REPUBBLICAITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALEDI NOVARA
SEZIONECIVILE
Giudicedott,ssaSimonaGAMBACORTA
in funzionedi ciudice Unico
pronunciatola seguente
SENTFNTA
MOTIVIDELLA DECISIONE
l. La presentesenlenzaviene redattasenza la concisaesDosizione
dello
svolgimentodel processoe con motivazioneconsistentenella succinla
esposizionedei fatti rilevantidelle c€usa e delle ragionigiuridichedella
decisione,anchecon riferimentoa precedenticonformi,cosi come previslo
dagliartt. 132comma4 c.p.c.e 118disp.att. c.p.c..nefteslo infrodottodagti
artt. 45 e 53 della Legge n. 69 del 18.6,2009trattandosidi disposizioni
applicabiliancheai procedimenti
pendentiin primogradoalla datadientrata
in vigoredellaLegge4.7.2009ai sensidell'art.Sgcommall.
2. Preliminarmente,
non può trovareaccoglimenfoI'istanzadi sospensione
del processoavanzalada parteattricein consjderazione
della pendenzadel
giudiziodiappelloawerso la sentenzanon definjtivan. 571 de|26.6.2008.
Difettano,infatti,nel caso di specie,i requjsitirichiestidall'art.2Zg aomma
lV c.p.c., (in particolaremancaI'istanzaconcordedelle parti),ed è solo ai
sensi della citata normache può dispori la sospensionedel processoin
caso di appelloawerso una sentenzapaziale (cfr. in questosensoCass.
Sez. lll n. 8374del 24 agosto1998).
3. Nel merito, vista la sentenza non definitivan.571 del 26.6.2008
pronunciatadal precedenteciudice Istruttorein funzionedi GiudiceUnico.
con cui sono state decise l'eocezionedi prescrizionesollevatada parte
convenutae la domandarisarcitoría
formulatada parteaftrice,dovrannoqui
essere decise le ulteÍori domandeattoreeche sono cosl sintetjzzabili:1)
nullità per carenzadi paftuizionedegli addebitidi interessiultralegali;2)
nullitàper contmrietàa normaimperativadellacapitalizzazione
trimestrale
degli interessi;3) nullitàper carenzadi causae per mancanzadi pattuizione
degli addebitiper commissionidi massimoscoperto;4) nullitàper carenza
di causa e per mancanzadi pattuizionedell,applicazione
del meccanismo
'valuta
dellac.d.
fttizia".
E' opportunoquindi espore gli attualiorientamentidi questo Tribunalein
relazionea ciascunadellequestionievidenziate.
'tt
te
Come già osservafo nella sentenza parziale,la disciplina in tema d i
trasparenzabancaria (legge 15411992)
risultaconettamenteaPPlicata
partiredal 23.10.1996,
come si desumedal doc.2 di parte convenufa,
per acceftazionedalla società
lettera di fido del 23.10.1996sottoscrittia
cor.entistache cdntienepuntualeindicazionedelle condizioniapplicateal
di massimoscoperto,valutedi
rapportoin puntotassi debitori,commissioni
vefsamento,spese.
dei
Un oroblemadi nullitàoer mancanzadiforma scrittae di delerminabilità
tassi ultralegalisi.può porre,quindi,solo nel breve periododal 23.4.1996
(punto di partenzadell'analisicontabilesecondo quanto deciso con la
sentenzanondefinitiva)al 23-10.1996.
Sul punto,ftiene questoGiudiceche la pattuizionecontrattualecontenente
il rinvioaic.d. "usi piazza'per la determinazione
deitassi d'interesse(art.7
contrattodi contocorrenteprodottoda paúeconvenulacomedoc-7) debba
della disciplinasulla trasparenzabancariaai sensidel combinatodisposto
.a;.*'iìadrz#;;;.
; ;;";;; o'0"".,","r""io",if
aziendedi credito su piazza " non costituisconoun riferimentoiOoneoa I
del tassodi interesseconvènzionale. J
consentireI'oggettiva
determinabilita
Pertanto,il riconteggiodeve essereeffettuatosecondoi seguenticriteri:per
il periodoche va dal 23.4j996 al 23.10.1996dovràfarsi applicazionedel
tassodi interessequale previstodall'art.5 dellalegge 154192(oggi aft.117
comma 7 T.U.B| per il periodosuc@ssivoal 23.10.1996,la previsione
contrattualein pari data deve ritenersiesenteda ipotesidi nullitàai sensi
dell'indicatadisciplina,pertantonel riconteggiodovràfarsi applicazionedel
prevjsto.
tassodi interessecontrattualmente
2) Nullitàdellacaoitalizzazione
trimestrale
deqliinteressi.
Sulla dibattutaquestionedell'anatocismo,
l'orientamento
det Tribunaleè il /
seguenre.
Innanzitutto, questo Giudice intende uniformarsi all'orientamento
giurisprudènziale
inauguratocon le Sez. Un.del marzo1999che ha sancito
il
la nullitàdelleclausoleanatocisticheCome è noto, dopo il suddefto revircment e la declaratoria di
incostituzionalità
dell'af. 25 commalll d. lgs.3421199s,
si sono formatidue
diversi orientamentisulla sorte di clausole anatocìstichecontenute in
contrattistipulaliprima della deliberadel CICR 9.2.2000:1) secondouna
(
prima tesi tali clausole sono radicalmentenulle sulla scofa delle
argomentazionidelle Sezioni Unle che considera la capitalizzazlone
trimestraledegli interessiespress,one
di un uso negozialee non normativo;
aderendo a questa tesi, nel- ricalcolare gli interessi ai fini della
determinazionedelle somme indebitamenteDefceDitedalla banc€ andrà
esclusaqualsiasicapializzazione;2)un'altratesi, invece,ritieneche per i
contrattiarfe luglio2000gli interessivadanoriconteggiati
secondola regola
dellamedesimaperiodicita.
QuestoGiudìceintendeuniformarsialla tesi n. 1), in quanto,condividendo
I'indirizzoespressodalle SezioniUnite,primadell'intervento
legislativoche
ha modificatoI'aft. 12OT.U.in maiedabancariae creditiziae delladelibera
conseguenzacontra.iaal dispostodell'art.1283c-c
-
Inoltre,l'affermatanaturadi uso negozialee non normativode,laclausola
anatocisticaimpediscel'integrazionedel contrattoai sensi dell'art. 1374
c.c.: "Le clausole di un conttatto bancaio, che preveda la capitalizzazione
trimestrale degti interessidovuti dal ctiente, hanno fonte nelle c.d. norme
bancaie uniformi, le quali non costituiscono uso notmativo, ma uso
negoziale e, quindi, non danno luogo al fenomeno dell'insezione
automatica del contrafto ai sensi dell'a1t.1374 cod. civ.'(cosl CASS. CIV
Sez.lfl, 13giugno2002,n.8M2).
L'insegnamentodella SupremaCorte in materiadi càpitalizzazione
degli
interèssi- è pacifico* non ha mai spesoparolain meritoa quellaannuale,
tuttavia non ha trascuratodi evidenziare,ollre che quella della disparità
paleseditrattamentofra le due partistipulanti,una secondaratiodecidendi,
costituÌtadalfafto che la capitalizzazione
implicala liquidazione
di interessi
anteriormenlealla loro scadenza,in violazionedi quantodispostodall'art.
1283c.c'.
"Nel caso di contratti stipulati dopo l'entnta in vigore della disposizionedi
cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1992 (trasfusapoi nel T.U. delle leggi in
materia bancaia e cteditizia di cui al D.Lgs. 1 seftembre 1993,n.385) che
vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si ivela nulla la previsione
contenuta nei contrafti di conto coÍente bancaio, avente ad oggelto la
I
capitalizzazionetrimestraledegli interessidovutidal clìente,giacché essa si
basa su di un mere uso negoziale e non su di una vera e ptopna nolma
consuetuclinariaed inteviene anteiomente alla scadenzadegli interessf'
(cosl CASS. ClV. Sez. I, 16 maizo t999, n. 1374;conformeCASS. ClV.
Sez. lll, sent. 25 febbraio2004, n. 3805,nel sensoche "Non si softraeal
divieto dell'anatocismo, dettato dall'aft. 1283 cod. civ., I'apposita
convenzione che, stipulata successivamentead un contrafto di garanzia e
îelativa alle obbligazionideivanti da quel rappofto,preveda I'obbligoper la
pafte debitrice di conispondere anche gli interessi sugli interessi che
matureranno in futuro. in quanto è idonea a sottnrsi a tale divieto solo la
convenzione che sia stata stipulata successivamentealla scadenza degli
lrteress/';conformein moiivazione,
CASS.clv. Sez. lll,'13 dicembre2002,
n. 17813).
It
Non pare dubbioche lale ratiodecidendi,peraltroimpostadallaletteradella
legge, valga per l'anatocismoin sé e per sé considerato,e del tutto
indipendentemente
dal periododi liquidazione
di esso.
Ed allora sulla base di essa,oualsiasiclausolacontrattualeanatocistica
plqE_lrey9ltivarnenteJ_rylla_9_!9n
è i9y!!9,9l9qeggpttatizzeztye
degliinteressi.
Pertanfo, nel riconteggio,sino al 1' luglio 2000 dovrà essere eliminata
qualsiasicapitalizzazione
degliinteressi;per il periodosuccessivoall'entrala
in vigoredelladeliberaCICR9.2.2000,invece,dovràtroveràapplicazione
la
capifalizzazionedegli interessicon pari periodicitàcome effettuatodalla
bancasia per gli interessiattiviche per quellipassivi.
I
3) Nullitàoer carenzadi causae oer mancanzadi oattuizionedeqliaddebiti
oer commissionidi massjmoscoperto.
Con riferimenfoall'applicazione
di commissionidi massimoscoperto,come
è noto con questa espressionesi intendesolitamentequell'obbligazione
pecuniariarestitutoriaaggjuntiva,dovuta dal cliente bancario,allorchélo
stesso abbia utilizzato credito sforando il limite di fido concessogli
dall'istitutodi credito,ovveroquale remunerazione
dovulaper la messaa
disposizionedei fondia favoredel correntista.
E' aitresinoto come primadel recenteinterventonormativoattualocon la
legge n.2/2009, la CMS non era disciplinatadalla legge e si dibatteva
pertantodellavaliditàdi una siffattaclausolasottoil profilocausale.
Tuttavia, I'orientamentomaggiorifarioe che questo Giudice condivide,
afferma la compatibilitàdi detta clausolacon l'eserciziodell'autonomia
contrattualedelle parli, a condiztoneche le stesse abbiano previsto
e
espressamente
modalitàobieftivee criteriper assicurarnela conoscibilità
determinabilità(cfr. Tribunale di Torino 23.7.2003;Tribuanaledi Mbo
Valentia28.9.2005;Tribunaledi Mantova16.1-2004).
Tale indirizzoappaG maggiormentecondivisibileove si consideriche la
legittimareil ticorso a tale
citata legge n.2/2009 sembradetinitivamente
prestazioneaggiuntiva.
Pertanto,nel caso di specie,anche la commissione
di massimoscoperto,
come la misuradegli interessi,deve giudicarsidel tutto indetelminataper il
periodo23.4.1996- 23,10.'1996,
rispettoal qualela previsioneconlrattuale
vige.úepro temporerinvìaagli usi di piazza;pertanto,nel riconteggio,nulla
sarà dovutoa titolo di commissionidi massimoscopertoai sensi dell'art.
117 comma 6 T.U.B. per il periodo indicato,menlre, per il periodo
successivoaI23.10.1996,le CMSdovrannoesserecomputatenellamisura
contrattualmente
stabilita.
4) Nullità per carenza di causa e per mancanza di pattuizione
dell'aoplicazione
del meccanismodellac.d.'Valutafiftizia".
Parte attrice ha chiesto altresì la reslituzione di somine indebitamente
percepitein relazioneall'applicazione
dellac.d.'valutafittizia'.
Sul punto, è noto come parte della giurisprudenzadi merito si sia
pronunciatanel sensodellanullitàsoftoil profilocausaledi siffatteclausole,
in quantoconsideralenientealtroche un espedienteusatodalla bancapet
allungarc,appunlofitt2iamente,i giornisolaridel prestitodetl'tfente,quindi
un aumehtodegli interessidebitoriin favorc della banca per un periodo
temporalein cui non è stato èffetluatoalcunprestito:da qui la defoizione
alla concretadata-operazione,
correntedi valutafittiziain contrapposizione
al contrarioi giorniin cuí l'utentedepositail
la qua,esi realizzad€icurtando
degliinteressic.editoriin
denaro,realizzandosi
così una volutadiminuzione
favore dell' utente.
ll
Tale indirizzomotiva in relazionealt,utilizzoda parte delte banche dei
sistemi telematlciche consentonodi registrareaddebiti ed accrediti in
temporeale,dal che l'applicazione
di unavalutadiversada quelladelladata
operazionesi ivelerebbeprivadi giustificazione
causale.
Tuftavia, questo Giudice n'tiene preferibile l'orientamento che considera
compatibile con l'esercizio dell'autonomiaprivata la previsione delle
clausoledi valutafttizia, a condizioneche venganorispettatigli obblighidi
trasparenzadetlatidalhrt. 117 comma6 T.U.B.per qualunquecondizione
applicalaal rapporto.
Vale, quindi, il medesimodiscorsofatto a propositodella misura degli
interessie dellecommissionidi massimoscoperto:per il periodo23.4.1996
- 23.10.1996,nel riconteggiodovrà farsi nTerimentoall'effettivadata
opèrazione,sia per.le movimentazioni
in dare che in avere;menlre per il
periodo successivo, pot€nno lrovare applicazione le valute
previsle.
contrattualmerìte
4. La causaandràpertanlorimessain istruttoriaper I'espletamento
di CTU
contabilein conformitàai criterisopraesposti.
dell'art.I194 c.c.
Nel quesitonon verràchiestoal CTUdi fareapplicazione
(che pafiebbe
infatti, questo ciudice ritiene di aderireall'orientamenfo
ormai maggioritadonella più recente giurisprudenzadi merito) che
considerainapplicabile
la suddeiianormaalle rimeasesu contocorente, tn
particolarein materiadi anaúocismo.
delle rimesseex art.
Innanzitutto,va detto che procedereall'imputazione
1194 cod. civ. significainficiarein radicel'operativitàdell'art. 1283 c.c.,
giacché tale procedurasi risolve nel sostenereche, per estingueregli
interessipassivi,che maturanogiomo per giomo, verebbero utilizzatele
poste attive del conlo corrente (o le aperturedi crèdito concessedalla
bancaal cliènte).Se così fosse,però,nellamaggiorpartedei casi il debito
di interessi verîebbe' immediatamenteestinto, il che conlraddice la
giurisprudenza
più recentedella Cassazionee in particolaredelle Sezioni
Unite, che hanno individuatonel contenutodelle clausolecontrattualiin
esame proprio la faltispecie degli interessianatocistici,conteggiatiin
violazionedellanormadicui all'art.1283cod.civ.
N,lavi è di più, perchéle rimessesul conto non si possonoconsiderare
pagamenti,trattandosisemplicemente
di annotazioni(cioè di registrazioni
contabili), la rimessa non ha la funzione di esflnguerel,obbligazione
debitorja,ma nell'ambitodel rapportodi contocorrenteha I'effettodel tutto
diversodi modificarela quantitàdi monetadi cui il conentistapuò, ex art.
1852c.c.,d;sporrein qualsiasimomento.
Del resto,non può omettersjdi rilevareche la formulazione
dell'aft.1194(It
debitore non può imputareil pagamentoal capitale,piuttostoche agli
interessi e alle spese, senza il consenso del creditore") la rende
inapplicabileal casodi specie;il meccanismoprevistodall'art.1194,infatti,
presupponeI'imputazione
da partedel debitorein contrastocon la volontà
del creditore.ll corentista,cioè,non potrebbedichiarareche le sue rimesse
vannoimputateal capitale,senzail consensodella banca.Ma qui il caso è
esattamenteopposto: è la banca che prowede all'imputazionedella
rjmessain conto capitale,addebitandopoi gli interessiscalari in sede di
chiusuraperiodicadel conto. (cfr. Tribunaledi Mondovi17.2.2009n.701
Tribunale
diTorino5.10.2007;
Tribunale
di Lecco,9.9.2002).
5, Tuttociò premesso,deveesseredichiaratala nullitàggîzialelCllqltratto
in data25.1.198S
di contocorrenten. 505153concluso
at
èr violezionedell'e!+ 1284 c.c nèlla
,
partein cui è previstala capitaiizzazone
degliinteressie aisensi degliartt.
1348-1418c.c. per il periodoche va fino al 9.7j992 (data di entrata in
vjgore della legge 15411992),nonché dell'art.4 della citata legge, poi
trasfusonell'art.117 commaVl T.U.B.,per il periodosuccessivo,nellaparte
in cui viene fatto rinvio agli usi per la determinazione
della misuE degli
interessi, delle spese, commissioni,e valute applicabili.Deve invece
rjtenersiaccertatala pienavalidjtàdellapattuizionein data 23.10.1996,con
eccezionedella capitalizzazione
trimestraledegliinteressisino al 1.7,2000,
nulla,fino a tale data,per contrastocon l'aft. l2U c.c.
La causava pertantorimessain istruttoria
ondeespleta.eCTU contabilenel
rjspettodei principisoprafissati;la spesesarannooggettodi regolazionein
sededi pronunciadefinitiva.
P.O.M.
ll Tíbunaledi Novarain composizione
monocratica,
nondefnitivamentepronuncrando,
ognjdlversaistanza,eccezionee deduzionedisattesa,
dichiara la nullita parziale.^delcoltrattodi conto correntejì. 505153
conclusoin data25.1.1989
tra
,la parte in cui prevedela capitalizzazione
degli interessinonché
nella parte in cui viene fatto rinvio agli usi per la determinazionedella
e valuleapplicabili;
misuradegliinteressi,dellespese,commissioni,
dichiara la nulliÉ parziale dell'accordoin data 23.10.'1996in punto
capitalizzazione
degli interessisino all'entrak in vigoredella deliberaCICR
L2.2000:
rimette la causa in isfuttoria comeda separaiaordinanza;
sDeseal definitivo.
Cosìdecisoin Novara,il23 giugno2010.
ll GiudiceUnico
dott.ssa SimonaGAMBACORTA
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Dcoositato in Cancell€ri
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