LEGGE 210/2004, GLI STRUMENTI
DI GARANZIA DELLE COMPAGNIE
ASSICURATIVE
Avv. Daniele Raynaud – Avv. Vincenzo Giannantonio
Roma, 06 Giugno 2006
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SEZIONE I
INTRODUZIONE
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1. I SOGGETTI
• L’Acquirente;
• il Costruttore * (esecuzione diretta o mediante appalto);
• il Controllante;
• la Compagnia Assicurativa.
* In caso di mancato utilizzo di una “SPV”, da considerare l’istituto dei
“Patrimoni
/
finanziamenti
destinati
ad
uno
specifico
affare”
(art. 2447 bis ss c.c.)
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2. L’IMMOBILE
• L’immobile da costruire (uso abitativo e non);
• l’immobile
da
ristrutturare
(ristrutturazione
“conservativa” e “ricostruttiva”);
• l’immobile
da
risanare
(il
risanamento
“costitutivo”).
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3. I CONTRATTI AVENTI COME FINALITA’ IL
TRASFERIMENTO NON IMMEDIATO DELLA
PROPRIETA’
•
•
•
•
•
I “preliminari”;
la “prenotazione”;
la “vendita di cosa futura”;
la permuta di cosa presente con cosa futura;
il “preliminare” previsto dal D.Lgs. 122/2005.
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4. LA GARANZIA FIDEIUSSORIA
• Il rischio “potenziale”;
• il rischio “effettivo”;
• fino a quando è efficace? Stipulazione del “definitivo”.
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5. LA CONVENZIONE ASSICURATIVA
• Sottoscritta
tra
Costruttore,
Compagnia Assicurativa;
Controllante
e
• disciplina, tra l’altro: (i) il rilascio delle singole Polizze
Fideiussorie, (ii) le garanzie prestate a favore della
Compagnia Assicurativa, (iii) il contenuto dei
“preliminari”, (iv) la Convenzione CAR e la
Convenzione Postuma Decennale.
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SEZIONE II
GLI
STRUMENTI
A
TUTELA
DELLE
COMPAGNIE ASSICURATIVE – SECURITY
PACKAGE
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1. LE
VERIFICHE
PRELIMINARI
COMPAGNIA ASSICURATIVA
DELLA
• Track record del Costruttore;
• business plan relativo al progetto di sviluppo;
• situazione patrimoniale / finanziaria del Costruttore;
• situazione patrimoniale / finanziaria del Controllante.
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2. CORPORATE GOVERNANCE - LO STATUTO
“DEDICATO” DEL COSTRUTTORE
• Oggetto sociale “dedicato”;
• “preventivo parere favorevole” dell’assemblea dei soci
per decisioni che possano avere un impatto
significativo sulla situazione finanziaria / patrimoniale
del Costruttore;
• obblighi
di
comunicazione
alla
Compagnia
Assicurativa: (i) ordine del giorno e (ii) verbale
assemblea dei soci.
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2.bis. CORPORATE GOVERNANCE – IL PEGNO
DI QUOTE/AZIONI DEL COSTRUTTORE
• Il diritto di voto spetta – nella fisiologia - al socio del
Costruttore (“Costituente”);
• in parziale deroga, il Costituente può riconoscere alla
Compagnia Assicurativa la facoltà di esercitare i diritti
di voto in sede di assemblea: (i) “straordinaria” e –
nel caso di decisioni che possano avere un impatto
significativo sulla situazione patrimoniale / finanziaria
del Costruttore – (ii) “ordinaria”;
• pro e contro.
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3. IL PEGNO DI SALDO DI CONTO CORRENTE
• Versamenti iniziali del Costruttore e/o del Controllante;
• utilizzabilità / inutilizzabilità da parte del Costruttore del
saldo di conto corrente (in caso di utilizzabilità si può
anche prevedere un floor minimo e disponibilità per la
sola eccedenza);
• versamenti corrispondenti ad una frazione della caparra
confirmatoria da “preliminare”;
• pro e contro.
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4. LA CESSIONE IN GARANZIA DEI CREDITI
DA“PRELIMINARE”
• Cessione parziale dei crediti da “preliminare”;
• ammontari
istruzioni
corrispondenti
irrevocabili
“canalizzati”
permanenti
mediante
alla
banca
depositaria su un conto corrente della Compagnia
Assicurativa;
• pro e contro.
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5. LA CESSIONE IN GARANZIA DEL CREDITO
IVA
• Presupposti di applicabilità;
• formalità procedurali;
• le
garanzie
del
dell’amministrazione;
cedente
nei
confronti
• pro e contro.
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6. IL PEGNO DI CREDITI
• Deve risultare da atto scritto avente data certa;
• si perfeziona: (i) con la notifica del contratto di
costituzione di pegno al debitore del credito dato in
pegno o (ii) con l’accettazione da parte di
quest’ultimo con scrittura avente data certa;
• pro e contro.
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7. IL CONTO DESTINATO
• “Canalizzati” tutti gli importi previsti dai “preliminari”;
• i flussi finanziari “in entrata” e “in uscita” sono
monitorati anche dalla Compagnia Assicurativa;
• pro e contro.
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8. PROFILI CONCORSUALI
• Impatto della nuova disciplina concorsuale
progressiva costituzione del security package;
• revocatoria fallimentare / esenzioni;
• relazione rischi / rimedi.
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PARIS
nella
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9. L’ACCORDO TRA CREDITORI - BANCA –
COMPAGNIA ASSICURATIVA (COSTRUTTORE
– CONTROLLANTE)
• Definisce il credito della Compagnia Assicurativa:
senior subordinated and secured on a subordinated
basis;
• precisa le modalità di escussione delle garanzie a
supporto dei crediti senior;
• fissa le azioni esperibili nei confronti del Costruttore in
caso di inadempimento e/o insolvenza;
• determina i criteri di riparto delle somme ricavate da
ogni iniziativa giudiziale / stragiudiziale.
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SEZIONE II bis
GLI
STRUMENTI
A
TUTELA
DELLE
COMPAGNIE
ASSICURATIVE
–
GLI
EVENTI CRITICI
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1. GLI EVENTI CRITICI
• Inadempienze relative al pagamento dei premi
assicurativi, anche di proroga e/o relativi ad altre
polizze stipulate con la Compagnia Assicurativa;
• inadempienze relative al rimborso di qualsiasi altro
credito vantato dalla Compagnia Assicurativa.
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1.bis.
GLI EVENTI CRITICI
• Violazione
delle
prescrizioni
contenute
provvedimenti abilitativi;
• ritardi rispetto a cronoprogramma lavori;
nei
• mancato / ritardato pagamento: (i) dipendenti, (ii)
imprese appaltatrici, (iii) altri fornitori, / (iv) enti
previdenziali / assistenziali;
• mancato pagamento oneri di costruzione;
• mancata realizzazione opere di urbanizzazione.
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1.ter.
GLI EVENTI CRITICI
• Acquisto / cessione di aziende o rami di azienda non
conformi al business plan;
• concessione di finanziamenti / garanzie non conformi
al business plan;
• violazioni relative alla “movimentazione” dei flussi
finanziari sul Conto Destinato;
• apertura / utilizzo di conti correnti diversi dal Conto
Destinato;
• cessione di cespiti difforme dal business plan;
• cessione di cespiti a corrispettivi inferiori al [•]%
rispetto al business plan.
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1.quater.
GLI EVENTI CRITICI
• Acquisto partecipazioni o costituzione di società non
funzionali al progetto di sviluppo;
• affitto azienda e/o rami di azienda non funzionali al
progetto di sviluppo;
• modifiche statutarie pregiudizievoli;
• fusioni, scissioni, conferimenti non strumentali;
• perdita controllo da parte della Controllante.
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1 quinquies.
GLI EVENTI CRITICI
• Procedura di liquidazione;
• protesti, ingiunzioni o sequestri a carico del
Costruttore;
• ipoteche, iscrizioni o trascrizioni diverse da quelle
previste dalla Convenzione Assicurativa;
• insolvenza del Costruttore/Controllante;
• richiesta di escussione delle Polizze Fideiussorie.
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2. EVENTI CRITICI – OBBLIGHI INFORMATIVI
A CURA DEL:
• Legale Rappresentante Costruttore;
• Legale Rappresentante Controllante;
• Revisore Costruttore / Controllante (se nominati);
• Presidente Collegio Sindacale Costruttore / Controllante
(se nominati);
• comunicazioni trimestrali / semestrali.
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SEZIONE III
ACCADIMENTO EVENTI CRITICI – “WAY
OUT” DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA
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1.
ACCADIMENTO EVENTI CRITICI
MANLEVA DEL COSTRUTTORE
• La
Compagnia
Assicurativa
controgaranzia al Costruttore.
chiede
-
LA
idonea
NOTA: il Costruttore si è obbligato, nell’ambito della
manleva data, a rilasciare a favore della Compagnia
Assicurativa, a semplice richiesta di quest‘ultima, idonea
controgaranzia per il totale dell'importo garantito con le
Polizze Fideiussorie emesse.
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2. ACCADIMENTO
EVENTI
CRITICI
COOBBLIGAZIONE DEL CONTROLLANTE
• In
caso di inadempimento del Costruttore, la
Compagnia Assicurativa chiede idonea controgaranzia
al Controllante.
NOTA: il Controllante, nell’ambito della coobbligazione
assunta, si è costituito fideiussore nell'interesse del
Costruttore e a favore della Compagnia Assicurativa
(contro) garantendo: (i) il totale dell'importo assicurato con
le Polizze Fideiussorie emesse, e (ii) l'adempimento di tutti
gli altri obblighi gravanti in capo al Costruttore in forza
delle polizze emesse.
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3. ACCADIMENTO
EVENTI
CRITICI
–
ESCUSSIONE PEGNO SU AZIONI/QUOTE
• In caso di inadempimento (mancato rilascio
controgaranzia) del Costruttore e/o del Controllante
(impregiudicata ogni altra azione nei confronti del
Costruttore e del Controllante) la Compagnia
Assicurativa è autorizzata (art. 2797 c.c.) a vendere o
far vendere le azioni (D.Lgs. 170/2004) / quote del
Costruttore.
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4. ACCADIMENTO
EVENTI
CRITICI
ESCUSSIONE PEGNO DI SALDO
CONTO CORRENTE
–
DI
• In caso di inadempimento (mancato rilascio
controgaranzia) del Costruttore e/o del Controllante la
Compagnia Assicurativa (impregiudicata ogni altra
azione nei confronti del Costruttore e del Controllante)
è legittimata a: (i) richiedere alla banca depositaria di
trasferire su un proprio conto corrente ogni somma
esistente sul conto corrente vincolato e (ii) ritenere
tali somme a titolo di controgaranzia per il totale
dell'importo garantito con le Polizze Fideiussorie
emesse.
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5. ACCADIMENTO
EVENTI
CRITICI
–
ESCUSSIONE
PEGNO
DI
CREDITI
• In caso di inadempimento (mancato rilascio
controgaranzia) del Costruttore e/o del Controllante la
Compagnia Assicurativa è legittimata a: (i) richiedere
alla banca depositaria di trasferire su un proprio conto
corrente ogni somma esistente sul conto corrente
vincolato (assumiamo avvenuta notifica a /
accettazione da terzi debitori ex art. 2800 c.c.) e (ii)
ritenere tali somme a titolo di controgaranzia per il
totale dell'importo garantito con le Polizze Fideiussorie
emesse.
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6. ACCADIMENTI
EVENTI
IL CONTO DESTINATO
CRITICI
–
• In caso di accadimento di Eventi Critici la banca
depositaria, a richiesta della Compagnia Assicurativa,
trasferisce, a titolo di penale, determinati importi su un
conto indicato dalla Compagnia Assicurativa (mandato
irrevocabile Costruttore – mancanza di prelazione).
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7.
ACCADIMENTO
EVENTI
CRITICI
–
MANCATO RILASCIO DELLE “NUOVE”
POLIZZE FIDEIUSSORIE
• In caso di verifica anche di uno solo degli Eventi
Critici, la Compagnia Assicurativa è legittimata ad
interrompere il rilascio di “nuove” Polizze Fideiussorie
(profilo di “materialità”).
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8.
ACCADIMENTO
EVENTI
CRITICI
COMUNICAZIONE ALL’ACQUIRENTE
–
• In caso di accadimento, anche di uno solo degli Eventi
Critici, l’Acquirente, in base a quanto espressamente
previsto nei “preliminari”, dovrebbe modificare le
modalità di pagamento degli importi ancora dovuti e
previsti nei “preliminari” a seguito di comunicazione
da parte della Compagnia Assicurativa;
• pagamento degli importi ancora dovuti dall’Acquirente
in unica rata alla firma del “definitivo”.
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9.
ACCADIMENTI EVENTI CRITICI –
LA MAGGIORAZIONE DEI PREMI
• In caso di Eventi Critici la Compagnia Assicurativa
avrà diritto di esigere un maggior premio per le
Polizze Fideiussorie già emesse pari al [●%] del
premio iniziale.
BRUSSELS
DUBAI
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NEW DELHI
NEW YORK
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SINGAPORE
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10.
ACCADIMENTO EVENTI CRITICI –
IMPUTAZIONE
CREDITI
DA
“PRELIMINARE”
CEDUTI
IN
GARANZIA
• In caso di (i) escussione delle Polizze Fideiussorie e/o
(ii) mancato pagamento dei premi assicurativi, la
Compagnia Assicurativa è legittimata ad imputare le
somme derivanti dal rimborso dei crediti ceduti fino
all’integrale soddisfazione delle relative ragioni di
credito.
BRUSSELS
DUBAI
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MILAN
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NEW DELHI
NEW YORK
PARIS
SINGAPORE
TOKYO
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11.
ACCADIMENTO
EVENTI
CRITICI
–
IMPUTAZIONE CREDITI IVA CEDUTI IN
GARANZIA
• In caso di (i) escussione delle Polizze Fideiussorie e/o
(ii) mancato pagamento dei premi assicurativi, la
Compagnia Assicurativa è legittimata ad imputare le
somme derivanti dal rimborso dei crediti ceduti fino
all’integrale soddisfazione delle relative ragioni di
credito.
BRUSSELS
DUBAI
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MILAN
MUNICH
NEW DELHI
NEW YORK
PARIS
SINGAPORE
TOKYO
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12.
ESECUZIONE ACCORDO TRA CREDITORI
BANCA – COMPAGNIA ASSICURATIVA –
(COSTRUTTORE/CONTROLLANTE)
• Escussione garanzie
(fronting Banca);
a
supporto
creditori
senior
• riparto somme (criteri predeterminati) ricavate a
fronte di iniziative giudiziali / stragiudiziali.
BRUSSELS
DUBAI
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MADRID
MILAN
MUNICH
NEW DELHI
NEW YORK
PARIS
SINGAPORE
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38
SEZIONE IV
ACCADIMENTO EVENTI CRITICI –
ACTION PLAN
BRUSSELS
DUBAI
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MADRID
MILAN
MUNICH
NEW DELHI
NEW YORK
PARIS
SINGAPORE
TOKYO
ACTION PLAN 1
T0
Accadimento Evento Critico
T1
la Compagnia Assicurativa richiede al Costruttore di controgarantire, entro [•] giorni,
la “manleva” data per il totale dell’importo garantito
esercizio diritti pegno
di quote / azioni
T2
BRUSSELS
DUBAI
FRANKFURT
LONDON
MADRID
MILAN
esercizio diritti pegno
di crediti e saldo c/c
MUNICH
NEW DELHI
NEW YORK
PARIS
SINGAPORE
TOKYO
40
ACTION PLAN 2
T0
Accadimento Evento Critico
T1
la Compagnia Assicurativa richiede al Costruttore di controgarantire, entro [•] giorni,
la “manleva” data per il totale dell’importo garantito
T2
in caso di inadempimento del Costruttore, la Compagnia Assicurativa richiede al
Controllante, entro [•] giorni, di “collateralizzare” i propri obblighi
In caso di mancato adempimento del Controllante, contemporaneamente:
escussione pegno
di quote / azioni
penali da
Conto Destinato
T3
blocco nuove Polizze
maggiorazione premi
BRUSSELS
DUBAI
FRANKFURT
LONDON
escussione pegno
di crediti e saldo c/c
MADRID
MILAN
modifica modalità
pagamenti Acquirente
esecuzione accordo Banca –
Assicurazioni (se previsto)
MUNICH
NEW DELHI
NEW YORK
PARIS
SINGAPORE
TOKYO
41
SEZIONE V
• CONVENZIONE CAR
• CONVENZIONE POSTUMA DECENNALE
BRUSSELS
DUBAI
FRANKFURT
LONDON
MADRID
MILAN
MUNICH
NEW DELHI
NEW YORK
PARIS
SINGAPORE
TOKYO
1. ASSICURAZIONE CAR
• Contestualmente
alla
firma
della
Convenzione
Assicurativa, il Costruttore stipula con la Compagnia
Assicurativa
una
Convenzione
CAR
relativa
allo
sviluppo del progetto.
BRUSSELS
DUBAI
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LONDON
MADRID
MILAN
MUNICH
NEW DELHI
NEW YORK
PARIS
SINGAPORE
TOKYO
43
2. ASSICURAZIONE POSTUMA DECENNALE
• Contestualmente
alla
firma
della
Convenzione
Assicurativa, il Costruttore stipula con la Compagnia
Assicurativa una Convenzione Postuma Decennale
relativa allo sviluppo del progetto.
BRUSSELS
DUBAI
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LONDON
MADRID
MILAN
MUNICH
NEW DELHI
NEW YORK
PARIS
SINGAPORE
TOKYO
44
ASHURST
BRUSSELS
DUBAI
FRANKFURT
LONDON
MADRID
MILAN
MUNICH
NEW DELHI
NEW YORK
PARIS
SINGAPORE
TOKYO
45
Scarica

della compagnia assicurativa - Concordato Cauzione Credito