GRUPPO CONSILIARE ROS@’2012
CONSIGLIERI: PIOTTO ALFIO, MENON ALESSANDRA,
NICHELE FLAVIO, GEREMIA CHIARA
Spett.le
DIREZIONE ATO RIFIUTI
VICENZA
Dir. Ing. MARIA PIA FERRETTI
Via
36100 VICENZA
e p.c. Spett.le
REGIONE VENETO
ASS.TO
Palazzo
Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia
Via
VENEZIA
Balbi
e p.c. Spett.li
SINDACO
ASS.TO LAVORI PUBBLICI
CAPIGRUPPO CONSILIARI
DEL COMUNE DI ROSA’
Piazza Serenissima
36027 ROSA’ (VI)
OSSERVAZIONI
AL PIANO D’AMBITO DEI RIFIUTI PROVINCIALE DI VICENZA
ADOTTATO DA ATO VICENZA R.U.
CON DELIBERA ASSEMBLEA D’AMBITO R.U. VICENZA N.4 DEL
15/10/2012
PUBBLICATA NEL BUR DEL VENETO N.90 DEL 02/11/2012
I sottoscritti PIOTTO ALFIO, nato a Cittadella (PD) il 22/09/67 e residente a Rosà
(VI), Via Daniele Manin n.1; MENON ALESSANDRA, nata a Bassano del Grappa
(VI) il 15/02/61 e residente a Rosà (VI), Via Mons. Celadon n.1; NICHELE FLAVIO,
nato a Rosà (VI) il 11/10/56 e residente a Rosà (VI), Via Mons. Caron n.14;
GEREMIA CHIARA, nata a Bassano del Grappa (VI) il 29/04/82 e residente in
S.Pietro di Rosà (VI), Via Sacro Cuore n.119/b; in qualità di consiglieri del
Gruppo Consiliare Ros@’ 2012,
Capogruppo Piotto Alfio (fax 0424/581729,
email: [email protected])
PREMESSO
- che gli stessi, venuti a conoscenza solo tramite stampa dell’adozione del
Piano d’Ambito, con delibera d’Assemblea d’Ambito R.U. Vicenza n.4 del
15/10/2012, che prevede la realizzazione a Rosà di un impianto di recupero
degli inerti dell’intera produzione provinciale di rifiuti da spazzamento
(CER
200303) a partire dal 01/01/2015 con una capacità minima di 17.350 t/anno,
dopo verifica ed approfondimento, hanno informato i cittadini rosatesi;
- che i suddetti consiglieri comunali intendono presentare sia osservazioni di
carattere socio-ambientale che altre più tecniche, nella convinzione che
nessuna commissione dovrebbe esaminare mai un progetto avulso dal reale
contesto territoriale;
- che la comunità di Rosà e dintorni è già sottoposta ad un carico notevole di
infrastrutture generali di grave pericolosità intrinseca;
CONSIDERATO
- l’art. 32 della Costituzione che sancisce che “ La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività .… La
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.”;
- l’art. 41 della Costituzione in base al quale “L’iniziativa economica privata è
libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”;
tanto premesso e considerato i sottoscritti consiglieri presentano le seguenti
OSSERVAZIONI
1. ZONA ALTAMENTE ANTROPIZZATA.
Poniamo l’attenzione sulla valutazione di incidenza del Piano d’Ambito: le
considerazioni qui riportate sono in contrasto con i dati riportati dallo studio del
carico ambientale. Infatti mancano
informazioni essenziali che invalidano le
deduzioni e conclusioni dello studio di impatto sul territorio. A conferma, si
riporta alla pagina 10 la seguente valutazione errata: “Per quanto concerne la
posizione
dell’impianto
sufficientemente
distante
rispetto
dai
al
centri
contesto
abitati
territoriale,
da
non
questo
recare
sarà
esternalità
negative…” Diversamente invece risultano insediamenti residenziali già in
essere ed in costruzione a pochi metri dal sito non evidenziati sia nel contesto
descrittivo che nelle mappe a corredo dello studio del piano d’ambito. Risulta
inoltre un intero nuovo quartiere (Quartiere dei Prati appena a sud del
Quartiere Cremona) di intensa densità abitativa e già in fase di parziale
edificazione, anche questo non evidenziato nelle mappe. In particolare
insistono nell’area 64 lotti, nel piano di lottizzazione N.21 “Via dei Prati.
2. PARTECIPAZIONE.
Un altro punto chiave della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) è quello di
favorire la comunicazione e partecipazione, così che le scelte di progetto del
territorio non diventino esterne, ma interne al contesto sociale che il territorio
vive.
La partecipazione è uno degli elementi strategici della costruzione del Piano e
della relativa VAS poiché allarga la conoscenza delle questioni in gioco, ricerca
il consenso sulle soluzioni e coglie le opportunità offerte dal confronto con i
soggetti partecipanti.
Nel caso di specie non è stata assolutamente coinvolta la cittadinanza,
venendo
meno
all’auspicato
empowerment
comunitario
ovvero
alla
capacitazione di poter influire sulle decisioni che riguardano la qualità di vita
della comunità. L’informazione e i risultati delle consultazioni concorrono alla
massima
diffusione
e
contribuiscono
con
la
massima
trasparenza
all’elaborazione delle decisioni finali che restano, comunque, di piena
responsabilità politica.
3. CONFLITTO D’INTERESSE.
Si contesta l’intero impianto di “Studio di Incidenza o Screening al D.G.R.
3173/2006” adottato dall’ATO Vicentino RU per il seguente motivo: lo studio è
stato realizzato dalla società Sintesi Srl, di cui Etra Spa è azionista di
maggioranza, come emerge dalla relativa visura camerale. Considerato che
ETRA Spa è attuale proprietario del terreno in oggetto di verifica VAS e ditta
gestore del futuro impianto di “spazzamento” previsto nel comune di Rosà vi è
un evidente conflitto d’interesse: il controllato e il controllore sono la stessa
entità (vedasi convenzioni ATO – ETRA spa, vedasi sito ETRA spa).
4. INESISTENZA STOCCAGGIO.
Con questa osservazione si contesta la seguente affermazione riportata nel
Piano d’Ambito ATO Vicenza “… e verrà collocato in un’area già adibita alla
raccolta e allo stoccaggio dei rifiuti. ” Il riferimento è alla piccola zona di
smistamento della parte riciclabile dei rifiuti urbani, in gestione alla locale
sezione dei volontari Alpini di Rosà, che ha lo scopo di agevolare la raccolta
evitando la gestione della parte non organica dei rifiuti con il porta a porta. La
piazzola è quindi di transito e non di “stoccaggio di rifiuti”. Con questa dicitura
errata si sottende ad un carico ambientale già esistente in area agricola al
quale si aggiungerebbe l’impianto in esame. Così non è, in quanto il nuovo
impianto apre una nuova posizione di movimentazione, lavorazione, stoccaggio
di rifiuti rilevante in zona agricola.
Inoltre non si è tenuto in considerazione, il terzo comma dell’articolo 196 del D.
Lgs n. 152/06 il quale stabilisce che: “le regioni privilegiano la realizzazione di
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in aree industriali,
compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le
iniziative di auto smaltimento”.
5. MANCATA VALUTAZIONE DI CARATTERE AMBIENTALE DELLA ZONA
AD EST DELL’IMPIANTO.
In riferimento ai “Fattori previsionali che possono produrre effetti sul SIC (Sito
d’Interesse Comunitario) e ZPS (Zona di Protezione Speciale)” si rileva che la
dichiarazione: “…la localizzazione in esame del progetto come posizione
completamente esterna al SIC e ZPS su studio effettuato sulla zona IT3260018
Grave e zone umide della Brenta …” non prende in considerazione l’intero
bacino per la protezione avi faunistica e della flora. Nello studio VINCA è stata
trascurata la ZPS IT3240026 Prai di Castello di Godego, in provincia di Treviso.
E’ evidente la correlazione tra i due siti ZPS in funzione del corridoio ecologico
tra il fiume Brenta e la zona protetta di Castello di Godego, trovandosi il sito in
esame equidistante dalle due zone ZPS e nella direttrice del passaggio
dell’avifauna. Ottemperando alle Direttive Europee 92/43/CEE, 79/409/CEE e
2009/147/CE,
essendo
presenti
altre
ZPS
non
considerate,
si
chiede
l’integrazione dell’impatto su zona protetta ZPS IT3240026; si chiede lo studio
della correlazione tra le ZPS IT3260018 e ZPS IT3240026; si chiede l’influenza
dell’impianto e degli stoccaggi del materiale di spazzamento su avifauna in
migrazione tra le due zone.
6. INQUINAMENTO ARIA.
Per quel che riguarda l’importante parametro dell’aria, si precisa che nel
comune di Rosà non sono presenti stazioni permanenti di rilevamento
dell’inquinamento. La stazione più vicina si trova a Bassano del Grappa, i cui
dati però sono strettamente legati al luogo in cui vengono raccolti. Dall’ultimo
rapporto sulle polveri sottili (PM10) redatto dall’ARPAV per il 2004, emerge che
il comune di Bassano del Grappa rientra tra i comuni della zona “A” a rischio
per il PM10. Rosà essendo geograficamente a sud di Bassano e sotto l’influsso
dei venti provenienti dalla Valsugana, è parimenti considerata in tale zona.
•
A questo dato di alto indice di inquinamento da PM10 si dovrà aggiungere
l’inquinamento causato dalle attività di stoccaggio, movimentazione e
trasporto dei rifiuti da spazzamento.
7. VIABILITA’
L’attuale maglia viaria, che insiste sull’area in esame, non è sufficientemente
dimensionata a sostenere il passaggio di mezzi adatti al trasporto del materiale
da conferire all’impianto. Immettendo in una zona in evidente espansione
residenziale un notevole aumento di traffico pesante.
Inoltre si evidenzia che la collocazione dell’impianto all’estremo est della
provincia di Vicenza non risponde alle esigenze di economicità di trasporto in
termini di tempi e di costi.
8. CAVE
Esistono in terreni confinanti due cave, a nord cava Castellan e a sud cava
Pojana, che determinano un grave depauperamento ambientale dell’intera
zona. Un ulteriore aggravio del pericolo ambientale è ingiustificato anche alla
luce delle buone pratiche di salvaguardia del territorio. I pericoli di incidenti
industriali in una zona di questo tipo devono essere prevenuti perché gli
sversamenti accidentali sarebbero immediatamente recepiti dalla falda (effetto
imbuto).
Tale assunto è confermato sia dal PAT approvato con DRGV n. 1409 del
15.05.2007 e con DCC n. 42 del 09.08.2007, sia dalla sentenza del TAR Veneto
sez. III^ n°2512 del 14.06.2010, in merito ampliamento della cava in località
Cusinati di Rosà, dove si evince il parere negativo per la “fragilità” territoriale a
rischio.
9. VINCOLO POZZI.
Sono tutelati i pozzi di acquedotto per il prelievo delle alcune ed il paleoalveo
del fiume Brenta che costituisce anche valenza paesaggistica. Sono qui riferibili
i vincoli relativi alle risorse idropotabili come zone di tutela assoluta dei pozzi.
La zona è confinante con una zona di rispetto per la presenza indicato nel Pat
di un pozzo di prelievo per uso idropotabile, idrotermale o idroproduttivo
posizionato a 400 metri dall’area interessata all’impianto.
10. VINCOLO DI DISTANZA DAI CORSI D’ACQUA.
Con riferimento all'art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42, chiamato anche "Codice dei beni culturali e del paesaggio” che oggi
identifica i “Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde",
conosciuti come Vincolo 431/85, art. 1, lettera c) e che definisce come oggetto
di tutela e valorizzazione per il loro interesse paesaggistico " i fiumi, torrenti, ed
i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. (regio decreto) 11
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia
di 150 metri ciascuna", confermato dal
idrografica”
del
comune
di
Rosà
Pat in particolare dalla
redatta
dai
progettisti:
“Tavola
Mirko
Arch.
Campagnolo - Gian Luigi Arch. Bizzarri riportante le aree tutelate l’impianto di
spazzamento non può essere inserito nella zona indicata dal piano d’ambito
perché ubicato nella fascia dei 150 metri dalla roggia detta i “Rostoncelli”.
Pertanto l’impianto non può essere ne previsto ne tanto meno realizzato.
11. PIANO TUTELA ACQUE.
Dall’indagine geologica effettuata all’uopo da uno studio professionale emerge
che il territorio di Rosà, nella sua porzione sud-est, appartiene ai territori detti
aree di ricarica, le acque di falda che vengono ricaricate dall'infiltrazione diretta
delle acque meteoriche e d'irrigazione, vanno ad alimentare più a sud le
risorgive di corsi d'acqua tributari della Laguna di Venezia. La porzione inferiore
del territorio comunale di Rosà ricade nelle Aree di Ricarica ad interventi a
tipologia limitata che rappresentano uno dei tre tipi di terreni indicati e tutelati
dalla
D.C.R.
(Delibera
Consiglio
Regionale)
23
del
7
maggio
2003
“Delimitazione del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia” - Piano per la
prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acqua del bacino
idrografico immediatamente sversate nella Laguna di Venezia – Regione del
Veneto (Arpav).
Il territorio oggetto del presente lavoro rientra solo parzialmente all'interno
dei limiti del Bacino Scolante, ma ai fini del presente studio, data
l'omogeneità di tutto il territorio sopratutto dal punto di vista morfogenetico,
si ritiene poter estendere la caratterizzazione dei suoli, così come classificati
dall'Arpav.
A livello generale il Comune di inserisce nel settore nord occidentale del
Bacino Scolante e pertanto ricade nel sistema dell'alta pianura antica del
Brenta costituita dai sedimenti ghiaiosi del Fiume Brenta. Per i pericoli
derivanti dalla lavorazione e dallo stoccaggio del materiale di spazzamento
tale attività è da ritenersi non adeguata al sito indicato dal piano.
12. VULNERABILITA’ DELLA FALDA.
Il territorio di Rosà come già evidenziato dalle analisi geologiche e geomorfologiche,
si colloca nella fascia di Alta Pianura Veneta. Il sottosuolo è costituito da depositi
fluviali e fluvioglaciali di natura prevalentemente ghiaiosa pertanto caratterizzati da
una elevata permeabilità primaria.
Questo materasso alluvionale è sede di un potente acquifero indifferenziato la cui
alimentazione deriva direttamente dall'infiltrazione della acque meteoriche e
d'irrigazione, oltre alle dispersioni in alveo dei principali corsi d'acqua all'uscita
dalle valli montane.
Tutto il territorio rientra nella cosiddetta area di ricarica degli acquiferi della media
pianura. La profondità della superficie freatica è oltre i 30 m dal p.c..
Gli spessori dei terreni di copertura, che sono di natura prevalentemente argilloso
sabbiosa, sono ovunque molto ridotti.
La morfologia del territorio è prevalentemente pianeggiante, non si evidenziano
aree con pendenze medio elevate e pertanto è favorito il fenomeno dell'infiltrazione
diretta.
Si riporta un estratto della “Carta della vulnerabilità degli acquiferi del Bacino del
Brenta” derivata dagli studi condotti da C.N.R. in collaborazione con la Regione
Veneto e ULSS n.5 e n.19 per la “Difesa degli Acquiferi dell'Alta Pianura Veneta”.
Il territorio comunale di Rosà e nel particolare anche l'area oggetto del presente
studio rientra nelle aree indicate negli studi condotti da C.N.R. in collaborazione
con la Regione Veneto e ULSS n.5 e n.19 per la “Difesa degli Acquiferi dell'Alta
Pianura Veneta” come area a “ Vulnerabilità elevata ” per cui si chiede lo stralcio
dell’impianto dal piano d’ambito.
In conclusione per quanto sopra esposto, a conferma dell’ alta vulnerabilità del territorio
rosatese, noi consiglieri del gruppo Ros@2012 ci opponiamo in via assoluta alla realizzazione
nel Comune di Rosà dell’impianto di recupero dei rifiuti da spazzamento stradale.
Rosà, li 28 dicembre 2012
Piotto Alfio
Menon Alessandra
Nichele Flavio
Geremia Chiara
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osservazioni al Piano d`Ambito