REACH e CLP PARTE I – PREMESSA CHE COSA COSA È È IL IL CLP? CLP? CHE Il Regolamento CLP (acronimo di Classification, Labeling and Packagin) è il nuovo regolamento europeo relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche. Introduce in tutta l’Unione europea un nuovo sistema per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche, basato sul Sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell’ONU). Allo stato attuale infatti una stessa sostanza può essere classificata in modi completamente diversi da vari paesi Per esempio una sostanza con tossicità acuta orale pari a 257 mg/kg viene attualmente classificata come: PAESE Europa CLASSIFICAZIONE Nocivo (croce di S. Andrea) Stati Uniti Tossico Canada Tossico Australia Nocivo India Non tossico Giappone Tossico Malaysia Nocivo Thailandia Nocivo Nuova Zelanda Pericoloso Cina Non pericoloso Corea Tossico GHS Pericolo (teschio e tibie incrociate), tox acuta cat.3 CAMPO DI DI APPLICAZIONE APPLICAZIONE CAMPO Il regolamento CLP riguarda i pericoli delle sostanze e delle miscele chimiche (preparati) e il modo di fornire informazioni in proposito. Spetta all’industria stabilire quali sono i pericoli delle sostanze e delle miscele prima che siano immesse sul mercato e classificare le sostanze e le miscele in linea con i pericoli individuati. Se una sostanza o una miscela è pericolosa, è necessario etichettarla per consentire ai lavoratori e ai consumatori di conoscerne gli effetti prima di manipolarla. Oggetto del CLP sono quindi tutte le sostanze chimiche e le miscele, compresi i biocidi e gli antiparassitari. Sono invece esclusi: i prodotti che ricadono sotto altra normativa europea (come farmaci, dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici), gli intermedi non isolati, le sostanze per R&S non immesse sul mercato ed i rifiuti; non si applica al trasporto per il quale resta in vigore la normativa vigente. COME FUNZIONA FUNZIONA IL IL CLP? CLP? COME L’UE ha inserito nel regolamento CLP le classi di pericolo del GHS dell’ONU che corrispondono il più fedelmente possibile alle categorie di pericolo della vecchia direttiva 67/548/CEE relativa alle sostanze pericolose (DSP). Tuttavia il numero totale delle classi di pericolo è aumentato, con una differenziazione più esplicita per le proprietà fisiche: 1. Esplosivi 2. Gas infiammabili 3. Aerosols infiammabili 4. Gas comburenti 5. Gas sotto pressione 6. Liquidi infiammabili 7. Solidi infiammabili 8. Sostanze e miscele autoreattive 9. Liquidi piroforici 10. Solidi piroforici 11. Sostanze e miscele autoriscaldanti 12. Sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppa gas infiammabili 13. Liquidi comburenti 14. Solidi comburenti 15. Perossidi organici 16. Corrosivi per i metalli I nuovi pericoli per la salute prevedono invece: 1. Tossicità acuta 2. Corrosione/irritazione cutanea 3. Gravi lesioni oculari/irritazione oculare 4. Sensibilizzazione delle vie respiratorie o cutanea 5. Mutagenicità sulle cellule geminali 6. Cancerogenicità 7. Tossicità per la riproduzione 8. Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola 9. Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta 10. Pericolo in caso di aspirazione Per quanto riguarda infine i pericoli per l’ambiente sono previste due classi: 1. Pericoloso per l’ambiente acquatico 2. Pericoloso per lo strato di ozono In base alla nuova classificazione prevista dal regolamento CLP inoltre sull’etichetta devono essere riportati i nuovi pittogrammi. Al posto delle frasi di rischio R00 infine trovano posto le nuove indicazioni di pericolo H000, ed al posto dei consigli di prudenza S00 trovano posto i nuovi consigli di prudenza P000. Le indicazioni di pericolo ed i consigli di prudenza sono codificati con un codice alfanumerico univoco costituito da una lettera e tre numeri come di seguito specificato: la lettera H per le indicazioni di pericolo o P per i consigli di prudenza; un numero che designa il tipo di pericolo (es. 2 per i pericoli fisici); due numeri corrispondenti alla numerazione sequenziale dei pericoli (es. da 00 a 10 per l’esplosività, da 20 a 30 per infiammabilità, ecc.). Indicazioni di pericolo: H Consigli di prudenza: P 200-299 Pericolo fisico 1 00 Generale 300-399 Pericolo per la salute 2 00 Prevenzione 400-499 Pericolo per l’ambiente 3 00 Reazione 4 00 Conservazione 5 00 Smaltimento In sintesi tra le novità principali si possono citare le seguenti: tutti i simboli sono racchiusi in una cornice a losanga (sul tipo di quelli attualmente utilizzati per l'etichettatura del trasporto) anziché rettangolare; il teschio rimane, sparisce la croce di S. Andrea, sostituita dal punto esclamativo; non vi è più la definizione “molto tossico”, sostituita da “letale”; novità assoluta è l'inquietante simbolo denominato “Pericolo per la salute” che caratterizza i prodotti sensibilizzanti, mutageni, cancerogeni, tossici per la riproduzione, “tossici sugli organi bersaglio per esposizione singola e ripetuta” o pericolosi in caso di aspirazione. I prodotti con queste caratteristiche non erano mai stati contrassegnati da un loro simbolo specifico, ma la loro pericolosità era evidenziata dalle frasi di rischio in associazione con i simboli tradizionali “tossico” o “nocivo”; i prodotti con DL50 compresa tra 2000 e 5000 mg/kg, attualmente non classificati, saranno invece nella categoria 5 del CLP, mentre un prodotto potrà vantarsi di essere “non pericoloso” solo se avrà una DL50 superiore a 5000 mg/kg. AUTOCLASSIFICAZIONE E E AUTOCLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA ARMONIZZATA CLASSIFICAZIONE La decisione relativa alla classificazione di una sostanza per un particolare pericolo è adottata a livello comunitario. Si parla in questo caso di CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA. Qualora di una sostanza non esista una classificazione armonizzata del pericolo o è disponibile una classificazione armonizzata soltanto per determinati pericoli il regolamento CLP prevede che i fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle (compresi i formulatori e distributori) debbano AUTOCLASSIFICARE tali sostanze. Le miscele devono essere sempre autoclassificate dagli utilizzatori a valle o dagli importatori di miscele. Per tenere conto del lavoro svolto e dell’esperienza acquisita nell’ambito della 67/548/CEE tulle le precedenti classificazioni sono state convertite in classificazioni armonizzate a norma del regolamento CLP. L’allegato VII del regolamento CLP fornisce una tabella di conversione per convertire le classificazioni esistenti a norma 67/548/CE in classificazioni a norma CLP. Tale tabella consente quindi di attribuire le classificazioni a norma del regolamento CLP alle proprie sostanze o miscele anziché classificarle da zero. REACH e CLP PARTE II – ETICHETTATURA E SCHEDA DATI DI SICUREZZA ETICEHETTURA A A NORMA NORMA CLP CLP ETICEHETTURA Ogni fornitore deve etichettare le proprie sostanze o miscele in conformità alle disposizioni del regolamento CLP prima di immetterle sul mercato. L’etichetta deve informare tutti coloro che manipolano sostanze chimiche riguardo ai relativi pericoli. Ogni fornitore deve inoltre consegnare una scheda di dati di sicurezza ai propri clienti industriali nella catena d’approvvigionamento quando si tratta di sostanze e miscele pericolose. Una sostanza o miscela contenuta in un imballaggio deve essere etichettata: se è classificata come pericolosa; se è una miscela contenente una o più sostanze classificate come pericolose in concentrazioni superiori a una determinata soglia; se si tratta di un articolo esplosivo Le etichette devono essere apposte saldamente su una o più facce dell’imballaggio che contiene direttamente la sostanza o miscela. Devono avere una dimensione minima in rapporto al volume e devono essere scritte nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato. Devono infine contenere le seguenti informazioni: nome, indirizzo, numero di telefono del fornitore; quantità contenuta nell’imballaggio; pittogrammi di pericolo; avvertenze; indicazioni di pericolo; appropriati consigli di prudenza; informazioni supplementari NUOVI PITTOGRAMMI PITTOGRAMMI NUOVI Il regolamento CLP introduce pittogrammi di pericolo ESEMPIO DI DI ETICHETTATURA ETICHETTATURA ESEMPIO SITUAZIONI PARTICOLARI PARTICOLARI SITUAZIONI Su alcuni tipi di imballaggio può essere difficile apporre etichette. Sostanze e miscele pericolose possono anche essere contenute in vari strati di imballaggio; possono inoltre rientrare nel campo di applicazione del regolamento CLP e dei requisiti in materia di etichettatura per il trasporto. Devono essere previste avvertenze di pericolo riconoscibili al tatto e chiusure di sicurezza per bambini se una sostanza o miscela presenta determinati pericoli. DENOMINAZIONE CHIMICA CHIMICA ALTERNATIVA ALTERNATIVA DENOMINAZIONE I fornitori possono presentare all’Agenzia o all’autorità competente di uno Stato membro una richiesta di usare una denominazione chimica alternativa per sostanze contenute in una miscela qualora l’indicazione dell’identità chimica di tali sostanze sull’etichetta o nella scheda di sicurezza di dati possa arrecare pregiudizio al segreto commerciale. SCHEDA DATI DATI DI DI SICUREZZA SICUREZZA SCHEDA Le schede di dati di sicurezza sono un importante strumento di comunicazione nella catena d’approvvigionamento industriale. Devono essere aggiornate in caso di riclassificazione o di rietichettatura di una sostanza o miscela a norma del regolamento CLP o quando si rendono disponibili nuove informazioni relative ai pericoli. SCADENZE SCADENZE Il regolamento CLP è entrato in vigore il 20 gennaio 2009 e le e sostanze devono essere classificate ed etichettate secondo il CLP entro il 1 dicembre 2010, mentre le miscele devono essere classificate ed etichettate secondo il CLP entro il 1 giugno 2015. Tuttavia per le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 67/548/CEE e già immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010, o per le miscele immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015, l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità al nuovo regolamento decorre rispettivamente dal 1 dicembre 2012 (sostanze) e dal 1 giugno 2017 (miscele). RIASSUMENDO RIASSUMENDO REACH e CLP PARTE IV – ATTORI FABBRICANTI ED ED IMPORTATORI IMPORTATORI FABBRICANTI In maniera analoga al REACH gran parte degli obblighi imposti dal CLP si applica ai fabbricanti e agli importatori di sostanze nell'UE. In particolare essi devono: CLASSIFICARE, ETICHETTARE ed IMBALLARE le sostanze e miscele immesse sul mercato in accordo col CLP; CLASSIFICARE le sostanze non immesse sul mercato che sono soggette a notifica o registrazione secondo REACH; NOTIFICARE nell’inventario le sostanze pericolose immesse sul mercato tal quali o in miscele (sopra i limiti stabiliti dalla direttiva 1999/45/CE) se non già registrate o notificate per REACH; Tenere aggiornate le informazioni; Aggiornare classificazione ed etichettatura; Sottomettere all’Autorità competente eventuale proposta di modifica della classificazione; Tenere disponibili le informazioni per 10 anni. UTILIZZATORI A A VALLE VALLE UTILIZZATORI Gli utilizzatori a valle sono definiti come ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, diversa dal fabbricante o dall’importatore che utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali. Gli utilizzatori a valle devono: CLASSIFICARE, ETICHETTARE ed IMBALLARE le sostanze e miscele immesse sul mercato in accordo col CLP oppure riprendere la classificazione del fornitore a monte se non viene cambiata la composizione; Tenere aggiornate le informazioni; Aggiornare classificazione ed etichettatura; Sottomettere all’Autorità competente eventuale proposta di modifica della classificazione; Tenere disponibili le informazioni per 10 anni. DISTRIBUTORE DISTRIBUTORE I distributori, ossia coloro che, compreso il rivenditore al dettaglio, si limitano ad immagazzinare ed immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi possono riprendere la classificazione delle sostanze e delle miscele dei loro fornitori se etichetta ed imballo sono in accordo con il CLP e devono comunque mantenere disponibili le informazioni per 10 anni