NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI GIACENZA DEI VINI E/O MOSTI.
AVVERTENZE GENERALI
Nella dichiarazione di giacenza sono indicati i volumi di vini e/o mosti detenuti dal
dichiarante negli stabilimenti e nei depositi situati nel territorio di un Comune. Pertanto va
compilata una dichiarazione di giacenza per ciascun Comune sul cui territorio il dichiarante
detiene i vini o i mosti.
La dichiarazione va riferita ai prodotti detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. Eventuali
quantità di vino o mosti viaggianti alla detta data devono essere dichiarati dal destinatario.
Eventuali prodotti vinicoli ottenuti da uve raccolte entro il 31 luglio non dovranno formare
oggetto di dichiarazioni di giacenza in quanto sono da considerare come prodotti da dichiarare
nella campagna che ha inizio il 1° agosto successivo.
1) Soggetti obbligati alla compilazione e presentazione della dichiarazione di giacenza
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o
giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti
concentrati e/o mosti concentrati rettificati alla data del 31 luglio.
2) Soggetti esonerati dall’obbligo
Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di giacenza:
• I consumatori privati;
• I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un’attività commerciale comprendente la
cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a
60 litri;
• I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento
di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.
3) Termine di presentazione della dichiarazione
Le dichiarazioni di giacenza sono presentate entro e non oltre il 10 settembre di ciascun
anno relativamente al comune nel cui territorio si trovano i locali di conservazione dei prodotti di
giacenza.
La dichiarazione di giacenza è presentata per via telematica o secondo altri sistemi di invio
rispettando le modalità di presentazione che saranno stabilite dall’AGEA e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale.
Le dichiarazioni di giacenza confluiranno nel sistema informativo dell’Organismo di
Coordinamento Agea tramite acquisizione telematica oppure a mezzo raccomandata.
Per i dichiaranti che non si avvalgano dell’acquisizione telematica, dichiaranti in proprio,
l’Amministrazione ha predisposto sul sito internet www.sian.it, nella sezione modulistica
accessibile a chiunque, una funzione disponibile per la stampa gratuita di un modello di
dichiarazione in bianco. Attraverso questa funzione gli uffici delle Regioni, delle Province e dei
1
Comuni potranno rendere disponibili modelli in bianco ai dichiaranti in proprio che non
dispongano di un Personal Computer.
Tale modello dovrà essere scaricato ed utilizzato in originale in quanto su esso è stampato
un codice a barre (barcode) che fungerà da identificativo univoco.
Sono ricevibili solo ed esclusivamente i modelli scaricati in originale, recanti il codice a
barre univoco e riportanti gli estremi del documento di riconoscimento di cui si allega
fotocopia alla dichiarazione.
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
Sezione A) – Informazioni relative al dichiarante
In questa sezione devono essere indicate le generalità del dichiarante.
• In caso di DITTA INDIVIDUALE dovrà essere barrata la relativa casella e
dovranno essere indicate: la partita iva e il codice fiscale, il cognome e nome, il
domicilio (indirizzo, numero civico, comune, CAP, e provincia).
• In caso di PERSONA GIURIDICA indicare la partita iva e il codice fiscale, la
ragione sociale, i dati della sede legale (indirizzo, numero civico, comune, CAP, e
provincia).
In questa sezione dovranno, altresì, essere indicate le generalità del rappresentante (
cognome e nome, codice fiscale, domicilio, comune di residenza, data e luogo di nascita) legale
della ditta qualora questa sia una persona giuridica. Nel caso di ditta individuale i dati relativi al
rappresentante legale coincideranno con quelli relativi al titolare della ditta.
Sezione B) – Informazioni relative alle località in cui sono detenuti i prodotti
In questa sezione, obbligatoria anche se lo stabilimento ha quantità in giacenza a zero,
devono essere indicati l’indirizzo ed il Comune in cui sono detenuti i prodotti oggetto di
dichiarazione. Se la sezione è insufficiente deve essere compilato ed allegato alla dichiarazione
un elenco aggiuntivo debitamente sottoscritto; si rammenta che va compilata una dichiarazione
per ciascun comune in cui sono detenuti i prodotti.
Sezione C) – Informazioni relative ai prodotti detenuti
I prodotti ottenuti e detenuti sono indicati nella sezione B) alla voce:
- “produzione” : se si tratta di vino e/o mosti ottenuti e detenuti da produttori. Per produttore
di vino o di mosto si intende chi ha proceduto alla trasformazione di uve proprie, e/o di
mosti acquistati e/o propri, e/o di prodotti a monte del vino propri e/o acquistati.
- “commercio” : se si tratta di vino e/o mosti acquistati e detenuti per la
commercializzazione.
Pertanto, un produttore che ha anche acquistato vini e/o mosti e detiene parte di detti
prodotti alla data del 31 luglio indicherà nelle righe da 1 a 6 e da 14 a 15 i volumi detenuti
corrispondenti ai prodotti ottenuti dal produttore stesso e nelle righe da 7 a 13 e da 16 a 17 i
volumi detenuti corrispondenti ai prodotti acquistati.
Nel caso in cui il produttore abbia proceduto all’assemblaggio di prodotti di propria
produzione con prodotti acquistati senza effettuare alcuna trasformazione indica i relativi prodotti
giacenti alla voce “produzione” o “commercio” applicando il principio della proporzionalità oppure
indica i prodotti giacenti alla voce “commercio”.
I prodotti dichiarati sono espressi in ettolitri.
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Le quantità devono essere indicate senza riportare i valori decimali relativi ai litri; si
precisa che i quantitativi vanno arrotondati per difetto, cioè all’ettolitro inferiore, se i litri
sono compresi tra 1 e 49 ; per eccesso, cioè all’ettolitro superiore, se i litri sono compresi
tra 50 e 99. A titolo di esempio ettolitri 4,49 pari a litri 449, vanno indicati come ettolitri 4
mentre ettolitri 5,50 pari a litri 550, vanno indicati come ettolitri 6.
PRODUZIONE
Al rigo 1 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale )di vini
da tavola tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica tipica da indicare al successivo rigo 2
ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nei successivi righi.
Al rigo 2 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale ) di vini
da tavola ad indicazione geografica tipica, con esclusione quindi dei vini spumanti, frizzanti e
liquorosi da indicare nella successiva riga.
Al rigo 3 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini
spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.C. e D.O.C.G., compresi quelli ad
indicazione geografica tipica. Nella stessa riga dovranno essere indicati anche i vini da uve
stramature (1) .
Sempre al rigo 3 devono essere indicate le quantità rilevate alle ore 24.00 del 31 luglio di
vini ancora in corso di elaborazione non reversibile, che non sono più vino da tavola o I.G.T.
tranquillo ma non sono ancora tramutati in vino speciale finito alla data del 31 luglio.
Al rigo 4 devono essere indicate le quantità di mosti di uve, compresi i mosti di uve IGT
esclusi i mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati. I mosti devono essere espresse in
ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il volume di mosti muti per il coefficiente
0,95.
Inoltre, ai righi 1, 2, 3 e 4 vanno riportati, in base alla tipologia, anche i vini D.O.C. e
D.O.C.G. declassati in data anteriore al primo agosto.
Nelle stesse caselle vanno indicati tutti i vini, compresi quelli da uve passite, con titolo
alcolometrico totale non superiore a 15 % vol. o conformi al punto 13, secondo comma, dell'All. I
al Regolamento n. 1.493/99.
Al rigo 5 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini
D.O.C. e D.O.C.G. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o
liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.C. e D.O.C.G., anche se non ancora certificati dalla
competente CCIAA. Nella stessa riga dovranno essere indicati anche i vini da uve stramature (1) .
Al rigo 6 devono essere riportate le somme delle quantità indicate ai righi da 1 a 5.
1 Si precisa che, ai fini della dichiarazione di giacenza, per vini da uve stramature si intendono i vini di cui all’Allegato I,
punto 24, del Reg. CE n. 1493/99, in particolare quelli da uve passite o da vendemmia tardiva, con titolo alcolometrico
totale superiore a 15% vol, da indicarsi nelle apposite caselle 5 ed 11 nel caso di vini Doc/Docg, e nelle caselle 3 e 9
negli altri casi.
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COMMERCIO
Al rigo 7 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale ) di vini
da tavola tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica tipica da indicare al successivo rigo 8
ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 9.
Al rigo 8 devono essere indicate le quantità detenute di vini da tavola (rossi/rosati, bianchi
e totale) con I.G.T. ad esclusione dei spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo
9.
Al rigo 9 devono essere devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e
totale) di vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.C. e D.O.C.G.,
compresi quelli ad indicazione geografica tipica. Nella stessa riga dovranno essere indicati anche
i vini da uve stramature (1) .
Sempre al rigo 9 devono essere indicate le quantità rilevate alle ore 24.00 del 31 luglio di
vini ancora in corso di elaborazione non reversibile, che non sono più V.Q.P.R.D. tranquillo ma
non sono ancora tramutati in vino speciale finito alla data del 31 luglio.
Al rigo 10 devono essere indicate le quantità di mosti di uve, compresi i mosti di uve IGT
esclusi i mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati. I mosti devono essere espresse in
ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il volume di mosti muti per il coefficiente
0,95.
Inoltre, ai righi 7, 8, 9, e 10 vanno riportati, in base alla tipologia, anche i vini D.O.C. e
D.O.C.G. declassati in data anteriore al primo agosto.
Nelle stesse caselle vanno indicati tutti i vini, compresi quelli da uve passite, con titolo
alcolometrico totale non superiore a 15 % vol. o conformi al punto 13, secondo comma, dell'All. I
al Regolamento n. 1.493/99.
Al rigo 11 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini
D.O.C. e D.O.C.G. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o
liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.C. e D.O.C.G., anche se non ancora certificati dalla
competente CCIAA. Nella stessa riga dovranno essere indicati anche i vini da uve stramature (1) .
Al rigo 12 devono essere indicate le quantità di vini importati dai paesi terzi.
Al rigo 13 devono essere riportate la somma delle quantità indicate ai righi da 7 a 12.
Ai righi 14,15, 16, e 17 devono essere indicate le quantità rispettivamente di mosto
concentrato e mosto concentrato rettificato detenute espresse in ettolitri di mosto, e quindi nel loro
effettivo volume senza applicazione di nessun coefficiente.
Sezione D); - Informazioni relative ai vini DOC e DOCG
In queste sezioni i detentori di
vini tranquilli D.O.C. e D.O.C.G, vini spumanti
D.O.C. e D.O.C.G, vini frizzanti D.O.C e D.O.C.G , vini liquorosi D.O.C e D.O.C.G devono
specificare, per ogni tipo di vino, il codice e la descrizione completa del vino (es.:
descrizione "…………") prevista dal disciplinare, anche se non ancora certificati dalla
competente CCIAA.
La ricerca del codice è effettuata utilizzando le tabelle di codifica di seguito riportate.
Si richiama l’attenzione dei dichiaranti che la codifica da utilizzare per la
compilazione di dette sezioni è modificata rispetto a quella utilizzata negli anni precedenti
e riprende quella pubblicata dal Mipaaf con DM del 28-12-2006.
Qualora la denominazione del prodotto detenuto non risulti presente nelle tabelle, nella
colonna ‘codice’ dovrà essere indicata la dicitura ‘N.C.’ (non codificato), mentre nella colonna
‘Denominazione’ va riportata la dicitura prevista dal disciplinare.
5
Deve essere indicato il codice “ 9999” per i vini VQPRD importati da altri paesi
comunitari.
Si fa presente, a scopo di maggior chiarezza, che la denominazione del vino deve
essere riportata senza ulteriori specificazioni quali, ad esempio, nome della casa
produttrice e/o imbottigliatrice, annata di produzione delle uve, metodi di spumantizzazione o
vinificazione, etc.
Non vanno indicati in tali sezioni quantitativi di vino in giacenza, per tipologia,
inferiori all’ettolitro.
Nel caso di mosto di uve indicato nella sezione C, alla riga 5 e/o 11, la codifica deve
essere riportata utilizzando il codice del vino al quale esso darà origine con
l’avvertenza di riportare una “ M ” successivamente al codice nella apposita colonna
‘Mosto’.
Ad es.: il mosto parzialmente fermentato Moscato d’Asti atto a produrre Asti
Spumante deve essere indicato nella sezione E utilizzando i codici A006.
Sezione D) – Informazioni relative ai vini a D.O.C. e D.O.C.G.
In questa sezione i detentori di vini tranquilli D.O.C. e D.O.C.G. dovranno
specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente;
nella colonna ‘Denominazione’ va riportata la descrizione completa del vino prevista nel
disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in
relazione al colore sempre espresse in ettolitri.
Se la sezione è insufficiente deve essere compilato l'apposito allegato debitamente
sottoscritto, da inviare unitamente alla dichiarazione.
Sezione E) – Informazioni relative ai vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G.
In questa sezione i detentori di vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G. dovranno
specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella
colonna ‘Denominazione’ va riportata la descrizione completa del vino prevista nel
disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in
relazione al colore sempre espresse in ettolitri.
Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D.
Sezione F) – Informazioni relative ai vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G.
In questa sezione i detentori di vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G. dovranno
specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella
colonna ‘Denominazione’ va riportata la descrizione completa del vino prevista nel
disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in
relazione al colore sempre espresse in ettolitri.
Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D.
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Sezione G) – Informazioni relative ai vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G.
In questa sezione i detentori di vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G, dovranno
specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella
colonna ‘Denominazione’ va riportata la descrizione completa del vino prevista nel
disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in
relazione al colore sempre espresse in ettolitri.
Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D.
Le quantità riportate nelle righe ‘Totale’ delle sezioni D, E, F, G, non devono superare
le quantità indicate rispettivamente alle righe 5 e 11 della sezione C sommate alle
eventuali quantità di mosto indicate.
7
Tabella di codifica Denominazioni D’Origine
DENOMINAZIONE
CODICE
AGLIANICO DEL VULTURE
ALBANA DI ROMAGNA
ALBUGNANO
ALCAMO
ALEATICO DI GRADOLI
ALEATICO DI PUGLIA
ALEZIO
ALGHERO
ALTA LANGA
ALTO ADIGE BIANCO
ALTO ADIGE COLLI DI BOLZANO
ALTO ADIGE LAGO DI CALDARO CLASSICO
ALTO ADIGE MERANESE DI COLLINA
ALTO ADIGE TERLANO
ALTO ADIGE VALLE ISARCO
ALTO ADIGE VALLE ISARCO KLAUSNER LAITACHER
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA
AMARONE DELLA VALPOLICELLA
ANSONICA COSTA DELL'ARGENTARIO
APRILIA
ARBOREA
ARCOLE
ASSISI
ASTI O ASTI SPUMANTE
ATINA
AVERSA
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CLASSICO
BARBARESCO
BARBERA D'ALBA
BARBERA D'ASTI
BARBERA D'ASTI
BARBERA D'ASTI SUPERIORE COLLI ASTIANI O ASTIANO
BARBERA D'ASTI SUPERIORE NIZZA
BARBERA D'ASTI SUPERIORE TINELLA
BARBERA DEL MONFERRATO
BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE
BARCO REALE DI CARMIGNANO E CARMIGNANO
BARDOLINO
BARDOLINO CLASSICO
BARDOLINO SUPERIORE
8
B080
A008
B315
B116
B109
B124
B213
B284
B362
B161
B161
B161
B161
B161
B161
B161
B161
B044
B277
B009
B234
B334
B316
A006
B346
B261
B283
B283
A003
B073
A038
B064
B064
B064
B064
B063
A037
B274
B038
B038
A025
DENOMINAZIONE
CODICE
BARDOLINO SUPERIORE CLASSICO
BAROLO
BIANCHELLO DEL METAURO
BIANCO CAPENA
BIANCO DELL’ EMPOLESE
BIANCO DELLA VALDINIEVOLE
BIANCO DI CUSTOZA
BIANCO DI PITIGLIANO
BIANCO PISANO DI SAN TORPE
BIFERNO
BIVONGI
BOCA
BOLGHERI
BOLGHERI SASSICAIA
BOSCO ELICEO
BOTTICINO
BRACHETTO D’ACQUI O ACQUI
BRAMATERRA
BREGANZE
BRINDISI
BRUNELLO DI MONTALCINO
CACC’E MMITTE DI LUCERA
CAGNINA DI ROMAGNA
CAMPI FLEGREI
CAMPIDANO DI TERRALBA
CANAVESE
CANDIA DEI COLLI APUANI
CANNONAU DI SARDEGNA
CANNONAU DI SARDEGNA CAPO FERRATO
CANNONAU DI SARDEGNA JERZU
CANNONAU DI SARDEGNA NEPENTE DI OLIENA
CAPALBIO
CAPRI
CAPRIANO DEL COLLE
CAREMA
CARIGNANO DEL SULCIS
CARMIGNANO
CARSO
CASTEL DEL MONTE
CASTEL SAN LORENZO
CASTELLER
CASTELLI ROMANI
CELLATICA
CERASUOLO DI VITTORIA
A025
A004
B050
B171
B248
B175
B082
B006
B204
B214
B295
B056
B217
B217
B243
B033
A019
B196
B054
B201
A002
B174
B240
B266
B173
B303
B207
B114
B114
B114
B114
B348
B189
B205
B016
B186
A013
B229
B087
B254
B141
B309
B034
A033
9
DENOMINAZIONE
CODICE
CERASUOLO DI VITTORIA CLASSICO
CERVETERI
CESANESE DEL PIGLIO
CESANESE DI AFFILE
CESANESE DI OLEVANO ROMANO
CHIANTI
CHIANTI CLASSICO
CHIANTI COLLI ARETINI
CHIANTI COLLI FIORENTINI
CHIANTI COLLI SENESI
CHIANTI COLLINE PISANE
CHIANTI MONTALBANO
CHIANTI MONTESPERTOLI
CILENTO
CINQUE TERRE
CINQUE TERRE COSTA DA POSA
CINQUE TERRE COSTA DE CAMPU
CINQUE TERRE COSTA DE SERA
CIRCEO
CIRO'
CIRO' CLASSICO
CISTERNA D'ASTI
COLLI D'IMOLA
COLLI ALBANI
COLLI ALTOTIBERINI
COLLI AMERINI
COLLI BERICI
COLLI BERICI BARBARANO
COLLI BOLOGNESI
COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO
COLLI BOLOGNESI COLLINE DI OLIVETO
COLLI BOLOGNESI COLLINE DI RIOSTO
COLLI BOLOGNESI COLLINE MARCONIANE
COLLI BOLOGNESI MONTE SAN PIETRO
COLLI BOLOGNESI SERRAVALLE
COLLI BOLOGNESI TERRE DI MONTEBUDELLO
COLLI BOLOGNESI ZOLA PREDOSA
COLLI DEL TRASIMENO
COLLI DELL' ETRURIA CENTRALE
COLLI DELLA SABINA
COLLI DI CONEGLIANO
COLLI DI CONEGLIANO REFRONTOLO
COLLI DI CONEGLIANO TORCHIATO DI FREGONA
COLLI DI FAENZA
A033
B154
B126
B131
B130
A009
A023
A009
A009
A009
A009
A009
A009
B249
B127
B127
B127
B127
B296
B048
B048
B360
B317
B079
B203
B251
B138
B138
B172
B344
B172
B172
B172
B172
B172
B172
B172
B102
B253
B307
B265
B265
B265
B318
10
DENOMINAZIONE
CODICE
COLLI DI LUNI
COLLI DI PARMA
COLLI DI RIMINI
COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA
COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA CLASSICO
COLLI ETRUSCHI VITERBESI
COLLI EUGANEI
COLLI LANUVINI
COLLI MACERATESI
COLLI MARTANI
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT CIALLA
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI ROSAZZO
COLLI PERUGINI
COLLI PESARESI
COLLI PESARESI FOCARA
COLLI PESARESI RONCAGLIA
COLLI PIACENTINI
COLLI PIACENTINI GUTTURNIO
COLLI PIACENTINI GUTTURNIO CLASSICO
COLLI PIACENTINI MONTEROSSO VAL D’ARDA
COLLI PIACENTINI TREBBIANINO VAL TREBBIA
COLLI PIACENTINI VAL NURE
COLLI PIACENTINI VIN SANTO DI VIGOLENO
COLLI ROMAGNA CENTRALE
COLLI TORTONESI
COLLI TORTONESI MONLEALE
COLLINA TORINESE
COLLINA TORINESE PELAVERGA O CARI
COLLINE DI LEVANTO
COLLINE LUCCHESI VIN SANTO
COLLINE NOVARESI
COLLINE SALUZZESI
COLLIO GORIZIANO O COLLIO
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
CONEGLIANO VALDOBBIADENE SUPERIORE DI CARTIZZE
CONERO
CONTEA DI SCLAFANI
CONTESSA ENTELLINA
CONTROGUERRA
COPERTINO
CORI
11
B247
B210
B311
B312
B312
B301
B058
B084
B160
B245
B076
B076
A034
A034
B076
B209
B106
B106
B106
B222
B222
B222
B222
B222
B222
B222
B335
B139
B139
B350
B350
B281
B037
B272
B304
B035
B049
B049
A029
B300
B259
B299
B180
B095
DENOMINAZIONE
CODICE
CORTESE DELL’ALTO MONFERRATO
CORTI BENEDETTINE DEL PADOVANO
CORTONA
COSTA D’AMALFI
COSTA D’AMALFI FURORE
COSTA D’AMALFI RAVELLO
COSTA D’AMALFI TRAMONTI
COSTE DELLA SESIA
DELIA NIVOLELLI
DOLCETTO D’ACQUI
DOLCETTO D’ALBA
DOLCETTO D’ASTI
DOLCETTO DELLE LANGHE MONREGALESI
DOLCETTO DI DIANO D’ALBA
DOLCETTO DI DOGLIANI
DOLCETTO DI DOGLIANI SUPERIORE O DOGLIANI
DOLCETTO D’OVADA
DONNICI
ELBA
ELORO
ELORO PACHINO
ERBALUCE DI CALUSO
ERICE
ESINO
EST ! EST !! EST !!! DI MONTEFIASCONE
ETNA
ETNA SUPERIORE
FALERIO DEI COLLI ASCOLANI
FALERNO DEL MASSICO
FARA
FARO
FIANO DI AVELLINO
FRANCIACORTA
FRASCATI
FREISA D’ASTI
FREISA DI CHIERI AMABILE
FRIULI AQUILEIA BIANCO
FRIULI GRAVE
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI
FRIULI LATISANA
FRIULI-ANNIA
GABIANO
GALATINA
GALLUCCIO
12
B197
B369
B349
B279
B279
B279
B279
B305
B330
B118
B145
B144
B146
B143
B150
A032
B122
B164
B018
B267
B267
B021
B377
B278
B002
B040
B040
B165
B246
B057
B184
A014
A017
B004
B121
B135
B166
B075
B155
B170
B286
B218
B319
B320
DENOMINAZIONE
CODICE
GAMBELLARA
GAMBELLARA CLASSICO
GARDA
GARDA CLASSICO
GARDA COLLI MANTOVANI
GATTINARA
GAVI O CORTESE DI GAVI
GENAZZANO
GHEMME
GIOIA DEL COLLE
GIRO’ DI CAGLIARI
GOLFO DEL TIGULLIO
GRAVINA
GRECO DI BIANCO
GRECO DI TUFO
GRIGNOLINO D’ASTI
GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE
GUARDIA SANFRAMONDI O GUARDIOLO
I TERRENI DI SANSEVERINO
IRPINIA
IRPINIA CAMPI TAURASINI
ISCHIA
LACRIMA DI MORRO D’ALBA
LAGO DI CALDARO O CALDARO
LAGO DI CALDARO O CALDARO CLASSICO
LAGO DI CORBARA
LAMBRUSCO DI SORBARA
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO
LAMBRUSCO MANTOVANO
LAMBRUSCO MANTOVANO OLTRE PO MANTOVANO
LAMBRUSCO MANTOVANO VIADANESE SABBIONETANO
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE
LAMEZIA
LANGHE
LESSONA
LEVERANO
LISON PRAMAGGIORE
LIZZANO
LOAZZOLO
LOCOROTONDO
LUGANA
MALVASIA DELLE LIPARI
MALVASIA DI BOSA
MALVASIA DI CAGLIARI
13
B069
B069
B306
B306
B321
A007
A012
B256
A020
B233
B115
B323
B215
B206
A011
B128
B142
B260
B375
B382
B382
B003
B224
B065
B065
B333
B072
B070
B232
B232
B232
B071
B192
B276
B183
B199
B228
B244
B257
B053
B026
B137
B117
B113
DENOMINAZIONE
CODICE
MALVASIA DI CASORZO D’ASTI
MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO
MAMERTINO DI MILAZZO O MAMERTINO
MANDROLISAI
MARINO
MARINO CLASSICO
MARSALA
MARTINA FRANCA
MATERA
MATINO
MELISSA
MENFI
MENFI BONERA
MENFI FEUDO DEI FIORI
MERLARA
MOLISE O DEL MOLISE
MONFERRATO
MONICA DI CAGLIARI
MONICA DI SARDEGNA
MONREALE
MONTECARLO
MONTECOMPATRI-COLONNA
MONTECUCCO
MONTEFALCO
MONTEFALCO SAGRANTINO
MONTELLO E COLLI ASOLANI
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO CASAURIA O TERRE DI CASAURIA
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO TERRE DEI VESTINI
MONTEREGIO DI MASSA MARITTIMA
MONTESCUDAIO
MONTI LESSINI O LESSINI
MORELLINO DI SCANSANO
MORELLINO DI SCANSANO
MOSCADELLO DI MONTALCINO
MOSCATO D’ASTI
MOSCATO DI CAGLIARI
MOSCATO DI NOTO
MOSCATO DI PANTELLERIA NATURALE O MOSCATO DI PANTELLERIA
MOSCATO DI SARDEGNA
MOSCATO DI SARDEGNA GALLURA
MOSCATO DI SARDEGNA TEMPIO PAUSANIA O TEMPIO
MOSCATO DI SIRACUSA
14
B043
B134
B371
B208
B078
B078
B051
B052
B379
B085
B198
B282
B282
B282
B343
B328
B275
B108
B119
B336
B060
B123
B345
B258
A015
B188
B036
B036
A027
B036
B269
B182
B236
A035
B190
B223
A006
B111
B140
B093
B202
B202
B202
B132
DENOMINAZIONE
CODICE
MOSCATO DI SORSO SENNORI
MOSCATO DI TRANI
NARDO’
NASCO DI CAGLIARI
NEBBIOLO D’ALBA
NETTUNO
NURAGUS DI CAGLIARI
OFFIDA
OLTREPO’ PAVESE
OLTREPO’ PAVESE METODO CLASSICO
ORCIA
ORTA NOVA
ORVIETO
ORVIETO CLASSICO
OSTUNI
PAGADEBIT DI ROMAGNA
PAGADEBIT DI ROMAGNA BERTINORO
PARRINA
PENISOLA SORRENTINA
PENISOLA SORRENTINA GRAGNANO
PENISOLA SORRENTINA LETTERE
PENISOLA SORRENTINA SORRENTO
PENTRO DI ISERNIA
PERGOLA
PIAVE
PIEMONTE
PIETRAVIVA
PINEROLESE
POLLINO
POMINO
PORNASSIO O ORMEASCO DI PORNASSIO
PRIMITIVO DI MANDURIA
RAMANDOLO
RECIOTO DI SOAVE
REGGIANO
RENO
RIESI
RIVIERA DEL BRENTA
RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO
RIVIERA LIGURE DI PONENTE
RIVIERA LIGURE DI PONENTE ALBENGA O ALBENGANESE
RIVIERA LIGURE DI PONENTE FINALE O FINALESE
RIVIERA LIGURE DI PONENTE RIVIERA DEI FIORI
ROERO
15
B105
B153
B231
B110
B074
B366
B156
B337
B077
A036
B351
B220
B088
B088
B101
B241
B241
B099
B268
B268
B268
B268
B216
B380
B094
B273
B376
B302
B168
B212
B368
B152
A024
A021
B310
B324
B339
B370
B187
B239
B239
B239
B239
B225
DENOMINAZIONE
CODICE
ROERO
ROMAGNA ALBANA SPUMANTE
ROSSESE DI DOLCEACQUA
ROSSO BARLETTA
ROSSO CANOSA
ROSSO CONERO
ROSSO DI CERIGNOLA
ROSSO DI MONTALCINO
ROSSO DI MONTEPULCIANO
ROSSO ORVIETANO
ROSSO PICENO SUPERIORE
RUBINO DI CANTAVENNA
RUCHE’ DI CASTAGNOLE MONFERRATO
S.ANNA DI ISOLA CAPO RIZZUTO
SALAPARUTA
SALICE SALENTINO
SAMBUCA DI SICILIA
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
SAN GIMIGNANO
SAN GINESIO
SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA
SAN SEVERO
SAN VITO DI LUZZI
SANGIOVESE DI ROMAGNA
SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE
SANNIO
SANTA MARGHERITA DI BELICE
SANT’AGATA DEI GOTI
SANT’ANTIMO
SARDEGNA SEMIDANO
SARDEGNA SEMIDANO MOGORO
SAVUTO
SCANZO O MOSCATO DI SCANZO
SCAVIGNA
SCIACCA
SCIACCA RISERVA RAYANA
SERRAPETRONA
SFORZATO DI VALTELLINA
SIZZANO
SOAVE
SOAVE CLASSICO
SOAVE COLLI SCALIGERI
SOAVE SUPERIORE
SOAVE SUPERIORE CLASSICO
A031
B280
B103
B185
B194
B027
B147
B219
B242
B340
B041
B062
B237
B193
B387
B176
B287
B221
B297
B393
B068
B032
B270
B019
B019
B325
B293
B263
B294
B285
B285
B167
B359
B271
B329
B329
B374
A028
B055
B046
B046
B046
A026
A026
16
DENOMINAZIONE
CODICE
SOLOPACA AGLIANICO
SOLOPACA CLASSICO BIANCO
SOVANA
SQUINZANO
STREVI
TABURNO
TARQUINIA
TAURASI
TEROLDEGO ROTALIANO
TERRACINA O MOSCATO DI TERRACINA
TERRATICO DI BIBBONA
TERRE DELL’ALTA VAL D’AGRI
TERRE DI CASOLE
TERRE DI FRANCIACORTA
TORGIANO
TORGIANO ROSSO RISERVA
TREBBIANO D’ABRUZZO
TREBBIANO DI ROMAGNA
TRENTINO
TRENTINO MARZEMINO SUPERIORE ISERA O DI ISERA
TRENTINO MARZEMINO SUPERIORE ZIRESI O DEI ZIRESI
TRENTINO SORNI
TRENTINO SUPERIORE
TRENTO
TULLUM
VAL D’ARBIA
VAL DI CORNIA
VAL DI CORNIA SUVERETO
VAL POLCEVERA
VAL POLCEVERA CORONATA
VALCALEPIO
VALDADIGE
VALDADIGE TERRA DEI FORTI
VALDADIGE TERRADEIFORTI
VALDICHIANA
VALLE D’AOSTA
VALLE D’AOSTA ARNAD-MONTJOVET
VALLE D’AOSTA BLANC DE MORGEX ET DE LA SALLE
VALLE D’AOSTA CHAMBAVE
VALLE D’AOSTA DONNAS
VALLE D’AOSTA ENFER D’ARVIER
VALLE D’AOSTA NUS
VALLE D’AOSTA TORRETTE
VALPOLICELLA
17
B136
B136
B347
B178
B383
B083
B298
A010
B081
B390
B388
B367
B391
B290
B031
A016
B112
B133
B090
B090
B090
B090
B090
B262
B397
B226
B252
B252
B342
B342
B179
B162
B162
B392
B341
B227
B227
B227
B227
B227
B227
B227
B227
B044
DENOMINAZIONE
CODICE
VALPOLICELLA CLASSICO
VALPOLICELLA VALPANTENA
VALSUSA
VALTELLINA ROSSO O ROSSO DI VALTELLINA
VALTELLINA SUPERIORE
VALTELLINA SUPERIORE GRUMELLO
VALTELLINA SUPERIORE INFERNO
VALTELLINA SUPERIORE MAROGGIA
VALTELLINA SUPERIORE RISERVA
VALTELLINA SUPERIORE SASSELLA
VALTELLINA SUPERIORE VALGELLA
VELLETRI BIANCO
VERBICARO
VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI
VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO
VERDICCHIO DI MATELICA
VERDUNO PELAVERGA O VERDUNO
VERMENTINO DI GALLURA
VERMENTINO DI SARDEGNA
VERNACCIA DI ORISTANO
VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO
VERNACCIA DI SERRAPETRONA SPUMANTE DOLCE
VESUVIO
VICENZA
VIGNANELLO
VIN SANTO DEL CHIANTI
VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO
VIN SANTO DEL CHIANTI COLLI ARETINI
VIN SANTO DEL CHIANTI COLLI FIORENTINI
VIN SANTO DEL CHIANTI COLLI SENESI
VIN SANTO DEL CHIANTI COLLINE PISANE
VIN SANTO DEL CHIANTI MONTALBANO
VIN SANTO DEL CHIANTI MONTESPERTOLI
VIN SANTO DEL CHIANTI RUFINA
VIN SANTO DI MONTEPULCIANO
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
VITTORIA
ZAGAROLO
18
B044
B044
B352
B365
A022
A022
A022
A022
A022
A022
A022
B104
B292
B042
B042
B029
B289
A018
B238
B100
A001
A030
B211
B361
B255
B326
B291
B326
B326
B326
B326
B326
B326
B326
B308
A005
B385
B125
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Note esplicative