LEGGE 210/2004, GLI STRUMENTI DI GARANZIA DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE Avv. Daniele Raynaud – Avv. Vincenzo Giannantonio Roma, 06 Giugno 2006 BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO SEZIONE I INTRODUZIONE BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 1. I SOGGETTI • L’Acquirente; • il Costruttore * (esecuzione diretta o mediante appalto); • il Controllante; • la Compagnia Assicurativa. * In caso di mancato utilizzo di una “SPV”, da considerare l’istituto dei “Patrimoni / finanziamenti destinati ad uno specifico affare” (art. 2447 bis ss c.c.) BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 3 2. L’IMMOBILE • L’immobile da costruire (uso abitativo e non); • l’immobile da ristrutturare (ristrutturazione “conservativa” e “ricostruttiva”); • l’immobile da risanare (il risanamento “costitutivo”). BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 4 3. I CONTRATTI AVENTI COME FINALITA’ IL TRASFERIMENTO NON IMMEDIATO DELLA PROPRIETA’ • • • • • I “preliminari”; la “prenotazione”; la “vendita di cosa futura”; la permuta di cosa presente con cosa futura; il “preliminare” previsto dal D.Lgs. 122/2005. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 5 4. LA GARANZIA FIDEIUSSORIA • Il rischio “potenziale”; • il rischio “effettivo”; • fino a quando è efficace? Stipulazione del “definitivo”. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 6 5. LA CONVENZIONE ASSICURATIVA • Sottoscritta tra Costruttore, Compagnia Assicurativa; Controllante e • disciplina, tra l’altro: (i) il rilascio delle singole Polizze Fideiussorie, (ii) le garanzie prestate a favore della Compagnia Assicurativa, (iii) il contenuto dei “preliminari”, (iv) la Convenzione CAR e la Convenzione Postuma Decennale. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 7 SEZIONE II GLI STRUMENTI A TUTELA DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE – SECURITY PACKAGE BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 1. LE VERIFICHE PRELIMINARI COMPAGNIA ASSICURATIVA DELLA • Track record del Costruttore; • business plan relativo al progetto di sviluppo; • situazione patrimoniale / finanziaria del Costruttore; • situazione patrimoniale / finanziaria del Controllante. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 9 2. CORPORATE GOVERNANCE - LO STATUTO “DEDICATO” DEL COSTRUTTORE • Oggetto sociale “dedicato”; • “preventivo parere favorevole” dell’assemblea dei soci per decisioni che possano avere un impatto significativo sulla situazione finanziaria / patrimoniale del Costruttore; • obblighi di comunicazione alla Compagnia Assicurativa: (i) ordine del giorno e (ii) verbale assemblea dei soci. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 10 2.bis. CORPORATE GOVERNANCE – IL PEGNO DI QUOTE/AZIONI DEL COSTRUTTORE • Il diritto di voto spetta – nella fisiologia - al socio del Costruttore (“Costituente”); • in parziale deroga, il Costituente può riconoscere alla Compagnia Assicurativa la facoltà di esercitare i diritti di voto in sede di assemblea: (i) “straordinaria” e – nel caso di decisioni che possano avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale / finanziaria del Costruttore – (ii) “ordinaria”; • pro e contro. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 11 3. IL PEGNO DI SALDO DI CONTO CORRENTE • Versamenti iniziali del Costruttore e/o del Controllante; • utilizzabilità / inutilizzabilità da parte del Costruttore del saldo di conto corrente (in caso di utilizzabilità si può anche prevedere un floor minimo e disponibilità per la sola eccedenza); • versamenti corrispondenti ad una frazione della caparra confirmatoria da “preliminare”; • pro e contro. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 12 4. LA CESSIONE IN GARANZIA DEI CREDITI DA“PRELIMINARE” • Cessione parziale dei crediti da “preliminare”; • ammontari istruzioni corrispondenti irrevocabili “canalizzati” permanenti mediante alla banca depositaria su un conto corrente della Compagnia Assicurativa; • pro e contro. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 13 5. LA CESSIONE IN GARANZIA DEL CREDITO IVA • Presupposti di applicabilità; • formalità procedurali; • le garanzie del dell’amministrazione; cedente nei confronti • pro e contro. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 14 6. IL PEGNO DI CREDITI • Deve risultare da atto scritto avente data certa; • si perfeziona: (i) con la notifica del contratto di costituzione di pegno al debitore del credito dato in pegno o (ii) con l’accettazione da parte di quest’ultimo con scrittura avente data certa; • pro e contro. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 15 7. IL CONTO DESTINATO • “Canalizzati” tutti gli importi previsti dai “preliminari”; • i flussi finanziari “in entrata” e “in uscita” sono monitorati anche dalla Compagnia Assicurativa; • pro e contro. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 16 8. PROFILI CONCORSUALI • Impatto della nuova disciplina concorsuale progressiva costituzione del security package; • revocatoria fallimentare / esenzioni; • relazione rischi / rimedi. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS nella SINGAPORE TOKYO 17 9. L’ACCORDO TRA CREDITORI - BANCA – COMPAGNIA ASSICURATIVA (COSTRUTTORE – CONTROLLANTE) • Definisce il credito della Compagnia Assicurativa: senior subordinated and secured on a subordinated basis; • precisa le modalità di escussione delle garanzie a supporto dei crediti senior; • fissa le azioni esperibili nei confronti del Costruttore in caso di inadempimento e/o insolvenza; • determina i criteri di riparto delle somme ricavate da ogni iniziativa giudiziale / stragiudiziale. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 18 SEZIONE II bis GLI STRUMENTI A TUTELA DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE – GLI EVENTI CRITICI BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 1. GLI EVENTI CRITICI • Inadempienze relative al pagamento dei premi assicurativi, anche di proroga e/o relativi ad altre polizze stipulate con la Compagnia Assicurativa; • inadempienze relative al rimborso di qualsiasi altro credito vantato dalla Compagnia Assicurativa. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 20 1.bis. GLI EVENTI CRITICI • Violazione delle prescrizioni contenute provvedimenti abilitativi; • ritardi rispetto a cronoprogramma lavori; nei • mancato / ritardato pagamento: (i) dipendenti, (ii) imprese appaltatrici, (iii) altri fornitori, / (iv) enti previdenziali / assistenziali; • mancato pagamento oneri di costruzione; • mancata realizzazione opere di urbanizzazione. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 21 1.ter. GLI EVENTI CRITICI • Acquisto / cessione di aziende o rami di azienda non conformi al business plan; • concessione di finanziamenti / garanzie non conformi al business plan; • violazioni relative alla “movimentazione” dei flussi finanziari sul Conto Destinato; • apertura / utilizzo di conti correnti diversi dal Conto Destinato; • cessione di cespiti difforme dal business plan; • cessione di cespiti a corrispettivi inferiori al [•]% rispetto al business plan. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 22 1.quater. GLI EVENTI CRITICI • Acquisto partecipazioni o costituzione di società non funzionali al progetto di sviluppo; • affitto azienda e/o rami di azienda non funzionali al progetto di sviluppo; • modifiche statutarie pregiudizievoli; • fusioni, scissioni, conferimenti non strumentali; • perdita controllo da parte della Controllante. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 23 1 quinquies. GLI EVENTI CRITICI • Procedura di liquidazione; • protesti, ingiunzioni o sequestri a carico del Costruttore; • ipoteche, iscrizioni o trascrizioni diverse da quelle previste dalla Convenzione Assicurativa; • insolvenza del Costruttore/Controllante; • richiesta di escussione delle Polizze Fideiussorie. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 24 2. EVENTI CRITICI – OBBLIGHI INFORMATIVI A CURA DEL: • Legale Rappresentante Costruttore; • Legale Rappresentante Controllante; • Revisore Costruttore / Controllante (se nominati); • Presidente Collegio Sindacale Costruttore / Controllante (se nominati); • comunicazioni trimestrali / semestrali. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 25 SEZIONE III ACCADIMENTO EVENTI CRITICI – “WAY OUT” DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 1. ACCADIMENTO EVENTI CRITICI MANLEVA DEL COSTRUTTORE • La Compagnia Assicurativa controgaranzia al Costruttore. chiede - LA idonea NOTA: il Costruttore si è obbligato, nell’ambito della manleva data, a rilasciare a favore della Compagnia Assicurativa, a semplice richiesta di quest‘ultima, idonea controgaranzia per il totale dell'importo garantito con le Polizze Fideiussorie emesse. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 27 2. ACCADIMENTO EVENTI CRITICI COOBBLIGAZIONE DEL CONTROLLANTE • In caso di inadempimento del Costruttore, la Compagnia Assicurativa chiede idonea controgaranzia al Controllante. NOTA: il Controllante, nell’ambito della coobbligazione assunta, si è costituito fideiussore nell'interesse del Costruttore e a favore della Compagnia Assicurativa (contro) garantendo: (i) il totale dell'importo assicurato con le Polizze Fideiussorie emesse, e (ii) l'adempimento di tutti gli altri obblighi gravanti in capo al Costruttore in forza delle polizze emesse. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 28 3. ACCADIMENTO EVENTI CRITICI – ESCUSSIONE PEGNO SU AZIONI/QUOTE • In caso di inadempimento (mancato rilascio controgaranzia) del Costruttore e/o del Controllante (impregiudicata ogni altra azione nei confronti del Costruttore e del Controllante) la Compagnia Assicurativa è autorizzata (art. 2797 c.c.) a vendere o far vendere le azioni (D.Lgs. 170/2004) / quote del Costruttore. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 29 4. ACCADIMENTO EVENTI CRITICI ESCUSSIONE PEGNO DI SALDO CONTO CORRENTE – DI • In caso di inadempimento (mancato rilascio controgaranzia) del Costruttore e/o del Controllante la Compagnia Assicurativa (impregiudicata ogni altra azione nei confronti del Costruttore e del Controllante) è legittimata a: (i) richiedere alla banca depositaria di trasferire su un proprio conto corrente ogni somma esistente sul conto corrente vincolato e (ii) ritenere tali somme a titolo di controgaranzia per il totale dell'importo garantito con le Polizze Fideiussorie emesse. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 30 5. ACCADIMENTO EVENTI CRITICI – ESCUSSIONE PEGNO DI CREDITI • In caso di inadempimento (mancato rilascio controgaranzia) del Costruttore e/o del Controllante la Compagnia Assicurativa è legittimata a: (i) richiedere alla banca depositaria di trasferire su un proprio conto corrente ogni somma esistente sul conto corrente vincolato (assumiamo avvenuta notifica a / accettazione da terzi debitori ex art. 2800 c.c.) e (ii) ritenere tali somme a titolo di controgaranzia per il totale dell'importo garantito con le Polizze Fideiussorie emesse. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 31 6. ACCADIMENTI EVENTI IL CONTO DESTINATO CRITICI – • In caso di accadimento di Eventi Critici la banca depositaria, a richiesta della Compagnia Assicurativa, trasferisce, a titolo di penale, determinati importi su un conto indicato dalla Compagnia Assicurativa (mandato irrevocabile Costruttore – mancanza di prelazione). BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 32 7. ACCADIMENTO EVENTI CRITICI – MANCATO RILASCIO DELLE “NUOVE” POLIZZE FIDEIUSSORIE • In caso di verifica anche di uno solo degli Eventi Critici, la Compagnia Assicurativa è legittimata ad interrompere il rilascio di “nuove” Polizze Fideiussorie (profilo di “materialità”). BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 33 8. ACCADIMENTO EVENTI CRITICI COMUNICAZIONE ALL’ACQUIRENTE – • In caso di accadimento, anche di uno solo degli Eventi Critici, l’Acquirente, in base a quanto espressamente previsto nei “preliminari”, dovrebbe modificare le modalità di pagamento degli importi ancora dovuti e previsti nei “preliminari” a seguito di comunicazione da parte della Compagnia Assicurativa; • pagamento degli importi ancora dovuti dall’Acquirente in unica rata alla firma del “definitivo”. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 34 9. ACCADIMENTI EVENTI CRITICI – LA MAGGIORAZIONE DEI PREMI • In caso di Eventi Critici la Compagnia Assicurativa avrà diritto di esigere un maggior premio per le Polizze Fideiussorie già emesse pari al [●%] del premio iniziale. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 35 10. ACCADIMENTO EVENTI CRITICI – IMPUTAZIONE CREDITI DA “PRELIMINARE” CEDUTI IN GARANZIA • In caso di (i) escussione delle Polizze Fideiussorie e/o (ii) mancato pagamento dei premi assicurativi, la Compagnia Assicurativa è legittimata ad imputare le somme derivanti dal rimborso dei crediti ceduti fino all’integrale soddisfazione delle relative ragioni di credito. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 36 11. ACCADIMENTO EVENTI CRITICI – IMPUTAZIONE CREDITI IVA CEDUTI IN GARANZIA • In caso di (i) escussione delle Polizze Fideiussorie e/o (ii) mancato pagamento dei premi assicurativi, la Compagnia Assicurativa è legittimata ad imputare le somme derivanti dal rimborso dei crediti ceduti fino all’integrale soddisfazione delle relative ragioni di credito. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 37 12. ESECUZIONE ACCORDO TRA CREDITORI BANCA – COMPAGNIA ASSICURATIVA – (COSTRUTTORE/CONTROLLANTE) • Escussione garanzie (fronting Banca); a supporto creditori senior • riparto somme (criteri predeterminati) ricavate a fronte di iniziative giudiziali / stragiudiziali. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 38 SEZIONE IV ACCADIMENTO EVENTI CRITICI – ACTION PLAN BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO ACTION PLAN 1 T0 Accadimento Evento Critico T1 la Compagnia Assicurativa richiede al Costruttore di controgarantire, entro [•] giorni, la “manleva” data per il totale dell’importo garantito esercizio diritti pegno di quote / azioni T2 BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN esercizio diritti pegno di crediti e saldo c/c MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 40 ACTION PLAN 2 T0 Accadimento Evento Critico T1 la Compagnia Assicurativa richiede al Costruttore di controgarantire, entro [•] giorni, la “manleva” data per il totale dell’importo garantito T2 in caso di inadempimento del Costruttore, la Compagnia Assicurativa richiede al Controllante, entro [•] giorni, di “collateralizzare” i propri obblighi In caso di mancato adempimento del Controllante, contemporaneamente: escussione pegno di quote / azioni penali da Conto Destinato T3 blocco nuove Polizze maggiorazione premi BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON escussione pegno di crediti e saldo c/c MADRID MILAN modifica modalità pagamenti Acquirente esecuzione accordo Banca – Assicurazioni (se previsto) MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 41 SEZIONE V • CONVENZIONE CAR • CONVENZIONE POSTUMA DECENNALE BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 1. ASSICURAZIONE CAR • Contestualmente alla firma della Convenzione Assicurativa, il Costruttore stipula con la Compagnia Assicurativa una Convenzione CAR relativa allo sviluppo del progetto. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 43 2. ASSICURAZIONE POSTUMA DECENNALE • Contestualmente alla firma della Convenzione Assicurativa, il Costruttore stipula con la Compagnia Assicurativa una Convenzione Postuma Decennale relativa allo sviluppo del progetto. BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 44 ASHURST BRUSSELS DUBAI FRANKFURT LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW DELHI NEW YORK PARIS SINGAPORE TOKYO 45