18 MAGGIO 2013 1 ALLONTANAMENTO NAZIONALITA' COMUNITARIA O EQUIPARATA DIRETTIVA 2004/38/CE DLVO 30/07-DLVO 32/08-DLVO 150/11 RESPINGIMENTO-ESPULSIONI NAZIONALITA' EXTRACOMUNITARIA APOLIDI DIRETTIVA 2008/115/CE DLVO 286/98 (TU)-DLVO 150/11 2 ALLONTANAMENTO SOGGETTI TIPOLOGIE RICORSI 3 ALLONTANAMENTO SOGGETTI Il cittadino dell'Unione qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro; b) familiare 1) il coniuge; 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; 3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b) 4 ALLONTANAMENTO TIPOLOGIE MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO DI PUBBLICA SICUREZZA O DI SANITA’ PUBBLICA VI E’ UN GIUDIZIO DI PERICOLOSITA’ SOCIALE NEI CONFRONTI DELL’INTERESSATO PER UNA SERIE DI REATI PREVISTI DALLA NORMATIVA (RIFERIMENTO BASE E’ AL DLVO 159/11) SICUREZZA DELLO STATO ADOTTATO DAL MINISTRO DELL’INTERNO MOTIVI IMPERATIVI DI PUBBLICA SICUREZZA ADOTTATO DAL MINISTRO DELL’INTERNO O DAL PREFETTO ALTRI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO ADOTTATO DAL PREFETTO PREVEDONO UN PERIODO DI DIVIETO DI REINGRESSO CESSAZIONE DEL DIRITTO AL SOGGIORNO ADOTTATO DAL PREFETTO NON PREVEDE UN PERIODO DI DIVIETO DI REINGRESSO 5 ALLONTANAMENTO RICORSI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL MINISTRO DELL’INTERNO TAR LAZIO DISCIPLINATI DAL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO DLVO 104/2010 PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PREFETTO TRIBUNALE ORDINARIO COMPETENTE PER LA DELL’INTERESSATO O PER LA SEDE DEL PREFETTO DISCIPLINATI DAL DLVO 150/2011 ART 17 6 RESIDENZA NAZIONALITA' EXTRACOMUNITARIA RESPINGIMENTI ESPULSIONI 7 RESPINGIMENTI ART 10 TU 286/98 IMMEDIATO DIFFERITO 8 RESPINGIMENTO SOGGETTI CITTADINI EXTRACOMUNITARI PRIVI DEI REQUISITI PER L’INGRESSO ED IL SOGGIORNO NELLO STATO ITALIANO RICORSI IL TU NON LI INDICA TRATTANDOSI DI ATTI AMMINISTRATIVI LA COMPETENZA SI RITIENE SIA DEL TAR REGIONALE CON POSSIBILITA’ PER GLI ATTI DEL QUESTORE ANCHE DEL RICORSO GERARCHICO AL PREFETTO 9 ESPULSIONI GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA 10 ESPULSIONE GIUDIZIARIA CODICE PENALE ART 15 TU ART 16 TU ART 10 BIS TU ART 86 DPR 309/90 ART 31 comma 4 TU 11 ART 15 Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l’esecuzione dell’espulsione 1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l’espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedure penale, sempre che risulti socialmente pericoloso. 1 bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l’esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione. 12 ART 16 ESPULSIONE A TITOLO DI SANZIONE SOSTITUTIVA DELLA PENA O ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE SOSTITUTIVA (commi 1,2,3,4) Reato non colposo,ai sensi dell’art 444 del cpp patteggiamento,massimo pena due anni,lo straniero deve essere irregolarmente presente in Italia,può essere immediatamente espulso. Divieto di reingresso non inferiore a 5 anni. Se rispettato la pena è considerata scontata. Se non rispettato la sanzione sostitutiva è revocata e la pena va scontata. La misura è eseguita coattivamente dal Questore SOSTITUTIVA DELLA PENA PECUNIARIA Art 10 bis del TU Art 14 comma 5 ter e 5 quater del TU Competente è il Giudice di pace ed è eseguita coattivamente dal Questore ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE (comma 5) Lo straniero deve trovarsi nelle condizioni per cui sarebbe espellibile dal Prefetto La pena da scontare,anche se residua,non dev’essere superiore a due anni Disposta dal Magistrato di Sorveglianza eseguita coattivamente dal Questore 13 ALLONTANAMENTO RESPINGIMENTO ESPULSIONE GIUDIZIARIA 14 ESPULSIONE AMMINISTRATIVA MINISTRO DELL'INTERNO PREFETTO 15 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dell'interno o, su sua delega, il p ESPULSIONI MINISTRO DELL'INTERNO ART 13 comma 1 TU 286/98 ART 3 L. 155/05 16 ESPULSIONI PREFETTO 17 DIRETTIVA EUROPEA 2001/40 DLVO 12/2005 RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE TRA GLI STATI UE 18 TU 286/98 ALCUNI ARTICOLI DEL TU 286/98 CHE CITANO L'ESPULSIONE ART 2 comma 6 ART 4 comma 3 comma 6 ART 4 BIS comma 2 ART 5 comma 7 ART 9 comma 10 (commi 7 e 9) 19 TU 286/98 ALCUNI ARTICOLI CHE CITANO L'ESPULSIONE ART 9 BIS comma 7 ART 14 TER comma 4 ART 26 comma 7 BIS ART 27 TER comma 2 lettera c ART 27 QUATER comma 17 20 DLVO 25/2008 ART 32 comma 4 La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo. L 68/2007 ART 1 comma 3 In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso. 21 ESPULSIONI ART 13 COMMA 2 2. L’espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell’articolo 10; b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della Legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della Legge 13 settembre 1982, n. 646. 22 ART 13 COMMI 2 BIS e 2 TER 2 bis. Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine. 2 ter. L’espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne. 23 ART 13 COMMI 3 3 BIS 3 TER 3 QUATER Questi commi prevedono che il decreto di espulsione sia immediatamente eseguibile anche se sia stato proposto ricorso al Giudice di pace. Prevedono le modalità di richiesta all’Autorità giudiziaria del nulla-osta all’espulsione e di concessione dello stesso. Nei casi di legge il giudice competente,acquisita la prova dell’avvenuta espulsione,può dichiarare il non luogo a procedere. 24 ART 13 comma 3 QUINQUIES Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest’ultima è ripristinata a norma dell’articolo 307 del codice di procedura penale. 25 ART 13 COMMI 4 4 BIS 5 BIS 5 TER Questi commi prevedono le situazioni nelle quali è possibile eseguire coattivamente l’espulsione. Individuano le condizioni per le quali è configurabile il rischio di fuga del soggetto da espellere Dispongono le modalità da seguire per la convalida del provvedimento del Questore da parte del Giudice di pace 26 ART 13 comma 5 regola le modalità di concessione ed effettuazione della “partenza volontaria” ART 13 comma 7 regola le modalità di traduzione del provvedimento di espulsione in relazione all’art 2 comma 6,all’art 3 commi 3-4 del DPR 394/99 ART 13 comma 8 e comma 11 dispone che i ricorsi sui decreti adottati dal Ministro dell’Interno vadano depositati al TAR Lazio e sono disciplinati dal Dlvo 104/10 mentre quelli adottati dal Prefetto al Giudice di pace e sono disciplinati dall’art 18 del Dlvo 150/11 ART 13 comma 12 dispone che lo straniero espulso sia reinviato allo Stato di origine o,se non possibile,a quello di provenienza ART 13 commi 13-13 BIS-13 TER-13 QUATER-14 dispongono sul divieto di reingresso 27 ESPULSIONI ART 13 COMMA 2 2. L’espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell’articolo 10; b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della Legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della Legge 13 settembre 1982, n. 646. 28 ARTT. 13 E 14 TU 286/98 ESPULSIONE ESEGUITA CON LA PARTENZA VOLONTARIA CON L’UTILIZZO DELLA FORZA PUBBLICA 29 PARTENZA VOLONTARIA ART 13 commi 5-5.1-5.2 Notificata l’espulsione,può essere chiesta al Prefetto la concessione di un termine per l’abbandono del territorio nazionale,anche con l’utilizzo del rimpatrio assistito. Valutato caso per caso si possono concedere da 7 a 30 giorni,prorogabili in casi particolari. Il Questore chiede all’interessato di dimostrare di avere le disponibilità economiche necessarie e dispone una o più misure a garanzia dell’adempimento. Il provvedimento del Questore dev’essere convalidato dal Giudice di pace. Quest’ultima procedura è prevista anche dall’art 14 1 bis in alternativa al trattenimento presso un CIE. L’inosservanza delle norme disposte dal Questore comporta la multa da 3.000 a 18.000 € e l’espulsione coatta. ART 14 comma 5 BIS Dispone che,notificata l’espulsione,il Questore possa,non essendo possibile il trattenimento presso un CIE,ordinare allo straniero di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni 30 RIMPATRIO ASSISTITO 14 bis 14 ter Decreto Ministro dell’Interno 27 ottobre 2011 31 ESPULSIONE CON L’AUSILIO DELLA FORZA PUBBLICA ART 13 commi 4 4 BIS 5 BIS 5 TER 32 TRATTENIMENTO PRESSO UN CIE ART 14 TU 286/98 REGOLAMENTO DPR 394/99 art 20-21-22-23 33 DIVIETI DI ESPULSIONE ART 13 comma 2 TER ART 19 (art 28 DPR 394/99) ART 20 Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali 34 ART 13 comma 2 ter. L’espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne. 35 ART 19 1. In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 2. Non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi; b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell’articolo 9; c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. 36 ESPULSIONE AMMINISTRATIVA DIVIETO DI REINGRESSO IN ITALIA INOTTEMPERANZA CONSEGUENZE ARTT 13 e 14 TU 286/98 37 DIVIETO DI REINGRESSO ART 13 comma 13 TU 286/98 ART 13 comma 14 TU 286/98 ARTT 19 e 19 bis DPR 394/99 38 CONSEGUENZE INOTTEMPERANZA 13 c 3 quinquies Art 13 comma 5.2 Art 13 c 13 Art 13 c 13 bis Art 13 c 13 ter Art 14 c 1 bis Art 14 c 5 ter (2) Art 14 c 5 quater Art 14 c 5 septies 39 ESPULSIONE AMMINISTRATIVA PREFETTIZIA RICORSI ART 13 comma 8 TU 286/98 ART 18 DPR 394/99 ART 18 DLVO 150/11 40 RIENTRO IN ITALIA “FLUSSI” “RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE” AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE (art 13 comma 13 TU 286/98 artt 19 e 19 bis DPR 394/99) REVOCA DEL DIVIETO DI REINGRESSO 41 REVOCA EX LEGE (procedure di regolarizzazione ricongiungimenti famigliari) AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE PREFETTIZIA 42 SCHENGEN 43 ITALIA SIS II Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio Coordinamento FF PP — Divisione N.SIS Via Torre di Mezzavia 9/121 00173 ROMA E-mail: [email protected] 44