CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI
EX ART. 39, COMMA 12,
D.L. n. 98/2011
Il D.L. n. 98/2011, all’art. 39, comma 12, reintroduce il condono delle liti
fiscali pendenti.
Il contribuente può risolvere le proprie controversie con il
Fisco:
di valore non superiore a 20.000 €;
in cui è parte l’Agenzia delle Entrate;
Pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle
Commissioni Tributarie o al Giudice ordinario, in ogni grado
del giudizio ed anche a seguito di rinvio.
La definizione avviene con il versamento, in un’ unica
soluzione, di una somma commisurata
Al valore della
lite
All’esito della lite
(alle
pronunce
giurisdizionali rese
in riferimento alla
stessa)
OBIETTIVO DEL NUOVO ISTITUTO
Ridurre
le
pendenze
giudiziarie
di
valore
limitato
(20.000
€)
consentendo
alle
Commissioni Tributarie di
concentrarsi su pendenze
di valore superiore.
Il Legislatore della Manovra rinvia all’art. 16, Legge 27/12/02, n. 289, per la
disciplina degli aspetti fondamentali del nuovo istituto,con alcune modifiche e
specificazioni:
Versamento delle somme dovute in un’unica soluzione entro il 30/11/2011;
Presentazione della domanda di definizione agevolata entro il 31/03/2012
(cadendo di sabato il termine è prorogato al 02/04/2012);
L’Ufficio, dopo aver riscontrato l’integrale pagamento di quanto dovuto, sulla base di
Un sommario controllo sulla definibilità della lite, dispone, senza necessità di specifica
istanza, la sospensione della riscossione dei ruoli;
Sospensione fino al 30/06/2012 delle liti definibili, dei termini di proposizione dei
ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per Cassazione, controricorsi, ricorsi in
riassunzione e termini per la costituzione in giudizio;
Comunicazione / notifica del diniego di definizione entro il 30/09/2012;
Determinazione con provvedimento del Direttore dell’ AE (emanato il 13/09/2011)
delle modalità di versamento (risoluzione 5 agosto 2011, n. 82/E) e di presentazione
della domanda.
LITI DEFINIBILI
D.L. n. 98/2011
LEGGE n. 289/02
Possono essere definite le controversie
pendenti alla data del 1° maggio, in cui è
parte l’AE , di valore non superiore a
20.000 €.
Non prevedeva alcun limite quantitativo:
potevano essere oggetto di definizione
tutte le controversie fiscali pendenti
senza alcun limite di valore.
La controversia è pendente se alla data
del 1° maggio è stata effettuata la notifica
del ricorso e se non è intervenuta
pronuncia giurisdizionale definitiva
prima dell’entrata in vigore del D.L.
98/2011 (5/07/2011).
Potevano essere definite anche le “liti
potenziali” (avvisi di accertamento non
impugnati per cui era ancora possibile la
presentazione del ricorso).
Possono essere definite le pendenze con
l’AE (ma non con l’Agenzia delle
Dogane, del Territorio, del Demanio o
quelle in cui sono parti gli Enti locali,
previdenziali o assistenziali).
Potevano essere definite tutte le liti in cui
era parte l’Amministrazione Finanziaria
dello Stato.
NOZIONE DI VALORE DELLA LITE
(Rinvio ex art. 16, comma 3, lettera c), L. 289/2002)
1. Il coacervo delle imposte oggetto di contestazione
in 1° grado al netto di interessi, indennità di mora
e sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate
con separato provvedimento.
2. L’importo della sanzione :
- per cause riguardanti esclusivamente un
atto di irrogazione di sanzione
collegata al tributo accertato non
oggetto di contestazione ;
3. L’importo della sanzione :
- Nel caso di sanzioni non collegate al
tributo (comminate nell’atto di
accertamento) il valore della lite è
dato dalla somma delle imposte e delle
sanzioni non collegate al tributo.
Esempio
Il contribuente riceve la notifica di un avviso di accertamento con cui sono state
accertate le seguenti maggiori imposte:
IRPEF
IRAP
IVA
12.000 €
6.000 €
4.000 €
Se il contribuente presenta ricorso contestando la pretesa dell’Ufficio con
riferimento ai 3 diversi tributi non sarà possibile beneficiare della definizione
(essendo il valore della lite superiore a 20.000 euro).
Se, viceversa, si verificasse acquiescenza parziale (contestazione tramite ricorso
di due dei tre tributi accertati) sarebbe possibili fruire della sanatoria (perché il
valore della lite rientrerebbe nei 20.000 euro).
FATTISPECIE COMPRESE NELLA NOZIONE DI
LITE DEFINIBILE
1) PARZIALE ACQUIESCENZA NEI CONFRONTI DELL’ATTO IMPUGNATO
L’Ufficio richiede il pagamento del tributo e delle sanzioni amministrative ad
esso collegate con un provvedimento o con provvedimenti separati e il
contribuente presta acquiescenza al tributo richiesto contestando, in primo
grado, le sole sanzioni. L’importo dovuto per la definizione si calcola facendo
riferimento esclusivamente alle sanzioni contestate.
In caso, invece, di acquiescenza parziale sul tributo, l’importo dovuto per la
definizione si calcola sulla base dell’ammontare del tributo in contestazione in 1°
grado, esclusi interessi e sanzioni a esso riferiti.
FATTISPECIE COMPRESE NELLA NOZIONE DI
LITE DEFINIBILE
2) LITI
CONCERNENTI
COLLEGATE AL TRIBUTO
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
Ove con provvedimento separato siano state irrogate sanzioni collegate
a un tributo non più in contestazione, perché, ad esempio, la relativa
controversia autonomamente instaurata non è più pendente, è
possibile chiudere la lite avendo riguardo all’ammontare delle
sanzioni.
FATTISPECIE COMPRESE NELLA NOZIONE DI
LITE DEFINIBILE
3) LITI CONCERNENTI SANZIONI
COLLEGATE AL TRIBUTO
AMMINISTRATIVE
NON
Sono definibili le liti aventi ad oggetto atti di irrogazione delle
sanzioni non collegate al tributo. In tal caso, il valore della lite sarà
determinato con riferimento all’importo delle sanzioni de quibus.
FATTISPECIE ESCLUSE
1) DINIEGO E REVOCA DI AGEVOLAZIONI
La circolare dell’AE n. 48/E del 2011 ne esclude la definizione agevolata
perché in essa non si fa questione di un tributo preteso, in base al quale
determinare la somma dovuta.
DEROGA: Accertamento e contestuale richiesta anche del tributo o
maggior tributo o irrogazione di sanzioni da parte dell’Ufficio.
Si pensi, ad esempio, agli atti di recupero di crediti di imposta che
realizzano un’agevolazione fiscale indebitamente utilizzati (in quanto
rientranti nel novero degli “atti impositivi”).
FATTISPECIE ESCLUSE
2) AVVISI DI LIQUIDAZIONE E RUOLI
La circolare n. 48/E del 2011 ne esclude la definizione agevolata in considerazione
della natura di tali atti non riconducibili alla categoria degli atti impositivi in
quanto finalizzati alla riscossione dei tributi e degli accessori.
DEROGA: Tali atti sono suscettibili di definizione agevolata se assolvono anche
ad una funzione di accertamento oltre che di riscossione ovvero costituiscono il
primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa impositiva (la
circolare 48/E riconosce al contribuente la possibilità di avvalersi del condono
qualora abbia impugnato il ruolo, assumendo di non aver ricevuto una valida
notifica dell’atto di accertamento).
In particolare, i ruoli emessi a seguito della rettifica delle dichiarazioni in sede di
liquidazione e controllo formale (ex artt. 36-bis e 36-ter Dpr 600/73 e 54-bis Dpr
633/72)assolvono anche una funzione impositiva.
Esempio: riduzione o esclusione di deduzioni e detrazioni (ex art.
36-bis e 36-ter Dpr 600/73 o correzioni effettuate ai sensi dell’art.
54-bis Dpr 633/72).
FATTISPECIE ESCLUSE
3.1) OMESSO VERSAMENTO DI TRIBUTI
ORIENTAMENTO DELL’AE (circolare n. 48/E del 2011): non sono
suscettibili di definizione agevolata le liti concernenti l’omesso versamento
di tributi. In particolare, sono escluse quelle aventi ad oggetto i ruoli emessi
per imposte e ritenute indicate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta
nelle dichiarazioni presentate, ma non versate. Il recupero delle imposte
non versate non costituisce atto impositivo ma di mera riscossione di
quanto indicato dal contribuente in dichiarazione.
Nell’esclusione rientrano anche:
• l’ipotesi ex art. 36-bis, comma 2-bis, D.p.r. 600/73(controllo da parte dell’AF della
tempestiva effettuazione dei versamenti prima della presentazione della
dichiarazione da parte del contribuente o del sostituto d’imposta;
• omesso versamento dell’Irap dovuta dai lavoratori autonomi per ritenuta
insussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione;
• recupero di un credito proveniente dal precedente periodo di imposta per il quale
la dichiarazione risulta omessa.
FATTISPECIE ESCLUSE
3.1) OMESSO VERSAMENTO DI TRIBUTI
ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE
CONTRARIO
ALLA
DEFINIBILITA’: La Cassazione, con sentenze nn. 8621 del 06/04/2007 e 16827
del 20/06/2008, esclude la definizione delle liti aventi tale oggetto, trattandosi, in
tal caso, di provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati senza esercizio
di un potere discrezionale dell’Amministrazione (accertamento, rettifica,
applicazione di sanzioni).
Recentemente, la C.t.p di Reggio Emilia, con sentenza n. 155 del 20/09/2011 ha
escluso dalla definizione agevolata le liti aventi ad oggetto cartelle esattoriali
relative a ruoli emessi ai sensi dell’art 36-bis DPR 600/73, in quanto esse non
sono “atti impositivi”.
FATTISPECIE ESCLUSE
3.1) OMESSO VERSAMENTO DI TRIBUTI
ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE FAVOREVOLE ALLA
DEFINIBILITA’: La Cassazione con sentenze nn. 13204 del 09/06/2009 e 15548
del 02/07/2009 ha considerato definibili le liti aventi per oggetto cartelle di
pagamento riguardanti anche l’irrogazione delle sanzioni per omesso versamento
(essendoci, in tal caso esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione:
irrogazione di sanzioni, accertamento o rettifica) e quelle in cui “la cartella,
costituendo l’unico atto che consente al contribuente di mettere in discussione
la debenza del tributo, è atto di imposizione impugnabile per vizi propri della
cartella, di notifica ma anche per questioni attinenti all’esercizio del diritto da
parte dell’Amministrazione o attinenti al merito della pretesa fiscale (exceptio
soluti, errore di calcolo nella liquidazione o nei dati della dichiarazione su cui
questa si fonda)”.
FATTISPECIE ESCLUSE
4) LITI CHE HANNO GIA’ USUFRUITO
DEFINIZIONE AGEVOLATA
DI
UNA PRECEDENTE
Secondo l’orientamento dell’AE (circ. 48/E del
2011) non sono suscettibili di definizione
agevolata le liti aventi tale oggetto .
L’Orientamento dell’AE è condiviso anche dalla
Cassazione (sentenza n. 21328 del 03/10/2006:
“Il condono fiscale essendo un accertamento
straordinario o eccezionale, in deroga alle norme
generali ed ordinarie, di un rapporto giuridico
tributario, non è ammissibile, in mancanza di
un’esplicita disposizione legislativa,relativamente
a un altro condono…”)
NOZIONE DI LITE AUTONOMA
(Rinvio ex art. 16, comma 3, lett. b), L. n.
289/2002)
Per lite autonoma si intende quella relativa ad ogni
singolo avviso di accertamento, ad ogni
provvedimento di irrogazione delle sanzioni, ad
ogni altro atto di imposizione e comunque quella
relativa all’Invim.
NOZIONE DI LITE AUTONOMA
(Rinvio ex art. 16, comma 3, lett. b), L. n. 289/2002)
Esempio 1): l’AE notifica alla società Alfa (società di persone) un avviso di
accertamento con cui rettifica maggior reddito di impresa e, ai singoli soci, un
avviso di accertamento con cui recupera maggior reddito da partecipazione ai fini
Irpef . Entrambi gli atti vengono impugnati in Ctp. In questo caso, la lite instaurata
con riferimento all’atto di accertamento della società è indipendente rispetto a
quella relativa all’atto notificato al socio. Di conseguenza, la definizione della prima
lite non si estende alla seconda e viceversa.
Esempio 2): l’avviso di accertamento è stato notificato alla società Alfa ma non è
stato ancora notificato al socio. In tal caso, la definizione della controversia da
parte della società non impedisce all’AE di notificare l’atto ai singoli soci ai fini
Irpef, nel rispetto dei termini decadenziali previsti.
FATTISPECIE PARTICOLARI: RETTIFICA DI PERDITE
1) Definizione della lite senza affrancamento della
perdita:
• Ipotesi a): rettifica della perdita e conseguente
accertamento di maggiore imposta
Il valore della lite è dato dalla maggiore imposta
accertata.
ESEMPIO
Nell’anno di imposta 2008, la società Alfa dichiara un
perdita di 50.000 euro. L’Ufficio, con avviso di
accertamento, rettifica maggiori ricavi per 60.000
euro. Di conseguenza, disconosce tale perdita
totalmente e accerta un reddito imponibile di
10.000 euro.
Valore delle lite: 27,5%(aliquota Ires ) di 10.000 euro
N.B.: La perdita di 50.000 euro non potrà essere
utilizzata in compensazione dei redditi realizzati
negli anni successivi. Se già utilizzata, potrà essere
recuperata dall’Ufficio.
AFFRANCAMENTO
DELLA PERDITA:
pagamento
dell’imposta virtuale
applicata alla
differenza tra perdita
dichiarata e accertata,
al fine di utilizzare la
perdita dichiarata
nelle annualità
successive
FATTISPECIE PARTICOLARI: RETTIFICA DI PERDITE
1) Definizione della lite senza affrancamento della perdita:
• Ipotesi b) : Rettifica della perdita cui non consegue accertamento di
maggiore imposta
Il valore della lite è dato dalle sanzioni irrogate.
ESEMPIO
Nell’anno di imposta 2008, la società Alfa dichiara un perdita di 50.000 euro.
L’Ufficio, con avviso di accertamento, rettifica la perdita riducendola a 30.000
euro e irroga sanzioni per 10.000 euro.
Valore della lite: 10.000 euro (solo sanzioni).
N.B.: La perdita di 50.000 euro non potrà essere utilizzata in compensazione
dei redditi realizzati negli anni successivi. Se già utilizzata, potrà essere
recuperata dall’Ufficio.
FATTISPECIE PARTICOLARI: RETTIFICA DI PERDITE
2) Definizione della lite con affrancamento della perdita:
• Ipotesi a): rettifica della perdita e conseguente maggiore imponibile o
maggiori imposte accertate
Il valore della lite è dato dalla somma tra maggiori imposte accertate e
l’imposta virtuale commisurata all’ammontare delle perdite in
contestazione.
ESEMPIO
La società Alfa ha dichiarato, per l’anno 2008, una perdita di 50.000 euro che
utilizzerà in diminuzione dell’imponibile relativo al 2009. L’ufficio, con atto
di accertamento per il 2008, rettifica i ricavi per 60.000 euro. Quindi,
disconosce la perdita interamente (50.000 euro) e accerta un maggior
reddito di 10.000 euro.
Valore della lite: maggiore imposta accertata + imposta virtuale (10.000 euro X
27,5%+ 50.000 euro X 27,5%)
N.B: Il contribuente può utilizzare la perdita in diminuzione del reddito
dichiarato nelle annualità successive.
FATTISPECIE PARTICOLARI: RETTIFICA DI PERDITE
2) Definizione della lite con affrancamento della perdita:
• Ipotesi b): rettifica della perdita cui non consegue maggiore imponibile o maggiori
imposte accertate
Il valore della lite è dato dalla sola imposta virtuale (applicazione dell’aliquota vigente
per il periodo di imposta accertato all’importo risultante dalla differenza tra
perdita dichiarata e accertata).
ESEMPIO
La società Alfa ha dichiarato, per l’anno 2007, una perdita di 50.000 euro che utilizza
totalmente in diminuzione dell’imponibile relativo al 2008 (reddito imponibile nel
2008 è zero). L’ufficio per il 2007 disconosce interamente la perdita dichiarata
(50.000 euro). Per il 2008 accerta un reddito imponibile di 70.000 euro derivante dal
disconoscimento della perdita utilizzata in compensazione e dall’accertamento di un
maggior reddito pari a 20.000 euro.
Il contribuente può :
• Chiudere la lite relativa all’anno 2007;
• Chiudere la lite relativa all’anno 2008.
FATTISPECIE PARTICOLARI: RETTIFICA DI PERDITE
•Se il contribuente decide di chiudere la lite relativa al 2007 con affrancamento della
perdita, il valore della lite sarà dato dalla sola “imposta virtuale” (applicazione
dell’aliquota vigente per il periodo di imposta accertato all’importo risultante dalla
differenza tra perdita dichiarata e accertata: nell’esempio: 33% di 50.000 euro =
16.500 euro). Non essendo intervenuta, alla data di presentazione dell’istanza, alcuna
pronuncia giurisdizionale, il contribuente dovrà pagare per il condono 4.950 euro(il
30% del valore della lite).
Per la lite relativa all’anno 2008 è opportuno che il contribuente presenti istanza di
C.M.C. parziale (limitata alla perdita) per evitare di pagare due volte l’imposta
virtuale. La lite proseguirà per la parte relativa al maggior reddito accertato (20.000
euro) o potrà essere definita ex art. 39 D.L. 98/2011 pagando l’imposta effettiva sul
maggior reddito accertato (1.650 euro). In tale ultimo caso, il contribuente chiuderà
entrambe le liti (2007 e 2008) con il pagamento di 6.600 euro.
•Se il contribuente decide di chiudere la lite relativa al 2008, il contribuente
pagherà il 30% (non essendoci pronuncia) del valore della lite (19.250 euro- il
27,5% di 70.000 euro-)ovvero 5.775 euro. Anche in questo caso, per la lite relativa al
2007, è opportuno che il contribuente presenti istanza di C.M.C. totale.
La prima scelta è la più conveniente per il contribuente
FATTISPECIE PARTICOLARI: CONTROVERSIE
RIGUARDANTI PIU’ SOGGETTI
IPOTESI A): PENDENZA DI UN’UNICA LITE IN CUI TUTTI GLI
INTERESSATI SONO COSTITUITI (RICORSO COLLETTIVO)
La lite è unica e la definizione della lite da parte di un interessato produce
automaticamente l’estinzione delle controversie riguardanti gli altri interessati.
IPOTESI B): PENDENZA DI LITI DISTINTE AVENTI PER OGGETTO LO
STESSO ATTO E INSTAURATE SEPARATAMENTE DA TUTTI GLI
INTERESSATI
Vi sono più liti fiscali ma la definizione da parte di uno degli interessati comporta
l’estinzione delle controversie relative agli altri.
IPOTESI C): RICORSO PRESENTATO SOLO DA ALCUNI DEGLI
INTERESSATI
In tal caso, la pretesa dell’Amministrazione si è resa definitiva solo nei confronti di
uno o più soggetti interessati dall’atto impugnato. La definizione da parte di uno
degli interessati impedisce all’Amministrazione di esercitare ulteriori azioni nei
confronti degli altri.
SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE
(Rinvio ex art.16, comma 1, L. 289/2002)
Se il valore della lite non è
superiore a 2.000 euro
150,00 euro
10% se è soccombente l’AE
nell’ultima/unica pronuncia
giurisdizionale resa
Se il valore della lite è
superiore a 2.000 euro
N.B.: Rileva la situazione alla data
di presentazione della domanda di
definizione
50% se è soccombente il
contribuente
nell’ultima/unica pronuncia
giurisdizionale resa
30% se, alla data di
presentazione
della
domanda, non c’è alcuna
pronuncia giurisdizionale
SOCCOMBENZA PARZIALE (L’ULTIMA/UNICA PRONUNCIA
RESA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
DEFINIZIONE
NON
ACCOGLIE
INTEGRALMENTE
LE
RICHIESTE DELLA PARTE)
Si applicano entrambe le percentuali:
 del 10% sulla parte in cui è soccombente l’AE
 del 50% sulla parte in cui è soccombente il contribuente
MODALITA’ E TERMINE DI PAGAMENTO
Le somme dovute per la chiusura della
lite devono essere versate in un’unica
soluzione entro il 30/11/2011
N.B.: se le somme versate in pendenza di giudizio sono di ammontare
superiore a quanto dovuto per il condono:
 la definizione si perfeziona con la sola domanda
 la differenza non è rimborsabile eccetto il caso in cui l’AE è
soccombente e il valore della lite è superiore a 2.000 €
RIMBORSO DI SOMME GIA’ VERSATE IN PENDENZA
DI GIUDIZIO:ESEMPI
ESEMPIO A):
a)Il contribuente impugna avviso di accertamento recante maggiore imposta
per 10.000 €. A seguito di iscrizione provvisoria, paga 5.000 € di imposta +
interessi;
b)il processo si svolge in 1° grado e alla data di presentazione della domanda
di definizione non è intervenuta alcuna pronuncia giurisdizionale;
c)il contribuente, a seguito della definizione, dovrebbe pagare il 30% del
valore della lite (3.000 €); avendo già versato 6.000 € a titolo di iscrizione
provvisoria, risulta avere un credito di 3.000 € (importo derivante dallo
scomputo delle somme già versate in pendenza di giudizio);
d)L’eccedenza de qua non è recuperabile non essendoci la condizione per il
rimborso (soccombenza dell’A.F. nelle liti di valore superiore a 2.000 €).
RIMBORSO DI SOMME GIA’ VERSATE IN PENDENZA
DI GIUDIZIO: ESEMPI
ESEMPIO B):
a)Il contribuente impugna avviso di accertamento recante maggiore imposta
per 10.000 €. A seguito di iscrizione provvisoria, paga 5.000 € di imposta +
interessi;
b)il ricorso viene rigettato con sentenza dalla Ctp;
c)il contribuente a seguito di definizione dovrebbe pagare il 50% del valore
della lite (5.000 €); avendo già versato 6.000 € in pendenza di giudizio, risulta
avere un credito di 1.000 € (importo derivante dallo scomputo delle somme già
versate in pendenza di giudizio);
d)l’eccedenza de qua non è recuperabile non essendoci la condizione per il
rimborso (soccombenza dell’A.F. nelle liti di valore superiore a 2.000 €).
RIMBORSO DI SOMME GIA’ VERSATE IN PENDENZA
DI GIUDIZIO: ESEMPI
ESEMPIO C):
a)Il contribuente impugna avviso di accertamento recante maggiore imposta
per 10.000 €. A seguito di iscrizione provvisoria, paga 5.000 € di imposta +
interessi;
b)il ricorso viene accolto con sentenza dalla Ctp;
c)il contribuente a seguito di definizione dovrebbe pagare il 10% del valore
della lite (1.000 €); avendo già versato 6.000 € in pendenza di giudizio, risulta
avere un credito di 5.000 € (importo derivante dalla liquidazione della
sentenza a seguito dello scomputo delle somme già versate in pendenza di
giudizio);
d)l’eccedenza de qua è recuperabile essendoci la condizione per il rimborso
(soccombenza dell’A.F. nelle liti di valore superiore a 2.000 €).
OMESSO VERSAMENTO E ERRORE SCUSABILE
L’omesso versamento dell’ importo dovuto nei termini previsti
comporta l’inefficacia della sanatoria
ERRORE SCUSABILE
L’errore può ritenersi scusabile nel caso in
cui il soggetto abbia osservato una normale
diligenza nella determinazione del valore
della lite e nel calcolo degli importi dovuti
(rinvio ex art. 16, comma
9, L. 289/2002)
Ove riconosca la scusabilità
dell’errore, l’Ufficio liquiderà il
maggiore importo dovuto e inviterà il
contribuente a effettuare il versamento
integrativo entro 30 giorni dalla
ricezione della comunicazione. In caso
di mancata regolarizzazione l’Ufficio
procederà al diniego della definizione
PROFILI PROCEDURALI
Il contribuente paga le somme dovute entro il 30/11/2011
Il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio presenta la
domanda di definizione entro il 02/04/2012 (C.f.r. Circ. n. 48/E del 2011)
tramite: servizio Internet (Fisconline); uno qualsiasi degli Uffici territoriali
delle Direzioni provinciali dell’AE; intermediari autorizzati
Le liti definibili sono sospese dal 6/07/2011 fino al 30/06/2012 (eccetto
richiesta di trattazione scritta o orale)
Gli uffici competenti trasmettono entro il 15/07/2012 l’elenco delle liti per
cui è stata presentata l’istanza di definizione agevolata
Tali liti restano sospese fino al 30/09/2012 (la sospensione del giudizio non
sospende l’efficacia esecutiva dell’atto impugnato)
Deposito della comunicazione dell’ufficio, attestante la regolarità della domanda di
definizione e il pagamento integrale di quanto dovuto, entro il 30/09/2012 (effetto della
comunicazione: estinzione del giudizio per cessata materia del contendere)
POSSIBILI ESITI
Accoglimento
dell’istanza
di
definizione da parte dell’ufficio
Estinzione del giudizio (a seguito
di deposito della comunicazione
da parte dell’ufficio)
Non accoglimento dell’istanza
definizione da parte dell’ufficio
di
Il diniego costituisce atto impugnabile:
• deve essere notificato al contribuente entro il
30/09/2012
• deve essere comunicato alla segreteria della
CT o Cancelleria del Tribunale o della Corte
d’Appello presso i quali la lite è pendente
entro il 30/09/2012
N.B.: Se viene meno il presupposto del
versamento, la domanda di definizione non si
perfeziona e le somme pagate sono rimborsate se il
provvedimento di diniego non sia stato impugnato
e non pendano più i termini per impugnarlo.
Scarica

La chiusura delle liti fiscali pendenti (slides powerpoint)