REACH e CLP
PARTE I – PREMESSA
CHE COSA
COSA È
È IL
IL CLP?
CLP?
CHE
Il Regolamento CLP (acronimo di Classification, Labeling and Packagin) è il
nuovo regolamento europeo relativo alla classificazione, all’etichettatura e
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche.
Introduce in tutta l’Unione europea un nuovo sistema per la classificazione e
l’etichettatura delle sostanze chimiche, basato sul Sistema mondiale
armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell’ONU).
Allo stato attuale infatti una stessa sostanza può essere classificata in modi
completamente diversi da vari paesi
Per esempio una sostanza con tossicità acuta orale pari a 257 mg/kg viene
attualmente classificata come:
PAESE
Europa
CLASSIFICAZIONE
Nocivo (croce di S. Andrea)
Stati Uniti
Tossico
Canada
Tossico
Australia
Nocivo
India
Non tossico
Giappone
Tossico
Malaysia
Nocivo
Thailandia
Nocivo
Nuova Zelanda
Pericoloso
Cina
Non pericoloso
Corea
Tossico
GHS
Pericolo (teschio e tibie incrociate), tox acuta cat.3
CAMPO DI
DI APPLICAZIONE
APPLICAZIONE
CAMPO
Il regolamento CLP riguarda i pericoli delle sostanze e delle miscele chimiche
(preparati) e il modo di fornire informazioni in proposito. Spetta all’industria
stabilire quali sono i pericoli delle sostanze e delle miscele prima che siano
immesse sul mercato e classificare le sostanze e le miscele in linea con i
pericoli individuati. Se una sostanza o una miscela è pericolosa, è necessario
etichettarla per consentire ai lavoratori e ai consumatori di conoscerne gli effetti
prima di manipolarla. Oggetto del CLP sono quindi tutte le sostanze chimiche e
le miscele, compresi i biocidi e gli antiparassitari. Sono invece esclusi:
i prodotti che ricadono sotto altra normativa europea (come farmaci,
dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici), gli intermedi non isolati, le
sostanze per R&S non immesse sul mercato ed i rifiuti;
non si applica al trasporto per il quale resta in vigore la normativa vigente.
COME FUNZIONA
FUNZIONA IL
IL CLP?
CLP?
COME
L’UE ha inserito nel regolamento CLP le classi di pericolo del GHS dell’ONU
che corrispondono il più fedelmente possibile alle categorie di pericolo della
vecchia direttiva 67/548/CEE relativa alle sostanze pericolose (DSP). Tuttavia il
numero totale delle classi di pericolo è aumentato, con una differenziazione più
esplicita per le proprietà fisiche:
1. Esplosivi
2. Gas infiammabili
3. Aerosols infiammabili
4. Gas comburenti
5. Gas sotto pressione
6. Liquidi infiammabili
7. Solidi infiammabili
8. Sostanze e miscele autoreattive
9. Liquidi piroforici
10. Solidi piroforici
11. Sostanze e miscele autoriscaldanti
12. Sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppa gas infiammabili
13. Liquidi comburenti
14. Solidi comburenti
15. Perossidi organici
16. Corrosivi per i metalli
I nuovi pericoli per la salute prevedono invece:
1. Tossicità acuta
2. Corrosione/irritazione cutanea
3. Gravi lesioni oculari/irritazione oculare
4. Sensibilizzazione delle vie respiratorie o cutanea
5. Mutagenicità sulle cellule geminali
6. Cancerogenicità
7. Tossicità per la riproduzione
8. Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola
9. Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta
10. Pericolo in caso di aspirazione
Per quanto riguarda infine i pericoli per l’ambiente sono previste due classi:
1. Pericoloso per l’ambiente acquatico
2. Pericoloso per lo strato di ozono
In base alla nuova classificazione
prevista dal regolamento CLP inoltre
sull’etichetta devono essere riportati i
nuovi pittogrammi.
Al posto delle frasi di rischio R00 infine trovano posto le nuove indicazioni
di pericolo H000, ed al posto dei consigli di prudenza S00 trovano posto i
nuovi consigli di prudenza P000.
Le indicazioni di pericolo ed i consigli di prudenza sono codificati con un
codice alfanumerico univoco costituito da una lettera e tre numeri come di
seguito specificato:
la lettera H per le indicazioni di pericolo o P per i consigli di prudenza;
un numero che designa il tipo di pericolo (es. 2 per i pericoli fisici);
due numeri corrispondenti alla numerazione sequenziale dei pericoli (es. da
00 a 10 per l’esplosività, da 20 a 30 per infiammabilità, ecc.).
Indicazioni di pericolo: H
Consigli di prudenza: P
200-299 Pericolo fisico
1 00 Generale
300-399 Pericolo per la salute
2 00 Prevenzione
400-499 Pericolo per l’ambiente
3 00 Reazione
4 00 Conservazione
5 00 Smaltimento
In sintesi tra le novità principali si possono citare le seguenti:
tutti i simboli sono racchiusi in una cornice a losanga (sul tipo di quelli
attualmente utilizzati per l'etichettatura del trasporto) anziché rettangolare;
il teschio rimane, sparisce la croce di S. Andrea, sostituita dal punto
esclamativo;
non vi è più la definizione “molto tossico”, sostituita da “letale”;
novità assoluta è l'inquietante simbolo denominato “Pericolo per la salute”
che caratterizza i prodotti sensibilizzanti, mutageni, cancerogeni, tossici per
la riproduzione, “tossici sugli organi bersaglio per esposizione singola e
ripetuta” o pericolosi in caso di aspirazione. I prodotti con queste
caratteristiche non erano mai stati contrassegnati da un loro simbolo
specifico, ma la loro pericolosità era evidenziata dalle frasi di rischio in
associazione con i simboli tradizionali “tossico” o “nocivo”;
i prodotti con DL50 compresa tra 2000 e 5000 mg/kg, attualmente non
classificati, saranno invece nella categoria 5 del CLP, mentre un prodotto
potrà vantarsi di essere “non pericoloso” solo se avrà una DL50 superiore a
5000 mg/kg.
AUTOCLASSIFICAZIONE E
E
AUTOCLASSIFICAZIONE
CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA
ARMONIZZATA
CLASSIFICAZIONE
La decisione relativa alla classificazione di una sostanza per un particolare
pericolo è adottata a livello comunitario. Si parla in questo caso di
CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA.
Qualora di una sostanza non esista una classificazione armonizzata del pericolo
o è disponibile una classificazione armonizzata soltanto per determinati pericoli
il regolamento CLP prevede che i fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle
(compresi i formulatori e distributori) debbano AUTOCLASSIFICARE tali
sostanze.
Le miscele devono essere sempre autoclassificate dagli utilizzatori a valle o
dagli importatori di miscele.
Per tenere conto del lavoro svolto e dell’esperienza acquisita nell’ambito della
67/548/CEE tulle le precedenti classificazioni sono state convertite in
classificazioni armonizzate a norma del regolamento CLP.
L’allegato VII del regolamento CLP fornisce una tabella di conversione per
convertire le classificazioni esistenti a norma 67/548/CE in classificazioni a
norma CLP.
Tale tabella consente quindi di attribuire le classificazioni a norma del
regolamento CLP alle proprie sostanze o miscele anziché classificarle da zero.
REACH e CLP
PARTE II – ETICHETTATURA E SCHEDA DATI DI
SICUREZZA
ETICEHETTURA A
A NORMA
NORMA CLP
CLP
ETICEHETTURA
Ogni fornitore deve etichettare le proprie sostanze o miscele in conformità alle
disposizioni del regolamento CLP prima di immetterle sul mercato. L’etichetta
deve informare tutti coloro che manipolano sostanze chimiche riguardo ai
relativi pericoli. Ogni fornitore deve inoltre consegnare una scheda di dati di
sicurezza ai propri clienti industriali nella catena d’approvvigionamento quando
si tratta di sostanze e miscele pericolose.
Una sostanza o miscela contenuta in un imballaggio deve essere etichettata:
se è classificata come pericolosa;
se è una miscela contenente una o più sostanze classificate come
pericolose in concentrazioni superiori a una determinata soglia;
se si tratta di un articolo esplosivo
Le etichette devono essere apposte saldamente su una o più facce
dell’imballaggio che contiene direttamente la sostanza o miscela.
Devono avere una dimensione minima in rapporto al volume e devono essere
scritte nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è
immessa sul mercato.
Devono infine contenere le seguenti informazioni:
nome, indirizzo, numero di telefono del fornitore;
quantità contenuta nell’imballaggio;
pittogrammi di pericolo;
avvertenze;
indicazioni di pericolo;
appropriati consigli di prudenza;
informazioni supplementari
NUOVI PITTOGRAMMI
PITTOGRAMMI
NUOVI
Il regolamento CLP introduce pittogrammi di pericolo
ESEMPIO DI
DI ETICHETTATURA
ETICHETTATURA
ESEMPIO
SITUAZIONI PARTICOLARI
PARTICOLARI
SITUAZIONI
Su alcuni tipi di imballaggio può essere difficile apporre etichette. Sostanze e
miscele pericolose possono anche essere contenute in vari strati di imballaggio;
possono inoltre rientrare nel campo di applicazione del regolamento CLP e dei
requisiti in materia di etichettatura per il trasporto. Devono essere previste
avvertenze di pericolo riconoscibili al tatto e chiusure di sicurezza per bambini
se una sostanza o miscela presenta determinati pericoli.
DENOMINAZIONE CHIMICA
CHIMICA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
DENOMINAZIONE
I fornitori possono presentare all’Agenzia o all’autorità competente di uno Stato
membro una richiesta di usare una denominazione chimica alternativa per
sostanze contenute in una miscela qualora l’indicazione dell’identità chimica di
tali sostanze sull’etichetta o nella scheda di sicurezza di dati possa arrecare
pregiudizio al segreto commerciale.
SCHEDA DATI
DATI DI
DI SICUREZZA
SICUREZZA
SCHEDA
Le schede di dati di sicurezza sono un importante strumento di comunicazione
nella catena d’approvvigionamento industriale. Devono essere aggiornate in
caso di riclassificazione o di rietichettatura di una sostanza o miscela a norma
del regolamento CLP o quando si rendono disponibili nuove informazioni
relative ai pericoli.
SCADENZE
SCADENZE
Il regolamento CLP è entrato in vigore il 20 gennaio 2009 e le e sostanze
devono essere classificate ed etichettate secondo il CLP entro il 1 dicembre
2010, mentre le miscele devono essere classificate ed etichettate secondo il
CLP entro il 1 giugno 2015.
Tuttavia per le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità della
direttiva 67/548/CEE e già immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010, o
per le miscele immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015, l'obbligo di essere
rietichettate e reimballate in conformità al nuovo
regolamento decorre
rispettivamente dal 1 dicembre 2012 (sostanze) e dal 1 giugno 2017 (miscele).
RIASSUMENDO
RIASSUMENDO
REACH e CLP
PARTE IV – ATTORI
FABBRICANTI ED
ED IMPORTATORI
IMPORTATORI
FABBRICANTI
In maniera analoga al REACH gran parte degli obblighi imposti dal CLP si
applica ai fabbricanti e agli importatori di sostanze nell'UE.
In particolare essi devono:
CLASSIFICARE, ETICHETTARE ed IMBALLARE le sostanze e miscele
immesse sul mercato in accordo col CLP;
CLASSIFICARE le sostanze non immesse sul mercato che sono soggette
a notifica o registrazione secondo REACH;
NOTIFICARE nell’inventario le sostanze pericolose immesse sul mercato
tal quali o in miscele (sopra i limiti stabiliti dalla direttiva 1999/45/CE) se
non già registrate o notificate per REACH;
Tenere aggiornate le informazioni;
Aggiornare classificazione ed etichettatura;
Sottomettere all’Autorità competente eventuale proposta di modifica della
classificazione;
Tenere disponibili le informazioni per 10 anni.
UTILIZZATORI A
A VALLE
VALLE
UTILIZZATORI
Gli utilizzatori a valle sono definiti come ogni persona fisica o giuridica stabilita
nella Comunità, diversa dal fabbricante o dall’importatore che utilizza una
sostanza in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell’esercizio
delle sue attività industriali o professionali.
Gli utilizzatori a valle devono:
CLASSIFICARE, ETICHETTARE ed IMBALLARE le sostanze e miscele
immesse sul mercato in accordo col CLP oppure riprendere la
classificazione del fornitore a monte se non viene cambiata la
composizione;
Tenere aggiornate le informazioni;
Aggiornare classificazione ed etichettatura;
Sottomettere all’Autorità competente eventuale proposta di modifica della
classificazione;
Tenere disponibili le informazioni per 10 anni.
DISTRIBUTORE
DISTRIBUTORE
I distributori, ossia coloro che, compreso il rivenditore al dettaglio, si limitano ad
immagazzinare ed immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in
quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi possono
riprendere la classificazione delle sostanze e delle miscele dei loro fornitori se
etichetta ed imballo sono in accordo con il CLP e devono comunque mantenere
disponibili le informazioni per 10 anni
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Regolamento CLP