C I T T A’ D I MARIANO COMENSE REGOLAMENTO COMUNALE PER COMUNALE L’IMPOSTA SUGLI IMMOBILI REGOLAMENTO COMUNALE PER L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 15/12/1998 e aggiornato con le modifiche introdotte dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 69 del 30/10/2000, n. 82 del 19/12/2002, n. 35 del 27/04/2004, n. 7 del 21/02/2007 e n. 94 del 20/12/2010) INDICE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 1 – Oggetto del Regolamento 2 – Presupposto dell’imposta 3 – Soggetti passivi 4 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta 5 – Esenzioni 6 – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 7 – Abitazioni concesse a parenti in uso gratuito pag. 3 pag. 3 pag. 3 pag. 3 pag. 3 pag. 4 pag. 4 CAPO II BASE IMPONIBILE Art. 8 – Definizione di fabbricato Art. 9 – Fabbricati rurali Art. 10 – Base imponibile dei fabbricati Art. 11 – Riduzioni per i fabbricati inagibili od inabitabili Art. 12 – Definizione di area fabbricabile Art. 13 – Base imponibile per le aree fabbricabili Art. 14 – Definizione del valore delle aree fabbricabili Art. 15 – Decorrenza dell’imposizione Art. 16 – Indennità di espropriazione pag. 5 pag. 5 pag. 5 pag. 6 pag. 7 pag. 7 pag. 8 pag. 8 pag. 8 CAPO III DICHIARAZIONI – VERSAMENTI – CONTROLLI Art. 17 – Dichiarazioni Art. 18 – Versamenti Art. 19 – Versamenti dei contitolari Art. 20 – Funzionario Responsabile Art. 21 – Accertamenti Art. 22 – Rateizzazione accertamenti pag. 9 pag. 9 pag. 10 pag. 10 pag. 11 pag. 11 1 Art. 23 – Rimborsi e compensazioni Art. 24 – Interessi Art. 25 – Potenziamento del Servizio Entrate pag. 11 pag. 11 pag. 12 CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 26 – Rinvio Art. 27 – Entrata in vigore pag. 12 pag. 12 2 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed ogni altra disposizione normativa, integrando la specifica disciplina legislativa in materia. Art. 2 – PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 1. Il presupposto dell’Imposta Comunale sugli Immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune di Mariano Comense, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. Art. 3 – SOGGETTI PASSIVI 1. Soggetti passivi dell’Imposta sono il proprietario di immobili di cui all’art. 2, ovvero il titolare di usufrutto o altro diritto reale sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. 2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Nel caso di fabbricati di cui al secondo comma dell’art. 10, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. Art. 4 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA 1. Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono approvate annualmente dall’organo competente con deliberazione adottata entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento. 2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno. Art. 5 – ESENZIONI 1. Oltre alle esenzioni previste dall’art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dall’Imposta, ai sensi delle disposizioni dell’art. 4, comma 5 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a norma dell’art. 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328), gli immobili posseduti dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona o dalle persone giuridiche di diritto privato, nate dal riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. 3 2. L’esenzione prevista al punto i) dell’art. 7 del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. 3. Sono altresì esenti dall’Imposta i terreni agricoli, in quanto il territorio di Mariano Comense rientra nelle aree delimitate ai sensi della Legge 984/77. 4. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. Art. 6 – UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE 1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si applica, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, la detrazione vigente. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. 2. Le pertinenze dell’abitazione principale (box, posti auto, cantine, soffitte) godono dello stesso regime delle abitazioni principali, con la conseguenza che ad esse si applica la detrazione che non trova capienza nell’abitazione principale. 3. Si considera adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 4. Si considera altresì adibita ad abitazione principale quella posseduta, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dal contribuente che trasferisce la propria residenza presso parenti per motivi di salute, a condizione che la stessa non risulti locata. In quest’ultimo caso, l’applicazione della detrazione è subordinata alla produzione di documentazione probatoria attestante lo stato di necessità di trasferimento della residenza per motivi di salute. Art. 7 – ABITAZIONI CONCESSE A PARENTI IN USO GRATUITO 1. L’aliquota di imposta e la detrazione per l’abitazione principale si applicano anche agli immobili concessi dal proprietario, o titolare di altro diritto reale, in uso gratuito ai suoi familiari parenti fino al primo grado (genitori, figli), o in linea collaterale fino al secondo grado (fratelli, sorelle), a condizione che nella stessa il parente abbia stabilito la propria residenza. 2. Per poter fruire delle agevolazioni di cui al comma 1, il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni sopra richieste mediante presentazione all’Ufficio Entrate di apposita dichiarazione sostitutiva – ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui dette condizioni si sono verificate. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. 3. Il contribuente è tenuto a comunicare, con le stesse modalità di cui al comma 2, le modificazioni o il venir meno delle condizioni che danno diritto alle agevolazioni. 4 CAPO II BASE IMPONIBILE Art. 8 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO 1. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’Imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, certificata ai sensi di legge, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Art. 9 – FABBRICATI RURALI 1. Non si considerano fabbricati – pertanto il relativo possesso non costituisce presupposto d’imposta – le costruzioni rurali. 2. Sono costruzioni rurali: - gli edifici destinati ad abitazione, qualora ricorrano tutte le condizioni previste dall’art. 9, comma 3 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni in Legge 26 febbraio 1994, n. 133, modificato dall’art. 2 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 e dall’art. 2, comma 37 del D.L. 262/06 convertito con modificazioni in Legge 286/06 – “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”; - i fabbricati strumentali all’attività agricola (stalle, rimesse, depositi), qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 2, comma 3-bis del D.P.R. 139/98 e cioè che siano asserviti al fondo ed effettivamente utilizzati per l’attività agricola, nei limiti previsti dall’art. 29 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Il contribuente che intenda usufruire dell’esenzione prevista al comma 2, deve trasmettere all’Ufficio Entrate una autocertificazione – ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 – attestante l’esistenza dei requisiti richiesti, con riferimento: - al soggetto che possiede il fabbricato; - al soggetto che utilizza il fabbricato; - alla superficie del terreno cui il fabbricato è asservito; - al volume di affari derivante dall’attività agricola del soggetto che conduce il fondo; - all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, o in corso di presentazione riferita al precedente periodo di imposta; - alle caratteristiche del fabbricato. 4. Il contribuente è tenuto a comunicare, con le stesse modalità di cui al comma 3, il venir meno delle condizioni che danno diritto all’esenzione. Art. 10 – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI 1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori: • 34 per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1; 5 • • 50 per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D e nella categoria A/10; 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1. 2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi vengono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’art. 7 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni in Legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Art. 11 – RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI OD INABITABILI 1. L’Imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell’anno durante il quale sussistono le suddette condizioni. 2. L’inagibilità o l’inabitabilità possono riguardare l’intero fabbricato o le singole unità immobiliari; in quest’ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all’intero fabbricato. 3. L’inagibilità o l’inabitabilità devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto: ricorrono tali condizioni nel caso di immobili diroccati, fatiscenti o pericolanti per i quali sono necessari interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c), d), e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457. 4. Le condizioni per usufruire della riduzione di cui al comma 1 non ricorrono nel caso di fabbricati per i quali sono necessari, o sono in corso, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 5. Per i fabbricati non utilizzati, interessati dalle seguenti opere: • restauro e risanamento conservativo • ristrutturazione edilizia • demolizione e ricostruzione • ristrutturazione urbanistica • costruzione in fieri l’Imposta è dovuta sulla base del valore venale dell’area su cui insiste il fabbricato, dall’inizio dei suddetti lavori, certificato ai sensi di legge, fino all’ultimazione degli stessi ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato – reso nuovamente agibile od abitabile – è comunque utilizzato. 6. Il contribuente che intenda usufruire della riduzione dell’Imposta, deve presentare ogni anno apposita istanza – su moduli disponibili presso l’Ufficio Entrate – attestando, in forma di autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, lo stato dell’immobile. 6 7. La riduzione dell’Imposta, nella misura del 50%, si applica dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato dell’immobile. 8. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità od inabitabilità entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia. 9. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate dal contribuente ai sensi dei commi precedenti, mediante l’Ufficio comunale competente, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati. Art. 12 – DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE 1. Area fabbricabile è l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini dell’applicazione della presente norma, la stessa si interpreta – secondo il disposto dell’art. 11quaterdecies della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 – nel senso che un’area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. 2. L’Ufficio comunale Urbanistica e Territorio, su richiesta del contribuente, attesta la destinazione urbanistica dell’area. 3. Le aree fabbricabili sono quelle specificatamente individuate nelle tavole del Piano Regolatore Generale. 4. Sono considerati non fabbricabili, pur avendo destinazione edificatoria, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 504/92, art. 2, comma 1, lett. b , secondo periodo, i terreni posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, così come definiti dall’art. 58 del D.Lgs. 446/97 e che conseguono dall’attività agricola almeno il 60 per cento del reddito dichiarato ai fini IRPEF per l’anno precedente. 5. Le condizioni di cui al comma 4 devono essere dichiarate da almeno uno dei possessori coltivatori diretti, con le modalità di cui al D.P.R. 445/00. Art. 13 – BASE IMPONIBILE PER LE AREE FABBRICABILI 1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, secondo i criteri fissati dall’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 504/92. 2. La base imponibile è costituita dal solo valore dell’area, fino alla data di ultimazione dei lavori, o se antecedente, fino alla data dell’effettivo utilizzo, nei seguenti casi: • edificazione dell’area • demolizione e ricostruzione • recupero edilizio, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 31, lett. c), d), e) della Legge 457/78. 7 3. Per le aree parzialmente edificate, la base imponibile è costituita dal valore dell’area corrispondente alla capacità edificatoria residua. 4. La superficie di tale area si determina dividendo la volumetria residua per l’indice di densità edilizia della zona urbanistica del vigente strumento urbanistico cui è destinato l’immobile. Art. 14 – DEFINIZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI 1. Allo scopo di ridurre il contenzioso, l’Ufficio Entrate non procederà ad accertamento sull’Imposta versata per le aree fabbricabili, qualora l’Imposta stessa sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello derivante dall’applicazione dei criteri-valore indicati nell’allegato 1) al presente Regolamento. 2. I parametri su cui sono basati i criteri-valore sono i seguenti: 1) destinazione urbanistica; 2) zona di ubicazione; 3) livello di realizzazione delle opere di urbanizzazione in base alle seguenti ipotesi: • urbanizzazione completa; • urbanizzazione parziale; • urbanizzazione non realizzata; 4) inserimento in piani attuativi; 5) prezzi medi rilevati sul mercato per aree analoghe. 3. Annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio, il competente Responsabile d’Ufficio, acquisito il parere del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica e Territorio, propone all’organo competente l’aggiornamento dei criteri-valore delle aree fabbricabili. 4. I valori calcolati sulla base del metodo contenuto nel presente articolo, rappresentano un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente, tenendo anche conto delle caratteristiche oggettive dell’area e di eventuali vincoli gravanti sulla stessa. Art. 15 – DECORRENZA DELL’IMPOSIZIONE 1. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l’Imposta si applica dal momento dell’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche. 2. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l’Imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche. Art. 16 – INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE 1. In caso di espropriazione per pubblica utilità, se il valore dichiarato ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’area fabbricabile risulta inferiore all’indennità di espropriazione, l’indennità corrisposta all’espropriato è pari al valore indicato nell’ultima dichiarazione presentata. 8 2. Qualora l’Imposta pagata dall’espropriato o dal suo dante causa negli ultimi cinque anni sia superiore all’Imposta da pagare sull’indennità, la differenza è corrisposta dall’espropriante all’espropriato. CAPO III DICHIARAZIONI – VERSAMENTI – CONTROLLI Art. 17 – DICHIARAZIONI 1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, con esclusione di quelli esenti dall’Imposta ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 504/92, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio. 2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni si sono verificate. 3. Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell’Imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta. 4. Per gli immobili oggetto di proprietà comune ai sensi dell’art. 1117, comma 1, n. 2 del Codice Civile, cui è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini. 5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la dichiarazione deve essere presentata entro il termine del versamento, come previsto dal successivo art. 18, comma 8. 6. Ai sensi dell’art. 37, comma 53 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 – convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248 – a decorrere dall'anno 2008 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/92. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione e/o esenzione dell'Imposta. Resta altresì fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’Imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. Art. 18 – VERSAMENTI 1. L’Imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 9 2. I soggetti di cui al comma 1 devono effettuare il versamento dell’Imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate, alle scadenze e secondo le modalità stabilite dalla legge. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’Imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro la scadenza della prima rata. 3. Con deliberazione dell’organo competente, i termini ordinari di versamento dell’Imposta possono essere sospesi o differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi nel caso di calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili. 4. Il versamento dell’imposta può essere effettuato con le modalità di gestione ed i procedimenti di cui al Regolamento Generale delle Entrate. 5. Con deliberazione dell’organo competente vengono approvati gli atti e le convenzioni necessari all’attivazione delle modalità di pagamento di cui al comma precedente, nonché di quelle aggiuntive previste dalla legge. 6. Il versamento di ciascuna rata deve essere effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 7. Non si dà luogo al versamento se l’Imposta complessiva da versare non è superiore a Euro 12,00. Se l’importo è superiore, il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare dell’Imposta dovuta. 8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. 9. In caso di fabbricati acquisiti tramite successione apertasi entro la data del sedici giugno, per l’anno in corso gli eredi potranno effettuare i versamenti, per la parte di loro competenza, in unica soluzione alla data prevista per il versamento del saldo. Art. 19 – VERSAMENTI DEI CONTITOLARI 1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti dell’Imposta effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all’intera proprietà dell’immobile condiviso. Art. 20 – FUNZIONARIO RESPONSABILE 1. Con delibera dell’organo competente è designato il funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’Imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e gli accertamenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi. 10 Art. 21 – ACCERTAMENTI 1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti dell’Imposta, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Art. 22 – RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI 1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 446/97 e dell’art. 24 del D.Lgs. 472/97, il Funzionario Responsabile, nel caso di gravi situazioni di disagio economico, comprovate da idonea documentazione, può consentire con proprio provvedimento motivato e su apposita istanza, il pagamento rateale fino ad un massimo di 6 rate mensili degli importi dovuti a titolo di accertamento. Art. 23 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura prevista dal successivo art. 24. 3. Non si dà luogo al rimborso qualora l’Imposta da rimborsare, per ciascuna annualità spettante al contribuente, non è superiore a Euro 12,00. 4. Le somme liquidate dal Comune ai sensi dei commi precedenti possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal medesimo contribuente a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili. Art. 24 – INTERESSI 1. Gli interessi maturati sull’Imposta, sia a carico che a favore del contribuente, sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 2. Gli interessi sono calcolati nelle seguenti misure: • tasso di interesse legale, pari al 2,5% fino al 31 dicembre 2006; • tasso di interesse legale maggiorato di tre punti percentuali, dal primo gennaio 2007 al 31 dicembre 2009; • tasso di interesse legale, a partire dal primo gennaio 2010. 3. Nelle stesse misure spettano gli interessi al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento. 11 Art. 25 – POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ENTRATE 1. In relazione a quanto consentito dall’art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall’art. 59, comma 1, lett. p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, una percentuale del gettito ICI è destinata al potenziamento della funzione tributaria ed all’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. 2. Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, viene costituito, con apposito atto, un fondo speciale nella misura del 5% del gettito ICI riscosso attraverso l’attività di recupero nell’esercizio precedente quello di riferimento del fondo; tale fondo è destinato all’incentivazione del personale dell’ufficio tributario ed alla copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, quali la partecipazione a corsi di aggiornamento, i collegamenti con banche dati utili, il miglioramento delle attrezzature anche informatiche. 3. Il fondo è ripartito con determinazione del Funzionario competente, su proposta del Funzionario Responsabile dell’Imposta. CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 26 – RINVIO 1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili. 2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia. Art. 27 – ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2011 ed è reso pubblico nelle forme previste dalla legge. 12 ALLEGATO 1 – Tabella criteri/valore delle aree fabbricabili ZONE SECONDO P.R.G. DAL 01/07/1998 TIPOLOGIA TERRENO UBICAZIONE CENTRO A2 Res. meno di 1 mc./mq. SEMICENTRO PERIFERIA CENTRO B Residenziale 2 mc./mq. SEMICENTRO PERIFERIA CENTRO C1 Residenziale 1 mc./mq. SEMICENTRO PERIFERIA CENTRO C2 Residenziale 1,7mc/mq SEMICENTRO PERIFERIA CENTRO C3 Residenziale 1 mc./mq. SEMICENTRO PERIFERIA CENTRO D1 Industriale/Artigianale SEMICENTRO PERIFERIA CENTRO D2 Industriale/Artigianale SEMICENTRO PERIFERIA CENTRO D3 Commerciale/Terziaria SEMICENTRO PERIFERIA VALORE AL MQ. PER TERRENI COMPLETAMENTE URBANIZZATI VALORE AL MQ. PER TERRENI PARZIALMENTE URBANIZZATI VALORE AL MQ. PER TERRENI NON URBANIZZATI VALORE AL MQ. PER TERRENI SOGGETTI A P.A. CONVENZIONATO 85,00 80,00 75,00 180,00 169,00 159,00 104,00 98,00 92,00 149,00 140,00 132,00 104,00 98,00 92,00 109,00 102,00 96,00 104,00 98,00 92,00 180,00 169,00 159,00 74,00 70,00 66,00 159,00 149,00 140,00 91,00 86,00 81,00 131,00 123,00 116,00 91,00 86,00 81,00 96,00 90,00 85,00 91,00 86,00 81,00 159,00 149,00 140,00 65,00 62,00 58,00 139,00 131,00 123,00 80,00 76,00 71,00 115,00 108,00 102,00 80,00 76,00 71,00 84,00 79,00 75,00 80,00 76,00 71,00 139,00 131,00 123,00 144,00 135,00 127,00 82,00 77,00 72,00 83,00 78,00 73,00 144,00 135,00 127,00