La deducibilità degli interessi passivi e
degli altri oneri assimilati
per le imprese utilizzatrici beni in
leasing finanziario
dott. Gianluca Cristofori
Cristofori + Partners s.s.t.p. – Milano Torino Verona
Treviso, 27 ottobre 2009
1
Articolo 102, comma 7, del TUIR
“[...] Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i
canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi
del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito
a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa
stessa; in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola
di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici
anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la
durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni
ovvero pari almeno a diciotto anni.”
2
Articolo 102, comma 7, del TUIR
“[...] Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la
deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è
soggetta alle regole dell’articolo 96.”
3
Articolo 6, D.L. 1° luglio 2009, n.78
Revisione dei coefficienti di ammortamento
“Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei
beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio
energetico, entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei
coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n.27, compensandola con
diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici”.
4
Chiarimenti forniti dall’Agenzie delle Entrate
Principio di equivalenza accolto nel nostro ordinamento tributario:
l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che ai canoni derivanti da
un contratto di leasing finanziario deve essere riservato il medesimo
trattamento fiscale che si renderebbe applicabile al costo sostenuto
per l’acquisto in proprietà del bene da parte della società utilizzatrice.
Ris. n.69/E del 10 maggio 2004 – Ammortamento dei beni
materiali – Canoni derivanti da un contratto di leasing azionario
Ris. n.19/E del 23 febbraio 2004 – Ammortamento dei beni
materiali – Indeducibilità dei canoni di leasing conseguenti
all’acquisizione di un terreno mediante un contratto di locazione
finanziaria
5
La disciplina relativa alla
deducibilità degli interessi passivi
6
Deducibilità degli interessi passivi:
l’articolo 96 del TUIR
Comma 1:
“Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli
compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b),
dell’articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino
a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza
è deducibile nel limite del trenta per cento del risultato operativo
lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo
lordo prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la
deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di
competenza, può essere portata ad incremento del risultato
operativo lordo dei successivi periodi d’imposta”.
7
Relazione illustrativa
Come chiarito dalla relazione illustrativa “[…] viene presa in
considerazione la situazione delle società che in determinati periodi si
trovano in una situazione esattamente inversa a quella ipotizzata dalla
norma generale; vale a dire, con un risultato operativo lordo alto e
interessi passivi bassi. In questo caso, è sembrato opportuno dettare
una regola che permetta a tali soggetti di riportare in avanti la parte
del risultato operativo rimasta non sfruttata. La regola si lega però alle
nuove previsioni di carattere transitorio che accompagneranno l’avvio
della disciplina per il primo e il secondo periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007; per tale motivo essa si renderà
concretamente operante solo dal terzo periodo successivo”.
8
Deducibilità degli interessi passivi:
il nuovo articolo 96 del TUIR
Comma 2:
“Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i
costi della produzione di cui alle lettere A e B dell’articolo 2425 del
codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere
a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali,
così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali si assumono le voci di conto economico
corrispondenti”.
9
Deducibilità degli interessi passivi:
il nuovo articolo 96 del TUIR
Comma 3:
“Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi
passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati,
derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria,
dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro
rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi
impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione,
tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei
confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si
considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente
articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di
riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato
pagamento dei corrispettivi”.
10
Deducibilità degli interessi passivi:
il nuovo articolo 96 del TUIR
Comma 4:
“Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in
un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei
successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi
l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di
competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia
inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di
competenza”.
11
Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
Circolare n.47/E del 18 giugno 2008 paragrafo 5.3
Interessi passivi su finanziamenti per acquisto di automezzi
“[...] Posto che l’articolo 164 del TUIR costituisce una disciplina di
carattere speciale dettata in relazione a tutti i costi
(“indipendentemente dalla loro specifica natura”, come affermato
nella circolare n. 48/E del 10 febbraio 1998) sostenuti in relazione ai
particolari cespiti in esso contemplati, ivi compresi gli interessi
passivi, si ritiene che qualunque componente negativo sostenuto
relativamente ai veicoli di cui al citato articolo 164 deve essere
assoggettato esclusivamente alla disciplina di tale articolo”.
12
Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
Circolare n.8/E del 13 marzo 2009 paragrafo 4.4
Quantificazione degli interessi impliciti nei canoni di leasing
“[…] Con riferimento ai contratti di locazione finanziaria, l’articolo
1, comma 33, lettera n), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008) ha modificato la disposizione contenuta
nell’articolo 102, comma 7, del TUIR. A seguito della suddetta
modifica, la “quota di interessi impliciti desunta dal contratto” di
leasing è soggetta alle regole previste dall’articolo 96 del TUIR”.
13
Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
Circolare n.8/E del 13 marzo 2009 paragrafo 4.4
Quantificazione degli interessi impliciti nei canoni di leasing
“[…] Tuttavia, esigenze di semplificazione portano a ritenere che i
soggetti che non adottano i principi contabili internazionali
IAS/IFRS, debbano continuare a fare riferimento al criterio di
individuazione forfetaria degli interessi impliciti dettato, ai fini
dell’IRAP, dall’articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998. I
soggetti IAS/IFRS adopter, invece, potranno fare riferimento alla
quota di interessi passivi impliciti ordinariamente imputata a conto
economico a seguito della contabilizzazione dell’operazione in
conformità allo IAS 17”.
14
Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
Circolare n.19/E del 21 aprile 2009 - Modifiche alla disciplina
della deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa –
Paragrafo 2.2.3. Interessi relativi a contratti di leasing
“[…] Tuttavia, esigenze di semplificazione portano a ritenere che i
soggetti che non adottano i principi contabili internazionali
IAS/IFRS, possano continuare a fare riferimento al criterio di
individuazione forfetaria degli interessi impliciti dettato, ai fini
dell’IRAP, dall’articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998”.
15
Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
Circolare n.19/E del 21 aprile 2009 - Modifiche alla disciplina
della deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa –
Paragrafo 2.2 Ambito oggettivo di applicazione della norma
“[...] Per quanto concerne i contratti derivati, si ritiene che la
disciplina di cui all’articolo 96 del TUIR risulti applicabile ai
derivati stipulati con finalità di copertura del rischio legato ad
oscillazioni del tasso di interesse, in quanto in tale caso si verifica
l’integrazione (con segno positivo o negativo) dell’interesse
derivante dall’operazione coperta.”
16
Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
Circolare n.37/E del 22 luglio 2009 - Modifiche alla disciplina della
deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa - Par. 2
Deducibilità degli interessi passivi per l’acquisizione di immobili
patrimoniali – [articolo 1, commi 35 e 36, della legge finanziaria per il
2008]
“[...] gli interessi passivi corrisposti per l’acquisto o la costruzione di
immobili destinati alla locazione e garantiti da ipoteca, da parte di
una società che opera nel settore immobiliare,[n.d.A. immobiliari di
gestione], [...] non siano soggetti ai limiti di deducibilità previsti
dall’articolo 96 del TUIR e risultino integralmente deducibili dal
reddito d’impresa indipendentemente dalla tipologia di immobile
(patrimoniale o strumentale per natura) al quale si riferisce il
finanziamento”
17
Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
Circolare n.37/E del 22 luglio 2009 - Modifiche alla disciplina della
deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa - Par. 2
Deducibilità degli interessi passivi per l’acquisizione di immobili
patrimoniali – [articolo 1, commi 35 e 36, della legge finanziaria per il
2008]
“[...] le medesime considerazioni valgono nell’ipotesi in cui gli immobili,
oggetto di locazione, siano detenuti in virtù di un contratto di leasing. Ciò
al fine di “assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni di
mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra
acquisizione dei beni proprietà e in leasing” (cfr. relazione ministeriale al
decreto legge n.414 del 1989; circolare del 17 ottobre 2001, n.90/E;
risoluzione del 25 febbraio 2005, n.27/E; risoluzione del 10 maggio 2004,
n.69/E; risoluzione del 23 febbraio 2004, n.19/E; risoluzione del 17
dicembre 2007, n.379).”
18
Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
Circolare n.37/E del 22 luglio 2009 - Modifiche alla disciplina della
deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa - Par. 2
Deducibilità degli interessi passivi per l’acquisizione di immobili
patrimoniali – [articolo 1, commi 35 e 36, della legge finanziaria per il
2008]
“[...] l’acquisto di un bene mediante un contratto di locazione finanziaria
può considerarsi come un’operazione sostanzialmente equivalente, sul
piano fiscale, all’acquisto del bene in proprietà. Inoltre, per sua intrinseca
natura, il contratto di leasing garantisce, ancor più di un mutuo ipotecario,
quel collegamento imprescindibile tra l’immobile (da destinare alla
locazione) ed il finanziamento ricevuto, la cui sussistenza è richiesta dalla
norma in esame quale presupposto necessario per escludere i relativi
interessi passivi dall’ambito applicativo dell’articolo 96 del TUIR”
19
Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
Circolare n.11/E del 19 marzo 2009 – Rivalutazione dei beni immobili
relativi all’impresa - Articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185 - Art. 73 del TUIR
Stipula di un contratto di lease-back nel periodo “di sospensione”
“In tal caso, concretizzandosi in un’operazione che comporta il
trasferimento giuridico del diritto della proprietà del bene, ossia
un’operazione a tutti gli effetti realizzativa, si rende applicabile la regola
generale di cui al comma 21 dell’articolo 15 del decreto legge, secondo la
quale “ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenza si ha
riguardo al costo del bene prima della rivalutazione”.
20
Trattamento contabile e fiscale
della plusvalenza da
“sale and lease back”
per le imprese IAS e non IAS
dott. Gianluca Cristofori
Cristofori + Partners s.s.t.p. – Milano Torino Verona
21
Contratto di sale and lease back
Il sale and lease back è un contratto attraverso il quale un soggetto
vende un proprio bene a un’impresa finanziaria, la quale
contestualmente lo concede in leasing all’impresa venditrice
medesima; quest’ultima, verso la corresponsione di canoni periodici,
può continuare a utilizzare il bene, tuttavia con facoltà di riacquistarlo
al termine del contratto, mediante il pagamento di un prezzo
preventivamente stabilito per il riscatto.
22
OIC 12 – Appendice n. 2
L’operazione di vendita (sale) e concomitante operazione di leasing
finanziario (lease back) per il “riacquisto” – attraverso un contratto di
leasing – del bene originariamente di proprietà, costituisce
generalmente, da un punto di vista “economico-sostanziale”,
un’operazione di rifinanziamento.
23
Articolo 2425-bis, comma 4, del Codice civile
Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri
Comma aggiunto dall’articolo 16 del D.Lgs. 28 dicembre 2004, n.310
“Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con
locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della
durata del contratto di locazione”.
24
OIC 12 – Appendice n. 2
Aspetti contabili
Nel caso si definisca la retrolocazione come finanziaria è necessario
rilevare contabilmente la vendita in quanto il sottostante negozio
giuridico non può essere ignorato. L’eventuale plusvalenza che si
dovesse determinare è tuttavia accreditata a conto economico secondo
il criterio della competenza economico-temporale. Ciò comporta, in
ottemperanza al dettato dell’ultimo comma dell’art.2425-bis del
Codice civile, l’iscrizione della plusvalenza tra i risconti passivi e la
sua progressiva imputazione tra i proventi del conto economico, in
ragione della durata del contratto di leasing, a sostanziale rettifica dei
canoni - in linea capitale – che matureranno nel prosieguo.
25
Aspetti fiscali
Risoluzione n.237/E del 25 agosto 2009
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.237/E del 25 agosto
2009, è intervenuta relativamente al trattamento fiscale della
plusvalenza da sale and lease back.
Il caso prospettato era il seguente:
- nel 2006 la società aveva effettuato lo scorporo ai fini fiscali del
valore dell’area su alcuni edifici industriali di proprietà;
- nel 2007 aveva iniziato i lavori di ristrutturazione, demolizione e
costruzione di un nuovo edificio industriale;
- nel 2008 la società aveva sottoscritto un contratto di sale and lease
back con una società di leasing, prevedendo la vendita dell’area
comprensiva degli edifici pre-esistenti, in pessimo stato di
conservazione, per riacquistarli una volta ristrutturati e ampliati.
26
Aspetti fiscali
Risoluzione n.237/E del 25 agosto 2009
La società istante ha chiesto di conoscere se la plusvalenza derivante
dalla “vendita”, prevalentemente afferente l’area edificabile, debba
essere considerata non imponibile ai fini fiscali, essendo destinata a
trovare contropartita in un onere indeducibile (i canoni in linea
capitale, per la quota riferibile all’area) in sede di riacquisto mediante
leasing finanziario.
27
Risoluzione n.237/E del 25 agosto 2009
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 36, comma 7, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223,
stabilisce infatti che: “ai fini del calcolo delle quote di ammortamento
deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al
netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che
ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree,
ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in
misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno
di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati
industriali, al 30% del costo complessivo stesso”.
Il successivo comma 7-bis prevede che: “le disposizioni del comma 7
si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai
fabbricati strumentali in locazione finanziaria”.
28
Risoluzione n.237/E del 25 agosto 2009
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Con la Circolare n.11/E del 16 febbraio 2007 l’Agenzia delle Entrate
aveva già precisato che la cessione dell’area e di un fabbricato che vi
insiste genera un’unica plusvalenza, pari alla differenza tra il
corrispettivo pagato e il costo fiscalmente riconosciuto dell’area
comprensiva di fabbricato. Le norme in esame [art. 36, commi 7 e 7bis, del D.L. n.223/2006], infatti, prevedono la necessità di effettuare
lo scorporo tra il valore del terreno e quello del fabbricato ai soli fini
della determinazione della quota (riferibile al fabbricato) che può
essere ammortizzata e non anche ai fini della determinazione della
relativa plusvalenza da cessione.
29
ASSILEA – Circolare serie fiscale n.28/2009
Riteniamo che la soluzione sia coerente con quanto già affermato
per l’acquisto in proprietà dell’immobile (cfr circolare n.11/E del
2007) e che si basa sul presupposto che le norme del decreto legge
n.223/2006 prevedono la necessità di effettuare lo scorporo tra il
valore del terreno e quello del fabbricato solo ai fini della
determinazione della quota riferibile al fabbricato che può essere
dedotta, non anche per l’individuazione della plusvalenza che
deve essere assoggettata a tassazione.
30
Risoluzione n.237/E del 25 agosto 2009
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Le medesime considerazioni evidenziate nella citata
circolare n.11/E sono state ritenute applicabili anche al caso
in esame, in cui la società istante, cedendo il bene
nell’ambito di un contratto di lease back, realizza un
plusvalenza fiscalmente rilevante, che concorre
integralmente alla formazione del reddito imponibile
secondo i criteri stabiliti dall’articolo 86, comma 4, del
TUIR, ovverosia nell’esercizio in cui è realizzata, ovvero
in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma
non oltre il quarto.
31
Risoluzione n.237/E del 25 agosto 2009
Gli effetti
I successivi canoni di leasing dovuti dall’utilizzatore nell’ambito del
contratto di lease back risultano peraltro indeducibili per la quota
capitale ascrivibile al terreno, pari al 20 per cento della quota capitale
finanziata, ovvero al 30 per cento, per i fabbricati industriali.
Tale quota dei canoni non deducibile determina necessariamente un
incremento del costo fiscale dell’immobile post-riscatto, con un
effetto del tutto analogo a una “rivalutazione (fiscale) iscritta”, in
spregio al principio generale dell’irrilevanza delle plusvalenze “non
realizzate” e con buona pace del “principio di equivalenza” tra un
“rifinanziamento” operato a mezzo concessione di garanzie reali di
beni in proprietà e uno operato a mezzo sale and lease back.
32
Risoluzione n.237/E del 25 agosto 2009
Osservazioni
Principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato
economico dell’esercizio (art. 83, del TUIR): in assenza di regole
specifiche la componente reddituale è quantificata e concorre a
formare il reddito imponibile secondo quanto disposto dal Codice
civile e dai principi contabili
Con riferimento alle plusvalenze da sale and lease back non
esistono norme ad hoc che impongono variazioni in aumento o in
diminuzione
33
Risoluzione n.237/E del 25 agosto 2009
Osservazioni
Principio di correlazione costi-ricavi: “essendo il principio di correlazione
intrinseco in quello di competenza, al fine di individuare correttamente il
principio di competenza fiscale di cui al citato art. 109 del TUIR, non si può
prescindere dal concetto di correlazione civilistico-contabile tra produzione
del reddito e costi correlati” (Ris. n.91/E del 12 luglio 2006)
Ai proventi realizzati nei singoli esercizi in cui vengono condotti i beni in
leasing dovrebbe essere contrapposto l’onere (cioè il canone di leasing)
connesso al possesso dei medesimi, nonché ogni posta rettificativa di tale
onere, quali sono, per esempio, anche le plusvalenze “realizzate” con la
vendita alla società di leasing, che altro non sono se non una rettifica della
quota capitale implicita nei canoni di leasing “incrementale” rispetto al costo
residuo del bene alla data di vendita
34
Risoluzione n.237/E del 25 agosto 2009
Osservazioni
Principio di equivalenza fiscale tra l’acquisizione in leasing e quella in
proprietà. Tale principio dovrebbe essere esteso anche alle operazioni di sale
and lease back, assunto che la stessa Amministrazione finanziaria lo ha
chiaramente affermato con la Circolare n.90/E del 17 ottobre 2001, par.
3.2.2.
L’unico criterio di imputazione in grado di garantire il rispetto di tale
principio è quello della ripartizione della plusvalenza da sale and lease back
lungo la durata del contratto di leasing, a sostanziale deconto della maggior
quota di capitale finanziato rispetto al residuo costo fiscale, così da rendere
coincidenti il residuo costo da ammortizzare ante-cessione e la quota
capitale “netta” dei canoni di leasing.
35
Circolare U.N.G.D.C. n. 2 del 23 gennaio 2007
Il trattamento fiscale del “Sale and Lease Back”
“In definitiva, si può fondatamente ritenere che il lease back, considerata la
sua natura di unica operazione sinallagmatica e in mancanza di una
disciplina positiva che regoli il suo trattamento fiscale, debba essere trattato
fiscalmente seguendo i criteri previsti dalla normativa contabile, tanto più
che il mutato quadro normativo (ovvero l’allungamento del periodo di
durata del contratto ai fini della deducibilità dei canoni e la tassabilità della
plusvalenza afferente al terreno su cui insiste l’immobile, a fronte
dell’indeducibilità della quota di canone ad esso relativa), porta ad
escludere che l’operazione in parola persegua intenti di carattere elusivo o
consenta di raggiungere particolari vantaggi fiscali”.
36
Questioni aperte
§ Come devono essere trattati i canoni di pre-ammortamento del
finanziamento concesso a mezzo locazione finanziaria ?
§ Come si determina il costo fiscale post-riscatto di beni immobili
relativi a contratti stipulati prima (e dopo) le modifiche normative ?
§ Deducibilità in unica soluzione delle minusvalenze da lease back
cui corrisponda una perdita di valore effettiva e, pertanto, non
riscontabile sul piano contabile ?
37
IAS 17 - Leases
38
IAS 17
Un’operazione di vendita e retrolocazione finanziaria comporta la
vendita di un bene e la retrolocazione dello stesso bene. I canoni delle
operazioni di leasing e il prezzo di vendita sono, di solito,
interdipendenti essendo negoziati congiuntamente. Il trattamento
contabile di un’operazione di vendita e retrolocazione dipende dalla
relativa tipologia di leasing (IAS n.17, § 58).
Se un’operazione di vendita e retrolocazione corrisponde a un leasing
finanziario, qualsiasi eccedenza del corrispettivo di vendita rispetto al
valore contabile non deve essere rilevata immediatamente come
provento dal venditore-locatario. La sua rilevazione, invece, deve essere
differita e imputata lungo la durata del leasing (IAS n.17, § 59).
39
IAS 17
Infatti, se la retrolocazione corrisponde a un leasing finanziario,
l’operazione rappresenta un mezzo con il quale il locatore procura
mezzi finanziari al locatario, avendo il bene come “garanzia”. Per tale
motivo non è corretto considerare come provento l’eccedenza del
corrispettivo di vendita rispetto al valore contabile. Tale eccedenza è
differita e imputata lungo la durata del leasing (IAS n.17, § 60).
40
IAS 17
Dal punto di vista contabile si debbono quindi rilevare solo
l’accredito della liquidità riveniente dal finanziamento e, in
contropartita, il corrispondente debito, senza interessare né il conto
economico, né il patrimonio netto.
In sostanza, le scritture contabili in partita doppia sarebbero
sostanzialmente (dopo l’incasso della fattura di vendita) le seguenti:
Depositi bancari
a
Diversi
…
Debiti di finanziamento
…
Erario c/IVA
…
41
Decreto n.48 del 1° aprile 2009
(G.U. n.111 del 15 maggio 2009)
42
Articolo 2
La prevalenza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale
e classificazione in bilancio previsti dagli IAS rispetto al TUIR.
Comma 1. Ai sensi dell’articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo
unico, per i soggetti IAS assumono rilevanza ai fini dell’applicazione
del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e
patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della
prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS.
Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti
le disposizioni dell’articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché
ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i
componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di
rappresentazione non conformi all’anzidetto criterio.
43
Articolo 2 (segue)
Comma 2. Anche ai soggetti IAS, fermo restando quanto previsto al comma 1,
si applicano le disposizioni del Capo II, Sezione I del testo unico che
prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro
esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché
quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione
del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne
consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la
rilevanza di componenti positivi o negativi nell’esercizio, rispettivamente, della
loro percezione o del loro pagamento. Concorrono comunque alla formazione
del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai
sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a
patrimonio per effetto dell’applicazione degli IAS. Resta, altresì, ferma
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 109, commi 3, con
riferimento ai componenti da imputarsi al conto economico ovvero a
patrimonio, e 4, lettera b, ultimo periodo, del testo unico.
44
Articolo 2
Relazione illustrativa
[…] L’articolo 2 si occupa, in primo luogo, di precisare la portata normativa
dell’articolo 83 del TUIR, come riformulato dall’articolo 1, comma 58,
della finanziaria 2008, che per i soggetti IAS introduce due regole:
a) la valenza ai fini fiscali del bilancio redatto con gli IAS, anche in deroga
alle successive disposizioni del testo unico, per ciò che attiene ai criteri
ivi adottati di qualificazione, imputazione temporale e classificazione;
b) l’eliminazione dell’inciso che prevedeva che l’utile di esercizio dovesse
essere “aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei
principi contabili internazionali sono imputati direttamente a
patrimonio”.
In ordine al primo di detti interventi, la finalità è stata quella di accentuare la
derivazione del reddito imponibile dalle risultanze del bilancio IAS.
45
Articolo 2
Relazione illustrativa
[…] si è ritenuto che la novità consista nell’assumere le qualificazioni di bilancio
ispirate al principio, che pervade fortemente tutti gli IAS, della prevalenza della
sostanza sulla forma, in luogo del tradizionale riferimento alle risultanze contrattuali, e
nel mantenere, al contrario, ferme le disposizioni fiscali che limitano gli
ammortamenti, le valutazioni e gli accantonamenti.
[…] Per quanto attiene alla deroga al comma 1 dell’articolo 109, si è reso necessario
superare tale ultima disposizione in quanto gli IAS fanno anche essi riferimento a
criteri di certezza e determinabilità, specificandone in vario modo il contenuto, sicché
la sovrapposizione applicativa della norma fiscale avrebbe potuto generare incertezza.
Necessaria si è rivelata anche la deroga al comma 2 dell’articolo 109 in quanto è
palese che fenomeni sino ad oggi rilevati sulla base di risultanze giuridico formali – cui
il TUIR sempre rinvia – vengono, invece, rilevati in base alla sostanza dell’operazione
per effetto dei principi contabili internazionali.
46
Articolo 2
Relazione illustrativa
Così, ad esempio, se in base agli IAS una compravendita di beni deve
essere rappresentata come una locazione o come un finanziamento
perché, nonostante il passaggio della proprietà dei beni, non ne sono stati
trasferiti sostanzialmente i rischi e i benefici (come potrebbe accadere
nella vendita con opzione put o call fra le parti per la retrocessione dei
beni a prezzo conveniente), tale rappresentazione assume rilevanza
anche ai fini fiscali, in deroga al citato articolo 109, commi 1 e 2, del
TUIR.
Di conseguenza devono intendersi derogati i criteri temporali di
imputazione dei componenti reddituali in conformità alla diversa natura
di bilancio assunta dall’operazione […].
47
Articolo 2
Relazione illustrativa (segue)
Peraltro appare logico ritenere che vada fatto riferimento agli IAS anche
nell’ipotesi in cui la natura dell’operazione non diverga da quella
contrattuale/giuridica e ciò non di meno gli IAS prevedono criteri temporali di
imputazione diversi da quelli indicati dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.
[…] La classificazione e la qualificazione rilevante ai fini IAS assume rilevanza
fiscale anche laddove si viene a determinare una diversa nozione di costo di
iscrizione dei beni.
[…] Nessuna rilevanza, invece, va attribuita ai plus/minusvalori nascenti dalla
“rivalutation model” (IAS16), nonché dall’adozione del fair value per i beni
d’investimento (IAS40) né alle perdite derivanti da impairment test: si tratta, infatti
di componenti valutative per le quali restano applicabili le regole dell’IRES che
disconoscono la rilevanza delle valutazioni dei beni.
48
SOGGETTI IAS-ADOPTER
Per i soggetti IAS-adopter i beni condotti in locazione
finanziaria assumono la medesima natura fiscale di quelli
“in proprietà”, rendendosi così applicabili, per esempio, le
norme relative:
- all’obbligo di iscrizione nel libro dei beni ammortizzabili;
- all’ammortamento dei beni materiali o immateriali di cui
agli articoli 102 e 103 del TUIR;
- al realizzo di plus/minuvalenze (artt.86 e 101 del TUIR)
in luogo delle sopravvenienze (art.88), in caso di cessione.
49
Il funzionamento della
detassazione Tremonti-ter
e la sua applicazione al leasing
dott. Gianluca Cristofori
Cristofori + Partners s.s.t.p. – Milano Torino Verona
50
Detassazione degli investimenti in macchinari
cd. “Tremonti-ter”
Articolo 5, commi da 1 a 3-bis
D.L. 1° luglio 2009, n.78
51
Art. 5, comma 1, del D.L. n. 78/2009
È escluso dall’imposizione sul reddito d’impresa il 50 per cento del
valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove
apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO,
di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16
novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.296 del 21
dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto [1° luglio 2009] e fino al 30 giugno 2010.
L’agevolazione di cui al presente comma può essere fruita
esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli
investimenti.
52
Art. 5, comma 3, del D.L. n. 78/2009
L’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina
i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di
impresa prima del secondo periodo di imposta successivo
all’acquisto.
53
Art. 5, comma 3-bis, del D.L. n. 78/2009
Comma aggiunto dalla legge di conversione (L. 3 agosto 2009, n.102)
L’incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto
degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione
in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
54
Tremonti-ter e leasing
Sul piano logico-sistematico, pare ragionevole attendersi
che risulti agevolabile, oltre all’acquisto di beni in
proprietà, anche quello in leasing finanziario, stante il
principio di equivalenza che l’Amministrazione finanziaria
ha (quasi) sempre riservato agli investimenti in locazione
finanziaria rispetto a quelli in proprietà.
In tal senso anche Assilea – Circolare - Serie Fiscale - n.21 del
14/07/2009.
55
Tremonti-ter e lease back
Circolare n.90/E del 17 ottobre 2001 - Agevolazioni - Tremonti-bis Primi interventi per il rilancio dell'economia - Detassazione del reddito
di impresa e di lavoro autonomo reinvestito - Istruzioni - Artt. 4 e 5, L.
18 ottobre 2001, n. 383.
Paragrafo 3.2.2.
“Rientrano nell’agevolazione anche i beni […] ceduti a società di leasing
con contratto di lease back. […] Secondo i medesimi criteri, pertanto,
potranno godere della agevolazione gli investimenti […] poi oggetto del
contratto di lease back. Nel caso specifico occorre valutare se la successiva
cessione del bene alla società di leasing sia o meno rilevante ai fini della
determinazione dell’investimento netto, determinato secondo i criteri
illustrati al paragrafo 2, nonché ai fini della applicazione della
disposizione antielusiva introdotta al comma 6 dell’articolo 4.”
56
Tremonti-ter e lease back
“E’ necessario, a tal fine, considerare la particolare natura del contratto di
lease back. La giurisprudenza di legittimità ha definito il lease back come
un «contratto atipico, da iscrivere, però, in uno schema dotato di una sua
qualificante tipicità sociale», trattandosi di un contratto di impresa diretto
a soddisfare specifici interessi meritevoli di tutela giuridica (Cassazione 7
maggio 1998, 4612). Nell’ambito di tale schema, il trasferimento del bene
è attuato «per realizzare un disegno economico che rappresenta un
momento dell'usuale attività dell’imprenditore ... (e) ... costituisce
necessario presupposto per la concessione del bene in leasing». Si tratta di
un orientamento – recepito con la Circolare n.218 del 30 novembre 2000 che qualifica la cessione come «vendita a scopo di leasing» di un bene che
continua a rimanere nella disponibilità dell’impresa senza pregiudizio
della sua permanente destinazione all’attività”.
57
Tremonti-ter e lease back
“Tanto premesso, e tenuto conto della finalità delle disposizioni normative
in esame, si ritiene che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, la
cessione del bene alla società di leasing nel contesto di una operazione di
lease back non è rilevante ai fini della determinazione dell’ammontare
degli investimenti netti, né ai fini dell’applicazione della norma
antielusiva. Nel particolare caso, infatti, la cessione del bene non
pregiudica in nessun modo la permanenza dell’investimento presso
l’impresa utilizzatrice. […] Ovviamente, la contestuale acquisizione del
bene in leasing non configura, per l’utilizzatore, un ulteriore investimento
che duplicherebbe i benefici”.
58
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