REPUBBLICAITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALEDI NOVARA SEZIONECIVILE Giudicedott,ssaSimonaGAMBACORTA in funzionedi ciudice Unico pronunciatola seguente SENTFNTA MOTIVIDELLA DECISIONE l. La presentesenlenzaviene redattasenza la concisaesDosizione dello svolgimentodel processoe con motivazioneconsistentenella succinla esposizionedei fatti rilevantidelle c€usa e delle ragionigiuridichedella decisione,anchecon riferimentoa precedenticonformi,cosi come previslo dagliartt. 132comma4 c.p.c.e 118disp.att. c.p.c..nefteslo infrodottodagti artt. 45 e 53 della Legge n. 69 del 18.6,2009trattandosidi disposizioni applicabiliancheai procedimenti pendentiin primogradoalla datadientrata in vigoredellaLegge4.7.2009ai sensidell'art.Sgcommall. 2. Preliminarmente, non può trovareaccoglimenfoI'istanzadi sospensione del processoavanzalada parteattricein consjderazione della pendenzadel giudiziodiappelloawerso la sentenzanon definjtivan. 571 de|26.6.2008. Difettano,infatti,nel caso di specie,i requjsitirichiestidall'art.2Zg aomma lV c.p.c., (in particolaremancaI'istanzaconcordedelle parti),ed è solo ai sensi della citata normache può dispori la sospensionedel processoin caso di appelloawerso una sentenzapaziale (cfr. in questosensoCass. Sez. lll n. 8374del 24 agosto1998). 3. Nel merito, vista la sentenza non definitivan.571 del 26.6.2008 pronunciatadal precedenteciudice Istruttorein funzionedi GiudiceUnico. con cui sono state decise l'eocezionedi prescrizionesollevatada parte convenutae la domandarisarcitoría formulatada parteaftrice,dovrannoqui essere decise le ulteÍori domandeattoreeche sono cosl sintetjzzabili:1) nullità per carenzadi paftuizionedegli addebitidi interessiultralegali;2) nullitàper contmrietàa normaimperativadellacapitalizzazione trimestrale degli interessi;3) nullitàper carenzadi causae per mancanzadi pattuizione degli addebitiper commissionidi massimoscoperto;4) nullitàper carenza di causa e per mancanzadi pattuizionedell,applicazione del meccanismo 'valuta dellac.d. fttizia". E' opportunoquindi espore gli attualiorientamentidi questo Tribunalein relazionea ciascunadellequestionievidenziate. 'tt te Come già osservafo nella sentenza parziale,la disciplina in tema d i trasparenzabancaria (legge 15411992) risultaconettamenteaPPlicata partiredal 23.10.1996, come si desumedal doc.2 di parte convenufa, per acceftazionedalla società lettera di fido del 23.10.1996sottoscrittia cor.entistache cdntienepuntualeindicazionedelle condizioniapplicateal di massimoscoperto,valutedi rapportoin puntotassi debitori,commissioni vefsamento,spese. dei Un oroblemadi nullitàoer mancanzadiforma scrittae di delerminabilità tassi ultralegalisi.può porre,quindi,solo nel breve periododal 23.4.1996 (punto di partenzadell'analisicontabilesecondo quanto deciso con la sentenzanondefinitiva)al 23-10.1996. Sul punto,ftiene questoGiudiceche la pattuizionecontrattualecontenente il rinvioaic.d. "usi piazza'per la determinazione deitassi d'interesse(art.7 contrattodi contocorrenteprodottoda paúeconvenulacomedoc-7) debba della disciplinasulla trasparenzabancariaai sensidel combinatodisposto .a;.*'iìadrz#;;;. ; ;;";;; o'0"".,","r""io",if aziendedi credito su piazza " non costituisconoun riferimentoiOoneoa I del tassodi interesseconvènzionale. J consentireI'oggettiva determinabilita Pertanto,il riconteggiodeve essereeffettuatosecondoi seguenticriteri:per il periodoche va dal 23.4j996 al 23.10.1996dovràfarsi applicazionedel tassodi interessequale previstodall'art.5 dellalegge 154192(oggi aft.117 comma 7 T.U.B| per il periodosuc@ssivoal 23.10.1996,la previsione contrattualein pari data deve ritenersiesenteda ipotesidi nullitàai sensi dell'indicatadisciplina,pertantonel riconteggiodovràfarsi applicazionedel prevjsto. tassodi interessecontrattualmente 2) Nullitàdellacaoitalizzazione trimestrale deqliinteressi. Sulla dibattutaquestionedell'anatocismo, l'orientamento det Tribunaleè il / seguenre. Innanzitutto, questo Giudice intende uniformarsi all'orientamento giurisprudènziale inauguratocon le Sez. Un.del marzo1999che ha sancito il la nullitàdelleclausoleanatocisticheCome è noto, dopo il suddefto revircment e la declaratoria di incostituzionalità dell'af. 25 commalll d. lgs.3421199s, si sono formatidue diversi orientamentisulla sorte di clausole anatocìstichecontenute in contrattistipulaliprima della deliberadel CICR 9.2.2000:1) secondouna ( prima tesi tali clausole sono radicalmentenulle sulla scofa delle argomentazionidelle Sezioni Unle che considera la capitalizzazlone trimestraledegli interessiespress,one di un uso negozialee non normativo; aderendo a questa tesi, nel- ricalcolare gli interessi ai fini della determinazionedelle somme indebitamenteDefceDitedalla banc€ andrà esclusaqualsiasicapializzazione;2)un'altratesi, invece,ritieneche per i contrattiarfe luglio2000gli interessivadanoriconteggiati secondola regola dellamedesimaperiodicita. QuestoGiudìceintendeuniformarsialla tesi n. 1), in quanto,condividendo I'indirizzoespressodalle SezioniUnite,primadell'intervento legislativoche ha modificatoI'aft. 12OT.U.in maiedabancariae creditiziae delladelibera conseguenzacontra.iaal dispostodell'art.1283c-c - Inoltre,l'affermatanaturadi uso negozialee non normativode,laclausola anatocisticaimpediscel'integrazionedel contrattoai sensi dell'art. 1374 c.c.: "Le clausole di un conttatto bancaio, che preveda la capitalizzazione trimestrale degti interessidovuti dal ctiente, hanno fonte nelle c.d. norme bancaie uniformi, le quali non costituiscono uso notmativo, ma uso negoziale e, quindi, non danno luogo al fenomeno dell'insezione automatica del contrafto ai sensi dell'a1t.1374 cod. civ.'(cosl CASS. CIV Sez.lfl, 13giugno2002,n.8M2). L'insegnamentodella SupremaCorte in materiadi càpitalizzazione degli interèssi- è pacifico* non ha mai spesoparolain meritoa quellaannuale, tuttavia non ha trascuratodi evidenziare,ollre che quella della disparità paleseditrattamentofra le due partistipulanti,una secondaratiodecidendi, costituÌtadalfafto che la capitalizzazione implicala liquidazione di interessi anteriormenlealla loro scadenza,in violazionedi quantodispostodall'art. 1283c.c'. "Nel caso di contratti stipulati dopo l'entnta in vigore della disposizionedi cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1992 (trasfusapoi nel T.U. delle leggi in materia bancaia e cteditizia di cui al D.Lgs. 1 seftembre 1993,n.385) che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si ivela nulla la previsione contenuta nei contrafti di conto coÍente bancaio, avente ad oggelto la I capitalizzazionetrimestraledegli interessidovutidal clìente,giacché essa si basa su di un mere uso negoziale e non su di una vera e ptopna nolma consuetuclinariaed inteviene anteiomente alla scadenzadegli interessf' (cosl CASS. ClV. Sez. I, 16 maizo t999, n. 1374;conformeCASS. ClV. Sez. lll, sent. 25 febbraio2004, n. 3805,nel sensoche "Non si softraeal divieto dell'anatocismo, dettato dall'aft. 1283 cod. civ., I'apposita convenzione che, stipulata successivamentead un contrafto di garanzia e îelativa alle obbligazionideivanti da quel rappofto,preveda I'obbligoper la pafte debitrice di conispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro. in quanto è idonea a sottnrsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamentealla scadenza degli lrteress/';conformein moiivazione, CASS.clv. Sez. lll,'13 dicembre2002, n. 17813). It Non pare dubbioche lale ratiodecidendi,peraltroimpostadallaletteradella legge, valga per l'anatocismoin sé e per sé considerato,e del tutto indipendentemente dal periododi liquidazione di esso. Ed allora sulla base di essa,oualsiasiclausolacontrattualeanatocistica plqE_lrey9ltivarnenteJ_rylla_9_!9n è i9y!!9,9l9qeggpttatizzeztye degliinteressi. Pertanfo, nel riconteggio,sino al 1' luglio 2000 dovrà essere eliminata qualsiasicapitalizzazione degliinteressi;per il periodosuccessivoall'entrala in vigoredelladeliberaCICR9.2.2000,invece,dovràtroveràapplicazione la capifalizzazionedegli interessicon pari periodicitàcome effettuatodalla bancasia per gli interessiattiviche per quellipassivi. I 3) Nullitàoer carenzadi causae oer mancanzadi oattuizionedeqliaddebiti oer commissionidi massjmoscoperto. Con riferimenfoall'applicazione di commissionidi massimoscoperto,come è noto con questa espressionesi intendesolitamentequell'obbligazione pecuniariarestitutoriaaggjuntiva,dovuta dal cliente bancario,allorchélo stesso abbia utilizzato credito sforando il limite di fido concessogli dall'istitutodi credito,ovveroquale remunerazione dovulaper la messaa disposizionedei fondia favoredel correntista. E' aitresinoto come primadel recenteinterventonormativoattualocon la legge n.2/2009, la CMS non era disciplinatadalla legge e si dibatteva pertantodellavaliditàdi una siffattaclausolasottoil profilocausale. Tuttavia, I'orientamentomaggiorifarioe che questo Giudice condivide, afferma la compatibilitàdi detta clausolacon l'eserciziodell'autonomia contrattualedelle parli, a condiztoneche le stesse abbiano previsto e espressamente modalitàobieftivee criteriper assicurarnela conoscibilità determinabilità(cfr. Tribunale di Torino 23.7.2003;Tribuanaledi Mbo Valentia28.9.2005;Tribunaledi Mantova16.1-2004). Tale indirizzoappaG maggiormentecondivisibileove si consideriche la legittimareil ticorso a tale citata legge n.2/2009 sembradetinitivamente prestazioneaggiuntiva. Pertanto,nel caso di specie,anche la commissione di massimoscoperto, come la misuradegli interessi,deve giudicarsidel tutto indetelminataper il periodo23.4.1996- 23,10.'1996, rispettoal qualela previsioneconlrattuale vige.úepro temporerinvìaagli usi di piazza;pertanto,nel riconteggio,nulla sarà dovutoa titolo di commissionidi massimoscopertoai sensi dell'art. 117 comma 6 T.U.B. per il periodo indicato,menlre, per il periodo successivoaI23.10.1996,le CMSdovrannoesserecomputatenellamisura contrattualmente stabilita. 4) Nullità per carenza di causa e per mancanza di pattuizione dell'aoplicazione del meccanismodellac.d.'Valutafiftizia". Parte attrice ha chiesto altresì la reslituzione di somine indebitamente percepitein relazioneall'applicazione dellac.d.'valutafittizia'. Sul punto, è noto come parte della giurisprudenzadi merito si sia pronunciatanel sensodellanullitàsoftoil profilocausaledi siffatteclausole, in quantoconsideralenientealtroche un espedienteusatodalla bancapet allungarc,appunlofitt2iamente,i giornisolaridel prestitodetl'tfente,quindi un aumehtodegli interessidebitoriin favorc della banca per un periodo temporalein cui non è stato èffetluatoalcunprestito:da qui la defoizione alla concretadata-operazione, correntedi valutafittiziain contrapposizione al contrarioi giorniin cuí l'utentedepositail la qua,esi realizzad€icurtando degliinteressic.editoriin denaro,realizzandosi così una volutadiminuzione favore dell' utente. ll Tale indirizzomotiva in relazionealt,utilizzoda parte delte banche dei sistemi telematlciche consentonodi registrareaddebiti ed accrediti in temporeale,dal che l'applicazione di unavalutadiversada quelladelladata operazionesi ivelerebbeprivadi giustificazione causale. Tuftavia, questo Giudice n'tiene preferibile l'orientamento che considera compatibile con l'esercizio dell'autonomiaprivata la previsione delle clausoledi valutafttizia, a condizioneche venganorispettatigli obblighidi trasparenzadetlatidalhrt. 117 comma6 T.U.B.per qualunquecondizione applicalaal rapporto. Vale, quindi, il medesimodiscorsofatto a propositodella misura degli interessie dellecommissionidi massimoscoperto:per il periodo23.4.1996 - 23.10.1996,nel riconteggiodovrà farsi nTerimentoall'effettivadata opèrazione,sia per.le movimentazioni in dare che in avere;menlre per il periodo successivo, pot€nno lrovare applicazione le valute previsle. contrattualmerìte 4. La causaandràpertanlorimessain istruttoriaper I'espletamento di CTU contabilein conformitàai criterisopraesposti. dell'art.I194 c.c. Nel quesitonon verràchiestoal CTUdi fareapplicazione (che pafiebbe infatti, questo ciudice ritiene di aderireall'orientamenfo ormai maggioritadonella più recente giurisprudenzadi merito) che considerainapplicabile la suddeiianormaalle rimeasesu contocorente, tn particolarein materiadi anaúocismo. delle rimesseex art. Innanzitutto,va detto che procedereall'imputazione 1194 cod. civ. significainficiarein radicel'operativitàdell'art. 1283 c.c., giacché tale procedurasi risolve nel sostenereche, per estingueregli interessipassivi,che maturanogiomo per giomo, verebbero utilizzatele poste attive del conlo corrente (o le aperturedi crèdito concessedalla bancaal cliènte).Se così fosse,però,nellamaggiorpartedei casi il debito di interessi verîebbe' immediatamenteestinto, il che conlraddice la giurisprudenza più recentedella Cassazionee in particolaredelle Sezioni Unite, che hanno individuatonel contenutodelle clausolecontrattualiin esame proprio la faltispecie degli interessianatocistici,conteggiatiin violazionedellanormadicui all'art.1283cod.civ. N,lavi è di più, perchéle rimessesul conto non si possonoconsiderare pagamenti,trattandosisemplicemente di annotazioni(cioè di registrazioni contabili), la rimessa non ha la funzione di esflnguerel,obbligazione debitorja,ma nell'ambitodel rapportodi contocorrenteha I'effettodel tutto diversodi modificarela quantitàdi monetadi cui il conentistapuò, ex art. 1852c.c.,d;sporrein qualsiasimomento. Del resto,non può omettersjdi rilevareche la formulazione dell'aft.1194(It debitore non può imputareil pagamentoal capitale,piuttostoche agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore") la rende inapplicabileal casodi specie;il meccanismoprevistodall'art.1194,infatti, presupponeI'imputazione da partedel debitorein contrastocon la volontà del creditore.ll corentista,cioè,non potrebbedichiarareche le sue rimesse vannoimputateal capitale,senzail consensodella banca.Ma qui il caso è esattamenteopposto: è la banca che prowede all'imputazionedella rjmessain conto capitale,addebitandopoi gli interessiscalari in sede di chiusuraperiodicadel conto. (cfr. Tribunaledi Mondovi17.2.2009n.701 Tribunale diTorino5.10.2007; Tribunale di Lecco,9.9.2002). 5, Tuttociò premesso,deveesseredichiaratala nullitàggîzialelCllqltratto in data25.1.198S di contocorrenten. 505153concluso at èr violezionedell'e!+ 1284 c.c nèlla , partein cui è previstala capitaiizzazone degliinteressie aisensi degliartt. 1348-1418c.c. per il periodoche va fino al 9.7j992 (data di entrata in vjgore della legge 15411992),nonché dell'art.4 della citata legge, poi trasfusonell'art.117 commaVl T.U.B.,per il periodosuccessivo,nellaparte in cui viene fatto rinvio agli usi per la determinazione della misuE degli interessi, delle spese, commissioni,e valute applicabili.Deve invece rjtenersiaccertatala pienavalidjtàdellapattuizionein data 23.10.1996,con eccezionedella capitalizzazione trimestraledegliinteressisino al 1.7,2000, nulla,fino a tale data,per contrastocon l'aft. l2U c.c. La causava pertantorimessain istruttoria ondeespleta.eCTU contabilenel rjspettodei principisoprafissati;la spesesarannooggettodi regolazionein sededi pronunciadefinitiva. P.O.M. ll Tíbunaledi Novarain composizione monocratica, nondefnitivamentepronuncrando, ognjdlversaistanza,eccezionee deduzionedisattesa, dichiara la nullita parziale.^delcoltrattodi conto correntejì. 505153 conclusoin data25.1.1989 tra ,la parte in cui prevedela capitalizzazione degli interessinonché nella parte in cui viene fatto rinvio agli usi per la determinazionedella e valuleapplicabili; misuradegliinteressi,dellespese,commissioni, dichiara la nulliÉ parziale dell'accordoin data 23.10.'1996in punto capitalizzazione degli interessisino all'entrak in vigoredella deliberaCICR L2.2000: rimette la causa in isfuttoria comeda separaiaordinanza; sDeseal definitivo. Cosìdecisoin Novara,il23 giugno2010. ll GiudiceUnico dott.ssa SimonaGAMBACORTA ""H;":'e/;/*Fe tlRlD''lNALl gl tloVARÀ Dcoositato in Cancell€ri uovaFa,[ ?4 Glu]alÙ /! IL GANC4UE sÍh.a. Plcl