"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL TESTO UNICO IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309" Le problematiche relative agli stati di dipendenza rappresentano un settore complesso all’interno delle politiche sociali, dove il servizio sociale è da sempre stato impegnato nella duplice direzionalità: quella degli interventi rivolti alle persone, alle famiglie, ai gruppi e alle comunità, e quella della programmazione, gestione dei progetti territoriali finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze e al reinserimento sociale. Quale premessa il CNOAS ritiene non superfluo ricordare che gli interventi di prevenzione dell’insorgere degli stati di dipendenza patologica debbano rivestire un ruolo di primo piano nella pianificazione delle politiche sociali a tutti i livelli di governo del territorio. Si tratta di interventi che non possono essere limitati al mondo della scuola, luogo attualmente privilegiato, ma debbono investire capillarmente il territorio per raggiungere anche quei giovani che escono precocemente dai percorsi scolastici e che, anche per questo, rappresentano una popolazione particolarmente a rischio. Attualmente gli assistenti sociali che lavorano con le problematiche connesse alle dipendenze sono presenti in più servizi con diversificati riferimenti istituzionali: • I Servizi per le Tossicodipendenze (Ser.T.) delle Aziende Sanitarie Locali; • I Servizi degli Enti Locali – Regioni, Province, Comuni; • I Nuclei Operativi Tossicodipendenze (N.O.T.) degli Uffici Territoriali del Governo/Prefetture; • I C.S.S.A. e gli U.S.S.M.(Centri di Servizio Sociale per Adulti e per Minori) del Ministero della Giustizia; • I Centri Informazione e Consulenza (C.I.C.) all’interno delle scuole medie superiori; • Gli enti del privato sociale (comunità terapeutiche, cooperative sociali integrate, unità di strada, centri di accoglienza a bassa soglia ecc.). L’attenzione del servizio sociale nell’ambito delle dipendenze, pur differenziandosi in base ai diversi mandati istituzionali, ha il suo fulcro nella relazione d’aiuto con il “sistema” utente, intendendo per sistema la persona inserita nel suo contesto familiare, relazionale e ambientale. Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Nazionale Via Ippolito Nievo , 61 – 00153 Roma Tel. 06 5803425 – 5803465 Fax 06 5 800300 www.cnoas.it e-mail: [email protected] In particolare, il servizio sociale svolge un ruolo di sostegno alla persona, nell’intraprendere un percorso di cambiamento dello stile di vita, e un ruolo educativo nell’aiutarla ad acquisire un più ampio repertorio di competenze, in modo che esso sia più capace di affrontare, in chiave adattiva, le problematiche poste dal contesto sociale. L’intervento del servizio sociale in tali ambiti contempera le funzioni di aiuto con quelle di controllo, là dove l’aiuto si esprime attraverso il sostegno fornito alla persona nel percorso riabilitativo e di reinserimento, e il controllo si esercita non solo negli ambiti previsti dalle normative in termini di obblighi e procedure restrittive e/o sanzionatorie, ma anche nell’accompagnamento socio-educativo alla condivisione delle regole, al rispetto della reciprocità nella comunità, al riconoscimento della legalità quale strumento per una società democratica e per una convivenza pacifica. Fatte queste premesse di sfondo il Cnoas ritiene utile intervenire nel dibattito aperto dal ddl, a partire da alcuni snodi essenziali. Ad esempio il DPR 309/90 all’art. 75 considera la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di uso personale attività illecita e sanzionabile a livello amministrativo, attraverso un procedimento di competenza del Prefetto. Tale procedimento, nonostante si definisca all’interno di un sistema sanzionatorio, tende alla realizzazione di interventi ad azione dissuasiva ed educativa rispetto all’uso di stupefacenti, evitando forme di criminalizzazione della tossicodipendenza oltre a favorire l’accesso alle strutture terapeutiche, laddove necessario. Si tratta di uno degli ambiti nei quali il servizio sociale svolge quella funzione di aiuto e controllo che, attraverso lo strumento del colloquio presso le Prefetture, assume una valenza di prevenzione secondaria, atteso che la quasi totalità delle persone che si presentano al colloquio risultano essere consumatori saltuari di sostanze “leggere” (II tabella Cannabinoidi) e quindi non sono in condizione di tossicodipendenza. I dati relativi ai casi di recidiva, inferiori al 20%, dimostrano che tale procedimento è valido e funzionale agli obiettivi che il dettato legislativo assegna al colloquio nell’accertare i motivi della violazione e individuare strumenti atti a prevenire ulteriori violazioni. Infatti l’art.75 del citato D.P.R. prevede la costituzione dei Nuclei Operativi Tossicodipendenze per affiancare il Prefetto nell’espletamento delle attività correlate alla segnalazione e pertinenti ad una “presa in carico” sociale della persona coinvolta nel procedimento: l’introduzione della figura Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Nazionale Via Ippolito Nievo , 61 – 00153 Roma Tel. 06 5803425 – 5803465 Fax 06 5 800300 www.cnoas.it e-mail: [email protected] dell’assistente sociale all’interno del N.O.T. denota la volontà del legislatore di far prevalere l’aspetto preventivo terapeutico rispetto a quello repressivosanzionatorio. Conseguentemente alla segnalazione, la persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti viene chiamata in Prefettura per sostenere un colloquio con gli assistenti sociali del N.O.T.; in seguito al colloquio il procedimento amministrativo può svilupparsi con percorsi diversificati: A) nel caso di persone segnalate per la prima volta, e soltanto se si tratta di detenzione di sostanze leggere, il procedimento amministrativo può concludersi con un formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti, se nel corso del colloquio ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commettere un nuovo illecito. In questo caso, il colloquio rappresenta sia un’occasione informativa sulla norma violata, che un momento di riflessione sul proprio comportamento, finalizzato ad attivare capacità critiche, risorse e percorsi di consapevolezza. B) Nel caso di persone segnalate per detenzione di sostanze pesanti e per le ulteriori segnalazioni per detenzione di sostanze leggere, nel corso del colloquio viene proposta la sospensione del procedimento amministrativo e l’invio del soggetto al Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze per la predisposizione di un programma terapeutico. Tale invio viene suggerito anche nel caso in cui la persona, segnalata per la prima volta per detenzione di sostanze leggere, manifesti particolari difficoltà a cessarne l’uso o dichiari anche l’uso di sostanze pesanti. In tutti questi casi il colloquio si configura come uno spazio rivolto a stimolare una maggiore presa di coscienza rispetto al consumo di sostanze e a sviluppare quel livello di motivazione indispensabile per attivare un percorso di cambiamento. C) Nei confronti delle persone non presentatesi al colloquio con il N.O.T., che dichiarino in tale sede di non voler attivare un percorso riabilitativo, o che hanno più volte interrotto il programma terapeutico, viene applicata la sanzione amministrativa comportante la sospensione della patente di guida, del porto d’armi e del passaporto per un periodo da uno a quattro mesi. La nuova proposta di legge Nella stesura originaria il D.P.R. 309/90 prevedeva la possibilità di un esito in sede penale del procedimento, in caso di terza segnalazione o terza interruzione di programma con l’eventuale irrogazione di ulteriori misure. Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Nazionale Via Ippolito Nievo , 61 – 00153 Roma Tel. 06 5803425 – 5803465 Fax 06 5 800300 www.cnoas.it e-mail: [email protected] Prevedeva inoltre la c.d. “dose media giornaliera”, discrimine tra illecito amministrativo e illecito penale, in presenza di accertato uso personale. Il Referendum popolare del 18 aprile 1993, sollecitato dalle numerose polemiche suscitate sia tra gli operatori del settore che tra i comuni cittadini, abrogò questi articoli, giungendo alla piena depenalizzazione dell’uso personale di sostanze. Questo ha ampliato di conseguenza la sfera d’azione del Prefetto e rinvigorito il sostanziale interesse socio-educativo della normativa. Il disegno di legge presentato dall’On. Fini sembra non tener in alcun conto di quanto espresso con il Referendum, re-introducendo la c.d. “dose media giornaliera” e i provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica. Inoltre, scompare la suddivisione tra sostanze cosiddette “leggere” e “pesanti”, e quindi la possibilità di definire il procedimento, nei casi di prima segnalazione per detenzione di sostanze leggere, con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti. L’esperienza maturata in questi anni ha invece dimostrato l’efficacia di tale provvedimento sia relativamente a una maggiore responsabilizzazione dei consumatori di sostanze, sia come deterrente rispetto a ulteriori violazioni di legge. La nuova proposta di legge modifica, tra l’altro, i contenuti del colloquio in Prefettura. Il comma 6 dell’art.75 della legge attualmente in vigore stabilisce, infatti, che tale occasione serve ad accertare le ragioni della violazione, nonché a individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni, riconoscendo quindi una valenza educativa e preventiva a tale momento d’incontro. La nuova stesura della legge vede invece nel colloquio solo una finalità burocratica volta a valutare quali sanzioni amministrative irrogare e la loro durata, facendo così scomparire la possibilità, per l’interessato, di chiedere di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo, in alternativa all’applicazione della sanzione. Appare peraltro ambiguo il dettato del comma 4 dell’art.75 della nuova modifica che prevede, oltre alla automatica irrogazione delle sanzioni, che la persona convocata venga eventualmente, non chiarendone i presupposti, invitata a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo citato al comma 2. La conclusione positiva di detto programma consentirebbe, secondo il comma 4 dell’art.76, la revoca del provvedimento sanzionatorio, difficilmente realizzabile poiché, considerati i tempi di durata di un programma terapeutico, si otterrebbe solo dopo aver scontato la sanzione già irrogata. L’esposizione di tali differenze d’impianto ha lo scopo di sottolineare la notevole mole di documentazione prodotta dagli assistenti sociali nel corso di questi 13 anni dal loro inserimento, sia a seguito di attività progettuali finanziate dalla l.n.45/95 che per studi e ricerche promossi direttamente dal Ministero dell’Interno, da Centri di Studi, da Università. Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Nazionale Via Ippolito Nievo , 61 – 00153 Roma Tel. 06 5803425 – 5803465 Fax 06 5 800300 www.cnoas.it e-mail: [email protected] Con tutti i vari possibili livelli interpretativi e valutativi considerabili, quello che emerge come valore è la produzione di una cultura specifica nell’intervento sociale in materia di tossicodipendenza tipica del Servizio Sociale del Ministero dell’Interno, resa possibile da un impianto normativo in cui la componente sociale del recupero attivo era valorizzata. Il cittadino/contravventore/utente era immesso in un sistema relazionale istituzionale proattivo. L’incontro tra responsabilità/scelta/crescita era precisamente individuata nel colloquio. Quanto sopra esposto rispetto all’ipotizzata riforma erode chiaramente tale equilibrio. Non viene, difatti, accennata menzione alla presenza, funzione e compito del Servizio Sociale che, inopinabilmente, risulta difficile pensare adeguato ai suoi scopi naturali e ai suoi vincoli deontologici in un siffatto panorama. Il principio deontologico cardine da cui può/deve partire il lavoro sociale professionale è la possibilità di agire su uno spazio di autodeterminazione del soggetto, spazio questo che le previste modifiche estinguono visibilmente. Le considerazioni portate ad esempio relativamente all’art. 75 possono essere estese a molte previsioni contenute nel DPR in ordine all’operatività degli assistenti sociali nell’ambito dei servizi sanitari (Ser.T.), della amministrazione penitenziaria (CSSA e USSM) e in tutti gli ambiti in cui la legge attualmente in vigore prevede di favorire e sostenere l’accesso alle strutture di cura e riabilitative in luogo della semplice irrogazione di sanzioni amministrative o penali. Le variazioni al DPR 309/90 previste nel disegno di legge "Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309" (Atto Senato 2953), suscitano la perplessità e la preoccupazione degli assistenti sociali ove risultano notevolmente ridotti gli spazi operativi dell’intervento di aiuto alla persona a vantaggio delle azioni sanzionatorie e repressive. Infatti, quando le funzioni di aiuto risultano residuali in confronto a quelle del mero controllo, l’intervento professionale degli assistenti sociali rischia di snaturare i principi fondamentali che guidano l’azione professionale del servizio sociale e che sono sanciti dal Codice Deontologico. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali auspica che le previsioni di modifiche al DPR 309/90 siano corroborate da un’attenta analisi dei dati di efficacia dell’applicazione della attuale normativa al fine di individuare ciò che di buono c’è nella norma vigente e quali sono i suoi punti deboli. Questo processo permette di evitare il rischio che il lavoro portato avanti dagli assistenti sociali e da tutti i professionisti impegnati in questo ambito risulti vanificato a Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Nazionale Via Ippolito Nievo , 61 – 00153 Roma Tel. 06 5803425 – 5803465 Fax 06 5 800300 www.cnoas.it e-mail: [email protected] danno delle persone/cittadini/utenti, che rimangono l’elemento centrale dell’intervento del servizio sociale. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, in forza del ruolo di primo piano che la professione ha sempre occupato nella gestione delle problematiche relative agli stati di dipendenza patologica, auspica di poter partecipare attivamente ai lavori di esame del ddl governativo attualmente in discussione nelle commissioni parlamentari riunite 2ª (giustizia), 12ª (igiene e sanità) del Senato della Repubblica in sede referente. Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Nazionale Via Ippolito Nievo , 61 – 00153 Roma Tel. 06 5803425 – 5803465 Fax 06 5 800300 www.cnoas.it e-mail: [email protected]