NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI GIACENZA DEI VINI E/O MOSTI. AVVERTENZE GENERALI Nella dichiarazione di giacenza sono indicati i volumi di vini e/o mosti detenuti dal dichiarante negli stabilimenti e nei depositi situati nel territorio di un Comune. Pertanto va compilata una dichiarazione di giacenza per ciascun Comune sul cui territorio il dichiarante detiene i vini o i mosti. La dichiarazione va riferita ai prodotti detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. Eventuali quantità di vino o mosti viaggianti alla detta data devono essere dichiarati dal destinatario. Eventuali prodotti vinicoli ottenuti da uve raccolte entro il 31 luglio non dovranno formare oggetto di dichiarazioni di giacenza in quanto sono da considerare come prodotti da dichiarare nella campagna che ha inizio il 1° agosto successivo. 1) Soggetti obbligati alla compilazione e presentazione della dichiarazione di giacenza Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alla data del 31 luglio. 2) Soggetti esonerati dall’obbligo Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di giacenza: • I consumatori privati; • I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un’attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri; • I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri. 3) Termine di presentazione della dichiarazione Le dichiarazioni di giacenza sono presentate entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno relativamente al comune nel cui territorio si trovano i locali di conservazione dei prodotti di giacenza. La dichiarazione di giacenza è presentata per via telematica o secondo altri sistemi di invio rispettando le modalità di presentazione che saranno stabilite dall’AGEA e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Le dichiarazioni di giacenza confluiranno nel sistema informativo dell’Organismo di Coordinamento Agea tramite acquisizione telematica oppure a mezzo raccomandata. Per i dichiaranti che non si avvalgano dell’acquisizione telematica, dichiaranti in proprio, l’Amministrazione ha predisposto sul sito internet www.sian.it, nella sezione modulistica accessibile a chiunque, una funzione disponibile per la stampa gratuita di un modello di dichiarazione in bianco. Attraverso questa funzione gli uffici delle Regioni, delle Province e dei 1 Comuni potranno rendere disponibili modelli in bianco ai dichiaranti in proprio che non dispongano di un Personal Computer. Tale modello dovrà essere scaricato ed utilizzato in originale in quanto su esso è stampato un codice a barre (barcode) che fungerà da identificativo univoco. Sono ricevibili solo ed esclusivamente i modelli scaricati in originale, recanti il codice a barre univoco e riportanti gli estremi del documento di riconoscimento di cui si allega fotocopia alla dichiarazione. 2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO Sezione A) – Informazioni relative al dichiarante In questa sezione devono essere indicate le generalità del dichiarante. • In caso di DITTA INDIVIDUALE dovrà essere barrata la relativa casella e dovranno essere indicate: la partita iva e il codice fiscale, il cognome e nome, il domicilio (indirizzo, numero civico, comune, CAP, e provincia). • In caso di PERSONA GIURIDICA indicare la partita iva e il codice fiscale, la ragione sociale, i dati della sede legale (indirizzo, numero civico, comune, CAP, e provincia). In questa sezione dovranno, altresì, essere indicate le generalità del rappresentante ( cognome e nome, codice fiscale, domicilio, comune di residenza, data e luogo di nascita) legale della ditta qualora questa sia una persona giuridica. Nel caso di ditta individuale i dati relativi al rappresentante legale coincideranno con quelli relativi al titolare della ditta. Sezione B) – Informazioni relative alle località in cui sono detenuti i prodotti In questa sezione, obbligatoria anche se lo stabilimento ha quantità in giacenza a zero, devono essere indicati l’indirizzo ed il Comune in cui sono detenuti i prodotti oggetto di dichiarazione. Se la sezione è insufficiente deve essere compilato ed allegato alla dichiarazione un elenco aggiuntivo debitamente sottoscritto; si rammenta che va compilata una dichiarazione per ciascun comune in cui sono detenuti i prodotti. Sezione C) – Informazioni relative ai prodotti detenuti I prodotti ottenuti e detenuti sono indicati nella sezione B) alla voce: - “produzione” : se si tratta di vino e/o mosti ottenuti e detenuti da produttori. Per produttore di vino o di mosto si intende chi ha proceduto alla trasformazione di uve proprie, e/o di mosti acquistati e/o propri, e/o di prodotti a monte del vino propri e/o acquistati. - “commercio” : se si tratta di vino e/o mosti acquistati e detenuti per la commercializzazione. Pertanto, un produttore che ha anche acquistato vini e/o mosti e detiene parte di detti prodotti alla data del 31 luglio indicherà nelle righe da 1 a 6 e da 14 a 15 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti ottenuti dal produttore stesso e nelle righe da 7 a 13 e da 16 a 17 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti acquistati. Nel caso in cui il produttore abbia proceduto all’assemblaggio di prodotti di propria produzione con prodotti acquistati senza effettuare alcuna trasformazione indica i relativi prodotti giacenti alla voce “produzione” o “commercio” applicando il principio della proporzionalità oppure indica i prodotti giacenti alla voce “commercio”. I prodotti dichiarati sono espressi in ettolitri. 3 Le quantità devono essere indicate senza riportare i valori decimali relativi ai litri; si precisa che i quantitativi vanno arrotondati per difetto, cioè all’ettolitro inferiore, se i litri sono compresi tra 1 e 49 ; per eccesso, cioè all’ettolitro superiore, se i litri sono compresi tra 50 e 99. A titolo di esempio ettolitri 4,49 pari a litri 449, vanno indicati come ettolitri 4 mentre ettolitri 5,50 pari a litri 550, vanno indicati come ettolitri 6. PRODUZIONE Al rigo 1 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale )di vini da tavola tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica tipica da indicare al successivo rigo 2 ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nei successivi righi. Al rigo 2 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale ) di vini da tavola ad indicazione geografica tipica, con esclusione quindi dei vini spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nella successiva riga. Al rigo 3 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.C. e D.O.C.G., compresi quelli ad indicazione geografica tipica. Nella stessa riga dovranno essere indicati anche i vini da uve stramature (1) . Sempre al rigo 3 devono essere indicate le quantità rilevate alle ore 24.00 del 31 luglio di vini ancora in corso di elaborazione non reversibile, che non sono più vino da tavola o I.G.T. tranquillo ma non sono ancora tramutati in vino speciale finito alla data del 31 luglio. Al rigo 4 devono essere indicate le quantità di mosti di uve, compresi i mosti di uve IGT esclusi i mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati. I mosti devono essere espresse in ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il volume di mosti muti per il coefficiente 0,95. Inoltre, ai righi 1, 2, 3 e 4 vanno riportati, in base alla tipologia, anche i vini D.O.C. e D.O.C.G. declassati in data anteriore al primo agosto. Nelle stesse caselle vanno indicati tutti i vini, compresi quelli da uve passite, con titolo alcolometrico totale non superiore a 15 % vol. o conformi al punto 13, secondo comma, dell'All. I al Regolamento n. 1.493/99. Al rigo 5 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.C. e D.O.C.G. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.C. e D.O.C.G., anche se non ancora certificati dalla competente CCIAA. Nella stessa riga dovranno essere indicati anche i vini da uve stramature (1) . Al rigo 6 devono essere riportate le somme delle quantità indicate ai righi da 1 a 5. 1 Si precisa che, ai fini della dichiarazione di giacenza, per vini da uve stramature si intendono i vini di cui all’Allegato I, punto 24, del Reg. CE n. 1493/99, in particolare quelli da uve passite o da vendemmia tardiva, con titolo alcolometrico totale superiore a 15% vol, da indicarsi nelle apposite caselle 5 ed 11 nel caso di vini Doc/Docg, e nelle caselle 3 e 9 negli altri casi. 4 COMMERCIO Al rigo 7 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale ) di vini da tavola tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica tipica da indicare al successivo rigo 8 ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 9. Al rigo 8 devono essere indicate le quantità detenute di vini da tavola (rossi/rosati, bianchi e totale) con I.G.T. ad esclusione dei spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 9. Al rigo 9 devono essere devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.C. e D.O.C.G., compresi quelli ad indicazione geografica tipica. Nella stessa riga dovranno essere indicati anche i vini da uve stramature (1) . Sempre al rigo 9 devono essere indicate le quantità rilevate alle ore 24.00 del 31 luglio di vini ancora in corso di elaborazione non reversibile, che non sono più V.Q.P.R.D. tranquillo ma non sono ancora tramutati in vino speciale finito alla data del 31 luglio. Al rigo 10 devono essere indicate le quantità di mosti di uve, compresi i mosti di uve IGT esclusi i mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati. I mosti devono essere espresse in ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il volume di mosti muti per il coefficiente 0,95. Inoltre, ai righi 7, 8, 9, e 10 vanno riportati, in base alla tipologia, anche i vini D.O.C. e D.O.C.G. declassati in data anteriore al primo agosto. Nelle stesse caselle vanno indicati tutti i vini, compresi quelli da uve passite, con titolo alcolometrico totale non superiore a 15 % vol. o conformi al punto 13, secondo comma, dell'All. I al Regolamento n. 1.493/99. Al rigo 11 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.C. e D.O.C.G. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.C. e D.O.C.G., anche se non ancora certificati dalla competente CCIAA. Nella stessa riga dovranno essere indicati anche i vini da uve stramature (1) . Al rigo 12 devono essere indicate le quantità di vini importati dai paesi terzi. Al rigo 13 devono essere riportate la somma delle quantità indicate ai righi da 7 a 12. Ai righi 14,15, 16, e 17 devono essere indicate le quantità rispettivamente di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato detenute espresse in ettolitri di mosto, e quindi nel loro effettivo volume senza applicazione di nessun coefficiente. Sezione D); - Informazioni relative ai vini DOC e DOCG In queste sezioni i detentori di vini tranquilli D.O.C. e D.O.C.G, vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G, vini frizzanti D.O.C e D.O.C.G , vini liquorosi D.O.C e D.O.C.G devono specificare, per ogni tipo di vino, il codice e la descrizione completa del vino (es.: descrizione "…………") prevista dal disciplinare, anche se non ancora certificati dalla competente CCIAA. La ricerca del codice è effettuata utilizzando le tabelle di codifica di seguito riportate. Si richiama l’attenzione dei dichiaranti che la codifica da utilizzare per la compilazione di dette sezioni è modificata rispetto a quella utilizzata negli anni precedenti e riprende quella pubblicata dal Mipaaf con DM del 28-12-2006. Qualora la denominazione del prodotto detenuto non risulti presente nelle tabelle, nella colonna ‘codice’ dovrà essere indicata la dicitura ‘N.C.’ (non codificato), mentre nella colonna ‘Denominazione’ va riportata la dicitura prevista dal disciplinare. 5 Deve essere indicato il codice “ 9999” per i vini VQPRD importati da altri paesi comunitari. Si fa presente, a scopo di maggior chiarezza, che la denominazione del vino deve essere riportata senza ulteriori specificazioni quali, ad esempio, nome della casa produttrice e/o imbottigliatrice, annata di produzione delle uve, metodi di spumantizzazione o vinificazione, etc. Non vanno indicati in tali sezioni quantitativi di vino in giacenza, per tipologia, inferiori all’ettolitro. Nel caso di mosto di uve indicato nella sezione C, alla riga 5 e/o 11, la codifica deve essere riportata utilizzando il codice del vino al quale esso darà origine con l’avvertenza di riportare una “ M ” successivamente al codice nella apposita colonna ‘Mosto’. Ad es.: il mosto parzialmente fermentato Moscato d’Asti atto a produrre Asti Spumante deve essere indicato nella sezione E utilizzando i codici A006. Sezione D) – Informazioni relative ai vini a D.O.C. e D.O.C.G. In questa sezione i detentori di vini tranquilli D.O.C. e D.O.C.G. dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna ‘Denominazione’ va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri. Se la sezione è insufficiente deve essere compilato l'apposito allegato debitamente sottoscritto, da inviare unitamente alla dichiarazione. Sezione E) – Informazioni relative ai vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G. In questa sezione i detentori di vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G. dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna ‘Denominazione’ va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri. Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D. Sezione F) – Informazioni relative ai vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G. In questa sezione i detentori di vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G. dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna ‘Denominazione’ va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri. Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D. 6 Sezione G) – Informazioni relative ai vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G. In questa sezione i detentori di vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G, dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna ‘Denominazione’ va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri. Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D. Le quantità riportate nelle righe ‘Totale’ delle sezioni D, E, F, G, non devono superare le quantità indicate rispettivamente alle righe 5 e 11 della sezione C sommate alle eventuali quantità di mosto indicate. 7 Tabella di codifica Denominazioni D’Origine DENOMINAZIONE CODICE AGLIANICO DEL VULTURE ALBANA DI ROMAGNA ALBUGNANO ALCAMO ALEATICO DI GRADOLI ALEATICO DI PUGLIA ALEZIO ALGHERO ALTA LANGA ALTO ADIGE BIANCO ALTO ADIGE COLLI DI BOLZANO ALTO ADIGE LAGO DI CALDARO CLASSICO ALTO ADIGE MERANESE DI COLLINA ALTO ADIGE TERLANO ALTO ADIGE VALLE ISARCO ALTO ADIGE VALLE ISARCO KLAUSNER LAITACHER ALTO ADIGE VALLE VENOSTA AMARONE DELLA VALPOLICELLA ANSONICA COSTA DELL'ARGENTARIO APRILIA ARBOREA ARCOLE ASSISI ASTI O ASTI SPUMANTE ATINA AVERSA BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CLASSICO BARBARESCO BARBERA D'ALBA BARBERA D'ASTI BARBERA D'ASTI BARBERA D'ASTI SUPERIORE COLLI ASTIANI O ASTIANO BARBERA D'ASTI SUPERIORE NIZZA BARBERA D'ASTI SUPERIORE TINELLA BARBERA DEL MONFERRATO BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE BARCO REALE DI CARMIGNANO E CARMIGNANO BARDOLINO BARDOLINO CLASSICO BARDOLINO SUPERIORE 8 B080 A008 B315 B116 B109 B124 B213 B284 B362 B161 B161 B161 B161 B161 B161 B161 B161 B044 B277 B009 B234 B334 B316 A006 B346 B261 B283 B283 A003 B073 A038 B064 B064 B064 B064 B063 A037 B274 B038 B038 A025 DENOMINAZIONE CODICE BARDOLINO SUPERIORE CLASSICO BAROLO BIANCHELLO DEL METAURO BIANCO CAPENA BIANCO DELL’ EMPOLESE BIANCO DELLA VALDINIEVOLE BIANCO DI CUSTOZA BIANCO DI PITIGLIANO BIANCO PISANO DI SAN TORPE BIFERNO BIVONGI BOCA BOLGHERI BOLGHERI SASSICAIA BOSCO ELICEO BOTTICINO BRACHETTO D’ACQUI O ACQUI BRAMATERRA BREGANZE BRINDISI BRUNELLO DI MONTALCINO CACC’E MMITTE DI LUCERA CAGNINA DI ROMAGNA CAMPI FLEGREI CAMPIDANO DI TERRALBA CANAVESE CANDIA DEI COLLI APUANI CANNONAU DI SARDEGNA CANNONAU DI SARDEGNA CAPO FERRATO CANNONAU DI SARDEGNA JERZU CANNONAU DI SARDEGNA NEPENTE DI OLIENA CAPALBIO CAPRI CAPRIANO DEL COLLE CAREMA CARIGNANO DEL SULCIS CARMIGNANO CARSO CASTEL DEL MONTE CASTEL SAN LORENZO CASTELLER CASTELLI ROMANI CELLATICA CERASUOLO DI VITTORIA A025 A004 B050 B171 B248 B175 B082 B006 B204 B214 B295 B056 B217 B217 B243 B033 A019 B196 B054 B201 A002 B174 B240 B266 B173 B303 B207 B114 B114 B114 B114 B348 B189 B205 B016 B186 A013 B229 B087 B254 B141 B309 B034 A033 9 DENOMINAZIONE CODICE CERASUOLO DI VITTORIA CLASSICO CERVETERI CESANESE DEL PIGLIO CESANESE DI AFFILE CESANESE DI OLEVANO ROMANO CHIANTI CHIANTI CLASSICO CHIANTI COLLI ARETINI CHIANTI COLLI FIORENTINI CHIANTI COLLI SENESI CHIANTI COLLINE PISANE CHIANTI MONTALBANO CHIANTI MONTESPERTOLI CILENTO CINQUE TERRE CINQUE TERRE COSTA DA POSA CINQUE TERRE COSTA DE CAMPU CINQUE TERRE COSTA DE SERA CIRCEO CIRO' CIRO' CLASSICO CISTERNA D'ASTI COLLI D'IMOLA COLLI ALBANI COLLI ALTOTIBERINI COLLI AMERINI COLLI BERICI COLLI BERICI BARBARANO COLLI BOLOGNESI COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO COLLI BOLOGNESI COLLINE DI OLIVETO COLLI BOLOGNESI COLLINE DI RIOSTO COLLI BOLOGNESI COLLINE MARCONIANE COLLI BOLOGNESI MONTE SAN PIETRO COLLI BOLOGNESI SERRAVALLE COLLI BOLOGNESI TERRE DI MONTEBUDELLO COLLI BOLOGNESI ZOLA PREDOSA COLLI DEL TRASIMENO COLLI DELL' ETRURIA CENTRALE COLLI DELLA SABINA COLLI DI CONEGLIANO COLLI DI CONEGLIANO REFRONTOLO COLLI DI CONEGLIANO TORCHIATO DI FREGONA COLLI DI FAENZA A033 B154 B126 B131 B130 A009 A023 A009 A009 A009 A009 A009 A009 B249 B127 B127 B127 B127 B296 B048 B048 B360 B317 B079 B203 B251 B138 B138 B172 B344 B172 B172 B172 B172 B172 B172 B172 B102 B253 B307 B265 B265 B265 B318 10 DENOMINAZIONE CODICE COLLI DI LUNI COLLI DI PARMA COLLI DI RIMINI COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA CLASSICO COLLI ETRUSCHI VITERBESI COLLI EUGANEI COLLI LANUVINI COLLI MACERATESI COLLI MARTANI COLLI ORIENTALI DEL FRIULI COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT CIALLA COLLI ORIENTALI DEL FRIULI ROSAZZO COLLI PERUGINI COLLI PESARESI COLLI PESARESI FOCARA COLLI PESARESI RONCAGLIA COLLI PIACENTINI COLLI PIACENTINI GUTTURNIO COLLI PIACENTINI GUTTURNIO CLASSICO COLLI PIACENTINI MONTEROSSO VAL D’ARDA COLLI PIACENTINI TREBBIANINO VAL TREBBIA COLLI PIACENTINI VAL NURE COLLI PIACENTINI VIN SANTO DI VIGOLENO COLLI ROMAGNA CENTRALE COLLI TORTONESI COLLI TORTONESI MONLEALE COLLINA TORINESE COLLINA TORINESE PELAVERGA O CARI COLLINE DI LEVANTO COLLINE LUCCHESI VIN SANTO COLLINE NOVARESI COLLINE SALUZZESI COLLIO GORIZIANO O COLLIO CONEGLIANO VALDOBBIADENE CONEGLIANO VALDOBBIADENE SUPERIORE DI CARTIZZE CONERO CONTEA DI SCLAFANI CONTESSA ENTELLINA CONTROGUERRA COPERTINO CORI 11 B247 B210 B311 B312 B312 B301 B058 B084 B160 B245 B076 B076 A034 A034 B076 B209 B106 B106 B106 B222 B222 B222 B222 B222 B222 B222 B335 B139 B139 B350 B350 B281 B037 B272 B304 B035 B049 B049 A029 B300 B259 B299 B180 B095 DENOMINAZIONE CODICE CORTESE DELL’ALTO MONFERRATO CORTI BENEDETTINE DEL PADOVANO CORTONA COSTA D’AMALFI COSTA D’AMALFI FURORE COSTA D’AMALFI RAVELLO COSTA D’AMALFI TRAMONTI COSTE DELLA SESIA DELIA NIVOLELLI DOLCETTO D’ACQUI DOLCETTO D’ALBA DOLCETTO D’ASTI DOLCETTO DELLE LANGHE MONREGALESI DOLCETTO DI DIANO D’ALBA DOLCETTO DI DOGLIANI DOLCETTO DI DOGLIANI SUPERIORE O DOGLIANI DOLCETTO D’OVADA DONNICI ELBA ELORO ELORO PACHINO ERBALUCE DI CALUSO ERICE ESINO EST ! EST !! EST !!! DI MONTEFIASCONE ETNA ETNA SUPERIORE FALERIO DEI COLLI ASCOLANI FALERNO DEL MASSICO FARA FARO FIANO DI AVELLINO FRANCIACORTA FRASCATI FREISA D’ASTI FREISA DI CHIERI AMABILE FRIULI AQUILEIA BIANCO FRIULI GRAVE FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI FRIULI LATISANA FRIULI-ANNIA GABIANO GALATINA GALLUCCIO 12 B197 B369 B349 B279 B279 B279 B279 B305 B330 B118 B145 B144 B146 B143 B150 A032 B122 B164 B018 B267 B267 B021 B377 B278 B002 B040 B040 B165 B246 B057 B184 A014 A017 B004 B121 B135 B166 B075 B155 B170 B286 B218 B319 B320 DENOMINAZIONE CODICE GAMBELLARA GAMBELLARA CLASSICO GARDA GARDA CLASSICO GARDA COLLI MANTOVANI GATTINARA GAVI O CORTESE DI GAVI GENAZZANO GHEMME GIOIA DEL COLLE GIRO’ DI CAGLIARI GOLFO DEL TIGULLIO GRAVINA GRECO DI BIANCO GRECO DI TUFO GRIGNOLINO D’ASTI GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE GUARDIA SANFRAMONDI O GUARDIOLO I TERRENI DI SANSEVERINO IRPINIA IRPINIA CAMPI TAURASINI ISCHIA LACRIMA DI MORRO D’ALBA LAGO DI CALDARO O CALDARO LAGO DI CALDARO O CALDARO CLASSICO LAGO DI CORBARA LAMBRUSCO DI SORBARA LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO LAMBRUSCO MANTOVANO LAMBRUSCO MANTOVANO OLTRE PO MANTOVANO LAMBRUSCO MANTOVANO VIADANESE SABBIONETANO LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE LAMEZIA LANGHE LESSONA LEVERANO LISON PRAMAGGIORE LIZZANO LOAZZOLO LOCOROTONDO LUGANA MALVASIA DELLE LIPARI MALVASIA DI BOSA MALVASIA DI CAGLIARI 13 B069 B069 B306 B306 B321 A007 A012 B256 A020 B233 B115 B323 B215 B206 A011 B128 B142 B260 B375 B382 B382 B003 B224 B065 B065 B333 B072 B070 B232 B232 B232 B071 B192 B276 B183 B199 B228 B244 B257 B053 B026 B137 B117 B113 DENOMINAZIONE CODICE MALVASIA DI CASORZO D’ASTI MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO MAMERTINO DI MILAZZO O MAMERTINO MANDROLISAI MARINO MARINO CLASSICO MARSALA MARTINA FRANCA MATERA MATINO MELISSA MENFI MENFI BONERA MENFI FEUDO DEI FIORI MERLARA MOLISE O DEL MOLISE MONFERRATO MONICA DI CAGLIARI MONICA DI SARDEGNA MONREALE MONTECARLO MONTECOMPATRI-COLONNA MONTECUCCO MONTEFALCO MONTEFALCO SAGRANTINO MONTELLO E COLLI ASOLANI MONTEPULCIANO D’ABRUZZO MONTEPULCIANO D’ABRUZZO CASAURIA O TERRE DI CASAURIA MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE MONTEPULCIANO D’ABRUZZO TERRE DEI VESTINI MONTEREGIO DI MASSA MARITTIMA MONTESCUDAIO MONTI LESSINI O LESSINI MORELLINO DI SCANSANO MORELLINO DI SCANSANO MOSCADELLO DI MONTALCINO MOSCATO D’ASTI MOSCATO DI CAGLIARI MOSCATO DI NOTO MOSCATO DI PANTELLERIA NATURALE O MOSCATO DI PANTELLERIA MOSCATO DI SARDEGNA MOSCATO DI SARDEGNA GALLURA MOSCATO DI SARDEGNA TEMPIO PAUSANIA O TEMPIO MOSCATO DI SIRACUSA 14 B043 B134 B371 B208 B078 B078 B051 B052 B379 B085 B198 B282 B282 B282 B343 B328 B275 B108 B119 B336 B060 B123 B345 B258 A015 B188 B036 B036 A027 B036 B269 B182 B236 A035 B190 B223 A006 B111 B140 B093 B202 B202 B202 B132 DENOMINAZIONE CODICE MOSCATO DI SORSO SENNORI MOSCATO DI TRANI NARDO’ NASCO DI CAGLIARI NEBBIOLO D’ALBA NETTUNO NURAGUS DI CAGLIARI OFFIDA OLTREPO’ PAVESE OLTREPO’ PAVESE METODO CLASSICO ORCIA ORTA NOVA ORVIETO ORVIETO CLASSICO OSTUNI PAGADEBIT DI ROMAGNA PAGADEBIT DI ROMAGNA BERTINORO PARRINA PENISOLA SORRENTINA PENISOLA SORRENTINA GRAGNANO PENISOLA SORRENTINA LETTERE PENISOLA SORRENTINA SORRENTO PENTRO DI ISERNIA PERGOLA PIAVE PIEMONTE PIETRAVIVA PINEROLESE POLLINO POMINO PORNASSIO O ORMEASCO DI PORNASSIO PRIMITIVO DI MANDURIA RAMANDOLO RECIOTO DI SOAVE REGGIANO RENO RIESI RIVIERA DEL BRENTA RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO RIVIERA LIGURE DI PONENTE RIVIERA LIGURE DI PONENTE ALBENGA O ALBENGANESE RIVIERA LIGURE DI PONENTE FINALE O FINALESE RIVIERA LIGURE DI PONENTE RIVIERA DEI FIORI ROERO 15 B105 B153 B231 B110 B074 B366 B156 B337 B077 A036 B351 B220 B088 B088 B101 B241 B241 B099 B268 B268 B268 B268 B216 B380 B094 B273 B376 B302 B168 B212 B368 B152 A024 A021 B310 B324 B339 B370 B187 B239 B239 B239 B239 B225 DENOMINAZIONE CODICE ROERO ROMAGNA ALBANA SPUMANTE ROSSESE DI DOLCEACQUA ROSSO BARLETTA ROSSO CANOSA ROSSO CONERO ROSSO DI CERIGNOLA ROSSO DI MONTALCINO ROSSO DI MONTEPULCIANO ROSSO ORVIETANO ROSSO PICENO SUPERIORE RUBINO DI CANTAVENNA RUCHE’ DI CASTAGNOLE MONFERRATO S.ANNA DI ISOLA CAPO RIZZUTO SALAPARUTA SALICE SALENTINO SAMBUCA DI SICILIA SAN COLOMBANO AL LAMBRO SAN GIMIGNANO SAN GINESIO SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA SAN SEVERO SAN VITO DI LUZZI SANGIOVESE DI ROMAGNA SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE SANNIO SANTA MARGHERITA DI BELICE SANT’AGATA DEI GOTI SANT’ANTIMO SARDEGNA SEMIDANO SARDEGNA SEMIDANO MOGORO SAVUTO SCANZO O MOSCATO DI SCANZO SCAVIGNA SCIACCA SCIACCA RISERVA RAYANA SERRAPETRONA SFORZATO DI VALTELLINA SIZZANO SOAVE SOAVE CLASSICO SOAVE COLLI SCALIGERI SOAVE SUPERIORE SOAVE SUPERIORE CLASSICO A031 B280 B103 B185 B194 B027 B147 B219 B242 B340 B041 B062 B237 B193 B387 B176 B287 B221 B297 B393 B068 B032 B270 B019 B019 B325 B293 B263 B294 B285 B285 B167 B359 B271 B329 B329 B374 A028 B055 B046 B046 B046 A026 A026 16 DENOMINAZIONE CODICE SOLOPACA AGLIANICO SOLOPACA CLASSICO BIANCO SOVANA SQUINZANO STREVI TABURNO TARQUINIA TAURASI TEROLDEGO ROTALIANO TERRACINA O MOSCATO DI TERRACINA TERRATICO DI BIBBONA TERRE DELL’ALTA VAL D’AGRI TERRE DI CASOLE TERRE DI FRANCIACORTA TORGIANO TORGIANO ROSSO RISERVA TREBBIANO D’ABRUZZO TREBBIANO DI ROMAGNA TRENTINO TRENTINO MARZEMINO SUPERIORE ISERA O DI ISERA TRENTINO MARZEMINO SUPERIORE ZIRESI O DEI ZIRESI TRENTINO SORNI TRENTINO SUPERIORE TRENTO TULLUM VAL D’ARBIA VAL DI CORNIA VAL DI CORNIA SUVERETO VAL POLCEVERA VAL POLCEVERA CORONATA VALCALEPIO VALDADIGE VALDADIGE TERRA DEI FORTI VALDADIGE TERRADEIFORTI VALDICHIANA VALLE D’AOSTA VALLE D’AOSTA ARNAD-MONTJOVET VALLE D’AOSTA BLANC DE MORGEX ET DE LA SALLE VALLE D’AOSTA CHAMBAVE VALLE D’AOSTA DONNAS VALLE D’AOSTA ENFER D’ARVIER VALLE D’AOSTA NUS VALLE D’AOSTA TORRETTE VALPOLICELLA 17 B136 B136 B347 B178 B383 B083 B298 A010 B081 B390 B388 B367 B391 B290 B031 A016 B112 B133 B090 B090 B090 B090 B090 B262 B397 B226 B252 B252 B342 B342 B179 B162 B162 B392 B341 B227 B227 B227 B227 B227 B227 B227 B227 B044 DENOMINAZIONE CODICE VALPOLICELLA CLASSICO VALPOLICELLA VALPANTENA VALSUSA VALTELLINA ROSSO O ROSSO DI VALTELLINA VALTELLINA SUPERIORE VALTELLINA SUPERIORE GRUMELLO VALTELLINA SUPERIORE INFERNO VALTELLINA SUPERIORE MAROGGIA VALTELLINA SUPERIORE RISERVA VALTELLINA SUPERIORE SASSELLA VALTELLINA SUPERIORE VALGELLA VELLETRI BIANCO VERBICARO VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO VERDICCHIO DI MATELICA VERDUNO PELAVERGA O VERDUNO VERMENTINO DI GALLURA VERMENTINO DI SARDEGNA VERNACCIA DI ORISTANO VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO VERNACCIA DI SERRAPETRONA SPUMANTE DOLCE VESUVIO VICENZA VIGNANELLO VIN SANTO DEL CHIANTI VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO VIN SANTO DEL CHIANTI COLLI ARETINI VIN SANTO DEL CHIANTI COLLI FIORENTINI VIN SANTO DEL CHIANTI COLLI SENESI VIN SANTO DEL CHIANTI COLLINE PISANE VIN SANTO DEL CHIANTI MONTALBANO VIN SANTO DEL CHIANTI MONTESPERTOLI VIN SANTO DEL CHIANTI RUFINA VIN SANTO DI MONTEPULCIANO VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO VITTORIA ZAGAROLO 18 B044 B044 B352 B365 A022 A022 A022 A022 A022 A022 A022 B104 B292 B042 B042 B029 B289 A018 B238 B100 A001 A030 B211 B361 B255 B326 B291 B326 B326 B326 B326 B326 B326 B326 B308 A005 B385 B125