Condizioni commerciali della società SILON 1. Applicazione e validità 4. Tutte le forniture e gli adempimenti connessi con le stesse vengono realizzati esclusivamente in base a queste Condizioni commerciali. Non si riconoscono i riferimenti dell’acquirente alle sue condizioni. Queste Condizioni commerciali valgono anche per tutti gli altri affari futuri. Gli scostamenti da queste Condizioni commerciali richiedono il riconoscimento scritto ed esplicito della società SILON s.r.o. con sede in via Průmyslová, 451, Planá nad Lužnicí, CAP: 391 02, cod. id. 271 57 245, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso il Tribunale regionale di České Budějovice, No. reg. C 13494 (d’ora in avanti solo: “SILON”). 2. Offerta ed accettazione dell’offerta 4.1 I prezzi derivano dall’ordine confermato. I prezzi corrispondono alle spedizioni dallo stabilimento con l’aggiunta dell’IVA di legge. La società SILON si riserva il diritto alla modifica dei prezzi qualora dalla stipula del contratto fino al momento della consegna insorgano modifiche riguardanti diversi costi/prezzi (in particolare i prezzi per materie prime, i prezzi applicati dai fornitori e le oscillazioni dei tassi di cambio) non causati dalla società SILON e che non potevano essere previsti con certezza sufficiente. Nel caso dell’aumento dei prezzi l’acquirente è autorizzato a recedere dal contratto entro i 14 giorni dalla comunicazione sull’aumento dei prezzi. 2.1 Le offerte della società SILON non sono vincolanti ma devono essere interpretati come avvisi dati al cliente affinché questi faccia l’ordine d’acquisto alla società SILON. Il contratto si considera stipulato in base all’ordine dell’acquirente ed all’accettazione dell’ordine da parte della società SILON. Qualora l’accettazione dell’ordine si differenzia dall’ordine stesso, tale accettazione deve essere interpretata come un’offerta nuova e non vincolante della società SILON. 2.2 Sono ammissibili le modifiche o gli annullamenti delle commesse ricevute solo dopo l’accordo reciproco. Qualora l’acquirente chieda l’annullamento della commessa, la società SILON si riserva il diritto ad applicare la penale nell’ammontare del 25% del valore netto della merce annullata. 3. Fornitura e ritardi di fornitura 3.1 Salvo disposizioni diverse, le forniture vengono realizzate dallo stabilimento di Planá nad Lužnicí (Incoterms 2010). Qualora nei casi concreti venga concordato che la società SILON provvede anche alla spedizione della merce, s’intende che il luogo dell’adempimento corrisponde al luogo nel quale la merce viene consegnata dalla società SILON al trasportatore. 3.2 Le date ed i termini di consegna indicati dalla società SILON non sono vincolanti qualora non siano stati concordati come vincolanti nei casi concreti. Nel caso delle date e dei termini di consegna non vincolanti la società SILON non diventa inadempiente prima della scadenza di un periodo di tempo congruo fissato per iscritto dall’acquirente. In tal caso l’acquirente non può fissare il periodo di tempo inferiore a 4 settimane dalla scadenza della data o del termine di consegna non vincolante. La società SILON non ritarda la fornitura qualora i fornitori della stessa, per motivi che esulano dalla responsabilità della società SILON, realizzano la loro fornitura nel modo imprevisto o tardivo. 3.3 La società SILON è autorizzata a compiere forniture parziali qualora si possa richiedere giustamente la loro accettazione da parte dell’acquirente, in particolare quando la fornitura della merce residua ordinata è garantita ed all’acquirente non ne nascono spese extra troppo alte o altre spese secondarie (salvo il caso in cui la società SILON dichiara di rimborsare queste spese). Ogni fornitura parziale deve essere fatturata a parte. 3.4 L’acquirente diventa inadempiente qualora non ritiri la merce alla data di consegna. Qualora l’acquirente diventi inadempiente per quanto concerne il mancato ritiro della merce o superi il tempo di scaricamento normale al momento del ritiro della merce, gli saranno calcolati costi extra generatisi in questa maniera, ad es. costi di noleggio contenitori ed altri costi di immagazzinamento. All’acquirente sarà applicato lo 0,1% dell’importo fatturato a titolo di costi di immagazzinamento della merce per ogni giorno solare dell’immagazzinamento salvo i casi in cui l’acquirente documenti i costi di immagazzinamento inferiori. La verifica del maggior danno rimane riservata alla società SILON. In ogni caso la società SILON è autorizzata a disporre della merce dopo l’inutile decorso del periodo di tempo congruo. 3.5 Qualora insorgano dei dubbi motivati sull’insolvenza del cliente, in particolare nel caso della morosità nel pagamento, la società SILON può revocare la scadenza concessa riservandosi altri provvedimenti e può condizionare altre forniture con pagamenti contestuali o con altre garanzie. Qualora l’acquirente non concede la garanzia pecuniaria entro 2 settimane, la società SILON è autorizzata a recedere dal rispettivo contratto concreto. Qualora si tratti di un rapporto obbligazionario contrattuale duraturo (ad es. di un contratto di fornitura quadro), la società SILON è autorizzata a disdire tale rapporto con validità immediata. In questo caso l’acquirente non può esercitare il diritto al risarcimento danni causati dal ritardo. SILON 5. Prezzi Pagamenti e morosità nei pagamenti 5.1 Salvo accordi diversi le fatture devono essere pagate entro i 14 giorni dal loro rilascio e nell’ammontare totale accreditando gli importi sul conto indicato dalla società SILON. A prescindere dal luogo della consegna della merce o dei documenti il luogo dell’adempimento degli obblighi pecuniari dell’acquirente corrisponde alla sede della società SILON. 5.2 Superando la scadenza il committente diventa moroso anche senza ricevere solleciti. Per la tempestività del pagamento è decisivo l’accreditamento dell’importo fatturato sul conto indicato. 5.3 Nel caso della morosità nel pagamento la società SILON è autorizzata ad applicare gli interessi di mora nell’ammontare di 7 punti percentuali più il tasso repo /pronti contro termine/ fissato dalla banca Česká národní banka al primo giorno di mora, in ogni caso almeno pari al 12% dell’importo annuale non saldato. L’esercizio del diritto al risarcimento del maggior danno rimane riservato. 5.4 Qualora l’acquirente diventi moroso nel pagamento di soli 2 importi derivanti dal rapporto contrattuale avente con la società SILON, tutti gli altri debiti pecuniari dell’acquirente già insorti e derivanti da tutti i rapporti contrattuali aventi con la società SILON diventano immediatamente scaduti. 6. Diritto di proprietà esclusivo 6.1 La società SILON si riserva il diritto di proprietà della merce fornita fino al completo pagamento del prezzo d’acquisto. 6.2 Nonostante che l’acquirente paghi il prezzo d’acquisto per la merce fornita ma non abbia saldato ancora tutti gli altri debiti derivanti dai rapporti contrattuali aventi con la società SILON, la società SILON si riserva il diritto di proprietà della merce fornita fino al completo pagamento di tutti i debiti. 6.3 Qualora l’acquirente trasformi la merce fornita dalla società SILON, la società SILON diventa produttrice ed acquisisce il diritto di proprietà della merce nuova. Qualora la trasformazione venga fatta assieme ad altri materiali, la società SILON acquisisce la comproprietà della merce nuova in proporzione tra il valore fatturato per la merce fornita dalla società SILON ed altri materiali. 6.4 Qualora avvenga la fusione o la miscelazione tra la merce fornita dalla società SILON ed altri beni dell’acquirente nel modo tale che i beni dell’acquirente possano essere considerati beni principali, s’intende che l’acquirente ha trasferito alla società SILON il diritto di proprietà dei beni principali in proporzione tra il valore contabile della merce fornita dalla società SILON ed il valore contabile dei beni principali (qualora questo valore manchi, si applica il valore di mercato). L’acquirente deve gestire la proprietà esclusiva o la comproprietà originatesi in questo modo gratuitamente ed a favore della società SILON. 6.5 L’acquirente è autorizzato a disporre dei beni di proprietà della società SILON secondo usi ed abitudini commerciali qualora adempia, nei tempi e nei modi dovuti, ai suoi obblighi derivanti dai rapporti contrattuali aventi con la società SILON. Tutti i crediti derivanti dalle vendite delle merci nei confronti delle quali la società SILON ha riservato il suo diritto di proprietà sono stati ceduti dall’acquirente alla società già al momento della stipula dei contratti con questa società. 6.6 L’acquirente deve prestare alla società SILON, a richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni occorrenti sulla merce immagazzinata e di proprietà della società SILON e sui crediti ceduti alla società stessa. L’acquirente, a richiesta della società SILON, deve contrassegnare anche la merce della sua proprietà ed informare i suoi clienti sulla rispettiva cessione dei crediti. 6.7 Qualora l’acquirente diventi moroso nel pagamento, la società SILON è autorizzata a chiedere, anche senza recedere dal contratto di compravendita e senza dover fissare ulteriori periodi di tempo, la 2013‐07 SILON AGB (IT) Versione: 07/2013 Condizioni commerciali della società SILON restituzione preventiva della merce di proprietà della società SILON ed a spese dell’acquirente. 6.8 Qualora il valore delle garanzie superi i crediti della società SILON per più del 15%, la società SILON rinuncia a queste garanzie. 7. Caratteristiche della merce e dei campioni 7.1 Salvo accordi diversi, le caratteristiche e la qualità della merce derivano esclusivamente dalla descrizione, specificazione e marcatura dei prodotti pubblicate dalla società SILON. L’identificazione della merce secondo la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) non rappresenta alcun accordo sulle rispettive caratteristiche contrattuali della merce nemmeno sull’uso previsto dal contratto. 7.2 S’intende che i dati sulla modalità d’uso della merce inclusa l’applicazione, la trasformazione ed altro utilizzo, prestati dalla società SILON a voce, per iscritto o in un’altra forma, sono stati prestati secondo la migliore coscienza, in ogni modo corrispondono ai dati non vincolanti e non esonerano l’acquirente dal suo controllo della merce fornita dalla società SILON per quanto concerne la sua adeguatezza a determinati scopi. 7.3 L’uso, la trasformazione o un altro utilizzo della merce viene effettuato fuori della sfera di controllo della società SILON, quindi esclusivamente nella sfera della responsabilità dell’acquirente. L’acquirente è responsabile esclusivamente per la verifica se la merce è adeguata a determinati scopi. di prescrizione più lungo. Anche i vizi legali si prescrivono dopo la scadenza di un anno. 9. 9.2 La società SILON non è responsabile per un eventuale adempimento impossibile o ritardato degli obblighi di fornitura qualora l’impossibilità o il ritardo dell’adempimento degli obblighi di fornitura è stato dovuto all’adempimento regolare degli obblighi giuridico pubblici connessi con la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), e richiesti dall’acquirente. 10. Forza maggiore 7.4 Le garanzie (in particolare le garanzie per le caratteristiche della merce) sono vincolanti per la società SILON solo nella misura nella quale (i) sono contenuti nell’offerta o nella conferma dell’ordine, (ii) sono definiti espressamente come “garanzie” o “garanzie per caratteristiche della merce” (iii) definiscono esplicitamente le condizioni derivanti da garanzie. 7.5 Tutte le specificazioni della merce – campione vengono considerate come specificazioni approssimative (+/‐ 10%) qualora non siano state concordate come caratteristiche della merce – campione. 8. Diritti dell’acquirente nel caso dei difetti 8.1 I diritti dell’acquirente nel caso dei difetti sono subordinati al controllo della merce da parte dell’acquirente al momento della fornitura della merce stessa. 8.2 L’acquirente deve comunicare i difetti per iscritto e tempestivamente dopo la loro verifica (il difetto palese entro e non oltre i 7 giorni dalla consegna della merce ed il difetto occulto entro e non oltre i 7 giorni dalla sua scoperta). L’acquirente deve adempiere all’onere della prova per quanto concerne tutti i presupposti per esercitare questo diritto, in particolare per quanto concerne il difetto, il termine per la sua verifica e la comunicazione tempestiva. Qualora il committente ometta di comunicare il difetto oppure consuma, mischia, diluisce o aliena la merce, questi fatti valgono come l’accettazione, ogni eccezione rimossa. 8.3 Il diritto a sollevare reclami per difetti non può essere esercitato nel caso di scostamenti piccoli dalla qualità convenuta, adempimenti inferiori o superiori fino al 10%, rischi non gravi, consumi abituali o danni originatosi dopo il passaggio del rischio e dovuti ad usi scorretti o negligenti, sovraccarichi eccessivi, mezzi di trasporto inadeguati o ad altri effetti esterni. L’acquirente sostiene proporzionalmente i costi per l’esercizio non autorizzato del diritto di cui sopra ad es. quando il prodotto non aveva effettivamente i difetti lamentati. 8.4 L’acquirente deve permettere alla società SILON, a richiesta di quest’ultima, la verifica della merce oggetto del reclamo per assicurarsi che è veramente difettosa. Qualora l’acquirente non adempia a questo obbligo, tutti i diritti al rimedio ai difetti si estinguono. 8.5 La società SILON compie l’adempimento integrativo per la merce difettosa, a suo insindacabile giudizio, o rimediando al difetto (riparazione) o fornendo altra merce perfetta (fornitura sostitutiva). L’adempimento integrativo avviene senza alcun riconoscimento dell’obbligo giuridico. Nel caso della riparazione il tempo rimanente della prescrizione originaria inizia a decorrere dal momento della consegna della merce riparata. Lo stesso vale anche nel caso della fornitura sostitutiva. Qualora non sia possibile compiere l’adempimento integrativo, l’acquirente può recedere dal contratto. E’ escluso il diritto alla riduzione del prezzo d’acquisto. E’ escluso un qualunque altro diritto al rimedio ai difetti ad eccezione degli eventuali diritti al risarcimento danni definiti nel punto 9. 8.6 Il diritto dell’acquirente al rimedio ai difetti si prescrive dopo un anno a partire dalla fornitura della merce qualora la legge non preveda il periodo SILON Responsabilità 9.1 La società SILON risponde per i danni, di regola, secondo le disposizioni previste per legge. Nel caso di una violazione sostanziale degli obblighi contrattuali dovuta alla negligenza, ad eccezione della negligenza grave, la responsabilità della società SILON si limita al risarcimento dei danni abitualmente previsti. Nel caso della violazione non sostanziale degli obblighi contrattuali dovuta alla negligenza, ad eccezione della negligenza grave, la responsabilità della società SILON è esclusa. I limiti della responsabilità precedenti non si applicano ai danni biologici, corporali o di salute. Qualora insorgano eventi o circostanze che esulano dal controllo della società SILON, ad es. calamità naturali, guerre, scioperi, carenze di materie prime o energie, incidenti di trasporto o operativi, incendi, esplosioni e provvedimenti d’ufficio che limitano la disponibilità della merce a tal punto che la società SILON non possa adempiere ai suoi obblighi contrattuali (prendendo in considerazione altri obblighi di fornitura interni o esterni), la società SILON (i) è esonerata dai suoi adempimenti contrattuali durante l’avaria e nella misura del suo adempimento e (ii) non è obbligata a provvedere la merce da terzi. La frase prima di questo comma non vale neanche nel caso in cui gli eventi o circostanze della società SILON rendono costantemente impossibile la realizzazione del rispettivo affare commerciale dal punto di vista economico oppure tali eventi o circostanze si presentano presso i subappaltatori della società SILON. Qualora questi eventi o circostanze rimangono attivi per più di 3 mesi, la società SILON è autorizzata a recedere dal contratto. 11. Osservazione di norme ed esportazione di merci 11.1 L’acquirente deve rispettare tutte le norme giuridiche ed ordinanze ufficiali ed anche tutte le leggi applicabili in particolare le norme sull’esportazione e le leggi del paese nel quale l’acquirente svolge attività dal punto di vista commerciale. L’acquirente deve ottenere nel tempo dovuto tutti i permessi e licenze necessarie ed occorrenti per l’uso o l’esportazione della merce secondo le leggi applicabili. 11.2 La società SILON è autorizzata a bloccare la fornitura all’acquirente qualora questi violi le leggi applicabili o non abbia a disposizione tutti i permessi e licenze occorrenti e qualora la società SILON non abbia causato queste circostanze e non ne sia responsabile. 12. Compensazione L’acquirente è autorizzato a compensare i crediti della società SILON solo con i contro crediti non contenziosi o passati in giudicato. 13. Danni dovuti al trasporto Il reclamo dei danni avvenuti durante il trasporto devono essere comunicati dall’acquirente direttamente alla società di trasporto inviando una copia del reclamo alla società SILON entro il periodo di tempo speciale previsto in questi casi. 14. Diritto applicabile e foro competente 14.1 A questo rapporto contrattuale sarà applicato il diritto vigente nella sede della società SILON includendo la Convenzione dell’ONU sui contratti di compravendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980 della Racc. LL. (d’ora in avanti solo: CISG) a prescindere dal fatto se l’acquirente ha sede nel paese firmatario della Convenzione CISG o meno. 14.2 Il luogo della competenza giuridica rispetta la sede della società SILON o corrisponde al tribunale ordinario dell’acquirente, a scelta della società SILON. 2013‐07 SILON AGB (IT) Versione: 07/2013