Giuseppe Semeraro www.cseplanner.com Nolo delle attrezzature di lavoro nei cantieri Introduzione La questione del nolo di attrezzature di lavoro nei cantieri, sia “a freddo”1 che ”a caldo”2, è alquanto spinosa per i risvolti che determina sotto il profilo della prevenzione infortuni nel settore delle costruzioni. Purtroppo, a parere di chi scrive, l’origine del problema risiede proprio nella legislazione speciale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, poiché a riguardo non è del tutto chiara, se non assente sotto taluni aspetti, ed è essa stessa causa di una giurisprudenza di merito non sempre univoca nel definire i profili di colpa dei soggetti interessati al nolo. L’analisi che si proverà a fare in questo articolo non vuole entrare nel merito delle varie posizioni di garanzia nei confronti dei lavoratori che usano le attrezzature di lavoro a nolo e di coloro che comunque sono esposti, per interferenza, ai rischi specifici delle stesse attrezzature, ma si limita a precisare, senza alcuna pretesa di esaustività o di assoluta certezza, i ruoli dei soggetti che intervengono in tale tipologia di contratto sotto il profilo prevenzionistico nel cantiere edile o di ingegneria civile. Riferendoci esclusivamente a tale contesto, se da un lato il legislatore disciplina in maniera puntuale le funzioni delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nulla o quasi dice riguardo gli obblighi dei fornitori di materiali ed attrezzature, con o senza operatore, che pure frequentano in maniera massiva i cantieri e sono apportatori di rischi per la salute e la sicurezza per i lavoratori, oltre ad essere essi stessi esposti a quelli già per sé rilevanti del cantiere. Unica eccezione la rinveniamo all’articolo 96, c. 1-bis) del D.Lgs. 81/2008, che dispone l’esonero della redazione del piano operativo di sicurezza (POS) da parte delle imprese che effettuano “mere forniture di materiali ed attrezzature” in cantiere. Dove il termine “mera fornitura di materiali” è accostato per prassi alla fornitura di prodotti da costruzione senza la loro posa in opera e il termine “mera fornitura di attrezzature” considera, sempre per prassi, la fornitura di attrezzature di lavoro senza lavoro aggiuntivo alla semplice loro installazione ovvero senza il loro uso durante l’esecuzione di lavori. In tali evenienze, l’articolo citato aggiunge l’obbligo delle parti di applicazione, non senza difficoltà operativa, di quanto disposto all’articolo 26, titolo I, del D.Lgs. 81/2008, in materia di regolamentazione prevenzionistica nei contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione all’interno delle aziende. Ad aggravare la situazione e fuorviare ulteriormente la corretta identificazione dei ruoli del fornitore dell’attrezzatura e dell’utilizzatore, è l’assenza della definizione civilistica di contratto di nolo, esistente soltanto nella navigazione, nel noleggio delle navi3. Circostanza che ha indotto la giurisprudenza ad assimilare il nolo a freddo al contratto di locazione di cosa mobile4 e il nolo a caldo più frequentemente sempre al contratto di locazione e a volte al contratto di appalto (o subappalto), a seconda che la 1 Con il termine di “nolo a freddo” in gergo s’intende il nolo di un’attrezzatura senza la messa a disposizione di un operatore. 2 Con il termine di “nolo a caldo” in gergo s’identifica il nolo di un’attrezzatura unitamente alla messa a disposizione di un operatore. 3 Articoli 384 del codice civile. 4 Di cui agli artt. 1571 e seguenti del codice civile. Giuseppe Semeraro www.cseplanner.com prestazione dell’operatore sia ritenuta accessoria al nolo dell’attrezzatura (il dare prevale sul fare) ovvero qualora, benché accessoria sotto il profilo economico, è rilevante sotto il profilo del risultato (il fare prevale sul dare), finendo per identificare il vero oggetto del contratto tra le parti interessate5. Infine, ulteriormente fuorviante è il tema del subappalto nei contratti pubblici. L’art. 118, c. 11, del D.Lgs. 163/2006, specifica che sono considerati subappalti le attività, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, solo quando singolarmente sono d’importo superiore al due per cento dell’importo delle prestazioni affidate o d’importo superiore a cento mila euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. Le forniture con posa e i noli a caldo che non presentano tali caratteristiche, viceversa, non sono da considerarsi subappalto, circostanza che fa si che non rientrano nei limiti stabiliti per il subappalto e non richiedono le relative procedure autorizzative, ma al tempo stesso non limita l’applicabilità delle norme antinfortunistiche, potendole considerare, in taluni casi, subaffidamenti ad imprese esecutrici e non a semplici fornitori di materiali o attrezzature. Nolo a caldo Ciò premesso, analizziamo meglio la questione del nolo a caldo, essendo questa quella più districata sotto il profilo prevenzionistico. Si è detto che la corretta analisi della problematica non può prescindere dall’inquadrare correttamente il contratto che intercorre tra il noleggiante e il noleggiatore di attrezzature, termini con i quali si vogliono distinguere, per semplicità, il soggetto che “concede a nolo” dal soggetto che “assume a nolo”. A riguardo si ritiene che non sia l’oggetto formale del contratto che intercorre tra le parti ad assumere rilievo, quanto la causa sostanziale che s’intende perseguire con quel contratto. Per esempio, quando la prestazione è di tipo specialistica, come nel caso di esecuzione di pali trivellati6 o, comunque, consiste nell’esecuzione di una lavorazione di cantiere svolta in completa autonomia, come negli scavi7, il contratto che intercorre tra le parti è più propriamente d’appalto ovvero di subappalto e, soprattutto, il noleggiante è identificabile come impresa esecutrice. Ciò ha grande rilievo sull’applicazione corretta del modello prevenzionistico disposto dalla direttiva cantieri - contenuta nel titolo IV, capo I, del D.Lgs. 81/2008 – e non solo perché richiede da parte del noleggiante la redazione del POS, ma soprattutto perché richiede l’attuazione di tanti altri obblighi quali quello di considerare il noleggiante nel numero delle imprese esecutrici che possono determinare la designazione dei coordinatori per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori e quello di valutare la sua idoneità tecnico-professionale secondo quanto previsto all’allegato XVII al D.Lgs. 81/2008, tanto per citarne due. Qualora, invece, nel nolo a caldo l’operatore si limita al corretto funzionamento dell’attrezzatura senza ingerirsi in maniera predominante nelle lavorazioni in atto, la sua prestazione è considerata sicuramente accessoria anche sotto il profilo sostanziale e la ditta che concede in uso l’attrezzatura con la messa a disposizione di un operatore non può essere identificata in un’impresa esecutrice. È questo il caso del nolo a caldo di una piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE), dove da una parte vi è l’operatore che installa o 5 Per la verità le pronunce giurisprudenziali avute negli ultimi anni non sempre hanno identificato un chiaro processo logico nella corretta classificazione del contrato di nolo di un’attrezzatura con messa a disposizione dell’operatore, così come quello sopra tracciato. 6 Si veda a riguardo la sentenza della Cassazione penale, sez. III, n. 6923 del 13 giugno 1997. 7 Si veda a riguardo la sentenza della Cassazione penale, sez. IV, n. 1763 del 16 gennaio 2009. Giuseppe Semeraro www.cseplanner.com più propriamente mette in stazione l’attrezzatura e porta in quota il lavoratore al punto di lavoro e dall’altra il lavoratore della ditta esecutrice noleggiatrice che esegue la lavorazione. Nolo a freddo Ben chiara, invece, è la questione del nolo a freddo, in quanto sufficientemente disciplinata dall’articolo 72 del D.Lgs. 81/2008. Nelle ipotesi, infatti, di solo nolo di un’attrezzatura (nolo a freddo), il datore di lavoro noleggiate ha i seguenti doveri: garantire la conformità dell’attrezzatura (certificazione CE o per le attrezzature ante direttiva macchine o non oggetto di una norma armonizzata, dichiarazione dell’utente di conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008); garantire il buono stato di conservazione ed efficienza dell’attrezzatura (effettuazione dei controlli e delle manutenzioni secondo quanto stabilito dal libretto d’uso dell’attrezzatura e delle verifiche di legge, per le attrezzature di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/2008); acquisire una dichiarazione dalla quale risulti che il lavoratore sia formato ed addestrato all’uso. Il relazione a quest’ultimo punto si sarebbe preferito che l’obbligo fosse stato quello di accertamento concreto del grado di conoscenze e competenze nell’uso dell’attrezzatura da noleggiare e non di semplice acquisizione di una dichiarazione dell’impresa noleggiatrice. Così come si auspica che a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato – Regioni e Province Autonome del 22 febbraio 2012 (12 marzo 2013), relativamente alle attrezzature di lavoro ivi indicate, si traduca nell’acquisizione dell’attestato di abilitazione prescritto8. Il datore di lavoro noleggiatore, invece, ha l’obbligo, ai sensi dell’articolo 71, c. 7, del D.Lgs. 81/2008, di adibire all’uso delle attrezzature che richiedano specifiche conoscenze e competenze solo lavoratori informati, formati ed addestrati adeguatamente e, a partire dell’entrata in vigore dell’Accordo citato, dotati di specifica abilitazione. Attrezzature di lavoro che richiedono, a partire dal 12/03/2013 ovvero dal 12/03/2015 per coloro che sono già utilizzatori alla data del 12/03/2012, una specifica abilitazione per l’uso, ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni e Province Autonome del 22.02.2012 a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili b) Gru a torre c) Gru mobile d) Gru per autocarro e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 1. Carrelli semoventi a braccio telescopico 2. Carrelli industriali semoventi 3. Carrelli/sollevatori/elevatori f) Macchine movimento terra 1. Escavatori idraulici 2. Escavatori a fune 3. Pale caricatrici frontali 8 Per coloro che alla data di entrata in vigore dell’Accordo sono già utilizzatori di attrezzature di lavoro per le quali si richiede l’abilitazione, l’attestato di abilitazione decorre a partire da due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo medesimo, cioè dal 12 marzo 2015. Giuseppe Semeraro 4. Terne 5. Autoribaltabile a cingoli g) Pompa per il calcestruzzo www.cseplanner.com