La deducibilità degli interessi passivi e degli altri oneri assimilati per le imprese utilizzatrici beni in leasing finanziario dott. Gianluca Cristofori Cristofori + Partners s.s.t.p. – Milano Torino Verona Treviso, 27 ottobre 2009 1 Articolo 102, comma 7, del TUIR “[...] Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni.” 2 Articolo 102, comma 7, del TUIR “[...] Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96.” 3 Articolo 6, D.L. 1° luglio 2009, n.78 Revisione dei coefficienti di ammortamento “Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n.27, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici”. 4 Chiarimenti forniti dall’Agenzie delle Entrate Principio di equivalenza accolto nel nostro ordinamento tributario: l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che ai canoni derivanti da un contratto di leasing finanziario deve essere riservato il medesimo trattamento fiscale che si renderebbe applicabile al costo sostenuto per l’acquisto in proprietà del bene da parte della società utilizzatrice. Ris. n.69/E del 10 maggio 2004 – Ammortamento dei beni materiali – Canoni derivanti da un contratto di leasing azionario Ris. n.19/E del 23 febbraio 2004 – Ammortamento dei beni materiali – Indeducibilità dei canoni di leasing conseguenti all’acquisizione di un terreno mediante un contratto di locazione finanziaria 5 La disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi 6 Deducibilità degli interessi passivi: l’articolo 96 del TUIR Comma 1: “Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del trenta per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta”. 7 Relazione illustrativa Come chiarito dalla relazione illustrativa “[…] viene presa in considerazione la situazione delle società che in determinati periodi si trovano in una situazione esattamente inversa a quella ipotizzata dalla norma generale; vale a dire, con un risultato operativo lordo alto e interessi passivi bassi. In questo caso, è sembrato opportuno dettare una regola che permetta a tali soggetti di riportare in avanti la parte del risultato operativo rimasta non sfruttata. La regola si lega però alle nuove previsioni di carattere transitorio che accompagneranno l’avvio della disciplina per il primo e il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; per tale motivo essa si renderà concretamente operante solo dal terzo periodo successivo”. 8 Deducibilità degli interessi passivi: il nuovo articolo 96 del TUIR Comma 2: “Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A e B dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti”. 9 Deducibilità degli interessi passivi: il nuovo articolo 96 del TUIR Comma 3: “Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi”. 10 Deducibilità degli interessi passivi: il nuovo articolo 96 del TUIR Comma 4: “Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza”. 11 Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate Circolare n.47/E del 18 giugno 2008 paragrafo 5.3 Interessi passivi su finanziamenti per acquisto di automezzi “[...] Posto che l’articolo 164 del TUIR costituisce una disciplina di carattere speciale dettata in relazione a tutti i costi (“indipendentemente dalla loro specifica natura”, come affermato nella circolare n. 48/E del 10 febbraio 1998) sostenuti in relazione ai particolari cespiti in esso contemplati, ivi compresi gli interessi passivi, si ritiene che qualunque componente negativo sostenuto relativamente ai veicoli di cui al citato articolo 164 deve essere assoggettato esclusivamente alla disciplina di tale articolo”. 12 Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate Circolare n.8/E del 13 marzo 2009 paragrafo 4.4 Quantificazione degli interessi impliciti nei canoni di leasing “[…] Con riferimento ai contratti di locazione finanziaria, l’articolo 1, comma 33, lettera n), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha modificato la disposizione contenuta nell’articolo 102, comma 7, del TUIR. A seguito della suddetta modifica, la “quota di interessi impliciti desunta dal contratto” di leasing è soggetta alle regole previste dall’articolo 96 del TUIR”. 13 Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate Circolare n.8/E del 13 marzo 2009 paragrafo 4.4 Quantificazione degli interessi impliciti nei canoni di leasing “[…] Tuttavia, esigenze di semplificazione portano a ritenere che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, debbano continuare a fare riferimento al criterio di individuazione forfetaria degli interessi impliciti dettato, ai fini dell’IRAP, dall’articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998. I soggetti IAS/IFRS adopter, invece, potranno fare riferimento alla quota di interessi passivi impliciti ordinariamente imputata a conto economico a seguito della contabilizzazione dell’operazione in conformità allo IAS 17”. 14 Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate Circolare n.19/E del 21 aprile 2009 - Modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa – Paragrafo 2.2.3. Interessi relativi a contratti di leasing “[…] Tuttavia, esigenze di semplificazione portano a ritenere che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, possano continuare a fare riferimento al criterio di individuazione forfetaria degli interessi impliciti dettato, ai fini dell’IRAP, dall’articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998”. 15 Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate Circolare n.19/E del 21 aprile 2009 - Modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa – Paragrafo 2.2 Ambito oggettivo di applicazione della norma “[...] Per quanto concerne i contratti derivati, si ritiene che la disciplina di cui all’articolo 96 del TUIR risulti applicabile ai derivati stipulati con finalità di copertura del rischio legato ad oscillazioni del tasso di interesse, in quanto in tale caso si verifica l’integrazione (con segno positivo o negativo) dell’interesse derivante dall’operazione coperta.” 16 Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate Circolare n.37/E del 22 luglio 2009 - Modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa - Par. 2 Deducibilità degli interessi passivi per l’acquisizione di immobili patrimoniali – [articolo 1, commi 35 e 36, della legge finanziaria per il 2008] “[...] gli interessi passivi corrisposti per l’acquisto o la costruzione di immobili destinati alla locazione e garantiti da ipoteca, da parte di una società che opera nel settore immobiliare,[n.d.A. immobiliari di gestione], [...] non siano soggetti ai limiti di deducibilità previsti dall’articolo 96 del TUIR e risultino integralmente deducibili dal reddito d’impresa indipendentemente dalla tipologia di immobile (patrimoniale o strumentale per natura) al quale si riferisce il finanziamento” 17 Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate Circolare n.37/E del 22 luglio 2009 - Modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa - Par. 2 Deducibilità degli interessi passivi per l’acquisizione di immobili patrimoniali – [articolo 1, commi 35 e 36, della legge finanziaria per il 2008] “[...] le medesime considerazioni valgono nell’ipotesi in cui gli immobili, oggetto di locazione, siano detenuti in virtù di un contratto di leasing. Ciò al fine di “assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni di mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni proprietà e in leasing” (cfr. relazione ministeriale al decreto legge n.414 del 1989; circolare del 17 ottobre 2001, n.90/E; risoluzione del 25 febbraio 2005, n.27/E; risoluzione del 10 maggio 2004, n.69/E; risoluzione del 23 febbraio 2004, n.19/E; risoluzione del 17 dicembre 2007, n.379).” 18 Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate Circolare n.37/E del 22 luglio 2009 - Modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa - Par. 2 Deducibilità degli interessi passivi per l’acquisizione di immobili patrimoniali – [articolo 1, commi 35 e 36, della legge finanziaria per il 2008] “[...] l’acquisto di un bene mediante un contratto di locazione finanziaria può considerarsi come un’operazione sostanzialmente equivalente, sul piano fiscale, all’acquisto del bene in proprietà. Inoltre, per sua intrinseca natura, il contratto di leasing garantisce, ancor più di un mutuo ipotecario, quel collegamento imprescindibile tra l’immobile (da destinare alla locazione) ed il finanziamento ricevuto, la cui sussistenza è richiesta dalla norma in esame quale presupposto necessario per escludere i relativi interessi passivi dall’ambito applicativo dell’articolo 96 del TUIR” 19 Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate Circolare n.11/E del 19 marzo 2009 – Rivalutazione dei beni immobili relativi all’impresa - Articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 - Art. 73 del TUIR Stipula di un contratto di lease-back nel periodo “di sospensione” “In tal caso, concretizzandosi in un’operazione che comporta il trasferimento giuridico del diritto della proprietà del bene, ossia un’operazione a tutti gli effetti realizzativa, si rende applicabile la regola generale di cui al comma 21 dell’articolo 15 del decreto legge, secondo la quale “ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenza si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione”. 20 Trattamento contabile e fiscale della plusvalenza da “sale and lease back” per le imprese IAS e non IAS dott. Gianluca Cristofori Cristofori + Partners s.s.t.p. – Milano Torino Verona 21 Contratto di sale and lease back Il sale and lease back è un contratto attraverso il quale un soggetto vende un proprio bene a un’impresa finanziaria, la quale contestualmente lo concede in leasing all’impresa venditrice medesima; quest’ultima, verso la corresponsione di canoni periodici, può continuare a utilizzare il bene, tuttavia con facoltà di riacquistarlo al termine del contratto, mediante il pagamento di un prezzo preventivamente stabilito per il riscatto. 22 OIC 12 – Appendice n. 2 L’operazione di vendita (sale) e concomitante operazione di leasing finanziario (lease back) per il “riacquisto” – attraverso un contratto di leasing – del bene originariamente di proprietà, costituisce generalmente, da un punto di vista “economico-sostanziale”, un’operazione di rifinanziamento. 23 Articolo 2425-bis, comma 4, del Codice civile Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri Comma aggiunto dall’articolo 16 del D.Lgs. 28 dicembre 2004, n.310 “Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”. 24 OIC 12 – Appendice n. 2 Aspetti contabili Nel caso si definisca la retrolocazione come finanziaria è necessario rilevare contabilmente la vendita in quanto il sottostante negozio giuridico non può essere ignorato. L’eventuale plusvalenza che si dovesse determinare è tuttavia accreditata a conto economico secondo il criterio della competenza economico-temporale. Ciò comporta, in ottemperanza al dettato dell’ultimo comma dell’art.2425-bis del Codice civile, l’iscrizione della plusvalenza tra i risconti passivi e la sua progressiva imputazione tra i proventi del conto economico, in ragione della durata del contratto di leasing, a sostanziale rettifica dei canoni - in linea capitale – che matureranno nel prosieguo. 25 Aspetti fiscali Risoluzione n.237/E del 25 agosto 2009 L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.237/E del 25 agosto 2009, è intervenuta relativamente al trattamento fiscale della plusvalenza da sale and lease back. Il caso prospettato era il seguente: - nel 2006 la società aveva effettuato lo scorporo ai fini fiscali del valore dell’area su alcuni edifici industriali di proprietà; - nel 2007 aveva iniziato i lavori di ristrutturazione, demolizione e costruzione di un nuovo edificio industriale; - nel 2008 la società aveva sottoscritto un contratto di sale and lease back con una società di leasing, prevedendo la vendita dell’area comprensiva degli edifici pre-esistenti, in pessimo stato di conservazione, per riacquistarli una volta ristrutturati e ampliati. 26 Aspetti fiscali Risoluzione n.237/E del 25 agosto 2009 La società istante ha chiesto di conoscere se la plusvalenza derivante dalla “vendita”, prevalentemente afferente l’area edificabile, debba essere considerata non imponibile ai fini fiscali, essendo destinata a trovare contropartita in un onere indeducibile (i canoni in linea capitale, per la quota riferibile all’area) in sede di riacquisto mediante leasing finanziario. 27 Risoluzione n.237/E del 25 agosto 2009 Parere dell’Agenzia delle Entrate L’articolo 36, comma 7, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, stabilisce infatti che: “ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo stesso”. Il successivo comma 7-bis prevede che: “le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria”. 28 Risoluzione n.237/E del 25 agosto 2009 Parere dell’Agenzia delle Entrate Con la Circolare n.11/E del 16 febbraio 2007 l’Agenzia delle Entrate aveva già precisato che la cessione dell’area e di un fabbricato che vi insiste genera un’unica plusvalenza, pari alla differenza tra il corrispettivo pagato e il costo fiscalmente riconosciuto dell’area comprensiva di fabbricato. Le norme in esame [art. 36, commi 7 e 7bis, del D.L. n.223/2006], infatti, prevedono la necessità di effettuare lo scorporo tra il valore del terreno e quello del fabbricato ai soli fini della determinazione della quota (riferibile al fabbricato) che può essere ammortizzata e non anche ai fini della determinazione della relativa plusvalenza da cessione. 29 ASSILEA – Circolare serie fiscale n.28/2009 Riteniamo che la soluzione sia coerente con quanto già affermato per l’acquisto in proprietà dell’immobile (cfr circolare n.11/E del 2007) e che si basa sul presupposto che le norme del decreto legge n.223/2006 prevedono la necessità di effettuare lo scorporo tra il valore del terreno e quello del fabbricato solo ai fini della determinazione della quota riferibile al fabbricato che può essere dedotta, non anche per l’individuazione della plusvalenza che deve essere assoggettata a tassazione. 30 Risoluzione n.237/E del 25 agosto 2009 Parere dell’Agenzia delle Entrate Le medesime considerazioni evidenziate nella citata circolare n.11/E sono state ritenute applicabili anche al caso in esame, in cui la società istante, cedendo il bene nell’ambito di un contratto di lease back, realizza un plusvalenza fiscalmente rilevante, che concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile secondo i criteri stabiliti dall’articolo 86, comma 4, del TUIR, ovverosia nell’esercizio in cui è realizzata, ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. 31 Risoluzione n.237/E del 25 agosto 2009 Gli effetti I successivi canoni di leasing dovuti dall’utilizzatore nell’ambito del contratto di lease back risultano peraltro indeducibili per la quota capitale ascrivibile al terreno, pari al 20 per cento della quota capitale finanziata, ovvero al 30 per cento, per i fabbricati industriali. Tale quota dei canoni non deducibile determina necessariamente un incremento del costo fiscale dell’immobile post-riscatto, con un effetto del tutto analogo a una “rivalutazione (fiscale) iscritta”, in spregio al principio generale dell’irrilevanza delle plusvalenze “non realizzate” e con buona pace del “principio di equivalenza” tra un “rifinanziamento” operato a mezzo concessione di garanzie reali di beni in proprietà e uno operato a mezzo sale and lease back. 32 Risoluzione n.237/E del 25 agosto 2009 Osservazioni Principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato economico dell’esercizio (art. 83, del TUIR): in assenza di regole specifiche la componente reddituale è quantificata e concorre a formare il reddito imponibile secondo quanto disposto dal Codice civile e dai principi contabili Con riferimento alle plusvalenze da sale and lease back non esistono norme ad hoc che impongono variazioni in aumento o in diminuzione 33 Risoluzione n.237/E del 25 agosto 2009 Osservazioni Principio di correlazione costi-ricavi: “essendo il principio di correlazione intrinseco in quello di competenza, al fine di individuare correttamente il principio di competenza fiscale di cui al citato art. 109 del TUIR, non si può prescindere dal concetto di correlazione civilistico-contabile tra produzione del reddito e costi correlati” (Ris. n.91/E del 12 luglio 2006) Ai proventi realizzati nei singoli esercizi in cui vengono condotti i beni in leasing dovrebbe essere contrapposto l’onere (cioè il canone di leasing) connesso al possesso dei medesimi, nonché ogni posta rettificativa di tale onere, quali sono, per esempio, anche le plusvalenze “realizzate” con la vendita alla società di leasing, che altro non sono se non una rettifica della quota capitale implicita nei canoni di leasing “incrementale” rispetto al costo residuo del bene alla data di vendita 34 Risoluzione n.237/E del 25 agosto 2009 Osservazioni Principio di equivalenza fiscale tra l’acquisizione in leasing e quella in proprietà. Tale principio dovrebbe essere esteso anche alle operazioni di sale and lease back, assunto che la stessa Amministrazione finanziaria lo ha chiaramente affermato con la Circolare n.90/E del 17 ottobre 2001, par. 3.2.2. L’unico criterio di imputazione in grado di garantire il rispetto di tale principio è quello della ripartizione della plusvalenza da sale and lease back lungo la durata del contratto di leasing, a sostanziale deconto della maggior quota di capitale finanziato rispetto al residuo costo fiscale, così da rendere coincidenti il residuo costo da ammortizzare ante-cessione e la quota capitale “netta” dei canoni di leasing. 35 Circolare U.N.G.D.C. n. 2 del 23 gennaio 2007 Il trattamento fiscale del “Sale and Lease Back” “In definitiva, si può fondatamente ritenere che il lease back, considerata la sua natura di unica operazione sinallagmatica e in mancanza di una disciplina positiva che regoli il suo trattamento fiscale, debba essere trattato fiscalmente seguendo i criteri previsti dalla normativa contabile, tanto più che il mutato quadro normativo (ovvero l’allungamento del periodo di durata del contratto ai fini della deducibilità dei canoni e la tassabilità della plusvalenza afferente al terreno su cui insiste l’immobile, a fronte dell’indeducibilità della quota di canone ad esso relativa), porta ad escludere che l’operazione in parola persegua intenti di carattere elusivo o consenta di raggiungere particolari vantaggi fiscali”. 36 Questioni aperte § Come devono essere trattati i canoni di pre-ammortamento del finanziamento concesso a mezzo locazione finanziaria ? § Come si determina il costo fiscale post-riscatto di beni immobili relativi a contratti stipulati prima (e dopo) le modifiche normative ? § Deducibilità in unica soluzione delle minusvalenze da lease back cui corrisponda una perdita di valore effettiva e, pertanto, non riscontabile sul piano contabile ? 37 IAS 17 - Leases 38 IAS 17 Un’operazione di vendita e retrolocazione finanziaria comporta la vendita di un bene e la retrolocazione dello stesso bene. I canoni delle operazioni di leasing e il prezzo di vendita sono, di solito, interdipendenti essendo negoziati congiuntamente. Il trattamento contabile di un’operazione di vendita e retrolocazione dipende dalla relativa tipologia di leasing (IAS n.17, § 58). Se un’operazione di vendita e retrolocazione corrisponde a un leasing finanziario, qualsiasi eccedenza del corrispettivo di vendita rispetto al valore contabile non deve essere rilevata immediatamente come provento dal venditore-locatario. La sua rilevazione, invece, deve essere differita e imputata lungo la durata del leasing (IAS n.17, § 59). 39 IAS 17 Infatti, se la retrolocazione corrisponde a un leasing finanziario, l’operazione rappresenta un mezzo con il quale il locatore procura mezzi finanziari al locatario, avendo il bene come “garanzia”. Per tale motivo non è corretto considerare come provento l’eccedenza del corrispettivo di vendita rispetto al valore contabile. Tale eccedenza è differita e imputata lungo la durata del leasing (IAS n.17, § 60). 40 IAS 17 Dal punto di vista contabile si debbono quindi rilevare solo l’accredito della liquidità riveniente dal finanziamento e, in contropartita, il corrispondente debito, senza interessare né il conto economico, né il patrimonio netto. In sostanza, le scritture contabili in partita doppia sarebbero sostanzialmente (dopo l’incasso della fattura di vendita) le seguenti: Depositi bancari a Diversi … Debiti di finanziamento … Erario c/IVA … 41 Decreto n.48 del 1° aprile 2009 (G.U. n.111 del 15 maggio 2009) 42 Articolo 2 La prevalenza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli IAS rispetto al TUIR. Comma 1. Ai sensi dell’articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti IAS assumono rilevanza ai fini dell’applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS. Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell’articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all’anzidetto criterio. 43 Articolo 2 (segue) Comma 2. Anche ai soggetti IAS, fermo restando quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni del Capo II, Sezione I del testo unico che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell’esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento. Concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell’applicazione degli IAS. Resta, altresì, ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 109, commi 3, con riferimento ai componenti da imputarsi al conto economico ovvero a patrimonio, e 4, lettera b, ultimo periodo, del testo unico. 44 Articolo 2 Relazione illustrativa […] L’articolo 2 si occupa, in primo luogo, di precisare la portata normativa dell’articolo 83 del TUIR, come riformulato dall’articolo 1, comma 58, della finanziaria 2008, che per i soggetti IAS introduce due regole: a) la valenza ai fini fiscali del bilancio redatto con gli IAS, anche in deroga alle successive disposizioni del testo unico, per ciò che attiene ai criteri ivi adottati di qualificazione, imputazione temporale e classificazione; b) l’eliminazione dell’inciso che prevedeva che l’utile di esercizio dovesse essere “aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio”. In ordine al primo di detti interventi, la finalità è stata quella di accentuare la derivazione del reddito imponibile dalle risultanze del bilancio IAS. 45 Articolo 2 Relazione illustrativa […] si è ritenuto che la novità consista nell’assumere le qualificazioni di bilancio ispirate al principio, che pervade fortemente tutti gli IAS, della prevalenza della sostanza sulla forma, in luogo del tradizionale riferimento alle risultanze contrattuali, e nel mantenere, al contrario, ferme le disposizioni fiscali che limitano gli ammortamenti, le valutazioni e gli accantonamenti. […] Per quanto attiene alla deroga al comma 1 dell’articolo 109, si è reso necessario superare tale ultima disposizione in quanto gli IAS fanno anche essi riferimento a criteri di certezza e determinabilità, specificandone in vario modo il contenuto, sicché la sovrapposizione applicativa della norma fiscale avrebbe potuto generare incertezza. Necessaria si è rivelata anche la deroga al comma 2 dell’articolo 109 in quanto è palese che fenomeni sino ad oggi rilevati sulla base di risultanze giuridico formali – cui il TUIR sempre rinvia – vengono, invece, rilevati in base alla sostanza dell’operazione per effetto dei principi contabili internazionali. 46 Articolo 2 Relazione illustrativa Così, ad esempio, se in base agli IAS una compravendita di beni deve essere rappresentata come una locazione o come un finanziamento perché, nonostante il passaggio della proprietà dei beni, non ne sono stati trasferiti sostanzialmente i rischi e i benefici (come potrebbe accadere nella vendita con opzione put o call fra le parti per la retrocessione dei beni a prezzo conveniente), tale rappresentazione assume rilevanza anche ai fini fiscali, in deroga al citato articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. Di conseguenza devono intendersi derogati i criteri temporali di imputazione dei componenti reddituali in conformità alla diversa natura di bilancio assunta dall’operazione […]. 47 Articolo 2 Relazione illustrativa (segue) Peraltro appare logico ritenere che vada fatto riferimento agli IAS anche nell’ipotesi in cui la natura dell’operazione non diverga da quella contrattuale/giuridica e ciò non di meno gli IAS prevedono criteri temporali di imputazione diversi da quelli indicati dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. […] La classificazione e la qualificazione rilevante ai fini IAS assume rilevanza fiscale anche laddove si viene a determinare una diversa nozione di costo di iscrizione dei beni. […] Nessuna rilevanza, invece, va attribuita ai plus/minusvalori nascenti dalla “rivalutation model” (IAS16), nonché dall’adozione del fair value per i beni d’investimento (IAS40) né alle perdite derivanti da impairment test: si tratta, infatti di componenti valutative per le quali restano applicabili le regole dell’IRES che disconoscono la rilevanza delle valutazioni dei beni. 48 SOGGETTI IAS-ADOPTER Per i soggetti IAS-adopter i beni condotti in locazione finanziaria assumono la medesima natura fiscale di quelli “in proprietà”, rendendosi così applicabili, per esempio, le norme relative: - all’obbligo di iscrizione nel libro dei beni ammortizzabili; - all’ammortamento dei beni materiali o immateriali di cui agli articoli 102 e 103 del TUIR; - al realizzo di plus/minuvalenze (artt.86 e 101 del TUIR) in luogo delle sopravvenienze (art.88), in caso di cessione. 49 Il funzionamento della detassazione Tremonti-ter e la sua applicazione al leasing dott. Gianluca Cristofori Cristofori + Partners s.s.t.p. – Milano Torino Verona 50 Detassazione degli investimenti in macchinari cd. “Tremonti-ter” Articolo 5, commi da 1 a 3-bis D.L. 1° luglio 2009, n.78 51 Art. 5, comma 1, del D.L. n. 78/2009 È escluso dall’imposizione sul reddito d’impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [1° luglio 2009] e fino al 30 giugno 2010. L’agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. 52 Art. 5, comma 3, del D.L. n. 78/2009 L’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto. 53 Art. 5, comma 3-bis, del D.L. n. 78/2009 Comma aggiunto dalla legge di conversione (L. 3 agosto 2009, n.102) L’incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. 54 Tremonti-ter e leasing Sul piano logico-sistematico, pare ragionevole attendersi che risulti agevolabile, oltre all’acquisto di beni in proprietà, anche quello in leasing finanziario, stante il principio di equivalenza che l’Amministrazione finanziaria ha (quasi) sempre riservato agli investimenti in locazione finanziaria rispetto a quelli in proprietà. In tal senso anche Assilea – Circolare - Serie Fiscale - n.21 del 14/07/2009. 55 Tremonti-ter e lease back Circolare n.90/E del 17 ottobre 2001 - Agevolazioni - Tremonti-bis Primi interventi per il rilancio dell'economia - Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito - Istruzioni - Artt. 4 e 5, L. 18 ottobre 2001, n. 383. Paragrafo 3.2.2. “Rientrano nell’agevolazione anche i beni […] ceduti a società di leasing con contratto di lease back. […] Secondo i medesimi criteri, pertanto, potranno godere della agevolazione gli investimenti […] poi oggetto del contratto di lease back. Nel caso specifico occorre valutare se la successiva cessione del bene alla società di leasing sia o meno rilevante ai fini della determinazione dell’investimento netto, determinato secondo i criteri illustrati al paragrafo 2, nonché ai fini della applicazione della disposizione antielusiva introdotta al comma 6 dell’articolo 4.” 56 Tremonti-ter e lease back “E’ necessario, a tal fine, considerare la particolare natura del contratto di lease back. La giurisprudenza di legittimità ha definito il lease back come un «contratto atipico, da iscrivere, però, in uno schema dotato di una sua qualificante tipicità sociale», trattandosi di un contratto di impresa diretto a soddisfare specifici interessi meritevoli di tutela giuridica (Cassazione 7 maggio 1998, 4612). Nell’ambito di tale schema, il trasferimento del bene è attuato «per realizzare un disegno economico che rappresenta un momento dell'usuale attività dell’imprenditore ... (e) ... costituisce necessario presupposto per la concessione del bene in leasing». Si tratta di un orientamento – recepito con la Circolare n.218 del 30 novembre 2000 che qualifica la cessione come «vendita a scopo di leasing» di un bene che continua a rimanere nella disponibilità dell’impresa senza pregiudizio della sua permanente destinazione all’attività”. 57 Tremonti-ter e lease back “Tanto premesso, e tenuto conto della finalità delle disposizioni normative in esame, si ritiene che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, la cessione del bene alla società di leasing nel contesto di una operazione di lease back non è rilevante ai fini della determinazione dell’ammontare degli investimenti netti, né ai fini dell’applicazione della norma antielusiva. Nel particolare caso, infatti, la cessione del bene non pregiudica in nessun modo la permanenza dell’investimento presso l’impresa utilizzatrice. […] Ovviamente, la contestuale acquisizione del bene in leasing non configura, per l’utilizzatore, un ulteriore investimento che duplicherebbe i benefici”. 58