18 MAGGIO 2013
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ALLONTANAMENTO
NAZIONALITA' COMUNITARIA O EQUIPARATA
DIRETTIVA 2004/38/CE
DLVO 30/07-DLVO 32/08-DLVO 150/11
RESPINGIMENTO-ESPULSIONI
NAZIONALITA' EXTRACOMUNITARIA APOLIDI
DIRETTIVA 2008/115/CE
DLVO 286/98 (TU)-DLVO 150/11
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ALLONTANAMENTO
SOGGETTI

TIPOLOGIE

RICORSI

3
ALLONTANAMENTO
SOGGETTI

Il cittadino dell'Unione qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato
membro;
b) familiare
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata
sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello
Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto
delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro
ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o
partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)
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ALLONTANAMENTO
TIPOLOGIE

MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO DI PUBBLICA SICUREZZA
O DI SANITA’ PUBBLICA
VI E’ UN GIUDIZIO DI PERICOLOSITA’ SOCIALE NEI CONFRONTI
DELL’INTERESSATO PER UNA SERIE DI REATI PREVISTI DALLA NORMATIVA
(RIFERIMENTO BASE E’ AL DLVO 159/11)
SICUREZZA DELLO STATO
ADOTTATO DAL MINISTRO DELL’INTERNO
MOTIVI IMPERATIVI DI PUBBLICA SICUREZZA
ADOTTATO DAL MINISTRO DELL’INTERNO O DAL PREFETTO
ALTRI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO
ADOTTATO DAL PREFETTO
PREVEDONO UN PERIODO DI DIVIETO DI REINGRESSO
CESSAZIONE DEL DIRITTO AL SOGGIORNO
ADOTTATO DAL PREFETTO
NON PREVEDE UN PERIODO DI DIVIETO DI REINGRESSO
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ALLONTANAMENTO
RICORSI

PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL MINISTRO DELL’INTERNO
TAR LAZIO
DISCIPLINATI DAL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
DLVO 104/2010
PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PREFETTO
TRIBUNALE ORDINARIO COMPETENTE PER LA
DELL’INTERESSATO O PER LA SEDE DEL PREFETTO
DISCIPLINATI DAL DLVO 150/2011 ART 17
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RESIDENZA
NAZIONALITA' EXTRACOMUNITARIA
RESPINGIMENTI
ESPULSIONI
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RESPINGIMENTI
ART 10 TU 286/98
IMMEDIATO
DIFFERITO
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RESPINGIMENTO
SOGGETTI
CITTADINI EXTRACOMUNITARI PRIVI DEI REQUISITI
PER L’INGRESSO ED IL SOGGIORNO NELLO STATO ITALIANO
RICORSI
IL TU NON LI INDICA
TRATTANDOSI DI ATTI AMMINISTRATIVI LA COMPETENZA
SI RITIENE SIA DEL TAR REGIONALE CON POSSIBILITA’ PER
GLI ATTI DEL QUESTORE ANCHE DEL RICORSO GERARCHICO
AL PREFETTO
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ESPULSIONI
GIUDIZIARIA
AMMINISTRATIVA
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ESPULSIONE GIUDIZIARIA
CODICE PENALE
ART 15 TU
ART 16 TU
ART 10 BIS TU
ART 86 DPR 309/90
ART 31 comma 4 TU
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ART 15
Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per
l’esecuzione dell’espulsione
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l’espulsione dello straniero che sia
condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedure penale,
sempre che risulti socialmente pericoloso.
1 bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna
ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data
tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la
procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l’esecuzione
della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.
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ART 16
ESPULSIONE A TITOLO DI SANZIONE SOSTITUTIVA
DELLA PENA O ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE
SOSTITUTIVA (commi 1,2,3,4)
Reato non colposo,ai sensi dell’art 444 del cpp patteggiamento,massimo pena due anni,lo straniero deve essere
irregolarmente presente in Italia,può essere immediatamente espulso.
Divieto di reingresso non inferiore a 5 anni.
Se rispettato la pena è considerata scontata.
Se non rispettato la sanzione sostitutiva è revocata e la pena va scontata.
La misura è eseguita coattivamente dal Questore
SOSTITUTIVA DELLA PENA PECUNIARIA
Art 10 bis del TU
Art 14 comma 5 ter e 5 quater del TU
Competente è il Giudice di pace ed è eseguita coattivamente dal Questore
ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE (comma 5)
Lo straniero deve trovarsi nelle condizioni per cui sarebbe espellibile dal Prefetto
La pena da scontare,anche se residua,non dev’essere superiore a due anni
Disposta dal Magistrato di Sorveglianza eseguita coattivamente dal Questore
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ALLONTANAMENTO
RESPINGIMENTO
ESPULSIONE GIUDIZIARIA
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ESPULSIONE AMMINISTRATIVA
MINISTRO DELL'INTERNO
PREFETTO
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1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dell'interno o, su sua delega, il p
ESPULSIONI
MINISTRO DELL'INTERNO
ART 13 comma 1 TU 286/98
ART 3 L. 155/05
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ESPULSIONI PREFETTO
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DIRETTIVA EUROPEA 2001/40
DLVO 12/2005
RICONOSCIMENTO RECIPROCO
DEI PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE
TRA GLI STATI UE
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TU 286/98
ALCUNI ARTICOLI DEL TU 286/98
CHE CITANO L'ESPULSIONE
ART 2 comma 6
ART 4 comma 3 comma 6
ART 4 BIS comma 2
ART 5 comma 7
ART 9 comma 10 (commi 7 e 9)
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TU 286/98
ALCUNI ARTICOLI
CHE CITANO L'ESPULSIONE
ART 9 BIS comma 7
ART 14 TER comma 4
ART 26 comma 7 BIS
ART 27 TER comma 2 lettera c
ART 27 QUATER comma 17
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DLVO 25/2008 ART 32 comma 4
La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis), ed il verificarsi delle ipotesi previste
dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione
l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato
rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine si provvede ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti
dei soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi dell'articolo 13,
comma 5, del medesimo decreto legislativo nei confronti dei soggetti ai quali era stato
rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo.
L 68/2007 ART 1 comma 3
In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso
da forza maggiore, lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La
medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione
di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore
termine stabilito nel visto di ingresso.
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ESPULSIONI ART 13 COMMA 2
2. L’espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato
respinto ai sensi dell’articolo 10;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui
all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il
permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più
di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è
trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge
28 maggio 2007, n. 68;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell’articolo 1 della Legge 27 dicembre
1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della Legge 3 agosto 1988, n. 327, o
nell’articolo 1 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13
della Legge 13 settembre 1982, n. 646.
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ART 13 COMMI 2 BIS e 2 TER
2 bis. Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2,
lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli
familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio
nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il
suo Paese d’origine.
2 ter. L’espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il
provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero
identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle
frontiere esterne.
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ART 13 COMMI
3
3 BIS
3 TER
3 QUATER
Questi commi prevedono che il decreto di espulsione sia immediatamente
eseguibile anche se sia stato proposto ricorso al Giudice di pace.
Prevedono le modalità di richiesta all’Autorità giudiziaria del nulla-osta
all’espulsione e di concessione dello stesso.
Nei casi di legge il giudice competente,acquisita la prova dell’avvenuta
espulsione,può dichiarare il non luogo a procedere.
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ART 13 comma 3 QUINQUIES
Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima
del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era
proceduto nei suoi confronti, si applica l’articolo 345 del codice di
procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei
termini di durata massima della custodia cautelare, quest’ultima è
ripristinata a norma dell’articolo 307 del codice di procedura penale.
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ART 13 COMMI
4
4 BIS
5 BIS
5 TER
Questi commi prevedono le situazioni nelle quali è possibile eseguire
coattivamente l’espulsione.
Individuano le condizioni per le quali è configurabile il rischio di fuga del
soggetto da espellere
Dispongono le modalità da seguire per la convalida del provvedimento del
Questore da parte del Giudice di pace
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ART 13 comma 5 regola le modalità di concessione ed effettuazione della
“partenza volontaria”
ART 13 comma 7 regola le modalità di traduzione del provvedimento di espulsione
in relazione all’art 2 comma 6,all’art 3 commi 3-4 del DPR 394/99
ART 13 comma 8 e comma 11 dispone che i ricorsi sui decreti adottati dal
Ministro dell’Interno vadano depositati al TAR Lazio e sono disciplinati dal Dlvo 104/10
mentre quelli adottati dal Prefetto al Giudice di pace e sono disciplinati dall’art 18 del Dlvo
150/11
ART 13 comma 12 dispone che lo straniero espulso sia reinviato allo Stato di
origine o,se non possibile,a quello di provenienza
ART 13 commi 13-13 BIS-13 TER-13 QUATER-14
dispongono sul divieto di reingresso
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ESPULSIONI ART 13 COMMA 2
2. L’espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi
dell’articolo 10;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o
senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da
più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio
dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall’articolo 2 della Legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della Legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall’articolo 13 della Legge 13 settembre 1982, n. 646.
28
ARTT. 13 E 14 TU 286/98
ESPULSIONE ESEGUITA
CON LA PARTENZA VOLONTARIA
CON L’UTILIZZO DELLA FORZA PUBBLICA
29
PARTENZA VOLONTARIA
ART 13 commi 5-5.1-5.2
Notificata l’espulsione,può essere chiesta al Prefetto la concessione di un
termine per l’abbandono del territorio nazionale,anche con l’utilizzo del
rimpatrio assistito.
Valutato caso per caso si possono concedere da 7 a 30 giorni,prorogabili in casi
particolari.
Il Questore chiede all’interessato di dimostrare di avere le disponibilità
economiche necessarie e dispone una o più misure a garanzia
dell’adempimento.
Il provvedimento del Questore dev’essere convalidato dal Giudice di pace.
Quest’ultima procedura è prevista anche dall’art 14 1 bis in alternativa al
trattenimento presso un CIE.
L’inosservanza delle norme disposte dal Questore comporta la multa da 3.000
a 18.000 € e l’espulsione coatta.
ART 14 comma 5 BIS
Dispone che,notificata l’espulsione,il Questore possa,non essendo possibile il
trattenimento presso un CIE,ordinare allo straniero di lasciare il territorio
nazionale entro 7 giorni
30
RIMPATRIO ASSISTITO
14 bis
14 ter
Decreto Ministro dell’Interno 27 ottobre 2011
31
ESPULSIONE CON L’AUSILIO
DELLA FORZA PUBBLICA
ART 13 commi
4
4 BIS
5 BIS
5 TER
32
TRATTENIMENTO PRESSO UN CIE
ART 14 TU 286/98
REGOLAMENTO DPR 394/99
art 20-21-22-23
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DIVIETI DI ESPULSIONE
ART 13 comma 2 TER
ART 19
(art 28 DPR 394/99)
ART 20
Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali
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ART 13 comma 2 ter.
L’espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il
provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato
in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere
esterne.
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ART 19
1. In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno
Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi
di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di
essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla
persecuzione.
2. Non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’articolo
13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il
genitore o l’affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto
dell’articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il
coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla
nascita del figlio cui provvedono.
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ESPULSIONE AMMINISTRATIVA
DIVIETO DI REINGRESSO IN ITALIA
INOTTEMPERANZA CONSEGUENZE
ARTT 13 e 14 TU 286/98
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DIVIETO DI REINGRESSO
ART 13 comma 13 TU 286/98
ART 13 comma 14 TU 286/98
ARTT 19 e 19 bis DPR 394/99
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CONSEGUENZE INOTTEMPERANZA
13 c 3 quinquies
Art 13 comma 5.2
Art 13 c 13
Art 13 c 13 bis
Art 13 c 13 ter
Art 14 c 1 bis
Art 14 c 5 ter (2)
Art 14 c 5 quater
Art 14 c 5 septies
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ESPULSIONE AMMINISTRATIVA PREFETTIZIA
RICORSI
ART 13 comma 8 TU 286/98
ART 18 DPR 394/99
ART 18 DLVO 150/11
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RIENTRO IN ITALIA
“FLUSSI”
“RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE”
AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE
(art 13 comma 13 TU 286/98
artt 19 e 19 bis DPR 394/99)
REVOCA DEL DIVIETO DI REINGRESSO
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REVOCA
EX LEGE
(procedure di regolarizzazione
ricongiungimenti famigliari)
AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE
PREFETTIZIA
42
SCHENGEN
43
ITALIA
SIS II
Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio Coordinamento FF PP — Divisione N.SIS
Via Torre di Mezzavia 9/121
00173 ROMA
E-mail: [email protected]
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