C I T T A’ D I
MARIANO
COMENSE
REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
COMUNALE
L’IMPOSTA
SUGLI
IMMOBILI
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI
(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 15/12/1998 e
aggiornato con le modifiche introdotte dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale n.
69 del 30/10/2000, n. 82 del 19/12/2002, n. 35 del 27/04/2004, n. 7 del 21/02/2007 e
n. 94 del 20/12/2010)
INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1 – Oggetto del Regolamento
2 – Presupposto dell’imposta
3 – Soggetti passivi
4 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta
5 – Esenzioni
6 – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
7 – Abitazioni concesse a parenti in uso gratuito
pag. 3
pag. 3
pag. 3
pag. 3
pag. 3
pag. 4
pag. 4
CAPO II
BASE IMPONIBILE
Art. 8 – Definizione di fabbricato
Art. 9 – Fabbricati rurali
Art. 10 – Base imponibile dei fabbricati
Art. 11 – Riduzioni per i fabbricati inagibili od inabitabili
Art. 12 – Definizione di area fabbricabile
Art. 13 – Base imponibile per le aree fabbricabili
Art. 14 – Definizione del valore delle aree fabbricabili
Art. 15 – Decorrenza dell’imposizione
Art. 16 – Indennità di espropriazione
pag. 5
pag. 5
pag. 5
pag. 6
pag. 7
pag. 7
pag. 8
pag. 8
pag. 8
CAPO III
DICHIARAZIONI – VERSAMENTI – CONTROLLI
Art. 17 – Dichiarazioni
Art. 18 – Versamenti
Art. 19 – Versamenti dei contitolari
Art. 20 – Funzionario Responsabile
Art. 21 – Accertamenti
Art. 22 – Rateizzazione accertamenti
pag. 9
pag. 9
pag. 10
pag. 10
pag. 11
pag. 11
1
Art. 23 – Rimborsi e compensazioni
Art. 24 – Interessi
Art. 25 – Potenziamento del Servizio Entrate
pag. 11
pag. 11
pag. 12
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26 – Rinvio
Art. 27 – Entrata in vigore
pag. 12
pag. 12
2
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli
Immobili nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446 ed ogni altra disposizione normativa, integrando la specifica disciplina
legislativa in materia.
Art. 2 – PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
1. Il presupposto dell’Imposta Comunale sugli Immobili è il possesso di fabbricati, di aree
fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune di Mariano Comense, a qualsiasi uso
destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività
dell’impresa.
Art. 3 – SOGGETTI PASSIVI
1. Soggetti passivi dell’Imposta sono il proprietario di immobili di cui all’art. 2, ovvero il titolare di
usufrutto o altro diritto reale sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato se non
hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Nel caso di
fabbricati di cui al secondo comma dell’art. 10, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a
decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il
contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il
concessionario.
Art. 4 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA
1. Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono approvate annualmente dall’organo competente con
deliberazione adottata entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di
riferimento.
2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote e le detrazioni si intendono
prorogate di anno in anno.
Art. 5 – ESENZIONI
1. Oltre alle esenzioni previste dall’art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti
dall’Imposta, ai sensi delle disposizioni dell’art. 4, comma 5 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207
(Riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a norma dell’art. 10
della Legge 8 novembre 2000, n. 328), gli immobili posseduti dalle Aziende pubbliche di servizi
alla persona o dalle persone giuridiche di diritto privato, nate dal riordino delle Istituzioni Pubbliche
di Assistenza e Beneficenza.
3
2. L’esenzione prevista al punto i) dell’art. 7 del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati
da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che
utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.
3. Sono altresì esenti dall’Imposta i terreni agricoli, in quanto il territorio di Mariano Comense
rientra nelle aree delimitate ai sensi della Legge 984/77.
4. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
Art. 6 – UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per
tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si applica, fino a concorrenza
dell’ammontare dell’imposta dovuta, la detrazione vigente. Per abitazione principale si intende
quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale,
ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
2. Le pertinenze dell’abitazione principale (box, posti auto, cantine, soffitte) godono dello stesso
regime delle abitazioni principali, con la conseguenza che ad esse si applica la detrazione che non
trova capienza nell’abitazione principale.
3. Si considera adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà,
usufrutto o altro diritto reale, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4. Si considera altresì adibita ad abitazione principale quella posseduta, a titolo di proprietà,
usufrutto o altro diritto reale, dal contribuente che trasferisce la propria residenza presso parenti per
motivi di salute, a condizione che la stessa non risulti locata.
In quest’ultimo caso, l’applicazione della detrazione è subordinata alla produzione di
documentazione probatoria attestante lo stato di necessità di trasferimento della residenza per
motivi di salute.
Art. 7 – ABITAZIONI CONCESSE A PARENTI IN USO GRATUITO
1. L’aliquota di imposta e la detrazione per l’abitazione principale si applicano anche agli immobili
concessi dal proprietario, o titolare di altro diritto reale, in uso gratuito ai suoi familiari parenti fino
al primo grado (genitori, figli), o in linea collaterale fino al secondo grado (fratelli, sorelle), a
condizione che nella stessa il parente abbia stabilito la propria residenza.
2. Per poter fruire delle agevolazioni di cui al comma 1, il soggetto interessato deve attestare la
sussistenza delle condizioni sopra richieste mediante presentazione all’Ufficio Entrate di apposita
dichiarazione sostitutiva – ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – entro il 30
giugno dell’anno successivo a quello in cui dette condizioni si sono verificate. La dichiarazione ha
effetto anche per gli anni successivi.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare, con le stesse modalità di cui al comma 2, le modificazioni
o il venir meno delle condizioni che danno diritto alle agevolazioni.
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CAPO II
BASE IMPONIBILE
Art. 8 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO
1. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che
ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’Imposta a partire dalla
data di ultimazione dei lavori di costruzione, certificata ai sensi di legge, ovvero, se antecedente,
dalla data in cui è comunque utilizzato.
Art. 9 – FABBRICATI RURALI
1. Non si considerano fabbricati – pertanto il relativo possesso non costituisce presupposto
d’imposta – le costruzioni rurali.
2. Sono costruzioni rurali:
- gli edifici destinati ad abitazione, qualora ricorrano tutte le condizioni previste dall’art. 9,
comma 3 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni in Legge 26 febbraio
1994, n. 133, modificato dall’art. 2 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 e dall’art. 2, comma 37 del
D.L. 262/06 convertito con modificazioni in Legge 286/06 – “Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria”;
- i fabbricati strumentali all’attività agricola (stalle, rimesse, depositi), qualora ricorrano le
condizioni previste dall’art. 2, comma 3-bis del D.P.R. 139/98 e cioè che siano asserviti al fondo
ed effettivamente utilizzati per l’attività agricola, nei limiti previsti dall’art. 29 del Testo Unico
delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il contribuente che intenda usufruire dell’esenzione prevista al comma 2, deve trasmettere
all’Ufficio Entrate una autocertificazione – ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 – attestante
l’esistenza dei requisiti richiesti, con riferimento:
- al soggetto che possiede il fabbricato;
- al soggetto che utilizza il fabbricato;
- alla superficie del terreno cui il fabbricato è asservito;
- al volume di affari derivante dall’attività agricola del soggetto che conduce il fondo;
- all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, o in corso di presentazione riferita al precedente
periodo di imposta;
- alle caratteristiche del fabbricato.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare, con le stesse modalità di cui al comma 3, il venir meno
delle condizioni che danno diritto all’esenzione.
Art. 10 – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI
1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta
applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell’anno di
imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
• 34 per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1;
5
•
•
50 per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D e nella categoria A/10;
100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle
categorie A/10 e C/1.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti
da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi vengono iscritti in
catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare
ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del
comma 3 dell’art. 7 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni in Legge 8 agosto
1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle
Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria, il locatore o il
locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro
delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla
base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso
del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel
terzo periodo del comma 1 dell'art. 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla
base delle scritture contabili del locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente al locatario
tutti i dati necessari per il calcolo.
Art. 11 – RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI OD INABITABILI
1. L’Imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell’anno durante il quale sussistono le suddette
condizioni.
2. L’inagibilità o l’inabitabilità possono riguardare l’intero fabbricato o le singole unità immobiliari;
in quest’ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all’intero fabbricato.
3. L’inagibilità o l’inabitabilità devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto: ricorrono tali
condizioni nel caso di immobili diroccati, fatiscenti o pericolanti per i quali sono necessari
interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31,
comma 1, lett. c), d), e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
4. Le condizioni per usufruire della riduzione di cui al comma 1 non ricorrono nel caso di fabbricati
per i quali sono necessari, o sono in corso, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
5. Per i fabbricati non utilizzati, interessati dalle seguenti opere:
• restauro e risanamento conservativo
• ristrutturazione edilizia
• demolizione e ricostruzione
• ristrutturazione urbanistica
• costruzione in fieri
l’Imposta è dovuta sulla base del valore venale dell’area su cui insiste il fabbricato, dall’inizio dei
suddetti lavori, certificato ai sensi di legge, fino all’ultimazione degli stessi ovvero, se antecedente,
fino alla data in cui il fabbricato – reso nuovamente agibile od abitabile – è comunque utilizzato.
6. Il contribuente che intenda usufruire della riduzione dell’Imposta, deve presentare ogni anno
apposita istanza – su moduli disponibili presso l’Ufficio Entrate – attestando, in forma di
autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, lo stato dell’immobile.
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7. La riduzione dell’Imposta, nella misura del 50%, si applica dalla data di presentazione al Comune
della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato dell’immobile.
8. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità od
inabitabilità entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori di restauro e risanamento conservativo e/o
di ristrutturazione edilizia.
9. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate dal
contribuente ai sensi dei commi precedenti, mediante l’Ufficio comunale competente, ovvero
mediante tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati.
Art. 12 – DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE
1. Area fabbricabile è l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i
criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini
dell’applicazione della presente norma, la stessa si interpreta – secondo il disposto dell’art. 11quaterdecies della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 – nel senso che un’area è da considerare
comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. L’Ufficio comunale Urbanistica e Territorio, su richiesta del contribuente, attesta la destinazione
urbanistica dell’area.
3. Le aree fabbricabili sono quelle specificatamente individuate nelle tavole del Piano Regolatore
Generale.
4. Sono considerati non fabbricabili, pur avendo destinazione edificatoria, ai fini dell’applicazione
delle disposizioni del D.Lgs. 504/92, art. 2, comma 1, lett. b , secondo periodo, i terreni posseduti
e condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, così come definiti dall’art. 58
del D.Lgs. 446/97 e che conseguono dall’attività agricola almeno il 60 per cento del reddito
dichiarato ai fini IRPEF per l’anno precedente.
5. Le condizioni di cui al comma 4 devono essere dichiarate da almeno uno dei possessori
coltivatori diretti, con le modalità di cui al D.P.R. 445/00.
Art. 13 – BASE IMPONIBILE PER LE AREE FABBRICABILI
1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo
gennaio dell’anno di imposizione, secondo i criteri fissati dall’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 504/92.
2. La base imponibile è costituita dal solo valore dell’area, fino alla data di ultimazione dei lavori, o
se antecedente, fino alla data dell’effettivo utilizzo, nei seguenti casi:
• edificazione dell’area
• demolizione e ricostruzione
• recupero edilizio, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 31, lett. c), d), e) della Legge
457/78.
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3. Per le aree parzialmente edificate, la base imponibile è costituita dal valore dell’area
corrispondente alla capacità edificatoria residua.
4. La superficie di tale area si determina dividendo la volumetria residua per l’indice di densità
edilizia della zona urbanistica del vigente strumento urbanistico cui è destinato l’immobile.
Art. 14 – DEFINIZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
1. Allo scopo di ridurre il contenzioso, l’Ufficio Entrate non procederà ad accertamento
sull’Imposta versata per le aree fabbricabili, qualora l’Imposta stessa sia stata versata sulla base di
un valore non inferiore a quello derivante dall’applicazione dei criteri-valore indicati nell’allegato
1) al presente Regolamento.
2. I parametri su cui sono basati i criteri-valore sono i seguenti:
1) destinazione urbanistica;
2) zona di ubicazione;
3) livello di realizzazione delle opere di urbanizzazione in base alle seguenti ipotesi:
• urbanizzazione completa;
• urbanizzazione parziale;
• urbanizzazione non realizzata;
4) inserimento in piani attuativi;
5) prezzi medi rilevati sul mercato per aree analoghe.
3. Annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio, il competente Responsabile
d’Ufficio, acquisito il parere del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica e Territorio, propone
all’organo competente l’aggiornamento dei criteri-valore delle aree fabbricabili.
4. I valori calcolati sulla base del metodo contenuto nel presente articolo, rappresentano un valore
medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente, tenendo anche conto delle
caratteristiche oggettive dell’area e di eventuali vincoli gravanti sulla stessa.
Art. 15 – DECORRENZA DELL’IMPOSIZIONE
1. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale,
l’Imposta si applica dal momento dell’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
2. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore
Generale, l’Imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove
destinazioni urbanistiche.
Art. 16 – INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE
1. In caso di espropriazione per pubblica utilità, se il valore dichiarato ai fini dell’Imposta
Comunale sugli Immobili per l’area fabbricabile risulta inferiore all’indennità di espropriazione,
l’indennità corrisposta all’espropriato è pari al valore indicato nell’ultima dichiarazione presentata.
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2. Qualora l’Imposta pagata dall’espropriato o dal suo dante causa negli ultimi cinque anni sia
superiore all’Imposta da pagare sull’indennità, la differenza è corrisposta dall’espropriante
all’espropriato.
CAPO III
DICHIARAZIONI – VERSAMENTI – CONTROLLI
Art. 17 – DICHIARAZIONI
1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, con
esclusione di quelli esenti dall’Imposta ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 504/92, su apposito modulo,
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha
avuto inizio.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta
dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le
modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all’anno in cui le modificazioni si sono verificate.
3. Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell’Imposta su un medesimo
immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
4. Per gli immobili oggetto di proprietà comune ai sensi dell’art. 1117, comma 1, n. 2 del Codice
Civile, cui è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere
presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la
dichiarazione deve essere presentata entro il termine del versamento, come previsto dal successivo
art. 18, comma 8.
6. Ai sensi dell’art. 37, comma 53 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 – convertito con modificazioni in
Legge 4 agosto 2006, n. 248 – a decorrere dall'anno 2008 è soppresso l'obbligo di presentazione
della dichiarazione ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, di cui all'art. 10, comma 4, del
D.Lgs. 504/92. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione e/o
esenzione dell'Imposta. Resta altresì fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in
cui gli elementi rilevanti ai fini dell’Imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le
procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la
disciplina del modello unico informatico.
Art. 18 – VERSAMENTI
1. L’Imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi
dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è
protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
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2. I soggetti di cui al comma 1 devono effettuare il versamento dell’Imposta complessivamente
dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate, alle scadenze e secondo le modalità stabilite dalla
legge. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’Imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro la scadenza della
prima rata.
3. Con deliberazione dell’organo competente, i termini ordinari di versamento dell’Imposta possono
essere sospesi o differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi nel caso di calamità naturali di
grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili.
4. Il versamento dell’imposta può essere effettuato con le modalità di gestione ed i procedimenti di
cui al Regolamento Generale delle Entrate.
5. Con deliberazione dell’organo competente vengono approvati gli atti e le convenzioni necessari
all’attivazione delle modalità di pagamento di cui al comma precedente, nonché di quelle aggiuntive
previste dalla legge.
6. Il versamento di ciascuna rata deve essere effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la
frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Non si dà luogo al versamento se l’Imposta complessiva da versare non è superiore a Euro 12,00.
Se l’importo è superiore, il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare dell’Imposta
dovuta.
8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o
il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al
Comune una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al
versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il
termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
9. In caso di fabbricati acquisiti tramite successione apertasi entro la data del sedici giugno, per
l’anno in corso gli eredi potranno effettuare i versamenti, per la parte di loro competenza, in unica
soluzione alla data prevista per il versamento del saldo.
Art. 19 – VERSAMENTI DEI CONTITOLARI
1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti dell’Imposta effettuati da un contitolare anche
per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all’intera proprietà dell’immobile condiviso.
Art. 20 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. Con delibera dell’organo competente è designato il funzionario cui sono conferiti le funzioni e i
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’Imposta; il predetto funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e gli accertamenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e
dispone i rimborsi.
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Art. 21 – ACCERTAMENTI
1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati
versamenti dell’Imposta, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli
omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso
di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio
devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Art. 22 – RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI
1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 446/97 e dell’art. 24 del D.Lgs. 472/97, il
Funzionario Responsabile, nel caso di gravi situazioni di disagio economico, comprovate da idonea
documentazione, può consentire con proprio provvedimento motivato e su apposita istanza, il
pagamento rateale fino ad un massimo di 6 rate mensili degli importi dovuti a titolo di
accertamento.
Art. 23 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il
termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto
alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza.
2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura prevista dal successivo art.
24.
3. Non si dà luogo al rimborso qualora l’Imposta da rimborsare, per ciascuna annualità spettante al
contribuente, non è superiore a Euro 12,00.
4. Le somme liquidate dal Comune ai sensi dei commi precedenti possono, su richiesta del
contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del
provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal medesimo contribuente a
titolo di Imposta Comunale sugli Immobili.
Art. 24 – INTERESSI
1. Gli interessi maturati sull’Imposta, sia a carico che a favore del contribuente, sono calcolati con
maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Gli interessi sono calcolati nelle seguenti misure:
• tasso di interesse legale, pari al 2,5% fino al 31 dicembre 2006;
• tasso di interesse legale maggiorato di tre punti percentuali, dal primo gennaio 2007 al 31
dicembre 2009;
• tasso di interesse legale, a partire dal primo gennaio 2010.
3. Nelle stesse misure spettano gli interessi al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere
dalla data dell’eseguito versamento.
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Art. 25 – POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ENTRATE
1. In relazione a quanto consentito dall’art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e
dall’art. 59, comma 1, lett. p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, una percentuale del gettito ICI
è destinata al potenziamento della funzione tributaria ed all’attribuzione di compensi incentivanti al
personale addetto.
2. Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, viene costituito, con apposito atto,
un fondo speciale nella misura del 5% del gettito ICI riscosso attraverso l’attività di recupero
nell’esercizio precedente quello di riferimento del fondo; tale fondo è destinato all’incentivazione
del personale dell’ufficio tributario ed alla copertura delle spese relative al potenziamento della
struttura organizzativa, quali la partecipazione a corsi di aggiornamento, i collegamenti con banche
dati utili, il miglioramento delle attrezzature anche informatiche.
3. Il fondo è ripartito con determinazione del Funzionario competente, su proposta del Funzionario
Responsabile dell’Imposta.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26 – RINVIO
1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia
alla disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.
Art. 27 – ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2011 ed è reso pubblico nelle forme
previste dalla legge.
12
ALLEGATO 1 – Tabella criteri/valore delle aree fabbricabili
ZONE SECONDO
P.R.G. DAL 01/07/1998
TIPOLOGIA
TERRENO
UBICAZIONE
CENTRO
A2
Res. meno di 1 mc./mq.
SEMICENTRO
PERIFERIA
CENTRO
B
Residenziale 2 mc./mq.
SEMICENTRO
PERIFERIA
CENTRO
C1
Residenziale 1 mc./mq.
SEMICENTRO
PERIFERIA
CENTRO
C2
Residenziale 1,7mc/mq
SEMICENTRO
PERIFERIA
CENTRO
C3
Residenziale 1 mc./mq.
SEMICENTRO
PERIFERIA
CENTRO
D1
Industriale/Artigianale
SEMICENTRO
PERIFERIA
CENTRO
D2
Industriale/Artigianale
SEMICENTRO
PERIFERIA
CENTRO
D3
Commerciale/Terziaria
SEMICENTRO
PERIFERIA
VALORE AL MQ.
PER TERRENI
COMPLETAMENTE
URBANIZZATI
VALORE AL MQ.
PER TERRENI
PARZIALMENTE
URBANIZZATI
VALORE AL MQ.
PER TERRENI NON
URBANIZZATI
VALORE AL MQ.
PER TERRENI
SOGGETTI A
P.A. CONVENZIONATO
85,00
80,00
75,00
180,00
169,00
159,00
104,00
98,00
92,00
149,00
140,00
132,00
104,00
98,00
92,00
109,00
102,00
96,00
104,00
98,00
92,00
180,00
169,00
159,00
74,00
70,00
66,00
159,00
149,00
140,00
91,00
86,00
81,00
131,00
123,00
116,00
91,00
86,00
81,00
96,00
90,00
85,00
91,00
86,00
81,00
159,00
149,00
140,00
65,00
62,00
58,00
139,00
131,00
123,00
80,00
76,00
71,00
115,00
108,00
102,00
80,00
76,00
71,00
84,00
79,00
75,00
80,00
76,00
71,00
139,00
131,00
123,00
144,00
135,00
127,00
82,00
77,00
72,00
83,00
78,00
73,00
144,00
135,00
127,00
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REGOLAMENTO ICI 2011dellorso