DELIBERAZIONE N. 860/2015 ADOTTATA IN DATA 28/05/2015
OGGETTO: Convenzione per l’esecuzione di prestazioni sanitarie a favore del Centro
Don Orione di Bergamo
IL DIRETTORE GENERALE
Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le
funzioni di verbalizzante.
Premesso che questa azienda ospedaliera e il Centro Don Orione di Bergamo, con
l’obiettivo di contribuire a migliorare integrazione e appropriatezza dei ricoveri e la
qualità dell’assistenza socio - sanitaria a livello provinciale, hanno intrapreso e
sviluppato attraverso specifiche convenzioni la collaborazione in diversi ambiti, quali
ad esempio quello della medicina di laboratorio, della diagnostica strumentale e di
alcune prestazioni specialistiche ambulatoriali e nella disponibilità a trovare supporto
condiviso in fase di dimissione a pazienti con fragilità clinica e sociale.
Preso atto che le attività richieste sono conformi alle previsioni dell’art. 5, comma
6, della legge regionale n. 33/2009, che consente espressamente alle aziende
ospedaliere, soddisfatte prioritariamente le esigenze del servizio sanitario regionale e
fermo restando il pareggio di bilancio, di fornire, contro corrispettivo, prestazioni o altri
servizi sanitari a terzi oppure a soggetti accreditati, nonché ai gestori delle forme
integrative di assistenza sanitaria.
Richiamato il “Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative
(ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale” approvato con
deliberazione n. 1412 del 2013 e successivamente integrato con la deliberazione n. 1967
del 2014.
Richiamate:
- le premesse e il dispositivo della propria deliberazione n. 1307/2014 “Progetto
Bergamo Lab / Piano esecutivo attività in solvenza aziendale eseguite dal
dipartimento di Medicina di laboratorio” dove sono definite le modalità di gestione
delle attività svolte a favore di soggetti esterni da svolgersi nell’ambito della
solvenza aziendale;
- la propria deliberazione n. 1417/2013 con cui si definisce il piano esecutivo per la
gestione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate in regime di solvenza
aziendale per le visite specialistiche, le attività delle équipes dei settori di diagnostica
per immagini (radiologia, neuroradiologia e medicina nucleare) e le prestazioni di
oculistica.
Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli
FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo
USC Formazione, marketing e libera professione
Visto che il Centro Don Orione di Bergamo ha chiesto la stipula di una
convenzione che abbia per oggetto le attività di seguito elencate:
- fornitura di procedure e prestazioni diagnostiche di laboratorio fornite dal
Dipartimento di medicina di laboratorio (chimica clinica, microbiologia, anatomia
patologia e genetica);
- prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale;
- collaborazione nella gestione di pazienti con fragilità riabilitativa o sociale in post
dimissione e nell’ambito delle consulenze specialistiche ambulatoriali;
Preso atto che:
- il contratto prevede tra le condizioni di erogazione il trasferimento dei dati di
programmazione di laboratorio e l’accesso ai referti tramite connessione informatica
a carico del contraente con semplificazione delle procedure e riduzione del carico
organizzativo
- i prelievi ed il trasferimento dei campioni sono a carico del contraente
- viene definito a preventivo un flusso di attività che assicura un minimo garantito di
attività e corrispettivi su base annua con ripartizione delle fatturazioni a cadenza
mensile e conguaglio in caso di superamento dei volumi previsti a fine anno
si approvano le condizioni di sconto percentuale sul valore quantificato in base alle
tariffe DM previste dal contratto, atteso che sono coperti tutti i costi diretti e indiretti
generati;
Visto il testo della convenzione predisposto dal competente ufficio;
Acquisito il parere favorevole anche in relazione alla compatibilità con le attività
istituzionali dell’USC Direzione medica presidio ospedaliero, del direttore del
Dipartimento di medicina di laboratorio e dei direttori delle USC coinvolte;
DELIBERA
1.
di approvare quanto esposto nelle premesse al presente provvedimento di cui
costituiscono parte integrante;
2.
di sottoscrivere il contratto con Centro Don Orione di Bergamo e di approvare
condizioni e schemi tariffari ivi previsti (allegato A al presente provvedimento);
3.
di incaricare l’USC Formazione, marketing e libera professione delle attività di
raccordo tra i vari uffici competenti per l’esecuzione delle parti amministrative e
di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati alla sua esecuzione
compresi nella lista di distribuzione che segue:
- direttore del Dipartimento medicina di laboratorio
- direttore del Dipartimento diagnostica per immagini
- responsabile dell’USSD Continuità ospedale e territorio
- direttore dell’USC Amministrazione, finanza e controllo
- direttore dell’USC Direzione medica presidio ospedaliero
- direttore dell’USC Direzione professioni sanitarie
- direttore f.f. dell’USC Informatica e telecomunicazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Nicora
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Laura Chiappa
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Peter Assembergs
Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli
FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo
USC Formazione, marketing e libera professione
ALLEGATO A
CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA
PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE
Tra
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza O.M.S. n. 1, con
recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], Codice
Fiscale n. 80020570166 e Partita IVA n. 00837210160, rappresentata per la firma del presente atto
dal Direttore Generale Dott. Carlo Nicora (d'ora in poi detta anche “Azienda”)
e
Centro Don Orione Bergamo - Istituto per l’Assistenza Socio Sanitaria Integrata, con sede
legale in Bergamo, Via Don Luigi Orione, 6 , con recapito di posta elettronica certificata
all’indirizzo
[email protected], C.F. e Partita IVA n. 02541960155,
rappresentata per la firma del presente atto nella persona del Don Ugo Dei Cas , con la qualifica
di Direttore pro-tempore e legale rappresentante con poteri di firma (d'ora in poi detta anche
“Titolare della convenzione”),
“Azienda” e “Titolare della convenzione” d'ora in poi saranno definite congiuntamente anche
“Parti
PREMESSO CHE
-
è reciproco interesse delle “Parti” mantenere attiva la collaborazione in essere tesa a
garantire la continuità dello scambio di competenze e supporto operativo nelle reciproche
attività cliniche e assistenziale con lo scopo di fornire ai propri utenti le prestazioni
necessarie e appropriate mediante tempestive risposte alle esigenze di diagnosi e cura;
-
“Azienda” e “Titolare della convenzione”, con l’obiettivo di contribuire a migliorare
integrazione e appropriatezza dei ricoveri e la qualità della assistenza socio sanitaria a
livello provinciale, hanno intrapreso e sviluppato attraverso specifiche convenzioni la
collaborazione in diversi ambiti quali ad esempio quello della medicina di laboratorio,
della diagnostica strumentale e di alcune prestazioni specialisti ambulatoriali e nella
disponibilità a trovare supporto condiviso in fase di dimissione a pazienti con fragilità
clinica e sociale ;
MRK – Convenzione prestazioni sanitarie HPG23 / Don Orione 2015
Pag. 1 di 8
-
le “Parti” danno atto che le attività in oggetto sono conformi alle previsioni dell’art. 5,
comma 6, della legge regionale n. 33/2009, che consente espressamente alle aziende
ospedaliere, soddisfatte prioritariamente le esigenze del servizio sanitario regionale e
fermo restando il pareggio di bilancio, di fornire, contro corrispettivo, prestazioni o altri
servizi sanitari a terzi oppure a soggetti accreditati, nonché ai gestori delle forme
integrative di assistenza sanitaria e che In particolare, è ammesso l’istituto del “service” di
laboratorio (DDG sanità n. 42811 del 15.10.99), vale a dire l’invio per l’esecuzione di esami
ad altro laboratorio, anche tra diverse strutture accreditate;
-
la “Azienda” ha provveduto con la deliberazione n. 1656 adottata in data 27/12/2012 a
disciplinare le modalità generali di gestione delle attività di consulenza richieste alla
“Azienda” da soggetti esterni e con deliberazione n. 307 adottata in data 28/8/2014 quelle
specificamente riferite alle attività del Dipartimento di Medicina di Laboratorio,
-
la Direzione Medica di Presidio della “Azienda”, il direttore del Dipartimento di Medicina
di Laboratorio ed i direttori delle USC coinvolte hanno espresso parere favorevole anche in
relazione alla compatibilità con le attività istituzionali;
-
le “Parti” dichiarano di conoscere i rispettivi codici etici e si impegnano al completo
rispetto degli stessi, le eventuali violazioni danno titolo alle “Parti” di recesso dal contratto.
impegnandosi al rispetto formale e sostanziale dei contenuti e danno atto e attestano che le
motivazioni e le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le
reciproche attività di istituto;
Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:
Art. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI
2.1 Fornitura di procedure e prestazioni diagnostiche di laboratorio fornite dal Dipartimento
di Medicina di laboratorio (chimica clinica, microbiologia, anatomia patologia e
genetica).
Il “Titolare della convenzione” affida alla “Azienda” tutte le procedure ed indagini diagnostiche
di laboratorio cui il “Titolare della convenzione” ha necessità nell’ambito delle sue attività
cliniche il cui volume complessivo annuo viene stimato in una quantità di prestazioni
corrispondenti, facendo riferimento al fatturato quantificato in base al tariffario regionale
MRK – Convenzione prestazioni HPG23 / Centro Don Orione
pag. 2 di 8
ovvero al tariffario interno della “Azienda” nel caso in cui la prestazione non sia annoverata in
quello regionale, a 40.000,00 euro per anno;
Il Direttore della USC SMeL specializzato in Anatomia Patologica è individuato quale
“Responsabile del contratto” per la “Azienda”.
La ”Azienda” garantisce l’attività di consulenza secondo le condizioni e modalità di seguito
riportate:
a)
il “Titolare della convenzione” provvede alla attività di prelievo presso le proprie sedi ed
alla consegna dei materiali da esaminare presso la sede dalla “Azienda”, senza oneri a
carico di quest’ultima, procedendo secondo le indicazioni per la raccolta di materiale
biologico contenute nella versione operativa del manuale fornito dal “Responsabile del
contratto” ovvero secondo ulteriori
specifiche
indicazioni
fornite
dallo
stesso
utilizzando materiali di conservazione corrispondenti per caratteristiche a quelli indicati
e compatibili con le attrezzature di laboratorio della “Azienda”;
b)
la “Azienda” utilizza e rende disponibile tramite accessibilità alla propria rete dati da
client da installarsi presso il “Titolare della convenzione” il proprio sistema di gestione
informatizzato delle programmazione ed etichettatura dei campioni con accesso diretto ai
referti degli esami eseguiti, precisando che il “Titolare della convenzioneʺ provvederà a
propria cura e spese alle installazioni hardware e software necessarie ed alla attivazione
delle opportune connessioni per la trasmissione dei dati;
c)
la “Parti” si impegnano a garantire con continuità ogni forma di collaborazione e
comunicazione tra i medici delle rispettive strutture necessaria al corretto trasferimento
dei quesiti diagnostici, di ogni altra informazione necessarie alla corretta interpretazione
dei dati forniti e di ogni eventuale chiarimento ritenuto necessario per la interpretazione
di referti prodotti.
2.2 Prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale.
2.2.1 Disponibilità servizio
La “Azienda” si impegna a fornire le prestazioni di diagnostica strumentale per immagini
-da svolgersi presso la propria sede- previste nel tariffario aziendale in solvenza con le
modalità di programmazione perviste per questo ambito di attività.
2.2.2 Erogazione servizio
Per la gestione delle singole prestazioni, il “Titolare della convenzione” provvede a
fornire la richiesta del medico curante completa di quesito diagnostico e procede alla
prenotazione nell’agenda di solvenza aziendale contattando la segreteria al numero 035
MRK – Convenzione prestazioni HPG23 / Centro Don Orione
pag. 3 di 8
2675030
(Radiologia)
-
035
2675051
(Neuroradiologia);
il
trasferimento
e
accompagnamento del paziente presso l’ambulatorio indicato dalla “Azienda” avviene
sotto la responsabilità del “Titolare della convenzione” a sua cura e spesa.
2.3 Collaborazione nella gestione di pazienti con fragilità riabilitativa o sociale in post
dimissione e nell’ambito delle consulenze specialistiche ambulatoriali.
2.3.1 Il “Titolare della convenzione” si impegna, nell’ambito della effettiva disponibilità di
posti nelle proprie strutture, alla accoglienza di pazienti in dimissione da reparti di
degenza della “Azienda” che necessitano, per condizione di fragilità riabilitativa o
assistenziale di posti letto specifici facendo riferimento allo specifico “Protocollo
operativo per l’utilizzo di posti letto presso il Centro Don Orione” concordato con il
responsabile della centrale dimissioni protette della “Azienda”.
2.3.2 La “Azienda” si impegna a fornire in caso di necessità con tariffazione agevolata e
percorso
di
accettazione
riservato
prestazioni
di
consulenza
specialistiche
ambulatoriale nei settori eventualmente richiesti e disponibili
2.3.2.1 La richiesta di prestazioni (visite specialistiche e dimissioni protette), che avrà
carattere di occasionalità, viene indirizzata al responsabile dell’USSD Continuità
Ospedale e territorio.
2.3.2.2
Disponibilità servizio
Il servizio viene garantito esclusivamente in regime di elezione e subordinatamente
alle esigenze organizzative dell’ambulatorio competente previa prenotazione; il
trasferimento e accompagnamento del paziente presso l’ambulatorio indicato dalla
“Azienda” avviene sotto la responsabilità del “Titolare della convenzione” a sua
cura e spesa.
Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO
3.1
Per l’attività di cui al punto 2.1. (Fornitura di procedure e prestazioni diagnostiche di
laboratorio fornite dal Dipartimento di Medicina di laboratorio) il “Titolare della
convenzione” corrisponderà alla “Azienda” un corrispettivo mensile omnicomprensivo di
€ 2.500,00 (duemilacinquecento/00)
corrispondente ad un corrispettivo annuo di €
30.000,00 (trentamila/00), quale minimo garantito per la durata del contratto a copertura
di un volume attività quantificata forfettariamente su base annua, facendo riferimento al
tariffario regionale ovvero al tariffario interno della “Azienda” nel caso la prestazione non
MRK – Convenzione prestazioni HPG23 / Centro Don Orione
pag. 4 di 8
sia annoverata in quello regionale, nel numero di prestazioni che concorrano alla
“Valorizzazione programmata di importo complessivo” sino a 40.000,00 euro;
per gli eventuali volumi di attività che a consuntivo dovessero essere rendicontati oltre
tale importo di valorizzazione concordato verranno tra le “Parti” conguagliate a
conclusione di ciascun anno di competenza con i corrispondenti importi previsti nel
tariffario regionale ovvero al tariffario interno della “Azienda” nel caso la prestazione non
sia annoverata in quello regionale applicando uno sconto pari al 5% (cinque percento). La
“Azienda” emetterà con cadenza mensile le fatturazioni perviste per il rateo in dodicesimi
dell’importo minimo garantito annuo e la fattura a conguaglio alla scadenza annuale del
contratto per i volumi di prestazioni eccedenti quelle coperte dalla ”Valorizzazione
programmata di importo complessivo” sopra definita.
3.2
Per l’attività di cui al punto 2.2 (Prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale) il
“Titolare della convenzione corrisponderà alla “Azienda” per singolo trattamento /
prestazione richiesta l’importo previsto per la stessa da Tariffario aziendale per
prestazioni in solvenza scontato del 10%. La “Azienda” emetterà fatturazione
contestualmente alla esecuzione delle singole prestazioni richieste.
3.3
Per l’attività di cui al punto 2.3.2 (Consulenze specialistiche ambulatoriali) il “Titolare
della convenzione” corrisponderà alla “Azienda” per singola visita richiesta l’importo
previsto per la stessa nel Tariffario aziendale per prestazioni in solvenza scontato del
30%. La “Azienda” emetterà fatturazione contestualmente alla esecuzione delle singole
prestazioni richieste.
3.4
Il “Titolare della convenzione” dovrà procedere alla liquidazione delle fatture entro 30
giorni dalla data di ricevimento fattura provvedendo mediante bonifico sul conto
corrente intestato alla AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII - IBAN
IT75Z0569611100000008001X73.
3.5
Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all’imposta di bollo del
presente contratto di cui la “Azienda” si fa carico per l’assolvimento al momento della
sottoscrizione.
Art. 4 - DURATA
4.1
Il presente contratto decorre dal 01/01/2015 ed ha validità di un anno sino cioè al
31/12/2015, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo.
MRK – Convenzione prestazioni HPG23 / Centro Don Orione
pag. 5 di 8
4.2
Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto oltre il predetto
termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle “Parti”.
4.3
Le “Parti” si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto prima dei
termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni
da comunicarsi per iscritto anche a mezzo telefax alla parte interessata.
Art. 5 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI
5.1
Le “Parti” dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture
organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti
ed, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a
qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.
5.2
Tutti i mezzi e gli strumenti che le “Parti” utilizzeranno in adempimento degli obblighi
derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all’uso per il quale sono destinati.
5.3
Le “Parti” si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad
osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione di dati personali” e sue successive modifiche ed integrazioni.
5.4
Le “Parti” concordano che nessuna forma di responsabilità diretta o indiretta potrà essere
posta in capo alla “Azienda” per le attività di prelievo e trasporto svolte a carico della
”Titolare della convenzione” per le quali la stessa garantisce la copertura assicurativa per
tutti gli oneri anche risarcitori derivanti dalla propria Responsabilità Civile manlevando
la “Azienda” da ogni forma di responsabilità diretta o indiretta ed escludendo in ogni
caso anche ogni forma di rivalsa nei confronti della stessa.
5.5
Il “Azienda” dichiara che per le attività svolte dai professionisti incaricati per le attività
svolte in forza del presente contratto dispone di adeguata copertura assicurativa per ogni
forma di responsabilità civile e professionale.
5.6
Le “Parti” dichiarano di conoscere i rispettivi codici etici e si impegnano al completo
rispetto degli stessi, le eventuali violazioni danno titolo alle “Parti” di recesso dal
contratto.
5.7
Ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia
altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente Contratto deve essere
trasmessa alle “Parti” contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente
Contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite
MRK – Convenzione prestazioni HPG23 / Centro Don Orione
pag. 6 di 8
posta elettronica certificata entrambe le “Parti” agli indirizzi di cui sopra. Ciascuna delle
“Parti” può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio
indirizzo.
Art. 6 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO
6.1
La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del
presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle “Parti” per quanto
di propria competenza, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di
diritto.
6.2
Violazioni a carico di una delle “Parti”, per quanto di propria competenza nella vigilanza
del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in materia
di conflitto di interessi, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di
diritto, fermo restando il titolo della “Azienda” a richiedere la corresponsione delle
competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa
presentazione dei relativi giustificativi.
6.3
Resta inteso fra le “Parti” che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla
vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto
non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con
decorrenza dalla data in cui l’evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte
interessata. In questa eventualità, le “Parti” concordano sin d’ora che la “Azienda” sarà
legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già
effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.
Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da
ciascuna delle “Parti” nei confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del
rapporto.
Art. 7 – FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI
BOLLO
7.1
Per espresso accordo delle “Parti” esse si ripropongono la bonaria e consensuale
risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si
impegnano in tal senso.
7.2
Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che
dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua
MRK – Convenzione prestazioni HPG23 / Centro Don Orione
pag. 7 di 8
validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza
esclusiva del Foro di Bergamo.
7.3
L’imposta di bollo prevista per il presente contratto delle normative vigenti viene assolta
dalla “Azienda” in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e
verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti al “Titolare della
convenzione” per un importo complessivo di euro 48,00, atteso che la presente
convenzione è firmata digitalmente e si compone di 234 righi.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Data
Data
Per la “Azienda”
Per il “Titolare della convenzione”
IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE
Dott. Carlo Nicora
Don Ugo Dei Cas
firma
firma
Le “Parti” dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole
che espressamente approvano anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, II comma, e dell’art.
1342 Codice civile:
premesse (tutte), articolo 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI),
articolo 4 (DURATA), articolo 5
(OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE
PARTI), articolo 6 (INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO), articolo 7 (FORO
COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO).
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Data
Data
Per la “Azienda”
Per il “Titolare della convenzione”
IL DIRETTORE
IL DIRETTORE GENERALE
Don Ugo Dei Cas
Dott. Carlo Nicora
firma
firma
USC Formazione, marketing e libera professione
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Mario Fraticelli
Pratica trattata da Eva Pellegrini tel. 0352673704
Visto – procedere Direttore Sanitario dr.ssa Laura Chiappa
MRK – Convenzione prestazioni HPG23 / Centro Don Orione
pag. 8 di 8
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
-----------------------------------------------------
Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda Ospedaliera
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo
per 15 giorni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scarica

Convenzione per l`esecuzione di prestazioni sanitarie a favore del