrativo, oltre 90 giorni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è commessa la violazione, la sanzione ridotta è dovuta nella misura dello 0,375% (1/8 del 3%) ovvero dello 0,75% (1/8 del 6%) a seconda che quanto non dichiarato sia detenuto rispettivamente in uno Stato “non black list” ovvero “black list”. Giancarlo Modolo 5 MONITORAGGIO FISCALE – ADEMPIMENTI L’OMESSA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW COME PUÒ ESSERE SANATA? L’omessa presentazione del quadro RW nei casi in cui la presentazione dello stesso è richiesta ai fini del monitoraggio costituisce una violazione formale. A tale omissione si ritiene applicabile lo specifico regime sanzionatorio previsto dall’art. 5, DL 167/90, modificato dalla L. 97/2013 (c.d. “Legge Europea 2013”) che, oltre ad attenuare le sanzioni originariamente previste, ha differenziato le stesse a seconda che lo Stato nel quale sono detenute le attività/investimenti sia o meno “black list”, come di seguito evidenziato: dal 3% al 15% di quanto non dichiarato e detenuto in Stati non black list; dal 6% al 30% di quanto non dichiarato e detenuto in Stati black list; € 258, in caso di presentazione del quadro RW tardivo, ossia entro 90 giorni dal termine ordinario. Giancarlo Modolo 6 MONITORAGGIO FISCALE – ADEMPIMENTI OMESSA PRESENTAZIONE QUADRO RW E RESPONSABILITÀ DEGLI EREDI Come regola generale, gli eredi devono rispondere delle obbligazioni tributarie del de cuius, ma non delle sanzioni. Infatti, i reati si devono ritenere estinti alla morte di chi li commette. Gli eredi non possono essere sanzionati (principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi), ma possono essere chiamati a pagare l'imposta sul reddito (Irpef e addizionali) sul rendimento presunto (art. 6, D.L. n. 167/90) dei risparmi all’estero, anche se già tassati nello Stato estero per gli anni ancora accertabili (massimo 5). Giancarlo Modolo 7 MONITORAGGIO FISCALE – ADEMPIMENTI MONITORAGGIO FISCALE E VOLUNTARY DISCLOSURE Con decorrenza dal 2015, è stata introdotta una procedura di “collaborazione volontaria”: per le violazioni al monitoraggio dei capitali; per le violazioni “interne” (cd. “voluntary domestica” o “interna”). La collaborazione volontaria (voluntary disclosure) “estera” consente di regolarizzare le violazioni relative agli obblighi dichiarativi e in materia di monitoraggio fiscale commessi fino al 30 settembre 2014. Il contribuente che si attiva, ha l’obiettivo di regolarizzare le violazioni riferite: al quadro RW -> omessa/parziale indicazione di investimenti (attività finanziarie e patrimoniali) costituiti/detenuti all’estero; alle imposte collegate -> omessa indicazione sia dei redditi (nazionali) che sono serviti a costituire la provvista per l’investimento estero, sia dei redditi (esteri) che hanno generato gli investimenti esteri (dismissioni e/o frutti civili). Giancarlo Modolo 8 MONITORAGGIO FISCALE – ADEMPIMENTI PERIODI D’IMPOSTA INTERESSATI termini ordinari pendenti: dal 2010 al 2013, in caso di infedele dichiarazione; dal 2009 al 2013, in caso di omessa dichiarazione. IMPOSTE SUI REDDITI termini raddoppiati (ai sensi degli artt. 43, D.P.R. 600/1973, 57 D.P.R. 633/1972 o 12, comma 2-bis , D.L. 78/2009): dal 2006 al 2013, in caso di infedele dichiarazione; dal 2004 al 2013, in caso di omessa dichiarazione. termini ordinari pendenti: dal 2009 al 2013. QUADRO RW termini raddoppiati (ai sensi dell’art.12, comma 2-bis , D.L. 78/2009): dal 2004 al 2013. Giancarlo Modolo 9 MONITORAGGIO FISCALE – ADEMPIMENTI SANZIONI QUADRO RW – RIFERIMENTI GENERALI Sanzione prevista Rimpatrio [50%] No rimpatrio [25%] 3% 1,50% 2,25% No white list entro 60 gg. 6% 3% 4,50% white list entro 60 gg. 3% 1,50% 2,25 Paese NON BLACK LIST BLACK LIST Disclosure Determinate le sanzioni dovute, si beneficia dell’ulteriore abbattimento se definizione con: adesione all’invito al contraddittorio (recependo i conteggi dell’Ufficio) -> a 1/6; accertamento con adesione (per ridurre l’imponibile in contraddittorio) -> a 1/3. Giancarlo Modolo 10 MONITORAGGIO FISCALE – REGOLE OPERATIVE SOGGETTI INTERESSATI La procedura per la regolarizzazione degli investimenti illecitamente detenuti all’estero riguarda i soggetti residenti tenuti alla compilazione del modulo RW: le persone fisiche le società semplici e i soggetti ad esse equiparati gli enti non commerciali (compresi i trust residenti). CONTI CORRENTI COINTESTATI E DELEGHE AL PRELIEVO Le disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali si presumono (salva la prova contraria) ripartite, per ciascun periodo d’imposta, in quote uguali tra tutti coloro che ne avevano la disponibilità. Quindi, coloro che: risultavano cointestatari di c/c esteri; oppure possedevano solo una delega al prelievo. Giancarlo Modolo 11 MONITORAGGIO FISCALE – REGOLE OPERATIVE TITOLARI EFFETTIVI DI INVESTIMENTI ESTERI - 1 di 2 quadro RW -> sia possessori formali di investimenti, sia coloro che, pur non possessori diretti, ma soggetti collegati, sono valutati come titolari effettivi (art. 4 DL 167/90). TELEFISCO 2015 -> I soggetti collegati si possono identificare in tutti quei soggetti che: hanno una “posizione rilevante” ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale rispetto alle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione; ovvero: coloro i quali presentano un collegamento con il reddito sottratto ad imposizione evidenziato. Al ricorrere delle condizioni previste dalle disposizioni in materia di collaborazione volontaria, ciascun richiedente può presentare l’istanza di adesione alla procedura, per la propria posizione. Il richiedente, quindi, agisce autonomamente e potrebbe non essere a conoscenza dell’avvio della medesima procedura da parte di soggetti collegati per la medesima violazione. Giancarlo Modolo 12 MONITORAGGIO FISCALE – REGOLE OPERATIVE TITOLARI EFFETTIVI DI INVESTIMENTI ESTERI - 2 di 2 quadro RW -> sia possessori formali di investimenti, sia coloro che, pur non possessori diretti, ma soggetti collegati, sono valutati come titolari effettivi (art. 4 DL 167/90). I soggetti collegati da indicare nel modello, pertanto, sono necessariamente “soggetti terzi” rispetto alla procedura attivata dal singolo contribuente. Assunta l’autonomia delle singole procedure: nell’istanza presentata da un certo richiedente devono essere indicati: i collegati alle attività finanziarie o patrimoniali estere oggetto di emersione; o: i soggetti che, pur non presentando collegamenti con le attività estere, presentano collegamenti con il richiedente in relazione ai redditi che formano oggetto di emersione. Esempio -> caso dei soci o associati se il richiedente è una società di persone o altro soggetto trasparente, per natura o per opzione, che aderisce alla procedura nazionale. Giancarlo Modolo 13 TASSAZIONE DEI REDDITI ESTERI I contribuenti residenti nel territorio dello Stato devono rendere imponibili i redditi ovunque prodotti (in Italia come all’estero), tenendo presente che: quelli di fonte estera concorrono alla formazione della base imponibile Irpef, a meno che non siano: esenti; assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta; assoggettati a imposta sostitutiva; le Convenzioni contro le doppie imposizioni, di regola, tendono a ridurre e/o a escludere i poteri dello Stato della fonte, ma non quelli dello Stato di residenza. I redditi finanziari di fonte estera possono riguardare: il quadro RL -> dividendi di fonte estera, interessi dei finanziamenti a partecipate estere; il quadro RM -> redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva; il quadro RT -> plusvalenze su partecipazioni; tenendo in considerazione che per i redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva, sussiste la facoltà di optare per l’imposizione ordinaria (con esclusione dei dividendi “non qualificati”). Giancarlo Modolo 14 OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE L’obbligo di procedere alla redazione del quadro RW: deriva dalla detenzione all’estero di investimenti e/o di attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità di acquisizione (comprese eredità e donazioni) in presenza di investimenti e/o di attività in comunione o cointestate, compete a ciascun intestatario che dovrà segnalare l’intero valore e la percentuale di possesso in presenza di più diritti reali (es.: nuda proprietà e usufrutto) compete ad ogni titolare (usufruttuario e nudo proprietario, in quanto la titolarità del diritto sia di usufrutto, sia della nuda proprietà sono in grado di generare redditi imponibili in Italia”) Giancarlo Modolo 15 OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE REDAZIONE DEL QUADRO RW Per effetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. trib. sentenze, n. 9320 dell’11.6.2003 e nn. 17051 e 17052 del 21.7.2010), sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione Conto corrente estero intestato a un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente Anche il soggetto delegato deve procedere alla compilazione del modulo RW per l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero, se si tratta di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario. Giancarlo Modolo 16 OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE REDAZIONE DEL QUADRO RW L’obbligo di redazione del modulo RW sussiste non solo nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche se le predette attività sono possedute dal contribuente mediante interposta persona. Nel caso in cui un soggetto ha l’effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali «formalmente» intestate a un trust (residente o non residente) Se il trust è un semplice schermo formale, la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio deve essere attribuita ad altri soggetti (disponenti o beneficiari del trust). Trust = soggetto interposto -> il patrimonio e i redditi prodotti devono essere ricondotti ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità. Giancarlo Modolo 17 OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE FIGURA DEL TITOLARE EFFETTIVO Soggetti tenuti alla dichiarazione delle attività estere Possessori «formali» delle disponibilità delle attività estere Soggetti che hanno la disponibilità delle attività estere Giancarlo Modolo 18 Soggetti che risultano «titolari effettivi» delle attività estere OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO Persona fisica o persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica possesso o controllo (diretto o indiretto) di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato con obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti. Criterio soddisfatto se la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale. Persona fisica o persone fisiche che esercitano in altra maniera il controllo sulla direzione di un’entità giuridica. Giancarlo Modolo 19 OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO enti non commerciali, società semplici ed equiparate residenti in Italia Lo status di «titolare effettivo» è riferibile, oltre che alle persone fisiche, anche agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate, residenti in Italia. Ai fini dell’adempimento dichiarativo, se risultano verificate le condizioni per integrare tale status, il soggetto interessato deve indicare nel modulo RW: − il valore della partecipazione detenuta nella società estera; − la percentuale di partecipazione. VERIFICA DELLA PERCENTUALE RILEVANTE Si devono considerare le partecipazioni: possedute dai familiari (art. 5, comma 5, del Tuir) del titolare effettivo; detenute indirettamente, tenendo conto della demoltiplicazione da esse prodotta. Giancarlo Modolo 20 OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE TITOLARE EFFETTIVO NEL MONITORAGGIO FISCALE SOGGETTI TITOLARI EFFETTIVI – 2 di 2 Ai fini della determinazione della percentuale rilevante per essere considerato “titolare effettivo” di società e di altre entità giuridiche, si devono necessariamente computare anche le partecipazioni intestate ai familiari di cui all’art. 5, comma 5, del Tuir e, quindi, quelle del coniuge e dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado. grado primo secondo terzo parenti in linea retta parenti in linea collaterale Genitori Figli Nonni Nipoti (figli dei figli) Bisnonni Bisnipoti (figli dei nipoti da parte dei figli) -- Fratelli Sorelle Zii (fratelli e sorelle dei genitori) Nipoti (figli di fratelli e sorelle) Giancarlo Modolo 21 affini Suoceri Generi Nuore Cognati --- OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE ESEMPIO 1 Paolo Rossi deteneva una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una società estera localizzata in un Paese White list che possedeva immobili all’estero, delle obbligazioni estere e conti correnti bancari. Paolo Rossi (persona fisica italiana) Sì, quadro RW per la partecipazione + 26% Immobili all’estero Società White list Obbligazioni estere Conti correnti esteri Giancarlo Modolo 22 No quadro RW OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE ESEMPIO 2 Paolo Rossi deteneva una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una società estera localizzata in un Paese non White list che possedeva sia un conto corrente all’estero, sia delle obbligazioni estere e degli immobili all’estero. Paolo Rossi (persona fisica italiana) + 26% Immobili all’estero Società non White list Obbligazioni estere Conti correnti esteri Giancarlo Modolo 23 Sì quadro RW per tutti gli investimenti sottostanti OBBLIGO DEL MONITORAGGIO FISCALE ESEMPIO 3 Paolo Rossi deteneva partecipazione del 20% in una società non White list e del 50% in una srl italiana che, a sua volta, deteneva il 50% della medesima società non White list titolare di immobili all’estero, un conto corrente all’estero e di obbligazioni estere. Paolo Rossi (persona fisica italiana) Partecipazione al 50% Srl italiana 50% 20% Immobili all’estero Società non white list Obbligazioni estere Partecipazione effettiva estera [20+(50% di 50)]=45 Conti correnti esteri Giancarlo Modolo 24 Sì quadro RW per tutti gli investimenti sottostanti CONTENUTO DEL QUADRO RW U N I C O PF U N I C O SP Giancarlo Modolo 25 CONTENUTO DEL QUADRO RW Indicare: 1, per proprietà; 2, per usufrutto; 3, per nuda proprietà: 4, per altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.). Indicare: 1, se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente; 2, se il contribuente risulta il titolare effettivo. Utilizzando la “Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” presente nell’appendice del Fascicolo 2 del mod. UNICO 2014 PF, rilevare l’appropriato codice, come ad esempio: 1, per conto corrente e deposito estero; 2, per partecipazione al capitale o al patrimonio di società non residente; 15, per bene immobile. Giancarlo Modolo 26 CONTENUTO DEL QUADRO RW Utilizzando la tabella “Elenco dei paesi e dei territori esteri” presente nell’appendice del Fascicolo 1 del mod. UNICO 2015 PF, rilevare l’appropriato codice, come ad esempio: 008, per Austria; 029, per Francia; 031, per Regno unito; 094, per Germania. Indicare la quota di possesso (in %) dell’investimento situato all’estero.; Specificare il codice del criterio di determinazione del valore: 1, per valore di mercato; 2, per valore nominale; 3, per valore di rimborso; 4, per costo d’acquisto; 5, per valore catastale; 6, per valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti. Giancarlo Modolo 27 Annotare il valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione dell’attività. CONTENUTO DEL QUADRO RW Indicare, se l’attività riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi, l’ammontare massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta. indicare il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’Ivafe (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’Ivafe). Giancarlo Modolo 28 Annotare il valore al termine del periodo di imposta o al termine del periodo di detenzione dell’attività. Per i conti correnti e libretti di risparmio deve essere indicato il valore medio di giacenza. CONTENUTO DEL QUADRO RW Esempio -> due conti correnti presso lo stesso intermediario Conto A possesso 50% 365 giorni valore medio 5.000 euro riportare l’IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di Conto B possesso 100% 365 giorni valore medio 3.000 euro possesso. In particolare: Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è ((5.000 x 0,5) + 3.000) = 5.500 euro, pertanto è applicando al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di possesso, l’aliquota dovuta la relativa imposta. dello 0,15 per cento per le attività finanziarie diverse dai conti correnti e libretti di risparmio; In questo caso devono essere compilati due distinti righi del quadro RW e il valore medio da indicare in misura fissa pari a 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, per i conti correnti e nella colonna 8 di entrambi i righi è “5.500” e: libretti di risparmio (codice 1 nella colonna 3). In presenza di più conti presso lo stesso nella colonna 11, rigo RW1, relativo al primo conto corrente deve essere indicato il valore “17” dato intermediario, per la verifica del superamento del limite deve essere calcolato il valore medio di da ((34,20 x 50% x (365/365)); giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti. nella colonna 11, rigo RW2, relativo al secondo conto corrente deve essere indicato 34,20 euro dato da ((34,20 x 100% x (365/365)). Giancarlo Modolo 29 CONTENUTO DEL QUADRO RW riportare il credito d’imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o l’attività finanziaria detenuta. L’importo non può essere superiore all’ammontare dell’imposta dovuta indicata in colonna 11 o 13. indicare il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l’IVIE ; si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVIE). riportare l’IVIE calcolata rapportando il valore indicato in col. 8 alla quota e al periodo di possesso con l’aliquota dello 0,76% o con l’aliquota dello 0,40% per l’immobile, e relative pertinenze, se adibito ad abitazione principale (in questo caso in col. 3 indicare il codice 19), tenendo presente che in tal caso l’imposta si rende dovuta anche se l’imposta sul valore complessivo dell’immobile non supera € 200. Giancarlo Modolo 30 CONTENUTO DEL QUADRO RW indicare l’IVAFE dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (colonna 11) e il credito d’imposta spettante (colonna 14). riportare, la detrazione spettante di € 200 rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale (se più soggetti spettanza in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica). Giancarlo Modolo 31 CONTENUTO DEL QUADRO RW indicare l’IVIE dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (colonna 13) e il credito d’imposta spettante (colonna 14) e la detrazione (colonna 16). barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi alle attività finanziarie verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta o se le predette attività sono infruttifere. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza. Giancarlo Modolo 32 indicare la % di partecipazione nella società o nell’entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo. CONTENUTO DEL QUADRO RW inserire il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso, indicare in col. 2 codice 2 e in col. 19 la % relativa alla partecipazione). inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi. Giancarlo Modolo 33 da barrare se devono essere inseriti altri codici fiscali VALORI DA INDICARE DEL QUADRO RW Nel quadro RW deve essere indicato il valore iniziale ed il valore finale dell’investimento (in modo indiretto, sono evidenziati anche i trasferimenti). Per i conti correnti deve essere evidenziata la giacenza media dell’anno, fatta eccezione per i conti correnti detenuti in Stati non collaborativi dove viene richiesta anche l’indicazione del valore massimo raggiunto nell’anno. Come per le attività finanziarie, la valorizzazione deve avvenire con i criteri previsti ai fini IVIE: immobili situati in Europa o Stati SEE -> valore catastale (No al valore che esprime il reddito medio ordinario dell’immobile – Sì a meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana idonei alla determinazione del valore catastale dell’immobile). immobili situati al di fuori dell’Europa o SEE -> costo di acquisto. immobili acquisiti per successione o donazione –> valore dichiarato nella dichiarazione di successione od in altri atti registrati; in mancanza -> costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante; altre attività patrimoniali (es.: mobili) -> da indicare solo se di rilevanza economica. Giancarlo Modolo 34 CASI DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW Quadro RW da compilare anche se alla fine del periodo di imposta non sono più detenute attività estere. per le attività cointestate od in comproprietà deve essere indicato l’intero importo nonché la relativa quota di possesso; ai fini del monitoraggio fiscale sia il nudo proprietario che l’usufruttuario devono compilare il quadro RW (le imposte sono, invece, dovute dal solo l’usufruttuario); per le attività cointestate od in comproprietà -> intero importo nonché la relativa quota di possesso per i conti correnti ed i libretti di risparmio -> valore medio di giacenza dell’anno. Giancarlo Modolo 35 ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 1 PARTECIPAZIONI Ulteriore 20% posseduto tramite società italiana interamente partecipata dal soggetto Socio al 50% di società estera Capitale sociale 60.000 euro Altri 3 soci oltre a società italiana Finanziamenti erogati 90.000 euro 2 2 nn 5 0 2 60.000 60.000 x Codice fiscale società CF socio 1 7 0 CF socio 2 1 7 x x nn 10 0 2 90.000 90.000 x Giancarlo Modolo 36 x ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW CONTO CORRENTE Saldo iniziale 40.000 euro - saldo finale 65.000 euro Picco 68.000 euro Conto detenuto in Paese Black List: giacenza media € 55.000 PAPÀ E MAMMA Comproprietaria moglie e figlio delegato a prelievo DATO GIACENZA MEDIA 1 68.000 1 B.L. 365 50 2 55.000 Dato alternativo al saldo iniziale e al saldo finale 55.000 17 17 x CF CONIUGE FIGLIO CF FIGLIO 4 1 1 B.L. 2 55.000 55.000 68.000 x Giancarlo Modolo 37 CF MAMMA CF PAPÀ x ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW DETENZIONE DI UN IMMOBILE IN ITALIA TRAMITE SOCIETÀ PANAMENSE costo di acquisto dell’immobile in Italia : € 100.000,00 Una persona fisica che non ha aderito allo scudo fiscale e che detiene un immobile in Italia tramite una società panamense deve indicare nel quadro RW la partecipazione nella società di Panama e non l’immobile. Diversamente, se avesse scudato la partecipazione, il quadro RW non deve essere compilato. Non si rende applicabile il principio del look through (vedere attraverso) per i beni sottostanti italiani. 1 2 2 051 100 2 100.000 100.000 365 x Codice fiscale della società di Panama Giancarlo Modolo 38 100 x ESONERI DALLA REDAZIONE DEL QUADRO RW Società commerciali sono in ogni caso esonerate dall’obbligo di compilazione del quadro RW: le attività estere sono individuabili dalle scritture contabili (tale regola non trova applicazione per le persone fisiche che producono reddito di lavoro autonomo o di impresa ed anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere in tale ambito). Persone fisiche residenti che svolgono la loro attività lavorativa in zone di frontiera od in stati limitrofi all’Italia in via continuativa, limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui viene svolta l’attività lavorativa. N.B.: l’esonero è operativo solamente se l’attività lavorativa è svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta (per almeno 183 giorni nell’anno). Per IVIE e IVAFE non sono previsti esoneri in elazione all’attività lavorativa. Attività finanziarie e patrimoniali: affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti; contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti o come mandatari delle controparti contrattuali; i cui redditi sono riscossi attraverso l’intervento degli intermediari. Giancarlo Modolo 39 SANZIONI e RAVVEDIMENTO OPEROSO Con il modello UNICO 2015 continuano a trovare applicazione le nuove disposizioni in tema di sanzioni sul quadro RW: mancata presentazione del quadro e sanatoria entro 90 giorni -> € 258; incompleta presentazione del quadro RW e sanatoria entro 90 giorni -> € 258. Le sanzioni si applicano con riferimento al monitoraggio fiscale -> se le omissioni riguardino i beni esteri con debenza di imposta si renderanno dovute le sanzioni proporzionali sulle imposte analogamente a quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi. Con decorrenza dall’1.1.2015 ampliata la possibilità di accedere al ravvedimento operoso per le violazioni tributarie. Poiché il 31.12.2015 scade la possibilità di contestazione di sanzioni sul periodo di imposta 2009, si pone in rilievo che: il periodo di imposta 2009 è sanabile con la sanzione di 1/6; e sussiste la sanatoria per: Unico 2014 -> sanzione amministrativa ridotta a 1/8; Unico 2013 -> sanzione amministrativa ridotta a 1/7; Anni precedenti -> sanzione amministrativa ridotta a 1/6. Giancarlo Modolo 40 Ringrazio per la cortese attenzione prestata. Giancarlo Modolo 41