COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 16.7.2003 COM(2003) 423 definitivo 2003/0164 (COD) C5-0331/03 Progetto di proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (presentata dalla Commissione) IT PROGETTO DI RELAZIONE 1 INTRODUZIONE La direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (direttiva quadro sulla qualità dell'aria)1 costituisce il contesto per la futura legislazione comunitaria in materia di qualità dell'aria. La direttiva persegue quattro obiettivi: – definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso; – valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri in base a metodi e criteri comuni; – disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche, tra l'altro mediante soglie d'allarme; – mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi. La direttiva proposta si riferisce all'allegato I della direttiva quadro sulla qualità dell'aria, nel quale sono elencati gli inquinanti atmosferici da considerare nel quadro della valutazione e della gestione della qualità dell'aria ambiente. La direttiva 1999/30/CE concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo2, la direttiva 2000/69/CE concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio3 e la direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria4 sono già in vigore. Oltre a queste disposizioni legislative, l'allegato I della direttiva quadro sulla qualità dell'aria prevede che sia disciplinata la qualità dell'aria ambiente dell'arsenico, del cadmio, del mercurio, del nickel e degli idrocarburi policiclici aromatici (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons - PAH) attraverso criteri e tecniche per la valutazione dell'aria ambiente e disposizioni per la trasmissione delle informazioni alla Commissione e al pubblico. La proposta riprende, quindi, gli obiettivi del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente5. 2 LA NECESSITÀ DI UN INTERVENTO COMUNITARIO La presente proposta introduce una legislazione comunitaria in materia di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici, in adempimento degli obblighi previsti nella direttiva 96/62/CE. La relazione che accompagna la direttiva (COM(94) 109 def.) illustra le motivazioni e il campo di applicazione del nuovo quadro di intervento in materia di qualità dell’aria ambiente. 1 2 3 4 5 GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55. GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41. GU L 313 del 13.12.2000, pag. 12. GU L 67 del 9.3.2002, pag. 14. GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1. 2 L'arsenico, il cadmio, il mercurio, alcuni composti del nickel e i PAH sono noti agenti cancerogeni umani per i quali non può essere individuata alcuna soglia riguardo agli effetti dannosi sulla salute umana. La presente proposta tiene conto dell'obbligo sancito nel trattato di applicare il principio secondo il quale l'esposizione a tali inquinanti debba essere al livello più basso che si possa ragionevolmente raggiungere. Esistono già disposizioni legislative, convenzioni internazionali e politiche (cfr. la sezione 3) che disciplinano le emissioni di metalli pesanti e di PAH nell'aria, che di conseguenza dovrebbero diminuire notevolmente nell'UE. Tuttavia, in alcune zone, le attuali concentrazioni nell'aria ambiente costituiscono tuttora un rischio per la salute umana. L'analisi economica dei costi e benefici rivela che, nelle zone urbane e residenziali, le emissioni di PAH provocate dal riscaldamento domestico e dal trasporto stradale possono essere ridotte ad un livello di concentrazione tale da ridurre al minimo i rischi per la salute umana, senza comportare costi eccessivi. Si introduce un valore target per il benzo(a)pirene (BaP), per controllare l'applicazione dei necessari regolamenti negli Stati membri, in particolare in relazione alle fonti non industriali. Tuttavia, in prossimità di determinati impianti industriali, il raggiungimento di livelli di concentrazione nell'aria ambiente tali da ridurre al minimo gli effetti nocivi per la salute umana comporterebbe costi eccessivi per tutti gli inquinanti citati, ad eccezione del mercurio. Esistono regolamenti atti a ridurre le emissioni industriali di metalli pesanti e PAH nell'aria in modo quanto più economico possibile. Attualmente, il controllo delle misure di riduzione finalizzate a migliorare la qualità dell'aria ambiente non è disciplinato in modo specifico, in particolare nel caso di emissioni diffuse e fuggitive. Se le concentrazioni nell'aria ambiente e la deposizione producono effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente, è necessario introdurre controlli armonizzati per: – valutare l'attuazione e il raggiungimento delle misure di riduzione in particolare nei pressi delle fonti diffuse e fuggitive; – ottenere informazioni sulla qualità dell'aria a livello locale e laddove si prevedono miglioramenti; – controllare la situazione ambientale, anche per quanto attiene al degrado dei terreni; – attuare i protocolli dell'UNECE sui metalli pesanti e gli inquinanti organici persistenti e le conclusioni della valutazione globale sul mercurio dell'UNEP. Al fine di affrontare i problemi di inquinamento atmosferico derivanti dalle concentrazioni di metalli pesanti e PAH nell'aria ambiente, la direttiva proposta completa le strategie di riduzione intraprese nell'UE in ottemperanza alla legislazione vigente e, laddove necessario, incoraggia nuove misure. Spetta agli Stati membri determinare ed adottare le azioni specifiche considerate più adeguate alle circostanze locali. 3 3 LEGISLAZIONE E POLITICHE VIGENTI 3.1 Soglie nazionali Attualmente, non esiste un valore limite comunitario o statunitense relativo alla qualità dell'aria ambiente per l'arsenico, il mercurio, il nickel o i composti PAH. Alcuni Stati membri hanno fissato valori guida o valori obiettivo, non giuridicamente vincolanti compresi tra 0,5 e 12,5 ng/m³ per l'arsenico, 0,25 e 5 ng/m³ per il nickel e 0,1 e 1,3 ng/m³ per il BaP, che è una sostanza "tracciante" (marker) della miscela totale degli idrocarburi policiclici aromatici (PAH). In Italia vige una norma giuridicamente vincolante per la qualità dell'aria ambiente di 1,0 ng BaP/m³. Anche la Svezia ha adottato un valore di 2 ng/m³ per il fluorantene. Riguardo al cadmio, il Belgio e la Germania hanno introdotto una norma per la qualità dell'aria ambiente di 40 ng/m³ come media annuale. La Germania ha fissato un valore target di 1,7 ng/m³. L'Austria e la Germania applicano valori limite di deposizione rispettivamente di 2 µg/(m²/giorno) e 5 µg/(m²/giorno). La Svizzera ha adottato una norma per la qualità dell'aria ambiente pari a 1,5 ng/m³ e un valore di deposizione di 2 µg/(m²/giorno). I valori obiettivo per le deposizioni nei diversi Stati membri oscillano tra 0,27 e 20 µg/(m²/giorno). Per il momento, gli Stati Uniti non hanno fissato alcun valore relativo alla qualità dell'aria ambiente o ai valori limite di deposizione per il cadmio. 3.2 Legislazione e politiche comunitarie Si ritiene che le seguenti politiche contribuiscano a ridurre le emissioni di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e di idrocarburi policiclici aromatici. 3.2.1 Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento6 La direttiva IPPC mira a conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente attraverso un sistema di autorizzazioni applicabile a specifiche attività industriali. Queste includono le fonti industriali di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e PAH. L'autorizzazione riguarda, tra le altre cose, le emissioni nell'aria e deve basarsi sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques BAT), ossia deve prendere in considerazione i costi e i benefici delle tecniche. La direttiva riguarda i nuovi impianti dal 1999 mentre gli impianti esistenti hanno tempo fino all'ottobre 2007 per conformarvisi. 3.2.2 Direttive che fissano valori limite di emissione – 6 7 La direttiva 2001/80/CE,7 nota come direttiva sui grandi impianti di combustione (direttiva LCP - Large Combustion Plant)dovrebbe avere un grande impatto sulle emissioni di metalli pesanti provenienti dagli attuali impianti di combustione del carbone e del petrolio, in quanto fissa valori limite per l'emissione totale di polveri. Si applica ai nuovi impianti autorizzati dopo il 1987, mentre i vecchi impianti devono soddisfare i requisiti dal 2008 in poi. La revisione prevista per il 2004 potrebbe comportare un impatto ancora maggiore sulle emissioni di metalli pesanti. GU L 257 del 10.10.1996, pag.26. GU L 309 del 27.11.2001, pag.1. 4 – 3.2.3 3.2.4 La direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti8 riguarda un'ampia gamma di processi di incenerimento e di coincenerimento. La direttiva presenta implicazioni potenzialmente significative per le emissioni di metalli pesanti in quanto stabilisce valori limite delle emissioni direttamente applicabili a determinati metalli e al particolato. Altre disposizioni legislative comunitarie pertinenti – La direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque9 introduce un ulteriore approccio integrato per la riduzione, se necessario, degli scarichi di sostanze, tra cui cadmio, nickel, mercurio e PAH nell'ambiente. L'articolo 16 della direttiva classifica il cadmio, il mercurio e i PAH come sostanze pericolose prioritarie. – I valori limite del particolato PM1010 e del piombo fissati dalla prima direttiva figlia sulla qualità dell'aria, la direttiva 1999/30/CE, valgono anche per le emissioni di altri metalli e PAH. – La direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel limita il tenore di PAH nei combustibili in questione. Un importante effetto collaterale della regolamentazione dell'UE sui nuovi veicoli che soddisfano le norme di emissione EURO 4 sarà la riduzione dei PAH. Strategie comunitarie connesse – Strategia tematica per la protezione del suolo11 Per evitare una perdita di funzionalità del suolo e una contaminazione indiretta dell'acqua, l'introduzione di contaminanti, quali i metalli pesanti e i composti organici persistenti, non devono superare determinati livelli. La comunicazione della Commissione relativa ad una strategia per la protezione del suolo fa riferimento, tra l'altro, alla contaminazione locale e diffusa provocata dalla deposizione come una delle principali cause del degrado del suolo. La deposizione e l'accumulo nel terreno degli inquinanti summenzionati portano all'assimilazione orale attraverso la catena alimentare. Nulla fa supporre che, riguardo al degrado del suolo, sia in atto un'inversione significativa delle tendenze negative. Per elaborare una strategia volta ad evitare l'ulteriore degrado, saranno necessarie informazioni dettagliate e paragonabili sulla contaminazione dei suoli. Oltre al controllo dei suoli, è anche necessaria una valutazione della deposizione. – Strategia sulla salute e sull'ambiente12 La strategia mira a sviluppare un sistema comunitario che fornisce le informazioni necessarie per la valutazione dell'impatto ambientale globale sulla salute umana. 8 9 10 11 12 GU L 332 del 28.12.2000, pag.91. GU L 327 del 22.12.2000, pag.1. Particelle con un diametro aerodinamico inferiore a 10 m. COM(2002) 179, 16.4.2002. COM… 5 Uno dei suoi principali obiettivi è ridurre l'esposizione agli inquinanti ambientali prioritari, come i metalli pesanti, che hanno un forte impatto sulla salute. Per poter calcolare adeguatamente la presenza di inquinanti persistenti che si accumulano nell'ambiente sono necessarie stime su un periodo esteso. Nell'ambiente sono presenti in quantitativi molto bassi diversi carichi ambientali che si accumulano nell'ambiente, nella catena alimentare e nell'organismo umano. I loro effetti cumulati sono visibili solo dopo diversi anni. 3.3 Azione internazionale 3.3.1 Il protocollo UNECE sui metalli pesanti L'obiettivo del protocollo è controllare le emissioni di metalli pesanti soggette al trasporto atmosferico transfrontaliero a grande distanza e che rischiano di provocare effetti nocivi gravi sulla salute umana o sull'ambiente. Le parti contraenti sono esortate a ridurre le loro emissioni di metalli pesanti e a controllarne la concentrazione e la deposizione tramite metodologie armonizzate. Si prevede che il protocollo entri in vigore quanto prima in quanto è stato ratificato da quattordici delle sedici parti contraenti necessarie, tra cui la Comunità europea13. 3.3.2 Il protocollo dell'UNECE14 e la Convenzione dell'UNEP15 sugli inquinanti organici persistenti Le parti contraenti del protocollo sono tenute a ridurre le emissioni di diverse sostanze inquinanti, tra cui gli idrocarburi policiclici aromatici. La Convenzione stipula che le parti attuino misure di controllo sugli scarichi di composti organici persistenti, facilitino lo scambio di informazioni e la consapevolezza pubblica nonché l'accesso alle informazioni. Le emissioni di PAH sono soggette alle disposizioni relative alla riduzione degli scarichi. Ad oggi, il protocollo è stato ratificato da quattordici delle sedici parti necessarie. Potrebbe pertanto entrare in vigore nel 2003. La Convenzione è stata ratificata da 26 parti firmatarie. Entrerà in vigore dopo la cinquantesima ratifica che è prevista per il 2004. Si sta preparando la ratifica sia del protocollo che della Convenzione da parte della Comunità europea. 3.3.3 La relazione dell'UNEP sulla valutazione globale sul mercurio16 La relazione riassume le attuali informazioni su la chimica, la tossicologia, gli impatti del mercurio sulla salute umana e l'ambiente e sulle fonti naturali e antropiche del mercurio a livello globale. La relazione raggruppa e analizza le informazioni relative al trasporto atmosferico a grande distanza di questa sostanza e quelle relative all'origine, al ciclo, alla deposizione e alla trasformazione del mercurio sul pianeta Terra. Riassume le informazioni in merito alle tecnologie e alle pratiche di prevenzione e di controllo, con i relativi costi ed efficacia, che potrebbero 13 14 15 16 COM … Protocollo POP. Convenzione di Stoccolma. Relazione dell'UNEP sul mercurio. 6 ridurre e/o eliminare le fuoriuscite di mercurio, prevedendo, se del caso, l'uso di sostituti adeguati. La relazione conclude che le prove delle gravi conseguenze negative a livello globale giustificano un'azione internazionale volta a ridurre i rischi per la salute umana e l'ambiente delle emissioni di mercurio. Tuttavia, occorrono ulteriori ricerche ed iniziative per migliorare la comprensione e il coordinamento in diversi settori, in particolare quello della valutazione e del controllo dei livelli di mercurio e dell'impatto sugli esseri umani e sugli ecosistemi. Il Consiglio ha avallato le conclusioni della relazione17. 4 PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E FONTI DI INFORMAZIONE La direttiva quadro sulla qualità dell'aria stabilisce che la legislazione derivata abbia solide basi scientifiche e tecniche, in conformità con il trattato. Si sono riuniti gruppi di lavoro tecnici composti di esperti degli Stati membri, dell'industria, delle organizzazioni non governative, dell'Agenzia europea dell'ambiente, dell'Organizzazione mondiale della sanità e di altri rappresentanti della comunità scientifica internazionale e della Commissione al fine di valutare l'attuale stato delle conoscenze e preparare documenti tecnici su ogni sostanza inquinante. Questi gruppi di lavoro, che erano presieduti da esperti degli Stati membri, hanno elaborato tre documenti, di cui uno sull'arsenico, il cadmio e il nickel, uno sugli idrocarburi policiclici aromatici e un altro sul mercurio. Quest'ultimo non riguarda unicamente il mercurio nell'aria ambiente ma tratta dell'intero ciclo del mercurio nell'ambiente. I documenti sono disponibili sul sito web della Commissione18. La Commissione ha sottoscritto un accordo comune con l'ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa, al fine di cooperare in modo attivo nel settore della qualità dell'aria e, in particolare, in vista di una revisione degli orientamenti. Gli orientamenti aggiornati sulla qualità dell'aria in Europa19 sono stati presentati ai gruppi di lavoro, ai quali hanno partecipato gli esperti del centro europeo dell'ambiente e della salute dell'OMS. Si è chiesto al Comitato scientifico della tossicità, ecotossicità e ambiente (CSTTE) di esprimere un parere sulla valutazione dei livelli di concentrazione auspicabili basati su effetti cancerogeni e di altro tipo20. La Commissione ha incaricato consulenti di elaborare due studi separati, uno sulla valutazione economica degli obiettivi di qualità dell'aria per i metalli pesanti e un altro sulla valutazione economica degli obiettivi di qualità dell'aria per i PAH. Gli studi riguardavano i 15 Stati membri dell'UE oltre ad una buona parte dei paesi candidati all'adesione, ossia Cipro, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Polonia e la Slovenia. I dati provenienti dai paesi candidati sono stati considerati nei limiti del possibile, al fine di tener conto della situazione in questi paesi. Entrambi gli studi sono disponibili anche sul sito web della Commissione18. Gli studi sono partiti 17 18 19 20 Consiglio del novembre 2002. http://www.europa.eu.int/comm/environment/air/ambient.htm#2 Orientamenti sulla qualità dell'aria per l'Europa (Air quality guidelines for Europe), seconda edizione, OMS, Copenaghen, Danimarca, 2000. http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/index_en.html 7 dalla situazione normale e hanno preso in considerazione le politiche attuate a livello europeo e internazionale che dovrebbero comportare ulteriori riduzioni delle emissioni entro il 2010. Sono state analizzare in particolare le politiche principali di cui nella sezione 3.2. La proposta è stata oggetto di consultazioni nel corso di diverse riunioni del gruppo direttivo CAFE (Clean Air for Europe, Aria pulita per l'Europa)21 nell’ambito del quale i rappresentanti degli Stati membri, dei paesi candidati all’adesione e le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere le loro osservazioni. 5 CONCENTRAZIONI NELL’ARIA AMBIENTE E DATI RELATIVI ALLE EMISSIONI 5.1 Arsenico L'arsenico è un non metallo che forma una varietà di composti sia inorganici che organici e che, nell'aria ambiente, si ritrova principalmente nella frazione fine del particolato PM 2,5. Le attuali concentrazioni di arsenico nell'aria ambiente presso i siti rurali solitamente non superano 1,5 ng/m³, con valori minimi di 0,2 ng/m³. I livelli di fondo nelle zone urbane oscillano tra 0,5 e 3 ng/m³. Le concentrazioni misurate in prossimità degli impianti industriali possono essere di un ordine di grandezza superiore, a seconda del tipo di impianto e della distanza e ubicazione del sito di controllo. Nel 1990 le emissioni totali di arsenico nella Comunità erano stimate intorno alle 575 tonnellate, di cui l’86% provenienti dalla combustione stazionaria. Tuttavia, in linea generale, le emissioni provenienti da questo settore non provocano concentrazioni consistenti nell’aria ambiente in quanto sono emesse da ciminiere sufficientemente alte. Le emissioni provenienti dall’industria siderurgica e da quella dei metalli non ferrosi, in particolare dalla produzione di rame e piombo, per via della loro caratteristica di volatilità, incidono maggiormente sulla qualità dell’aria ambiente anche se rappresentano solo il 9% delle emissioni di arsenico. In generale, le fonti antropiche sono superiori a quelle naturali, le quali rappresentano, a livello globale, una percentuale del 25%, principalmente costituita dai vulcani. A livello locale, la percentuale può aumentare significativamente fino al 60% per via dei processi meteorologici nelle regioni ricche di depositi di solfuro. 5.2 Cadmio Il cadmio è un elemento relativamente raro, che si ritrova principalmente in associazione con i minerali di solfuro o altri metalli. Il cadmio nell’aria ambiente è presente principalmente nella frazione fine del particolato PM 2,5. Non vi sono dati disponibili sulla speciazione del cadmio nel particolato sospeso. Gli attuali livelli di cadmio nell'aria ambiente in prossimità dei siti rurali solitamente non superano 0,4 ng/m³, con un valore minimo 0,1 ng/m³. I livelli di fondo nelle zone urbane oscillano tra 0,2 e 2,5 ng/m³. Le concentrazioni di cadmio vicino agli impianti 21 COM(2001) 245. 8 industriali possono essere di un ordine di grandezza superiore, a seconda del tipo di impianto e della distanza e ubicazione del sito di controllo. Nel 1990 le emissioni di cadmio nella Comunità ammontavano a 203 tonnellate. L’industria siderurgica, la combustione stazionaria e il trasporto contribuiscono, ognuna, al 20% delle emissioni totali antropiche di cadmio. Le concentrazioni consistenti nell’aria ambiente sono provocate dall’industria dei metalli non ferrosi, che contribuisce al 14% delle emissioni. Come per l’arsenico, i composti del cadmio sono rilasciati nell’atmosfera dai processi di produzione del rame e del piombo. Tuttavia, la produzione di zinco è l'attività del settore dei metalli non ferrosi più importante in termini di emissioni di cadmio. Lo zinco è associato al cadmio e i concentrati sono una fonte di questo metallo. Le fonti antropiche sono nettamente superiori a quelle naturali, quali gli aerosol vulcanici e le polveri aerodiffuse, che ammontano al 10% delle emissioni. 5.3 Mercurio Il mercurio è presente sotto forma di diversi isotopi stabili. In natura, si ritrova principalmente come mercurio elementare e metilmercurio. Nell'aria ambiente, il composto più comune è il vapore di mercurio elementare. Per via della sua durata nell'atmosfera, il mercurio è trasportato su lunghe distanze. La deposizione interviene in modo massiccio nel trasferimento del mercurio dall'atmosfera alle acque superficiali e al terreno o alla vegetazione e si registra un costante accumulo di questa sostanza nei terreni. Nell'ambiente acquatico, il mercurio si trasforma in metilmercurio. Il mercurio è controllato solo in pochi siti e solitamente non su base continua. Le concentrazioni di mercurio totale gassoso oscillano tra meno di 2 ng/m³ nelle zone periferiche europee ed un massimo di 35 ng/m³ nelle zone ad alto impatto. Non sono disponibili tendenze relative alle concentrazioni nell'aria ambiente del mercurio gassoso totale. Tuttavia, le concentrazioni di mercurio nelle precipitazioni mostrano una tendenza costante al ribasso dal 1995. Le emissioni naturali contribuiscono a circa un terzo delle emissioni totali di mercurio in Europa, che si presentano principalmente sotto forma gassosa elementare. I vulcani sono visti come una delle principali fonti naturali alle quali si aggiungono le esalazioni dell'elemento dagli ecosistemi acquatici e terrestri. Le emissioni antropiche di mercurio provengono principalmente dalla combustione del carbone e dall'incenerimento dei rifiuti (circa il 50%). Nel 1990 è stato stimato che l'industria del cloro-soda ha contribuito al 12% del totale di 245 tonnellate nella Comunità. I quindici paesi dell'UE sono responsabili di circa un terzo del totale delle emissioni antropiche europee. Si calcola che il 60% delle emissioni antropiche di mercurio in Europa si presenti sotto forma di mercurio elementare, mentre il 30% è mercurio gassoso bivalente e il 10% mercurio elementare presente nel particolato. L'accuratezza delle stime sulle emissioni provenienti da fonti antropiche è intorno al 30%, ad eccezione dell'incenerimento dei rifiuti nel cui caso si presuppone una percentuale molto superiore. Le stime relative alle emissioni provenienti da fonti naturali sono considerate molto meno precise di quelle relative alle fonti antropiche. 9 5.4 Nickel Il nickel esiste in una varietà di specie che possono essere classificate come nickel metallico, ossido di nickel, nickel solfato o sali di nickel solubile. Le attuali concentrazioni di nickel nell'aria ambiente in prossimità di siti rurali non superano generalmente 2 ng/m³, con un valore minimo di 0,4 ng/m³. I livelli di fondo nelle zone urbane oscillano tra 1,4 e 13 ng/m³. Le concentrazioni di nickel registrate nei pressi degli impianti industriali possono essere di un ordine di grandezza superiore, a seconda del tipo di impianto e della distanza e ubicazione del sito di controllo. La prevalenza di un determinato composto di nickel nell'aria ambiente dipende dall'origine. Sebbene circa il 50% del nickel proveniente dalle fonti di combustione possa essere solubile, ciò si applica per meno del meno del 10% al nickel solfurico. Misure indicative mostrano che l'ossido di nickel è la principale componente nell'aria ambiente. Riguardo alle dimensioni, il nickel nell'aria ambiente presenta una parte consistente di particelle grossolane con un diametro di circa 10 µm. Le principali fonti antropiche di nickel sono la combustione stazionaria (55%) e le fonti mobili e i macchinari diversi dal trasporto stradale (30%). Quest'ultima percentuale non è confermata dalle stime nazionali le quali attribuiscono solo una percentuale minima a questa fonte. Le emissioni totali provenienti dalla Comunità nel 1990 ammontano a 4 860 tonnellate. Riguardo alla qualità dell'aria, le fonti importanti sono la raffinazione e le emissioni fuggitive di petrolio provenienti dai forni elettrici ad arco per la produzione dell'acciaio. Importanti fonti naturali di nickel sono le particelle del suolo aerodiffuse e i vulcani. Le fonti antropiche superano considerevolmente quelle naturali. Globalmente, sono stimate attorno al 35%, ma si presume che in Europa siano inferiori essendoci pochi giacimenti di nickel. 5.5 Idrocarburi policiclici aromatici Gli idrocarburi policiclici aromatici (PAH) sono un ampio gruppo di composti che presentano due o più anelli aromatici fusi, composti interamente di carbonio e idrogeno. Nonostante le grandi differenze nelle proprietà fisico-chimiche dei PAH, le proprietà semivolatili di alcuni di essi li rendono estremamente mobili a livello dell'ambiente, e i processi di deposizione e di revolatilizzazione li distribuiscono tra l'aria, la terra e l'acqua. Alcuni PAH sono trasportati nell'aria su lunghe distanze il che fa di loro un problema ambientale transfrontaliero. Esistono pochi dati comparabili e coerenti sulle concentrazioni di PAH nell'atmosfera per tutta la regione dell'UE, il che non consente di compiere una analisi dettagliata delle concentrazioni totali o per singola specie. I dati a disposizione si soffermano sulle concentrazioni di BaP. Negli anni '90, le concentrazioni medie annue del BaP nell'aria ambiente erano comprese tra 0,1 e 1 ng/m3 nelle zone rurali periferiche; tra 0,5 e 3 ng/m3 nelle aree urbane (le zone di traffico rientrano nella fascia superiore); e fino a 30 ng/m3 nelle immediate vicinanze di alcuni impianti industriali. Esistono poche misure relative alle comunità rurali che bruciano carbone e legna a livello domestico, ma quelle a 10 disposizione rivelano livelli simili a quelli riscontrati nelle città. Le concentrazioni possono essere elevate in prossimità dei grandi impianti industriali e delle strade trafficate. I PAH sono emessi da una serie di fonti industriali, agricole e domestiche, tra cui le principali sono la combustione dei combustibili solidi (migliori stime: 50% delle emissioni totali di benzo(a)pirene) e, in misura minore, la produzione di alluminio primario (15% nel 1990) e nelle cokerie (5% nel 1990). Un'ulteriore fonte sono gli scarichi dal trasporto stradale, ossia dai motori diesel (5%). Importanti fonti naturali sono gli incendi e i vulcani. Il BaP proveniente dalle fonti industriali e mobili è ampiamente associato alla frazione PM2,5. Il BaP proveniente dalle fonti domestiche è associato alla frazione più spessa del particolato. Gli attuali inventari delle emissioni presentano un alto livello di incertezza, in quanto il 75% delle emissioni provengono da fonti diffuse. Per le fonti industriali interessate, non è possibile compiere stime affidabili delle emissioni, in quanto si tratta prevalentemente di emissioni diffuse e fuggitive. Inoltre, spesso gli inventari sulle emissioni non sono direttamente comparabili, in quanto molti riguardano unicamente il BaP mentre altri includono composti aggiuntivi che non sono sempre specificati. Nonostante le attuali incertezze relative agli inventari sulle emissioni PAH, si prevede una riduzione continua della massa totale delle emissioni dal 1990 al 2010, in prevalenza di quelle provenienti dalle fonti industriali e mobili. Le fonti agricole e naturali quali la bruciatura delle stoppe o gli incendi boschivi accidentali possono contribuire in modo significativo ad aumentare i livelli di PAH in certe zone. Per via delle incertezze legate ai fattori di emissione e alla frequenza di questi eventi, è difficile quantificarne l'entità. 6 STRATEGIE DI RIDUZIONE Dalla sezione 5 si evince che le emissioni industriali di arsenico, cadmio e nickel che incidono sulla qualità dell'aria ambiente provengono dall'industria dei metalli non ferrosi, dai forni elettrici ad arco per la produzione dell'acciaio e dalle raffinerie di petrolio. Queste attività industriali sono tutte disciplinate dalla direttiva IPPC e sono quindi tenute ad applicare le migliori tecniche disponibili (BAT) entro il 2007. Gli Stati membri sono tenuti a rispettare i documenti di riferimento sulle BAT (BAT reference documents, BREF), che forniscono standard settoriali a livello europeo di cosa si intende per una migliore tecnica disponibile nell'ambito della determinazione di condizioni di autorizzazione. Diversi BREF22 riguardano le emissioni fuggitive di metalli pesanti provenienti da fonti industriali e fissano le migliori tecniche per ridurre tali emissioni e raggiungere un altro livello di protezione dell'ambiente. Bisogna osservare che nell'ambito dell'attuazione della direttiva IPPC, tra le principali lacune è emersa la mancanza di una comprensione e attuazione comune delle BAT e un controllo insufficiente. Riguardo alle fonti industriali, la direttiva IPPC stabilisce che il controllo è un requisito per valutare le misure di riduzione specificate nell'autorizzazione. Un BREF sui principi generali di controllo 22 http:///eippcb.jrc.es 11 (monitoring) evidenzia l'aumento della relativa importanza delle fonti diffuse e fuggitive e la sempre più urgente necessità di controllare tali emissioni. A tal fine, il BREF raccomanda di quantificare le emissioni provocate dai venti e dalla deposizione dei relativi inquinanti. Il BREF relativo all'industria dei metalli non ferrosi sottolinea che i metalli pesanti possono essere emessi nella maggior parte delle fasi del processo di produzione. Precisa che le emissioni fuggitive prodotte dalle fonderie sono dello stesso ordine di grandezza delle emissioni provenienti dalle ciminiere, e sottolinea che lo stoccaggio, la movimentazione e il pretrattamento delle materie prime costituiscono una fonte rilevante di emissioni diffuse e fuggitive. La manutenzione è considerata come una delle principali misure di riduzione in questo settore. Le raffinerie di petrolio sono soggette a diverse norme tecniche. Inoltre, i tassi di emissione dipendono dal fatto che sia stato utilizzato greggio a basso o alto tenore di zolfo. La fuoriuscita di metalli pesanti avviene principalmente attraverso i gas combusti provenienti da bruciatori e caldaie di processo. La riduzione delle emissioni attraverso il passaggio all'uso di greggio a basso tenore di zolfo è limitata dalla scarsa disponibilità di questo prodotto e da difficoltà tecniche. In alcune zone, si potrebbe considerare come valida alternativa per ridurre le emissioni l'uso del gas naturale come combustibile di sostituzione. Il BREF sulla raffinazione di oli minerali e di raffinerie di gas elenca un numero illimitato di ulteriori opzioni per ridurre le emissioni nell'aria ambiente, come l'ottimizzazione del cracking catalitico e l'adeguamento di caloriferi e caldaie nei vecchi impianti. Il BREF sulla produzione siderurgica fa riferimento alla maggiore efficienza nella raccolta delle polveri come una delle principali misure di riduzione nelle acciaierie ad arco elettrico. Oltre ad ottimizzare la movimentazione e lo stoccaggio, bisognerebbe concentrarsi sulla depolverizzazione dei gas di scarico tramite l'applicazione di un filtro di tessuto progettato per lo scopo specifico. Come si conclude dalla sezione 5, le alte concentrazioni di PAH nell'aria ambiente sono dovute principalmente al riscaldamento domestico attraverso i combustibili solidi ma, in misura minore, anche al trasporto stradale, alle cokerie e alla produzione di alluminio. Le emissioni provenienti dal consumo di combustibili solidi per il riscaldamento domestico, ossia la combustione di legno e di biomassa e l'utilizzo di carbone possono essere sostanzialmente ridotte attraverso l'applicazione di norme di buona pratica. Queste non sono disciplinate dalla legislazione comunitaria e, in assenza di ulteriori incentivi, l'entità netta di questa fonte potrebbe restare costante fino al 2010. Una maggiore efficienza della combustione nelle moderne stufe potrebbe comportare una riduzione sostanziale delle emissioni di PAH. Il BREF sulla produzione siderurgica si riferisce alle cokerie. Elenca, tra le principali fonti di PAH, le emissioni diffuse e fuggitive provenienti da diverse fonti come le perdite da coperchi, porte dei forni, porte di livellamento, colonne montanti e le emissioni causate da determinate operazioni, come il caricamento del carbone, lo scarico e l'estinzione del coke. Si hanno inoltre emissioni occasionali dall’impianto di trattamento dei gas di cokeria. Per ridurre tali emissioni, il BREF raccomanda un funzionamento regolare e indisturbato e la manutenzione dei forni da coke. 12 Le emissioni provenienti dalla produzione di alluminio non incidono solo sulla qualità dell'aria nei pressi degli impianti che utilizzano ancora il processo Söderberg. Le emissioni PAH provenienti da un impianto Söderberg sono di due ordini di grandezza superiori a quelle derivanti dalla cottura degli anodi. La direttiva 98/70/CE relativa alla qualità dei combustibili limita il contenuto di PAH nei combustibili diesel. Un'ulteriore riduzione della massa totale di emissioni provenienti dal trasporto stradale può essere ottenuta introducendo misure che riducono le emissioni di particolato dai motori diesel. Questa proposta controllerà l'efficacia delle misure realizzate ai sensi della direttiva IPPC valutando la qualità dell'aria in prossimità di impianti industriali. Per questi impianti, non si prevedono altre misure, a parte l'applicazione delle BAT come prescritto dalla direttiva IPPC. In particolare, il concetto di BAT - ossia prescrivere soltanto le tecniche che permettono una realizzazione in condizioni economicamente e tecnicamente razionali - impedisce la chiusura di impianti esistenti al fine di rispettare le norme di qualità dell'aria. Inoltre, per i settori non trattati dalla direttiva IPPC (come ad es. il riscaldamento domestico con combustibili solidi ed il traffico stradale) questa proposta prescriverà agli Stati membri di realizzare tutte le misure di abbattimento che non comportano costi eccessivi. 7 IMPATTO SULLA SALUTE UMANA I gruppi di lavoro di cui nella sezione 4 hanno tratto conclusioni relative ai livelli di concentrazione nell'aria ambiente atti a ridurre al minimo gli effetti nocivi per la salute umana. La valutazione si basa sul concetto di rischio unitario che corrisponde al rischio supplementare di sviluppare il cancro in caso di continua esposizione a 1 µg/m3 nell'arco della vita. Per gli inquinanti per i quali l'OMS fornisce un rischio unitario, le soglie si riferiscono a ciò che è considerato un rischio-vita aggiuntivo accettabile. Dal momento che l'OMS non ha emanato raccomandazioni su un livello di rischio accettabile, l'approccio seguito dai gruppi di lavoro si è basato sulla direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano23, che utilizza come punto di partenza il rischio-vita supplementare di uno su un milione. Se non si può formulare un rischio unitario, la valutazione dell'impatto sulla salute umana tiene conto degli effetti non cancerogeni. I livelli di protezione proposti sono in linea generale condivisi dal Comitato scientifico della tossicità, ecotossicità e ambiente (CSTTE)24. Per i PAH il Comitato ha anche sottolineato le attuali carenze delle conoscenze scientifiche, tecniche e epidemiologiche per valutare il livello di rischio di queste concentrazioni nell'aria ambiente e ha raccomandato ulteriori ricerche. 7.1 Arsenico L'arsenico nell'aria ambiente può comportare gravi conseguenze sulla salute umana. Oltre agli effetti non cancerogeni, i principali effetti nocivi derivanti dall'esposizione prolungata all'arsenico sono il tumore ai polmoni e il melanoma della pelle. L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (International Agency for Research on Cancer - IARC) classifica l’arsenico come un noto agente cancerogeno 23 24 GU L 330 del 5.12.1998, pag.32. http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/index_en.html 13 umano. Il gruppo di lavoro sui metalli ha concluso che, attualmente, non vi sono prove sufficienti del fatto che l’arsenico possa agire come agente genotossico25, il che implica che per i meccanismi noti esiste una soglia sicura. Al contrario, il CSTEE ritiene che l’arsenico dovrebbe essere classificato come genotossico. L’assimilazione orale dell’arsenico è di minore entità rispetto agli effetti cancerogeni dovuti all’inalazione. Se si considera l’arsenico come un agente cancerogeno umano genotossico, e si conclude quindi che non esiste una soglia al di sotto della quale non interviene alcun effetto, qualsiasi valutazione del rischio per la salute umana dovrebbe basarsi sull’approccio del rischio unitario. L’OMS propone un rischio unitario di 1,5 x 10-3 (µg/m³)-1 per l’arsenico. Questo rischio consiste nella maggiore probabilità di contrarre il tumore ai polmoni se nel corso della vita si è esposti costantemente a una dose di 1 µg/m3. Se si traduce il rischio unitario in una concentrazione media annua che equivale al rischio di uno su un milione nel corso della vita, si ottiene una concentrazione di 0,66 ng/m³. Tuttavia, riguardo alla probabile esistenza di una soglia, il gruppo di lavoro ritiene che l’approccio del rischio unitario sopravaluterebbe il rischio reale. La maggior parte dei membri si è detta favorevole all’approccio della cosiddetta "pseudo-soglia", concludendo che le concentrazioni medie annue dell’arsenico totale al di sotto di una gamma tra 4 e 13 ng/m³ potrebbero ridurre al minimo gli effetti nocivi per la salute umana. 7.2 Cadmio Nonostante in linea generale l’assimilazione orale del cadmio costituisca la via più importante di esposizione, vi sono prove sufficienti secondo cui il cadmio nell'aria ambiente costituisce un rischio per la salute umana. Esso può provocare l’insorgenza di effetti cancerogeni o meno e vi sono buone probabilità che sia genotossico. Riguardo agli effetti non cancerogeni, gli organi maggiormente colpiti sono i reni. Dagli studi occupazionali, è stato identificato dall’OMS un LOAEL26 di 100 µg/m³ per anno in collegamento con una disfunzione renale. Trasformando questo valore in un NOAEL27, e tenendo presente l’esposizione di una vita e l’incertezza intraspecie, l’OMS raccomanda un valore limite non cancerogeno di 5 ng/m³. Sebbene il cadmio e i suoi composti siano classificati come agenti cancerogeni umani dall’IARC, l’OMS non è stata in grado di raccomandare un rischio unitario affidabile per via dei fattori di confusione presenti negli studi epidemiologici disponibili riguardo all'esposizione all’arsenico. Senza tener conto dei possibili fattori di confusione, l’Agenzia per l’ambiente statunitense raccomanda un rischio unitario di 1,8 x 10-3 (µg/m³)-1. Accettando un rischio aggiuntivo di uno su un milione si giunge ad una concentrazione di 0,24 ng/m³. Il gruppo di lavoro sui metalli e il CSTEE hanno considerato l’approccio dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente statunitense troppo restrittivo, pur 25 26 27 Le sostanze genotossiche possono provocare danni al DNA. Lowest-observed-adverse-effect level (livello più basso osservato di effetto dannoso) definito dagli Orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria per l'Europa. No-observed-adverse-effect level (nessun livello osservato di effetto dannoso), definito dagli Orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria per l'Europa. 14 convenendo che le prove a disposizione per considerare il cadmio non genotossico non sono sufficienti. Per evitare effetti negativi non cancerogeni hanno consigliato che la media annuale della concentrazione totale di cadmio nell'aria ambiente di 5 ng/m³ non sia superata. Ciò significa accettare al massimo un rischio aggiuntivo nel corso della vita di 20 casi su un milione. 7.3 Mercurio L'impatto del mercurio sulla salute umana e sull'ambiente deriva da diversi meccanismi tossicocinetici, che dipendono dalla forma chimica del mercurio, ossia mercurio elementare o composti organici e inorganici di mercurio. La principale via di esposizione al mercurio è l’ingestione. L'esposizione cronica al mercurio attraverso qualsiasi via può comportare danni al sistema nervoso centrale e provocare effetti nocivi sui reni. Può pregiudicare lo sviluppo del feto e provocare un calo della fertilità. Il metilmercurio è classificato come possibile agente cancerogeno umano dall'IARC, mentre il mercurio elementare è considerato non classificabile. Secondo l'IARC, il mercurio metallico non è classificabile riguardo alla cancerogenicità. Il mercurio può causare tremori muscolari, modifica del comportamento e della personalità, perdita della memoria, gusto metallico, caduta dei denti, disturbi digestivi, eruzioni cutanee e danni cerebrali e renali. Può causare allergie cutanee e si accumula nell'organismo. L'esposizione al mercurio elementare, ossia Hg(0), proviene prevalentemente dalle piombature dei denti e solo in misura minore dall'inalazione o dall'ingestione. Sulla base dell'approccio LOAEL, è stato concluso che nell'aria ambiente non si dovrebbe superare una concentrazione media annua di 50 ng Hg(0) al m³. I composti inorganici di mercurio sono solo scarsamente assorbiti e la maggior parte della dose inalata o ingerita è eliminata per via fecale. 7.4 Nickel Gli effetti non cancerogeni per la salute umana del nickel nell'aria ambiente si riscontrano a livello del tratto respiratorio, del sistema immunitario e dell'equilibrio endocrino. Gli effetti dipendono dalla forma del nickel, in quanto i composti solubili di nickel provocano l'impatto maggiore. Il gruppo di lavoro sui metalli e il CSTEE hanno concluso che negli studi disponibili non si poteva riscontrare alcun NOAEL. Partendo da un LOAEL di 0,06 mg/m³, tenendo conto dell'incertezza all'interno di una specie o tra specie diverse e facendo un'estrapolazione tra i dati relativi all'esposizione intermittente e quelli relativi all'esposizione di una vita, il gruppo di lavoro ha raccomandato che non si debba superare come media annuale una concentrazione totale tra 10 e 50 ng/m³ di nickel nell'aria ambiente. Il CSTEE considera il valore inferiore adeguato ma propone di lavorare partendo dall’ipotesi secondo cui i composti solubili di nickel in generale non formino oltre il 50% del nickel totale nell'aria ambiente. Di conseguenza, per prevenire gli effetti non cancerogeni del nickel, il CSTEE raccomanda di non superare una concentrazione di 20 ng/m³. L'IARC ha classificato diversi composti del nickel come cancerogeni e il nickel metallico come un probabile agente cancerogeno. Non essendoci prove sufficienti 15 sulla non genotossicità del nickel, il gruppo di lavoro sui metalli e il CSTEE hanno ritenuto impossibile fissare una soglia. L'OMS consiglia un rischio unitario di 3,8 x 10-4 (µg/m³)-1. Sulla base di questa cifra, un rischio-vita supplementare di uno su un milione corrisponde ad una concentrazione di 2,5 ng/m³. Il CSTEE ritiene che si tratti di una stima prudente in quanto anche il nickel solfurico, il composto predominante, contribuisce solo al 10% della concentrazione totale di nickel nell'aria ambiente. Il CSTEE ritiene pertanto che una concentrazione di 20 ng/m³ offra una sufficiente protezione dagli effetti cancerogeni. 7.5 Idrocarburi policiclici aromatici Dal momento che gli esseri umani non sono mai esposti a singoli composti PAH, non è stato possibile classificare i singoli composti PAH come sicuri agenti cancerogeni umani. I PAH nell'ambiente includono sostanze classificate dall'IARC come probabili o possibili sostanze cancerogene. Diversi PAH risultano anche genotossici. La via di esposizione è l'inalazione nei polmoni di composti PAH associati a particelle aerodiffuse. Gli studi occupazionali esistenti possono essere utilizzati come base per stimare il rischio per la salute umana provocato dai livelli di PAH nell'ambiente. Sulla scorta delle prove a disposizione, il gruppo di lavoro ha scelto il BaP come indice per valutare i rischi associati alle miscele ambientali di composti PAH. D'altro canto, il CSTEE ritiene che le prove attuali consentono solo di utilizzare il BaP come marker semiquantitativo per la presenza di PAH cancerogeni. Vista la quantità insufficiente di dati disponibili, il CSTEE consiglia ulteriori ricerche. Studi meccanicistici approfonditi hanno dimostrato che molti composti PAH, tra cui alcuni presenti nell'aria ambiente, sono sostanze completamente cancerogene, ossia possono sia indurre che promuovere il cancro. Questi effetti sono indicati, rispettivamente, come effetti genotossici ed epigenetici. Se si considera il BaP come un agente cancerogeno umano genotossico, e si conclude quindi che non esiste un livello soglia al di sotto del quale non subentrano effetti, un'eventuale norma per la qualità dell'aria dovrebbe basarsi sull'approccio del rischio unitario. Tuttavia, la relazione dose-risposta è raffigurata meglio attraverso una curva a S, dando per scontato che vi è una soglia al di sotto della quale non si scatena l'effetto. L'OMS propone per il BaP un rischio unitario di 8,7 x 10-5 (ng/m³)-1. Questo rischio unitario consiste nel rischio supplementare di contrarre il cancro se si è costantemente esposti nell'arco di una vita a 1 µg/m3. L'OMS non ha emanato alcuna raccomandazione su un livello di rischio tollerabile. Se si traduce il rischio unitario di cui sopra in una concentrazione media annua, il che corrisponde al rischio-vita di uno su un milione, ciò significa una concentrazione di 0,01 ng/m³. Il gruppo di lavoro e il CSTEE sono entrambi dell'opinione che, vista la presunta forma a S della reazione alla dose, una estrapolazione lineare di questo tipo probabilmente sopravvaluta il rischio cancerogeno. 8 DEPOSIZIONE - IMPATTO SUL SUOLO, SULL'ACQUA E SUI RACCOLTI La contaminazione del suolo locale e diffusa causata dalla deposizione è una delle principali cause del degrado del suolo. La deposizione e l’accumulo dei metalli pesanti e degli inquinanti organici persistenti nei terreni porta all’assimilazione orale 16 attraverso la catena alimentare. Per gli inquinanti ad azione sistemica come il cadmio, l’assimilazione orale attraverso il cibo o il terreno (nel caso dei bambini) può essere maggiore dell’inalazione. A lungo termine, l’accumulo di composti metallici e PAH nel suolo può comportare problemi dovuti ad un maggiore assorbimento e contaminazione delle piante. A breve termine, i depositi di polvere possono causare anche la contaminazione delle piante superficiali, il che aumenta il trasferimento agli esseri umani attraverso il contatto (ad esempio, nel caso in cui i bambini entrano in contatto con le piante e il terreno e assimilano i metalli pesanti attraverso le mani o il consumo di verdure contaminate). Tenendo conto del livello dei composti di arsenico, cadmio e nickel nell’ambiente, il gruppo di lavoro sui metalli (cfr. la sezione 4) ha concluso che il cadmio è senza dubbio il metallo che si assimila maggiormente per via orale. I composti di cadmio agiscono come inquinanti sistemici e il loro trasferimento nella catena alimentare è particolarmente grave. Il gruppo di lavoro raccomanda quindi che la deposizione del cadmio non superi un livello tra 2,5 e 5 µg/m² giorno) come media annuale. Questo livello si basa su una dose quotidiana tollerabile tra 0,75 e 0,95 µg per chilo di peso corporeo al giorno. Questa raccomandazione non tiene particolarmente conto delle prove secondo cui il cadmio si è accumulato nel suolo per diversi decenni. La Commissione sta elaborando attualmente una strategia tematica per evitare un ulteriore degrado dei suoli a causa della contaminazione. Inoltre, il gruppo di lavoro ha concluso che l’assimilazione orale dell’arsenico costituisce la via più importante di esposizione. Tuttavia, dal punto di vista dell’effetto cancerogeno, l’inalazione è più rilevante. Riguardo al nickel, il gruppo di lavoro ha concluso che la valutazione dei rischi è dominata chiaramente dagli effetti sul sistema respiratorio. Mentre le proprietà fisico-chimiche dei PAH variano notevolmente, le proprietà semivolatili di alcuni di essi li rendono estremamente mobili nell'ambiente, in quanto attraverso la deposizione e la rivolatilizzazione, sono diffusi nell’aria, nel suolo e nell’acqua. Proprio come nel caso degli inquinanti organici persistenti, l’accumulo dei PAH provoca il degrado del suolo, compromettendone il funzionamento. La più importante via di esposizione al metilmercurio (MeHg) è l’assimilazione orale attraverso la dieta, in particolare attraverso il pesce. Il metilmercurio è il più importante composto organico di mercurio, in quanto è assorbito rapidamente e estesamente attraverso il tratto gastrointestinale. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente statunitense consiglia una dose di riferimento di 0,1 µg di MeHg per chilo di peso corporeo al giorno e questa dose è ritenuta adeguata anche per l’Europa. Il mercurio elementare emesso nell’atmosfera si deposita ed entra così negli ecosistemi terrestri ed acquatici dove è convertito in MeHg. Tuttavia, le parti principali del ciclo del mercurio nell’ambiente sono ancora sconosciute e sono oggetto di ulteriori ricerche. Ciò riguarda le emissioni, il trasporto, la deposizione, la trasformazione e il bioaccumulo. Il gruppo di lavoro sul mercurio (cfr. la sezione 4) ha concluso che non esiste un rapporto universale tra l’emissione antropica del mercurio e le concentrazioni di MeHg nel pesce. Per valutare l’efficacia delle misure di controllo e l'immissione totale negli ecosistemi acquatici e terrestri, è necessario istituire a livello comunitario una rete di 17 controllo obbligatoria per il mercurio gassoso totale nell’aria ambiente e per il mercurio di deposizione. 9 COSTI E BENEFICI L'obiettivo degli studi economici di cui nella sezione 4 era stimare i costi aggiuntivi e i probabili benefici delle azioni necessarie per soddisfare il margine di oscillazione dei livelli di concentrazione dell'aria ambiente che ridurrebbero al minimo gli effetti nocivi per la salute umana, come raccomandato dai gruppi di lavoro menzionati sopra. Gli studi hanno seguito un approccio di tipo settoriale, analizzando il profilo di ogni settore tenendo conto della fonte di emissioni e delle modalità per ridurle. Un paragone tra la qualità dell'aria che si avrebbe nel 2010 mantenendo lo statu quo (scenario di ordinaria amministrazione - business as usual) rispetto a quella che si otterrebbe con i livelli di concentrazione considerati ha portato ad analizzare pacchetti di misure tecniche per ridurre ulteriormente le emissioni e garantire la conformità. È stata quindi effettuata una valutazione dei costi per individuare il pacchetto più conveniente. Gli studi hanno considerato l'impatto dell'esposizione sulla mortalità. I benefici sono stati quantificati in termini monetari perché potessero essere paragonati ai costi derivanti dal rispetto dei livelli di concentrazione considerati. Bisogna osservare che i benefici secondari non sono stati presi in considerazione, in quanto non è ancora possibile quantificarli economicamente. Questi benefici includono, ad esempio, la riduzione degli effetti negativi sugli ecosistemi e sui raccolti o la riduzione dell'esposizione professionale. Gli aspetti economici relativi al mercurio non sono stati studiati in quanto non ci sono indicazioni secondo cui le attuali concentrazioni nell'aria ambiente comportino un rischio significativo per la salute umana. I costi associati al controllo delle concentrazioni e deposizione nell'aria sono stati valutati sulla base degli attuali costi operativi negli Stati membri selezionati. 9.1 Arsenico A seguito delle discussioni in seno al gruppo di lavoro sui metalli, sono stati valutati i costi e i benefici con riferimento alle emissioni di importanti fonti per cinque possibili valori di concentrazione, ossia 20 ng/m³, 13 ng/m³, 5 ng/m³, 4 ng/m³ e 1 ng/m³. È stato ritenuto tecnicamente impossibile raggiungere il valore più basso in quasi tutti i siti entro la data prevista del 2010. Per un sito di produzione di rame e uno di produzione di acciaio, la chiusura dell'impianto è stata ritenuta l'unica alternativa per raggiungere anche il più elevato di questi valori. Al fine di conseguire il margine di concentrazione raccomandato tra 4 e 13 ng/m³, lo studio ha concluso che laddove si potevano applicare tecniche per la conformità, i costi superavano nettamente i benefici quantificabili. L'applicazione delle BAT alle nove principali raffinerie di rame dei quindici paesi UE dovrebbe portare a concentrazioni massime nell'aria ambiente tra 10 e 20 ng/m³. I costi per il raggiungimento di tali livelli nel settore del rame sono stati stimati a 18 19 milioni di euro all'anno. È stato stimato che i benefici che derivano da una bassa mortalità grazie al raggiungimento di una concentrazione tra 4 e 13 ng/m³ ammontano solo a 0,1 milioni di euro all'anno. Non esistono dati sufficienti per quantificare i costi presso i siti di produzione dell'acciaio. La conformità nei siti di produzione del nickel e delle leghe di nickel potrebbe essere raggiunta investendo in misure di riduzione del nickel (cfr. sezione 9.3). 9.2 Cadmio A seguito delle discussioni in seno al gruppo di lavoro sui metalli, sono stati stimati i costi e i benefici di tre possibili valori di concentrazione, ossia 15 ng/m³, 5 ng/m³ e 0,5 ng/m³. È stato ritenuto improbabile raggiungere il valore più basso in quasi tutti i siti entro la data prevista del 2010. Per un sito di produzione di rame e uno di produzione di acciaio, la chiusura dell'impianto è stata ritenuta l'unica alternativa per raggiungere anche il più elevato di questi valori. Al fine di conseguire il margine di concentrazione raccomandato di 5 ng/m³, lo studio ha concluso che laddove si potevano applicare tecniche per la conformità, i costi superavano nettamente i benefici quantificabili. I dati relativi al controllo negli anni '90 rivelano concentrazioni di cadmio di 30 ng/m³ o più in prossimità dei siti di produzione dello zinco. Con l'applicazione delle BAT si dovrebbe raggiungere il livello di concentrazione raccomandato in 14 dei 19 principali siti di produzione dello zinco. Per i restanti cinque siti, è stata formulata la stima più ottimista di un totale di 24 milioni di euro all'anno per raggiungere i livelli auspicati. I benefici derivanti da una minore mortalità dovuta al raggiungimento del livello di concentrazione di cui sopra ammonterebbero a solo 0,2 milioni di euro all'anno. Presso due siti di produzione del rame, è stato ritenuto tecnicamente impossibile raggiungere il livello di concentrazione di cui sopra, perlopiù per via della risospensione, mentre negli altri siti la conformità potrebbe essere raggiunta investendo in misure di riduzione dell'arsenico (cfr. sezione 9.2). Non vi sono sufficienti dati disponibili per quantificare i costi presso i siti di produzione del piombo. 9.3 Nickel A seguito delle discussioni in seno al gruppo di lavoro sui metalli, sono stati stimati i costi e i benefici per quattro possibili valori di concentrazione: 50 ng/m³, 30 ng/m³, 10 ng/m³ e 3 ng/m³. È stato ritenuto improbabile raggiungere il valore più basso in quasi tutti i siti entro la data prevista del 2010, mentre è stato ritenuto possibile raggiungere in tutti i siti il livello di 50 ng/m³ senza costi aggiuntivi. Per le concentrazioni che oscillano intorno a 20 ng/m³, lo studio ha concluso che laddove si potevano applicare tecniche per la conformità, i costi superavano nettamente i benefici quantificabili. Inoltre, lo studio ha concluso che era tecnicamente impossibile conseguire un valore di 10 ng/m³ in prossimità dei nove siti di produzione del rame nei 15 paesi dell'UE. Per ottenere una concentrazione di 10 ng/m³ in prossimità di specifici impianti industriali, sarebbero necessari cospicui investimenti che vanno al di là 19 dell'attuazione della vigente legislazione. Una delle migliori stime dei costi presso 48 raffinerie di petrolio nei quindici paesi dell'UE ammonterebbe a 405 milioni di euro all'anno. I costi per applicare tecniche di conformità per raggiungere un valore di 30 ng/m³ presso 11 siti di raffinazione del petrolio sarebbero pari a 136 milioni di euro. In 34 dei circa 250 forni elettrici ad arco, i costi per raggiungere tale valore oscillano tra 54 e 73 milioni di euro mentre nei quattro siti di produzione di nickel e di leghe di nickel sono stimati a 6 milioni di euro. I benefici derivanti da una minore mortalità dovuta al raggiungimento di un livello di concentrazione di 20 ng/m³ ammonterebbero a solo 0,3 milioni di euro all'anno. Non vi sono sufficienti dati disponibili per quantificare i costi presso i siti di produzione dello zinco e del piombo o i costi legati alle emissioni provocate dalla navigazione in prossimità dei porti. 9.4 Idrocarburi policiclici aromatici A seguito delle discussioni in seno al gruppo di lavoro sugli idrocarburi policiclici aromatici, sono stati stimati i costi e i benefici utilizzando il BaP come marker. Sono stati analizzati cinque possibili valori di concentrazione (5,0 ng/m³, 1,0 ng/m³, 0,5 ng/m³, 0,05 ng/m³ e 0,01 ng/m³) con l'obiettivo di raggiungerli entro il 2010. Il più basso di questi standard è chiaramente superato di molto dalle attuali concentrazioni di fondo ed è difficile che lo si possa conseguire, tantomeno entro il 2010. Attualmente, le concentrazioni nell'aria ambiente superiori a 5 ng/m³ possono essere osservate nelle vicinanze delle cokerie e degli impianti di alluminio che utilizzano il processo Söderberg. Nel 2010, ci si possono ancora aspettare questi livelli di PAH nell'aria ambiente, anche utilizzando le BAT. Per ottenere un valore di concentrazione compreso tra 1 e 5 ng/m³, l'unica alternativa alla chiusura degli impianti sarebbe la riconversione in un nuovo impianto. Tuttavia, la migliore stima dei costi (circa 10 milioni di euro per convertire un impianto dal processo Söderberg alla tecnologia di precottura) supererebbe chiaramente i benefici che si otterrebbero globalmente per tutti gli impianti grazie ad una mortalità inferiore, i quali corrispondono a 3 milioni di euro. Secondo le stime, il consumo di combustibili solidi per il riscaldamento domestico, ossia la combustione di legna e l'utilizzo del carbone, provocherebbe l'86% dei casi di tumore polmonare nei 15 paesi dell'UE attribuibili ai PAH nel 2010. Uno studio economico effettuato per conto della Commissione ha calcolato che i benefici derivanti da una riduzione delle emissioni per raggiungere un valore di concentrazione di 1 ng/m3 di BaP sarebbero approssimativamente di 150 milioni di euro all'anno e i costi totali per l'ottimizzazione delle stufe nei 15 paesi dell'UE di 2,5-3,7 miliardi di euro su 10 anni. Lo studio precisa che queste stime di costo sono incerte e vanno considerate un massimo. Le conclusioni sono che i costi attualizzati sarebbero grosso modo simili ai vantaggi stimati. Il rapporto tra costi e benefici varia tra i diversi Stati membri, a seconda delle diverse concentrazioni nell'aria ambiente, dei tassi di penetrazione e dei costi di sostituzione delle nuove stufe, ecc.. Pertanto, per decidere quali provvedimenti adottare nelle regioni nelle quali il valore target sia superato, le autorità competenti interessate dovrebbero basarsi su una valutazione specifica delle misure che risultano più consone per la loro regione. 20 Molte prossime disposizioni per ridurre le emissioni di PAH provocate dal traffico ricalcheranno la legislazione vigente sugli altri inquinanti nonché le disposizioni volte alla riduzione del traffico nelle città. Tuttavia, sarà chiaramente difficile definire un livello di base delle concentrazioni* previste per il 2010, per via delle incertezze relative alle modalità di applicazione di tali misure. Una delle migliori stime dei vantaggi che deriverebbero dal raggiungimento di un valore di 1 ng/m³ di BaP per le emissioni provenienti dal traffico sarebbe pari a 7 milioni di euro all'anno. 9.5 I costi del controllo della qualità dell'aria e della deposizione Sulla base dei dati provenienti dagli Stati membri selezionati che hanno introdotto stazioni di monitoraggio su base operativa, i costi medi di analisi per campione sono stimati a 15 euro per ogni metallo pesante e 100 euro per il BaP. Il numero totale di campioni è calcolato tenendo conto dell'obbligo di effettuare un controllo nel caso in cui le concentrazioni nell'aria ambiente comportino un rischio significativo per la salute umana. Alla luce dello studio economico sui PAH, il controllo del BaP sarebbe necessario in prossimità di quasi tutte le cokerie, in alcune zone residenziali e in diversi agglomerati. Globalmente, nei 15 paesi UE sarebbero necessarie circa 100 stazioni fisse di misura. Calcolando una copertura temporale del 33% e un campionamento nell'arco delle 24 ore (compreso il controllo del fondo della concentrazione BaP e del deposito in circa 40 siti che prelevano 20 campioni l'anno), i costi totali del controllo del BaP ammonterebbero a circa 1,5 milioni l'anno. Sulla base della valutazione economica, bisognerebbe attivare nei 15 paesi UE circa 100 siti di controllo dell'arsenico, del cadmio e del nickel. Calcolando un periodo di campionamento di non più di una settimana e una copertura temporale del 50%, i costi annuali globali possono essere stimati a 250 000 euro. Un controllo di fondo delle concentrazioni nell'aria ambiente e dei tassi di deposizione di arsenico, cadmio e nickel presso circa 40 siti con una frequenza di campionamento inferiore, ossia 20 campioni l'anno, costerebbe 80 000 euro l'anno. 10 LA SITUAZIONE IN UNA COMUNITÀ EUROPEA AMPLIATA Le informazioni sulla situazione nei paesi candidati all’adesione sono disponibili grazie ai dati raccolti nell'ambito della Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza28. Dai dati presentati per il 1999, risulta che le emissioni totali di cadmio e PAH nei dieci paesi candidati all’adesione superano quelle provenienti dai 15 paesi dell’UE, mentre le emissioni di arsenico e nickel sono pari al 50% del livello dei 15 paesi UE. Come nella Comunità europea, l’industria siderurgica e dei metalli non ferrosi sono le principali fonti di emissioni di arsenico, cadmio e nickel nella zona dell'allargamento. Vista la sua struttura industriale, la metà delle emissioni provengono dalla Polonia, seguita da Bulgaria e Romania. La Lituania produce emissioni significative di nickel. Come nei 15 paesi dell’UE, dal 1990 è stata 28 http://www.emep.int/emis_tables/tab1.html 21 osservata una tendenza al ribasso. L’attuazione dell’acquis comunitario garantirà una ulteriore riduzione delle emissioni ambientali. Nel 1999 le emissioni di BaP nella zona dell’allargamento hanno superato i quantitativi comunitari e sono attribuibili principalmente a Polonia, Romania e Repubblica ceca. Dal 1990, è stata registrata solo una lieve tendenza al ribasso. Nonostante non sia disponibile un’analisi settoriale per le emissioni di PAH, si può dedurre dalle tendenze generali delle emissioni che le fonti principali sono il riscaldamento domestico e le cokerie. Per i paesi candidati all’adesione, i dati di controllo sulle concentrazioni di metalli pesanti e PAH nell’ambiente sono scarsi. Dalle informazioni disponibili risulta che in ampie zone, sono superati livelli di concentrazione nell’aria che non comportano un rischio significativo per la salute umana. Per via della mancanza di dati non è stato possibile includere la zona dell'allargamento nelle analisi dei costi e dei benefici. Nella maggior parte di queste zone, risulterebbe comunque impossibile raggiungere i livelli di concentrazione sopra citati senza chiudere gli impianti industriali. Allo stesso tempo, i benefici derivanti da alcuni miglioramenti sostanziali in conformità con le migliori tecniche disponibili supererebbero probabilmente i costi. 11 LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE 11.1 Valore target Poiché non esistono misure economicamente razionali per conseguire livelli di concentrazione senza effetti nocivi per la salute umana, la proposta non segue la direttiva 96/62/CE, che prevede di fissare i valori limite vincolanti. Con riferimento al rischio per la salute umana delle emissioni PAH derivanti dal riscaldamento domestico e dal traffico stradale è proposto un valore target, di 1 ng BaP/m³ nell'aria ambiente, che deve essere conseguito per quanto possibile senza costi eccessivi. Questo valore target si fonda su una media annuale della frazione di particolato PM10 nell'aria ambiente. Il raggiungimento di queste concentrazioni garantirebbe una protezione adeguata della popolazione dagli effetti cancerogeni. Per assicurare la migliore tutela della salute umana si devono prendere tutte le misure di riduzione proporzionate dove il valore target è superato. In questo contesto, la presente proposta completa la direttiva IPPC sensibilizzando a qualsiasi superamento del valore target sopra indicato e garantendo un corretto monitoraggio dei risultati, per quanto riguarda il miglioramento della qualità dell'aria. 11.2 Monitoraggio della qualità dell'aria e della deposizione La proposta prevede il controllo obbligatorio nel caso in cui le concentrazioni superino le seguenti soglie: – – – – 6 ng di arsenico/m³, 5 ng di cadmio/m³, 20 ng di nickel/m³, 1 ng di BaP/m³. 22 Poiché le concentrazioni inferiori a questi livelli ridurrebbero al minimo di effetti nocivi per la salute umana, è prescritto soltanto un monitoraggio indicativo delle concentrazioni di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e determinati PAH in un numero limitato di siti dove non sono superate le soglie di valutazione. L'obiettivo di questo monitoraggio di fondo è valutare l'impatto sulla salute umana e l'ambiente. Con la stessa finalità è prescritto il monitoraggio della deposizione totale di arsenico, cadmio, mercurio e PAH. 11.3 Valutazione e resoconto sulla qualità dell'aria e sulla deposizione Gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione e il pubblico su qualsiasi superamento del valore target, i motivi soggiacenti e le eventuali misure adottate. Dopo il 2007, l'applicazione delle BAT sarà necessaria per ogni impianto industriale che contribuisce al superamento. La proposta stabilisce disposizioni per l'ubicazione e il numero delle stazioni di monitoraggio. Gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione e il pubblico sulla qualità dell'aria e la deposizione. La decisione 97/101/CE relativa allo scambio reciproco di informazioni29 sarà modificata per garantire la trasmissione obbligatoria dei dati di monitoraggio. 11.4 Relazione sull'attuazione Considerato l'insieme di prove disponibili, la Commissione considera la propria proposta ambiziosa e pratica allo stesso tempo. Essa mira a garantire l'efficacia delle misure di abbattimento che possono ragionevolmente essere adottate dagli Stati membri per ridurre le emissioni di arsenico, cadmio, nickel e PAH. La Commissione ritiene tuttavia essenziale riesaminare gli obiettivi a tempo debito. La revisione dovrebbe vertere, in particolare, sulle nuove prove relative alla genotossicità di arsenico, cadmio e nickel e sull'idoneità del BaP come marker della cancerogenicità totale dei PAH e della sua risposta al dosaggio. Bisognerebbe inoltre rivedere i progressi ottenuti nel raggiungimento del valore obiettivo, comparando le emissioni in zone simili dal punto di vista delle fonti di emissione. Riguardo al mercurio, la Commissione reputa essenziale rivedere in seguito le prove relative all'esposizione totale. La revisione dovrebbe soffermarsi, in particolare, sul rapporto tra la fonte e il recettore e sulla trasformazione del mercurio nell'ambiente. Conformemente alla proposta, la Commissione è tenuta a presentare una relazione entro il 2008 al più tardi, sull'attuazione della presente direttiva. 11.5 Base giuridica La base giuridica della proposta è l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato. Gli obiettivi della proposta di direttiva riguardano la conservazione, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente e la protezione della salute umana. 29 GU L 35 del 5.2.1997, pag. 14, modificata dalla decisione 2001/752/CE, GU L 282 del 26.10.2001, pag. 69. 23 12 SPIEGAZIONE DETTAGLIATA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA Articoli 1 e 2 Questi articoli stabiliscono gli obiettivi e le definizioni necessarie per l'interpretazione della proposta. Articolo 3 L'articolo stabilisce le disposizioni per disciplinare i PAH nell'aria ambiente e fissa, in particolare, un valore target per il BaP. Sono previste disposizioni per i casi in cui il valore target è superato. Articolo 4 e Allegati Sono stabiliti i requisiti per il monitoraggio della qualità dell'aria e della deposizione. L'allegato I fissa le relative soglie di valutazione. Gli allegati II e III fissano le disposizioni relative al numero minimo e all'ubicazione dei siti di monitoraggio e tutti i relativi dettagli. I metodi di riferimento sono definiti nell'allegato IV. Articolo 5 Gli Stati membri devono inviare alla Commissione informazioni sulle zone e gli agglomerati nei quali il valore target non è rispettato o la soglia di valutazione è superata. La Commissione deve diffondere queste informazioni al pubblico. Articolo 6 L'articolo istituisce un comitato per assistere la Commissione conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 96/62/CE. Articolo 7 L'articolo stipula che gli Stati membri divulghino informazioni regolari al pubblico e alle pertinenti organizzazioni su arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici ed in particolare sul rispettivo valore target di BaP. Articolo 8 L'articolo stabilisce che la Commissione presenta una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo entro il 31 dicembre 2008 sull'attuazione della presente direttiva e i progressi compiuti nella conoscenza delle sostanze inquinanti di cui tratta. Articoli da 9 a 12 Si tratta di disposizioni standard. 24 2003/0164 (COD) Progetto di proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione1, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2, visto il parere del Comitato delle regioni3, deliberando conformemente alla procedura stabilita all'articolo 251 del trattato4, considerando quanto segue: (1) Basandosi sui principi di cui all'articolo 175, paragrafo 3 del trattato, il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente5, adottato con decisione 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6, sancisce la necessità di raggiungere livelli di qualità dell'aria che riducano al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente, migliorare la sorveglianza e la valutazione della qualità dell'aria, inclusa la deposizione di sostanze inquinanti, e garantire una migliore divulgazione delle informazioni al pubblico. (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente7, la Commissione trasmette proposte volte a disciplinare gli inquinanti elencati nell'allegato I della direttiva tenendo conto dei paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo. (3) Dai dati scientifici disponibili risulta che l'arsenico, il cadmio, il nickel e alcuni idrocarburi policiclici aromatici sono agenti cancerogeni umani genotossici e che non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale queste sostanze non comportano 1 GU C […] del […], pag. […]. GU C […] del […], pag. […]. GU C […] del […], pag. […]. Parere del Parlamento europeo del (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del ……(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del ……. (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1. GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1. GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55. 2 3 4 5 6 7 25 un rischio per salute umana. L'impatto sulla salute umana e sull'ambiente è dovuto alle concentrazioni nell'aria ambiente e alla deposizione. Per motivi di fattibilità economica e tecnica, in determinate zone non si può arrivare a concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici che non rappresentino un rischio considerevole per la salute umana. (4) Il benzo(a)pirene sarà usato come marker per il rischio cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente; si fisserà inoltre un valore target da raggiungere per quanto possibile. (4bis) Il valore target da raggiungere per il benzo(a)pirene non richiede misure che comportano costi eccessivi. Per gli impianti industriali, il valore target non comprenderebbe altre misure, a parte l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT), come prescritto dalla direttiva 96/61/CE e, in particolare, non dovrebbe comportare la chiusura di impianti. Gli Stati membri devono però adottare tutte le misure di abbattimento economicamente razionali nei settori pertinenti, per esempio riscaldamento domestico con combustibili solidi. (5) Quando le concentrazioni superano determinate soglie di valutazione, è obbligatoria una verifica di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene. È prevista altresì la verifica delle concentrazioni di fondo nell'aria ambiente e della deposizione. (6) Conformemente all'articolo 176 del trattato, gli Stati membri possono mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi in materia di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici, purché siano compatibili con il trattato e vengano comunicati alla Commissione. (7) Il metilmercurio è un possibile agente cancerogeno umano, mentre il mercurio elementare non è considerato classificabile in termini di cancerogenicità. L'ingestione costituisce la principale via di esposizione al mercurio; in Europa, le concentrazioni nell'aria ambiente non raggiungono un livello tale da nuocere alla salute umana. Poiché l'aria ambiente è il principale mezzo di diffusione del mercurio nell'ambiente, la deposizione del mercurio aerodiffuso contribuisce all'accumulo di metilmercurio tossico nell'acqua e nel suolo. A questo stadio non è possibile fissare valori obiettivo, poiché si conosce troppo poco il ciclo del mercurio nell'ambiente, specie per i tassi di trasferimento e le vie di esposizione. (8) Per agevolare la revisione della presente direttiva nel 2008, la Commissione e gli Stati membri devono promuovere la ricerca sugli effetti di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici sulla salute umana e l'ambiente, segnatamente attraverso la deposizione. (9) Nel valutare la qualità dell'aria ambiente, è importante basarsi su tecniche di misura normalizzate e accurate e su criteri comuni per l'ubicazione delle stazioni di misura, affinché le informazioni ottenute siano confrontabili nell'intera Comunità. (10) La Commissione deve ricevere informazioni sulle concentrazioni e sulla deposizione degli inquinanti disciplinati per poter stilare relazioni periodiche. (11) Il pubblico deve poter ottenere agevolmente informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'aria ambiente e sulla deposizione degli inquinanti disciplinati. 26 (12) Gli Stati membri devono adottare e far applicare norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. (13) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione8. (14) Le modifiche che comporta l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico devono riguardare unicamente i criteri e le tecniche per la valutazione delle concentrazioni e della deposizione degli inquinanti disciplinati o le modalità esatte di trasmissione delle informazioni alla Commissione. Il valore target e le soglie di valutazione non devono quindi subire alcun cambiamento, diretto o indiretto, a seguito di dette modifiche, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Obiettivi La presente direttiva: (a) fissa un valore target per la concentrazione di benzo(a)pirene nell'aria ambiente per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi degli idrocarburi policiclici aromatici sulla salute umana; (b) garantisce il mantenimento della buona qualità dell'aria ambiente e il suo miglioramento, negli altri casi, con riferimento agli idrocarburi policiclici aromatici; (c) definisce metodi e criteri comuni per la valutazione delle concentrazioni di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, nonché della deposizione di arsenico, cadmio, mercurio e idrocarburi policiclici aromatici; (d) garantisce la raccolta di informazioni esaurienti sulle concentrazioni di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, nonché sulla deposizione di arsenico, cadmio, mercurio e idrocarburi policiclici aromatici, e la loro disponibilità al pubblico. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 96/62/CE, fatta eccezione per la definizione di "valore target". Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 8 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. 27 (a) "valore target": concentrazione nell'aria ambiente fissata onde ridurre al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente; (b) "soglia di valutazione": il livello di cui all'allegato I, il cui superamento impone di controllare la qualità dell'aria a norma dell'articolo 4 della presente direttiva; (c) "misure fisse": misure effettuate in punti fissi mediante campionamento continuo o casuale; (d) "arsenico", "cadmio", "nickel" e "benzo(a)pirene": tenore totale di questi elementi nella frazione PM10; (e) "PM10": particelle che passano attraverso un ingresso dimensionale selettivo, definito dalla norma ISO 7708, con un’efficienza di interruzione del 50% per un diametro aerodinamico di 10 µm; (f) "idrocarburi policiclici aromatici": composti organici con due o più anelli aromatici fusi, composti interamente di carbonio e idrogeno; (g) "mercurio gassoso totale": vapore di mercurio elementare (Hg0) e mercurio gassoso reattivo, cioè tipi di mercurio idrosolubili con una pressione di vapore sufficiente per esistere nella fase gassosa. Articolo 3 Idrocarburi policiclici aromatici 1. Il benzo(a)pirene è usato come marker del rischio cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente. Per valutare il contributo del benzo(a)pirene, ciascuno Stato membro controlla gli altri idrocarburi policiclici aromatici pertinenti in un numero limitato di punti di misura. I composti da monitorare a norma dell'articolo 4 sono perlomeno i seguenti: benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenz(a,h)antracene e fluorantene. 2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie, che non comportano costi eccessivi, per evitare che le concentrazioni di benzo(a)pirene nell'aria ambiente, valutate ai sensi dell'articolo 4, superino un valore target di 1 ng/m³ applicato al tenore di benzo(a)pirene nella frazione PM 10 calcolata come media su un anno di calendario. 3. Gli Stati membri compilano un elenco delle zone e agglomerati in cui i livelli di benzo(a)pirene sono al di sotto del valore target. Gli Stati membri mantengono i livelli di benzo(a)pirene in queste zone e in questi agglomerati al di sotto del valore target e si adoperano per mantenere la qualità migliore dell'aria ambiente, compatibilmente con lo sviluppo sostenibile. 4. Gli Stati membri compilano un elenco delle zone e agglomerati in cui i livelli di benzo(a)pirene, valutati a norma dell'articolo 4, superano il valore target di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Per tali zone e agglomerati, gli Stati membri specificano le aree di superamento e le fonti all'origine del fenomeno. Gli Stati membri devono dimostrare di aver adottato in queste aree tutte le misure che non comportano costi eccessivi, concernenti in particolare le fonti di 28 emissione predominanti, compresa l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 11 della direttiva 96/61/CE, a tutti gli impianti industriali che contribuiscono al superamento. Articolo 4 Valutazione delle concentrazioni nell'aria ambiente e dei tassi di deposizione 1. La qualità dell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nickel, benzo(a)pirene e mercurio gassoso totale è valutata in tutto il territorio degli Stati membri. Gli Stati membri monitorano anche la deposizione di arsenico, cadmio, mercurio e idrocarburi policiclici aromatici. Si raccomanda altresì il monitoraggio di particelle e mercurio gassoso bivalente. 2. Le soglie di valutazione per arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene e i metodi per determinare il loro superamento sono indicati nell'allegato I. La misura fissa delle concentrazioni nell'aria ambiente è obbligatoria nelle zone e negli agglomerati dove sono superate le soglie di valutazione. Si possono utilizzare modelli della qualità dell'aria per valutare il contributo delle emissioni convogliate. Quando i livelli sono al di sotto della soglia di valutazione, si può ricorrere a un monitoraggio indicativo per valutare la qualità dell'aria in una zona o un agglomerato, fatta eccezione per il benzo(a)pirene per il quale è obbligatoria la misura fissa in tutti gli agglomerati. 3. Il numero minimo di punti di campionamento per le misure fisse delle concentrazioni, è stabilito nella sezione IV dell'allegato II; questi punti sono installati nelle zone o negli agglomerati dove occorre una misura. 4. A prescindere dai livelli di concentrazione, si deve installare un punto di campionamento ogni 50 000 km² per la misura indicativa di arsenico, cadmio, mercurio gassoso totale, nickel, benzo(a)pirene e idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene, nonché della deposizione totale di arsenico, cadmio, mercurio e idrocarburi policiclici aromatici. Ciascuno Stato membro predispone almeno una stazione di misura. Se del caso, il monitoraggio è coordinato con la strategia di monitoraggio e il programma di misure dell'EMEP. 5. Nell'allegato II figura l'elenco dei criteri per determinare l'ubicazione dei punti di campionamento per la misura di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente. I punti di campionamento per il monitoraggio del mercurio gassoso totale e degli idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene vanno scelti in modo da poter individuare le variazioni geografiche e le tendenze a lungo termine. I punti di monitoraggio per gli idrocarburi policiclici aromatici coincidano con i punti di campionamento per il benzo(a)pirene. Si applicano le sezioni II e III dell'allegato II. I punti di campionamento per il monitoraggio della deposizione vanno scelti in modo da poter individuare le variazioni geografiche e le tendenze a lungo termine. Se del caso, i punti di campionamento per la deposizione devono essere situati dove si rileva la massima deposizione sui terreni agricoli. Si applica la sezione III dell'allegato II. Possibilmente, questi 29 punti dovrebbero coincidere con i punti di monitoraggio del suolo. Si può ricorrere a bioindicatori per valutare le tendenze regionali di impatto sugli ecosistemi. 6. I dati di monitoraggio devono corrispondere agli obiettivi di qualità dei dati di cui alla sezione I dell'allegato III. Quando per la valutazione si usano modelli di qualità dell'aria, si applica la sezione II dell'allegato III. 7. I metodi di riferimento per il campionamento e l'analisi di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici sono indicati nell'allegato IV. 8. La data entro la quale gli Stati membri informano la Commissione dei metodi utilizzati per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 96/62/CE è quella indicata all'articolo 10 della presente direttiva. 9. Le modifiche necessarie per adeguare le disposizioni dei paragrafi 1-6 della sezione II dell'allegato I e degli allegati II-IV al progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, ma non devono comportare alcun cambiamento, diretto o indiretto, del valore target o delle soglie di valutazione. Articolo 5 Trasmissione delle informazioni e comunicazioni 1. Per le zone e gli agglomerati dove sono superate le soglie di valutazione di cui all'allegato I, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni: (a) elenchi delle zone e degli agglomerati in questione; (b) aree di superamento delle soglie; (c) valori di concentrazione valutati; (d) motivi del superamento, in particolare le fonti che vi contribuiscono; (e) categoria di popolazione esposta alle concentrazioni al di sopra della soglia di valutazione. Gli Stati membri comunicano inoltre tutti i dati valutati a norma dell'articolo 4. Le informazioni sono trasmesse, per ciascun anno di calendario, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo e, per la prima volta, entro e non oltre il […*]. 2. Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano tutte le misure prese a norma dell'articolo 3, paragrafo 2. 3. La Commissione fa in modo che il pubblico possa consultare agevolmente, con i mezzi appropriati, le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1. * Anno successivo alla data di cui all'articolo 15. 30 4. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, tutte le modalità dettagliate per la trasmissione delle informazioni richieste a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 6 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 96/62/CE, in appresso "il comitato". 2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8. 3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. Articolo 7 Informazione del pubblico 1. Gli Stati membri mettono a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate (organizzazioni ambientali, organizzazioni dei consumatori, organizzazioni che rappresentano gli interessi delle popolazioni vulnerabili e altri organismi sanitari competenti) informazioni sulle concentrazioni di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente nonché sui tassi di deposizione di arsenico, cadmio, mercurio e idrocarburi policiclici aromatici. 2. Le informazioni indicano anche qualsiasi superamento annuale del valore target per il benzo(a)pirene indicato all'articolo 3, paragrafo 2. Espongono inoltre i motivi del superamento precisando l'area interessata, allegando una breve valutazione del valore target e opportune informazioni riguardanti l'incidenza sulla salute. Le organizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono poter accedere alle informazioni riguardanti tutte le misure adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2. 3. Le informazioni sono messe a disposizione attraverso la stampa, i servizi informatici, il teletext o altri mezzi analoghi. Articolo 8 Relazione e riesame 1. La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo, entro il 31 dicembre 2008, una relazione basata sull’esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva, e segnatamente sui risultati più recenti della ricerca scientifica concernente gli effetti sulla salute umana, tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili, dell'esposizione ad arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici, nonché sugli sviluppi tecnologici, compresi i progressi dei metodi di misura e di 31 altri metodi di valutazione delle concentrazioni e della deposizione di tali inquinanti nell'aria ambiente. 2. La relazione di cui al paragrafo 1 tiene conto in particolare, per l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici, dei seguenti aspetti: (a) qualità attuale dell'aria, tendenze e proiezioni fino al 2015 e oltre questa data; (b) possibilità di ridurre ulteriormente le emissioni di inquinanti da tutte le fonti, compatibilmente con la fattibilità tecnica e con l'efficacia in termini di costi; (c) nesso tra gli inquinanti e possibili strategie combinate per migliorare la qualità dell'aria nella Comunità e obiettivi connessi; (d) requisiti attuali e futuri per l'informazione del pubblico e lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione; (e) esperienza acquisita grazie all'applicazione della direttiva negli Stati membri, in particolare le condizioni applicate alle misure di cui all'allegato II. 3. Al fine di raggiungere livelli di concentrazione nell'aria ambiente che non producano effetti nocivi per la salute umana e garantiscano un'adeguata tutela dell'ambiente, tenendo conto della fattibilità economica e tecnica di altre azioni, si allegheranno, se del caso, alla relazione di cui al paragrafo 1 proposte di modifica della presente direttiva. Basandosi sugli ultimi sviluppi scientifici e tecnologici, la Commissione esaminerà in particolare l'impatto di arsenico, cadmio e nickel sulla salute umana onde definire la loro cancerogenicità genotossica e l'idoneità del benzo(a)pirene come marker dell'attività cancerogena totale degli idrocarburi policiclici aromatici. La Commissione vaglierà inoltre la possibilità di disciplinare la deposizione di cadmio, mercurio e di specifici idrocarburi policiclici aromatici. Articolo 9 Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali emanate in attuazione della presente direttiva e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Articolo 10 Applicazione 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il […*]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. * Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore. 32 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle principali disposizioni del diritto nazionale adottate nel settore contemplato dalla presente direttiva. Articolo 11 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 12 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, […] Per il Parlamento europeo Il Presidente […] Per il Consiglio Il Presidente […] 33 ALLEGATO I DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA VALUTAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI DI ARSENICO, CADMIO, NICKEL E BENZO(A)PIRENE NELL'ARIA AMBIENTE IN UNA ZONA O IN UN AGGLOMERATO I. SOGLIE DI VALUTAZIONE Inquinante Soglia di valutazione(1) Arsenico 6 ng/m3 Cadmio 5 ng/m³ Nickel 20 ng/m³ Benzo(a)pirene 1 ng/m³ (1) Per il tenore totale della frazione PM 10 calcolata in media su un anno di calendario. II. DETERMINAZIONE DEL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI VALUTAZIONE Il superamento delle soglie di valutazione deve essere determinato in base alle concentrazioni dei cinque anni precedenti, sempre che si disponga di dati sufficienti. Si parla di superamento della soglia di valutazione quando il fenomeno si è verificato per almeno tre di questi cinque anni. Nelle aree in cui, pur non disponendo di dati sufficienti per i cinque anni precedenti, si abbia motivo di ritenere probabile un superamento, gli Stati membri possono combinare varie campagne di misura di breve durata nel periodo dell'anno e nei punti in cui si potrebbero registrare i massimi livelli di inquinamento con le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni e dalla modellazione onde determinare i superamenti delle soglie di valutazione. __________________ 34 ALLEGATO II UBICAZIONE E NUMERO MINIMO DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA MISURA DELLE CONCENTRAZIONI NELL'ARIA AMBIENTE E DEI TASSI DI DEPOSIZIONE I. UBICAZIONE SU MACROSCALA I punti di campionamento vanno scelti in modo da: (i) fornire dati sulle superfici all’interno di zone ed agglomerati nelle quali la popolazione può essere esposta, direttamente o indirettamente, alle massime concentrazioni calcolate in media su un anno di calendario; (ii) fornire dati sui livelli nelle altre superfici all’interno delle zone e degli agglomerati rappresentativi dell’esposizione della popolazione in generale. In linea di massima, i punti di campionamento devono essere situati in modo da evitare misure di microambienti molto ridotti nelle loro immediate vicinanze. Come regola, un punto di campionamento deve essere situato in modo da essere rappresentativo della qualità dell'aria in una superficie circostante di almeno 200 m² nei siti con presenza di traffico, di almeno 250x250 m² presso i siti industriali e di diversi chilometri quadri nei siti urbani. Il sito di campionamento per la valutazione dei livelli di fondo non deve essere influenzato da agglomerati o siti industriali situati nelle sue vicinanze (a meno di qualche chilometro). Per valutare l’inquinamento nelle vicinanze di fonti industriali, si può variare il numero di stazioni tenendo conto delle densità di emissione, del tipo probabile di distribuzione dell’inquinamento dell’aria ambiente e dell’esposizione potenziale della popolazione. Per valutare il contributo delle fonti industriali, si deve installare almeno un punto di campionamento sottovento rispetto alla fonte nell'area residenziale più vicina. Se non si conosce la concentrazione di fondo, è installato un punto di campionamento supplementare nella direzione principale del vento. Quando si applica l'articolo 3, paragrafo 5, i punti di campionamento devono scelti in modo da poter verificare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili. Per quanto possibile, i punti di campionamento devono anche essere rappresentativi di località simili non nelle loro immediate vicinanze. Se del caso, i punti di campionamento devono coincidere con quelli per le PM10. II. UBICAZIONE SU MICROSCALA Per quanto possibile, si devono rispettare le linee guida seguenti: – L’orifizio di ingresso della sonda di campionamento deve essere sgombro e nelle vicinanze del campionatore non vi devono essere ostacoli al flusso d’aria (di norma, distanza di alcuni metri rispetto ad edifici, balconi, alberi ed altri ostacoli ed almeno distanza di 0,5 m dall’edificio più prossimo, nel caso di punti di campionamento rappresentativi della qualità dell’aria alla quota di allineamento). 35 – Di regola, il punto di ingresso dell’aria deve situarsi tra 1,5 m (fascia di respirazione) e 4 m sopra il livello del suolo. Possono essere talvolta necessarie posizioni più elevate (fino ad 8 m). Può anche essere opportuna un’ubicazione più elevata se la stazione è rappresentativa di un’ampia zona. – L’orifizio di ingresso non deve essere posizionato nelle immediate vicinanze di fonti inquinanti per evitare l’aspirazione diretta di emissioni non mescolate all’aria ambiente. – L’orifizio di scarico del campionatore deve essere posizionato in modo da evitare il ricircolo dell’aria scaricata verso l’ingresso del campionatore. – I campionatori relativi al traffico devono essere situati almeno a 25 m di distanza dai grandi incroci e a non meno di 4 m di distanza dal centro della corsia di traffico più vicina; gli orifizi di ingresso non devono trovarsi a più di 5 m dal bordo stradale. Si può anche tener conto dei fattori seguenti: III. – fonti di interferenza; – sicurezza; – accesso; – disponibilità di energia elettrica e di connessioni telefoniche; – visibilità del sito rispetto all'ambiente esterno; – sicurezza della popolazione e degli addetti; – opportunità di effettuare nello stesso punto prelievi per altri inquinanti; – requisiti di pianificazione. DOCUMENTAZIONE E RIESAME DELLA SCELTA DEL SITO Le procedure di selezione del sito devono essere interamente documentate in fase di classificazione, ad esempio mediante fotografie dei punti cardinali dell'ambiente circostante e mappe dettagliate. Il sito deve essere riesaminato a intervalli regolari, ripetendo la documentazione in modo da verificare che i criteri di selezione siano ancora rispettati. 36 IV. NUMERO MINIMO DI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER IL MONITORAGGIO DELLE DIVERSE FONTI (1) Abitanti dell'agglomerato o della zona (in migliaia) Numero minimo di punti di campionamento nelle zone e negli agglomerati (1) 0 - 249 1 250- 749 2 750 - 999 3 1 000 - 1 999 4 2 000 - 3 749 5 3 750 - 4 749 6 4 750 - 5 999 7 ≥ 6 000 8 Compresa una stazione in prossimità di una zona di traffico intenso, purché questo non aumenti il numero di punti di campionamento. __________________ 37 ALLEGATO III OBIETTIVI DI QUALITÀ DEI DATI E REQUISITI RIGUARDANTI I MODELLI DI QUALITÀ DELL'ARIA I. OBIETTIVI DI QUALITÀ DEI DATI Sono proposti i seguenti obiettivi di qualità dei dati ai fini di garanzia della qualità. Benzo(a)pirene Arsenico, cadmio e nickel Idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene, mercurio gassoso totale e deposizione totale – Incertezza 50% 40% 50% – Lettura minima 90% 90% 90% Misure fisse 33% 50% - Misure indicative 14% 14% 14% – Periodo minimo di copertura: L'incertezza (espressa come livello di affidabilità del 95%) dei metodi usati per valutare le concentrazioni nell'aria ambiente sarà quantificata secondo i principi della guida CEN per l'espressione dell'incertezza nelle misure (EN 13005-1999), la metodologia ISO 5725:1994 e le indicazioni contenute nella relazione N422 del CEN/TC 264. Le incertezze indicate riguardano misure singole, la cui media è calcolata su tempi di campionamento standard. L'incertezza delle misure si applica entro la soglia di valutazione appropriata. Fintanto che non saranno state adottate norme CEN complete con protocolli di test dettagliati, la Commissione pubblicherà, prima dell'adozione della presente direttiva, le indicazioni per l'uso definite dal CEN. Le prescrizioni relative alla lettura minima e al periodo minimo di copertura non comprendono le perdite di dati dovute alla taratura periodica o alla manutenzione ordinaria della strumentazione. Per la misura del benzo(a)pirene e degli idrocarburi policiclici aromatici e della concentrazione del mercurio gassoso totale occorre un campionamento nell'arco delle 24 ore, consigliabile anche per misurare le concentrazioni di arsenico, cadmio e nickel. Il campionamento deve essere scaglionato in modo uniforme lungo la settimana e durante tutto l'anno. Per la misura dei tassi di deposizione si consiglia di utilizzare campioni mensili durante tutto l'anno. II. REQUISITI RIGUARDANTI I MODELLI DI QUALITÀ DELL'ARIA Quando per la valutazione si usa un modello di qualità dell'aria, sono indicati i riferimenti alle descrizioni del modello e le informazioni relative all'incertezza. Per incertezza relativa alla modellazione s'intende la deviazione massima dei livelli di concentrazione misurati e calcolati, per un anno intero, a prescindere dall'ordine cronologico degli episodi. L'incertezza non deve superare il 50%. 38 ALLEGATO IV METODO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI NELL'ARIA AMBIENTE E DEI TASSI DI DEPOSIZIONE I. METODO DI RIFERIMENTO PER IL CAMPIONAMENTO E L'ANALISI DELL'ARSENICO, DEL CADMIO E DEL NICKEL NELL'ARIA AMBIENTE Il CEN sta normalizzando il metodo di riferimento per misurare le concentrazioni di arsenico, cadmio e nickel nell'aria ambiente, che si baserà sul campionamento manuale PM10 equivalente alla norma EN 12341, con successiva digestione dei campioni e analisi mediante spettrometria ad assorbimento atomico o spettrometria di massa ICP. In mancanza di un metodo CEN normalizzato, gli Stati membri sono autorizzati ad impiegare metodi nazionali standard o metodi ISO standard. II. METODO DI RIFERIMENTO PER IL CAMPIONAMENTO E IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI NELL'ARIA AMBIENTE L'ANALISI DEGLI Il CEN sta normalizzando il metodo di riferimento per misurare le concentrazioni di benzo(a)pirene nell'aria ambiente, che si baserà sul campionamento manuale PM10 equivalente alla norma EN 12341. In mancanza di un metodo CEN normalizzato, per il benzo(a)pirene e per gli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri sono autorizzati ad impiegare metodi nazionali standard o metodi ISO quali la norma ISO 12884. III. METODO DI RIFERIMENTO NELL'ARIA AMBIENTE PER IL CAMPIONAMENTO E L'ANALISI DEL MERCURIO Il metodo, automatizzato, di riferimento per misurare le concentrazioni totali di mercurio gassoso nell'aria ambiente si baserà sulla spettrometria ad assorbimento atomico o a fluorescenza atomica. Il metodo di riferimento per misurare la deposizione di mercurio consisterà in una campionamento globale mediante condotta. In mancanza di un metodo CEN normalizzato, gli Stati membri sono autorizzati ad impiegare metodi nazionali standard o i metodi ISO standard. IV. METODO DI RIFERIMENTO PER IL CAMPIONAMENTO E L'ANALISI DELLA DEPOSIZIONE DI ARSENICO, CADMIO, MERCURIO E IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI Il metodo di riferimento per il campionamento della deposizione di arsenico, cadmio, mercurio e idrocarburi policiclici aromatici si basa sull'esposizione di indicatori cilindrici di dimensioni standardizzate. In mancanza di un metodo CEN normalizzato, gli Stati membri sono autorizzati ad impiegare metodi nazionali standard. 39