DELIBERAZIONE N. 860/2015 ADOTTATA IN DATA 28/05/2015 OGGETTO: Convenzione per l’esecuzione di prestazioni sanitarie a favore del Centro Don Orione di Bergamo IL DIRETTORE GENERALE Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante. Premesso che questa azienda ospedaliera e il Centro Don Orione di Bergamo, con l’obiettivo di contribuire a migliorare integrazione e appropriatezza dei ricoveri e la qualità dell’assistenza socio - sanitaria a livello provinciale, hanno intrapreso e sviluppato attraverso specifiche convenzioni la collaborazione in diversi ambiti, quali ad esempio quello della medicina di laboratorio, della diagnostica strumentale e di alcune prestazioni specialistiche ambulatoriali e nella disponibilità a trovare supporto condiviso in fase di dimissione a pazienti con fragilità clinica e sociale. Preso atto che le attività richieste sono conformi alle previsioni dell’art. 5, comma 6, della legge regionale n. 33/2009, che consente espressamente alle aziende ospedaliere, soddisfatte prioritariamente le esigenze del servizio sanitario regionale e fermo restando il pareggio di bilancio, di fornire, contro corrispettivo, prestazioni o altri servizi sanitari a terzi oppure a soggetti accreditati, nonché ai gestori delle forme integrative di assistenza sanitaria. Richiamato il “Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale” approvato con deliberazione n. 1412 del 2013 e successivamente integrato con la deliberazione n. 1967 del 2014. Richiamate: - le premesse e il dispositivo della propria deliberazione n. 1307/2014 “Progetto Bergamo Lab / Piano esecutivo attività in solvenza aziendale eseguite dal dipartimento di Medicina di laboratorio” dove sono definite le modalità di gestione delle attività svolte a favore di soggetti esterni da svolgersi nell’ambito della solvenza aziendale; - la propria deliberazione n. 1417/2013 con cui si definisce il piano esecutivo per la gestione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate in regime di solvenza aziendale per le visite specialistiche, le attività delle équipes dei settori di diagnostica per immagini (radiologia, neuroradiologia e medicina nucleare) e le prestazioni di oculistica. Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo USC Formazione, marketing e libera professione Visto che il Centro Don Orione di Bergamo ha chiesto la stipula di una convenzione che abbia per oggetto le attività di seguito elencate: - fornitura di procedure e prestazioni diagnostiche di laboratorio fornite dal Dipartimento di medicina di laboratorio (chimica clinica, microbiologia, anatomia patologia e genetica); - prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale; - collaborazione nella gestione di pazienti con fragilità riabilitativa o sociale in post dimissione e nell’ambito delle consulenze specialistiche ambulatoriali; Preso atto che: - il contratto prevede tra le condizioni di erogazione il trasferimento dei dati di programmazione di laboratorio e l’accesso ai referti tramite connessione informatica a carico del contraente con semplificazione delle procedure e riduzione del carico organizzativo - i prelievi ed il trasferimento dei campioni sono a carico del contraente - viene definito a preventivo un flusso di attività che assicura un minimo garantito di attività e corrispettivi su base annua con ripartizione delle fatturazioni a cadenza mensile e conguaglio in caso di superamento dei volumi previsti a fine anno si approvano le condizioni di sconto percentuale sul valore quantificato in base alle tariffe DM previste dal contratto, atteso che sono coperti tutti i costi diretti e indiretti generati; Visto il testo della convenzione predisposto dal competente ufficio; Acquisito il parere favorevole anche in relazione alla compatibilità con le attività istituzionali dell’USC Direzione medica presidio ospedaliero, del direttore del Dipartimento di medicina di laboratorio e dei direttori delle USC coinvolte; DELIBERA 1. di approvare quanto esposto nelle premesse al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante; 2. di sottoscrivere il contratto con Centro Don Orione di Bergamo e di approvare condizioni e schemi tariffari ivi previsti (allegato A al presente provvedimento); 3. di incaricare l’USC Formazione, marketing e libera professione delle attività di raccordo tra i vari uffici competenti per l’esecuzione delle parti amministrative e di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati alla sua esecuzione compresi nella lista di distribuzione che segue: - direttore del Dipartimento medicina di laboratorio - direttore del Dipartimento diagnostica per immagini - responsabile dell’USSD Continuità ospedale e territorio - direttore dell’USC Amministrazione, finanza e controllo - direttore dell’USC Direzione medica presidio ospedaliero - direttore dell’USC Direzione professioni sanitarie - direttore f.f. dell’USC Informatica e telecomunicazioni. IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora IL DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Chiappa IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Peter Assembergs Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo USC Formazione, marketing e libera professione ALLEGATO A CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE Tra Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza O.M.S. n. 1, con recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], Codice Fiscale n. 80020570166 e Partita IVA n. 00837210160, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott. Carlo Nicora (d'ora in poi detta anche “Azienda”) e Centro Don Orione Bergamo - Istituto per l’Assistenza Socio Sanitaria Integrata, con sede legale in Bergamo, Via Don Luigi Orione, 6 , con recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], C.F. e Partita IVA n. 02541960155, rappresentata per la firma del presente atto nella persona del Don Ugo Dei Cas , con la qualifica di Direttore pro-tempore e legale rappresentante con poteri di firma (d'ora in poi detta anche “Titolare della convenzione”), “Azienda” e “Titolare della convenzione” d'ora in poi saranno definite congiuntamente anche “Parti PREMESSO CHE - è reciproco interesse delle “Parti” mantenere attiva la collaborazione in essere tesa a garantire la continuità dello scambio di competenze e supporto operativo nelle reciproche attività cliniche e assistenziale con lo scopo di fornire ai propri utenti le prestazioni necessarie e appropriate mediante tempestive risposte alle esigenze di diagnosi e cura; - “Azienda” e “Titolare della convenzione”, con l’obiettivo di contribuire a migliorare integrazione e appropriatezza dei ricoveri e la qualità della assistenza socio sanitaria a livello provinciale, hanno intrapreso e sviluppato attraverso specifiche convenzioni la collaborazione in diversi ambiti quali ad esempio quello della medicina di laboratorio, della diagnostica strumentale e di alcune prestazioni specialisti ambulatoriali e nella disponibilità a trovare supporto condiviso in fase di dimissione a pazienti con fragilità clinica e sociale ; MRK – Convenzione prestazioni sanitarie HPG23 / Don Orione 2015 Pag. 1 di 8 - le “Parti” danno atto che le attività in oggetto sono conformi alle previsioni dell’art. 5, comma 6, della legge regionale n. 33/2009, che consente espressamente alle aziende ospedaliere, soddisfatte prioritariamente le esigenze del servizio sanitario regionale e fermo restando il pareggio di bilancio, di fornire, contro corrispettivo, prestazioni o altri servizi sanitari a terzi oppure a soggetti accreditati, nonché ai gestori delle forme integrative di assistenza sanitaria e che In particolare, è ammesso l’istituto del “service” di laboratorio (DDG sanità n. 42811 del 15.10.99), vale a dire l’invio per l’esecuzione di esami ad altro laboratorio, anche tra diverse strutture accreditate; - la “Azienda” ha provveduto con la deliberazione n. 1656 adottata in data 27/12/2012 a disciplinare le modalità generali di gestione delle attività di consulenza richieste alla “Azienda” da soggetti esterni e con deliberazione n. 307 adottata in data 28/8/2014 quelle specificamente riferite alle attività del Dipartimento di Medicina di Laboratorio, - la Direzione Medica di Presidio della “Azienda”, il direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio ed i direttori delle USC coinvolte hanno espresso parere favorevole anche in relazione alla compatibilità con le attività istituzionali; - le “Parti” dichiarano di conoscere i rispettivi codici etici e si impegnano al completo rispetto degli stessi, le eventuali violazioni danno titolo alle “Parti” di recesso dal contratto. impegnandosi al rispetto formale e sostanziale dei contenuti e danno atto e attestano che le motivazioni e le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto; Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue: Art. 1 - PREMESSE Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI 2.1 Fornitura di procedure e prestazioni diagnostiche di laboratorio fornite dal Dipartimento di Medicina di laboratorio (chimica clinica, microbiologia, anatomia patologia e genetica). Il “Titolare della convenzione” affida alla “Azienda” tutte le procedure ed indagini diagnostiche di laboratorio cui il “Titolare della convenzione” ha necessità nell’ambito delle sue attività cliniche il cui volume complessivo annuo viene stimato in una quantità di prestazioni corrispondenti, facendo riferimento al fatturato quantificato in base al tariffario regionale MRK – Convenzione prestazioni HPG23 / Centro Don Orione pag. 2 di 8 ovvero al tariffario interno della “Azienda” nel caso in cui la prestazione non sia annoverata in quello regionale, a 40.000,00 euro per anno; Il Direttore della USC SMeL specializzato in Anatomia Patologica è individuato quale “Responsabile del contratto” per la “Azienda”. La ”Azienda” garantisce l’attività di consulenza secondo le condizioni e modalità di seguito riportate: a) il “Titolare della convenzione” provvede alla attività di prelievo presso le proprie sedi ed alla consegna dei materiali da esaminare presso la sede dalla “Azienda”, senza oneri a carico di quest’ultima, procedendo secondo le indicazioni per la raccolta di materiale biologico contenute nella versione operativa del manuale fornito dal “Responsabile del contratto” ovvero secondo ulteriori specifiche indicazioni fornite dallo stesso utilizzando materiali di conservazione corrispondenti per caratteristiche a quelli indicati e compatibili con le attrezzature di laboratorio della “Azienda”; b) la “Azienda” utilizza e rende disponibile tramite accessibilità alla propria rete dati da client da installarsi presso il “Titolare della convenzione” il proprio sistema di gestione informatizzato delle programmazione ed etichettatura dei campioni con accesso diretto ai referti degli esami eseguiti, precisando che il “Titolare della convenzioneʺ provvederà a propria cura e spese alle installazioni hardware e software necessarie ed alla attivazione delle opportune connessioni per la trasmissione dei dati; c) la “Parti” si impegnano a garantire con continuità ogni forma di collaborazione e comunicazione tra i medici delle rispettive strutture necessaria al corretto trasferimento dei quesiti diagnostici, di ogni altra informazione necessarie alla corretta interpretazione dei dati forniti e di ogni eventuale chiarimento ritenuto necessario per la interpretazione di referti prodotti. 2.2 Prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale. 2.2.1 Disponibilità servizio La “Azienda” si impegna a fornire le prestazioni di diagnostica strumentale per immagini -da svolgersi presso la propria sede- previste nel tariffario aziendale in solvenza con le modalità di programmazione perviste per questo ambito di attività. 2.2.2 Erogazione servizio Per la gestione delle singole prestazioni, il “Titolare della convenzione” provvede a fornire la richiesta del medico curante completa di quesito diagnostico e procede alla prenotazione nell’agenda di solvenza aziendale contattando la segreteria al numero 035 MRK – Convenzione prestazioni HPG23 / Centro Don Orione pag. 3 di 8 2675030 (Radiologia) - 035 2675051 (Neuroradiologia); il trasferimento e accompagnamento del paziente presso l’ambulatorio indicato dalla “Azienda” avviene sotto la responsabilità del “Titolare della convenzione” a sua cura e spesa. 2.3 Collaborazione nella gestione di pazienti con fragilità riabilitativa o sociale in post dimissione e nell’ambito delle consulenze specialistiche ambulatoriali. 2.3.1 Il “Titolare della convenzione” si impegna, nell’ambito della effettiva disponibilità di posti nelle proprie strutture, alla accoglienza di pazienti in dimissione da reparti di degenza della “Azienda” che necessitano, per condizione di fragilità riabilitativa o assistenziale di posti letto specifici facendo riferimento allo specifico “Protocollo operativo per l’utilizzo di posti letto presso il Centro Don Orione” concordato con il responsabile della centrale dimissioni protette della “Azienda”. 2.3.2 La “Azienda” si impegna a fornire in caso di necessità con tariffazione agevolata e percorso di accettazione riservato prestazioni di consulenza specialistiche ambulatoriale nei settori eventualmente richiesti e disponibili 2.3.2.1 La richiesta di prestazioni (visite specialistiche e dimissioni protette), che avrà carattere di occasionalità, viene indirizzata al responsabile dell’USSD Continuità Ospedale e territorio. 2.3.2.2 Disponibilità servizio Il servizio viene garantito esclusivamente in regime di elezione e subordinatamente alle esigenze organizzative dell’ambulatorio competente previa prenotazione; il trasferimento e accompagnamento del paziente presso l’ambulatorio indicato dalla “Azienda” avviene sotto la responsabilità del “Titolare della convenzione” a sua cura e spesa. Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO 3.1 Per l’attività di cui al punto 2.1. (Fornitura di procedure e prestazioni diagnostiche di laboratorio fornite dal Dipartimento di Medicina di laboratorio) il “Titolare della convenzione” corrisponderà alla “Azienda” un corrispettivo mensile omnicomprensivo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) corrispondente ad un corrispettivo annuo di € 30.000,00 (trentamila/00), quale minimo garantito per la durata del contratto a copertura di un volume attività quantificata forfettariamente su base annua, facendo riferimento al tariffario regionale ovvero al tariffario interno della “Azienda” nel caso la prestazione non MRK – Convenzione prestazioni HPG23 / Centro Don Orione pag. 4 di 8 sia annoverata in quello regionale, nel numero di prestazioni che concorrano alla “Valorizzazione programmata di importo complessivo” sino a 40.000,00 euro; per gli eventuali volumi di attività che a consuntivo dovessero essere rendicontati oltre tale importo di valorizzazione concordato verranno tra le “Parti” conguagliate a conclusione di ciascun anno di competenza con i corrispondenti importi previsti nel tariffario regionale ovvero al tariffario interno della “Azienda” nel caso la prestazione non sia annoverata in quello regionale applicando uno sconto pari al 5% (cinque percento). La “Azienda” emetterà con cadenza mensile le fatturazioni perviste per il rateo in dodicesimi dell’importo minimo garantito annuo e la fattura a conguaglio alla scadenza annuale del contratto per i volumi di prestazioni eccedenti quelle coperte dalla ”Valorizzazione programmata di importo complessivo” sopra definita. 3.2 Per l’attività di cui al punto 2.2 (Prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale) il “Titolare della convenzione corrisponderà alla “Azienda” per singolo trattamento / prestazione richiesta l’importo previsto per la stessa da Tariffario aziendale per prestazioni in solvenza scontato del 10%. La “Azienda” emetterà fatturazione contestualmente alla esecuzione delle singole prestazioni richieste. 3.3 Per l’attività di cui al punto 2.3.2 (Consulenze specialistiche ambulatoriali) il “Titolare della convenzione” corrisponderà alla “Azienda” per singola visita richiesta l’importo previsto per la stessa nel Tariffario aziendale per prestazioni in solvenza scontato del 30%. La “Azienda” emetterà fatturazione contestualmente alla esecuzione delle singole prestazioni richieste. 3.4 Il “Titolare della convenzione” dovrà procedere alla liquidazione delle fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato alla AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII - IBAN IT75Z0569611100000008001X73. 3.5 Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all’imposta di bollo del presente contratto di cui la “Azienda” si fa carico per l’assolvimento al momento della sottoscrizione. Art. 4 - DURATA 4.1 Il presente contratto decorre dal 01/01/2015 ed ha validità di un anno sino cioè al 31/12/2015, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. MRK – Convenzione prestazioni HPG23 / Centro Don Orione pag. 5 di 8 4.2 Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle “Parti”. 4.3 Le “Parti” si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto anche a mezzo telefax alla parte interessata. Art. 5 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI 5.1 Le “Parti” dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica. 5.2 Tutti i mezzi e gli strumenti che le “Parti” utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all’uso per il quale sono destinati. 5.3 Le “Parti” si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” e sue successive modifiche ed integrazioni. 5.4 Le “Parti” concordano che nessuna forma di responsabilità diretta o indiretta potrà essere posta in capo alla “Azienda” per le attività di prelievo e trasporto svolte a carico della ”Titolare della convenzione” per le quali la stessa garantisce la copertura assicurativa per tutti gli oneri anche risarcitori derivanti dalla propria Responsabilità Civile manlevando la “Azienda” da ogni forma di responsabilità diretta o indiretta ed escludendo in ogni caso anche ogni forma di rivalsa nei confronti della stessa. 5.5 Il “Azienda” dichiara che per le attività svolte dai professionisti incaricati per le attività svolte in forza del presente contratto dispone di adeguata copertura assicurativa per ogni forma di responsabilità civile e professionale. 5.6 Le “Parti” dichiarano di conoscere i rispettivi codici etici e si impegnano al completo rispetto degli stessi, le eventuali violazioni danno titolo alle “Parti” di recesso dal contratto. 5.7 Ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente Contratto deve essere trasmessa alle “Parti” contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente Contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite MRK – Convenzione prestazioni HPG23 / Centro Don Orione pag. 6 di 8 posta elettronica certificata entrambe le “Parti” agli indirizzi di cui sopra. Ciascuna delle “Parti” può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo. Art. 6 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO 6.1 La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle “Parti” per quanto di propria competenza, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto. 6.2 Violazioni a carico di una delle “Parti”, per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo della “Azienda” a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. 6.3 Resta inteso fra le “Parti” che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l’evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le “Parti” concordano sin d’ora che la “Azienda” sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle “Parti” nei confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del rapporto. Art. 7 – FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO 7.1 Per espresso accordo delle “Parti” esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. 7.2 Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua MRK – Convenzione prestazioni HPG23 / Centro Don Orione pag. 7 di 8 validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo. 7.3 L’imposta di bollo prevista per il presente contratto delle normative vigenti viene assolta dalla “Azienda” in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti al “Titolare della convenzione” per un importo complessivo di euro 48,00, atteso che la presente convenzione è firmata digitalmente e si compone di 234 righi. Letto, approvato e sottoscritto digitalmente Data Data Per la “Azienda” Per il “Titolare della convenzione” IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE Dott. Carlo Nicora Don Ugo Dei Cas firma firma Le “Parti” dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole che espressamente approvano anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, II comma, e dell’art. 1342 Codice civile: premesse (tutte), articolo 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI), articolo 4 (DURATA), articolo 5 (OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI), articolo 6 (INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO), articolo 7 (FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO). Letto, approvato e sottoscritto digitalmente Data Data Per la “Azienda” Per il “Titolare della convenzione” IL DIRETTORE IL DIRETTORE GENERALE Don Ugo Dei Cas Dott. Carlo Nicora firma firma USC Formazione, marketing e libera professione Il Responsabile del Procedimento: Dr. Mario Fraticelli Pratica trattata da Eva Pellegrini tel. 0352673704 Visto – procedere Direttore Sanitario dr.ssa Laura Chiappa MRK – Convenzione prestazioni HPG23 / Centro Don Orione pag. 8 di 8 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ----------------------------------------------------- Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Ospedaliera “Papa Giovanni XXIII” Bergamo per 15 giorni ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------