R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.
320/2006 Reg. Sent.
N.
229/2005 Reg. Ric.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sentenza
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
depositata
costituito dai magistrati:
26.07.2006
Anton WIDMAIR
- Presidente f.f.
Terenzio DEL GAUDIO
- Consigliere
Margit FALK EBNER
- Consigliere
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS
- Consigliere relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 229 del registro ricorsi 2005
presentato da
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WILD FUND FOR
NATURE (W.W.F. Italia) - ONLUS, in persona del Presidente e legale
rappresentante arch. Fulco Pratesi, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
con provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano del
7.09.2005, rappresentata e difesa dall’avv. Mauro De Pascalis, con
domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, Via Museo n. 31,
giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del suo
Presidente, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta
provinciale n. 4691 dd. 20.12.2004, rappresentata e difesa dall'avv.
il
N. R.G. 229/2005
Hansjörg Silbernagl, con elezione di domicilio presso l’Ufficio affari legali
dell’agricoltura e delle foreste, con sede presso l’Avvocatura della Provincia
in Bolzano, via Crispi, n. 3, giusta delega in calce all’atto di costituzione;
- resistente
per l'annullamento
del decreto dell’Assessore provinciale per le foreste prot. n. 185/32.4 del
12.07.2005 avente ad oggetto: “Autorizzazione al controllo degli
stambecchi 2005”.
Visto il ricorso notificato il 15.09.2005 e depositato in segreteria il
15.09.2005 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano
dd. 15.09.2005;
Vista l'ordinanza di questo Tribunale n. 169/2005 dd. 11.10.2005, con la
quale è stata cautelarmente sospesa l'esecuzione del provvedimento
impugnato;
Vista la memoria prodotta;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 14.06.2006 il consigliere
Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. R. Masciullo, in sostituzione
dell’avv. M. De Pascalis, per la ricorrente e l’avv. R. von Guggenberg, in
sostituzione dell’avv. H. Silbernagl, per la Provincia Autonoma di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
E’ impugnato il decreto con il quale l’Assessore provinciale competente per
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N. R.G. 229/2005
le foreste ha autorizzato il controllo dello stambecco per il periodo
compreso tra il 1° agosto e il 15 dicembre 2005, in applicazione dell’art. 4,
comma 4, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14.
A fondamento del gravame proposto la ricorrente ha dedotto i seguenti
motivi:
1. Violazione di legge: violazione dell’art. 11, comma 4, della legge 6
dicembre 1991, n. 394: ”Legge quadro sulle aree protette” e dell’art.
19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: ”Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”.
2. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, nonché assenza
totale di motivazione.
3. Violazione dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, della legge
provinciale 17 luglio 1987, n. 14, nella parte in cui non prevede per
l’abbattimento dello stambecco né il ricorso a metodi ecologici, né
l’obbligatorietà del preventivo parere dell’INFS, necessario per ogni
tipo di regolamentazione della caccia fuori dai criteri imposti e
disciplinati dalla legge n. 157/1992.
5. Violazione dell’art. 97 della Costituzione, per violazione del giusto
procedimento.
6. Violazione dell’art. 4, comma 4, della legge provinciale 17 luglio
1987, n. 14.
Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano ed ha chiesto
che il ricorso sia rigettato, in quanto infondato.
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N. R.G. 229/2005
Il Tribunale, con ordinanza n. 169/2005, depositata il 12 ottobre 2005, in
accoglimento dell’istanza cautelare presentata dalla ricorrente, ha disposto
la sospensione del decreto impugnato.
Nei termini di rito la difesa della ricorrente ha prodotto una memoria a
sostegno della propria linea difensiva.
All’udienza pubblica del 14 giugno 2006 il ricorso è stato trattenuto per la
decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo di censura dedotto con il sesto
motivo di ricorso, con il quale la ricorrente censura il decreto di
autorizzazione al controllo dello stambecco, perché autorizza l’abbattimento
di capi giovani, in violazione dell’art. 4, comma 4, della legge provinciale
17 giugno 1987, n. 14.
La censura ha pregio.
L’art. 4, comma 4, della citata legge provinciale n. 14 del 1987 così recita:
“Fino al raggiungimento di consistenze che garantiscono il prelievo
costante e regolare, l'assessore provinciale competente in materia di caccia
può, nelle riserve in cui viene accertata una consistenza soddisfacente,
autorizzare il controllo dello stambecco limitandolo ai capi adulti, nonché a
quelli deboli e malati che, per il loro stato fisico, non hanno più alcun
valore per lo sviluppo della popolazione di appartenenza o rappresentano
un pericolo per la consistenza della medesima.”.
Il tenore della norma citata è chiaro e non lascia spazio a dubbi
interpretativi: il legislatore provinciale attribuisce all’Assessore competente
il potere di autorizzare il controllo dello stambecco, ma circoscrive
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N. R.G. 229/2005
l’estensione di tale potere, limitandolo ai capi appartenenti alle seguenti
categorie o classi:
•
capi adulti;
•
capi deboli e malati, che, per il loro stato fisico, non hanno più
alcun valore per lo sviluppo della popolazione di appartenenza o
rappresentano un pericolo per la consistenza della medesima.
Si rende necessario, a questo punto, definire quando uno stambecco può
considerarsi adulto.
Dalla documentazione agli atti risulta che i maschi diventano adulti verso i
7 - 8 anni, mentre le femmine, molto prima, intorno ai 4 - 5 anni. In
particolare, nella pubblicazione “Lo stambecco in Alto Adige”, a cura della
Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione foreste, Ufficio caccia e
pesca, ed. 2000, a pag. 23, si legge che: “I maschi completano il proprio
sviluppo e raggiungono il peso massimo tra gli 8 e i 10 anni di età..”,
mentre “le femmine raggiungono il peso massimo all’età di 4 – 5 anni e, a
differenza dei maschi, lo mantengono fino a età inoltrata.” (cfr. doc.
dimesso dalla ricorrente l’11 ottobre 2005). Nella pubblicazione “Ungulati
delle alpi”, a cura di A. Mustoni, L. Pedrotti, E. Zanon e G. Tosi ed. Nitida
Immagine, a pag. 362, è riportata una tabella, suddivisa per classi e per
sesso, dalla quale risulta che i maschi sono considerati “adulti” tra i 7 e gli
11 anni, mentre le femmine tra i 4 e i 13 anni (cfr. doc. n. 5 della
ricorrente).
Ciò chiarito, si ritiene utile riportare il contenuto del punto 6) della parte
dispositiva del decreto impugnato: “Ove sia autorizzato l’abbattimento di
due o più capi maschi, anche in colonie diverse, almeno uno e
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N. R.G. 229/2005
rispettivamente un terzo deve essere prelevato dalla classe dei giovani,
intendendosi come tali maschi di 2 – 3 anni. Inoltre, nelle riserve per le
quali è autorizzato l’abbattimento di un solo capo maschio, il relativo
prelievo è subordinato alla uccisione di un capo vecchio, con età superiore
ai sette anni o, in alternativa, di un esemplare giovane fino a tre anni,
risparmiando, in ogni caso, la classe produttiva fra i quattro e i sette
anni.”.
Il decreto impugnato, dunque, autorizza l’abbattimento anche di capi
maschi, di età inferiore ai tre anni, che non possono, con ogni evidenza,
considerarsi “adulti”, secondo la definizione anzidetta.
In conclusione, il decreto che autorizza il prelievo di stambecchi per l’anno
2005 deve considerarsi illegittimo, in quanto consente, in violazione
dell’art. 4, comma 4, della citata legge provinciale n. 14 del 1987,
l’abbattimento di capi maschi, sani, non adulti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbita ogni altra censura, il
ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il decreto dell’Assessore
provinciale competente per le foreste 12 luglio 2005, n. 185/32.4.
Si ravvisano giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di
Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente
pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.
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N. R.G. 229/2005
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 14 giugno 2006.
IL PRESIDENTE f.f.
L'ESTENSORE
Anton WIDMAIR
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS
/pf/
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