* A cura dell'Ufficio Stampa
CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
Presidente: F. Castiglione Morelli - Relatore: G. De Sanctis
FATTO
Con la citata ordinanza n. 168/2004/A del 16 dicembre 2004, la Sezione Seconda
giurisdizionale centrale di appello di questa Corte ha sottoposto a queste SS.RR., ai sensi
dell'art. 1, comma settimo, del D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito nella L. 14
gennaio 1994 n. 19, la seguente questione di massima: "Se il militare in servizio
permanente o continuativo che cessi dal servizio senza aver conseguito il diritto
alla pensione ordinaria, ma con diritto alla pensione privilegiata prevista dall'art.
67 del D.P.R. n. 1092 del 1973, abbia anche diritto alla costituzione della posizione
assicurativa prevista dall'art. 124 dello stesso D.P.R. ”
La suddetta centrale Sezione di appello ha premesso che con sentenza n. 745/2003 la
Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio aveva riconosciuto il diritto del Sig. V.C., già
titolare di pensione privilegiata ordinaria, alla costituzione in suo favore della posizione
assicurativa INPS, a cura del Ministero della Difesa per il periodo di servizio prestato
nell'Arma dei Carabinieri dal 10 ottobre 1966 al 7 ottobre 1976.
Con l'appello, il Ministero aveva, invece, sostenuto che nel sistema delineato dal D.P.R. n.
1092 del 1973 è esclusa la possibilità di una doppia valutazione a fini pensionistici di uno
stesso servizio.
Con memorie difensive depositate il 24 febbraio ed il 29 ottobre 2004, il difensore
dell'appellato, avv. Guerra, aveva in sintesi affermato che:
1) "la regola generale è che la costituzione della posizione assicurativa vada effettuata
d'ufficio e non a domanda (artt. 124 e 128) quando il militare non ha maturato i 15 anni di
servizio utile a pensione, fatta eccezione nell'ipotesi in cui il servizio precedentemente reso
debba essere riunito o ricongiunto al secondo, ovvero sia stato concesso l'assegno vitalizio a
carico del Fondo di Previdenza dei dipendenti statali";
2) "nessuna norma del D.P.R. n. 1092 del 1973 esclude la costituzione della posizione
assicurativa presso l'INPS nei confronti del titolare di pensione privilegiata";
3) "il periodo di servizio reso allo Stato dai cosiddetti percentualisti” costituisce solo il
"presupposto giuridico per il riconoscimento" della pensione privilegiata “che trova unico
titolo nell'infermità contratta in servizio e riconosciuta dipendente da causa di servizio";
4) “il trattamento economico privilegiato liquidato al militare che non ha acquisito il diritto
d'accesso alla pensione ordinaria, non è assolutamente pensione di quiescenza".
Poi, - oltre alla menzione della sentenza n. 301 del 10 giugno 2004 della Sezione terza
centrale di appello di questa Corte, di cui si dirà appresso - è stato ricordato che la Corte di
Cassazione ha più volte affermato (ad esempio con la recente sentenza della Sezione Lavoro
n. 12219 del 2004) che la pensione privilegiata “costituisce un trattamento pensionistico di
natura risarcitoria ed indennitaria e non già previdenziale”.
Tanto premesso, il giudice remittente ha fatto presente che una questione analoga a quella
presentata all'odierna udienza era stata già sottoposta, su richiesta della Sezione
giurisdizionale per la Lombardia, all'attenzione di queste Sezioni riunite, le quali con
sentenza n. 17/QM del 2003, hanno dichiarato l'inammissibilità della questione per vari
motivi e, tra questi, per l'insussistenza di un contrasto giurisprudenziale (tra le pronunce
delle Sezioni giurisdizionali regionali e quelle delle Sezioni di appello, le quali ultime avevano
"ricondotto su un binario univoco le differenze interpretative emerse in primo grado").
Senonchè, l'uniformità giurisprudenziale evidenziata nella citata sentenza di queste Sezioni
Riunite n. 17/QM/2003 (almeno a livello di sentenze di secondo grado) è successivamente
venuta meno.
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Infatti, da un lato, è intervenuta - nella dichiarata "rimeditazione del tema della discussione"
(già risolto univocamente nell'orientamento precedentemente seguito, nel senso
dell'ammissibilità della costituzione della posizione assicurativa INPS nel caso di fruizione
della pensione privilegiata ordinaria) - la Sezione Seconda di appello, la quale con sentenza
n. 239 del 7 luglio 2004 ha sottolineato come dalle disposizioni degli artt. 6, 39 e 124 del
D.P.R. n. 1092 del 1973 si evinca un principio - che peraltro ispira anche gli artt. 126, 127,
128, 131 e 132 dello stesso D.P.R. - “secondo cui il servizio prestato non può essere
valutato più di una volta”. E trattasi di un principio formulato in termini talmente lati e
perentori da non lasciare adito a deroghe che non siano espressamente previste dalla
legge".
La stessa citata sentenza n. 239 del 2004 ha inoltre ampiamente illustrato come nel sistema
delineato dal D.P.R. n. 1092 del 1973 il servizio prestato svolga "pur sempre un ruolo" - sia
per i cosiddetti "percentualisti" (art 67, commi 2 e 3) che per i cosiddetti "decimisti" (art 67
comma 4) - "nella determinazione dell'ammontare della pensione privilegiata ordinaria".
Inoltre, viene evidenziato come, secondo la "giurisprudenza delle Supreme magistrature"
debbano essere tenute "distinte le pensioni privilegiate normali dalle pensioni di guerra e
tabellari, essendo le prime legate al pregresso rapporto di impiego, sì da conservare (nei
limiti di operatività delle suindicate disposizioni) la natura di retribuzione differita, propria
delle pensioni normali e carattere reddituale e le seconde natura meramente risarcitoria".
Si è, d'altro lato, consolidato - con ciò venendo ad alimentare il contrasto giurisprudenziale
in secondo grado - l'orientamento in materia della Sezione Terza centrale, la quale con
sentenza n. 301 del 10 giugno 2004 ha escluso che "vi siano impedimenti alla costituzione
della posizione assicurativa" a favore di un militare della Guardia dì finanza congedato
"senza aver maturato il limite minimo di servizio utile e il riconoscimento del trattamento di
quiescenza normale", ma beneficiario della "pensione privilegiata prevista dall'art. 67 D.P.R.
29 dicembre 1973 n. 1092".
Ha, infine, considerato, il giudice remittente, di voler ribadire in primo luogo che il principio
generale del ne bis in idem delineato dagli artt. 6 e 39 del D.P.R. n. 1092 del 1973 esclude
che uno stesso servizio possa essere "comunque" - ovverosia, anche solo indirettamente,
come avviene quando concorre a formare la base pensionabile per una pensione privilegiata
- 'valutato" o "computato" due volte, a qualsiasi fine pensionistico.
Ha poi il detto giudice a quo sottolineato che natura esclusivamente indennitaria, non anche
almeno in parte retributiva è riconoscibile solo alle pensioni di guerra e alle pensioni
privilegiate cosiddette tabellari e che un accoglimento, nel giudizio, dell'appello proposto dal
Ministero della Difesa avrebbe l'effetto di ampliare l'ora evidenziato contrasto tra le Sezioni
centrali di appello, con ben prevedibili ripercussioni anche sulla giurisprudenza di primo
grado.
Con memoria depositata il 7 aprile 2004, l'avv. Guerra, per conto del suo assistito, ha
dedotto quanto segue.
Il Sig. C. non è assolutamente titolare di pensione ordinaria o di quiescenza" liquidata ai
sensi dell'art. 53 e segg. del T.U. 1092/73 (che giustifichi il ne bis in idem, vale a dire il
divieto di computo dello stesso servizio che ha dato luogo a pensione comune" in altro
successivo servizio da cui derivi altra pensione - artt. 6, 39, 131 e 132 dello stesso T.U.
1092/73) ma di pensione privilegiata di sesta categoria liquidata ex art. 67, secondo
comma, del predetto T.U.
Egli, come pensionato privilegiato, è un "percentualista" (trattamento economico su base
percentuale) e non un "decimista" ai sensi del quarto comma del predetto articolo (pensione
ordinaria di quiescenza aumentata del decimo), non avendo raggiunto il diritto d'accesso alla
pensione di quiescenza.
La pensione "privilegiata" (del percentualista) non è ostativa (quando il militare non ha
maturato i 15 anni di servizio utile a pensione) alla costituzione della posizione assicurativa
presso l'INPS e quindi alla valutazione del servizio stesso in altro successivo servizio il cui
rapporto previdenziale rientri nell'Assicurazione generale obbligatoria, valutazione alla quale
doveva e comunque deve provvedere d'ufficio il Ministero che ha concesso la pensione,
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senza che ne venga fatta esplicita domanda o si perda il diritto al trattamento economico
privilegiato.
La pensione corrisposta ex art. 67, secondo comma, del D.P.R. 1092/73 non ha natura
retributiva ma indennitaria ed anche se l'importo del trattamento viene determinato non in
base a tabelle (come per le tabellari), ma in base a percentuali decrescenti (che
costituiscono pur sempre una tabella) della paga o dello stipendio percepiti al momento del
congedo, l'emolumento retributivo preso come base assume rilievo ai soli fini del quantum
debeatur (dal 100 % della prima categoria al 30 % dell'ottava) e non modifica la natura del
trattamento stesso da indennitario a previdenziale.
La differenza tra pensionati privilegiati tabellari (militari di leva) e pensionati privilegiati
militari volontari e di carriera (che non abbiano raggiunto gli anni di servizio utili per
l'accesso alla pensione ordinaria) sta nel fatto che i militari di leva non hanno diritto alla
costituzione della posizione assicurativa perché la pensione privilegiata deriva da un
rapporto di servizio obbligatorio e non lavorativo, mentre gli altri, quali ex dipendenti hanno
diritto al predetto beneficio.
Ciò non significa però che entrambe le pensioni non abbiano identica natura indennitaria, a
nulla rilevando sia la riconosciuta esenzione fiscale delle prime (pensioni tabellari) (sentenza
387/89 della Corte Costituzionale) e non delle seconde, sia la diversa modalità di
determinazione del quantum (le prime in base a tabelle, le seconde in base a percentuali
decrescenti rapportate all'ultima paga o stipendio).
E, anche indipendentemente dalla natura indennitaria o risarcitoria della pensione percepita
dai cosiddetti percentualisti, va sottolineato che dal T.U. si ricava che il trattamento
pensionistico privilegiato “adempie alla fondamentale esigenza del neminem laedere sia per
il soldato astretto agli obblighi di leva sia per il militare in servizio volontario per un numero
di anni inferiore a quello minimo previsto per la pensione normale”.
Il C. soggiunge che non possono condividersi, relativamente all'incompatibilità della
pensione privilegiata del percentualista con la costituzione della posizione assicurativa, le
considerazioni svolte sia nella decisione n. 239/2004 della Sezione Seconda di appello, sia
nell'ordinanza di rimessione della questione, atteso che le norme ivi citate (artt. 6, 39, 131 e
132 del T.U. 1092/1973 relative al ne bis in idem) sono riferite soltanto alle pensioni normali
e al diritto d'opzione consentito al lavoratore in ipotesi di riunione e/o ricongiunzione di
servizi. Il lavoratore stesso, in tali ipotesi, deve rinunciare al trattamento pensionistico
ordinario comune per ottenere il computo degli stessi anni nel successivo servizio prestato a
favore dello stesso Stato o di altri Enti pubblici.
Il C. ha, poi, richiamato la recente giurisprudenza favorevole alla sua tesi, proveniente sia
dalla Sezione Terza di appello di questa Corte (n. 301 del 10 giugno 2004), sia della Corte di
cassazione (tra le altre, Sezione lavoro n. 12219 del 3 luglio 2004) la quale ultima ha
sempre ritenuto non retributiva e quindi non previdenziale la pensione privilegiata,
condannando l'INPS ai contributi figurativi a favore del militare anche per gli anni di
servizio militare eccedente quello di leva per i quali (ovviamente) il militare non abbia
maturato il diritto alla costituzione della posizione assicurativa, nel qual caso non
spetterebbero i "contributi figurativi" ma l'Amministrazione sarebbe tenuta a “costituire la
posizione assicurativa" presso l'INPS.
Al fine dell'accreditamento contributivo nelle ipotesi di cui sopra, la Cassazione si sarebbe
quindi più volte pronunciata nel senso che la pensione privilegiata dei militari volontari,
anche eccedente il servizio di leva obbligatorio (citato art. 67 commi 2 e 3) non è ostativa
all'accredito dei contributi figurativi che l'INPS, tenuto a riconoscere gratuitamente, su
domanda dell'interessato o d'ufficio, trattandosi di pensione risarcitoria (e non previdenziale)
che non dà luogo alla negazione del beneficio.
Conseguentemente, anche nella fattispecie all'esame (posizione del C. in servizio
continuativo e versante nelle condizioni di cui all'art. 124 del T.U. 1092/73, pensionato
privilegiato percentualista), questa Corte dovrebbe confermare la natura non previdenziale
della pensione stessa e pronunciare il diritto del militare alla costituzione della posizione
assicurativa con diritto al mantenimento della pensione privilegiata.
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In data 14 aprile 2005 il Procuratore Generale ha depositato le proprie conclusioni con le
quali ha ritenuto, in via preliminare, l'ammissibilità della questione, per essere ora insorto un
contrasto giurisprudenziale tra la Sezione Terza di appello e quella Seconda di appello (ed
anche nell'ambito di quest'ultima).
Nel merito, il P.G. osserva che - alla luce del divieto di duplicazione della valutazione dello
stesso periodo di attività lavorativa, nonché dei periodi di tempo comunque valutabili, nei
diversi ordinamenti previdenziali obbligatori (secondo un principio cardine della legislazione
pensionistica, derivante dal disposto degli artt. 6, 39, 41 e della legge 7 febbraio 1979 n. 29)
- la costituzione della posizione assicurativa postula non solo il mancato acquisto del diritto
alla pensione normale, ma anche il mancato conferimento di quella privilegiata ordinaria.
Questa, infatti, è ragguagliata, oltre che alla minore o maggiore gravità dell'infermità o
lesione, alla durata del servizio, con conseguente irrilevanza della distinzione tra natura
indennitaria della pensione privilegiata e natura retributiva di quella normale.
Ne consegue, secondo la Procura Generale, che la costituzione della posizione assicurativa
ex art. 124 può aver luogo soltanto nel caso in cui il dipendente cessi dal servizio senza aver
acquisito il diritto ad una pensione normale o privilegiata ordinaria, esclusa quella tabellare
(conferma di tale assunto sarebbe riscontrabile negli artt. 126, 127 e 128 T.U. 1092/1973).
Pertanto, la diversa soluzione emergente dalla meno recente giurisprudenza della Seconda
Sezione centrale, articolata sulla doppia previsione ex art. 67 della pensione privilegiata dei
“percentualisti” e dei “decimasti”, comporterebbe, da un lato, che il principio fissato
andrebbe applicato anche oltre i quindici anni utili per la pensione normale (posto che il
comma 2 dell'art. 67 riguarda anche i militari aventi tale maggiore anzianità), dall'altro, una
disparità di trattamento tra il pensionato con meno di quindici anni di servizio utile e quello
con poco più di quindici anni che, percependo una pensione di importo appena superiore,
non potrebbe ottenere lo stesso beneficio; ciò, senza tener conto dell'ulteriore
discriminazione che si creerebbe tra personale civile e personale militare, in quanto solo per
quest'ultimo, titolare di pensione privilegiata e con meno di quindici anni di servizio utile,
sarebbe possibile la costituzione della posizione assicurativa.
Il Procuratore Generale conclude, escludendo quindi che la posizione assicurativa debba
sempre essere consentita in caso di cessazione dal servizio senza aver acquisito il diritto alla
pensione normale per mancanza della necessaria anzianità di servizio e negando, altresì, che
il predetto beneficio debba essere concesso in caso di percezione di pensione privilegiata
ordinaria non tabellare.
All'odierna pubblica udienza, l'avv. Guerra ha espresso parere favorevole circa il punto
dell'ammissibilità della questione di massima per contrasto giurisprudenziale (anche se
qualche perplessità potrebbe sorgere dalla circostanza che la stessa questione è stata
sollevata dalla medesima Sezione Seconda di appello dopo la sola pronuncia contraria alle
varie altre precedenti della medesima) e per il resto ha confermato le sue precedenti
considerazioni, reiterando la richiesta di conferma del primo indirizzo giurisprudenziale della
Sezione Seconda e la richiesta di riconoscimento del diritto del C. alla costituzione di
posizione assicurativa, con pronuncia che tenga conto del disposto di cui all'art. 124 (ma
anche di quello dell'art. 128) del T.U. 1092/1973.
Il P.G., dal canto suo, si è anzitutto espresso per la sussistenza del contrasto
giurisprudenziale, il quale si sarebbe ulteriormente formato, tenuto conto dell'orientamento
manifestato dal Collegio remittente della questione de qua.
Ha, però, sollevato il problema del difetto di rilevanza e di conseguente inammissibilità della
questione, atteso che l'ordinanza di deferimento ha posto la questione di massima solo con
riferimento ai militari in servizio permanente o continuativo di cui all'art. 124, mentre nella
specie risulta che il C. ha prestato servizio nella diversa posizione di carabiniere raffermato e
quindi volontario.
Ed ancora, (incidendo anche tale argomentazione sulla questione della rilevanza), l'art. 5
della L. 29 gennaio 1992 n. 58 - che dispone l'obbligatorietà di iscrizione e di costituzione di
un'unica posizione assicurativa dell'intera situazione previdenziale singolarmente maturata
presso il Fondo pensioni per il personale addetto ai servizi di telefonia - è stato
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espressamente citato nel ricorso introduttivo (del giudizio di primo grado) dal C., in quanto,
dopo la cessazione dal servizio militare, egli è stato impiegato in quel settore. Senonchè
nulla risulta agli atti acquisiti dalle SS.RR. circa tale iscrizione, evidentemente alternativa a
quella dell'a.g.o., né sulle eventuali opzioni esercitabili ai sensi dei commi 4 del citato art. 5
e del precedente art. 4 e nulla dicono in proposito il giudice di primo grado e il remittente.
Quanto al merito, il P.G. ha, anch'egli, confermato le proprie considerazioni e conclusioni
scritte.
Considerato in
DIRITTO
1. - Affrontando il punto dell'ammissibilità della questione di massima, ritengono,
anzitutto, queste Sezioni Riunite che nella specie può convenirsi su tale ammissibilità, non
già sotto il profilo della sussistenza di un problema interpretativo di norme di particolare
complessità, tali da determinare difformi indirizzi giurisprudenziali, bensì in conseguenza del
contrasto giurisprudenziale ora effettivamente formatosi tra l'indirizzo precedente della
Sezione Seconda di appello (cfr sentenze nn. 134 del 30 aprile 1998, 167 del 9 giugno
1998; 362 del 5 dicembre 2002; 178 del 6 maggio 2003 e 47 del 2 febbraio 2004)
confermato dalla Sezione Terza di appello (cfr. sentenza n. 301 del 10 giugno 2004) e la
recente innovativa pronuncia della Sezione Seconda (n. 239/2004/A del 7 luglio 2004).
E siffatto contrasto, su un tema indubbiamente importante ed impegnativo, ben giustifica
l'intervento di queste Sezioni Riunite, mirante a finalità di uniformità interpretativa.
2. - Quanto alle questioni pregiudiziali sollevate in udienza dal P.G. (la prima, posizione
del C. di Carabiniere raffermato e quindi volontario a fronte, invece, della posizione di
militare in servizio permanente o continuativo espressamente contemplata nell'art. 124 T.U.
29 dicembre 1973 n. 1092 e, la seconda, impiego dello stesso C., dopo la cessazione dal
servizio militare, nel settore dei servizi di telefonia, con conseguente interessamento del
relativo Fondo pensioni), esse non possono essere prese in esame in questa sede, essendo
state le medesime già portate alla cognizione del Giudice di appello, il quale finora non ha
sollevato alcuna specifica problematica al riguardo.
Infatti, nel ricorso giurisdizionale avanzato presso la Sezione Lazio il C. aveva evidenziato la
sua posizione di Carabiniere raffermato dal 10 ottobre 1966 al 7 ottobre 1976 ed aveva
altresì evidenziato che dopo il servizio nei Carabinieri, per effetto del suo passaggio nel
settore dei servizi di telefonia, erano applicabili le disposizioni dell'art 5 L. 29 gennaio 1992
n. 58, sull'obbligatorietà di iscrizione e costituzione di un'unica posizione assicurativa
dell'intera situazione previdenziale singolarmente maturata presso il Fondo pensioni per il
personale suddetto.
Senonchè, il giudice di primo grado ha conclusivamente emesso la statuizione con la quale
ha riconosciuto il diritto del C. alla costituzione in suo favore della posizione assicurativa
INPS per il periodo di servizio prestato da Sottufficiale nell'Arma dei Carabinieri dal
10 ottobre 1966 al 7 ottobre 1976.
Il Giudice di appello,poi, nel rimettere a queste Sezioni Riunite la questione di massima con
la relativa ordinanza - pur mostrando di propendere per la fondatezza delle considerazioni
svolte, da ultimo con la citata sentenza n. 239 del 2004, dalla Sezione Seconda, ai fini
dell'esclusione del cumulo tra p.p.o. e costituzione della posizione assicurativa - ne ha finora
limitato il suo esame all'art. 124 T.U. cit. senza estenderlo al successivo art. 128 - che pure
costituiva questione sostanzialmente collegata alla prima e quindi senza affrontare le
specifiche e concrete circostanze che erano state evidenziate dal ricorrente.
Si soggiunge peraltro, quanto alla prima delle due suddette questioni, che il personale
dell'Arma dei Carabinieri (escluso dalla previsione dell'art. 128 comma 1 T.U. 1092/1973) e
quello degli altri Corpi di polizia militare, ancorché civili, rientrano ora tra i soggetti aventi la
possibilità di costituire la posizione assicurativa, avendo le rispettive leggi esteso al
personale ausiliario (volontari) di tali Corpi il trattamento economico e previdenziale del
personale permanente e continuativo.
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In particolare per l'Arma dei carabinieri, l'art. 21 comma 4 della L. 24 dicembre 1986 n. 958
ha esteso ai Carabinieri ausiliari, che cessino dal servizio senza aver acquisito il diritto a
pensione, il beneficio della costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione
assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e di superstiti.
3. - Il Collegio passa, quindi, all'esame del quesito posto, che è stato così formulato "Se il
militare in servizio permanente o continuativo che cessi dal servizio senza aver
conseguito il diritto alla pensione ordinaria, ma con diritto alla pensione
privilegiata prevista dall'art. 67 del D.P.R. n. 1092 del 1973, abbia anche diritto
alla costituzione della posizione assicurativa prevista dall'art. 124 dello stesso
D.P.R. ”.
La questione è stata sollevata con riferimento all'appello interposto dal Ministero della difesa
avverso la sentenza di primo grado della Sezione giurisdizionale per il Lazio, la quale aveva
riconosciuto al Sig. V.C. - titolare di pensione privilegiata ordinaria di VI categoria ma non
avente titolo alla pensione normale - il diritto alla costituzione della posizione assicurativa
presso l'INPS per il servizio prestato presso l'Arma dei Carabinieri, come raffermato, nel
periodo dall'ottobre 1966 all'ottobre 1976.
4. - Rammentano, anzitutto, queste Sezioni Riunite che la pensione dei dipendenti civili e
militari dello Stato costituisce un vero e proprio diritto patrimoniale autonomo, distinto dallo
stipendio, anche se è a questo commisurato.
La pensione è di due tipi: quella normale (distinta dalla pensione di guerra, dovuta ad un
evento straordinario e disciplinato da norme particolari) e quella privilegiata. Quest'ultima si
distingue, poi, in p.p. ordinaria (civile e militare) e p.p. cosiddetta “tabellare” (della quale
godono anche i soggetti che abbiano espletato il servizio militare obbligatorio di leva).
Il diritto alla pensione normale viene riconosciuto in presenza di due presupposti, l'uno
soggettivo (raggiungimento di una certa età; dimissioni dell'impiegato; inabilità alla
prestazione lavorativa a causa di infermità non dipendente da causa di servizio) e l'altro
oggettivo (durata del servizio prestato, il quale ultimo, perciò, non può essere in nessun
caso inferiore al minimo fissato dalla legge). Il servizio prestato rappresenta, dunque, una
condizione essenziale, un elemento costitutivo del diritto, non solo sotto il profilo della
determinazione quantitativa, ma anche sotto quello della sua insorgenza, dovendo la
pensione essere corrisposta in relazione agli anni di servizio prestato (ovvero, nel sistema
contributivo, in presenza di una contribuzione minima).
Nella pensione privilegiata ordinaria assumono preminente rilievo, almeno sotto il profilo
dell'insorgenza del diritto, la causa o la concausa efficiente e determinante, le quali
colleghino alla prestazione di servizio un fatto (ferita, lesione o infermità contratta)
generatore della morte ovvero delle menomazioni dell'integrità personale del dipendente,
che lo abbiano reso permanentemente inabile al servizio. Anche nel caso della p.p. ordinaria,
il servizio svolto viene, comunque, in rilievo e ciò si verifica sia per la sua durata (pur se
questa può essere brevissima in quanto coincidente col momento (una dies) in cui si sia
realizzato il fatto generatore sopra accennato), sia per il rapporto di causalità (che, come
detto, deve comunque esserci tra servizio ed evento dannoso), sia, infine, per la
determinazione quantitativa della pensione.
La pensione privilegiata ordinaria (per i dipendenti civili e militari) implica sempre la
cessazione del rapporto di impiego per inabilità permanente al servizio e si differenzia dal
trattamento privilegiato tabellare (vedasi il successivo punto 5.a) il quale, non essendo
esclusivamente connesso all'inabilità, è compatibile con l'attività di servizio e quindi non
implica la cessazione del rapporto di servizio.
5. - L'art. 67 T.U. cit. - al quale si riferisce espressamente il quesito posto - determina
specificamente la p.p. dei militari, diversamente da come previsto per il personale civile
(operaio e restante personale).
5. a) - Nel caso dei cosiddetti percentualisti (contemplati ai commi 2 e 3) tale pensione è
fissata in misura pari alla base pensionabile, nel caso di infermità o lesione ascrivibile alla
prima delle categorie della tabella A annessa alla L. 18 marzo 1968 n. 313 (e quindi con
attribuzione della pensione in base al periodo massimo valutabile, nel senso che il servizio
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per una fictio juris è supervalutato, con eventuale aggiunta del tempo occorrente a
raggiungere il limite massimo di valutabilità).
La pensione è, poi, fissata in misure percentuali decrescenti rispetto alla base pensionabile,
a seconda dell'ascrivibilità delle infermità o lesioni alle restanti categorie. Per le pensioni di
settima e ottava categoria è previsto (nei riguardi dei militari che non abbiano maturato
l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, ma abbiano prestato
almeno cinque anni di servizio effettivo) un aumento rispettivamente dello 0,20 % e dello
0,70 % della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, in tal modo venendosi a
stabilire una vera e propria graduazione della misura della p.p.o. in base alla maturata
anzianità di servizio.
Nel caso dei cosiddetti decimisti (contemplati al comma 4 dell'art.67), qualora sia stata
raggiunta l'anzianità di cui all'art. 52 comma 1 T.U. cit. (15 anni di servizio utile, di cui 12 di
servizio effettivo) la p.p.o. è liquidata nella misura prevista per la pensione normale
aumentata di un correttivo economico e cioè di un decimo, ove questo trattamento risulti più
favorevole di quello sopra indicato.
Giova qui anticipare (vedasi il successivo punto 8) e sottolineare che, in quest'ultima
evenienza, il dipendente che abbia raggiunto l'anzianità di servizio minima per il
riconoscimento della pensione normale e subisca per fatti di servizio una menomazione
dell'integrità personale, ha diritto non alla pensione normale, ma alla sola pensione
privilegiata, la quale assorbe l'importo della pensione normale e lo integra (in tal
senso cfr. Cass., Sez. lav., 27 gennaio 1993 n. 987) e viene a sostituire, eventualmente
anticipandolo, il trattamento di pensione normale (cfr. Corte cost., sent. 17 luglio 1981
n. 151).
Il comma 5 dell'art. 67 concerne la pensione privilegiata ordinaria “tabellare” (tab. n. 3
allegata al T.U. cit.), la quale spetta ai militari in servizio di leva ed ai militari e militarizzati
(caporali maggiori, caporali… ecc.), i quali abbiano subito una menomazione dell'integrità
personale invalidante.
5 b) - Nel caso dei “percentualisti” la p.p.o è liquidata, come detto, sempre con riferimento
alla base pensionabile (costituita ai sensi dell'art. 53 T.U. cit., dall'ultimo stipendio o paga
integralmente percepiti - che sono (quest'ultimi) un'entità economica commisurata alla
posizione terminale di stato - aumentati da taluni assegni), base che è quella prevista per
la pensione normale. Essa è correlata al rapporto di servizio ed alla durata di questo, nel
senso che subisce naturalmente variazioni in aumento col crescere dell'anzianità di servizio e
nel senso che essa ha inteso, in definitiva, valorizzare il servizio prestato.
Insomma, la p.p.o. ex art. 67 è ontologicamente la stessa, sia nel caso previsto dai commi
2 e 3 sia in quello di cui al successivo comma 4, non trovando essa stessa unico titolo
nell'infermità contratta in servizio e riconosciuta dipendente da causa di servizio, ma
essendo in tutti i casi calcolata, sia pure con diverse modalità, in rapporto alla base
pensionabile.
Invero, la previsione del comma 2 del citato art.67 va riferita non solo ai militari con meno
di 15 anni di servizio, ma anche a quelli che hanno acquisito o hanno superato tale
anzianità, ai quali ultimi il legislatore, proprio in ragione di tale requisito, ha dato la
possibilità di valutare due sistemi di calcolo differenti (in misura percentuale rispetto alla
base pensionabile, ovvero nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un
decimo) consentendo loro di optare per quello più favorevole.
La diversa soluzione adottata dal precedente orientamento della Seconda Sezione di appello
(cfr. sentenze n. 167 del 1998, pag 10 e n. 362/2002/A, pag. 7) secondo cui la costituzione
della posizione assicurativa sarebbe compatibile con la p.p. solo nei casi di cui ai commi 2 e
3 dell'art. 67, ma non anche del comma 4 (nel quale ultimo solamente si verifica il fatto che
la cessazione dal servizio avviene, comunque, dopo il compimento dell'anzianità utile per la
pensione ordinaria) introduce una incongrua differenziazione all'interno della stessa p.p.o
militare, in quanto verrebbero penalizzati proprio i dipendenti con maggiore anzianità di
servizio.
Peraltro, anche nell'estrema ipotesi in cui la menomazione dell'integrità personale coincida
7
con quel solo momento del servizio in cui esso è intervenuto, è la base pensionabile (sia
pure rapportata a quel minimo di prestazione) che viene in rilievo ai fini della
determinazione della pensione.
6. - L'art. 124 T.U. cit. - al quale pure si riferisce espressamente il quesito posto contempla, a favore del dipendente civile o del militare in servizio permanente o
continuativo che sia cessato dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per
mancanza della necessaria anzianità di servizio, la costituzione della posizione assicurativa
(e cioè il trasferimento dei contributi versati allo Stato) nell'assicurazione per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
La ratio del beneficio della posizione assicurativa - che risale all'articolo unico della L. 2
aprile 1958 n. 322 (sostanzialmente recepita nel T.U. cit.) ed agli artt. 57 e seguenti della L.
22 novembre 1962 n. 1646 (recante modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza
presso il Ministero del tesoro) - trae origine dall'esistenza di regimi previdenziali alternativi a
quello generale dell'assicurazione obbligatoria dell'Inps e risiede nell'esigenza di ricostruire
in quest'ultimo regime generale la posizione assicurativa del dipendente statale, qualora
nell'ordinamento previdenziale dello Stato non si verifichino i presupposti per il
conseguimento del diritto alla pensione.
Trattasi, in altri termini, dell'esigenza, chiaramente ispirata ad una finalità di tutela sociale,
che venga comunque assicurato un trattamento pensionistico al dipendente, il quale non
abbia raggiunto l'anzianità utile per il conseguimento della pensione. La previsione connessa
alla detta esigenza è cedevole qualora al dipendente sia stata conferita la pensione
privilegiata, facendo venir meno, di conseguenza, l'obbligo per lo Stato di assumere a suo
carico l'ulteriore onere, in aggiunta a quello relativo al pagamento della pensione
privilegiata, della costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps.
7. a - Il tenore letterale del ricordato art. 124 comma 1 - che menziona l'assenza del diritto
a pensione “per mancanza della necessaria anzianità di servizio” - sembrerebbe, a prima
vista, fare riferimento alla sola pensione normale, la quale, come già detto, è strettamente
collegata alla prescritta anzianità di servizio.
Senonchè, la locuzione va correttamente intesa come riferentesi sia alla pensione
normale sia a quella privilegiata ordinaria (non tabellare), la quale ultima, in
presenza dei relativi presupposti, sia stata riconosciuta e corrisposta, venendosi
essa in tal modo a sostituire a quella normale (vedansi i successivi punti 8 e 9).
Ancorche il successivo art. 126 - che prevede le cause di esclusione della costituzione della
posizione assicurativa - non contempli espressamente tra le medesime il possesso della
p.p.o. - argomento questo particolarmente sottolineato dai sostenitori della opposta tesi va, peraltro, rilevato che il detto articolo non contempla nemmeno il possesso della pensione
normale.
Ove, poi, si abbia riguardo al successivo art. 127 comma 1 T.U. cit. - che regola i casi di
annullamento della posizione assicurativa - rilevasi che a tale annullamento si deve far luogo
o quando il dipendente acquisisca titolo all'assegno vitalizio di cui alla lett. a dell'art. 126
(assegno a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti statali, ora soppresso dall'art. 5
comma 3 L. 29 aprile 1976 n. 177) o quando il dipendente assuma un altro servizio di cui
debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente (lett. b art. 126)
ovvero quando venga riconosciuta, in favore del dipendente o dei suoi superstiti, il diritto a
pensione.
Trattasi di situazioni, tutte, che si pongono in chiara alternativa e quindi sono in contrasto
con la costituzione della posizione assicurativa, non potendo essere riconsiderato il servizio
prestato, già utilizzato per il conseguimento dell'assegno vitalizio o per i periodi da riunire
(art. 112 T.U. cit.) o da ricongiungere (art. 113 T.U. cit.).
Inoltre osta, di per sé ed ontologicamente con la detta posizione assicurativa, la (a
quest'ultima) successiva insorgenza del riconoscimento del diritto a pensione (o
privilegiata o normale - ad esempio a seguito dell'esito favorevole di un contenzioso già
instaurato, ovvero, nel caso della pensione normale, per effetto della posteriore
valorizzazione di servizi effettivi non valutati in sede di congedo, quali ad es. i periodi
8
riscattati, che concorrono alla determinazione del periodo minimo, necessario per il
conseguimento del diritto pensionistico).
Peraltro, la conferma dell'impossibilità della doppia valutazione ai fini della costituzione della
posizione assicurativa è data anche dalla disposizione di cui all'art. 124 comma 2 T.U. cit.,
che dispone la detrazione dall'indennità una tantum dell'importo dei contributi da versarsi
all'INPS. Infatti, poiché tale indennità, conferita in luogo di pensione, non è cumulabile con
la costituzione della posizione assicurativa, ne consegue che anche il servizio prestato per
meno di 15 anni (o di 20, effettivo ed utile: artt 42 e 52, ovvero di 9 anni: art. 63, sempre
del T.U. cit.) non può in alcun modo essere pienamente valutato ai fini della costituzione in
parola.
A non diversa soluzione da quella sopra esposta si perviene per quel che concerne il
personale militare volontario contemplato nell'art. 128 T.U. cit., disposizione questa che non
fa altro che riaffermare le regole stabilite per il personale civile e militare in servizio
permanente o continuativo dagli artt. 124 e seguenti T.U. cit, nonché il principio del divieto
di doppia valutazione per uno stesso periodo di servizio.
7. b - Comunque, il Collegio tiene a rilevare che il rammentato art. 124, insieme con le altre
norme ricomprese nel Tit. VIII del T.U. cit., va considerato non già isolatamente bensì nel
contesto delle varie disposizioni, tutte concorrenti a delineare la filosofia cui il medesimo
T.U. è improntato in tema di trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato.
Tra le dette varie disposizioni, pertinenti per il caso qui in esame sono quelle dell'art. 6,
dell'art. 39 e dell'art. 41, le quali sono norme di carattere generale (e, come tali, non
limitate alle sole pensioni normali) e quindi di indistinta applicazione in tema di
determinazione del diritto di quiescenza, perché ricomprese, la prima, appunto tra le
“Disposizioni generali” (Parte I, Titolo I) e, le altre, tra le “Disposizioni comuni” (Parte I,
Titolo II - Servizi computabili - Capo V).
Le citate norme recano un principio fondamentale e di generale applicazione
nell'ordinamento delle pensioni dei dipendenti statali e cioè quello del divieto di doppia
valutazione di un periodo di attività o di un periodo di tempo o di un periodo di
servizio (salvo il caso di consentito cumulo di impieghi).
L'art. 6, infatti, precisa che “un periodo di attività lavorativa che sia valutabile ai fini di
quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base
all'ordinamento prescelto dall'interessato” e tale disposizione si applica “anche per i periodi
di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza”.
L'art. 39, d'altro canto, afferma che “un periodo di servizio, di cui sia prevista la
computabilità in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola
volta secondo la normativa più favorevole. E tale disposizione si applica “anche per i periodi
di tempo comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza”.
Conferma di quanto sopra viene dal disposto di cui all'art 41 comma 1, che vieta la
computabilità ai fini del trattamento di quiescenza statale dei periodi di servizio reso allo
Stato, che siano stati utili a determinare il trattamento pensionistico derivante da iscrizione
a diversi fondi di previdenza.
Giova, a questo punto precisare che il concetto di trattamento di quiescenza consiste in
una prestazione in denaro che la Pubblica amministrazione corrisponde al dipendente dopo la
cessazione dal servizio ed in tale concetto rientrano sia la pensione normale che quella
privilegiata ordinaria, in quanto ambedue si concretizzano in erogazioni di denaro a
carattere periodico e vitalizio. Pertanto, le su menzionate disposizioni di carattere generale
trovano applicazione nei casi di trattamento di quiescenza, come sopra definito.
8. - Da quanto sopra rilevato, deriva che la costituzione della posizione assicurativa di cui
all'art. 124 può aver luogo solo qualora il dipendente sia cessato dal servizio senza aver
acquisito il diritto sia ad una pensione normale che ad una pensione privilegiata ordinaria
(esclusa quella tabellare, per quel che si dirà al successivo punto 9), essendo il suddetto
istituto incompatibile con la percezione di un trattamento pensionistico sulla base degli stessi
periodi oggetto di versamento presso l'assicurazione generale obbligatoria.
9
Invero, da un lato, con l'attribuzione del beneficio di privilegio viene comunque
assicurato al dipendente un trattamento pensionistico (assorbente e sostitutivo
dell'importo della pensione normale, vedasi sopra n. 5) e, dall'altro,
nell'attribuzione medesima viene tenuto sempre conto, come elemento
determinativo, del servizio prestato.
Infatti, come già detto sopra al punto 5, la pensione privilegiata ordinaria viene calcolata in
rapporto, oltrechè all'entità della menomazione, alla base pensionabile che è correlata alla
durata del servizio.
La pensione privilegiata, anche se nasce da diverso presupposto, che potrebbe a
prima vista indurre a reclamarne il carattere indennitario o risarcitorio - mentre in
realtà ne determina la natura di “mera apparenza di indennizzo”, cfr. Corte cost.
sent. 23 gennaio 1962 n. 1 - è assimilata sotto molteplici aspetti alla pensione
normale (la quale ultima, pure, fa riferimento alla base pensionabile).
Già queste SS.RR. (cfr. sentenza n. 525/A del 27 gennaio 1987) hanno avuto modo di
puntualizzare che “l'infermità contratta per causa di servizio non fa sorgere un diritto a
pensione distinto e separato da quello che nasce dall'anzianità di servizio, ma soltanto ne
anticipa la realizzazione senz'attendere il compimento dei limiti di età e di servizio”. Con la
conseguenza che anche la p.p.o non tabellare assolve ad una funzione previdenziale (in tal
senso cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere 7 novembre 2001 n. 652/01).
In definitiva, la p.p.o tende non soltanto a rivalere l'impiegato di un danno connesso con la
perdita di ulteriori guadagni, ma anche e soprattutto ad annullare lo svantaggio
dell'anticipata cessazione dal servizio sul presupposto che la continuazione di questo avrebbe
consentito al dipendente, secondo l'id quod plerumque accidit, di raggiungere la massima
età pensionabile.
9. - La pensione privilegiata ordinaria viene, inoltre, ad assumere una connotazione
reddituale in quanto legata ad un preesistente rapporto lavorativo di dipendenza
volontariamente costituito e quindi anche al relativo trattamento economico
retributivo, di cui essa p.p.o. rappresenta la proiezione differita (cfr. Corte cost. n.
431 del 1996 e n. 387 del 1989). In altri termini, la p.p.o. è liquidata (quanto all'an) in
ragione della titolarità di un rapporto di attività assistito dalla quiescibilità a carico dello
Stato e (per quel che concerne il quantum) in ragione della durata del servizio prestato e,
quindi, è liquidata con riferimento alla base pensionabile prevista per la pensione normale.
Siffatta posizione è stata costantemente assunta dalla giurisprudenza delle Supreme
magistrature, la quale ha tenuto distinte la p.p.o, da un lato, e la p.p. tabellare spettante ai
militari in servizio di leva, dall'altro, (oltre alla pensione di guerra alla quale quest'ultima è
assimilabile) avendo detta pensione “tabellare” natura meramente risarcitoria della
menomazione (alla cui gravità essa è commisurata) subìta a causa della prestazione di leva
e cioè di un servizio non volontariamente assunto, ma prestato per obbligo legalmente
imposto (cfr. Corte costituzionale sent. n. 151 del 24 luglio 1981; ord. n. 373 del 4
novembre 1987 e sent. n. 387 in data 11 luglio 1989; Cass., Sez. lav., n. 987 del 1993 cit.;
Cass., III Sez., 27 marzo 2000 n. 3645 e 4 gennaio 2002 n. 64; Cons. Stato, parere n.
870/90 del 19 febbraio 1991; Corte dei conti, SS.RR., 27 gennaio 1998 n. 4/98/QM, che
richiama la precedente SS.RR., 27 gennaio 1987 n. 525/A/1987. Con quest'ultima, queste
Sezioni Riunite hanno riconosciuto alla p.p. tabellare “carattere di indennizzo per attività
legittima e non carattere propriamente risarcitorio, definizione quest'ultima che ha valore
solo se usata in contrapposizione agli ordinari crediti pensionistici, definiti remuneratori….,
ma è priva degli indispensabili presupposti dell'antigiuridicità del comportamento del
debitore e dell'integralità del ristoro del danno subito”.
Devesi, comunque, confermare che la p.p. tabellare corrisposta ai militari di leva (la cui
misura è ragguagliata non alla durata del servizio, ma solo alle categorie invalidanti,
secondo la tabella n. 3 annessa al T.U. cit.) prescinde, così come quella di guerra, dai periodi
di attività di servizio svolto dall'interessato e da ogni riferimento all'anzianità di servizio, non
avendo essa fondamento in un rapporto d'impiego o di lavoro con lo Stato, ma titolo
preminente nel principio di riconoscimento e solidarietà nei confronti di coloro che abbiano
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subito una menomazione fisica per aver adempiuto al dovere dello svolgimento del servizio
militare ex art. 52 Cost. (cfr. Cass. n. 987 del 1993 cit.).
10. - A conferma dell'assunto esposto sopra al punto 9, il Collegio rammenta che, stante il
principio generale dell'assoggettabilità ad imposizione tributaria della pensione, che
costituisce reddito da lavoro dipendente dell'interessato, anche la p. p. ordinaria è
soggetta all'Irpef per l'intero ammontare, ai sensi dell'art. 46 comma 2 D.P.R. 29
settembre 1973 n. 597 e, a partire dal 1 gennaio 1988, ai sensi dell'art. 46 comma 2 D.P.R.
22 dicembre 1986 n. 917 (“costituiscono redditi da lavoro dipendente anche le pensioni di
ogni genere”).
A tale principio può derogarsi solo con apposita disposizione di legge, come è stato previsto
per le pensioni di guerra dall'art. 34 comma 1 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (e poi
ribadito dall'art. 5 L. 8 agosto 1991 n. 261), pensioni alle quali, anche ai fini dell'esenzione
fiscale, sono equiparabili - dopo che con sentenza n. 387 del 1989 la Corte costituzionale ha
dichiarato parzialmente illegittimo il citato art. 34 - le p.p. militari tabellari, attribuite,
come già detto, ai militari per fatti invalidanti connessi alla prestazione obbligatoria del
servizio di leva. Vedansi per quanto sopra detto, Cass., Sez. V, 16 agosto 2002 n. 12392; 13
dicembre 2002 n. 17896 e 8 maggio 2003 n. 7004 ).
Diversamente, la p. p. o. dei cosiddetti “percentualisti” non gode del regime di esenzione
previsto dall'art. 34 (in tal senso, per p.p.o. a favore di Carabiniere, cfr. Cass., Sez. V, 28
maggio 2004 n. 10344).
11 - Il pubblico dipendente che abbia subìto un pregiudizio fisico (menomazione dell'integrità
fisica) per fatti comunque imputabili all'Amministrazione di appartenenza ovvero ad un suo
dipendente di cui la stessa debba rispondere, può adottare i vari rimedi che l'ordinamento gli
offre.
11.a Anzitutto egli può agire nella sede giudiziaria per il risarcimento del danno
subito (damnum iniuria datum), facendo valere le comuni regole della responsabilità
extracontrattuale aquiliana per illecito civile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., la quale è
fondata sul generalissimo principio del neminem laedere ed impone al soggetto che ha agito
con dolo o con colpa (in lege aquilia et culpa levissima venit) l'obbligo di risarcire il danno
ingiusto.
La ratio dell'azione è la sussistenza di un fatto illecito, da cui ha origine un'obbligazione di
natura civilistica, autonoma dal rapporto di pubblico impiego.
In tale sede il giudice (ordinario) deve assicurare l'integrale ristoro del danno al soggetto
leso, a siffatto ristoro essendo orientato il promovimento dell'azione civile, posto che l'attore
è titolare del diritto ad un risarcimento che copra il danno nella sua interezza e posto che,
nella materia pensionistica, il legislatore, nella sua insindacabile discrezionalità, ha previsto
che per infermità o lesioni di minore entità, non è consentito indennizzo, assegno o pensione
privilegiata ordinaria allorché quest'ultimi non rientrano nelle previsioni tabellari di classifica.
Affrontando il caso del militare che abbia subito menomazione dell'integrità fisica per la
quale concorrano il trattamento consistente nella pensione privilegiata (nella specie
“tabellare”) ed il risarcimento del danno spettante in base alle regole del codice civile, la
Suprema Corte, con recente sentenza (cfr. Sez. III., 13 maggio 2004 n. 9094) ha affermato
il seguente principio di diritto, e cioè che il giudice del merito, oltre ad assicurare l'integrale
ristoro, deve anche evitare che l'attore consegua un vantaggio economico superiore al danno
effettivamente subìto e che pertanto, quel giudice è tenuto a verificare se ed in quale misura
il risarcimento liquidato in base alle regole comuni sia cumulabile con l'erogazione della
pensione privilegiata. Conseguentemente, il giudice escluderà il cumulo del risarcimento
liquidato secondo le regole civilistiche e le somme corrisposte dall'Amministrazione, ove
risulti che il danno sia stato già integralmente coperto dalla pensione privilegiata ed
ammetterà, invece, il risarcimento nel caso in cui il danno liquidato risulti superiore al
trattamento erogato dall'Amministrazione e nei limiti della differenza.
Sul punto, queste SS. RR. soggiungono che il suddetto raffronto va fatto tenendo conto
oltrechè della pensione privilegiata ordinaria, anche degli altri benefici corrisposti
dall'Amministrazione (equo indennizzo; rendita per malattia professionale; rendita da
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invalidità derivante da infortunio sul lavoro; speciale indennità eventualmente
dovuta per le vittime del terrorismo, somme corrisposte all'interessato in
conseguenza di assicurazioni a carico dello Stato o di altra Pubblica
Amministrazione) ovvero da terzi (compagnia di assicurazione che abbia liquidato un
premio ovvero una rendita). Ritengono, peraltro queste SS.RR. che, nel caso in cui
l'interessato, per effetto dell'ottenimento dei suddetti benefici, abbia conseguito un ristoro
superiore al danno da lui effettivamente subìto, il giudice civile debba astenersi dal disporre
la restituzione della maggiore somma, atteso che del tutto incerta sarebbe l'individuazione
del soggetto destinatario del disposto recupero.
11.b Indipendentemente dal ricorso alla via giudiziaria, il cui esito è legato a tempi lunghi e
ad accertamenti non sempre facili (il dipendente dell'Amministrazione, che per errore abbia
cagionato un danno al terzo, risponde solo per dolo o colpa grave), il legislatore ha previsto
forme di sostegno economico (quali quelle sopra menzionate) liquidabili con
procedimenti certamente più agili e solleciti e tali forme non trovano la loro causa
giuridica nel danno ingiusto e nell'”iniuria”, bensì vengono corrisposte per un fatto lecito,
consistente nella prestazione eseguita nell'adempimento di un obbligo di servizio, ovvero
nella previa sottoscrizione di un contratto assicurativo.
In particolare, la concessione dell'equo indennizzo non costituisce una forma di intervento
assistenziale, bensì è una forma di ristoro (mediante corresponsione di una somma di
denaro una tantum) della menomazione o perdita dell'integrità psico-fisica derivata da
lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, atteso che la concessione del beneficio
economico è necessariamente subordinata al riconoscimento della detta dipendenza.
Siffatto beneficio è cumulabile con la successiva attribuzione della p.p.o., la quale, come
detto, costituisce un diritto patrimoniale riconosciuto per la cessazione del rapporto di lavoro
in conseguenza di un fatto invalidante che sia etiologicamente collegato alla prestazione di
servizio ordinariamente svolta a vantaggio dell'Amministrazione e quindi deriva da un fatto
lecito. Ma, in tal caso, l'art. 144 T.U. cit. prevede il recupero della metà dell'ammontare
dell'equo indennizzo liquidato, mediante trattenute mensili sulla pensione.
Va, inoltre, dedotto dall'equo indennizzo, quanto eventualmente percepito dall'impiegato in
virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione (art. 50 D.P.R.
3 maggio 1957 n. 686) e va, quindi, escluso il cumulo tra rendita per infortunio sul lavoro o
malattia professionale ed equo indennizzo.
Trattasi, quelle di cui sopra, di disposizioni ispirate alla ratio di mitigare la
confluenza in un unico soggetto di diritti originati da un medesimo evento e quindi
di vietare il cumulo di più provvidenze che conseguano ad uno stesso fatto
genetico.
12. - Conclusivamente, queste Sezioni Riunite, nel dare risposta negativa al quesito posto,
ritengono decisiva la circostanza che, in applicazione del generale principio enunciato sopra
al punto 6, i periodi di servizio svolti, che indubbiamente sono stati considerati e quindi
hanno avuto sicura rilevanza nella determinazione della p.p.o, non possono essere
nuovamente considerati come utili ai fini della costituzione della posizione assicurativa,
atteso che, in caso contrario, verrebbero appunto violate le norme di cui agli artt. 6 e 39
T.U. cit.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, pronunciando ai sensi dell'art. 1
comma 7 D.L. 15 novembre 1993 n. 453 convertito dalla L. 14 gennaio 1994 n. 19, risolve
la questione di massima - iscritta al n. 200/SR/QM del registro di segreteria e deferita con
l'ordinanza n. 168/2004/A del 16 dicembre 2004 della Sezione Seconda giurisdizionale
centrale di appello - nel senso che “il militare in servizio permanente o continuativo
che cessi dal servizio senza aver conseguito il diritto alla pensione ordinaria, ma
con diritto alla pensione privilegiata prevista dall'art. 67 del D.P.R. n. 1092 del
1973, non ha diritto alla costituzione della posizione assicurativa prevista dall'art.
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124 dello stesso D.P.R. ”
Dispone che, a cura della Segreteria, si provveda alla restituzione degli atti alla Sezione
Seconda centrale di appello, nonché alle comunicazioni di rito.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 27 aprile 2005.
Depositata in Segreteria il 17 giugno 2005
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Sentenza n. 2/2005/QM del 17 giugno 2005