La Fatturazione Elettronica verso la PA
Il 6 giugno 2014 sarà una data importante in quanto entra in vigore il D.M. 55/2013 che ha stabilito le modalità attuative
per fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La Fatturazione Elettronica è un processo regolamentato dalla legge italiana che permette di emettere, conservare ed
esibire i documenti fiscali in modalità informatica assicurando che il contenuto sia nel tempo immutabile e non alterabile.
I benefici ottenibili dalla Fatturazione Elettronica sono ingenti, dal risparmio di carta e materiali,, ai notevoli risparmi
sui costi di processo.
I riferimenti qui sotto saranno utili per entrare nel merito di un panorama tecnico piuttosto articolari e trovare indicazi
indicazioni
utili per affrontare al meglio questa importante novità normativa
Sommario
La normativa di riferimento...............................................................................................................................
................................
............................... 1
I siti di riferimento ................................................................................................................................
................................
............................................. 2
Glossario ................................................................
............................................................................................................................
............................ 2
FAQ ................................................................
................................................................................................................................
.................................... 3
La normativa di riferimento
La fatturazione elettronica è regolata da specifiche norme di riferimento.
In questa sezione è possibile reperire l'elenco delle principali norme in materia di fatturazione elettronica.
Maggiori
ori informazioni sono disponibili all’indirizzo
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/norme.htm
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Legge 24 dicembre 2007, n. 244,, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)" - Articolo 1, commi dal 209 al 214.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013,, recante “Regole tecniche per il protocollo
protoc
informatico ai sensi degli articoli 40 -bis
bis , 41, 47, 57 -bis
bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005”, pubblicato in G.U. n. 59 del 12 marzo 2014, S.O.;
Decreto legislativo 7 marzo 2005,, n. 82 e successive
successive modificazioni e integrazioni, recante “Codice
dell‘amministrazione digitale” (di seguito anche CAD);
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 marzo 2008,, recante “Individuazione del gestore del sistema di
interscambio della fatturazione
e elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze“. pubblicato in G.U. n. 103
del 3 maggio 2008;
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 aprile 2013, n.55,, emanato di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e semplificazione, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209
a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”pubblicato in
in G.U. n. 118 del 22 maggio 2013, di seguito indicato anche
con DM Fatturazione;
•
Circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014 emanata dal Dipartimento delle Finanze del MEF di concerto con il
Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
Cons
dei Ministri;
•
04/11/13 http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Circolare_RGS_n._37.pdf.
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I siti di riferimento
Di seguito alcuni dei portali di riferimento per trovare documenti, riferimenti normativi e indicazioni pratiche sul processo
di informatizzazione della Pubblica Amministrazione e - più specificatamente - della Fatturazione Elettronica.
•
http://www.fatturapa.gov.it
•
http://www.indicepa.it
•
http://www.agenziaentrate.gov.it
•
http://www.acquistinrete.it
•
http://anorc.it
Glossario
In questa sezione vengono riportate le terminologie più utilizzate nell’ambito.
Fornitore PA. E’ il soggetto che emette fattura nei confronti dell’Amministrazione.
Intermediario. E’ il soggetto di cui si avvale il fornitore per l’emissione e/o la trasmissione delle fatture elettroniche al
Sistema di Interscambio, o di cui si avvale l’Amministrazione per la ricezione delle stesse dal Sistema di Interscambio.
Deve essere un soggetto che si è già accreditato presso la PA.
Fattura Elettronica. La fattura elettronica è una fattura ai sensi dell’art. 21 co. 1 DPR 633/1972 ed è la sola tipologia di
fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di
Interscambio. La Fattura
ura PA è in sostanza un file XML creato secondo il formato specifico previsto dallo schema
predisposto dalla Pubblica Amministrazione. Le caratteristiche della fattura elettronica sono le seguenti:
•
deve garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità de
dell contenuto. Queste caratteristiche sono previste dalla firma
digitale da parte di chi emette la fattura elettronica.
•
deve dichiarare anche il codice del destinatario della fattura, riportato nell’Ipa
•
deve essere trasmessa alle PA attraverso il Sistema di Interscambio
•
ogni singola fattura elettronica deve essere firmata dal soggetto che la emette con un certificato di firma qualificata
•
se si decide di racchiudere più file in formato zip, questo ultimo non va firmato digitalmente, ma le singole fatture al
suo interno, sì.
I.P.A. (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). E’ l’istituto preposto a censire e rendere disponibili i riferimenti di tutte le
PA (http://www.indicepa.it).
M.E.P.A. (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni).
Firma elettronica qualificata. E’ la firma elettronica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua
univoca identificazione, basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione
della firma.
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S.D.I. (Sistema di Interscambio). E’ un sistema informatico in grado di:
•
ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della Fattura PA,
•
effettuare controlli sui file ricevuti
•
inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie
Gestisce anche le notifiche sul buon fine o meno del ricevimento e correttezza della fattura elettronica.
Riferimento temporale. E’ l’informazione contenente la data e l’ora che viene associata ad uno o più documenti
informatici. Insieme alla firma elettronica qualificata, caratterizza la fattura elettronica
in formato testo i dati oggetto di
XML (Extensible Markup Language). E’ l’insieme di regole per strutturare in
elaborazione.
PEC (Posta Elettronica Certificata). E’ uno dei canali/modalità consentiti ai fini dell’invio della fattura elettronica verso il
S.D.I. L'utilizzo del canale PEC non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo
preventivo presso il Sistema di
Interscambio. I file FatturaPA e i file archivio devono essere spediti come allegato del messaggio di PEC. Il messaggio,
comprensivo dell’allegato, non deve superare la dimensione di 30 megabytes.
FTP (File Transfer Protocol). E’ una della modalità di trasmissione prevista dalla norma. E’ il protocollo di trasferimento
dati tra sistemi remoti.
UO Unità organizzativa. Si definiscono Unità Organizzative gli uffici in cui è organizzata una Amministrazione.
FAQ
Che cos'è un Fattura Elettronica?
La fattura elettronica è una fattura ai sensi dell’art. 21 co. 1 DPR 633/1972 ed è la sola tipologia di fattura acc
accettata dalle
Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio. La
FatturaPA è in sostanza un file XML creato secondo il formato specifico previsto dallo schema predisposto dalla Pubblica
Amministrazione.
zione. Le caratteristiche della fattura elettronica sono le seguenti:
•
deve garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto. Queste caratteristiche sono previste dalla firma
digitale da parte di chi emette la fattura elettronica.
•
deve dichiarare
arare anche il codice del destinatario della fattura, riportato nell’Ipa
•
deve essere trasmessa alle PA attraverso il Sistema di Interscambio
•
ogni singola fattura elettronica deve essere firmata dal soggetto che la emette con un certificato di firma qualifi
qualificata
•
se si decide di racchiudere più file in formato zip, questo ultimo non va firmato digitalmente, ma le singole fatture al
suo interno, sì.
Quali sono i riferimenti normativi e dove posso recuperarli?
Sono molti e piuttosto articolati. Tutta la documentazione
documentazione di interesse è disponibile su http://www.fatturapa.gov.it
Quali sono le PA che rientrano nella scadenza del 06 giugno 2014?
Presidenza del Consiglio, Ministeri, Avvocatura dello Stato, Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza sociale, Agenzie
Fiscali,
iscali, Istituti di Istruzione Statale di ogni ordine e grado. Tutte le restanti PA saranno coinvolte a partire dal 06 giugno
2015.
Quali sono i fornitori della PA che rientrano nella scadenza del 06 giugno 2014? Tutti quelli che, a valle di questa
data, fattureranno ai soggetti PA coinvolti nella prima scadenza.
Posso mandare un PDF, come ho fatto sino a oggi? No. La norma prevede che l’unico formato accettato sia l’XML
firmato digitalmente. Qualsiasi altra modalità di invio o formato non saranno accettati,
accettati, le fatture non saranno registrate,
né pagate. Il PDF può essere allegato all’invio telematico, ma è facoltativo non obbligatorio.
Cosa devo fare per assolvere alla norma?
Dotarmi di una soluzione software che trasformi le mie fatture emesse in un formato XML, così come accettato dal SDI
(Sistema di Interscambio).
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È vero che la PA non pagherà fatture non elettroniche emesse a valle del 06/06/14?
Vero. La norma prevede vengano
ano accettate e, conseguentemente pagate, solo le fatture generate su formato XML e
accettate dal SDI (Sistema Di Interscambio)
Cosa è un intermediario?
E’ un soggetto accreditato che può assolvere per conto del fornitore della PA il ruolo di invio della fattura nel formato
accettato dalla PA e, se fornisce questo servizio, anche provvedere alla archiviazione sostitutiva del documento
Posso avvalermi di un intermediario per l’invio della Fattura Elettronica? La norma offre questa possibilità. Gli
accordi tra le parti devono essere regolate contrattualmente.
Che cos’è la Conservazione Sostitutiva?
E’ una modalità di archiviazione dei documenti specificatamente normata, che consente di eliminare la conservazione
del documento cartaceo a favore di quella esclusivamente
es
elettronica.
Può gestirmi tutto il mio commercialista?
Si a condizione che sia un soggetto accreditato come intermediario.
Cosa significa che devo firmare digitalmente?
Ogni documento deve essere firmato digitalmente in quanto il mittente deve garantirne contenuti e integrità del dato.
Posso non fare la Conservazione sostitutiva?
No. La conservazione non è opzionale. E’ previsto obbligatoriamente dalla norma. L’oggetto in conservazione è un XML
firmato. Se la conservazione è relativa ai soli documenti PA, è necessario un partitario distinto
Come faccio a sapere quale è il codice IPA?
Gli Uffici destinatari di fatturazione elettronica di una Amministrazione possono essere
essere individuati sull’IPA cercando
l’Amministrazione di interesse mediante una delle modalità di ricerca messe a disposizione dal sito http://www.indicepa.it
Posso inviare lotti di fatture o devo procedere con l’invio di singole fatture?
È possibile procedere
ere in entrambi i modi. Ogni singola fattura elettronica deve però essere firmata dal soggetto che la
emette con firma qualificata. Se si decide di racchiudere più file in formato zip, questo ultimo non va firmato digitalmente.
Posso utilizzare dei servizii messi a disposizione dell’amministrazione dello stato?
Si. Normativamente è previsto che sia messa a disposizione una modalità di accesso per inserimenti puntuali. In
relazione ai volumi di fatture emesse può essere importante dotarsi di una soluzioni informatica
informatica che ne consenta l’invio in
forma automatica.
Che cosa è il SDI (Sistema di interscambio)?
Il Sistema di Interscambio (SdI) deve essere in grado di:
•
ricevere le fatture elettroniche;
•
effettuare i controlli sui file ricevuti;
•
verificare l’integrità
tà del documento informatico, ovvero che non abbia subito delle modifiche successivamente all’
apposizione della firma digitale;
•
verificare l’autenticità del certificato di firma digitale, questa verifica ha l’obiettivo di verificare che il certificato ffosse
valido al momento dell’apposizione della firma;
•
verificare la correttezza dei dati inseriti nelle fatture.
Nello specifico ci si riferisce ai seguenti controlli: verifica codice identificativo del destinatario e di tutte quelle info
informazioni
indispensabilili al recapito della fattura, la validità della Partita Iva, la validità del codice fiscale, verifica inoltre che la
stessa fattura non sia stata già trasmessa. Lo SdI valida inoltre i flussi delle fatture, inoltra le stesse alle amministrazi
amministrazioni
pubbliche destinatarie, notifica l’esito di invio/ricezione agli utenti attraverso ricevute/notifiche, garantisce il servizio di
accreditamento al sistema, invia alla Ragioneria Generale dello Stato i flussi per il monitoraggio della spesa pubblica e
fornisce assistenza
enza tecnica ai soggetti che interagiscono con il SdI.
Come faccio essere certo che la fattura sia stata emessa correttamente e sia stata ricevuta?
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Il sistema di interscambio ha un sistema di notifiche che avvisa il mittente sia sul buon fine della conseg
consegna, sia di
eventuali inesattezze o mancanze del documento elettronico.
Come si attiva il servizio di fatturazione elettronica su
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/help/anonimi/faq/fatturazione_elettronica.html#A11
tps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/help/anonimi/faq/fatturazione_elettronica.html#A11
tps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/help/anonimi/faq/fatturazione_elettronica.html#A11?
L’adesione è disponibile esclusivamente per il profilo "Legale Rappresentante" dell’impresa abilitata al Mercato
Elettronico della PA. Per concludere positivamente
tivamente la procedura di adesione, l’impresa deve essere in possesso di
Autocertificazione attiva e di almeno un’offerta pubblicata nel Catalogo di uno dei Bandi MEPA per i quali ha conseguito
l’Abilitazione.
Per il Legale Rappresentante dell’impresa abilitata
abilitata al MEPA, verrà attivata nel cruscotto una nuova sezione
("Fatturazione Elettronica") in corrispondenza della quale l’utente avrà a disposizione due collegamenti:
•
Adesione al Servizio
•
Gestione Fatture Elettroniche (effettivamente operativo soltanto dopo
d
aver effettuato l’adesione)
L’accesso alla pagina di "Adesione al servizio" consente di visualizzare in un’unica pagina tutti i dati richiesti per la for
formulazione
dell’operazione.
L’invio del file firmato contenente i dati e le dichiarazioni rilasciate nel modulo di adesione non determina un’azione di
valutazione da parte di Consip: l’impresa che conclude con successo la procedura di Adesione è immediatamente attiva
nell’esecuzione del collegato servizio di "gestione delle fatture elettroniche".
Ulteriori quesiti sul tema e relative riposte sono disponibili su
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/help/anonimi/faq/fatturazione_elettronica.html#A11
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Fatturazione Elettronica alla P.A.