Ovini
Indice
Mi prendo cura dei miei ovini
3
Esigenze
Movimento
Riposo
Alimentazione, abbeveramento, occupazione
Gestazione e parto
Contatti sociali
Salute
4
4
5
5
6
6
7
Utilizzo
Carne
Latte
Lana
Transporto
Interventi
Allevamento
Conservazione del paesaggio
8
8
9
10
10
11
11
12
Appendice
13
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Trovate informazioni dettagliate sul sito www.miprendocuradelmioanimale.ch
Mi prendo cura dei miei ovini
Gli ovini sono considerati animali da reddito la cui detenzione non richiede particolari esigenze,
ma può dare grandi soddisfazioni. Per via della loro notevole capacità di adattamento sono stati
annoverati ben presto tra gli animali domestici.
Gli ovini sono animali prettamente gregari che riescono
ad adattarsi a condizioni di detenzione differenti.
Insieme ai caprini e ai cani, sono annoverati tra le prime
specie animali che l’uomo ha addomesticato.
Discendenti dai mufloni, sono originari del Medio
Oriente. Grazie alla loro notevole capacità di adattamento si sono diffusi quasi in tutto il mondo, adattandosi al
clima della zona di insediamento. Gli ovini allo stato
selvatico popolano oggi le montagne fin al di sopra del
limite della neve. Nei confronti di questi habitat ostili
anche i loro parenti domestici hanno mostrato eccellenti
capacità di adattamento.
Oggi, gli ovini sono oltre un miliardo in tutto il mondo.
In Svizzera ne vivono circa 400 000 esemplari.
Oltre a essere finalizzata alla produzione di carne,
latte e lana, la detenzione di ovini assume nel nostro
Paese un’importanza sempre maggiore per quanto
riguarda la conservazione del paesaggio.
Per saperne di più sulle esigenze degli ovini,
su come riescano a soddisfarle e sulla loro convivenza
con l’uomo, invitiamo a consultare il portale «Mi prendo
cura del mio animale».
> 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli
animali (LPAn)
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455.html
> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
(OPAn)
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html
> 455.110.1 Ordinanza dell’UFV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di
animali da reddito e di animali domestici
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_110_1.html
> Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c812_212_27.html
> Ordinanza sugli alimenti per animali
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_307.html
> Ordinanza URA
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c910_132_5.html
> Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c910_13.html
> Ordinanza sui contributi d’estivazione, OCEst
http://www.bvet.admin.ch/tsp/02181/index.html?lang=it
> Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli
ruminanti (SSPR) : programmi sanitari, corsi e schede tecniche (in
francese)
http://www.caprovis-data.ch/index.php?kat=bgk&l=fr&p=home
> Federazione svizzera di allevamento ovino (FSAO): herd-book,
informazioni sulle razze svizzere
http://www.caprovis-data.ch/index.php?kat=szv&l=fr&p=home
> Rivista «Forum Petits ruminants» (in francese)
http://www.caprovis-data.ch/index.php?kat=forum&l=fr&p=home
> Pro Specie Rara: Die seltenen Schweizer Schafrassen
http://www.prospecierara.ch/Generator.aspx?tabindex=3&tabid=624&palias
=fr
Ottobre 2009
3
Esigenze
Gli ovini hanno bisogno di vivere all’interno del gregge e necessitano di cure adeguate.
Sebbene siano animali di poche pretese, gli ovini, come
tutti gli esseri viventi, hanno delle esigenze, che tuttavia
tendono a esternare solo in minima parte; per questo
è necessario osservarli con particolare attenzione.
Solo se vengono soddisfatti i loro bisogni, questi animali
si comportano secondo la propria indole, rimangono
in salute e, se allevati come animali da reddito, rendono
quanto dovrebbero.
> Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli
ruminanti (SSPR) : programmi sanitari, corsi e schede tecniche
(in francese)
http://www.caprovis-data.ch/index.php?kat=bgk&l=fr&p=home
Nelle sezioni seguenti sono illustrate nel dettaglio
le singole esigenze degli ovini.
Ovini \ Esigenze \ Movimento
Movimento
Il movimento, praticato in quantità sufficiente, ha effetti positivi sulla salute, sulla fertilità e sulle condizioni generali degli ovini.
Essendo animali prettamente gregari, gli ovini vengono
tenuti in gruppi. Questo tipo di detenzione, tuttavia,
si rivela efficace solo se tutti gli animali hanno
a disposizione sufficiente spazio nel settore di riposo
e di foraggiamento, un aspetto di cui occorre tener
conto soprattutto in caso di stabulazione.
Gli ovini non devono essere tenuti legati. I pavimenti
devono essere asciutti e antisdrucciolevoli per
evitare ferite agli unghioni o l’usura degli stessi.
I pavimenti perforati possono determinare ferite agli
unghioni e possono essere utilizzati solo con ovini
adulti; in ogni caso, è vietato realizzare questo tipo
di pavimentazione nelle nuove costruzioni.
È importante che gli ovini pratichino movimento
a sufficienza e abbiano la possibilità di uscire all’aperto
regolarmente. Ciò ha effetti positivi e durevoli
sulla salute, sulla fertilità e sulle condizioni generali
degli animali. La detenzione al pascolo è il metodo più
consono all’indole degli ovini.
Ottobre 2009
Fase transitoria: termini e disposizioni
– Stabulazione fissa: per i nuovi impianti è vietata
con effetto immediato; tutti gli altri si devono adeguare
entro il 2018. Durante la fase transitoria gli animali
devono potersi muovere regolarmente all’aperto;
durante il periodo di vegetazione almeno per 60 giorni,
in inverno per non meno di 30 giorni (quest’ultima
disposizione entra in vigore a partire dal 2010).
– Requisiti minimi: per le nuove costruzioni e le trasformazioni entrano in vigore con effetto immediato;
tutti gli altri impianti si devono adeguare entro il 2018.
> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
(OPAn)
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html
Art. 3, 10, 7, 34, 52
4
Ovini \ Esigenze \ Riposo
Riposo
Nella stalla come al pascolo, gli ovini necessitano di un luogo di riposo asciutto.
Per potersi coricare in modo rilassato, gli ovini necessitano anzitutto di spazio a sufficienza. Per evitare che
gli animali abbiano freddo, la stalla deve disporre di
un settore di riposo pulito, asciutto, provvisto di lettiera
e al riparo dalle correnti d’aria.
Gli agnelli appena nati, le pecore che hanno partorito da
poco e gli esemplari appena tosati hanno un maggiore
bisogno di stare al caldo e sono più sensibili nei confronti delle condizioni meteorologiche estreme. Si tratta di
un aspetto da non sottovalutare.
Gli ovini possono essere tenuti anche all’esterno.
In tal caso, tuttavia, in presenza di condizioni meteorologiche estreme quali freddo, umidità o caldo gli animali
necessitano di un’adeguata protezione. Per ripararsi da
freddo e umidità devono avere a disposizione un rifugio
provvisto di un settore di riposo asciutto e riparato
dal vento. Il rifugio deve poter ospitare tutti gli animali.
In caso di temperature elevate, gli ovini devono avere
la possibilità di ripararsi all’ombra, ad esempio sotto gli
alberi o in altre zone d’ombra naturali. Se al pascolo non
vi sono luoghi in grado di offrire un’adeguata protezione
dagli agenti atmosferici, in caso di condizioni meteorologiche estreme gli animali devono essere stabulati.
Fase transitoria: termini e disposizioni
– Requisiti minimi: per le nuove costruzioni e le trasformazioni entrano in vigore con effetto immediato; tutti
gli altri impianti si devono adeguare entro il 2018.
> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
(OPAn)
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html
Art. 10, 34, 52, 6, 36
Ovini \ Esigenze \ Alimentazione, abbeveramento, occupazione
Alimentazione, abbeveramento, occupazione
Per quanto riguarda l’alimentazione, gli ovini sono animali di poche pretese.
Tuttavia, affinché siano produttivi, devono essere nutriti con foraggio di buona
qualità. Inoltre, per assicurare agli animali una buona digestione e far sì che
rimangano in salute, l’accesso all’acqua è fondamentale.
Nell’arco di una giornata, gli ovini mangiano 4-5 volte,
trascorrendo nel complesso 8-10 ore a pascolare
e altrettante a ruminare. Gli esemplari adulti assumono,
a seconda della razza e della qualità dell’erba, 3-10 kg
di foraggio fresco, il 10% del loro peso corporeo.
Devono inoltre assumere quantità sufficienti di minerali;
a tal fine è possibile mettere a loro disposizione un rullo
di sale.
Per quanto riguarda la scelta del foraggio, gli ovini non
hanno pretese particolari, purché venga garantita la
pulizia: le mangiatoie e gli abbeveratoi vanno infatti puliti
regolarmente, altrimenti gli animali tenderanno a evitarli.
– Superfici minime: entrano in vigore con effetto
immediato per le nuove costruzioni; negli altri casi,
i necessari adeguamenti vanno essere effettuati
entro e non oltre il 2018.
Gli agnelli di età superiore alle due settimane di vita devono
poter accedere in modo illimitato all’acqua e al fieno o ad
altro foraggio grezzo adeguato.
> 55.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
Il fabbisogno di acqua degli ovini varia a seconda
di quanto producono, dell’alimentazione e del periodo
dell’anno: più l’alimentazione è costituita da alimenti
asciutti e più le temperature sono elevate, più l’animale
sentirà il bisogno di dissetarsi. Gli ovini devono poter
accedere all’acqua fresca almeno due volte al giorno.
Ottobre 2009
Termini transitori:
(OPAn)
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html
Art. 10, 53
5
Ovini \ Esigenze \ Gestazione e parto
Gestazione e parto
Le femmine gravide e gli agnelli sono particolarmente sensibili alle condizioni meteorologiche estreme e allo stress.
Dopo un periodo di gestazione di cinque mesi,
la pecora partorisce generalmente uno o due agnellini.
In prossimità del parto, la femmina è nervosa e cerca
un luogo tranquillo lontano dal gregge. Nell’ovile,
deve avere a disposizione un box per il parto in grado
di garantire il contatto visivo con gli altri elementi del
gregge.
Per poter reagire tempestivamente a possibili incidenti
verificatisi al pascolo, occorre controllare le pecore
almeno due volte al giorno. Le femmine in procinto di
partorire e gli agnellini appena nati sono particolarmente
sensibili agli influssi ambientali, e la detenzione all’aperto
può essere fonte di eccessivo stress. Per questo motivo
è necessario prevedere ulteriori controlli del loro stato
di salute. Durante il periodo di foraggiamento invernale
le pecore gravide devono essere stabulate prima del
Non appena il piccolo viene al mondo, la madre
parto. Nelle prime due settimane successive alla nascita
provvede a pulirlo accuratamente con la lingua.
Poiché in questo modo si stabilisce un contatto olfattivo, dei piccoli devono avere costantemente accesso a
un ovile o a un rifugio.
tale operazione è essenziale perché si crei il legame
tra la pecora e il suo piccolo. Uno stretto rapporto
madre-figlio è negli ovini una premessa fondamentale
> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
a che la pecora riesca a prendersi cura dei propri piccoli. (OPAn)
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html
Nella prima ora di vita gli agnelli riescono generalmente
a reggersi sulle quattro zampe e a succhiare il latte per
la prima volta. L’assunzione del colostro entro le prime
12 ore dalla nascita è molto importante per garantire
la sopravvivenza degli animali. Il colostro fornisce infatti
all’agnello sostanze preziose per lo sviluppo del suo
sistema immunitario.
Art. 52
Ovini \ Esigenze \ Contatti sociali
Contatti sociali
La caratteristica sociale più evidente degli ovini è il loro spiccato comportamento
gregario. Questi animali mostrano poca aggressività nonché una scarsa tendenza a
instaurare rigidi rapporti gerarchici.
Gli ovini si contraddistinguono per la loro scarsa
aggressività e amano la vicinanza dei propri conspecifici.
Questa loro peculiarità consente di stipare gli animali in
uno spazio relativamente stretto. Per garantire il benessere
del gregge, tutti gli animali di un gruppo devono comunque avere spazio sufficiente per potersi coricare e quantità
adeguate di acqua e foraggio.
Poiché gli ovini sono per natura animali prettamente
gregari, non andrebbero mai tenuti singolarmente,
a meno che non sia necessario a causa di una malattia
o perché la pecora necessita di riposo in vista del parto.
In tal caso l’animale isolato deve avere un contatto visivo
con i suoi conspecifici.
All’interno del gregge, gli ovini svolgono gran parte
delle attività in forte sincronia. Se, ad esempio, si sentono
in pericolo gli animali fuggono via insieme.
Termini transitori:
– Superfici minime: entrano in vigore con effetto
immediato per le nuove costruzioni; negli altri casi,
i necessari adeguamenti vanno essere effettuati
entro e non oltre il 2018.
> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
(OPAn)
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html
Art. 3, 9, 10, 13, 52
Ottobre 2009
6
Ovini \ Esigenze \ Salute
Salute
Una buona detenzione è una premessa fondamentale per garantire la salute
degli animali. Oltre ad assicurare loro quantità adeguate di acqua e foraggio,
sufficiente movimento, contatti sociali e un buon clima all’interno dell’ovile,
è importante prestare particolari attenzioni all’igiene.
Affinché la lana non infeltrisca diventando fastidiosa
per l’animale, le pecore da lana devono essere tosate
regolarmente, in ogni caso almeno una volta l’anno.
Il periodo più indicato per la tosatura è la primavera.
In questo modo gli animali vengono liberati dalla lana
eccessivamente calda in vista dei mesi estivi.
Poiché le pecore appena tosate sono sensibili al freddo
e all’irradiamento solare, occorre garantire loro in modo
particolare un’adeguata protezione dalle condizioni
meteorologiche.
Eventuali trattamenti medicamentosi cui vengono
sottoposti gli animali devono essere riportati dal
detentore nel giornale dei trattamenti. I veterinari sanno
come garantire la sicurezza alimentare in seguito
a un trattamento medicamentoso (termini d’attesa),
e conoscono la procedura da adottare in caso di notifica
obbligatoria di determinate malattie alle autorità
veterinarie.
> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
(OPAn)
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html
Gli unghioni degli ovini crescono circa 4-5 mm al mese.
Poiché la naturale usura non è sufficiente, devono
essere tagliati prima che diventino eccessivamente
lunghi. Una cura accurata e regolare degli unghioni
è anche una misura importante per prevenire la zoppina,
un’infezione batterica altamente contagiosa che
colpisce gli unghioni e può provocare molta sofferenza
all’animale.
Art. 5, 6, 7, 11, 12, 33, 54
> Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c812_212_27.html
Una grave infezione che può colpire gli ovini al pascolo
è la verminosi. In caso di infestazione, gli animali vanno
sottoposti a un trattamento con specifici vermifughi.
Lo stesso dicasi per altri parassiti come i pidocchi o gli
acari. In questo caso è utile rivolgersi al veterinario
dell’effettivo.
Ottobre 2009
7
Utilizzo
In origine gli ovini vennero addomesticati per la produzione di carne. L’allevamento destinato
alla produzione di lana risale solo all’età del ferro. Come in passato, l’allevamento è tuttora
finalizzato anche alla produzione di latte e pellami. Oggi gli ovini stanno acquisendo una certa
importanza nel nostro Paese anche dal punto di vista della conservazione del paesaggio.
Nelle pagine che seguono sono illustrate in dettaglio le
singole finalità dell’allevamento degli ovini.
Ovini \ Utilizzo \ Carne
Carne
Sebbene la carne ovina, specialmente quella di agnello, sia ricca di sostanze nutritive e
vitamine, rientra scarsamente nelle abitudini alimentari degli svizzeri.
Per la produzione esistente devono essere garantiti una gestione degli
animali da macello adeguata alla specie nonché livelli igienici ineccepibili nei
processi di trasformazione.
Al macello gli animali si trovano in un ambiente
sconosciuto con numerosi esemplari di specie diverse.
Tale situazione è per loro fonte di agitazione e stress.
Pertanto, in questa ultima fase di vita, è particolarmente
importante che gli ovini da ingrasso vengano trattati
in modo adeguato all’animale, sia durante il trasporto
che da parte del personale addetto al macello.
L’eccessivo stress direttamente prima della macellazione si ripercuote negativamente anche sulla qualità
della carne.
Ottobre 2009
> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
(OPAn)
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html
Capitolo 8: Abbattimento e macellazione di animali
8
Ovini \ Utilizzo \ Latte
Latte
Oltre a essere ricco di vitamine e minerali, il latte ovino ha un elevato contenuto
di grassi (5–7 %) ed è indicato per la produzione casearia. Grazie a una composizione proteica ben tollerabile dall’uomo, il latte ovino è una gradita alternativa
per le persone allergiche al latte vaccino.
Una produzione lattiera redditizia e adeguata all’animale
richiede notevoli sforzi a livello di detenzione, sorveglianza delle condizioni di salute, foraggiamento, igiene delle
aziende e processi lavorativi.
In generale occorre assicurarsi che i locali siano
puliti e in buono stato. Per ottenere un latte di qualità
ineccepibile le mammelle devono essere sane.
Pertanto i giacigli devono essere asciutti e puliti, nonché
provvisti di lettiera adeguata. La presenza di eventuali
infiammazioni mammarie mina lo stato di salute degli
animali, richiede spesso l’impiego di medicamenti,
pregiudica la qualità del latte e determina, non da ultimo,
una produttività inferiore.
Il latte è un alimento prezioso, ma può anche essere
vettore di germi patogeni. Esistono numerose situazioni
in cui la fornitura di latte è vietata. Ecco le principali:
– latte di animali trattati con medicamenti che richiedono
il rispetto di un termine d’attesa per la fornitura del latte
– latte che non rispetta i requisiti di igiene
– latte contenente sostanze indesiderate
– latte di animali affetti da una malattia che può comprometterne la qualità
– latte della premungitura
Ottobre 2009
Gli alimenti e l’acqua per l’abbeveramento devono
essere puliti e ineccepibili dal profilo igienico.
Per quanto concerne il latte destinato alla produzione
casearia vigono disposizioni particolari per il foraggiamento con insilati.
In quanto facilmente deperibile, il latte richiede
condizioni igieniche impeccabili. Le superfici e i materiali
che entrano in contatto con questo alimento devono
quindi non alterare il latte stesso. È altrettanto essenziale
garantire un immagazzinamento a regola d’arte.
Le prescrizioni inerenti al raffreddamento dipendono
dalla durata di immagazzinamento nell’azienda e devono
essere assolutamente rispettate.
> OIgPL
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_351_021_1.html
> OPPrim
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_020.html
Art. 4–6
> Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c910_13.html
> OQL
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_351_0.html
9
Ovini \ Utilizzo \ Lana
Lana
In passato la lana era una materia prima non solo pregiata, ma anche molto utile.
Oggi costituisce un problema dal punto di vista dello smaltimento.
Accanto al lino e alla canapa (e in seguito anche al
cotone) la lana era in principio la più importante –
nonché la più calda – materia prima tessile d’Europa.
A partire dagli anni Cinquanta questo primato
venne messo in discussione dalla scoperta delle fibre
sintetiche. Oggi, per i detentori di ovini, la lana
è considerata un affare in perdita, e spesso non vale la
pena smerciarla. Solo le fibre più fini fruttano guadagni,
a patto che vengano commercializzate abilmente.
Oggi la lana, materia prima pregiata, è vista come
un problema in termini di smaltimento.
Affinché la lana non infeltrisca eccessivamente e gli
animali non soffrano di caldo, occorre procedere
alla tosatura almeno una volta l’anno, preferibilmente
in primavera.
> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
(OPAn)
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html
Art. 54
Ovini \ Utilizzo \ Transporto
Transporto
Che si tratti di condurli al pascolo in un luogo lontano, presso un altro proprietario,
dal veterinario o al macello, anche gli ovini affrontano numerosi viaggi durante
la loro vita. Tuttavia, i trasporti rappresentano per gli animali un’enorme fonte
di stress e pertanto andrebbero limitati il più possibile.
Gli animali possono essere trasportati soltanto se è
presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni.
E devono essere adeguatamente preparati per il
trasporto, durante il quale vanno trattati con riguardo.
Sebbene gli ovini amino rimanere ammassati
l’uno accanto all’altro, durante il trasporto devono avere
a disposizione, a seconda del peso, una superficie
media minima pari a 0,2-0,5 m2. In base alla durata
del trasporto, alle condizioni dei singoli animali e
alle condizioni meteorologiche può rendersi necessario
aumentare adeguatamente la superficie minima.
Nel caso dei trasporti all’estero di durata superiore
alle 8 ore, è obbligatorio sottoporre preliminarmente
un piano di trasporto all’UFV. I trasporti internazionali
in Svizzera sono limitati esclusivamente al traffico
ferroviario o aereo.
> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
(OPAn)
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html
Capitolo 7: Trasporto di animali
In Svizzera, i trasporti di bestiame non devono superare
le 6 ore. Chi trasporta animali a titolo professionale è
tenuto a provvedere alla formazione e all’aggiornamento
del personale addetto. Per ogni trasporto deve essere
designata una persona responsabile del benessere
degli animali durante il viaggio. Il conducente
del mezzo e l’addetto agli animali devono possedere
una formazione pratica e teorica e sono tenuti ad
aggiornarsi regolarmente.
Ottobre 2009
10
Ovini \ Utilizzo \ Interventi
Interventi
Gli interventi dolorosi possono essere eseguiti unicamente con anestesia.
Gli interventi dolorosi possono essere effettuati soltanto
da uno specialista e sotto anestesia. Per l’anestesia
in caso di castrazione precoce degli agnelli il detentore
è tenuto a presentare un attestato di competenza.
L’accorciamento della coda ha lo scopo di impedire che
in caso di dissenteria il posteriore dell’animale si imbratti.
La recisione della coda senza anestesia è ammessa solo
per gli agnelli nei primi 7 giorni di vita. Il moncone della
coda deve coprire l’ano e la coda.
> 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli
animali (LPAn)
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455.html
Art. 16
> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
(OPAn)
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html
Art. 15, 19, 32
Ovini \ Utilizzo \ Allevamento
Allevamento
L’allevamento ovino viene praticato secondo obiettivi ben precisi, prestando particolare attenzione alle caratteristiche specifiche delle varie razze. Gli animali vengono
selezionati e valutati in base all’aspetto esteriore, alla lana e alla muscolatura.
E a proposito di selezione, non a caso vale la regola per cui «un buon montone vale
metà del gregge».
L’allevamento deve essere praticato in modo tale
che gli animali siano in buone condizioni di salute,
escludendo il ricorso a metodi che ne pregiudichino
il benessere e la dignità.
In particolare, è vietato allevare animali privi,
per motivi ereditari, di parti del corpo o organi tipici della
specie o che presentano malformazioni che potrebbero
provocare sofferenze all’animale.
Se gli animali non manifestano il naturale comportamento riproduttivo, è vietato colmare tale carenza attraverso
metodi riproduttivi artificiali.
Eventuali interventi sull’animale nell’ambito dei metodi
riproduttivi artificiali possono essere eseguiti unicamente
da esperti in possesso di una specifica formazione.
> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
(OPAn)
È altresì vietato l’allevamento di animali che presentano
un comportamento diverso da quello proprio della
specie e che potrebbe rendere molto difficile o addirittura impossibile la vita con animali conspecifici.
Ottobre 2009
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html
Capitolo 2, Sezione 4: Allevamento di animali
11
Ovini \ Utilizzo \ Conservazione del paesaggio
Conservazione del paesaggio
In Svizzera le greggi al pascolo stanno acquistando sempre più importanza
dal punto di vista della conservazione del paesaggio.
Gli ovini lasciati sui pascoli d’alta montagna senza
alcuna misura di sorveglianza rischiano di divorare,
spesso in quantità elevate, i prati ritenuti una risorsa
preziosa per gli animali selvatici. Tale comportamento
ha portato ad attribuire loro la fama di «deturpatori»
dell’ambiente. Per ovviare al problema, i pastori possono condurre al momento opportuno il gregge presso
nuovi terreni e contribuire così a preservare la bio
diversità vegetale sui pascoli.
Le superfici inselvatichite possono essere rese
di nuovo sfruttabili tenendo i pascoli sotto controllo.
In questo modo, gli ovini diventano una risorsa preziosa
per quanto riguarda la conservazione del paesaggio.
La presenza costante di pastori e cani da protezione
accanto al gregge presenta anche altri vantaggi: rende il
gregge non solo più rispettoso dell’ambiente, ma anche
più sicuro. Sui pascoli d’alta montagna è possibile
incontrare molto spesso non solo linci, ma anche lupi e
orsi. Alle quote più basse le greggi possono essere
minacciate anche dai cani randagi. Un gregge incustodito è per loro un vero «invito a nozze»!
Ottobre 2009
12
Appendice
Appendice 1
Appendice 2
Appendice 3
Appendice 4
Appendice 5
Appendice 6
Misure minime per la detenzione di ovini
Impiego di pavimenti perforati nella detenzione di ovini
Protezione da condizioni meteorologiche estreme nella detenzione permanente di ovini all’aperto
Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di ovini
Prescrizioni legali per la castrazione precoce degli agnelli maschi eseguita dal detentore degli animali
OVINI / CAPRINI: cosa cambia con la nuova legislazione sulla protezione degli animali
Informazioni tecniche − Protezione degli animali
N. 7.1_(1)_i | ottobre 2009
Misure minime per la detenzione di ovini
luce netta
Le misure delimitano sempre spazi liberi (luce netta).
Dimensioni nella stabulazione individuale
Gli ovini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici (art. 52 cpv. 4 OPAn).
•
Per i box singoli di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008
Pecore
Superficie del box per capo,
m
2
Arieti e pecore
senza agnelli
1)
1)
Pecore
2)
con agnelli
50 - 70 kg
70 - 90 kg
oltre 90 kg
70 - 90 kg
oltre 90 kg
2,0
2,0
2,5
2,5
3,0
1) Per le pecore è determinante il peso in condizione di non gravidanza.
2) Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg.
•
Per i box singoli esistenti al 1° settembre 2008 fino al 31 agosto 2018
Pecore madri
con agnelli
60 - 70 kg
Superficie del box, m
2
2,0
1)
Arieti
oltre 70 kg
3,0
1) Per gli animali più pesanti le misure vanno corrispondentemente aumentate; per animali
meno pesanti possono essere adeguatamente ridotte.
1/3
Informazioni tecniche – Protezione degli animali
N. 7.1_(1)_i | ottobre 2009
Dimensioni nella stabulazione in gruppo
•
Per i box di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008
Agnelli
fino a 20
kg
Larghezza della posta di
3)
foraggiamento per capo ,
20
Pecore
Arieti e pecore
Pecore
1)
Animali
giovani
1)
20-50 kg
50-70
kg
30
35
40
50
60
0.6
1.0
1.2
1.5
1.5
senza agnelli
70-90 kg
oltre 90
1)
2)
con agnelli
70-90 kg
oltre 90
kg
kg
70
cm
Superficie del box per capo,
m
1)
2)
3)
4)
5)
2
0.3
4)
5)
1.8
Per le pecore è determinante il peso in condizione di non gravidanza.
Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg.
La larghezza delle mangiatoie circolari può essere ridotta del 40 per cento.
2
La superficie del box deve essere di almeno 1 m .
Vale anche per le pecore con agnelli separate momentaneamente dal gruppo.
•
Per i box esistenti al 1° settembre 2008 fino al 31 agosto 2018
Agnelli
da
Larghezza della posta di
2)
foraggiamento , cm
Superficie del box per capo,
m
5)
2
1)
Pecore madri
con agnelli
1)
ingrasso
25-50 kg
Ovini di
un anno
Pecore madri
senza agnelli
Arieti
50-60 kg
60-70 kg
60-70 kg
oltre 70 kg
20
30
40
60
50
0.5
0.7
1.0
1.5
1.5
1) Per gli animali più pesanti le misure vanno corrispondentemente aumentate; per animali
meno pesanti possono essere adeguatamente ridotte.
2) La larghezza delle mangiatoie circolari può essere ridotta del 40 %.
2/3
Informazioni tecniche – Protezione degli animali
N. 7.1_(1)_i | ottobre 2009
Basi legali
Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)
e ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici
Art. 3 OPAn
Detenzione adeguata degli animali
1
Gli animali devono essere tenuti in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e
che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo.
2
I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi,
urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare
le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati.
3
L’alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche,
etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali.
4
Gli animali non possono essere tenuti costantemente legati.
Art. 10 OPAn
Requisiti minimi
1
I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1–3.
Se nei nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione
dei singoli elementi dell’impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per
le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano
rispettate le dimensioni minime di cui all’allegato 1 per le stalle di nuova realizzazione.
3
L’autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi menzionati al capoverso 2. Essa
considera a tal fine l’onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali.
2
Art. 52 OPAn
Detenzione
1
Gli ovini non possono essere tenuti legati.
Gli ovini possono essere legati o immobilizzati in altro modo per un breve periodo.
3
Gli ovini devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata.
4
Gli ovini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.
2
3/3
Informazioni tecniche − Protezione degli animali
N. 7.2_(1)_i | ottobre 2009
Impiego di pavimenti perforati nella detenzione
di ovini
•
Per i box di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008
Gli animali giovani di peso non superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti perforati
sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie (art. 5 cpv. 1
dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici).
Gli animali adulti di peso superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti alveolati
sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie (art. 5 cpv. 2
dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici).
Devono essere rispettate le seguenti misure:
Distanza massima fra le
traverse, mm
Larghezza minima
delle
traverse, mm
Ovini oltre 30 kg
20
40
Ovini oltre 30 kg
20
1)
Categoria di peso
Pavimenti grigliati in
calcestruzzo
Graticolati in plastica
1) La larghezza delle traverse viene stabilita a seconda del prodotto in base alla procedura di verifica e
autorizzazione degli impianti di stabulazione fabbricati in serie.
•
Per i box esistenti al 1° settembre 2008
In caso di impiego di pavimenti grigliati in calcestruzzo per le pecore e gli arieti adulti si applicano le
seguenti misure:
Categoria di peso
Pavimenti grigliati in
calcestruzzo
Tutte le categorie di animali
Distanza massima fra
Larghezza minima
le traverse, mm
delle traverse, mm
20
40
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Informazioni tecniche − Protezione degli animali
Pavimenti grigliati in calcestruzzo
N. 7.2_(1)_i | ottobre 2009
Pavimenti perforati
I pavimenti perforati non
sono indicati per gli ovini.
Essi possono tuttavia essere
utilizzati se ricoperti da uno strato
di lettiera.
Valutazione di pavimenti grigliati:
A)
B)
C)
E)
posa piana
posa delle traverse in modo da
impedirne lo spostamento
larghezza delle fessure appropriata e
costante
spigoli levigati, nessuna sbavatura
Basi legali
Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e
ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici
Art. 7 OPAn
1
Ricoveri, parchi, suolo
I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che
a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;
b. la salute degli animali non sia compromessa; e
c. gli animali non possano fuggire.
2
I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di
seguire il comportamento tipico della loro specie.
3
I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.
Art. 2 Ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici
Principio
1
La larghezza delle fessure e la dimensione dei fori dei pavimenti perforati deve essere adeguata alla taglia degli
animali.
2
I pavimenti perforati non devono presentare sbavature sporgenti. I bordi devono essere levigati e le fessure
devono essere di larghezza costante.
Art. 5 Ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici
Pavimenti perforati per ovini e caprini
1
Nelle stalle di nuova realizzazione, ovini e caprini giovani di peso non superiore a 30 kg non possono essere
tenuti su pavimenti perforati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie.
2
Nelle stalle di nuova realizzazione, ovini e caprini di peso superiore a 30 kg non possono essere tenuti su
pavimenti alveolati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie.
3
Per gli ovini e i caprini di peso superiore a 30 kg i pavimenti fessurati devono avere fessure con una larghezza
massima di 20 mm e le grate in calcestruzzo devono avere traverse con una larghezza minima di 40 mm.
2/2
Informazioni tecniche − Protezione degli animali
N. 7.3_(1)_i | ottobre 2009
Protezione da condizioni meteorologiche estreme
nella detenzione permanente di ovini all’aperto
Definizione
Per "detenzione permanente all'aperto" si intende il soggiorno permanente, 24 ore su 24, di
animali domestici in un'area recintata situata all'aperto. È necessario differenziare questo tipo di
detenzione di animali dal pascolo o dall'uscita all'aperto, che sono caratterizzati dal ritorno quotidiano
degli animali alla stalla e, in caso di necessità, da brevi stabulazioni.
Le condizioni climatiche estreme sono contraddistinte da grande caldo e irraggiamento solare
intenso oppure da freddo, umidità e vento.
Esposizione del problema
Oggi la detenzione all'aperto di ovini torna ad essere praticata in misura crescente. Trovano grande
diffusione soprattutto i sistemi di messa al pascolo che, per la loro gestione, non necessitano di
infrastrutture costose e richiedono un onere lavorativo relativamente basso. La detenzione all'aperto
corrisponde inoltre ampiamente ai bisogni naturali degli ovini (comportamento sociale e nutrizionale,
movimento, occupazione, stimoli ambientali e variazioni climatiche).
Tuttavia, conoscenze insufficienti delle esigenze relative a questi tipi di detenzione nonché delle
capacità di adattamento degli animali possono causare problemi in materia di protezione degli
animali. Essi si presentano soprattutto quando gli animali vengono esposti senza protezione a
condizioni climatiche estreme, come grande caldo ed irraggiamento solare intenso, oppure
umidità, freddo e vento. A volte anche il grado di compattezza del suolo, a causa di un suo
eccessivo calpestamento da parte degli animali (con conseguente formazione di fango), non
soddisfa le esigenze poste da una detenzione adeguata. Forme estensive di detenzione all'aperto
comportano inoltre il pericolo che gli animali siano in buona parte abbandonati a loro stessi e, di
conseguenza, non vengano più sufficientemente accuditi.
In linea di massima ciò vale anche per la detenzione nella regione d’estivazione o la
transumanza. In questo caso il problema è però meno rilevante dato che gli animali dispongono di
regola di una superficie molto più ampia. Quest’ultima offre normalmente un numero sufficiente di
strutture naturali quali alberi, cespugli e sporgenze rocciose che consentono agli animali di reagire
alle condizioni climatiche e di scegliersi il luogo di riparo più adatto a loro. Se nella regione
d’estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme,
occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli
animali sia soddisfatto (art. 36 cpv. 2 OPAn). Per ciò che concerne i greggi in transumanza, è
compito del pastore cercare luoghi adeguati, che non presentino problemi relativi alla protezione
degli animali.
1/3
Informazioni tecniche – Protezione degli animali
N. 7.3_(1)_i | ottobre 2009
Bisogni degli ovini nella detenzione all’aperto
I mutamenti climatici producono negli animali delle reazioni comportamentali, frutto di meccanismi
fisiologici di adattamento. Così, in condizioni di gran caldo gli animali tendono ad aumentare la
dispersione di calore corporeo: sudando, ingerendo più acqua, aumentando la frequenza respiratoria
e inumidendo la superficie del corpo. Nel contempo, gli animali cercano luoghi ombreggiati, più
freschi e ventilati. Il freddo viene invece combattuto dagli animali mediante un innalzamento del
metabolismo e, a più lungo termine, con un adattamento morfologico: maggiore crescita di pelo e
aumento di grasso corporeo. Inoltre il loro fabbisogno di energia è più elevato e, di conseguenza,
necessitano di maggiori quantità di alimenti. Quando la temperatura si abbassa, allo scopo di ridurre
le perdite di calore corporeo, cercano luoghi riparati dal vento ed evitano i giacigli umidi e freddi.
Cercano di proteggersi dalla pioggia persistente o fredda, così da evitare di bagnarsi fino alla cute e
di raffreddarsi. L'esperienza insegna che periodi caratterizzati da grande caldo e forte irraggiamento
solare, oppure da freddo, vento e umidità, sono ricorrenti. In tali situazioni, se gli animali non hanno
la possibilità di proteggersi dalle condizioni climatiche estreme, la loro capacità di adattamento può
risultare insufficiente.
Per quanto riguarda le condizioni climatiche è però impossibile indicare dei valori limite esatti oltre i
quali sia necessario intervenire. È invece di importanza decisiva provvedere affinché essi possano in
ogni momento cercarsi un riparo, qualora ciò sia reso necessario da fattori ambientali o dal loro stato
fisiologico. E tali situazioni riguardano anche le razze cosiddette rustiche.
Normalmente gli ovini sopportano meglio il caldo se vengono tosati in primavera e se hanno la
possibilità di cercare riparo in un luogo ombreggiato. Gli ovini appena tosati corrono il rischio di
subire un colpo di sole, quelli con un vello troppo lungo o infeltrito possono accumulare calore in
eccesso. Questi animali sopportano molto bene il freddo secco, sempre che, grazie ad una tosatura
effettuata al momento opportuno, abbiano una sufficiente copertura di vello. Durante i periodi di
freddo è assolutamente necessario evitare che gli ovini possano bagnarsi completamente fino alla
cute: a tale proposito, il tipo di vello e la razza dell'animale rivestono comunque un ruolo importante.
Infatti, l'azione idrorepellente esercitata dal vello delle razze a lana fine è soltanto minima, mentre
quello delle razze a lana liscia, lunga o grossolana, a condizioni ottimali può resistere all'umidità della
pioggia anche per alcuni giorni.
La ricerca da parte degli animali di un riparo dalle condizioni climatiche estreme non dipende
unicamente dalla durata di queste ultime o da fattori ambientali come l'altitudine e l'esposizione,
bensì anche dalle caratteristiche specifiche degli animali in questione. Ad esempio: razza, età,
stato nutrizionale, condizioni del pelame, oppure da altri fattori particolari, come potrebbe essere il
momento del parto. Gli agnelli appena nati hanno scarse riserve energetiche e, a causa dell'assenza
di cuscinetti adiposi e del vello ancora sottile, sono molto sensibili alle basse temperature e
all'umidità. Perciò, durante il periodo di foraggiamento invernale le pecore in avanzato stato di
gravidanza devono essere stabulate prima di partorire e, dopo il parto, devono essere tenute in stalla
per almeno due settimane (art. 7 cpv. 4 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito
e di animali domestici). È consigliabile seguire tale procedura anche in estate.
Le esigenze in materia di protezione degli animali da condizioni climatiche estreme variano
molto a seconda del tipo di situazione: freddo e umidità oppure temperature elevate. Per il clima
freddo e umido è necessario che la struttura di protezione permetta a tutti gli animali di giacere
contemporaneamente. Essa deve essere asciutta e protetta dal vento, affinché gli animali possano
evitare di bagnarsi completamente e di raffreddarsi (art. 36 cpv. 1 OPAn). Il suolo non deve causare
agli animali un'eccessiva perdita di calore corporeo: ad esempio, è utile la presenza di uno strato
sufficiente di lettiera. Se il suolo è bagnato o risulta freddo a contatto con il corpo degli animali, essi
possono rifiutare di stendersi a riposare, il che può causare un conseguente stato di spossatezza. In
caso di gran caldo e di forte irraggiamento solare, deve essere disponibile una struttura di protezione
2/3
Informazioni tecniche – Protezione degli animali
N. 7.3_(1)_i | ottobre 2009
che permetta a tutti gli animali di ripararsi contemporaneamente. In essa il ricambio d'aria dovrebbe
essere elevato, anche per aiutare gli animali a proteggersi dagli insetti (mosche, zanzare, tafani).
Sono da preferire i ripari senza pareti, le reti parasole oppure gruppi di alberi sufficientemente grandi.
A determinate condizioni, durante l'estate questo tipo di strutture può anche essere utilizzato come
protezione dal cattivo tempo. Quando gli spazi recintati non sono sufficientemente dotati di strutture
naturali di protezione, per la detenzione permanente degli animali all'aperto è necessario realizzarne
di artificiali, oppure, se si verificano condizioni climatiche estreme, gli animali devono essere condotti
in un luogo ove possano mettersi al riparo (art. 36 cpv. 1 OPAn). L'utilizzazione di un riparo naturale
implica il rispetto delle disposizioni contenute nella legislazione sulle foreste; se viene realizzata una
struttura di protezione occorre tener conto del diritto in materia di protezione delle acque e di
pianificazione del territorio.
Normalmente la densità degli animali presenti nelle aree recintate determina un elevato
calpestamento del suolo che, per quanto riguarda la sua compattezza, deve rispondere a notevoli
sollecitazioni. Soprattutto dove gli animali sono soliti radunarsi, come ad esempio vicino a una
rastrelliera, il suolo deve essere in uno stato tale da non nuocere alla salute degli unghioni (art. 6
cpv. 3 OPAn). In particolare il fango, mescolato a sterco e/o urina, può danneggiare seriamente
corna e pelle. Per questa ragione, il suolo delle aree summenzionate deve essere rafforzato e pulito
secondo necessità, oppure, ad esempio, si deve spostare regolarmente la rastrelliera, affinché la
sollecitazione subita dal terreno venga ripartita sulle diverse aree del pascolo.
Nella detenzione all’aperto solitamente è il pascolo ad offrire foraggio agli animali. Pertanto la
quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario,
occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato (art. 36 cpv. 3 OPAn). Il foraggio
somministrato ad integrazione del pascolo deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e
igiene. Se necessario, a tale scopo occorre installare impianti per il foraggiamento adeguati, come ad
esempio una rastrelliera coperta (art. 6 cpv. 4 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da
reddito e di animali domestici). Il fabbisogno di acqua degli ovini può variare molto, ad esempio
dipende molto dal contenuto dell’acqua nel foraggio, se producono latte e dal caldo. In ogni caso, gli
ovini devono avere accesso all’acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile
nella regione d’estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di
acqua degli animali sia coperto (art. 53 cpv. 1 OPAn). In caso di calura, l’aver accesso all’acqua due
volte al giorno potrebbe non essere sufficiente, pertanto l’acqua deve essere costantemente
disponibile.
Al fine di poter reagire in modo tempestivo a problemi, incidenti o lesioni occorre accudire in modo
continuativo gli animali. È necessario controllare giornalmente lo stato di salute ed il benessere degli
animali (in particolare: stato di salute generale, lesioni, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie). Se
sono previste delle nascite o in presenza di animali neonati, tale controllo va effettuato almeno due
volte al giorno (art. 7 cpv. 2 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali
domestici). Nella regione d’estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura
appropriata (art. 7 cpv. 3).
3/3
Informazioni tecniche – Protezione degli animali
N. 7.3_(1)_i | ottobre 2009
Dimensione dei ripari
In un riparo dalle condizioni meteorologiche estreme, tutti gli ovini devono poter trovare posto
contemporaneamente. Per i ripari si applicano i requisiti minimi disciplinati nell’allegato 1
dell’ordinanza sulla protezione degli animali. Se un riparo serve unicamente alla protezione contro
umidità e freddo e al suo interno gli animali non vengono foraggiati, devono essere rispettate le
seguenti misure minime (art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e
di animali domestici):
Ovini
Settore di riposo
ricoperto da lettiera per
3)
Agnelli
Animali
)
1)
Pecore
Arieti e pecore
fino a 20 kg
giovani
20-50 kg
50-70 kg
agnelli
70-90 kg
oltre 90 kg
0.15
0.3
0.5
0.6
senza
0.75
Pecore
1)
2)
con agnelli
70-90 kg
oltre 90 kg
0.75
0.9
2
capo , m
1) Per le pecore è determinante il peso in condizione di non gravidanza.
2) Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg.
3) Se nella regione d’estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di
condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo
e di protezione degli animali sia soddisfatto (art. 6 cpv. 2 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali
da reddito e di animali domestici).
4/3
Informazioni tecniche – Protezione degli animali
N. 7.3_(1)_i | ottobre 2009
Basi legali
Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e
ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici
Art. 6 OPAn
Protezione dalle condizioni meteorologiche
Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono adattarsi
alle condizioni meteorologiche.
Art. 36 OPAn
Detenzione permanente all’aperto
1
Gli animali domestici non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche
estreme. Se in tali condizioni non vengono messi in stalla, gli animali devono disporre di una protezione adeguata,
naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall’umidità, dal vento o
da una forte insolazione. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo sufficientemente asciutto.
2
Se nella regione d’estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme,
occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia
soddisfatto.
3
La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre
mettere a disposizione altro foraggio appropriato.
Art. 53 OPAn
Foraggiamento
1 Gli
ovini da lana devono essere tosati almeno una volta all’anno.
2 Gli
animali appena tosati devono essere protetti da condizioni meteorologiche estreme.
Art. 54 OPAn
Tosatura
1 Gli ovini da lana devono essere tosati almeno una volta all’anno.
2 Gli animali appena tosati devono essere protetti da condizioni meteorologiche estreme.
Art. 6 Ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici
materia di ripari, pavimenti, foraggio
Requisiti in
1
In un riparo dalle condizioni meteorologiche estreme, tutti gli animali devono poter trovare posto
contemporaneamente. Se un riparo serve unicamente alla protezione contro umidità e freddo e al suo interno gli
animali non vengono foraggiati, per i bovini, gli ovini e i caprini la superficie del riparo deve corrispondere almeno a
quelle stabilite all’allegato 2, tabelle 1–3.
2
Se nella regione d’estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche
estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali
sia soddisfatto.
3
Il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non può essere fangoso o fortemente inquinato da feci
o urina.
4
Il foraggio somministrato ad integrazione del pascolo deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e
igiene. Se necessario, a tale scopo occorre installare impianti per il foraggiamento adeguati.
Art. 7 Ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Controllo degli
animali, stabulazione in caso di nascite
1
Lo stato di salute e il benessere degli animali sono da controllare ogni giorno, in particolare le loro condizioni
generali e la comparsa di lesioni, zoppie, diarrea o altri sintomi di malattie. Si può eccezionalmente rinunciare al
giro di controllo se viene assicurata la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali.
2
In vista di nascite o in presenza di animali neonati gli animali sono da controllare almeno due volte al giorno.
3
Nella regione d’estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura appropriata.
4
Durante il periodo di foraggiamento invernale, ovini e caprini devono essere stabulati prima del parto e nelle prime
due settimane successive al parto devono sempre disporre di un ricovero accessibile.
5/3
Informazioni tecniche − Protezione degli animali
N. 7.4_(1)_i | ottobre 2009
Valori climatici della stalla e loro misura nella
detenzione di ovini
L’importanza del clima della stalla per l’animale
Il clima della stalla è tanto importante ai fini di un sistema di detenzione rispettoso degli animali
quanto lo sono le condizioni di spazio, le attrezzature utilizzate nella stalla, la cura e l’alimentazione
degli animali. Il clima della stalla (clima interno) si differenzia in misura più o meno consistente dal
clima esterno per temperatura, umidità relativa e velocità dell’aria nonché per concentrazione di gas
nocivi e di particelle di polvere. I gas nocivi sono prodotti dal metabolismo animale (respirazione,
escrementi), mentre la polvere proviene principalmente dagli alimenti, dalla lettiera, dalle particelle
cutanee, dalle piume e dagli escrementi essiccati. Il clima della stalla è un fattore complesso nella
detenzione degli animali da reddito che non può essere considerato indipendentemente da altre
condizioni di detenzione quali il tipo di stalla, l’alimentazione e la cura degli animali.
In linea di principio va osservato che nei sistemi di detenzione gli animali sono sempre tenuti in uno
spazio limitato ed hanno poche possibilità di sottrarsi al clima prevalente nella stalla. L’ordinanza
sulla protezione degli animali esige pertanto che il clima nei locali e nei parchi interni deve essere
adeguato agli animali (art. 11 cpv. 1). È compito del detentore garantire che il clima della stalla sia
tale da non richiedere agli animali uno sforzo di adattamento superiore alle loro facoltà. A tal fine, il
detentore ha due possibilità: reagire ad ogni singola situazione adottando misure puntuali che evitino
di stressare gli animali. In un ovile, ad esempio, in presenza di temperature basse, può ricoprire il
settore di riposo con ulteriore lettiera. Oppure può strutturare il suo sistema di detenzione in modo
che, a seconda del tipo di clima presente nell’ovile, gli animali possano soggiornare negli ambienti
che meglio rispondono ai loro bisogni, ad esempio garantendo l'accesso permanente a un parchetto
all’aperto.
Un’attenzione particolare va riservata agli animali che vengono trasferiti da una stalla calda ad una
stalla fredda o viceversa. Di norma, gli animali hanno bisogno di alcuni giorni prima che i processi
fisiologici di adattamento producano tutti i loro effetti. I processi morfologici (crescita del pelame,
immagazzinamento del grasso) richiedono un periodo di adattamento ancora più lungo. Durante
questa fase transitoria può quindi rendersi necessario adottare apposite misure (ad esempio munire
il settore di riposo di un’abbondante lettiera) per attenuare gli effetti della nuova situazione climatica.
Un altro aspetto di cui occorre tenere conto è che alcune razze di animali da reddito e alcune linee di
allevamento possono avere esigenze particolari in merito al clima della stalla, a causa delle loro
caratteristiche genetiche.
1/11
Informazioni tecniche – Protezione degli animali
N. 7.4_(1)_i | ottobre 2009
Valutazione del clima della stalla
Per valutare l’effetto del clima della stalla sugli animali occorre tenere presenti aspetti vari: ad
esempio, l’età dell’animale, l’intensità dell’utilizzazione, il tipo di sistema di detenzione, la durata e
l’intensità dell’effetto di un fattore climatico della stalla. Alcuni fattori climatici, inoltre, non vanno
considerati solo singolarmente bensì in combinazione con altri. Così, ad esempio, una temperatura
bassa associata a valori di umidità e di velocità dell’aria bassi è sopportata meglio dall’animale di
quanto lo sia una temperatura bassa combinata a valori di umidità e di velocità dell’aria elevati.
La valutazione del clima della stalla può avvenire in base ad apposite misurazioni, i cui metodi per i
singoli fattori climatici sono illustrati nelle presenti informazioni tecniche. La valutazione del clima
della stalla può anche aver luogo attraverso semplici indicatori che consentono di individuare le
carenze dell’uno o dell’altro fattore. Indicatori di questo tipo sono le sensazioni dell’essere umano, il
comportamento degli animali e lo stato del sistema di detenzione e delle attrezzature tecniche nella
stalla.
In linea di massima, le misurazioni vanno effettuate nell’area in cui gli animali soggiornano più
frequentemente. Occorre tenere conto del fatto che i risultati delle misurazioni possono variare a
seconda della stagione, dell’ora, delle condizioni climatiche, del luogo nella stalla, della
composizione dell’aria, della temperatura superficiale degli elementi della costruzione e di altri fattori.
Misurazioni effettuate in luoghi diversi e per periodi lunghi sono più affidabili delle misurazioni
saltuarie. Altrettanto importante, inoltre, è l’impiego di strumenti di misurazione calibrati. Se si
rendono necessari valori di misurazione affidabili e ripetibili (stessi risultati alle stesse condizioni),
occorre registrare il più dettagliatamente possibile la procedura di misurazione e le circostanze in cui
è stata effettuata (ad esempio luoghi, ora, condizioni climatiche, ecc.).
1. Temperatura dell’aria
Per ogni animale esiste una zona di temperatura ambiente all’interno della quale l’organismo può
mantenere la sua temperatura corporea ricorrendo in misura minima a misure regolatrici. Questa
zona, nella quale la produzione di calore resta praticamente costante e indipendente dalla
temperatura dell’ambiente circostante, viene definita zona di neutralità termica (ill. 1, zona da B a B').
Verso il basso essa è delimitata dalla temperatura critica inferiore (B). Qui l’organismo attiva dei
meccanismi (ad esempio brividi di freddo) per aumentare la produzione di calore. La temperatura
critica superiore (B') è la temperatura dell’aria a partire dalla quale l’animale inizia a liberare acqua
(attraverso la sudorazione e/o la respirazione) per impedire il rialzo della temperatura del corpo.
All’interno della zona di neutralità termica si trova la zona di indifferenza termica nella quale la
temperatura corporea resta costante praticamente senza interventi da parte dei meccanismi
omeostatici e l’animale sopporta bene sia il caldo che il freddo (ill.1, zona da A a A').
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Zona di sopravvivenza
Zona di omeotermia
Morte da freddo
Temperatura interna
del corpo
Pro
d
uz i
on
ed
Ipertermia
Zona
di
indifferenza
termica
i ca
lor
e
Morte da caldo
Zona di neutralità
termica
Ipotermia
D
C
B A
A'
B' C'
D'
Temperatura ambiente
Ill. 1: Temperature e zone critiche per la termoregolazione, secondo Bianca (1976).
La capacità di adattamento degli animali alla temperatura ambiente è chiaramente esaurita quando i
meccanismi fisiologici (ad esempio brividi di freddo, sudorazione, ansimare, aumento o diminuzione
del consumo di alimenti) ed etologici (ad esempio cercare un riparo all’ombra, stare in piedi l’uno
accanto all’altro, evitare di sdraiarsi) di termoregolazione non sono più sufficienti per mantenere la
temperatura interna corporea, dunque al di fuori della zona C-C’ (vedi ill. 1). Ne consegue che
all’interno della zona da C a C‘ la capacità di adattamento degli animali è sollecitata entro i limiti delle
possibilità di reazione.
La zona di neutralità termica è nettamente più elevata negli animali neonati che negli animali adulti
della stessa specie. Le due temperature critiche e pertanto il bisogno di calore sono in effetti più
elevati negli animali giovani che in quelli adulti. Inoltre, l’ampiezza della zona di neutralità termica è
notevolmente inferiore negli animali giovani. Per gli agnelli essa si estende solo su alcuni gradi di
temperatura. Affinché il loro sviluppo sia ottimale, questi giovani animali necessitano dunque di un
settore di riposo con temperature elevate e costanti.
Fasce di temperatura ottimali
La tabella n. 1 riporta le fasce ottimali della temperatura dell’aria. Quando nella stalla la temperatura
dell’aria si colloca entro i valori delle fasce ottimali il rendimento degli ovini raggiunge valori molto
elevati. Considerato che dette fasce di temperatura sono più elevate per gli animali giovani che per
quelli adulti della stessa specie, nella tabella sono riportati valori differenziati per le diverse categorie
di animali. Essi valgono per l’area immediatamente circostante (microclima) al luogo nel quale gli
animali soggiornano per lunghi periodi, come nel caso dei giacigli. Le fasce di temperatura all’interno
delle quali gli animali sono in grado di adattarsi sono più ampie rispetto a quelle ottimali indicate nella
tabella 1. Con l’aumento del rendimento, inoltre, le fasce ottimali si spostano verso il basso.
Ai fini della valutazione del clima della stalla va tenuto conto del fatto che l’equilibrio termico degli
animali è anche influenzato da altri fattori. Dalla tabella 2 emerge chiaramente che gli animali grandi
e di elevata produttività hanno maggiori difficoltà con il caldo che con il freddo.
Nelle stalle senza isolamento termico (stalle fredde, stalle con clima esterno), la temperatura dell’aria
subisce, a seconda della temperatura esterna, variazioni molto più marcate che nelle stalle chiuse di
modo che possono aversi anche valori estremi. Nelle stalle con clima esterno è dunque
indispensabile garantire un microclima adeguato attraverso la creazione di apposite zone (nicchie,
ripari, lettiere profonde, superfici ombreggiate ecc.).
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Tab. 1: Valori ottimali (fasce) della temperatura dell’aria
Categoria di animali
Peso (kg)
Fascia ottimale (°C)
Ovini
agnelli
4-15
22 → 12
agnelli da ingrasso
15-40
10-16
60
0-15
pecore da allevamento e da lana
1)
Osservazione:
1)
Valore degressivo in funzione dell’aumento di peso degli animali.
Tab. 2: Fattori in funzione dei quali gli animali sopportano meglio (+) o peggio (–) temperature
ambiente alte o basse
Fattore
Aumento dell’età (animale giovane – animale adulto)
Consumo elevato di alimenti
Produttività elevata
Gestazione
Movimento
Pelame spesso
Lettiera abbondante e asciutta
Tenuta in gruppo
Tenuta individuale
Vento
Irraggiamento solare
Acclimatazione (al freddo o al caldo)
Temperatura ambiente
Bassa
Alta
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
+
+
(–)
–
–
–
–
–
–
–
+
+
–
+
Misurazione della temperatura dell’aria
Per determinare la temperatura dell’aria in un determinato momento può essere utilizzato un
termometro calibrato. Per una valutazione più significativa occorre invece procedere a misurazioni
quasi continue (intervallo di misurazione < un’ora) su un lasso di tempo sufficientemente lungo.
Adatti a questo scopo sono gli strumenti di misurazione e registrazione di dati (datalogger) che
combinano spesso la misurazione della temperatura e dell’umidità relativa dell’aria.
Indicatori di carenze nella temperatura dell’aria
Per gli ovini, sono considerate critiche le situazioni in cui in condizioni climatiche di freddo e di
umidità non tutti gli animali dispongono di un riparo. Lo stesso vale per le temperature
eccessivamente elevate. Per tale ragione, in un riparo tutti gli animali devono poter trovare posto
contemporaneamente (art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di
animali domestici).
2. Umidità dell’aria
Gli animali da reddito che vivono alle nostre latitudini sono in grado di adattarsi ad oscillazioni anche
considerevoli dell’umidità relativa dell’aria. Non è dunque un problema tenerli in stalle aperte nelle
quali l’umidità dell’aria presenta le stesse oscillazioni dell’umidità al di fuori della stalla.
Per gli animali possono essere spossanti le situazioni in cui un elevato tasso di umidità è associato
ad un’elevata temperatura dell’aria. In tal caso, essi non hanno, infatti, praticamente alcuna
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possibilità di liberare il calore del corpo. Non va inoltre dimenticato che un’elevata umidità dell’aria
favorisce la moltiplicazione di batteri, di parassiti e soprattutto di muffe.
Possono inoltre essere critiche le situazioni in cui animali zuppi d’acqua sono tenuti in condizioni di
elevata umidità dell’aria e di temperature basse per periodi di tempo lunghi.
Umidità relativa ottimale dell’aria
L’ottimale umidità relativa dell’aria per gli animali da reddito nell’agricoltura si situa fra il 50% e l’80%.
Misurazione dell’umidità dell’aria
Per determinare l’umidità relativa dell’aria si può utilizzare uno psicrometro. Ai fini di una valutazione
rappresentativa è necessario procedere a misurazioni quasi continue (intervallo di misurazione
< un’ora) su un lasso di tempo sufficientemente lungo. Particolarmente adatto a questo scopo è uno
strumento di misurazione e di registrazione di dati (datalogger) munito di sensori di umidità.
Indicatori di carenze nell’umidità dell’aria
Una bassa umidità dell’aria, che è spesso combinata con un’elevata concentrazione di polvere,
provoca stimoli di tosse poco dopo l’ingresso nella stalla.
Anche un’eccessiva umidità dell’aria risulta fastidiosa per l’uomo. Se combinata con temperature
elevate, il clima della stalla assomiglia a quello di un bagno turco; combinata invece con una
temperatura bassa si ha l’impressione di entrare in una cantina. Chiari segnali di un’umidità dell’aria
eccessiva sono la condensa sul soffitto e sulle pareti e pavimenti. A lungo termine, un tasso di
umidità elevato provoca la formazione di macchie di muffa grigie o nere sulle pareti e sul soffitto.
3. Movimento dell’aria
Il movimento dell’aria, combinato con la temperatura, esercita un influsso decisivo sulla possibilità
degli animali di liberare calore in situazioni di caldo eccessivo e di evitare ipotermie in presenza di
temperature basse. Per questo motivo, è necessario aumentare adeguatamente il movimento
dell’aria quando la temperatura è elevata e, viceversa, offrire possibilità di riparo quando la
temperatura si abbassa.
Velocità elevate dell’aria hanno un duplice effetto. Da un lato, aumentano lo scambio termico per
ogni grado di differenza di temperatura fra la superficie dell’animale e l’aria, e dall’altro, diminuiscono
l’isolamento termico attraverso la distruzione del film d’aria protettivo nel pelame dell’animale. Il
benessere degli animali è intaccato soprattutto quando l’aria in movimento ha una temperatura più
bassa di quella della stalla e colpisce una sola parte del corpo dell’animale provenendo da una
stessa direzione. Si parla qui di corrente d’aria. La velocità dell’aria non è il solo fattore che svolge un
ruolo determinante: va infatti tenuto conto anche delle turbolenze dell’aria. Quanto maggiori sono le
turbolenze, tanto più la “sensibilità alla corrente d’aria” è accentuata.
Valori ottimali del movimento dell’aria
Il valore ottimale della velocità dell’aria dipende essenzialmente dalla temperatura dell’aria. D’estate,
un movimento dell’aria abbastanza sostenuto dà refrigerio all’animale e impedisce una stasi termica.
D’inverno, invece, se la velocità dell’aria è troppo elevata ne possono conseguire perdite eccessive
di calore. Ferma restando la temperatura dell’aria, il raffreddamento dell’animale è tanto maggiore
quanto più è elevata la velocità dell’aria.
Le correnti d’aria vanno possibilmente evitate nei confronti di tutti gli animali da reddito. L’assenza di
correnti d’aria è particolarmente importante nel settore di riposo – dove, se necessario, gli animali
possono proteggersi da perdite di calore – e nel caso di animali zuppi d’acqua che sono esposti a
temperature basse.
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Misurazione del movimento dell’aria
Il movimento dell’aria può essere misurato mediante un anemometro a filo caldo. Questo
apparecchio consente misurazioni a partire da 0,1 m/s ed è quindi particolarmente adatto per le
piccole velocità. I valori misurati sono indipendenti dalla direzione.
Per misurare velocità elevate dell’aria può essere utilizzato un anemometro a mulinello. Questo
apparecchio non è tuttavia adatto se nei locali della stalla vi sono correnti turbolente. I valori misurati
dipendono dalla direzione dell’aria.
Se necessario, la direzione del flusso d’aria può essere determinata con l’aiuto di prove con
fumogeno (ad esempio pipette fumogene).
Indicatori di carenze nel movimento dell’aria
La circolazione dell’aria deve essere misurata nell’area in cui gli animali soggiornano principalmente.
La corrente d’aria presente nel corridoio della stalla non fornisce indicazioni in merito alla
circolazione dell’aria nei singoli box. Se vi è corrente d’aria, l’uomo la percepisce in particolare sul
collo e sul dorso delle mani.
Le correnti d’aria nel settore di riposo possono causare negli ovini e in varie specie di animali da
reddito una diminuzione del rendimento o un aumento della predisposizione alle malattie.
Una circolazione insufficiente dell’aria in alcuni settori della stalla è percepita dall’uomo sotto forma di
concentrazioni localmente elevate di gas nocivi (ammoniaca). Una circolazione insufficiente dell’aria
quale conseguenza di un sistema di aerazione inadeguato o con una capacità insufficiente può
anche rendere l’aria della stalla pesante (umida) o polverosa. In questi casi, nelle stalle con
aerazione artificiale va controllato il buon funzionamento dell’impianto di aerazione, rispettivamente,
il sistema di immissione e di scarico dell’aria.
4. Gas nocivi
I nostri animali da reddito non sono in grado di adattarsi alle elevate concentrazioni di gas nocivi
tipiche delle stalle poiché tali concentrazioni non sono presenti in natura. A lungo termine, esse
nuocciono al benessere degli animali provocando danni alla salute e vanno pertanto assolutamente
evitate. L’esperienza dimostra che elevate concentrazioni di gas nocivi si verificano soprattutto nelle
stalle calde con un’aerazione insufficiente, mentre nelle stalle con clima esterno in cui è presente un
elevato tasso di ricambio dell’aria non si riscontrano problemi di questo tipo. L’immagazzinamento
del colaticcio nella stalla sotto i pavimenti grigliati può risultare problematico per l’igiene dell’aria della
stalla.
Il biossido di carbonio (CO2) è un gas di respirazione (gas espirato) più pesante dell’aria ma che si
distribuisce relativamente bene nella stalla. Le concentrazioni di CO2 usuali nelle stalle non sono
tossiche.
L’ammoniaca (NH3) è un gas prodotto dalla scissione delle molecole di urea da parte dell’enzima
ureasi. Nonostante sia più leggero dell’aria, le sue concentrazioni sono maggiori al suolo, ossia
vicino al letame dal quale viene prodotto, che sotto il soffitto dove è rarefatto e infine disperso dalla
forza ascensionale termica e dalle correnti d’aria. Sia negli animali che nell’uomo l’ammoniaca
produce forti irritazioni alle mucose e alle vie respiratorie.
L’idrogeno solforato (H2S) è un gas di fermentazione estremamente velenoso che proviene dal
colaticcio. È più pesante dell’aria e si concentra nei punti più bassi – dunque nei canali di scolo e
nelle fosse. Non appena le concentrazioni di questo gas sono misurabili, l’uomo e l’animale possono
correre dei rischi. Al momento del rimestamento o dello spandimento del colaticcio l’idrogeno
solforato è spesso liberato in grosse quantità (formazione di una nuvola) nell’aria della stalla. In
queste condizioni, l’idrogeno solforato può presentarsi in concentrazioni letali.
Per evitare concentrazioni troppo elevate di gas nocivi è essenziale che i canali di scolo verso la
fossa siano provvisti di un sifone e che durante il rimestamento del colaticcio o lo svuotamento della
fossa si provveda ad aerare sufficientemente la stalla. Se si utilizzano sistemi per la raccolta
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congiunta del letame e del colaticcio è necessario osservare i principi di cui all’opuscolo SPAA per
evitare la formazione di gas nocivi.
Oltre ai tre principali gas menzionati, nella stalla possono formarsene altri (ad esempio, metano,
monossido di carbonio, biossido di azoto). La combinazione di più gas può avere effetti sinergici
dannosi, per cui è opportuno mantenere i valori dei gas più bassi possibile.
Se si utilizzano stufe ad irraggiamento di gas vi è il rischio che si formi il pericoloso monossido di
carbonio (CO). È dunque indispensabile controllarle frequentemente e provvedere regolarmente alla
loro manutenzione. Una perfetta regolazione del bruciatore e l’apporto d’aria fresca sono importanti.
Concentrazioni massime consentite
Nella tabella 3 sono riportate le concentrazioni massime per i tre gas nocivi CO 2 , NH 3 e H 2 S
raccomandate dallo “Scientific Veterinary Committee” (1997). In linea di principio, occorre
organizzare l’evacuazione del letame e l’aerazione in modo da impedire concentrazioni troppo
elevate di gas nocivi.
Tab. 3: Concentrazioni massime per i tre principali gas nocivi, raccomandate dallo “Scientific
Veterinary Committee” (1997)
Gas nocivo
CO 2 (biossido di carbonio)
NH 3 (ammoniaca)
H 2 S (idrogeno solforato)
Concentrazione massima
3000 ppm
10 ppm
0,5 ppm (temporaneamente 5 ppm durante l’evacuazione)
Conformemente all’articolo 11 capoverso 2 OPAn nei locali chiusi con aerazione artificiale l’afflusso
di aria fresca deve essere assicurato anche in caso di guasto all’impianto. Ciò può essere garantito
da un sistema d’allarme funzionante, da finestre ad apertura automatica (ad esempio con interruttore
magnetico) o da un gruppo elettrogeno d’emergenza.
Misurazione delle concentrazioni di gas nocivi
Il biossido di carbonio (CO2) può essere misurato in modo relativamente affidabile con un‘analisi ai
raggi infrarossi oppure con provette Dräger. Per misurare l’ammoniaca (NH3) è possibile ricorrere a
vari metodi: il principio idrochimico (bottiglie di assorbimento), le analisi ai raggi infrarossi, il sensore
elettrochimico (una reazione di ossidoriduzione genera corrente elettrica), provette Dräger oppure il
principio della chemioluminiscenza. Per misurare l’idrogeno solforato (H2S) si possono utilizzare
cellule elettrochimiche (intervallo di misurazione 1-1000 ppm) o provette Dräger.
Le concentrazioni di gas nocivi in una stalla oscillano notevolmente sia in funzione dei locali che dei
periodi, motivo per cui una valutazione affidabile del clima della stalla non può essere effettuata sulla
base di singole misurazioni puntuali. Nel caso in cui vi siano motivati sospetti di concentrazioni molto
elevate è opportuno procedere a misurazioni quasi continue (ad esempio con l’aiuto di analizzatori di
gas). Misurazioni attive puntuali sono eventualmente necessarie per l’idrogeno solforato al momento
del rimestamento o dello spandimento del colaticcio. Le concentrazioni massime non devono essere
superate in permanenza, ovvero i valori indicati non possono essere costantemente oltrepassati per
più di un giorno a settimana. Misurazioni a lungo termine in una stalla dovrebbero pertanto durare
almeno una settimana.
L’esperienza dimostra che concentrazioni costantemente elevate si registrano in particolare nelle
stalle isolate, durante i mesi invernali, quando il grado di aerazione è ridotto per minimizzare le
perdite di calore. È tuttavia importante che anche in queste stalle le concentrazioni massime
prescritte non vengano permanentemente superate. In alcuni casi può quindi rivelarsi opportuno
aumentare, ad intervalli regolari e per brevi periodi, il grado di aerazione (eventualmente con l’aiuto
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di un interruttore orario) durante la giornata in modo da mantenere le concentrazioni di gas nocivi al
di sotto dei valori massimi.
Indicatori di carenze nelle concentrazioni di gas nocivi
L’ammoniaca in piccole concentrazioni ha un odore leggermente pungente. In concentrazioni elevate
provoca bruciore agli occhi e alle mucose delle vie respiratore, lacrimazione degli occhi e stimoli di
tosse.
Il biossido di carbonio è inodore. Quando tuttavia l’aerazione della stalla non è sufficiente e il gas è
presente in concentrazioni elevate, l’aria della stalla diventa soffocante.
L’idrogeno solforato produce un odore simile a quello delle uova marce. Concentrazioni elevate di
questo gas nocivo si hanno normalmente solo per un lasso di tempo breve durante lo spandimento
del colaticcio. Concentrazioni elevate d’idrogeno solforato non possono essere percepite
olfattivamente perché paralizzano i nervi olfattivi e si rivelano letali per gli uomini e gli animali.
Elevate concentrazioni di gas nocivi provocano nell’uomo il bisogno di lasciare la stalla il più
rapidamente possibile. È quindi opportuno controllare il buon funzionamento dell’aerazione e del
sistema di evacuazione del letame.
5. Polvere
Gli animali da reddito non sono in grado di proteggersi neppure dalle elevate concentrazioni di
particelle di polvere sospese poiché nel corso dell’evoluzione non hanno sviluppato alcun
meccanismo di protezione. La polvere sospesa nell’aria della stalla si compone principalmente di un
misto di particelle organiche di lettiera, alimenti per animali, pelle, pelame, piume ed escrementi. Gli
effetti biologici della polvere dipendono non solo dalla composizione specifica della polvere bensì
anche dalla grandezza delle particelle. Particolarmente problematica per la salute dei detentori di
animali e degli animali da reddito è la polvere fine che s’introduce negli alveoli polmonari
(dimensione delle particelle < 5 µm). Questa polvere può depositarsi nei polmoni provocando
irritazioni meccaniche e fisicochimiche con conseguenti danni. Concentrazioni permanentemente
elevate di particelle di polvere vanno dunque evitate anche nell’interesse del detentore.
L’effetto nocivo della polvere è aggravato dal fatto che i gas nocivi (ad esempio l’ammoniaca), i
microrganismi e le sostanze velenose prodotte dai batteri (endotossine) si legano alle particelle di
polvere e vengono così trasportate nei polmoni. Le concentrazioni di polvere sono particolarmente
elevate nei pollai per pollame da ingrasso, seguiti dai porcili per suini da ingrasso, dai pollai per le
galline ovaiole, dai porcili per i suini d’allevamento e dalle stalle per i bovini. Elevate concentrazioni di
particelle di polvere sono riscontrabili anche in sistemi di detenzione senza lettiera.
Concentrazioni massime consentite
Attualmente, la normativa svizzera non prevede disposizioni in materia di concentrazioni massime
della polvere nelle stalle. In Svezia, il valore limite per le particelle organiche di polvere (polveri totali)
nelle stalle è di 10 mg/m3, in Danimarca è invece di soli 3 mg/m3.
Misurazione della concentrazione di polvere
Per misurare l’andamento della concentrazione delle particelle sospese possono essere impiegati,
ad esempio, fotometri a dispersione oppure strumenti di misura TEOM. Gli strumenti di misura
TEOM registrano permanentemente il contenuto di polvere nell’aria senza regolare calibrazione. Il
metodo di misura si basa sul cambiamento di frequenza di una lamina oscillante, causato dalla
deposizione di polvere.
Poiché la concentrazione di particelle sospese può oscillare durante il giorno o variare da un giorno
all’altro, la concentrazione media su un lasso di tempo di 24 ore va determinata con misurazioni
quasi continue per almeno una settimana. Le misurazioni riguardano le frazioni di polvere inalabili
(dimensione delle particelle < 10 µm).
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Indicatori di carenze nella concentrazione di polvere
Elevate concentrazioni di polvere causano nelle persone tosse e starnuti. Le particelle di polvere
sospese possono essere viste nei raggi di luce. In capannoni molto grandi, se le concentrazioni di
polvere sono elevate, diviene spesso difficile scorgere la fine della stalla. Un ulteriore indicatore per
elevate concentrazioni di polvere nell’aria sono strati di polvere piuttosto spessi sulle attrezzature
della stalla, nonché abiti e documenti impolverati al termine della visita nella stalla.
6. Illuminazione
La luce del giorno non solo consente agli animali di orientarsi visivamente nella stalla, ma adempie
anche ad altre importanti funzioni fisiologiche (irradiamento ultravioletto, ritmo giorno/notte,
stimolazione delle ghiandole sessuali). La luce del sole non può essere integralmente sostituita
dall’illuminazione della stalla. Un’intensità luminosa insufficiente ha effetti negativi sulla fertilità degli
animali. Il passaggio dalla luce al buio e le variazioni di luminosità aumentano gli stimoli offerti agli
animali.
Intensità luminosa minima
I locali in cui gli animali soggiornano in prevalenza devono essere illuminati con luce naturale (art. 33
cpv. 2 OPAn). L’intensità luminosa deve essere di giorno di almeno 15 lux, eccetto nei settori in cui
gli animali si riposano o si ritirano e nei nidi, purché gli animali abbiano costantemente a disposizione
un altro luogo sufficientemente illuminato; l’intensità luminosa per i volatili domestici è disciplinata
dall’articolo 67 (art. 33 cpv. 3 OPAn). La fase di luce non può essere estesa artificialmente a più di
16 ore al giorno (art. 33 cpv. 5 OPAn). Sono vietati i programmi di illuminazione che prevedono più di
una fase di oscurità
nell’arco di 24 ore (art. 33 cpv. 6 OPAn).
L’intensità luminosa minima obbligatoria deve consentire agli animali l’orientamento visivo nella
stalla. I valori minimi, che devono essere raggiunti nell’area in cui si trova la testa dell’animale,
valgono per quei settori della stalla nei quali gli animali sono attivi. Se una stalla è suddivisa in più
box, i valori minimi devono essere soddisfatti in ognuno di essi.
Se l’intensità luminosa nei locali esistenti il 1° settembre 2008 non può essere ottenuta con la luce
naturale del giorno mediante investimenti sostenibili o lavori ragionevoli di posa di finestre o di
superfici che permettano l’infiltrazione di luce, occorre utilizzare altre fonti di luce artificiale (art. 33
cpv. 4 OPAn). Non vi sono invece disposizioni secondo cui, in questi casi, l’illuminazione con luce
artificiale deve essere regolata da un orologio programmabile. In casi particolari, può tuttavia essere
opportuno imporre tale sistema se non vi è garanzia del fatto che il detentore degli animali attivi e
disattivi la luce artificiale tenendo conto dei bisogni degli animali.
Le lampade a raggi ultravioletti per la disinfezione dell’aria della stalla non possono sostituire la luce
del giorno, in quanto lo spettro dei raggi ultravioletti non corrisponde allo spettro della luce del giorno
che permette l’orientamento visivo. Nel caso in cui vengano impiegate lampade a raggi ultravioletti,
occorre che la distanza fra la lampada (parte inferiore) e gli animali (dorso o testa) sia di almeno
1,2 metri. In particolare nelle stalle basse, gli animali devono essere protetti mediante degli schermi
(lastre schermanti applicate alla parte inferiore della lampada) contro un’irradiazione diretta a
distanza troppo ravvicinata. Gli animali possono inoltre essere esposti solo ad un’irradiazione
indiretta in modo da essere raggiunti unicamente da radiazioni diffuse. L’irradiazione diretta degli
occhi e della pelle degli animali o dell’uomo può causare, a seconda della sensibilità individuale
nonché della dose di radiazione, congiuntiviti ed eritemi (arrossamento della cute). Le lampade a
raggi UV devono pertanto essere disattivate quando il personale entra nella stalla (interruttore di
sicurezza collegato alla porta). La distanza fra le lampade dipende dalla potenza e dunque
dall’intensità luminosa di ognuna che varia a seconda dei modelli.
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Misurazione dell’intensità luminosa
Un’intensità luminosa di 15 lux consente all’uomo l’orientamento visivo, ma è appena sufficiente per
poter leggere o scrivere a lungo.
La misurazione dell’intensità luminosa deve avvenire all’altezza della testa dell’animale con un
luxmetro corretto riguardo ai colori, in grado di misurare la luce incidente secondo la legge del
coseno. Per determinare la quantità totale di luce ricevuta dall’animale, va applicato il sistema dei sei
livelli. Ciò significa che il sensore (elemento fotoelettrico) va tenuto all’altezza della testa dell’animale
e spostato verso l’alto, verso il basso e verso i quattro punti cardinali. Sulla base dei 6 valori ottenuti
potrà essere determinato un valore medio.
Indicatori di carenze nell’illuminazione
L’intensità luminosa deve essere misurata nell’area in cui gli animali soggiornano abitualmente e
all’altezza della loro testa. Se l’intensità luminosa è insufficiente, risulta difficile scrivere o leggere per
molto tempo. Un’accurata valutazione dell’intensità luminosa è particolarmente opportuna quando la
superficie totale permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto non corrisponde ad almeno
un ventesimo della superficie del pavimento, quando le finestre nelle stalle basse sono disposte solo
su un lato oppure quando i vetri delle finestre sono sporchi od oscurati dalla presenza di oggetti.
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SPAA, 1995a. La sécurité dans la construction et la transformation des bâtiments agricoles.
SPAA, Schöftland (non disponibile in italiano).
SPIA, 1995b. “Pericoli dovuti ai gas nell’agricoltura”. SPIA, Schöftland.
Takai H. et al., 1998. Concentrations and emissions of airborne dust in livestock buildings in
Northern Europe. Journal of Agricultural Engineering Research 70, 59-77.
Van Caenegem L. und Wechsler B., 2000. Stallklimawerte und ihre Messung. FAT-Schriftenreihe
Nr. 51, FAT, Tänikon.
Zeitler-Feicht M.H., 1993. Mindestanforderungen an die Beleuchtung und Stalluft in der
Pferdehaltung unter Tierschutzgesichtspunkten. Tierärztl. Umschau 48, 311-317.
-
Basi legali
Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e
ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici
Art. 11 OPAn
Clima nei locali
1
Il clima nei locali e nei parchi interni deve essere adeguato agli animali.
Nei locali chiusi con aerazione artificiale l’afflusso di aria fresca deve essere assicurato anche in caso di guasto
all’impianto.
2
Art. 33 OPAn
Illuminazione
1
Gli animali domestici non possono essere tenuti costantemente al buio.
I locali in cui gli animali soggiornano in prevalenza devono essere illuminati con luce naturale.
3
L’intensità luminosa deve essere di giorno di almeno 15 lux, eccetto nei settori in cui gli animali si riposano o si
ritirano e nei nidi, purché gli animali abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente
illuminato; l’intensità luminosa per i volatili domestici è disciplinata dall’articolo 67.
4
Se l’intensità luminosa nei locali esistenti il 1° settembre 2008 non può essere ottenuta con la luce naturale del
giorno mediante investimenti sostenibili o lavori ragionevoli di posa di finestre o di superfici che permettano
l’infiltrazione di luce, occorre utilizzare altre fonti di luce artificiale.
5
La fase di luce non può essere estesa artificialmente a più di 16 ore al giorno, eccetto nei primi tre giorni di vita dei
pulcini, in cui può essere prolungata fino a 24 ore. In caso di impiego di programmi di illuminazione, la fase di luce
per l’allevamento di galline ovaiole può essere abbreviata.
6
Sono vietati i programmi di illuminazione che prevedono più di una fase di oscurità nell’arco di 24 ore.
2
Art. 6 Ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Requisiti in materia
di ripari, pavimenti, foraggio
1
In un riparo dalle condizioni meteorologiche estreme, tutti gli animali devono poter trovare posto
contemporaneamente. Se un riparo serve unicamente alla protezione contro umidità e freddo e al suo interno gli
animali non vengono foraggiati, per i bovini, gli ovini e i caprini la superficie del riparo deve corrispondere almeno a
quelle stabilite all’allegato 2, tabelle 1–3.
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Informazioni tecniche − Protezione degli animali
N. 7.5_(1)_i | ottobre 2009
Prescrizioni legali per la castrazione precoce degli
agnelli maschi eseguita dal detentore degli animali
Dopo il raggiungimento della maturità sessuale, con il loro comportamento (messa in fuga degli altri
animali, tentativi di monta) gli arieti sono fonte di stress e agitazione nelle greggi. Per tale ragione,
soprattutto se è prevista una loro estivazione, gli agnelli maschi vengono castrati.
Obbligo di anestesia
La castrazione è un intervento doloroso che può essere eseguito soltanto previa anestesia (cfr. art.
16 LPAn). L’intervento deve essere effettuato con la maggior cura possibile (cfr. art. 4 cpv. 2 LPAn).
Occorre prestare particolare attenzione ai seguenti punti: evitare di suscitare negli animali reazioni di
stress e paura, che acuiscono la loro percezione del dolore; anestetizzare a regola d’arte gli animali,
così da ridurre al massimo il dolore durante e immediatamente dopo l’intervento; eseguire
l’intervento in modo accurato e nel rispetto dei principi d’igiene, per ridurre le lesioni tessutali e con
esse i dolori e i danni causati dalle infiammazioni.
Animali giovani nel proprio gregge
I detentori di animali possono effettuare la castrazione, sotto anestesia, soltanto nelle prime due
settimane di età dei loro animali, e ciò a condizione di aver conseguito un attestato di competenza
grazie alla frequentazione di uno dei corsi riconosciuti dall’Ufficio federale dell’agricoltura e
dall’Ufficio federale di veterinaria (cfr. art. 32 OPAn).
Il vantaggio della castrazione precoce è che la ferita formatasi è più piccola e si cicatrizza quindi più
rapidamente. Inoltre, gli animali sono protetti meglio dalle infezioni grazie agli anticorpi materni
presenti nel colostro.
Convenzione Mvet e obbligo di tenere un registro
I prodotti utilizzati per l’anestesia rientrano nella categoria dei medicamenti veterinari (mvet) e
possono essere dispensati al detentore di animali soltanto se è stata dapprima stipulata una
convenzione Mvet, la quale regolamenta la frequenza delle visite in azienda da parte del veterinario
dell’effettivo e il corretto utilizzo dei medicinali veterinari (cfr. art. 42 LATer; art. 10 cpv. 1-2 OMVet).
Gli anestetici possono essere dispensati per coprire un fabbisogno di al massimo tre mesi (cfr. art.
11 cpv. 2 lett. c OMVet). Per la dispensazione, l’utilizzo e le scorte dei medicamenti si deve tenere un
registro (art. 43 LATer; cfr. art. 26 lett. a-b; art. 28 OMVet).
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Informazioni tecniche – Protezione degli animali
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Attestato di competenza (in due tappe) integrato da esercizi pratici da eseguire sotto vigilanza
veterinaria
L’attestato di competenza concernente la castrazione degli agnelli rispettosa del benessere degli
animali ed eseguita a regola d’arte viene conseguito in due tappe e inizia con un corso teorico
riconosciuto. L’UFV tiene un elenco dei corsi riconosciuti sul sito www.bvet.admin.ch > Protezione
degli animali > Formazione e perfezionamento > Interventi dolorosi.
Il corso tratta i diversi aspetti dell’intervento, fornendo le conoscenze necessarie in relazione agli
ambiti seguenti: basi legali, anatomia, stress e percezione del dolore negli animali, anestesia e
chirurgia. Dopo aver ricevuto l’attestato di frequenza, i detentori di animali devono esercitarsi nella
loro azienda, sotto la vigilanza del veterinario dell'effettivo, allo scopo di apprendere la corretta
somministrazione dei medicamenti e la preparazione degli agnelli all’intervento, nonché di conoscere
gli aspetti da tenere in considerazione nel corso degli interventi di castrazione praticati a regola d’arte
e le modalità di sorveglianza e cura degli animali dopo l’intervento (cfr. art. 42-44 ordinanza del DFE
concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali).
Quando il detentore di animali è in grado di eseguire autonomamente l’intervento in modo corretto, il
veterinario dell’effettivo ne comunica il nominativo al veterinario cantonale competente per la verifica
delle competenze pratiche. L'attestato di competenza può quindi essere conseguito (cfr. art. 32 cpv.
2 OPAn). A questo punto, il detentore di animali può richiedere i medicamenti veterinari ed eseguire
autonomamente l’intervento (cfr. art. 8 cpv. 2 OMVet).
Basi legali: legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli
animali (OPAn), ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il
trattamento degli animali, legge sugli agenti terapeutici (LATer) e ordinanza sui medicamenti
veterinari (OMVet)
Art. 4 cpv. 2 LPAn
Principi
2
Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato
d’ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.
Art. 16 LPAn
Interventi su animali
Gli interventi dolorosi possono essere eseguiti soltanto sotto anestesia totale o locale e da persone esperte. Il
Consiglio federale stabilisce le eccezioni. Determina altresì quali persone sono considerate esperte. Sono fatte
salve le disposizioni della presente legge concernenti gli esperimenti sugli animali.
Art. 32 OPAn
Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali
1
I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispettivamente solo nelle prime tre e
nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo.
2
I detentori di animali devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall’Ufficio federale
dell’agricoltura e dall’UFV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del veterinario
dell’effettivo. Se essi sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi in anestesia, il veterinario
dell’effettivo comunica all’autorità cantonale competente il loro nominativo per la verifica delle competenze pratiche.
Dal momento di questa comunicazione, i detentori di animali possono eseguire autonomamente tali interventi.
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Informazioni tecniche – Protezione degli animali
N. 7.5_(1)_i | ottobre 2009
Art. 42 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali
Obiettivo di apprendimento
L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 32 OPAn è di insegnare al detentore di animali a castrare o a
decornare gli animali giovani in un modo che rispetti l’animale e a regola d’arte.
Art. 43 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali
Forma e durata della formazione
La formazione si svolge sotto forma di un corso di teoria della durata di almeno 3 ore, seguito da un’esercitazione
pratica nella propria azienda sotto la vigilanza di un veterinario.
Art. 44 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali
Contenuto della formazione
1
La formazione comprende nozioni fondamentali delle basi legali e di anatomia nonché conoscenze approfondite
negli ambiti inerenti alla sofferenza, al dolore, all’anestesia e alla chirurgia.
2
L’esercitazione pratica nella propria azienda deve prevedere diversi esercizi concernenti la preparazione
dell’animale all’intervento, il corretto dosaggio e la somministrazione di medicamenti veterinari nonché l’esecuzione
corretta dell’intervento e la sorveglianza dell’animale.
Art. 42 LATer
Prescrizione e dispensazione
1
Un medicamento per uso veterinario può essere prescritto o dispensato soltanto se la persona che lo prescrive
conosce l’animale o l’effettivo.
2
Se il medicamento è destinato a animali da reddito, la persona che lo prescrive deve conoscere anche il loro stato
di salute.
Art. 43 LATer
Obbligo di tenere un registro
1
Chi importa, esporta, smercia, dispensa o somministra o fa somministrare a animali medicamenti per uso
veterinario deve tenere un registro sulle loro entrate e uscite e conservare le pezze giustificative.
Art. 8 cpv. 2 OMVet
Restrizioni nella dispensazione
2
I medicamenti veterinari utilizzati a scopo anestetico per la decornazione o la castrazione possono essere
dispensati solo ai detentori di animali titolari di un attestato di competenza di cui all’articolo 32 capoverso 2
1
dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali.
Art. 10 cpv. 1-2 OMVet
Esame dello stato di salute, convenzione Mvet
1
Prima di prescrivere o dispensare un medicamento veterinario per il quale è prescritta la tenuta di un registro (art.
26), i veterinari devono esaminare personalmente lo stato di salute dell’animale da reddito o del gruppo di animali
da reddito da trattare (visita dell’effettivo).
2
I veterinari e gli studi veterinari possono stipulare con il detentore di animali una convenzione scritta relativa a
visite regolari all’azienda e al corretto impiego di medicamenti veterinari (convenzione Mvet). In questo caso
possono prescrivere o dispensare medicamenti veterinari anche senza una visita preliminare dell’effettivo.
L’allegato I dell’OMVet descrive in modo dettagliato le condizioni di cui all’art. 10, in particolare concernenti i criteri
di valutazione, la frequenza delle visite, il contenuto e la durata della convenzione nonché l’obbligo di
conservazione.
Art. 11 cpv. 2 lett. c OMVet
Quantità di medicamenti veterinari prescritti o dispensati
2
Se esiste una convenzione Mvet, il veterinario può prescrivere o dispensare per una determinata indicazione
medicamenti veterinari in funzione delle dimensioni dell’effettivo, anche per la scorta:
c.
a scopo di anestesia in caso di decornazione nelle prime settimane o in caso di castrazione precoce:
il fabbisogno per tre mesi al massimo;
3/4
Informazioni tecniche – Protezione degli animali
Art. 26 lett. a-b OMVet
N. 7.5_(1)_i | ottobre 2009
Oggetto del registro
Vanno iscritti a registro:
a.
b.
i medicamenti veterinari soggetti a prescrizione;
i medicamenti veterinari per i quali occorre rispettare un termine d’attesa;
Art. 28 OMVet
Detentori di animali da reddito
1
I detentori di animali da reddito provvedono affinché le persone che utilizzano un medicamento veterinario
registrino le seguenti indicazioni in un giornale dei trattamenti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
la data della prima e dell’ultima utilizzazione;
l’identificazione degli animali trattati o del gruppo di animali trattato, come ad esempio le marche
auricolari;
l’indicazione;
la denominazione commerciale del medicamento veterinario;
la quantità;
i termini d’attesa;
le date della liberazione delle diverse derrate alimentari ottenute dall’animale da reddito;
il nome della persona autorizzata a dispensare medicamenti che ha prescritto, dispensato o
somministrato il medicamento veterinario.
2
Essi sono tenuti, per ogni entrata destinata alla scorta e per ogni restituzione o distruzione di medicamenti
secondo l’articolo 26, ad annotare in maniera chiara le seguenti indicazioni:
a.
b.
c.
d.
la data;
la denominazione commerciale;
la quantità in unità di confezioni;
la ditta distributrice o la persona che riprende il medicamento.
4/4
Dipartimento federale dell’economia DFE
Ufficio federale di veterinaria UFV
Comunicazione (COM)
OVINI/CAPRINI: cosa cambia con la nuova legislazione
sulla protezione degli animali
La nuova legislazione sulla protezione degli animali è orientata verso il futuro. Attualmente, per
i detentori di ovini e caprini non cambia molto, se non per il fatto che si richiede loro di conoscere le esigenze degli animali e, in alcuni casi, di acquisire una adeguata formazione. Si vorrebbe inoltre eliminare la stabulazione fissa.
La nuova legislazione sulla protezione degli animali ruota attorno alla responsabilità dei detentori.
Disposizioni di legge precise e controlli efficaci sono senza dubbio indispensabili, ma è altrettanto
importante che i detentori siano ben informati. Solo se si conoscono le esigenze degli animali e si sa
come trattarli correttamente è possibile attuare una detenzione adeguata alle varie specie.
Detentori di animali adeguatamente informati: professionisti non si nasce
I futuri detentori di ovini e caprini devono formarsi o almeno informarsi, a seconda delle dimensioni
della loro azienda. Chi possiede più di 10 unità di bestiame grosso deve avere una formazione agricola. Per chi possiede più di 10 ovini o caprini, ma meno di 10 unità di bestiame grosso, è invece sufficiente una formazione di base (attestato di capacità). Tali norme non si applicano a coloro che già da
tempo detengono ovini e caprini.
La detenzione corretta di ovini e caprini è illustrata nelle pagine “Ovini” e “Caprini” del portale “Mi
prendo cura del mio animale” (www.miprendocuradelmioanimale.ch). Attraverso questo portale,
l’Ufficio federale di veterinaria fornisce informazioni in particolare sulle disposizioni fondamentali concernenti la protezione degli animali. L’offerta è ampliata costantemente con informazioni tecniche,
grafici, video e altro ancora. È inoltre possibile ricevere una newsletter che comunica tutte le novità.
Gli animali devono potersi muovere normalmente
Una delle priorità della nuova legislazione sulla protezione degli animali è la possibilità di movimento.
In futuro, la stabulazione fissa sarà abolita. Il fatto di essere quasi sempre legati limita fortemente gli
animali, che non possono muoversi normalmente e prendersi cura di se stessi. Per questo motivo, a
partire dal 2018 la stabulazione fissa degli ovini sarà vietata. Per i caprini non è più consentito costruire nuovi stalli, salvo che negli impianti utilizzati solo in alcune stagioni, nelle zone di estivazione.
Nel frattempo, anche gli ovini e i caprini tenuti legati dovranno avere la possibilità di muoversi liberamente. Gli ovini devono poter uscire per almeno 90 giorni l’anno. A partire dal 2010, inoltre, almeno 30
di questi 90 giorni di uscita dovranno rientrare nel periodo invernale. I caprini sono animali particolarmente dinamici; se ciò nonostante vengono tenuti legati, al più tardi a partire dal 2010 dovranno avere
la possibilità di uscire per almeno 120 giorni durante il periodo di foraggiamento verde e per almeno
50 giorni durante l’inverno. I caprini non possono più restare legati per oltre due settimane consecutive.
1/2
Norme più chiare
La nuova legislazione sulla protezione degli animali è più esplicita. Finora, le nuove disposizioni concernenti gli ovini e i caprini erano state inserite in direttive, e dal punto di vista giuridico non era mai
del tutto chiaro se andassero interpretate come prescrizioni o come raccomandazioni. Per questo
motivo, le direttive verranno abolite. Ora, le disposizioni sono contenute nell’Ordinanza sulla protezione degli animali e in ordinanze emanate a livello di ufficio o dipartimento. In questo modo, anche per i
detentori di animali è più chiaro quali norme sono da considerare come prescrizioni a tutti gli effetti.
Le principali modifiche per gli ovini
•
A partire dal 2018 gli ovini non potranno più essere tenuti legati.
•
Gli ovini hanno bisogno di un settore di riposo provvisto di lettiera.
•
Gli ovini tenuti singolarmente devono avere un contatto visivo con i i propri conspecifici.
•
Gli ovini devono avere accesso all’acqua almeno due volte al giorno.
•
Gli agnelli di età superiore alle due settimane di vita devono essere nutriti costantemente con
alimenti ricchi di fibra grezza come fieno, erba o insilati idonei. Solo così svilupperanno un apparato digerente sano.
•
Gli ovini vanno tosati ogni anno, in modo che non soffrano per il caldo e le aggressioni di parassiti cutanei. Gli animali appena tosati devono essere protetti dalle condizioni meteorologiche estreme.
Le principali modifiche per i caprini
•
A partire dal 2010 i caprini tenuti legati dovranno avere la possibilità di uscire all’aperto per almeno 120 giorni durante il periodo di foraggiamento e per almeno 50 giorni durante l’inverno. I caprini non possono mai restare legati per oltre due settimane consecutive.
•
Per i caprini non possono più essere costruiti nuovi stalli, se non negli impianti utilizzati solo stagionalmente nelle zone di estivazione. In futuro, i caprini saranno quindi tenuti più spesso in stalle a stabulazione libera.
•
A partire dal 2010 i caprini dovranno disporre di un settore di riposo provvisto di lettiera.
•
I caprini tenuti singolarmente devono avere un contatto visivo con i propri conspecifici.
•
I caprini devono avere accesso all’acqua almeno due volte al giorno.
•
I capretti di età superiore alle due settimane di vita devono essere nutriti costantemente con alimenti ricchi di fibre grezze come fieno, erba o insilati idonei. Solo così svilupperanno un apparato
digerente sano.
•
I capretti non possono più essere tenuti singolarmente, a meno che non siano gli unici giovani
esemplari presenti nell’azienda.
2/2
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