Giuseppe Semeraro
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Nolo delle attrezzature di lavoro nei cantieri
Introduzione
La questione del nolo di attrezzature di lavoro nei cantieri, sia “a freddo”1 che ”a caldo”2, è alquanto
spinosa per i risvolti che determina sotto il profilo della prevenzione infortuni nel settore delle costruzioni.
Purtroppo, a parere di chi scrive, l’origine del problema risiede proprio nella legislazione speciale in materia
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, poiché a riguardo non è del tutto chiara, se non
assente sotto taluni aspetti, ed è essa stessa causa di una giurisprudenza di merito non sempre univoca nel
definire i profili di colpa dei soggetti interessati al nolo.
L’analisi che si proverà a fare in questo articolo non vuole entrare nel merito delle varie posizioni di
garanzia nei confronti dei lavoratori che usano le attrezzature di lavoro a nolo e di coloro che comunque
sono esposti, per interferenza, ai rischi specifici delle stesse attrezzature, ma si limita a precisare, senza
alcuna pretesa di esaustività o di assoluta certezza, i ruoli dei soggetti che intervengono in tale tipologia di
contratto sotto il profilo prevenzionistico nel cantiere edile o di ingegneria civile.
Riferendoci esclusivamente a tale contesto, se da un lato il legislatore disciplina in maniera puntuale le
funzioni delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nulla o quasi dice
riguardo gli obblighi dei fornitori di materiali ed attrezzature, con o senza operatore, che pure frequentano
in maniera massiva i cantieri e sono apportatori di rischi per la salute e la sicurezza per i lavoratori, oltre ad
essere essi stessi esposti a quelli già per sé rilevanti del cantiere. Unica eccezione la rinveniamo all’articolo
96, c. 1-bis) del D.Lgs. 81/2008, che dispone l’esonero della redazione del piano operativo di sicurezza (POS)
da parte delle imprese che effettuano “mere forniture di materiali ed attrezzature” in cantiere. Dove il
termine “mera fornitura di materiali” è accostato per prassi alla fornitura di prodotti da costruzione senza
la loro posa in opera e il termine “mera fornitura di attrezzature” considera, sempre per prassi, la fornitura
di attrezzature di lavoro senza lavoro aggiuntivo alla semplice loro installazione ovvero senza il loro uso
durante l’esecuzione di lavori. In tali evenienze, l’articolo citato aggiunge l’obbligo delle parti di
applicazione, non senza difficoltà operativa, di quanto disposto all’articolo 26, titolo I, del D.Lgs. 81/2008, in
materia di regolamentazione prevenzionistica nei contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione
all’interno delle aziende.
Ad aggravare la situazione e fuorviare ulteriormente la corretta identificazione dei ruoli del fornitore
dell’attrezzatura e dell’utilizzatore, è l’assenza della definizione civilistica di contratto di nolo, esistente
soltanto nella navigazione, nel noleggio delle navi3. Circostanza che ha indotto la giurisprudenza ad
assimilare il nolo a freddo al contratto di locazione di cosa mobile4 e il nolo a caldo più frequentemente
sempre al contratto di locazione e a volte al contratto di appalto (o subappalto), a seconda che la
1
Con il termine di “nolo a freddo” in gergo s’intende il nolo di un’attrezzatura senza la messa a disposizione di un
operatore.
2
Con il termine di “nolo a caldo” in gergo s’identifica il nolo di un’attrezzatura unitamente alla messa a disposizione di
un operatore.
3
Articoli 384 del codice civile.
4
Di cui agli artt. 1571 e seguenti del codice civile.
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prestazione dell’operatore sia ritenuta accessoria al nolo dell’attrezzatura (il dare prevale sul fare) ovvero
qualora, benché accessoria sotto il profilo economico, è rilevante sotto il profilo del risultato (il fare prevale
sul dare), finendo per identificare il vero oggetto del contratto tra le parti interessate5.
Infine, ulteriormente fuorviante è il tema del subappalto nei contratti pubblici. L’art. 118, c. 11, del D.Lgs.
163/2006, specifica che sono considerati subappalti le attività, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, solo quando singolarmente sono d’importo superiore al due per cento dell’importo delle prestazioni
affidate o d’importo superiore a cento mila euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. Le forniture con posa e i noli a caldo
che non presentano tali caratteristiche, viceversa, non sono da considerarsi subappalto, circostanza che fa
si che non rientrano nei limiti stabiliti per il subappalto e non richiedono le relative procedure autorizzative,
ma al tempo stesso non limita l’applicabilità delle norme antinfortunistiche, potendole considerare, in
taluni casi, subaffidamenti ad imprese esecutrici e non a semplici fornitori di materiali o attrezzature.
Nolo a caldo
Ciò premesso, analizziamo meglio la questione del nolo a caldo, essendo questa quella più districata sotto il
profilo prevenzionistico.
Si è detto che la corretta analisi della problematica non può prescindere dall’inquadrare correttamente il
contratto che intercorre tra il noleggiante e il noleggiatore di attrezzature, termini con i quali si vogliono
distinguere, per semplicità, il soggetto che “concede a nolo” dal soggetto che “assume a nolo”. A riguardo si
ritiene che non sia l’oggetto formale del contratto che intercorre tra le parti ad assumere rilievo, quanto la
causa sostanziale che s’intende perseguire con quel contratto. Per esempio, quando la prestazione è di tipo
specialistica, come nel caso di esecuzione di pali trivellati6 o, comunque, consiste nell’esecuzione di una
lavorazione di cantiere svolta in completa autonomia, come negli scavi7, il contratto che intercorre tra le
parti è più propriamente d’appalto ovvero di subappalto e, soprattutto, il noleggiante è identificabile come
impresa esecutrice. Ciò ha grande rilievo sull’applicazione corretta del modello prevenzionistico disposto
dalla direttiva cantieri - contenuta nel titolo IV, capo I, del D.Lgs. 81/2008 – e non solo perché richiede da
parte del noleggiante la redazione del POS, ma soprattutto perché richiede l’attuazione di tanti altri
obblighi quali quello di considerare il noleggiante nel numero delle imprese esecutrici che possono
determinare la designazione dei coordinatori per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di
esecuzione dei lavori e quello di valutare la sua idoneità tecnico-professionale secondo quanto previsto
all’allegato XVII al D.Lgs. 81/2008, tanto per citarne due.
Qualora, invece, nel nolo a caldo l’operatore si limita al corretto funzionamento dell’attrezzatura senza
ingerirsi in maniera predominante nelle lavorazioni in atto, la sua prestazione è considerata sicuramente
accessoria anche sotto il profilo sostanziale e la ditta che concede in uso l’attrezzatura con la messa a
disposizione di un operatore non può essere identificata in un’impresa esecutrice. È questo il caso del nolo
a caldo di una piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE), dove da una parte vi è l’operatore che installa o
5
Per la verità le pronunce giurisprudenziali avute negli ultimi anni non sempre hanno identificato un chiaro processo
logico nella corretta classificazione del contrato di nolo di un’attrezzatura con messa a disposizione dell’operatore,
così come quello sopra tracciato.
6
Si veda a riguardo la sentenza della Cassazione penale, sez. III, n. 6923 del 13 giugno 1997.
7
Si veda a riguardo la sentenza della Cassazione penale, sez. IV, n. 1763 del 16 gennaio 2009.
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più propriamente mette in stazione l’attrezzatura e porta in quota il lavoratore al punto di lavoro e
dall’altra il lavoratore della ditta esecutrice noleggiatrice che esegue la lavorazione.
Nolo a freddo
Ben chiara, invece, è la questione del nolo a freddo, in quanto sufficientemente disciplinata dall’articolo 72
del D.Lgs. 81/2008. Nelle ipotesi, infatti, di solo nolo di un’attrezzatura (nolo a freddo), il datore di lavoro
noleggiate ha i seguenti doveri:

garantire la conformità dell’attrezzatura (certificazione CE o per le attrezzature ante direttiva
macchine o non oggetto di una norma armonizzata, dichiarazione dell’utente di conformità ai
requisiti generali di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008);

garantire il buono stato di conservazione ed efficienza dell’attrezzatura (effettuazione dei controlli
e delle manutenzioni secondo quanto stabilito dal libretto d’uso dell’attrezzatura e delle verifiche di
legge, per le attrezzature di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/2008);

acquisire una dichiarazione dalla quale risulti che il lavoratore sia formato ed addestrato all’uso.
Il relazione a quest’ultimo punto si sarebbe preferito che l’obbligo fosse stato quello di accertamento
concreto del grado di conoscenze e competenze nell’uso dell’attrezzatura da noleggiare e non di semplice
acquisizione di una dichiarazione dell’impresa noleggiatrice. Così come si auspica che a decorrere
dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato – Regioni e Province Autonome del 22 febbraio 2012 (12 marzo
2013), relativamente alle attrezzature di lavoro ivi indicate, si traduca nell’acquisizione dell’attestato di
abilitazione prescritto8.
Il datore di lavoro noleggiatore, invece, ha l’obbligo, ai sensi dell’articolo 71, c. 7, del D.Lgs. 81/2008, di
adibire all’uso delle attrezzature che richiedano specifiche conoscenze e competenze solo lavoratori
informati, formati ed addestrati adeguatamente e, a partire dell’entrata in vigore dell’Accordo citato, dotati
di specifica abilitazione.
Attrezzature di lavoro che richiedono, a partire dal 12/03/2013 ovvero dal 12/03/2015 per coloro che
sono già utilizzatori alla data del 12/03/2012, una specifica abilitazione per l’uso, ai sensi dell’Accordo
Stato – Regioni e Province Autonome del 22.02.2012
a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili
b) Gru a torre
c) Gru mobile
d) Gru per autocarro
e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
1. Carrelli semoventi a braccio telescopico
2. Carrelli industriali semoventi
3. Carrelli/sollevatori/elevatori
f) Macchine movimento terra
1. Escavatori idraulici
2. Escavatori a fune
3. Pale caricatrici frontali
8
Per coloro che alla data di entrata in vigore dell’Accordo sono già utilizzatori di attrezzature di lavoro per le quali si
richiede l’abilitazione, l’attestato di abilitazione decorre a partire da due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo
medesimo, cioè dal 12 marzo 2015.
Giuseppe Semeraro
4. Terne
5. Autoribaltabile a cingoli
g) Pompa per il calcestruzzo
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