La valenza probatoria degli
studi di settore
Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Divisione Economica e Sociale
Ufficio politiche fiscali
Pregi e limiti dello strumento di
accertamento
Roma, 20 maggio 2010
Claudio Carpentieri
Resp. Uff. Politiche fiscali CNA
1
Tutto ruota intorno alla valenza probbatoria
Gli Studi di settore
Costruzione
condivisa
Stima
anticipata
Valenza
probbatoria
Contraddittorio
Compliance
Requisiti
per la rettifica
Roma, 20 maggio 2010
Claudio Carpentieri
Resp. Ufficio politiche fiscali CNA
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Accertamenti effettuati 2008
FONTE: Agenzia entrate – Audizione del Direttore Attilio Befera alla
Commissione Finanze della Camera dei Deputati (10 febbraio 2010)
Attività 2008
Contribuenti esercenti attività per i quali è
in vigore lo studio di settore
di cui
Numero (≈)
Accertamenti
Maggiore
imposta
accertata
media (€)
103.000
26.184
…sulla base dell’applicazione delle risultanze
degli studi di settore (GERICO)
73.000
6.673
…senza l’applicazione delle risultanze degli
studi di settore (GERICO)
30.000
74.800
Accertamenti effettuati nel 2009
FONTE: Agenzia entrate – Conferenza stampa del 2 marzo 2010
(Dati non definitivi)
Accertamenti 2009
Numero
Importi
a soggetti non congrui agli studi di settore
56.437
12.802
Definiti con adesione e con acquiescenza
24.619
4.410
Valutazione del rischio selezione per l’accertamento
a mezzo studi di settore
Platea teorica studi di settore
4.300.000
Soggetti esclusi
- 600.000
Soggetti a studi
3.700.000
Congrui (61%)
2.245.000
Adeguati (15%)
555.000
Soggetti non congrui e non adeguati
Nell’intervallo di confidenza
200.000
Situazioni di “marginalità”
300.000
Con Note aggiuntive (rif.2008)
265.000
POTENZIALE ACCERTAMENTO su
RISCHIO SELEZIONE
(rif.verifiche da studi effettuate nel 2009 )
- 2.800.000
900.000
(≈) 350.000
550.000
6,27%
56.437
(10,26%)
La relazione tra accertamento a mezzo studi di settore e
metodologie di controllo.
L’articolo 62-sexies DL n. 331/93
definisce tra gli accertamenti induttivi
dotati di gravità precisione e concordanza di cui
all’art. 39, c 1, lett. d) del D.P.R. 600/73 quelli basati su
“Sull'esistenza di gravi incongruenze”
tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi
dichiarati e quelli “fondatamente desumibili”
dalle caratteristiche e dalle condizioni di
esercizio dell’attività
ovvero
Gli studi di settore
Roma, 20 maggio 2010
Claudio Carpentieri
Resp. Ufficio politiche fiscali CNA
Non è da escludere che lo
studio sia inadeguato al caso
di specie, ma deve essere
dimostrato
nell’accertamento
In giudizio è comunque
difficile dimostrare da
parte dell’AF che il
“tovagliometro” o simili
siano più attendibili
dello studio di settore
applicabile
ed applicato
6
6
La franchigia dai c.d. accertamenti analitico induttivi articolo 1,
comma 17 della legge n. 296/2006 (applicabile dall’anno d’imposta
2006)
Gli accertamenti di tipo
analitico-induttivo
(art. 39, c 1, let. d) del DPR n. 600/73)
non potranno essere effettuati
se
L’idea è quella che
entro certi limiti lo
studio di settore
resta più affidabile
congruità al volume di ricavi
stimato dagli studi di settore
l’incremento di ricavi da analitico induttivo
deve superare il 40% dei dichiarati, ma
non può comunque superare € 50 mila
non deve aver fatto omissioni o irregolarità
nei dati comunicati, che portano ad un incremento
di ricavi dichiarati superiore al 10%
Roma, 20 maggio 2010
Claudio Carpentieri
Resp. Ufficio politiche fiscali CNA
La coerenza non
serve anche perché le
nuove regole si
rendono applicabili in
relazione ai nuovi
studi di settore.
Il limite assoluto è
stato creato
pensando alle
imprese che hanno
un fatturato elevato
7
La limitazione alla possibilità di prescindere dagli studi di settore articolo 1,
comma 17 legge n. 296/2006
Anche quando si profila
la possibilità di applicare
l’accertamento analitico
induttivo diverso dagli studi di settore
Così come il contribuente può
prescindere dall’applicazione degli
studi di settore solo motivando le
ragioni anche l’ufficio potrà
prescindere dallo studio di settore
motivando le ragioni
Roma, 20 maggio 2010
La possibilità di prescinderne
è legata all’indicazione
nella motivazione
all’avviso di accertamento
devono essere indicate
“le ragioni che inducono l'ufficio
a disattendere le risultanze degli studi
di settore in quanto inadeguate a stimare
correttamente il volume di ricavi o compensi
potenzialmente ascrivibili al contribuente”
Claudio Carpentieri
Resp. Ufficio politiche fiscali CNA
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La necessità di calare l’applicazione dello studio di settore al
caso specifico affrontato
Si tratta di un orientamento
comunque fatto
a livello incidentale
Le sentenze della
Cassazione
(sezioni unite)
nn. 26635,
26636, 26637
e 26638 tutte
del 18/12/2009
Le ultime sentenze della Cassazione hanno
dato una lettura dell’art. 62-sexies DL n. 331/93
che ridimensiona la valenza probatoria
nella sostanza confermando ciò che aveva sostenuto
Di recente l’agenzia delle entrate.
Gli scostamenti derivanti dall’applicazione
degli studi di settore rappresentano soltanto “un
indice rilevatore di una possibile anomalia del
comportamento fiscale”:sono quindi classificabili
tra le “presunzioni semplici”
La classificazione tra quelle “gravi, precise e
concordanti” non discende dalla previsione normativa
in base ad una procedura di accertamento
standardizzato, ma deve formarsi dall’analisi di più
presunzioni semplici nell’ambito del contraddittorio.
9
Gli ultimi orientamenti dell’Agenzia delle entrate
Cir.5 del 23/1/2008
Cir.13 del 9/4/2009
Nota 68125 del 4/6/2009
Nelle note operative
sono esclusi i collocati
nell’intervallo di confidenza
Al fine di emettere un
avviso di accertamento a
mezzo studi di settore
occorre
dimostrare l’idoneità
dell’utilizzo dello
strumento
di accertamento
al caso specifico.
Roma, 20 maggio 2010
Le valutazioni che
possono motivare
l’avviso di accertamento
a mezzo studi di settore
diventano anche
criteri di selezione dei
contribuenti da sottoporre
ad accertamento a
mezzo studi di settore
Claudio Carpentieri
Resp. Uff. Politiche fiscali CNA
Analisi della
complessiva situazione
del contribuente…” per
SELEZIONARE
il soggetto da chiamare
al contraddittorio;
CORROBORARE
le presunzioni della
stima dello studio.
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La possibilità di discostarsi dagli studi di settore: la prova
contraria ed il contraddittorio
La procedura di acc. con
adesione era dettata dalla
prassi cfr C.M. 21.05.1999,
n. 110/E, § 7, poi diventata
norma (art. 10, c. 2-bis L.
146/98)
Il contribuente non è
obbligato ad adeguarsi
al volume di ricavi
stimato dagli studi di settore
Gli studi di settore
dovevano essere un comune
presupposto di riferimento
su cui discutere in
fase precontenziosa
Quando questo principio
sotteso all’essenza stessa
degli studi di settore si
è dovuto applicare
sono emerse delle criticità.
Roma, 20 maggio 2010
Qualora abbia valide ragioni operative
per sostenere che lo studio di settore
non coglie il particolare tipo di attività svolta ovvero
esistano delle circostanze congiunturali o personali
che hanno impedito di realizzare il
volume di ricavi stimato
In proposito vedi in particolare la prima
C.M. 21.05.1999, n. 110/E, ma anche
la C.M. 08.06.2000, n. 121/E e tutte
quelle successivamente emanate
annualmente
Claudio Carpentieri
Resp. Ufficio politiche fiscali CNA
11
Il nuovo redditometro
Base di lavoro presentataci
ufficialmente il 18 maggio 2010
Lo schema per la costruzione della nuova stima del
Distinzione sulla
reddito
base territoriale
Suddivisione dei circa 41 milioni di
contribuenti in Cluster familiari
Persona sola con
meno di 35 anni
Persona sola con
35-64 anni
Persona sola con
più di 65 anni
Coppia con p.r.
con meno di
35 anni
Coppia con p.r.
con 35-64 anni
Coppia con p.r.
con più di 65 anni
Coppia con
1 figlio
Coppia
con 2 figli
Coppia con 3
o più figli
Monogenitore
Spese relative
all’abitazione
Spese relative
agli automezzi
Spese relative al
tempo libero
Altre spese
Stima del reddito
sulla base di
una regressione
ed individuazione
di un
intervallo di
confidenza
L’introduzione della compliance nel redditometro
La stima del reddito
di congruità viene resa nota prima del termine
per effettuare i versamenti delle imposte
Il contribuente può quindi confrontarsi
con il reddito stimato dall’applicazione del nuovo redditometro
Prima di procedere al versamento delle imposte
Roma, 20 maggio 2010
Claudio Carpentieri –
Resp. Uff. Politiche fiscali CNA
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Gli aspetti positivi e le criticità su queste idee di
innovazione
Le criticità
Gli aspetti positivi
Scova anche gli evasori totali
di redito d’impresa
(concorrenza sleale)
Manca una validazione
preventiva,
La prova contraria che si può
portare a confutazione è limitata
La relazione è di immediata
Comprensibilità
Non esiste un contraddittorio
preventivo al contenzioso
Ovviamente questo aspetto
dipenderà dai risultanti dello
strumento, per cui abbiamo chiesto una
sperimentazione preventiva
Roma, 20 maggio 2010
Claudio Carpentieri
Resp. Uff. Politiche fiscali CNA
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