La valenza probatoria degli studi di settore Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Divisione Economica e Sociale Ufficio politiche fiscali Pregi e limiti dello strumento di accertamento Roma, 20 maggio 2010 Claudio Carpentieri Resp. Uff. Politiche fiscali CNA 1 Tutto ruota intorno alla valenza probbatoria Gli Studi di settore Costruzione condivisa Stima anticipata Valenza probbatoria Contraddittorio Compliance Requisiti per la rettifica Roma, 20 maggio 2010 Claudio Carpentieri Resp. Ufficio politiche fiscali CNA 2 Accertamenti effettuati 2008 FONTE: Agenzia entrate – Audizione del Direttore Attilio Befera alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati (10 febbraio 2010) Attività 2008 Contribuenti esercenti attività per i quali è in vigore lo studio di settore di cui Numero (≈) Accertamenti Maggiore imposta accertata media (€) 103.000 26.184 …sulla base dell’applicazione delle risultanze degli studi di settore (GERICO) 73.000 6.673 …senza l’applicazione delle risultanze degli studi di settore (GERICO) 30.000 74.800 Accertamenti effettuati nel 2009 FONTE: Agenzia entrate – Conferenza stampa del 2 marzo 2010 (Dati non definitivi) Accertamenti 2009 Numero Importi a soggetti non congrui agli studi di settore 56.437 12.802 Definiti con adesione e con acquiescenza 24.619 4.410 Valutazione del rischio selezione per l’accertamento a mezzo studi di settore Platea teorica studi di settore 4.300.000 Soggetti esclusi - 600.000 Soggetti a studi 3.700.000 Congrui (61%) 2.245.000 Adeguati (15%) 555.000 Soggetti non congrui e non adeguati Nell’intervallo di confidenza 200.000 Situazioni di “marginalità” 300.000 Con Note aggiuntive (rif.2008) 265.000 POTENZIALE ACCERTAMENTO su RISCHIO SELEZIONE (rif.verifiche da studi effettuate nel 2009 ) - 2.800.000 900.000 (≈) 350.000 550.000 6,27% 56.437 (10,26%) La relazione tra accertamento a mezzo studi di settore e metodologie di controllo. L’articolo 62-sexies DL n. 331/93 definisce tra gli accertamenti induttivi dotati di gravità precisione e concordanza di cui all’art. 39, c 1, lett. d) del D.P.R. 600/73 quelli basati su “Sull'esistenza di gravi incongruenze” tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli “fondatamente desumibili” dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività ovvero Gli studi di settore Roma, 20 maggio 2010 Claudio Carpentieri Resp. Ufficio politiche fiscali CNA Non è da escludere che lo studio sia inadeguato al caso di specie, ma deve essere dimostrato nell’accertamento In giudizio è comunque difficile dimostrare da parte dell’AF che il “tovagliometro” o simili siano più attendibili dello studio di settore applicabile ed applicato 6 6 La franchigia dai c.d. accertamenti analitico induttivi articolo 1, comma 17 della legge n. 296/2006 (applicabile dall’anno d’imposta 2006) Gli accertamenti di tipo analitico-induttivo (art. 39, c 1, let. d) del DPR n. 600/73) non potranno essere effettuati se L’idea è quella che entro certi limiti lo studio di settore resta più affidabile congruità al volume di ricavi stimato dagli studi di settore l’incremento di ricavi da analitico induttivo deve superare il 40% dei dichiarati, ma non può comunque superare € 50 mila non deve aver fatto omissioni o irregolarità nei dati comunicati, che portano ad un incremento di ricavi dichiarati superiore al 10% Roma, 20 maggio 2010 Claudio Carpentieri Resp. Ufficio politiche fiscali CNA La coerenza non serve anche perché le nuove regole si rendono applicabili in relazione ai nuovi studi di settore. Il limite assoluto è stato creato pensando alle imprese che hanno un fatturato elevato 7 La limitazione alla possibilità di prescindere dagli studi di settore articolo 1, comma 17 legge n. 296/2006 Anche quando si profila la possibilità di applicare l’accertamento analitico induttivo diverso dagli studi di settore Così come il contribuente può prescindere dall’applicazione degli studi di settore solo motivando le ragioni anche l’ufficio potrà prescindere dallo studio di settore motivando le ragioni Roma, 20 maggio 2010 La possibilità di prescinderne è legata all’indicazione nella motivazione all’avviso di accertamento devono essere indicate “le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente” Claudio Carpentieri Resp. Ufficio politiche fiscali CNA 8 La necessità di calare l’applicazione dello studio di settore al caso specifico affrontato Si tratta di un orientamento comunque fatto a livello incidentale Le sentenze della Cassazione (sezioni unite) nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 tutte del 18/12/2009 Le ultime sentenze della Cassazione hanno dato una lettura dell’art. 62-sexies DL n. 331/93 che ridimensiona la valenza probatoria nella sostanza confermando ciò che aveva sostenuto Di recente l’agenzia delle entrate. Gli scostamenti derivanti dall’applicazione degli studi di settore rappresentano soltanto “un indice rilevatore di una possibile anomalia del comportamento fiscale”:sono quindi classificabili tra le “presunzioni semplici” La classificazione tra quelle “gravi, precise e concordanti” non discende dalla previsione normativa in base ad una procedura di accertamento standardizzato, ma deve formarsi dall’analisi di più presunzioni semplici nell’ambito del contraddittorio. 9 Gli ultimi orientamenti dell’Agenzia delle entrate Cir.5 del 23/1/2008 Cir.13 del 9/4/2009 Nota 68125 del 4/6/2009 Nelle note operative sono esclusi i collocati nell’intervallo di confidenza Al fine di emettere un avviso di accertamento a mezzo studi di settore occorre dimostrare l’idoneità dell’utilizzo dello strumento di accertamento al caso specifico. Roma, 20 maggio 2010 Le valutazioni che possono motivare l’avviso di accertamento a mezzo studi di settore diventano anche criteri di selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento a mezzo studi di settore Claudio Carpentieri Resp. Uff. Politiche fiscali CNA Analisi della complessiva situazione del contribuente…” per SELEZIONARE il soggetto da chiamare al contraddittorio; CORROBORARE le presunzioni della stima dello studio. 10 La possibilità di discostarsi dagli studi di settore: la prova contraria ed il contraddittorio La procedura di acc. con adesione era dettata dalla prassi cfr C.M. 21.05.1999, n. 110/E, § 7, poi diventata norma (art. 10, c. 2-bis L. 146/98) Il contribuente non è obbligato ad adeguarsi al volume di ricavi stimato dagli studi di settore Gli studi di settore dovevano essere un comune presupposto di riferimento su cui discutere in fase precontenziosa Quando questo principio sotteso all’essenza stessa degli studi di settore si è dovuto applicare sono emerse delle criticità. Roma, 20 maggio 2010 Qualora abbia valide ragioni operative per sostenere che lo studio di settore non coglie il particolare tipo di attività svolta ovvero esistano delle circostanze congiunturali o personali che hanno impedito di realizzare il volume di ricavi stimato In proposito vedi in particolare la prima C.M. 21.05.1999, n. 110/E, ma anche la C.M. 08.06.2000, n. 121/E e tutte quelle successivamente emanate annualmente Claudio Carpentieri Resp. Ufficio politiche fiscali CNA 11 Il nuovo redditometro Base di lavoro presentataci ufficialmente il 18 maggio 2010 Lo schema per la costruzione della nuova stima del Distinzione sulla reddito base territoriale Suddivisione dei circa 41 milioni di contribuenti in Cluster familiari Persona sola con meno di 35 anni Persona sola con 35-64 anni Persona sola con più di 65 anni Coppia con p.r. con meno di 35 anni Coppia con p.r. con 35-64 anni Coppia con p.r. con più di 65 anni Coppia con 1 figlio Coppia con 2 figli Coppia con 3 o più figli Monogenitore Spese relative all’abitazione Spese relative agli automezzi Spese relative al tempo libero Altre spese Stima del reddito sulla base di una regressione ed individuazione di un intervallo di confidenza L’introduzione della compliance nel redditometro La stima del reddito di congruità viene resa nota prima del termine per effettuare i versamenti delle imposte Il contribuente può quindi confrontarsi con il reddito stimato dall’applicazione del nuovo redditometro Prima di procedere al versamento delle imposte Roma, 20 maggio 2010 Claudio Carpentieri – Resp. Uff. Politiche fiscali CNA 14 Gli aspetti positivi e le criticità su queste idee di innovazione Le criticità Gli aspetti positivi Scova anche gli evasori totali di redito d’impresa (concorrenza sleale) Manca una validazione preventiva, La prova contraria che si può portare a confutazione è limitata La relazione è di immediata Comprensibilità Non esiste un contraddittorio preventivo al contenzioso Ovviamente questo aspetto dipenderà dai risultanti dello strumento, per cui abbiamo chiesto una sperimentazione preventiva Roma, 20 maggio 2010 Claudio Carpentieri Resp. Uff. Politiche fiscali CNA 15