GRUPPO CONSILIARE ROS@’2012 CONSIGLIERI: PIOTTO ALFIO, MENON ALESSANDRA, NICHELE FLAVIO, GEREMIA CHIARA Spett.le DIREZIONE ATO RIFIUTI VICENZA Dir. Ing. MARIA PIA FERRETTI Via 36100 VICENZA e p.c. Spett.le REGIONE VENETO ASS.TO Palazzo Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia Via VENEZIA Balbi e p.c. Spett.li SINDACO ASS.TO LAVORI PUBBLICI CAPIGRUPPO CONSILIARI DEL COMUNE DI ROSA’ Piazza Serenissima 36027 ROSA’ (VI) OSSERVAZIONI AL PIANO D’AMBITO DEI RIFIUTI PROVINCIALE DI VICENZA ADOTTATO DA ATO VICENZA R.U. CON DELIBERA ASSEMBLEA D’AMBITO R.U. VICENZA N.4 DEL 15/10/2012 PUBBLICATA NEL BUR DEL VENETO N.90 DEL 02/11/2012 I sottoscritti PIOTTO ALFIO, nato a Cittadella (PD) il 22/09/67 e residente a Rosà (VI), Via Daniele Manin n.1; MENON ALESSANDRA, nata a Bassano del Grappa (VI) il 15/02/61 e residente a Rosà (VI), Via Mons. Celadon n.1; NICHELE FLAVIO, nato a Rosà (VI) il 11/10/56 e residente a Rosà (VI), Via Mons. Caron n.14; GEREMIA CHIARA, nata a Bassano del Grappa (VI) il 29/04/82 e residente in S.Pietro di Rosà (VI), Via Sacro Cuore n.119/b; in qualità di consiglieri del Gruppo Consiliare Ros@’ 2012, Capogruppo Piotto Alfio (fax 0424/581729, email: [email protected]) PREMESSO - che gli stessi, venuti a conoscenza solo tramite stampa dell’adozione del Piano d’Ambito, con delibera d’Assemblea d’Ambito R.U. Vicenza n.4 del 15/10/2012, che prevede la realizzazione a Rosà di un impianto di recupero degli inerti dell’intera produzione provinciale di rifiuti da spazzamento (CER 200303) a partire dal 01/01/2015 con una capacità minima di 17.350 t/anno, dopo verifica ed approfondimento, hanno informato i cittadini rosatesi; - che i suddetti consiglieri comunali intendono presentare sia osservazioni di carattere socio-ambientale che altre più tecniche, nella convinzione che nessuna commissione dovrebbe esaminare mai un progetto avulso dal reale contesto territoriale; - che la comunità di Rosà e dintorni è già sottoposta ad un carico notevole di infrastrutture generali di grave pericolosità intrinseca; CONSIDERATO - l’art. 32 della Costituzione che sancisce che “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività .… La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”; - l’art. 41 della Costituzione in base al quale “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”; tanto premesso e considerato i sottoscritti consiglieri presentano le seguenti OSSERVAZIONI 1. ZONA ALTAMENTE ANTROPIZZATA. Poniamo l’attenzione sulla valutazione di incidenza del Piano d’Ambito: le considerazioni qui riportate sono in contrasto con i dati riportati dallo studio del carico ambientale. Infatti mancano informazioni essenziali che invalidano le deduzioni e conclusioni dello studio di impatto sul territorio. A conferma, si riporta alla pagina 10 la seguente valutazione errata: “Per quanto concerne la posizione dell’impianto sufficientemente distante rispetto dai al centri contesto abitati territoriale, da non questo recare sarà esternalità negative…” Diversamente invece risultano insediamenti residenziali già in essere ed in costruzione a pochi metri dal sito non evidenziati sia nel contesto descrittivo che nelle mappe a corredo dello studio del piano d’ambito. Risulta inoltre un intero nuovo quartiere (Quartiere dei Prati appena a sud del Quartiere Cremona) di intensa densità abitativa e già in fase di parziale edificazione, anche questo non evidenziato nelle mappe. In particolare insistono nell’area 64 lotti, nel piano di lottizzazione N.21 “Via dei Prati. 2. PARTECIPAZIONE. Un altro punto chiave della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) è quello di favorire la comunicazione e partecipazione, così che le scelte di progetto del territorio non diventino esterne, ma interne al contesto sociale che il territorio vive. La partecipazione è uno degli elementi strategici della costruzione del Piano e della relativa VAS poiché allarga la conoscenza delle questioni in gioco, ricerca il consenso sulle soluzioni e coglie le opportunità offerte dal confronto con i soggetti partecipanti. Nel caso di specie non è stata assolutamente coinvolta la cittadinanza, venendo meno all’auspicato empowerment comunitario ovvero alla capacitazione di poter influire sulle decisioni che riguardano la qualità di vita della comunità. L’informazione e i risultati delle consultazioni concorrono alla massima diffusione e contribuiscono con la massima trasparenza all’elaborazione delle decisioni finali che restano, comunque, di piena responsabilità politica. 3. CONFLITTO D’INTERESSE. Si contesta l’intero impianto di “Studio di Incidenza o Screening al D.G.R. 3173/2006” adottato dall’ATO Vicentino RU per il seguente motivo: lo studio è stato realizzato dalla società Sintesi Srl, di cui Etra Spa è azionista di maggioranza, come emerge dalla relativa visura camerale. Considerato che ETRA Spa è attuale proprietario del terreno in oggetto di verifica VAS e ditta gestore del futuro impianto di “spazzamento” previsto nel comune di Rosà vi è un evidente conflitto d’interesse: il controllato e il controllore sono la stessa entità (vedasi convenzioni ATO – ETRA spa, vedasi sito ETRA spa). 4. INESISTENZA STOCCAGGIO. Con questa osservazione si contesta la seguente affermazione riportata nel Piano d’Ambito ATO Vicenza “… e verrà collocato in un’area già adibita alla raccolta e allo stoccaggio dei rifiuti. ” Il riferimento è alla piccola zona di smistamento della parte riciclabile dei rifiuti urbani, in gestione alla locale sezione dei volontari Alpini di Rosà, che ha lo scopo di agevolare la raccolta evitando la gestione della parte non organica dei rifiuti con il porta a porta. La piazzola è quindi di transito e non di “stoccaggio di rifiuti”. Con questa dicitura errata si sottende ad un carico ambientale già esistente in area agricola al quale si aggiungerebbe l’impianto in esame. Così non è, in quanto il nuovo impianto apre una nuova posizione di movimentazione, lavorazione, stoccaggio di rifiuti rilevante in zona agricola. Inoltre non si è tenuto in considerazione, il terzo comma dell’articolo 196 del D. Lgs n. 152/06 il quale stabilisce che: “le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di auto smaltimento”. 5. MANCATA VALUTAZIONE DI CARATTERE AMBIENTALE DELLA ZONA AD EST DELL’IMPIANTO. In riferimento ai “Fattori previsionali che possono produrre effetti sul SIC (Sito d’Interesse Comunitario) e ZPS (Zona di Protezione Speciale)” si rileva che la dichiarazione: “…la localizzazione in esame del progetto come posizione completamente esterna al SIC e ZPS su studio effettuato sulla zona IT3260018 Grave e zone umide della Brenta …” non prende in considerazione l’intero bacino per la protezione avi faunistica e della flora. Nello studio VINCA è stata trascurata la ZPS IT3240026 Prai di Castello di Godego, in provincia di Treviso. E’ evidente la correlazione tra i due siti ZPS in funzione del corridoio ecologico tra il fiume Brenta e la zona protetta di Castello di Godego, trovandosi il sito in esame equidistante dalle due zone ZPS e nella direttrice del passaggio dell’avifauna. Ottemperando alle Direttive Europee 92/43/CEE, 79/409/CEE e 2009/147/CE, essendo presenti altre ZPS non considerate, si chiede l’integrazione dell’impatto su zona protetta ZPS IT3240026; si chiede lo studio della correlazione tra le ZPS IT3260018 e ZPS IT3240026; si chiede l’influenza dell’impianto e degli stoccaggi del materiale di spazzamento su avifauna in migrazione tra le due zone. 6. INQUINAMENTO ARIA. Per quel che riguarda l’importante parametro dell’aria, si precisa che nel comune di Rosà non sono presenti stazioni permanenti di rilevamento dell’inquinamento. La stazione più vicina si trova a Bassano del Grappa, i cui dati però sono strettamente legati al luogo in cui vengono raccolti. Dall’ultimo rapporto sulle polveri sottili (PM10) redatto dall’ARPAV per il 2004, emerge che il comune di Bassano del Grappa rientra tra i comuni della zona “A” a rischio per il PM10. Rosà essendo geograficamente a sud di Bassano e sotto l’influsso dei venti provenienti dalla Valsugana, è parimenti considerata in tale zona. • A questo dato di alto indice di inquinamento da PM10 si dovrà aggiungere l’inquinamento causato dalle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei rifiuti da spazzamento. 7. VIABILITA’ L’attuale maglia viaria, che insiste sull’area in esame, non è sufficientemente dimensionata a sostenere il passaggio di mezzi adatti al trasporto del materiale da conferire all’impianto. Immettendo in una zona in evidente espansione residenziale un notevole aumento di traffico pesante. Inoltre si evidenzia che la collocazione dell’impianto all’estremo est della provincia di Vicenza non risponde alle esigenze di economicità di trasporto in termini di tempi e di costi. 8. CAVE Esistono in terreni confinanti due cave, a nord cava Castellan e a sud cava Pojana, che determinano un grave depauperamento ambientale dell’intera zona. Un ulteriore aggravio del pericolo ambientale è ingiustificato anche alla luce delle buone pratiche di salvaguardia del territorio. I pericoli di incidenti industriali in una zona di questo tipo devono essere prevenuti perché gli sversamenti accidentali sarebbero immediatamente recepiti dalla falda (effetto imbuto). Tale assunto è confermato sia dal PAT approvato con DRGV n. 1409 del 15.05.2007 e con DCC n. 42 del 09.08.2007, sia dalla sentenza del TAR Veneto sez. III^ n°2512 del 14.06.2010, in merito ampliamento della cava in località Cusinati di Rosà, dove si evince il parere negativo per la “fragilità” territoriale a rischio. 9. VINCOLO POZZI. Sono tutelati i pozzi di acquedotto per il prelievo delle alcune ed il paleoalveo del fiume Brenta che costituisce anche valenza paesaggistica. Sono qui riferibili i vincoli relativi alle risorse idropotabili come zone di tutela assoluta dei pozzi. La zona è confinante con una zona di rispetto per la presenza indicato nel Pat di un pozzo di prelievo per uso idropotabile, idrotermale o idroproduttivo posizionato a 400 metri dall’area interessata all’impianto. 10. VINCOLO DI DISTANZA DAI CORSI D’ACQUA. Con riferimento all'art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, chiamato anche "Codice dei beni culturali e del paesaggio” che oggi identifica i “Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde", conosciuti come Vincolo 431/85, art. 1, lettera c) e che definisce come oggetto di tutela e valorizzazione per il loro interesse paesaggistico " i fiumi, torrenti, ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. (regio decreto) 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna", confermato dal idrografica” del comune di Rosà Pat in particolare dalla redatta dai progettisti: “Tavola Mirko Arch. Campagnolo - Gian Luigi Arch. Bizzarri riportante le aree tutelate l’impianto di spazzamento non può essere inserito nella zona indicata dal piano d’ambito perché ubicato nella fascia dei 150 metri dalla roggia detta i “Rostoncelli”. Pertanto l’impianto non può essere ne previsto ne tanto meno realizzato. 11. PIANO TUTELA ACQUE. Dall’indagine geologica effettuata all’uopo da uno studio professionale emerge che il territorio di Rosà, nella sua porzione sud-est, appartiene ai territori detti aree di ricarica, le acque di falda che vengono ricaricate dall'infiltrazione diretta delle acque meteoriche e d'irrigazione, vanno ad alimentare più a sud le risorgive di corsi d'acqua tributari della Laguna di Venezia. La porzione inferiore del territorio comunale di Rosà ricade nelle Aree di Ricarica ad interventi a tipologia limitata che rappresentano uno dei tre tipi di terreni indicati e tutelati dalla D.C.R. (Delibera Consiglio Regionale) 23 del 7 maggio 2003 “Delimitazione del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia” - Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acqua del bacino idrografico immediatamente sversate nella Laguna di Venezia – Regione del Veneto (Arpav). Il territorio oggetto del presente lavoro rientra solo parzialmente all'interno dei limiti del Bacino Scolante, ma ai fini del presente studio, data l'omogeneità di tutto il territorio sopratutto dal punto di vista morfogenetico, si ritiene poter estendere la caratterizzazione dei suoli, così come classificati dall'Arpav. A livello generale il Comune di inserisce nel settore nord occidentale del Bacino Scolante e pertanto ricade nel sistema dell'alta pianura antica del Brenta costituita dai sedimenti ghiaiosi del Fiume Brenta. Per i pericoli derivanti dalla lavorazione e dallo stoccaggio del materiale di spazzamento tale attività è da ritenersi non adeguata al sito indicato dal piano. 12. VULNERABILITA’ DELLA FALDA. Il territorio di Rosà come già evidenziato dalle analisi geologiche e geomorfologiche, si colloca nella fascia di Alta Pianura Veneta. Il sottosuolo è costituito da depositi fluviali e fluvioglaciali di natura prevalentemente ghiaiosa pertanto caratterizzati da una elevata permeabilità primaria. Questo materasso alluvionale è sede di un potente acquifero indifferenziato la cui alimentazione deriva direttamente dall'infiltrazione della acque meteoriche e d'irrigazione, oltre alle dispersioni in alveo dei principali corsi d'acqua all'uscita dalle valli montane. Tutto il territorio rientra nella cosiddetta area di ricarica degli acquiferi della media pianura. La profondità della superficie freatica è oltre i 30 m dal p.c.. Gli spessori dei terreni di copertura, che sono di natura prevalentemente argilloso sabbiosa, sono ovunque molto ridotti. La morfologia del territorio è prevalentemente pianeggiante, non si evidenziano aree con pendenze medio elevate e pertanto è favorito il fenomeno dell'infiltrazione diretta. Si riporta un estratto della “Carta della vulnerabilità degli acquiferi del Bacino del Brenta” derivata dagli studi condotti da C.N.R. in collaborazione con la Regione Veneto e ULSS n.5 e n.19 per la “Difesa degli Acquiferi dell'Alta Pianura Veneta”. Il territorio comunale di Rosà e nel particolare anche l'area oggetto del presente studio rientra nelle aree indicate negli studi condotti da C.N.R. in collaborazione con la Regione Veneto e ULSS n.5 e n.19 per la “Difesa degli Acquiferi dell'Alta Pianura Veneta” come area a “ Vulnerabilità elevata ” per cui si chiede lo stralcio dell’impianto dal piano d’ambito. In conclusione per quanto sopra esposto, a conferma dell’ alta vulnerabilità del territorio rosatese, noi consiglieri del gruppo Ros@2012 ci opponiamo in via assoluta alla realizzazione nel Comune di Rosà dell’impianto di recupero dei rifiuti da spazzamento stradale. Rosà, li 28 dicembre 2012 Piotto Alfio Menon Alessandra Nichele Flavio Geremia Chiara